ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
D E L I B E R A Z I O N E
D E L D I R E T T O R E G E N E R A L E
N. 482 del 22/12/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione tra questo Istituto e l`Universita` degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Cardio-Traco-Vascolari e Sanita` Pubblica -.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione tra questo Istituto e l`Universita` degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Cardio-Traco-Vascolari e Sanita` Pubblica -.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza.
Premesso che:
- l’IZSVe è un ente sanitario di diritto pubblico che si occupa di attività di prevenzione, sorveglianza e ricerca negli ambiti della sanità animale e della sicurezza alimentare. Esso costituisce una struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale con una consolidata esperienza di ricerca a garanzia dell’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- tra i compiti in capo all’IZSVe, ai sensi dell’art. 3, dell’Accordo approvato dalla Regione del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano per la gestione dell’IZSVe, rispettivamente con Leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015, rientrano, tra gli altri, al comma 3 lett. d) “la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali”, e lett. n) “l’effettuazione di ricerche di base finalizzate allo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e nella sanità veterinaria, nella sicurezza alimentare e nella nutrizione, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati”, nonché al comma 4 lett. a) “l’Istituto opera quale strumento tecnico scientifico degli enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti”;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
- l’Università degli Studi di Padova è un’istituzione pubblica di alta cultura che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, dello Statuto “promuove e organizza l’istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio”, ai sensi dell’art. 2, comma 1, “riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale” e ai sensi dell’art 2 comma
5 “promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli”;
- il Dipartimento dell’Università, ai sensi dell’art. 44, comma 1 lettera h), dello Statuto, ai sensi dell’art. 79 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità (D.R. 3855/2017) ed ai sensi del Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D. R. 1318/2018, stipula i contratti e le convenzioni inerenti all’attività di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo Dipartimento, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l’Università e può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità;
- il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova (l’Unita di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica - UBEP), relativamente alla revisione sistematiche e metanalisi, possiede competenze che includono la stesura del protocollo di revisione sistematica e sua registrazione, la definizione della strategia di ricerca e sua implementazione, l’estrazione dei dati con finalità o meno di meta- analisi. Inoltre il Dipartimento comprende il Laboratorio di Intelligenza Artificiale per le Scienze Mediche per lo studio, lo sviluppo e la consulenza interna ed esterna per le applicazioni di tecniche avanzate di analisi dei dati come le procedure di autoapprendimento guidato dai dati (machine learning) in ambito clinico;
- il suindicato Dipartimento e l’IZSVe, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una reciproca collaborazione allo scopo di sviluppare singole iniziative, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica di interesse comune alla promozione della salute pubblica;
- l’art. 15 della L n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
Con ticket intranet n. 173061/2021, il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, dirigente veterinario presso la “SCS8 – Valorizzazione delle produzioni alimentari”, in qualità di responsabile scientifico dell’Accordo in parola, ha richiesto alla scrivente Struttura di predisporre quanto necessario alla stipula.
Al fine di disciplinare le attività di comune interesse e regolamentare la reciproca collaborazione, questo Istituto e il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova hanno provveduto a concordare, per vie brevi, lo schema di “Accordo quadro di collaborazione”, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).
Con la sottoscrizione dell’Accordo quadro in parola, - della durata di 3 anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, eventualmente prorogabile per un ulteriore periodo massimo di tre anni previo accordo scritto tra le Parti -, l’IZSVe e il Dipartimento in parola si impegnano, in particolare, a collaborare per realizzare attività di sintesi della letteratura scientifica (systematic review, scoping review, rapid review,…) in un’ottica One Health, sfruttando la sinergia tra medicina umana e animale principalmente nel contesto della sanità pubblica nonché per realizzare iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, e l’attivazione di altre iniziative di interesse comune alla promozione della salute pubblica, basate su un’equa compartecipazione.
Tale collaborazione potrà avere specifica concretizzazione anche tramite successive convenzioni attuative che disciplineranno attività ed eventuali impegni di tipo economico.
