DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI LABORATORIO DI CATANIA
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI LABORATORIO DI CATANIA
Disciplinare di gara
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI RILEVANZA COMUNITARIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA, EX ART. 60, COMMA 1, DEL D. LGS N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E AVVIO AL
FUNZIONAMENTO DI DUE SPETTROMETRI N.M.R.
DA INSTALLARE:
lotto n. 1 laboratorio di Catania: C.I.G.: 9156914C78
lotto n. 2 laboratorio di Conegliano: C.I.G.: 91569401F0
INDICE GENERALE
CAPITOLO 1 DISPOSIZIONIPRELIMINARI 3
Art. 1.1 PREMESSA 3
Art. 1.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA 4
Art. 1.3 CHIARIMENTI 5
Art. 1.4 COMUNICAZIONI 5
Art. 1.5 ENTE APPALTANTE 6
Art. 1.6 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 6
Art. 1.7 DURATA 7
Art. 1.8 RIFERIMENTI LEGISLATIVI 7
Art. 1.9 SIGLE ED BBREVIAZIONI 8
CAPITOLO 2 SISTEMA TELEMATICO, DOTAZIONI TECNICHE, IDENTIFICAZIONE, GESTORE DEL SISTEMA 10
Art. 2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE 10
Art. 2.2 DOTAZIONI TECNICHE 12
Art. 2.3 IDENTIFICAZIONE 13
Art. 2.4 GESTORE DEL SISTEMA 14
CAPITOLO 3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 15
Art. 3.1 PARTECIPAZIONE ALLA GARA 15
Art. 3.2 REQUISITI GENERALI 17
Art. 3.3 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 17
Art. 3.3.1 Requisiti di idoneità 17
Art. 3.3.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 18
Art. 3.3.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 18
Art. 3.3.4 Indicazioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie 19
Art. 3.3.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 20
Art. 3.4 AVVALIMENTO – ALLEGATO N. 4 20
Art. 3.5 SUBAPPALTO – ALLEGATO N. 5 23
Art. 3.6 GARANZIA PROVVISORIA – ALLEGATO N. 6 24
Art. 3.7 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C 28
Art. 3.8 PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DALL’OPERATORE ECONOMICO ALL’X.X.Xx – ALLEGATO N.7 29
Art. 3.9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 29
Art. 3.10 REGOLE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 31
Art. 3.11 SOCCORSO ISTRUTTORIO 33
Art. 3.12 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 35
Art. 3.12.1 Domanda di partecipazione – Allegato N. 1 36
Art. 3.12.2 Documento di gara unico europeo – DGUE - Allegato N. 2 38
Art. 3.12.3 Dichiarazioni integrative - Allegato N. 3 42
Art. 3.12.4 Documentazione in caso di avvalimento 43
Art. 3.12.5 Documento attestante l’ottenimento del PASSOE – Allegato N. 8 44
Art. 3.12.6 Documentazioni e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 44
Art. 3.13 CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 46
Art. 3.13.1 Descrizione dell’offerta tecnica 47
Art. 3.13.2 Requisiti documentazione offerta tecnica 48
Art. 3.14 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA– Allegato N. 9 49
Art. 3.15 ACCESSO 50
CAPITOLO 4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 51
Art. 4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 51
Art. 4.1.1 Criterio per la determinazione del punteggio dell’offerta tecnica 51
Art. 4.1.2 Criterio per la determinazione del punteggio dell’offerta economica 55
Art. 4.2 CAUSE DI ESCLUSIONE 55
CAPITOLO 5 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 58
Art. 5.1 MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 58
Art. 5.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE 58
Art. 5.3 SVOGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 58
Art. 5.4 APERTURA E VALUTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 59
Art. 5.5 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 60
Art. 5.6 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 62
Art. 5.7 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 63
Art. 5.8 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO 65
Art. 5.9 CAUZIONE DEFINITIVA 66
Art. 5.10 VERIFICHE 68
Art. 5.11 RICHIESTA CHIARIMENTI 68
Art. 5.12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 68
Art. 5.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 69
CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI GENERALI 72
Art. 6.1 CONTROLLI 72
Art. 6.2 CONTESTAZIONI, INADEMPIMENTI, PENALITA’ 72
Art. 6.3 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 73
Art. 6.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 74
Art. 6.5 RECESSO 75
Art. 6.6 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO 76
Art. 6.7 FORO COMPETENTE 76
Art. 6.8 SPESE 77
Art. 6.9 REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 77
Art. 6.10 ELENCO DEGLI ALLEGATI 78
RIEPILOGO INSERIMENTO DOCUMENTAZIONE NELLE RELATIVE SEZIONI DEL SISTEMA 79
CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1.1 PREMESSA
Con Determina dirigenziale a contrarre n. 23 prot. n. 87363 del 23/02/2022 è stato deliberato l’avvio della procedura aperta, in n. 2 lotti distinti, per l’affidamento della fornitura ed installazione di n. 2 spettrometri NMR per applicazioni sull’autenticità degli alimenti, da installare: uno presso i locali della sede del Laboratorio di Catania, sito in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 95122 Catania, ed uno presso i locali della sede del Laboratorio d’Area di Conegliano, sede distaccata dell’ICQRF Nord-Est, sito in Xxx Xxxxxx x.00X, 00000 – Xxxxxxxx (XX), da svolgersi in osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico di gara, cui si fa espresso rinvio, che si allega al presente documento contenente le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la descrizione della procedura di aggiudicazione.
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Sistema) e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58,60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
– Codice dei contratti pubblici.
La fornitura dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
Con la presentazione dell'offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni specificate nella documentazione del presente procedimento di gara e, altresì, dichiara:
• Che l'offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento;
• Che l'offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante;
• Di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di gara, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti;
• Di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
• Che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
• Che i termini stabiliti nel contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle varie prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 codice civile;
• Che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la Stazione appaltante.
Ai sensi della determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per la presente procedura è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), per cui i costi relativi alla sicurezza, dovranno essere calcolati dalla ditta offerente ed indicati nell’offerta. Gli stessi non costituiscono importo soggetto a ribasso.
Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.
È designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, e-mail/PEC: x.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxx.xxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx - Tel.: 000000000.
Il bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 25 marzo 2022 e sarà trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e pubblicato nella sezione “Bandi di gara” all’indirizzo internet del Ministero: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Codice identificativo di gara, così come indicato nel Bando di gara, è il seguente: per la fornitura Lotto n. 1 presso il Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx X.X.X. 0000000X00; Lotto n. 2 per il Laboratorio di Conegliano C.I.G. 91569401F0.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016” (G.U.R.I. n. 20 del 25 gennaio 2017), le spese sostenute per le pubblicazioni obbligatorie del presente Bando dovranno essere rimborsate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
Tali spese sono stimate, in misura indicativa, complessivamente in Euro 4.000,00 (quattromila/00). Rimane inteso che l’Amministrazione si riserva di rendere noto all'Aggiudicatario l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al Bando.
Art. 1.2 DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet del Ministero, nella sezione “Bandi di gara”, all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, con accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara. La stazione appaltante, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.74 del Codice degli appalti, le richieste di invio dei documenti di gara.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara;
b) Disciplinare di gara;
c) Domanda di partecipazione;
d) Capitolato tecnico;
e) Schema di contratto;
f) Documento di Gara Unico Europeo in formato elettronico;
g) DUVRI;
h) Patto di integrità;
i) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica amministrazione.
j) Allegati.
Art. 1.3 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara, pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente gara saranno pubblicate sul sito internet del Ministero, xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione “Bandi di gara” e saranno accessibili all’interno del bando relativo alla procedura di gara in oggetto.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Art. 1.4 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite il Sistema e sono accessibili nell’apposita “Area comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’ appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso lo stesso Sistema e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Art. 1.5 ENTE APPALTANTE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari – Laboratorio di Catania
Sede: Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 95122 Catania - Codice Fiscale 00000000000
Telefono: 000000000 - Fax: 000000000 -
E-Mail: xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Pec: xxx.xxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Art. 1.6 OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Oggetto del presente appalto, diviso in due lotti, riguarda la fornitura e l’installazione di
n. 2 Spettrometri NMR per applicazioni sull’autenticità degli alimenti, da installare: uno presso i locali della sede del Laboratorio di Catania, sito in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 00 – 95122 Catania, ed uno presso i locali della sede del Laboratorio d’Area di Conegliano sede distaccata dell’ICQRF Nord-Est, sito in Xxx Xxxxxx x.00X, 00000 – Xxxxxxxx (XX), costituiti in n. 2 lotti distinti, alle condizioni espressamente stabilite nel presente disciplinare e più dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
Codice CPV 33111610-0 per entrambi i lotti.
