Contract
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E
S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000, EDIZIONE 10 – ID 1892 LOTTO N. 2 [CIG 71376921C6]
LOTTO N. 3 [CIG 7137707E23] TRA
Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro
5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, C.F. e P. IVA 05359681003, in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2017 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”)
E
Soenergy S.r.l., sede legale in Argenta (FE), Via Xxxxxx Xxxxxxxx n.1, capitale sociale Euro 2.500.000 I.V.=, iscritta al Registro delle Imprese di Ferrara al n. 01565370382, P. IVA 01565370382, domiciliata ai fini del presente atto in Argenta (FE), Via Xxxxxx Xxxxxxxx n.1, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti da delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2017 (nel seguito per brevità anche “Fornitore” o “Impresa”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Xxxxxx S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per
l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 9 marzo 2017 tra il Ministero e Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti di fornitura;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati la miglior stima del quantitativo annuo della fornitura richiesta e il luogo di esecuzione;
g) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di gas naturale e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 7 Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 07/08/2017 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-147 del 03/08/2017;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei Lotti nn. 2 e 3 della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad erogare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara,
definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato, per i Lotti nn. 2 e 3, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse:
• la garanzia definitiva rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1198298 per un importo di Euro 1.846.400,00 = (unmilioneottocentoquarantaseimilaquattrocento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 2;
• la garanzia definitiva rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. ed avente n. 1198308 per un importo di Euro 1.318.400,00 = (unmilionetrecentodiciottomilaquattrocento/00) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali per il Lotto n. 3;
• la cauzione rilasciata, in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data
13 febbraio 2018 e di importo pari ad Euro 12.550,00 = (dodicimilacinquecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive indicate nel Disciplinare di gara per il Lotto n. 2;
• la cauzione rilasciata, in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data
13 febbraio 2018 e di importo pari ad Euro 12.850,00 = (dodicimilaottocentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive indicate nel Disciplinare di gara per il Lotto n. 3;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico che contiene anche l’Allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio
delle convenzioni”), l’Allegato “B” (Offerta Economica del Fornitore), l’Allegato “C” (Corrispettivi), l’Allegato “D” (Condizioni Generali), l’Allegato “E” (Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I), l’Allegato “F” (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l’Allegato “G” (Chiarimenti resi in fase di gara), l’Allegato “H” (Patto di Integrità).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “D”;
d) Data di Attivazione della Fornitura: la data effettiva di inizio erogazione del gas naturale;
e) Fornitore: l’impresa risultata aggiudicataria dei Lotti della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
f) Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni:
• Lotto 2: Lombardia, Trentino Alto Adige;
• Lotto 3: Friuli Venezia Giulia, Veneto, Xxxxxx Xxxxxxx;
in cui il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione;
g) Quantitativo Massimo: si intende il quantitativo massimo della fornitura di gas naturale e dei servizi connessi pari a:
• 140.000.000 smc per il Lotto n. 2;
• 100.000.000 smc per il Lotto n. 3;
ivi compresa la quota - pari al 40% - eventualmente acquistabile, dalle Amministrazioni Contraenti, a Prezzo Fisso;
h) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive.
i) TIVG: è l’Allegato A della deliberazione ARERA ARG/gas 64/09 e s.m.i. “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)”.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
4. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di gas naturale, a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gas naturale ed i servizi connessi di cui al precedente comma, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo pari a 140.000.000 smc per il Lotto n. 2 e a 100.000.000 smc per il Lotto n. 3.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato E; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato E.
5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Xxxxxxx complessivo del Lotto fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche
eventualmente prorogato, un lotto abbia esaurito il Quantitativo Xxxxxxx e gli incrementi previsti ai sensi del precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione alla presente Convenzione, Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della medesima, l’aumento delle prestazioni contrattuali di un quantitativo aggiuntivo (plafond) nel limite del 10% del Quantitativo Massimo del suddetto Lotto.
