CONTRATTO
CONTRATTO
DI COLLABORAZIONE A TITOLO DI BORSA DI STUDIO
In data in Desenzano d/Garda Località Montecroce, presso la sede legale della Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda ;
tra
l'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda
con sede in Desenzano del Garda
Codice Fiscale e Partita Iva n. 01972400988
Il collaboratore
rappresentata dal suo Direttore Generale Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx, a ciò legittimato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. IX/3986 adottata in seduta del 6.8.2012, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in esecuzione della propria deliberazione n. in data
e
Responsabile Servizio Risorse Xxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Nata a Orzinuovi (Bs) il 10.2.1987 Residente
C.F. FCCFNC87B50G149G
Laurea: classe SNT/01delle lauree in professioni Sanitarie Inferm. E Professione Sanitaria Ostetrica
PREMESSO
quanto riportato nel decreto aziendale sopra citato della Azienda Ospedaliera di autorizzazione al conferimento del presente incarico a motivo delle ragioni e condizioni sulla base delle quali l’azienda è addivenuta alla medesima decisione, con particolare riferimento agli obiettivi e ai risultati che l’azienda intende raggiungere e che qui si intendono integralmente riportati, per lo svolgimento di progetto “PMA:Progetto Manerbio Assiste”
si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il borsista è incaricato di collaborare alla realizzazione del progetto:
“ PMA.Progetto Manerbio Assiste” che lo stesso dichiara di conoscere.
Lo stesso collaboratore è altresì incaricato di garantire il proprio supporto professionale allo svolgimento di tutte le attività connesse al programma di lavoro sopra indicato di competenza del Servizio presso cui si svolge la propria prestazione professionale, definite nel Piano di Organizzazione e Funzionamento Aziendale e negli altri atti di organizzazione e gestione della attività.
Art. 2 Modalità di svolgimento della collaborazione
Tale attività verrà svolta dal borsista senza vincolo di subordinazione, mediante utilizzo delle attrezzature dei locali e di quant’altro necessario messo a disposizione dall’Azienda.
Il collaboratore
L’eventuale utilizzo di attrezzature e mezzi propri, come pure lo svolgimento della attività presso sedi diverse da quelle aziendali dovrà essere concordato con il referente incaricato di sovrintendere al presente incarico.
Al borsista, il quale sottoscrivendo accetta, viene richiesto di svolgere il proprio incarico secondo le modalità pattuite con il referente aziendale ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi prefissati, interagendo con l’organizzazione aziendale secondo le regole stabilite e tenendo conto dei compiti ruoli e funzioni assegnati, oltre che delle procedure operative in atto, in rapporto alla necessaria coordinazione tra l’attività svolta e le finalità aziendali.
In particolare al borsista si applicano le norme del codice di comportamento aziendale in quanto compatibili con la natura del presente incarico.
Responsabile Servizio Risorse Xxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il borsista si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente contratto a favore dell’azienda senza vincolo di esclusiva, nel rispetto delle norme consuetudinarie di correttezza e lealtà, in ogni caso impegnandosi a comunicare all’azienda qualsiasi situazione in cui la sua partecipazione potrebbe pregiudicare il regolare svolgimento del presente incarico.
Art. 3 Sede di lavoro
La sede principale di svolgimento della attività di ricerca è presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia con sede a Manerbio con possibilità di svolgimento del progetto anche presso le altre sedi aziendali.
Art. 4 Decorrenza, durata e scioglimento
L’incarico ha decorrenza dal ……… 2014 e termina il ……… 2014 ( mesi 6). E’ esclusa ogni proroga tacita.
Ogni ulteriore accordo, concernente l’eventuale prolungamento del presente rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza in relazione alle necessità di svolgimento della ricerca e un programma di lavoro ad essa connesso o in conseguenza di eventuali assenze del collaboratore per impossibilità oggettiva temporanea allo svolgimento dell’attività, dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore breve proroga.
In qualsiasi momento le parti possono consensualmente risolvere il presente contratto.
Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r con almeno 30 giorni di anticipo.
In caso di risoluzione unilaterale anticipata del contratto in violazione del suddetto termine, il recedente è tenuto a corrispondere all’altra parte a titolo di penale una indennità equivalente all’importo del corrispettivo economico che sarebbe spettato per la prestazione resa nella misura contrattualmente stabilita rapportata al periodo mancante, salva la facoltà della parte non inadempiente di provare un danno ulteriore.
In particolare le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto potrà essere risolto ad iniziativa di ciascuna delle parti qualora le reciproche obbligazioni non siano adempiute secondo le modalità convenute, oltre che per impossibilità sopravvenuta della prestazione di una delle parti e a causa della accertata perdita dei requisiti necessari al suo svolgimento e del venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento del relativo incarico, con conseguente effetto liberatorio dall’obbligo di prestazione per la parte che vi era tenuta, secondo le norme vigenti.
