CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE ED INFERMIERISTICO, AGLI ANZIANI UTENTI DELLA RESIDENZA PROTETTA DENOMINATA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS”
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE ED INFERMIERISTICO, AGLI ANZIANI UTENTI DELLA RESIDENZA PROTETTA DENOMINATA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS”
Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus
Xxx xx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XX) Tel.x00 0000000000 e fax x00 0000000000 E mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx P. Iva 00964180087c.f. 80001950080
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALE ED INFERMIERISTICO, AGLI ANZIANI UTENTI DELLA RESIDENZA PROTETTA DENOMINATA “FONDAZIONE CASA DI RIPOSO QUAGLIA ONLUS”
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Premessoche nel testo degli articoli del presente capitolato si intendono per:
• “Ente”, la Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus, ente giuridico e stazione appaltante;
• “Presidio”, l’ente gestore dei servizi di assistenza alla persona
• “Appaltatore” il soggetto aggiudicatario dell’appalto.
Ai fini del presente capitolato, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni.
I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli previsti nell’Allegato IX, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. servizi sanitari, servizi sociali e connessi - Codici CPV 85311100;
L’appalto è regolato da tutte le normative nazionali e regionali specifiche in vigore.
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60, nonché degli articoli 35 e 142 lettera a), del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016.
PARTE PRIMA – NORME GENERALI
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina per l'affidamento della gestione dei servizi: servizio socio assistenziale ed infermieristico, servizio animazione, servizio pulizie erogati dalla Residenza Protetta, presidio residenziale protetto dell’ente denominato “Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus” avente sede legale ed operativa in Diano Xxxxxxxx (XX), Xxx xx Xxxxxxxx, 00 – Cod. Fiscale 80001950080 – Partita I.V.A. 00964180087.
Il Presidio è autorizzato al funzionamento per n. 33 posti letto, di cui n. 25 in modulo Residenza Protetta per utenti non autosufficienti parziali (cosiddetti “NAP”) e n. 8 in modulo di mantenimento per utenti non autosufficienti totali (cosiddetti “NAT”); quest’ultimo modulo può contemplare fino ad un ampliamento massimo di n. 5 posti letto NAT, con corrispondente riduzione dei posti letto per NAP e/o soggetti autosufficienti, fino ad un massimo di 13 NAT e 20 NAP/Auto mantenendo quindi inalterato il numero totali di posti autorizzati (n. 33 totali).
Il Presidio è accreditato istituzionalmente con l’Azienda Ligure Sanitaria (X.Xx.Xx.) mediante Decreto Dirigenziale n. 2652 del 5.6.2017 del Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, ed è in itinere la pratica per il rinnovo per il triennio 2020 - 2023, per le attività di Residenza Protetta (n. 25 posti letto) e per le attività di Residenza Protetta con funzioni di mantenimento (n. 8 posti letto).
L'ammissione degli utenti nell'Ente è di esclusiva competenza dell'Ente appaltante sulla base delle norme statutarie e regolamentari vigenti della Fondazione Casa di Riposo stessa.
E' altresì, prerogativa dell'Ente la determinazione delle rette degli utenti. Pertanto, è assolutamente vietata ogni forma di rapporto economico tra l'affidatario del servizio e gli utenti dell'Ente.
ART. 2 CARATTERISTICHE DELL’UTENZA
La Residenza Protetta, Presidio, è destinata ad ospitare le seguenti tipologie di utenza:
1. NAT: anziani prevalentemente non autosufficienti e/o disabili non in grado (totalmente o parzialmente) di gestire la propria vita quotidiana autonomamente, cioè non in grado di alimentarsi o avere cura della propria persona, o di spostarsi o di avere relazioni sociali autonome, e pertanto richiedenti un livello medio di assistenza sanitaria (infermieristica, riabilitativa) integrato da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera per n. 8 posti, incrementabili sino ad un massimo di n. 13 posti, per le motivazioni meglio descritte all’art. 1 del presente disciplinare;
2. NAP: Anziani prevalentemente parzialmente autosufficienti e/o affetti da disabilità non gravi, non in grado di assolvere autonomamente alcune funzioni proprie della vita quotidiana, e pertanto richiedenti un livello medio di assistenza sanitaria (infermieristica e riabilitativa) unitamente ad un livello medio di assistenza tutelare ed alberghiera per n. 25 posti letto, suscettibili di riduzione fino a n. 20 posti, in caso di sopravvenuti aggravamenti e
necessità di assistenza elevata, per le motivazioni meglio descritte all’art. 1 del presente disciplinare;
3. Anziani in dimissione ospedaliera protetta, emergenza socio-sanitaria dal domicilio, sollievo sanitario-assistenziale, per periodi di convalescenza, riattivazione, riabilitazione psico- motoria di norma non superiori a 15 gg., se sussistono posti letto vacanti non occupati dai soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo.
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Nell’ambito della capienza massima summenzionata, la Struttura ospita alcuni utenti anziani per i quali, non sussistono bisogni sanitari significativi ed ai quali si erogano prevalentemente prestazioni residenziali di tipo alberghiero (aged< 10 punti)
ART. 3 – CARATTERISTICHE GENERALI DELL’APPALTO E RELATIVE
PRESTAZIONI
Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di carattere generale e pertanto accomunano la gestione dei servizi oggetto del presente appalto.
L’Ente, per consentire l’assolvimento delle prestazioni contrattuali, pone a disposizione dell’appaltatore in comodato precario e gratuito, con l’osservanza di tutte le disposizioni del Codice Civile, le attrezzature fisse e mobili già esistenti nella struttura.
Per l’esecuzione e gestione dei servizi, a pena di esclusione, l’impresa partecipante dovrà comunicare l’elenco dei prodotti e delle attrezzature di cui si prevede l’impiego che verranno utilizzati per i servizi. Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa “scheda dati di sicurezza” redatta conformemente al DM 07/09/2002, da inserire nella busta contenente la documentazione tecnica.
L’Ente appaltante si riserva la possibilità, in accordo con l’impresa aggiudicataria, di richiedere la sostituzione totale o parziale dei prodotti utilizzati per le attività oggetto del presente appalto, se ritenuti inidonei, e di modificare conseguentemente la metodologia da applicare per un efficace erogazione dei servizi.
L’Impresa appaltatrice dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari all’esecuzione ed al buon funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto, assumendone la gestione e fornendo la mano d’opera, l’organizzazione tecnica ed uniformandosi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque impartite dalla Direzione dell’Ente.
Tutti i servizi oggetto dell’appalto devono essere resi ed organizzati con integrazione ed in sinergia con le attività gestionali eseguite direttamente dal personale dell’Ente e dai suoi collaboratori esterni (appartenenti all’area amministrativa contabile e area servizi generali ed ausiliari) o da personale libero-professionista in prestazione di servizio (es. Direttore Sanitario e fisioterapisti) o da personale di altra Impresa e/o Cooperativa titolare di affidamento di servizi derivante dall’aggiudicazione di altra gara.
La particolarità architettonica dell’immobile attualmente adibito a Residenza Protetta e nucleo con funzioni di mantenimento non consente una suddivisione degli spazi in due ambienti di lavoro separati per l’assistenza diretta alla persona di livello medio ed elevata, ad eccezione della naturale suddivisione tra locali al piano terra e locali al piano primo del fabbricato, mentre i locali posti al piano seminterrato sono interdetti all’utenza ed adibiti a magazzini scorte ed attrezzature, locali spogliatoi operatori e camera ardente; da quanto qui esposto ne deriva che le attività dei rispettivi
Nuclei per utenza NAP (non autosufficiente parziale) e per utenza NAT (non autosufficiente totale) sono soggette ad una naturale e necessaria flessibilità organizzativa ed integrativa.
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Pertanto le attività indicate nel presente capitolato non presentano aspetti di rigidità assoluta, viceversa l’Impresa appaltatrice dovrà adeguarsi ad eventuali compiti previsti da nuove normative e/o prescrizioni da parte di enti autorizzativi o comunque svolgere tutte le mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi dell’ente gestore e della stazione appaltante nel rispetto degli indirizzi politici/gestionali dello stesso, che in corso di contratto e secondo necessità, potrà apportare le varianti organizzative all’appalto ritenute più economiche, efficaci ed efficienti per la tutela e l’assistenza dell’anziano, e comunque secondo il P.A.I. redatto per ciascun utente, che è strumento di integrazione dell’equipe a prescindere dal diverso datore di lavoro.