È onere della Ditta provvedere alla verifica di tutti i dati indicati, di rilevare ogni elemento ritenuto necessario e/o opportuno per la formulazione dell’offerta.
Le ditte concorrenti possono presentare offerta per uno o entrambi i lotti.
L’importo complessivo a base d’asta per le attività dettagliate nel Capitolato è pari ad € 1.666.600,00 (unmilioneseicentosessantaseimilaseicento/00), I.V.A. esclusa, e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La strumentazione da acquistare è divisa in due lotti come sotto riportato:
n. Lotto | Descrizione | Consegna | C.I.G. | CPV | Importo a base di gara € I.V.A. esclusa |
1 | n. 1 Spettrometro NMR | Laboratorio di Catania Codice NUTS ITG17 | 9156914C78 | CPV33111610-0 | 833.300,00 |
2 | n. 1 Spettrometro NMR | Laboratorio d’Area di Conegliano, sede distaccata dell’ICQRF Nord-Est NUTS ITH34 | 91569401F0 | CPV33111610-0 | 833.300,00 |
A) Importo a base di gara € | 1.666.600,00 | ||||
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € | 0,00 | ||||
A) + B) Importo complessivo a base di gara € | 1.666.600,00 |
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.
Art. 1.7 DURATA
La durata del presente procedimento è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Art. 1.8 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
L'espletamento della fornitura dovrà avvenire in ossequio alle norme di:
• Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440 – Nuove disposizione sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di stato;
• Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827 –Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato;
• Decreto legislativo 9 aprile 2008n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n, 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50–Disposizione per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalti degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
• D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
• D.L. 18 aprile 2019 n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, più noto come “sblocca- cantieri”, convertito nella Legge 14 giugno 2019 n. 55“. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
• Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
• Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”
• Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato si danno per richiamate e si osservano le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 1.9 SIGLE ED ABBREVIAZIONI
Nel presente Disciplinare e nell’annessa documentazione, ove necessario, sarà usata la seguente terminologia:
• “Aggiudicatario”, “Affidatario” o “Appaltatore” il soggetto cui sarà affidata l’esecuzione del Servizio all’esito della presente procedura di gara;
• “ANAC”: l’Autorità Nazionale Anticorruzione;
• “AVCPASS”: l’Authority Virtual Company Passport, il servizio realizzato per la verifica del possesso dei requisiti da parte degli OE;
• “Capitolato”: il Capitolato tecnico che definisce i contenuti e le modalità di erogazione del Servizio;
• “Amministrazione” o "Laboratorio": il Laboratorio di Catania Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, in qualità di amministrazione aggiudicatrice dello Stato;
• “Contratto”: il contratto che, all’esito della presente procedura di gara, l'Amministrazione stipulerà con l’Aggiudicatario;
• “Codice” o “Codice dei contratti pubblici” o “Codice degli appalti e delle concessioni”: è il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche ed integrazioni;
• Disciplinare”: il presente disciplinare di gara che fissa le procedure per la presentazione dell’offerta e per lo svolgimento della gara costituente parte della lexspecialis;
• “Offerenti” o “Concorrenti” o “Proponenti” gli operatori economici in possesso dei requisiti definiti dal presente Disciplinare;
• “S.A.” Stazione Appaltante;
• “D.A.” Ditta Appaltatrice;
• “Offerenti” o “Concorrenti” o “Proponenti”: gli operatori economici in possesso dei requisiti definiti dal presente Disciplinare;
• “O.E.”: Operatore Economico;
• “PassOE”: documento che attesta che l’Operatore Economico può essere verificato tramite AVCPASS;
• “PEC”: Posta elettronica certificata;
• “RUP”: è il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del Codice;
• “Fornitura” l’appalto che ha per oggetto la fornitura del presente bando di gara.
CAPITOLO 2 SISTEMA TELEMATICO, DOTAZIONI TECNICHE, IDENTIFICAZIONE, GESTORE DEL SISTEMA
Art. 2.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo “Sistema”).
Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Laboratorio di Catania (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
• Parità di trattamento tra gli operatori economici;
• Trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• Standardizzazione dei documenti;
• Comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
• Comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del co dice civile;
• Segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• Gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo del Sistema.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• Difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• Utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione";
In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Art. 2.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) Disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) Disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) Avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) Avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- Un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- Un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14;
- Un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
I. Il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
II. Il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
III. Il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Art. 2.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.]
All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e- Procurement
L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato.
L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1) Mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2) Tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3) Mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Art. 2.4 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, Laboratorio di Catania, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
CAPITOLO 3 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Art. 3.1 PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Gli Operatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché siano in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, speciale e di capacità tecnico/professionale, indicati nel Bando di Gara di seguito indicati.
Le ditte concorrenti possono presentare offerta per uno o entrambi i lotti. Si precisa che il concorrente dovrà formulare un’offerta per ogni singolo lotto. Ad ogni singola offerta dovranno essere allegati i rispettivi documenti richiesti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett.
f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
In particolare:
a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione
A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub- associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Art. 3.2 REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• Le cause di esclusione alla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n. 50/2016;
• Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente;
• Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
In particolare, i concorrenti non devono trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Tali requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico associato/consorziato.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
Art. 3.3 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Art. 3.3.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Costituiscono requisiti di idoneità:
▪ Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, dal cui oggetto sociale risulti che il concorrente può svolgere attività coerenti con l’oggetto del presente appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’Operatore Economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Art. 3.3.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:
▪ Requisiti di capacità economica e finanziaria:
Essere in possesso di un fatturato globale minimo, inteso come media del fatturato degli ultimi 3 esercizi finanziari, disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pari all’importo a base d'asta, I.V.A. esclusa.
Tale requisito è richiesto per entrambi i lotti.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante uno dei seguenti documenti:
• Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
• Per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
• Dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
L’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie.
Art. 3.3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
▪ Capacità professionale e tecnica:
Essere in possesso di un fatturato specifico derivante da forniture e collaudo di strumentazione scientifica di laboratorio per amministrazioni pubbliche o Enti, inteso come fatturato medio realizzato negli ultimi tre esercizi, al netto dell’IVA, pari ad almeno il 50% dell'importo a base d'asta, IVA esclusa.
Si precisa che:
o Per ultimi tre esercizi finanziari si intendono gli esercizi i cui bilanci siano stati approvati e depositati al momento di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana:
o Per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato di cui ai precedenti punti deve essere rapportato al periodo di attività [(fatturato richiesto/ 3) x anni di attività]. Il concorrente che non sia in grado di presentare le referenze richieste, per aver iniziato l’attività da meno di tre anni, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante uno dei mezzi indicati nella Parte prima dell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 (avvalimento), il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- professionali richiesti, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
• Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore pertinente all’oggetto della gara.
La comprova del requisito è fornita mediante trasmissione di copia del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
I concorrenti in sede di gara attesteranno il possesso dei requisiti di partecipazione tramite dichiarazione sostitutiva resa ai sensi di legge con la compilazione del DGUE. La successiva verifica in capo all'aggiudicatario avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C., con le modalità di cui alla delibera n.157/2016.
L'operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si è reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante né da segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni.
