PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein, avendo firmato in data odierna l’Accordo, con relativo Protocollo, sullo Scambio di Informazioni in Materia Fiscale, qui di seguito “l’Accordo”:
- riconoscendo le reciproche legittime pretese fiscali e la necessità di avere certezza che i contribuenti di entrambi i Paesi aventi attività all’estero adempiano pienamente ai propri obblighi fiscali;
- prendendo atto che il Liechtenstein si è impegnato a rispettare lo standard dell’OCSE in materia fiscale e che persegue una strategia globale di compliance fiscale che include il supporto ai clienti italiani degli intermediari finanziari del Liechtenstein affinché regolarizzino la propria posizione fiscale;
- precisando che gli “intermediari finanziari del Liechtenstein” sono istituzioni finanziarie situate nel Liechtenstein;
- prendendo atto che i contribuenti italiani hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione fiscale per le attività non dichiarate detenute presso intermediari esteri, relativamente a tutti gli anni di imposta ancora accertabili, attraverso un programma nazionale di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure Programme, VDP) disponibile dal 1° gennaio 2015. Coloro che aderiranno a tale programma non saranno soggetti a determinate sanzioni penali e amministrative sulla base delle condizioni ed entro i limiti previsti dal programma di collaborazione volontaria (articolo 5-quinquies della legge 4 agosto 1990, n. 227, come modificato dall’articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186), e resteranno liberi di depositare le proprie attività in qualsiasi Stato o giurisdizione;
- disponendo che gli intermediari finanziari del Liechtenstein chiederanno ai propri titolari di conto residenti in Italia di rilasciare, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, un’autorizzazione che dimostri che essi hanno aderito al programma italiano di collaborazione volontaria oppure di fornire una risposta positiva circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana;
- concordando che il significato dell’espressione “conti detenuti” presso un intermediario finanziario del Liechtenstein è conforme al significato di “conti mantenuti” così come definito nel Commentario dell’OCSE sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), in particolare ai paragrafi 62 e 63 della Sezione VIII e al paragrafo 5 della Sezione IX;
- prendendo atto le richieste di gruppo ai sensi del presente Protocollo sono intese in conformità con lo standard dell’OCSE come riportato nel Commentario del 2012 all’Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione Fiscale, basato sullo schema di comportamento di clienti italiani che cercano di evadere i propri obblighi fiscali a partire dalla data della firma dell’Accordo;
- concordando che le richieste di gruppo riguardano il periodo dalla data della firma dell’Accordo fino alla data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Italia e Liechtenstein;
- convenendo che l’Italia e il Liechtenstein riesamineranno lo schema delle richieste di gruppo dopo la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, se necessario;
hanno concordato che le seguenti disposizioni aggiuntive fanno parte integrante dell’Accordo:
ARTICOLO 1
1. Il Liechtenstein consente le richieste di gruppo relative ai conti detenuti da un titolare di conto residente in Italia presso intermediari finanziari del Liechtenstein per il periodo intercorrente tra la data della firma dell’Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Liechtenstein e Italia.
2. Fino a quando non saranno attuate in Liechtenstein le procedure di adeguata verifica (due diligence) previste dal modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard), le procedure di adeguata verifica (due diligence) utilizzate per identificare titolari di conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si basano sulla legislazione antiriciclaggio del Liechtenstein e su ogni altra rilevante disposizione del Liechtenstein in vigore alla data in cui è effettuata l’adeguata verifica (due diligence).
ARTICOLO 2
Le richieste di gruppo di cui all’Articolo 1 si applicano ai seguenti casi di azione o di mancata azione da parte di titolari di conto residenti in Italia:
(1) “Conti chiusi”
I “conti chiusi” sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia e chiusi tra la data della firma dell’Accordo e la data di attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Italia e Liechtenstein, indipendentemente da quando sono stati aperti tali conti. Ciò include i conti chiusi laddove le attività sono trasferite presso qualsiasi altra istituzione finanziaria e/o sono oggetto di prelievi in contanti.
Un conto chiuso non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:
i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal programma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario del Liechtenstein;
ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l’Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE.
(2) “Conti sostanzialmente svuotati”
I “conti sostanzialmente svuotati” sono conti detenuti da titolari di conto residenti in Italia che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
a) sono mantenuti alla data della firma dell’Accordo;
b) sono ancora in essere alla data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria;
c) presentano un saldo di conto superiore a 15.000 euro alla fine del mese che precede la data della firma dell’Accordo;
d) presentano, alla fine del mese della data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria o, se successivo, al 31 dicembre 2015, un saldo di conto sostanzialmente inferiore al saldo di conto indicato alla lettera c).
Il saldo di conto di cui alla lettera d) è sostanzialmente inferiore se è inferiore del 50% del saldo di conto indicato alla lettera c).
Un conto sostanzialmente svuotato non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:
i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal pro-gramma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario del Liechtenstein;
ii. le attività sono state trasferite presso intermediari finanziari situati in Italia o in un Paese che al momento del trasferimento attua con l’Italia lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE.
(3) “Conti inattivi”
I “conti inattivi” sono tutti gli altri conti che non sono stati chiusi o sostanzialmente svuotati detenuti, da un titolare di conto residente in Italia, alla data della firma dell’Accordo e mantenuti alla data dell’attuazione di un accordo sullo scambio automatico di informazioni basato sul modello comune di comunicazione (Common Reporting Standard) dell’OCSE tra Italia e Liechtenstein.
Un conto inattivo non rientra nel campo di applicazione delle richieste di gruppo, se si verifica una delle seguenti condizioni:
i. il titolare di conto residente in Italia ha rilasciato l’autorizzazione prevista dal pro-gramma italiano di collaborazione volontaria all’intermediario finanziario del Liechtenstein;
ii. il titolare di conto residente in Italia ha fornito una risposta positiva, entro la data di scadenza del programma italiano di collaborazione volontaria, alla richiesta dell’intermediario finanziario del Liechtenstein circa la regolarità delle attività depositate rispetto alla legislazione tributaria italiana.
Fatto a , il , in due originali, nelle lingue italiana, tedesca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana del Principato del Liechtenstein