Si richiede che, ogni qualvolta l’appaltatore ritenga necessario espletamento dei servizi, presso la Struttura, avvalendosi di un nuovo soggetto, precedentemente mai utilizzato presso questo Ente, il medesimo esegua, un numero di ore diurne, a titolo di formazione ed addestramento, e con oneri a carico dell’appaltatore, non inferiore a otto (fascia diurna tra le ore 06.00 e le ore 22.00), affiancando altri operatori/infermieri in turno, senza apportare al servizio medesimo disagio, ritardo od interruzione.
Tale momento formativo è, altresì, finalizzato all’acquisizione delle conoscenze di base relative ai luoghi di lavoro, per quanto concernono i temi della salute e della sicurezza. Le ore svolte dovranno risultare da apposito riepilogo (calendario turni) che l’appaltatore fornirà ad inizio di ciascun mese solare (calendario turni preventivo) o nel corso del mese per le variazioni che interverranno, quale elemento imprescindibile alla liquidazione del credito vantato dall’impresa appaltatrice. La stazione appaltante si riserva la facoltà di inserire tirocinanti.
PARTE SECONDA – SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI – INFERMIERISTICI
I Servizi Infermieristici sono una funzione strategica all’interno della Residenza Protetta ove, se da un lato devono rispondere ad esigenze sanitarie non meglio garantite a livello domiciliare, dall’alto lato devono essere in grado di fornire prestazioni qualitative in un contesto ambientale che non costringa l’utente anziano a percepire la struttura come un ospedale.
Pertanto i medesimi dovranno essere improntati ed organizzati in modo da favorire la vita sociale degli utenti, ma anche un punto di congiunzione con i Servizi Medici interni ed esterni per gli adempimenti sanitari che sempre più richiedono un mix di capacità osservazionale e critica ma anche tecnica e specialistica.
A mero titolo esemplificativo i principali adempimenti da svolgere risultano essere i seguenti:
• lettura e conoscenza consegne e informative, medicazioni agli utenti prima dell’alzata dal letto, somministrazione terapie endovenose e clisteri, sostituzione cateteri vescicali, verifica e assistenza agli allettati, somministrazione terapia orale alle scadenze previste (di norma raggruppate pre- e post- pasti), consegne alla direzione sanitaria sullo stato degli utenti e le maggiori criticità,
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assistenza al Direttore Sanitario (ruolo rappresentanza Ente) nei sopralluoghi ai Nuclei e nelle altre attività di visione e verifica e nei momenti di ingresso e dimissione dei nuovi utenti, nonché nei colloqui con i familiari degli utenti, assistenza ai Medici di Medicina Generale durante le visite, assistenza ai Medici Specialisti, assistenza e collaborazione coi Medici e personale della competente Struttura Complessa Continuità delle Cure dell’ASL 1 Imperiese durante le visite ispettive programmate e non, collaborazione, riferimento e informazioni al Direttore Sanitario, organizzazione visite specialistiche esterne (prenotazioni CUP e prenotazione trasporto in ambulanza), rilevazione parametri vitali (programmata e al bisogno), redazione consegne infermieristiche con informative al personale OSS (detto personale non è gerarchicamente o funzionalmente subordinato ma appartiene ad altra linea organizzativa, e pertanto è necessario prevedere sistemi di comunicazione e raccordo organizzativo), assistenza diretta e supervisione ai pasti, verifica e controllo corretta e adeguata assunzione cibi e liquidi, collaborazione nel trasferimento degli utenti all’orario di messa a letto, controllo scadenze farmaco e parafarmaco, riordino materiale ed attrezzature in infermeria, carico/scarico farmaco, aggiornamento cartelle terapia, aggiornamento cartelle sanitarie e controllo della compilazione da parte dei diversi attori coinvolti, verifica, gestione e ordinativo farmaco (ivi compresi stupefacenti).
Gli addetti mediante i quali l’impresa appaltatrice erogherà il servizio infermieristico dovranno essere in possesso del diploma o laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente od equiparato, ed iscritti all'Albo Professionale per l’intera durata dell’appalto.
I titoli di studio e qualifica professionale, nonché l’evidenza di avvenuta iscrizione all’Albo di appartenenza devono essere consegnati, in copia conforme all’originale, all’inizio di ogni inserimento lavorativo ed ogni aggiornamento dello stesso, a cura dell’Appaltatore prima dell’inserimento di ciascuna nuova risorsa, in caso di nuova assunzione o sostituzione anche temporanea e all’inizio dell’affidamento o consegna anticipata del servizio.
L’aggiudicatario deve individuare, per l’intera durata dell’appalto, una figura di Coordinamento, scelta anche fra il personale infermieristico, che avrà funzione di supervisione e organizzazione la quale dovrà effettuare un adeguato coordinamento dei servizi con la Direzione Sanitaria e la Direzione Amministrativa della Residenza Protetta.
ART. 5– CARATTERISTICHE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ASSISTENZIALI
Le attività svolte nella Residenza Protetta devono porre in primo piano la persona.
Il personale di assistenza pertanto si deve rapportare all’ospite rispettando la sua “privacy” e la sua identità e autonomia (con riferimento alla sfera psichica prima che funzionale), valorizzando la sua persona attraverso una particolare cura dell’aspetto fisico e promuovendo il rispetto del patrimonio culturale, politico e religioso. Parimenti il servizio deve garantire il massimo benessere psicosociale, anche attraverso appropriate e attente cure igieniche della persona (igiene della cute, dei capelli, del cavo orale, delle porzioni intime, delle unghie, ecc.), cura dell’alimentazione e idratazione, cura del sonno quale momento di ristoro e reintegrazione bioenergetica, mobilizzazione e posturazione.
L’attività di assistenza si deve conformare il più possibile ai ritmi e alle abitudini della persona compatibilmente con le esigenze della collettività, garantendo inoltre per quanto possibile una vita di relazione e di socializzazione. Si devono attivare interventi idonei alla stimolazione e alla promozione delle persone soprattutto in riferimento all’alimentazione, alla mobilizzazione, all’igiene
personale, ecc.., sempre tenendo in considerazione la salvaguardia dell’autonomia decisionale e dell’identità personale di ciascun utente.
L’organizzazione delle giornate deve tendere inoltre a soddisfare il bisogno dei rapporti sociali; nell’elaborazione del progetto individualizzato dovrà essere posta particolare attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell’utente attraverso momenti di socializzazione tra gli utenti stessi, con parenti e conoscenti.
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Il possesso di idonea qualifica professionale OSS di ciascun addetto mediante i quali l’Impresa appaltatrice erogherà il servizio di assistenza socio sanitaria all’utenza deve essere dimostrato fornendo copia conforme all’originale di attestazione di partecipazione ed esito finale positivo di corso di qualificazione o formazione conseguito presso Ente o Struttura riconosciuta a livello nazionale e/o regionale.
Il servizio comprende l’organizzazione e l’esecuzione dei servizi propri dell’assistenza tutelare a favore di anziani diversamente non autosufficienti.
L’impresa aggiudicatrice dovrà provvedere alla completa fornitura di tutti i prodotti necessari per lo svolgimento delle attività assistenziali e socio-sanitarie richieste dal servizio ad esclusione degli ausili per incontinenza forniti all’utente dal SSN.
Gli interventi di assistenza tutelare e sanitari, così come meglio indicati nel presente capitolato, devono essere programmati dall’Aggiudicatario sulla base di piani di lavoro realizzati dall’Impresa e di piani assistenziali individuali elaborati sotto il coordinamento del Direttore Sanitario dell’Ente, al quale compete in prima persona definire gli obiettivi generali e così prevedere sia il numero degli interventi da garantire settimanalmente ad ogni singolo assistito, sia le prestazioni che nel corso di tali interventi devono essere effettuate.
Agli utenti devono e dovranno essere garantite le prestazioni socio/sanitarie/assistenziali previste dalla normativa nazionale e regionale (vigente e futura) in materia.
