DIREZIONE
DIREZIONE
GARE, APPALTI E PARTECIPATE
Servizio
Amministrativo opere e lavori pubblici
Prot. n. n° 372399 del 18/11/2019 Firenze, 18/11/2019
Spett. le Impresa
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, svolta con modalità telematica, per l’affidamento dei seguenti lavori: “Interventi di restauro urbano e risanamento conservativo - Accordo Quadro n° AQ0275/2019-Progetto Definitivo LT0320/2019 - Codice Opera n° 170213, CUP n° H13G18000120004” CIG: 8046846363.
A seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante estrazione dall’Elenco degli Operatori Economici del Comune di Firenze, ed in esecuzione della determinazione a contrarre n. 2019/DD/07172 del 02/10/2019, e successiva determinazione n. 2019/DD/07676 del 18/10/2019, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto.
L’affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo, il Codice).
1. MODALITA’ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d’invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007,
n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Progetto.
L’accordo quadro si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o lo userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx.
Lo svolgimento in modalità telematica dell’accordo quadro comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere firmati digitalmente.
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’accordo quadro dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente accordo quadro ha per oggetto l’esecuzione dei seguenti lavori:
Descrizione dell’accordo quadro | “Interventi di restauro urbano e risanamento conservativo - Accordo Quadro n° AQ0275/2019-Progetto Definitivo LT0320/2019 - Codice Opera n° 170213, CUP n° H13G18000120004” |
CIG | 8046846363 |
CUP | H13G18000120004 |
Responsabile Unico del Procedimento | Arch. Xxxxxxx Xxxxxxx |
Il progetto definitivo dei lavori è stato validato con verbale di validazione del 23/05/2019 approvato con Delibera di Giunta n. 2019/G/00333 del 02/07/2019.
L’importo complessivo dell’accordo quadro ammonta a € 164.725,00 (IVA esclusa), di cui € 14.975,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’accordo quadro in oggetto si riferisce a lavori che verranno specificati in contratti applicativi, che avranno forma di specifici “contratti attuativi”, come indicato negli artt. 2, 3 e 13 del Capitolato Speciale d’Appalto. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’appalto, che - come previsto nell’art. 3 del CSA – è meramente presuntivo. In occasione della redazione di ogni singolo Contratto attuativo saranno computati analiticamente i costi per la sicurezza. Anche l’importo relativo alla sicurezza, stimato sulla base di recenti appalti analoghi, è quindi da intendersi come meramente indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante, in quanto
- come sopra detto - il reale ammontare di tali costi sarà definito in corrispondenza dei singoli contratti applicativi.
L’importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a € 149.750,00, di cui il 40% per costi della manodopera ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:
Lavorazioni | Categorie DPR 207/2010 | Classifica | Qualifica zione obbligat oria (SI/NO) | Importo (€) | % su importo totale lavori | Prevalente o scorporabile | % massima di subappalto consentita1 |
“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” | OG02 | I | SI | € 164.725,00 | 100 % | Prevalente | 40% dell’importo di ciascun contratto attuativo |
Ai sensi dell’art.105, comma 5 del D.lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto nella misura massima del 40% dell’importo di ciascun contratto attuativo (trattandosi di Accordo Quadro)2.
Ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, per la categoria OG2, considerata la specificità del settore dei beni culturali, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze.
L’Accordo quadro avrà durata di mesi 12 (dodici) a partire dalla data di stipula dell’Accordo stesso e comunque e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. L’Accordo potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. La durata del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori sarà definita nel singolo contratto applicativo e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.
3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’intervento è inserito nel Piano Triennale Opere 2019-2021, ed è finanziato, così come previsto dal vigente Piano Triennale degli Investimenti, mediante mutuo, come da Codice Opera n. 170222 (trattasi di numero di riferimento attribuito all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice).
Il contratto di accordo quadro verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) e dell’art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all’art. 6, comma 1 lett. b del Capitolato speciale di appalto.