Il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al Direttore generale quanto segue:
1. di approvare lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica -, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxx in qualità di Direttore del Dipartimento e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’avvio di una reciproca collaborazione allo scopo di sviluppare singole iniziative, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica di interesse comune alla promozione della salute pubblica, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
3. di prendere atto che l’Accordo quadro in parola avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo eventuale proroga per un periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto;
4. di autorizzare, pertanto, sin d’ora, l’eventuale proroga dell’Accordo quadro di collaborazione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 4 della stessa;
5. di prendere atto, altresì, che dall’Accordo oggetto del presente provvedimento, potranno derivare eventuali convenzioni attuative tra le Parti per disciplinare specifiche attività ed eventuali impegni di tipo economico;
6. di dare atto, altresì, che il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
IL DIRETTORE GENERALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della S.S. Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.
VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx quale Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.
VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il xxxx.
Xxxxxxx Xxxxxx è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.
VISTO l’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.
D E L I B E R A
1. di approvare lo schema di “Accordo quadro di collaborazione” tra l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica -, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxx in qualità di Direttore del Dipartimento e l’Istituto
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, rappresentato dal Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, per l’avvio di una reciproca collaborazione allo scopo di sviluppare singole iniziative, anche di tipo formativo, ovvero progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica di interesse comune alla promozione della salute pubblica, documento che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di procedere, per l’effetto, alla sottoscrizione dell’Accordo di cui al punto che precede, ai sensi degli artt. 15 e 16 dell’Accordo interregionale sulla gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, sottoscrizione che avverrà con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della L. n. 241/1990, come modificato dall’art. 6, comma 5 del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 9/2014;
3. di prendere atto che l’Accordo quadro in parola avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, salvo eventuale proroga per un periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto;
4. di autorizzare, pertanto, sin d’ora, l’eventuale proroga dell’Accordo quadro di collaborazione, da effettuarsi secondo le modalità di cui all’art. 4 della stessa;
5. di prendere atto, altresì, che dall’Accordo oggetto del presente provvedimento, potranno derivare eventuali convenzioni attuative tra le Parti per disciplinare specifiche attività ed eventuali impegni di tipo economico;
6. di dare atto, altresì, che il costo per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione rimane a carico di ciascuna delle parti, per la rispettiva competenza, in quanto comprese nell’ambito delle attività facenti parte del mandato istituzionale, per le motivazioni di interesse pubblico esplicitate nelle premesse, che si intendono integralmente trasfuse.
Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole
Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx
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X.X.X.Xx – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE
ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e che la stessa:
Comporta spesa 🞏 su Finanziamento istituzionale 🞏
Finanziamento vincolato 🞏
Altri finanziamenti 🞏
Non comporta spesa x
ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA
Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 del dPR n. 62/2013.
dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 00000 XXXXXXX (XX)
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 482 del 22/12/2021
OGGETTO: Approvazione dello schema di accordo quadro di collaborazione tra questo Istituto e l`Universita` degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Cardio-Traco-Vascolari e Sanita` Pubblica -.
Pubblicata dal 23/12/2021 al 07/01/2022 Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione Xxxxx Xxxxxxx
Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx - Servizio Affari generali, anticorruzione e trasparenza Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Gioia Capelli - Direzione Sanitaria Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx - Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Atti
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO- TORACO-VASCOLARI E SANITA’ PUBBLICA
E
L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L’Università degli Studi di Padova- Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, con sede in Xxx X. Xxxxxxxxxxx 0, C.F. 80006480281/ P.IVA 00742430283, PEC xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx nella persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxxx Xxx nato a (Sessa Aurunca) il (28/11/1956) , C.F. (REAFRC56S28I676V), domiciliato in qualità di Direttore pro-tempore c/o la sede del Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica (di seguito “Dipartimento”)
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie CF/P.IVA 00206200289, con sede legale in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX), PEC: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, nella persona della Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”);
di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiuntamente “le Parti”
PREMESSO CHE
- L’Università degli Studi di Padova:
• è un’istituzione pubblica di alta cultura che promuove e organizza l’istruzione superiore e la ricerca scientifica nel rispetto della libertà di insegnamento e di scienza, nonché il trasferimento delle conoscenze sul territorio (art. 1 c. 1 dello Statuto);
