Proposta di Contratto di Locazione di beni mobili
DOMORENTAL S.R.L.
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxxxx
Telefono: x00 0000000000
CCIAA: MI 2115388 • Partita IVA: 09817990964
Capitale sociale EUR 30.000,00 i.v.
Amministratore: Xxxxxxx Xxxxxxxx
xxxx@xxxxxxxxxx.xx • xxxx://xxxxxxxxxx.xx
Proposta di Contratto di Locazione di beni mobili
Locazione operativa n. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx
Conduttore Ragione sociale completa ed indirizzo: Cod. Fisc./P.IVA: No. iscrizione C.C.I.A.A.: | Locatore Ragione sociale completa ed indirizzo DOMORENTAL S.R.L. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx Cod. Fisc./P.IVA: 00000000000 |
Telefono: Fax: Email ordinaria: Email pec: | Cognome e nome firmatario: |
Area di attività: Data costituzione: | Data di nascita: Nazionalità: |
Sede legale indirizzo: | Qualifica societaria: |
Sede operativa indirizzo: | codice fiscale: |
Materiale:
Luogo di installazione del materiale:
mesi | ||||||
durata contratto | nr.canoni | periodicità | ||||
€ | € | € | ||||
spese mensili xxx.xx | deposito cauzionale | canone anticipato | canone periodico mensile anticipato |
Con la presente Proposta, da intendersi irrevocabile ai sensi dell’art.1329 c.c. per 60 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione, il Conduttore chiede di ricevere in locazione da
Il Conduttore dichiara di essere consapevole ed accettare fin da ora, in ossequio anche a quanto disposto dagli Articoli 2 e 3 delle Condizioni Generali di Contratto, che l’intervenuta consegna del Materiale richiesto in locazione costituisce, ai sensi dell’Art. 1327 Cod. Civ., accettazione da parte del Locatore nonché prova della conclusione del contratto ai sensi dell’Art. 1326 Cod. Civ.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
A) Oggetto del contratto: Oggetto del contratto è il Materiale indicato nell’apposito spazio sopra riportato, nell’eventuale allegato di dettaglio e nella documentazione accompagnatoria delle operazioni di consegna (verbale di consegna, installazione e collaudo; documento di trasporto).
B) Durata e decorrenza: La durata della locazione è pari al numero di mesi sopra indicati decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla prima consegna dei beni ai sensi di quanto previsto nell’Art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.
C) Corrispettivo: Il corrispettivo della locazione - pari alla somma dei canoni mensili, come dettagliato sopra - è suddiviso in canoni mensili da corrispondere mensilmente in via anticipata il primo giorno di ogni mese a partire dal mese successivo alla prima consegna dei beni.
D) .Oneri di prelocazione: non sono previsti oneri di prelocazione.
E) Interessi di mora: L'interesse di mora è determinato in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
F) Spese e commissioni: Le spese di istruttoria una tantum sono € 150,00 + IVA. Sono inoltre previste le seguenti commissioni: da € 10,00 a € 40,00 + IVA per spese di insoluto;
€ 120,00 + IVA per cessione/subentro contratto; € 15,00 + IVA per invio copia conforme fattura;
€ 15,00 + IVA per invio copia contratto; € 25,00 + IVA per variazione coordinate bancarie.
G) Modalità di pagamento: Le modalità di pagamento sono tramite titoli cambiari o tramite bonifico bancario o tramite XX.XX.
H) Fatturazione: L’intero corrispettivo è da fatturarsi in un'unica soluzione alla consegna dei beni.
I) Protezione dati: Il Titolare del trattamento è Domorental S.r.l., xxx Xxxxxxx Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx. Per ogni approfondimento si rimanda all'informativa allegata.
J) In deroga a quanto stabilito dalle precedenti condizioni particolari di contratto si richiede quanto segue:
Ove il Conduttore si avvalga della possibilità di sottoscrivere la presente Proposta irrevocabile mediante apposizione di firma elettronica, secondo la procedura di firma e legalizzazione DocuSign, egli dichiara di essere consapevole ed accettare che l’apposizione della propria sottoscrizione mediante le predette modalità sigla e conferma la piena ed incondizionata
Domorental S.r.l. (di seguito anche Locatore), alle Condizioni Generali e Particolari predisposte e convenute, il Materiale indicato.
accettazione del contenuto della Proposta irrevocabile, delle Condizioni Particolari e della Condizioni Generali che andranno a disciplinare il Contratto stesso.
Il Conduttore dichiara in ogni caso di avere ricevuto, letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Partico- lari e Generali della locazione operativa, e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto del contratto e perfezionamento); Art. 3 (Consegna del Materiale); Art. 4 (Adeguamento del corrispettivo; facoltà di recesso per eccessiva onerosità; divieto di sospendere il pagamento e rinuncia alla riduzione o compensazione); Art. 6 (Interessi di mora); Art. 7 (Vizi del materiale); Art. 8 (Uso del materiale, obbligo di manutenzione e riparazione, esclusione dell'indennizzo per addizioni e migliorie); Art. 10 (Responsabilità del Conduttore); Art. 11 (Assicurazione del Materiale); Art. 12 (Clausola risolutiva espressa); Art. 13 (Effetti della risoluzione del contratto); Art. 14 (Obbligo di restituzione del materiale; indennità per la mancata restituzione; proroga del contratto); Art. 15 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto); Art. 17 (Elezione di domicilio); Art. 18 (Clausola di mediazione); Art. 19 (Foro convenzionale)
Luogo e data
Per accettazione della proposta di locazione operativa
DOMORENTAL Srl
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Conduttore
Timbro e firma per esteso
Il Periodo Base di Locazione corrisponde al numero di mesi sopra indicato e decorre, senza diritto di recesso per il Conduttore, dal primo giorno del mese successivo alla consegna.
Per la consegna dei Beni, gli obblighi di verifica e la sottoscrizione dei documenti si rimanda agli Articoli 2, 3 e 7 delle Condizioni Generali del Contratto allegate come parte integrante (CGC).
Il Contratto potrà essere prorogato, ad insindacabile giudizio da parte di DOMORENTAL, previa richiesta da inoltrarsi da parte del Conduttore a Domorental a mezzo pec o raccomandata A/R almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, alle condizioni da concordarsi tra le parti..
