CONTRATTO TRA
CONTRATTO TRA
LAZIOcrea S.p.a., con sede in Roma, Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, X.X. x X. XXX 00000000000, in persona di , nato a , il , in qualità di , di seguito anche “Committente” o “Società Appaltante”
E
, con sede in , Via , C.F. e P. XXX , in persona di , nato a , il
, in qualità di , di seguito “Appaltatore” e, unitamente al Committente, “Parti”
PREMESSO CHE
A) Con Determinazione n. del LAZIOcrea, società in house della Regione Lazio, ha autorizzato l’ufficio preposto all’espletamento di una gara mediante procedura aperta (di seguito “Gara”), per l’individuazione di un soggetto cui affidare la predisposizione del progetto della rete dati (in grado non solo di collegare fra di loro tutte le sedi oggetto di intervento, ma anche di distribuire la potenza di calcolo dei CED della Regione in ogni sede), nonché la fornitura, l’installazione, la configurazione e la messa in esercizio degli apparati attivi (di seguito “Appalto”);
B) è risultata aggiudicatario/a, con determinazione n. _ del 2020, della predetta procedura, per l’importo fisso ed invariabile di € , oltre I.V.A., di cui € , a titolo di oneri di sicurezza, e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire l’Appalto oggetto del presente contratto (di seguito “Contratto”), alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
C) LAZIOcrea ha eseguito i controlli di legge sull’aggiudicatario, il quale, ai fini della stipula del presente Contratto, ha presentato la documentazione richiesta che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
D) Con il presente Contratto, e i suoi allegati, le Parti intendono disciplinare l’Appalto.
E) L’Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara: (i) di avere perfetta e particolareggiata conoscenza di tutti i documenti allegati o richiamati dal presente Contratto e di aver preso piena ed esatta conoscenza delle prescrizioni ed obblighi contrattuali, di averli verificati e di accettarli integralmente; (ii) di essersi recato sul luogo dove devono eseguirsi le attività e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione dell’Appalto, assumendosene ogni onere, adempimento e/o spesa; (iii) di aver valutato e tenuto conto nel corrispettivo offerto di ogni attività connessa all’esecuzione a regola d’arte dell’appalto; (iv) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale nonché delle relative capacità giuridiche e dei mezzi tecnici, finanziari ed organizzativi per l’attuazione del Contratto, impegnandosi ad eseguire l’Appalto secondo le modalità previste dal Contratto e dai suoi allegati, nonché a conformarsi alle direttive impartite dalla Committente, dal RUP e dal DEC.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, stipulano il presente Contratto volto a disciplinare gli aspetti economico-contrattuali del rapporto tra Committente ed Appaltatore.
ARTICOLO 1 – PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto ed hanno valore di patto.
Qualsiasi riferimento, contenuto nel presente Contratto e nei suoi allegati, ad un provvedimento legislativo o regolamentare deve intendersi esteso anche alle sue successive modifiche e integrazioni.
Si allegano al presente Contratto:
- Capitolato Speciale e relativi allegati;
- Offerta Tecnica dell’Appaltatore;
- Cronoprogramma dettagliato;
- Polizze dell’Appaltatore;
- Cauzione Definitiva.
In caso di omissioni ovvero di discordanza o contrasto tra i documenti contrattuali, il Contratto deve essere considerato prevalente rispetto agli altri documenti e, in ogni caso, deve essere preferita l’interpretazione a favore della Committente come indicato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
In ogni caso, l’Offerta Tecnica non potrà in alcun modo derogare in senso peggiorativo alle condizioni previste nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.
Nell’ipotesi di conflitto tra i documenti contrattuali e le disposizioni obbligatorie di legge, queste ultime hanno priorità ex art. 1339 c.c.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
Appaltatore: Si intende il soggetto che, essendo risultato Aggiudicatario della presente procedura di gara, ha provveduto a stipulare il relativo contratto d’appalto.
Appalto: Si intende il presente appalto e ciascun lotto dello stesso, comprensivo di tutte le prestazioni contrattualmente stabilite.
Contratto: Si intende il Contratto, comprensivo di tutti i suoi allegati, che l’Aggiudicatario sarà chiamato a stipulare relativamente alla presente fornitura.
Capitolato Tecnico: Si intende il documento tecnico che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni, alle modalità ed ai termini per l’esecuzione, sotto un profilo tecnico-fattuale, delle attività oggetto del presente appalto.
Committente: Si intende LAZIOcrea S.p.A. con sede Legale in Roma, via del Serafico n. 107.
Corrispettivo: Si intende l’importo dovuto all’Appaltatore dalla Committente per l’espletamento a regola d’arte dell’Appalto offerto in sede di gara.
Milestones: Si intendono i termini intermedi indicati nel Capitolato Tecnico per la consegna dei Deliverables e per l’esecuzione di specifiche prestazioni entro le tempistiche indicate.
Offerta Tecnica: Si intende l’Offerta Tecnica presentata in sede di gara dall’Appaltatore.
RTI: Si intende un raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituito o costituendo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, che ha presentato un’offerta per concorrere all’aggiudicazione del presente appalto.
ARTICOLO 3 – OGGETTO
L’Appalto è finalizzato, come meglio disciplinato nel Capitolato Tecnico, a dotare la Committente di un’idonea rete a fibra ottica di oltre 2000 km (e di tutto quanto necessario per il suo pieno funzionamento) in grado non solo di collegare fra di loro tutte le sedi oggetto di intervento, ma anche di distribuire la potenza di calcolo dei CED della Regione in ogni sede.
Nello specifico, il presente affidamento riguarda il Lotto 4, ovvero la predisposizione del progetto della rete dati, l’esecuzione dei servizi sistemistici, la fornitura del doppio accesso alla rete internet, nonché la fornitura, l’installazione, la configurazione e la messa in esercizio degli apparati attivi, il tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico.
Fermo quanto sopra, le singole prestazioni connesse con l’Appalto sono meglio individuate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara
L’Appalto dovrà essere effettuato in conformità al Contratto, al Capitolato Tecnico ed all’Offerta Tecnica, nonché con esplicito riferimento a quanto previsto nella normativa applicabile, assicurando un’elevata protezione della salute dei lavoratori e dell’ambiente.
L’affidamento è comprensivo di ogni attività comunque necessaria per lo svolgimento tempestivo ed a perfetta regola d’arte dell’Appalto, in conformità alla normativa vigente e con obbligo di risultato.
L’Appaltatore garantisce che gli apparati forniti e le attività di predisposizione del progetto della rete risponderanno allo scopo di collegare tutte le sedi oggetto di intervento e di distribuire la potenza di calcolo dei CED della Regione in ogni sede a perfetta regola d’arte, in conformità alle specifiche contrattuali.
L’Appaltatore garantisce che tutte le prestazioni saranno eseguite a perfetta regola d’arte in conformità alle specifiche contrattuali, nonché esenti da vizi e difetti, anche occulti, e consentiranno il raggiungimento dello scopo per cui sono state previste.
L’Appaltatore garantisce, inoltre, che gli apparati e i materiali di propria fornitura saranno di prima qualità - esenti da vizi e difetti anche occulti - ed idonei per le loro caratteristiche al raggiungimento degli obiettivi del Committente.
Nell’ambito delle attività connesse alla posa degli apparati, saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore tutti gli eventuali servizi logistici di cantiere (quali l’immagazzinamento temporaneo dei materiali e delle apparecchiature nonché la guardiania e sorveglianza delle aree) e le necessarie assistenze murarie (comprese le eventuali attività di scarico e trasporto interno di tutti i materiali, nonché lo smaltimento dei rifiuti).
L’Appaltatore si impegna a realizzare le attività di posa delle forniture indicate nel Capitolato Tecnico a perfetta regola d’arte e nel rispetto di ogni normativa, anche regolamentare, in vigore o che dovesse essere emanata in corso d’opera; in particolare e tra l’altro, le opere realizzate dovranno essere conformi alla normativa urbanistica, edilizia, catastale, di igiene e sicurezza, ambientale e di prevenzione degli incendi.
Nella realizzazione delle predette attività, l’Appaltatore dovrà utilizzare unicamente attrezzature, apparecchi e mezzi d’opera in regola con la normativa anche regolamentare applicabile, impiegando i materiali della migliore qualità ed idonei all’esecuzione di prestazioni a regola d’arte.
Tutte le attività si devono intendere comprensive anche delle assistenze necessarie, nonché di tutte le opere provvisionali e dei dispositivi ed attrezzature di protezione per la esecuzione in sicurezza dei lavori.
L’assunzione dell’appalto oggetto del presente Contratto implica per l’Appaltatore la perfetta conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali concernenti le Sedi, la realizzabilità delle attività di allestimento e l’accessibilità alle aree.