• riconosce il ruolo fondamentale della ricerca, intende caratterizzarsi come università di ricerca, ne garantisce la piena libertà e ne promuove lo sviluppo utilizzando contributi pubblici e privati, in un quadro di riferimento nazionale e internazionale (art. 2 c. 1 dello Statuto);
• favorisce la collaborazione interdisciplinare e di gruppo, la stretta connessione delle attività di ricerca con l’attività didattica e garantisce l’autonomia di ciascuno studioso nella scelta dei temi e dei metodi di ricerca; favorisce l’accesso degli studiosi, singoli e in gruppo, ai finanziamenti e all’utilizzazione di attrezzature e servizi, nel rispetto delle esigenze di tutti e in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori; si impegna nella formazione alla ricerca, in particolare attraverso l’istituzione di Scuole di dottorato art. 2 c. 2 dello Statuto);
• riconosce nei Dipartimenti le strutture deputate in via primaria alla promozione e all’organizzazione della ricerca scientifica, oltre che delle attività didattiche e formative art. 2 c. 3 dello Statuto);
• verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all’attività di ricerca da parte delle strutture e dei singoli; valuta periodicamente la qualità della ricerca, tenendo conto dei criteri elaborati dagli organismi nazionali di valutazione e accettati dalle comunità scientifiche nazionali e internazionali, anche ai fini della distribuzione delle risorse; si adopera per la massima diffusione nella società e nel territorio dei risultati scientifici raggiunti art. 2 c. 4 dello Statuto);
1
• per una migliore realizzazione dei propri fini istituzionali, l’Università promuove le attività di ricerca e di servizio su richiesta e a favore di terzi e in collaborazione con soggetti esterni, regolamentandone lo svolgimento anche sotto il profilo dei diritti e dei doveri delle strutture e dei singoli art. 2 c. 5 dello Statuto;
• il Dipartimento, ai sensi dell’art. 44 c. 1 lettera h) dello Statuto, ai sensi dell’art. 79 del vigente Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità (D.R. 3855/2017) ed ai sensi del Regolamento per attività eseguite dall’Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati emanato con D. R. 1318/2018, stipula i contratti e le convenzioni inerenti all’attività di ricerca, di formazione e di servizio anche per conto terzi che sia di interesse del singolo Dipartimento, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e mette a disposizione le risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti da esso stipulati direttamente o tramite l’Università e può stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità;
- Il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Padova (l’Unita di Biostatistica, Epidemiologia e Sanità Pubblica (UBEP), relativamente alla revisione sistematiche e metanalisi, possiede competenze che includono la stesura del protocollo di revisione sistematica e sua registrazione, la definizione della strategia di ricerca e sua implementazione, l’estrazione dei dati con finalità o meno di meta-analisi. Inoltre il Dipartimento comprende il Laboratorio di Intelligenza Artificiale per le Scienze Mediche per lo studio, lo sviluppo e la consulenza interna ed esterna per le applicazioni di tecniche avanzate di analisi dei dati come le procedure di autoapprendimento guidato dai dati (machine learning) in ambito clinico;
- l’IZSVe è ente di diritto pubblico e costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una consolidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
- rientrano tra i compiti istituzionali dell’IZSVe – tra l’altro – l’effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;
- in particolare all’art. 3 lett (d) e lett (4a) dell’Accordo per la Gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano (approvato con leggi della Regione del Veneto n. 5 del 18/03/2015, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 9 del 24/04/2015, della Provincia di Trento n. 5 del 10/03/2015 e della Provincia di Bolzano n. 5 del 19/05/2015) è previsto che IZSVe svolga la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali e che IZSVe operi come strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti nell’ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell’ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti;
- l’art. 15 della L n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- gli accordi tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990, sono lo strumento per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ed idonei a comporre, in un quadro unitario, gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice. Un accordo tra amministrazioni pubbliche rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 15 della legge n. 241/1990, ove regoli la realizzazione di interessi pubblici effettivamente comuni alle parti, con una reale divisione di compiti e responsabilità, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla normativa sugli appalti pubblici;
2
- le Parti, nel rispetto delle rispettive finalità, intendono avviare una collaborazione al fine di sviluppare singole iniziative anche di tipo formativo, ovvero, progetti e programmi congiunti nell’ambito della ricerca scientifica di interesse comune alla promozione della salute pubblica;
- la collaborazione tra le Parti sarà svolta secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un interesse comune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione;
Tutto quanto sopra esposto,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ART. 2. OGGETTO
Le Parti ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione al fine di realizzare attività di sintesi della letteratura scientifica (systematic review, scoping review, rapid review,…) in un’ottica One Health sfruttando la sinergia tra medicina umana e animale principalmente nel contesto della sanità pubblica. Tali metodiche di ricerca bioinformatica hanno l’obiettivo di sfruttare i dati scientifici già disponibili nella letteratura scientifica e nella letteratura grigia per raggiungere elevati livelli di evidenza scientifica adatti allo sviluppo di linee guida, alla raccolta di dati per la realizzazione di modelli di valutazione del rischio, o per altre elaborazioni matematiche, e per la definizione di strategie di intervento efficaci a vantaggio dei risk manager. La collaborazione inoltre si propone di identificare e sviluppare metodiche efficaci ed efficienti per la velocizzazione di tale processo attraverso il supporto di tecnologie innovative basate su tecniche di text mining e machine learning.