L'operatore economico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti che si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 3.3.4 INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 3.3.1 deve essere posseduto da:
a. Ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
b. Ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Art. 3.3.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 3.3.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria [nonché tecnica e professionale], ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Art. 3.4 AVVALIMENTO – ALLEGATO N. 4
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
In caso di avvalimento l’Operatore economico dovrà inserire nella “Documentazione amministrativa” anche la seguente documentazione a corredo della relativa dichiarazione, già contenuta nel form del DGUE allegato (Allegato 2):
a) Una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento, con relativa copia di un documento di identità del soggetto sottoscrivente in corso di validità;
b) Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il Operatore Economico e verso il Ministero a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il Operatore Economico, con relativa copia di un documento di identità del soggetto sottoscrivente in corso di validità;
c) Originale o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire il requisito e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto contratto dovrà essere determinato nell’oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l’oggetto dell’avvalimento, il tutto con dettagliata indicazione delle risorse e/o dei mezzi prestati in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento.
Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere rese mediante compilazione del Documento di Gara Unico Europeo utilizzando il form allegato al presente Disciplinare e con redazione dello schema dichiarativo di cui all’allegato 2.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore Economico o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore e dovrà essere accompagnato da copia del documento di identità del sottoscrivente, in corso di validità. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta in atti copia della fonte dei poteri (Procura speciale). Attraverso il Documento di Gara Unico Europeo l’Operatore Economico dovrà fornire le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale, ai sensi dell’articolo 89 del Codice.
La Stazione appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del Codice, se i soggetti della cui capacità l’Operatore intende avvalersi soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del medesimo Codice. Essa impone all’Operatore di sostituire le imprese ausiliarie che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Resta inteso che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude l’Operatore Economico.
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Operatore Economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale, (ad esempio: iscrizione alla C.C.I.A.A. oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Il concorrente che intenda far ricorso all'avvalimento dovrà indicare nella parte II, sezione C del DGUE la denominazione degli Operatori Economici di cui si avvale e i requisiti oggetto di avvalimento. Ciascuna impresa ausiliaria dovrà compilare un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III e dalla Parte IV.
Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere prodotta nella Documentazione Amministrativa unitamente alla seguente ulteriore documentazione:
a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) Copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, precisandone tipologia ed entità nel contratto medesimo in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché il requisito oggetto di avvalimento e la tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Art. 3.5 SUBAPPALTO – ALLEGATO N. 5
Come previsto dalle recenti modifiche, all’articolo 105, comma 2 del Codice dei contratti nel testo coordinato con l’articolo 49 del Decreto Legge del 31 maggio 2021 n. 77 (c.d. “Decreto Semplificazioni bis”) convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, vengano eliminati i limiti quantitativi al subappalto in subordine all'introduzione di un nuovo meccanismo per il quale, l'istituto in parola, sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalla Stazione Appaltante in ragione della loro specificità e sulla base delle valutazioni dalla stessa svolte.
Tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, non possono essere subappaltate e quindi essere eseguite obbligatoriamente dall’aggiudicatario le seguenti prestazioni e lavorazioni:
• Spettrometro NMR con magnete da 9,4 Tesla (1H a 400 MHz) – Art. 2.3.1 del Capitolato tecnico;
• Sistema per screening autenticità alimentare – Art. 2.3.2 del Capitolato tecnico
Per quanto sopra, ai sensi dell’art. 49 della Legge 29/07/2021 n. 108, il subappalto può essere concesso secondo le seguenti disposizioni:
• Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
• La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario.
Il concorrente indica nell’atto dell’offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo.
In caso di mancata indicazione della parti da subappaltare il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Art. 3.6 GARANZIA PROVVISORIA – ALLEGATO N. 6
L’offerta è corredata da:
1) Una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e per ogni lotto a cui si partecipa e precisamente di importo pari a:
• Lotto n. 1 € 16.666,00 (sedicimilaseicentosessantasei/00) Laboratorio di Catania
• Lotto n. 2 € 16.666,00 (sedicimilaseicentosessantasei/00) Laboratorio d’Area di Conegliano, sede distaccata dell’ICQRF Nord-Est.
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile
all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva, emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La dichiarazione specifica dell’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva non deve essere presentata qualora l’impegno a rilasciare la stessa sia indicato e previsto esplicitamente all’interno della polizza fideiussoria provvisoria. La dichiarazione in questione deve essere fornita in originale da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
La garanzia provvisoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, D.M. 19/3/2018 n. 31.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La dichiarazione di impegno del fideiussore di cui all’art. 93, comma 8, del Codice non è richiesta per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
La documentazione attestante la costituzione della garanzia deve essere inserita tra la documentazione amministrativa.
La garanzia provvisoria è costituita, secondo quanto disposto dall’art. 93 del Codice, a scelta del concorrente:
a. In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con
versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, in favore della stazione appaltante
c. Fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx/ Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) Contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) Essere conforme allo schema tipo approvato con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
4) Avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) Prevedere espressamente:
a) La rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) La rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957 del codice civile;
c) La sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
6) Contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) Xxxxxx corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
• Documento informatico originale, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005
n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
• Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005)
ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
• Duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 00 xxx xxx x.xxx. 00/0000 xx prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. In caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare chetali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono
opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Verso i concorrenti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione e, comunque, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9, del Codice.
Verso l’aggiudicatario, la garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell’art. 93 del Codice.
Art. 3.7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.
I concorrenti devono effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera A.N.A.C. n. 1121/2020 pubblicata sul sito dell’A.N.A.C nella sezione “contributi in sede di gara”. Il contributo è dovuto secondo l’importo descritto nella sottostante tabella:
Numero Lotto | CIG | Importo contributo A.N.A.C |
1 | 9156914C78 | € 80,00 |
2 | 91569401F0 | € 80,00 |
L’A.N.A.C., come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione.
Il pagamento, pertanto, può essere effettuato utilizzando il servizio disponibile presso il sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Il servizio permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento).
Per poter accedere al servizio occorre:
a. essere registrato come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
b. richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili;
c. accedere al servizio.
Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi con le credenziali da rilasciate e inserire il codice CIG, che identifica la presente procedura, con una delle seguenti modalità:
• "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
• "Pagamento mediante avviso" utilizzando:
- infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.);
- IO, l'app dei servizi pubblici integrata con pagoPA, semplicemente inquadrando il QR code dell'avviso.
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00. Al di fuori di queste fasce orarie potrà essere soggetto a temporanee interruzioni senza preavviso e non è attivo il servizio di supporto dell’Autorità mediante contact center.
Art. 3.8 PROVA DELL’AVVENUTO PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DOVUTA DALL’OPERATORE ECONOMICO ALL’A.N.A.C. – ALLEGATO N. 7
I concorrenti devono allegare la prova dell’avvenuto pagamento della contribuzione dovuta dall’operatore economico all’A.N.A.C. per la partecipazione alla presente procedura.
Per quanto sopra, alla documentazione amministrativa, dovrà essere allegata la autocertificazione, di cui all’allegato n. 7, insieme alla ricevuta di avvenuto pagamento.
■ In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei Contratti (soccorso istruttorio), a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
► In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67, della L. 266/2005.
Art. 3.9 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.
Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Si precisa che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 20 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del
D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
L'offerta dovrà pervenire all'Amministrazione, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio del giorno 29 aprile 2022 alle ore 18:00, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
Il Sistema non accetta:
- Offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta;
- Offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dal Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’offerta e contenente il codice identificativo dell’offerta e i riferimenti del suo contenuto.
Le operazioni di inserimento sul sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.2.
I file inviati attraverso il sistema dovranno necessariamente essere prodotti in formato
.pdf.
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso il sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 3.10 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al Capitolo 2 e nelle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell’offerta a Sistema.
L’offerta è composta da:
A. Documentazione amministrativa;
B. Offerta tecnica, in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
C. Offerta economica, in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;
L’operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell’offerta.
La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata. Si precisa inoltre che:
• L’offerta è vincolante per il concorrente;
• Con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni.
Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’offerta dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l’offerta si compone (ossia: Documentazione amministrativa, nel caso di gara in più lotti: le singole Offerte tecniche
dei lotti per i quali si partecipa, Offerta economica, nel caso di gara in più lotti: le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i quali si partecipa.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf.
La preparazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in offerta. < NB: fare attenzione a non duplicare la richiesta di dati/informazioni a Sistema e nella documentazione richiesta.>
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto dell’offerta.
