Contract
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI FIRENZE SRL PER IL RILASCIO DI CERTIFICATI MEDICO SPORTIVI PER L’IDONEITA’ AGONISTICA ALLA PRATICA DELLO SPORT.
INDICE
ART. 1 - premessa
ART. 2 - oggetto del contratto
ART. 3 – tariffe applicate alle prestazioni e tetti economici
ART. 4 - modalità di erogazione delle prestazioni e rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana.
ART. 5 - programmazione delle visite e successivi adempimenti ART. 6 - corretta gestione della posizione dell’utente
ART. 7 – partecipazione ad iniziative di promozione alla salute ART. 8 - fatturazione
ART. 9 - tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 10 - modalità di trasmissione dei flussi informatici ART. 11 - verifiche
ART. 12 - incompatibilità ART. 13 - carta dei servizi ART. 14 - tutela dell’utente ART. 15 - privacy
ART. 16 - coperture assicurative ART. 17 - adempimenti
ART. 18 –decorrenza, rinnovo, proroga
ART. 19 - inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.
ART. 20 - foro competente
ART. 21 - responsabili della convenzione ART. 22 - spese e clausole finali
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m.i., all’art. 8-bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
-che la Regione Toscana con la L.R.T. n. 35 del 9.7.2003 e smi ha disciplinato la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica e non agonistica in quanto strumento di prevenzione, mantenimento e recupero della salute;
-che la Regione Toscana con delibera G.R.T. n. 461 del 17.5.2004 ha emanato indirizzi applicativi alla Legge di cui sopra per quanto attiene alle linee guida sulle modalità di rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica di attività sportiva;
-che ai sensi dell’art. 16 comma 4 della Legge R.T. n. 35/2003 e smi le Aziende Sanitarie possono stipulare contratti con strutture sanitarie ambulatoriali private autorizzate e accreditate per la Medicina dello Sport;
-che l’Azienda contratta con le strutture private esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe previste dal Tariffario Regionale delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie approvato con delibera G.R.T. n. 505 del 02/05/2022 rubricata “Nuovo Tariffario delle Prestazione dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende UUSSLL della Toscana – Revoca della Delibera 21/12/2020 n. 1606”;
-che l’Azienda USL Toscana Centro ha sottoscritto nel tempo convenzioni per prestazioni di medicina dello sport con l’Associazione Professionale Istituto di Medicina dello Sport di Firenze dei Xxxx. X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx e che, a seguito di una variazione della forma giuridica della compagine societaria, con delibera del Direttore Generale dell’Azienda n. 588 del 27/05/2022 è stato preso atto del subentro della Società Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl con soci i Xxxx. X. Xxxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx alla suddetta Associazione Professionale nel rapporto convenzionale sottoscritto con l’Azienda Usl Toscana Centro a seguito della delibera del Direttore Generale n. 1115/2021;
-che conseguentemente, variando la natura giuridica, si è reso necessario sottoscrivere un nuovo accordo con la suddetta Società al fine di formalizzare i rapporti con l’Azienda Usl Toscana Centro;
- che l’Istituto possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle citate norme per stipulare la presente convenzione con riferimento alla disciplina e attività specialistiche meglio specificate negli stessi;
- che l’Istituto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda il decreto regionale di accreditamento;
-vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi;
- vista la Legge Regionale n. 51 del 5.8.2009 e smi;
- vista la deliberazione G.R.T. n. 79/r del 17.11.2016 e smi;
- visto il DPCM del 12/01/2017;
-vista la deliberazione G.R.T. n. 1220 del 8/11/2018, aggiornata dalla delibera G.R.T. n. 1168 del 10.08.2020;
-che l’Azienda intende proseguire nel percorso di estensione della nuova modalità di offerta delle prestazioni specialistiche tramite il c.d. “Modello Competitivo” applicandola anche alla disciplina di Medicina dello Sport, nello specifico alle prestazioni erogate agli atleti under 18 e disabili, in analogia con quanto concordato con le Rappresentanze degli istituti privati accreditati di cui all’Accordo del 13.07.2020 recepito con la delibera del Direttore Generale n. 1051/2020;
-visto il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- visto il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- vista la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n°179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della
S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 588 del 27/05/2022;
E
Istituto di Medicina dello Sport di Firenze srl, di seguito denominato “Istituto”, partita IVA n. 07140590485, con sede legale in Via del Ferrone n.5 in Firenze, nella
persona del proprio rappresentante legale Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx domiciliato per la carica presso la sede della struttura;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto del contratto
L’Azienda con il presente atto si avvale dell’Istituto per l’effettuazione delle visite ed il rilascio dei certificati medico sportivi previsti per l’attività agonistica ai sensi del D.M. 18/2/1982 e smi, da eseguire a favore degli atleti under 18 (dall’età minima agonistica per lo sport praticato fino al compimento del 18° anno di età) limitatamente agli sport pugilato, full contact, kick boxing e agli atleti disabili, iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli nella seguente sede: Xxx xxx Xxxxxxx x. 0 – Xxxxxxx.