Al termine della locazione il Conduttore dovrà restituire i Beni a DOMORENTAL, entro e non oltre 10 giorni. In caso di ritardo sarà dovuta un’indennità giornaliera pari ad 1/30 del canone mensile sino all'effettiva restituzione. Per la restituzione e la proroga del Contratto si rimanda all’Articolo 14 CGC.
Dopo la consegna, il Conduttore assume il rischio di perdita e di danni materiali. I Beni devono essere assicurati con polizza “All risks” con costi e franchigia a carico del Conduttore. Le condizioni generali di assicurazione dei beni patrimoniali di DOMORENTAL sono allegate al presente Contratto. Per il rischio di perdita, assicurazione e condizioni assicurative si rimanda all’ Articolo 11 CGC.
Ogni onere e spesa necessari alla custodia, all’uso e al funzionamento dei Beni sono a carico del Conduttore. DOMORENTAL non garantisce l’idoneità dei Beni e non risponde di vizi, malfunzionamenti, non conformità e/ o mancanza delle qualità promesse, né per atti o inadempimenti del Fornitore. Se i Xxxx risultano affetti da vizi o difetti il Conduttore deve darne notizia al Fornitore e a DOMORENTAL entro 2 giorni.
Ogni controversia dovrà essere risolta dal Conduttore in contraddittorio con il
Fornitore dei Beni, senza sospensione nel pagamento dei canoni e degli oneri di locazione e tenendo indenne DOMORENTAL. Si rimanda agli Articoli 7, 8 e 10 CGC.
E’ vietato al Conduttore cedere il Contratto e/ o i Beni. Per il divieto di cessione ed il subentro si rimanda all’Articolo 15 CGC.
Il Conduttore è obbligato a pagare a DOMORENTAL il corrispettivo della locazione, pari al canone mensile per il numero di mensilità indicato, e non ha diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento, qualsiasi contestazione dovesse insorgere. Le fatture saranno emesse da DOMORENTAL per l’intero importo alla Consegna dei beni. Per il pagamento e le modalità si rimanda all’Articolo 4 CGC.
Per gli obblighi di tutela dei Beni e di immediata denuncia si rimanda all’Articolo 9 CGC. Per i recapiti e gli indirizzi ai fini di comunicazioni e notifiche si rimanda all’Articolo 17 CGC. Per il trattamento dei dati si rimanda alla Informativa Privacy in allegato.
DOMORENTAL ha facoltà di risolvere il Contratto qualora il Conduttore ometta o ritardi di oltre 10 giorni il pagamento dei canoni e degli oneri dovuti nonché nelle altre ipotesi espressamente previste dall’Articolo 12 CGC. Per effetto della risoluzione il Conduttore dovrà restituire i Beni a DOMORENTAL, a proprio rischio e spese, e dovrà corrispondere gli importi pattuiti (Articolo 13 CGC).
Ogni controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Milano (Articolo 19 CGC).
Il Conduttore richiede le seguenti condizioni speciali, che modificano le disposizioni del presente Contratto:
1. Premesse.
Condizioni Generali del Contratto di Locazione di beni mobili
7. Vizi del Materiale.
Domorental non è responsabile nei suoi confronti per l'eventuale presenza di vizi, difetti,
Le Condizioni Particolari costituiscono parte integrante del presente Contratto.
2. Oggetto del Contratto e perfezionamento.
Oggetto del contratto è la locazione operativa dei beni mobili strumentali scelti dal Conduttore a seguito delle trattative intervenute direttamente con il Locatore ed indicati nelle Condizioni Particolari di Contratto (eventualmente integrate dagli elenchi di dettaglio allegati) dietro pagamento del corrispettivo come meglio dettagliato al successivo Art. 4 (Art. 4. Corrispettivo della locazione operativa).
Il Conduttore dichiara di essere informato e consapevole che il Contratto di locazione si perfeziona, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1326 e 1327 Cod. Civ. e secondo le modalità indicate nel successivo Art. 3, con la consegna del Materiale oggetto della Proposta irrevocabile indirizzata a Domorental.
Il Conduttore riconosce espressamente che il Fornitore non è né agisce quale legale rappresentante di Domorental e che Domorental non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per nessun titolo, ragione o causa, in merito alla posizione e scelta del Fornitore ovvero per fatti o atti imputabili al Conduttore stesso o al Fornitore ai rispettivi ausiliari o subfornitori anche in relazione all’omessa e/o ritardata consegna, per inidoneità o non conformità dei beni, per mancanza negli stessi delle qualità attese, per eventuali eventi dannosi occorsi nelle more del trasporto o in fase di consegna.
Il Conduttore dichiara consapevolmente che il presente Contratto non gli attribuisce alcun diritto relativo all’acquisto della proprietà dei beni.
3. Consegna del Materiale.
La consegna del Materiale, che dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della pratica da parte di Domorental S.r.l., avviene a cura del Fornitore e direttamente al Conduttore. Il Conduttore avrà a disposizione un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna del Materiale per esaminarlo e denunciare per iscritto al Fornitore eventuali non conformità o vizi che lo stesso dovesse aver ravvisato. In caso di non conformità o vizi denunciati, il Fornitore dovrà sostituire il Materiale non conforme o viziato ed il termine di decorrenza del contratto dovrà essere posticipato alla completa accettazione del Materiale. Nell’ipotesi di beni immateriali la consegna si intenderà perfezionata all’atto della consegna dal Fornitore all’avente diritto delle credenziali funzionali ad accedere alla Piattaforma completa di tutte le funzionalita contrattualmente pattuite e funzionante, non potendo in nessun caso essere imputata a Domorental l’eventuale mancata fruizione dei “servizi” da parte dell’utilizzatore effettivo per carenza dei requisiti minimi di sistema da parte della parte utilizzatrice.
4. Corrispettivo della locazione operativa.
Il Conduttore ha l’obbligo di versare mensilmente ed in via anticipata al Locatore il corrispettivo della locazione suddiviso in canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel punto C) delle Condizioni Particolari.
Il Locatore provvederà ad emettere un’unica fattura nei confronti del Conduttore all’avvenuta consegna del Materiale. Resta espressamente inteso e convenuto che qualsiasi contestazione dovesse insorgere tra Domorental e il Conduttore, questi non avrà diritto di sospendere, interrompere o ritardare il pagamento di qualunque importo dovuto in forza del presente contratto, rinunciando espressamente mediante la sottoscrizione del presente contratto ed accettazione espressa della rispettiva clausola, ad ogni eventuale diritto di riduzione, ritenzione o compensazione.