Trattandosi di Accordo Quadro, all’aggiudicatario verrà corrisposta l’anticipazione del prezzo sull’importo di ciascun contratto attuativo, alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18 del Codice3.
Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro avverrà ai sensi dell’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede, tra l’altro, che:
- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento- e comunque non oltre 7 giorni dall’adozione;
- che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall’emissione dello stato di avanzamento;
1 Cfr. successivo paragrafo 11 della presente lettera di invito.
2 A rettifica dell’art.47 del Capitolato Speciale di Appalto Parte I
3 A integrazione dell’art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto Parte I
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo.
4. DOCUMENTAZIONE DI GARA.
I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
In merito a tali documenti si veda il successivo paragrafo 13 della presente lettera di xxxxxx.
5. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta4 (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti alla documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”. L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
6. CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 26/11/2019. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
4 Ai sensi dell’art 79, comma 6 del D.lgs.50/2016, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui al citato articolo.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 27/11/2019 e pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al punto 9.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
N.B.: In conformità a quanto stabilito dalla delibera ANAC n. 1239 del 6 dicembre 2017, i consorzi stabili, nell’ambito degli appalti nel settore dei beni culturali, possono indicare quali esecutori delle opere i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione richiesta dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 146, comma 2 del Codice.
Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019).
8. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS
Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento attestante che l’Operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS, di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP (come aggiornata dalla Deliberazione ANAC n. 157 del 17/02/2016), da produrre in sede di partecipazione alla gara nella documentazione amministrativa. (IL PASSOE è rilasciato dal servizio AVCPASS e comprova la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati alla dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall’ANAC in conformità a quanto previsto dall’art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del
D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.
B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Ai sensi degli artt. 84, comma 1, e 146 del Codice, degli articoli 60 e 61 e 92 del D.P.R. 207/2010, del D.L. 47/2014 (convertito in l. n. 80/2014), nonché del D. M. 22 agosto 2017, n. 154, per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici, a pena di esclusione, siano in possesso di attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella seguente categoria e classifica, adeguata ai lavori da assumere: attestazione SOA nella categoria OG2, classifica I (o superiore).
Precisazione con riferimento alla validità dell’attestazione SOA
Nell’ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l’impresa potrà partecipare alla gara alle seguenti condizioni (fermo restando che l’efficacia dell’eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo della verifica/rinnovo): inserimento nella “Documentazione amministrativa” della richiesta alla SOA di rinnovo dell’attestazione o di verifica triennale, presentata nei termini di legge (cfr. rispettivamente artt. 76 e 77 del D.P.R. 207/2010), nonché della copia del contratto di rinnovo/verifica triennale stipulato con la SOA.
10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art.146, comma 3 del Codice, per il presente accordo quadro non è ammesso l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione.
11. SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 1, comma 18, della L. 55/2019 (legge di conversione del D.L. 32/2019) e dell’art. 105 del Codice, il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, per un importo non superiore al 40 per cento dell’importo di ciascun contratto attuativo.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a), del Codice, in sede di esecuzione del contratto non potrà essere autorizzato il subappalto ad Impresa che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall’ art. 105, comma 13 del Codice.
12. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta dovrà essere corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a al 2% del prezzo base dell’appalto, pari ad € 164.725,00 salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7, del Codice.
Oggetto dell’accordo quadro | “Interventi di restauro urbano e risanamento conservativo - Accordo Quadro n°AQ0275/2019-Progetto Definitivo LT0320/2019 - Codice Opera n° 170213, CUP n° H13G18000120004” | ||
Importo dell’accordo quadro | € 164.725,00 | ||
Importo cauzione o fideiussione (2%) | € | 3.294,50 | |
Importo cauzione o fideiussione (50%) | ridotto | € | 1.647,25 |
Importo cauzione o fideiussione (percentuale ridotta del 50%+20%) | ridotto | € | 1.317,80 |
Importo cauzione o fideiussione ridotto (percentuale ridotta del 50%+ 20%+15%) | € | 1.120,13 |
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93,
comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di documentazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
1. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
2. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante con causale “garanzia provvisoria beneficiario Comune di Firenze procedura negoziata CIG 8046846363”;
3. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
•xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
•xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
•xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
•xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
- contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere costituita in conformità allo schema tipo di cui all’ “Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19/01/18, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda di cui all’”Allegato B – Schede Tecniche”.
- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione
dell’offerta;
- prevedere espressamente:
▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
▪ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
▪ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante (polizza firmata digitalmente dal procuratore del garante e relativa procura ovvero dichiarazione da cui si evinca la carica ricoperta);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale. N.B.: La conformità all’originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale. Si precisa quindi che la produzione di una mera scansione della polizza firmata digitalmente dall’impresa concorrente non è sufficiente, essendo necessaria dichiarazione attestante la conformità all’originale resa e sottoscritta da un pubblico ufficiale. È tuttavia consentita la mera scansione, senza attestazione di conformità, solo nel caso in cui la polizza sia rilasciata in modalità digitale e contenga quei dati (numero e codice di controllo) che ne consentano l’individuazione e l’estrazione dall’archivio della Compagnia Assicuratrice.
I suddetti documenti (documento informatico o copia informatica di documento analogico), contenenti la garanzia provvisoria dovranno essere inseriti dal concorrente nel sistema START, nell’apposito spazio all’uopo predisposto.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
Per fruire di dette riduzioni, il concorrente dovrà dichiarare nella “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) di essere in possesso delle certificazioni e documentazione, in corso di validità, idonee a permettere la riduzione della garanzia provvisoria, specificandone gli estremi, l’ente certificatore, la serie, la data di rilascio e di scadenza e/o ogni altro elemento utile e la conseguente percentuale complessiva di riduzione cui ha diritto calcolata sulla base dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 oppure lo status di microimpresa, piccola o media impresa.
L’operatore economico potrà in alternativa produrre in formato digitale la relativa documentazione (o l’attestazione SOA dalla quale risultino le suddette certificazioni), che dovrà essere inserita nella “Documentazione amministrativa”. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti il suddetto inserimento avviene a cura dell’impresa mandataria.
In caso di raggruppamento temporaneo, il possesso di certificazioni ai fini di riduzione della garanzia deve essere dichiarato nella Domanda di partecipazione.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA
Per partecipare all’accordo quadro dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine delle ore 23.59 del giorno 2/12/2019, la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 17 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di xxxxxx, dovrà:
• Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
• Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
• Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
• Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
• Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
• Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: ciascun socio e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che5:
• in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
• in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di
5 cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 6 novembre 2013, n. 24.
soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
• in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- copia (in formato elettronico) dell’atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D. Lgs. 50/2016, esso deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D. Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema;
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MOD. 1 E MOD. 2) 6.
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, sull’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. del 2001,
n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, e attraverso il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE-concorrente”, messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.
Il concorrente dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)”.
Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato “Modello 1- Integrazione al DGUE - concorrente”, nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere firmati digitalmente (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START. Nell’ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l’ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.
Il DGUE e il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:
6 Il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE, di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). I concorrenti, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modulo 1.
Le imprese consorziate esecutrici dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla stazione appaltante, denominato “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice”.
Si precisa che l’utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE: deve essere presentato un DGUE e un modulo “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.
Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^), e VI. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”. Le consorziate indicate come esecutrici dovranno compilare, oltre al modulo “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice”, il proprio DGUE limitatamente alle Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^. L’inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati7.
SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice e quindi:
a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio e direttore tecnico;
c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si specifica che8: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche).
Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80
7 N.B. Qualora un consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice (consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile) partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario, l’inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.
8 cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 6 novembre 2013, n. 24.
comma 3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti alla eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 2 (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 80 comma 3 del Codice.
A.3) DOCUMENTO “PASSOE” relativo al concorrente, debitamente sottoscritto.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell’elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.