Art.3 – Tariffe applicate alle prestazioni e Tetti economici
Le Parti convengono che oggetto del presente contratto sono le prestazioni di Medicina dello Sport individuate dal D.M. 18/02/1982 e smi e previste dal vigente Tariffario delle prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende Sanitarie di cui alla Delibera GRT 505/2022, limitatamente a: MS2, MS9 e MS11, remunerate dall’Azienda con le tariffe previste dal suddetto Tariffario scontate del 18 %.
Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 505/2022 l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.
L’Istituto si impegna ad erogarle, entro il tetto economico successivamente indicato, ai soli utenti residenti nel territorio della USL Toscana Centro.
Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all’Azienda, viene assegnato il
seguente volume economico lordo scontato (incluse imposte, tasse, oneri e contributi a qualsiasi titolo dalla stessa dovuti):
-residenti nel territorio dell’Azienda Usl Toscana Centro:
Periodo: 08/06/2022 – 31/12/2022 € 7.498,28
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre il limite del tetto economico sopra riportato, indipendentemente dal numero di visite effettuate.
Art. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni e rispetto dei parametri fissati dalla Regione Toscana
L’Istituto assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso le proprie strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.
Le prestazioni effettuate devono tener conto dei parametri fissati dalla Regione Toscana con la Legge R.T. n. 35/2003 e smi, ed in particolare:
-i certificati dovranno essere redatti secondo il modello stabilito dal Ministero della Sanità con D.M. 18 febbraio 1982 e smi, in duplice copia di cui una da inviare in formato elettronico agli uffici competenti dell’Azienda secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8 la conservazione degli originali per i tempi previsti dalle disposizioni normative è garantita dall’Istituto;
-sui certificati di idoneità e non idoneità dovrà essere apposto il timbro dello specialista incaricato con indicati gli estremi dell’accreditamento della struttura in cui opera e, limitatamente ai certificati (di idoneità e non) emessi in applicazione della presente convenzione, il timbro che attesti gli estremi del convenzionamento dell’Istituto con l’Azienda;
-ricevere dagli utenti interessati (in raccordo con la Società Sportiva) la richiesta di visita medica conforme al modello approvato dalla Giunta Regionale Toscana.
L’ Istituto è tenuto ad inviare mensilmente, con le modalità indicate dalla U.F.C. Medicina dello Sport, gli elenchi nominativi informatizzati di tutte le visite di idoneità effettuate (art.
10 comma 3 della L.R. 35/2008) suddividendoli tra attività sportiva agonistica e non agonistica in relazione all’età prevista per l’accesso all’agonismo per ogni singola disciplina. Dovranno essere inoltre chiaramente distinte le aree di provenienza dell’utente richiedente la prestazione nonché della Società Sportiva (limitatamente agli atleti disabili) indicando Comune e relativa zona-distretto.
L’Istituto si impegna alla corretta presa in carico e compilazione dei libretti di idoneità sanitaria degli atleti fino al loro rilascio agli interessati.
L’Istituto si impegna ad assolvere gli obblighi di alimentare la cartella clinica informatizzata predisposta dalla Regione Toscana (SISPC), a partire dal momento in cui la Regione Toscana stessa estenderà tale obbligo ai centri privati accreditati per la Medicina dello Sport.
Art. 5 - Programmazione delle viste e successivi adempimenti
L’istituto contraente si impegna a programmare tutte le visite convenzionate e rientranti nel tetto economico ad esso riconosciuto il più possibile in modo uniforme durante tutto il corso dell’anno, ferme restando le naturali variazioni stagionali legate alle attività sportive, assicurando che la programmazione sia collegata alle agende prenotabili del CUP Aziendale, secondo la regolamentazione generale dell’offerta CUP.