5. Oneri di prelocazione.
Come indicato nel punto D) delle Condizioni Particolari non ci sono oneri di prelocazione da versare.
6. Interessi di mora, imposte e tasse.
In caso di ritardo di qualunque pagamento dovuto dal Conduttore in forza del presente Contratto e senza che sia necessaria la sua preventiva costituzione in mora, saranno dovuti a Domorental dal giorno di scadenza fino a quello dell’effettivo soddisfo interessi di mora nella misura indicata nel punto E) delle Condizioni Particolari.
L’interesse di mora è determinato in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 9 Ottobre 2002 n.231.
Il costo di istruttoria è pari ad € 150,00 oltre IVA. Ogni tributo, imposta o tassa, così come ogni altro eventuale onere di legge, derivante dalla detenzione e/o dall’utilizzo del Materiale, sarà ad esclusivo carico del Conduttore.
difformità e/o mancanza delle qualità promesse, nemmeno nell'ipotesi In cui tali vizi, difetti e/o difformità siano di ostacolo o impedimento al godimento del materiale o ne diminuiscano in modo apprezzabile l’idoneità all’uso previsto.
Il Conduttore, pertanto, rinuncia espressamente ad avanzare verso il Locatore, che accetta tale rinuncia, qualsiasi pretesa di risarcimento danni il cui titolo dipenda o derivi da vizi, difetti o mancanza di qualità del Materiale.
In caso di vizi e/o difetti di funzionamento dei beni oggetto del presente Contratto durante, il Conduttore si obbliga espressamente a formalizzare denuncia scritta a Domorental ed al Fornitore mediante racc. a/r oppure mediante comunicazione pec entro gg. 2 (due) a pena di decadenza, specificando e documentando le problematiche riscontrate
8. Uso del materiale, spese di manutenzione e riparazione, addizioni e migliorie.
Il Conduttore si obbliga a custodire ed utilizzare il Materiale con la necessaria diligenza e secondo la destinazione e le prescrizioni del fabbricante, mantenendolo funzionante e provvedendo alla sua manutenzione nel pieno rispetto delle previsioni contenute nella normativa vigente, prima fra tutte la normativa in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro che in ogni caso dichiara di ben conoscere ed applicare; a curarne la conservazione servendosene per l’uso che gli è proprio; a non apportare modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Locatore.
Nell’ipotesi di beni immateriali, le credenziali di autenticazione funzionali all’accesso alla Piattaforma fornite al “cliente” o all’”utilizzatore” sono strettamente personali, non cedibili né utilizzabili da parte di terzi senza il preventivo consenso espresso per iscritto da parte del Fornitore o di Domorental.
Tutte le spese necessarie per la manutenzione ed il ripristino del funzionamento, incluse quelle per le riparazioni e le parti di ricambio, sono ad esclusivo carico del Conduttore.
In mancanza di preventiva autorizzazione scritta di Domorental, al Conduttore è fatto divieto di mutare il luogo di collocazione del Materiale, così come di apportare modifiche in tutto od in parte al Materiale stesso: eventuali addizioni e/o migliorie che non potranno essere separate senza danno del Materiale diverranno in ogni caso di proprietà di Domorental senza alcun obbligo di indennizzo o compenso in favore del Conduttore.
Durante il normale orario di lavoro, tramite propri incaricati, il Locatore è autorizzato a visionare e controllare lo stato di conservazione e manutenzione del Materiale e su sua richiesta il Conduttore dovrà provvedere a contrassegnare il Materiale in modo visibile, affinché sia identificato come di proprietà di Domorental.
Il Conduttore si obbliga, a suo esclusivo onere e spesa, a dare corso a tutte le pratiche necessarie all’ottenimento delle autorizzazioni di legge e di ogni altro permesso amministrativo connesso all’utilizzo del Materiale e si impegna ad osservare ogni disposizione di legge e/o di regolamento amministrativo, nonché tutte le prescrizioni del produttore e/o del Fornitore relative, in particolare, alla detenzione, manutenzione, conservazione, trasporto, installazione e utilizzo del Materiale.
9. Obbligo di denuncia, tutela della proprietà.
Il Conduttore si obbliga a comunicare entro gg. 2 e per iscritto a Domorental, a mezzo di raccomandata a. r., anticipata via telefax, ogni eventuale azione, domanda, richiesta e/o pretesa che terzi dovessero avanzare in relazione al Materiale.
In particolare, il Conduttore comunicherà immediatamente ogni procedimento di esecuzione forzata, sequestro o altra misura cautelare, preannunciata od eseguita, che dovesse essere avviata sul Materiale ovvero sull’immobile in cui il Materiale è collocato, inviando a Domorental il verbale di pignoramento o il provvedimento cautelare eseguito ed indicando il nome e l’indirizzo del creditore procedente.
Le spese e gli oneri relativi alla procedura, così come gli onorari professionali di difesa, saranno integralmente a carico del Conduttore.
10. Responsabilità del Conduttore.
Il Conduttore garantisce che il Materiale e l’utilizzo che egli ne farà sono conformi alla legge e non ledono i diritti di terzi, anche con riguardo alla tutela delle opere dell’ingegno (brevetti, licenze, ecc.), ed esonera il Locatore da ogni responsabilità manlevandolo da ogni richiesta di terzi.
Il Conduttore fin dal momento della consegna e per tutta la durata della locazione è responsabile
di tutti i danni a persone, animali e cose derivanti dalla custodia e/o dal godimento ed utilizzo del Materiale, anche se derivanti da suoi vizi, difetti o malfunzionamento dei sistemi di sicurezza.
In ogni caso il Conduttore esonera il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in conseguenza dell’uso del Materiale e si impegna a manlevarlo dalle richieste e pretese di terzi, ivi compresa la Pubblica Amministrazione, per tutte le conseguenze dannose o comunque pregiudizievoli che si potessero verificare in corso di Contratto, quale che sia la causa di tali eventi ed accollandosi, pertanto, i relativi rischi.
11. Assicurazione del Materiale.
11.1 Il Conduttore ha l’obbligo di assicurare, presso una primaria Compagnia assicurativa, a sue spese e per tutta la durata della locazione, con polizza “All Risks” il Materiale che ne forma oggetto (in caso di apparecchiature elettroniche, dovrà essere adottata una forma assicurativa specifica per l’elettronica), prevedendo quale benificiario il Locatore con previsione di un indennizzo di importo adeguato e tale da poter garantire la sostituzione e/o il ripristino del Materiale colpito dal sinistro.
11.2 Il contratto di assicurazione dovrà contenere espressamente una clausola di vincolo a favore di Domorental, la quale sarà autorizzata a trattare con la Compagnia assicuratrice, accettare o rifiutare l’indennizzo proposto ovvero agire contro i terzi danneggianti.
Resta inteso che in caso di mancato indennizzo da parte della Compagnia assicurativa scelta dal Conduttore, questi dovrà provvedere a proprie spese al ripristino o alla riparazione del Materiale danneggiato.
11.3 In caso di danni derivanti da sinistro, il cui indennizzo dovrà essere pagato dalla Compagnia di assicurazione o da terzi, qualora il Conduttore abbia provveduto a sostituire a proprie spese il Materiale danneggiato, avrà diritto a percepire l’indennizzo assicurativo o il risarcimento del danno da parte del terzo.
In tale ipotesi, Domorental trasferirà al Conduttore, previa documentazione dei costi sostenuti, gli eventuali indennizzi ricevuti dalla Compagnia di assicurazione o da terzi in relazione ai sinistri medesimi.
11.4 Fino al che il Conduttore non abbia ottemperato all’obbligo assicurativo di cui al comma I e, in ogni caso, decorsi 30 giorni dall’avvenuta consegna del Materiale senza che sia pervenuta a Domorental la copia della polizza assicurativa stipulata in proprio dal Conduttore, il Locatore provvederà ad assicurare il Materiale con una propria polizza assicurativa ed il Conduttore sarà tenuto a corrisponderne gli oneri. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni contenute nelle Condizioni generali dell’assicurazione dei beni patrimoniali di Domorental, che il Conduttore, non avendo provveduto a norma del comma I, dichiara di accettare senza opporre eccezioni.
11.5 L’eventuale franchigia prevista dalla copertura assicurativa è a carico del Conduttore che ne assume l’obbligo di pagamento in favore di Domorental
12. Clausola risolutiva espressa.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c Domorental ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una comunicazione tramite lettera raccomandata a.r. o tramite P.E.C. posta elettronica certificata, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi: - qualora il Conduttore, al momento della stipula abbia fornito informazioni non vere o abbia taciuto fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio e/o dell’opportunità di concludere il Contratto o tali da rendere maggiormente difficoltosa e/o pregiudicare la regolare esecuzione del rapporto stesso;
- qualora il Conduttore sia stato dichiarato fallito o sia divenuto insolvente ai sensi della Legge Fallimentare; - qualora il Conduttore venga sottoposto a procedure esecutive o risulti protestato; - qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni al pagamento in favore di Domorental anche di uno solo dei canoni e di ogni altro importo contrattualmente dovuto; - qualora il Conduttore sia inadempiente agli obblighi previsti negli articoli: 3 (ricezione del Materiale), 7 (Uso del Materiale), 8 (Tutela della proprietà), 10 (Assicurazione del Materiale), 14 (Divieto di sublocazione e cessione del Contratto), 16 (Obblighi di comunicazione).
Il presente contratto potrà, inoltre, risolversi di diritto qualora il Fornitore non consegni il Materiale nei termini pattuiti, indicati nel precedente Art. 3, oppure prima della consegna risulti comunque inadempiente alle obbligazioni contenute nelle condizioni generali di vendita, sicché il Locatore - anche su invito del Conduttore - abbia risolto o sia receduto dall’acquisto. In questo caso, la risoluzione del presente contratto sarà senza pregiudizio alcuno tra le parti, fatto salvo l’obbligo del Conduttore di risarcire al Locatore, entro gg. 20 dalla data di risoluzione ogni danno diretto che questi abbia patito in conseguenza del recesso o della risoluzione della compravendita, oltre che, naturalmente, di versare al Locatore tutte le spese sostenute dal Locatore stesso per la stipula e la risoluzione del presente contratto. Nei casi suddetti e nell’ipotesi di beni immateriali le credenziali di autenticazione saranno disabilitate senza necessità di alcun preavviso al “cliente” e/o all’”utilizzatore”.
13. Effetti della risoluzione del Contratto.
A seguito dell’intervenuta risoluzione di diritto del Contratto il Conduttore, senza riserva alcuna, si obbliga espressamente a restituire immediatamente il Materiale nel luogo indicato dal Locatore nonché alla corresponsione di una penale pari ai ratei previsti fino alla data di scadenza naturale, congiuntamente pattuita, del presente contratto maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che Domorental abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza del presente contratto.
Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del successivo Art. 14 per l’eventuale eccessivo deterioramento del Materiale o per il suo eventuale ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell’anticipata risoluzione del Contratto: danno che, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il diritto a pretendere l’eventuale maggior danno, viene quantificato nella penale di risoluzione pari alla maggior somma tra un terzo dell’importo complessivo dei canoni periodici ancora dovuti in base alla durata della locazione inizialmente pattuita.
14. Restituzione del Materiale e proroga del Contratto.
Al termine della durata della locazione e senza bisogno di espressa richiesta o intimazione, il Conduttore dovrà restituire, a propria cura e spese, ed entro il termine massimo di 10 giorni, il Materiale al Locatore nel luogo da questi indicato, completo di ogni accessorio, variante o allestimento indicati nella fattura emessa dal Locatore e/o riportati nel documento di trasporto. Nell’ipotesi di beni immateriali, le credenziali di autenticazione veranno disabilitate senza necessità di alcun preavviso al “cliente” e/o all’”utilizzatore”.
Il Materiale dovrà essere in buono stato di conservazione, salvo il deterioramento per un uso normale, in caso contrario il Conduttore dovrà provvedere prontamente alla sua rimessa in
pristino oppure potrà concordare direttamente con il Locatore il pagamento di una congrua somma a titolo di risarcimento.
Il Conduttore si obbliga a non pretendere dal Locatore alcun indennizzo per miglioramenti e/o addizioni, anche se da questo autorizzati, che rimarranno pertanto acquisiti al Materiale, salvo che la loro asportazione sia possibile senza suo danno alcuno.
In caso di ritardo nella restituzione, fermo restando il diritto del Locatore di agire nelle sedi più opportune per il recupero forzoso del Materiale, il Conduttore dovrà corrispondere a Domorental, a titolo di penale una somma pari ai ratei previsti fino alla data di scadenza naturale, congiuntamente pattuita, del presente contratto maggiorati degli eventuali interessi di mora al tasso indicato nelle Condizioni Particolari, nonché di ogni spesa, onere o tributo che Domorental abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questa dovuta in forza
del presente contratto e salvo il risarcimento del maggior danno che dovesse risultare all’esito di ogni più opportuna verifica delle condizioni del Materiale restituito.
Qualora, invece, il Conduttore abbia adempiuto a tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto (in particolare abbia pagato ogni importo a qualsiasi titolo dovuto e non residui a suo debito alcuna somma verso il Locatore), questi, in deroga a quanto previsto nel precedente comma e previa comunicazione scritta da inoltrare al Locatore a mezzo lettera raccomandata
a.r. almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, può chiedere una proroga della locazione del Materiale alle condizioni che saranno concordate tra le parti, e ad insindacabile giudizio di Domorental.
15. Divieto di sublocazione e cessione del contratto.
Il Conduttore si obbliga a non alienare, sublocare, dare in comodato, dare in garanzia il Materiale e comunque ad impedire da parte dei terzi la contestazione sullo stesso di diritti di ritenzione, vincoli, privilegi, garanzie o diritti di godimento a qualsiasi titolo.
Il Materiale non potrà formare oggetto di pegno, oneri, privilegi, diritti di ritenzione o vincoli di sorta da parte del Conduttore.
Il Conduttore non potrà cedere il presente contratto senza il consenso scritto del Locatore, nemmeno in caso di affitto, cessione od usufrutto dell’azienda.
Il Locatore ha la facoltà di cedere in qualsiasi momento il presente contratto ovvero, in tutto o in parte, i diritti che gli derivano dal medesimo e dalla proprietà del materiale: egli provvederà a notificare a mezzo raccomandata a.r. la cessione al Conduttore, il quale fin d’ora dichiara di accettarla, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione in merito. L’avvenuta cessione diverrà efficace nei confronti del Conduttore a far data da tale comunicazione.
16. Adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Con riferimento a quanto disposto dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche o integrazioni, Domorental dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge in oggetto e di garantire l’integrale applicazione delle disposizioni
normative.
17. Elezione di domicilio – Obblighi di comunicazione.
Il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede o residenza e si obbliga a comunicare immediatamente per iscritto a Domorental ogni variazione di domicilio ovvero della sede legale, amministrativa od operativa dell’impresa.
L’obbligo di comunicazione riguarda anche il caso di variazioni concernenti i soci con responsabilità personale.
Si riterranno a tutti gli effetti valide ed efficaci le comunicazioni che il Locatore inoltrerà al Conduttore utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai pubblici registri, quale suo domicilio digitale.
18. Clausola di mediazione
Qualora le Parti intendessero promuovere il tentativo di conciliazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii., la sede della mediazione è sin d’ora convenzionalmente ed inderogabilmente individuata in Milano.
19. Foro convenzionale.
Le Parti espressamente convengono che ogni controversia relativa e/o derivante, in via diretta od indiretta, dall’interpretazione, applicazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza giurisdizionale del Foro di Milano, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione, riunione, continenza di cause nonché dei Fori alternativi di legge.
Conduttore - timbro e firma per esteso
Le parti dichiarano che ogni clausola del presente contratto (Business to business) è stata oggetto di approfondita disamina e specifica trattativa.
Il Conduttore dichiara in ogni caso di avere ricevuto, letto ed acquisito piena conoscenza delle Condizioni Particolari e Generali della locazione operativa, e dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di approvare espressamente e specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali: Art. 1 (Premesse); Art. 2 (Oggetto del contratto e perfezionamento); Art. 3 (Consegna del Materiale); Art. 4 (Adeguamento del corrispettivo; facoltà di recesso per eccessiva onerosità; divieto di sospendere il pagamento e rinuncia alla riduzione o compensazione); Art. 6 (Interessi di mora); Art. 7 (Vizi del materiale); Art. 8 (Uso del materiale, obbligo di manutenzione e riparazione, esclusione dell'indennizzo per addizioni e migliorie); Art. 10 (Responsabilità del Conduttore); Art. 11 (Assicurazione del Materiale); Art. 12 (Clausola risolutiva espressa); Art. 13 (Effetti della risoluzione del contratto); Art. 14 (Obbligo di restituzione del materiale; indennità per la mancata restituzione; proroga del contratto); Art. 15 (Divieto di sublocazione e cessione del contratto); Art. 17 (Elezione di domicilio); Art. 18 (Clausola di mediazione); Art. 19 (Foro convenzionale).
Conduttore - timbro e firma per esteso
Condizioni generali dell'assicurazione dei beni patrimoniali della società Domorental
A. Sezione generale
1. Le seguenti condizioni si intendono concordate ed accettate nel momento in cui il bene, che viene concesso in locazione al cliente, è incluso nella polizza multirischi dei beni patrimoniali offerta dalla DOMORENTAL.
2. Le prestazioni assicurative, in generale, coprono i costi di ripristino del bene in caso di danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose date in locazione ai conduttori, fornendo, in particolare, un sostituto equivalente allo stesso in base al valore commerciale del bene nel momento in cui si è verificato il danno.
La copertura pertanto non è fornita in modalità "nuovo per vecchio".
3. La polizza offre, di massima, una protezione assicurativa secondaria, ovvero valida solo nel caso in cui la copertura assicurativa non sia fornita da altre fonti.
4. Per ogni sinistro verificatosi è previsto il pagamento delle seguenti franchigie:
- Relativamente ai danni causati da furto, rapina, caduta accidentale, atti vandalici e/o dolosi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 15% dell'indennizzo stesso, con un minimo di
€.150,00 + IVA;
- Relativamente ai danni causati da fenomeno elettrico di origine esterna, l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25% dell'indennizzo stesso, con un minimo di €.150,00 + IVA;
- Relativamente agli impianti di videosorveglianza e di allarme posti all'esterno, per i danni causati da atti vandalici o dolosi e da qualsiasi evento atmosferico l'indennizzo avverrà previa detrazione di una percentuale massima del 25% dell'indennizzo stesso, con un minimo di €. 150,00 + IVA.
- Relativamente ad ogni altra causa è prevista una franchigia minima di €. 150,00
+ IVA per ogni sinistro verificatosi.
B. Rischi assicurati / Esclusioni
1. La copertura assicurativa copre i rischi di danneggiamento o distruzione del materiale dovuti a eventi non prevedibili nel tempo da parte del cliente, nonché in caso di perdita del bene assicurato a causa di furto, furto con scasso o saccheggio. Gli eventi sono considerati imprevedibili se né l'utilizzatore finale, né i suoi rappresentanti, li hanno previsti per tempo, o avrebbero potuto prevederli con la conoscenza tecnica necessaria per l'attività svolta in ambito professionale. In tal senso solo gravi negligenze saranno considerate pregiudizievoli e ciò comporterà la decurtazione dell'indennizzo in proporzione alla gravità del danno causato dall'utilizzatore finale.
L'indennizzo viene corrisposto in caso di danneggiamento o distruzione del bene (danni materiali) derivanti da cause quali:
a) danni accidentali derivanti dalla manipolazione dei beni;
b) tensione eccessiva, induzione elettromagnetica, cortocircuiti;
c) incendio, fulmine, esplosione o scoppio (ivi inclusi i danni causati dall'acqua in caso di spegnimento di incendi, demolizione, lavori di disinquinamento o perdita del bene nel corso di tali eventi);
d) acqua, umidità, inondazioni;
e) atti dolosi di terzi, sabotaggio, vandalismo.
2. Fenomeni elettrici di origine esterna:
I danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che i macchinari assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e di stabilizzazione (trasformatori, stabilizzatori, sistemi di continuità) e l'impianto elettrico e di messa a terra sia a norma di legge.
3. Salvo diversamente concordato, verranno indennizzati i danni a tubi, (ad esempio cinescopi, tubi ad alta frequenza, tubi laser) e foto conduttori (cilindri di selenio) solo nel caso che il danno sia dovuto a una delle seguenti cause:
a) incendio, fulmine, esplosione, sempreché tali rischi possano essere coperti dalla polizza contro gli incendi;
b) furto con scasso, rapina, atti di vandalismo solo nella misura in cui sia prevista relativa copertura dalla polizza contro i furti con scasso e rapina;
c) scoppio di tubazioni sempreché tale rischio di copertura sia previsto dalla polizza contro i danni domestici causati dall'acqua.
4. Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da dolo o colpa grave del conduttore o delle persone delle quali debba rispondere a norma di legge;
b) causati da atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo;
c) causati da esplosioni e radiazioni nucleari;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche;
e) causati da deperimento, logoramento, corrosione o ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
f) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il venditore;
g) verificatisi o causati in occasione di trasporto, trasferimento, montaggio, smontaggio;
h) causati dall'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o
fornitore delle cose assicurate;
C. Beni assicurati / Beni non assicurati
1. La copertura assicurativa riguarda i seguenti beni oggetto del contratto di locazione:
a) attrezzature e impianti di informatica, tecnologia delle comunicazioni, tecnologia medica;
b) altre attrezzature o apparecchi elettronici ed elettrotecnici;
c) macchinari industriali e altre attrezzature e apparecchi tecnici di ingegneria domestica, tecnologia di movimentazione di merci sfuse e tecnologia dei trasporti;
d) arredi e apparecchiature per l'ufficio.
2. Salvo altrimenti concordato, la copertura assicurativa include i dati (per la lettura ottica) solo se necessari per funzioni basilari del bene patrimoniale assicurato (dati di programmi di sistema provenienti da sistemi operativi o altri dati di pari livello).
3. Beni patrimoniali all'interno di autoveicoli.
A causa dell'elevato rischio di furto, i beni mobili all'interno di autoveicoli sono assicurati solo se incorporati all'interno dell'abitacolo del veicolo oppure se collocati al chiuso nel vano portaoggetti oppure nel bagagliaio del veicolo in modo che non siano visibili, e solo qualora il veicolo sia stato adeguatamente chiuso a chiave.
4. La copertura assicurativa non copre i seguenti beni:
a) articoli ausiliari e da lavoro, articoli di consumo e attrezzi da lavoro, quali liquidi di sviluppo, reagenti, pigmenti organici, sostanze estinguenti e refrigeranti, nastri inchiostratori, pellicole, portanti video e sonore, combinazioni di fogli di alluminio, carta preparata, supporti per caratteri, dischi con denti, pipette, vaschette sostituibili, tubi per reagenti.
b) strumenti di qualsiasi tipo, quali trapani, frese;
c) altri componenti che normalmente devono essere sostituiti nel corso del ciclo di vita dei beni assicurati, ad esempio fusibili, sorgenti luminose, batterie non ricaricabili, filtri composti e cartucce.
d) Manutenzione:
le spese per interventi di manutenzione ordinaria non rientrano nell'ambito della copertura assicurativa. Nello specifico, tali spese si riferiscono alla sostituzione di elementi strutturali e insiemi di componenti, il cui danneggiamento non derivi in modo dimostrabile da un evento esterno coperto dall'assicurazione. Rientrano negli interventi di manutenzione ordinaria ai sensi delle condizioni del presente contratto i seguenti servizi:
-controlli di sicurezza; -manutenzione ordinaria preventiva; -rimozione di difetti dovuti a logoramento; -ripara- zione di danni risultanti dal normale funzionamento e non provocati da cause esterne.
D. Sede della copertura assicurativa
Per i beni destinati ad installazione fissa, la sede della copertura assicurativa è quella indicata dal cliente nel contratto di locazione. Per i beni considerati mobili, la copertura assicurativa ha validità a livello mondiale.
X. Xxxxxxxx: obblighi
1. Il conduttore deve dare avviso del sinistro alla società Domorental, entro 2 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., utilizzando l’apposito modulo di sinistro messo a disposizione da Domorental e scaricabile dal portale clienti.
2. Il modulo di sinistro dovrà riportare le seguenti informazioni: - nome e indirizzo del cliente; - numero di polizza nel caso in cui esista un'altra copertura assicurativa; - luogo e ora dell'evento; - descrizione dettagliata dell'evento; - numero di beni danneggiati; - descrizione dettagliata di ogni bene danneggiato; - tipo di danno.
a) per danni riparabili: preventivo della riparazione del bene danneggiato; b) per danni non riparabili: l'indica- zione di "danno totale"
c) per danni causati da atti dolosi di terzi (es. furto) e danni causati da incendi, il cliente è tenuto a sporgere denuncia alle autorità competenti e a trasmetterne copia alla società Domorental.
