FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE E SCUOLA NON STATALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE REGIONALE E SCUOLA NON STATALE
FRIULI VENEZIA GIULIA
NOTIZIARIO D’INFORMAZIONE SINDACALE
…………1 ....
Ciclostilato in proprio
SOMMARIO
Pag. 2 - Lettera agli iscritti
Pag. 3 - Contratto Regionale F.P. Pag. 9 - Diritto alla formazione Pag. 9 - Differenze retributive e … Pag. 9 - Conciliazione e tempi di Pag. 9 - Contratti di solidarietà Pag. 10 – L’F.P. in regione
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LE SEDI PROVINCIALI CISL SCUOLA
PORDENONE – Xxx Xxx Xxxxxxxxx 00
Segretario generale: Xxxxxxxxx Xxxxxxx Tel. 0434/549934
Fax 0434/45085
GORIZIA – Via Xxx Xxxxxxx, 0 Segretario generale: Xxxxx Xxxxxx Xxx. 0000/000000
Fax 0481/34615
GEMONA – Via Roma, 32
Segretario generale: Xxxxx Xxxxxxx Tel. 0432/980892
Fax 0481/971206
TRIESTE – Piazza Dalmazia, 1 Segretario generale: Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Tel. 040/0000000
Fax 040/0000000
UDINE – Via Ciconi, 16 Segretario generale: Xxxxxxxx xxxxx Tel. 0432/246531
Fax 0432/246520
Care Amiche, cari Amici,
L’impegno della CISL Scuola e dei suoi rappresentanti è stato e sarà quello di operare, a tutti i livelli, secondo i principi di trasparenza, informazione, partecipazione, decentramento, responsabilità.
La categoria, nel tempo, ha sempre dimostrato fiducia e apprezzamento alla CISL Scuola, ai suoi programmi, ai suoi rappresentanti per la FORMAZIONE PROFESSIONALE.
Il largo consenso nel settore, rappresenta per noi operatori sindacali, il riconoscimento dell’impegno nei valori fondanti della Cisl e lo stimolo a continuare per migliorare le tutele del lavoro e dei lavoratori, sempre nella trasparenza e nella responsabilità che ci viene consegnata.
Chiediamo di riconfermare questo investimento.
Chiediamo a tutto il personale della Formazione professionale e della scuola non statale e specialmente agli iscritti alla Cisl Scuola, di partecipare.
Chiediamo di sviluppare insieme democrazia, partecipazione, cittadinanza attiva, vita civile, valore professionale, solidarietà.
Chiediamo di esprimere identità, appartenenza, condivisione.
Chiediamo di sostenere il programma, di essere critici per il bene dell’organizzazione, affinché vi siano possibili correzioni di rotta, se il timone avesse degli sbandamenti, perché riteniamo che la Cisl Scuola, come sempre, deve continuare ad essere al servizio di tutta la categoria.
Con questo primo numero di notiziario, vogliamo iniziare un percorso nuovo, più vicino, perche crediamo che mai come oggi, nel mondo della conoscenza spinta all’ennesima potenza, tra mail e siti, un documento cartaceo che riporti vere notizie ed esprima le chiare prese di posizione del sindacato sia importante, per noi operatori e per tfoi iscritti. In sostanza esprime un momento di vicinanza e di appartenenza.
Con questo nostro notiziario, espressamente predisposto per la Formazione professionale e la scuola non statale, vogliamo tentare di creare uno spazio di fiducia tra il sindacato e l’iscritto, tra il lavoro e il lavoratore, ove tutti possano esprimere il proprio momento di appartenza, trasmettendo alla Cisl Scuola regionale, le sensazioni, le realtà vissute, ecc. per essere poi presenti nel numeri successivi del notiziario. Si, successivi, perche riteniamo che tale iniziativa deve trovare continuità per un’azione sindacale d’informazione tecnica e politica, costante nel tempo, rafforzandola se necessario e implementante nella sua azione di diffusione sindacale.
Per questo crediamo all’iniziativa, l’impegno non è poco, ma siamo convinti di portalo avanti con raziocinio e buon senso, sapendo che questo nostro onere sia condiviso anche da tfoi.
Infine, convinti che l’informazione sia il faro della lungimiranza, abbiamo predisposto un sito regionale della Cisl Scuola, con una sezione dedicata specificatamente alla Formazione professionale, il cui indirizzo sarà: xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. La vera solidarietà … praticarla.
Un caro saluto Xxxxxx Xxxxxxx
Segretario generale regionale
CONTRATTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 200712010
PREMESSA
Il livello della contrattazione regionale previsto dall’articolo 1 del CCNL della Formazione professionale, ha la finalità di rendere omogenea,in riferimento alle deleghe fornite dal CCNL stesso, la normativa giuridico-economica da applicare negli Enti di formazione del Friuli Venezia Giulia al fine di evitare disparità di trattamento del personale che opera nel sistema di formazione regionale. La contrattazione ha anche la finalità di costituire il Comparto regionale della formazione professionale (articolo 19 Gomma 3 del CCNL) valorizzandone le specificità. Si conferma il fondamentale ruolo delle Rappresentanze sindacali aziendali (RSAIRSU) presenti in ciascun Ente ed il loro ruolo di contrattazione finalizzato al miglioramento della normativa contrattuale nazionale e regionale in essere rispetto al proprio Ente di appartenenza.