Trattandosi di strumento necessario per l’espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 14, con assegnazione di un termine, a pena di esclusione, per la produzione o l’integrazione del PASSOE.
A.4) MODELLO F23 relativo al versamento dell’imposta di bollo di € 16,00, recante l’indicazione del codice tributo 456T e la seguente descrizione “Imposta di bollo CIG 8046846363”. Per quanto riguarda, invece, il codice ufficio da indicare nel modello, occorre tener presente che, in base ai principi di carattere generale relativi all’imposta di bollo, il
documento viene ad essere sottoposto all’imposta al momento della sua formazione. Quindi, se la documentazione di gara è formata presso la sede legale dell’Impresa concorrente, si dovrà utilizzare il codice assegnato all’Ufficio Territoriale nella cui circoscrizione ha sede l’Impresa medesima (a titolo esemplificativo, il codice dell’Ufficio di Firenze è TZM); tutti i codici sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia dell’Entrate.
A.5) GARANZIA PROVVISORIA di cui al precedente punto 12, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice. Per i soli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice dovrà essere inserita a sistema copia della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice a giustificazione della riduzione dell’importo della cauzione.
A.6) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC di cui al
successivo punto 15;
A.7) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
A.8) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti):
a) ATTO COSTITUTIVO e statuto del consorzio o GEIE in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
b) DICHIARAZIONE in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.
A.9) (Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti):
DICHIARAZIONE resa da ciascun concorrente attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L’OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del “DGUE”, dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
In generale si evidenzia che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché l’irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni contrattuali sostitutive e del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019) e reperibile sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara9. A partire dal giorno 11 novembre 2019 il
9 Il pagamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate dalla stessa Autorità all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxx/_xxxxxxxxxxx, con le modalità ivi indicate. Per eseguire il
pagamento del contributo potrà essere effettuato anche tramite il sistema di pagamento PAGO PA con le modalità descritte sul portale Anac, nella parte dedicata ai Pagamenti in favore dell’Autorità.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. All’esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
16. VINCOLATIVITA’ DELL’OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta stessa.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l’indicazione di numero tre decimali, sull’importo di €149.750,00, il soggetto concorrente dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
L’offerta economica, quindi, dovrà contenere a pena di esclusione:
1) il prezzo complessivo offerto per l’accordo quadro, in cifre, XXX xxxxxxx;
2) il ribasso percentuale offerto da applicare sull’importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
3) i costi aziendali dell’offerente stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
4) i costi della manodopera dell’offerente, in cifre, relativi al personale stimato nell’esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.
pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi. L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare.
Si precisa che:
- quanto agli oneri aziendali della sicurezza, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’accordo quadro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell’offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del
D. Lgs. 81/2008, imputati allo specifico accordo quadro. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di esclusione, all’interno della propria offerta economica, nell’appositi “form online”. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all’impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai costi della manodopera indicati dall’offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all’offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Xxx fosse confermato che i costi della manodopera dell’offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l’offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA ED ESCLUSIONE AUTOMATICA
La gara sarà aggiudicata in base al criterio del minor prezzo.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10, la stazione appaltante farà ricorso all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata mediante il calcolo previsto rispettivamente:
-dal comma 2 del sopra citato art. 97, se il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15
-dal comma 2-bis del medesimo articolo, se il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15.
Ai sensi del comma 3 bis del citato art. 97 del codice, il calcolo della soglia di anomalia di cui commi 2 e 2 bis sarà effettuato solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque e sarà svolto automaticamente dal sistema START.
Ai sensi del comma 8, ultimo periodo, del citato art. 97, nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica, ma il RUP procederà a verificare la congruità delle offerte a partire da quella con il massimo ribasso. In tal caso il RUP valuterà la congruità delle offerte individuate come anomale, richiedendo per iscritto al concorrente spiegazioni, assegnandogli per la presentazione un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP esaminerà le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, potrà chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro da parte del concorrente. Si procederà all’esclusione ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di cui all’art. 97, comma 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. La verifica di congruità è rimessa al RUP.