L’istituto si impegna, altresì, al massimo contenimento di variazioni di agenda da comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo alla S.C. Cup- Call Center con eventuali spostamenti di pazienti a carico dell’istituto medesimo.
Resta inteso che variazioni sostanziali di tale programmazione saranno oggetto di
preventiva comunicazione scritta alla S.C. CUP – Call Center.
Per i casi di mancata presentazione del paziente all’appuntamento fissato tramite CUP Aziendale, o per impedimento dovuto ad eventi imprevedibili, l’Istituto potrà integrare direttamente le prestazioni mancanti, comunque entro il tetto economico assegnato per l’anno, anche senza rispettare la tipologia della prestazione programmata. La casistica non potrà superare in ogni caso il 5% del totale delle prestazioni affidate e il nominativo del paziente dovrà essere inserito nel CUP accettazione preferibilmente lo stesso giorno e comunque entro il mese di riferimento.
Per fronteggiare criticità rilevate dal monitoraggio delle liste di attesa, l’Azienda può disporre di modificare tempestivamente la programmazione sempre nel rispetto del tetto/volumi già stabiliti.
Al fine di favorire la fidelizzazione degli atleti viene concesso all’Istituto di programmare direttamente l’agenda attraverso il proprio punto CUP nella misura massima del 50% delle disponibilità mensili comunicate precedentemente all’Azienda.
L’Istituto si impegna a partecipare a eventuali incontri di aggiornamento su procedura CUP e su modalità di prenotazione, nonché ad applicare le direttive impartite dalla S.C. CUP- Call Center.
L’accesso alla rete informatica dell’Azienda, nonché i relativi costi, sono completamente a carico dell’Istituto accreditato convenzionato.
L’Istituto assume la responsabilità dell’assicurazione dell’erogazione delle prestazioni programmate pena il riconoscimento di penali.
Xxxxxx, altresì, essere comunicati alla U.F.C. Medicina dello Sport e alla S.C. Cup- Call Center i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa.
Art. 6 – Corretta gestione della posizione dell’utente
Per ogni prestazione erogata a seguito di regolare prenotazione CUP l’Istituto deve assicurare la corretta gestione della posizione dell’utente per l’accesso ai servizi in particolare registra l’avvenuta erogazione.
L’istituto si impegna a seguire le disposizioni impartite dall’Azienda a tale proposito comprese eventuali variazioni che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.
Art. 7- Partecipazione ad iniziative di promozione alla salute
L’istituto si impegna altresì a collaborare alle iniziative di promozione alla salute effettuate prevalentemente nell’ambito territoriale della propria sede operativa ed a quelle promosse dall’Azienda e/o Regione Toscana, Coni Provinciale, Associazioni Sportive locali.
Art. 8 – Fatturazione
L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto, con indicazione del Numero dell’Ordine – NSO che l’Azienda è tenuta a comunicare, dalle quali risulta:
a) L’importo totale delle prestazioni erogate nel mese di riferimento;
b) La quota di ritenuta fiscale di acconto trattenuta e versata direttamente dall’Azienda nella veste di sostituto di imposta (se dovuta);
c) La quota di eventuale ritenuta ENPAM a carico del medico professionista trattenuta e versata direttamente dall’Azienda nella veste di sostituto di imposta e di quella ENPAM a carico dell’Istituto (se dovuta), fermo restando quanto detto all’art. 3;
d) L’importo totale dovuto all’Istituto al netto della quota di ritenuta fiscale di acconto, di quelle ENPAM a carico dell’Istituto e a carico dell’Azienda (ove dovute) fermo restando quanto detto all’art. 3.
L’istituto, mensilmente, provvede ad inoltrare all’Azienda, in formato elettronico, le
richieste sulla base delle quali sono stati rilasciati i certificati di idoneità alla pratica sportiva e copia delle certificazioni stesse, per le attività previste in convenzione.
La fattura deve essere emessa dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta così come risultante dallo specifico applicativo software GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni.
La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di recezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell’Azienda.
L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 19.
L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda riguardo la fatturazione e/o la documentazione a corredo della medesima, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Art.9- Tracciabilità dei flussi finanziari
In analogia a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi, l’Istituto è tenuto ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10-Modalità di trasmissione dei flussi informatici
L’Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali in materia.