In ogni caso è riconosciuta all’azienda la facoltà di recedere dal contratto senza ulteriore motivazione qualora l’assenza del borsista a qualsiasi titolo si sia protratta per un periodo superiore ad un sesto della durata del contratto (fatto salvo quanto previsto al punto 9.1 del regolamento per l’istituzione ed il conferimento delle borse di studio) .
Il presente contratto si intende risolto in conseguenza della eventuale revoca del finanziamento da parte della società finanziatrice, che l’azienda ospedaliera provvederà a comunicare al borsista in forma scritta .
Il collaboratore
Art. 5 Impegno professionale e assenze
Il borsista si impegna a prestare la propria opera in via continuativa, con un impegno orario da concordare con il responsabile del Servizio, in rapporto agli obiettivi della ricerca ed in ogni caso, in relazione con la complessità del lavoro prefissato, mediamente non inferiore a 60 ore mensili.
Al suddetto responsabile compete concordare con il borsista le sue eventuali assenze per periodi di tempo compatibili con il regolare svolgimento dell’incarico, il compimento dell’attività assegnata ed il raggiungimento degli obiettivi finali.
Responsabile Servizio Risorse Xxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Nel caso in cui l’azienda avesse richiesto al borsista una prestazione professionale eccedente quella di norma sopra indicata, le parti si riservano di concordare la facoltà del borsista di usufruire di una sospensione della attività per un periodo corrispondente.
Le parti in ogni caso convengono che al collaboratore, compatibilmente con la organizzazione del lavoro e con le esigenze funzionali del Servizio presso cui si svolge la collaborazione, sia consentito di usufruire di un periodo non retribuito di sospensione della prestazione per una durata complessivamente non superiore a 30 giorni (da usufruirsi anche frazionatamene) stabilito di concerto tra il collaboratore stesso ed il responsabile del Servizio presso cui si svolge la collaborazione professionale .
In caso di malattia infortunio o altra causa di assenza non prevedibile, il borsista si assume l’obbligo di comunicare tempestivamente al referente aziendale la propria indisponibilità temporanea, specificando il tempo presumibile della propria assenza.
Art. 6 Trattamento economico
Il compenso lordo omnicomprensivo per lo svolgimento della ricerca è fissato in euro 3.000,00.
La liquidazione del compenso avverrà mediante versamenti mensili posticipati di pari importo previa verifica della compatibilità della attività svolta con gli obiettivi della ricerca da effettuarsi a cura del responsabile del Servizio che sovrintende la ricerca.
Il compenso sopra stabilito non è assoggettabile a variazioni in ragione della maggiore prestazione lavorativa giornaliera e settimanale del borsista, al quale dovesse venire richiesta in ragione di straordinarie necessità funzionali al programma di lavoro riferito al presente incarico.
Il compenso di cui sopra non è in ogni caso riconosciuto per i periodi di sospensione della prestazione.
Art. 7 Rimborsi spese ed altri accordi economici
Il compenso sopra pattuito è comprensivo del rimborso spese per i pasti che il borsista potrà consumare (sospendendo temporaneamente la propria attività ) anche presso la mensa aziendale, cui potrà quindi accedere previa corresponsione del prezzo stabilito dal relativo regolamento aziendale.
Il borsista potrà essere ammesso a partecipare ai corsi di formazione aziendali senza costi aggiuntivi a carico dell’Azienda, in quanto necessari ad una sua migliore e più efficace integrazione con i servizi e le strutture aziendali in funzione dello svolgimento del proprio incarico e del raggiungimento degli obiettivi e risultati ad esso connessi.
L’azienda garantisce al borsista durante lo svolgimento dell’incarico la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi alle stesse condizioni valide per il personale dipendente, in quanto compatibile esclusa in ogni caso la copertura della responsabilità civile per dolo e colpa grave.
Il collaboratore
Il borsista dovrà sottoscrivere a proprie spese apposita polizza assicurativa per gli infortuni sul lavoro.
Art. 8 Dichiarazioni del borsista
Il borsista dichiara di non trovarsi negli stati di incompatibilità previsti dall’art.15 del regolamento per l’istituzione ed il conferimento delle borse di studio, recepito con decreto n.459 del 25.5.2011.
Responsabile Servizio Risorse Xxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Il borsista dichiara altresì di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto di interessi con l’azienda tale da pregiudicare il regolare svolgimento dell’incarico.
Il borsista si impegna a non divulgare o comunque a non utilizzare per fini estranei a quelli previsti dal presente contratto dati o fatti inerenti l'Azienda e l'attività in particolare per la quale presterà la propria collaborazione, né i documenti dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alla ricerca per la quale è incaricato di collaborare.
In merito il collaboratore accetta di essere eventualmente incaricato del trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente.
