Contract
1. OGGETTO DEL CONTRATTO E NORME APPLICABILI
1.1. Oggetto del contratto è la fornitura di un servizio di teleriscaldamento da parte del Fornitore in favore del Cliente.
1.2. La fornitura è disciplinata dalle presenti “Condizioni generali”, nonché dalle ”Condizioni particolari” che, unitamente al “Modulo Contrattuale N° TLR ” e agli allegati in esso richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto di fornitura di calore da teleriscaldamento”. In caso di contrasto tra Condizioni generali e Condizioni particolari di fornitura, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
1.3. La fornitura dei servizi teleriscaldamento, è altresì disciplinata dalle presenti condizioni e dalle eventuali disposizioni, emanate o emanande, delle Autorità competenti a determinare norme, tariffe e prezzi di commercializzazione del medesimo teleriscaldamento, che dovessero eventualmente risultare applicabili al contratto di fornitura di teleriscaldamento da parte del Fornitore. Tale documentazione è disponibile presso gli sportelli di Agesp Energia S.r.l. ed è consegnata in occasione di nuovi contratti di somministrazione. Agesp Energia S.r.l. potrà modificare in ogni momento, informando in modo idoneo il Cliente, le norme e le condizioni di fornitura per giustificati motivi di adeguamento normativo, di carattere tecnico, di miglioramento del servizio, pubblica utilità e di interesse generale.
2. DEFINIZIONI
2.1. Ai fini del presente Contratto di fornitura del servizio di Teleriscaldamento, valgono le seguenti definizioni:
• Servizio di teleriscaldamento
Il servizio di teleriscaldamento è una fornitura di energia termica effettuata tramite una rete che trasporta presso il Cliente acqua calda destinata al riscaldamento invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda igienico-sanitaria. L’acqua calda trasportata dalla rete (fluido termovettore primario) è prodotta presso una centrale di grandi dimensioni posta in un sito distante dall’utenza.
• Rete di teleriscaldamento
E’ l’insieme delle condotte, normalmente interrate sotto la pubblica via, destinate al trasporto del fluido termovettore (acqua calda) dalla centrale di produzione del calore alle sottostazioni di collegamento con l'utenza poste negli edifici serviti.
• Allacciamento di utenza alla rete di teleriscaldamento
L’allacciamento alla rete di teleriscaldamento consiste nel collegamento tra la rete di teleriscaldamento e la sottocentrale installata nell’edificio. Esso si realizza mediante un tratto di doppia tubazione, per l'acqua calda in ingresso e in uscita, che collega l'impianto del Cliente a quello di distribuzione del teleriscaldamento.
• Sottocentrale termica d’utenza
La sottocentrale termica d’utenza (o anche solo sottocentrale) costituisce l’interfaccia fra la rete di teleriscaldamento e gli impianti d’utenza deputati alla distribuzione del calore all’interno dell’edificio. Essa comprende l'insieme assemblato dello scambiatore di calore, delle valvole di intercettazione poste all'arrivo delle condotte di derivazione dalla rete principale all'interno dell'edificio, delle apparecchiature e dei dispositivi necessari ad assicurare che il prelievo e la misura della energia termica erogata avvengano secondo le quantità e le modalità contrattuali. Le sottocentrali possono essere del Tipo-1 per la sola fornitura di calore destinata al riscaldamento invernale e di Tipo-2 per riscaldamento e per produzione di acqua calda sanitaria.
• Circuito primario della sottocentrale termica
Il circuito primario corrisponde alla porzione della sottocentrale termica percorsa dal fluido termovettore primario circolante nella rete.
• Circuito secondario della sottocentrale termica
Il circuito secondario corrisponde alla porzione della sottocentrale termica all'interno del quale circola il fluido termovettore utilizzato dagli impianti di distribuzione interna dell’utenza. Il circuito secondario è separato da quello primario dallo scambiatore di calore.
• Circuito interno di utilizzo dell'edificio
Il circuito di utilizzo distribuisce l'energia termica all'interno dell'edificio, comprende tutte le tubazioni, i componenti, accessori, apparecchi utilizzatori e apparati posti a valle del punto di consegna. Il circuito di utilizzo è sotto diretta responsabilità del Cliente.