RELAZIONI SINDACALI ARTICOLO 1 - RELAZIONI SINDACALI E DIRITTI SINDACALI
1. Le relazioni sindacali nel rispetto di ruoli e delle rispettive responsabilità degli Enti di F.P. e dei sindacati di categoria, perseguono l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla loro crescita professionale con l’esigenza di incrementare l’efficacia e l’efficienza dei servizi;
2. Le parti adottano il metodo della concertazione e si impegnano, in caso di mobilità del personale, ad istituire un tavolo regionale con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche competenti come previsto all’allegato 10 del CCNL vigente.
INFORMAZIONE
ARTICOLO 2- DIRITTO DI INFORMAZIONE
In base all’articolo12 del CCNL “Informazione e concertazione” si stabilisce che gli Enti di formazione forniscono tramite lo svolgimento di appositi incontri con le 00. SS. regionali firmatarie del CCNL e le RSA—RSU. aziendali, da effettuarsi come previsto nei successivi punti, l’informazione preventiva e successiva, tramite la relativa documentazione cartacea e/o informatica. Si concorda di istituire una bacheca telematica in ogni ente. Le modalità ed il regolamento attuativo saranno definiti dalla contrattazione di Ente.
A. INFORMAZIONE PREVENTIVA
L’Ente fornisce entro il 30 settembre di ogni anno formativo come informazione preventiva la seguente documèntazione:
• l’elenco nominativo del personale in servizio presso l’Ente formativo, comprensivo della durata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo determinato e xx.xx.xxx.);
• l’elenco numerico del personale dipendente in servizio presso l’Ente formativo comprendente la ripartizione quantitativa secondo il livello, il tipo di rapporto di lavoro instaurato e la sua durata (tempo determinato, tempo indeterminato) e la sede di lavoro principale;
• lo Statuto dell’Ente ed il relativo organigramma gestionale in essere;
• i piani di sviluppo aziendale, di riorganizzazione dell’Ente e le ‘oro ricadute occupazionali rispetto all’emanazione dei bandi regionali e ad altre iniziative formative di carattere anche commerciale;
• il piano formativo aziendale e gli eventuali piani di riconversione del personale in relazione alle situazioni di esubero;
• l’insieme delle attività necessarie per l’ottenimento e il mantenimento dell’accreditamento che prevede il coinvolgimento del personale oltre che i processi inerenti alla gestione dei sistemi qualità presenti negli Enti di formazione;
• i provvedimenti per l’attuazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro di cui Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in attuazione dell’articolo I della legge 3agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
B. INFORMAZIONE SUCCESSIVA
L’Ente, in un apposito incontro, entro il 31 marzo di ogni anno formativo illustrerà e darà in visione il bilancio di previsione ed il conto consuntivo approvati dalle relative Assemblee dei Soci dell’Ente oltre che l’eventuale bilancio sociale.
C. ESIGIBILITA’ DELL’INFORMAZIONE
Su ciascuna delle materie inerenti all’informazione, preventiva e successiva, le 00. SS. regionali firmatarie del CCNL e le RSA/ RSU aziendali possono richiedere nel termine di 10 gg. lavorativi la convocazione di apposita riunione per l’ottenimento dell’informativa richiesta sia di tipo preventivo che successivo.
D. REDAZIONE VERBALE DEGLI INCONTRI
Di ogni riunione è redatto verbale attestante gli elementi formali (nominativi degli intervenuti, data, orario e luogo della riunione) nonché la dovuta informazione sulle materie e l’avvenuta consegna della documentazione relativa di cui copia è allegata al verbale.
ARTICOLO 3 - ENTE BILATERALE REGIONALE, COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE REGIONALE
Al fine di provvedere all’attuazione di quanto previsto all’art.3, comma i del vigente CCNL, vista la particolare congiuntura economica venutasi a creare nel corrente anno, considerata la necessità di coinvolgere l’Amministrazione Regionale per l’individuazione di buone prassi, utili a garantire la mobilità del personale operante a tempo indeterminato e a tempo determinato nel comparto della formazione professionale, viste le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento in merito all’istituzione di un Ente Bilaterale e di una Commissione paritetica bilaterale a livello regionale, si conviene di istituire un tavolo tecnico di lavoro composto da 8 componenti effettivi designati rispettivamente dalle X0.XX: e dagli Enti di formazione, finalizzato all’individuazione delle modalità più efficaci per l’istituzione dei suddetti organi.
Le parti concordano dì istituire il tavolo tecnico entro il 01/09/2009 i cui lavori si concluderanno entro il 30/11/09.
ARTICOLO 4 - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE REGIONALE
È istituita la Commissione di Conciliazione su base regionale in base all’articolo 5 lettera A del vigente CCNL della Formazione Professionale. La commissione è composta da 8 componenti effettivi e 8 componenti supplenti: 4 titolari e 4 supplenti designati rispettivamente - dalle 0X.XX. e dagli Enti di formazione.
FORMAZIONE DEL PERSONALE
ARTICOLO 5- AGGIORNAMENTO
L’Ente di formazione presenterà alle Organizzazioni sindacali e alle Rappresentanze sindacali (RSA/RSU), entro fine ottobre di ogni anno, il piano di formazione/aggiornamento per definire e concordare i progetti ed i percorsi formativi utili alla crescita delle competenze professionali del personale e al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano di sviluppo aziendale. Considerati i contenuti dell’art. 15 e dell’art. 36 lettera E punto I e 2 si stabilisce che l’aggiornamento individuale e collettivo dei dipendenti della formazione professionale non sia inferiore alle 50 ore annue per il 1°, 2°, 3, 4° livello, e non meno di 120 ore per il 5°e 6° livello.
