CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI
Composita Reale
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO E DEI BENI
CIVILE - AGRICOLO - ALTRI RISCHI CIVILI
Il presente Set Informativo, composto da:
• Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario dei termini,
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni),
• Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Xxxxx), deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
LEGGERE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE
MOD. 5417 INC - Ed. 07/2020
COMPOSITA REALE
CIVILE, AGRICOLO, ALTRI RISCHI CIVILI
Sicurezza a misura delle tue esigenze
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
GLOSSARIO | Pag. | 5 |
CONDIZIONI GENERALI | Pag. | 13 |
SEZIONE INCENDIO | Pag. | 15 |
Oggetto dell’assicurazione Pag. 15
Operatività dell’assicurazione Pag. 17
Condizioni Facoltative Pag. 19
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Pag. 30
SEZIONE FURTO Pag. 33
Oggetto dell’assicurazione Pag. 33
Operatività dell’assicurazione Pag. 35
Condizioni Facoltative Pag. 38
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo Pag. 41
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI Pag. 47
Oggetto dell’assicurazione Pag. 47
Operatività dell’assicurazione Pag. 48
Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento | Pag. | 50 |
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI | Pag. | 51 |
Liquidazione dell’indennizzo per le Sezioni Incendio, Furto Liquidazione del risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati | Pag. Pag. | 51 59 |
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA | Pag. | 61 |
Condizione Facoltativa ”Full” Pag. 49
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
GLOSSARIO
Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.
ALBERGO
L’attività di ricezione e ospitalità nel suo complesso ed ogni altra attività complementare e/o accessoria (purché prevista dalle leggi o regolamenti) alla principale, esclusi i campeggi e gli stabilimenti balneari non facenti parte dell’esercizio.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO
Il periodo compreso tra la data di effetto dell’assicurazione e la data di prima scadenza, o tra due date di sca- denza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell’assicu- razione.
Nel caso di assicurazione stipulata di durata inferiore ad un anno, si intende la durata del contratto.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
Apparecchi audiovisivi, computers e relative periferiche,sistemi elettronici di elaborazione dati, di trasmissione e ricezione dati, programmi corredati da licenza d’uso, comprese eventuali apparecchiature ausiliarie e con- duttori esterni, fax, telex, telefoni fissi e centralino telefonico, impianti di prevenzione, di allarme e di segnala- zione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi non al servizio esclusivo di macchine operatrici, personal computers e mini elaboratori.
Sono esclusi telefoni cellulari, palmari, smartphones e tablets, nonché le apparecchiature elettroniche
costruite da oltre 10 anni.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. Resta inteso che:
• Il soggetto coincidente con l’Assicurato può variare a seconda delle sezioni e delle garanzie previste dalla
polizza;
• L’Assicurato e il Contraente possono essere lo stesso soggetto o soggetti diversi.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione che si conclude mediante la sottoscrizione della polizza.
ATTIVITÀ
L’attività di impresa indicata nel modulo di polizza.
AZIENDA AGRICOLA
Complesso dei beni, purché presenti in azienda, impiegati per l’esercizio di attività agricola, territorialmente individuata e delimitata, che produce reddito agrario (D.P.R. 22.12.1986 n. 917).
BENI ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI
Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolor.
Schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.
BENI ASSICURATI
Beni oggetto della presente assicurazione ed indicati nel modulo di polizza.
BESTIAME
Xxxxxx, equini, caprini, ovini, suini, animali domestici, da cortile ed api.
CLIENTI
Persone che alloggiano presso l’albergo ed usufruiscono di servizi organizzati direttamente o per il tramite dell’albergatore.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONTENUTO (per Settore Rischi Civili)
Mobilio ed arredamento dei locali di abitazione e loro pertinenze anche se non comunicanti (soffitte, cantine, ripostigli) compresi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - biancheria, oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, libri, quadri; elettrodomestici, apparecchiature elettroniche, strumenti musicali, attrezzi per hobby e giardinaggio, oggetti per sport, biciclette; provviste di famiglia e quant’altro inerente l’abitazione. Se ad impiego mobile si intendono compresi anche gli apparecchi di riscaldamento, di aerazione e condiziona- mento dell’aria.
Sono altresì compresi mobilio, arredamento, attrezzature (escluse quelle agricole) anche tecniche ed apparec- chiature elettroniche degli uffici e studi professionali costituenti un tutt’uno con l’abitazione, purchè relativi ad attività professionali dell’Assicurato, quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, denaro e valori inerenti l’attività.
Nelle aziende agrituristiche gli alloggi destinati agli ospiti sono equiparati alle abitazioni, pertanto sono com- presi gli oggetti per uso personale degli ospiti.
Sono comprese le migliorie apportate dall’Assicurato al fabbricato.
Qualora sia assicurato anche il fabbricato l’indennizzo delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell’ambito della garanzia prevista per il fabbricato.
Sono esclusi:
• animali vivi;
• quanto rientra nelle definizioni di fabbricato;
• beni assicurabili a condizioni speciali.
CONTENUTO (per Settore Altri Rischi Civili)
Attrezzature, macchinari, mobilio, arredamento, apparecchiature elettroniche, impianti portatili di condizio- namento o riscaldamento, registri, cancelleria, campionari e quant’altro di pertinente all’attività assicurata compresi generi alimentari.
Si intendono compresi quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, denaro e valori inerenti l’attività.
Sono comprese le migliorie apportate dall’Assicurato al fabbricato.
Qualora sia assicurato anche il fabbricato l’indennizzo delle migliorie apportate al medesimo verrà corrisposto nell’ambito della garanzia prevista per il fabbricato.
Sono esclusi :
• animali vivi;
• quanto rientra nelle definizioni di fabbricato;
• le cose portate o consegnate dai clienti;
• beni assicurabili a condizioni speciali.
CONTRAENTE (SOCIO)
Il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE PORTATE O CONSEGNATE DAI CLIENTI
• Cose che si trovano nell’albergo portate dai clienti;
• cose assunte in custodia dall’albergatore e/o dai prestatori di lavoro e/o dai familiari dell’Assicurato coadiu- vanti sia fuori sia dentro l’albergo, durante il tempo nel quale il cliente:
– usufruisce dei servizi organizzati direttamente o per il tramite dell’albergatore;
– utilizzi anche temporaneamente beni di proprietà od in uso all’albergatore;
– cose assunte in custodia dall’albergatore e/o dai prestatori di lavoro e/o dai familiari dell’Assicurato coadiuvanti, sia fuori sia dentro l’albergo durante un periodo di tempo ragionevolmente precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio od usufruisce dei servizi e/o dei beni precedente- mente specificati.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
DENARO E VALORI
Denaro in valuta italiana ed estera, banconote e monete in xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx ed, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.
ESPLOSIONE
Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Sottrazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso il Contraente/ l’Assicurato, sia verso altre persone per costringere l’Assicurato, familiari e addetti a consegnare i beni assicurati.
Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati, devono essere posti in atto all’interno dei locali indicati nel modulo di polizza.
FABBRICATO
E’ una costruzione edile od un complesso di costruzioni edili o una porzione di una costruzione edile, ove si svolge l’attività dichiarata nel modulo di polizza od adibita ad abitazione civile.
Sono compresi gli edifici accessori esistenti negli spazi adiacenti, inclusi centrale termica, serbatoi ed attrez- zature in genere per gli impianti termici ed idraulici, recinzioni, cancelli, muri di contenimento e simili di perti- nenza; impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati negli edifici stessi, tende in genere purché fissate al fabbricato, antenne radio telericeventi, tinteggiature, tappezzerie, fissi ed infissi, moquettes e simili, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Relativamente al settore Rischi Agricoli per “Fabbricato con deposito di foraggio” si intende ogni edificio separato da altri da spazio vuoto uguale o superiore a mt. 1 adibito a deposito di foraggio. Si considerano tali anche quegli edifici tangenti e/o comunicanti e non ai predetti, sebbene con destinazioni d’uso differenti.
Sono esclusi:
• l’area;
• i fabbricati in rovina od in evidente stato di abbandono;
• gli impianti fotovoltaici e/o solari;
• il Contenuto.
FERMENTAZIONE ANORMALE
Processo fermentativo anomalo del foraggio che determina alterazioni tali da non permetterne l’utilizzo al quale è destinato.
FISSI ED INFISSI
Manufatti per la chiusura dei vani e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
FORAGGIO
Fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo integro, essiccato o in essicazione, destinato all’ali- mentazione del bestiame, compresa la paglia.
FRANCHIGIA
La parte del danno, computato a termini contrattuali, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicu- rato.
FURTO
La sottrazione di beni, preziosi, denaro e valori altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.
GIOIELLI E PREZIOSI
Gioielli, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
INCENDIO
Combustione con fiamma, che si autoestende e propaga, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manife- stazione di fiamma né a reazione esotermica.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Reale Mutua all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili.
IMPLOSIONE
Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi od eccesso di pressione esterna.
LASTRE
Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido. Sono com- prese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO
L’importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro.
Se precisato, nell’ambito di alcune sezioni della polizza e/o con riferimento ad alcune garanzie, il limite si intende per sinistro e per annualità assicurativa.
MACCHINE AGRICOLE
Macchine agricole semoventi soggette all’obbligo di immatricolazione.
MACCHINE, MACCHINARI E ATTREZZATURE AGRICOLE
Macchinari ed attrezzature, ricambi, attrezzi, utensili, mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto com- presi silos e contenitori metallici o in vetroresina, apparecchiature elettroniche al servizio dell’azienda agricola, celle frigorifere escluse le strutture edili, essiccatoi ed altri impianti di pertinenza dell’attività.
Si intendono comprese le macchine agricole.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.
MODULO DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiara- zioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, i beni assicurati e le relative somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod 5145 INC).
PARTI
Il Contraente e Reale Mutua.
POLIZZA
L’insieme dei documenti che integrano e comprovano l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l’assicurazione.
PRESTATORI DI LAVORO
Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto delle norme di legge, l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività descritta nel modulo di polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni assicurati, risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
Tale forma non è soggetta all’applicazione della regola proporzionale.
QUADRI, TAPPETI, OGGETTI D’ARTE, SCULTURE, ARAZZI
Quadri, tappeti, oggetti d’arte ed antiquariato (esclusi preziosi), sculture e arazzi, il tutto per uso domestico o personale.
RACCOLTE E COLLEZIONI
Per collezione si intende una raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi, o di un certo valore.
RAPINA
Sottrazione di beni e denaro e valori mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
REGOLA PROPORZIONALE
Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l’intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata in polizza deve corrispondere, in ogni momento, alla somma dei valori effettivi dei beni stessi.
Come previsto dall’art.1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una dif- ferenza tra valore effettivo e somma assicurata, l’indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.
RISARCIMENTO
La somma dovuta al soggetto che subisce un danno di cui l’Assicurato sia responsabile.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO
La parte del danno computato a termini contrattuali, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contra- ente/Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
SCORTE, PRODOTTI E MERCI
Scorte di magazzino, antiparassitari, anticrittogamici, concimi, mangimi, integratori, sementi, tuberi, talee, nonché prodotti in genere inerenti l’attività assicurata indicata nel modulo di polizza inclusi quelli erbacei freschi ed insilati, tabacco, imballaggi, ricambi per macchine ed attrezzature, lubrificanti, carburanti e combu- stibili per riscaldamento o trazione ad uso agricolo e domestico non destinati al commercio.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOMMA ASSICURATA
Valore indicato sul modulo di polizza, in base al quale è stipulata l’assicurazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
TERRORISMO
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se’ o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideolo- gici, etnici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi.
TETTO/COPERTURA/SOLAI/ARMATURA DEL TETTO/STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Si denominano convenzionalmente:
• Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato
dagli agenti atmosferici.
• Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni soffittature e rive- stimenti.
• Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavi- mentazioni e le soffittature.
• Armatura del tetto: il complesso degli elementi portanti del medesimo.
• Strutture portanti verticali: l’insieme degli elementi costruttivi che hanno la funzione di sostenere i carichi trasmessi dalle varie strutture del fabbricato tra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i solai, le coperture, il tetto ed il loro peso proprio.
