COMUNE DI VARANO DE’ MELEGARI
COMUNE DI XXXXXX DE’ MELEGARI
(Provincia di Parma)
Capitolato per la concessione del servizio di liquidazione, di accertamento e di riscossione, volontaria e coattiva, dell’imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ivi compreso lo svolgimento del servizio di materiale affissione di manifesti periodo 01/01/2020 – 31/12/2022. – Capitolato d’oneri.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE ARTICOLO 3 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO ARTICOLO 4 - CANONE
ARTICOLO 5 - REVISIONE CANONE
ARTICOLO 6 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE ARTICOLO 7 - RENDICONTI CONTABILI
ARTICOLO 8 - GARANZIA PROVVISORIA ARTICOLO 8 bis - GARANZIA DEFINITIVA
ARTICOLO 9 - GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO ARTICOLO 10 - RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
ARTICOLO 11 - REGISTRI E STAMPATI ARTICOLO 12 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
ARTICOLO 13 - VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE
ARTICOLO 14 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ARTICOLO 15 - AFFISSIONI D’URGENZA
ARTICOLO 16 - SERVIZI IN ESENZIONE O CON RIDUZIONE ARTICOLO 17 - AFFISSIONI DI MANIFESTI COMUNALI
ARTICOLO 18 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CONSEGUENTI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 19 - SERVIZIO AFFISSIONI: RAPPORTI CON L’UTENZA ARTICOLO 20 - VIGILANZA E CONTROLLO
ARTICOLO 21 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE ARTICOLO 22 - PENALITA'
ARTICOLO 23 - DECADENZA
ARTICOLO 24 - RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE ARTICOLO 25 - VARIAZIONI E RECESSO
ARTICOLO 26 - CONTROVERSIE
ARTICOLO 27 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 28 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ARTICOLO 29 - RISERVATEZZA DEI DATI ARTICOLO 30 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO ARTICOLO 31 - COSTITUZIONE IN MORA ARTICOLO 32 - TRACCIABILITA’
ARTICOLO 33 - NORME FINALI
ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, volontaria e coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonché delle attività connesse e propedeutiche, in conformità al D. Lgs. 507/1993, alla normativa vigente e di settore e ai regolamenti comunali in materia.
2. L’affidamento comprende il servizio di affissione, inclusa la materiale affissione dei manifesti, di cui al Capo I del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il Concessionario subentra al Comune, per tutta la durata del contratto, in tutti i diritti e tutti gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D. Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. e si sostituisce al Comune in tutti i rapporti con i contribuenti e in tutte le fasi del procedimento per tutta la durata della concessione.
ARTICOLO 2
DURATA DELLA CONCESSIONE
1. La concessione ha durata di anni 3 (tre). L’affidamento del servizio decorre dall’01/01/2020 (o dalla data successiva che sarà possibile stabilire tempestivamente a conclusione delle procedure di gara) e viene a scadere il 31/12/2022 o comunque allo scadere dei 3 anni.
2. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale s’intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. Il concessionario dovrà restituire al Comune tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni.
3. E’ fatta salva la facoltà del Comune di prorogare il contratto oltre il termine di scadenza, alle medesime condizioni contrattuali vigenti a tale data, fino ad un massimo di 6 mesi, nelle more dell’affidamento del servizio al soggetto che sarà individuato mediante nuova procedura di gara.
4. Alla scadenza la concessione potrà essere prorogata per analogo periodo sussistendo le ragioni di convenienza e pubblico interesse, se ammesso della normativa vigente al tempo e nei termini eventualmente previsti dalla stessa, ad insindacabile giudizio dell’Ente.
ARTICOLO 3 CONCESSIONE DEL SERVIZIO
1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e tutti gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti del Comune e da qualsiasi altra disposizione legislativa attinente alla materia.
2. Il Comune trasferisce al Concessionario dei servizi le “potestà pubbliche” relative alla gestione dei servizi stessi, alle condizioni e secondo le modalità previste dalle vigenti norme e dal presente capitolato.
3. Il Concessionario è tenuto ad attenersi tassativamente alle norme riportate nel presente capitolato.
4. Nel caso in cui il nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni volte alla trasformazione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni in altro tipo di entrate, la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell’introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili o, comunque, per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale.
5. La concessione sarà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che prevedono l’abolizione dell’istituto della concessione stessa o che sottraggono ai Comuni la gestione dei suddetti tributi.
ARTICOLO 4 CANONE
1. Il Concessionario è tenuto a riconoscere al Comune, per ogni anno di concessione e per tutta la durata della gestione, un canone fisso annuo.