• Punto di consegna del servizio teleriscaldamento
Il punto di consegna del Servizio Teleriscaldamento erogato dal Fornitore rappresenta il confine fisico a monte del quale gli impianti di produzione e misura del calore del sistema teleriscaldamento sono sotto la diretta responsabilità del soggetto che si occupa della distribuzione dell’energia termica e a valle del quale gli impianti sono sotto la diretta responsabilità del Cliente.
Il punto di consegna è definito dalle due flange di interconnessione che si
incontrano, seguendo la direzione del flusso del fluido termovettore di utilizzo, la prima posta sulla sezione di mandata a monte della prima valvola di intercettazione e l'ultima posta su quella di ritorno a valle dell’ultima valvola di intercettazione del circuito secondario della sottocentrale termica.
• Contatori principali di sottocentrale termica
I contatori principali di sottocentrale termica misurano l'energia fornita alla sottocentrale. Sono posti sul circuito primario e forniscono la misura, valida anche ai fini fiscali, dei consumi di energia che verranno fatturati ai Clienti. Il consumo di energia è indicato in chilowattora (kWh) o in megawattora (MWh). Un MWh corrisponde a 1.000 kWh.
• Contatori di utenza
I contatori di utenza, laddove previsti, forniscono misure relative ai consumi individuali, sulla base delle quali può essere ripartito il costo dell'energia fornita alla sottocentrale termica in quote individuali che verranno fatturate ai singoli Clienti. Sono posti sul circuito di utilizzo dell'edificio, generalmente in prossimità dell'utenza, e la loro gestione è sotto la diretta responsabilità del Cliente.
• Cliente
Il Cliente è il titolare della fornitura, di norma: Proprietario dell'immobile, Amministratore condominiale, Conduttore dell'immobile e/o degli impianti.
3. OGGETTO DELLA FORNITURA
3.1. Il Fornitore eroga il calore, sotto forma di acqua calda, per uso riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria, nei limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti, a chiunque abbia aderito al servizio di teleriscaldamento, alle condizioni di fornitura previste dal presente contratto.
3.2. La fornitura avviene mediante l’installazione di una sottocentrale termica
collegata alla rete di TLR cittadino mediante l’allacciamento di utenza. La fornitura del calore per uso riscaldamento al circuito secondario, viene realizzata fissando la temperatura di mandata ad un valore che di norma è compreso tra 60°C e 75° C. La fornitura del calore per la produzione di acqua igienico sanitaria, durante il periodo estivo, viene fornita ad una temperatura generalmente inferiore, di norma tra i 60°C e i 65°C.
Il Cliente, tramite il proprio impianto, si impegna a riconsegnare l’acqua al
circuito primario ad una temperatura di ritorno non superiore a 65°C.
3.3. Il Fornitore – anche per il tramite del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica - installerà una sottocentrale termica idonea a soddisfare il fabbisogno energetico richiesto dal Cliente che corrisponde alla potenza termica impegnata contrattualmente (Pimp), cioè alla potenza termica massima prelevabile in sottocentrale, indicata nelle “Condizioni particolari”.
3.4. La fornitura di energia termica oggetto del contratto è destinata a soddisfare i fabbisogni del Cliente, che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura. Ogni modifica negli utilizzi del servizio oggetto della fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore, che provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura od a stipulare un nuovo contratto.
3.5. Nel caso di variazione d’uso che comporti una diversa applicazione di tariffe e/o imposte dirette o indirette, il Fornitore si riserva il diritto di emettere nuove fatture per i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata, anche in assenza di comunicazione da parte del Cliente.
3.6. La fornitura di calore presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti ed il Fornitore si riserva la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero a tali norme. A tale scopo, il Fornitore, a fine lavori, - anche per il tramite del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica - si impegna a fornire al Cliente la documentazione necessaria ai fini dell’aggiornamento delle pratiche INAIL e a compilare il “libretto di impianto per la climatizzazione” nelle parti di propria competenza.
4. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA, DURATA E ESCLUSIVITA’ DEL SERVIZIO – DIRITTO DI RIPENSAMENTO
4.1. La fornitura si intende attiva dalla data di rilascio del certificato di collaudo funzionale della sottocentrale termica. Nei casi in cui è prevista l’installazione provvisoria di una centrale termica mobile di tipo tradizionale, la fornitura si intende attiva dalla data del certificato funzionale della stessa.