L’invio dell’offerta, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima.
All’invio dell’offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio dell’offerta medesima.
La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip
S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’offerta, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell’offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato dedicata esclusivamente agli operatori associati, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’offerta.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato perla presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Art. 3.11 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare possono essere sanate con tale procedura qualsiasi mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa e del Documento di Gara Unico Europeo.
Ai sensi dello stesso articolo non e possibile utilizzare la procedura del soccorso istruttorio per sanare tutte le mancanze, incompletezze ed irregolarità afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
• Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
• L’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• La mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• La mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile.
Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
La Stazione Appaltante può richiedere ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna. I fornitori interessati dalla richiesta di integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate del fornitore, da quest’ultimo fornito.
L’Operatore Economico potrà rispondere entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione appaltante, alla richiesta di integrazione, con eventuale allegazione documentale.
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, l’Operatore Economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 3.12 CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa è costituita da: la domanda di partecipazione (che include le dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
L’operatore economico inserisce a Sistema, nella “Busta amministrativa”, la seguente documentazione:
a) LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in bollo, preferibilmente in conformità al Modello di cui all’Allegato 1 – Domanda di partecipazione – al presente Disciplinare, sottoscritta con firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente.
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Concorrente è tenuto ad indicare nella Domanda di partecipazione il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata.
L’Amministrazione invierà tali comunicazioni mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC indicato dall’Offerente.
Qualora l’Offerente non sia obbligato, secondo le norme vigenti, a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata, l’Amministrazione invierà le comunicazioni di cui al citato art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata all’indirizzo di posta indicato dall’Offerente. La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale nelle forme e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D. P. R.445/2000.
b) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), allegato 2 al presente Disciplinare, debitamente compilato, firmato, a pena di esclusione, con firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005dal legale rappresentante/procuratore speciale, unitamente ad una copia del documento di identità di ogni dichiarante;
c) Eventuali dichiarazioni integrative, quali Dichiarazione suppletiva legale rappresentante su requisiti e assenza di cause di esclusione e Attestazione requisiti capacità economico –finanziario;
d) Il documento attestante l’ottenimento del PASSOE, (di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera b. 111 del20 dicembre 2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), rilasciato dal sistema dopo che l’operatore economico ha eseguito la registrazione al sistema AVCPASS (in xxx.X.X.X.X.xx - servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare;
e) (Nel solo caso di avvalimento: la documentazione richiesta dall’art. 89 del Codice);
f) Autocertificazione del pagamento contributo ANAC;
g) Attestazione costituzione garanzia provvisoria;
h) Nel solo caso di subappalto: la documentazione richiesta dall’art. 105 del Codice
i) Patto di integrità;
l) Schema di contratto;
m) Duvri
n) Misure di contenimento Covid-19
o) Planimetrie.
Tutti i documenti da inserire sono riportati nella tabella alla fine di questo disciplinare.
Art. 3.12.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ALLEGATO N. 1
La domanda di partecipazione e redatta, in bollo (una marca da bollo di euro 16,00 ogni 4 pagine; la mancata apposizione del bollo non comporterà l’esclusione, bensì la richiesta di regolarizzazione) “preferibilmente secondo il Fac-simile - modello n. 1.
La domanda di partecipazione e redatta in lingua italiana, sottoscritta digitalmente - a pena di esclusione - dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente (in questo ultimo caso deve essere allegata anche copia conforme all’originale della procura) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema tra la documentazione amministrativa.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta:
a) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
b) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
c) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
• Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
• Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
• Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
a) Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Nel caso in cui il concorrente utilizzi la “domanda di partecipazione” messa a disposizione dall’Amministrazione (allegato 1) essa deve essere predisposta e sottoscritta:
o In caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
o In caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
o Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.
In tal caso il bollo è però dovuto:
o In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
o Nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
o Nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria.
Il concorrente allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Si rammenta che la domanda deve contenere tutte le ulteriori dichiarazioni previste dal suddetto modello di cui all’allegato n.1.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione il concorrente deve inoltre specificare se intende ricorrere all’avvalimento, inserendo tutte le informazioni richieste nelle apposite sezioni.
Prescrizioni particolari inerenti all’istituto dell’avvalimento
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., risultino carenti dei requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti dal presente disciplinare, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 x.xx 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le disposizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
La mancata produzione dell’istanza di partecipazione comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nell’ambito della medesima istanza di partecipazione dovrà essere auto dichiarato a pena di esclusione:
a. Iscrizione presso la Camera di commercio oppure, nel caso di Operatori Economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza;
b. Il possesso del requisito di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore pertinente all’oggetto della gara.
c. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i consorziati per i quali il consorzio concorre;
d. Iscrizione nelle c.d. “white list” tenute dalle Prefetture ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, come modificato dal DPCM 24 novembre 2016, o, in alternativa, la richiesta di iscrizione a tali elenchi o la non iscrizione con indicazione del settore in cui opera non rientrante nell’obbligo d’iscrizione nelle c.d. “white list”.
Art. 3.12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) – ALLEGATO N. 2
Il Documento di gara unico europeo deve essere debitamente compilato per ogni lotto, firmato o siglato in ogni sua pagina e sottoscritto, a pena di esclusione, nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore, unitamente ad una copia del documento di identità di ogni dichiarante.
Il concorrente dovrà compilare in ogni sua parte, in relazione a tutti i motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 56/2017, e ai requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice, il “Documento di gara unico europeo”, (d’ora in poi anche solo: DGUE) conforme al modello allegato al presente disciplinare (Allegato 2).
Per la corretta compilazione del DGUE, oltre le istruzioni in esso contenute vedasi anche le “Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE, approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ai fini della corretta compilazione del DGUE, si precisa:
a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL
n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al presente bando di gara;
b) Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell’X.X.XX.) o siano
state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
c) In base al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, in tutti i casi in cui più persone siano membri del Consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna deve sottoscrivere lo stesso DGUE, ovvero presentare DGUE propri in relazione all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
d) Ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), dell’art. 80 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:
• Titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
• Un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
• Xxxx accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
• Membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In tal caso, il legale rappresentante dovrà chiaramente esplicitare nel DGUE recante la propria sottoscrizione che “le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti indicati per quanto a propria conoscenza”. In difetto, le dichiarazioni rese dal legale rappresentante nel DGUE presentato si intenderanno riferite a se stesso ed all’operatore economico che rappresenta.
e. La dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1° dell’art. 80 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva esplicitando nel DGUE la formula “le dichiarazioni ivi contenute sono riferite a tutti i soggetti indicati per quanto a propria conoscenza”.
f. In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell’ultimo anno, il DGUE dovrà essere reso anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa. Sarà comunque onere dell’Operatore Economico, qualora il Legale rappresentante dichiari per quanto a propria conoscenza l’insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1°, 2° e 5 lett. elle), dell’art. 80 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.
g. L’Operatore economico dovrà fornire:
• Le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
• Le informazioni sui requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e sui requisiti tecnici, relative agli eventuali soggetti di cui l’Operatore Economico si avvale ai sensi dell’articolo 89;
• L’indicazione dell’autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari.
h. Il DGUE dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare l’Operatore Economico. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante o in caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla C.C.I.A.A., dovrà essere prodotta nella “Documentazione amministrativa” anche copia del titolo abilitativo.
In caso di RTI o in Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:
• Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
• Nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
• Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
i. Ai sensi dell’art. 85, comma 4, del Codice, i Concorrenti potranno riutilizzare un Documento di Gara Unico Europeo già utilizzato in una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.
Fermo quanto previsto dagli artt. 85 e 88 del Codice, il Ministero procederà, ai sensi dell’art. 81 del Codice, all’acquisizione e alla verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico- finanziario esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.
Ai fini della validità del DGUE e delle altre dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, all’interno della “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita:
• Copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrivente, in corso di validità;
• A pena di esclusione, copia conforme all’originale della procura speciale in caso di Dichiarazioni rese da Procuratore speciale i cui poteri non siano riportati sulla visura camerale della C.C.I.A.A.