2. Il canone fisso annuo sarà stabilito nella misura offerta in sede di gara che non potrà essere inferiore ad €. 28.000,00 (VENTOTTOMILA/00).
3. I versamenti da effettuare al Comune dovranno essere eseguiti secondo le modalità e nei termini di cui al successivo art. 6.
ARTICOLO 5 REVISIONE CANONE
1. Il Comune rientra nella classe V ai sensi degli artt. 2 e 43 del D. Lgs. 507/1993. In caso di modifica della classificazione del Comune, ai sensi degli artt. 2 e 43 del D. Lgs. 507/1993 o della disciplina di uno o più tributi o della revisione delle tariffe, che comporti una variazione, superiore o uguale al 20%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell’entrata in concessione, il canone sarà revisionato al fine di ristabilire l’equilibrio contrattuale.
2. In ogni altra casistica diversa da quella specificata dal comma 1, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo della singola entrata in concessione, il Concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione del canone.
ARTICOLO 6
VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE
1. Il Concessionario versa alla Tesoreria Comunale, in rate trimestrali posticipate, con rispettiva scadenza al 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio, la quota trimestrale del canone fisso annuo.
2. In caso di mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze o di ritardo superiore a gg 10, l’Amministrazione applicherà un’indennità di mora pari alla misura degli interessi legali aumentata di 1 (uno) punto percentuale sulle somme non versate.
3. In caso di totale mancato versamento, l’amministrazione potrà procedere all’incameramento della cauzione ed alla dichiarazione di decadenza dalla concessione.
ARTICOLO 7 RENDICONTI CONTABILI
1. Entro il termine di versamento delle rate trimestrali posticipate di cui al comma 1 dell’art. 6, il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel trimestre precedente evidenziando almeno quanto segue:
a) l’importo totale lordo e netto (indicando i rimborsi) riscosso nel periodo per ciascuna entrata (imposta comunale sulla pubblicità temporanea e permanente e diritti sulle pubbliche affissioni) distinto per modalità di pagamento e suddiviso tra competenza ed arretrati.
2. Il Concessionario, in qualità di agente contabile, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e dall’articolo 93 del Decreto Legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, deve presentare il conto della propria gestione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
ARTICOLO 8 GARANZIA PROVVISORIA
1. Garanzia provvisoria da costituire ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, a garanzia della serietà e dell'affidabilità dell'offerta, per un importo pari € 770,00, corrispondente al 2% del valore presunto del servizio assegnato in concessione. Detta cauzione, intestata a Comune di Xxxxxx de’ Melegari, deve essere costituita, a scelta dell'offerente, da:
a) Contanti o con bonifico bancario con versamento presso la tesoreria comunale – intesa San Paolo – iban: IT 75 P 03069 66023 000000004254 corredata da una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 8 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante di cui agli artt. 103 del Codice.
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante:
1. l'indicazione del soggetto garantito;
2. la sottoscrizione del garante;
3. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
5. l'immediata operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante;
6. l'impegno, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia definitiva (garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto) qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
7. la validità per almeno centottanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta;
2. L'importo della garanzia provvisoria è ridotto per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità e delle altre registrazioni e/o certificazioni di cui al comma 7 dell'art.93 del D.lgs n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
3. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario.
4. La garanzia verrà svincolata o restituita all’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto di concessione e previa presentazione della cauzione definitiva. Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria sarà restituita entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva avente piena efficacia
ARTICOLO 8 bis GARANZIA DEFINITIVA
1. Cauzione definitiva: Ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale del Contratto medesimo, con le modalità di cui all’art. commi 2 e 3 del
D. Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.
2. La garanzia definitiva deve essere costituita, a scelta dell'offerente, da:
a) Contanti o con bonifico bancario con versamento presso la tesoreria comunale – intesa San Paolo – iban: IT 75 P 03069 66023 000000004254.
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante:
1. l'indicazione del soggetto garantito;
2. la sottoscrizione del garante;
3. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
4. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
5. l'immediata operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante; in tal caso la reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dell’affidamento entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune;
3. Il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione in caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, nonché in caso di mancato adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall’affidamento dei servizi del presente capitolato. Il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione anche nel caso di mancata restituzione delle banche dati su supporto magnetico o cartaceo alle date previste. La reintegrazione della cauzione stessa dovrà avvenire, pena la decadenza dell’affidamento entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune.
4. La cauzione viene restituita o svincolata al termine dell’affidamento, solo successivamente alla consegna di tutto il materiale a disposizione del Concessionario, nonché all’accertamento dell’inesistenza di pendenze economiche e dell’avvenuto rispetto di tutte le clausole e di tutti gli obblighi inerenti la concessione, e alla riconsegna degli impianti.
