Contract
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
Regolamento
per l’applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
e assimilati agli urbani (T.I.A.) (D.Lgs. n° 22/97 art. 49)
Approvato con delibera C.C. n. 16 del 03.03.05 Reso esecutivo in data 31.03.05
Pubblicato all'Albo Pretorio dal 21.03.05 al 05.04.05 Modificato con delibera C.C. n. 64 del 21.07.05 Reso esecutivo in data 13.08.05
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 03.08.05 al 18.08.05 Modificato con delibera C.C. n. 83 del 27.10.05 Reso esecutivo in data 12.12.05
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 02.12.05 al 17.12.05 Modificato con delibera C.C. n. 4 del 25.02.06
Reso esecutivo in data 25.02.06
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 15.02.06 al 02.03.06 Modificato con delibera C.C. n. 20 del 13.04.06 Reso esecutivo in data 13.04.06
Pubblicato all’Albo Pretorio dal 03.04.06 al 18.04.06 Modificato con delibera X.X. x. 00 xxx 00.0.0000 Modificato con delibera commissariale n. 66 del 3.6.2009
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
INDICE
TITOLO I NORME GENERALI 3
Art. 1 Soppressione della Tassa per lo smaltimento rifiuti 3
Art.2 Istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani 3
Art. 3 Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento 3
TITOLO II COSTO, GESTIONE E TARIFFE DEL SERVIZIO 4
Art. 4 Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani 4
Art. 5 Classificazione dei rifiuti 4
Art. 6 Gestione e costo del servizio 4
Art. 7 Piano Finanziario 4
Art. 8 Adempimenti del Comune 5
Art. 9 Presupposti per l’applicazione della Tariffa 5
Art. 10 Soggetti dell’obbligazione Tariffaria 6
Art. 11 Determinazione della Tariffa 6
Art. 12 Deliberazioni di Tariffa 7
Art. 13 Locali ed aree oggetto della Tariffa 8
Art. 14 Commisurazione delle superfici 8
Art. 16 Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche. Criteri generali 11
Art. 17 Utenze Domestiche: determinazione numero occupanti i locali 12
Art. 18 Calcolo della Tariffa per le Utenze Non Domestiche. Criteri generali 12
Art. 19 Agevolazioni per le Utenze Domestiche 13
Art. 20 Determinazione del coefficiente di riduzione della Tariffa per le Utenze Non Domestiche 14
Art. 21. Cumulo di agevolazioni e riduzioni 16
Art. 22 Interventi a favore di soggetti in grave disagio economico 16
Art. 23 Tariffa giornaliera di smaltimento 16
Art. 24 Riduzioni 17
TITOLO IV - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE 18
Art. 25 Comunicazioni 18
Art. 26 Rimborsi e conguagli 19
Art. 27 Verifiche 19
Art. 28 Riscossione 21
Art. 29 Violazioni 22
Art. 30 Autotutela 23
Art. 31 Funzionario responsabile 23
Art. 32 Norme transitorie e finali 23
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
TITOLO I NORME GENERALI
Art. 1
Soppressione della Tassa per lo smaltimento rifiuti
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 viene soppressa la Tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.
2. I presupposti di imposizione relativi alla tassa abolita, afferenti a periodi antecedenti all’introduzione della presente Tariffa sono regolati nei termini di decadenza indicati all’art. 71 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.2
Istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
1. Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è istituita la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani svolta in regime di privativa nel territorio del Comune di Peschiera Borromeo, nelle forme di cui alla Legge 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 23 del D.Lgs. 05.02.97 n. 22.
2. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell’art. 49 del D.Lgs.. 22/97, e successive modifiche ed integrazioni, e dell’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per la determinazione delle Tariffe, il Comune fa riferimento all’insieme dei criteri e delle condizioni previste per la definizione della Tariffa di riferimento di cui agli artt. 2 e 3 del
D.P.R 27 aprile 1999, n. 158.
4. La Tariffa a regime deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa deve coprire integralmente tutti i costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.
5. La Tariffa viene determinata dal Comune sulla base del Piano Finanziario ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99.
6. L’applicazione e la riscossione della Tariffa sono effettuate dal Comune secondo le modalità previste nel presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente.
7. Qualora il gettito della Tariffa fosse maggiore dei costi del servizio, la parte eccedente verrà accreditata al successivo esercizio.
Art. 3
Ambito di applicazione e oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di applicazione della Tariffa di cui al precedente articolo 2. In particolare stabilisce le condizioni, le modalità, gli obblighi strumentali per la sua applicazione e le misure da adottare in caso di inadempienza. Determina, altresì, i criteri per la classificazione delle categorie d’utenza, suddivise tra domestiche e non domestiche, dei locali e delle aree in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R.158/99.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
TITOLO II
COSTO, GESTIONE E TARIFFE DEL SERVIZIO
Art. 4
Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani
1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati è svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale con caratteristiche di universalità ed inderogabilità, nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, sulla base delle disposizioni del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le modalità di cui al regolamento comunale che lo disciplina o alle condizioni previste dal relativo contratto di appalto in essere.
Art. 5 Classificazione dei rifiuti
1. Per la classificazione dei rifiuti, ai fini dell’espletamento del servizio nonché ai fini dell’applicazione della Tariffa, si fa riferimento all’art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni nonché al regolamento Comunale che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con delibera Consiliare 82 del 19/12/1997, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce i criteri di assimilazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.
Art. 6
Gestione e costo del servizio
1. La Tariffa garantisce la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico.
2 . Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio, al tipo e qualità del servizio erogato tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e qualità del servizio fornito, al tasso di inflazione programmato e più in generale a tutti i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti.
3 . L’interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della Tariffa. L’accertamento del mancato svolgimento del servizio o della grave violazione viene effettuato dai Settori comunali preposti al controllo del servizio.