L’Istituto si impegna a trasmettere, secondo i tracciati record previsti, tutta l’attività erogata ivi compresa quella che non genera effetti finanziari a carico del servizio sanitario nazionale.
Pertanto invia di norma entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale), il flusso informatico previsto dalla normativa vigente – Flusso XXX.XXX tramite l’applicativo software GAUSS, in modo da consentire all’Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali e nazionali in materia.
L’istituto con più sedi trasmette l’attività erogata secondo i codici assegnati alle strutture di erogazione.
L’Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale all’Istituto; quest’ultimo si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze.
L’istituto è tenuto inoltre a fornire i dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione.
L’Istituto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informativo sanitario.
Art. 11- Verifiche
L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto da parte del Dipartimento della Prevenzione Aziendale.
L’ attività erogata sarà inoltre oggetto di controllo da parte della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni erogate, pertanto l’Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale.
L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione.
Art.12- Incompatibilità
L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
L’Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.
Art.13- Carta dei servizi
L’Istituto adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.
Art.14 – Tutela dell’utente
L’Istituto riconosce il diritto alla tutela dell’utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell’Azienda contraente, collabora con l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell’Azienda.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
Art.15 – Privacy
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e
sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1 al presente contratto.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà, con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato 1 al presente contratto, a impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 - Coperture Assicurative
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, anche stipulata dal proprietario degli stessi, nonché di polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
L’Istituto potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore, impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.
Art. 17 - Adempimenti
L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016 e smi, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione
delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
Art.18 - Decorrenza, rinnovo, proroga
18.1 decorrenza.
La presente convenzione produce effetti da 08/06/2022 e avrà scadenza il 31/12/2022.
18.2 rinnovo – proroga.
La presente convenzione, su richiesta dell’Azienda può essere rinnovata, agli stessi patti e condizioni, per sei (6) mesi.
E’ consentita altresì all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.
Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.
Art. 19- Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.
19.1 Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
19.2 - sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinchè si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.
19.3 -recesso
Qualora l’Istituto intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all’Istituto da parte dell’Azienda.
19.4 - risoluzione
L’azienda può risolvere inoltre la convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:
-reiterate contestazioni per fatturazione errata o certificati irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell’anno di riferimento delle attività;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
19.5 -Clausola risolutiva espressa.
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
-ritiro dell’autorizzazione sanitaria/accreditamento;
-reato per condotta esercitata ai danni dell’Azienda;
-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 12 addebitabile a responsabilità dell’Istituto;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art.20- Foro competente
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.
Art. 21- Responsabili della convezione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) Responsabile della gestione amministrativa del contratto, nella figura del Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
b) Responsabile della gestione tecnico professionale del contratto, nella figura del Direttore del Dipartimento di riferimento, o suo delegato, per le attività di competenza;
c) per il livello di programmazione delle attività il Direttore Sanitario o suo delegato, che opera in sinergia con i Responsabili di Zona ed i Dipartimenti sanitari interessati per competenza;
d) per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il riferimento, nella figura del Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i Responsabili di Zona/Direttori SdS.
Per il soggetto contraente:
- il rappresentante legale dell’Istituto Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 22– Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n. 18 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché a eventuali protocolli operativi aziendali consegnati al personale dell’Istituto all’atto della formazione.