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;
3) Dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
5) Dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilita di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
• Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega: DGUE, a firma digitale del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
Parte III – Motivi di esclusione.
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione.
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione ≪α≫compilando quanto segue:
a) La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità
professionale di cui par. 3.3.1 del presente disciplinare;
b) La sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacita economico-finanziaria di cui al par. 3.3.2 del presente disciplinare;
c) La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 3.3.3 del presente disciplinare;
d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo al sistema di garanzia della qualità.
Parte VI – Dichiarazioni finali.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Art. 3.12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE – ALLEGATO N. 3
Ciascun concorrente, preferibilmente servendosi dei modelli allegati, debitamente compilati e sottoscritti dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione, può rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali:
1. Dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. Dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale oil pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. Dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
x. Xxxxx condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
b. Di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
5. Si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. Indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art.76, comma 5 del Codice;
7. Autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art.186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
9. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
10. Dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Art. 3.12.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO – ALLEGATO N. 4
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) Il DGUE a firma dell’ausiliaria;
2) La dichiarazione di avvalimento;
3) Il contratto di avvalimento;
4) Il PASSOE dell’ausiliaria.
Art. 3.12.5 DOCUMENTO ATTESTANTE L’OTTENIMENTO DEL PASSOE – ALLEGATO N. 8
L’operatore economico è tenuto ad acquisire il codice PassOE indicando a sistema il CIG relativo.
Gli operatori sono tenuti, quindi, ad inserire nella documentazione amministrativa la documentazione del PASSOE rilasciato dal sistema AVCpass.
Ciascun Operatore Economico, al fine di consentire l’utilizzo da parte della Stazione appaltante del sistema AVCpass, sarà tenuto, quindi, a registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul Portale AVCP xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxxxx/XxxxxxxxxxxxxXxxx ilazione seguendo le istruzioni ivi contenute e richiedere il PASSOE per la presente procedura.
Si precisa che:
a) In caso di avvalimento, secondo quanto previsto dalla legge in materia, l’impresa ausiliaria deve necessariamente comparire nel PASSOE del Concorrente;
b) Nel caso in cui un operatore concorrente non abbia proceduto alla registrazione resso il sistema AVCpass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, la Stazione appaltante provvederà con apposita comunicazione ad assegnare un termine perla registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.
Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del Codice e dalla Deliberazione dell’X.X.XX. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, la Stazione appaltante procederà all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema.
Le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento, la consultazione dei dati e il caricamento dei documenti sono presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 3.12.6 DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 3.11.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
• Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
• Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
• Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
• Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
• Dichiarazione attestante:
a) L’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate
c) Dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
• Copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
• Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
• Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
• Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un
nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• Dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
• In caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
• In caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a) A quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) L’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c) Le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Art. 3.13 CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
Il concorrente inserisce, per ogni lotto, a Sistema, nella sezione “Busta tecnica”, l’offerta tecnica.
L’Offerta Tecnica del Concorrente deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato tecnico, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, sottoscritta con firma digitale di cui al D.Lgs.n. 82/2005, dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente.
In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di imprese/GEIE l’offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante/procuratore speciale del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell’Aggregazione di Imprese o del GEIE.
In caso di Consorzi di cui alla lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, l’Offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio.
Si precisa che, nel caso in cui sia redatta in lingua diversa dall’italiano, l’Offerta Tecnica dovrà essere corredata da traduzione giurata.
Con riferimento alla presente procedura e a ciascun lotto a cui si intende partecipare, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara inviare e fare pervenire all’Amministrazione un’Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:
1. L’Offerta Tecnica è costituita esclusivamente dalla Relazione Tecnica: invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico-organizzativa;
2. L’Offerta Tecnica è costituita esclusivamente dalla Scheda di Offerta Tecnica da compilare a Sistema: invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richieste (compilazione della scheda di offerta); tali indicazioni verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf denominata “Documento di Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:
x. Xxxxxxxxx e salvata sul proprio PC;
b. Sottoscritta digitalmente.
3. L’Offerta Tecnica è costituita da Scheda di Offerta e da Relazione Tecnica ed eventuali ulteriori documenti di natura tecnica che devono essere prodotti:
• Invio attraverso l’inserimento a Sistema delle informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell’offerta richieste (compilazione della scheda di offerta); le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà presentare a Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
• Invio attraverso l’inserimento a Sistema della Relazione Tecnica, anche essa sottoscritta digitalmente, conforme al modello di cui all’Allegato del presente Disciplinare di gara].
Art. 3.13.1 DESCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’Offerta Tecnica dovrà descrivere la strumentazione offerta e dare evidenza delle caratteristiche tecniche minime e dei pregi tecnici da valutare. Possibilmente dovrà seguire l’ordine di quanto richiesto nel capitolato.
L’offerta tecnica dovrà contenere la/e scheda/e tecnica/he del prodotto offerto: la scheda tecnica, redatta in lingua italiana, dovrà riportare: nome del prodotto, produttore, codice prodotto, le caratteristiche tecniche ed, eventualmente, le modalità d’uso del prodotto offerto, al fine di consentire alla Commissione di verificare la rispondenza del prodotto alle caratteristiche tecniche minime e dei pregi tecnici da valutare indicate nel capitolato tecnico d’appalto ed attribuire i punteggi.
La ditta dovrà produrre ogni documentazione utile a consentire in maniera agevole e sintetica alla Commissione di valutare l’Offerta Tecnica ed attribuire i punteggi.
Qualora le schede fossero mancanti o non contenessero dati sufficienti a permettere di verificare la rispondenza dei prodotti alle caratteristiche tecniche minime, ci si riserva la facoltà di escludere il concorrente. Parimenti, laddove le schede non contenessero dati sufficienti a mettere la Commissione in condizione di attribuire facilmente il punteggio per un dato elemento di valutazione, ci si riserva (a mezzo della Commissione) di ritenere assente l’elemento da valutare.
Nel caso in cui l’offerta sia presentata da un RTI/consorzio/GEIE, devono essere indicate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.
L’Offerta Tecnica, pena l’esclusione dalla procedura di gara, non deve riportare il prezzo e contenere alcun riferimento diretto o indiretto all’Offerta Economica.
Art. 3.13.2 REQUISITI DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA
Al fine di consentire una appropriata valutazione dei sistemi proposti, le offerte dovranno essere accompagnate da una dettagliata ed esaustiva relazione tecnica che descriva ed indichi chiaramente:
• Le caratteristiche tecniche minime ed essenziali riportate nel capitolato tecnico al capitolo 2 Art.2.3, in maniera tale da poter facilmente individuare la presenza o meno della caratteristica; si chiede di seguire pedissequamente, l’ordine indicato e facendo esplicito riferimento agli indici assegnati ad ogni caratteristica;
• I pregi tecnici che saranno valutati secondo le modalità riportate nella tabella 2 dell’Art.4.1.1; si chiede di seguire pedissequamente, l’ordine indicato e facendo esplicito riferimento agli indici riportati nella suddetta tabella.
Le specifiche dichiarate in sede di gara dovranno essere illustrate da opportuna documentazione (per esempio data sheets ufficiali del produttore o conforme a quanto disponibile sul sito dello stesso, nonché spettri e/o quant’altro necessario a dare testimonianza della capacità di raggiungimento obiettivi analitici richiesti).
La commissione di gara verificherà il possesso dei requisiti minimi, pena l’esclusione dalla gara stessa.
Tali specifiche, NESSUNA ESCLUSA, dovranno essere, pena il rigetto della fornitura, dimostrate all’atto della verifica di conformità.
Art. 3.14 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA – ALLEGATO N. 9
Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• Offerta economica costituita dal documento di Offerta economica generato dal Sistema e da dichiarazione di offerta economica di cui all’allegato: inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire all’Amministrazione attraverso il Sistema dopo averla:
o Scaricata e salvata sul proprio PC;
o Sottoscritta digitalmente.