Art. 7 Piano Finanziario
1. 1. Ai fini della determinazione della Tariffa, il Consiglio Comunale approva annualmente, nei termini stabiliti dalla legge per l’approvazione del bilancio preventivo, il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relazione di
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
accompagnamento così come previsto ai commi 4 bis e 8 dell’art.49 del D.Lgs. 22/97 e all’art. 8 del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I contenuti essenziali del Piano Finanziario vengono definiti all’art. 8 del D.P.R. 158/99 e comprendono:
- il programma degli interventi necessari;
- il piano finanziario degli investimenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o l’affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie;
- relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla Tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il Piano Finanziario è accompagnato, sempre sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 8 del D.P.R. 158/99, da una relazione nella quale vengono illustrati i seguenti elementi:
- il modello gestionale ed organizzativo;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che si siano verificati e le relative motivazioni.
4. Sulla base del Piano Finanziario il Comune determina la tariffa al fine del pieno grado di copertura dei costi del servizio nel rispetto dei criteri previsti dal D.P.R.158/99.
Art. 8 Adempimenti del Comune
1. Il Comune provvede annualmente, entro il 30 di giugno, a trasmettere all’Osservatorio Nazionale sui Rifiuti copia del Piano Finanziario e della relazione di accompagnamento di cui al precedente art. 7, ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I dati relativi alle componenti di costo della Tariffa di cui al punto 2 dell’allegato 1 del
D.P.R. 158/99 dovranno essere comunicati annualmente ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs.. 5/2/97 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità previste dalla L. 25/1/94 n.70 e successive modifiche ed integrazioni (MUD).
Art. 9
Presupposti per l’applicazione della Tariffa
1. La Tariffa è dovuta per l’occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.
2. Costituisce presunzione semplice di occupazione o conduzione di un locale o di un’area, l’attivazione di almeno uno dei servizi pubblici di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica o la presenza di mobilio, cose, o macchinari e finché queste condizioni permangono, salvo quanto disciplinato dal presente regolamento. Anche in mancanza di tali presupposti, l’occupazione di un locale, per un’utenza domestica, si presume dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
3. La Tariffa è dovuta anche per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati e per le multiproprietà.
4. A prescindere dalla volontà e dalle intenzioni del detentore, la mera utilizzabilità delle superfici detenute è condizione idonea e sufficiente per l’applicazione della tariffa. L’esclusione dalla applicazione della tariffa è condizionata dalla prova da parte del detentore che le superfici detenute siano totalmente poste in condizioni di obiettiva inutilizzabilità e non semplicemente inutilizzate. La sola disattivazione dalle reti per l’erogazione di servizi pubblici (acqua, energia elettrica, gas) costituisce prova idonea di non utilizzabilità dei locali nei soli casi in cui l’utilizzo delle superfici assoggettabili risulti normalmente condizionato dalla esistenza di tali utenze, di modo che si possa con certezza concludere che in assenza delle stesse erogazioni il locale sia obiettivamente inutilizzabile e che pertanto sia da escludere ogni e qualsiasi uso, anche diverso, del locale stesso dal quale possa derivare una potenziale produzione di rifiuti.
Art. 10
Soggetti dell’obbligazione Tariffaria
1. La Tariffa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, costituenti presupposto ai sensi del precedente articolo 9 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento:
- per le utenze domestiche, l’intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la comunicazione di utilizzo del servizio;
- per le utenze non domestiche, il titolare dell’attività o il legale rappresentante della persona giuridica;
- per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la Tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano;
3. Nel caso di locali di multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree in uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto obbligatorio riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Il Comune può richiedere all’amministratore del condominio di cui all’art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della Tariffa previsto dal precedente comma, la presentazione dell’elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
5. Per i locali e le relative aree destinati ad attività ricettive alberghiere o analoghe (residence, affittacamere e simili), la Tariffa è dovuta da chi gestisce l’attività.
6. Per i locali e relative pertinenze o accessori locate ad utilizzatori occasionali e non residenti, per periodo non superiore all’anno, la Tariffa è dovuta per l’intero anno dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
Art. 11 Determinazione della Tariffa
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
1. La Tariffa è dovuta annualmente dalle utenze ed è determinata, con apposita deliberazione nel rispetto della vigente normativa in materia, sulla base della Tariffa di riferimento di cui all’art. 2 del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, in modo da ottenere un gettito globale pari alla copertura totale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani, assimilati e dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.
2. In caso di mancata deliberazione entro il termine individuato dalle norme legislative e regolamentari vigenti, si intende prorogata la Tariffa in vigore. La Tariffa può comunque essere modificata nel corso dell’esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso, ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni. L’incremento della Tariffa non ha comunque effetto retroattivo.
3. La Tariffa è commisurata ad anno solare a cui corrisponde un’autonoma obbligazione pecuniaria da parte del soggetto obbligato ed è applicata e riscossa dal Comune o da soggetto appositamente incaricato dallo stesso.
4. L’obbligazione pecuniaria decorre dal giorno di inizio dell’utenza e termina nel giorno in cui è cessata l’utenza purché debitamente dichiarata con comunicazione di cessazione.
5. La Tariffa è composta da:
- una parte fissa (TF),
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, agli oneri finanziari e di riscossione, ai costi di gestione dei rifiuti a “domanda collettiva” quali lo spazzamento e la raccolta e smaltimento dei rifiuti esterni;
- una parte variabile (TV),
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito, all’entità dei costi di gestione, così da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Questa quota andrà prevalentemente riferita ai costi a “domanda individuale” a partire da quelli che costituiscono il maggior costo economico e/o ambientale quali i costi dei rifiuti indifferenziati allo scopo di rappresentare un incentivo economico al contenimento della loro produzione.
6. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta un’attività economica o professionale, la Tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata. Qualora non fosse distinguibile la superficie destinata all’attività svolta da quella destinata all’uso domestico, è applicata la Tariffa dell’uso prevalente.