7. In caso di aggiudicazione di più lotti al medesimo Fornitore e qualora uno o più lotti vadano esauriti (6°quinto, 7° quinto e plafond inclusi), il Fornitore ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo del/dei lotto/i esaurito/i (di seguito “Lotto/i Beneficiario/i”) utilizzando il/i plafond del/dei lotto/i non esaurito/i (di seguito “Lotto/i Cedente/i”), nel limite del 10% del/i predetto/i Lotto/i Cedente/i, a partire da quello che, alla data dell’esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del plafond aggiuntivo viene comunicata a mezzo PEC, a Consip S.p.A. ed autorizzata da quest’ultima.
8. Consip potrà apportare le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 7 marzo 2018; tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del Quantitativo Massimo stabilito.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo stabilito, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata di n. 12 (dodici) mesi a partire dalla data di Attivazione della Fornitura.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, per i soli PdC/PdR per cui è stata acquistata la fornitura a Prezzo Variabile e che sono stati attivati:
a) tra la data di attivazione della Convenzione e la fine del primo trimestre 2018, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo 2019;
b) nel primo trimestre di ogni anno, la durata della fornitura sarà valida fino al 31 marzo dell’anno successivo.
4. Con riferimento al comma precedente, limitatamente ai PdC/PdR la cui Data di Attivazione è il 1° gennaio, è facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere al Fornitore una durata della fornitura di 12 mesi.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle
Condizioni Generali, anche a:
a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all’utilizzo della Convenzione;
b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell’Amministrazione e, successivamente, mantenere attivo per tutta la durata dei contratti attuativi, il contratto relativo al servizio di trasporto e distribuzione con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all’attivazione della fornitura;
c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei PdC/PdR che verranno indicati nell’Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e nei relativi Allegati.
Il Fornitore si impegna, a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro n. 3 (tre) mesi precedenti la scadenza dei Contratti di fornitura, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza del relativo Contratto di fornitura invitandola a verificare sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx la presenza di una nuova Convenzione per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi attiva.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file - il cui formato verrà concordato tra le Parti -, contenente l’anagrafica completa di tutte le utenze attivate nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni Contraenti e l’indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L’anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie affinché l’attivazione abbia buon fine cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze”.
4. Le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore ex art. 16, comma 1, dell’Allegato D - Condizioni Generali, prendono atto che, in considerazione della natura dell’oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 16 non trovano applicazione.
5. A parziale deroga dell’articolo 15, comma 5, Allegato D - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione ARERA n. 302/2016 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le parti.
6. Il Fornitore è obbligato ad accettare solo gli Ordinativi di Fornitura (Ordini Diretti di Acquisto) per i quali, la “Q.tà ordinata” presente nel “Riepilogo Economico” - valorizzata a Sistema dalle PA all’atto della generazione dell’Ordine - sia uguale al quantitativo totale richiesto nell’Allegato 1 all’Ordinativo di Fornitura - “Elenco delle utenze”. Detto quantitativo sarà dato dalla somma algebrica di tutti i consumi annui stimati dei PdC/PdR per i quali viene dettagliata la richiesta d’attivazione.
7. Il Fornitore s’impegna altresì, secondo i termini e le modalità definite nel Capitolato Tecnico, a fornire il gas naturale alle Amministrazioni che, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, attivano la Fornitura di gas naturale a Prezzo Fisso, fino al raggiungimento di un quantitativo massimo, non incrementabile, pari al 40% del Quantitativo Massimo del Lotto.
8. Il Fornitore, al raggiungimento del limite quantitativo (40%) di cui al precedente comma, è
tenuto a non accettare Ordinativi di Fornitura nei quali sia richiesta la Fornitura a Prezzo Fisso. Il Fornitore comunica a Consip, con PEC, l’esaurimento della disponibilità della fornitura a Prezzo Fisso; sarà premura della stessa Consip rendere pubblica attraverso il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx tale situazione.
9. Il Fornitore s’impegna a dare esplicita ed intelligibile evidenza della tipologia di fornitura, se a Prezzo Fisso o a Prezzo Variabile, all’interno del documento di fatturazione.
