CONDIZIONI GENERALI – 01.12.2020
CONDIZIONI GENERALI – 01.12.2020
MERCATO LIBERO - USI DOMESTICI/ NON DOMESTICI
1 PARTI DEL CONTRATTO
1.1 Il presente contratto di fornitura di energia elettrica è stipulato tra Senec Cloud Srl, con sede legale in xxxxxx xx Xxxx’Xxxxxxxxx, 0, 00000 XXXX XX C.F. e P.IVA 14817591002, (di seguito, per brevità, “Fornitore” o anche solo SENEC) ed il cliente finale do- mestico, soggetto al Codice di condotta commerciale, ovvero non domestico (di seguito “Cliente”), così come identificato nella proposta contrattuale da questi sottoscritta (di seguito “Proposta”). SENEC Cloud Srl e il Cliente potranno essere di se- guito congiuntamente denominate “Parti” ovvero, singolar- mente, “Parte”.
1.2 Tutti i riferimenti normativi citati nel contratto e nei suoi alle- gati, sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive mo- difiche ed integrazioni e sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Tutte le delibere dell’Autorità di Rego- lazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito “ARERA”) sono consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx
2 OGGETTO E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
2.1 Il Contratto disciplina la fornitura di energia elettrica a seconda dell’offerta scelta dal Cliente, da parte del Fornitore presso il/i punto/i di prelievo del Cliente indicati negli Allegati “Proposta di somministrazione di Energia Elettrica” (di seguito la “Forni- tura”).
2.2 Il contratto di fornitura energia elettrica è costituito dalla “Pro- posta di somministrazione di Energia Elettrica” e dalle presenti Norme Comuni e Condizioni Contrattuali per la fornitura di Energia Elettrica (“Condizioni Generali”), dagli Allegati “Condi- zioni Economiche”, “Modulo per l’esercizio del diritto di ripen- samento”, “Richiesta POD aggiuntivi”, “Informazioni Precontrat- tuali”, “Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di no- torietà relativa al titolo attestante la proprietà, detenzione o possesso dell’abitazione”, “Allegato Tecnico”, “Nota Informa- tiva” e, nel caso di cliente finale domestico, dalla “Scheda di Confrontabilità”, costituenti tutti il Contratto.
2.3 Le presenti Condizioni Generali si applicano integralmente o li- mitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un’unica fornitura da parte del Cliente.
3 PROPOSTA, PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO
3.1 Il Cliente può formulare la proposta: a) compilando e sottoscri- vendo l’apposito modulo cartaceo, ovvero b) tramite registra- zione, su piattaforma elettronica, del proprio consenso espresso nel corso di una telefonata (c. d. “Teleselling”), ovvero c) tra- mite l’inserimento dei dati e delle indicazioni richieste nel mo- dulo elettronico disponibile presso il sito internet del Fornitore xxx.xxxxx-xxxxx.xx e la selezione dell’apposito pulsante “IN- VIO” (c.d. “Contratto online”). Nei casi di formulazione della Proposta tramite modulo elettronico, all’interno di tutta la do- cumentazione contrattuale per “sottoscrizione” da parte del Cliente s’intende la selezione del predetto pulsante da parte del Cliente stesso.
3.2 La Proposta ha validità per un periodo di 45 giorni dalla data di sottoscrizione della medesima da parte del Cliente.
3.3 Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione dell’accettazione della Proposta
da parte del Fornitore da trasmettere, a pena di decadenza della Proposta medesima, entro il menzionato termine di 45 giorni: la comunicazione dell’accettazione avverrà mediante po- sta ordinaria, con posta elettronica ovvero secondo altre moda- lità che saranno utilizzate di volta in volta dal Fornitore a suo in- sindacabile giudizio.
3.4 Il Fornitore si riserva il diritto di non accettare la Proposta sotto- scritta dal Cliente, ad esempio, in caso di esito negativo delle va- lutazioni sull’affidabilità creditizia del cliente (Credit check) e ne darà comunicazione al Cliente tramite posta elettronica all’indi- xxxxx e-mail dallo stesso indicato, ovvero posta ordinaria. Le mo- dalità di trattamento dei dati personali del cliente necessari per lo svolgimento dell’attività di Credit Check, sono descritte nell’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) Clienti allegata.
3.5 Il Contratto ha durata indeterminata, fermo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.
3.6 L’attivazione della Fornitura avverrà in base alle tempistiche stabilite dall‘ARERA ed è subordinata alle condizioni sospensive di cui all’art. 10, all’art 25 e 34 delle presenti condizioni.
3.7 Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputabili.
4 MANDATI PER IL RECESSO
Con la sottoscrizione del Contratto, il Cliente conferisce mandato gra- tuito con rappresentanza al Fornitore perché proceda in suo nome e per suo conto eserciti il diritto di recesso così come stabilito nell’alle- gato A alla deliberazione ARERA 302/2016/R/com.
5 CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche della fornitura energia elettrica, il relativo periodo di applicabilità, le modalità per la determinazione di eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi dovuti sono definiti nell’Allegato “Condizioni Economiche” secondo quanto dettato dall’art. 26. Nel caso in cui il Distributore competente comunichi al Fornitore una tipologia d’uso diversa (ad es. Uso non domestico) da quella dichiarata dal Cliente con l’adesione all’offerta commerciale di SENEC Cloud Srl, saranno applicate le vigenti condizioni economiche valide per la tipologia d’uso dichiarata dal Distributore locale.
6 FATTURAZIONE - MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO – DEPOSITO CAUZIONALE
6.1 Le fatture saranno emesse in conformità con quanto previsto dalle deliberazioni dell’ARERA (tra cui, la delibera n. 501/14 in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione), tempo per tempo vigente.
6.2 Il Cliente dovrà provvedere al pagamento dell’intero importo in- dicato in fattura nel termine ivi previsto che comunque, per il cliente “Consumatore” (come definito dall’art. 3 del Codice del Consumo), non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura medesima.
6.3 Il pagamento delle fatture potrà essere eseguito tramite adde- bito diretto su conto corrente bancario/postale (SEPA) con va- luta per il termine di scadenza della fattura. Altre eventuali mo- dalità di pagamento, ivi inclusa la modalità di pagamento senza commissione, saranno comunicate al Cliente nella fattura.
6.4 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il ter- mine di scadenza indicato in fattura, il Cliente, fatto salvo ogni
SENEC Cloud Srl a Socio Unico P.zza Sant’Anastasia 7
Contatti
N° verde clienti 800 727 478
N° verde non clienti 800 832 896 xxxx@xxxxx-xxxxx.xx
Registrazione
P.IVA 14817591002
XXXXX Xxxx - XXX XX Xx 0000000
Xxxxxxxx sociale Euro 50.000 i.v.
Coordinate bancarie BNL BNP Paribas
IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 SWIFT/BIC XXXXXXXX
altro diritto riconosciuto al Fornitore dal presente Contratto, ol- tre al corrispettivo dovuto, dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora, come stabilito all’art 7.1, gli oneri amministra- tivi e bancari per la mancata riscossione del pagamento, pari a 12€, le spese postali relative all’invio delle comunicazioni di dif- fida ad adempiere e costituzione in mora di cui all’art. 32 non- ché le spese di esazione per il recupero del credito. In caso di sospensione della fornitura ed eventuale riallaccio, il Cliente do- vrà corrispondere al Fornitore anche le relative spese, come in- dicato all’art. 32.
6.5 Le contestazioni in merito ai dati di consumo potranno essere formulate dal Cliente direttamente al Fornitore il quale provve- derà ad effettuare gli opportuni accertamenti presso il Distribu- tore locale nella cui disponibilità sono i dati di misura in virtù del servizio di misura dallo stesso espletato.
6.6 In caso di sospensione della Fornitura per morosità ai sensi dell’art. 32 del Contratto e di eventuale riattivazione della stessa, il Cliente sarà tenuto altresì al pagamento degli oneri amministrativi di cui all’art. 28, per la fornitura di energia elet- trica.
6.7 Detti importi saranno addebitati al Cliente con il primo ciclo di fatturazione utile successivo alla sospensione e\o riattivazione della fornitura.
6.8 Il Cliente che abbia un debito verso l’esercente non potrà otte- nere, nemmeno per interposta persona, la riattivazione di que- sta o altra fornitura da parte dell’esercente né, continuare a fruire di altre forniture già in essere, se prima non sia stato sal- dato il debito stesso. Il Fornitore inoltre, nel rispetto delle vi- genti normative (i.e. corrispettivo Cmor per le forniture di ener- gia elettrica ai sensi delle deliberazioni ARERA ARG/elt 219/10 e ARG/elt 191/09) si riserva di addebitare la morosità, afferente una fornitura cessata, sulle fatture emesse in relazione ad una fornitura diversa, intestata allo stesso Cliente.