Art. 12 Deliberazioni di Tariffa
1. La deliberazione Tariffaria deve indicare:
a) le percentuali di ripartizione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche;
b) i criteri da adottare per la ripartizione fra la parte fissa e variabile dei costi;
c) i coefficienti scelti fra quelli indicati dal D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni;
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
d) le agevolazioni per le utenze domestiche per la partecipazione alla raccolta differenziata;
e) i coefficienti di riduzione per le utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti assimilati agli urbani;
TITOLO III COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE
Art. 13
Locali ed aree oggetto della Tariffa
1. Costituiscono oggetto per l’applicazione della Tariffa:
a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualunque specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli di cui al successivo art. 15;
b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio siano destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
c) il vano scala interno all’abitazione;
d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
e) le aree coperte anche se aperte su almeno un lato, quali, a titolo esemplificativo, porticati, chiostri, tettoie di protezione per merci o materie prime;
f) le aree scoperte operative, ivi comprese le aree di stoccaggio merci e/o attrezzature, destinate in modo autonomo e non occasionale all’esercizio di una qualsiasi attività economica, quali a titolo di esempio, i parcheggi, i campeggi, i cinema all’aperto, i magazzini di materiali o di prodotti finiti destinati alla commercializzazione;
g) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre, etc;
h) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l’area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione.
Art. 14 Commisurazione delle superfici
1. La superficie di riferimento per il calcolo della Tariffa dei fabbricati, come definiti al precedente articolo 13, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali.
2. Per le aree scoperte, che non costituiscano accessorio o pertinenza di altra unità immobiliare, il calcolo della superficie viene effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, se la frazione è rispettivamente superiore/uguale o inferiore al mezzo metro quadrato.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
Art. 15 Esclusioni
Non sono soggetti all’applicazione della Tariffa i locali e le aree che, per loro natura, non possono produrre rifiuti e quelli dove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune. Tali caratteristiche devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere riscontrabili mediante verifiche dirette.
Più precisamente non possono produrre rifiuti e pertanto non sono soggette al pagamento della TIA:
2.1) Le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizio, limitatamente alle porzioni di esse nelle quali vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali smaltiti e/o recuperati a spese del produttore.
2.2) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono invece assoggettabili alla Tariffa le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo.
2.3) Le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
a) sale operatorie;
b) stanze di medicazione e ambulatori medici;
c) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
Sono, invece, soggetti alla Tariffa nell’ambito delle sopra citate strutture sanitarie:
• gli uffici;
• i magazzini e i locali ad uso di deposito;
• le cucine ed i locali di ristorazione;
• le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
• le eventuali abitazioni;
• i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l’esclusione dalla Tariffa.
2.4) I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
3. Gli utenti indicati al precedente punto 2 per beneficiare dell'esclusione della Tariffa devono farne espressa richiesta al Comune dichiarando che nell’insediamento produttivo, nelle aree indicate, si formano esclusivamente rifiuti speciali. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, identificati attraverso il codice CER, nonché la documentazione attestante l’avvenuto smaltimento/recupero tramite soggetto abilitato.
4. Le aree dove si producono rifiuti da imballaggi terziari o secondari in commistione con altri tipi di rifiuti assimilabili e per le quali non risulti quindi possibile stabilire con esattezza le rispettive superfici di produzione, sono interamente assoggettate a tariffa, fatta salva la riduzione prevista dal successivo articolo 20.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
5. Sono inoltre escluse dal calcolo delle superfici, e quindi non assoggettate all’intera Tariffa, i seguenti locali ed aree:
5.1 locali
a) non allacciati ai servizi di rete e privi di qualsiasi arredo, mobilio, macchinario o cosa;
b) stabilmente muniti di attrezzature quali centrale termica, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi;
c) di fatto non utilizzabili, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Tali circostanze debbono essere comunicate all’inizio dei lavori e debbono essere comprovate da idonea documentazione rilasciata dall’ufficio comunale competente per il rilascio di autorizzazioni o concessioni. In caso di omessa o tardiva comunicazione non verrà concessa l’esclusione;
d) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
e) di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l’attività sportiva ed agonistica in senso stretto. Sono, invece, soggetti a tariffazione, tutti i locali ad essi accessori quali spogliatoi, servizi, gradinate, aree di sosta, ecc.;
f) delle sale di lavorazione delle latterie ove si procede unicamente al lavaggio delle superfici;
g) parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, fermo restante invece l’obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva;
h) destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
i) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
j) Solai e sottotetti, limitatamente alla parte del locale che presenta un’altezza inferiore a metri 1,50.
5.2 aree:
a) impraticabili o intercluse da recinzione;
b) in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzabilità;
c) non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
d) adibita in via esclusiva all’accesso dei veicoli dalle stazioni servizio carburanti;
e) utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
f) in cui si svolge l’attività agonistica degli impianti sportivi;
5.3 eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l’esclusione dalla applicazione tariffa, ma nei quali non si ha comunque la continua, assidua e regolare presenza umana in quanto la stessa, per obiettive e dimostrate ragioni, non risulta possibile o sia in ogni caso fortemente limitata o ristretta. Le circostanze che potrebbero dare origine all’esclusione di cui al presente punto debbono
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
essere comunicate all’ufficio tributi e saranno oggetto di valutazione da parte del Comune sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici e/o di indirizzo da parte dell’Amministrazione.
Art. 16
Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche. Criteri generali
1. Vengono così definite:
- Utenze domestiche di soggetti residenti:
le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell’Anagrafe Generale del Comune. Con cadenza periodica annuale il Comune verifica l’esatta composizione dei nuclei soggetti a TIA, e provvede ad apportare le modifiche rilevanti ai fini della determinazione della TIA;
- Utenze Domestiche di soggetti non residenti:
le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l’applicazione dello schema Tariffario utilizzato per le Utenze Domestiche residenti;
2. Le utenze domestiche vengono suddivise in sei categorie :
1 componente per nucleo familiare
2 componenti per nucleo familiare
3 componenti per nucleo familiare
4 componenti per nucleo familiare
5 componenti per nucleo familiare
6 o più componenti per nucleo familiare
3. I componenti del nucleo familiare delle utenze non residenti sono definiti in modo presuntivo sulla base della tabella di cui al successivo art. 17. Tuttavia, qualora convivano con un nucleo di residenti, vengono allo stesso aggregati ai fini del pagamento della tariffa.