19. SEDUTE DI GARA
La prima seduta pubblica della gara in oggetto avrà luogo in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori del Comune di Firenze, Xxxxxx xx X. Xxxxxxx 0 Xxxxxxx, 2° piano, il giorno 3/12/2019 alle ore 9:30, salvo impedimenti derivanti dal sistema.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi a mezzo pubblicazione di avviso, nella sezione “Comunicazioni” sul sistema START.
Tutte le sedute della presente gara sono pubbliche e ad esse potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
20. SVOLGIMENTO DELLA GARA
A) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella prima seduta di gara, il soggetto deputato all’espletamento della gara ai sensi dell’art. 37 del Regolamento comunale generale per l’attività contrattuale (di seguito il soggetto deputato all’espletamento della gara), procederà:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato;
d) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
e) a verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all’esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
f) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui al comma 12 dell’art. 80 del Codice, all’ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
g) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
i) a redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
l) ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara;
m) ad effettuare, nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 del Codice, come indicato nel precedente paragrafo 18.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Qualora sia accertato, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, o che ricorrano gli estremi di cui all’art. 59 comma 4, lett. b, Xxxxxx, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
I provvedimenti di ammissione e di esclusione saranno comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri; inoltre, l’esito della gara sarà disponibile, successivamente all’aggiudicazione, all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/
B) APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE E INDIVIDUAZIONE DEL MIGLIORE OFFERENTE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle offerte economiche e alla verifica della loro regolarità formale.
Procederà in tale sede a disporre l’esclusione del concorrente qualora ricorra uno dei seguenti casi:
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, per cui si ritengono sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà infine ad individuare il miglior offerente, come segue:
- qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 18, si procederà all’esclusione automatica delle offerte individuate come anomale e pertanto sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto non anomalo;
- qualora il numero delle offerte ammesse sia compreso fra cinque e nove, dopo aver effettuato il calcolo della soglia di anomalia ai sensi del precedente paragrafo 18, sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto, anche se anomalo; l’offerta individuata come migliore sarà quindi trasmessa al RUP affinché effettui la verifica di congruità della stessa;
- qualora infine il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, non si procederà al calcolo della soglia di anomalia e sarà individuata come migliore offerta quella con il ribasso più alto; è comunque facoltà del RUP attivare in tal caso la verifica di congruità qualora rilevi in essa la presenza di elementi specifici di anomalia.
In ogni caso il soggetto deputato all’espletamento della gara approverà, dopo aver individuato il concorrente che ha presentato la migliore offerta, la documentazione economica al fine di permettere al Sistema START di formulare la classifica della gara.
L’individuazione del miglior offerente che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo concorrente e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara chiuderà la seduta pubblica e trasmetterà al RUP gli atti e documenti della gara ai fini degli adempimenti sopra indicati.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l’accordo quadro. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.
L’Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
22. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’accordo quadro. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC, nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’accordo quadro non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’accordo quadro verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
23. CONTROLLI ANTIMAFIA
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Il controllo antimafia verrà eseguito tramite verifica degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, c.d. White List, presso le Prefetture competenti ai sensi del DPCM 18 aprile 2013, ovvero, per i soggetti non iscritti nelle predette liste, tramite consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
24. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b e c) del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c- bis) del Codice.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro sono devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, il contratto di accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente accordo quadro. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120 del citato D. Lgs. 104/2010.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR), nell’ambito della presente gara.
L’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.
27. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni. L'accesso potrà essere effettuato, possibilmente previo appuntamento telefonico, presso il Comune di Firenze, Area di Coordinamento Tecnica – Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici – xxxxxx X. Xxxxxxx x. 0 – 0x Xxxxx, Xxxxxxx, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 09:00 – 13:00 e il martedì e giovedì anche dalle 15:00 – 17:00.
La Dirigente
Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx