IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
• SCHEMA DI SINTESI DEL PRINCIPIO CONTABILE
• SINTESI
• ILLUSTRAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE
DEFINIZIONI
FINALITA'
RILEVAZIONE
CATEGORIE
XXXXXX
DERIVATI
VALUTAZIONE
COSTO AMMORTIZZATO
FAIR VALUE
ELIMINAZIONE
INIZIALE
SOMMARIO
• L’obiettivo dello IAS 39 è di definire i principi per la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari.
• Uno strumento finanziario è un contratto dal quale risulta un’attività finanziaria per un’impresa ed una speculare passività finanziaria o strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa. Un’attività finanziaria può essere costituita da: disponibilità liquide, diritti contrattuali a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra impresa, diritti contrattuali a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli o strumento rappresentativo di capitale di un’altra impresa. Una passività finanziaria è un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra impresa o a scambiare strumenti finanziari con un’altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli.
• Un derivato è uno strumento finanziario:
(a) il cui valore cambia in relazione ai cambiamenti che si verificano in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating di un credito o altra variabile (alcune volte denominata "sottostante");
(b) che richiede che non vi sia alcun investimento netto iniziale od un minimo investimento netto iniziale relativo ad altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di mercato; e
(c) che sarà regolato in data futura.
• Lo IAS 39 richiede che tutte le attività finanziarie e le passività finanziarie siano riconosciute in bilancio. Questo è valido anche per tutti i contratti derivati.
• Un'attività o passività finanziaria è rilevata per la prima volta in bilancio al costo, che è anche pari al fair value del corrispettivo dato in cambio (nel caso di un’attività) o ricevuto (nel caso di una passività).
• Le attività finanziarie sono classificabili in quattro categorie:
• finanziamenti e crediti originati dall'impresa e non posseduti per essere negoziati;
• investimenti posseduti sino a scadenza;
• attività finanziarie disponibili per la vendita;
• attività finanziarie possedute per essere negoziate
• Successivamente gli strumenti finanziari sono valutati al fair value o al costo ammortizzato, in funzione della categoria nella quale sono classificati
1. FINALITA’
La finalità di questo principio è quella di stabilire i criteri per la rilevazione, la valutazione e l’informativa relativa agli strumenti finanziari nel bilancio d’esercizio delle imprese.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Come per gli altri IAS l’ambito di applicazione è definito con un procedimento di esclusione. Sono esclusi dall’applicazione di questo principio, a titolo esemplificativo, i seguenti strumenti finanziari:
✓ partecipazioni in controllate, collegate ed imprese assoggettate a controllo congiunto, alle quali si applicano gli IAS 27, 28 e 31;
✓ diritti e obbligazioni derivanti da contratti di leasing, ai quali si applica lo IAS 17;
✓ attività e passività detenute da un datore di lavoro e vincolate ad un piano pensioni, alle quali si applica lo IAS 19;
✓ diritti e obbligazioni contenuti nei contratti di assicurazione. Tuttavia lo IAS 39 si applica ai derivati incorporati nei contratti di assicurazione;
✓ strumenti di partecipazione al capitale, inclusi warrant, opzioni ed altri strumenti finanziari, classificati dall’emittente fra i componenti del patrimonio netto. Il possessore di tali strumenti deve tuttavia applicare agli stessi lo IAS 39;
✓ contratti di garanzia finanziaria, quali fideiussioni, le lettere di credito, che prevedono pagamenti da effettuarsi in caso di inadempimento da parte dell’obbligato principale;
✓ contratti che riguardano conguagli di prezzo in occasione della cessione di imprese;
✓ contratti che prescrivono pagamenti legati a variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (lo IAS 39 si applica comunque agli altri tipi di contratti derivati ad essi eventualmente collegati)
A titolo esemplificativo, lo IAS 39 si applica, pertanto, ai seguenti strumenti finanziari:
✓ titoli di debito;
✓ titoli di capitale (ad eccezione delle partecipazioni in imprese controllate, collegate e joint venture);
✓ altre attività finanziarie, quali investimenti e crediti (siano essi “originati” dall’impresa oppure “acquisiti” da altre imprese);
✓ passività finanziarie (siano esse “originate” dall’impresa oppure “acquisite” da altre imprese);
✓ strumenti finanziari derivati (siano essi attività o passività derivate);
✓ strumenti finanziari derivati incorporati (“embedded”) in altri strumenti finanziari;
✓ attività e passività utilizzate come strumenti di copertura.
Di particolare rilievo è il fatto che lo IAS 39 preveda l’iscrizione in bilancio di tutti gli strumenti derivati mentre oggi spesso tali strumenti non vengono rilevati.
3. DEFINIZIONI
Riportiamo qui di seguito le definizioni contenute nello IAS 391, indispensabili per la comprensione dell’intero Principio.
Definizioni relative agli strumenti finanziari
Relativamente agli strumenti finanziari, lo IAS 39 fornisce le seguenti definizioni:
• Strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa.
• Attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:
(a) disponibilità liquide;
(b) un diritto contrattuale a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un'altra impresa;
(c) un diritto contrattuale a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente favorevoli; o
(d) uno strumento rappresentativo di capitale di un'altra impresa.
• Passività finanziaria è qualsiasi passività che sia un'obbligazione contrattuale:
(a) a consegnare disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria a un'altra impresa; o
(b) a scambiare strumenti finanziari con un'altra impresa a condizioni potenzialmente sfavorevoli.
• Strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una partecipazione residua nell'attivo di un'impresa al netto di tutte le sue passività, cioè una partecipazione al patrimonio netto.