4.2. Il presente contratto di fornitura calore avrà una durata di 12 anni a decorrere dalla data di attivazione.
4.3. Il contratto viene tacitamente rinnovato alla scadenza di anno in anno, salvo disdetta scritta mediante lettera raccomandata A.R. da parte del Fornitore o del Cliente con un preavviso di almeno tre mesi. Nel caso in cui il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica non fosse messo in grado di accedere al misuratore d'utenza per effettuare la lettura finale e la chiusura della sottocentrale, la fornitura di calore non si ritiene disdettata.
4.4. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1567 del Codice Civile e per tutta la
durata contrattuale, il Cliente si impegna ad utilizzare, in via esclusiva, il servizio di TLR fornito dal Fornitore, per il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda igienico-sanitaria necessaria ai fabbisogni dell’edificio di cui all’articolo 1 del presente contratto.
4.5. Il Cliente si impegna a comunicare ogni interruzione del prelievo di energia termica che si rendesse necessaria per cause a lui stesso riconducibili per un periodo superiore ai 12 mesi.
In tal caso, a decorrere dal tredicesimo mese di interruzione, il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore la quota fissa della tariffa binomia del listino Agesp, che sarà calcolata sulla base della potenza impegnata contrattualmente (Pimp) o, su richiesta del Cliente, ad una potenza inferiore comunque non al di sotto del 15% della potenza installata presso l’immobile.
4.6. In caso di trasferimento o comunque di abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a darne comunicazione al Fornitore indicando l’eventuale recesso dal contratto; tuttavia, il contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale del Cliente precedente, altri facciano richiesta di sottoscrivere un contratto per la medesima fornitura ed il contatore sia accessibile per la rilevazione dei consumi, purché il subentrante dimostri – sotto la propria responsabilità - da quale titolo legale derivi il possesso dell'immobile servito (proprietà, locazione, ecc.).
4.7. Diritto di ripensamento. In virtù di quanto previsto dall’art. 52 del Codice del Consumo di cui al D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e ss.mm.ii.:
a. qualora il contratto sia stato concluso dal Cliente in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data della conclusione del contratto;
b. qualora il contratto sia stato concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, ad esempio per telefono, il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dal ricevimento del contratto.
5. MODALITÀ DI RICEZIONE DELLA FORNITURA
5.1. La sottocentrale d'utenza, comprensiva di sistema di contabilizzazione, scambiatore di calore e le apparecchiature posizionate dal confine della proprietà fino al punto di consegna, rimangono di proprietà del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica che ne assume l'obbligo e
l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché
un importo pari a Euro
+ IVA. I lavori di allacciamento verranno
dell'osservanza delle norme previste dalle competenti Autorità. Il Cliente, quale consegnatario delle apparecchiature, ha la responsabilità della conservazione delle stesse e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture, anche se dovute a fattori ambientali.
5.2. Sono sotto la diretta responsabilità del Cliente: il circuito secondario della sottocentrale termica, il circuito di utilizzo dell'edificio ed i relativi oneri di conduzione, regolazione e manutenzione. Nel caso di fornitura di calore per la produzione di acqua igienico sanitaria, al fine di minimizzare i depositi di carbonati sugli scambiatori, è fatto obbligo al Cliente di mantenere in efficienza, a sua cura e spese, l'impianto di trattamento dell'acqua di alimentazione (quali: impianto di addolcimento o dosatori di polifosfati), in grado di ottenere una durezza compresa tra i 20° e i 25° gradi francesi. Il riferimento tecnico è costituito dalla norma UNI/CTI 8065. Anche nel caso di fornitura di calore per solo uso riscaldamento, eventuali e continui guasti del Circuito secondario della sotto-centrale termica, dovuti alla cattiva qualità del fluido termovettore, sono da ritenersi di diretta responsabilità del Cliente.
E' vietato l'uso del locale della sottocentrale per scopi diversi da quelli prettamente tecnici.
5.3. Il Fornitore potrà sospendere o limitare la fornitura di calore non solo per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, nonché diminuzioni nella disponibilità globale dei combustibili che alimentano la centrale di produzione del calore), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete del teleriscaldamento: tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile.