Presso la S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione
Letto confermato e sottoscritto
Per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore SOC Accordi contrattuali e
per l’Istituto
convenzioni con soggetti privati Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente)
il Rappresentante Legale Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Xxxxx Nuova n. 1 – 00000 Xxxxxxx
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
Numero della delibera | 588 |
Data della delibera | 27-05-2022 |
Oggetto | Convenzione con soggetti privati |
Contenuto | Subentro dell’ISTITUTO MEDICINA DELLO SPORT di Firenze, srl (soci unici Xxxx. Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx) alla ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE DEI DR. XXXXXXXXXX e CALIFANO |
Dipartimento | DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO |
Direttore Dipartimento | XXXXXXXX XXXX |
Struttura | SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI |
Direttore della Struttura | XXXXXXXX XXXXXXX |
Responsabile del procedimento | INNOCENTI XXXXXXXXXX |
Xxxxx Economici | |||
Spesa | Descrizione Conto | Codice Conto | Anno Bilancio |
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Allegati Atto | ||
Allegato | N.Pagine allegato | Oggetto Allegato |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° pag. | Oggetto |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 29 del 28 febbraio 2022)
Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Richiamati:
- il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni in particolare l’art. 8–bis rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”;
- la L.R. n. 51 del 5.8.2009 e smi rubricata “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x del 17.11.2016 rubricato “Regolamento di attuazione della Legge regionale 5 Agosto 2009 n. 51” e ss.mm.ii.;
- il DPCM del 12.01.2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in particolar modo il livello “Prevenzione collettiva e sanità pubblica”;
- la DGRT n. 1606 del 21/12/2020, rubricata “Nuovo Tariffario delle Prestazioni dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende USL della Toscana. Aggiornamento e revoca della DGRT 922/2019 e DGRT 1061/2019”;
Ricordato:
- che, ai sensi del D. Lgs. 502/92, l’Azienda Usl Toscana Centro ha stipulato accordi contrattuali, con istituti privati ubicati nei territori di propria competenza, fondati sui criteri dell’accreditamento, per il rilascio di certificati medico sportivi per l’idoneità agonistica alla pratica dello sport a seguito della delibera DG n. 1115 del 29.07.2021;
- che fra gli Istituti privati accreditati con i quali l’Azienda ha sottoscritto i contratti sopra citati, in ambito fiorentino, c’è l’Associazione Professionale Istituto di Medicina dello Sport di Firenze dei Xxxx. Xxxxxxxxxx e Califano, con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxx x. 0 Xxxxxxx;
-che tale contratto rep. atti n. 1330 del 8/10/2021 ha decorrenza dall’1.9.2021 e fino al 31.12.2022 e un volume economico per l’anno 2022 pari a € 14.902,88;
Rilevato:
- che con PEC del 23.02.2022, protocollo in entrata n. 14216, agli atti d’ufficio, l’ Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl, costituita il 22.11.2021 dai Xxxx. Xxxxxxxxxx e Califano, con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxx 0 x Xxxxxxx, ha chiesto di subentrare all’Associazione Professionale Istituto di Medicina dello Sport di Firenze nel rapporto contrattuale sottoscritto con l’Azienda Usl Toscana Centro per l’erogazione di prestazioni di medicina dello sport a seguito della delibera DG n. 1115/2021;
- in tale comunicazione viene altresì dichiarato che la struttura sanitaria mantiene inalterati: la denominazione, la direzione sanitaria, le prestazioni erogate, il personale operante nonché l’organizzazione interna;
- che con successiva PEC del 23.02.2022, agli atti d’ufficio, la SOC proponente ha richiesto alla suddetta Società la documentazione relativa alla trasformazione dell’Associazione in Società e che la stessa ha trasmesso, sempre tramite PEC, in data 02.03.2022, l’atto costitutivo registrato presso l’Agenzia delle Entrate in data 25.11.2021 n. 49690 serie 1T, e il contratto d’affitto stipulato con la società proprietaria dell’immobile posto in Xxx xxx Xxxxxxx, 0, Xxxxxxx;
Rilevato altresì:
- che dall’analisi della documentazione presentata all’Azienda, si evidenzia che trattandosi di un nuovo soggetto giuridico, benché composto dagli stessi soci del precedente, è necessario che l’Associazione receda dal contratto in argomento e solo a seguito della conferma dell’accreditamento istituzionale da parte della Regione Toscana per la nuova società si possa procedere alla stipula di un nuovo contratto;
- che l’art. 19.3 del contratto sottoscritto tra le parti, a seguito della delibera del Direttore Generale n.1115/2021, prevede la possibilità per l’Istituto di recedere dalla convenzione dandone comunicazione all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate;
Preso atto:
- che con PEC del 07.03.2022, agli atti d’ufficio, l’Associazione Professionale Istituto di Medicina dello Sport di Firenze ha comunicato alla SOC proponente il recesso dalla convenzione in essere, come previsto dall’art. 19.3 della stessa, con scadenza il 04.06.2022, impegnandosi comunque a garantire l’esecuzione delle prestazioni già programmate e chiedendo, nel contempo, la stipula di una nuova convenzione con la nuova società Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl costituita dai Xxxx. Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx;