L’Appaltatore, in particolare e tra l’altro, dichiara di conoscere i vincoli e gli oneri connessi alla richiesta di permessi per l’accesso alle sedi, all’attraversamento di aree urbanizzate, alla gestione dei rifiuti e a quant’altro necessario per la perfetta esecuzione delle attività di allestimento e la corretta organizzazione dei lavori.
L’Appaltatore si impegna ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori, nonché ad osservare e far osservare dai propri dipendenti la normativa vigente in materia tecnica, assicurativa e di prevenzione di infortuni ed incendi, manlevando la Committente da ogni e qualsivoglia problematica sotto tali profili. L’Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, a porre in essere tutti i mezzi e ad adottare tutte le misure necessarie per la tutela dei terzi, anche assumendo ogni iniziativa al fine di impedire l’accesso alle aree di lavoro da parte di terzi non autorizzati.
L’Appaltatore sarà il solo responsabile dei sinistri, degli infortuni e dei danni che, durante il corso dei lavori, dovessero accadere ai lavoratori dipendenti e a terzi, sollevando di conseguenza la Committente da qualsiasi responsabilità per cause a lui direttamente imputabili.
In particolare, ricadono sull’Appaltatore:
- la predisposizione dell’area necessaria per l’esecuzione delle opere e l’installazione dei mezzi necessari per assicurare una perfetta esecuzione dei lavori;
- l’esecuzione sotto la propria responsabilità di tutti i rilievi, le misurazioni ed i tracciamenti necessari per l’esatta esecuzione delle opere;
- l’accurata pulizia delle aree di lavoro effettuata con periodicità giornaliera ed il trasporto in una discarica autorizzata, con l’assunzione dei relativi oneri, degli eventuali materiali di risulta e di quelli da imballaggio.
Alla conclusione ed al collaudo delle opere di allestimento delle Sedi, l’Appaltatore dovrà assicurare un servizio di manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere fornite e realizzate per un periodo di tre anni secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo dell’Appalto (di seguito “Corrispettivo”) sulla base del ribasso proposto dall’Appaltatore in sede di gara è stabilito a corpo ed è pari a € (euro
), oltre all’IVA, di cui € (euro /00) per oneri della sicurezza. Più in particolare, il predetto corrispettivo è da considerarsi ripartito tra le seguenti voci:
- € (euro /00) per la fornitura degli apparati ed il rilascio del documento di Progettazione Operativa;
- € (euro /00) per l’esecuzione dei Servizi Sistemistici;
- € (euro /00) per la fornitura del doppio accesso ad internet;
- € (euro /00) per la manutenzione degli apparati.
Il Corrispettivo si intende accettato dall’Appaltatore in seguito a propri approfondimenti, verifiche ed indagini.
L’Appaltatore dichiara di avere tenuto conto delle condizioni delle aree di esecuzione dell’Appalto e di quanto altro necessario per il compimento delle prestazioni e suscettibile di influire sulla determinazione dei prezzi.
L’Appaltatore, altresì, dichiara e riconosce che il corrispettivo è remunerativo e compensativo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi alle prestazioni contrattuali, nessuno escluso od
eccettuato, inclusi quelli della sicurezza, che lo stesso dovrà sostenere per l’esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte. Di conseguenza, si intendono compresi e compensati nell’importo dell’Appalto tutti gli onorari e le spese, nessuno escluso od eccettuato, necessari per svolgere l’Appalto a regola d’arte in conformità a quanto descritto nel Capitolato Tecnico, nel presente Contratto e nell’Offerta Tecnica presentata.
La Committente è espressamente esentata dal pagamento di quelle prestazioni che, da indagini e ricerche dalla stessa effettuate, risultino non eseguite e, conseguentemente, provvederà a decurtare dal Corrispettivo i relativi importi.
Il Corrispettivo, tenuto conto della durata dell’Appalto, è fisso ed invariabile per qualsiasi eventualità.
ARTICOLO 5 – DURATA, SOSPENSIONI E PENALI
La durata complessiva del contratto è di 57 mesi di cui (al massimo) 21 per la messa in esercizio la rete e 36 per il servizio di manutenzione degli apparati, che andrà a decorrere dal collaudo degli stessi su ogni singola sede.
Ferma la durata sopra indicata, le singole Milestones connesse all’espletamento dell’appalto sono più precisamente indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara.
Il Cronoprogramma di dettaglio delle prestazioni, allegato al Contratto, dovrà essere costantemente aggiornato nel corso dell’esecuzione dell’Appalto e dovrà essere conforme alle tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
All’interno del Cronoprogramma dovranno essere specificate le tempistiche connesse alle singole prestazioni oggetto di appalto con puntuale riferimento a ciascuna Sede, nominativamente individuata, interessata.
La Committente si riserva di procedere alla richiesta di modifica del Cronoprogramma senza che l’Appaltatore possa reclamare, ad alcun titolo, qualsivoglia risarcimento o indennizzo.
Le tempistiche di esecuzione dell’Appalto decorrono dalla data di sottoscrizione del Contratto, ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/16, di procedere all’avvio delle prestazioni nelle more del perfezionamento di tutti gli atti amministrativi necessari.
La Committente si riserva di applicare nei confronti dell’Appaltatore le seguenti penali:
- una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale previsto per la fornitura degli apparati ed il rilascio del documento di Progettazione Operativa rapportato all’incidenza della singola sede sul totale (parametrando il predetto corrispettivo con il numero di sedi totali previste nel Lotto) per ogni giorno di ritardo
rispetto alle Milestones indicate all’interno del Cronoprogramma di dettaglio per il completamento delle attività su ogni singola Sede,
- una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale previsto per la fornitura degli apparati ed il rilascio del documento di Progettazione Operativa per ogni giorno di ritardo rispetto alle Milestones indicate all’interno del Cronoprogramma di dettaglio per il rilascio del documento di Progettazione Operativa, rispetto ai termini indicati nel Cronoprogramma;
- una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concesso dal Committente per l’eliminazione di difetti e/o carenze qualitative delle forniture prestate ovvero di difformità rispetto a quanto dichiarato nella proposta tecnica dell’Appaltatore o a quanto riportato dal Capitolato Tecnico; tale penale si applica tanto ai difetti riscontrati durante il collaudo quanto a quelli accertati successivamente;
- una penale pari allo 0,3‰ (zerovirgolatre per mille) del corrispettivo contrattuale previsto per la manutenzione degli apparati rapportato all’incidenza della singola sede sul totale (parametrando il predetto corrispettivo con il numero di sedi totali previste nel Lotto) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle attività di manutenzione degli apparati forniti rispetto alle tempistiche indicate nell’Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico per guasti non bloccanti come definiti nel Capitolato;
- una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale previsto per la manutenzione degli apparati rapportato all’incidenza della singola sede sul totale (parametrando il predetto corrispettivo con il numero di sedi totali previste nel Lotto) per ogni ora di ritardo nell’esecuzione delle attività di manutenzione degli apparati forniti rispetto alle tempistiche indicate nell’Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico per guasti bloccanti, come definiti nel Capitolato o ove la problematica riscontrata comporti l’impossibilità di connessione, l’interruzione del servizio e/o, in ogni caso, la sussistenza di un grave pregiudizio ad insindacabile valutazione del Committente
- una penale pari all’1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale previsto per la fornitura degli apparati e per i servizi di progettazione della rete rapportato all’incidenza delle sedi interessate sul totale (parametrando il predetto corrispettivo con il numero di tratte totali previste nel Lotto) per ogni mese (come rilevato dal report semestrale previsto nel Capitolato) e per ogni punto percentuale (arrotondato alla cifra piena) di disponibilità inferiore a quanto previsto nel Capitolato e nell’Offerta Tecnica, dovuto ad inadempimento dell’Appaltatore.
L’importo delle predette penali, comunicate all’Appaltatore prima della loro applicazione, sarà trattenuto direttamente in occasione del primo pagamento utile nei confronti dello stesso e saranno riportate nel relativo certificato di pagamento. Qualora gli importi dovuti all’Appaltatore non coprano l’intero ammontare delle penali, la somma residua sarà detratta in
occasione del pagamento successivo o attraverso l’escussione della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione di cui si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento.
L’Appaltatore prende atto che, in ogni caso, l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il Contratto.
Eventuali cause di ritardo non dipendenti dall’Appaltatore dovranno essere, appena note e comunque entro 3 giorni dal verificarsi del motivo del ritardo, comunicate al Direttore dell’Esecuzione del Contratto in modo che la Committente possa prendere i necessari e conseguenti provvedimenti. Tali ritardi daranno diritto all’Appaltatore di richiedere una proroga delle scadenze previste contrattualmente soltanto qualora non siano allo stesso imputabili.