5.4. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino la sospensione
della fornitura verranno preannunciati dal Fornitore al Cliente con un preavviso che, in ogni caso, non sarà inferiore alle 24 ore; l’interruzione dovuta a motivazioni tecniche non programmabili avrà comunque un preavviso non inferiore alle 2 ore.
5.5. Nei casi di interruzione temporanea parziale o totale della fornitura dovuta a cause di forza maggiore, il Fornitore sarà unicamente obbligato a darne tempestiva comunicazione al Cliente al fine di ridurre l’eventuale disagio che lo stesso possa subire in ragione di detta interruzione.
5.6. Le sospensioni parziali o totali nella fornitura del servizio di cui al presente capitolo non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura.
5.7. E' prevista la sospensione della fornitura per motivi di sicurezza nel caso in cui l'impianto interno del Cliente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza ed il buon funzionamento degli impianti e possa costituire pericolo reale ed immediato per l'incolumità del Cliente e/o dei terzi.
6. RILEVAZIONE DEI CONSUMI
6.1. L'unità di misura dei consumi è il chilowattora (kWh), che è l’unità di misura dell’energia in accordo con il Sistema Internazionale. Su alcuni contatori, quelli destinati alle utenze di grosse dimensioni, il consumo può essere indicato in megawattora (MWh), multiplo equivalente a 1.000 kWh.
6.2. La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del Contatore posto sulla sottocentrale termica rilevata da personale incaricato dal soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica o tramite telelettura.
Il Contatore di utenza rappresenta l’unico strumento a cui fare riferimento per la rilevazione dei prelievi di energia e conseguentemente per la fatturazione dei consumi stessi.
Il Fornitore – anche per il tramite del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica - determinerà induttivamente il consumo di energia termica in caso di guasto o erroneo funzionamento del contatore, con le modalità indicate al successivo articolo 6.3.
6.3. Per la determinazione induttiva dei consumi, si terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:
- consumo storico dell'utenza (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe), tenuto conto anche della potenzialità installata;
- temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.
Al Cliente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
6.4. In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore, il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica sostituirà l’apparecchiatura ed il consumo di energia verrà determinato in modo induttivo con le modalità indicate al precedente Articolo 6.3.
6.5. È riconosciuta al Cliente la facoltà di richiedere al soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica – per il tramite del Fornitore - la verifica del contatore qualora ritenesse erronee le indicazioni dello strumento di misura. La verifica verrà effettuata da un ente terzo certificato qualora sia presente sul territorio nazionale; in caso contrario la verifica verrà effettuata dal soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica con degli strumenti tecnicamente adeguati. Il Cliente ha diritto di controllo durante le fasi della verifica.
Il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica provvederà a verificare, in accordo alle normative tecniche vigenti, il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata per la rilevazione dei consumi. Nel caso in cui la prova abbia dato esito positivo, ovvero l'errore di misura del contatore del Cliente ecceda la tolleranza prevista nel seguito del presente paragrafo, il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica si accollerà i costi di verifica, sostituirà il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati al punto precedente.
Nel caso in cui la prova abbia dato esito negativo, i costi di verifica verranno addebitati al Cliente che ne ha fatto richiesta.
6.6. La tolleranza prevista dalle normative tecniche vigenti di accettabilità del valore rilevato dal contatore di calore è quella definita dalla “Direttiva MID 2004/22 CE”
7. LAVORI DI ALLACCIAMENTO
7.1. Per la fornitura di calore da teleriscaldamento è necessaria la realizzazione di interventi tecnici per l’allacciamento dell’edificio il cui onere è stato quantificato dal soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica in
eseguiti successivamente alla sottoscrizione del contratto di teleriscaldamento e comprendono:
- Allacciamento alla rete di TLR tramite coppia di tubazioni (andata e ritorno);
- Fornitura e posa del package sottocentrale;
- Rimozione e smaltimento caldaia esistente;
- Realizzazione di tutti i collegamenti idraulici tra circuito primario e secondario, la certificazione secondo DM 37/08 dei circuiti idraulici e dei collegamenti elettrici realizzati
- Fornitura dichiarazione CE di conformità (direttiva 97/23/CE) delle sottostazioni di utenza.