All'interno della busta virtuale contenente l’offerta economica dovrà essere inserita, a pena di esclusione:
a) L'offerta economica, utilizzando il fac-simile di sistema predisposto da Consip;
b) La dichiarazione di offerta economica redatta secondo il modello predisposto da questa Stazione Appaltante (Allegati Modello 9), sottoscritta con firma digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, dal legale rappresentante/procuratore speciale del concorrente, contenente il medesimo valore offerto, in cifre e in lettere.
c) I costi di sicurezza interni o aziendali da determinare in relazione alla propria organizzazione produttiva o al tipo di offerta formulata ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero;
d) I costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a zero.
L’offerta economica dovrà essere indicata in lettere e in cifre.
Il prezzo offerto, al netto dell’I.V.A. e la percentuale di ribasso sull’importo posto a base d’asta devono essere indicati con tre cifre decimali.
In caso di RTI, Consorzio, Aggregazione di Imprese, GEIE, detta offerta dovrà essere firmata: se non ancora costituito, dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando; se già costituito, dal legale rappresentante del soggetto mandatario del RTI, del Consorzio, dell’Aggregazione di Imprese o del GEIE.
In caso di Consorzi di cui alla lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale del Consorzio.
Nell’offerta economica devono essere indicati costi di sicurezza interni o aziendali da determinare in relazione alla propria organizzazione produttiva o al tipo di offerta formulata ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero, ed i costi della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 anche se pari a zero.
Si precisa che, nel caso in cui la dichiarazione di Offerta Economica sia redatta in lingua diversa dall’italiano, essa dovrà essere corredata, pena l’esclusione, da traduzione giurata.
Sono inammissibili le Offerte Economiche che superino l’importo a base d’asta.
Si precisa che:
▪ Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida nessun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente;
▪ Non sono ammesse offerte condizionanti, né quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza fra i prezzi indicati in cifre e quelli in lettere o fra importo complessivo e somma degli importi parziali, sarà ritenuta valida, in ogni caso, la cifra più favorevole alla Stazione Appaltante;
▪ La documentazione prescritta nel presente Disciplinare non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per la partecipazione ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso questa Amministrazione, a qualsiasi titolo;
▪ Il Laboratorio si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non compatibili rispetto alla disponibilità di bilancio o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all’aggiudicazione. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tali circostanze;
▪ Il Laboratorio si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida una sola offerta, purché tale offerta risulti congrua e conveniente;
▪ In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che l’impresa si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l’aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e la Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto;
▪ Nel caso di mutate esigenze del servizio l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione;
▪ E’ vietato alla Ditta Aggiudicataria qualunque cessione del credito vantato.
Art. 3.15 ACCESSO
Si rappresenta che il Concorrente è tenuto ad indicare analiticamente sia nell’Offerta Tecnica sia nelle spiegazioni prodotte (nel caso di eventuale offerta anomala) le parti delle stesse contenenti segreti tecnici o commerciali, ove presenti, che intenda non rendere accessibile ai terzi.
Tale indicazione dovrà essere adeguatamente motivata ed il Concorrente dovrà allegare ogni documentazione idonea a comprovare l’esigenza di tutela.
L’Amministrazione garantirà comunque visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione, e conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all’esigenza di tutela del richiedente.
Saranno inoltre sottratti all’accesso tutti i dati giudiziari rinvenuti nella documentazione presentata dal Concorrente nonché le informazioni annotate sul Casellario istituito presso l’A.N.A.C.
CAPITOLO 4 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Art. 4.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La fornitura è aggiudicata in base al criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’Art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La valutazione dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi, per un totale massimo di punti 100:
Punteggio massimo | |
Offerta Tecnica | 70 |
Offerta Economica | 30 |
Totale | 100 |
Sarà aggiudicataria della gara l’impresa che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica e dei tempi di consegna.
Art. 4.1.1 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
L’attribuzione del punteggio di cui al precedente punto offerta tecnica sarà effettuata mediante i sotto criteri di valutazione riportati nella seguente tabella 1:
Tabella 1
Punteggio massimo | |
Spettrometro NMR | 45 |
Metodi 1H-Profiling | 10 |
Software | 10 |
Estensione Garanzia e Presentazione Offerta tecnica | 5 |
Totale | 70 |
Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella 2 con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nei casi in cui la caratteristica aggiuntiva è definita dalla sua disponibilità o meno nel sistema offerto (sì/no) e/o da caratteristiche prestabilite, verrà assegnato il punteggio come descritto nel dettaglio della colonna “sub criteri di valutazione”.
Si precisa che le prestazioni dichiarate potranno essere oggetto di dimostrazione in fase di verifica di conformità. Materiali e reagenti eventualmente necessari per tale dimostrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Tabella 2
A. SPETTROMETRO NMR TOTALE PUNTI MAX 45 | ||||
MAGNETE | ||||
N. | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI ATTRIBUITI |
A.1 | Autonomia del magnete tra due rabbocchi successivi - azoto | 2 | ≤10 giorni | 0 |
>10 giorni | 2 | |||
A.2 | Autonomia del magnete tra due rabbocchi successivi - elio | 2 | ≤150 giorni | 0 |
>150 giorni | 2 | |||
A.3 | Sistema di controllo e soppressione delle interferenze elettromagnetiche: grado di abbattimento delle interferenze in oggetto (espresso in %) a frequenze elettromagnetiche maggiori di 5 Hz | 2 | ≤95 | 0 |
>95 | 2 | |||
A.4 | Sistema antivibrazioni: il grado di smorzamento delle vibrazioni meccaniche (espresso in %) a frequenze maggiori di 5 Hz. | 2 | ≤50 | 0 |
>50 | 2 | |||
CONSOLE | ||||
A.5 | Banda canali di radiofrequenza: Incremento dell’ampiezza dell’intervallo di frequenza calcolata quale differenziale tra il valore più elevato e quello più basso stabiliti dal capitolato di gara (∆ 630 – 6 = 624 MHz) | 2 | ≤500 | 0 |
>500 | 2 | |||
A.6 | Incremento della potenza dell’amplificatore (1H-19F di almeno 50 Watt operante da almeno 400 a 600 MHz) rispetto a quello minimo richiesto (pari a 50 W) | 2 | ≤45 | 0 |
>45 | 2 | |||
A.7 | Incremento della potenza dell’amplificatore (multinucleare di almeno 300 Watt operante da almeno 15 a 600 MHz) rispetto a quello minimo richiesto (pari a 300 W) | 2 | ≤100 | 0 |
>100 | 2 | |||
A.8 | Minimo event time (cambio simultaneo fase, frequenza, intensità): tempo per cambiare simultaneamente ampiezza, fase e frequenza di un impulso NMR – espresso in nanosecondi | 2 | ≤10 | 0 |
>10 | 2 |
A.9 | Specifiche di acquisizione – velocità di campionamento (espressa in Hz) | 2 | ≤200 | 0 |
>200 | 2 | |||
SONDE | ||||
A.10 | Caratteristiche su 1H del probe 5mm – valore S/N (campione 0,1% etilbenzene, 1 scansione, impulso singolo, rumore 200Hz, filtro 1 Hz) | 2 | ≤500 | 0 |
>500 | 2 | |||
A.11 | Caratteristiche su 1H del probe 5mm – sensibilità su 1H su protone anomerico in saccarosio 2mM con 90% H2O-10% D2O con saturazione acqua – espressa in S/N | 2 | ≤100 | 0 |
>100 | 2 | |||
A.12 | Caratteristiche su 1H del probe 5mm – risoluzione 1H con campione fermo a 50% dell’intensità del segnale con 1% CHC13 | 2 | >0,6 | 0 |
≤0,6 | 2 | |||
A.13 | Caratteristiche su 1H del probe 5mm – durata impulso 90° su 1H espressa in microsecondi | 2 | >8 | 0 |
≤8 | 2 | |||
A.14 | Caratteristiche probe 10 mm – S/N su deuterio (campione 10% D2O; rumore 50ppm, nessun filtro di pesatura FID applicato). | 2 | <14000 | 0 |
≥14000 | 2 | |||
A.15 | Caratteristiche probe 10 mm - intensità dei gradienti lungo l’asse Z espressa in Gauss/cm | 2 | <20 | 0 |
≥20 | 2 | |||
A.16 | Caratteristiche probe 10 mm – risoluzione in Hz (risoluzione 2H a metà altezza del segnale di 1% X00 | 0 | >1,1 | 0 |
≤1,1 | 2 | |||
A.17 | Caratteristiche probe 10 mm– durata impulso 90° su 19F espressa in microsecondi | 2 | >220 | 0 |
≤220 | 2 | |||
CAMPIONATORE AUTOMATICO | ||||
A.18 | Possibilità di avere più caroselli | 2 | NO | 0 |
SI | 2 | |||
A.19 | 4 portatubi per tubi da 10mm, 4 portatubi per tubi da 5mm | 3 | NO | 0 |
SI | 3 | |||
A.20 | Sistema di sicurezza in caso di quencing (richiesto per laboratori con più di uno spettrometro) | 3 | NO | 0 |
SI | 3 |
A.21 | Gruppo di continuità da 10 Kwatt (richiesto per laboratori con più di uno spettrometro) | 3 | XX | 0 |
XX | 0 | |||
X. XXXXXX 0X-XXXXXXX TOTALE PUNTI MAX 10 | ||||
B.1 | Reference list di laboratori che utilizzano il metodo WineProfiling ISO17025: numero di laboratori che utilizzano il metodo WineProfiling ISO17025 | 2 | <3 | 0 |
≥3 | 2 | |||