10. Il Fornitore è obbligato a prendere in carico richieste di nuovi allacci, secondo le tempistiche e le modalità indicate all’art. 12 dell’Allegato A – Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 7
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell’Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l’andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell’allegato “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni” al Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l’elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare
piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio periodico di informazioni, secondo le modalità innanzi specificate, per via telematica riguardanti tra l'altro:
- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi di Fornitura ricevuti suddivisi per Amministrazione Contraente completi di:
• Data di emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
• Data di Attivazione della Fornitura;
• PdC/PdR;
• Matricola contatore;
• Categoria d’uso;
• Indirizzo di fornitura;
• Indirizzo di fatturazione;
• Volume annuo stimato per ciascun PdC/PdR;
• Importi fatturati suddivisi per Amministrazione Contraente;
- dati relativi all’andamento economico-finanziario della Convenzione, tra i quali il rapporto tra l’importo delle fatture incassate e il totale fatturato, unpaid ratio, sia trimestrale che complessivo e distinto per tipologia di Amministrazione e Lotto.
3. Il Fornitore si impegna a fornire a Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati da Consip. L’indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l’indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”.
ARTICOLO 9
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati secondo quanto indicato all’art. 7 del Capitolato Tecnico nonché sulla base di quanto indicato nell’Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di Attivazione della Fornitura”.
3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con dettaglio mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, contenente le informazioni di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal X.Xxx. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
4. Per le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, resta la possibilità di ricevere le
fatture a mezzo posta all'indirizzo della stessa Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). Tali Amministrazioni si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
5. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente, e, in particolare, del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sui seguenti conti correnti:
• n. 000000000200, intestato al Fornitore presso la Banca Popolare di Milano, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
• n. 000000003301 intestato al Fornitore presso Ubi Banca, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
• n. 000013528X42 intestato al Fornitore presso la Banca Popolare di Sondrio, Codice IBAN XX00X0000000000000000000X00;
• n. 018000063152 intestato al Fornitore presso Rovigo Banca, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sui predetti conti sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali.
7. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa al contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari al 20% del valore dell’Ordinativo di fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all’articolo 3, comma 11, delle Condizioni Generali e il suddetto Organismo di diritto pubblico dovrà rilasciarla entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l’esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell’esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell’art. 1454 c.c., diffidare per iscritto il suddetto Organismo di diritto pubblico ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà del suddetto Organismo di diritto pubblico di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
8. In caso di Ordinativi effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti
contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione al suddetto Organismo di diritto pubblico relativa al credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
9. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di ordinativi effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell’oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione del contratto attuativo fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l’adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà produrre adeguata documentazione all’Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate e dei PdC/PdR ai quali le stesse si riferiscono. Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dal contratto attuativo in caso di sospensione.
10. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all’art. 3 comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016, nell’Ordinativo di fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
11. Con esclusivo riferimento alle utenze che hanno diritto al servizio di Fornitura di Ultima Istanza (FUI) di cui al TIVG e all’art. 22 del D.Lgs. n. 164/2000, nel caso in cui l’Amministrazione si renda inadempiente nel pagamento del corrispettivo, ai sensi dell’art. 1454 c.c., è facoltà del Fornitore diffidare per iscritto l’Amministrazione ad adempiere entro
15 giorni ovvero nel maggior termine e secondo le modalità previste dalla normativa speciale, decorsi inutilmente i quali il contratto s’intenderà risolto di diritto. Resta inteso che in nessun caso potrà essere sospesa l’erogazione della fornitura e che il Fornitore dovrà garantire l’effettivo passaggio (switching) delle utenze inadempienti dell’Amministrazione al nuovo esercente senza che si verifichi alcuna interruzione del servizio.
12. Il precedente comma trova applicazione anche per le utenze non aventi diritto al FUI esclusivamente qualora intervengano ulteriori meccanismi regolatori, tali da garantire la continuità del servizio anche dopo l’interruzione della fornitura da parte del Fornitore.