Per assistenza tutelare si intende un servizio diurno e notturno, articolato su 24 ore/giorno per tutto l’anno, attraverso prestazioni previste nella declaratoria dell’accordo Stato-Regioni di istituzione della figura dell’OSS, nonché dai piani organizzativi dell’Ente che interessano a titolo esemplificativo:
A. l’attività di governo del Nucleo di assistenza, composto da stanze, soggiorni, servizi igienici, bagni assistiti, corridoi del piano, nonché sala da pranzo, soggiorni, e corridoi comprendendo in tale attività le seguenti prestazioni:
• riordino dei letti e dei rispettivi comodini: giornalmente riordino e pulizia superficie esterna comodini, pulizia delle spondine e delle testate letto; ad ogni cambio utente sanificazione letto e comodino (anche parti interne);
• cambio della biancheria e degli indumenti, collegamento con i servizi di lavanderia (trasporto biancheria sporca sino alla lavanderia);
• cura dell’areazione e dell’illuminazione e grado termico degli ambienti;
• trasporto rifiuti ai punti di raccolta esterni;
• chiusura ed apertura degli accessi alla struttura (porte, finestre e persiane/tapparelle);
• pulizia e disinfezione degli ausili (carrozzine, deambulatori, ecc..);
• collaborazione per la buona gestione delle attrezzature;
• xxxxxxx e disinfezione in occasione di perdita di liquidi biologici.
B. l’aiuto nelle attività quotidiane della persona assistita:
• alzata mattutina e pomeridiana e relative messe a letto;
• trasferimento letto-carrozzina e viceversa;
• aiuto/sostituzione per l’igiene intima e l’igiene personale quotidiana;
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• aiuto per la fruizione dei servizi igienici;
• applicazione/verifica/sostituzione presidi per l’incontinenza;
• esecuzione di rasatura barba agli utenti di sesso maschile;
• vestizione e cura dell’aspetto estetico dell’ospite;
• porzionamento e distribuzione vivande;
• nutrizione ed aiuto nell’assunzione dei pasti;
• idratazione permanente secondo programmi;
• mobilizzazione e posizionamenti degli utenti in carrozzina e allettati;
• periodica verifica/rimozione temporanea degli eventuali strumenti di contenzione, come da scheda individuale di contenzione;
• preparazione al riposo notturno;
• verifica e cura del corredo di ciascun ospite;
• sorveglianza e assistenza generale degli utenti, diurna e notturna.
C. l’aiuto a favorire l’autosufficienza nell’attività giornaliera:
• aiuto per una corretta deambulazione;
• aiuto nel movimento degli arti invalidi;
• accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
• mobilizzazione dell’ospite allettato;
• aiuto nell’uso di ausili per lavarsi, vestirsi, mangiare, camminare e per ogni altra attività di relazione;
• stimolazione a svolgere attività quotidiane.
D. gli interventi igienico sanitari di attuazione semplice:
• aiuto nell’assunzione dei farmaci ed esecuzione di piccole prestazioni di tipo sanitario, secondo le direttive del personale infermieristico;
• prevenzione delle piaghe da decubito;
• piccolo pronto soccorso;
• collaborazione con il servizio infermieristico;
• chiamata al 118, in caso di assenza del personale infermieristico,a fronte di problematiche sanitarie improvvise o ingravescenti relative allo stato di salute degli utenti.
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E. il servizio di bagno assistito a favore di tutti gli utenti dell’Ente:
• igiene totale della persona;
• lavaggio e asciugatura capelli;
• controllo ed eventuale taglio accurato unghie mani e piedi;
• un bagno/doccia assistito, secondo programma, almeno ogni settimana, salvo maggiore frequenza per diversa prescrizione (PAI) o stato di necessità.
F. gli interventi tendenti a favorire la vita relazionale, la mobilità, la socializzazione dell’assistito:
• impegno nel facilitare le relazioni con il nucleo familiare, coi vicini, coi volontari, ecc.;
• aiuto e sostegno al momento dell’ingresso del nuove utente al fine di favorire l’integrazione con gli altri utenti e con gli operatori e per la conoscenza degli spazi e dei servizi;
• collaborazione nelle attività di animazione e di riattivazione psico-motoria in appoggio con le specifiche figure professionali (Animatore) operanti nella struttura;
• collaborazione nelle attività motorie e di mobilizzazione, per il mantenimento e recupero di funzioni motorie, operate dal preposto personale Fisioterapista (abilitato a fornire indicazioni prescrittive in tema di modalità di spostamenti, mobilizzazione, movimento, giacitura, trasferimento, ecc.)
G. il contributo alla programmazione del servizio ed al piano di intervento nei confronti del singolo utente:
• collaborazione nella compilazione iniziale e aggiornamento periodico delle cartelle personali degli utenti relativamente agli strumenti prodromici alla redazione dei piani assistenziali individuali o alla verifica dell’esecuzione degli interventi assistenziali richiesti dallo stesso XXX;
• partecipazione a riunioni d’equipe periodiche e di altre eventuali promosse dalla Direzione Sanitaria per una costante conoscenza dei bisogni dell’utente, ai fini della programmazione e verifica dell’attività e del “piano di lavoro individuale” sul singolo utente;
• collaborazione con tutte le figure professionali operanti in struttura;
• vigilanza e segnalazione su guasti e pericoli derivanti da danneggiamenti e disfunzioni di arredi, strumenti, impianti e strutture;
• vigilanza ed eventuale accompagnamento degli utenti negli spazi all’aperto della struttura chiostro/terrazza-giardino.
• indicazione sull’acquisto di strumenti, ausili e materiali utili allo sviluppo della qualità e dell’efficienza del servizio;
• qualsiasi altro servizio occasionale o ricorrente, previsto in accordo al profilo professionale dell’OSS o che abbia comunque attinenza con i compiti di cui ai precedenti punti, richiesto dalla Direzione.
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H. conoscenza e capacità di intervento sugli impianti termici e di condizionamento, elettrici, idraulici, di chiamata, allarme e di emergenza.
ART. 6 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI: PULIZIA AMBIENTI E SANIFICAZIONE
Formano oggetto del servizio tutte le operazioni atte ad assicurare la piena efficienza della Residenza Protetta dal punto di vista dello stato igienico ambientale e riordino dei locali adibiti a magazzini scorte (ausili per incontinenza, prodotti per l’igiene e la detersione degli utenti, prodotti per il servizio di lavanderia, attrezzatura per gli utenti anziani e disabili).
Premesso che il servizio dovrà prestare rigoroso riguardo al contrasto del contagio e della diffusione del virus Covid-19 ed altre infezioni, l’Appaltatore si assume l’obbligo di ottemperare a tutte le indicazioni vigenti ed emandande secondo le linee guida OMS e/o ISS, e/o altre autorità sanitarie,il servizio sarà suddiviso tra:
• piano terra: locali adibiti prevalentemente a soggiorno degli utenti anziani; locali ed impianti ad uso collettivo (sale polifunzionali per: soggiorno, sala TV, ristorazione e attività ricreativa; palestra, corridoi, servizi igienici, ascensore); locali adibiti a servizi infermeria, ufficio di direzione/segreteria, saletta operatori ed addetti, scala principale, scala secondaria e immediate pertinenze (cortile-chiostro interno, area antistante ingresso principale, cortiletto esterno lato strada provinciale, terrazzo adiacente giardino attrezzato, rampa accesso locali seminterrati della struttura). Totale unità abitative (camere degenza): n. 4 singolo posto letto e n. 1 camera multipla per 4 posti letto e n. 2 servizi igienici ad uso comune.
• piano primo: locali adibiti prevalentemente a soggiorno degli utenti anziani. Totale unità abitative (camere degenza): n. 21 singolo posto letto di cui n. 6 dotate di servizi igienici interni e n. 2 camere per due posti letto; corridoi – percorsi d’esodo; n. 5 servizi igienici ad uso comune; n. 1 bagno attrezzato per disabili; n. 1 bagno per gli operatori; disimpegni, depositi biancheria e ripostigli, locale stireria;
• piano seminterrato: disimpegno antistante ascensore, magazzini scorte ed attrezzature, locali spogliatoi uomini e donne e servizi igienici – doccia adiacente ai suddetti; camera ardente; locale lavanderia.