Al fine di permettere la partecipazione ad attività formative di maggiore durata, la Direzione può programmare congedi formativi fino ad un massimo di 240/360 ore ad assorbimènto delle ore di aggiornamento di un biennio/triennio.
In assenza di un piano di formazione o di programmazioni complessive, condivise e contrattate, ogni dipendente, che non sia oggetto di azioni programmate di aggiornamento, può utilizzare fino ad un massimo del 50% della quota media annuale di aggiornamento per progetti formativi individuali strutturati e/o realizzati presso Enti accreditati e/o certificati. La certificazione del percorso formativo frequentato dovrà avvenire secondo le previsioni dell’art. 6 - Diritto allo studio e congedi formativi del presente Contratto.
L’iscrizione del dipendente ad un percorso formativo gestito dall’Ente di appartenenza è gratuita. Gli eventuali costi derivanti dalla partecipazione ai percorsi formativi saranno a carico dell’Ente, secondo modalità preventivamente concordate tra le parti.
Per il personale a tempo determinato la frequenza a corsi di aggiornamento, a parità di diritto di riassunzione, rappresenta titolo preferenziale per la riassunzione stessa.
ARTICOLO 6- DIRITTO ALLO STUDIO E CONGEDI FORMATIVI
Al fine di garantire il diritto allo studio (articolo 54 CCNL) sono concesse al personale permessi straordinari nella misura massima di 150 ore nel triennio di frequenza ai corsi qui di seguito elencati:
• frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di 20 grado, di xxxxxx xxxxxxxxx e/o quinquennali o di altro titolo equipollente, proposti anche in ambito e-Learning;
• frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale o di specializzazione organizzati anche dagli enti di F.P. proposti anche in ambiente e-Learning;
• frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di studio abilitanti e non in corsi post-universitari, proposti anche in ambiente e-Learning;
E’ consentito usufruire dei permessi per:
a) partecipare alle lezioni;
b) preparare e sostenere verifiche periodiche ed esami (congedo non superiore a 3 giorni comprensivi della giornata in cui si svolge la verifica o l’esame);
Il dipendente deve, di norma, con almeno 5 giorni di anticipo comunicare all’Ente il calendario, anche pluri-settimanale, di utilizzazione dei permessi.
Le modalità di fruizione dei permessi saranno definite dalla contrattazione a livello di Ente.
La documentazione relativa alla frequenza dei corsi e alla partecipazione ai relativi esami, rilasciata dall’organo competente, deve essere presentata all’Ente subito dopo la fruizione dei permessi.
TRATTAMENTO ECONOMICO
ARTICOLO 7- INDENNITA’ Dl FUNZIONE
L’indennità di funzione, così come articolata e quantificata nel contratto Regionale della Formazione Professionale di data 09 gennaio 2004, viene congelata al livello attualmente erogato come da tabella 1.
TABELLA 1 - INDENNITA’ DI FUNZIONE
livelli | importo indennità |
1 | €92,00 |
2 | € 100,00 |
3 | € 112,00 |
4 | € 120,00 |
5 | € 200,00 |
6 | € 120,00 |
7 | € 160,00 |
8 | € 160,00 |
9 | € 160,00 |
Viene mantenuta inalterata l’indennità ad personam di 150,00 € mensili ai dipendenti inquadrati neII’ex fascia 5B del precedente CCNL della Formazione professionale.
Ai VI livelli verrà riconosciuta una indennità ad personam fino a 150,00 € mensili.
Al personale appartenente ai livelli d’inquadramento professionale dal 7° al 9° compreso viene riconosciuta una indennità di direzione commisurata alla complessità organizzativa e gestionale dei Centri e/o delle funzioni presidiate, variabile da un minimo di 150 ad un massimo di 1500 euro mensili.
Le suddette indennità continueranno ad essere regolarmente erogate in quanto parte integrante del presente contratto.
ARTICOLO 8- PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE INDIVIDUALE (P.E.O.l.)
In applicazione dell’art. 25 lettera D del CCNL è corrisposta a tutto il personale in servizio la progressione economica orizzontale con le modalità e la tempistica ivi prevista a partire dal I gennaio 2008.
Per il calcolo dell’anzianità maturata si sommano i periodi di lavoro svolti all’interno dello stesso Ente di formazione professionale anche con contratti diversi da quello a tempo indeterminato (contratti a tempo determinato, a collaborazione coordinata e continuativa, a progetto), per complessivi 96 (novantasei) mesi.
L’erogazione della prima trance della Progressione Economica Orizzontale Individuale ed eventuali arretrati dovrà essere effettuata entro e non oltre il 31/05/2009.
ARTICOLO 9- PREMIO DI RISULTATO
Il fondo incentivi previsto dall’articolo 25 lettera E dei CCNL è costituito annualmente (a partire dal 01/09/2009) da una quota pari al 3,5% dell’imponibile previdenziale annuo di tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato. Tale fondo è riservato ai livelli dal I al VI compresi, ed è finalizzato all’incentivazione per il raggiungimento di obiettivi quali- quantitativi all’interno dell’Ente di formazione di appartenenza.
Le parti convengono che l’individuazione delle modalità di ripartizione e assegnazione del premio di risultato sia rimandata alla contrattazione aziendale, sia al fine di armonizzare le scelte operate con la normativa vigente in materia di detassazione e decontribuzione dei premi di risultato, sia al fine di garantire la trasparenza e l’accessibilità del sistema incentivante.