13. In conformità all’art. 39 bis dell’Allegato A alla Deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 64/09 e s.m.i., è facoltà del Fornitore, limitatamente ai PdC/PdR delle Amministrazioni Ordinanti in precedenza forniti dall’esercente il Servizio di Default, per un periodo non superiore ai n. 3 (tre) mesi successivi dall’uscita degli stessi dal Servizio di Default, richiedere all’Amministrazione la comprova dell’avvenuto pagamento o dello stanziamento di fondi dedicati al pagamento, delle eventuali fatture oggetto di costituzione in mora. Resta inteso che il Fornitore è legittimato a sospendere l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento fondi per l’adempimento del debito pregresso. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione di recedere dall’Ordinativo di Fornitura in caso di sospensione.
14. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto, per ogni smc
fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo mese contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3.
15. Alle Amministrazioni Contraenti che, in alternativa al precedente comma, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito diretto Sepa Direct Debit - SDD verrà riconosciuto, per ogni smc fatturato, lo sconto S indicato dal Fornitore nell’Offerta Economica. Lo sconto verrà riconosciuto previa verifica del Fornitore dell’effettivo pagamento effettuato tramite SDD. Resta inteso che le suddette amministrazioni, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di fornitura si impegnano ad attivare il servizio SDD e, entro la Data di Attivazione della Fornitura, espleteranno le necessarie attività presso il proprio istituto cassiere. Il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto anche nel caso l’Amministrazione contraente richieda l’applicazione dello sconto “S” ed attivi il servizio SDD successivamente alla Data di Attivazione delle Fornitura.
16. A parziale deroga di quanto previsto nell’art. 9, comma 4 delle Condizioni Generali, per le Forniture a Prezzo Variabile, i corrispettivi verranno aggiornati sulla base di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
17. Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 10 che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a 0,02 eurocent/smc, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito all’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, l’Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.
18. Le Amministrazioni Contraenti, al fine di consentire la tempestiva e corretta riconciliazione tra pagamenti ed incassi, sono tenute ad inviare al Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dall’effettuazione del pagamento, l’elenco delle fatture saldate ed il corrispondente Codice Riferimento Operazione (CRO) di riferimento. Le suddette specifiche di riferimento dovranno essere inoltrate tramite un apposito modello in formato Excel inviato tramite mail, che saranno entrambi resi noti sul portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx all’attivazione della Convenzione, nella sezione ad essa dedicata.
19. Tutti gli atti di cessione del credito di cui ai commi 10 e 17 dovranno contenere i riferimenti del contratto di fornitura e del/i PdC/PdR, così come definiti alle lettere t), u) art. 2 del Capitolato Tecnico, cui si riferisce l’atto.
ARTICOLO 10 PENALI
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al Distributore Locale, rispetto alla Data di Attivazione della Fornitura indicata nell’Ordinativo di Fornitura, per ciascun PdC/PdR non attivato, il Fornitore è tenuto a corrispondere all’Amministrazione Contraente una penale pari all’1 per mille del valore della fornitura e comunque fino alla concorrenza della misura
massima pari al 10% del valore della fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Il valore della fornitura verrà calcolato moltiplicando il quantitativo stimato del/dei singolo/i PdC/PdR per i quali si è verificato il ritardo dell’attivazione della fornitura, per 50 Eurocent/smc.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate all’articolo 11 del Capitolato Tecnico e all’articolo 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. oneri passanti), per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. oneri passanti), per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura, al netto del servizio di distribuzione, imposte, addizionali ed eventuali oneri come previsti dalla normativa vigente (c.d. oneri passanti), per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
4. Per ogni mancato o parziale invio, non imputabile a Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore caso fortuito, dei documenti di reportistica che si protragga per oltre 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto ai termini di consegna stabiliti nella Convenzione, con riferimento alla trasmissione della reportistica indicata nel precedente articolo 8 e nell’allegato al Capitolato Tecnico “Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle convenzioni”, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari a Euro 1.500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. In caso di ritardo che si protragga per oltre cinque giorni solari rispetto al termine di cui al seguente articolo 15 o di difformità rispetto alle modalità di trasmissione degli elementi di
rendicontazione inseriti nei reports specifici fissate da Consip S.p.A. o di errata compilazione dei reports specifici di cui all’Allegato “F” e ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15, il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari a 3.000 euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ARTICOLO 11 GARANZIA
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato:
• per il Lotto n. 2, garanzia definitiva rilasciata in data 08/02/2018 dalla Elba Assicurazioni
S.p.A avente n. 1198298 di importo pari ad Euro 1.846.400,00 = (unmilioneottocentoquarantaseimilquattrocento/00);
• per il Lotto n. 3, garanzia definitiva rilasciata in data 08/02/2018 dalla Elba Assicurazioni
S.p.A avente n. 1198308 di importo pari ad Euro 1.318.400,00 = (unmilionetrecentodiciottomilaquattrocento/00);
in favore di Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. La detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:
- l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del contratto attuativo disposta in danno dell’esecutore;
- il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo.