• Strumento finanziario derivato è uno strumento finanziario:
(a) il cui valore cambia in relazione ai cambiamenti che si verificano in un prestabilito tasso di interesse, prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice di prezzi o di tassi, rating di un credito o altra variabile (alcune volte denominata "sottostante");
(b) che richiede che non vi sia alcun investimento netto iniziale od un minimo investimento netto iniziale relativo ad altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di mercato; e
(c) che sarà regolato in data futura.
Per l'applicazione delle sopra citate definizioni, lo IAS 32 statuisce che il termine “impresa” è
1 Lo IAS 39 riprende alcune di queste definizioni dallo IAS 32.
inclusivo di persone fisiche, società di persone, persone giuridiche ed enti pubblici.
Definizioni relative alle categorie di strumenti finanziari
Nello IAS 39 gli strumenti finanziari sopra individuati sono classificati in quattro categorie, alle quali si applicano differenti criteri di valutazione.
Le definizioni sotto riportate sono pertanto fondamentali per la comprensione dello IAS 39. Le quattro categorie individuate sono le seguenti:
• Attività o passività finanziaria posseduta per essere negoziata: gli strumenti finanziari rientrano in questa categoria quando un'attività finanziaria è stata acquistata o una passività finanziaria è stata sostenuta principalmente con lo scopo di generare un profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore.
Un'attività finanziaria deve essere classificata come posseduta per essere negoziata se, senza tener conto del motivo per cui fu acquistata, è parte di un portafoglio per cui vi è evidenza di recente ed effettiva manifestazione di una realizzazione di utili nel breve termine.
Secondo lo IAS 39, gli strumenti finanziari derivati (siano essi attività derivate o passività derivate) sono sempre possedute per essere negoziate a meno che non siano designate e siano efficaci come strumenti di copertura.
• Investimenti posseduti sino a scadenza: sono attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'impresa ha l'effettiva intenzione e capacità di possedere sino a scadenza ad eccezione dei finanziamenti e dei crediti originati dall'impresa, che costituiscono una categoria a parte.
• Finanziamenti e crediti originati dall'impresa: sono attività finanziarie che sono create dall'impresa fornendo denaro, beni o servizi direttamente ad un debitore, ad eccezione di quelli che sono originati con l'intenzione di essere venduti immediatamente o nel breve termine, che devono essere classificate come posseduti per essere negoziati. Finanziamenti e crediti originati dall'impresa non sono inclusi tra gli investimenti posseduti sino a scadenza ma, piuttosto, sono classificati separatamente secondo le disposizioni del presente Principio.
• Attività finanziarie disponibili per la vendita: è una categoria residuale che comprende le attività finanziarie che non sono:
(a) finanziamenti e crediti originati dall'impresa,
(b) investimenti posseduti sino a scadenza, o
(c) attività finanziarie possedute per essere negoziate.
Definizioni relative alla rilevazione e alla valutazione degli strumenti finanziari
Relativamente alla rilevazione ed alla valutazione degli strumenti finanziari, le definizioni fornite dallo IAS 39 sono le seguenti:
• Fair value: è il corrispettivo al quale un bene può essere scambiato, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione equa.
• Costo ammortizzato di un'attività o passività finanziaria: è il valore a cui è stata valutata alla rilevazione iniziale l'attività o la passività finanziaria al netto dei rimborsi di capitale,
accresciuto o diminuito dall'ammortamento complessivo delle differenze tra il valore iniziale e quello a scadenza, e al netto di qualsiasi svalutazione (operata direttamente o attraverso l'uso di un fondo) a seguito di una riduzione durevole di valore o di insolvenza.
• Criterio dell'interesse effettivo: è un criterio di calcolo dell'ammortamento basato sull'utilizzo del tasso di interesse effettivo di un'attività o di una passività finanziaria.
Il tasso di interesse effettivo è un tasso che attualizza in maniera esatta il flusso atteso dei pagamenti futuri in denaro fino alla scadenza o alla prossima data di ricalcolo del prezzo basato sul valore di mercato, in modo da ottenere il valore contabile netto corrente dell'attività o della passività finanziaria.
Tale calcolo deve includere tutti i compensi ed i punti pagati o ricevuti tra le parti coinvolte dal contratto. Il tasso di interesse effettivo è qualificato talvolta come livello di rendimento alla scadenza o alla prossima data di ricalcolo del prezzo, ed è il tasso interno di redditività dell'attività o della passività in quell’esercizio.
Definizioni relative alle operazioni di copertura
Lo IAS 39 prevede delle regole per la contabilizzazione degli strumenti finanziari utilizzati come copertura di altre attività e passività. Relativamente alla copertura, le definizioni utilizzate dallo IAS 39 sono le seguenti:
• Copertura (hedging): a fini contabili, significa designare uno o più strumenti di copertura, cosicché i loro cambiamenti di fair value determinino una compensazione, per intero o in parte, del cambiamento di fair value o dei flussi finanziari di un elemento coperto.
• Elemento coperto: è un'attività, passività, impegno irrevocabile, od operazione futura prevista che
(a) espone l'impresa al rischio di cambia menti di fair value o di flussi finanziari futuri, e che
(b) ai fini della contabilizzazione di copertura, è designata come coperta.
• Strumento di copertura: ai fini della contabilizzazione di copertura, è un derivato designato o (in limitate circostanze) un'altra attività o passività finanziaria il cui fair value o i cui flussi finanziari si prevede compensino i cambiamenti di fair value o di flussi finanziari di un elemento coperto designato.
Secondo le disposizioni dello IAS 39, un'attività o una passività finanziaria non derivata può essere designata come strumento di copertura ai fini della contabilizzazione di copertura solo se copre il rischio di cambiamenti nei tassi di cambio in valuta estera.
• Efficacia di copertura: è il livello al quale è ottenuta dallo strumento di copertura la compensazione dei cambiamenti di fair value o dei flussi finanziari attribuibili ad un rischio coperto.