5. In caso di aggiudicazione con rialzo d’asta superiore al 10 per cento, l’importo della garanzia fideiussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il rialzo sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20 per cento.
6. L'importo della garanzia è ridotto per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità e delle altre registrazioni e/o certificazioni di cui al comma 7 dell'art.93 del D.lgs n. 50/2016. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
ARTICOLO 9
GESTIONE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. La gestione del servizio relativo all’Imposta Comunale sulla Pubblicità, ai Diritti sulle pubbliche Affissioni è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario il quale diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l’intera responsabilità.
2. La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri, nel Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento del Comune adottato in materia e nelle interpretazioni fornite dal Comune.
3. Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.
4. Il Concessionario deve:
a) gestire il servizio di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni applicando le tariffe deliberate dal Comune ed ogni altro provvedimento riguardante la riscossione dei predetti tributi, nonché l’attività di affissione materiale dei manifesti;
b) curare il servizio con la massima puntualità e sollecitudine, garantendo l’efficienza e la perfetta funzionalità dello stesso su tutto il territorio del Comune, sollevando il medesimo da qualsiasi responsabilità;
c) ricevere e rispondere agli eventuali reclami degli utenti;
d) gestire il servizio con sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26/4/1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli
contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici. A tal fine i programmi devono consentire: acquisizione delle denunce originarie e di variazione, stampa schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti, gestione dell’evasione e dell’elusione con la stampa delle liste dei contribuenti, gestione degli avvisi di accertamento e di liquidazione, gestione dei rimborsi e del contenzioso, gestione del programma di recupero dell’abusivismo, gestione delle attività per la riscossione coattiva. Con particolare riferimento alla riscossione coattiva, il Concessionario durante il periodo di vigenza della presente concessione è tenuto a non rinviare strumentalmente l’attività di riscossione coattiva, ma a curare tale attività con particolare attenzione e con cadenza periodica, almeno annuale, dandone notizia all’Amministrazione. La riscossione coattiva delle entrate derivanti da attività d’accertamento effettuata dal Concessionario dovrà essere effettuata e conclusa in ogni fase dallo stesso Concessionario che, anche dopo la scadenza contrattuale, è obbligato a proseguire fino a recupero effettuato o all’acclarata inesigibilità;
e) garantire, mediante collegamento Internet, l’accesso dell’Ente alla banca dati dei contribuenti relativi al Comune di Xxxxxx de’ Melegari;
f) consegnare entro il 30 gennaio di ogni anno la banca dati aggiornata su file excel con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente, con indicazione dell’attività di riscossione, di accertamento e di riscossione coattiva svolte riportante i nominativi dei contribuenti, gli importi dovuti, gli importi riscossi, le eventuali somme accertate, le date di notifica e le eventuali procedure esecutive attivate con indicazione delle date di inizio;
g) fornire al Comune, entro 10 giorni dalla domanda, tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti;
h) mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per la denuncia e il pagamento delle imposte, il cui contenuto dovrà essere concordato con l’Amministrazione comunale;
i) avere un sito Internet al quale il cittadino possa accedere per avere tutte le informazioni e i documenti necessari per il pagamento dei tributi e tariffe oggetto della concessione;
j) garantire la possibilità per i contribuenti di consultare, mediante collegamento Internet, lo stato della propria posizione contributiva, riferita all’imposta di pubblicità, previa autenticazione a mezzo userid-password strettamente personali;
k) prevedere la possibilità di pagamento anche on-line dei tributi dovuti dai contribuenti;
l) inviare annualmente ai contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità permanente, almeno 20 giorni prima della scadenza, idoneo avviso contenente gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto, con indicazione delle modalità di versamento. In tale preavviso devono essere indicate tutte le informazioni utili al contribuente e specificate le sanzioni applicabili in caso di ritardato/omesso pagamento;
m) provvedere ad incassare tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, per i tributi oggetto della concessione regolata dal presente Capitolato;
n) ricevere gli eventuali ricorsi dei contribuenti e curare il contenzioso in tutte le sue fasi e gradi di giudizio; per opportuna conoscenza, dovrà essere trasmessa al Comune annualmente, entro il 30 gennaio, la situazione aggiornata del contenzioso;
o) denunciare al Comune, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, le eventuali infrazioni alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, per gli adempimenti del caso, adottando comunque tutti i provvedimenti di propria competenza;
p) presentare il Conto Giudiziale ai sensi del combinato disposto dall’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e dall’articolo 93 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
q) portare a termine le procedure già iniziate dal precedente Concessionario, comprese le affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione;
r) subentrare in tutte le posizioni del Concessionario precedente con obbligo di concludere l’iter di tutti gli atti relativi a periodi antecedenti all’inizio della concessione (contenzioso compreso);
s) designare un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dagli articoli 11 e 54 del D. Lgs. 507/93;
t) rilasciare al Comune la documentazione attestante l’inesigibilità del credito con gli interventi effettuati e le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle procedure relative alle morosità non recuperate;
u) agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura, il quale deve avere i requisiti previsti dall’art. 7 e dall’art.10 del D.M. 11/9/2000, n. 289. A tale rappresentante è affidata la responsabilità della direzione del servizio e può essere designato funzionario responsabile ai sensi della precedente lettera t);
v) designare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni;
w) comunicare inoltre al Comune il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all’art.17 del D. Lgs. 81/08;
5. Le designazioni dei responsabili di cui alle lettere t), v), w) e x) devono essere comunicate al Comune alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni dalla loro sostituzione.