5. La garanzia opera nei confronti della Consip S.p.A. a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti
contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
7. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Consip S.p.A., pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli contratti attuativi.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
9. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, ai sensi del medesimo art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante e alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, dei certificati di verifica di conformità di cui all’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore potrà, altresì, produrre, in aggiunta o in alternativa a quanto sopra, un prospetto contenente l’elenco delle Amministrazioni Contraenti con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate.
11. Lo svincolo avverrà periodicamente con cadenza trimestrale a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordinativo di Fornitura, della documentazione di cui sopra.
12. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Consip S.p.A..
13. A garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato:
• per il Lotto n. 2, cauzione rilasciata in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e di importo pari ad Euro 12.550,00 = (dodicimilacinquecentocinquanta/00);
• per il Lotto n. 3, cauzione rilasciata in contanti mediante bonifico bancario effettuato in data 13 febbraio 2018 e di importo pari ad Euro 12.850,00 = (dodicimilaottocentocinquanta/00).
Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 12 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituisce ulteriore causa di risoluzione il mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nei suoi allegati.
2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di fornitura saranno oggetto, da parte di Consip S.p.A. o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 13 SUBAPPALTO
1. Considerato che all’atto dell’offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 14
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
ARTICOLO 15
COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012
1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall’articolo 1, comma 453 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari a 0,06 Eurocent per ciascun smc fatturato (0,06 Eurocent/smc) con riferimento agli acquisti effettuati, tramite la presente Convenzione, dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell’anno solare e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo 10 in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, con l’indicazione del fatturato, al
netto dell’IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alla Consip S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 15 giorni solari dal termine del mese in cui sono state emesse le fatture e ferma l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo
10 in caso di ritardo, una dichiarazione sottoscritta digitalmente da parte del legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l’importo delle fatture emesse nel mese di riferimento al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il surrichiamato termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese.
Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip S.p.A. (di cui all’Allegato “F” alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al surrichiamato Allegato “F”.
Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai reports specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero.
4. Consip S.p.A., decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, la Consip S.p.A., unitamente all’applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai surrichiamati 90 giorni solari.
5. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa dalla Consip S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato presso la Banca Intesa San Paolo avente IBAN n. XX00X0000000000000000000000.
6. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
7. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
8. Consip S.p.A. procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
9. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul
conto corrente dedicato di cui al precedente comma 5.
10. Consip S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati – controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.
Consip S.p.A. si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un’autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell’ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016. La Consip S.p.A. avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.
Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
- in caso di inadempimento dell’obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dalla Consip S.p.A., per porre fine all’inadempimento, la Consip S.p.A. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.
ARTICOLO 16 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi,
attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 7 marzo 2018
CONSIP S.p.A. | XXXXXXXX S.r.l. |
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx | Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
C.F.: CNNCST63B16H501V Certificatore: Poste italiane EU Qualified Certified CA Validità: dal 05.07.2017 al 04.07.2020 | C.F.: GRZRNT64P26A965I Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 26/08/2015 al 26/08/2018 |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Attivazione della fornitura); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Penali); Articolo 11 (Garanzia); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 15 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 16 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:
Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo
9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo
19 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 20 (Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale di prevenzione della corruzione), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).
Roma, lì 7 marzo 2018
XXXXXXXX S.r.l. |
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
C.F.: GRZRNT64P26A965I Certificatore: InfoCert Firma Qualificata 2 Validità: dal 26/08/2015 al 26/08/2018 |