- che la richiesta di subentro è stata valutata positivamente dal Direttore della UFC Medicina dello Sport, come da mail agli atti di ufficio, figura professionale di competenza come indicato dal Direttore Sanitario;
Rilevato infine:
-che in data 03.05.2022 l’Istituto ha fatto pervenire alla SOC proponente il provvedimento dirigenziale
n. 2603 del 21.04.2022, adottato dal Comune di Firenze, con il quale si prende atto del subentro della Società Istituto Medicina dello Sport di Firenze nella titolarità d’esercizio di struttura sanitaria privata, secondo quanto previsto dalla LR 51/2009;
Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n° 179 del 30.01.2019 aventi ad oggetto ”Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni.”, ed in particolare l’allegato D denominato “Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”;
Preso atto, in riferimento alla suddetta deliberazione D.G. n. 179/2019, di dover addivenire con il soggetto individuato per la stipula della convenzione, alla sottoscrizione dell’Atto di Nomina a responsabile al trattamento dati sulla base dello schema di Atto di Nomina allegato allo schema della convenzione di cui alla delibera DG 1115/2021 e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere la convenzione come da specifica delega del Direttore Generale;
Considerato pertanto opportuno:
- recepire il recesso dell’Associazione Professionale Medicina dello Sport di Firenze dei Xxxx. Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx dal contratto rep. atti n. 1330 del 8/10/2021, stipulato a seguito della delibera
DG n. 1115/2021, come richiesto dalla struttura con PEC del 23.02.2022 prot. in entrata n. 14216 agli atti d’ufficio, a far data dal 4/06/2022, con le modalità previste dall’art. 19.3 del contratto medesimo;
- addivenire alla stipula di apposita convenzione con l’Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl, per le prestazioni di Medicina dello Sport, utilizzando lo schema tipo All. A) della delibera del Direttore Generale n. 1115/2021 apportando le modifiche che si rendano necessarie;
- prendere atto che il nuovo contratto potrà essere sottoscritto successivamente al 04/06/2022 solo ed esclusivamente a seguito della conferma dell’accreditamento da parte della Regione Toscana, fino al 31.12.2022, alle stesse condizioni economiche e con un tetto economico pari al residuo del budget risultante dall’applicativo Gauss, alla data del 04.06.2022, data di scadenza della convenzione firmata dal soggetto cui è subentrata la nuova società;
- delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con la struttura Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl nonché alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati;
Preso atto che il Direttore della S.O.C. Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati, nel proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del responsabile del procedimento, titolare della P.O., Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, in servizio presso la suddetta SOC;
Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento del Decentramento, Dr.ssa Xxxx Xxxxxxxx, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Su proposta del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa:
1. Di recepire il recesso dell’Associazione Professionale Medicina dello Sport di Firenze dei Xxxx. Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxx dal contratto rep. atti n. 1330 del 8/10/2021, sottoscritto a seguito della delibera DG n. 1115/2021, come richiesto dalla struttura con PEC del 23.02.2022 prot. in entrata n. 14216 agli atti d’ufficio, a far data dal 4/06/2022, con le modalità previste dall’art. 19.3 del contratto medesimo.
2. Di addivenire alla stipula di apposita convenzione con l’Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl, per le prestazioni di Medicina dello Sport, utilizzando lo schema tipo All. A) della delibera del Direttore Generale n. 1115/2021 apportando le eventuali modifiche che si rendano necessarie.
3. Di prendere atto che il nuovo contratto potrà essere sottoscritto successivamente al 04/06/2022 solo ed esclusivamente a seguito della conferma dell’accreditamento da parte della Regione Toscana e fino al 31.12.2022, alle stesse condizioni economiche e con un tetto economico pari al residuo del budget risultante dall’applicativo Gauss, alla data del 04.06.2022, data di scadenza della convenzione firmata dal soggetto cui è subentrata la nuova società.
4. Di delegare il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati alla sottoscrizione della convenzione con la struttura Istituto Medicina dello Sport di Firenze srl nonché alla sottoscrizione dell’atto di nomina a responsabile del trattamento dati.
5. Di trasmettere, a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera al Direttore della SC Cup-Call Center e alla UFC Medicina dello Sport.
6. Di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’ Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
7. Di pubblicare il presente atto sull’albo online ai sensi dell’art. 42 comma 2 della legge Regione Toscana n.40/2005 e ss.mm.ii.