B.2 | Possibilità di implementare altri metodi ISO 17025 su altre matrici alimentari: numero di altri metodi accreditabili ISO17025 su altre matrici agroalimentari (oltre vino, succhi e miele) | 2 | <2 | 0 |
≥2 | 2 | |||
B.3 | Test di riproducibilità misure, riproducibilità interlaboratorio, confronto analisi quantitativa NMR in campo alimentare con metodi ufficiali, ring test | 2 | NO | 0 |
SI | 2 | |||
B.4 | Ulteriori 1000 Analisi in remoto aggiuntive per matrice | 2 | NO | 0 |
SI | 2 | |||
B.5 | Consumabili per ulteriori 1000 analisi di 1H-profile | 2 | NO | 0 |
SI | 2 | |||
C. SOFTWARE 1H-NMR AGGIUNTIVI TOTALE PUNTI MAX 10 | ||||
C.1 | Per verifica strutture piccole molecole (con report automatico) | 3 | NO | 0 |
SI | 3 | |||
C.2 | Per automazione intelligente del sistema per piccole molecole, con automatica variazione del numero scansione, decisioni tipi di esperimenti per una data qualità del risultato o del tempo | 3 | NO | 0 |
SI | 3 | |||
C.3 | Avanzato e per studi processi dinamici (T1, T1rho, T2, Diff, Dosy etc) , con report automatico | 2 | NO | 0 |
SI | 2 | |||
C.4 | Database di minimo 300 metaboliti acquisiti (non simulati) a 600 MHz a pH 3 comprendente spettri 1H, JRES, COSY, TOCSY, HMBC, 13C con Molfiles di varia origine. | 2 | NO | 0 |
SI | 2 |
D. ESTENSIONE DI GARANZIA E PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA TOTALE PUNTI MAX 5 | ||||
D.1 | Estensione del periodo di garanzia di altri 12 mesi alle medesime condizioni del requisito minimo richiesto per un totale di periodo di garanzia almeno 36 mesi. | 4 | NO | 0 |
SI | 4 | |||
D.2 | Presentazione offerta tecnica che segue i punti del disciplinare e del capitolato tecnico | 1 | NO | 0 |
SI | 1 |
Art. 4.1.2 CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
In relazione al prezzo offerto, verrà determinato il coefficiente Viper il calcolo del punteggio dell’offerta economica, variabile da zero ad uno, applicando la seguente formula:
𝑅𝑖
𝑉𝑖 = (
𝑅𝑚𝑎x
0,1
)
dove: Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = 0,1.
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo previsto (25).
Art. 4.2 CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:
a. Offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel Capitolato tecnico;
b. Offerte che siano sottoposte a condizione;
c. Offerte che sostituiscano o modifichino le predette condizioni di fornitura;
d. Offerte incomplete e/o parziali;
e. Offerte che non risultino conformi rispetto alle caratteristiche minime ed essenziali stabilite nel presente Disciplinare e nel Capitolato tecnico.
Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti:
x. Xxxxxxxxx in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
b. Che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016);
c. Per i quali sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d. Che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ne ricorrano i presupposti, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:
• Comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D. P. R. n. 445/2000;
• Costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente gara.
Si procederà, a verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico/professionale richiesti nel Bando di gara. La comprova dei detti requisiti sarà svolta esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici (“BDNCP”), sulla base della documentazione indicata nell’articolo 86 e nel richiamato allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa, inoltre, che:
1. In caso di discordanza tra quanto indicato nel “Modulo formulazione offerta economica” – Allegato n. 9 e quanto indicato nella scheda di offerta, generata dal Sistema, si considererà valido quanto dichiarato nel “Modulo formulazione offerta economica” – Allegato n. 9;
2. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà quanto più favorevole all’Amministrazione;
3. L’Amministrazione si riserva, il diritto di:
o Non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma12, del D. Lgs. n. 50/2016;
o Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
o Sospendere, re indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
o Non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
3. Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti potranno essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara;
4. Le offerte anormalmente basse verranno valutate ai sensi dell’articolo 97 del D. Lgs. n. 50/2016;
5. Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
6. Qualora venga accertata la realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile – ivi inclusi gli articoli 101 e ss. del TFUE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 – l’Amministrazione si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 68 del R. D. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dall’Amministrazione stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. L’Amministrazione si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la
realizzazione, nella presente gara, di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso;
7. L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10 gennaio 2008.
CAPITOLO 5 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Art. 5.1 MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà demandata ad apposita Commissione designata dal Dirigente del Laboratorio di Catania dell’ICQRF, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Art. 5.2 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. Qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità, ovvero risulti particolarmente complessa, sarà composta da cinque elementi.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, commi 4,5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle Offerte Tecniche, inoltre lavora con procedure che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in apposito verbale tenuto secondo la progressione cronologica delle operazioni. Il verbale è firmato dal segretario e da tutti i membri della Commissione e viene conservato agli atti.
Questa Stazione Appaltante pubblicherà, sul proprio profilo, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Art. 5.3 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno 06 maggio 2022. Il Laboratorio si riserva la facoltà, per motivi organizzativi interni, di modificare la data e/o l'ora della prima seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il Sistema.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno due giorni prima della data fissata.
Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:
• Della documentazione amministrativa;
• Delle offerte tecniche;
• Delle offerte economiche;
e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta.
Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà cosiddetta di inversione procedimentale, e pertanto procede prima alla valutazione dell’offerta tecnica, poi alla valutazione dell’offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell’anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.
Art. 5.4 APERTURA E VALUTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA
La procedura di aggiudicazione sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, che procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, salvo eventuali rinvii che verranno comunicati a mezzo PEC, all’apertura della “Busta – Documentazione amministrativa” dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte. La seduta, la cui data di convocazione sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema a tutte le imprese ammesse alla gara.
A tale seduta, nonché alle successive sedute aperte al pubblico, potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Qualora vi fossero dei rinvii di tale seduta pubblica, la data e l’orario saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC. Tale comunicazione ha valore di notifica agli effetti di legge.
Parimenti le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti sempre tramite PEC. Tali comunicazioni hanno valore di notifica agli effetti di legge.
Nella prima seduta pubblica, la Commissione di gara, all’uopo istituita, procederà ai seguenti adempimenti:
1. Verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione Amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema.
2. Successivamente la Commissione di gara procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la
"Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione di gara, né al Laboratorio, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla sola Documentazione amministrativa e il seggio di gara procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
3. Verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
4. Attivazione dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio.
5. Redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.
6. Adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia, mediante l’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, di cui sopra, sarà effettuato solo ove il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque; resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Si precisa che a tutte le sedute pubbliche potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
Le pubblicazioni sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Bandi e gare” degli atti relativi alla procedura di gara saranno effettuate ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, anche al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
La stazione appaltante comunica d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione agli offerenti esclusi (art. 76 comma 5, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016).
