Contract
1. Campo di applicazione
Il presente Regolamento si applica a tutte le attività di ispezione su veicoli e componenti del Cliente interessato all’ottenimento dei certificati di omologazione a cura dell’Authority.
Il presente Regolamento è parte integrante degli accordi contrattuali con il Cliente, a meno che sia diversamente pattuito per iscritto o sia diversamente disposto dalla legge.
2. Diritti ed obblighi del Cliente
a) Prestazioni e documenti
Il Cliente si obbliga ad eseguire a favore di CETOC tutte quelle azioni che sono necessarie affinché CETOC possa svolgere l’attività prevista nell’offerta. Prestazioni effettuate da CETOC in eccesso rispetto a quanto pattuito nell’offerta, a causa di indicazioni insufficienti da parte del Cliente, sono a carico del Cliente stesso. In particolare il Cliente metterà tempestivamente a disposizione di CETOC i documenti necessari per la realizzazione dei servizi. Il Cliente è responsabile per l’esattezza delle indicazioni e dei dati da lui forniti.
b) Organizzazione
Il Cliente si obbliga ad assistere CETOC con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione. A tale fine il Cliente deve creare all’inizio del rapporto contrattuale nel suo ambito aziendale tutti i presupposti organizzativi che sono necessari ed utili al raggiungimento degli obiettivi del servizio di CETOC.
Il Cliente si obbliga ad assistere i collaboratori incaricati da CETOC durante l’esecuzione del servizio, inclusa la eventuale nomina da parte del Cliente di organi atti a decidere, deliberare e impegnarsi per il Cliente.
c) Informazioni
CETOC deve essere informata tempestivamente di tutti i fatti e di tutte le circostanze che potrebbero essere importanti per la realizzazione del servizio. In particolare il Cliente ha l’obbligo di notificare alla CETOC, senza indugio, qualsiasi variazione riguardante dati anagrafici e fiscali dell’Azienda, nonché i dati tecnici dei prodotti oggetto del servizio.
d) Conferimento dell’incarico
Per la validità del contratto, sarà necessaria conferma scritta per l’accettazione del contratto stesso.
e) Possibilità e Impossibilità di ricusazione degli ispettori assegnati
A seguito dell’accettazione dell’incarico, CETOC fornirà lista dei propri ispettori che condurranno la prova di ispezione.
Entro 3 giorni dal ricevimento della suddetta lista, il Cliente ha la possibilità di rifiutare il team assegnato al progetto mediante risposta diretta al mittente della lista con dettagliata descrizione delle cause.
Nella suddetta lista comunicata, potrebbero apparire Ispettori di Ministero coinvolto o Enti di accreditamento/certificazione, a cui CETOC si sottopone per qualifica periodica dei propri requisiti di professionalità e per verifica delle modalità attraverso cui CETOC eroga i servizi di ispezione; essi avranno il solo ruolo di “osservatori” senza alterare le attività e garantendo la stessa riservatezza e garanzie offerte da CETOC.
A queste presenze finalizzate al controllo di CETOC, il Cliente non può sottrarsi.
f) Approvazione dei lavori
La documentazione prodotta da CETOC a seguito dell’attività di ispezione svolta, si intende approvata qualora non venga contestata per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla consegna da parte di CETOC.
g) Modalità di presentazione e Gestione di Reclami e/o Ricorsi
Per qualsiasi problematica inerente il servizio erogato, fino a 15 giorni dalla consegna dei lavori è possibile avanzare per iscritto un reclamo sul servizio prestato o un ricorso sui risultati della prova mediante le seguenti modalità:
✓ Posta Raccomandata A/R all’indirizzo: Xxx xxxxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxx
✓ E-mail all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxx.xx
La comunicazione da inviare ai riferimenti di cui sopra deve riportare nell’oggetto le seguenti informazioni:
1. Riferimenti contratto (ns offerta firmata o Vs Ordine di Acquisto)
2. Tipologia di lamentato (“Reclamo sul servizio o parte di esso”, oppure “Ricorso su risultati confermati da CETOC”).
CETOC provvederà ad analizzare le cause e a rispondere tempestivamente su eventuali azioni correttive intraprese attraverso il proprio Responsabile della Qualità, secondo procedure interne aziendali le quali prevedono da parte di CETOC un ricontrollo della pratica di ispezione a cura di personale indipendente dallo staff tecnico che ci ha lavorato.