3. Custodia: Il materiale e i componenti danneggiati devono essere custoditi e tenuti a disposizione per un'eventuale ispezione. La scena dell'evento deve rimanere inalterata finché l'assicuratore o la società DOMORENTAL non avrà provveduto alla perizia dei danni oppure non abbia espressamente rinunciato ad essa o non abbia regolato il danno.
F. Pagamento del premio assicurativo / risoluzione da parte della società / esonero da responsabilità
1. L'obbligo da parte del cliente di sostenere i costi della polizza e le modalità di pagamento della stessa sono stabiliti dalle clausole del contratto di locazione. In alternativa il cliente ha la facoltà di scegliere una copertura assicurativa a sua discrezione in conformità alle disposizioni del contratto di locazione.
2. Se il pagamento del costo assicurativo non è stato effettuato al momento del verificarsi dell'evento assicurato, il conduttore perde il diritto alle prestazioni assicurative.
3. Se il costo assicurativo non viene corrisposto puntualmente, la società DOMORENTAL ha la facoltà di concedere una proroga di pagamento di 2 settimane, inviando al cliente una comunicazione di risoluzione contrattuale in caso di ulteriore inadempimento. Se un evento assicurato si verifica dopo la risoluzione del contratto di locazione, qualsiasi diritto alle prestazioni assicurative decadrà.
4. Indipendentemente dalle disposizioni precedenti, la società DOMORENTAL ha, in qualsiasi momento, la facoltà di richiedere la conclusione della polizza personale del cliente conformemente a quanto previsto dal contratto di locazione.
G. Disposizioni finali
0.Xx ottemperanza al contratto di locazione, il cliente che assicura i beni per conto proprio è obbligato a richiedere all'assicuratore un vincolo assicurativo a favore di DOMORENTAL e a fornire copia della polizza e della dichiarazione di assicurazione in proprio. Fintanto che il cliente non avrà provveduto a tali adempimenti, la società DOMORENTAL ha la facoltà, ma non l'obbligo, di includere il bene all'interno della polizza multirischi conformemente alle condizioni precedenti. 2. I beni inclusi nella polizza multirischi non danno diritto al rilascio di alcun certificato assicurativo ai singoli clienti.
3. Il verificarsi di un danno non esime il cliente dagli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
4. La regolazione di un sinistro deve essere effettuata in conformità alle disposizioni definite nel contratto.
5. Non sono ritenuti validi accordi verbali aggiunti.
Domorental S.r.l. Informativa Privacy
Gentile Cliente,
Domorental S.r.l. (di seguito anche “Domorental” o il “Titolare” o la “Società”) ha necessità di trattare i Suoi dati personali, nonché i dati di soggetti facenti parte della Sua organizzazione aziendale o titolari effettivi (di seguito “Dati”) per fornirLe i servizi e/o i prodotti da Lei richiesti, nonché – entro i limiti di legge – per svolgere ulteriori attività indicate al successivo punto 1. A tal fine, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati, di seguito “Regolamento”), il Titolare fornisce la presente informativa.
1. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei Dati Il trattamento dei Dati avverrà per le seguenti finalità:
a) Finalità strumentali: finalità connesse e strumentali allo svolgimento dell’istruttoria preliminare (gestione della richiesta, valutazione della situazione del cliente e individuazione della soluzione più adatta) e (in caso di accoglimento della domanda di locazione) per la stipulazione, gestione ed esecuzione del relativo rapporto contrattuale;
b) Finalità obbligatorie: finalità connesse all’adempimento di obblighi di legge, nonché derivanti da disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo (quali centrale rischi, legge sull'usura, obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio).
c) Finalità di esercizio e difesa di un diritto: anche in sede giudiziaria. Il trattamento dei Dati per le finalità strumentali ed obbligatorie è necessario per poter procedere alla valutazione e successiva conclusione del contratto ed all’adempimento degli eventuali obblighi di legge connessi. Un eventuale rifiuto potrebbe impedire a Domorental di dare seguito alla Sua proposta di locazione nonché di concludere e dare esecuzione al contratto.
d) Finalità commerciali: la Società potrà utilizzare alcuni dati di contratto forniti in occasione della stipula del contratto per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli oggetto del precedente accordo stipulato tra le parti. Tali contatti saranno in ogni caso limitati nel tempo e nella frequenza e, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al paragrafo 8 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività. Si precisa che per tali attività verranno unicamente utilizzati dati di contatto inerenti all’organizzazione e non dati di contatto privati dei soggetti facenti parte dell’organizzazione aziendale o del titolare effettivo, ove comunicati alla Società per le finalità di cui sopra.
Si precisa che la richiesta di interrompere gli invii di messaggi aventi carattere commerciale non pregiudicherà in nessun caso il rapporto contrattuale.
2. Base giuridica del trattamento
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente punto:
- 1 a) (finalità strumentali), la base giuridica risiede nell’adempimento agli obblighi contrattuali e precontrattuali;
- 1 b) (finalità obbligatorie), la base giuridica risiede nell’adempimento degli obblighi di legge;
- 1 c) (finalità di esercizio e difesa di un diritto), la base giuridica risiede nell’interesse legittimo della Banca a tutelare i propri diritti ed interessi;
- 1 d) (finalità commerciali): la base giuridica risiede nel legittimo interesse della Società, tenuto conto delle ragionevoli aspettative nutrite dall’interessato in base alla relazione con il Titolare (così come da Considerando 47 del Regolamento).
3. Modalità del trattamento dei Dati e periodo di conservazione dei Dati
In relazione alle finalità suesposte, il trattamento dei Dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati.
I Suoi Dati verranno conservati per i seguenti periodi di tempo:
(i) dati precontrattuali: (in caso di mancata stipula del contratto): per 10 anni dalla data della mancata stipula;
(ii) dati contrattuali e raccolti per obbligatorie: 10 anni successivi al termine del rapporto contrattuale, in conformità alla normativa nazionale civile e fiscale.