UBICAZIONE
Indicazione toponomastica dell’attività o dell’abitazione civile – comprese dipendenze del fabbricato - indivi- duata nel modulo di polizza comprese le relative aree, siano esse di proprietà od in uso, purchè in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.
VALORE A NUOVO
Il valore a nuovo prevede l’indennizzo della spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene, senza tenere conto del grado di degrado, rendimento economico ed uso.
VALORE ALLO STATO D’USO
Valore a nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.
VALORE COMMERCIALE
Il valore di mercato di un bene in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali se non detraibili.
VALORE INTERO
Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati; tale forma è sog- getta all’applicazione della regola proporzionale.
VALORE NOMINALE
La somma o l’importo indicato su denaro e valori.
VEICOLI
Autovetture, motocicli, ciclomotori ed altri mezzi a motore in genere compresi autobus, roulottes, campers e velocipedi, soggetti ad immatricolazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
DEFINIZIONI VALIDE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEZIONE FURTO
AMBITO DEI FABBRICATI DELL’AZIENDA AGRICOLA
L’insieme dei fabbricati adibiti ad abitazione, a ufficio privato, a deposito di macchine, macchinari e attrezza- ture agricole, di scorte, prodotti e merci, ad officine e laboratori sussidiari, a stalle e fienili, purché destinati all’uso esclusivo dell’azienda agricola, nell’ambito dell’ubicazione riportata in polizza.
Sono comprese le aree cortilizie interne od adiacenti.
AZIENDA AGRICOLA STABILMENTE ABITATA
Azienda agricola abitata continuativamente dall’Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incari- cate della custodia dei beni stessi compresi i prestatori di lavoro e gli affittuari.
AZIENDA AGRICOLA NON STABILMENTE ABITATA
Azienda agricola non abitata continuativamente dall’Assicurato, dai suoi familiari o comunque da persone incaricate della custodia dei beni stessi compresi i prestatori di lavoro e gli affittuari.
I fondi devono essere regolarmente coltivati.
CASSAFORTE
Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato.
I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso.
Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg. deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.
DIMORA ABITUALE
L’abitazione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari dimorano in modo continuativo.
DIMORA SALTUARIA
L’abitazione nella quale l’Assicurato e i suoi familiari non dimorano abitualmente.
DIPENDENZE DEL FABBRICATO
Locali di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione civile contenenti i beni assicurati, sempreché di proprietà od in uso all’Assicurato in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale.
FABBRICATO OCCUPATO DA PIÙ FAMIGLIE
Fabbricato destinato ad abitazioni tra di loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno dello stabile.
FABBRICATO OCCUPATO DA UNA FAMIGLIA
Si considera fabbricato occupato da una sola famiglia l’abitazione separata (non avente muri tangenti) rispetto ad altre. Le ville a schiera prive di muri tangenti con altre abitazioni sono considerate fabbricati occupati da più famiglie purché abbiano area comune recintata ed accesso comune dall’esterno.
FURTO CON DESTREZZA
Sottrazione di beni, gioielli e preziosi, denaro e valori, con speciale abilità personale in modo da eludere l’atten- zione del derubato. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano sui beni, gioielli e pre- ziosi, denaro e valori che siano indosso al derubato od a portata di mano, eludendo l’attenzione e la vigilanza dell’interessato.
MEZZI DI CUSTODIA
Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
MOBILIO ED ARREDAMENTO (relativamente alla forma di assicurazione “globale”)
Mobilio ed arredamento in genere destinato all’abitazione, impianti automatici di allarme antifurto e tutto quanto serve per uso domestico o personale compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: pellicce, quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, argenterie, gioielli e preziosi , denaro e valori, raccolte e collezioni.
Sono esclusi i beni assicurabili a condizioni speciali.
MOBILIO ED ARREDAMENTO (relativamente alla forma di assicurazione “analitica”)
Mobilio ed arredamento in genere destinato all’abitazione - comprese pellicce ed argenteria - ed eventuale coesistente ufficio privato, impianti automatici di allarme antifurto e tutto quanto serve per uso domestico o personale.
Sono esclusi: quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, gioielli e preziosi, denaro e valori, raccolte e collezioni, beni assicurabili a condizioni speciali.
NUCLEO FAMILIARE
I familiari (incluso il convivente di fatto) del Contraente/Assicurato che risultino, al momento del sinistro, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.
PORTAVALORI
Persona fisica incaricata del trasporto di denaro e valori (Assicurato, suoi familiari coadiuvanti o prestatori di lavoro).
VETRO STRATIFICATO ANTICRIMINE E/O ANTIVANDALISMO
Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di effra- zione, sfondamento, rottura ai sensi delle norme UNI EN 356:2002 (ex UNI 9186).
CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONI GENERALI
Norme valide per tutte le garanzie prestate dall'assicurazione
1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI
Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc- cessive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Nel caso di aggravamento del rischio il Contraente deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua mediante lettera raccomandata. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
1.3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.4 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad 1 anno è prorogata per una durata uguale a quella originaria con il massimo di 2 anni e così ad ogni successiva scadenza, salvo se diversamente indicato nel modulo di polizza.
Qualora la durata dell’assicurazione sia inferiore ad 1 anno, alla scadenza del termine l’assicurazio- ne si intenderà cessata senza necessità di formalità alcuna.
1.5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’in- dennizzo, Reale Mutua o il Contraente – qualora rivesta la qualifica di ”consumatore” ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206/2005) - possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese ammini- strative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.
Qualora la polizza risultasse vincolata ed ove detto vincolo preveda la possibilità di recedere dalla copertura, Reale Mutua ne darà comunicazione al soggetto vincolatario.
1.6 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
1.8 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
Fermo quanto stabilito dal II comma dell’articolo 1901 del Codice Civile, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
CONDIZIONI GENERALI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Fermo quanto stabilito dal II comma dell’articolo 1901 del Codice Civile, si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento delle rate di premio successive alla prima.
1.9 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valu- tazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.10 INDICIZZAZIONE
(operante qualora venga indicato “SI” nella corrispondente casella del modulo di polizza)
Al fine di mantenere aggiornato il valore iniziale delle prestazioni, la polizza è indicizzata e pertanto si adegua secondo le variazioni mensili dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di impie- gati ed operai pubblicato dall’ISTAT.
Mentre il premio di polizza sarà aumentato solo ad ogni scadenza annuale, i valori ed i limiti delle pre- stazioni, escluse le franchigie, saranno adeguati ogni mese; quindi, in caso di sinistro, si farà riferimento a tali parametri rivalutati in base al rapporto tra l’indice ISTAT relativo al terzo mese che precede la data del sinistro e quello del terzo mese precedente la data di stipulazione del contratto.
Le Parti potranno rinunciare all’applicazione della presente clausola mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio, sempreché siano state pagate almeno tre annualità. In caso di rinuncia all’indicizzazione la polizza continua ad essere in vigore con il premio, i valori ed i limiti delle prestazioni raggiunti alla scadenza dell’annualità in corso.
Qualora l’incremento annuo dell’anzidetto indice dei prezzi risulti inferiore al 2% il premio, i valori e il limite delle prestazioni, escluse le franchigie, verranno comunque aumentati del 2%.
1.11 ASSICURAZIONE CONNESSA A MUTUO O ALTRO CONTRATTO DI FINANZIAMENTO - PREMIO UNICO
Qualora l’assicurazione possegga le seguenti caratteristiche:
• sia connessa a un mutuo o ad altro contratto di finanziamento;
• il premio sia stato corrisposto anticipatamente per l’intera durata contrattuale; nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento:
A) Reale Mutua restituisce al debitore/assicurato la parte di premio pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato;
B) in alternativa al punto A precedente, Reale Mutua su richiesta del debitore/assicurato prosegue la copertura assicurativa per la durata e alle condizioni originariamente pattuite, apponendo all’assicu- razione le necessarie modifiche in relazione all’individuazione del nuovo beneficiario designato.
Oggetto dell'Assicurazione SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
SEZIONE INCENDIO
La Sezione Incendio è operante - se richiamata - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza. Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui beni assicurati indicati nel modulo di polizza e ferma l’efficacia del punto 2.4 ”Delimitazioni”.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
2.1 RISCHIO ASSICURATO
A Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
1 incendio;
2 azione meccanica del fulmine;
3 esplosione e scoppio purché non causati da ordigni esplosivi;
4 implosione;
5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, nonché meteoriti o corpi celesti;
6 onda sonica determinata da aeromobili;
7 urto di veicoli in transito sulla pubblica via o ad essa equiparata, oppure di natanti, non appartenenti al Contraente o all’Assicurato né in suo uso o servizio;
8 fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti per la produzione di calore di pertinenza o facenti parte dei beni medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Gli eventi sopra previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei prestatori di lavoro, delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché - qualora l’Assicurato sia una persona giuridica - dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
B Reale Mutua indennizza altresì i danni materiali conseguenti agli eventi di cui punto 2.1 A) che precede causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
◆ sviluppo di fumi, gas e vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elet- trica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell’ambito di 20 metri da essi.
C Reale Mutua rimborsa a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione e nei limiti delle somme assicurate le spese documentate per:
1 demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sinistro, sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.6 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” e fermo quanto disposto dal punto 5.10 ”Limite massimo dell’indennizzo”. Si intendono escluse le lastre di cemento-amianto e quanto previsto dalla Condizione Facoltativa P ”Rimborso spese di ricerca guasti”;
2 rimuovere, ricollocare ed eventualmente depositare presso terzi le macchine, macchinari ed attrezza- ture agricoli, il contenuto, le scorte, prodotti e merci ed il bestiame assicurati, illesi/e e/o parzialmente danneggiati/e sino alla concorrenza di quanto previsto al punto 2.6 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”;
3 gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
SEZIONE INCENDIO Oggetto dell'Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
D Reale Mutua rimborsa a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione ed anche in eccedenza alle somme assicurate le spese documentate per:
1 gli onorari di competenza del Perito, di Consulenti e Professionisti che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Qualora il sinistro interessi le garanzie previste da più Sezioni di cui alla presente polizza, si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta;
2 rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato se assicurato;
3 riparare i danni arrecati ai beni assicurati per ordine dell’Autorità o quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente/Assicurato, dai prestatori di lavoro o da terzi, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi prestati con la presente Sezione.
E Limitatamente al settore ”Rischi agricoli” scorte, prodotti e merci – macchine, macchinari ed attrezza- ture agricole e beni assicurabili a condizioni speciali si intendono garantiti presso un’ubicazione diversa da quella indicata nel modulo di polizza e presso terzi purché ubicati nel territorio della Repubblica Italiana e dello Stato della Città del Vaticano, in conto deposito e/o lavorazione e/o riparazione nonché presso esposizioni, fiere e mostre.
Per le garanzie di cui sopra operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.6.
Operatività dell'Assicurazione SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI
Salvo diversa precisazione che deve esplicitamente risultare in polizza, i fabbricati oggetto di garanzia e/o i fabbricati contenenti i beni assicurati devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:
◆ strutture portanti verticali e coperture in materiali incombustibili;
◆ solai ed armatura del tetto comunque costruiti;
◆ pareti esterne in materiali incombustibili con una tolleranza di materiali combustibili non supe- riore al 30% della superficie delle medesime.
Non influiscono nella valutazione delle caratteristiche costruttive le coibentazioni, i rivestimenti, le impermeabilizzazioni.
In caso di assicurazione di porzione di fabbricato, le caratteristiche costruttive precedentemente indicate devono riferirsi sia alla porzione, sia all’intero fabbricato di cui la porzione assicurata ne sia parte.
Le caratteristiche costruttive dei fabbricati come sopra specificato influiscono sulla valutazione del rischio; le dichiarazioni ad esse relative hanno carattere essenziale a tutti gli effetti contrattuali, con particolare riguardo a quanto disposto ai punti 1.2 ”Diminuzione o aggravamento del rischio” e 1.9 ”Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio”.
2.3 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione opera, salvo ove diversamente disposto, nella forma a valore intero ed è prestata:
1 per il fabbricato: al valore a nuovo compresi gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, par- celle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977);
2 per il contenuto, le apparecchiature elettroniche, le macchine, macchinari ed attrezzature agricole ed i
beni assicurabili a condizioni speciali: al valore a nuovo. Fanno eccezione:
a) denaro e valori, per i quali l’ assicurazione è prestata al valore nominale;
b) quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, xxxxxx, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo, per i quali l’assicurazione è prestata al valore commerciale.
