COMUNE DI STREVI
COMUNE DI STREVI
Provincia di Alessandria
X.xx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx (XX) Tel. 0000-000000 Fax 0000-000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
Con la presente scrittura privata tra:
Comune di Strevi rappresentato in questo atto dal Sig. Xxxxxxx Xxxxx, nato ad Acqui Terme il 04.09.1978 Sindaco pro-tempore.
l’A.E.Z.A. (Associazione Ecologica Zoofila Ambientale) rappresentata dal Presidente Provinciale pro-tempore Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx nato ad Scicli (RG) il 01/02/1963 residente a Orsara Bormida(AL) in via Xxxxxxxx Xxxxxx 37.
PREMESSO
che con Delibera della Giunta Comunale N. 25 del 27/04/2006 era stata approvata la bozza di contratto di comodato per l’uso dell’immobile della stazione ferroviaria di Strevi e relative pertinenze di durata decennale, tra il Comune di Strevi e la S.p.A Ferservizi con sede in Roma.
che il sopracitato contratto, sottoscritto in data 23/09/2006 N. 74 e registrato ad Acqui Terme al n. 1969 il 27/09/2006, prevede fra l’altro la possibilità che il comodatario (Comune) conceda in sub comodato i locali, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Articolo 8 Subcomodato - Divieto di cessione
II comodatario non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà di subcomodare i locali, anche parzialmente, purché ne venga mantenuta la destinazione d'uso, salva comunque la propria responsabilità per l'adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente contratto.
Il comodatario deve comunicare per iscritto al comodante il nominativo/ragione sociale del soggetto subcomandatario degli immobili.
Articolo 7 Modifiche ed addizioni
II comodatario non può apportare, anche a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l'approvazione del relativo progetto da parte del comodante.
Il comodatario deve prevedere il divieto assoluto per il subcomodatario di subcomodare a sua volta a terzi.
che in data 15/10/2015 i locali in oggetto non sono assegnati ad alcuna Associazione.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto
Art.2 Il Comune di Strevi concede in comodato d’uso gratuito all’ Associazione A.E.Z.A., che accetta, i locali liberi della ex Stazione Ferroviaria al piano terra e primo piano e più precisamente i locali meglio individuati nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale (All.1), al fine di svolgervi prevalentemente attività sociali, di pubblico interesse con l’esplicita esclusione di esercizio di attività di culto o commerciali (somministrazione di bevande, prodotti alimentari ecc.). E’ inoltre fatto divieto l’utilizzo dei locali a scopo abitativo - residenziale.
Art.3 Il contratto ha la durata coincidente al periodo che intercorre dalla sottoscrizione del presente contratto di comodato alla scadenza di quello di cui alla premessa (26/04/2016).
Il rinnovo del presente contratto è subordinato a quello di cui in premessa tra il comune di Strevi e la Società Ferservizi S.p.A.
Art.4 L’Associazione in oggetto potrà, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, effettuare migliorie dei locali in concessione . La stessa è tenuta a custodire e consegnare i locali in uso, con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto.
Art.5 L’associazione dichiara di aver visitato i locali concessi in comodato e di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività e si obbliga a riconsegnarli, alla scadenza del contratto, liberi da persone e cose e con gli impianti in condizione di regolare funzionamento, relativamente ai locali utilizzati.
A carico dell’Associazione sono posti gli interventi di manutenzione sugli impianti idrosanitari, termico ed elettrico al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza e la funzionalità degli stessi. Gli impianti , presenti nei locali concessi in comodato, dovranno essere adeguati a norma di legge.
Art.6 L’Associazione dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione dei locali ceduti in comodato, ivi compresa quella degli impianti presenti.
L’Associazione ha l’obbligo di stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari di fornitura di energia elettrica, idrica e termica entro un mese dalla stipula del presente contratto e di fornire copia degli stessi agli uffici comunali competenti.
Art.7 Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con il consenso dell’Amministrazione Comunale, resteranno di proprietà della Ferservizi S.p.A. senza che questa abbia l’obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso.
Art.8 L’Associazione non può cedere il presente contratto ne subcomodarlo, anche parzialmente, senza il consenso dell’Amministrazione Comunale.
Art.9 L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di accedere, in qualsiasi momento, ai locali concessi in comodato, con il proprio personale o con personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze della destinazione d’uso.
Art.10 L’associazione esonera espressamente l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione. Esonera inoltre l’Amministrazione Comunale per danni o infortuni che possono derivare a terzi, ivi compresi il personale addetto all’uso dei locali e alla prestazione dei servizi di cui all’art. 2 del presente contratto comunque verificatesi nei locali stessi anche a causa di terzi.
Art.11 E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, qualora ne riscontrasse la necessità, di revocare anticipatamente il presente contratto, previa comunicazione scritta con raccomandata A.R, da inviarsi all’Associazione.
In tal caso l’Associazione dovrà liberare i locali entro 3 (tre) mesi dal ricevimento della comunicazione.
Art.12 Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti e/o alle consuetudini ed usi locali.
Per Comune di Strevi Il Sindaco Per l’Associazione A.E.Z.A. Il Presidente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 C.C. le parti dichiarano di approvare specificatamente il contenuto del presente contratto.
Per Comune di Strevi Il Sindaco Per l’Associazione A.E.Z.A. Il Presidente
STREVI, ……………………..