Altre definizioni
Di seguito sono riportate altre definizioni utilizzate dallo IAS 39.
• Impegno irrevocabile: è un accordo vincolante per lo scambio di una prestabilita quantità di risorse ad un prestabilito prezzo ad una data o a date future prestabilite.
• Controllo di un'attività: è il potere di ottenere benefici economici futuri che originano dall'attività.
• Stornare significa eliminare un'attività od una passività finanziaria od una porzione di un'attività o di una passività finanziaria dal bilancio di un'impresa.
• Cartolarizzazione (securitisation): è il processo attraverso cui le attività finanziarie sono convertite in titoli.
• Accordo di riacquisto: è un accordo per trasferire un'attività finanziaria a terzi in cambio di denaro o di altro corrispettivo ed una obbligazione concomitante per il riacquisto dell'attività finanziaria ad una data futura per un importo equivalente al denaro o altro corrispettivo scambiato più interessi.
4. RILEVAZIONE
4.1 RILEVAZIONE INIZIALE
Un'impresa deve rilevare nel proprio stato patrimoniale un'attività o una passività finanziaria quando, e solo quando, l'impresa medesima diviene parte nelle clausole contrattuali dello strumento.
Come conseguenza di quanto sopra, un'impresa rileva nel proprio stato patrimoniale come attività o passività tutti i diritti e le obbligazioni contrattuali derivanti dai contratti derivati.
4.2 DATA DI NEGOZIAZIONE / DATA DI REGOLAMENTO Opzione:
Un acquisto o una vendita "regolare"2 di attività finanziarie deve essere rilevato facendo uso della:
✓ contabilizzazione alla data di negoziazione;
✓ contabilizzazione alla data di regolamento.
Il metodo usato deve essere applicato coerentemente per tutti gli acquisti e le vendite appartenenti alla medesima categoria (attività/passività posseduta per essere negoziata; investimenti posseduti fino a scadenza; finanziamenti e crediti originati dall’impresa; attività finanziarie disponibili per la vendita).
La data di negoziazione è la data in cui un'impresa si impegna ad acquistare o vendere un'attività. La contabilizzazione alla data di negoziazione si riferisce:
✓ alla rilevazione dell'attività che deve essere ricevuta e alla passività che deve essere pagata alla data della negoziazione;
✓ all’eliminazione di un’attività venduta ed alla rilevazione di un credito nei confronti del compratore per il pagamento alla data di negoziazione.
2 Si definisce come regolare un contratto di acquisto o di vendita di attività finanziarie che richiede la consegna delle attività entro l'arco temporale generalmente stabilito dalla normativa o dalla convenzione presente nel luogo del mercato interessato.
La data di regolamento è la data in cui un'attività è consegnata all'impresa o da un’impresa. La contabilizzazione alla data di regolamento si riferisce:
✓ alla rilevazione di un'attività nel giorno in cui questa è trasferita a un'impresa;
✓ all’eliminazione di un’attività nel giorno in cui questa è trasferita dall’impresa.
In caso di contabilizzazione alla data di regolamento l'impresa contabilizzerà – nel periodo tra la data di negoziazione e la data di regolamento – qualsiasi variazione di fair value dell'attività che deve essere ricevuta nel seguente modo3:
Attività | Variazione del fair value | ||||||||
Attività iscritte ammortizzato | al | costo | od | al | costo | Non rilevata | |||
Attività negoziabili | Imputata a conto economico | ||||||||
Attività disponibili per la vendita | Imputata a conto patrimonio netto | economico | od | a |
4.3 ELIMINAZIONE (STORNO)
Eliminazione di una attività finanziaria
Un’impresa deve stornare un’attività finanziaria quando perde il controllo dei diritti contrattuali rappresentati da tale attività. Il controllo Si perde quando l’impresa esercita o incassa i diritti o i benefici previsti dal contratto, i diritti scadono, o l’impresa cede tali diritti.
La determinazione della perdita del controllo su un’attività finanziaria da parte di un’impresa dipende dalla posizione dell’impresa o da quella del cessionario. Se la posizione di entrambe le imprese indica che il cedente ha mantenuto il controllo, questi non deve eliminare l’attività dal suo stato patrimoniale.
Quando il cessionario ha il diritto di riacquistare l’attività ad un prezzo prestabilito che potrebbe essere differente dal valore corrente, oppure esistono opzioni call per il cedente e put per il cessionario con prezzo di esercizio sostanzialmente simile, non vi è perdita del controllo. Il cedente generalmente perde il controllo dell’attività quando il cessionario è in grado di ottenere i benefici connessi alla proprietà vendendo o dando in pegno l’attività.
Casi particolari:
✓ Cessione parziale di un’attività finanziaria: se un’impresa trasferisce ad un’altra impresa una parte di un’attività finanziaria, mantenendo la proprietà del resto, il valore contabile dell’attività finanziaria deve essere ripartito tra l’attività ceduta e quella mantenuta in base al loro valore corrente relativa alla data della vendita.
✓ Cessione di attività associata a nuove attività o passività finanziarie: se un’impresa trasferisce un’attività finanziaria e contemporaneamente crea una nuova attività finanziaria o si assume una passività, dovrà contabilizzare il valore corrente della nuova attività o passività e dovrà inoltre contabilizzare l’utile o la perdita derivante dall’operazione come differenza tra il corrispettivo e il valore corrente dell’attività ceduta più il valore corrente della nuova passività assunta meno il valore corrente della
3 Si applica il medesimo criterio utilizzato in applicazione del presente principio contabile per contabilizzare l’acquisto di un’attività.
nuova attività acquisita più o meno le eventuali rettifiche di valore che erano state precedentemente contabilizzate con contropartita nel patrimonio netto.
