CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TECNICO
L’anno duemilaventi (2020) il giorno trentuno (31) del mese di dicembre, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i signori:
- Xxxxxxx Xx Xxxxxx, nato a Comeglians il 25.01.1954, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Comeglians (CF DNTSFN54A25C918Y) in nome, per conto e nell’interesse del quale dichiara di agire;
- Lino Not, nato a Ovaro il 30.04.1947, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Ovaro (CF NTOLNI47D30G198U) in nome, per conto e nell’interesse del quale dichiara di agire;
PREMESSO CHE
− i Comuni di Comeglians e Ovaro hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni ed hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
COMUNE DI COMEGLIANS: deliberazione n. 43 del 30.12.2020; COMUNE DI OVARO: deliberazione n. 45 del 29.12.2020;
Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:
Capo I
Disposizioni generali (oggetto e forme di consultazione)
Art. 1
(Oggetto della convenzione)
1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 21 del 29.11.2019, ha per oggetto la gestione in forma associata dei servizi denominato “Servizio tecnico” che comprende i procedimenti amministrativi, le attività ed i servizi, connessi alla
gestione ed organizzazione delle risorse umane per le seguenti funzioni:
a) Opere pubbliche: Progettazione interna di opere (preliminare, definitiva ed esecutiva); direzione, contabilità e assistenza lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione interna di opere; attività di Responsabile Unico del Procedimento sia per le opere con progettazione interna che per le opere con progettazione e direzione lavori esterna; gare per l’appalto di lavori e per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza ed attività complementari nei limiti delle vigenti disposizioni in materia e specificamente al D.Lgs n. 50/2016; gestione degli espropri; armonizzazione dei regolamenti;
b) Urbanistica ed Edilizia Privata: Formazione e gestione degli strumenti urbanistici di livello comunale (P.R.G.C, P.R.P.C., Piani del Traffico, Regolamento Telefonia Mobile ecc. e loro varianti); istruttoria e rilascio di atti assentivi in linea edile quali Permesso di costruire, SCIA, DIA, pareri preventivi, Certificato di Agibilità; rilascio di certificazione in linea urbanistico-edile; rilascio di autorizzazioni relative ai passi carrai; attività di controllo e repressione dell’abusivismo edilizio; istruttoria e partecipazione a conferenze di servizi relative ad opere comunali e di enti esterni operanti nel territorio, supporto tecnico ad altri uffici comunali; armonizzazione dei regolamenti;
c) Manutenzioni: manutenzione dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili e disponibili dei comuni, gestione e manutenzione delle strade, dei parcheggi e del suolo pubblico, della segnaletica stradale, spazzamento strade e sgombero neve, manutenzione degli impianti della pubblica illuminazione, delle aree adibite a verde pubblico, dei cimiteri, degli edifici pubblici, degli impianti sportivi, gestione parco macchine ed attrezzature comunali.
d) Sicurezza: Gestione adempimenti connessi con la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008;
Ogni altra ulteriore funzione ed adempimento attribuiti ai servizi generali dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dai documenti programmatori.
2. Qualora la comunità di Montagna Carnia eserciti per gli enti convenzionati alcune delle funzioni e dei servizi previsti dal comma 1 del presente articolo, per questi ultimi la convenzione cesserà di avere effetto a decorrere dalla data di avvio dell’esercizio delle stesse da parte della Comunità.
3. Restano in capo ad ogni singolo comune convenzionato la approvazione, da parte dei competenti organi, degli atti riferiti al servizio di cui al precedente comma 1, che la legge pone in capo ai medesimi, sulla base degli schemi redatti dall’ufficio comune.
4. Quale Ente capofila è individuato il Comune di Ovaro centro di imputazione di diritti e di obblighi nei confronti dei terzi.