Art. 5.5 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E OFFERTE ECONOMICHE
Apertura Offerta Tecnica
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla semplice verifica della presenza richiesti dal presente disciplinare.
La seduta, la cui data di convocazione sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema a tutte le imprese ammesse.
La Commissione, operando attraverso il Sistema, effettuerà le seguenti attività:
1. Verifica della presenza dei documenti prodotti, seguito della quale si alla acquisizione della documentazione di cui si compone l’offerta tecnica di ciascun concorrente.
2. Nel corso di successive sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche, attribuendo, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, i punteggi parziali applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara, nonché alla stesura della graduatoria di gara provvisoria in base al punteggio attribuito all’offerta tecnica.
3. La Commissione individua, inoltre, gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà all'esclusione.
4. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.
5. Redazione di apposito verbale relativo alle attività svolte.
Apertura Offerta Economica
Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, alla apertura dell’offerta economica.
La Commissione, operando attraverso il Sistema, effettuerà le seguenti attività:
1. Verifica la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
2. In una o più sedute riservate la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo, secondo quanto previsto nel presente disciplinare, i punteggi parziali applicando i criteri e le formule indicati negli atti di gara, nonché alla stesura della graduatoria di gara in base ai punteggi attribuiti.
3. La Commissione procederà a formulare la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica e per l’offerta economica e comunica la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio.
4. Qualora la Commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., o comunque qualora si intenda procedere ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, per la valutazione di congruità delle offerte, la Stazione appaltante comunicherà ai concorrenti, le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua, la richiesta di fornire documenti contenenti le giustificazioni. L’Amministrazione fisserà un termine di 15 giorni entro il quale i concorrenti saranno tenuti a fornire la documentazione richiesta, pena la loro esclusione dalla procedura di gara.
5. La Commissione riformulerà la graduatoria finale e comunica la proposta di aggiudicazione (art. 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016) in favore del concorrente che ha raggiunto il miglior punteggio.
6. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
7. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica per l’aggiudicazione.
8. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria finale.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche ed Economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P., che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - i casi di esclusione da disporre per:
• Mancata separazione dell’Offerta Economica dall’Offerta Tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle offerte amministrative e tecniche;
• Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/02016 e ss.mm.ii., in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• Presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
La stazione appaltante si riserva di effettuare idonei controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 presentate dai restanti operatori economici partecipanti alla procedura.
L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016).
La stazione appaltante comunica immediatamente, e comunque entro e non oltre 5 giorni, l’esito dell’aggiudicazione (art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016). La stazione appaltante provvede alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione con le modalità previste dall’art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016(art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016).
Si precisa che, in base a quanto disposto dall’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali variazioni che dovessero intervenire anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rilevano ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
Art. 5.6 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Detto calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si precede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della Commissione procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
In presenza di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, o comunque qualora si intenda procedere ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 per la valutazione di congruità delle offerte, la stazione appaltante comunicherà ai concorrenti, le cui offerte sono risultate anomale o che hanno presentato una offerta non ritenuta congrua, la richiesta di fornire documenti contenenti le giustificazioni.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 5.6.
Art. 5.7 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà per ogni lotto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i
documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’A.N.A.C., nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini prescritti.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, sarà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011ss.mm.ii.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Se i due lotti saranno aggiudicati a ditte diverse, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 4.000,00 (quattromila/00)
I.V.A. compresa. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione e fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c- bis) del 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 5.8 ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario:
• Nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
o Dichiarazione resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011
n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi.
• Nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
o Dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque
entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.
o Dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 53, comma 16, D.Lgs. n. 165/2001 di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’ICQRF che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del contraente nei tre anni successivi alla cessazione del servizio.
• Nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
o La cauzione definitiva conforme alle prescrizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; si precisa che, al fine di fruire del beneficio della riduzione del cinquanta per cento della suddetta garanzia, l’aggiudicatario dovrà produrre, nei modi e nelle forme stabilite al successivo paragrafo 12 del presente Disciplinare, la documentazione di cui al predetto paragrafo, ove non precedentemente prodotta;
o (Qualora non prodotta già in fase di partecipazione) copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all’impresa capogruppo, con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi che ciascuna impresa svolgerà, così come riportate nell’Allegato 1 Domanda di partecipazione, ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio. Scaduto il termine sopra menzionato, l’Amministrazione verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.
Qualora nel termine assegnato, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, l’Amministrazione si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.
Ove l’Amministrazione preferisca non indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del D. Lgs. 50/2016, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare, nei termini previsti nel presente paragrafo, la documentazione precedentemente indicata. In ogni caso, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta dall’aggiudicatario cui è stata revocata l’aggiudicazione, procedendo all’incameramento della stessa.
Con l’aggiudicatario verrà stipulato un contratto per l’esecuzione della fornitura.
Art. 5.9 CAUZIONE DEFINITIVA
Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l’affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103, c.1 del D.Lgs 50/2016 L’importo della suddetta cauzione è ridotto secondo le percentuali indicate nell’articolo 93, comma 2.3 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali ed in ogni caso per tutta la durata
della garanzia "full risk” (dev’essere espressamente indicato la durata della garanzia).
Si precisa inoltre che:
• In caso di partecipazione in R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
• In caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia dovrà inoltre essere irrevocabile.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto ex lege previsto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.
La garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data del collaudo.
Art. 5.10 VERIFICHE
Le verifiche sui requisiti richiesti verranno effettuate tramite il sistema AVCPass, reso disponibile sul portale ANAC.
Pertanto, gli Operatori Economici che intendono partecipare alla presente procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi nel sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul relativo portale (Servizio ad accesso riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere alla verifica dei requisiti mediante il sistema AVCPass, il Laboratorio si riserva di effettuare le verifiche secondo le previgenti modalità.
Art. 5.11 RICHIESTA CHIARIMENTI
Eventuali richieste di chiarimenti relativi alla documentazione di gara dovranno pervenire fino a 10 giorni prima del termine di scadenza della presentazione dell’offerta in forma scritta ed in lingua italiana, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxx.xxxxx.xxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
I chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico entro sei giorni dal termine di scadenza della presentazione dell’offerta sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Si precisa tuttavia che i chiarimenti saranno pubblicati sul suddetto sito tempestivamente a fronte dei quesiti pervenuti da parte degli Offerenti.
Art. 5.12 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
• Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
• Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
• Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
Art. 5.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La partecipazione alla procedura implica assenso al trattamento dei dati come di seguito descritto. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa resi.
Finalità del trattamento
I dati forniti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti richieste per l’esecuzione del servizio nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dall’Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa; tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
Dati particolari
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “particolari”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere:
- Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara;
- Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’Amministrazione;
- Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Comunicati all’ANAC in osservanza a quanto previsto dalla Determina n. 1 del 10 gennaio 2008.
I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura , potranno essere diffusi tramite il sito internet dell’Amministrazione in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D. L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012); i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione.
Diritti del concorrente interessato
Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui quelli di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei suoi Dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; di avere conoscenza della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare o al Responsabile per la Protezione dei dati.
Il concorrente potrà anche esercitare il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo o di ricorrere alle autorità giurisdizionali competenti qualora il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, in conformità agli artt. 77 e 79 del GDPR.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.
Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
Si precisa, altresì che:
o Unitamente alla presentazione dell'Offerta Tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
o In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione Appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
o In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la Stazione Appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'Offerta Tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
o In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (aggiudicazione definitiva).
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il “Responsabile della protezione dei dati personali – RDP” di questo Laboratorio – Dirigente dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx per lo svolgimento dei compiti e funzioni ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1 del RGPD al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, al seguente recapito: xxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLO 6 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.1 CONTROLLI
Il Committente, nel corso della fornitura può effettuare controlli per verificarne la conformità a quanto previsto dal presente disciplinare e dall’allegato tecnico, nonché a quanto dichiarato nell’offerta dalla ditta aggiudicataria.
Le verifiche potranno essere effettuate ovviamente solo in presenza del personale tecnico dell'Appaltatore.
Eventuali irregolarità riscontrate verranno immediatamente notificate.
L’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sugli impianti, tutte le norme di cui sopra e