Eliminazione di una passività finanziaria
Un’impresa eliminerà una passività finanziaria (o parte di essa) dal suo stato patrimoniale solo quando essa è estinta, cioè dopo l’adempimento, annullamento o scadenza dell’obbligazione contrattuale.
La sostituzione tra un esistente debitore ed il suo finanziatore di strumenti di debito a condizioni sostanzialmente differenti è un’estinzione del vecchio debito che dovrebbe risultare nell’eliminazione di quel debito e nella contabilizzazione del nuovo. Anche una sostanziale modifica delle condizioni di un esistente strumento di debito dovrebbe essere contabilizzata come un’estinzione del vecchio debito.
Se la sostituzione o la modifica dei termini di uno strumento di debito comportano il pagamento di commissioni o altri costi, questi devono essere contabilizzati come parte degli utili o perdite sull’estinzioni. Se le modifiche contrattuali non sono contabilizzate come estinzione del debito, i costi e le commissioni sono rettifiche del valore contabile delle passività e devono essere ammortizzati sulla restante durata del finanziamento.
Le condizioni contrattuali si intendono sostanzialmente differenti se il valore attuale dei flussi di cassa previsti dal nuovo contratto, compresi i costi pagati ed al netto delle eventuali commissioni incassate, differisce di almeno il 10 per cento dal valore attuale dei flussi di cassa residui previsti dal contratto originario.
La differenza tra quanto pagato per l’eliminazione o il trasferimento di una passività ed il suo valore contabile deve essere compresa nel risultato dell’esercizio.
Eliminazione parziale di una passività o eliminazione associata a nuove attività o passività finanziarie
L’eliminazione di passività parziale o associata alla creazione di nuove attività o passività si contabilizza come le corrispondenti operazioni connesse all’eliminazione totale o parziale di attività.
5. VALUTAZIONE
5.1 VALUTAZIONE INIZIALE DI ATTIVITA’ E PASSIVITA’ FINANZIARIE
Quando un'attività o passività finanziaria è rilevata contabilmente per la prima volta, un'impresa deve valutarla al costo, o al fair value del corrispettivo dato in cambio (nel caso di un'attività) o ricevuto (nel caso di una passività). I costi della transazione sono inclusi nella rilevazione iniziale di tutte le attività e passività finanziarie.
Il fair value del corrispettivo dato o ricevuto normalmente è determinabile facendo riferimento al costo della transazione medesima o ad altri valori di mercato. Se tali valori di mercato non sono determinabili attendibilmente, il fair value del corrispettivo è stimato come somma di tutti i pagamenti futuri in contanti od incassi, attualizzati, se l'effetto dell'attualizzazione risultasse rilevante, facendo uso dei tassi di interesse prevalenti nel mercato per uno strumento simile (simile nella valuta, nei termini contrattuali, nella tipologia del tasso di interesse ed altri fattori) di un emittente con un simile merito creditizio.
5.2 VALUTAZIONE SUCCESSIVA DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Ai fini della valutazione di un'attività finanziaria successiva all'iniziale rilevazione, il presente Principio classifica le attività finanziarie in quattro categorie (si veda il § 3 – Definizioni):
✓ finanziamenti e crediti originati dall'impresa e non posseduti per essere negoziati;
✓ investimenti posseduti sino a scadenza;
✓ attività finanziarie disponibili per la vendita;
✓ attività finanziarie possedute per essere negoziate.
Dopo l'iniziale rilevazione, un'impresa deve valutare le attività finanziarie, inclusi i derivati che costituiscono attività finanziarie, al loro fair value, senza alcuna deduzione per i costi di transazione che possono essere sostenuti nella vendita o in altra dismissione, eccezion fatta per le seguenti categorie di attività finanziarie:
✓ finanziamenti e crediti originati dall'impresa e non posseduti per essere negoziati;
✓ investimenti posseduti fino a scadenza;
✓ qualsiasi attività finanziaria che non ha un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo ed il cui fair value non può essere attendibilmente determinato.
Tali attività finanziarie devono essere valutate in base al criterio del costo ammortizzato.
Il fair value è un metodo di valutazione più appropriato del costo ammortizzato per la maggior parte delle attività finanziarie
Di seguito vengono trattati i seguenti aspetti:
1. il fair value;
2. il costo ammortizzato;
3. le problematiche connesse alla detenzione fino a scadenza degli investimenti.
1. Il fair value
Il fair value può essere attendibilmente determinato per la gran parte delle attività finanziarie classificate come disponibili per la vendita o possedute per essere negoziate
Il “fair value” di uno strumento finanziario è attendibilmente valutabile se:
a) la variabilità nella gamma di stime ragionevoli di fair value non è ampia per tale strumento;
b) se le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate ed utilizzate nella stima del fair value.
Le situazioni in cui il fair value è attendibilmente valutabile includono:
a) uno strumento finanziario per il quale esiste una quotazione di prezzo pubblica in un mercato mobiliare attivo accessibile al pubblico per tale strumento;
b) uno strumento rappresentativo di debito che è stato oggetto di rating da una agenzia di rating indipendente ed i cui flussi finanziari possono essere ragionevolmente stimati;
c) uno strumento finanziario per il quale vi è un modello di valutazione appropriato e per il quale le informazioni di input in tale modello possono essere attendibilmente valutate poiché i dati provengono da mercati attivi.
Il fair value di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria può essere determinato facendo uso di uno dei molteplici metodi generalmente accettati. Le tecniche di valutazione devono incorporare le assunzioni che verrebbero formulate nelle stime dei fair value da coloro che partecipano al mercato, incluse le assunzioni formulate in merito a tassi di pagamento anticipato, tassi di perdite presunte su crediti e tassi di interesse e di attualizzazione.
Sottostante alla definizione di fair value vi è la presunzione che l'impresa sia in funzionamento e che non abbia alcuna intenzione o necessità di liquidare, ridurre significativamente la portata delle proprie attività o intraprendere un'operazione a condizioni sfavorevoli.
L'esistenza di quotazioni pubbliche del prezzo in un mercato attivo è nella normalità dei casi la migliore indicazione del fair value. Il più appropriato prezzo quotato nel mercato di un'attività posseduta o di una passività che deve essere emessa è il prezzo corrente d'offerta (bid) mentre per un'attività che deve essere acquistata o per una passività posseduta è l'offerta corrente o il prezzo richiesto (offer). Quando i prezzi bid e offer non sono disponibili, il prezzo dell'operazione più recente può fornire un'indicazione del fair value corrente, ammesso che non vi siano stati significativi cambiamenti nelle circostanze economiche tra la data dell'operazione e la data di imputazione in bilancio.
Se il mercato di uno strumento finanziario non è un mercato attivo, le quotazioni pubbliche del prezzo potrebbero dover essere rettificate per giungere ad una valutazione attendibile del fair value. Se le movimentazioni del mercato non sono frequenti, il mercato non è ben stabile o sono scambiati solo volumi ridotti rispetto alle unità in circolazione dello strumento finanziario che deve essere valutato, i prezzi di mercato quotati possono non essere indicativi del fair value dello strumento.
Se non esiste prezzo di mercato per uno strumento finanziario nel suo complesso ma esistono mercati per le parti che lo compongono, il fair value è ricavato sulla base dei pertinenti prezzi di mercato. Se non esiste mercato per un determinato strumento finanziario ma esiste un mercato per un simile strumento finanziario, il fair value è ricavato sulla base del prezzo di mercato dello strumento finanziario simile.
Vi sono molte situazioni oltre a quelle elencate nei punti precedenti in cui è verosimile che la variabilità nella gamma delle stime del fair value ragionevole non sia significativa. Normalmente è possibile far stimare da terzi il fair value di un'attività finanziaria che un'impresa ha acquistato. Non è
verosimile che un'impresa acquisti uno strumento finanziario per il quale non crede di poter ottenere un'attendibile valutazione del fair value dopo l'acquisto.
Utili e perdite derivanti dalla valutazione al fair value
Un utile o una perdita rilevato derivante da un cambiamento di fair value di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria che non costituisce parte di una relazione di copertura deve essere iscritto in bilancio come segue:
a) un utile o una perdita su un'attività o passività finanziaria posseduta per essere negoziata deve essere incluso nel conto economico dell'esercizio in cui si è verificato;
b) un provento od un onere su un'attività finanziaria disponibile per la vendita deve essere:
1) incluso nel conto economico dell'esercizio in cui si verifica;
2) rilevato direttamente nel patrimonio netto, tramite il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto, sino a che l'attività finanziaria è venduta, riscossa o altrimenti dismessa, fintanto che l'attività ha perso durevolmente di valore, momento in cui l'utile o la perdita precedentemente rilevato nel patrimonio netto deve essere incluso nel conto economico dell'esercizio.
Un 'impresa deve scegliere se utilizzare il criterio contabile del punto b) 1) o quello del punto b) 2) e deve applicare tale criterio a tutte le attività finanziarie disponibili per la vendita.
Se un'impresa rileva gli acquisti di attività finanziarie utilizzando la contabilizzazione alla data di regolamento, qualsiasi cambiamento di fair value dell'attività che deve essere ricevuta nel periodo tra la data della negoziazione e la data di regolamento non è rilevato per le attività iscritte al costo od al costo ammortizzato. Per le attività rivalutate al fair value, tuttavia, il cambiamento di fair value deve essere imputato al conto economico o al patrimonio netto, a seconda di come risulti più appropriato.
2. Il costo ammortizzato
Quelle attività finanziarie che sono escluse dalla valutazione al fair value ed hanno una scadenza prefissata devono essere valutate al costo ammortizzato utilizzando il criterio del tasso effettivo di interesse.
Quelle che non hanno una scadenza fissa devono essere valutate al costo.
Tutte le attività finanziarie sono soggette a revisione per controllare se si è verificata una perdita durevole di valore.
Esemplificazioni pratiche:
✓ I crediti a breve termine privi di un prestabilito tasso di interesse sono normalmente valutati al loro valore originario a meno che l'effetto dell'imputazione dell'interesse sia significativo;
✓ Finanziamenti e crediti originati da un'impresa e non posseduti per essere negoziati sono valutati al loro costo ammortizzato senza riguardo all'intenzione dell'impresa di possederli sino alla loro scadenza;
✓ Per gli strumenti finanziari a tasso variabile, la stima periodica dei flussi finanziari determinabili per riflettere le variazioni nei tassi di interesse presenti sul mercato
modifica il rendimento effettivo di un'attività finanziaria monetaria. Tali variazioni di flussi finanziari sono rilevate lungo la residua durata dell'attività, o fino alla prossima data di revisione del prezzo se l'attività è soggetta a modifica di prezzo (repricing). Nel caso di un'attività finanziaria a tasso variabile rilevata inizialmente ad un valore equivalente al capitale rimborsabile a scadenza, lo stimare nuovamente gli interessi futuri sui pagamenti normalmente non ha alcun effetto significativo sul valore contabile dell'attività.
3. Investimenti posseduti sino a scadenza
Un'impresa non ha l'effettiva intenzione di possedere sino a scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se è presente una delle seguenti condizioni:
a) l'impresa ha l'intenzione di possedere l'attività finanziaria esclusivamente per un periodo non definito;
b) l'impresa è pronta a vendere l'attività finanziaria (ad eccezione del caso in cui si verifiche una situazione non ricorrente e che non poteva essere ragionevolmente prevista dall'impresa) a seguito di variazioni dei tassi di interesse o rischi di mercato, bisogni di liquidità, variazioni nella disponibilità e nel rendimento di investimenti alternativi, variazioni nelle fonti e nei termini di finanziamento o variazioni nel rischio su valuta estera;
c) l'emittente ha il diritto di estinguere l'attività finanziaria ad un importo significativamente inferiore al suo costo ammortizzato.
Un'impresa non deve classificare alcuna attività finanziaria come posseduta sino a scadenza se l'impresa ha, nel corso dell'esercizio in corso o dei due precedenti, venduto, trasferito o esercitato una opzione di vendita su di un importo non proprio insignificante di investimenti posseduti sino a scadenza prima della scadenza medesima (non insignificante in relazione al portafoglio complessivo posseduto sino alla scadenza), salvo per:
a) vendite abbastanza vicine alla scadenza o alla data di esercizio di un’eventuale opzione call venduta, così che le variazioni nei tassi di interesse di mercato non hanno avuto un significativo effetto sul fair value dell'attività finanziaria;
b) vendite dopo che l'impresa ha già incassato sostanzialmente tutto il capitale originario dell'attività finanziaria attraverso pagamenti ordinari programmati o anticipati;
c) vendite dovute ad un evento isolato oltre il controllo dell'impresa e che è non ricorrente e può non essere stato ragionevolmente previsto in anticipo dall'impresa.
Al contrario la maggior parte dei titoli azionari non può essere considerata un investimento posseduto sino a scadenza o perché non ha una vita limitata nel tempo (come, ad esempio, le azioni ordinarie) o perché gli importi che il possessore può ricevere possono variare in un modo non predeterminato (come, ad esempio, opzioni, warrant e diritti su azioni).
Viceversa, le vendite prima della scadenza, dovute ai fattori qui di seguito elencate, non alterano l'intenzione dell'impresa di possedere tali investimenti sino a scadenza:
✓ ad un significativo deterioramento dell'affidabilità di credito dell'emittente;
✓ ad una variazione nella normativa tributaria che elimina o riduce significativamente la condizione di esenzione dalle tasse degli interessi sugli investimenti posseduti sino a scadenza (ma non una variazione nella normativa tributaria che modifica l'aliquota fiscale marginale applicabile agli interessi attivi);
✓ ad un'importante aggregazione di imprese o ad un'importante dismissione (quale può essere la vendita di un ramo aziendale) che necessita la vendita od il trasferimento di investimenti posseduti sino a scadenza per mantenere l'esistente posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito dell'impresa (sebbene l'aggregazione di imprese di per sé sia un evento sotto il controllo dell'impresa, le variazioni nel suo portafoglio di investimenti per mantenere la posizione di rischio sul tasso di interesse o la politica di rischio di credito possono essere consequenziali piuttosto che previste con anticipo);
✓ ad una variazione nelle disposizioni normative o regolamentari che modifica significativamente ciò che costituisce un investimento consentito o il livello massimo di certi tipi di investimento, situazioni queste che spingono un'impresa a dismettere un investimento posseduto sino a scadenza;
✓ ad un significativo incremento da parte degli organi di vigilanza del requisiti patrimoniali che inducono l'impresa ad un ridimensionamento con la vendita degli investimenti posseduti sino a scadenza;
✓ ad un aumento significativo nella ponderazione in base ai rischi degli investimenti posseduti sino a scadenza ai fini dei requisiti patrimoniali di vigilanza.
Un'impresa non è in condizione di possedere sino a scadenza un investimento in un'attività finanziaria con una scadenza fissa se si trova in una delle seguenti condizioni:
o non ha risorse finanziarie disponibili per continuare a sostenere l'investimento sino a scadenza;
o è soggetta a vincoli legali, di vigilanza o di altro tipo che impedirle di detenere l'attività finanziaria sino a scadenza.
Un'impresa deve valutare la propria intenzione e capacità di possedere fino a scadenza i propri investimenti ad ogni data di chiusura del bilancio
Un'impresa deve valutare la propria intenzione e capacità di possedere fino a scadenza i propri investimenti qualificati come posseduti sino a scadenza non solo quando tali attività finanziarie sono acquistate ma anche ad ogni data di chiusura del bilancio.
Se, a seguito di un cambiamento nell'intenzione o nella capacità, non è più appropriato iscrivere un investimento posseduto sino a scadenza al costo ammortizzato, questo deve essere rivalutato al fair value, oppure se diviene possibile valutare attendibilmente un'attività finanziaria, cosa prima non possibile, l'attività deve essere valutata al fair value.
5.3 VALUTAZIONE SUCCESSIVA DI PASSIVITA’ FINANZIARIE
Dopo l’iniziale valutazione, un’impresa deve valutare tutte le passività finanziarie nel seguente modo:
✓ le passività derivate che sono connesse ad uno strumento rappresentativo di capitale non quotato e che devono essere estinte con la consegna dello stesso strumento il cui fair value non può essere attendibilmente valutato 🡪 valutazione al costo;
✓ le passività possedute per essere negoziate ed i derivati che sono passività 🡪 valutazione al fair value;
✓ le passività finanziarie che sono designate come poste coperte 🡪 valutazione in base alle disposizioni sulla contabilizzazione di copertura contenute nei paragrafi relativi alle coperture del presente principio;
✓ tutte le rimanenti passività 🡪 al costo ammortizzato .
5.4. PERDITE DUREVOLI DI VALORE E IRRECUPERABILITA’ DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Un'attività finanziaria ha subito una perdita durevole di valore se il suo valore contabile è maggiore del suo presumibile valore di realizzo. Un'impresa deve determinare ad ogni data di chiusura del bilancio se vi è qualche obiettiva indicazione che un'attività finanziaria o gruppo di attività possa avere subito una riduzione durevole di valore.
L'obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività ha subito una perdita durevole di valore o è irrecuperabile, include informazioni che giungono all'attenzione del possessore dell'attività in merito a:
a) significative difficoltà finanziarie dell'emittente;
b) un'effettiva violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;
c) l'estensione dal prestatore al debitore per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del beneficiario, di una concessione che il prestatore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;
d) un'alta probabilità di fallimento o di altra riorganizzazione finanziaria dell'emittente;
e) la rilevazione di una perdita durevole di valore su quell'attività verificatasi in un precedente esercizio;
f) la scomparsa di un mercato attivo di quell'attività finanziaria dovuta a difficoltà finanziarie;
g) un andamento storico di incassi di crediti verso clienti indicativo del fatto che non sarà recuperato l'intero importo nominale di un portafoglio di tali crediti.
La scomparsa di un mercato attivo, dovuta al fatto che i titoli di un'impresa non sono più pubblicamente trattati, non è evidenza di una perdita durevole di valore. Un declassamento nel merito creditizio di un'impresa non costituisce, di per sé, una evidenza di una perdita durevole di valore, sebbene ciò possa essere indicativo di una perdita durevole di valore se considerato congiuntamente ad altre conoscenze a disposizione.
Attività finanziarie iscritte al costo ammortizzato
Se è probabile che un 'impresa non sarà in grado di recuperare tutti gli ammontari dovuti (capitale ed interesse) secondo gli accordi contrattuali di finanziamento, credito o investimenti posseduti sino a scadenza iscritti al costo ammortizzato, significa che si è verificata una perdita durevole di valore o
una perdita da inesigibilità. L'importo della perdita è rappresentato dalla differenza tra il valore contabile dell'attività ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi attualizzati al tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario (valore di realizzo). I flussi finanziari relativi ai crediti a breve termine generalmente non sono attualizzati. Il valore contabile dell'attività deve essere ridotto al suo presumibile valore di realizzo direttamente o attraverso l'utilizzo di un fondo. L'ammontare della perdita deve essere imputato al conto economico dell'esercizio.
La perdita durevole di valore e quella da mancato incasso possono essere singolarmente valutate e rilevate per le attività finanziarie che risultano singolarmente significative. La perdita durevole di valore e quella da mancato incasso possono essere valutate e rilevate sulla base di un portafoglio di attività finanziarie simili.
Una perdita durevole di valore di un'attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato è valutata utilizzando il tasso di interesse effettivo originario dello strumento finanziario poiché l'attualizzazione al tasso di interesse corrente di mercato imporrebbe, in effetti, la valutazione al fair value per quelle attività che il presente Principio altrimenti valuterebbe al costo ammortizzato. Se un finanziamento, credito o investimento posseduto sino a scadenza ha un tasso di interesse variabile, il tasso di attualizzazione per valutare il valore di realizzo è il tasso di interesse corrente effettivo determinato secondo contratto. Quale calcolo sostitutivo del fair value, un creditore può valutare la perdita durevole di valore basandosi sul fair value di uno strumento utilizzando un prezzo di mercato rilevabile. Se un'attività è data in garanzia ed è probabile che sia pignorata, allora il possessore valuta la perdita durevole di valore basandosi sul fair value della garanzia.
Se, in un esercizio successivo, l'ammontare della perdita durevole di valore o una perdita su crediti diminuisce e la diminuzione può essere oggettivamente collegata ad un evento che si è verificato dopo la svalutazione (quale un miglioramento nella solvibilità finanziaria del debitore), deve essere ripristinato il valore originario dell'attività finanziaria direttamente o attraverso rettifica del fondo. Il ripristino di valore non deve determinare, alla data in cui il valore originario dell'attività finanziaria è ripristinato, un valore contabile dell'attività finanziaria che supera il costo ammortizzato che si sarebbe avuto nel caso in cui la perdita di valore non fosse stata rilevata. L'importo dello storno deve essere incluso nel conto economico dell'esercizio.
Il valore contabile di ciascuna attività finanziaria che non è iscritta al fair value poiché il fair value non può essere attendibilmente valutato deve essere riesaminato per avere un 'indicazione di perdita durevole di valore ad ogni data di chiusura di bilancio basandosi su un'analisi dei flussi finanziari netti attesi in entrata. Se vi è una qualche indicazione che si è verificata una perdita durevole di valore, l'importo della perdita di valore di tale attività è rappresentato dalla differenza tra il valore contabile ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi ed attualizzati al tasso di interesse corrente di mercato di un'attività finanziaria simile (valore di realizzo).
Rilevazione di interessi attivi dopo la contabilizzazione di una perdita durevole di valore
Una volta che il valore di un'attività finanziaria è stato ridotto sino al suo presumibile valore di realizzo, gli interessi attivi sono successivamente rilevati basandosi sul tasso di interesse usato per attualizzare i flussi finanziari futuri nel determinare il suo valore di realizzo. In aggiunta, dopo l'iniziale rilevazione di una perdita durevole di valore, l'impresa riesaminerà se questa attività ha subito ulteriori perdite durevoli di valore ad ogni successiva data di redazione del bilancio.
Attività finanziarie valutate al fair value
Se una perdita relativa ad una attività finanziaria iscritta al fair value (il valore di realizzo è inferiore al suo originario costo d'acquisto) è stata rilevata direttamente a patrimonio netto e vi è l'obiettiva evidenza che l'attività abbia subito una perdita durevole di valore, la perdita netta complessiva che era stata rilevata direttamente a patrimonio netto deve essere fatta transitare dal patrimonio netto al conto economico dell'esercizio anche se l'attività finanziaria non è stata stornata.
L'importo della perdita che deve essere fatta transitare dal patrimonio netto al conto economico è rappresentato dalla differenza tra il suo costo d'acquisto ed il fair value corrente od il valore di realizzo, meno qualsiasi perdita durevole di valore sull'attività precedentemente rilevata a conto economico. Il valore di realizzo di uno strumento rappresentativo di debito rivalutato al fair value è rappresentato dal valore attuale dei flussi finanziari futuri attesi attualizzati al tasso di interesse corrente di mercato per una simile attività finanziaria.
Se, in un esercizio successivo, il fair value o il valore di realizzo dell'attività finanziaria iscritta al fair value aumenta e l'aumento può essere oggettivamente correlato ad un evento che si verifica dopo che la perdita era stata rilevata a conto economico, la perdita deve essere stornata, con l'importo dello storno incluso nel conto economico dell'esercizio.
6. OPERAZIONI DI COPERTURA
6.1 DEFINZIONI DI COPERTURA
Le relazioni di copertura possono essere di tre tipi:
(a) copertura del fair value: una copertura dell'esposizione ai cambiamenti di fair value di una attività o di una passività rilevata od una porzione identificata di tale attività o passività che è attribuibile ad un particolare rischio e che inciderà sull'utile netto di bilancio;
(b) copertura del flusso finanziario: una copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari che (i) è attribuibile ad un particolare rischio associato ad una attività o passività rilevata (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri variabili su un debito) o ad una operazione prevista (quale un acquisto od una vendita programmata in anticipo) e che (ii) sarà imputata al conto economico. Una copertura di un impegno aziendale non registrato a comperare o a vendere un'attività ad un prezzo fisso nella moneta di conto dell'impresa è contabilizzato come una copertura di flusso finanziario anche se è esposto al rischio di fair value; e
(c) copertura di un investimento netto in una entità estera si applica la definizione dello IAS 21, che ricomprende tra le entità estere le collegate, controllate, joint venture o stabili organizzazioni estere le cui attività non sono parte integrante di quelle dell’impresa che redige il bilancio.
6.2 CONTABILIZZAZIONE DELLE RELAZIONI DI COPERTURA
La contabilizzazione delle coperture dipende in primo luogo dal fatto che la copertura abbia o meno i requisiti per essere qualificata come copertura speciale.
In questo Principio una relazione di copertura si qualifica come contabilizzazione di copertura speciale se, e solo se, vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) all'inizio della copertura vi è una documentazione formale della relazione di copertura e
degli obiettivi aziendali di gestione del rischio e della strategia per effettuare la copertura. Tale documentazione deve includere l'identificazione dello strumento di copertura, l'elemento o l'operazione connessa coperta, la natura del rischio coperto e come l'impresa valuterà l'efficacia dello strumento di copertura nel compensare l'esposizione ai cambiamenti di fair value dell'elemento coperto o dei flussi finanziari della transazione coperta attribuibile al rischio coperto;
(b) si suppone che la copertura sia altamente efficace nell'ottenere la compensazione dei cambiamenti nel fair value o nei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, coerente con la strategia aziendale di gestione del rischio originariamente adottata per quella particolare relazione di copertura;
(c) per le coperture di flussi finanziari un'operazione prevista che è oggetto di copertura deve essere altamente probabile e deve presentare un'esposizione alle variazioni di flussi finanziari che potrebbe infine incidere sul risultato economico dell'esercizio;
(d) l'efficacia della copertura può essere attendibilmente valutata, ossia, il fair value o i flussi finanziari dell'elemento coperto ed il fair value dello strumento di copertura possono essere attendibilmente valutati; e
(e) la copertura è stata valutata sulla base di un criterio ricorrente ed è considerata essere altamente efficace per tutto l'esercizio.
Le relazioni di copertura che soddisfano le condizioni sopra riportate per essere qualificate come coperture speciali sono contabilizzate con regole differenti a seconda del tipo di relazione utilizzato.
Le regole da seguire risultano essere le seguenti:
(a) copertura del fair value:
✓ l'utile o la perdita derivante dalla valutazione dello strumento di copertura al fair value deve essere rilevato immediatamente in conto economico; e
✓ l'utile o la perdita sull'elemento coperto attribuibile al rischio coperto deve rettificare il valore contabile dell'elemento coperto e deve essere rilevato immediatamente nel conto economico. Tale disposizione si applica anche se l'elemento coperto è valutato al fair value con i cambiamenti di fair value rilevati direttamente a patrimonio netto. Si applica anche se l'elemento coperto è altrimenti valutato al costo.
(b) copertura del flusso finanziario:
✓ la porzione dell'utile o della perdita sullo strumento di copertura che è qualificata come una copertura efficace deve essere rilevata direttamente a patrimonio netto mediante il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto; e
✓ la porzione non efficace deve essere iscritta:
(i) immediatamente nel conto economico se lo strumento di copertura è un derivato; o
(ii) in conformità alle regole generali sulla valutazione al fai value nelle limitate circostanze in cui lo strumento di copertura non è un derivato.
(c) copertura di un investimento netto in una entità estera:
Deve essere contabilizzata come le coperture dei flussi di finanziari
Se una copertura non possiede i requisiti per la speciale contabilizzazione di copertura poiché non riesce a soddisfare le condizioni sopra riportate, gli utili e le perdite derivanti dai cambiamenti di fair value di un elemento coperto che è valutato al fair value verificatisi dopo l'iniziale valutazione sono iscritti secondo le regole generali (in conto economico oppure direttamente a patrimonio netto).
Le rettifiche di fair value di uno strumento di copertura che è un derivato dovrebbero essere iscritte nel conto economico.