La sussistenza dei presupposti della proroga e la sua durata formeranno oggetto di discussione e trattativa diretta tra il Direttore dell’Esecuzione del Contratto e l’Appaltatore; tuttavia, la proroga dovrà essere in ogni caso formalizzata, a pena di nullità, in un documento controfirmato per accettazione dalla Committente. In caso di mancato accordo, varrà quanto stabilito dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore per nessuna ragione potrà sospendere, parzialmente o totalmente, ovvero rallentare l’esecuzione dell’Appalto, anche in deroga all’art 1460 c.c.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali non imputabili all’Appaltatore e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto [tra cui eventi di forza maggiore e/o caso fortuito e/o cause ricollegabili ad iniziative di terzi (inclusi i detentori delle Sedi da allestire) e/o a provvedimenti degli Enti competenti] che impediscano in via temporanea l’utile svolgimento delle opere a regola d’arte, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto potrà disporre la sospensione dei lavori.
La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario che sarà determinato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà i nuovi termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni parametrati alla durata della sospensione ed al suo effetto sull’Appalto, sempre che la sospensione non sia ricollegabile a fatto o colpa dell’Appaltatore.
Qualora invece la sospensione, totale o parziale, o il rallentamento siano da attribuirsi a fatto o colpa dell’Appaltatore resteranno ferme le tempistiche contrattualmente stabilite.
In caso di sospensione, non imputabile all’Appaltatore e/o alla Committente, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso, indennizzo o indennità aggiuntiva, ma esclusivamente alla proroga rispetto ai termini contrattuali di ultimazione delle prestazioni.
In ipotesi di sospensione dovuta a cause ascrivibili esclusivamente alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto soltanto ad un risarcimento sulla base di quanto previsto dal DM n. 49/18 pari a:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere computate nella percentuale del 2% (due percento);
b) la ritardata percezione dell’utile di impresa nella misura pari agli interessi legali di mora;
c) il mancato ammortamento dei macchinari e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dell’appalto e le retribuzioni inutilmente corrisposte.
ARTICOLO 6 – VARIANTI
Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni alle modalità di esecuzione dell’Appalto senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente. La violazione del divieto costituirà un inadempimento al Contratto con diritto della Committente all’applicazione di penali o alla risoluzione del Contratto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento del danno.
La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, durante lo svolgimento dell’Appalto, l’esecuzione di varianti in corso d’opera nei limiti e le modalità di cui all’art. 106 del D. Lgs.
n. 50/16 e, ove applicabile, dell’art. 63 dello stesso Decreto, senza diritto per l’Appaltatore ad alcun compenso, indennizzo od indennità aggiuntiva oltre alla modifica del corrispettivo sulla base delle maggiori o minori attività previste nella variante.
La facoltà riservata alla Committente di introdurre varianti non muterà la forma dell’appalto che resterà comunque affidato a corpo.
La Committente sin d’ora si riserva, ai sensi del primo comma, lettera e), dell’art 106 del D. Lgs. n. 50/16, ferme le altre ipotesi disciplinate dal medesimo articolo, la facoltà di operare modifiche non sostanziali di importo pari al 20% del corrispettivo del contratto.
In particolare, nel caso in cui - in corso di esecuzione - si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’intero importo del Contratto, l’Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere così variate alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che possa vantare alcun risarcimento o indennizzo. In tal caso, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a
sottoscrivere, entro 15 giorni dal momento in cui gli è sottoposto, in segno di accettazione o di motivato dissenso, da esplicitarsi contestualmente alla sottoscrizione, termine oltre il quale decadrà da ogni possibilità di contestazione o richiesta risarcitoria.
Nel caso di modifiche in aumento o in diminuzione oltre la soglia del sesto quinto, la modifica sarà comunicata all’Appaltatore che, nel termine di 10 giorni dal suo ricevimento, dovrà dichiarare per iscritto se intenderà accettare la prosecuzione dell’appalto e a quali condizioni. Se l’Appaltatore, entro il termine fissato, non darà riscontro alla comunicazione dell’Amministrazione, s’intenderà manifestata la volontà dello stesso di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario e con le condizioni indicate nell’atto trasmesso. Nel caso in cui l’Appaltatore fornisse riscontro entro il termine fissato, le Parti concorderanno secondo buona fede e sulla base dei prezzi contrattuali, conformemente al DM 49/18, la disciplina e la quantificazione economica delle attività in variante.
Nel caso di varianti richieste dalla Committente, il corrispettivo per le maggiori o minori attività sarà calcolato, ai sensi di quanto stabilito dal DM 49/18, mediante concordamento dei relativi nuovi prezzi, ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nel contratto. Quando non sia possibile riferirsi a prestazioni contrattuali similari, i nuovi prezzi saranno dedotti, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dell’Esecuzione e l’Appaltatore, avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta e applicando agli stessi il ribasso d’asta offerto.
Non sono, in ogni caso, considerate varianti e non potranno in alcun modo essere addotte a giustificazione di ritardi o richieste di indennizzi, risarcimenti o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore, adeguamenti o modifiche di dettaglio dell’Appalto finalizzati alla risoluzione di problematiche minori disposti, in corso di esecuzione, dal Direttore dell’Esecuzione e/o dal Responsabile Unico del Procedimento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 106 del D. Lgs. n. 50/16.
ARTICOLO 7 – GARANZIA DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, presta, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una cauzione pari a € mediante cauzione/fideiussione allegata al Contratto che prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell’art. 1944, comma 0, x.x., xx xxxxxxxx all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia stessa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
La garanzia definitiva opera nei confronti della Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti. Di conseguenza, la garanzia deve permanere per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino
all’esaurimento degli adempimenti di fine contratto e, comunque, alla definizione di tutte le pendenze. La stessa è progressivamente svincolata con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/16 e, in ogni caso, sarà restituita senza interessi alla data di emissione del certificato attestante la Verifica di Conformità dell’Appalto, sempre che non sussistano controversie o pendenze di sorta.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, la Committente avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione trattenendo sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’Appaltatore, senza che lo stesso possa avanzare opposizione alcuna. In particolare, in caso di risoluzione del Contratto per inadempienze dell’Appaltatore, la Committente si riserva di trattenere, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l’intera somma costituente il deposito cauzionale.
La Committente può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in tal caso, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.
ARTICOLO 8 – POLIZZE DI ASSICURAZIONE
L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni che dovesse arrecare, in conseguenza dell’esecuzione dell’Appalto e delle attività connesse, a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per i terzi, sollevando e manlevando la Committente da ogni responsabilità al riguardo.
L’Appaltatore si impegna a stipulare tutte le assicurazioni e garanzie obbligatorie per legge, ivi incluse quelle previste dal codice civile, che dovranno essere sottoscritte almeno 10 giorni prima l’inizio dell’Appalto e mantenute per tutta la durata del Contratto.
Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l’ammontare dei danni ecceda i massimali sopraindicati ovvero siano previste franchigie, l’Appaltatore è da considerarsi quale il responsabile esclusivo sia nei confronti della Committente che dei terzi. L’Appaltatore, pertanto, provvederà a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni possibile conseguenza pregiudizievole, inclusi eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalle protezioni assicurative.
ARTICOLO 9 – TERMINI DI PAGAMENTO
Il Corrispettivo complessivo e omnicomprensivo verrà riconosciuto, salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e di eventuali penali in compensazione, con le seguenti modalità:
- una eventuale anticipazione su richiesta dell’appaltatore pari al 20% (venti percento) dell’intero importo contrattuale entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria, rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di importo pari alla misura dell’anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La somma a tale titolo versata sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento in misura corrispondente alla percentuale di anticipazione concessa; in ogni caso, all’ultimazione della prestazione l’importo dell’anticipazione dovrà essere compensato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione;
- il pagamento del 50% (cinquanta per cento) dell’importo previsto per la fornitura degli apparati ed il rilascio del documento di Progettazione Operativa, detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà al rilascio del documento di Progettazione Operativa ed ove il 50% delle sedi siano pienamente fornite delle apparati oggetto di appalto e pienamente funzionanti, come comprovato dai collaudi eseguiti in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali;
- il pagamento del rimanente 50% (cinquanta per cento) dell’importo previsto per la fornitura degli apparati ed il rilascio del documento di Progettazione Operativa, detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà a conclusione di tutte le attività di fornitura degli apparati in tutte le sedi oggetto di appalto, come comprovato dai collaudi eseguiti in corso d’opera e previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali;
- il pagamento del 50% (cinquanta per cento) dell’importo previsto per l’esecuzione dei Servizi Sistemistici al momento dell’effettivo avvio del servizio, comprovato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e confermato dal Responsabile del Procedimento;
- il pagamento del rimanente 50% (cinquanta per cento) dell’importo previsto per l’esecuzione dei Servizi Sistemistici al momento della conclusione del servizio, previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal
Responsabile del Procedimento, della conformità dell’Appalto alle previsioni contrattuali;
- il pagamento dell’importo previsto per il doppio accesso ad internet avverrà attraverso
n. 2 (due) canoni annuali posticipati successivamente al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità del servizio erogato alle previsioni contrattuali;
- il pagamento del corrispettivo previsto per le attività di manutenzione degli apparati, detratta l’eventuale anticipazione erogata, avverrà attraverso n. 3 canoni annuali posticipati successivamente al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, previo accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermato dal Responsabile del Procedimento, della conformità del servizio erogato alle previsioni contrattuali.