A chiusura dell’anno formativo J’Ente fornirà alle RSA/RSU aziendali e alle OOSS Regionali firmatarie del CCNL l’entità disponibile del fondo incentivi e il piano di distribuzione del fondo che dovrà essere erogato entro la fine del succèssivo mese di dicembre.
Al personale con contratto a termine o a part-time, l’ammontare degli incentivi potrà essere rapportato al periodo di vigenza contrattuale o alla porzione di orario svolto.
L’Ente fornisce contestualmente, come informazione successiva, il piano di distribuzione del fondo incentivi erogato al personale, comprensivo di un prospetto analitico relativo alla distribuzione del fondo.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
ARTICOLO 10 - ORARIO DI LAVORO
• Per il personale dipendente a tempo pieno l’orario di lavoro è di 36 ore settimanali.
• L’orario può prevedere due turni tra i quali l’intervallo di norma non sia superiore alle 2 ore, fatte salve situazioni ove le esigenze didattiche richiedano pause più lunghe.
• Il monte ore annuo per i formatori impegnati a tempo pieno nella docenza fino ad un massimo di 800 ore per 22 ore di media settimanale. Le ore di docenza diretta effettuate per lo svolgimento degli esami sono comprese nel monte ore annuo di docenza. Per i formatori impegnati a tempo pieno in istituti di pena in comunità di recupero o in attività formative rivolte prevalentemente a persone con disabilità il monte ore annuale di docenza viene fissato in 750 ore annue; al fine anche di garantire una maggiore qualità dell’intervento formativo. L’orario di docenza medio settimanale è di 20 ore e può essere aumentato fino alle 22 ore per periodi limitati di tempo.
ARTICOLO 11 - ORARIO IN FASCIA SERALE
Il personale di portineria e custodia, in servizio dopo le ore 22.00 e comunque in fase di chiusura dei Centri, dovrà, per motivi di sicurezza, essere composto di almeno 2 persone, o una con assistenza di un servizio di guardia giurata.
ARTICOLO 12 - BANCA DELLE ORE
E’ istituito, su base volontaria, l’istituto della banca ore quale strumento che regolamenta la flessibilità dell’orario di lavoro, giornaliero, settimanale, mensile del lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Le attività che comportano il superamento del concordato orario ordinario giornaliero e settimanale, su richiesta del dipendente, sono convertibili in banca ore con un rapporto di 1 a 1. In sede contrattazione di Ente si concorderà l’eventuale maggiorazione.
Le ore accantonate possono essere usufruite secondo le seguenti modalità:
• la fruizione può essere effettuata in periodi temporali dove non siano programmate attività di docenza e dove le attività di centro, didattiche e non, richiedono un minore impegno; l’interessato deve presentare richiesta alla direzione con un preavviso di almeno 2 giorni, l’autorizzazione avviene entro le successive 24 ore dalla richiesta;
• l’utilizzo delle ore depositate avviene di norma durante l’anno formativo;
• le eventuali ore supplementari rimanenti al 31 agosto di ogni anno, a richiesta del dipendente, possono essere retribuite entro il 31 dicembre o possono essere conservate, sempre a richiesta del dipendente, nella banca ore.
ARTICOLO 13- ATTESTAZIONE ATTIVITÀ SVOLTA
In considerazione dell’opportunità di fornire ad ogni singolo dipendente l’attestazione delle attività svolte, comprensiva dei carichi di lavoro svolti, della situazione degli straordinarie e dell’eventuale banca ore maturata, l’Ente, ai sensi del D.L. 112/08 e del conseguente D.M. attuativo, a partire dal 01/01/09 provvederà a consegnare copia del Libro Unico del Lavoro (LUL) ad ogni lavoratore oggetto di registrazione nel LUL.
ARTICOLO 14 -MISSIONI
Si intende per trasferte/ missioni quando l’Ente destina il lavoratore a svolgere la propria prestazione, in .via transitoria e temporanea in altro luogo diverso dalla sede di lavoro assegnato al momento dell’ assunzione o successivamente tramite atto di trasferimento.
Sono garantite a tutti i dipendenti, le seguenti condizioni di trasferta:
1. Rimborso della spesa della benzina pari a 1/5 del costo di un litro di carburante per ogni chilometro percorso, previa autorizzazione dell’utilizzo del mezzo proprio da parte dell’Ente o rimborso delle spese di trasporto;
2. AI dipendente in trasferta/missione per più giorni con pernottamento al di fuori dell’area regionale spetta un’indennità, da definire in sede di contrattazione di Ente, sino ad un massimo di:
- € 40,00 al giorno per trasferte al di fuori della regione ma in ambito nazionale;
- € 50,00 al giorno per trasferte al di fuori dell’ambito nazionale.
Inoltre, vengono rimborsate le spese di viaggio e di vitto sino ad un massimo di € 30,00 per pasto e, in caso di pernottamento, del costo di pernottamento in un albergo di tre stelle.
Tutte le spese ammesse a rimborso devono essere certificate dal lavoratore per mezzo di documenti fiscalmente validi.
ARTICOLO 15- REPERIBILITÀ DEL PERSONALE
AI personale può essere chiesta la disponibilità alla reperibilità extra orario di servizio. Questa modalità di servizio verrà svolta a settimane alterne (una settimana reperibilità e una settimana riposo) Per questo incarico al personale verrà fornito un telefono cellulare con numero aziendale da tenere acceso durante le ore di reperibilità concordata.