Relativamente ai rischi di cui ai settori ”Agricolo” e ”Altri rischi civili” l’assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati e contenuto in stato di attività;
3 per il bestiame, il foraggio e le scorte e prodotti e merci: al valore commerciale;
4 per le lastre al valore a nuovo.
2.4 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
1 causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2 causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di par- ticelle atomiche;
3 causati o agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappresen- tanti legali o dei soci a responsabilità illimitata qualora l’Assicurato sia una persona giuridica;
4 causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allaga- menti;
5 di smarrimento o di furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti dalla pre- sente Sezione;
6 di scoppio o implosione alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato se l’evento è deter- minato da usura, corrosione o difetti di materiale;
SEZIONE INCENDIO Operatività dell'Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
7 causati al bestiame assicurato da xxxxxx, lesioni e le conseguenti ripercussioni negative;
8 ai cavalli che partecipano o abbiano partecipato a corse sia professionistiche sia dilettantistiche dentro e fuori dagli ippodromi;
9 alle granaglie sullo stelo;
10 ai prodotti radicati e ai frutti pendenti;
11 ai beni oggetto di locazione finanziaria assicurati con altro contratto di assicurazione. Qualora la pre- detta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia;
12 verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, di terrorismo o di sabotag- gio organizzato, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
13 subiti da scorte, prodotti e merci anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
14 di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti com- presi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti all’azione meccanica del fulmine ed altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
15 indiretti ovvero qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; 16 causati al bestiame assicurato da:
a. folgorazione dovuta all’azione del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici od elettronici;
b. asfissia e/o intossicazione;
17 di fermentazione anormale del foraggio.
2.5 CONDIZIONE PARTICOLARE PARTITE FLOTTANTI
(Operante esclusivamente se richiamata nel modulo di polizza)
Reale Mutua assicura, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto nel modulo di polizza, in aumento alle relative partite assicurate in forma fissa ed indicate nel modulo di polizza (Bestiame flottante, Foraggio flottante, Scorte prodotti e merci flottanti).
Per ciascuna annualità assicurativa e per ciascuna partita flottante assicurata, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all’applicazione del valore di massimo impegno flottante.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
1 le denunce dovranno essere trasmesse a Reale Mutua mediante raccomandata, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia, salvo sia indicata data posteriore;
2 la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annua- lità assicurativa;
3 la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita flottante indicata nel modulo di polizza;
4 il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa addizionando, partita per partita, le somme assicurate per ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo;
5 la differenza tra il premio così conteggiato e l’anticipo corrisposto, maggiorata di accessori e di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente.
Tale premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando Reale Mutua ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione. Se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l’assicura- zione, limitatamente alla presente Condizione Particolare, resterà valida soltanto per la percentuale di massimo impegno flottante corrispondente all’acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti sui beni assicurati - se richiamate - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza
e ferma l’efficacia del punto 2. 4”Delimitazioni”.
Per le presenti condizioni facoltative operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.6 o sul modulo di polizza).
A BENI ASSICURATI A CONDIZIONI SPECIALI
Reale Mutua rimborsa all’Assicurato il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la riparazione, ricostruzione o rifacimento di beni assicurabili a condizioni speciali, escluso qualsiasi riferi- mento a valore di affezione od artistico o scientifico.
La garanzia opera sia per i rischi assicurati previsti al punto 2.1 ”Rischio assicurato” sia per le Condizioni Facoltative operanti. Il rimborso sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sini- stro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
B INTEGRAZIONE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
Ad integrazione di quanto previsto al punto 2.1 C) 1) ”Rischio assicurato”, Reale Mutua rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del sini- stro indennizzabile a termini della presente Sezione.
Sono comprese le lastre in cemento-amianto entro il limite del 50% della somma assicurata con la presente condizione facoltativa.
Il rimborso non compete per le Condizioni Facoltative E ”Fenomeno elettrico” e N ”Spargimenti di acqua”. La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
C RICORSO TERZI
Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti involontariamente cagionati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite indicato al punto 2.6 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”.
Reale Mutua non risarcisce i danni:
a) a beni che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua dell’aria e del suolo. Non sono considerati terzi:
◆ il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente od affine se con lui conviventi;
◆ il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l’Assicurato sia una persona giuri- dica;
◆ le Società che, rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come con- trollanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
L’Assicurato deve immediatamente informare Reale Mutua delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Reale Mutua avrà facoltà di assu- mere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Reale Mutua.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza .
D RISCHIO LOCATIVO
Reale Mutua, nei casi di responsabilità del Contraente/Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile risarcisce i danni materiali direttamente cagionati da incendio o da altro evento assicurato dalla Sezione Incendio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui al punto 5.17 ”Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale”.
La presente Condizione Facoltativa opera qualora non sia assicurato il fabbricato.
E FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga del punto 2.4 14) ”Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali direttamente causati da fenomeno elettrico per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elet- trici da qualsiasi motivo occasionati ai seguenti beni assicurati:
1 agli impianti considerati immobili per natura o destinazione realizzati nel fabbricato, compresi cito- foni e videocitofoni anche se posti su muri di cinta o cancelli all’esterno del fabbricato stesso, impianti di prevenzione, di allarme e di segnalazione;
2 alle apparecchiature elettroniche;
3 agli apparecchi elettrodomestici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavatrici, lavastovi- glie, frigoriferi, forni domestici, impianti di climatizzazione portatili (stufe, condizionatori e simili), altri apparecchi elettrici diversi da quanto previsto per le apparecchiature elettroniche;
4 alle macchine, macchinari e attrezzature agricole, relativamente ai rischi appartenenti al settore ”Rischi Agricoli”;
5 ai motori per l’approvvigionamento idrico (elettropompe e macchinari similari in quanto a tipologia e funzionalità).
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) causati ai tubi elettronici od alle lampade ad incandescenza;
b) causati da corrosione, incrostazione, deperimento, usura, logoramento che siano conseguenza normale dell’uso e funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
c) dovuti alla mancanza di adeguata manutenzione.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
F INDENNITÀ AGGIUNTIVA A PERCENTUALE
Reale Mutua indennizza all’Assicurato, un’indennità aggiuntiva per un importo forfettario pari al 10% dell’indennizzo computato a termini contrattuali relativamente ai singoli beni assicurati per i quali la garanzia è specificatamente accordata.
La presente Condizione Facoltativa opera sui beni se assicurati: fabbricati (con/senza deposito di forag- gio), contenuto, bestiame (assicurato in forma fissa e/o flottante), foraggio (assicurato in forma fissa e/o flottante), scorte prodotti e merci (assicurate in forma fissa e/o flottante), macchine, macchinari ed attrezzature agricole, altre partite fabbricato, altre partite contenuto e sulle Condizioni Facoltative richiamate nel modulo di polizza escluse le seguenti: B ”Integrazione spese di demolizione, sgom- bero e trasporto dei residui del sinistro”, C ”Ricorso terzi”, E ”Fenomeno elettrico”, N ”Spargimenti di acqua”, P ”Rimborso spese ricerca guasti”, O ”Gelo”, V ”Perdita Pigioni” e W ”Maggiori Costi”.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
G EVENTI SOCIO-POLITICI
A parziale deroga del punto 2.4 12) ”Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato:
1 i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulti popo- lari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi, compresi quelli di sabotaggio;
2 gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi compresi quelli di sabotaggio.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) di inondazione o frana;
b) di furto, rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualun- que Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
d) di scritte od imbrattamento ad eccezione di quelli verificatisi all’interno dei fabbricati assicurati;
e) di terrorismo;
f) da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche. Relativamente ai rischi appartenenti al Settore Rischi Agricoli, sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
g) causati al foraggio ed alle scorte, prodotti e merci da avvelenamento;
h) causati al bestiame da avvelenamento ed intossicazioni alimentari;
i) subiti da scorte, prodotti e merci anche alimentari in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
l) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distri- buzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da altera- zione od omissione di controlli o manovre.
La presente Condizione Facoltativa fermo quanto sopra esposto, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l’avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, Reale Mutua inden- nizza i soli danni di incendio, esplosione e scoppio, implosione caduta di aeromobili loro parti o cose da essi trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:
◆ il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
◆ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
◆ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica.
Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa U ”Rottura lastre”, la pre- sente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta.
Relativamente agli atti vandalici ed ai guasti cagionati dai ladri commessi in occasione di furto, rapina od estorsione consumati o tentati, qualora fosse operante la sezione Furto, la presente Condizione facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti in essa previsti.
Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
H TERRORISMO
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa G ”Eventi socio-politici” ed a par- ziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza all’Assicurato:
a) i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di terrorismo com- piuto da terzi;
b) gli altri danni materiali direttamente causati ai beni assicurati ,anche a mezzo di ordigni esplosivi, verificatisi in conseguenza di terrorismo compiuto da terzi.
Reale Mutua non risponde dei danni di contaminazione da:
◆ sostanze chimiche e biologiche;
◆ virus informatici di qualsiasi tipo.
Ai fini della presente Condizione Facoltativa non sono considerati terzi:
◆ il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
◆ qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
◆ il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l’Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica.
Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente Condizione Facoltativa mediante preavviso di giorni 7 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.
In caso di recesso, trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, Reale Mutua metterà a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativo alla presente Condizione Facoltativa per il periodo di rischio non corso.
I VENTO E GRANDINE
Reale Mutua, indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
1 grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
2 bagnamento verificatosi all’interno di fabbricati, purché avvenuto contestualmente all’evento ed a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Qualora sia assicurato solo il fabbricato, Reale Mutua indennizza le sole parti del fabbricato dan- neggiato.
Reale Mutua non indennizza i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra, causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) gelo, sovraccarico di neve;
e) intasamento o traboccamento di gronde o pluviali senza rottura degli stessi;
f) cedimento, smottamento o franamento del terreno; subiti da:
g) alberi, cespugli, granaglie sullo stelo, coltivazioni arboree, floreali ed agricole in genere;
h) fabbricati destinati ad alpeggio;
i) beni assicurati mobili all’aperto - incluso il bestiame - ad eccezione dei serbatoi, silos metallici e in vetroresina ed impianti fissi per natura e destinazione;
l) recinti non in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, reti e teloni in genere ed antenne e consimili installazioni esterne;
m) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
n) capannoni pressostatici, tendo/tensostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
o) vetrate e lucernari in genere, serramenti e insegne a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
p) lastre di cemento-amianto o fibro-cemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Sono tuttavia compresi i danni provocati dalla grandine alle coperture costruite in materiali diversi da quelli di cui al punto p).
Ai soli fini della presente Condizione Facoltativa e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di cemento-amianto, si precisa che la clausola valore a nuovo si intende non applicabile.
L VENTO E GRANDINE SU FRAGILI
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I ”Vento e grandine” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati alle seguenti parti del fab- bricato assicurato anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati:
a) serramenti, insegne, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b) manufatti di materia plastica, lastre in fibro/cemento o cemento-amianto per effetto di grandine.
Ai soli fini della presente Condizione Facoltativa e limitatamente ai soli danni subiti dai manufatti di cemento-amianto, si precisa che la clausola valore a nuovo si intende non applicabile.
Relativamente alle lastre, qualora fosse operante la Condizione Facoltativa U ”Rottura lastre”, la pre- sente Condizione Facoltativa opererà per la parte di danno eccedente i limiti previsti dalla suddetta Condizione Facoltativa.
La Condizione Facoltativa opera sul fabbricato se assicurato.
M ACQUA PIOVANA
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I ”Vento e grandine” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da:
1 acqua piovana ed eventuale conseguente rigurgito dei sistemi di scarico di gronde e pluviali;
2 acqua piovana penetrata nel fabbricato per intasamento di gronde e pluviali dovuto esclusivamente a neve e/o grandine.