Sono da intendersi escluse dal presente servizio in appalto in quanto interdette ai non addetti ai lavori o in quanto le pulizie sono affidate ad altri soggetti aziendali, le seguenti aree: tetto a terrazza; locali ad uso esclusivo del servizio mensa: cucina suddivisa in area cottura ed area lavaggio e locale dispensa; locale centrale termica; area verde – parco (ad eccezione dell’area adiacente al terrazzo e delimitata da recinzione interna)
Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’appaltatore e a suo rischio. Sono a carico dell’appaltatore tutti i materiali occorrente per l’esecuzione del servizio di pulizia dei locali, quali detergenti, sanitizzanti, disinfettanti, disincrostanti, cere e deceranti, ecc., come pure gli attrezzi, quali scope tradizionali, “papere” con fascia monouso, mop, stracci, macchine lavapavimenti, aspirapolvere, scale, ecc., così come il riordino in appositi scaffali o sul pavimento dotato di pallet,delle forniture, smaltimento dei colli di imballaggio e verifica periodica dello stato di collocazione degli stessi nei locali messi a disposizione dalla Committenza.
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Il servizio di pulizia prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni minime giornaliere, non escludendo quanto necessario per la funzionalità e fruibilità della Struttura:
• lo smaltimento dei sacchi immondizia contenenti rifiuti diversi, compresi ausili per incontinenza monouso utilizzati dagli utenti;
• la scopatura e il lavaggio manuale dei pavimenti di tutti i servizi igienici dei nuclei camere almeno una volta al giorno, e comunque a ripetersi per oggettivi stati di necessità, prevedendo per ciascun servizio igienico almeno un doppio ricambio acqua nel secchio mop con il fine di rimuovere i residui di liquidi biologici eventualmente dispersi, poiché è filosofia aziendale non coprire gli odori con deodoranti ma rimuovere radicalmente le fonti di odore;
• la pulizia e disinfezione in ogni bagno dei nuclei camere, e dei bagni assistiti, di tutti i sanitari e dei relativi comandi idraulici, nonché piastrelle retrostanti i sanitari medesimi, specchi, maniglie e maniglioni ed ogni altra suppellettile, con idonei prodotti disinfettanti, prodotti ammoniacali e disincrostanti, ecc. ;
• la scopatura, compresi le superfici sotto i letti, i comodini ed i tavoli, e il lavaggio manuale dei pavimenti delle camere da letto;
• la pulizia e la disinfezione di maniglie di porte e finestre delle camere e degli annessi corridoi e soggiorni;
• la scopatura e il lavaggio manuale dei pavimenti di corridoi, soggiorni di nucleo, atri, e di tutte le aree ricomprese nei nuclei camere e nei relativi pianerottoli, nonché lo spolvero delle suppellettili, tavoli, ecc. dei nuclei camere e dei relativi ambiti;
• la pulizia giornaliera dell’area antistante l’accesso alla struttura e del chiostro;
• la scopatura e lavaggio del pavimento, almeno due volte al giorno, della sala e della saletta da pranzo, dopo i pasti principali (pranzo e cena), oltre a ulteriore scopatura e lavaggio macchie dopo la prima colazione;
• scopatura e lavaggio pavimenti dell’ufficio, del locale adibito agli operatori, dei corridoi del piano terra, degli spogliatoi (almeno una volta la settimana) nonché il controllo e la pulizia di ogni locale della Residenza, vani, scale e spazi serventi, con particolare riguardo al locale adibito a camera ardente, di cui si deve tempestivamente garantire la sanificazione e tenuta in ordine, per ovvie ragioni;
• la raccolta e l’allontanamento di tutte le materie di rifiuto e delle immondizie;
• la pulizia “di fino” ciclica, nel tempo di un mese, da effettuarsi per sette gg. alla settimana, in modo tale da fornire completa copertura di tutti i locali nei 30/31 gg., ivi compresi vetri e telai delle finestre.
La pulizia dei locali deve essere effettuata in ore tali da non disturbare la quiete degli utenti della residenza e gli altri servizi di Struttura o da non arrecare incomodo agli operatori addetti agli altri servizi connessi al funzionamento della Residenza stessa.
Tutti i macchinari, attrezzature, utensili e prodotti utilizzati dovranno essere a basso livello di rumorosità, di comprovata validità tecnico/funzionale nonché conformi alle prescrizioni antinfortunistiche ed in materia di sicurezza vigenti.
Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere di primarie industrie e rispondere alle normative vigenti nella U.E. (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità) ed essere specifici per ogni tipo di superficie ed ambiente da pulire o sanificare.
Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa “Scheda Tecnica di sicurezza” prevista in ambito U.E.
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L’impresa si doterà di apposita specifica appendice al proprio Documento di Valutazione del Rischio Chimico, che fornirà in copia, con le successive revisioni e, per lo specifico appalto presso l’Ente, allegherà le schede tecniche e le schede di sicurezza dei prodotti che verranno impiegati, con periodico aggiornamento, in caso di prodotti non più in uso e sostituzione con altri, nonché le schede tecniche dei macchinari utilizzati.
Durante tutta la durata dell’appalto, macchinari ed attrezzature dovranno essere mantenuti in condizioni ottimali tramite interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ad esclusivo carico dell’Appaltatore.
L’orario delle prestazioni sarà concordato con la direzione della Residenza e dovrà articolarsi sulla base della struttura organizzativa.
Per il lavaggio/asciugatura/stiratura dei materiali usati in fase di esecuzione del servizio di pulizie (mop – panni – stracci – ecc.) l’impresa dovrà utilizzare l’apposito apparecchio lavabiancheria attualmente in uso.
Il lavaggio/asciugatura/stiratura dei materiali dovrà essere eseguito da personale dell’impresa appaltatrice.
L’impresa dovrà provvedere con proprio personale all’allontanamento dei rifiuti prodotti in tutti i servizi e in tutti i locali della Struttura (esclusi quelli prodotti dall’attività di preparazione pasti e riassetto stoviglie). Detti rifiuti da collocarsi negli appositi sacchi forniti dalla ditta stessa, dovranno essere trasportati a mezzo di idonei carrelli, nei raccoglitori dei rifiuti in dotazione alla struttura, attualmente posti in adiacenza all’edificio adibito a Residenza Protetta, su un’area appositamente allestita, raggiungibile dagli addetti con l’ascensore ed un marciapiede.
La raccolta dei rifiuti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, compresi i Regolamenti municipali o distrettuali in materia di raccolta differenziata. Si precisa che la TARI rimane a carico della fondazione.
I servizi non eseguiti a regola d’arte o in modo non conforme alle specifiche indicate, saranno fattirifare a cura e spese dell’Appaltatore.
ART. 7– CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA E GUARDAROBA
All’appaltatore fa carico la responsabilità inerente la gestione del servizio lavanderia, stiratura e guardaroba, escluse le eccezioni meglio descritte nei successivi paragrafi del presente articolo del Capitolato d’appalto.
Il servizio di lavanderia interna, stireria e guardaroba dovrà essere svolto a favore degli utenti della Residenza e riguarda il lavaggio e riordino di:indumenti personali – calzature comprese - appositamente contraddistinti, a cura dell’ospite e/o suoi familiari, secondo la numerazione e/o la sigla attribuita all’atto dell’accoglienza in struttura. La dotazione individuale è quella risultante nel giorno di ingresso in Struttura, indicata nell’apposita scheda compilata e conservata nel fascicolo dell’utente stesso dal personale del servizio di assistenza alla persona, al netto dei singoli indumenti che necessitano di essere eliminati per usura durante il ricovero, a cui aggiungere i capi di abbigliamento successivamente forniti dal ricoverato o dai suoi parenti.
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Sono attualmente esclusi dal presente appalto, in quanto tali affidati ad altro soggetto aziendale, il nolo e la lavanderia di: lenzuola, federe, tovaglie in tessuto, coprimacchia, asciugamani viso, teli bagno, nonché le traverse salvamaterasso, in quanto attualmente utilizzate in versione assorbente e monouso e fornite dalla Committenza o dal SSN ai singoli utenti su prescrizione medica.
Il Servizio dovrà essere svolto secondo le modalità di seguito specificate:
• lavaggioedasciugatura, con le apposite apparecchiature in dotazionealla struttura e stiratura degli effetti personali degli utenti (la riconsegna negli armadi ed il relativo riordino all’interno dei medesimi è di norma effettuata dagli addetti del servizio di assistenza alla persona, in base al contrassegno individuale posto dal ricoverato o suoi parenti sui medesimi indumenti);
• riordino scaffali lavanderia stireria.
L’appaltatore è obbligato, nell’orario di servizio, al trattamento di tutti i capi indicati nel presente articolo del Capitolato di appalto, e richiesti per garantire il costante ricambio degli effetti sporchi o bagnati secondo le necessità di ciascun ospite.
Il ricambio della biancheria dovrà essere particolarmente curato in presenza di utenti incontinenti per una evidente ragione igienica e di decoro.
Il lavaggio della biancheria e le operazioni connesse dovranno essere eseguite utilizzando prodotti e/o dosatori, in idonei contenitori, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza. Dei prodotti dovranno essere fornite le schede tecniche.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in proprio o mediante idonei soggetti incaricati di eseguire controlli a campione e/o periodica sulla gestione del servizio.
Gli orari dei servizi, verranno preventivamente concordati, in modo da garantire il regolare espletamento delle attività oggetto dell'appalto, nonché la quotidiana disponibilità di indumenti lavati e stirati per gli utenti. Il servizio deve comunque essere articolato in almeno 6 gg settimanali.
La Ditta appaltatrice dovrà fornire a suo carico, i materiali di consumo occorrenti allo svolgimento del servizio, compresi i dosatori automatici per le macchine lavatrici di tipo industriale, di cui provvederà alla loro installazione, taratura, regolazione periodica, manutenzione e sostituzioni.
I costi per l’energia elettrica per l’utilizzo delle apparecchiature per il lavaggio e la stiratura e la fornitura dell’acqua calda e fredda per il loro funzionamento sono a carico dell’Ente.
Degli indumenti ed effetti eventualmente mancanti o comunque deteriorati per comprovata colpa degli addetti in forza all’appaltatore, sarà presa debita nota ed il prezzo di stima dei singoli effetti sarà detratto dall’importo fatturato mensilmente laddove i famigliari degli utenti facciano richiesta di rimborso/sostituzione.
ART. 8– SERVIZIO ANIMAZIONE SOCIO CULTURALE
Il servizio descritto nel presente articolo costituisce un riferimento importante per la condizione psicologica, relazionale ed affettiva degli utenti; essa contribuisce a dare serenità e tranquillità alla vita quotidiana dell'ospite.
Compito dell'animazione
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• è dare dinamicità a tempi e spazi della Residenza in modo che l'ospite possa continuare a essere protagonista della propria quotidianità, superando quella sensazione di attesa e di immobilità legata alla dimensione istituzionale
• fare uscire dalla monotonia della quotidianità per incontrare chi vive fuori della casa di riposo e per imparare nuove attività, magari quelle che non c’è mai stato il tempo o la possibilità di fare quando si era giovani.
Le attività proposte durante l'animazione sono principalmente legate a laboratori di manualità (disegno, ritaglio, cucito, giardinaggio, attività pittoriche) e ad attività ricreative che coinvolgono gli utenti non solo nell’esecuzione ma anche nella progettazione di iniziative ed eventi (addobbi per ricorrenze, piccoli oggetti-regalo, etc.).
Alcuni momenti sono dedicati anche a favorire e mantenere la componente cognitiva (giochi di parole, proverbi, lettura partecipata del quotidiano) sempre in un clima sereno e piacevole.
La Residenza, attraverso particolari iniziative, può programmare momenti di incontro e scambio con le altre realtà del territorio (amministrazione comunale, parrocchia, scuola materna, suore, volontari...), rendendo partecipi anche i familiari degli utenti che restano il primo significativo riferimento per l'anziano.
Il progetto nella sezione disciplinante il presente servizio di animazione dovrà contemplare una serie di attività proposte, individuali e di gruppo a cui gli utenti possano partecipare, da svolgersi tutti i giorni feriali dell’anno, oltre ad alcuni eventi a tema (in media uno al mese), si elenca a titolo esemplificativo: la festa dei compleanni, il carnevale, le festività di Pasqua e di Natale, comprese brevi escursioni all’esterno della struttura e/o l’allestimento di spettacoli ricreativi, ludici, musicali ecc. da svolgersi nelle sale polivalenti della Struttura o sul terrazzo attrezzato adiacente al parco interno alla Residenza Protetta.
L’onere del corrispettivo deve essere quantificato tenuto conto del fabbisogno di materiale per la realizzazione del servizio (es. cancelleria, materiale fotografico, acquisto di doni per festività natalizie, realizzazione di spettacoli musicali, intrattenimenti danzanti, ecc.).
Il servizio dovrà essere affidato a personale qualificato, dotato di spiccata attitudine a relazionare con la peculiare tipologia di utenza anziana (la ditta dovrà specificare titolo di studio, curriculum e formazione conseguita dagli operatori di cui ci si intende avvalere). Per agevolare lo stabilirsi delle opportune relazioni umane con gli utenti, deve essere impiegato, preferibilmente, il medesimo personale al fine di garantire una continuità del servizio.
Pur non trattandosi di servizio essenziale, la ditta affidataria si impegna a dare continuità al servizio, affinché esso non subisca variazioni o interruzioni, se non per causa di forza maggiore.
I servizi oggetto del presente articolo saranno eseguiti sotto la sorveglianza del Direttore Sanitario della Fondazione Casa di Riposo Xxxxx, il quale relazionerà per iscritto all’Ente in caso di violazione, deficienza, interruzione o scarsa qualità.
La Fondazione Casa di Riposo Onlus si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche circa il rispetto del dettato contrattuale con particolare riferimento alla qualità dei servizi e all’ottimizzazione delle risorse.
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ART. 9 - DURATA DELL’APPALTO
I servizi avranno la durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere presumibilmente dalla data del 01/11/2020.
L’Ente, fermo restando quanto previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Al termine il contratto scadrà automaticamente senza necessità di preventiva disdetta, né comunicazione preventiva, fatte salve le opzioni di rinnovo o proroga di cui ai successivi capoversi.
L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Ente per l’avvio dell’esecuzione del contratto; in caso di inadempienza, l’Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Opzioni e rinnovi.
Rinnovo del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori tre anni, per un importo pari a quello di aggiudicazione. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario
Proroga del contratto. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. (In ogni caso non superiore a sei mesi). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
ART. 10 – VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto per il triennio ammonta complessivamente ad Euro 1.440.000,00 (Euro unmilionequattrocentoquaranta/00), pari ad € 480.000,00 annui, a base di gara ed Euro 900,00 (Euro novecento/00), pari ad € 300,00 annui, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
Il prezzo complessivo dell’offerta è comprensivo:
• di ogni obbligo od onere che gravi sulla Ditta aggiudicataria a qualunque titolo per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, del servizio affidato in appalto e da svolgersi secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente Capitolato;
• di n. 16 ore mensili stimate di turno attivo dell’infermiere in turno passivo, le ore eccedenti saranno pagate euro 25,00 l’ora oltre iva.
Le ore impiegate per la formazione o per la partecipazione a riunioni periodiche richieste dalla Stazione appaltante o dall’Appaltatore devono essere incluse nel prezzo offerto per il servizio, senza che l'appaltatore possa richiedere alcuna remunerazione di tali attività.
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Il suddetto prezzo complessivo si intende, pertanto, remunerativo per tutte le prestazioni previste.
A fronte del corrispettivo posto a base d’asta di seguito si riporta uno schema illustrante le dotazioni minime richieste per ciascun servizio da parte della scrivente stazione appaltante.
SERVIZIO | N. ORE |
INFERMIERISTICO | n. 14 ore giornaliere di servizio attivo diurno, n. 2 ore di servizio di reperibilità diurna presso la struttura, n. 4 ore giornaliere di servizio attivo notturno, n. 4 ore giornaliere di reperibilità notturna,presso la Struttura. 7 giorni su 7. |
ASSISTENZIALE | n. 203 ore settimanali di servizio attivo diurno da ripartire giornalmente secondo il progetto di gestione e n. 8 giornaliere di servizio attivo notturno. 7 giorni su 7. |
ANIMAZIONE | n. 15 ore settimanali (almeno 2,5 ore giornaliere) preferibilmente pomeridiane dal lunedì al sabato compreso. |
PULIZIE | n. 35 ore settimanali da ripartire giornalmente secondo il progetto di gestione. 7 giorni su 7. |
Per servizio di reperibilità passiva si intende la presenza passiva in locale all’interno della struttura protetta di infermiere immediatamente disponibile a entrare in servizio a richiesta, debitamente motivata, di cui dovrà essere data evidenza mediante compilazione di apposita scheda che l’appaltatore avrà l’obbligo di allegare a corredo della fattura relativa al mese di riferimento.
L’Ente si obbliga a pagare all’aggiudicatario il corrispettivo del servizio reso, mediante pagamenti mensili posticipati conseguenti a presentazione di regolare fattura elettronica supportata da idonea documentazione.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla ricezione della predetta documentazione, previo acquisizione del parere favorevole di liquidabilità da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo dell’Ente.
Le fatture dovranno essere presentate mensilmente e devono indicare un corrispettivo corrispondente ad 1/36 del prezzo offerto per il servizio aggiudicato
Per agevolare la verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore è tenuto a predisporre una scheda di rendiconto e conferma in forma concordata con l’Ente, il quale si riserva in ogni caso l’impiego anche di altri mezzi e modalità di verifica.
Copia di tali rendiconti va allegata alle fatture, quale condizione per la loro liquidabilità.
ART. 11 – AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
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Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 12 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti
D. Lgs. N. 50/2016, con aggiudicazione effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. c) del D. Lgs.n. 50/2016, secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nell’avviso/disciplinare di gara.
Le fasi della procedura di affidamento saranno regolamentate nel disciplinare di gara.
L’impresa, a seguito dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, è vincolata all’avvio delle prestazioni del servizio nella data indicata all’art. 9 anche nel caso in cui per tale data non sia ancora stato stipulato il relativo contratto. Si procederà in tal caso all’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza. Sarà pertanto necessario che l’aggiudicatario si attivi come da richieste della Fondazione appaltante al fine di programmare adeguatamente l’avvio del servizio stesso.
ART. 13 – OBBLIGO DI LEGGE IN MERITO AI PAGAMENTI
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi disciplinati dal presente contratto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il codice identificativo di gara (CIG:
) attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti.
I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna altresì a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
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L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne danno immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della stessa legge.
La ditta appaltatrice dovrà produrre, durante l’intera durata dell’appalto, e nelle tempistiche previste, la documentazione di cui dall’art. 4, comma 1, Decreto Legge n. 124/2019, che ha inserito l’art. 17 bis al D.Lgs. 241/1997 denominato: “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse-charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.
ART. 14 - OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL REGOLAMENO UE 2016/679.
La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Regolamento UE 2016/679 e si impegna a trattare i dati personali e i dati sensibili dei fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto da detta normativa.
ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE GESTORE
Il soggetto subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
I lavoratori che non trovano spazio nell'organigramma del soggetto subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dal gestore uscente in altri settori, saranno destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali, a onere e cura della ditta appaltatrice.
Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
All’uopo si evidenzia, nella sottostante tabella, l’attuale dotazione mediante la quale l’operatore economico uscente sta eseguendo analoghi servizi di cui al presente capitolato:
Numero e Mansione | Rapporto a tempo determinato - indeterminato | LIVELLO | Monte ore settimanali | Date assunzione gg/mm/aaaa |
Addetto alle pulizie | Indeterminato | A1 | 20 | 20/07/2018 |
Addetto alle pulizie | Indeterminato | A1 | 17 | 01/10/2017 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 36 | 01/04/2017 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 30 | 01/03/2017 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 28 | 01/03/201197 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 28 | 01/03/2017 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 30 | 01/03/2017 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 34 | 01/11/2018 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 30 | 02/03/2020 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 38 | 01/03/2017 |
Assistente formato OSS | Indeterminato | C2 | 38 | 17/11/2017 |
Animatore | Determinato al 10/10/2020 | D1 | 15 | 11/04/2020 |
Infermiere | Determinato al 31/8/2020 | D2 | 24 | 12/11/2019 |
Infermiere | Indeterminato | D2 | 21 | 01/03/2017 |
Infermiere con funzioni di coordinamento | Indeterminato | D2 | 14 | 01/03/2017 |
Infermiere | Indeterminato | D2 | 38 | 10/07/2017 |
Infermiere | Indeterminato | D2 | 38 | 01/07/2018 |
Infermiere | Indeterminato | D2 | 38 | 01/03/2017 |
ART. 16–RAPPORTI CON LA COMMITTENZA
Per tutta la durata del contratto, la ditta appaltatrice dovrà essere rappresentata in qualsiasi momento da persona idonea.
Pertanto, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare alla Fondazione, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, il nominativo di uno o più rappresentanti al fine di dirigere tutte le attività oggetto del servizio e mantenere i rapporti col rappresentante dell’Ente.
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L’Ente si impegna a rendere disponibile all’interno dei propri locali e compatibilmente con la co- presenza di altri soggetti, una postazione dotata di scrivania, cassettiera porta progetti dotata di serratura e sedia in locale riscaldato ed illuminato. Rimane a carico ed oneri dell’appaltatore dotarsi di attrezzatura informatica (personal computer o notebook o altro dispositivo, con o senza stampante, connessione internet, cancelleria, stampati, carta da fotocopiatrice, toner ed altro materiale di consumo per le proprie esigenze aziendali)
ART. 17 GARANZIE E RESPONSABILITA’ CIVILE
L’appaltatore è responsabile per danni causati, a terzi, al patrimonio o al personale dell’Ente o all’area oggetto dell’appalto, derivanti dallo svolgimento del servizio, dalla consegna fino al termine dello stesso, secondo le norme degli artt. 2043, 2048, 2049 e 2051 del Codice Civile.
La Ditta aggiudicataria si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
A tal proposito la ditta aggiudicataria, prima dell’inizio dell’appalto, dovrà stipulare e consegnare una idonea polizza assicurativa R.C.T/R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori di lavoro, a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidatocon le seguenti caratteristiche minime:
• la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all’appalto dei servizi oggetto del presente contratto;
• la polizza dovrà avere una durata pari o superiore a quella dell’appalto affidato;
• la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali:
o R.C.T. massimale unico per sinistro euro 3.000.000,00=
o R.C.O. massimale unico per sinistro euro 3.000.000,00=, con un sottolimite di euro 1.000.000,00= per persona.
La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte dellaCompagnia Assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti della Fondazione e dei suoi Amministratori o prestatori d’opera in genere, fatti salvi i casi di dolo.
Si precisa che tale polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, e che eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico della ditta appaltatrice.
La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata in copia integrale, dalla ditta appaltatrice alla Fondazione prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso la stessa depositata per tutta la durata del contratto.
Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte all’ente alle relative scadenze.
ART. 18 ATTIVITA’ E PROGRAMMAZIONE PERIODICA
La ditta aggiudicataria è tenuta a redigere e trasmettere all’ente ogni bimestre la relazione concernente l’andamento della gestione del servizio, con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse.
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La Fondazione Casa di Riposo Onlus si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche circa il rispetto del dettato contrattuale con particolare riferimento alla qualità dei servizi e all’ottimizzazione delle risorse.
Sono previsti altresì, incontri periodici almeno trimestrali, volti:
• all’esame congiunto delle problematiche generali emergenti dallo svolgimento di dette attività;
• alla valutazione congiunta dei risultati dell’attività svolta.
ART. 19 OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI DELLA DITTA
Il soggetto aggiudicatario al fine di prevenire e/o contrastare la diffusione del rischio legato all’emergenza epidemiologica COVID 19 ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate ed emanande delle autorità competenti in materia, di dotarsi di un protocollo interno per la gestione del rischio Covid-19 per la tutela dei propri dipendenti, nei rapporti con l’utenza della struttura, tra loro medesimi e con i visitatori autorizzati all’accesso nei locali della Fondazione.