Le forme di compensazione saranno oggetto di accordo all’interno dell’Ente di appartenenza con la RSA/RSU.
SERVIZIO MENSA
ARTICOLO 16 - MENSA
A tutto il personale è erogato un voucher (buono mensa) per un importo pari a € 5,25. Il criterio per la fruizione del buono mensa è il seguente:
1. Sei ore lavorative giornaliere con rientro;
2. Eventuale rientro serale.
Nelle sedi dove è previsto il servizio mensa con erogazione del pasto il buono mensa viene sostituito dall’usufrutto gratuito del servizio mensa.
Gli Enti si impegnano ad uniformarsi al nuovo importo entro e non oltre il 1 giugno 2009.
RAPPORTO Dl LAVORO
In base alla premessa contenuta nel capitolo I Relazioni sindacali del CCNL si ribadisce che il rapporto di lavoro tra gli Enti di formazione e il personale dipendente è, normalmente, a tempo indeterminato. Tra le diverse tipologie contrattuali a tempo non indeterminato, si privilegeranno le assunzioni a tempo determinato.
ARTICOLO 17- PERSONALE CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
In considerazione delle evoluzione del sistema della formazione professionale e del sistema di finanziamento a bando la percentuale di dipendenti che. è possibile assumere con contratto a tempo determinato rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato in organico nell’Ente è del 30%.
Le RSA e l’Ente potranno concordare un ulteriore 10%. Le RSA e/o le XX.XX e gli enti con un numero di dipendenti non superiore a 15 potranno concordare un ulteriore 20% di assunzioni in deroga al C.C.N.L. fino ad un massimo del 50% deI personale a tempo indeterminato.
L’Ente fornirà alla RSA le motivazioni del richiesto incremento e vi. sarà una verifica sulla eventuale stabilizzazione dei rapporti instaurati. I periodi di lavoro svolti con contratto a termine all’interno dello stesso Ente sono utili per il calcolo del P.E.O.I.
Rispetto all’articolo 6 e all’allegato 3 del CCNL il personale a tempo determinato ha il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, determinato, a collaborazione coordinata continuativa. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che la persona interessata ad esigerlo comunichi per iscritto, entro tre mesi, la disponibilità alla riassunzione. Gli enti si impegnano a fornire entro il mese di ottobre e di marzo le informazioni circa il numero dei rapporti a tempo determinato in essere, comprendenti il livello, il tipo di rapporto, la sede e la durata.
ARTICOLO 18 - CONTRATTO COLLABORAZIONE COORDINATA A PROGETTO
In riferimento all’allegato 6 ed in particolare al settore dell’obbligo di istruzione e formazione iniziale le collaborazioni coordinate a progetto e le partite IVA potranno essere utilizzate solo in caso di necessità.
Rispetto all’articolo 25 lettera B comma 2 le partì concordano che i periodi svolti, all’interno del Comparto regionale della formazione professionale, nel ruolo di formatore, formatore tutor e formatore orientatore con il contratto di collaborazione coordinata a progetto nel caso di trasformazione in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato siano conteggi ai fini della durata massima del salario di ingresso.
ARTICOLO 19 - PERSONALE CON CONTRATTO PART TIME
Il lavoratore può richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto part-time. L’orario di part-time non può essere inferiore al minimo INPS previsto.
L’Ente, alla richiesta scritta del lavoratore, deve comunicare entro 10 giorni al richiedente l’accettazione o il rifiuto dell’istanza. Il diniego deve essere adeguatamente motivato.
L’Ente, prima di procedere a nuove assunzioni, informa le RSA/RSU, che provvederanno ad informare i dipendenti interessati.
ARTICOLO 20 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Per il contratto relativo all’apprendistato professionalizzante, previsto dall’articolo 7 e dall’allegato n. 4 del CCNL, le ore di formazione indicate alla lettera G potranno essere effettuate in un Ente di formazione diverso da quello in cui il personale presta servizio.
Il trattamento retributivo nel periodo di apprendistato (lettera H dell’allegato 4 del CCNL) non può essere inferiore all’85% della retribuzione globale contrattuale del livello per cui si è instaurato il rapporto di lavoro; al superamento del primo terzo del periodo della durata del contratto la retribuzione corrisposta dovrà essere equivalente al 90% della retribuzione prevista per il livello corrispondente, al superamento dei 2/3 della durata del contratto il personale percepirà il 95% della retribuzione prevista per il livello corrispondente, l’intera retribuzione prevista dal livello corrispondente sarà corrisposta al conseguimento della qualifica.