4. Per la commisurazione della Tariffa verranno considerati i seguenti parametri :
- il numero dei componenti del nucleo familiare ricavato sulla base delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo al 30 gennaio; nel caso di variazione il numero di componenti comunicato.
- la potenzialità di produzione dei rifiuti calcolata sulla base dei metri quadri dell’immobile.
5. Per la determinazione della parte fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l’importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento Ka relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell’immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell’allegato 1 al X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 000, xxxxxxx (Xxxx) e le minori dimensioni dei locali. I coefficienti Ka che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente in sede di determinazione delle Tariffe.
6. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, indicata in kilogrammi, prodotta da ciascuna utenza, mediante un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (Kb) previsti al punto 4.2 dell’allegato 1 al
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2. Per graduare il passaggio dal regime tributario a regime tariffario dell’entrata, il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, per i primi 3 anni
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
dall’entrata in vigore del regime tariffario, coefficienti (Kb) minori o maggiori di quelli previsti dal D.P.R. 158/99. I coefficienti Kb che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente in sede di approvazione delle Tariffe.
Art. 17
Utenze Domestiche: determinazione numero occupanti i locali
1. Per la determinazione della parte variabile della TIA, viene preso in considerazione il numero di persone indicato nella denuncia originaria o risultante dai dati in possesso dell’Anagrafe Generale del Comune.
2. Ogni variazione della composizione del nucleo familiare intervenuta, produrrà effetti sul calcolo della TIA, a decorrere dalla data di registrazione presso l’Anagrafe Generale del Comune.
3. Ai fini della determinazione del numero degli occupanti, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in:
a) Domestiche residenti;
b) Domestiche non residenti.
4. Per le Utenze Domestiche di soggetti non residenti il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali sulla base delle corrispondenze di cui alla seguente tabella:
da metri quadrati | a metri quadrati | numero componenti presunto |
0 | 69 | 1 |
70 | 99 | 2 |
100 | 109 | 3 |
110 | 119 | 4 |
120 | 139 | 5 |
140 | e oltre | 6 |
5. Il dispositivo di cui al comma 4, del presente articolo, si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche occupati da soggetti non residenti.
Art. 18
Calcolo della Tariffa per le Utenze Non Domestiche. Criteri generali
1. I locali e le aree relative alle Utenze Non Domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d’uso e alla loro potenzialità a produrre rifiuti, accorpate per categorie omogenee secondo le tabelle 3a e 4a del D.P.R. 158/99.
2. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell’applicazione della Tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. L’assegnazione di un’utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell’attività prevalente denunciato dall’utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice si fa riferimento all’attività effettivamente svolta.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
4. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente, ancorché ubicate in luoghi diversi, la Tariffa applicabile è unica ed è quella dell’attività con la maggiore potenzialità di produzione dei rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 158/99.
5. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali che per la loro elevata incidenza assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di Tariffa tra quelle previste dal D.P.R. n. 158/99. A titolo esemplificativo e non esaustivo si potrà ritenere che le attività assumono rilevanza autonoma, e conseguentemente applicare differenti categorie di tariffa, in presenza dei seguenti criteri:
• metratura dei locali o aree superiore a 250 mq;
• collocazione in edifici distinti anche catastalmente o con ingressi indipendenti o con numeri civici differenti;
• potenzialità dei locali/aree ad essere utilizzati per diverso scopo, o addirittura dati in locazione o sub locazione per altra attività, o gestiti a diverso titolo da altro soggetto;
• potenzialità ad essere scorporati dal comparto dove si svolge l’attività principale senza compromettere funzionalmente l’esistenza dell’attività stessa in quanto locali/aree non ritenuti indispensabili per il raggiungimento dello scopo d’azienda o comunque per lo svolgimento dell’attività principale o comunque prevalente.
6. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della Tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Comune nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. I coefficienti Kc che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente in sede di determinazione delle Tariffe. Per graduare il passaggio dal regime tributario a regime tariffario dell’entrata, il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, per i primi 3 anni dall’entrata in vigore del regime tariffario, coefficienti (Kc) minori o maggiori di quelli previsti dal D.P.R. 158/99.
7. Per l’attribuzione della parte variabile della Tariffa si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd) nell’ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4a. I coefficienti Kd che dovranno applicarsi, verranno determinati annualmente in sede di approvazione delle Tariffe. Per graduare il passaggio dal regime tributario a regime tariffario dell’entrata, il Comune si riserva la facoltà di utilizzare, per i primi 3 anni dall’entrata in vigore del regime tariffario, coefficienti (Kd) minori o maggiori di quelli previsti dal D.P.R. 158 /1999.
Art. 19
Agevolazioni per le Utenze Domestiche
1. Ferma restando la copertura integrale del costo complessivo del servizio di Igiene Ambientale, le agevolazioni per la partecipazione alla raccolta differenziata delle utenze domestiche, prevista al comma 10 dell’art. 49 D.Lgs. 22/97 e al comma 1 dell’art. 7 D.P.R. 158/99, viene prevista mediante l’abbattimento della parte variabile della Tariffa per una
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze per il conferimento in forma differenziata delle diverse tipologie di materiali.
2. Annualmente, sulla base dei risultati conseguiti, in sede di determinazione delle Tariffe, verranno definiti i criteri da adottare per il riconoscimento delle agevolazioni alle utenze domestiche.