L’appaltatore, inoltre, dovrà svolgere i servizi oggetto dell’affidamento con idonea organizzazione aziendale caratterizzata da:
• strutture fisiche e tecnologiche conformi alle esigenze del servizio medesimo ed ai requisiti igienici-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e conformi alle disposizioni di superamento della barriere architettoniche;
• personale professionalmente qualificato, idoneo alle migliori realizzazioni del servizio, in osservanza degli standards minimi stabiliti dal Piano triennale della Regione Liguria vigente, che sia in possesso di attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario conseguito in seguito alla frequenza di un corso riconosciuto od autorizzato da amministrazioni pubbliche.
Le restanti figure professionali dovranno essere abilitate all’esercizio della professione di riferimento di legge.
Le mansioni ivi previste devono intendersi differenziate e riferite alla specifica qualifica professionale dei singoli addetti nel rispetto delle competenze previste per ciascuna qualifica dalle vigenti norme sanitarie.
Gli addetti che l’Ente ravvisi, dopo apposito colloquio effettuato dal proprio Direttore Sanitario, ritenuti non idonei allo specifico servizio appaltato, o quelli che risultino sprovvisti dei documenti comprovanti l’idoneità a svolgere le funzioni a cui sono preposte, devono essere immediatamente sostituiti, a semplice richiesta motivata da parte dell’Ente.
Ogni addetto deve portare, in posizione ben visibile, una apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione della ditta datrice di lavoro, nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti e sicurezza nei luoghi di lavoro.
La ditta appaltatrice fornirà, altresì, prima della sottoscrizione del contratto e presa consegna dei servizi oggetto del presente appalto, l’elenco nominativo del personale addetto ai vari servizi oggetto dell’appalto, corredato della data di assunzione e della categoria di inquadramento, corrispondente al C.C.N.L. di appartenenza.
Ai fini dell’osservanza del piano aziendale per la gestione delle emergenza antincendio la ditta si impegna a fornire un addetto in possesso di idoneità, reperibile esternamente alla struttura, nella fascia oraria serale/notturna con presa in servizio, previa richiesta anche telefonica, entro 30 minuti.
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Ogni tre mesi, decorrenti dalla data di inizio dei servizi appaltati, o comunque al verificarsi di inserimenti di nuove risorse, la ditta fornirà l’aggiornamento dell’elenco nominativo, escludendo i soggetti non più in forza alla medesima, mentre includerà i dati corrispondenti ad eventuali nuovi soggetti utilizzati dalla stessa.
Compete alla ditta aggiudicataria la fornitura e manutenzione dell’intero vestiario, effetti personali diversi e calzature di servizio, il cui aspetto e colore devono comunque rispondere alle indicazioni dell’Ente, nonché di ogni altra protezione necessaria ai sensi del d.lgs. n. 81/08.
ART. 20 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO APPLICAZIONE C.C.N.L. DI SETTORE
La ditta aggiudicataria dovrà dare formale assicurazione:
a) di assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali ed assistenziali dei prestatori di lavoro che impiegherà a qualsiasi titolo nei servizi di cui trattasi;
b) di garantire il rispetto dei minimi salariali e quant’altro previsto dai contratti di lavoro collettivi di categoria;
c) di applicare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le disposizioni vigenti in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa.
Tutto il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere informato e formato in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (D.P.I.) di autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008, ivi compresi quelli necessari al contrasto del rischio biologico ed epidemiologico da Covid-19.
La Fondazione Casa di Riposo Quaglia Onlus rimarrà assolutamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorreranno tra l’appaltatore ed il proprio personale, il quale non potrà avanzare alcuna pretesa o diritto verso la Fondazione Casa di Riposo, né alla scadenza dell’appalto, né durante il medesimo.
Tutto il personale impiegato dalla ditta agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore.
ART. 21 - OBBLIGO DELLA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
Stante la peculiarità del servizio richiesto, lo stesso è da ritenersi come pubblico servizio che non può, in nessun caso, essere interrotto, neanche in caso di sciopero.
In questa ottica la ditta aggiudicataria si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale, in caso di prolungata assenza, dimissioni, licenziamento, assicurando, da parte del personale assunto in sostituzione, il possesso dei requisiti professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito.
In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore la ditta dovrà comunque assicurare un servizio di emergenza, trattandosi di servizio di pubblica utilità ed essenziale.
ART. 22- SUBAPPALTO
Al subappalto si applica l’art. 105 del D. Lgs. N. 50/2016.
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ART. 23– VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO
L’Ente effettua controlli sul buon andamento del servizio appaltato per tutto il periodo della durata dell’appalto, tramite incaricati e con la più ampia facoltà di accesso e nei modi ritenuti più idonei.
Qualora i controlli avessero ad evidenziare situazioni di carenza o mancanze che potessero influire negativamente sul servizio, l’Ente si riserva il diritto di rivalersi nei confronti dell’appaltatore per tutti i danni che dovesse essere chiamato a risarcire, salva la facoltà di risoluzione del contratto.
ART. 24- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile costituiscono clausole di risoluzione contrattuale le seguenti ipotesi:
• apertura di una procedura concorsuale a carico della ditta;
• messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’impresa aggiudicataria,
• impiego di personale non dipendente dell’impresa aggiudicataria o dell’impresa subappaltatrice;
• gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni di legge e regolamentari nonché delle norme del presente capitolato in materia socio-assistenziale- sanitaria ed altresì in materia igienico-sanitaria di cui al d.lgs. n. 155/97;
• gravi violazioni agli obblighi contrattuali;
• inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o socio lavoratore e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriale del settore;
• interruzione non motivata del servizio affidato;
• violazione ripetuta delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ivi compresa la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria, sia preventiva che periodica;
• gravi difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta.
Nelle ipotesi sopra indicate la Fondazione, previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell’art. 1454 del Codice Civile, oltre a trattenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcune e fatta salva la facoltà per l’ente di richiedere il risarcimento dei danni da questo patiti in ragione delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il medesimo dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
ART. 25 - MANCATA SOTTOSCRIZIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO
Sarà motivo di risoluzione anticipata:
A) MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
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L’aggiudicatario dovrà costituire le garanzie e le procedure assicurative secondo quanto previsto dal presente capitolato e firmare il contratto nel giorno e nell’ora indicata dall’Ente, con avvertenza che in caso contrario l’Ente potrà procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale che comunque si è formato con l’aggiudicazione, e all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
B) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Fuori dai casi indicati ai precedenti articoli, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali senza la necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale viene indicato alla ditta contraente un termine non inferiore a 7 giorni dalla sua ricezione per l’adempimento.
Trascorso detto tempo senza che la ditta vi abbia provveduto, il contratto si intende risolto di diritto.
L’Amministrazione procederà nei confronti della ditta alla quantificazione dei danni eventualmente sofferti, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.
ART. 26 - RISARCIMENTO DANNI IN CASO DI RISOLUZIONE
In tutti i casi in cui si procede a risoluzione, l’Ente potrà rivalersi su eventuali crediti dell’impresa nonché sulla cauzione. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti dalle inadempienze. Nel caso in cui il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno, o sia incompleto o non rispondente alle dovute esigenze dell’Amministrazione, anche in ordine alla qualità, l’Ente potrà applicare all’aggiudicatario del servizio, con l’unica formalità della contestazione dell’addebito, per ogni giorno di mancato o difettoso espletamento del servizio, le penalità di cui all’articolo successivo del presente capitolato speciale d’appalto. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di fare eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio richiesto all’aggiudicatario, con addebito delle spese relative direttamente sulle fatture emesse all’aggiudicatario, ovvero sulla cauzione definitiva presentata.
Qualora le inadempienze di cui ai punti precedenti si ripetessero o siano tali da rendere insoddisfacente il servizio, l’Ente potrà risolvere il contratto, previa contestazione all’aggiudicatario assegnando allo stesso un termine non inferiore a 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Il contratto è risolto, con semplice dichiarazione di parte dell’Ente, nei casi di grave e provato inadempimento atto a compromettere il risultato della gestione.
ART. 27 - SANZIONI
La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio stesso o le disposizioni del presente Capitolato.
Ove non ottemperi agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente Capitolato, è tenuta al pagamento di una pena pecuniaria che varierà, a seconda della gravità dell'infrazione, da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00.