ARTICOLO 21 - TELELAVORO SUBORDINATO
Si concorda di sperimentare il modello lavorativo del telelavoro quale sistema di flessibilità del rapporto di lavoro con le seguenti modalità :
• Il dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato può richiedere in accordo con la Direzione di esercitare le modalità del telelavoro;
• Trascorsi 2 anni il dipendente può richiedere di ritornare alle modalità di lavoro attivo presso il CFP di cui è titolare;
• Le modalità pratiche di espletamento delle prestazioni lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti devono risultare da atto scritto costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione della modalità di lavoro;
• In via di prima applicazione l’orario settimanale del telelavoratore prevede 4 giorni come telelavoro e i giorno di attività presso il CFP di cui è titolare;
• La retribuzione è quanto previsto dal CCNL e dal CCR vigenti;
• Il telelavoratore deve rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile da concordarsi a livello individuale o di Ente per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell’Ente. In caso di motivata impossibilità il lavoratore è tenuto a dare tempestiva comunicazione all’Ente anche tramite via telematica;
• Il telelavoratore in riunioni programmate dall’ente è tenuto alla partecipazione per il tempo necessario per lo svolgimento delle riunioni stesse;
• Al telelavoratore è garantito il diritto all’attività sindacale che si svolge nell’ente tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura dell’ente;
• L’ammontare delle ore di assemblea sindacale non sarà inferiore a quanto stabilito nel CCNL vigente;
• Le apparecchiature saranno acquistate, installate e manutenzionate dall’Ente e torneranno all’ente alla fine del rapporto di telelavoro;
• I costi di funzionamento sono a carico dell’Ente;
• Il telelavoratore è tenuto a garantire che apparati, informazione e dati siano trattati confidenzialmente secondo i criteri di sicurezza stabiliti dall’Ente;
• Il telelavoratore non può eseguire lavoro per conto proprio o per terzi in concorrenza con l’attività svolta dal datore di lavoro da cui dipende;
• Al telelavoratore devono essere garantiti tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 626/94. Le modalità operative saranno concordate all’interno della contrattazione di Ente.
ARTICOLO 22- LAVORO “IN SOMMINISTRAZIONE”
La stipula dei contratti “in somministrazione”, prevista dall’articolo 9 del CCNL, è applicabile ai primi 4 livelli previsti dall’allegato 9 del CCNL e nella misura del 5% dei lavoratori dipendenti occupati. La contrattazione di Ente può prevedere livelli diversi dai primi 4.
SICUREZZA SUI LUOGHI Dl LAVORO E TUTELE
ARTICOLO 23- SICUREZZA
Tramite la contrattazione regionale e l’Ente Bilaterale regionale si attiveranno tutti quei processi capaci di far crescere le competenze del personale sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in base alla legislazione vigente (testo unico sulla sicurezza) e alla normativa contrattuale (articolo 13 e allegato 7 del CCNL).
L’Ente bilaterale dedicherà almeno un incontro all’anno per affrontare le tematiche legate alla sicurezza per individuare un “Piano salute” da realizzare a livello del Comparto della Formazione Professionale Regionale.
L’Ente Bilaterale regionale costituirà un registro con i nominativi dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (Rspp) ed i relativi Rappresentanti dei lavoratori (Rls) per la sicurezza di ogni Ente formativo che verrà costantemente aggiornato.
Il personale di ogni Ente riceverà una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni e agli interventi di primo soccorso. In quest’ottica nel piano annuale di formazione di ogni Ente vengono definiti precisi percorsi di formazione sulla sicurezza rivolti al personale pér favorire la conoscenza dei rischi e dei sistemi di prevenzione e di protezione connessi alla sede formativa, delle procedure che riguardano il primo soccorso, la prevenzione incendi e l’evacuazione della sede. Per incrementare la consapevolezza su queste tematiche ad ogni operatore verrà fornita, anche all’atto dell’assunzione, una guida relativa alla propria sede di lavoro che sintetizzi quanto utile e necessario per favorire il proprio luogo di lavoro sicuro. Le partì, richiamando l’articolo 13 comma 3 del CCNL, si impegnano a prevenire azioni di mobbing attraverso un monitoraggio del clima organizzativo presente nell’Ente di formazione.
ARTICOLO 24 - ASSUNZIONE CATEGORIE PROTETTE
Gli Enti, recependo quanto previsto dalla materia del collocamento obbligatorio, forniscono alle Organizzazioni Sindacali e alle Rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) l’elenco del personale assunto nell’ambito delle categorie protette in rispetto alla normativa della privacy.
ARTICOLO 25 - PARI OPPORTUN1TÀ
In riferimento all’articolo 62 gli Enti favoriranno opportuni interventi atti a garantire le condizioni di pari opportunità e a cadenza biennale informeranno, tramite una relazione, le Organizzazioni sindacali e le Rappresentanze Sindacali aziendali (RSA/RSU) sulla situazione in essere rispetto alla parità di genere.
Particolare attenzione verrà dedicata anche al tema concernente la conciliazione dei tempi di lavoro e della vita familiare e personale alla luce della normativa in vigore.
SALVAGUARDIA DELL’OCCUPAZIONE
ARTICOLO 26 - MOBILITÀ ALLI’INTERNO DEL COMPARTO REGIONALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per la salvaguardia occupazionale de! personale della formazione professionale, tenuto conto della volontà espressa da!la Amministrazione Regionale di estendere il sistema degli ammortizzatori sociali all’interno del Comparto, viene attivata la mobilità professionale a favore del personale con contratto a tempo indeterminato in assenza di incarico di lavoro a seguito di contrazione delle attività o di chiusura di sedi operative.
Tale mobilità si attua:
• all’interno delle strutture operative dello stesso Ente;
• tra le strutture di Enti del sistema regionale di formazione professionale;
• tra strutture degli Enti e strutture degli Enti locali.
L’Ente che, a causa della contrazione della attività o di chiusura di sedi operative, non è in grado di garantire la piena occupazione del personale a tempo indeterminato, o si trova con personale in esubero, è obbligato a comunicare tale situazione alle Organizzazioni sindacali, alle RSNRSU e all’Ente Bilaterale.
L’Ente Bilaterale, dovrà attivare obbligatoriamente una consultazione con la Regione, gli enti pubblici e gli altri Enti del sistema regionale di formazione professionale per l’assunzione del personale in esubero. A loro volta gli Enti dovranno fornire le disponibilità per una possibile assunzione o motivarne formalmente il diniego.
Il personale interessato al processo di mobilità e che non trova una ricollocazione lavorativa viene inserito in un apposito registro dell’Albo regionale del Comparto della formazione professionale. Il personale inserito in suddetto registro ha la precedenza assoluta sulle nuove assunzioni, a parità di professionalità e di livello, da avviare negli Enti di formazione della regione.
Contemporaneamente alla stesura del registro, le Parti attivano il confronto con l’Amministrazione regionale al fine di individuare le condizioni di una nuova collocazione dei lavoratori in mobilità in altre attività, anche all’esterno del settore della formazione professionale.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ARTICOLO 27 – FONDI PREVIDENZIALI NEGOZIALI
Le parti concordano di avviare una diffusa e condivisa informazione all’interno degli Enti di formazione per rendere operativa la previdenza complementare attraverso i fondi negoziali previsti dall’allegato 8 del CCNL.
NORME FINALI
ARTICOLO 28 - DURATA DELL’ACCORDO
Il presente accordo entra in vigore dal 1 gennaio 2008 e conserva validità fino al 31 dicembre 2010. Esso è tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti da inviarsi due mesi prima dell’inizio dell’anno formativo.
ARTICOLO 29 - ESONERI SINDACALI
Le parti concordano per l’anno formativo 2008/2009, il riconoscimento di un esonero sindacale e mezzo. Sottoscritto da:
I Rappresentanti degli enti di Formazione Professionale della Regione Giulia
IAL Friuli V.G. – ENAIP Friuli V.G. - ENFAP F.V.G.
I Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
FLC Cgil – Cisl Scuola – Uil Scuola – Snals Confsal
NOTA A VERBALE CONGIUNTA
Con riferimento ai lavoratori inquadrati nel precedente CCNL nella qualifica professionale 5b e successivamente transitati al 6° Liv., le Parti si impegnano a verificare e risolvere in sede dì contrattazione aziendale eventuali situazioni di sperequazione salariale al fine di omogeneizzare il trattamento economico.
DIRITTO ALLA FORMAZIONE E 150 ORE
Con sentenza n. 19682/2009, la Cassazione ha affermato che il lavoratore cui è stato impedito, senza giustificato motivo, il diritto ad usufruire del permesso delle 150 ore per la frequenza di un corso formativo, ha diritto al risarcimento del danno, atteso che ha perso una chance formativa attraverso la quale avrebbe potuto ottenere una maggiore qualificazione con migliori prospettive di carriera.
DIFFERENZE RETRIBUTIVE E PRESCRIZIONE QUINQUENNALE
Con sentenza n. 18284 del 13 agosto 2009, la Cassazione ha affermato che i crediti per differenze retributive hanno una prescrizione quinquennale, a differenza dalla prescrizione decennale dovuta per il diritto alla qualifica superiore in relazione alle mansioni effettivamente svolte. Infatti, le differenze retributive sono richieste come conseguenti al riconoscimento - ai sensi dell'articolo 2103 c.c. - di una qualifica superiore, senza che abbia rilievo la consapevolezza del lavoratore circa il proprio diritto al trattamento superiore.
CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO A SOSTEGNO DELLA MATERNITA’
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con interpello n. 68 del 31 luglio 2009, ha risposto ad un quesito del Organizzazione sindacale NURSIND, in merito alla corretta interpretazione della normativa a sostegno della maternità e paternità per la cura dei figli e, in particolare, sulla sussistenza del diritto delle lavoratrici ad usufruire di particolari forme di flessibilità dell’orario e dell’organizzazione del lavoro, indipendentemente dalla presentazione da parte dell’azienda di un progetto di richiesta di contributi, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 53/2000.
La risposta in sintesi:
"... Tutto ciò premesso, il datore di lavoro, ancorché non presenti progetti di richiesta di contributi per la promozione di azioni volte ad incentivare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, non è esonerato dal dovere di leale collaborazione sotto i profili della buona fede, correttezza e ragionevolezza nello svolgimento del rapporto di lavoro. Pertanto lo stesso è tenuto valutare con la massima attenzione ogni soluzione utile ad agevolare l’assolvimento della funzione genitoriale del dipendente, in particolare attraverso una diversa organizzazione del lavoro o una flessibilizzazione degli orari. Tale valutazione, evidentemente, andrà effettuata con riferimento al caso concreto, avendo riguardo alla oggettiva e comprovata situazione di difficoltà familiare e alle documentate esigenze di accudienza ed educative della prole.".
Contratti di solidarietà: estensione alle imprese con meno di 15 dipendenti
SEGNALIAMO
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 14/0022114 del 3 novembre 2009, ha risposto ad un quesito di questa Direzione provinciale del lavoro di Modena, relativamente all'estensione della platea dei possibili fruitori dei contratti di solidarietà difensivi anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, fino ad ora escluse.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con la nota prot. 25/I/0016582 del 3 novembre 2009, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'istituto del TFR in costanza di contratti di solidarietà.
La retribuzione utile sulla base della quale effettuare il calcolo per l'erogazione del contributo di solidarietà è costituita dal quantum che il lavoratore avrebbe percepito di fatto durante il periodo nel quale l'azienda ha disposto la riduzione dell'orario di lavoro.
In definitiva, la base retributiva utile ai fini del calcolo del contributo integrativo comprende unicamente le voci connotate dal requisito dell'immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà e, pertanto, non può esservi incluso anche il rateo di TFR, in quanto, sebbene caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e non maturato a titolo occasionale, ne costituisce elemento differito.
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE IN REGIONE
Care amiche e cari amici
Colgo l’occasione di questo spazio nel 1º numero tematico del giornalino regionale per il settore privato per illustrarvi le iniziative che la Segreteria regionale intende intraprendere per il corrente anno 2010.
Mi rivolgo, in particolare, agli iscritti della formazione professionale dando alcuni dati sull’attuale sistema formativo regionale.
In regione i dipendenti dichiarati a tempo indeterminato e determinato degli Enti sono circa 800 unità a cui si aggiungono i dipendenti con contratti xx.xx.xxx e i contratti di libera professione cioè quelli con partita IVA.
Secondo una ricerca della segreteria regionale CISL Scuola gli addetti del settore si possono quantificare in circa 2500/3000 unità.
Gli Enti accreditati in regione ammontano a circa 49 mentre gli Enti che applicano il CCNL della formazione professionale sono 16, tutti coinvolti anche nell’obbligo formativo e raggruppati in un’associazione temporanea denominata EFFEPI, con capofila l’ENAIP FVG per la gestione dell’obbligo formativo su mandato dell’assessore competente, con un finanziamento di oltre 23 milioni di euro.
Nel corso del 2009 abbiamo firmato, nel mese di maggio, il nuovo contratto regionale e contestualmente aperto nei singoli enti la contrattazione aziendale sulle materie delegate dal contratto regionale ed in particolare la regolamentazione di istituti, come quello dell’orario di lavoro per i formatori impegnati nella docenza diretta, l’applicazione della banca ore, il regolamento per il premio di risultato.
E’ evidente che in quest’ultimo caso sono impegnati nel contratto aziendale i rappresentanti sindacali aziendali sotto elencati, quale punto di riferimento per tutti voi e per le problematiche che possono insorgere nella vostra quotidiana attività.
E’ rimasto in sospeso nel contratto regionale solo la costituzione dell‘Ente Bilaterale Regionale.
La Segreteria Regionale CISL Scuola ha lavorato molto nei confronti della delegazione degli enti, affinché entro l’anno formativo si proceda alla costituzione di un Ente Bilaterale snello nella sua rappresentanza, dotato di risorse economiche adeguate al suo finanziamento con l’obiettivo di creare uno strumento di supporto per tutto il sistema formativo regionale.
Sono convinto che l’Ente Bilaterale, é il primo passo per la realizzazione del comparto della formazione professionale Friuli V.G. e riteniamo che sia giunto il momento in cui si chieda alla nostra regione che il contratto della formazione professionale sia il contratto di riferimento per tutti gli enti accreditati in regione.
Se l’operazione prospettata trovasse positivo riscontro sono evidenti i benefici, in quanto, si avrebbe un sistema formativo regionale omogeneo e proiettato, senza forme di concorrenza sleale, alla realizzazione di tutte le tipologie formative e cioè: obbligo formativo, formazione superiore, formazione ai diversamente abili, formazione continua.
Ci sono delle difficoltà cominciando dal fatto che la legge regionale di riferimento è la legge 76 del 1982.
In questi ultimi 28 anni il settore formativo si è trovato di fronte ad una vera rivoluzione sia culturale che amministrativa cominciando con regolamenti per i fondi europei e i successivi bandi per l’attività formativa, alla legge costituzionale che modifica il titolo V e demanda alla regione ulteriori competenze nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, all’obbligo formativo e in un prossimo futuro all’applicazione del federalismo scolastico.
Su queste problematiche il precedente governo regionale aveva presentato una proposta di legge di riordino del sistema formativo regionale che però, a seguito delle previste elezioni e del cambio di maggioranza politica, non ha trovato seguito.
Riteniamo inderogabile una riforma complessiva del sistema di istruzione e formazione professionale con l’ottica di valorizzare le esperienze finora maturate, contrastando la tendenza di drasticamente ridimensionare alcuni attuali attori formativi a favore di altri adducendo fittizie politiche di risparmio.
Purtroppo su queste problematiche riscontriamo, da parte dell’amministrazione regionale, un attendismo preoccupante in quanto si rischia di essere scavalcati dagli eventi nazionali e di rispondere con delle iniziative legislative che sanno di una toppa anziché essere un organico disegno riformatore che proietti la nostra regione ad avere un impianto formativo regionale all’avanguardia.
La segreteria regionale CISL Scuola sarà attore vigile pungolando l’amministrazione regionale ad assumersi le proprie responsabilità con l’obiettivo di valorizzare il settore formativo regionale come attore importante ed indispensabile di un più ampio sistema di istruzione e formazione professionale.
Questi sono i temi sul tappeto ed è importante la vostra collaborazione ed il vostro sostegno e per questo abbiamo deciso di rafforzare l’informazione utilizzando il mezzo informatico e vi invitiamo a comunicarci la vostra e-mail in modo che posiamo creare una mail list con la quale periodicamente ed immediatamente darvi notizia dello stato dei lavori.
L’indirizzo a cui comunicarci la vostra e-mail@cislscuola.friulivg@xxxx.xx
Xxxxxxxx Xxxxxx