Art. 2
(Finalità gestione associata)
1. La gestione associata è finalizzata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali per:
a. portare a sistema l'insieme delle risorse economiche, sociali, ambientali e culturali presenti nei Comuni al fine della loro piena valorizzazione;
b. promuovere, attraverso i metodi della programmazione con i livelli istituzionali sovra comunali e della concertazione tra le parti sociali, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dal punto di vista ambientale dell'area;
c. valorizzare il senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio;
d. qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali, attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
e. assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata efficace ed efficiente degli stessi;
f. armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni;
g. assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata
h. favorire l’attivazione di strumenti evoluti a supporto della gestione associata e della fruibilità degli utenti.
Art. 3 (Conferenza dei Sindaci)
1. La Conferenza dei Sindaci è l’organismo di indirizzo e governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 ed è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.
2. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni associati,
è validamente riunita quando siano presenti entrambi i Sindaci e delibera con votazione unanime.
3. La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:
a) Stabilire gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni individuate dall’art. 1;
b) controlla e vigila sull’andamento della gestione associata e verifica il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità stabilite;
c) esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli Enti.
4. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari Comunali i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.
5. La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente almeno una volta al mese;
6. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del comune capofila e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
Art. 4 (Presidente)
1. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci è eletto dalla stessa nel suo seno secondo il principio della rotazione.
2. In tutti i casi di assenza o impedimento del Presidente esso è sostituito dal Sindaco più anziano d’età.
3. Il mandato del Presidente è di un anno.
4. Il mandato del Presidente può essere rinnovato. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco il vicario convoca la Conferenza dei Sindaci entro 45 giorni per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.
6. La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.
Capo II
Disciplina sull’organizzazione e funzionamento dell’ufficio comune
Art. 5 (Ufficio comune)
1. Per la concreta attuazione della convenzione e per ottimizzare la gestione associata secondo criteri di efficacia ed efficienza, viene costituito un ufficio comune, formato da personale assegnato funzionalmente dagli enti partecipanti. A tale ufficio viene affidato l’esercizio delle funzioni gestionali dei comuni aderenti.
2. La sede dell’ufficio comune viene individuata presso il Comune di Ovaro che opererà
conformemente alle modalità indicate nei successivi articoli.
3. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative la sede operativa potrà essere ubicata, in tutto o in parte, in qualunque comune convenzionato, così come potranno essere previsti sportelli e uffici distaccati presso qualsiasi sede municipale. Lo sportello tecnico sarà comunque garantito almeno 2 volte alla settimana presso il Comune di Comeglians.
Art. 6 (Organizzazione dell’ufficio comune)
1. Alla direzione dell’ufficio comune è preposto un Responsabile, qualificato, a tutti gli effetti, responsabile del procedimento al quale sarà attribuita la nomina di Titolare di Posizione Organizzativa.
2. Il Responsabile, per il funzionamento dell’ufficio comune e lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, si avvale del personale assegnato all’ufficio comune, nonché di risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.
3. Sono a disposizione del Responsabile gli atti ed i documenti, detenuti dalle strutture degli enti convenzionati, utili per l’esercizio delle sue funzioni; gli enti convenzionati devono trasmettere all’ufficio comune tutti gli atti assunti in materia entro cinque giorni dalla loro adozione e comunque tutti gli atti necessari all’espletamento delle attività gestite dall’ufficio comune in tempi tali da consentire un corretto svolgimento delle attività e delle procedure gestite.
4. Il modello organizzativo dell’ufficio comune si fonda su modalità partecipative del personale e sulla gestione dei servizi per processi, obiettivi e prodotti e quindi sull’interconnessione tra i servizi svolti previsti in tutte le convenzioni stipulate fra i Comuni convenzionati. Al fine di dare concreta applicazione ai principi di coordinamento ed interfunzionalità, la conferenza dei responsabili di cui al successivo art. 16, provvederà a:
- adottare ogni decisione funzionale alla realizzazione delle logiche organizzative di cui sopra;
- curare i rapporti con gli amministratori dei comuni convenzionati assicurando l’attuazione delle direttive politiche.
Art. 7
(Responsabile dell’ufficio comune)
1. Il Responsabile è nominato dal Sindaco del comune capofila, previo parere della Conferenza dei sindaci, tra il personale di categoria D assegnato all’ufficio comune secondo i criteri della competenza professionale, in relazione alle funzioni e attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dei risultati conseguiti anche in precedenti incarichi.