6.9 Per il cliente “Consumatore” qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SEPA, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente di versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un deposito cauzionale a garanzia di ciascuna fornitura in mi- sura pari a quanto previsto dalla ARERA, per l’energia elettrica, nella delibera 200/99 e successive modifiche e integrazioni. nell’Allegato A alla delibera 301/2012/R/eel (di seguito “TIV”).
6.10 Qualora nel corso delle forniture, in caso di morosità del Cliente, l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dal Fornitore, il Cliente “Consumatore” sarà tenuto a ricosti- tuirlo con addebito sulla prima fattura utile.
6.11 Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente “Consu- matore” l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo. Resta salva la restituzione del deposito in caso di successiva attivazione della procedura SEPA.
6.12 Per i clienti non “consumatori”, SENEC Cloud Srl potrà in ogni momento, al fine di garantirsi l’esatta esecuzione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto: (i) contrarre polizze assicurative e/o (ii) cedere in massa i crediti derivanti dall’esecuzione del Contratto a primaria società di fac- toring e/o (iii) provvedere a strutturare ogni altra forma di ga- ranzia di qualsivoglia natura e/o tipo. In tali ipotesi il Cliente, prestando sin d’ora il proprio consenso, si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà richiesta da SE- NEC Cloud Srl e/o dalla compagnia assicurativa e/o dalla società
di factoring e/o da altro ente per la cessione in massa dei crediti e/o per la stipula di ogni altra forma di garanzia. Per il caso in cui fosse impossibile contrarre polizze assicurative o cedere il credito a primaria società di factoring, ovvero per altro qualsi- voglia motivo il Fornitore decidesse di operare diversamente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, SENEC Cloud Srl, a sua insindacabile scelta, potrà richiedere al Cliente: (a) il versamento di un deposito cauzionale infruttifero per l’importo pari ad un quarto della migliore stima dei corrispettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito il “Deposito Cauzionale”). Il Deposito Cauzionale sarà addebitato al Cliente con fattura emessa da SENEC Cloud Srl. Il Deposito Cauzionale verrà restituito al Cliente al termine del Contratto qualora il Cliente abbia adempiuto esattamente a tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti; (b) il rilascio a favore di SENEC Cloud Srl di una fideiussione bancaria a prima richie- sta, senza eccezioni, valida per dodici mesi e tacitamente rinno- vabile per periodi di ugual durata almeno sino al termine del secondo mese successivo alla data di cessazione del Contratto e conforme al testo che sarà reso disponibile da SENEC Cloud Srl, per l’importo pari ad un quarto della migliore stima dei corri- spettivi dovuti dal Cliente per un anno di consumi (di seguito la “Fideiussione”). In tale ipotesi il Cliente si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che sarà eventualmente richiesta dalla banca per la costituzione della Fideiussione ban- caria a prima richiesta senza eccezioni. Il Deposito Cauzionale e la Fideiussione devono essere rilasciati a favore di SENEC Cloud Srl entro 10 giorni dall’invio, a mezzo fax da parte del Cliente, della Proposta e delle Condizioni economiche e comunque prima della data di decorrenza del servizio di fornitura di ener- gia elettrica da parte di SENEC Cloud Srl ovvero, se richiesta a fornitura già iniziata, entro 10 giorni dalla relativa richiesta di SENEC Cloud Srl. In caso di utilizzo della garanzia in tutto o in parte nel corso della esecuzione del Contratto, il Cliente è te- nuto a reintegrare la garanzia fino all’importo richiesto da SE- NEC Cloud Srl entro 10 giorni lavorativi dall’avvenuta escus- sione. Nello stesso modo, in caso di nullità, annullabilità, ineffi- cacia o invalidità della garanzia, il Cliente è tenuto a ricostituirla alle medesime condizioni previste nel Contratto entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di SENEC Cloud Srl.
6.13 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà resti- tuito, maggiorato degli interessi legali maturati, con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute.
6.14 Sul sito internet xxx.xxxxx-xxxxx.xx è possibile consultare una guida alla lettura della “Bolletta 2.0”, contenente una descri- zione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.
7 CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO NEL TERMINE - IN- TERESSI MORATORI
7.1 In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento entro il ter- mine di scadenza per il pagamento indicato in fattura, saranno addebitati al Cliente, senza necessità di diffida, oltre alle mag- giori spese di esazione menzionate all’art. 6, gli interessi mora- tori calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferi- mento maggiorato di 3,5 punti percentuali per il Cliente “consu- matore”, mentre saranno computati nella misura prevista
dall’art. 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2002, per tutti gli al- tri Clienti non riconducibili alla definizione dell’art. 3 del Codice del Consumo.
7.2 Resta inteso che il “Cliente Buon Pagatore” è tenuto al paga- mento, per i primi 10 giorni di ritardo, del solo interesse legale. “Cliente Buon Pagatore” è il cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo semestre di fornitura di energia elettrica.
8 RECESSO DAL CONTRATTO DI FORNITURA
8.1 Le Parti possono recedere in qualunque momento con un preavviso di (i) 12 mesi per il Cliente finale non domestico che abbia almeno un punto di prelievo connesso in media o alta tensione e (ii) di 6 mesi per il Fornitore, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente; tale comunicazione sarà trasmessa dal Fornitore con raccomandata A/R all’indirizzo di fatturazione indicato nella Proposta di Contratto o eventualmente tramite PEC a disposi- zione del Fornitore stesso. (iii) Qualora il Cliente finale non do- mestico, con almeno un punto di prelievo connesso in media o alta tensione, abbia sottoscritto un contratto che preveda un corrispettivo a prezzo fisso per almeno un punto di prelievo, il Cliente avrà la facoltà di recedere dal contratto per tutti i punti di prelievo solo dal primo giorno successivo al termine di vali- dità del prezzo fisso concordato fermo comunque il preavviso di 12 mesi. Il Cliente finale domestico e il Cliente finale non dome- stico alimentato in bassa tensione potrà recedere, nelle forme e nei termini di cui all’allegato A alla delibera ARERA 302/2016/R/com al fine di cambiare venditore (switching), ma- nifestando il recesso al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio venditore.
8.2 Qualora il recesso sia esercitato dal Cliente finale al fine di cam- biare venditore, la relativa comunicazione verrà effettuata da parte del nuovo fornitore: il recesso verrà esercitato dal nuovo fornitore mediante l’invio della richiesta di switching al Sistema Informativo Integrato (SII) che provvederà a notificare il recesso a SENEC Cloud Srl A tal fine il Cliente, in occasione della conclu- sione del contratto con il nuovo fornitore, dovrà conferire a quest’ultimo un mandato con rappresentanza affinché questi proceda in suo nome e per suo conto a recedere dal presente Xxxxxxxxx.
8.3 Nei casi diversi dal cambio venditore, come ad esempio per la cessazione della fornitura, la comunicazione del recesso, dovrà essere inviata: a) se inviata dal Cliente al Fornitore, mediante raccomandata a/r all’indirizzo, salvo modifiche comunicate in fattura, SENEC Cloud Srl Piazza di Sant’Anastasia, 7 00000 XXXX (XX) con un preavviso di un mese dalla data di ricevi- mento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore; b) se inviata dal Fornitore al Cliente: all’indirizzo di fatturazione in- dicato nella Proposta.
8.4 Nel caso in cui il Cliente receda dal Contratto in violazione dei termini per il recesso previsti dal presente art. 8 SENEC Cloud Srl, salvo il risarcimento del maggior danno, avrà diritto ad una penale pari ad € 15,00 per ogni kW di potenza disponibile per ogni mese di mancata fornitura.
9 DIRITTO DI RIPENSAMENTO
9.1 Per le Proposte formulate mediante mezzi di comunicazione a distanza (quali, ad esempio, il Teleselling ovvero il Contratto On
Line), ovvero negoziate fuori dai locali commerciali del Fornitore (ad esempio, mediante vendita “porta a porta”, ovvero, l’invio per corrispondenza), il Cliente finale domestico ha diritto di re- cedere entro 14 giorni solari (c.d. periodo di ripensamento) senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo (c. d. diritto di ripensamento).
9.2 Il diritto di ripensamento va esercitato utilizzando l’allegato “Modulo per l’esercizio del Diritto di Ripensamento” da inviarsi al Fornitore, all’indirizzo indicato all’art. 8.3 che precede per l’invio del recesso, mediante fax al numero indicato, tra l’altro, nella “Nota Informativa”. Il termine di quattordici (14) giorni so- lari per l’esercizio del diritto di ripensamento decorre dalla data della sottoscrizione della Proposta. Qualora il Cliente formuli la Proposta tramite il Teleselling o mediante il Contratto On line, il termine per il ripensamento decorre dalla data di ricezione del contratto inviato al Cliente dal Fornitore.
9.3 L’esecuzione del Contratto non verrà avviata prima che sia de- corso il termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se il Cliente domestico vuole che l’esecuzione del Contratto inizi prima, egli è tenuto a farne esplicita richiesta su un supporto durevole. In tal caso il Cliente potrà comunque esercitare il Di- ritto di Ripensamento nei termini previsti e sarà responsabile del pagamento al Fornitore di un importo proporzionale al ser- vizio fornito fino alla data di comunicazione del ripensamento, ai sensi dell’articolo 57, comma 3 del D. Lgs 6 Settembre 2005,
n. 206, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21. In tal caso, qualora non sia stata attivata la Fornitura, il Fornitore applicherà un corrispettivo massimo non superiore al corrispettivo applicato nei casi di cui all’articolo 11 del TIV, eventualmente incrementato degli oneri addebitati dal Distributore Locale al venditore per la prestazione effettuata, fissati ai sensi dell’Allegato C alla delibera 654/2015, viceversa nel caso in cui la Fornitura sia stata attivata, il Cliente sarà te- nuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto fino al momento della cessazione della Fornitura. Resta inteso che la richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l’avvio della forni- tura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comun- que comportare un anticipo della fornitura con il nuovo eser- cente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste.
9.4 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 9.6 dell’Allegato A alla deli- bera ARERA 104/10 e s.m.i. (Codice di Condotta Commerciale), qualora il Cliente domestico non abbia formulato al Fornitore espressa richiesta di cui al punto 6 che precede, le attività ne- cessarie a dare corso all’esecuzione del Contratto verranno av- viate solo una volta trascorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo.
9.5 In caso di esercizio del Diritto di Ripensamento, la Fornitura po- trebbe: a) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata da SENEC Cloud Srl, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o di salvaguardia (nel caso di Fornitura elettrica) per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della tua manifestazione di volontà; b) essere avviata da SENEC Cloud Srl per il tempo necessario a permettere un cambio forni- tore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata
dal Cliente. In tale ultimo caso, il Cliente sarà tenuto a corri- spondere a SENEC Cloud Srl quanto dovuto per la/e fornitura/e ricevute.
9.6 Qualora l’esercizio del diritto di ripensamento sia diretto alla cessazione della Fornitura con disattivazione del punto di pre- lievo/riconsegna, il Cliente dovrà richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, rispettivamente ai sensi di quanto previsto dall’articolo 81, comma 81.7, del TIQE e dall’articolo 33, comma 33.4, della RQDG.
10 CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
10.1 L’attivazione della fornitura è condizionata al decorso il termine di preavviso, previsto per il recesso dal contratto di fornitura con il Fornitore uscente, di cui alla Deliberazione dell’ARERA n. 302/2016/R/com e s.m.i. indicato all’art. 8 delle presenti condi- zioni generali.
10.2 Ulteriori condizioni sospensive dell’attivazione della Fornitura sono (iii) pregressa morosità del Cliente nei confronti del Forni- tore, (iv) l’erroneo, incompleto o incongruente inserimento, nella Proposta contrattuale ovvero negli Allegati, dei dati forniti dal Cliente, ritenuti essenziali per l’erogazione della Fornitura, ovvero (v) esito negativo della eventuale verifica di solvibilità del Cliente.
10.3 L’attivazione della Fornitura è condizionata all’esercizio della fa- coltà di revoca da parte del Fornitore ai sensi di quanto disposto dall’art. 6.3 dell’Allegato A alla delibera ARERA 258/15, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica. La facoltà di re- voca sopra citata potrà essere esercitata qualora ricorrano le condizioni descritte nell’art. 25 del presente Contratto.
10.4 Qualora il fornitore che ha presentato richiesta di switching, eserciti la facoltà di revoca di cui al comma precedente, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
11 DATA DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI ENER- GIA ELETTRICA
11.1 L’attivazione delle forniture avverrà nel rispetto della normativa tecnica di settore vigente nel rispetto dei termini previsti dall’art. 10 delle presenti condizioni e la durata delle operazioni di competenza del Distributore locale dell’energia elettrica.
11.2 In caso di mancata attivazione della fornitura entro la data pre- sunta sopra indicata, e riportata anche nella “Nota Informativa” consegnata al cliente, il Fornitore provvederà a comunicare, mediante posta ordinaria, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione, le cause del mancato avvio della Fornitura e la data effettiva di avvio della stessa.
12 USO DELL’ENERGIA ELETTRICA
12.1 L’impianto posto al servizio degli edifici, a valle del punto di ri- consegna indipendentemente dalla destinazione d’uso, collo- cato all’interno degli stessi o delle relative pertinenze per la di- stribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica (detto anche “Im- pianto Interno”) deve essere eseguito e manutenuto a regola d’arte, a cura e spese del Cliente, da una ditta installatrice
12.2 Qualora, a seguito di accertamenti eseguiti dal Distributore Lo- cale sull’Impianto Interno del Cliente, questo non risultasse con- forme alla vigente normativa tecnica o alle disposizioni di sicu- rezza eventualmente previste, il Fornitore non potrà attivare la
fornitura e, se già attiva, dovrà chiederne la sospensione per il tempo occorrente al Cliente per adeguare l’Impianto Interno medesimo. Resta inteso che, a seguito dello svolgimento delle suddette verifiche, il Fornitore non assume responsabilità al- cuna in merito al funzionamento e alla sicurezza dell’Impianto Interno del Cliente né in merito ad eventuali dispersioni o per- dite per cause allo stesso non imputabili.
12.3 Il Cliente potrà utilizzare l’energia elettrica erogata, rispettiva- mente, per le categorie d’uso e gli usi domestici/non domestici dichiarati negli Allegati al presente Contratto.
12.4 L’energia elettrica non può essere ceduta a terzi dal Cliente o da quest’ultimo utilizzata per usi e in luoghi diversi da quelli indi- cati nella Proposta contrattuale e negli Allegati, né può essere utilizzati in ambienti non conformi alle norme vigenti o in as- senza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o di utilizzazioni. Il Cliente si impegna ad utilizzare l’energia elettrica secondo le regole di prudenza e sicurezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. Resta inteso che il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto respon- sabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso dell’energia elettrica in modo improprio o senza l’osservanza delle norme di prudenza e sicurezza. In ogni caso, l’energia elettrica non potrà essere utilizzata presso siti diversi da quelli contrattualmente previsti, né potrà essere ceduta, sotto qualsiasi forma, a terzi. Il Cliente è tenuto, e si impegna, ad utilizzare l’energia elettrica nel pieno rispetto di quanto stabilito nel Contratto, assumen- dosi, in caso contrario, ogni responsabilità derivante dall’even- tuale uso diverso/improprio impegnandosi, in ogni caso, a man- levare e comunque tenere indenne il Fornitore da sanzioni, multe, penali ed ogni altro importo dovuti in conseguenza all’uso diverso/improprio della fornitura che potranno essere posti a carico del CLIENTE mediante addebito in fattura.
12.5 Il Fornitore in caso di accertate irregolarità rispetto a quanto previsto al precedente comma ha facoltà di risolvere la relativa fornitura secondo quanto previsto dal successivo articolo 18 (clausola risolutiva espressa).
12.6 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati ritenuti essenziali e riportati nel modulo di Proposta contrattuale e nei già citati Allegati, ivi compresi i dati relativi all’uso dell’energia elettrica.
13 GRUPPI DI MISURA PRESSO IL CLIENTE
13.1 Il Contatore di Energia Elettrica (ossia l’insieme delle apparec- chiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica al Cliente, atto a misurare l’energia elettrica prelevata) ed i rela- tivi sigilli, sono di proprietà del Distributore locale di Energia Elettrica. Il Cliente è costituito custode dei contatori e risponde della loro sottrazione, distruzione e di qualunque eventuale danno arrecati agli stessi ed agli apparecchi accessori installati presso di lui; è fatto divieto assoluto al Cliente di spostare i con- tatori dal luogo in cui sono stati collocati.
13.2 Nel caso di contatori installati presso il Cliente, questi si impe- gna a consentire al personale del Fornitore, al personale del Di- stributore Locale di Energia Elettrica o ad altro personale da questi incaricato, nei limiti della competenza di ciascuno, l’ac- cesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali lettura, controllo, chiusura e sostituzione del
Contatore, verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, disalimentazione o sospensione per motivi di carattere tecnico o morosità. Qualora il Cliente si opponga o l’accesso venga in qualche modo impedito, il Distributore Locale può, previa dif- fida formale, sospendere la fornitura disalimentando il punto di prelievo.
13.3 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Essi debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore Locale competente. Il Distributore Locale può effettuare verifiche e, qualora dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, può sospendere il servizio di trasporto disalimentando il punto di consegna per il tempo occorrente al Cliente per ade- xxxxx gli impianti stessi. Il Distributore Locale si riserva di richie- dere il risarcimento di qualsiasi danno conseguente al mancato adeguamento. Restano a carico del Cliente finale gli oneri per l’adeguamento dei propri impianti ed apparecchi in conse- guenza delle eventuali modifiche delle modalità di fornitura
14 INFORMATIVA PRIVACY
Il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del Re- golamento EU 679/2016 (GDPR) sulle finalità e modalità di tratta- mento dei dati. Con la citata documentazione, sono fornite informa- zioni circa:
1. motivi e base giuridica di raccolta dei dati;
2. modi di utilizzo dei dati;
3. quali dati sono obbligatori e quali facoltativi;
4. per quanto tempo sono conservati i dati;
5. chi può avere accesso ai dati;
6. a chi possono essere comunicati i dati;
7. dove possono essere trasferiti i dati;
8. quali sono i diritti del Cliente finale;
9. il Data Protection Officer.
I dati personali forniti saranno trattati dal Fornitore per le finalità con- nesse o strumentali alla conclusione ed esecuzione del Contratto, agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunita- ria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di vigilanza e controllo. In caso di mancato conferi- mento dei dati, non si potrà dar seguito alle operazioni richieste. II trattamento sarà effettuato per consentire la gestione dei necessari rapporti con il Distributore Elettrico e del Gestore della rete (sulla base dei relativi contratti di cui al precedente Art. 4), soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati. Il Cliente, con la formula- zione della proposta, conferisce altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali per la registrazione della ‘chiamata di conferma” di cui alla Delibera ARERA 153/2012/R/com, durante la quale il Cliente potrà confermare o meno la propria volontà di stipulare il Contratto. Previo espresso consenso del Cliente rilasciato nell’apposito riquadro della Proposta, i dati personali raccolti potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: future iniziative promozionali curate dal Forni- tore, profilazione, analisi e ricerche di mercato effettuate diretta- mente dal Fornitore o attraverso società terze nonché future iniziative promozionali curate da altre imprese, tutte finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell’offerta dal Fornitore, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 2003, così come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018, del Regolamento EU 2016/679 (GDPR), ivi com- preso quanto disposto dal D.P.R n. 178 del 7 settembre 2010 conte- nente il ‘Regolamento recante istituzione e gestione del registro pub- blico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo del proprio numero
15 RECLAMI - RICHIESTE DI INFORMAZIONI
15.1 Ai sensi di quanto previsto dall’Allegato A alla deliberazione ARERA n. 413/2016/R/com (di seguito “TIQV”) il Cliente può presentare reclamo o richiesta di informazioni a mezzo posta in- dirizzando la comunicazione scritta ad: SENEC Cloud Srl Piazza di Sant’Anastasia, 7, 00000 XXXX XX per le comunicazioni atti- nenti la fornitura di energia elettrica.
15.2 Ai fini del trattamento della comunicazione del Cliente è neces- sario che la stessa contenga i seguenti requisiti minimi necessari per l’identificazione del Cliente e l’invio al medesimo di moti- vata risposta scritta: a) nome e cognome; b) l’indirizzo di forni- tura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto; e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) ove disponibile o, qualora non di- sponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti con- testati.
16 CONCILIAZIONE – LEGGE - FORO COMPETENTE
16.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e il relativo onere grava sulla Parte che con il proprio comportamento renda ne- cessaria la registrazione.
16.2 Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecu- zione, alla validità o alla risoluzione del presente Contratto, nel caso di Cliente “consumatore” (secondo la definizione dell’art. 3 del Codice del Consumo) sarà esclusivamente competente il Foro di residenza o di domicilio elettivo del Cliente. Per tutti gli altri Clienti non riconducibili a detta definizione sarà esclusiva- mente competente il Foro di Bari.
17 MODIFICHE DEL CONTRATTO
17.1 In osservanza a quanto previsto dall’ARERA nella delibera n. 78/99, articolo 2, il Contratto sarà modificato di diritto me- diante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall’ARERA stessa ovvero imposte da provvedimenti normativi e delle competenti Autorità.
17.2 Il Fornitore si riserva il diritto di variare, per motivi sopravvenuti di natura tecnica, commerciale o gestionale, per mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento o per muta- mento dei presupposti economici utilizzati per formulare le con- dizioni economiche, le specifiche tecniche dei servizi o le condi- zioni contrattuali ed economiche, comunicandolo per iscritto ai Clienti, mediante apposita comunicazione di variazione, effet- tuata mediante comunicazione scritta cartacea o digitale (anche detta “Comunicazione”) inviata separatamente o congiunta- mente ai documenti di fatturazione (salvo il caso in cui la varia- zione unilaterale si configuri come una riduzione dei corrispet- tivi originariamente previsti in Contratto).
17.3 Tale Comunicazione perverrà ai Clienti stessi con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni; il suddetto termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Comunicazione, da parte del Cliente stesso. Fatta salva prova contraria, la suddetta Comuni- cazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effet- tuato da parte del Fornitore.
17.4 La suddetta Comunicazione non è dovuta nei casi di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole con-
trattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automa- tico di cui al comma 6.1, lettera d del Codice di condotta com- merciale; in tali casi, il Cliente è informato della variazione nella prima bolletta in cui le variazioni sono applicate.
18 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E CONDIZIONI RISOLUTIVE – CONDIZIONE SOSPENSIVA EX ART. 16.2 TIMOE
18.1 Oltre che nei casi previsti nei vari articoli del presente contratto, il Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, si riserva il diritto di risolvere immediatamente il con- tratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., qualora si verifichi uno dei se- guenti eventi: a) manomissione delle apparecchiature di misura dell’energia elettrica o appropriazione fraudolenta di energia elettrica; b) utilizzo degli impianti e/o dell’energia elettrica in modo non conforme al Contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro il termine assegnato dal Fornitore mediante raccomandata a.r. o posta certificata; c) realizzazione e/o manutenzione degli impianti in- terni del Cliente in maniera non conforme alla normativa vi- gente e/o costituenti pericolo per l’incolumità pubblica; d) man- cato pagamento dell’insoluto che ha determinato la sospen- sione della fornitura per morosità di cui al precedente articolo 7; e) impedimento o mancato consenso all’accesso ai tecnici dei rispettivi distributori ai gruppi di misura che causi l’impossi- bilità da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura; f) mancata costituzione, ricostituzione, integrazione o reintegrazione della Garanzia ove richiesta; g) rivendita o più in generale cessione, anche solo di fatto, dell’energia elettrica da parte del Cliente in qualsivoglia modo o forma; h) cessione del Contratto in qualsivoglia forma o modalità a terzi, anche di fatto, da parte del Cliente in assenza di autorizzazione scritta del Fornitore; i) comunicazione di informazioni, dati, letture o misure non veritieri o mendaci da parte del Cliente al Forni- tore; j) mancata comunicazione da parte del Cliente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui si è verificato l’evento, di cambiamento di denominazione o ragione sociale, cessazione o trasferimento del Cliente, trasferimento o cessa- zione d’azienda e simili.
18.2 Il Fornitore ed il Cliente convengono che il Contratto di fornitura è sottoposto ai sensi dell’articolo 1353 c.c. alle condizioni risolu- tive sotto elencate poste nell’interesse esclusivo del Fornitore. Pertanto, all’avverarsi di anche una sola delle condizioni risolu- tive di seguito elencate, il Contratto, fermo il disposto dell’arti- colo 1360 c.c., comma II, e fatta salva la facoltà in capo a SENEC Cloud Srl lt di rinunziarvi, sarà risolto a seguito di/del/dell’: a) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquida- zione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; iscrizione del Cliente ovvero del suo/i legali rappresentanti nel registro dei protesti. Sottoposizione del Cliente ad una proce- dura esecutiva o di sfratto; revoca/sospensione/interruzione della procedura di pagamento Sepa Direct Debit (ove previsto);
b) iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di conferi- mento dei poteri all’organo amministrativo o suo delegato al fine di proporre domanda di concordato preventivo ai sensi della Legge fallimentare; c) modifica delle condizioni econo- miche patrimoniali e finanziarie del Cliente tali da porre in peri- colo il conseguimento delle controprestazioni dovute al Forni- tore; esito negativo della verifica dell’affidabilità del Cliente; d) insussistenza o venire meno, in relazione ad uno o più Pod, dei requisiti previsti nelle condizioni economiche o in altre parti del
presente Contratto; e) notificazione o comunicazione al Forni- tore in qualsivoglia forma di obbligazioni insolute a carico del Cliente relative alla somministrazione di energia elettrica con al- tri fornitori o con il Distributore o con il trasportatore; f) impos- sibilità, per motivi diversi da quelli di cui alla lettera e del comma primo del presente articolo, da parte del Distributore di eseguire la sospensione della fornitura ai sensi del così come previsto dal TIMOE; g) impossibilità di procedere alla sommini- strazione di energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al Fornitore senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente; h) inefficacia, anche parziale, ovvero risoluzione di an- che solo uno dei Contratti di Dispacciamento e/o Distribuzione di energia elettrica ovvero inefficacia, anche parziale, per cause non imputabili al Fornitore; i) interruzione o sospensione dell’attività produttiva per un periodo superiore a 3 (tre) mesi;
j) permanere di cause di forza maggiore per un periodo supe- riore a 3 (tre) mesi senza che le parti siano riuscite a trovare un accordo per la prosecuzione della fornitura.
18.3 In caso di risoluzione del Contratto per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti del Fornitore o dei suoi aventi causa.
18.4 In ogni ipotesi di risoluzione del Contratto per colpa del Cliente o inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, il Fornitore avrà diritto di esigere il pagamento di tutti gli importi dovuti per la fornitura dell’energia elettrica in base al Contratto, comprese le spese e gli interessi di mora nonché il rimborso di tutti i costi so- stenuti per la disattivazione e/o la chiusura definitiva del rap- porto contrattuale, eventuali penali contrattualmente previste, e sempre fatto salvo il diritto del Fornitore al risarcimento del maggior danno.
Ai sensi dell’articolo 16.2 del Testo integrato morosità elettrica (allegato A delibera ARERA 258/15) SENEC Cloud Srl dichiara di non essere utente del trasporto e del dispacciamento. L’effica- cia del presente contratto è, quindi, risolutivamente condizio- nata all’eventuale applicazione delle disposizioni di cui al comma 22.3 del TIMOE. Qualora trovasse applicazione tale
xxxxx xxxx: (a) il contratto di fornitura continuerà̀ a essere ese-
guito in coerenza coi termini previsti dall’Allegato B alla delibe- razione 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comuni- cati; (b) la fornitura verrà̀ comunque garantita da parte
dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salva- guardia.
19 INTERRUZIONI DELLA FORNITURA
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza ed accettare che il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita dell’energia elettrica ai Clienti ed è estraneo all’attività di trasmissione e dispaccia- mento nonché di trasporto dell’energia elettrica in ambito nazionale e locale, demandate, rispettivamente, a Terna S.p.A. e al Distributore lo- cale ai sensi dell’art. 1 comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999
n. 79. Eventuali interruzioni e limitazioni della Fornitura al Cliente di- pendono, pertanto, dall’interruzione o limitazione dell’erogazione dei servizi forniti da Terna S.p.A. e\o dal Distributore locale dell’Energia Elettrica e non saranno imputabili al Fornitore, né attribuiranno al Cliente il diritto a formulare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o a ridurre il pagamento dei corrispettivi do- vuti.
20 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CASO FORTUITO
20.1 Il mancato adempimento delle Parti ad una o più obbligazioni derivanti dal presente Contratto, ad eccezione delle obbliga- zioni riguardanti il pagamento di somme di denaro, non darà luogo a responsabilità per la Parte inadempiente qualora l’ina- dempimento sia riconducibile ad una causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che lo invoca che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare usando l’ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile, in modo obiettivo e assoluto, l’adempi- mento di dette obbligazioni.
20.2 La Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determi- nata da essa direttamente o indirettamente e avrà l’obbligo di darne comunicazione scritta all’altra Parte non appena abbia potuto prenderne conoscenza, descrivendo con precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, fra quelle che saranno disponibili, in modo da consentire l’esatta valutazione dell’avvenimento invocato e l’incidenza dello stesso sull’esecuzione degli obblighi contrattuali al fine di individuare le soluzioni e misure adeguate volte a limitare l’incidenza di tale evento. La Parte che subisce l’inadempimento potrà recedere dal contratto con preavviso di 60 giorni, comunicandolo me- diante lettera raccomandata A/R.
21 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore potrà cedere, dandone avviso al Cliente, che presta sin d’ora e irrevocabilmente il proprio preventivo consenso, il presente Contratto ad altre società autorizzate alla vendita di energia elettrica ai sensi della normativa vigente che assicurino altresì l’invarianza dei diritti del Cliente e i livelli di qualità del servizio, fermo comunque il di- ritto di recesso, da parte del Cliente, di cui all’art. 8. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente Contratto senza il preventivo consenso scritto da parte del Fornitore.
22 IMPOSTE – TASSE –SANZIONI E ONERI
Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti la fornitura di Energia Elettrica sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, tassa, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico esclusivo del Cliente, salvo che non siano espressa- mente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Qualora il Cliente beneficiasse di un regime di IVA agevolato dovrà fornire la dichiarazione di cui alla Richiesta di Forni- tura relativamente alla fornitura di Energia Elettrica; nel caso in cui fosse esente IVA per la fornitura di Energia Elettrica dovrà fornire la/le relativa/e Dichiarazione/i di Intento/i. In tal caso il Fornitore appli- cherà l’aliquota IVA ordinaria fino a quando non riceva la/e relativa/e Dichiarazione/i di Intento/i. Ove previsto dalla normativa vigente pro tempore, il Fornitore provvederà per conto del Cliente ad assolvere agli obblighi fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Dogane di compe- tenza territoriale, effettuando i versamenti (acconto e saldo in base alla legge n. 30/97 e sue successive modifiche e integrazioni) con ad- debito dei relativi importi nelle fatture mensili al Cliente. Qualora il Cliente beneficiasse di eventuale esenzione delle accise sulla fornitura di Energia Elettrica, dovrà fornire la dichiarazione di utilizzo dell’ener- gia elettrica ai fini dell’esenzione delle accise inviata all’agenzia delle dogane della provincia di competenza, secondo quanto definito dall’art. 1 del D.Lgs. n. 26/07 e dalla circolare n. 17/D del 28/05/2007 dell’Agenzia delle Dogane (disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). Qualora il Cliente provveda di- rettamente al pagamento delle imposte per la fornitura di Energia Elettrica, dovrà fornirne dichiarazione appositamente sottoscritta
nella Richiesta di Fornitura. Il Cliente è unico responsabile dell’esat- tezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni del Cliente consegnate al Fornitore dal Cliente stesso. Nel caso di mancata veridicità dei dati risultanti dalle predette istanze, dichiarazioni e documentazione, saranno poste a carico del Cliente le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecu- niarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o a qualunque am- ministrazione e/o ente, pubblico e non, coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall’Am- ministrazione finanziaria e/o dall’ amministrazione e/o ente, pubblico e non, coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non ol- tre 5 (cinque) giorni le somme richieste. L’esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere con l’Amministrazione finanziaria e/o le Province e/o qualun- que altro ente coinvolto a tutela dei propri interessi e ragioni, darà di- ritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto, per tale ragione, un rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Fornitore rimbor- serà al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al pre- sente articolo che dovessero risultare non dovute all’Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 cod. civ., per esclusivi fatto, colpa, responsabilità e, quindi, inadempimento del Cliente medesimo.
Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal Fornitore all’Agenzia delle Entrate o Uffici Competenti a causa di mancate, ine- satte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a rendere al Fornitore saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultimo nei con- fronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventual- mente addebitati al Cliente in fattura.
Condizioni contrattuali per la fornitura di energia elettrica
23 CONDIZIONI TECNICHE DI EROGAZIONE DELL’ENERGIA ELET- TRICA
23.1 Le condizioni tecniche di erogazione della fornitura di energia elettrica sono definite negli Allegati, cui pertanto si rinvia.
23.2 La fornitura di energia elettrica avverrà secondo la potenza con- trattuale indicata negli Allegati e comunicata dal Fornitore al Di- stributore locale territorialmente competente. L’energia elet- trica verrà fornita, mediante l’utilizzo della rete nazionale di tra- smissione e trasporto e, ove occorra, quella del Distributore lo- cale, presso il/i Punto/i di Prelievo indicato/ i dal Cliente negli Allegati, secondo le loro attuali caratteristiche di tensione e fre- quenza. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica quali, a titolo esemplificativo, tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del singolo Punto di Pre- lievo alla rete elettrica, sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia, nonché dai prov- vedimenti emanati dalla competente Autorità per la disciplina
dell’uso delle reti e attengono ai rapporti tra il Cliente e il Distri- butore locale dell’Energia Elettrica alla quale il/i Punto/i di Pre- lievo è/sono collegato/i. In particolare, si precisa che sono a ca- rico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tec- nici che si rendessero necessari per l’esecuzione del presente Contratto e nel corso della Fornitura. Il Fornitore potrà suppor- tare il Cliente, nei modi e tempi di volta in volta concordati, nella consulenza e assistenza degli interessi dello stesso, con- nessi con eventuali pretese del medesimo nei confronti del Di- stributore locale a cui è/sono collegato/ i il/i Punto/i di Prelievo, qualora il livello di qualità tecnica dell’energia elettrica riconse- gnata sia ritenuto non idoneo. Resta inteso che il Fornitore non potrà in nessun caso essere chiamato a rispondere del ritardato avvio della fornitura dovuto a circostanze ad esso non imputa- bili.
24 MANDATI
24.1 Ai sensi della Deliberazione dell’ARERA n. 111/06 e s.m.i. il Cliente conferisce al Fornitore o a società terza indicata dal For- nitore, apposito mandato senza rappresentanza ex. art. 1705 c.c., con facoltà di sub-mandato a terzi soggetti a ciò autorizzati, per la stipulazione del contratto di trasporto con il Distributore locale, nonché apposito mandato senza rappresentanza per la stipulazione dei contratti di Trasmissione e Dispacciamento con Terna S.p.A.
24.2 Inoltre al fine di partecipare all’assegnazione di diritti d’impor- tazione di energia dall’estero, all’assegnazione di bande di capa- cità di trasporto, sia annuali che infra annuali, conformemente alla normativa che Terna S.p.A. o altre Autorità competenti adotteranno, nonché all’assegnazione delle bande di capacità produttiva, il Cliente conferisce sin d’ora e per tutta la durata del contratto, mandati senza rappresentanza, in via esclusiva e deleghe, nonché rilascia dichiarazioni di interesse, in favore al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore, per i/il punti/o di prelievo forniti con il presente contratto. Inoltre il Cliente si impegna sin d’ora e per tutta la durata del contratto, a fornire tutta la documentazione eventualmente necessaria per consen- tire al Fornitore o a società terza indicata dal Fornitore di parte- cipare alle procedure di cui al presente articolo. In caso di riso- luzione anticipata del contratto, i diritti resteranno acquisiti a ti- tolo gratuito dal Fornitore o a società terza indicata dal Forni- tore. Infine il Cliente delega sin d’ora il Fornitore o società terza indicata dal Fornitore a richiedere i dati storici di consumo di energia elettrica, degli ultimi 24 mesi, al Distributore Locale di competenza.
24.3 Il Fornitore stipulerà i suddetti contratti in conformità alle con- dizioni economiche e contrattuali determinate di volta in volta dall’Autorità e avvalendosi degli schemi di contratti tipo predi- sposti dalla medesima Autorità e recepiti da Terna S.p.a.
24.4 Il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza con facoltà di sub-mandato a terzi soggetti a ciò autorizzati per la sottoscrizione, in nome e per conto del Cliente, delle “Condi- zioni Tecniche di fornitura” allegate al contratto di trasporto dell’energia elettrica, il cui contenuto il Cliente dichiara di cono- scere anche perché il relativo link è reso disponibile sul sito in- ternet del Fornitore o del Distributore locale ovvero a sottoscri- vere un contratto per il servizio di connessione alla rete elet-
trica, predisposto dal Distributore locale, consapevole che l’ac- cettazione delle stesse è condizione necessaria per l’attivazione e il mantenimento del servizio di trasmissione e distribuzione.
24.5 Il Cliente conferisce inoltre, un mandato irrevocabile senza rap- presentanza ex art. 1705 del Codice Civile, con facoltà di sub- mandato a terzi soggetti a ciò autorizzati per lo svolgimento presso il Distributore locale delle attività di gestione della con- nessione dei punti di prelievo (es. aumenti di potenza, sposta- menti di gruppi di misura ecc.), richiedendo fin d’ora l’espleta- mento di quanto necessario all’attivazione degli stessi, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore locale, inerente alla connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Tale mandato obbliga il Cliente a sommi- nistrare al Fornitore gli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore ha contratto in proprio nome. Il Cliente si impegna a rendere disponibili, su richiesta del Fornitore, la documenta- zione eventualmente necessaria per l’esecuzione del Contratto, anche con riferimento ai servizi accessori alla medesima ed a sottoscrivere tutta la documentazione eventualmente necessa- ria a consentire l’espletamento del mandato in oggetto e, più in generale, dei mandati oggetto del presente contratto.
25 ULTERIORI CONDIZIONI SOSPENSIVE DELL’ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
25.1 Oltre che nei casi di cui al precedente articolo 10, l’attivazione della fornitura di energia elettrica è sospensivamente condizio- nata altresì al buon esito delle operazioni tecniche di compe- tenza del Distributore locale e del Sistema Informativo Inte- grato, secondo quanto previsto dalla Delibera dell’Autorità 487/2015 (“switching”) e dalla Delibera 398/2014 (“Voltura”).
25.2 Ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato A della Deliberazione ARERA n. 258/15, in caso di switching, l’attivazione della fornitura è con- dizionata, inoltre, al fatto che, al momento in cui il Fornitore ri- chiede al Sistema Informativo Integrato l’attivazione del Punto di Prelievo, lo stesso Punto di Prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso ovvero una richiesta di inden- nizzo da parte di un precedente fornitore, ai sensi della delibe- razione dell’ARERA n. 191/2009 (cd. “Sistema Indennitario”).
25.3 Qualora per cause non imputabili al Fornitore, la data d’inizio della fornitura per il Punto di Prelievo non risulti compatibile con la data di decorrenza del servizio di trasporto dell’energia presso i medesimi punti di prelievo, la decorrenza della forni- tura di energia elettrica si intenderà differita alla prima data utile successiva che verrà tempestivamente comunicata al Cliente.
25.4 Con riferimento a quanto previsto all’art.10, commi 3 e 4, del Contratto, l’attivazione della Fornitura di energia elettrica è condizionata all’esercizio della facoltà di revoca da parte del Fornitore della richiesta di switching, ai sensi dell’art.6.3 dell’Al- legato A alla Delibera ARERA 258/15 (TIMOE), a seguito della messa a disposizione da parte del SII di specifiche informazioni che il Fornitore potrà valutare quali ostative all’esecuzione del Contratto.
25.5 Le informazioni che il SII è tenuto a mettere a disposizione del Fornitore al fine dell’esercizio della facoltà di revoca di cui al punto che precede, ai sensi dell’art. 16.4 del TIMOE, sono: I. se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di
sospensione della fornitura per morosità; II. se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; III. il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; IV. le eventuali date delle richieste di sospen- sione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella even- tualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching.
26 CORRISPETTIVI DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
26.1 Il Fornitore applicherà alla fornitura di energia elettrica i prezzi indicati nell’Allegato “Condizioni economiche”.
26.2 Nel caso in cui i corrispettivi applicati siano riferiti ad un “prezzo fisso”, il Fornitore si impegna a mantenere invariata la quota del corrispettivo presa in considerazione nelle Condizioni Economi- che, per il periodo ivi considerato.
26.3 Decorso il periodo indicato nelle Condizioni Economiche, le con- dizioni applicate si intendono prorogate sino a quando il Forni- tore eserciterà la facoltà di modificare unilateralmente il corri- spettivo dovuto dal Cliente secondo modalità e termini dettati dall’art. 17, salva la facoltà di recesso di quest’ultimo, da eserci- tarsi nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 8 delle pre- senti Condizioni Generali di Contratto.
26.4 Qualora le Condizioni Economiche prendano a riferimento il corrispettivo previsto per la Maggior Tutela, l’eventuale sconto praticato, sarà applicato sull’elemento del corrispettivo previsto per la Maggior Tutela che è posto a copertura dei costi di acqui- sto dell’energia elettrica, di competenza del Cliente, così come definito dalla delibera 156/07 e s.m.i. dell’ARERA, il cui valore viene trimestralmente aggiornato e pubblicato dall’ARERA. Alle utenze sulle quali viene installato un misuratore che rilevi i con- sumi per fasce orarie oppure un misuratore orario, il fornitore si riserva la facoltà di applicare i corrispettivi differenziati in fun- zione delle fasce previste dalla Del. 156/07 e s.m.i. dell’ARERA. I corrispettivi s’intendono al netto delle imposte gravanti sui con- sumi dell’energia elettrica, degli oneri e delle maggiorazioni di sistema, che rimarranno a carico del Cliente.
26.5 Il Fornitore porrà a carico del Cliente ulteriori corrispettivi: a) a remunerazione di quanto sostenuto per il servizio di aggrega- zione delle misure, nei casi previsti dalla delibera ARERA
n. 111/06, i corrispettivi previsti in conformità alla medesima delibera ARERA n. 111/06. b) a remunerazione dei costi commerciali, un corri- spettivo pari al corrispettivo PCV di cui alla delibera ARERA n. 156/07 e
s.m.i e qualora l’Offerta prenda a riferimento il corrispettivo previsto per la maggior tutela o un suo elemento, un corrispettivo di valore equivalente alla somma della componente UC1 e del corrispettivo PPE così come aggiornati dall’ARERA con la Deliberazione ARG/ELT 132/09 del 28/9/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259, SO n. 202 del 06/11/2009. c) a titolo di indennizzo Cmor, come definito nella deli- bera n. 191/2009 e s.m.i., per morosità pregressa del cliente finale e su richiesta di un suo precedente fornitore.
Sono a carico del Cliente e vengono inclusi in bolletta gli oneri fiscali relativi al contratto e alla fornitura e a tutte le altre somme che il For- nitore sia obbligato ad addebitare ai suoi Clienti per effetto di leggi, re- golamenti, disposizioni ed altri atti adottati dalle Autorità competenti.
27 SERVIZI DI TRASPORTO E DISPACCIAMENTO
Si intendono a carico del Cliente i corrispettivi per il Servizio di tra- sporto fatturati dal Distributore Locale di competenza. Si intendono a carico del Cliente gli oneri derivanti dal contratto di dispacciamento
come determinati dalla delibera ARERA 111/06 e s.m.i. In particolare gli oneri di cui agli articoli 44, 45 e 46 della Del. 111/06 e s.m.i saranno fatturati in acconto, utilizzando i valori noti e pubblicati dalle Autorità competenti (ARERA - Terna S.p.a.), il primo giorno successivo al mese di competenza. Per quanto riguarda i corrispettivi di sbilanciamento e non arbitraggio non verrà addebitato alcun onere al cliente.
28 ONERI AMMINISTRATIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELET- TRICA
Il Cliente sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale dell’Energia Elettrica previsti per le singole presta- zioni dall’Allegato C della Deliberazione 654/2015 dell’ARERA s.m.i. Inoltre il Cliente riconoscerà ad SENEC Cloud Srl, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa SENEC Cloud Srl, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 dell’Allegato A della Deliberazione 156/07 dell’ARERA s.m.i., come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente.
29 ULTERIORI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE
29.1 Le condizioni per ottenere il servizio di connessione e di tra- sporto dal Distributore locale dell’Energia Elettrica, gli altri oneri e obblighi incombenti sul Cliente relativamente agli impianti ed apparecchi di proprietà del Distributore locale e del Cliente sono disciplinati nell’Allegato Tecnico cui si rinvia.
29.2 Nel caso in cui al Cliente sia applicabile la procedura di cui all’art. 8 della delibera dell’ARERA n. 4/08 e ad esito della stessa l’esercente la salvaguardia ceda al Fornitore il credito di cui al comma 8.2 della predetta delibera, il Fornitore, previa apposita comunicazione dell’avvenuta cessione, a mezzo posta elettro- nica certificata o raccomandata a/r anticipata via fax, addebi- terà al Cliente la somma corrisposta in favore dell’esercente la salvaguardia a fronte della cessione stessa e il Cliente si impe- gna a effettuarne il pagamento nei confronti del fornitore entro 15 giorni dalla data della predetta comunicazione secondo le modalità ivi indicate.
30 MISURA DEI CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA E MODALITÀ DI UTILIZZO DEI DATI DI LETTURA. AUTOLETTURA
30.1 La misura dell’energia elettrica fornita presso il/i Punto/i di Pre- lievo sarà effettuata dal Distributore locale dell’Energia Elettrica con la periodicità prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia, ossia i) relativamente ai clienti titolari di un punto di misura trattato monorario ai sensi del Testo Integrato Settle- ment di cui all’Allegato A alla Delibera ARERA n, 107/2009 (di seguito “TIS”), il Distributore Locale è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica, al- meno una volta ogni quattro mesi, per i punti di connessione con potenza disponibile non superiore a 16,5kWh e, almeno una volta al mese, per i punti di connessione con potenza dispo- nibile superiore a 16,5 kWh; ii) relativamente ai clienti titolari di un punto di misura trattato per fasce ai sensi del TIS, il Distribu- tore Locale, è tenuto a effettuare la rilevazione mensile delle misure di energia elettrica. Resta inteso che il Fornitore non po- trà in alcun caso essere chiamato a rispondere della mancata esecuzione, da parte del Distributore locale, delle rilevazioni e delle misure dei consumi. Qualora i dati non siano resi disponi- bili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, il Fornitore avrà la facoltà di procedere con fatturazione in ac- conto sulla base dei prelievi stimati.
30.2 I dati di lettura dei consumi dell’energia elettrica prelevata, sti- mati o effettivi, saranno utilizzati dal Distributore locale per fat- turare al Fornitore il costo del servizio di trasporto e le quantità di energia fornita e, indi, verranno da questi addebitati al Cliente in fattura. Il Fornitore applica interamente le disposi- zioni contenuto nel “Testo Integrato delle disposizioni dell’Auto- xxxx in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale”, Allegato A alla delibera 463/2016/R/com (di seguito “TIF”).
30.3 Il Cliente potrà fornire l’autolettura del Contatore di Energia Elettrica a mezzo del servizio indicato in bolletta e secondo le modalità ed i termini ivi specificati dal Fornitore. Il Fornitore provvederà a trasferire il dato di lettura al Distributore Locale e lo utilizzerà per la determinazione dei consumi, se ritenuto coe- rente con il profilo di utilizzo dell’energia elettrica del Cliente. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione per consentire la migliore stima dei consumi di energia elettrica.
31 FATTURAZIONE
31.1 La fatturazione dei consumi di energia elettrica avverrà con fre- quenza mensile (per le forniture in favore di Clienti finali non domestici) o bimestrale (per le forniture in favore di Clienti finali domestici).
31.2 Il Cliente riconosce ed accetta che, qualora i corrispettivi dovuti al Fornitore per la fornitura di energia elettrica e indicati in fat- tura siano di importo ridotto e comunque inferiori a 20,00 euro, il Fornitore avrà la facoltà di non richiedere il pagamento di tale importo e di richiederne il saldo nella fatturazione successiva, senza applicazione di interessi. Ove la fatturazione venga effet- tuata sulla base della stima dei consumi, la stessa sarà basata sui dati forniti dal Distributore locale ai sensi della deliberazione dell’ARERA n. 199/11 All. B e s. m.i. salvo i conguagli quantificati sulla base dei dati comunicati sempre dal Distributore locale.
31.3 Il Fornitore utilizza ai fini della fatturazione i dati di misura nel rispetto del seguente ordine di priorità: 1) dati di misura effet- tivi messi a disposizione dal Distributore Locale; 2) autoletture comunicate dal Cliente e validate dal Distributore Locale; 3) dati di misura stimati, dal Distributore Locale o dal Fornitore.
31.4 Il Fornitore procede al ricalcolo di importi precedentemente de- terminati sulla base di dati di misura stimati solo in caso di suc- cessiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposi- zione dal Distributore Locale, comprese le autoletture. Ai fini del calcolo dei consumi stimati il Fornitore, qualora non abbia a disposizione uno storico dei consumi utilizza il criterio delle ore d’’uso (determinate sulla base dei consumi annui delle utenze tipo definiti dall’Autorità) moltiplicato per la potenza contrat- tualmente impegnata, rapportato al periodo di fatturazione. Nel caso in cui, viceversa, il Fornitore abbia a disposizione lo storico, il criterio adottato prevede invece la fissazione di una base di computo annuale che considera le ultime due letture effettive (a tal fine si considerano anche le autoletture validate). Queste ultime vengono poi rapportate, attraverso un calcolo pro-die, al periodo di fatturazione relativamente al quale si calcola la mi- sura stimata.