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati ai beni assicurati a seguito di gelo e di infiltrazioni di acqua dal terreno;
b) causati ai beni assicurati dalla penetrazione di acqua piovana attraverso porte, finestre, lucernari e serramenti in genere lasciati aperti;
c) causati ai beni assicurati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
d) a scorte, prodotti e merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal livello del pavi- mento;
e) ai beni assicurati mobili posti all’aperto;
f) a scorte, prodotti e merci poste nei locali interrati e seminterrati;
g) al foraggio, al bestiame ed alle macchine, macchinari e attrezzature agricole.
N SPARGIMENTI DI ACQUA
Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da spar- gimento di acqua e/o fluidi in genere conseguente a rottura accidentale degli impianti al servizio del fabbricato assicurato o contenente i beni assicurati.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni causati da:
1 umidità e stillicidio;
2 rigurgito o trabocco di fognature;
3 rotture causate da gelo;
4 rotture di tubazioni e condutture interrate;
5 rotture di impianti automatici di estinzione;
6 bagnamento a scorte, prodotti e merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal pavimento.
Sono esclusi dall’assicurazione i danni subiti da :
7 foraggio e bestiame;
8 scorte prodotti e merci poste in locali interrati o seminterrati.
Reale Mutua non rimborsa le spese per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato, anche se assicurato, ed impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere.
O GELO
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa N ”Spargimenti di acqua” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da gelo conseguenti a rotture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, condizionamento, tecnici e relative tubazioni e/o condutture.
Reale Mutua non risponde dei danni:
a) da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni, tubazioni e/o condutture interrate e/o installate all’esterno del fabbricato;
b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento (ad eccezione del locale contenente la centrale termica) oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
c) da stillicidio e umidità;
d) subiti dai beni assicurati posti all’aperto;
e) al foraggio ed al bestiame.
La Condizione Facoltativa opera sui beni, se assicurati: fabbricato, contenuto, macchine, macchinari e attrezzature agricole, beni assicurati a condizioni speciali, altre partite fabbricato e altre partite conte- nuto.
P RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI
La presente opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa N ”Spargimenti di acqua” ed a parziale deroga della medesima.
In caso di danno indennizzabile a termini della Condizione Facoltativa N ”Spargimenti di acqua”, Reale Mutua rimborsa all’Assicurato :
a) le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine allo spargimento di acqua e/o fluidi in genere;
b) le spese necessariamente sostenute allo scopo di cui al punto a) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato.
Q DISPERSIONE LIQUIDI
(Operante per Settore Xxxxxx Xxxxxxxx)
Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni di dispersione del vino, olio, latte e simili liquidi inerenti l’attività - se assicurati alla partita scorte, prodotti e merci - contenuti in serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Reale Mutua non indennizza:
a) i danni di stillicidio, dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
c) i danni causati ad altri beni dalla dispersione del liquido;
d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
R SCORTE, PRODOTTI E MERCI ANCHE ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE
A parziale deroga del punto 2.4 13) ”Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni mate- riali direttamente causati alle scorte, prodotti, merci anche alimentari in refrigerazione assicurati da:
a) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti a:
c) incendio, azione meccanica del fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta di aeromobili, onda sonica;
d) eventi garantiti dalla Condizione Facoltativa E ”Fenomeno Elettrico” se operante;
e) l’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua o di fluidi refrigeranti e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all‘impianto stesso.
La Condizione Facoltativa si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone (prestatori di lavoro o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio, a condizione che siano operanti le condizioni facoltative G ”Eventi sociopolitici” ed H ”Terrorismo”.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
S FOLGORAZIONE E ASFISSIA DEL BESTIAME
(Operante per Settore Xxxxxx Xxxxxxxx)
A parziale deroga del punto 2.4 16) ”Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali direttamente causati al bestiame se assicurato da:
1 folgorazione dovuta all’azione meccanica del fulmine od in seguito a guasti di attrezzature ed impianti elettrici o elettronici;
2 asfissia e/o intossicazione purché causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate al punto 2.1 A ”Rischio assicurato”.
L’asfissia e/o intossicazione è prestata alla condizione essenziale per l’efficacia della garanzia che, per ogni capannone adibito ad allevamento, siano installate e operanti le seguenti misure di prevenzione:
a) impianto elettrico ed impiantistica in generale a norma CEI;
b) apparecchio autonomo ed autoalimentato per il rilevamento e la segnalazione dei guasti agli impianti preposti alla climatizzazione e al ricambio forzato dell’aria nonché le irregolarità o le interruzioni nella distribuzione dell’energia elettrica.
La segnalazione delle anomalie rilevate deve avvenire mediante allarmi acustici e visivi autonomi ed autoalimentati, per l’avviso immediato agli addetti presenti al lavoro e/o al custode in servizio nell’azienda;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
c) gruppo elettrogeno autonomo ad avviamento automatico e autoalimentato, atto a sopperire alle eventuali carenze e/o interruzioni nella distribuzione di energia elettrica . Il generatore deve essere tenuto in perfetto stato di manutenzione e in condizione di rimanere in esercizio per la durata di 4 ore consecutive;
d) l’impianto d’allarme e/o i gruppi elettrogeni devono essere certificati e subordinati a contratto di manutenzione annuale (o semestrale) con apposita ditta; inoltre deve essere obbligatoria e documen- tata la sostituzione delle batterie di auto alimentazione delle centraline e delle sirene ogni 3 anni.
Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione delle condizioni di cui ai precedenti punti, il Contraente o l’Assicurato si obbliga a darne avviso a Reale Mutua ed in caso di variazioni peggiorative del rischio a pagare l’eventuale aumento di premio.
Se il sinistro si verifica prima che il Contraente o l’Assicurato abbia adempiuto ad entrambi detti obblighi si applica il disposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del Codice Civile .
T FERMENTAZIONE ANORMALE DEL FORAGGIO
(Operante per Settore Xxxxxx Xxxxxxxx)
A parziale deroga del punto 2.4 17) ”Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni mate- riali direttamente causati al foraggio se assicurato a seguito di fermentazione anormale.
Reale Mutua non indennizza i danni causati da microrganismi che producano ammuffimento, mar- cescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fer- mentazione anormale.
U ROTTURA LASTRE
Reale Mutua rimborsa all’Assicurato le spese sostenute per la sostituzione delle lastre assicurate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, dovute a rottura per qualunque causa.
Si intendono compresi i costi di trasporto ed installazione.
Sono comunque comprese le rotture anche se causate con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.
Ferme le delimitazioni di cui al punto 2.4 1) usque 6) ”Delimitazioni”, Reale Mutua non rimborsa le rotture:
a) derivanti da: crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del fabbricato, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre o sui relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o dei fissi ed infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
b) causate o agevolate con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei familiari conviventi, dei rappre- sentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
c) di lastre che alla data dell’entrata in vigore della presente polizza non fossero integre ed esenti da difetti;
d) alle lastre oggetto di commercializzazione, produzione e/o riparazione.
Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
V PERDITA PIGIONI
A parziale deroga del punto 2.4 15) ”Delimitazioni” in caso di sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Sezione che abbia colpito il fabbricato – se assicurato - tale da rendere lo stesso totalmente o parzialmente inagibile, Reale Mutua pagherà quella parte di pigione, desumibile da contratti di locazione regolarmente registrati e relativa ai locali danneggiati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno.
Si intendono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essi relativa anche i locali occupati ed in uso all’Assicurato (proprietario).
La presente Condizione Facoltativa non è operante in presenza di polizza collegata ”Danni da inter- ruzione di esercizio”.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
W MAGGIORI COSTI
A parziale deroga del punto 2.4. 15) “Delimitazioni”, in caso di sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Sezione che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività, Reale Mutua rimborsa le spese necessarie per il proseguimento della stessa, sempreché tali spese siano debitamente documentate, sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
◆ l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
◆ il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
◆ le lavorazioni presso terzi;
◆ la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
◆ gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferi- mento.
Reale Mutua non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’i- nattività causati da:
◆ scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
◆ difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio: disastri naturali, scioperi, stati di guerra che impedi- scano o rallentino le forniture.
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei
beni assicurati, danneggiati o distrutti, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono rimborsabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
La presente Condizione Facoltativa è prestata a primo rischio assoluto sino alla concorrenza della
somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
Z SOVRACCARICO NEVE
La presente garanzia opera solo in abbinamento alla Condizione Facoltativa I “Vento e grandine” ed a parziale deroga della medesima.
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati da crollo totale o par- ziale del fabbricato, anche se aperto da uno o più lati, provocato dal sovraccarico della neve, nonché i conseguenti ed immediati danni di bagnamento ai beni assicurati.
Si intendono assimilabili al crollo le deformazioni delle strutture portanti del fabbricato che ne abbiano compromesso in modo irreversibile la stabilità strutturale.
La garanzia è operante nel caso in cui il fabbricato assicurato risulti conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della sua costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche. Relativamente al Settore Rischi Agricoli e limitatamente ai fabbricati assicurati, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Condizione Facoltativa gli stessi saranno indennizzati al valore allo stato d’uso.
Reale Mutua non indennizza i danni causati:
1 da valanghe e slavine;
2 da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
3 da scivolamento della neve;
4 ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), ai fabbricati in rovina od in stato di abbandono ed al loro conte- nuto;
5 ai capannoni pressostatici, tendo-tensostrutture e simili ed al loro contenuto;
6 alle tettoie autoportanti e simili ed al loro contenuto;
7 a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, impianti fotovoltaici, solari e con- simili installazioni esterne, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.
8 ai beni assicurati posti sotto tetto a fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della loro costruzione o successive ristrutturazioni o modifiche.
J TERREMOTO
A parziale deroga del punto 2.4. 4) ”Delimitazioni ”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni mate- riali direttamente causati - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - ai beni assicurati indicati nel modulo di polizza, per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repen- tino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idrau- lica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materia- lità dei beni assicurati.
Agli effetti della presente Condizione Facoltativa sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ed i relativi danni sono considerati pertanto ”singolo sinistro”.
Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.
K INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI
A parziale deroga del punto 2.4 4) ”Delimitazioni”, Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni mate- riali direttamente causati - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - ai beni assicurati indicati nel modulo di polizza, per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idrau- lica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allaga- mento sui beni assicurati;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a beni mobili all’aperto;
e) alle scorte, prodotti e merci ed al foraggio la cui base è posta ad altezza inferiore a cm.10 dal pavimento;
f) ai beni assicurati posti nei locali interrati e/o seminterrati;
g) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materia- lità dei beni assicurati.
Reale Mutua ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla Condizione Facoltativa prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso, Reale Mutua rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contratto, relativa al periodo di rischio non corso.
2.6 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
Relativamente ad ogni singola ubicazione in caso di sinistro verranno applicati franchigie, scoperti e
limiti di indennizzo sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.
In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest’ultima verrà considerata quale minimo dello
scoperto.
L’assicurazione è prestata, fermo il disposto del punto 5.17 ”Assicurazione parziale e deroga alla
regola proporzionale”, con i seguenti limiti di indennizzo:
1 per denaro e valori: € 2.600 nell’ambito della somma assicurata per il contenuto;
2 per quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo: € 15.500 nell’ambito della somma assicu- rata per il contenuto;
3 per bestiame: € 16.000 per singolo animale.
RISCHIO ASSICURATO punto 2.1 | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
A | Limitatamente ai soli rischi di cui al settore ”Altri rischi civili”: Danni causati, derivanti o connessi a lavori di manutenzione straordinaria | – – – | 10% | – – – |
C 1 | Spese per demolire, sgomberare, trat- tare, trasportare e stoccare i residui del sinistro | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo per sini- stro con il limite di € 20.000 |
C 2 | Rimuovere, depositare e ricollocare i beni | – – – | – – – | 10% dell’indennizzo per sini- stro con il limite di € 5.000 |
D 1 | Xxxxxxx xxxxxx, consulenti e xxxxxxxxx- xxxxx | – – – | – – – | 5% dell’indennizzo per sini- stro con il limite di € 5.000 |
D 2 | Rimpiazzo combustibile | – – – | – – – | € 5.000 per sinistro |
E | Scorte, prodotti e merci. Macchine, macchinari e attrezzature agricole, beni assicurabili a condizioni speciali presso terzi | – – – | – – – | 10% delle rispettive somme assicurate con il massimo di € 50.000 per ubicazione |
Foraggio Per i soli rischi ubicati nelle province di: Agrigento, Avellino, Bari, Barletta- Andria-Trani, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Carbonia-Iglesias, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Latina, Lecce, Matera, Medio Campidano, Messina, Napoli, Nuoro, Olbia-Tempio, Ogliastra, Oristano, Palermo, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo | – – – | 20% | – – – |
Franchigie, Scoperti, Limiti di Indennizzo SEZIONE INCENDIO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONI FACOLTATIVE | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
C | RICORSO TERZI | – – – | – – – | Modulo di polizza |
Per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’u- tilizzo di beni, nonché di attività indu- striali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi | – – – | – – – | Sottolimite del 10% della somma assicurata | |
E | FENOMENO ELETTRICO | 250 | 10% | Somma assicurata per annualità assicurativa |
G | EVENTI SOCIO POLITICI | 500 | 10% | – – – |
H | TERRORISMO | 500 | 10% | 50% delle somme assicurate relative ai singoli beni assi- curati con il massimo di € 10.000.000 per annualità assicurativa |
I | VENTO E GRANDINE | 500 | 10% | – – – |
VENTO E GRANDINE Limitatamente ai soli rischi di cui al settore ”Rischi Agricoli" | 500 | 15% | – – – | |
L | VENTO E GRANDINE SU FRAGILI Classe territoriale I: Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx | 1.000 | 5% | 10% della somma assicu- rata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicu- rativa |
Classe territoriale II: Abruzzo, Lazio, Marche, Toscana, Umbria | 1.500 | 10% | 10% della somma assicu- rata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicu- rativa | |
Classe territoriale III: Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto | 2.000 | 15% | 10% della somma assicu- rata per i fabbricati con il massimo di € 50.000 per sinistro ed annualità assicu- rativa | |
M | ACQUA PIOVANA | 500 | 10% | Somma assicurata per annualità assicurativa |
N | SPARGIMENTI DI ACQUA | 250 | 10% | € 50.000 per sinistro ed annualità assicurativa |
O | GELO | 250 | 10% | Modulo di polizza |
P | RIMBORSO SPESE DI RICERCA GUASTI | 250 | – – – | € 3.000 per sinistro € 7.000 per annualità assicu- rativa |
Q | DISPERSIONE LIQUIDI | 500 | 10% | Modulo di polizza |
R | SCORTE, PRODOTTI E MERCI ANCHE ALIMENTARI IN REFRIGERAZIONE | 1.000 | 10% | Somma assicurata per annualità assicurativa |
S | FOLGORAZIONE ED ASFISSIA DEL BESTIAME | 500 | 10% | Somma assicurata per il bestiame |
CONDIZIONI FACOLTATIVE | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
T | FERMENTAZIONE ANORMALE DEL FORAGGIO | – – – | 20% | Somma assicurata per il foraggio |
U | ROTTURA LASTRE | 100 | – – – | Modulo di polizza con il limite di € 1.000 per singola lastra danneggiata |
V | PERDITA PIGIONI | 250 | – – – | Modulo di polizza |
W | MAGGIORI COSTI | 500 | – – – | Somma assicurata per annualità assicurativa |
Z | SOVRACCARICO NEVE | 1.000 | 10% | 30% delle somme assicurate relative ai singoli beni assi- curati con il massimo di € 2.500.000 per sinistro ed annualità assicurativa |
Relativamente ai soli fabbricati vuoti ed inoccupati | 2.000 | 20% | 30% delle somme assicura- te realative ai singoli beni assicurati con il massimo di € 1.000.000 per sinistro ed annualità assicurativa | |
J | TERREMOTO | Modulo di polizza | Modulo di polizza | Modulo di polizza |
K | INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGA- MENTI | Modulo di polizza | Modulo di polizza | Modulo di polizza |
Oggetto dell'Assicurazione SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
SEZIONE FURTO
La Sezione Furto è operante - se richiamata - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza. Reale Mutua presta le garanzie esclusivamente sui beni assicurati indicati nel modulo di polizza e ferma l’efficacia del punto 3.6 ”Delimitazioni”.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
3.1 RISCHIO ASSICURATO
A Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:
1 furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:
a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo rimanendovi clandestinamente purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a mezzi di chiusura operanti.
Se per i beni assicurati sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, Reale Mutua indennizza il danno soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto 1) a);
2 rapina ed estorsione sempreché avvenuta nei locali indicati nel modulo di polizza.
La garanzia è operante anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi all’interno dei locali contenenti i beni assicurati .
Limitatamente a macchine, macchinari ed attrezzature agricole, scorte prodotti e merci, bestiame, Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni derivati dalla rapina anche quando avvenuta durante il trasferimento dalla loro naturale collocazione nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola ai fondi/ poderi dalla stessa staccati e viceversa;
3 atti vandalici commessi dai ladri sui beni assicurati in occasione di furto, rapina od estorsione consu- mati o tentati.
Relativamente ai punti 1) e 2) e limitatamente all’assicurazione di raccolte e collezioni asportate parzialmente Reale Mutua indennizza il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
4 Relativamente al furto in abitazioni commesso od agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti ai servizi domestici e/o dai collaboratori familiari in genere: a parziale deroga del punto 3.6 d) 1) e 2) ”Delimitazioni”, la garanzia è operante a condizione che sia presentata regolare denuncia all’Autorità di Polizia od ai Carabinieri come previsto al punto 5.2 3) ”Obblighi in caso di sinistro”.
Reale Mutua, nei limiti della somma assicurata, rimborsa:
5 le spese sostenute per guasti provocati dai ladri a fissi ed infissi a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali contenenti i beni assicurati compresi i danni alle parti di muro a contatto con i fissi ed infissi e compreso il furto dei medesimi, commessi in occasione di furto, tentato furto o rapina. La garanzia non opera per i fabbricati in rovina, in evidente stato di abbandono, in corso di costru- zione e/o ristrutturazione.
B Reale Mutua rimborsa, anche in eccedenza alle somme assicurate, le seguenti spese ragionevolmente sostenute e documentate:
1 spese per installazione o potenziamento di blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e
SEZIONE FURTO Oggetto dell'Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
impianti automatici di allarme antifurto al fine di migliorare l’efficacia protettiva dei mezzi di chiusura esistenti, violati in occasione di furto o rapina consumati o tentati. È condizione essenziale che tali spese siano documentate entro 60 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo sempre- ché non sia stata inviata da Reale Mutua comunicazione di recesso dal contratto per sinistro;
2 spese per onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti che l’Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.
Qualora il sinistro interessi più Sezioni prestate con la presente polizza si conviene che Reale Mutua indennizzerà i suddetti onorari una sola volta.
Per le presenti garanzie operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 3.11.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI Reale Mutua assicura i danni di furto a condizione che i beni assicurati siano riposti all’interno di fab- bricati aventi le seguenti caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura:
a) caratteristiche costruttive: pareti perimetrali e copertura in laterizio, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo;
b) mezzi di protezione e chiusura: tutte le aperture verso l’esterno dei fabbricati contenenti i beni assi- curati, situate in linea verticale a meno di 4 metri da:
◆ suolo,
◆ superfici acquee,
◆ ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale),
difese, per tutta la loro estensione, da uno o più dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
◆ robusti serramenti di legno,
◆ persiane,
◆ materia plastica rigida,
◆ vetro stratificato anticrimine e/o antivandalismo,
◆ metallo o lega metallica.
I suddetti mezzi di protezione e chiusura dovranno risultare chiusi con serrature x xxxxxxxxx o altri idonei congegni – questi ultimi - manovrabili esclusivamente dall’interno; nel caso in cui non siano chiusi in uno dei modi indicati, l’estensione dell’apertura dovrà essere protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
3.3 DIFFORMITÀ DEI MEZZI DI PROTEZIONE E CHIUSURA DEI LOCALI
Qualora i mezzi di protezione e chiusura risultino difformi da quanto indicato al punto 3.2 b) ”Caratteri- stiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali”, in caso di sinistro si conviene che:
a) se la difformità riguarda aperture:
1 diverse da quelle usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati, Reale Mutua liquida il danno senza riserve;
2 usate dai ladri per raggiungere i beni assicurati e sempreché l’introduzione sia avvenuta mediante rottura o scasso, si applica uno scoperto come indicato al punto 3.11 ”Xxxxxxxxxx, scoperti e limiti di indennizzo”;
b) relativamente all’assicurazione furto in dimora saltuaria si applica uno scoperto come indicato al punto 3.11 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”.
Durante il periodo di abitazione da parte del Contraente o del suo nucleo familiare si applica la nor- mativa di cui al precedente punto a).
Limitatamente all’assicurazione del furto in abitazioni, qualora i mezzi di protezione e chiusura siano esistenti e non siano resi operanti:
c) si applica uno scoperto come indicato al punto 3.11 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” sull’indennizzo computabile a termini di polizza se, al momento del sinistro, erano presenti nei locali il Contraente, un componente del suo nucleo familiare, collaboratori e/o prestatori di lavoro od incaricati della sorveglianza/custodia;
d) non si riconosce alcun indennizzo in qualsiasi circostanza diversa da quella descritta al punto c) che precede.
SEZIONE FURTO Operatività dell'Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Sono in ogni caso esclusi i furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le luci di serramenti o inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
3.4 DIFFORMITÀ DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI
Qualora le caratteristiche costruttive dei locali contenenti i beni assicurati risultino difformi da quanto indicato al punto 3.2 ”Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura dei locali” in caso di sinistro verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.11 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” sull’indennizzo computabile a termini di polizza.
3.5 VALORE DEI BENI ASSICURATI
L’assicurazione è prestata:
– per mobilio ed arredamento, contenuto, beni assicurabili a condizioni speciali, fissi ed infissi al valore a nuovo.
Fanno eccezione:
– gioielli e preziosi, quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, oggetti di antiquariato, pellicce, oggetti e servizi di argenteria per i quali l’assicurazione è prestata al valore commerciale;
– denaro e valori per i quali l’assicurazione è prestata al valore nominale;
– per le macchine, macchinari ed attrezzature agricole al valore allo stato d’uso;
– per il bestiame, le scorte, prodotti e merci, il foraggio, le granaglie al valore commerciale.
3.6 DELIMITAZIONI
Reale Mutua non indennizza i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
b) verificatisi in conseguenza di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contamina- zioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
c) commessi od agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, degli Amministra- tori o dei Soci a responsabilità illimitata qualora l’Assicurato sia una persona giuridica;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
1 da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali contenenti i
beni assicurati o locali con questi comunicanti;
2 da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
3 da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
4 da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati ai beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro inden- nizzabile a termini della presente Sezione;
f) di ammanchi di qualsiasi genere;
g) ai beni oggetto di locazione finanziaria assicurati con altro contratto di assicurazione. Qualora la predetta assicurazione risultasse inefficace o insufficiente i predetti beni saranno da considerarsi in garanzia;
h) indiretti quali profitti sperati, mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
3.7 SOSPENSIONE DELL’ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI Limitatamente all’assicurazione furto in abitazioni, se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.
Per gioielli e preziosi, denaro e valori, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.
Nel caso di assicurazione furto in dimora saltuaria, la garanzia relativa a gioielli e preziosi, raccolte e collezioni, denaro e valori, è operante solo durante il periodo di effettiva abitazione dei locali assi- curati da parte del Contraente o del suo nucleo familiare.
3.8 FURTO E RAPINA CON UTILIZZO DI VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALI O NELL’AREA IN USO AL CONTRAENTE OD ALL’ASSICURATO
(non operante per Settore Rischio Civile)
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione dei beni assicurati, veicoli, anche non iscritti al P.R.A., che si trovano nei locali indicati nel modulo di polizza e/o nell’area in uso al Contraente od all’Assicurato (purché in forza di un diritto rilevabile o desumibile da documentazione formale), verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.11 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” che rimarrà a carico dell’Assicurato.
3.9 VETRINE ED ESPOSIZIONI
(non operante per Settore Rischio Civile)
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente causati da furto ai beni assicurati riposti in vetrine ed esposizioni tra le ore 08.00 e le ore 24.00 e non oltre, per i furti commessi:
a) quando, durante i periodi di esposizione diurna e serale, le vetrine – purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangano protette da solo vetro fisso;
b) attraverso le luci di serramenti, ove ammesse e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
c) con rotture dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza dei prestatori di lavoro.
3.10 AZIENDE AGRICOLE STABILMENTE ABITATE OD AZIENDE AGRICOLE NON STABIL- MENTE ABITATE
(operante per Settore Xxxxxx Xxxxxxxx)
Qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti, in caso di sinistro si conviene che:
a) se viene riscontrata, al momento del sinistro, la presenza dell’Assicurato, del suo nucleo familiare o di prestatori di lavoro, nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola verrà applicato uno sco- perto come indicato al punto 3.11 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” che rimarrà a carico dell’Assicurato;
b) se viene riscontrata, al momento del sinistro, l’assenza dell’Assicurato, del suo nucleo familiare o di prestatori di lavoro, nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola Reale Mutua non ricono- scerà alcun indennizzo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONI FACOLTATIVE
(Operanti sui beni assicurati - se richiamate - relativamente alle ubicazioni indicate nel modulo di polizza
e ferma l’efficacia del punto 3.6 ”Delimitazioni”.
Per le presenti Condizioni Facoltative possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indenniz- zo esposti al punto 3.11 o sul modulo di polizza).
A ARCHIVI E DOCUMENTI
Reale Mutua rimborsa il costo del materiale e/o delle operazioni manuali e meccaniche per la ripara- zione, ricostruzione, rifacimento o riacquisto di beni assicurabili a condizioni speciali, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
La garanzia opera per i rischi previsti al punto 3.1 ”Rischio assicurato”.
L’indennizzo computabile a termini di polizza sarà limitato al rimborso dei costi effettivamente sostenuti entro un anno dal sinistro e verrà corrisposto da Reale Mutua soltanto dopo che i beni assi- curati distrutti o danneggiati saranno stati ricostruiti, riparati o rimpiazzati.
La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.
B SCIPPO O RAPINA COMMESSI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente subiti dall’Assicurato e dei componenti del suo
nucleo familiare, con lui residenti in conseguenza di rapina o scippo.
La garanzia opera entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.
La garanzia non opera per:
a) le persone di età inferiore a 14 anni a meno che, al verificarsi dell’evento dannoso, le stesse siano in compagnia di altre persone, facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, di età superiore a 14 anni;
b) gioielli e preziosi, denaro e valori che attengano ad attività professionali esercitate dalla persona derubata per conto proprio o di terzi.
La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.
C SCIPPO O RAPINA DEI CLIENTI DELL’ALBERGO
Reale Mutua indennizza i danni materiali direttamente subiti dai clienti dell’ albergo in conseguenza di rapina o scippo degli effetti personali, compresi gioielli e preziosi, denaro e valori dagli stessi portati indosso sia all’interno dell’albergo sia fuori dallo stesso, durante il periodo di soggiorno.
La garanzia si intende estesa ai danni da furto purché conseguenti ad infortunio o improvviso malore del cliente.
In caso di sinistro indennizzabile verrà altresì riconosciuto - entro il relativo limite di indennizzo per singolo cliente riportato nel modulo di polizza - anche il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento o duplicazione di documenti personali sottratti o danneggiati, quali a titolo esemplificativo e non limita- tivo: passaporto, carta d’identità, patente automobilistica.
Reale Mutua non indennizza i danni da furto e rapina di veicoli o parte degli stessi, nonché del baga- glio e di qualsiasi oggetto che si trovi a bordo dei medesimi.
La presente Condizione Facoltativa è operante per singolo cliente sino alla concorrenza del relativo limite di indennizzo indicato nel modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.
Condizioni Facoltative SEZIONE FURTO
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
D TRASPORTO DI VALORI
Reale Mutua indennizza all’Assicurato i danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estor- sione di denaro e valori, - attinenti l’attività - commessi durante il trasporto.
La garanzia opera per :
1 il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore del portavalori;
2 il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui il portavalori ha indosso o a portata di mano denaro e valori;
3 il furto avvenuto strappando di mano o di dosso al portavalori denaro e valori.
L’assicurazione non opera:
a) per i portavalori che abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti al servizio di trasporto di
denaro e valori e/o siano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni;
b) per il trasporto dei denaro e valori superiori a € 52.000 effettuato da un solo portavalori. L’assicurazione è estesa al temporaneo deposito di denaro e valori purché in cassaforte nell’abitazione del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, oppure anche fuori cassaforte quando nell’abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.
Reale Mutua rimborsa altresì nei limiti della relativa somma assicurata le seguenti spese ragionevol- mente sostenute e documentate:
◆ spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal portavalori a seguito degli eventi previsti ai punti 1) , 2) e 3) della presente Condizione Facoltativa, con i limiti di indennizzo previsti al punto 3.11 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”;
◆ spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al portavalori a seguito degli eventi previ- sti ai punti 1) , 2) e 3) della presente Condizione Facoltativa, con i limiti di indennizzo previsti al punto
3.11 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo”.
La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel
modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.
E ESTENSIONE FURTO BESTIAME ALL’APERTO
A parziale deroga di quanto riportato al punto 3.2 ”Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali”, il bestiame si intende assicurato, anche quando ricoverato all’aperto nei recinti nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola.
F ESTENSIONE FURTO MACCHINE AGRICOLE ALL’APERTO
A parziale deroga di quanto riportato al punto 3.2 ”Caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura dei locali”, le macchine agricole e le eventuali attrezzature installate e/o installabili sulle mede- sime (frese, vomeri e simili) si intendono assicurate anche all’aperto purché nell’ambito dei fabbricati dell’azienda agricola.
Le macchine agricole e le attrezzature installate e/o installabili sulle medesime sono altresì assicurate nell’ambito dei fondi dell’azienda agricola (anche se in uso), sulle strade di collegamento e sui fondi di terzi a condizione che la proprietà di dette macchine agricole ed attrezzature sia dimostrabile.
G VEICOLI DELL’ALBERGO
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati ai veicoli dell’albergo (esclusi quelli del titolare dell’albergo e, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica, del legale Rappresentante, del Socio a responsabilità illimitata e dell’amministratore), di fornitori, dei prestatori di lavoro e di clienti, in sosta nell’autorimessa, nei parcheggi e nelle aree di sosta riservati dell’albergo, in conseguenza di furto, rapina o atti vandalici a seguito di tentato furto o rapina.
Sono comprese le parti accessorie, i pezzi di ricambio o singole parti dei veicoli; sono invece esclusi il contenuto, il bagaglio dei medesimi ed ogni altro indumento e oggetto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Limitatamente a ciclomotori e velocipedi l’assicurazione furto è prestata, alla condizione essenziale per l’efficacia della garanzia, che siano riposti in locali chiusi a chiave.
La presente Condizione Facoltativa è operante sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.
H IMPIANTO DI ALLARME
Il Contraente dichiara che tutti i locali contenenti i beni assicurati sono protetti da impianto automa- tico di allarme antifurto efficiente e funzionante e che :
◆ il medesimo è conforme alle norme CEI in quanto a materiali utilizzati (CEI 79-2), installatori (CEI 79-3) ed eventuali impianti radio (CEI 79-16) e successive modifiche/integrazioni;
◆ lo stesso sia stato installato e collaudato da ditta registrata presso l’IMQ;
◆ che non siano decorsi oltre 5 anni dalla data di prima installazione e collaudo o di successive revi- sioni alla scadenza quinquennale. Alla scadenza di detto quinquennio ed in assenza dei certificati di nuova revisione e collaudo (conformi alle norme CEI in vigore a quella data) i beni saranno con- siderati non protetti;
◆ detto impianto è messo in funzione ogniqualvolta nei locali predetti non vi sia presenza di persone. In caso di inosservanza di anche solo uno dei predetti obblighi (od in caso di mancato funzionamen- to non dovuto a manomissione esterna) verrà applicato uno scoperto come indicato al punto 3.11 ”Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo” che rimarrà a carico dell’Assicurato.
I DENARO E VALORI IN CASSAFORTE
Reale Mutua indennizza l’Assicurato dei danni materiali direttamente causati da furto, rapina ed estor- sione di denaro e valori, attinenti l’attività, commessi all’interno dei locali di cui all’ubicazione indicata nel modulo di polizza.
La garanzia opera a condizione che denaro e valori siano riposti in cassaforte e che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei predetti locali, abbia violato la cassaforte mediante rottura, scasso o uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili.
La presente Condizione Facoltativa è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nel
modulo di polizza ed è prestata a primo rischio assoluto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
3.11 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENIZZO
Relativamente ad ogni singola ubicazione in caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli sco- perti e i limiti di indennizzo sotto elencati in base all’opzione scelta sul modulo di polizza, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.
In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest’ultima verrà considerata quale minimo dello
scoperto.
SEMPRE OPERANTI (per tutti i Settori di Rischio) | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
3.1 A) 3) | Atti vandalici sui beni assicurati in occasione di furto, rapina od estorsione | – – – | – – – | Somma assicurata rela- tiva ai singoli beni assicurati |
3.1 A) 5) | Guasti provocati dai ladri a fissi ed infissi | – – – | – – – | € 2.000 per sinistro |
3.1 B) 1) | Installazione e potenziamento mezzi di chiusura | – – – | – – – | 5% dell’indennizzo con il massimo di € 1.500 per sinistro |
3.1 B) 2) | Spese ed onorari di competenza dei Periti, Consulenti e Professionisti | – – – | – – – | 5% dell’indennizzo con il massimo di € 2.500 per sinistro |
3.3 a) 2) | Utilizzo mezzi di chiusura difformi | – – – | 20% | – – – |
3.3 b) | Utilizzo mezzi di chiusura difformi - dimora saltuaria | – – – | 30% | – – – |
3.3 c) | Furto con presenza nei locali del Contra- ente/nucleo familiare | – – – | 20% | – – – |
3.4 | Difformità caratteristiche costruttive dei locali | – – – | 20% | – – – |
3.8 | Furto e rapina con utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso al Contraente/Assicurato | – – – | 25% | – – – |
3.10 a) | Aziende agricole stabilmente abitate od aziende agricole non stabilmente abitate | – – – | 20% | – – – |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Settore Forma di assicurazione
CIVILE ABITAZIONI FURTO ABITAZIONE GLOBALE
Forma di garanzia Tipo dimora
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO DIMORA ABITUALE
I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per ”Mobilio ed arredamento” riportata nel
modulo di polizza.
FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | ||
Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), arazzi | ----- | ----- | 50% della somma assicurata con il limite di indennizzo di € 8.000 per singolo oggetto | |
Mobilio e arredamento, vestiario, provvi- ste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle dipendenze del fabbricato | ----- | ----- | 8% della somma assicurata con il limite di indennizzo di € 300 per singolo oggetto | |
Denaro e valori | ----- | ----- | 4% della somma assicurata con il massimo di € 1.000 | |
Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni | ----- | ----- | 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000 |
Settore Forma di assicurazione
CIVILE ABITAZIONI FURTO ABITAZIONE GLOBALE
Forma di garanzia Tipo dimora
VALORE INTERO DIMORA ABITUALE
I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per ”Mobilio ed arredamento” riportata nel
modulo di polizza.
FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | ||
Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), arazzi | ----- | ----- | 30% della somma assicurata con il limite di indennizzo di € 8.000 per singolo oggetto | |
Mobilio e arredamento, vestiario, provvi- ste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle dipendenze del fabbricato | ----- | ----- | 4% della somma assicurata con il limite di indennizzo di € 300 per singolo oggetto | |
Denaro e valori | ----- | ----- | 2% della somma assicurata con il massimo di € 1.000 | |
Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni | ----- | ----- | 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Settore Forma di assicurazione
CIVILE ABITAZIONI FURTO ABITAZIONE ANALITICA
Forma di garanzia Tipo dimora
VALORE INTERO DIMORA ABITUALE
FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | ||
Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), arazzi | – – – | – – – | Limite di indennizzo per singolo oggetto € 8.000 | |
Mobilio e arredamento, vestiario, provvi- ste, attrezzi e dotazioni comuni, contenuti nelle dipendenze del fabbricato | – – – | – – – | 4% della somma assicurata per Mobilio ed arredamento con il limite di indennizzo di € 300 per singolo oggetto | |
Gioielli e preziosi | – – – | – – – | Limite di indennizzo per singolo oggetto € 5.000 | |
Raccolte e collezioni | – – – | – – – | Limite di indennizzo per singolo oggetto € 1.000 Limite di indennizzo per singola serie/collezione € 20.000 |
Settore Forma di assicurazione
CIVILE ABITAZIONI TUTTE
Forma di garanzia Tipo dimora
TUTTE DIMORA SALTUARIA
Limiti di indennizzo riferiti alle dimore abituali ridotti del 50%.
Settore
ALTRI RISCHI CIVILI
Forma di garanzia
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per il ”Contenuto” riportata nel modulo di polizza.
FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | ||
• Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), arazzi • Limitatamente alle sole attività di xxxx- coteche, musei ed esposizioni, il relativo limite di indennizzo del 50% della somma assicurata si intende abrogato, fermo il limite massimo per singolo oggetto | – – – | – – – | 50% della somma assicurata con il limite di indennizzo di € 10.000 per singolo oggetto | |
Denaro e valori | – – – | – – – | 5% della somma assicurata con il massimo di € 10.000 | |
• Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni • Limitatamente alle sole attività di pinaco- teche, musei ed esposizioni, per raccolte e collezioni il relativo limite di indenniz- zo del 10% della somma assicurata si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 | – – – | – – – | 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000 | |
Contenuto nei locali di pertinenza del xxxxxx- cato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l’esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezio- ni, pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), arazzi | – – – | – – – | 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500 |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
Settore
ALTRI RISCHI CIVILI
Forma di garanzia
VALORE INTERO
I limiti di indennizzo sono riferiti alla somma assicurata per il ”Contenuto” riportata nel modulo di polizza.
FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | ||
• Pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), arazzi • Limitatamente alle sole attività di xxxx- coteche, musei ed esposizioni, il relativo limite di indennizzo del 30% della somma assicurata si intende abrogato, fermo il limite massimo per singolo oggetto | – – – | – – – | 30% della somma assicurata con il limite di indennizzo di € 10.000 per singolo oggetto | |
Denaro e valori | – – – | – – – | 3% della somma assicurata con il massimo di € 10.000 | |
• Gioielli e preziosi, raccolte e collezioni • Limitatamente alle sole attività di pinaco- teche, musei ed esposizioni, per raccolte e collezioni il relativo limite di indenniz- zo del 10% della somma assicurata si intende elevato al 50% con il massimo di € 50.000. Per ogni singola raccolta o collezione non verrà indennizzato importo superiore a € 10.000 | – – – | – – – | 10% della somma assicurata con il massimo di € 5.000 | |
Contenuto nei locali di pertinenza del xxxxxx- cato, non comunicanti con i locali contenenti i beni assicurati con l’esclusione di: denaro e valori, gioielli e preziosi, raccolte e collezio- ni, pellicce, quadri, tappeti, sculture, oggetti d’arte (esclusi preziosi), arazzi | – – – | – – – | 10% della somma assicurata con il massimo di € 2.500 |
Settore
RISCHI AGRICOLI
FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | ||
Bestiame in azienda agricola stabilmente abitata | – – – | – – – | Somma assicurata con i limiti: per singolo bovino € 2.000 per singolo equino € 10.000 Per singolo struzzo € 500 | |
Bestiame in azienda agricola NON stabil- mente abitata | – – – | – – – | Somma assicurata con i limiti: per singolo bovino/equino € 1.000 Per singolo struzzo € 250 |
CONDIZIONI FACOLTATIVE | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE INDENNIZZO | |
B | SCIPPO E RAPINA COMMESSI ALL’ESTERNO DELL’ABITA- ZIONE | 50 | – – – | – – – |
C | SCIPPO E RAPINA DEI CLIENTI DELL’ALBERGO | 50 | – – – | Somma assicurata per singolo cliente Limite di indennizzo € 100.000 per sinistro ed annualità assicurativa |
D | TRASPORTO DI VALORI | – – – | 20% | Somma assicurata |
Spese sanitarie conseguenti ad infortunio subito dal por- tavalori | – – – | € 1.500 entro il limite della somma assicurata prevista per il trasporto di valori | ||
Spese per la duplicazione dei documenti personali sottratti al portavalori | – – – | € 1.500 entro il limite della somma assicurata prevista per il trasporto di valori | ||
E | ESTENSIONE FURTO BESTIA- ME ALL’APERTO | 2.000 | 10% se azienda agricola stabilmente abitata | – – – |
ESTENSIONE FURTO BESTIA- ME ALL’APERTO | 20% se azienda agricola NON stabilmente abitata | |||
F | ESTENSIONE FURTO MACCHI- NE AGRICOLE ALL’APERTO | 500 | 10% se azienda agricola stabilmente abitata | – – – |
ESTENSIONE FURTO MACCHI- NE AGRICOLE ALL’APERTO | 20% se azienda agricola NON stabilmente abitata | |||
G | VEICOLI DELL’ALBERGO | 150 | 10% | Somma assicurata con il limite di indennizzo per singolo veicolo pari al 50% della somma assicurata per contenuto con il massimo di € 50.000 |
H | IMPIANTO DI ALLARME inos- servanza degli obblighi con- trattuali previsti | – – – | 20% | – – – |
I | DENARO E VALORI IN CASSA- FORTE | – – – | 15% per rapina ed estor- xxxxx | Xxxxxx di polizza |
Oggetto dell'Assicurazione SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI
La Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati è operante - se richiamata - relativamente alle ubica- zioni ed ai fabbricati indicati nel modulo di polizza e ferma l’efficacia del punto 4.2 ”Delimitazioni”.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
4.1 RISCHIO ASSICURATO
Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l’Assicurato delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, nella sua qualità di proprietario dei fabbricati descritti nel modulo di polizza, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per lesioni corporali, per danneggiamenti a cose o animali di loro proprietà, in conseguenza di un fatto accidentale.
La garanzia opera altresì per la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di proprietario di:
◆ parchi
◆ giardini
◆ alberi ed aree scoperte (non gravate da servitù pubblica)
purchè di superficie complessiva non superiore a 10.000 metri quadrati e semprechè di pertinenza dei fabbricati descritti nel modulo di polizza.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile, nella qualità di proprietario dei fabbricati descritti nel modulo di polizza, che possa derivare all’Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali egli debba rispondere.
Se l’assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà, fra i terzi sono compresi i singoli condòmini ed è compresa nell’assicurazione la responsabilità di ciascun condomino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune.
Se il fabbricato assicurato è parte di un condominio l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il proprietario condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente deri- vante da obblighi solidali con gli altri condòmini.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI Operatività dell'Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE
4.2 DELIMITAZIONI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e le sorelle dell’Assicurato nonché i parenti e gli affini con lui conviventi;
b) ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata, nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti indicati alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro addetti al servizio del fabbricato;
d) tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, siano addetti al servizio del fabbricato assicurato.
Sono tuttavia considerati terzi:
◆ gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi che prestino la propria opera al servizio del fabbricato assicurato;
◆ i mezzadri, i coloni ed i loro familiari, nonché i contadini abitanti nei fondi qualora l’assicurazione riguardi fabbricati rurali.
L’assicurazione non comprende i danni derivati :
1 da infiltrazioni, spargimenti d’acqua o rigurgiti di fogne - a meno che siano conseguenti a rotture accidentali di impianti fissi, tubazioni, condutture o canali al servizio del fabbricato - nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
2 dall’esercizio, da parte dell’Assicurato o di chiunque altro, di industrie, commerci, arti o profes- sioni, attività personale o familiare dell’Assicurato o dei locatari;
3 da furto;
4 da incendio del fabbricato limitatamente ai danni a cose o animali;
5 dalla detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle ato- miche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici;
6 dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribu- zione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
7 dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
8 dalla proprietà di attrezzature sportive e per giochi, strade private, recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50 e muri di contenimento di altezza superiore a mt. 3;
9 dalla proprietà di fabbricati in corso di costruzione ovvero in assenza del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione delle opere;
10dalla proprietà di fabbricati durante lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
11 da fabbricati non in buono stato di conservazione e/o manutenzione; 12 da interruzione o sospensione di attività;
13 da inquinamento o contaminazione accidentale dell’atmosfera, di acqua e di terreni. L’assicurazione non comprende i danni subiti:
14 dalle cose e dagli animali che l’Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo e desti- nazione. Sono in ogni caso esclusi i danni subìti da beni oggetto di locazione finanziaria;
15 dalle scorte vive e morte dell’azienda agricola, a meno che il sinistro sia derivato da rovina totale o parziale del fabbricato stesso.
4.3 VALORE DEL FABBRICATO
Il valore del fabbricato assicurato riportato nel modulo di polizza deve corrispondere al valore di rico- struzione a nuovo del medesimo, escluso il valore dell’area.
Condizioni Facoltative SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
CONDIZIONE FACOLTATIVA ”FULL”
(Operante esclusivamente sul fabbricato assicurato e relativamente alle ubicazioni richiamate nel modulo di polizza, ferma l’efficacia del punto 4.2 ”Delimitazioni”. Per la presente Condizione Facoltativa operano, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 4.4).
A R.C.O. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PORTIERI, CUSTODI, GUARDIANI, XXXXXX- XXXXX
A deroga del punto 4.2 ”Delimitazioni”, Reale Mutua si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:
1 degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124 e dell’art.13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti esclusivamente dai prestatori di lavoro addetti al servizio del fabbricato assicurato ed assunti con mansione di portieri, custodi, guardiani, giardinieri;
2 del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al prece- dente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base dei criteri adottati dall’INAIL.
Restano comunque escluse le malattie professionali.
Limitatamente ai prestatori di lavoro di cui al punto 1), l’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizio- ne che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l’Assicu- rato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall’assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da com- provata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.
Per i prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) l’assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
I massimali di garanzia per sinistro e per persona relativi alla presente assicurazione sono uguali a quelli previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei fabbricati; tuttavia nel caso in cui un unico sinistro interessi contemporaneamente la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dei fabbricati e la presente garanzia R.C.O., il risarcimento massimo a carico di Reale Mutua non potrà superare, complessivamente, il massimale di Responsabilità Civile verso Terzi derivante della proprietà dei fabbricati per sinistro riportato nel modulo di polizza.
B DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ
A deroga del punto 4.2 12) ”Delimitazioni”, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
C INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A deroga del punto 4.2.13) ”Delimitazioni” la garanzia comprende i danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose in conseguenza di contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ FABBRICATI
Xxxxxxxxxx, Scoperti, Limiti di risarcimento
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
4.4 FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO
Relativamente ad ogni singola ubicazione in caso di sinistro verranno applicate le franchigie, gli sco- perti e i limiti di risarcimento sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.
In caso di coesistenza di scoperto e franchigia quest’ultima verrà considerata quale minimo dello
scoperto.
RISCHIO ASSICURATO punto 4.1 | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE RISARCIMENTO | |
Danni da acqua | 100 | 10% | € 250.000 | |
Danni derivanti dalla proprietà di parchi, giardini, alberi ed aree scoperte | 100 | 10% | € 25.000 | |
CONDIZIONE FACOLTATIVA FULL | FRANCHIGIA € | SCOPERTO | LIMITE RISARCIMENTO | |
B | Danni da interruzioni o sospensioni di attività | 100 | 10% | 10% del massimale con il massimo di € 250.000 per sinistro |
C | Inquinamento accidentale | 100 | 10% | 10% del massimale con il massimo di € 250.000 per sinistro |
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
NORME COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO
5.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da Reale Mutua.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con- senso dei titolari dell’interesse assicurato.
5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
2 darne avviso all’ Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile;
3 fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’ Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta dello stesso e l’en- tità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
4 conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali (ovvero quando viene sottoscritto l’apposito verbale) oppure, ove insorgano contestazioni, fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, met- tendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Dovrà poi essere svolta ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventua- li ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da sinistro; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all’articolo 1910 del Codice Civile;
6 denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all‘in- dennizzo.
5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti
2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi (il disaccordo deve risultare dalla stesura di un verbale congiunto che ne xxx- xxxxx, motivandole, le ragioni).