Ai sensi del comma 5-bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/16, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal certificato di pagamento redatto dalla Committente che sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalle date sopra indicate, previa emissione di fattura, intestata a LAZIOcrea S.p.A., Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, che deve comunque indicare:
- la denominazione dell’Appalto ed il relativo numero di C.I.G. (codice identificativo gara) e di C.U.P. (Codice Unico di Progetto);
- le attività effettivamente svolte e oggetto di fatturazione;
- la dicitura “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.”.
- il codice di fatturazione elettronica: SUBM70N.
L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito specificate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Sulle somme dovute dalla Committente all’Appaltatore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo, risarcimento o rimborso contrattualmente previsto.
La Committente rimane espressamente esonerata e manlevata da parte dell’Appaltatore per qualsiasi responsabilità concernente il mancato riconoscimento ai subappaltatori e subcontraenti dei compensi dagli stessi maturati in fase di esecuzione delle opere, nonché dei compensi spettanti alle proprie maestranze e alle maestranze dei propri subappaltatori e subcontraenti. Di conseguenza, l’Appaltatore si impegna ad intervenire in garanzia, anche in corso giudizio, per manlevare la Committente da ogni eventuale pretesa connessa a mancati pagamenti nei confronti delle maestranze o dei subcontraenti.
L’erogazione del corrispettivo sarà subordinata alla preventiva produzione da parte dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori autorizzati:
- del Documento Unico di Regolarità Contributiva – in corso di validità - ove la Committente non dichiari di esserne già in possesso;
- di specifica autocertificazione, sia dell’Appaltatore che di eventuali subappaltatori, attestante l’assolvimento degli obblighi inerenti al trattamento retributivo e agli adempimenti contributivi e previdenziali sui redditi da lavoro dipendente;
- delle fatture quietanzate degli eventuali subappaltatori relative alle prestazioni dagli stessi svolte;
- di ogni altro documento richiesto dalla Committente.
Nel caso in cui la documentazione sopra indicata sia trasmessa in forma incompleta o inesatta, la Committente avrà pieno diritto di sospendere il pagamento del Corrispettivo fino alla data di esibizione da parte dell’Appaltatore dei medesimi documenti integrati e/o corretti.
Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi comunque gravanti sull’Appaltatore in forza del Contratto, la Committente è autorizzata a sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, sino a quando l’Appaltatore non avrà regolarizzato nella maniera più completa la sua posizione. Inoltre, qualora l’Appaltatore non provveda a regolarizzare la propria posizione entro i termini che saranno, caso per caso, stabiliti dalla Committente o dai soggetti da essa delegati, la stessa potrà provvedervi direttamente, a spese dell’Appaltatore, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezioni o avanzare pretese di sorta o richieste di risarcimento od indennizzo, fermo il diritto della Committente a procedere alla risoluzione in danno.
Nel caso di RTI, il pagamento sarà eseguito nei confronti dell’impresa capogruppo, che provvederà a corrispondere quanto dovuto agli altri partecipanti al raggruppamento per le prestazioni dagli stessi effettuate, previamente comunicate alla Committente. Resta fermo che ciascuna impresa raggruppata provvederà a fatturare quanto di propria competenza nei confronti della Committente.
Si precisa che dal 1° luglio 2017 la LAZIOcrea S.p.A. è assoggettata al regime del c.d. “split payment”, con la conseguenza che l’importo dell’I.V.A. non sarà corrisposto all’Appaltatore, bensì direttamente versato all’Erario dalla Società Appaltante.
Il pagamento delle fatture accettate sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato all’Appaltatore, il quale assume gli obblighi di comunicazione di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 10 – SUBAPPALTO
L’Appaltatore potrà subappaltare nei limiti di quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/16 solo previa autorizzazione scritta da parte della Committente.
L’Amministrazione dichiara di voler corrispondere all’Appaltatore le somme dallo stesso dovute nei confronti dei subappaltatori, fermo restando che l’Appaltatore si impegna a trasmettere, almeno 30 giorni prima del termine per l’emissione del relativo certificato di pagamento, idonea dichiarazione riguardante la quantificazione delle attività di competenza del subappaltatore, nonché a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni problematica riguardante i pagamenti nei confronti dei medesimi subcontraenti.
L’Appaltatore, prima di ricorrere a qualsivoglia subappaltatore, dovrà trasmettere alla Committente l’istanza di autorizzazione per il subappalto, la quale dovrà contenere:
- il contratto di subappalto condizionato all’autorizzazione della Committente;
- le prestazioni che intende subappaltare con il relativo importo;
- la denominazione e ragione sociale del soggetto proposto per il subappalto e il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’affidamento, contenente la dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali e l’espressa dicitura antimafia, qualora possibile, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente;
- l’attestazione dei requisiti posseduti dal soggetto proposto per il subappalto in relazione alle prestazioni oggetto di contratto, tra cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) e l’autocertificazione ai sensi e per gli effetti del
D.P.R. 445/2000 s.m.i. circa il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e dall’art. 80 del D.Lgs. 50/16.
- ogni altro documento richiesto dalla Committente.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla legge di gara, dal presente Contratto, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere fatta per iscritto ed inviata alla Committente, che provvederà al riguardo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza completa di tutta la documentazione occorrente. Ove ricorrano giustificati motivi, tale termine potrà essere prorogato una sola volta per uguale periodo.
L’Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore dell’effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la Committente stessa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi anche in conseguenza delle forniture, attività, lavori e/o delle prestazioni.
L’Appaltatore è tenuto a inserire nel contratto di subappalto una clausola con la quale viene esplicitamente esclusa qualsivoglia azione diretta del subappaltatore nei confronti della Committente. Resta comunque fermo che l’Appaltatore deve tenere indenne la Committente da qualsiasi richiesta e/o pretesa da parte dei subappaltatori stessi.
La Committente avrà il diritto di richiedere all’Appaltatore la risoluzione del contratto di subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal cantiere, per imperizia o indesiderabilità del subappaltatore stesso, senza essere per questo motivo in alcun modo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
La Committente sarà in ogni caso autorizzata a esercitare direttamente i controlli e le verifiche di cui all’art. 1662, comma 1, c.c.; a tal fine, l’Appaltatore si impegna a ottenere l’espresso consenso del Subappaltatore.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo o alla normativa applicabile, la Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
ARTICOLO 11 – CONTROLLI
Il Responsabile Unico del Procedimento ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto verificano che le attività oggetto del Contratto, e tutte le attività ad esso connesse, siano eseguite a perfetta regola d’arte ed in conformità al Capitolato ed al Contratto. Questi soggetti, al fine di appurare il raggiungimento degli obiettivi e il corretto adempimento degli
obblighi previsti dal Contratto, e dai relativi allegati, sono autorizzati ad effettuare i controlli ritenuti necessari, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Speciale.
Tali verifiche e controlli, eseguibili attraverso qualunque mezzo, saranno tesi, tra l’altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, specifiche tecniche, e termini prescritti per l’esecuzione dell’Appalto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, oltre che ad accertare l’eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l’applicazione delle penali.
La Committente si riserva di eseguire in ogni momento prove e verifiche circa la corretta esecuzione dell’Appalto e, a tal fine, l’Appaltatore si impegna a prestare la massima collaborazione, mettendo a disposizione del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ogni dato e documento utile o dagli stessi richiesto, nonché il personale e i mezzi necessari.
Gli oneri relativi all’esecuzione di dette prove e verifiche, inclusi quelli per il personale e gli strumenti, sono a carico dell’Appaltatore e sono compresi e compensati con il corrispettivo dell’Appalto.
Ove l’Appaltatore non ottemperi ai predetti obblighi, la Committente dispone che si provveda in danno all’Appaltatore medesimo, ritenendo la spesa dalle somme ancora dovute all’Appaltatore o disponendo l’escussione della garanzia.
Resta inteso che, qualora in occasione delle verifiche si riscontrassero difetti o mancanze, il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto procederanno all’applicazione delle relative penali e prenderanno ogni determinazione in merito sino a procedere alla risoluzione in danno del contratto.
I controlli e le verifiche eseguite non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita dell’Appalto ed all’adempimento delle clausole contrattuali, né dalle incombenze od obblighi derivanti in forza delle leggi, regolamenti e norme applicabili.