7.2. Qualora l’esecuzione dei lavori di allacciamento venga rinviata per cause non imputabili al Fornitore o al soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica per un periodo superiore ai 18 mesi dalla data di attivazione prevista, il Fornitore avrà facoltà di aggiornare i costi di cui all’art. 7.1.
8. CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA
8.1. Le tariffe applicate per la fornitura di calore da teleriscaldamento sono indicate nelle “Condizioni particolari di fornitura di calore da teleriscaldamento”.
8.2. La tariffa monomia (Tpm) e la tariffa binomia (Tpb e Tf), che determinano il corrispettivo dovuto al Fornitore per la fornitura di calore, subiranno i medesimi aggiornamenti periodici trimestrali cui è soggetto il gas naturale distribuito dalla rete cittadina di Busto Arsizio.
8.3. L’aggiornamento verrà effettuato mediante l’utilizzo di un coefficiente di aggiornamento “Kagg” determinato sulla base dell’andamento del costo del gas così composto: tariffa gas in 5° scaglione (Tgas); accisa piena in 4° scaglione (Accisa); incidenza della quota fissa annua (QF) valutata per una utenza-tipo che consuma circa 12.000 Sm3/anno di gas.
8.4. Il coefficiente di aggiornamento Kagg risulta pertanto dato da:
Kagg = [ Tgas + Accisa + QF ]trimestre_t / [Tgas + Accisa + QF ]trimestre_t-1
8.5. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore un corrispettivo il cui valore è indicato nelle “Condizioni particolari di fornitura di calore da teleriscaldamento”.
8.6. Resta peraltro inteso che le condizioni di fornitura previste nelle presenti condizioni generali potranno essere oggetto di modifica in caso di interventi cogenti emanati dalle competenti Autorità, che possano incidere sulle predette condizioni economiche.
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
9.1. La periodicità di fatturazione del calore avrà una cadenza mensile per i consumi contabilizzati da ottobre ad aprile; mentre sarà emessa un’unica fattura per i consumi contabilizzati da maggio a settembre.
9.2. Il corrispettivo per il servizio di allacciamento, in caso di pagamento dilazionato, verrà fatturato con cadenza annuale a decorrere dal primo anno di fornitura.
9.3. Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Il pagamento dovrà avvenire utilizzando la domiciliazione bancaria (procedura SEPA CORE DIRECT DEBIT).
10. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE FATTURE E SOSPENSIONE FORNITURA
10.1. Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato in fattura, il Fornitore addebiterà nella successiva bolletta utile gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art. 5 c. 2 del d.lg. 09/10/2002 n. 231) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo.
10.2. In caso di mancato pagamento da parte del Cliente oltre il termine di
pagamento indicato in bolletta, il Fornitore mediante una comunicazione scritta di costituzione in mora, inviata tramite raccomandata semplice o posta elettronica certificata (PEC), specificherà il termine ultimo per il pagamento, le modalità di comunicazione dell’avvenuto pagamento, i tempi entro i quali la fornitura può essere sospesa e gli eventuali costi di sospensione e di riattivazione della fornitura.
10.3. Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del
sollecito di pagamento.
10.4. Il Fornitore avrà facoltà di limitare o sospendere la fornitura di calore al Cliente nel caso in cui, nonostante la comunicazione della costituzione in mora, non vengano pagate le bollette emesse. Il Fornitore si riserva altresì di promuovere per il recupero coattivo del proprio credito ogni azione legale che riterrà opportuna ponendo i relativi costi a carico del Cliente.
11. GARANZIE
11.1. Nel caso di collegamento di edificio alimentato con caldaia a gas, a garanzia dei pagamenti, il Cliente versa al Fornitore un deposito cauzionale infruttifero pari al deposito cauzionale in essere nell’attuale contratto di fornitura gas metano. Il deposito cauzionale verrà addebitato al Cliente sulla prima fattura utile.
11.2. Nel caso di collegamento di un nuovo edificio o di edificio alimentato con
caldaia a gasolio, a garanzia dei pagamenti, il Cliente versa al Fornitore un deposito cauzionale infruttifero corrispondente ad 1/12 della spesa annua prevista. Il deposito cauzionale verrà addebitato al Cliente sulla prima fattura utile.
11.3. In alternativa al deposito cauzionale infruttifero, il Fornitore accetterà una fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, del medesimo importo o garanzia equivalente.