32 DIFFIDA AD ADEMPIERE E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
32.1 In caso di mancato pagamento della fattura relativa alla forni- tura di energia elettrica e trascorsi almeno 3 giorni dalla data di
scadenza della medesima, SENEC Cloud Srl, costituirà in mora il Cliente mediante raccomandata o pec, nella quale verrà indi- cato il termine ultimo, non inferiore a 15 giorni, decorrenti dall’invio della comunicazione di costituzione in mora via racco- mandata, ovvero a 10 giorni solari dal ricevimento, da parte di SENEC Cloud Srl stessa, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della comunicazione di costituzione in mora tra- smessa tramite posta elettronica certificata,, entro il quale ef- fettuare il pagamento. Decorso l’ulteriore termine di 3 giorni la- vorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui sopra, in caso di persistenza dello stato di morosità, ai sensi del TIMOE, SENEC Cloud Srl, si riserva di chiedere all’impresa distributrice, qualora tecnicamente possibile, la sospensione della fornitura di energia. Nel caso di Clienti Finali connessi in bassa tensione, qualora siano dotati di misuratore elettronico, prima della so- spensione della fornitura verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, de- corsi 15 giorni da tale riduzione, in caso di persistenza dello stato di morosità, verrà sospesa la fornitura. Le spese previste in caso di sospensione della fornitura da parte del Distributore sono di euro 42,29; le spese di riallaccio, dopo la sospensione, sono di euro 23,00. Entrambe le spese sono a carico del Cliente e saranno addebitate nella prima fattura utile. Nel caso in cui si renda necessario procedere alla sospensione per morosità, nelle ipotesi di sospensione della fornitura rese impossibili per cause non imputabili all’impresa di distribuzione e riconducibili a quanto previsto dall’art. 103.1 lett. a) e b) TIQE, SENEC Cloud Srl potrà richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione nei confronti dei “Clienti finali non disalimentabili” come previsto dal TIMOE e dalle altre norme in materia. In tal caso SENEC Cloud Srl, qualora il Cliente non provveda al pagamento di quanto dovuto, avrà facoltà di risolvere i contratti di dispaccia- mento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo interes- sati e provvederà a trasferirli nel contratto di dispacciamento del fornitore del mercato regolamentato di riferimento. SENEC Cloud Srl si riserva la facoltà di richiedere al distributore la riatti- vazione della fornitura solo ed esclusivamente in seguito al pa- gamento integrale degli importi indicati nella comunicazione scritta di costituzione in mora, dei costi di sospensione e riatti- vazione di cui sopra, nonché degli importi portati da fatture eventualmente scadute successivamente all’inoltro della comu- nicazione stessa, anche se ivi non riportati. SENEC Cloud Srl è al- tresì legittimata a richiedere al distributore la sospensione della fornitura anche in caso di insoluti del Cliente nei confronti del precedente fornitore nel mercato di salvaguardia. In caso di vio- lazione dei termini di cui sopra, verranno riconosciuti al Cliente Finale gli indennizzi automatici di cui al TIMOE e smi.
32.2 I termini di cui sopra potranno essere ridotti, ai sensi dell’arti- colo 3, comma 4 TIMOE qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per mo- xxxxxx XXXXX Cloud Srl proceda con una nuova comunicazione di costituzione in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente comunicazione cui sia seguita la richiesta di sospen- sione della fornitura. Tali termini ai sensi dell’articolo 3, comma 4 TIMOE non possono comunque essere: a) relativamente al termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a) TIMOE, in- feriori a 7 giorni solari dall’invio al Cliente Finale della relativa
raccomandata, oppure a 5 giorni solari dal ricevimento, da parte di SENEC Cloud Srl, della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure a 10 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costitu- zione in mora qualora SENEC Cloud Srl non sia in grado di docu- mentare la data di invio della suddetta comunicazione. b)relati- vamente al termine di cui al comma 3.2, lettera b) TIMOE entro cui l’utente del trasporto può presentare richiesta di sospen- sione della fornitura, inferiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3.2, lettera a) TI- MOE; c) relativamente al termine di cui al comma 3.2, lettera d) punto 2 TIMOE per la consegna al vettore postale, qualora SE- NEC Cloud Srl non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata, superiori a 2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della comunicazione di costituzione in mora, ferma restando la facoltà per la controparte commerciale di consegna al vettore postale entro un termine non superiore a 3 giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di 10 giorni solari di cui alla precedente lettera a) sia aumentato di un nu- mero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di con- segna osservato e il termine minimo di 2 giorni lavorativi.
32.3 L’eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito della co- stituzione in mora di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore ai recapiti riportati nella menzionata comuni- cazione. Diversamente la riattivazione della fornitura potrebbe non avere luogo entro i termini previsti ovvero non essere presa in carico senza che ciò comporti responsabilità alcuna in capo a SENEC Cloud Srl
32.4 Il Fornitore può sospendere la fornitura anche senza preavviso nei seguenti casi: a) per cause oggettive di pericolo; b) per ap- propriazione fraudolenta di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per man- cato pagamento della bolletta.
32.5 Resta inteso che il Fornitore, nei casi di sospensione e riduzione della fornitura previsti ai commi precedenti, richiederà al cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità dell’energia elettrica, salvo il mancato rispetto, da parte del For- nitore, dei termini summenzionati per la riduzione/sospensione della fornitura.
32.6 La riduzione di potenza ovvero la sospensione della fornitura, non può essere effettuata in anticipo rispetto ai termini sopra indicati.
32.7 Ai sensi dell’art. 23.1 del Titolo IV del TIMOE, non sono disali- mentabili i clienti che appartengono ad una delle seguenti cate- gorie: a) i Clienti identificati ai sensi del Piano di emergenza per la sicurezza del servizio elettrico della delibera CIPE n. 91 del 6 novembre 1979 e s.m.i.; b) i Clienti di cui al comma 2.2, lettera
b) dell’allegato A alla delibera 402/2013 dell’Autorità (“Testo in- tegrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forni- ture di energia elettrica e gas naturale ”, di seguito anche “TI- BEG”) ai quali è stata riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui al comma 2.1 della me- desima deliberazione che non sono identificati come interrom- pibili ai sensi del precedente comma; c) altri Clienti diversi da quelli identificati ai precedenti punti a) e b), per i quali, fino a quando sono rimasti serviti dal Distributore Locale, non è stata
prevista da parte del medesimo Distributore Locale la sospen- sione della fornitura in relazione alle funzioni di pubblica utilità svolta dai medesimi. 00.Xx mancato rispetto dei termini indicati dalla regolazione in materia di costituzione in mora e sospen- sione della fornitura darà luogo all’erogazione dell’indennizzo automatico previsto dalla delibera TIMOE: la sospensione della fornitura o riduzione di potenza effettuata senza avere inviato la comunicazione di costituzione in mora darà luogo ad un in- dennizzo automatico di € 30; la sospensione della fornitura o ri- duzione di potenza effettuata (i) prima del termine ultimo cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, ovvero (ii) sulla base di una costituzione in mora consegnata al vettore postale oltre il termine massimo previsto dalla normativa, ovvero (iii) su richiesta presentata al Distributore Locale prima che, decorso il termine assegnato al cliente per il pagamento, siano trascorsi gli ulteriori giorni lavorativi previsti dalla normativa, darà luogo all’erogazione dell’indennizzo automatico di € 20. Nei suddetti casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corri- spettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della Forni- tura.
33 INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI
Il Contratto, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, me- diante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regola- mentazioni definite dall’ARERA o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante. Parimenti, si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risultassero incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente capo- verso. L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero accordo tra le Parti. Al Cliente verrà data comunicazione in bolletta o attraverso apposita informativa entro novanta giorni dalla decorrenza delle nuove condi- zioni. Il Cliente avrà la facoltà, in caso di dissenso, di comunicare entro trenta giorni mediante lettera raccomandata a/r il proprio recesso dal Contratto, senza oneri aggiuntivi, a valere dalla fine dell’ultimo giorno precedente quello in cui le modifiche avrebbero avuto corso. In difetto di tale comunicazione da parte del Cliente, entro il suddetto termine, le nuove condizioni di fornitura si intenderanno da quest’ultimo espressamente accettate e costituiranno integrazione del presente Contratto.
34 MODIFICHE
Eventuali modifiche al Contratto, durante il periodo di vigenza dello stesso, dovranno essere proposte e accettate in forma scritta tra le Parti, fatte salve le modalità e i termini di recesso per ciascuna