Nel caso in cui si ritenesse necessario o opportuno ripetere i risultati, l’eventuale costo aggiuntivo sarà concordato tra le Parti secondo il comune buon senso.
Per eventuali problematiche di natura legale, si rimanda al successivo § 5.
Le indagini e le decisioni non daranno luogo ad alcuna azione discriminatoria nei confronti del Reclamante/Ricorrente.
h) Condizioni di Pagamento
I Compensi relativi alle prestazioni contrattuali sono indicati nella proposta, che costituisce parte sostanziale del Contratto tra Cliente e CETOC. Nella proposta vengono indicati i prezzi relativi alle attività di ispezione e alle attività svolte a cura dei Laboratori esterni coinvolti.
Il Cliente ha l'obbligo di saldare le fatture alle condizioni indicate nella proposta, qualunque sia l'esito delle attività. Generalmente CETOC emette una fattura comprendente tutti i costi e le spese relative all’attività effettuata. Nel caso di contestazione di una fattura, detta contestazione deve pervenire a CETOC per iscritto prima dello scadere della fattura stessa. L'importo non contestato deve comunque essere saldato alla scadenza della fattura.
Il mancato pagamento, totale o parziale, delle fatture entro i termini concordati, oltre alle altre conseguenze di legge, dà diritto a CETOC di interrompere il servizio.
3. Diritti ed obblighi di CETOC
a) Responsabilità
CETOC si impegna ad espletare quanto indicato nel contratto e ad effettuare l’attività di ispezione utilizzando esclusivamente personale qualificato, sulla base delle informazioni in suo possesso. CETOC non é in alcun modo responsabile di un eventuale mancato riconoscimento da parte di terzi della validità della documentazione emessa, né risponde per eventuali richieste di
xxxxx/compensi dovuti al mancato soddisfacimento delle aspettative del Cliente nei confronti della documentazione stessa.
b) Definizione dei luoghi e del team di lavoro
CETOC stabilisce di comune accordo con il Cliente quali prestazioni di servizi devono essere fornite nei locali dell’azienda del Cliente e quali prestazioni di servizi devono essere fornite nei Laboratori utilizzati da CETOC. CETOC si impegna a rispettare nei locali del Cliente le vigenti norme sulla sicurezza e contro gli infortuni. Inoltre, CETOC comunica il team di lavoro assegnato al progetto prima dell’inizio dei lavori (vedi anche § 2 punto e)), compresi eventuali Laboratori esterni specializzati.
c) Riservatezza e Tutela dei Diritti di Proprietà del Cliente
CETOC si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni ricevute dal Cliente. Tutto il personale di CETOC ed eventuali ispettori esterni che operano per conto di CETOC hanno sottoscritto una dichiarazione di riservatezza. Tale obbligo persisterà anche al termine delle prestazioni di cui al presente contratto.
Il Cliente, all’atto della firma del contratto, dà il proprio consenso alla gestione dei propri dati personali in accordo a quanto stabilito dal D.lgs. 196/2003. I suddetti dati vengono gestiti, oltre che da CETOC e dal proprio personale incaricato per le ispezioni, anche da società esterne quali i Laboratori qualificati di cui CETOC si avvale.
I dati di tutte le aziende interessate da servizi di ispezione vengono automaticamente inseriti nel registro delle aziende Clienti di CETOC, sia a livello nazionale che a livello internazionale. L’elenco delle aziende Clienti può essere reso pubblico, ai fini dell’utilizzo come referenze delle attività svolte da CETOC.
CETOC si impegna altresì a trattare con la massima cura gli oggetti sottoposti a prova, fermo restando che non risponde di eventuali danni causati da taluni prove (condotte secondo parametri definiti da leggi, norme e/o procedure interne) finalizzate alla verifica di resistenza degli stessi.