11.4. Il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere aggiornamenti delle garanzie di cui al precedente capoverso in funzione delle variazioni tariffarie successive oppure delle eventuali modifiche dei consumi del Cliente.
12. IMPEGNI DEL CLIENTE
12.1. Il Cliente si impegna a consentire al Fornitore (anche per il tramite del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica) di allacciare altre eventuali utenze sulle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura.
12.2. Il Cliente riconosce la facoltà del personale del Fornitore, del soggetto
incaricato della distribuzione dell’energia termica od altro personale dagli
stessi incaricato, in ogni caso muniti di tesserino di riconoscimento, ad accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle condutture, manutenzione sottocentrale termica, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura. A tal scopo il Cliente fornirà le chiavi di accesso ai locali ove è ubicata la sottostazione.
12.3. Qualora il Cliente sia una società di costruzione, una società immobiliare,
un’attività industriale/commerciale o una persona fisica, lo stesso si impegna a che, negli atti di compravendita e/o di locazione dell’edificio, delle unità immobiliari e/o nella prima stesura del regolamento condominiale, venga inserito l’obbligo per l’edificio a servirsi, per soddisfare il proprio fabbisogno energetico, del servizio di teleriscaldamento di cui al presente Contratto.
12.4. Nel caso di nuove costruzioni, il subentro nella fornitura di calore del
Condominio costituito in forma giuridica alla società immobiliare dovrà essere perfezionato mediante la stipula di un nuovo contratto. In ogni caso, gli utilizzatori saranno tenuti in solido al pagamento di quanto dovuto relativamente alla fornitura.
12.5. Qualora per l’esecuzione dei lavori di allacciamento relativi al presente contratto fosse necessario l’attraversamento di fondi o locali di proprietà di terzi, il Cliente si impegna ad ottenere tutte le servitù a favore del Fornitore e/o del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica, senza oneri per questi ultimi, come da modello fornito dal Fornitore stesso. Resta inteso che in tale eventualità, l’esecuzione dei lavori, è subordinata alla presentazione da parte del Cliente delle suddette servitù.
12.6. Il Cliente si impegna ad informare il Fornitore di eventuali vincoli di carattere architettonico, urbanistico e paesaggistico gravanti sull’immobile oggetto della fornitura.
12.7. Nel caso di edifici di nuova costruzione sarà cura del Cliente effettuare la foronomia per l’ingresso delle tubazioni del TLR, sulla base delle prescrizioni impartite dal Fornitore e/o dal soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica.
12.8. Nel caso di edifici non di nuova costruzione, le foronomie saranno effettuata dal Fornitore e/o dal soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica, previo approvazione da parte del Cliente del punto d’ingresso delle tubazioni nello stabile e degli eventuali punti di attraversamento dei locali. Nel caso di foronomie da effettuare in parti strutturali dell’edificio, il Cliente solleva il Fornitore e il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica da qualsiasi responsabilità; in questi casi, il Fornitore e il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica consigliano sempre al Cliente una perizia tecnica di un professionista abilitato.
12.9. Eventuali lavori di adeguamento dell’impianto interno dell’edificio necessari al fine del collegamento dello stesso al servizio di teleriscaldamento restano a cura ed onere del Cliente.
12.10. Il Cliente si impegna ad acquisire tutte le autorizzazioni da parte dei soggetti terzi necessarie per l’esecuzione dei lavori relativi all’oggetto del contratto, manlevando il Fornitore e il soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica da qualsivoglia richiesta da parte di terzi.
12.11. Ai fini della sicurezza, durante le installazioni e le successive visite di controllo e manutenzione delle sottocentrali, il Cliente garantisce che i locali concordati per l’installazione di quest’ultime, così come le vie di accesso agli stessi, rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
13. CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI ACCESSORIE
13.1. Il Fornitore potrà richiedere eventuali oneri accessori per le pratiche di seguito elencate:
- diritti fissi per apertura o riapertura del contatore;
- diritti fissi per modifica contratto;
- imposta di bollo sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
- rimborsi di spese per interventi sostenuti a favore del Cliente e da questi richiesti, non inclusi nello scopo di fornitura del servizio come descritto nel presente documento, o dovuti ad incuria da parte del Cliente stesso.