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno interveni- re nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presiden- te del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
5.5 MANDATO DEI PERITI
I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:
1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del sinistro;
2 verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e rife- rire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3 verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti dalla polizza in caso di sinistro, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l’esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicura- tive sugli stessi beni;
4 verificare l’esistenza, la qualità, la quantità dei beni assicurati di cui all’ubicazione del rischio indicata sul modulo di polizza, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri stabiliti ai punti 2.3 e 3.5 “Valore dei beni assicurati”;
5 procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrat- tuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/ rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l’erogazione di un supplemento per valore a nuovo.
I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra le Parti devono essere raccolti in appo- sito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4) e 5) che precedono sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsivoglia impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di vio- lazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale, quando si abbia il ricorso al terzo Perito in caso di disaccordo, è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che l’attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto 2.3 e 3.5 ”Valore dei beni assi- curati”, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo i seguenti criteri:
SEZIONE INCENDIO SETTORI RISCHI CIVILI, ALTRI RISCHI CIVILI
1 per il fabbricato e le lastre si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professio- nali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l’Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere
Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore dello stesso, Reale Mutua indennizzerà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione: la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi dalla data di accettazione della liquidazione;
2 per il contenuto, i beni assicurabili a condizioni speciali e le apparecchiature elettroniche si stima il valore a nuovo entro i limiti di indennizzo previsti al punto 2.6 ”Franchigie, scoperti e limiti di inden- nizzo”, dei beni distrutti e il costo per riparare quelli danneggiati;
3 per denaro e valori si stima il valore nominale;
4 per quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il valore commerciale e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
SEZIONE FURTO SETTORI RISCHI CIVILI, ALTRI RISCHI CIVILI
1 Per il contenuto, i beni assicurabili a condizioni speciali e le apparecchiature elettroniche si stima il
valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso;
2 quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affre- schi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il valore commerciale e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corri- spondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
3 per denaro e valori si stima il valore nominale.
SEZIONE INCENDIO SETTORE RISCHI AGRICOLI
1 Per il fabbricato e le lastre si stima il valore a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate, al netto di eventuali recuperi.
Relativamente alla Condizione Facoltativa Z ”Sovraccarico neve”, per il fabbricato si stima il valore allo stato d’uso;
2 per il contenuto dell’abitazione, i beni assicurabili a condizioni speciali, le apparecchiature elettroniche e per le macchine, macchinari ed attrezzature agricole si stima il valore a nuovo, con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso , dei beni al momento del sinistro e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi;
3 per denaro e valori si stima il valore nominale;
4 per quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il valore commerciale e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
5 per il bestiame, il foraggio, le scorte, prodotti e merci ed i rimanenti beni assicurati si stima il valore commerciale al momento del sinistro e si deduce il valore dei recuperi;
6 per i beni mobili fuori uso o in condizioni di inservibilità si stima il valore allo stato d’uso.
SEZIONE FURTO SETTORE RISCHI AGRICOLI
1 Per il contenuto dell’abitazione, i beni assicurabili a condizioni speciali e le apparecchiature elettroni- che si stima il valore a nuovo con il massimo del doppio del valore allo stato d’uso;
2 per le macchine, macchinari ed attrezzature agricole si stima il valore allo stato d’uso;
3 per quadri, tappeti, oggetti d’arte, sculture, arazzi, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi, mosaici, affreschi ed i beni aventi valore artistico od affettivo si stima il valore commerciale e si deduce il valore ricavabile dai beni rimasti danneggiati o illesi; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
4 per denaro e valori si stima il valore nominale;
5 per il bestiame, le scorte, prodotti e merci, il foraggio, le granaglie ed i rimanenti beni assicurati si stima il valore commerciale.
5.7 TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
◆ Reale Mutua, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze;
◆ L’Assicurato deve restituire a Reale Mutua l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
◆ il loro valore é dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
5.8 COESISTENZA DI ASSICURAZIONE TRASPORTI
Se al momento del sinistro le scorte prodotti e merci , il foraggio ed il bestiame rubati o danneggiati sono coperti da assicurazione per i rischi di furto ed incendio e anche da polizza contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto e sino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza. L’Assicurato perciò si obbliga in caso di sinistro a dar visione a Reale Mutua della o delle polizze originali contro i rischi di trasporto concernenti le scorte prodotti e merci , il foraggio ed il bestiame colpiti da sinistro.
5.9 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insol- vente - superi l’ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzio- nale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbliga- zione solidale con gli altri Assicuratori.
5.10 LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo i casi previsti:
◆ dall’art. 1914 del Codice Civile;
◆ dal punto 2.1 D) relativamente alla Sezione Incendio;
◆ dal punto 3.1 B) relativamente alla Sezione Furto;
per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
5.11 RINUNCIA RIVALSA
Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso:
1 le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
2 le società controllanti, controllate e collegate;
3 i clienti,
purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
5.12 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’ indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo com- plessivo computabile a termini di polizza sia prevedibile in almeno € 50.000.
L’ anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano tra- scorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo e non prima che venga redatto tra le parti un verbale contenente l’indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 300.000, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
La determinazione dell’anticipo dovrà essere effettuata in base al valore allo stato d’uso.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettante- gli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.14 ”Indennizzo separato”.
5.13 OPERAZIONI PERITALI
(Operante solo per Settore Xxxxxx Xxxxxxxx)
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti dell’azienda agricola, le operazioni peri- tali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività – anche se ridotta – svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
5.14 INDENNIZZO SEPARATO
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato quanto previsto dal punto 5.16 ”Pagamento dell’indennizzo” a ciascuna categoria di beni assicurati singo- larmente considerata come se, ai soli effetti di detto punto 5.16, per ognuna delle categorie di beni assicurati fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti, gli incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni assicurati un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto da Reale Mutua a titolo di indennità per il sinistro e sempreché non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e fermo quanto stabilito al punto 5.1 ”Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza”.
È data facoltà all’Assicurato di scegliere, al momento del sinistro, se rendere operante la presente in luogo di quanto previsto al punto 5.12 ”Anticipo sugli indennizzi”.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
5.15 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIE E SCOPERTI
Nel caso uno stesso evento interessi contestualmente beni assicurati con le diverse Sezioni verrà applicata, in luogo delle specifiche franchigie previste dalle singole Sezioni, una sola franchigia nella misura corrispondente all’importo più elevato.
Qualora coesistano più scoperti, gli stessi verranno elevati nella misura massima complessiva del 30%.
5.16 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione richiesta, Reale Mutua provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta oppo- sizione.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto al punto 2.4 3) ”Delimitazioni” della Sezione Incendio ed al punto 3.6 c) ”Delimitazioni” della Sezione Furto.
Relativamente alle garanzie di cui alla Sezione Incendio, per i beni valutati a valore a nuovo, il paga- mento sarà effettuato con le seguenti modalità:
a) entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di liquidazione verrà corrisposto l’indennizzo del danno secondo la valutazione allo stato d’uso;
b) nei casi previsti al punto 5.6 ”Determinazione del danno”, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta ricostruzione o rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere, verrà corrisposto il supplemento d’indennizzo per valore a nuovo.
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o il rimpiazzo avvengano entro ventiquattro mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
NORME OPERANTI PER LA SEZIONE INCENDIO
5.17 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Con riferimento all’ubicazione interessata dal sinistro se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più categorie di beni, prese ciascuna separatamente, superano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l’Assicurato sopporta, per ciascuna categoria di beni, la parte proporzionale del danno per l’eccedenza del predetto 10%.
Tale disposizione non si applica per quei beni o partite per le quali sia selezionata la forma di garan- zia primo rischio assoluto.
Fanno eccezione i beni per i quali sia scaduto il contratto di locazione finanziaria in corso d’anno i quali pertanto non rientrano nel computo del precedente capoverso sino alla prima scadenza anniversaria.
◆ Limitatamente ai soli Rischi Agricoli qualora l’ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 10.000 per la Sezione Incendio, Reale Mutua inden- nizza tale danno senza l’applicazione del precedente punto;
◆ diversamente, qualora l’ammontare del danno accertato al lordo di eventuali franchigie o scoperti risulti uguale o inferiore a € 5.000 per la Sezione Incendio, Reale Mutua indennizza tale danno senza l’applicazione del precedente punto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
NORME OPERANTI PER LA SEZIONE FURTO
5.18 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indenniz- zo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente computabile a termini di polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso Reale Mutua decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l’emissione del contrat- to, sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di Reale Mutua dette somme assicurate e limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di Reale Mutua di recedere dal contratto ai sensi del punto 1.5 ”Recesso in caso di sinistro”.
5.19 RECUPERO DEI BENI RUBATI
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi a Reale Mutua l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.
Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottra- endo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati. Sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo computabile a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del sinistro, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del sinistro.
Liquidazione del Risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE
DEI SINISTRI
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
NORME OPERANTI PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROPRIETÀ
FABBRICATI
5.20 DENUNCIA DEI SINISTRI E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza oppure alla sede di Reale Mutua, entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L’Assicurato deve inoltre segnalare a Reale Mutua qualsiasi fatto o circostanza che possa far presu- mere una sua responsabilità anche se non è stata avanzata richiesta di risarcimento.
5.21 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI
Reale Mutua assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stra- giudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato. Designa, xxx xxxxxxx, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di defini- zione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esau- rimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. Sono a carico di Reale Mutua le spese per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro i limiti di un importo pari a un quarto del massimale indicato sul modulo di polizza; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
5.22 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI
L’Assicurato è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 5.20 ”Denuncia dei sinistri e obblighi dell’Assicurato”.
Ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza con i terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del presente contratto.
5.23 PLURALITÀ DI ASSICURATI
La garanzia – fermi i limiti di indennizzo previsti – opera sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza che resta unico anche nel caso sia coinvolta la responsabilità di più di uno degli Assicurati.
Tuttavia il massimale sarà utilizzato in via prioritaria a copertura del Contraente e in via subordina- ta, per l’eccedenza, a copertura degli altri Assicurati.
5.24 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione dei fabbricati assicurati determinato a norma del punto 4.3 ”Valore del fabbricato” supera di oltre il 10% il valore a nuovo di ricostruzione riportato nel modulo di polizza, Reale Mutua risponde del danno in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori, nei limiti dei massimali ridotti in uguale misura.
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Liquidazione del Risarcimento per la Sezione Responsabilità Civile Proprietà Fabbricati
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
5.25 ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicu- rato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indenniz- zo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, Reale Mutua è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
GLI ARTICOLI DEL CODICE CIVILE RICHIAMATI IN POLIZZA
1649 bis Contratti del consumatore
Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni piu’ favorevoli per il consumatore
1588 Perdita e deterioramento della cosa locata
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della loca- zione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputa- bile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa.
1589 Incendio di cosa assicurata
Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l’indennizzo corrisposto dall’assicuratore e il danno effettivo. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l’assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall’assicuratore. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surroga- zione dell’assicuratore
1611 Incendio di casa abitata da più inquilini
Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall’incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.
La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l’incendio è cominciato dall’abita- zione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l’incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione
1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha cono- sciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’im- pugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiara- zione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’as-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
sicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi , se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipu- lazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicura- tore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premi o più elevato .
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comuni- cata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso
1901 Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle sca- denze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ven- tiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi pre- cedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita
1907 Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
1913 Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il con- tratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.
1914 Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente. L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall’assicurato, anticiparne le spese o con- correre in proporzione del valore assicurato.
1916 Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato , fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici .
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 Assicurazione Della Responsabilità Civile
Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi .
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneg- giato l’ indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicu- ratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e com- messi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente /Assicurato.
2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1 le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordina- ria;
2 le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3 le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrat- tuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’in- fluenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Servizio Clienti Buongiorno Reale
800 320 320
Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Assistenza stradale,
per l’abitazione e la salute
800 092 092
24 ore su 24 7 giorni su 7
IL TUO AGENTE REALE
Mod. 5417 INC
Società Reale Mutua di Assicurazioni - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d’Appello, 11 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) - Tel. x00 000 0000000 - Fax x00 000 0000000 - xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxx.xx - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale 00875360018 - N. Partita IVA 11998320011 -
R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell’Albo dei gruppi assicurativi.