ARTICOLO 12 – COLLAUDI E ULTIMAZIONE DELL’APPALTO
La Committente si riserva la facoltà di far eseguire in corso d’opera collaudi sia di natura tecnica che amministrativa volti ad appurare la conformità degli impianti alle prescrizioni del Contratto e dei suoi allegati, nonché della normativa tecnica applicabile.
In particolare alla conclusione della fornitura degli apparati presso ciascuna sede oggetto di intervento, l’Appaltatore sarà tenuto a darne immediata comunicazione scritta al Direttore dell’Esecuzione del Contratto e alla Committente che procederà all’accertamento in contraddittorio con l’Appaltatore della fornitura realizzata e della piena funzionalità della stessa.
All’esito di tale accertamento, si procederà all’esecuzione del collaudo della singola Sede volto a verificare il corretto funzionamento di quanto previsto in fornitura, come meglio indicato nel Capitolato Tecnico.
Saranno a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le spese, nonché la strumentazione necessaria per le operazioni di collaudo, ad esclusione soltanto dell’onorario spettante ai professionisti che saranno nominati a tal fine dalla Committente e da questa direttamente compensati.
In sede di collaudo l’Appaltatore dovrà consegnare:
- programma di manutenzione (ordinaria e straordinaria)
- dichiarazione di conformità degli impianti;
- certificazioni dei materiali richieste dalle normative;
- certificazioni di corretta posa in opera;
- garanzie dei prodotti;
- disegni “as built” delle opere civili e degli impianti;
- manuali d’uso e di manutenzione;
- i manuali di esercizio e manutenzione delle apparecchiature e dei sistemi facenti parte dell’Appalto;
Prima e dopo il collaudo l’Appaltatore dovrà eseguire una accurata pulizia finale delle aree nelle quali sono stati eseguiti i lavori.
In seguito all’ultimazione dell’Appalto si procederà alla Verifica di Conformità nel rispetto della normativa applicabile e di quella medio tempore emanata.
ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile dell’esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni contrattuali e dell’assolvimento degli obblighi che derivano, direttamente o indirettamente, dal contratto, dagli artt. 1655 e ss. c.c., e dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli imposti dalla regolamentazione tecnica e dalle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale, essendo i relativi oneri e rischi compresi e compensati nel Corrispettivo.
Fermo quanto previsto dal Capitolato Tecnico, l’Appaltatore ha, in particolare, l’obbligo di eseguire a propria cura e spesa tutte le prestazioni comunque necessarie a realizzare a perfetta regola d’arte l’Appalto, meglio descritte nel Capitolato Tecnico. A titolo indicativo ma non
esaustivo, sono compresi tra gli obblighi a carico dell’Appaltatore, fino alla conclusione dell’Appalto:
A. Esecuzione dell’Appalto: l’Appalto dovrà essere eseguito a regola d’arte e senza vizi, mancanze o difetti in conformità alle modalità indicate nel Capitolato Tecnico, nel Contratto e nell’Offerta Tecnica nel rispetto delle disposizioni e degli Ordini di Servizio impartiti dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto con obbligo di risultato finalizzato a consentire alla Committente il pieno utilizzo della rete offerta in IRU.
B. Fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti, manodopera, trasporti, noli, ecc.: l’Appaltatore dovrà fornire a proprio onere e spese tutti gli attrezzi, strumenti, segnaletica, manodopera, trasporti, noli, ecc., necessari per l’esecuzione a regola d’arte dell’Appalto, facendo fronte a tutti i conseguenti oneri e sopperendo a qualsiasi difficoltà di esecuzione.
C. Xxxxx a terzi: sono a carico dell’Appaltatore, che ne assume la piena responsabilità (anche quando si avvalga di subappaltatori, cottimisti, ecc.), tutte le misure e cautele finalizzate ad evitare, nell’esecuzione dell’Appalto, il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, a persone e cose. Gli oneri per il ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o cautele, sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza della copertura assicurativa. L’Appaltatore manleva la Committente da qualunque molestia, richiesta o pretesa possa venire avanzata da terzi a causa delle attività eseguite e risponde verso chiunque dei danni arrecati, a qualunque titolo ed in qualunque maniera, a cose e/o persone anche per mezzo dei suoi agenti o collaboratori.
L’Appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni di qualunque genere, diretti e indiretti, comprensivi di capitale, interesse, spese e lucro cessante (ivi inclusi quelli derivanti da eventuali sospensioni di attività artigiane e commerciali o di erogazione di pubblici servizi), derivanti, per fatto proprio o di persone di cui esso si avvale, da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, circolari, ecc., o di prescrizioni impartite dalla Committente. L’Appaltatore risponde di tutti i danni arrecati, in dipendenza dell’esecuzione delle attività, a qualunque terzo nonché a beni di proprietà pubblica e/o privata, manlevando espressamente la Committente e il personale di assistenza da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.
Qualora venga rilevata l’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore, delle leggi, regolamenti, circolari, ecc. e/o delle prescrizioni del Contratto d’Appalto, la Committente provvederà a contestare per iscritto l’inadempienza, assegnando all’Appaltatore un termine perentorio entro il quale l’inadempimento dovrà essere sanato; in mancanza, la Committente si riserva la facoltà, da esercitarsi senza che l’Appaltatore possa opporre eccezioni, di sostituire l’Appaltatore con altro soggetto.
Tutte le spese sostenute dalla Committente, in applicazione di quanto sopra detto, saranno addebitate all’Appaltatore.
ARTICOLO 14 – FORZA MAGGIORE
Nessuna delle Parti sarà responsabile per la mancata esecuzione del Contratto dipendente da eventi di forza maggiore di qualunque natura non imputabili ad alcuna delle Parti e che sfuggano al loro ragionevole controllo.
La Parte interessata dall’evento di forza maggiore dovrà comunicarlo all’altra Parte immediatamente e, in ogni caso, non oltre 3 (tre) giorni, indicandone se possibile la natura, la sua possibile durata e gli effetti sull’adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente Contratto.
Le Parti devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell’evento di forza maggiore.
Qualora a causa di un evento di forza maggiore la Committente non sia in grado di esercitare i diritti su una o più Fibre Ottiche per almeno 5 (cinque) giorni, le Parti concorderanno le azioni più opportune per consentire alla Committente l’esercizio dei diritti.
In ogni caso, persistendo un fatto di forza maggiore per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni di calendario, la Parte non colpita dall’evento avrà la facoltà di risolvere il Contratto, limitatamente alla tratta in fibra ottica interessata, senza alcuna responsabilità a carico delle Parti, provvedendo alle necessarie decurtazioni del corrispettivo.
ARTICOLO 15 – RECESSO
L’Appaltatore non è legittimato in nessun caso ad esercitare il diritto di recesso contrattuale nei confronti della Committente.
La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r.
In caso di recesso da parte della Committente, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, oltre a quanto normativamente previsto nelle ipotesi di recesso unilaterale.
La Committente ha facoltà di recedere per giusta causa con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o lettera raccomandata a/r contenente le motivazioni della decisione, nelle seguenti situazioni:
- giusta causa congruamente motivata;
- inadempimenti, anche se non gravi, dell’Appaltatore;
- ritardata comunicazione da parte dell’Appaltatore della cessione dell’azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- fallimento dell’Appaltatore, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; la Committente ha facoltà di recedere anche qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare, o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o sia incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore, salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno, a giudizio insindacabile della Committente, il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
In tali ipotesi, considerata la sussistenza di una giusta causa per procedere al recesso dal Contratto, le Parti sin d’ora concordano che l’Appaltatore, in deroga a quanto previsto in materia, avrà esclusivamente diritto al pagamento delle attività prestate, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà comunicata all’Appaltatore.