14. MODIFICAZIONI NORMATIVE E VARIAZIONI UNILATERALI DEL CONTRATTO
14.1. Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti delle competenti Autorità emanati successivamente alla stipula dello stesso e che dovessero risultare applicabili al medesimo contratto.
14.2. In caso di variazioni unilaterali alle clausole del contratto nel periodo di
validità dello stesso, queste verranno comunicate al Cliente mediante una comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 60 giorni e indicando la possibilità di esercitare il recesso senza oneri, così come previsto dalla normativa vigente.
15. RECESSO DEL CONTRATTO
15.1. È data facoltà al Cliente di recedere anticipatamente dal contratto senza penali presentando al Fornitore una richiesta di disattivazione e scollegamento dalla rete. La richiesta può essere presentata mediante la compilazione del modulo di disattivazione e scollegamento scaricabile tramite il sito internet di AGESP Energia S.r.l. xxx.xxxxx.xx. Il modulo dovrà essere inviato con un preavviso di un (1) mese tramite posta all’indirizzo Xxx Xxxxx Xxxx 00 – 21052 Busto Arsizio (VA), tramite e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx oppure consegnato presso lo sportello fisico di Agesp Energia in Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx 0 x Xxxxx Xxxxxxx.
15.2. Ai sensi della Delibera N. 24/2018/R/TLR dell’Autorità di Regolazione per
Energia Reti e Ambiente (ARERA), per il Cliente che recede dal contratto di fornitura entro i primi 5 (cinque) anni in caso di utenza residenziale o i primi 10 (dieci) anni nel caso di utenza non residenziale è prevista l’applicazione di un corrispettivo di salvaguardia secondo le specifiche indicate all’art. 9.2 del TUAR e sue successive modifiche ed integrazioni.
Il valore iniziale del corrispettivo di salvaguardia è indicato all’art.5 delle
Condizioni Particolari.
15.3. A seguito della risoluzione anticipata, il Fornitore – anche per il tramite del soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica - provvederà alla rimozione a titolo gratuito degli impianti installati presso il Cliente.
16. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE
16.1. Il Fornitore si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
a) assenza delle condizioni di sicurezza come da Art. 3;
b) manomissione o alterazione dolosa del contatore e delle apparecchiature installate;
c) il Cliente non mette il personale incaricato dal Fornitore o dal soggetto incaricato della distribuzione dell’energia termica in condizione di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di tipo tecnico;
d) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
e) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
f) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
g) impiego del calore per usi diversi da quanto indicato nel presente contratto;
i) prelievo fraudolento di energia.
16.2. In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento da parte del Fornitore.
16.3. In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni
16.4. La riattivazione della fornitura successiva alla sospensione avverrà con i tempi ed i costi previsti per i subentri d'utenza, dopo la stipula di un nuovo contratto ed il pagamento delle eventuali fatture insolute nonché delle spese di sospensione e riattivazione del servizio.
16.5. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra Fornitore e Cliente in connessione con l’interpretazione e l’applicazione del presente Contratto, per la cui definizione non sia già disposta da leggi, regolamenti e deliberazioni delle Autorità preposte, saranno devolute, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa (art. 66-bis del d.lg. n. D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), al Tribunale del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente domestico/consumatore per tutti i contratti stipulati con clienti domestici. Nel caso di Cliente non domestico, il foro competente è quello del Tribunale di Busto Arsizio (VA), con esclusione pattizia di qualsivoglia foro alternativo.
17. RISERVATEZZA
17.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l’esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
17.2. Il Fornitore si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. Il Fornitore sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell’apposita informativa consegnata al Cliente.
18. INFORMAZIONI E RECLAMI
18.1. Il Cliente può formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. Il Fornitore risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
18.2. Il Cliente può presentare reclami attraverso il modulo appositamente redatto e allegato al contratto, scaricabile altresì tramite il sito internet di AGESP Energia S.r.l. xxx.xxxxx.xx e disponibile presso gli uffici commerciali.
18.3. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
▪ Nome e cognome;
▪ Indirizzo di fornitura;
▪ Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico;
▪ Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico teleriscaldamento).
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19.1 Il trattamento dei dati personali forniti dal Cliente sarà svolto nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. UE n. 2016/679 Ai sensi degli artt. 13 e 14, come indicato nell’Informativa sulla privacy allegata al presente contratto di fornitura.