Il borsista, preso atto del documento aziendale di informazione sui rischi e delle procedure di sicurezza in atto presso l’azienda ospedaliera, si impegna ad osservare le disposizioni aziendali per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ad utilizzare correttamente le eventuali attrezzature i mezzi ed locali che l’azienda mette a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico, ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione parimenti messi a sua disposizione, oltre che a sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prevista e a frequentare gli eventuali corsi di formazione in materia di sicurezza cui fosse chiamato a partecipare, senza costi aggiuntiva a carico dell’azienda.
Art. 9 Attività di verifica
Il borsista è tenuto, al termine della durata della borsa di studio, a trasmettere alla Direzione strategica aziendale una relazione finale particolareggiata e relativa all’attività svolta, munita del visto del Responsabile della ricerca.
Il coordinamento e la vigilanza sul corretto esercizio dell’attività svolta dal borsista competono al Responsabile del Servizio o suo delegato.
Le esigenze aziendali cui il presente incarico è riferito sono soggette ad una verifica periodica trimestrale in relazione agli obiettivi aziendali e alle condizioni organizzative,
subordinatamente alla quale l’azienda si riserva il diritto di sospendere o revocare il contratto, anche con riferimento ai risultati dell’attività svolta dal collaboratore in rapporto al programma di lavoro e agli obiettivi aziendali ad esso connessi .
Art. 10 Disciplina fiscale e previdenziale applicabile ( adempimenti e oneri reciproci )
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione disciplinata dall’art. 50, lett. C del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 in quanto il beneficiario non risulta legato da rapporto di lavoro dipendente con l’azienda e le somme erogate sono da intendersi quale contributo avente il fine di riconoscere l’attività svolta a titolo di collaborazione nello svolgimento della ricerca che per il beneficiario ha finalità di studio e di addestramento professionale.
- All’atto dell’erogazione del compenso o di acconti, l’Azienda opererà una ritenuta a titolo di acconto IRPEF ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche.
In merito al diritto alle detrazioni di imposta (tra cui quelle per carichi di famiglia) di cui agli artt. 12 e 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall’articolo unico comma 349 della Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005) e di nuovo riformato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), il borsista rilascerà di sua iniziativa apposita dichiarazione valida fino alla successiva comunicazione da parte del borsista stesso di eventuali variazioni.
Il collaboratore
Entro i termini di legge l’azienda provvederà ad effettuare le operazioni di conguaglio e di versamento.
L’attività oggetto della presente collaborazione – in quanto non rientrante nella categoria di quelle considerate dall’art. 5, comma 1, del Dlgs 23 febbraio 2000, n. 38 - si intende esclusa dall’obbligo di presentazione della denuncia di esercizio presso l’INAIL.
Art. 11 Norme finali
Responsabile Servizio Risorse Xxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso riferimento alle norme di legge e consuetudinarie regolanti le borse di studio, nonché le procedure operative aziendali relative alla gestione dei dipendenti aziendali in quanto applicabili e quelle specificamente riferite ai rapporti di collaborazione a titolo di lavoro autonomo.
Al borsista si applicano le norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro di cui al Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre che le relative procedure operative aziendali.
Le parti si danno in ogni caso reciprocamente atto che, salve le finalità di cui sopra, il borsista non fa parte dell’organico dell’Azienda ospedaliera .
Si dà atto inoltre che tale incarico non potrà in alcun caso configurare presupposto per l’instaurazione con il borsista di un rapporto di lavoro subordinato.
Art. 12 Controversie
Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare d'incarico ed in genere tutte quelle non definibili in xxx xxxxxxx xxxxxxx deferibili ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, dei quali uno indicato dalla borsista, uno indicato dall'Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda committente ed il terzo di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, scelto dal Presidente del Tribunale di Brescia.
L’arbitrato dovrà intendersi rituale e di diritto secondo le norme del codice di procedura
civile.
In pendenza del giudizio le parti sono in ogni caso tenute al rispetto dei reciproci obblighi
derivanti dal presente contratto.
* * *
Il presente atto verrà registrato solo in "caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.
Il presente contratto è sottoscritto in duplice originale di cui uno rilasciato al professionista e due custoditi agli atti della azienda ospedaliera.
Letto, confermato e sottoscritto
Per l’Azienda Ospedaliera
Il Direttore Generale Il borsista
Responsabile Servizio Risorse Xxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Le parti sottoscrivono ed approvano espressamente le clausole contenute negli artt. 2 (Modalità di svolgimento della collaborazione), 4 (Decorrenza durata e scioglimento), 5 (Impegno professionale e assenze), 6 (Trattamento economico), 9 (Attività di verifica) e 10 (Disciplina fiscale e previdenziale applicabile) .
Per l’Azienda Ospedaliera
Il Direttore Generale Il borsista
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxx
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, autorizzo il trattamento dei miei dati personali finalizzato agli adempimenti connessi e previsti dal presente contratto, esclusa l’autorizzazione preventiva che invece dovrà essermi appositamente richiesta in caso di utilizzo degli stessi dati al di fuori di tale ambito e per scopi di natura diversa.
Il borsista