3. Per le Utenze Domestiche che dichiarano, con apposita comunicazione, di effettuare il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro sistema idoneo, su superficie non pavimentata di pertinenza della propria abitazione ovvero altrui purché contigua, è prevista una riduzione della quota variabile della Tariffa che la Giunta determinerà annualmente, al fine di incentivare tale buona pratica di riduzione della produzione di rifiuti.
4. La comunicazione dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 giugno dell’anno in cui si intende ottenere l’agevolazione, ciò al fine di permettere al Comune di verificare l’effettiva pratica del compostaggio a cura del competente settore Ecologia.
5. Per le utenze domestiche sono previste incentivi e/o agevolazioni per il conferimento presso la Piattaforma Ecologica di rifiuti da avviare a recupero, a condizione che quest’ultimo sia dotato di uno specifico sistema di pesatura e sia disciplinato da apposita norma regolamentare.
Art. 20
Determinazione del coefficiente di riduzione della Tariffa per le Utenze Non Domestiche
1. Alle Utenze Non Domestiche, relativamente alla parte dei rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 22/97 comma 2, lett.g), che dimostrino di aver avviato al recupero mediante attestazione del soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, viene applicato un coefficiente di riduzione sulla parte variabile della Tariffa.
2. Tale riduzione viene determinata sulla base della quantità dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettivamente avviati al recupero da parte della singola utenza rapportata alla quota variabile della tariffa applicata alla specifica categoria.
3. La quota variabile viene ridotta in ragione delle seguenti percentuali:
a) recupero fino al 25% del totale dei rifiuti prodotti: 10%
b) recupero oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti prodotti: 20%
c) recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti prodotti: 30%
d) recupero di oltre il 75% fino al 100%, o oltre, del totale dei rifiuti prodotti: 40%
e) prevedendo la concessione di 2 punti percentuali di riduzione (2%) per ogni cinque punti percentuali di quantità totale di rifiuti recuperati (5%) e mantenendo proporzionalmente la graduazione valida per i casi a), b), c) e d) all'interno dello scaglione nelle rispettive percentuali fino ai valori massimi del 10%, 20%, 30% e 40%.
4. Il Comune per la determinazione della percentuale dei rifiuti recuperati si avvarrà della seguente formula:
R= Qdich X 100
∑i Kdi(Si,ap) x Si
dove:
Qdich = quantità dei rifiuti avviati al recupero
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
Kdi(Si,ap) = coefficiente Kd di produttività specifica, scelto, per mq, per la categoria Si = superficie a ruolo dell’attività appartenente alla categoria “i”
“i” = ogni categoria in cui rientra l’attività.
5. Sono esclusi, ai fini della determinazione della quota di riduzione di cui ai commi precedenti, i rifiuti da imballaggio terziario e secondario, trattati in maniera autonoma dalle utenze, prodotti in aree in cui vi sia possibile commistione con i rifiuti assimilati agli urbani, per i quali sono previste le condizioni agevolative disciplinate nel seguente comma del presente regolamento.
6. Per le aree non esclusivamente produttrici di rifiuti di imballaggio secondario e terziario, in quanto prodotti contestualmente ai rifiuti assimilabili agli urbani, potrà essere riconosciuto un abbattimento forfetario della quota variabile nel limite massimo dell’80%. Il Comune, per il calcolo della percentuale di abbattimento, si avvarrà della seguente formula:
R= Qimb X 100
∑i Kdi(Si,ap) x Si
dove:
QimbT = quantità di rifiuti da imballaggio secondari e terziari trattati in maniera autonoma Kdi(Si,ap) = coefficiente Kd di produttività specifica, scelto, per mq, per la categoria
Si = superficie a ruolo dell’attività appartenente alla categoria “i” “i” = ogni categoria in cui rientra l’attività.
7. Alle Utenze Non Domestiche che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell’ambito dei programmi preventivamente concordati con il Comune e approvati dalla Giunta Comunale, viene concessa una riduzione non superiore al 50% della quota variabile.
8. La riduzione percentuale di cui ai commi precedenti verrà applicata solo a seguito di presentazione, da parte della ditta, di una richiesta specifica alla quale seguirà idonea istruttoria al fine di determinare l’esatta percentuale di riduzione della quota variabile. La comunicazione dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 giugno dell' anno in cui si intende ottenere la riduzione, ciò al fine di permettere al Comune di valutare le singole iniziative e le effettive pratiche di riduzione dei rifiuti a cura del competente settore Ecologia.
9. Per quanto riguarda i commi da 1 a 6, la riduzione è accordata solamente in seguito alla dimostrazione, con idonea documentazione (M.U.D., formulari, registri, ecc.) dell'effettivo e oggettivo avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, a seconda della casistica ricorrente, a cura e spese dell’utente, nel rispetto della normativa vigente in materia.
10. La riduzione, qualora venga calcolata in anticipo nella misura massima dell’80% della quota variabile, comporterà la compensazione a conguaglio nei successivi pagamenti qualora, dall’istruttoria effettuata a consuntivo, risulti che l’utenza non aveva diritto alla riduzione della quota variabile o ne aveva diritto in una percentuale inferiore.
11. Nell’ambito dei programmi preventivamente concordati con il Comune, con sottoscrizione di apposito accordo approvato dalla Giunta Comunale e da competente organo scolastico, possono essere previste agevolazioni per i locali e le aree scoperte a disposizione delle istituzioni scolastiche che aderiscono a progetti di sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche ambientali, specialmente di separazione dei rifiuti, e/o che attuano raccolte differenziate dei rifiuti. In tali casi la riduzione non può comunque essere superiore al limite previsto per la somma delle agevolazioni e riduzioni di cui all’art. 21 del presente regolamento.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
Art. 21.
Cumulo di agevolazioni e riduzioni
1. La sommatoria di agevolazioni e riduzioni, per le Utenze Domestiche e Non Domestiche, non potrà superare l’80% dell’importo della parte variabile stessa.
Art. 22
Interventi a favore di soggetti in grave disagio economico
1. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l’esonero totale o parziale dal pagamento della Tariffa.
