Contract
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
IBO GESTIONE RISCHI SRL
MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO ISVAP. 5/2006 - MOD. 03/2016
Ai sensi delle disposizioni del d. lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al contraente copia del documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta;
c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza;
e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. Denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative
garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO
PARTE I: informazioni generali relative all’Intermediario che entra in contatto con il Contraente
In caso di soggetto non iscritto al registro degli intermediari assicurativi | Nota per il contraente | |
Cognome e Nome: | Qualifica: | I dati identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito Isvap: xxx.xxxxx.xx Autorità Competente alla vigilanza: IVASS – Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx |
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi sez. n. del | ||
Attività svolta per conto di | Ibo Gestione Rischi S.r.l. (di seguito anche “IBO”) | |
Sede legale e operativa | 00000 Xxxxxx, Corso Duca degli Abruzzi 2 | |
Contatti | Telefono: 000 00.00.000 – Fax: 000 00.00.000 | |
xxxx@xxxxx.xx - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – xxxxx@xxxxxxxxx.xx | ||
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi sez. B n. B000099069 del 2 aprile 2007 |
PARTE II: informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
Tabella 2.1 - Dichiarazioni dell’intermediario |
IBO e le persone riportate nella tabella precedente non detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione. |
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di IBO. |
XXX propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le impongano di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. |
Tabella 2.2 – Denominazione sociale delle imprese di assicurazione con le quali IBO ha rapporti d’affari |
Il Contraente ha diritto di richiedere a IBO la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali la stessa ha o potrebbe avere rapporti d’affari. Stante l’elevata quantità di rapporti di libera collaborazione in essere fra IBO e le Imprese e/o Agenzie di assicurazione, la lista delle stesse con le quali IBO ha in essere rapporti di libera collaborazione - con specificazione accanto a ciascuna di esse se IBO sia autorizzata, oppure no, a incassare il premio con effetto liberatorio per il Contraente - è disponibile (e può essere consultata, scaricata e stampata) sul sito internet di IBO all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione "Download" o, comunque, sarà fornita al Contraente dietro sua richiesta. |
Tabella 2.3 – Ammontare delle provvigioni riconosciute dalle imprese nelle polizze di RC auto a IBO |
In conformità al regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008, stante l’elevata quantità di rapporti di libera collaborazione in essere fra Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx S.r.l. e le Imprese e/o Agenzie di assicurazione, la lista delle stesse con le quali Ibo Gestione Rischi S.r.l. ha in essere rapporti di libera collaborazione - con specificazione accanto a ciascuna di esse delle provvigioni riconosciute a Ibo Gestione Rischi S.r.l. nelle polizze di responsabilità civile auto – è disponibile (e può essere consultata, scaricata e stampata) sul sito internet di Ibo Gestione Rischi S.r.l. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione "Download" o, comunque, sarà fornita al Contraente dietro sua richiesta. |
PARTE III: informazioni sulle forme di tutela del contraente
Tabella 3.1 – Informazioni generali | |
Ai sensi dell’articolo 117 del d.lgs. 7/09/2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso. | |
L’attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge. | |
Il contraente e l’assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o IVASS Via Quirinale, 21 – 00000 Xxxx – Tel: 06/421.331, per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto. Il contraente e l’assicurato hanno inoltre la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’autorità giudiziaria, di proporre reclamo all’ISVAP. | |
Tabella 3.2 – Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali IBO ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa a incassare i premi - si rimanda alla Tabella Specifica | |
Tabella 3.3 – Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali IBO ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa a incassare i premi - si rimanda alla Tabella Specifica | |
Tabella 3.4 – Nota importante per il Contraente e per l’Assicurato | |
In caso di sussistenza dell’accordo con l’Impresa o con l’Agenzia, ratificato dall’Impresa in corso di validità che autorizza l’intermediario a incassare i premi | In caso di mancanza dell’accordo con l’Impresa o di sussistenza dell’accordo con l’Agenzia NON ratificato dall’Impresa in corso di validità che autorizza l’Intermediario a incassare i premi |
Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le Imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. | Il pagamento del premio eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 209/2005 NON ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente NON impegna l’Impresa o, in caso di coassicurazione, tutte le Imprese coassicuratrici a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. |
In tal caso, l’effetto liberatorio nei confronti del Contraente e la copertura assicurativa oggetto del contratto decorrono dalla data riportata sulla quietanza rilasciata dall’Impresa |
PROCEDURA DI GESTIONE DEI RECLAMI
Modalità di trasmissione dei reclami e recapiti Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazione. Il responsabile della funzione incaricata della gestione dei reclami è il sig. Xxxxxx XXXXXXXX La funzione della gestione reclami non è esternalizzata. Qualora il reclamo sia inoltrato all’ intermediario può essere inviato con le seguenti modalità a uno dei seguenti indirizzi: Modalità di trasmissione del reclamo e recapiti Posta ordinaria o raccomandata indirizzata a IBO GESTIONE XXXXXX XXX xx Xxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 XXXXXX Posta elettronica all’indirizzo xxxx@xxxxx.xx Posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxx@xxxxxxxxx.xx L’intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell’intermediario), di rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (fax: 00 00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, Info su: xxx.xxxxx.xx), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012. |
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