Infine, CETOC assicura la completa tutela dei diritti di proprietà esercitati dal Cliente sui prodotti sottoposti a prova, garantendo sia per i propri dipendenti sia per ispettori e laboratori esterni che dovessero essere coinvolti.
d) Imparzialità e Indipendenza
Oltre quanto riportato al precedente § 3 punto c), CETOC garantisce che sussistono le seguenti condizioni:
✓ il personale CETOC è libero da qualsiasi pressione commerciale, finanziaria o di altra natura che possa influenzare il suo giudizio, al fine di garantire assenza di influenze sui risultati delle ispezioni effettuate
✓ CETOC garantisce di essere un ente indipendente rispetto al Cliente interessato
✓ CETOC dichiara di non essere e di non essere coinvolta con il progettista, il costruttore, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il manutentore degli oggetti sottoposti ad ispezione.
✓ CETOC dichiara di non essere impegnata in attività che possano entrare in conflitto con l’indipendenza di giudizio e con l’integrità professionale in relazione alle attività di ispezione.
Qualora venisse a cadere una o più delle condizioni suddette, CETOC provvede immediatamente a sostituire il personale coinvolto nel progetto o, se necessario, a interrompere l’erogazione del servizio.
Tutto quanto detto vale anche per i Laboratori esterni eventualmente coinvolti.
e) Valutazioni delle Prove di Ispezione
Il servizio erogato da CETOC è una valutazione della rispondenza dei rilievi effettuati sul/i campione/i ai range di valori imposti da Direttive, Regolamenti, Norme e/o Procedure Interne. Conseguentemente la valutazione finale può risultare solamente “veicolo/componente idoneo” o “veicolo/componente non idoneo”.
Tale valutazione determina solamente una raccomandazione all’Authority (Ministero o equivalente Ente Tecnico) per il rilascio delle omologazioni, che appunto è l’unico Ente a poter rilasciare l’attestato di omologazione per il veicolo/componente.
f) Copyright
CETOC detiene tutti i diritti di Copyright sui servizi/documenti forniti al Cliente. In particolare il Cliente può utilizzare i documenti operativi e qualsiasi documentazione di supporto ricevuta da CETOC esclusivamente nell'ambito del contratto di fornitura di servizi con essa stipulati. Non é permesso fotocopiare, riprodurre o pubblicare nemmeno parzialmente i documenti operativi e qualsiasi altro documento fornito al Cliente nell'ambito del suddetto contratto, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della CETOC.
4. Risarcimento danni
Ai fini del risarcimento di eventuali danni sui prodotti del Cliente, CETOC è responsabile esclusivamente qualora essa stessa, i propri rappresentanti legali o i suoi collaboratori abbiano arrecato danni per dolo o per colpa grave.
Ai fini del risarcimento dei danni, CETOC e i suoi collaboratori sono responsabili, esclusivamente quando sia provato che detti danni siano stati arrecati in maniera dolosa durante l’esercizio delle prestazioni da parte di CETOC o dei suoi collaboratori.
Il Cliente deve notificare immediatamente per iscritto a CETOC eventuali danni per i quali CETOC potrebbe essere ritenuta responsabile.
5. Foro Competente
Nell’eventualità di controversie insorgenti tra CETOC e il Cliente in relazione all’interpretazione e all’esecuzione del presente contratto, il foro esclusivo competente sarà il foro di Roma.
6. Non applicabilità di una clausola
Nel caso una o più clausole del presente Regolamento fossero derogate da condizioni contrattuali particolari, le rimanenti clausole contenute nel presente documento rimangono valide.
7. Durata del contratto
Il contratto per la fornitura dei servizi di consulenza ha inizio nel momento in cui il Cliente accetta l’offerta emessa da CETOC, ed ha validità come stabilito di volta in volta all’interno del contratto stesso.
8. Recesso dal contratto
Nel caso in cui un Cliente decidesse di recedere dal contratto con CETOC prima della data di scadenza, dovrà darne comunicazione scritta con raccomandata A/R, motivandone le ragioni. CETOC esaminerà la richiesta del Cliente e si impegna a dare risposta scritta entro 1 mese dalla data di ricevimento della comunicazione.
Il recesso dal contratto prima della scadenza dello stesso, comporta l’obbligo del pagamento di tutte le spettanze relative alle attività già svolte al momento della comunicazione del recesso, e comunque non meno del 50 % dell’intero importo pattuito nel contratto.