2. I soggetti che hanno diritto al titolo per la concessione dell’esonero totale o parziale sono:
a) le persone ultrasessantacinquenni sole o riunite in nucleo familiare;
b) le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti e/o in condizione di accertato grave disagio economico quali, ad esempio, i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall’INPS, le persone assistite in modo permanente dal Comune o, comunque, con reddito non superiore a quanto previsto dal comma 3;
c) le persone portatrici di handicap con attestazione di invalidità civile non inferiore al 74%, sole o riunite in nucleo familiare.
3. Gli interventi verranno accordati limitatamente ai locali direttamente abitati e con l’esclusione di quelli subaffittati, a condizione che vengano soddisfatti i seguenti requisiti: 3/1 - siano proprietari, usufruttuari, conduttori o occupanti dei soli locali adibiti ad abitazione principale e delle relative pertinenze, e che nessuno dei componenti del nucleo familiare, risultante dai registri anagrafici, sia proprietario, usufruttuario, conduttore od occupante di alcun immobile su tutto il territorio nazionale;
3/2 - l'abitazione rientri nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e le relative pertinenze rientrino nella categorie catastali C2, C6 e C7;
3/3 - Il reddito del nucleo familiare, come risultante dall'ultima dichiarazione ISEE presentata, non deve essere superiore a 5000 euro all'anno.
4. Per ottenere il contributo economico, l’utenza deve presentare, entro il termine del 30 giugno dell'anno di riferimento della tariffa, una specifica richiesta al competente Ufficio Servizi Sociali, il quale procederà secondo regolamento.
Art. 23
Tariffa giornaliera di smaltimento
1. A decorrere dal 1 gennaio 2005 è istituita una Tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, dovuta da tutte le utenze che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La Tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione in base alla Tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti d’uso con una maggiorazione del 50%.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la Tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa giornaliera, da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la Tariffa di Igiene Ambientale giornaliera può essere versata al competente ufficio Tributi. In caso di uso di fatto del suolo pubblico, per cui non risulti versata la tariffa, all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata la tariffa con interessi e accessori.
6. In caso di uso di fatto di un immobile soggetto a TIA, la Tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penalità eventualmente dovute.
Art. 24 Riduzioni
1. 0.Xx Tariffa per le utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.P.R. 158/99, è ridotta, attraverso l’abbattimento di parte della quota variabile, nei seguenti casi:
a) utenze domestiche non stabilmente attive con abitazioni tenute a disposizione per uso discontinuo, pertanto non cedute in locazione o comodato.
Si definiscono “utenze domestiche non stabilmente attive” quelle relative ad abitazioni occupate da cittadini che dimostrino di aver dovuto trasferire stabilmente, e comunque per un periodo non inferiore a 210 giorni in un anno, la propria residenza altrove, o in una casa di riposo o di cura, o all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
L’uso discontinuo del titolare dell’abitazione o di alcuni componenti il suo nucleo familiare non comporterà il diritto ad ottenere la riduzione stessa fino a quando tale situazione non verrà recepita dai registri anagrafici o opportunamente documentata;
b) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia compreso tra mesi 3 (tre) e mesi 6 (sei);
c) locali ed aree scoperte di utenze non domestiche non stabilmente attive, ove il periodo di chiusura temporanea o non utilizzo risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia superiore a mesi 6 (sei).
2. La misura delle riduzioni di cui ai precedenti commi è stabilita annualmente con delibera di Giunta Comunale.
3. Il Comune accorderà la riduzione solo a seguito di comunicazione da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno per il quale si intende ottenere la riduzione.
4. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell’eccedenza pagata o la compensazione all’atto dei successivi pagamenti.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
TITOLO IV - COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE
Art. 25 Comunicazioni
1. Al Comune deve essere presentata da parte dei soggetti di cui all’articolo 10 del presente regolamento apposita comunicazione in caso di:
a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all’art. 14;
b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 19, 20 e 24;
c) richieste per l’ottenimento di un sussidio parziale o totale della Tariffa di cui all’art. 22 del presente regolamento;
d) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni o dei sussidi di cui sopra.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
a) per le utenze domestiche: dall’intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l’obbligo ricade in capo all’occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell’attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.
3. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l’obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
4. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, provvedono a consegnare al Comune entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di inizio, di variazione degli elementi che determinano la composizione della Tariffa o di cessazione, apposita comunicazione redatta sui moduli predisposti dal Comune stesso e messi a disposizione degli utenti.
5. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti la famiglia anagrafica determina l’aggiornamento automatico della Tariffa. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a Tariffa siano rimaste invariate.
6. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere: Per le utenze domestiche:
a) dati identificativi (generalità, residenza, codice fiscale) dell’intestatario della scheda famiglia ed il numero degli occupanti l’alloggio per le utenze di soggetti residenti;
b) dati identificativi (generalità, residenza, codice fiscale) degli occupanti l’alloggio e del proprietario dello stesso per le utenze di soggetti non residenti: per queste ultime il numero degli occupanti è determinato in ogni caso convenzionalmente ai sensi del comma tre dell’articolo 16 del presente regolamento;
c) ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei locali ed aree;
d) data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di agevolazioni o sussidi;
f) sottoscrizione.
Per le utenze non domestiche:
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell’attività (legale rappresentante o altro);
b) dati identificativi dell’utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell’attività, sede legale);
c) ubicazione, superficie e destinazione d’uso dei locali ed aree;
d) indicazione della data di inizio dell’occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
e) sussistenza di eventuali diritti all’ottenimento di agevolazioni;
f) sottoscrizione.
7. La comunicazione è presentata al Comune direttamente o spedita per posta (in tal caso si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale di invio) tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno.
8. Ai fini dell’applicazione della Tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione od agevolative, decorrono dalla data di presentazione della comunicazione.
9. Le comunicazioni con richieste di riduzione della Tariffa, possono essere presentate nei tempi previsti dal presente regolamento e gli effetti si producono a decorrere dalla data di comunicazione dell’accoglimento della richiesta.