L'Ente, previa contestazione alla Ditta aggiudicataria, applica sanzioni nei casi in cui non vi sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente Capitolato.
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In caso di recidiva, per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata.
Per cumulo di gravi infrazioni, l’Ente ha facoltà di procedere alla rescissione del contratto. L'unica formalità preliminare per l'applicazione delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.
Alla contestazione della inadempienza, la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare, a mezzo PEC, le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito, inviata a mezzo PEC.
L’Ente procede al recupero della penalità mediante ritenuta sull’ordine di pagamento delle fatture emesse dalla Ditta aggiudicataria.
L’ applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
ART. 28 - DIRITTO DI RECESSO PARZIALE O TOTALE
E’ fatto salvo il diritto di recesso parziale o totale per l’Ente nell’eventualità che, a seguito di processi di riorganizzazione strutturale che comportino la disponibilità di personale idoneo alla gestione del servizio socio assistenziale e/o infermieristico, la Fondazione Casa di Riposo ritenga più conveniente la totale o parziale gestione in proprio del servizio o con altre modalità previste dalla normativa vigente.
La volontà di recesso totale viene comunicata all’impresa affidataria, con almeno 90 giorni di preavviso.
In caso di recesso parziale, l’Ente comunica alla ditta affidataria, con semplice preavviso di 30 giorni, il diritto di ridurre in qualsiasi momento il servizio appaltato od anche attivarlo in misura parziale, senza che l’appaltatore possa avanzare riserve o pretese; in tal caso si fa luogo alla riduzione del corrispettivo in misura proporzionale.
ART. 29 - DANNI A COSE O PERSONE
La ditta sarà responsabile di ogni danno che derivasse all’Ente ed a terzi dall’espletamento del servizio di cui al presente capitolato.
Qualora la ditta non dovesse provvedere alla riparazione, ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati dalla lettera di notifica, l’Ente rimane autorizzato a provvedere direttamente, rivalendosi sull’importo di prima scadenza a danno della ditta.
A tale scopo la ditta dovrà essere assicurata con primaria compagnia di assicurazione per danni a persone o cose, derivanti dall’espletamento del servizio, per fatto proprio, del personale dipendente o dei soci lavoratori, con polizza avente le caratteristiche ed i massimali meglio descritti nel precedente art. 17 del capitolato speciale di appalto.
A tale proposito la ditta dovrà depositare all’atto della stipula del contratto apposita polizza assicurativa o fideiussoria, come indicato precedentemente.
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In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
In quest’ultimo caso l’appalto sarà aggiudicato alla ditta che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario, con rivalsa per maggiori spese sulla cauzione provvisoria presentata a corredo dell’offerta.
ART. 30 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria rispettare tutte le norme di legge - generali e speciali - esistenti in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, l’Appaltatore, nell’eseguire il servizio, entro il tempo massimo di trenta giorni dalla data di effettivo inizio del servizio de quo, dovrà redigere il proprio documento di valutazione dei rischi, alla luce del quale deve provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare le seguenti misure generali:
• osservare ed adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni di ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale, la Fondazione in merito alla sorveglianza delle attività, compresa la fornitura di tutti i DPI, necessari e la formazione specifica del proprio personale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità ed alle scadenze previste dalla normativa vigente;
• impiegare personale competente ed idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d’uso di eventuali ausili ed attrezzature, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l’esecuzione dei compiti affidati;
• entro la data di inizio del servizio, e successivamente in caso di variazione, deve comunicare i nominativi del medico competente del lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e delle altre figure previste dal d.lgs. 81/08, onde consentire di attivare, quando necessario, l’attività di coordinamento.
ART. 31 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di appalto non è cedibile da parte della ditta, in alcun caso e titolo, in tutto ed in parte.
Nel caso la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per l’Ente e costituirà comunque clausola di risoluzione espressa.
ART. 32 - CAUZIONE DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
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La garanzia definitiva, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, è stabilita, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale (per il periodo di tre anni) e deve essere costituita dalla Ditta aggiudicataria mediante bonifico da eseguirsi sul c/c della Fondazione presso la Banca d’Alba Filiale di Diano Marina oppure fideiussione bancaria rilasciata da un istituto bancario autorizzato all’esercizio dell’attività bancaria, o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazione autorizzata, o fideiussione rilasciata da un intermediario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n.58/1998.
Nel caso di garanzia costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, la sottoscrizione del soggetto che rappresenta il fideiussore deve essere autenticata da un notaio che certifichi l’esistenza in capo a chi sottoscrive di valido potere di impegnare il fideiussore per la somma garantita e per l’introduzione di clausole aggiuntive o modificative o comunque in deroga alle Condizioni Generali del Contratto.
La garanzia deve contenere i seguenti elementi:
generalità anagrafiche complete, qualifica e poteri del soggetto che impegna il fideiussore; l’indicazione del tipo e dell’oggetto della garanzia prestata.
La garanzia deve:
• escludere, ai sensi dell’art. 1944 cod. civ., il beneficio per il fideiussore della preventiva escussione del debitore principale;
• prevedere l’inopponibilità all’Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la garanzia da parte del debitore principale;
• prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante;
• indicare, quale Xxxx competente in via esclusiva per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell’Ente garantito, il Tribunale di Imperia.
La garanzia deve essere presentata prima della sottoscrizione del contratto, o nel caso di affidamento del servizio in pendenza di stipula del contratto, prima dell’affidamento stesso.
La garanzia deve valere fino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell’Ente garantito.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Ente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di svolgimento del servizio, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.
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ART. 33- REVISIONE PREZZI
Il rischio di impresa è a totale carico dell’aggiudicatario.
Durante la gestione del servizio, oggetto dell’appalto, il prezzo che risulterà dall’aggiudicazione della procedura non sarà suscettibile di aumenti o diminuzioni. La ditta aggiudicataria non avrà nessun diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere, per aumenti di costi di manodopera, per perdite o per qualsiasi circostanza sfavorevole che potrebbe verificarsi dopo l’aggiudicazione e/o durante l’esecuzione del servizio.
ART. 34 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto, a pena di nullità, verrà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata autenticata, presso un Notaio a scelta dell’Appaltatore purché nella Provincia di Imperia.
Tutte le spese di contratto, di registrazione, bolli ed ogni altra spesa accessoria e dipendente, sono a carico della ditta aggiudicataria, la quale si impegna a versare a favore dell’Ente prima della sottoscrizione dello stesso, su presentazione di apposita distinta spese nei termini stabiliti dall’Ente.
Sono altresì a carico della ditta aggiudicataria le spese per la pubblicazione del bando, degli avvisi di indizione e di avvisi di aggiudicazione eseguiti in forma aggiuntive alla pubblicazione sul sito ufficiale dell’Ente e sulla G.U.C.E. (gazzetta ufficiale della Comunità Europea) e sui siti dell’osservatorio regionale.
ART. 35 - FORO COMPETENTE
Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere sull’applicazione e sull’esecuzione del presente contratto sarà definita dal giudice ordinario od amministrativo. Foro competente è quello di Imperia.
ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara e nel presente capitolato speciale di appalto.
La Fondazione appaltante si riserva, comunque la facoltà di non aggiudicare l’appalto.
Ai sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati n. 679/19 e norme attuative, si precisa che il trattamento dei medesimi sarà improntato alla correttezza e liceità nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, si farà riferimento alle norme del Codice Civile, con particolare riguardo all’art. 1655 e seguenti, nonché ad ogni altra disposizione normativa vigente inmateria.
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ART. 37- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile Unico del procedimento è il Direttore Amministrativo xxxx. Xxxxx Xxxxx.
Il presente capitolato si compone di n. 37 articoli.
Diano Castello, lì
FIRMA PER ACCETTAZIONE
Il sottoscritto dichiara di aver letto e di accettare tutte le clausole sopra
riportate, nessuna esclusa, ed in particolare di aver letto e di accettare quelle comportanti clausole vessatorie, che devono ritenersi efficaci a norma dell’art. 1341 del Codice civile.
In particolare dichiara di aver letto e di accettare le clausole contenute agli art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36.
Diano Castello, lì
FIRMA PER ACCETTAZIONE