Potrà essere nominato Responsabile dell’ufficio comune anche personale con qualifica dirigenziale assunto ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 267/2000 secondo le disposizioni statutarie e regolamentari del Comune capofila.
2. Il Responsabile dell’ufficio comune cura l’attuazione del piano di lavoro dell’ufficio, elabora le proposte tecniche di realizzazione degli obiettivi da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci secondo le direttive ricevute, cura la migliore ripartizione del lavoro nell’impostazione degli studi e nella elaborazione delle scelte progettuali, designa i responsabili dei procedimenti.
3. Il Responsabile dell’ufficio, è tenuto a coordinare la propria attività con i responsabili degli altri uffici comuni e con i referenti individuati dai comuni convenzionati ed ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dalle strutture degli enti stessi, utili per l’esercizio delle proprie funzioni, assicurando, analogamente, uguale diritto di accesso ai responsabili degli uffici unici o ai referenti degli altri comuni, cointeressati ai procedimenti svolti dall’ufficio convenzionato.
Art. 8 (Funzionamento dell’ufficio comune)
1. All’ufficio comune sono demandate tutte le attività, le procedure, gli atti ed i provvedimenti necessari per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente convenzione.
2. L’ufficio comune svolge, nel periodo di durata della presente convenzione, le attività di cui al precedente articolo 1.
3. Al Responsabile sono attribuiti tutti i compiti, compresi l’adozione di tutti gli atti con valenza esterna, ed i provvedimenti amministrativi concernenti l’ufficio comune, l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
4. L’ufficio comune assicurerà il costante ed adeguato aggiornamento legislativo, l’informatizzazione delle procedure e di quant’altro occorrente per uno svolgimento sempre più semplificato delle procedure assegnate, il coordinamento delle necessarie attività di collaborazione con tutti gli uffici ed operatori presenti nei Comuni convenzionati e interessati dalle attività svolte dall’ufficio comune.
5. I meccanismi operativi necessari al funzionamento dell’ufficio comune e gli altri aspetti funzionali qui non regolati, vengono disciplinati in sede di regolamentazione interna, che, in quanto atti di gestione, sono adottati dal Responsabile dell’ufficio, sentita la Conferenza dei Responsabili.
Art. 9 (Risorse umane)
1. L’ufficio comune è composto dal personale in servizio messo a disposizione dai Comuni convenzionati e/o da soggetti esterni.
2. L’assegnazione all’ufficio comune, viene effettuata mediante atti di gestione emanati con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 165/2001.
3. Il personale viene messo a disposizione dagli enti convenzionati, per tutta la durata del servizio presso l’ufficio comune, attraverso lo strumento dell’assegnazione temporanea, totale, all’ente capofila, ai sensi dell’art. 2104 c. c.
4. L’assegnazione di cui al presente articolo non comporta la costituzione di un distinto rapporto di lavoro, né modifiche giuridiche del rapporto originario e quindi il vincolo di dipendenza organica continua a permanere con l’ente di provenienza, fermo restando che i lavoratori dipendono gerarchicamente dal responsabile dell’ufficio comune ove sono assegnati.
5. E’ comunque garantita la parità di trattamento tra i dipendenti assegnati all’ufficio comune e il personale degli enti convenzionati.
6. Il personale assegnato, nei limiti delle proprie fungibilità professionali, presta la propria collaborazione nello spirito della unicità della struttura organica facente capo ad una gestione associata, ed è quindi, utilizzato secondo le esigenze dell’interesse generale, fuori dalla unicità della collocazione in uno specifico servizio.
7. Nei casi in cui il personale assegnato all’ufficio comune faccia parte di più gruppi di processo coordinati da diverso responsabile, l’esercizio delle funzioni di direzione e gestione del personale restano in capo al Responsabile dell’ufficio comune ove il dipendente è maggiormente impegnato. Detto Responsabile provvederà ad emanare gli atti di competenza relativi alla gestione del rapporto, sentito il parere degli altri Responsabili interessati.
8. Per quanto qui non disciplinato in materia di gestione del rapporto di lavoro e delle risorse relative al salario accessorio, si rinvia a quanto previsto dai contratti collettivi regionali di lavoro vigenti nel tempo.
Art. 10 (Delega delle funzioni)
1. Per lo svolgimento di parte delle funzioni di cui all’art. 1, il Comune capofila potrà avvalersi degli appositi uffici comunitari istituiti presso la Comunità di Montagna Carnia.
2. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i rapporti saranno regolati da apposita convenzione e successive delegazioni convenzionali intersoggettive a cura del responsabile dell’ufficio comune.
Capo III
Rapporti tra soggetti convenzionati
Art. 11
(Durata della convenzione)
1. La durata della convenzione è stabilita in anni 5 a decorrere dal 01.01.2021 sino al 31.12.2025;
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, per un periodo di tempo da stabilire, o prorogata.
Art. 12
(Recesso e scioglimento del vincolo convenzionale)
1. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei mesi a tal fine il recesso è comunicato alla Conferenza dei Sindaci entro il trenta di giugno e decorre dal primo gennaio dell’anno successivo alla comunicazione; qualora venga comunicato in data successiva, il recesso avrà effetto dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’avvenuta comunicazione.
2. Il recesso potrà avvenire a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate dai Consigli Comunali degli enti convenzionati.
3. L’atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.
Art. 13
(Modifiche della convenzione)
1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni uniformi dai Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.
2. Le proposte di modificazione dovranno essere presentate preventivamente alla Conferenza dei sindaci che rilascerà il proprio parere in merito, sentito il Responsabile dell’ufficio ed il Segretario del comune capofila.
3. Il recesso di un Comune convenzionato o l’adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione attuando le procedure di cui al precedente comma.
Art. 14
(Rapporti finanziari e garanzie)
1. Le risorse da affidare al comune capofila da parte delle rispettive Giunte comunali, sono definite in via preventiva dalla Conferenza dei sindaci su proposta del Responsabile dell’ufficio comune.
2. Il costo dei servizi forniti, da ripartire fra tutti i Comuni convenzionati sarà stabilito sulla base del costo di funzionamento, determinato in via preventiva ed approvato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e potrà essere soggetto a rideterminazione sulla base dei costi
effettivamente sostenuti, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, cui seguirà l’adozione degli occorrenti atti da parte degli organi di gestione.
3. I criteri generali che dovranno essere osservati nelle modalità di determinazione del riparto, modificabili su conforme decisione della Conferenza dei Sindaci e relativi atti adottati degli organi di gestione, sono i seguenti:
a. per la spesa relativa al personale, ogni comune assume quella relativa ai propri dipendenti assegnati in sede di prima attuazione della presente convenzione; in caso di nuove assunzioni, previamente decise dalla conferenza dei Sindaci, la relativa spesa viene ripartita con percentuali stabilite dalla medesima Conferenza;
b. I comuni di Comeglians e Ovaro si impegnano a sostituire le cessazioni del proprio personale assegnato, ovvero a versare al comune capofila l’importo
corrispondente
c. i costi relativi al trattamento economico accessorio della Posizione Organizzativa operante nell’ambito organizzativo dell’ufficio comune di cui all’art. 5, vengono suddivisi in parti uguali tra gli enti convenzionati.
d. i costi riferiti ad attività specifiche, non interessanti tutti i comuni convenzionati, o esclusive di un singolo ente, vengono imputati al comune/i interessato/i;
e. i costi relativi al materiale di consumo, utenze, ecc. e gli altri costi della struttura associata potranno essere ripartiti con criteri che verranno stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.
4. I comuni individuano annualmente le risorse da attribuire al comune capofila in sede di approvazione del bilancio di previsione e provvedono a liquidarle al comune capofila con le modalità e scadenze previste dalla Conferenza dei sindaci.