Art. 26 Rimborsi e conguagli
1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della Tariffa, che comportino variazioni in corso d’anno della Tariffa, potranno essere conteggiate nella Tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.
2. La cessazione dell’occupazione o della conduzione dei locali ed aree dà diritto all’abbuono o al rimborso della Tariffa a decorrere dalla data di presentazione della comunicazione al competente ufficio tributi.
3. Se la comunicazione di cessazione è stata presentata tardivamente, rispetto al termine di cui al comma quattro dell’articolo 25 del presente regolamento, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto Tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la Tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a Tariffa il subentrante medesimo.
4. L’utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione.
5. Sull’istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centoottanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura legale decorrenti dalla data di ricevimento dell’istanza.
Art. 27 Verifiche
1. Il Comune esercita l’attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
C o m u n e d i P e s c h i e r a B o r r o m e o | |
P r o v i n c i a d i M i l a n o | |
2. L’attività di cui al primo comma può essere esercitata anche: - richiedendo l’esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti; - richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti; - richiedendo notizie, relative ai presupposti di applicazione Tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree; - invitando i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti; - verificando direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell’utente, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge; - accedendo alle banche dati in possesso del Comune e di altri uffici od Enti Pubblici nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni. 3. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di esenzione o riduzione delle tariffe o delle superfici. 4. In caso di mancato adempimento da parte dell’utente alle richieste predette, il personale del competente settore comunale, autorizzato dall’autorità competente e munito di tesserino di riconoscimento, può accedere, previo assenso dell’interessato e purché sia stato inviato almeno 5 (cinque) giorni prima apposito avviso, agli immobili soggetti alla Tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione d’uso e della misura delle superfici, salvi i casi d’immunità e di segreto militare in cui l’accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo. 5. In caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Comune può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell’art. 2729 del Codice Civile, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1 gennaio dell’anno in cui è stata accertata o dell’anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l’inizio dell’occupazione. 6. Dell’esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Qualora l’utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso. Se riconosciute fondate comporteranno annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o dei quali non si riconoscono le precisazioni fornite, la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. 7. I rilievi contenuti nella comunicazione si intendono accettati dall’utenza, qualora entro 30 | |
(trenta) giorni dalla comunicazione | non pervengano rilievi al Comune. |
8. Il Comune, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. | |
Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani pag n.20 |
Commento [-1]: coordinare con regolamento entrate
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
Art. 28 Riscossione
1. La Tariffa è applicata e riscossa dal Comune secondo la vigente normativa in materia di riscossione delle entrate di propria pertinenza.
2. L’ammontare annuo della Tariffa è suddiviso in rate, pagabili anche in un’unica soluzione, qualunque siano le modalità di riscossione approntate dal Comune.
3. Il Comune, provvede, altresì, al recupero dei crediti e alla riscossione coattiva nei modi di legge.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio che compromettono il regolare adempimento dell’obbligo di versamento, sulla base dei criteri precisati nella deliberazione medesima.
5. Il Funzionario Responsabile dell’Entrata può eccezionalmente consentire, su richiesta dell’interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato dell’entrata ordinaria o di arretrati della stessa, alle seguenti condizioni:
• inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni per le quali il contribuente sia decaduto dal relativo beneficio per inadempimento ;
• assenza di fideiussione qualora il totale dell’importo dovuto ai fini TIA sia non inferiore ad
€ 250,00= e non superiore ad € 2.500,00=;
• richiesta di dilazione presentata entro la data di scadenza fissata per il pagamento del debito e comunque entro la 1a rata di scadenza dei pagamenti della TIA;
• sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso indicato all’art. 21, comma 1 del DPR602/1973 modificato dal D.Lgs. 46/1999. Restano a carico del contribuente gli oneri di riscossione, le spese ed i diritti originati dalla rateizzazione;
• per importi superiori ai 2.500,00= euro: il Funzionario deve chiedere apposita fideiussione bancaria o assicurativa ed applicherà i termini e le condizioni previsti dall’art. 13 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate;
• per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento o in altri regolamenti comunali vigenti, se ed in quanto compatibili si applicano le norme che disciplinano l’istituto della dilazione o rateizzazione di pagamento di cui al DPR 602/1973 con successive m. e i .;
PER IMPORTI COMPRESI FRA 250 e 2500 EURO:
• Tenuto conto della tempestività della data di presentazione della richiesta (al più tardi entro 30/4), la dilazione potrà essere orientativamente concessa come segue:
IMPORTO TIA. | NUMERO RATE MENSILI |
da € 250 a € 750 | 4 |
da € 751 a € 1.200 | 6 |
da € 1.201 a € 2.500 | 8 |
• Il termine massimo per il pagamento dell’ultima rata della dilazione è comunque il 31/12 dell’anno di richiesta, indipendentemente dal numero di rate individuate dagli scaglioni per importo del debito di cui sopra. Fermo restante il rispetto di tale data (31/12 dell’anno di richiesta) le rate potranno essere stabilite con cadenza mensile, bimestrale o trimestrale;
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
• Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento dell’intero debito residuo entro 30 giorni della scadenza non adempiuta;
• In caso di mancato pagamento del debito residuo entro i successivi 30 giorni dalla scadenza non adempiuta ,il contribuente considerato già automaticamente decaduto dal beneficio della dilazione, verrà iscritto a ruolo per l’intero importo ancora dovuto che è immediatamente riscuotibile in unica soluzione ed il relativo carico non è più rateizzabile.
Art. 29 Violazioni
1. In caso di omesso totale o parziale pagamento dell’importo dovuto, il Comune addebita gli interessi di mora, stabiliti nella misura legale aumentata di tre (3) punti percentuali, calcolati su base giornaliera sull’importo non pagato.
2. In caso di tardivo pagamento dell’importo dovuto, il Comune addebita gli interessi di mora, stabiliti nella misura legale aumentata di tre (3) punti percentuali, calcolati su base giornaliera per il periodo di ritardo.
3. In caso di omessa, infedele od incompleta comunicazione di occupazione (originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni), il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi necessari per la quantificazione della Tariffa, presumendo, fatta salva la prova contraria, che l’occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall’1 gennaio dell’anno in cui possa farsi risalire l’inizio dell’occupazione.
4. Per determinare gli elementi necessari per la determinazione della tariffa, il Comune si avvale degli strumenti e delle forme di verifica indicate all’art. 27 del presente regolamento.
5. Per le violazioni sopra citate il Comune provvede ad emettere atto di recupero dell’importo dovuto o della maggiore somma dovuta, unitamente agli interessi moratori oltre alle penalità di cui al comma successivo.
6. Il Comune di Peschiera Borromeo per le violazioni rilevate applicherà le seguenti sanzioni:
- omesso (parziale o totale)/ritardato pagamento: una sanzione del 30% dell’importo della tariffa (in tutto o in parte) dovuta e non versata nei termini, (ex art. 13 D.LGS. 471/97), oltre ad interessi di mora e le eventuali maggiori spese di esazione. Qualora l’utente si avvalga dell’istituto del “Ravvedimento Operoso”, provvedendo spontaneamente al pagamento o facendo espressa richiesta agli uffici, la sanzione sopra prevista potrà essere ridotta così come previsto dall’art. 13 del D.LGS. 472/97;
- omessa denuncia/comunicazione: una sanzione del 100% della tariffa dovuta (art. 11 D.LGS. 473/97), oltre le spese di notifica dell’atto di riscossione. Qualora l’utente si avvalga dell’istituto del “Ravvedimento Operoso”, provvedendo spontaneamente al pagamento o facendo espressa richiesta agli uffici, la sanzione sopra prevista potrà essere ridotta così come previsto dall’art. 13 del D.LGS. 472/97;
- recidiva: in caso di omessa denuncia/comunicazione, anche di variazione, se l’omissione è accertata dal Comune, si applica una sanzione del 150%, qualora una violazione della stessa indole sia stata commessa nei tre anni precedenti ( art. 7 D.LGS. 472/97);
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
- infedele denuncia/comunicazione: una sanzione dell’ 80% della maggiore tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell’atto di riscossione (art. 11 D.LGS. 473/97). Qualora l’utente si avvalga dell’istituto del “Ravvedimento Operoso”, provvedendo spontaneamente al pagamento o facendo espressa richiesta agli uffici, la sanzione sopra prevista potrà essere ridotta così come previsto dall’art.13 del D.LGS. 472/97;
- definizione agevolata: qualora, a seguito di atto di contestazione della violazione da parte dell’ufficio (art. 16 e 17 D.LGS. 472/97), l’utente accetti la sanzione per omessa o infedele denuncia/comunicazione e provveda, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 giorni), al pagamento di quanto indicato nell’atto di contestazione, la sanzione applicabile viene ridotta ad ¼;
- in caso di inadempienza o mancata collaborazione dell’utenza nei casi di cui all’art. 27 del presente regolamento, potrà essere irrogata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis del T.U.E.L. (D.LGS. 267/2000).
7. I provvedimenti per il recupero dell’imposta non pagata, sottoscritti dal funzionario responsabile dell’entrata, devono contenere gli elementi identificativi dell’utente, dei locali e delle aree assoggettabili e la loro destinazione d’uso, dei periodi, della Tariffa che si sarebbe dovuta applicare e delle norme regolamentari e/o di legge violate, tempi e modalità per la proposizione del ricorso.
8. Il Comune provvederà al recupero di quanto dovuto entro cinque (5) anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.
Art. 30 Autotutela
1. Il Comune può, in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all’obbligo del pagamento della Tariffa, avendo riconosciuto l’erroneità manifesta.
Art. 31 Funzionario responsabile
1. Il funzionario responsabile dell’entrata di cui al presente regolamento è il titolare della posizione organizzativa individuata all’interno del servizio Tributi.
2. Il funzionario responsabile dell’entrata cura tutte le operazioni utili all’acquisizione della stessa, compresa l’attività istruttoria, di controllo e verifica, l’attività di liquidazione e di recupero coattivo.
Art. 32
Norme transitorie e finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2005.
2. Dal 1 gennaio 2005 è soppressa, sull’intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui al capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Sono altresì soppresse tutte le norme regolamentari in quanto in contrasto con il presente Regolamento.
C o m u n e d i P e s c h i e r a
P r o v i n c i a d i M i l
B o r r o m e o
a n o
3. L’accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2004, continuano ad essere gestiti dal competente servizio tributi comunale anche successivamente ed entro i termini di decadenza previsti dal medesimo D.Lgs. n. 507/93.
4. Il Comune di Peschiera Borromeo dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l’introduzione della Tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell’applicazione della Tariffa. Nel primo anno di applicazione, la Tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2004, salvo conguaglio a chiusura dell’anno contabile.
6. In sede di prima applicazione, in considerazione del fatto che le denunce presentate prima dell’adozione del presente regolamento non riportano, ad eccezione di quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l’attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a quanto stabilito nel comma 4 dell’art. 17.
7. Per garantire a tutti i cittadini la piena conoscenza delle norme del presente Regolamento e la possibilità di adempiere a tutte le prescrizioni in esso previste, tutti gli eventuali termini stabiliti dallo stesso vengono prorogati al 30/6/2006. E 'pertanto possibile sanare qualsiasi situazione relativa ad omesse denuncie/comunicazioni per gli anni 2005 e 2006 provvedendo alla presentazione delle stesse entro il termine del 30/6/2006. Entro tale periodo considerato transitorio, l'adempimento non verrà sanzionato. A partire da tale data le violazioni relative al 2005 verranno punite con le sanzioni vigenti nel 2005 o con quelle introdotte per il 2006 o successivamente se più favorevoli per l'utente.