Le Parti s’impegnano alla collaborazione reciproca per la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e programmi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, l’organizzazione di corsi di formazione, la promozione e l’attivazione di altre iniziative di interesse comune alla promozione della salute pubblica, basate su un’equa compartecipazione. A tal scopo, le Parti s’impegnano fin d’ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.
Le Parti s’impegnano altresì a mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione della collaborazione di cui al presente accordo, nel rispetto della normativa vigente e dei regolamenti interni alla propria Amministrazione.
ART. 3. CONVENZIONI ATTUATIVE
La collaborazione e la cooperazione di cui all’art. 2 potranno avere specifica concretizzazione anche tramite le successive convenzioni attuative che disciplineranno le attività dell’IZSVe e del Dipartimento e gli eventuali impegni di tipo economico. Le convenzioni attuative dovranno definire e dettagliare i singoli obiettivi della cooperazione scientifica, tempi e modalità del suo svolgimento, le condizioni e i requisiti di realizzabilità della collaborazione nell’ambito degli spazi di competenza, le rispettive responsabilità, gli eventuali impegni economici ed i risultati attesi. Previa valutazione congiunta delle Parti, le singole convenzioni attuative potranno coinvolgere altri soggetti pubblici quali Aziende, Enti ed Istituzioni locali, nazionali, europee, internazionali e Università.
3
ART 4 REFERENTI SCIENTIFICI
Al fine di perseguire il generale sviluppo delle attività di collaborazione e l’efficace coordinamento delle stesse, l’IZSVe individua quale Referente Scientifico il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, (dirigente veterinario c/o SCS8 “Valorizzazione delle Produzioni Alimentati”); il Dipartimento individua quale Referente Scientifico il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica).
L’eventuale sostituzione dei Referenti dovrà essere concordata per iscritto tra le Parti
ART. 5 DURATA
Il presente accordo avrà una durata triennale a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabile, per un ulteriore periodo massimo di ulteriori tre anni, tramite accordo scritto tra le Parti da comunicarsi almeno 2 (due) mesi antecedenti alla naturale scadenza.
ART. 6 RISORSE FINANZIARIE
Il presente accordo quadro non prevede oneri a carico delle Parti.
Le Parti - nell’ambito della propria autonomia gestionale e delle risorse finanziarie di cui dispongono - potranno sostenere progetti particolarmente significativi nell’ottica dello sviluppo e del potenziamento del presente accordo, anche attraverso la stipula di ulteriori specifici accordi con soggetti terzi. Eventuali disponibilità e impegni economici saranno definiti di volta in volta negli accordi suddetti.
ART. 7ASSICURAZIONE E ONERI DI SICUREZZA
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sull’ente ospitante, per quanto riguarda il personale, ivi compresi gli studenti, che si trovino presso di esso nell’espletamento di attività connesse all’attuazione della presente convenzione. Anche gli studenti sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall’ente ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza. L’Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le sue strutture sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività di sua competenza presso le strutture dell’Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.
ART. 8UTILIZZO DEI DATI
Le Parti rimarranno esclusive titolari delle conoscenze scientifiche e tecniche, del know how, dei diritti di proprietà intellettuale in possesso alla data della stipula del presente accordo. Gli eventuali risultati realizzati nell’ambito della presente collaborazione saranno in comproprietà delle Parti. IZSVe e il Dipartimento potranno pubblicare, anche autonomamente i risultati, previo assenso dell’altra Parte. Nella diffusione dei dati, ciascuna delle Parti dovrà menzionare che questi sono il frutto della loro collaborazione.
4
L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo. In quest’ultimo caso le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei dati. In ogni caso restano salvi i diritti spettanti agli inventori ai sensi della vigente legislazione in materia.
ART. 9 RECESSO
Le Parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente dal presente accordo, in qualsiasi momento, con preavviso minimo di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione stessa. Le attività eventualmente in corso dovranno essere portate a conclusione secondo gli accordi presi e gli obiettivi previsti.
Il recesso non avrà effetto sulle eventuali convenzioni attuative già sottoscritte dalle Parti in attuazione al presente accordo, salva diversa volontà delle Parti da accordarsi per iscritto.
ART. 10 INVALIDITA’ DELL’ACCORDO
L’invalidità, l’inefficacia o la nullità, parziale o totale, di una o più disposizioni del presente accordo non pregiudicherà la validità e l’efficacia di quest’ultimo, salvo che tali clausole abbiano carattere essenziale. Le clausole invalide, inefficaci o nulle dovranno essere sostituite con disposizioni pienamente valide ed efficaci.
ART. 11 CESSIONE DELL’ACCORDO
E’ fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte.
ART. 12 NATURA GIURIDICA
Le Parti espressamente convengono che la natura giuridica del rapporto disciplinato dal presente accordo non è di società, né di associazione, né di lavoro, né di agenzia, né di rappresentanza. Le eventuali clausole di difficile interpretazione pertanto non potranno essere interpretate con riferimento ad alcuno dei rapporti sopra indicati.
ART. 13 DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONFIDENZIALITA’
In ottemperanza alle condizioni previste dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR), le Parti si impegnano reciprocamente a trattare ed
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eventualmente a comunicare a terzi i dati personali contenuti nel presente accordo, ovvero, comunque acquisiti durante la sua esecuzione, al solo scopo di adempiere agli impegni con lo stesso assunti o per gli adempimenti allo stesso connessi. Ciascuna Parte presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati da parte dell’altra Parte, direttamente o, eventualmente, indirettamente attraverso terzi, secondo quanto previsto dalla predetta normativa, per le finalità necessarie alla gestione del presente accordo.
Tutte le informazioni scambiate tra le Parti per iscritto, oralmente o in qualsiasi altra forma durante l’esecuzione del presente accordo s’intendono confidenziali. Le Parti si impegnano ad utilizzare le predette informazioni confidenziali unicamente per gli scopi previsti dal presente accordo e garantiscono l’adozione di tutte le misure adeguate ad evitare la diffusione non autorizzata delle informazioni confidenziali.
ART. 15 MODIFICHE E COMUNICAZIONI
Il presente accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo tra le Parti. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successivamente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbligatorio per legge, ai seguenti indirizzi.
Per l’IZSVE: Servizi Affari Generali Anticorruzione e Trasparenza, xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx (XX); PEC : xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx,
Per il Dipartimento: Xxxxxx Xxxxxx, Dipartimento di Scienze Cardio-Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica, Xxx
X. Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx - PEC: xxxxxxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxx.xx
ART. 16 CONTROVERSIE E LEGGE APPLICABILE
Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana.
Le Parti si impegnano nello spirito di collaborazione a risolvere e definire in via amichevole eventuali controversie nascenti tra le Parti in merito alla formazione, interpretazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo.
Nel caso di mancata composizione amichevole, tutte le controversie insorte tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.
ART. 17 ONERI PER LA STIPULA E REGISTRAZIONE
In ottemperanza all’art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del DPR 131/1986 e smi. Le spese di registrazione saranno a carico del richiedente
Le ulteriori spese contrattuali e fiscali, compresa l’imposta di bollo ex art. 2 Allegato A Tariffa Parte I DPR n. 642/1972, che derivano dal presente accordo sono a carico delle Parti per metà.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del DPR n. 642/1972 – Autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx 0 n. 6069 del 17/01/2013. L’Università si impegna a corrispondere al IZSVe - entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del presente atto - un importo pari alla metà dell’imposta complessiva dovuta.
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ART. 18 NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.
ART. 19 NEGOZIAZIONE
Il presente accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e rispecchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel testo contrattuale.
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Il presente atto, è sottoscritto digitalmente.
IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE CARDIO- TORACO-VASCOLARI E SANITA’ PUBBLICA IL DIRETTORE
Xxxx. Xxxxxxxx Xxx
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx
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