ARTICOLO 16 – RISOLUZIONE
Ferme restando le altre cause di risoluzione previste dal Contratto e dalla normativa vigente e l’applicazione delle penalità ed il risarcimento del danno, la Committente potrà, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC o raccomandata a.r., risolvere di diritto il Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
- frode, colpa grave e/o grave negligenza nell’esecuzione del Contratto, nonché violazione grave, a giudizio insindacabile della Committente, degli obblighi contrattuali o di legge da parte dell’Appaltatore;
- mancato avvio o ripresa dell’Appalto, a seguito di interruzione, entro il termine stabilito dalla Committente, fatti salvi i casi di forza maggiore;
- perdita di uno o più requisiti soggettivi/oggettivi necessari per l’esecuzione dell’Appalto;
- condanna, con sentenza passata in giudicato, di un legale rappresentante dell’Appaltatore per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale e per delitti finanziari che, per la loro natura e gravità, incidano sull’affidabilità e sulla moralità della stessa Impresa, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- revoca, annullamento o cessazione degli effetti delle licenze e/o autorizzazioni in base alle quali il Fornitore esercita la propria attività mediante le Fibre Ottiche, in virtù di decisione definitiva e non impugnabile di organi competenti dell’Unione Europea e/o della Pubblica Amministrazione e/o di Autorità di regolamentazione e/o dell’Autorità giudiziaria;
- mancata comunicazione delle modificazioni soggettive dell’Appaltatore;
- raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo contrattuale;
- cessione totale o parziale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
- mancato reintegro della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/16, ovvero mancato mantenimento della stessa per il periodo di vigenza dell’Appalto;
- azione giudiziaria nei confronti della Committente per causa dell’Appaltatore;
- grave inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti, inadempimento nei pagamenti dei contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti dell’Appaltatore o dei suoi subappaltatori o subaffidatari, accertata dalla Committente e/o dagli enti competenti con qualsiasi mezzo;
- inosservanza grave, a giudizio insindacabile della Committente, da parte dell’Appaltatore o di uno dei suoi subappaltatori o subaffidatari delle misure di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, previste dalle norme di legge in materia;
- esito positivo degli accertamenti antimafia svolti presso la Prefettura competente;
- sospensione non autorizzata dello svolgimento dell’Appalto da parte dell’Appaltatore o di un suo subappaltatore o subaffidatario per almeno 24 ore, salvi i casi di forza maggiore;
- irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- mancato adempimento da parte dell’Appaltatore a richieste avanzate dalla Committente per un termine superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi, salvo
diverso termine stabilito dal Contratto o dal Capitolati, dal ricevimento della richiesta stessa;
- affidamento in subappalto, senza la preventiva autorizzazione, di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto, ovvero mancata informativa alla Committente in ordine ai subcontratti stipulati, ovvero violazione della normativa applicabile in materia di subappalto;
- esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Appaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Fermo quanto sopra previsto, la Committente procederà a diffidare l’Appaltatore a rimuovere la situazione di inadempienza entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, nelle seguenti ipotesi:
- riscontro di disservizi, anomalie, negligenze, nonché mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti e prescrizioni del Contratto e del Capitolato Tecnico;
- violazione di anche uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto;
- esecuzione dell’Appalto non conforme ai modi e tempi prefissati;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nel Capitolato Tecnico.
Il permanere delle circostanze contestate attraverso la diffida oltre il termine indicato, così come il ripetersi delle stesse cause, costituirà motivo di risoluzione del Contratto in danno all’Appaltatore.
La Committente provvederà alla decurtazione dei danni dalla stessa subiti, subendi e che, a suo insindacabile giudizio, subirà a seguito della risoluzione del Contratto, dal corrispettivo spettante all’Appaltatore fino al momento dello scioglimento del rapporto nonché, ove necessario, ad escutere la cauzione.
Resta, in ogni caso, fermo il diritto della Committente di applicare le penali contrattualmente previste, nonché di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi inclusi l’eventuale maggiore importo - rispetto a quello di Contratto - pagato a terzi per l’effettuazione dell’Appalto e gli oneri per l’individuazione del nuovo affidatario. Nessun compenso sarà, invece, riconosciuto all’Appaltatore per il mancato utile.
Inoltre, anche al di fuori delle ipotesi di risoluzione del Contratto, la Committente ha diritto di procedere alla esecuzione in danno delle attività contrattuali non eseguite dall’Appaltatore in modo pienamente conforme ai requisiti di qualità o agli standards previsti, imputando allo stesso ogni onere subito.
Nel caso di recesso o di risoluzione anticipata del contratto, l’Appaltatore rinuncia fin d’ora, senza eccezione alcuna, ad avvalersi nei confronti della Committente del diritto di ritenzione e della tutela possessoria, che possano eventualmente competergli nella sua qualità di detentore delle aree ad esso consegnate o dei materiali e/o attrezzature dallo stesso forniti. L’Appaltatore acconsente sin d’ora a che la Committente possa, in tali ipotesi, accedere liberamente ed illimitatamente alle aree ad esso consegnate, provvedendo direttamente ed autonomamente, se del caso, alla rimozione di mezzi, materiali ed impianti ivi presenti, con spese a carico dell’Appaltatore.
ARTICOLO 17 – RISERVE
L’Appaltatore ha la possibilità di manifestare il proprio circostanziato disaccordo in merito alla conduzione dell’Appalto, alle disposizioni impartitegli ed alla contabilità delle opere unicamente mediante puntuali e dettagliate riserve contenenti, in modo chiaro e specifico, la quantificazione delle eventuali somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute e le motivate ed analitiche ragioni di ciascuna pretesa. Le riserve devono essere formalizzate a pena di decadenza via PEC o raccomandata a/r entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento che ne costituisce la causa e, in ogni caso, ai sensi del DM 49/18, devono essere iscritte sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. Le riserve non espressamente confermate sulla contabilità successiva o sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
In caso di fatto continuativo, ovverosia di avvenimenti il cui perdurare nel tempo ha in sé una carica dannosa suscettibile di essere apprezzata nel tempo, il termine sopra indicato deve considerarsi decorrente dall’inizio del fatto e non dalla sua cessazione.
In caso di iscrizioni di eventuali riserve, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, esporrà in apposito documento le proprie motivate deduzioni.
L’Appaltatore è, in ogni caso, tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento e/o del Direttore dell’Esecuzione del Contratto senza poter interrompere, sospendere o ritardare l’esecuzione dell’Appalto quale che sia la riserva che lo stesso abbia iscritto.
ARTICOLO 18 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E BREVETTI INDUSTRIALI
L’Appaltatore nonché il personale dipendente e/o autonomo di cui si avvalesse nello svolgimento della propria attività, ha l’obbligo di mantenere e di far mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso nell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, durante tutta la durata del rapporto e negli anni successivi alla cessazione dello stesso. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni contrattualmente stabilite.
In particolare l’Appaltatore si impegna a:
(i) non copiare o riprodurre o far copiare e riprodurre ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza il permesso scritto della stessa, ad eccezione di quelle copie che ragionevolmente devono essere utilizzate ai fini del Contratto;
(ii) non portare a conoscenza di terzi ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente, senza permesso scritto;
(iii) proteggere e conservare ogni e qualsivoglia informazione riguardante la Committente con massima diligenza ed attenzione nel rispetto del livello di riservatezza attribuito ad ogni informazione trasmessa;
(iv) rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dalle norme attuative.
L’Appaltatore è, inoltre, responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti (inclusi i collaboratori di questi ultimi), fornitori, subappaltatori (inclusi i dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi) degli obblighi di riservatezza anzidetti.
L’obbligo di riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del Contratto d’Appalto e per gli anni successivi, fintantoché le informazioni delle quali si è venuti a conoscenza non divengano di dominio pubblico.
L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo non riguarda le informazioni, le notizie e i dati che siano o divengano pubblicamente noti per cause diverse dall’inadempimento dell’Appaltatore o la cui divulgazione sia stata autorizzata espressamente per iscritto dalla Committente o da qualsivoglia provvedimento di legge o regolamento amministrativo.
Sarà facoltà della Committente verificare il rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, la cui violazione, da parte sia dell’Appaltatore che del suo personale, comporterà l’automatica risoluzione del Contratto, fermo restando il risarcimento, da parte dell’Appaltatore, di tutti i danni derivanti.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della Committente un’azione giudiziaria da parte di terzi, l’Appaltatore manleverà e terrà integralmente indenne LAZIOcrea S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi il risarcimento dei danni verso terzi e le spese giudiziarie e legali.
Nell’ipotesi di un’azione giudiziaria esperita nei suoi confronti per le violazioni di cui al comma precedente, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ARTICOLO 19 - TUTELA DELL’AMBIENTE
L’Appaltatore è tenuto a rispettare e a far rispettare dai propri subappaltatori e subaffidatari la normativa vigente e le disposizioni di Contratto in materia di tutela del suolo e delle acque, di gestione dei rifiuti (con particolare attenzione ai rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi), di inquinamento acustico ambientale e di inquinamento atmosferico, assumendo la piena e totale responsabilità per qualsiasi illecito conseguente all’attività propria o dei propri subappaltatori o subaffidatari.
L’Appaltatore si impegna, assumendosene tutti gli oneri conseguenti, a gestire i rifiuti ed i rifiuti speciali o pericolosi nel pieno rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e di tutte le leggi applicabili, vigenti o che entrassero in vigore in corso di rapporto, nonché delle prescrizioni degli enti competenti e degli organi di controllo. A tal fine, l’Appaltatore si impegna a detenere e consegnare alla Committente o agli enti competenti copia di tutta la documentazione che dimostri la regolarità della gestione.
L’Appaltatore si impegna, nel caso in cui la propria attività, o l’attività di un subaffidatario, determini inquinamento dell’atmosfera, delle acque, del suolo o del sottosuolo, a porre in essere, a proprie spese, previo avviso agli enti competenti e alla Committente, ogni attività ed adempimento necessario ad eliminare la sorgente inquinante e a bonificare e ripristinare i siti inquinati, anche sulla base delle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti, manlevando la Committente da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole.
ARTICOLO 20 - SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i. e dalla normativa in materia di prevenzione infortuni e di salute e sicurezza dei lavoratori vigente al momento dell’esecuzione dell’Appalto, ivi incluse le norme in tema di rimozione, trattamento, bonifica e smaltimento di eventuali materiali pericolosi, tossici e nocivi. L’Appaltatore si obbliga a predisporre, ove necessario, i piani di sicurezza previsti dalla legge.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a osservare rigorosamente:
- tutte le disposizioni di cui al presente Contratto;
- la normativa applicabile in materia di sicurezza;
- le disposizioni particolari eventualmente in merito impartite in coerenza con le leggi dalla Committente e dai soggetti dallo stesso delegati.
Le Parti danno atto che l’appaltatore ha consegnato il Documento di Valutazione dei Rischi aziendali ex D. Lgs. 81/2008 connesso all’Appalto affidato.
Nel quadro della piena osservanza delle norme di prevenzione dei rischi connessi alle attività oggetto del Contratto e, in particolare, in adempimento di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08, l’Appaltatore, ovvero i suoi fornitori o subappaltatori, farà sì che il personale proprio e/o dei subaffidatari osservi le prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza e adotti le precauzioni necessarie per salvaguardare la vita e l’incolumità dei lavoratori stessi, di eventuali altri dipendenti o incaricati della Committente e di altri fornitori e/o terzi.
A titolo esemplificativo, l’Appaltatore si impegna a:
- far sì che tutto personale proprio e dei propri subaffidatari sia munito di tesserino di riconoscimento (riportante nome, cognome, qualifica e impresa di appartenenza) da esibirsi a richiesta di ogni delegato della Committente;
- portare alla conoscenza preventiva di tutti i dipendenti propri e dei subaffidatari (subappaltatori, cottimisti e fornitori) tutti i rischi connessi con le attività oggetto di appalto;
- emanare le disposizioni di sicurezza necessarie e vigilare sulla loro puntuale applicazione da parte del personale proprio e dei propri subaffidatari;
- fornire alla Committente notizie e dati inerenti a tutti gli infortuni che eventualmente coinvolgessero i lavoratori a qualunque titolo coinvolti nell’Appalto;
- procedere alla nomina di tutti i soggetti previsti dal D. Lgs. 81/08, fermo restando che la Committente potrà, in qualsiasi momento, richiedere la sostituzione dei predetti soggetti, giustificandone la richiesta;
- consentire a ogni soggetto delegato dalla Committente di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto della normativa vigente, nonché di richiedere all’Appaltatore ogni notizia od informazione circa l’osservanza di quanto prescritto dal presente articolo e dalle norme di legge;
- disporre e controllare che tutti i dipendenti propri e dei subaffidatari siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le operazioni da effettuare;
- curare che tutte le macchine, attrezzature e mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati, siano in regola con le prescrizioni vigenti e rimuovere
immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme sostituendoli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- curare la formazione delle maestranze;
- partecipare a tutte le riunioni indette al fine di assicurare il coordinamento in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi e lasciarlo a disposizione delle autorità competenti;
- ottemperare ai Protocolli anti COVID emanati;
- organizzare, a propria cura, spese e responsabilità, un apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori a norma di legge;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle opportune misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo, di salvataggio, di pronto soccorso, di gestione dell’emergenza, nonché provvedere, a propria cura e spese, alla formazione di questi stessi addetti.
Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà sull’Appaltatore, restandone sollevata la Committente, indipendentemente dalla causa o ragione cui debba imputarsi l’incidente.
L’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente, prima dell’inizio delle attività, il nominativo di almeno una persona designata a promuovere ed eseguire attività di prevenzione antinfortunistica; eventuali variazioni in corso d’opera dovranno essere tempestivamente comunicate.
In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di Contratto in materia di sicurezza del lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o imprese ausiliarie, la Committente si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dell’Appalto affidato, senza che questo comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI DIPENDENTI
L’Appaltatore si impegna ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
L’Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e subaffidatatari tutte le norme in materia di salute, sicurezza, assicurazione e assistenza dei lavoratori, nonché la normativa vigente che disciplina la domanda e l’offerta di lavoro. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad osservare ed a far osservare dai propri subappaltatori e
subaffidatari il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni, anche se l’impresa non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi.
È fatto divieto di impiegare nell’esecuzione dell’affidamento soggetti diversi dai dipendenti dell’Appaltatore o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L’inosservanza della presente disposizione comporta la denuncia presso le competenti Autorità e, ad insindacabile giudizio della Committente, la risoluzione del Contratto.
L’Appaltatore si impegna espressamente affinché per tutto il personale, dipendente e/o autonomo, coinvolto dallo stesso e dai subaffidatari nello svolgimento delle attività di cui al Contratto, siano assolti tutti gli obblighi assicurativi, fiscali, contributivi e previdenziali previsti nei vigenti contratti di lavoro e dalla normativa di legge, in modo che venga esclusa, sin d’ora, ogni responsabilità della Committente. L’Appaltatore dichiara espressamente di manlevare la Committente in relazione alle conseguenze derivanti dall’inadempimento dei predetti obblighi.
La Committente si riserva di procedere, in ogni momento e in ogni caso, in sede di pagamento del corrispettivo, alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore, nonché delle eventuali ditte subappaltatrici e/o ausiliarie anche per eventuali lavoratori in somministrazione o in distacco.
I pagamenti saranno vincolati alla regolarità contributiva dell’Appaltatore e saranno sospesi sino a che non sia stata sanata l’inadempienza senza che l’Aggiudicatario possa avanzare alcuna eccezione né richiedere qualsivoglia risarcimento, indennizzo, interesse o altro per il mancato pagamento.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 del c.c., l’Appaltatore si obbliga anche per i propri dipendenti e/o collaboratori a svolgere l’attività oggetto del Contratto d’Appalto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.
Il mancato rispetto di quanto sopra da parte dell’Appaltatore darà facoltà alla Committente di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto d’Appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
ARTICOLO 22 – CODICE ETICO
L’Appaltatore e i suoi dipendenti, collaboratori e consulenti sono tenuti al rispetto delle disposizioni e delle regole del Codice Etico e del Modello organizzativo ex D.lgs. n. 231/2001 adottati dalla Committente e pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxx.xx.
L’Appaltatore dichiara di avere preso piena e completa visione e conoscenza del contenuto dei predetti documenti e di impegnarsi a rispettarli e a farli osservare dai predetti soggetti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, la Committente è legittimata a valutare l’adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione per inadempimento del
Contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ARTICOLO 23 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Salve le ipotesi previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, il Contratto non può essere ceduto da parte dell’Appaltatore. La violazione del divieto di cessione comporta la risoluzione di diritto del Contratto con escussione della garanzia definitiva presentata.
La Committente può liberamente cedere i crediti di cui al Contratto (in tutto o in parte) a terzi.
È vietata la cessione dei crediti derivanti dal Contratto d’Appalto senza la previa espressa autorizzazione scritta della Committente, fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui proceda a scontare, presso uno o più Istituti bancari, le fatture emesse in relazione ai corrispettivi maturati, l’Appaltatore dovrà fornire una preventiva comunicazione scritta alla Committente, indicando il nominativo della Banca ed i singoli documenti fiscali oggetto di sconto.
Sono vietati la delegazione e il mandato all’incasso senza la previa autorizzazione scritta da parte della Committente.
In ogni caso, la Committente intende far salve anche nei riguardi di eventuali cessionari autorizzati tutte le eccezioni e riserve che potrebbero essere fatte valere nei confronti dell’Appaltatore, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore della medesima.
ARTICOLO 24 - MODIFICHE SOCIETARIE
È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente se, nel corso di esecuzione del Contratto, siano intervenute variazioni nella composizione societaria ovvero altre operazioni societarie.
Le cessioni di aziende e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti della Committente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a comunicarle il fatto e non abbia documentato il possesso dei requisiti necessari per l’esecuzione dell’Appalto. Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla predetta comunicazione, la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove il soggetto risultante dall’operazione societaria non possegga i requisiti necessari per l’esecuzione dell’Appalto o, in ogni caso, non
venga reputato, ad insindacabile giudizio della Committente, idoneo alla prosecuzione dell’Appalto.
ARTICOLO 25 - ELEZIONE DI DOMICILIO
La Committente elegge domicilio, a tutti gli effetti del Contratto, come segue:
LAZIOCrea S.p.a., Xxxxxxx , Responsabile del Procedimento
, Xxx xxx Xxxxxxxx x. 000, Xxxx, PEC
L’Appaltatore elegge domicilio, a tutti gli effetti del presente Contratto, come segue:
La Parte che intenda cambiare il proprio domicilio avrà l’onere di darne comunicazione scritta all’altra Parte a mezzo raccomandata A.R. o PEC; fino al momento in cui detta comunicazione non sia stata recapitata alla controparte, resterà valido il domicilio indicato nel Contratto.
Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica in base al Contratto dovrà essere effettuata tra le Parti agli indirizzi sopra indicati o agli eventuali diversi indirizzi che verranno comunicati con congruo preavviso per iscritto tramite lettera raccomandata o PEC.
L’Appaltatore indica come soggetto Responsabile dell’Appalto, che lo rappresenterà nei confronti della Committente per ogni questione connessa all’Appalto affidato,
.
La Committente e i soggetti dalla stessa delegati, ricorrendone giustificati motivi, avranno diritto di esigere dall’Appaltatore, in qualsiasi momento, la sostituzione immediata del Responsabile dell’Appalto, senza che questi possa pretendere alcun indennizzo. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’Appaltatore circa l’operato del Responsabile dell’Appalto.
Ogni comunicazione o notifica fra le Parti relativa al Contratto sarà eseguita per iscritto in lingua italiana.
ART. 26 - ANTIMAFIA
Oltre alla verifica svolta prima della stipula del Contratto e ai controlli antimafia, la Committente si riserva di eseguire in qualsiasi momento verifiche antimafia sull’Appaltatore e/o sui suoi subaffidatari.
L’Appaltatore si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i. relativamente alle verifiche antimafia.
A tal fine si impegna, tra l’altro, a:
- inserire nei contratti di subappalto e subaffidamento una clausola che preveda la risoluzione automatica del contratto qualora, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nella esecuzione del Contratto, nel corso del rapporto vengano disposte verifiche antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e queste abbiano dato esito positivo o, comunque, intervengano cause ostative alla prosecuzione del subaffidamento comunicate dalla Prefettura competente o da altra Autorità di pubblica sicurezza.
- comunicare ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria.
- reperire e fornire alla Committente le autocertificazioni prodotte dai subaffidatari con riguardo al possesso dei necessari requisiti di moralità prescritti dalla vigente normativa antimafia nonché al rispetto da parte degli stessi della predetta disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/11, ovvero ogni altro documento ritenuto necessario dalla Committente.
L’Appaltatore presta, inoltre, il proprio consenso, anche ai fini del D. Lgs. n. 196/2003, affinché ogni dato necessario possa essere trasmesso alle competenti Autorità per le verifiche in materia antimafia.
L’Appaltatore si impegna ad informare tutti gli eventuali subaffidatari dell’avvenuta trasmissione di dati alle competenti Autorità in materia di prevenzione antimafia.
ARTICOLO 27 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna a rispettare, ed a far rispettare integralmente dai propri subaffidatari, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove abbia notizia dell’inadempimento di un proprio subaffidatario agli obblighi di tracciabilità finanziaria, l’Appaltatore si impegna a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire ed a far inserire nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti stipulati, a pena di nullità assoluta degli stessi, una clausola con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Detta clausola dovrà prevedere l’impegno per il subaffidatario, ovvero per il subcontraente, che abbia notizia dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura territorialmente competente.
Ai fini del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali dovranno
essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al Contratto, il C.I.G. dell’Appalto.
In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in violazione degli obblighi di cui al presente articolo ed alla normativa vigente, si applicheranno le sanzioni previste dalla legge n. 136/2010.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Appaltatore dichiara che gli estremi dei conti correnti dedicati, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto, sono i seguenti:
Conto Corrente n.: [….], Istituto: [….] , Agenzia: [….], IBAN: [….], Intestatario del conto: […..]
Persona/e delegata/e ad operare sul conto:
[….], Codice fiscale: [….], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: […..1, Residenza: […..], Indirizzo: […..]
[….], Codice fiscale: [….], Data di nascita: [...], Luogo di nascita: […..1, Residenza: […..], Indirizzo: […..]
ARTICOLO 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti danno atto, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i., di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al Contratto d’Appalto.
Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento UE 679/2016, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
I dati dell’Appaltatore potranno essere utilizzati e comunicati dalla Committente o dal suo personale a terzi per questioni connesse con l’Appalto.
Le Parti si danno reciprocamente atto della facoltà di esercitare, presso le rispettive sedi, i diritti previsti dalla normativa vigente, tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso.
Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e veritieri, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta registrazione dei medesimi negli archivi elettronici e cartacei.
ARTICOLO 29 – SPESE E REGIME FISCALE
Sono a carico dell’Appaltatore le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa connessa al Contratto, ivi compresi gli oneri tributari che per legge non devono gravare sulla Committente, nonché tutte le spese di pubblicazione gravanti per legge sull’Appaltatore.
ARTICOLO 30 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia o contestazione non consentirà all’Appaltatore di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
Ogni controversia nascente dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione del Contratto d’Appalto, che non si sia potuta definire attraverso un’amichevole composizione, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma anche in caso di continenza e/o di connessione di cause ed in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
È escluso il ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 31 - LEGGE APPLICABILE
L’Appaltatore è tenuto a rispettare, ed è tenuto a far rispettare dai propri subappaltatori e subaffidatari, assumendosi ogni responsabilità di carattere civile e penale inerente l’esecuzione del Contratto:
- le norme di legge previste in materia di appalti pubblici e, in particolare, il D. Lgs. n.
50/16 e s.m.i., le linee guida emanate dall’ANAC e la normativa connessa;
- le norme di legge e di regolamento vigenti in materia di sicurezza, igiene e prevenzione infortuni;
- le norme di prevenzione e protezione dagli incendi;
- le norme relative al trattamento ed alla tutela dei lavoratori nonché alla formazione, qualificazione e certificazione del personale così come integrate dalle prescrizioni emanate ed emanande dalle competenti autorità e dai contratti collettivi nazionali e
territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le attività oggetto di appalto;
- la normativa vigente che disciplina la domanda e l’offerta di lavoro con particolare riferimento al rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni;
- tutte le norme in materia di assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- tutta la normativa comunitaria, nazionale e locale e tutte le norme, prescrizioni e raccomandazioni di pubblici Enti, Organismi e Autorità (inclusi VV.F., I.S.P.E.S.L., A.S.S.L.) applicabili all’esecuzione del Contratto;
- la normativa ambientale e le disposizioni in materia di tutela del suolo e delle acque dall’inquinamento, di gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti da imballaggio, di inquinamento atmosferico e acustico ambientale, nonché le prescrizioni degli enti competenti, assumendo la piena e totale responsabilità per qualsiasi illecito conseguente all’attività propria o dei subaffidatari;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, per quanto applicabili, al fine di prevenire le infiltrazioni di stampo mafioso;
- il D. Lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001, impegnandosi ad operare conformemente allo stesso e, in particolare, a non subaffidare attività a soggetti oggetto delle sanzioni interdittive di cui al predetto Decreto, nonché ad ottemperare alle regole di condotta ivi stabilite sia nei confronti della Committente che di terzi, nonché ad astenersi da comportamenti che possano configurare ipotesi di reato;
- le disposizioni, anche tecniche, di cui alla normativa tecnica applicabile.
Per quanto non disciplinato nel presente Contratto, si applica la normativa sopra richiamata, per quanto compatibile.
Ogni qualvolta nel Contratto e nei suoi allegati si rinvia ad un provvedimento legislativo o regolamentare, il riferimento deve intendersi esteso anche alle successive modifiche e integrazioni.
La lingua applicabile all’Appalto ed a ogni documento contrattuale è l’italiano; la Legge applicabile al Contratto è quella italiana.
ARTICOLO 32 - TRASPARENZA
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o attività simili comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara, con riferimento alla Gara indicata in premessa, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate dalla legge e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa applicabile.
Qualora anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del presente articolo non risultasse conforme al vero, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Appalto gli impegni e gli obblighi di cui alla precedente lettera c), il Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, con facoltà della Committente di incamerare la cauzione prestata.
ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI FINALI
Qualunque modifica al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto e/o del Capitolato Tecnico non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimo nel suo complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della Committente, ovvero ogni forma di tolleranza non costituiscono, in nessun caso, una rinuncia della medesima Committente ai diritti ad essa spettanti, che la stessa si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
Ove risulti necessario, a causa di intervenute modifiche legislative, operare una modifica al Contratto ed al Capitolato Tecnico, le Parti si impegnano, sin d’ora, ad emendare lo stesso al fine di renderlo conforme alla normativa in vigore.
Roma,
LazioCREA S.p.a.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore espressamente accetta i seguenti articoli: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 30
Roma,