5. Il riparto degli oneri e delle spese relative ai servizi in appalto affidati in modo indifferenziato per i comuni aderenti, qualora non fossero attribuibili esattamente a ciascun ente, sarà di volta in volta concordato dai comuni convenzionati in sede di Conferenza dei sindaci.
6. Ogni comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al comune capofila entro i termini stabiliti dalla Conferenza dei sindaci.
7. Le parti danno atto che le somme poste a carico del Comune capofila, si concretizzano in una “provvista finanziaria” necessaria a garantire il funzionamento dell’ufficio comune e non in un corrispettivo per le prestazioni fornite dallo stesso.
Art. 15 (Beni e strutture)
1. L’ente presso cui l’ufficio comune è costituito, ovvero ove sono ubicate le sedi operative, provvede a dotare l’ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario.
2. I comuni convenzionati, per l’esercizio della gestione associata, dovranno concorrere alla dotazione dei beni mobili e immobili, con propri arredi ed attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
3. I beni strumentali utilizzati ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli comuni e, in caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
4. I beni strumentali acquistati dall’ente capofila per l’ufficio comune, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono in comproprietà dei comuni aderenti secondo le quote di partecipazione alla spesa. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca delle
funzioni verrà definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la Conferenza procederà a maggioranza.
Capo IV Norme transitorie
Art. 16
(Unicità delle forme di consultazione e di coordinamento)
1. In considerazione che i Comuni di Comeglians e Ovaro, hanno stabilito di gestire in forma associata una pluralità di funzioni e servizi, oltre a quelli previsti dalla presente convenzione, viene stabilito che la Conferenza dei Sindaci prevista al precedente art. 3 sarà unica a valere per tutte le convenzioni e conseguentemente anche il Presidente previsto al precedente art. 4, annualmente eletto, sarà unico per tutte le convenzioni.
2. Ai fini di assicurare il raccordo ed il coordinamento delle attività dei singoli servizi associati e per svolgere funzioni di impulso e di verifica nei confronti degli uffici comuni, è costituita la Conferenza dei Responsabili formata dai Responsabili degli Uffici Comuni di tutte le convenzioni in essere per i Comuni di Comeglians e Ovaro, e dai Segretari Comunali dei Comuni convenzionati.
3. Il Segretario Comunale del Comune capofila presiede la Conferenza dei responsabili, assicura il coordinamento operativo, definisce le competenze, interviene in caso di inerzia o impossibilità a provvedere da parte del responsabile dell’ufficio unico, procederà a dirimere le questioni e le problematiche che dovessero insorgere tra i responsabili.
Capo V Disposizioni Finali
Art. 17 (Controversie)
1. Ogni controversia tra i comuni, derivante dall’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, viene rimessa ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri di cui:
- uno nominato dal comune o comuni avanzanti contestazioni;
- uno dalla Conferenza dei Sindaci;
- il terzo di comune accordo fra i comuni contestanti e la Conferenza dei Sindaci, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine.
2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.
Art.18
(Trattamento dei dati personali - Trasparenza)
1. I Comuni convenzionati rimangono, ciascuno per la rispettiva competenza, titolari del trattamento dei dati personali, sensibili, giudiziari connessi all’espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione. Ai sensi dell’art. 4 del GDPR 679 del 2016 e artt. 4, 29 e 30 del D.Lgs. 196/2003, i Comuni convenzionati individuano quale responsabile del trattamento dei dati il Sindaco del Comune Capofila;
2. L'ufficio comune tratterà i suddetti dati nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati ed esclusivamente per le finalità di interesse pubblico connesse alle funzioni istituzionali inerenti lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.
3. In ottemperanza al principio di trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, l'Ufficio comune provvederà agli adempimenti - se e in quanto dovuti - connessi agli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni inerenti la presente convenzione, ai sensi della normativa vigente in materia e delle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19 (Disposizioni finali)
1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo caso in d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell’art. 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Letto, confermato e sottoscritto
per il Comune di COMEGLIANS – Xxxxxxx Xx Xxxxxx - firmato digitalmente
per il Comune di OVARO – Lino Not - firmato digitalmente