6. Le spese postali, di comunicazione, di notifica, e quelle per le procedure esecutive sono a carico del Concessionario con facoltà di quest’ultimo di recuperarle dai soggetti destinatari nei limiti stabiliti dalla legge;
7. le spese relative alle procedure infruttuose resteranno a carico del Concessionario.
8. Il Concessionario, alla scadenza della concessione, previa verifica e compilazione di verbale, dovrà consegnare al Comune tutta la documentazione utilizzata per lo svolgimento del servizio e, in mancanza, il Comune potrà rivalersi sulla cauzione prestata.
ARTICOLO 10 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, anche di natura esclusivamente patrimoniale, causato nella gestione del servizio, sia a terzi che al Comune di Xxxxxx de’ Melegari e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il concessionario è tenuto a stipulare, anteriormente alla stipula del contratto, con primaria compagnia assicuratrice apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi e a prestatori di lavoro, derivanti dalla gestione del servizio in
concessione, con massimale unico di garanzia non inferiore a euro 1.500.000,00, totalmente esente da franchigia, e con validità per l’intera durata della concessione.
3. Copia della richiamata polizza, debitamente quietanzata, deve essere prodotta al Comune almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio. Alla scadenza di ogni periodo assicurativo, il Concessionario è tenuto a comprovare al Comune l’avvenuto rinnovo di validità dell’assicurazione, trasmettendo copia della quietanza attestante l’avvenuto pagamento.
4. Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili i in ragione di insufficienza dell’assicurazione, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla sopra richiamata copertura assicurativa.
ARTICOLO 11 REGISTRI E STAMPATI
1. Il Concessionario dovrà, in ogni caso, attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione e di rendicontazione del tributo.
2. Il concessionario dovrà essere provvisto a sua cura e spese di tutti gli stampati, registri, bollettari, ecc. necessari all'espletamento del servizio, in particolare dovrà dotarsi dei seguenti documenti:
a) una serie di bollettari madre-figlia, numerati progressivamente su base annuale da utilizzare per ogni pagamento nonché per i rimborsi di imposta o diritto che devono contenere oltre al nominativo del contribuente, la causale del versamento, l’importo distinto nelle sue componenti ed infine i dati identificativi della relativa attestazione di conto corrente ovvero della bolletta di incasso;
b) l’elenco dei contribuenti nel quale devono essere annotati gli estremi identificativi delle attestazioni di pagamento e, nel caso di pagamento rateale, il numero di rate convenute e gli estremi dei pagamenti successivi nonché il titolo del pagamento;
c) un registro cronologico degli avvisi di accertamento emessi, nel quale devono essere annotati tutti gli elementi utili per la pronta identificazione dell’iter procedurale degli stessi suddiviso per tipologia di entrata;
d) un registro di stampa delle riscossioni e dei rimborsi giornalieri distinti secondo le loro componenti;
e) un registro di carico dei bollettari di cui alla lettera a) sul quale devono essere annotati i numeri di identificazione della prima ed ultima bolletta di ciascun singolo blocco.
3. Ogni eventuale correzione apportata ai documenti indicati al comma precedente dovrà lasciare ben visibili i dati errati; le bollette errate devono essere annullate e non asportate né distrutte. I documenti previsti al comma 2 potranno essere sostituiti, nel caso di contabilità meccanizzata, con idonei stampati opportunamente predisposti e come sopra vidimati.
4. Il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell’utenza, oltre ai regolamenti, ai moduli delle denunce, alle tariffe vigenti, anche un elenco sul quale dovranno essere indicati gli spazi destinati alle affissioni.
5. I registri che il Concessionario porrà in uso secondo le disposizioni su accennate dovranno essere chiusi il 31 dicembre di ogni anno.
6. Il Concessionario è tenuto a conservare almeno per tutta la durata del contratto il registro protocollo, il registro delle commissioni ricevute ed i bollettari delle riscossioni e ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli. Al termine della concessione gli stessi dovranno essere consegnati al Comune previa verifica e compilazione di apposito verbale di consegna.
7. Oltre ai documenti sopra previsti, il concessionario deve provvedere alla conservazione ordinata e cronologica dei seguenti atti:
a) denunce presentate dai contribuenti a norma dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93;
b) situazioni periodiche ed estratti conto a scalare del conto corrente dedicato alle riscossioni di cui all'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93 riferite alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
c) situazione dei versamenti effettuati al Comune da parte del concessionario e delle relative quietanze.
ARTICOLO 12 IMPIANTI PER LE AFFISSIONI
1. Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (plance, tabelloni, stendardi, ecc) per l’affissione dei manifesti, esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, nella consistenza che verrà indicata nel verbale di consegna del servizio.
2. Il Concessionario per tutta la durata del contratto è tenuto a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli impianti e le attrezzature esistenti nel Comune e dovrà inoltre provvedervi per l’intero periodo del contratto, egualmente ogni qualvolta si renda necessario. Qualora risultino impianti notevolmente usurati, il Concessionario dovrà provvedere alla loro sostituzione. Il Comune ha diritto di segnalare al Concessionario gli impianti deteriorati e chiederne il ripristino entro un termine massimo di tre mesi.
3. Il Comune potrà in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio disporre lo spostamento di alcuni impianti delle pubbliche affissioni ed il Concessionario avrà l’obbligo di provvedervi a proprie spese concordandone tempi e modalità più opportuni.
4. Il Concessionario dovrà altresì provvedere a proprie spese all’installazione di eventuali nuovi impianti ed attrezzature necessarie per coprire la necessità di nuovi spazi che saranno determinati dal Comune, mediante l’eventuale modifica e/o integrazione del Piano Generale degli Impianti redatto dal precedente gestore.
5. Gli eventuali canoni o tasse, dovuti per l’occupazione di spazi od aree relative alle installazioni di impianti, sono a carico del Concessionario qualora gli impianti medesimi insistano su proprietà diversa da quella del Comune.
6. Al termine del contratto è fatto obbligo al Concessionario di riconsegnare, in buono stato di conservazione, tutti gli impianti al Comune che li assumerà a proprio carico, inclusi quelli di nuova installazione, che rimarranno di proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario medesimo. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune,
previa verifica in contraddittorio con il Concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione.
7. Il Concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi nella gestione e manutenzione degli impianti di affissione affidati alla sua gestione, lasciandone indenne e sollevato il Comune.
ARTICOLO 13
VERBALI DI CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI ESISTENTI ALL'INIZIO ED ALLA FINE DELLA CONCESSIONE
1. Prima di iniziare il servizio, un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, della documentazione, anche fotografica, relativa agli impianti esistenti.
2. Al Concessionario non è imputabile la mancanza di tale verbale se non predisposto dagli Uffici Comunali competenti.
3. Al termine della concessione, il Comune riavrà in restituzione la documentazione aggiornata relativa agli impianti, con le modalità di cui al primo comma.
ARTICOLO 14
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all’art. 22 del D. Lgs. 507/93, del
D.M. 26 aprile 1994, del relativo regolamento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Le richieste di affissioni dovranno essere inoltrate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle previste per legge.
3. Le richieste di affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile, secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità.
4. Nessuna affissione potrà essere eseguita direttamente da terzi senza la preventiva autorizzazione del Concessionario subordinata, peraltro, al versamento anticipato dei diritti.
5. Nessun manifesto potrà essere affisso se non munito del bollo a calendario ben visibile, indicante l’ultimo giorno di esposizione al pubblico.
6. Il Concessionario provvederà a coprire i manifesti dopo la scadenza di esposizione, con nuovi manifesti od annullarli con fogli di carta bianca.
7. I reclami degli utenti riguardanti le affissioni dovranno essere rivolti al Concessionario.
8. Il Concessionario potrà ricevere pagamenti sia per imposta comunale sulla pubblicità che sui diritti di affissione in forma globale attenendosi alle tariffe in vigore.
9. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell’abusivismo. Il
Concessionario dovrà, inoltre, tempestivamente segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità abusive per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell’Ente.
ARTICOLO 15 AFFISSIONI D’URGENZA
1. Il Concessionario deve garantire l’esecuzione delle cosiddette affissioni d’urgenza, notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa corresponsione della maggiorazione di tariffa prevista dal comma 9 dell’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 16
SERVIZI IN ESENZIONE O CON RIDUZIONE
1. Il Concessionario provvederà, a suo carico, ad effettuare tutte le affissioni rese obbligatorie per legge, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni ed applicherà le riduzioni previste dall’articolo 20 dello stesso Decreto Legislativo.
ARTICOLO 17 AFFISSIONI DI MANIFESTI COMUNALI
1. Il Concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l’affissione di tutti i manifesti dell’Amministrazione Comunale, quale ne sia l’oggetto e la finalità, purché rechino nell’intestazione la scritta “Comune di Xxxxxx de’ Melegari” e riguardino tutte le funzioni amministrative, economiche, culturali, sportive, ricreative, sociali, ecc. che il Comune esplica direttamente od in forma associata con altri enti pubblici.
2. Le affissioni di manifesti comunali devono essere eseguite dapprima negli impianti riservati alle affissioni istituzionali e solo dopo aver esaurito gli impianti riservati alle affissioni istituzionali, tali manifesti potranno essere affissi negli altri impianti.
ARTICOLO 18
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E CONSEGUENTI OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Ai servizi oggetto del presente capitolato, dovrà essere adibito personale idoneo all'espletamento degli stessi. Il Comune avrà la facoltà di chiederne la sostituzione, quando concorrano motivi che a proprio insindacabile giudizio lo richiedano.
2. La condizione di cui al comma precedente costituisce obbligazione minima inderogabile.
3. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il Concessionario, escluso i comportamenti dolosi.
4. Il Concessionario è responsabile nei confronti del proprio personale relativamente alle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
5. Tutte le spese relative al personale sono a carico del Concessionario ed i rapporti tra le due parti potranno essere regolati, oltre che da quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri, anche dalle disposizioni del Codice Civile.
6. Sono posti a carico del Concessionario i seguenti obblighi:
a) informare il personale addetto delle necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori in posizione disagiate, secondo le prescrizioni di legge;
b) fornire, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al personale destinato al servizio un tesserino di riconoscimento con il nome della ditta e le generalità personali;
c) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune stesso da parte dei dipendenti del Concessionario, ai sensi dell’articolo 1676 del Codice Civile, così come si obbliga a manlevare il Comune da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio.
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse derivare al Concessionario ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del servizio.
8. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente le condizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente per la categoria e gli accordi integrativi, nonché a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, di sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione infortuni. L’Ente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Concessionario ed il personale da esso dipendente, rapporti che riguardano l’aggiudicatario stesso. E’ fatto salvo quando disposto dalla normativa in materia di Durc
9. Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente contratto, per loro stessa natura, non determinano esistenza di “interferenze” (contatti “rischiosi” tra il personale dell’impresa aggiudicataria e il personale dell’ente appaltante, e/o personale di imprese diverse che operano per l’ente appaltante), in quanto l’esecuzione del servizio non è prevista in luoghi/locali messi a disposizione della stazione appaltante. Pertanto non si rende necessario redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) e l’importo per gli oneri per la sicurezza è pari a zero.
10. Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, per i costi della sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta, resta immutato l’obbligo per l’aggiudicatario di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere alla attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell’attività svolta.
11. Il Concessionario si impegna:
a) A fornire al committente l’idoneità tecnico-professionale in relazione alla presente concessione;
b) a fornire al committente l’iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato;
c) a fornire al committente un’informativa sui rischi specifici legati alle attività che saranno svolte per conto del committente;
d) a fornire al committente una dichiarazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dall’art. 17 del D. Lgs. 81/08, ovvero di aver valutato tutti i rischi inerenti la propria attività ed aver messo in atto le misure preventive e protettive atte ad eliminare o ridurre tali rischi;
e) a fornire al committente una dichiarazione dell’avvenuto adempimento di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dello stesso decreto in merito alla formazione ed informazione dei propri lavoratori;
f) ad eseguire l’attività del presente capitolato rispettando le norme attualmente vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro e utilizzando i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza;
g) ad attestare, sotto la propria responsabilità, che le eventuali attrezzature utilizzate siano conformi alle disposizioni legislative in materia di prevenzioni infortuni;
h) ad assicurare l’idoneità sanitaria alla mansione dei propri lavoratori.
12. In sede di vigenza contrattuale il Concessionario è tenuto a comunicare tutte le eventuali variazioni attinenti il personale.
ARTICOLO 19
SERVIZIO AFFISSIONI: RAPPORTI CON L’UTENZA
1. Per il Servizio Affissioni, al fine di garantire che il servizio sia svolto con prontezza, efficienza senza impedimento alcuno, il Concessionario, per tutta la durata della concessione, dovrà disporre per la consegna dei manifesti e la relativa bollettazione di un recapito nel capoluogo del Comune, da comunicare all’Ente e all’utenza.
ARTICOLO 20 VIGILANZA E CONTROLLO
1. Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Il Responsabile del Settore Economico Finanziario ed Entrate del Comune, cura i rapporti con il concessionario svolgendo una funzione di indirizzo e ne sovrintenderà la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale.
3. L’Amministrazione Comunale, per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli, nonché
richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all’entità ed alla regolarità delle riscossioni.
ARTICOLO 21
ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
1. Il Concessionario non può emettere atti od effettuare riscossioni dopo la scadenza dell’affidamento e deve consegnare al Comune o al Concessionario subentrato, gli atti insoluti, o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento degli atti medesimi, delegandolo, se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto.
2. Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto o comunque al momento della risoluzione anticipata del medesimo, tempestivamente e, in ogni caso, non oltre 30 giorni, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all’ultima gestione, sia su supporto magnetico che cartaceo.
3. La restituzione delle banche dati su supporto elettronico/informatico dovrà avvenire sia tramite file in formato excel che secondo il tracciato record indicato dal Comune un mese prima della scadenza della concessione.
4. In caso di inadempienza si applica quanto previsto dall’articolo 22 e dall’art. 8 bis.
ARTICOLO 22 PENALITA'
1. In caso di inadempienze e tenuto conto della gravità delle infrazioni eventualmente accertate e notificate, l'Amministrazione Comunale avvierà il procedimento di contestazione mediante richiesta scritta al Concessionario chiedendo giustificazioni da rendersi sempre per iscritto entro un termine non superiore a giorni quindici.
2. In assenza di giustificazioni, in caso di giustificazioni tardive o nel caso in cui le motivazioni siano ritenute insufficienti o non idonee, provvederà ad applicare una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di legge come di seguito specificato:
a) per ogni manifesto non affisso sarà applicata una penalità di € 5,00 (cinque/00), senza pregiudizio dell’azione di danni che venisse fatta dai committenti e con l’obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;
b) per il ritardo nei versamenti alla Tesoreria Comunale, di cui al precedente articolo 6, sarà dovuta una indennità di mora pari al 1 (uno) per cento, oltre il tasso legale da calcolarsi sugli importi non versati;
c) per le affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di riscontro dell’abusivismo, il Concessionario deve corrispondere l’importo del diritto per tutto il tempo della indebita esposizione;
d) per le affissioni di manifesti senza timbro a calendario, il Concessionario deve corrispondere € 50,00 (cinquanta/00) per ogni manifesto;
e) per la mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all’art. 7 del presente capitolato: il Concessionario deve corrispondere € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
f) per la mancata costituzione del recapito di cui all’articolo 19, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
g) per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato, nonché alle disposizioni del Comune, saranno inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile preposto, da un minimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) fino ad un massimo del 20
% del deposito cauzionale.
3. Per l’accertamento delle inadempienze sono incaricati il personale della Polizia Municipale e del Settore Economico Finanziario ed Entrate del Comune.
4. Le penalità, indennità o sanzioni sono comminate, con comunicazione da notificarsi tramite PEC, al Concessionario che è tenuto a versare l’importo alla Tesoreria del Comune nel termine di giorni 20 dal ricevimento, salvo che giustifichi l’inadempienza entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, con idonea documentazione.
5. Il Comune è autorizzato, senza nessuna ulteriore comunicazione, qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non effettui il versamento di cui al precedente comma, ad effettuare equivalente prelievo sulla cauzione definitiva.
6. L’applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela e non esclude il diritto dell’Amministrazione Comunale a pretendere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 23 DECADENZA
1. Il Concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall’art. 13 del D.M. 11/9/2000, n. 289.
2. In caso di decadenza, il Comune incamererà l’intero importo della cauzione.
3. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dalla procedura di gara.
ARTICOLO 24 RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE
1. Fermo restando l’ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 23, il Comune può richiedere la risoluzione del contratto di concessione nei seguenti casi:
a) per mancato reintegro della cauzione definitiva di cui all’articolo 8 bis del presente Capitolato d’Oneri;
b) per omessi o tardivi versamenti, per più di due volte nell’arco di un anno, delle somme dovute alle prescritte scadenze;
c) per continue irregolarità o reiterati abusi, nella conduzione del servizio, accertati nelle forme e nei modi previsti nel presente Capitolato d’Oneri;
d) per conferimento del servizio in subconcessione a terzi;
e) in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc., a carico del Concessionario;
f) per grave violazione degli obblighi contrattuali;
g) per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di uno o più servizi senza giustificati motivi.
1. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che determinino l’abolizione della concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune.
2. La concessione si intenderà inoltre risolta per mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.
4. In caso di risoluzione del contratto, il Concessionario cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure per l’accertamento, liquidazione e riscossione; per tale motivo il Comune diffida il Concessionario dall’effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione relativa alla gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.
ARTICOLO 25 VARIAZIONI E RECESSO
1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato e può essere, altresì, oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Le integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.
2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte del Comune, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, il Comune ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso per ragioni di interesse pubblico da comunicare con un preavviso di 2 mesi, senza che il concessionario possa avanzare pretese.
ARTICOLO 26 CONTROVERSIE
1. Ogni controversia che non potrà essere definita direttamente fra la società concessionaria e l’Amministrazione Comunale, sarà deferita alla giurisdizione ordinaria competente. E’ esclusa la competenza arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Parma.
DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
1. È vietata qualsiasi forma di sub-concessione fatto salvo quanto indicato al comma 2) del presente articolo.
2. Al Concessionario è fatto divieto, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese al Comune, di cedere od attribuire, anche in forma parziale, ad altri soggetti la concessione del servizio, ad eccezione dell’attività di attacchinaggio, di manutenzione e sostituzione degli impianti di affissione, nonché quella di stampa e postalizzazione. In tal caso il Concessionario è responsabile dell’operato dei soggetti incaricati.
3. In caso di cessione o di affitto d’azienda o di ramo di attività della stessa la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza in capo al cessionario dei requisiti soggettivi ed oggettivi che devono essere posseduti dal titolare della presente concessione.
4. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 106, comma 1 – lett. d), del Decreto Legislativo n. 50/2016.
ARTICOLO 28
SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato d'oneri, ivi comprese tutte le spese contrattuali.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, con conseguente pagamento dei diritti di segreteria, ma è esente da registrazione ai sensi dell’art. 5 della Tabella – Allegato B
- di cui al D.P.R n. 131 del 26/04/1986 trattandosi di atto relativo la concessione di imposte e tasse.
ARTICOLO 29 RISERVATEZZA DEI DATI
1. E’ fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell’espletamento dell’incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal Testo Unico n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Concessionario del servizio assume l’incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. I lavori oggetto dell’appalto devono essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza e igiene. A tal fine il Concessionario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela del Decreto n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., si specifica che il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione con contratti differenti. Il Comune di Xxxxxx de’ Melegari non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI. Il Concessionario comunica al Comune la designazione del responsabile della sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla data di attribuzione del servizio.
ARTICOLO 31 COSTITUZIONE IN MORA
1. I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato d’Oneri operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Concessionario, salvo quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri.
ARTICOLO 32 TRACCIABILITA’
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e comma 8 della L. 136/2010, così come modificato dal D.L. 12/11/2010, n.187 il Concessionario, PENA LA NULLITÀ DEL CONTRATTO, dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.a. dedicati in via esclusiva al presente contratto di cui il Comune ha piena visione. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Dovranno, inoltre, essere comunicati, ai sensi del comma 7 della suddetta legge, entro sette giorni dalla loro accensione gli estremi identificativi dei suddetti c/c, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Gli strumenti di pagamento dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità, su richiesta della stazione appaltante.
NORME FINALI
1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme del D. Lgs. n. 507/93, del D.Lgs. n. 446/97, del D. Lgs. n. 267/2000, dei regolamenti comunali in quanto applicabili e
delle disposizioni vigenti in materia.
2. L’aggiudicatario ai fini della concessione e di tutti gli effetti di legge, elegge il proprio domicilio presso la sede legale.
3. A norma di legge i dipendenti del Comune di Xxxxxx de’ Melegari sono tenuti al rispetto rigoroso degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta stabiliti:
- nel Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Decreto del Presidente del Repubblica n. 62/2013;
- nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Xxxxxx de’ Melegari approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 24/01/2014.
Ai sensi di quanto disposto all’articolo 2, comma 3 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 i summenzionati obblighi di condotta sono estesi, per quanto compatibili, “a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione”.
I Codici in oggetto sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune di Xxxxxx de’ Melegari alla pagina xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx-xxxxxxxxxx.xx.xx