(iii) dati inerenti alla tutela in giudizio dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudizio e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
(iv) dati trattati per finalità commerciali: per il periodo di durata del rapporto contrattuale ed i successivi sei mesi.
4. Categorie di Dati trattati e Fonte dei Dati
I Dati trattati dalla Domorental sono dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita etc.), dati di contatto (indirizzo e-mail, indirizzo di casa, numero di cellulare, etc.), dati personali (quali, ad esempio, codice fiscale etc.) e dati relativi alla situazione economico- patrimoniale (reddito, proprietà, etc.). La Fonte dei Suoi dati è il contratto ovvero il form precontrattuale da Lei sottoscritto.
5. Categorie di destinatari dei Dati
I Suoi Dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità precedentemente indicate al punto 1 a), b) e c), alle seguenti categorie di soggetti:
• autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico;
• soggetti pubblici gestori di centrali rischi di natura obbligatoria;
• soggetti gestori privati di informazioni creditizie;
• soggetti che svolgono servizi finanziari ed assicurativi;
• soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione Dati:
• soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione e data entry;
• soggetti che svolgono attività di trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con l'Interessato;
• soggetti che svolgono il servizio di recupero credito;
• società di gestione di sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni delle banche e degli intermediari finanziari;
• società di revisione;
• soggetti che svolgono attività di assistenza e consulenza;
• società appartenenti al medesimo gruppo di
Domorental S.r.l.;
I soggetti a cui vengono comunicati i Dati, tratteranno tali Dati in qualità di "responsabili" del trattamento, nominati da Domorental, oppure operando in totale autonomia come distinti autonomi "titolari" del trattamento. Si precisa inoltre che - relativamente ai Dati necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate e sempre agendo in qualità di soggetti autorizzati al trattamento ed istruiti in tal senso dal Titolare - possono venire a conoscenza dei Dati le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori dipendenti di Domorental S.r.l. o presso di essa distaccati; b) stagisti, collaboratori e lavoratori interinali; c) promotori e “dealer” d) dipendenti delle società esterne o fornitori di servizi (precedentemente nominate responsabili da Domorental).
6. Trasferimento all’estero
Per le finalità suesposte, i Dati potranno essere trasferiti all’estero in Paesi appartenenti e non appartenenti all’Unione Europea, utilizzando in ogni caso strumenti idonei a garantire la sicurezza dei Dati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, quali, ad esempio, le Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea. In caso di trasferimento verso paesi extra UE, Xxx potrà in qualunque momento conoscere la collazione dei Dati e copia degli stessi, contattando il Titolare ai recapiti indicati al successivo punto 8. I Suoi Dati non verranno in alcun modo diffusi.
7. Diritti dell’interessato
La informiamo, infine, che ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Lei, in qualità di soggetto interessato, ha diritto di: a) accedere ai dati che la riguardano; b) ottenere la rettifica, la cancellazione, l’oblio, l’aggiornamento dei dati nonché opporsi al trattamento dei dati; c) esercitare la portabilità dei dati, ottenendo copia dei dati trattati in formato strutturato, d’uso comune e leggibile; d) revocare il consenso precedentemente prestato; e) ottenere la limitazione del trattamento nonché opporsi al trattamento stesso; f) ottenere la trasmissione dei dati a un altro titolare; g) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo; i) ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali. L’interessato ha diritto altresì di opporsi al trattamento dei dati personali, anche se pertinenti allo scopo della raccolta, nonché al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di comunicazione commerciale e di comunicazione a terzi. L’interessato ha il diritto di richiedere in ogni momento di non ricevere le comunicazioni commerciali di cui al punto 1(d). A tal proposito si precisa che la richiesta, anche ove fosse espressa con riguardo a uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Lei potrà esercitare tali diritti in qualsiasi momento ai recapiti sotto indicati.
8. Titolare del trattamento
INTEGRAZIONE ALL’INFORMATIVA PRIVACY IN RELAZIONE A COME VENGONO UTILIZZATI I SUOI DATI NELL’AMBITO DEI CD. SISTEMI DI INFORMAZIONI
CREDITIZIE (Art. 5 del codice deontologico sui sistemi di informazioni creditizie)
Gentile Cliente,
in aggiunta a quanto già comunicatole in merito al trattamento dei Suoi Dati, precisiamo che, per accettare la Sua richiesta di locazione, utilizziamo alcuni Dati che La riguardano che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati, che ci servono per valutare la Sua affidabilità e senza i quali potrebbe non esserLe concessa la locazione di beni mobili. Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune saranno comunicate a grandi banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, gestite da privati e consultabili da molti soggetti. Ciò significa che altre banche o finanziarie a cui Xxx chiederà un altro prestito, un finanziamento, una carta di credito, ecc., anche per acquistare a rate un bene di consumo, potranno sapere se Lei ha presentato a noi una recente richiesta di locazione, se ha in corso altri prestiti o finanziamenti e se paga regolarmente le rate. Qualora Lei sia puntuale nei pagamenti, la conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati richiede il Suo consenso. Tale consenso non è necessario qualora Lei lo abbia già fornito sulla base di una nostra precedente informativa. In caso di pagamenti con ritardo o di omessi pagamenti, oppure nel caso in cui il finanziamento riguardi la Sua attività imprenditoriale o professionale, tale consenso non è necessario. Lei ha diritto di conoscere i Suoi Dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, ecc.).
Per ogni richiesta riguardante i Xxxx Xxxx, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx inoltrandolo alla ns. società:
• Domorental S.r.l, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx. ed alle società sotto indicate, cui comunicheremo i Suoi Dati:
• CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx X. Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx. Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx;
Conserviamo i Suoi Dati presso la ns. società per tutto ciò che è necessario per gestire il finanziamento/locazione ed adempiere ad obblighi di legge. Al fine di meglio valutare il rischio creditizio, ne comunichiamo alcuni (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto; importo del credito; modalità di rimborso) ai sistemi di informazioni creditizie, i quali sono regolati dal relativo codice deontologico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 23 dicembre 2004, n. 300; sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx).
I Dati sono resi accessibili anche ai diversi operatori bancari e finanziari partecipanti, di cui indichiamo di seguito le categorie. I Dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti; esposizione debitoria residuale; stato del rapporto). Nell’ambito dei sistemi di informazioni creditizie, i Suoi Dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte e, in particolare, per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a Lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I Suoi Dati sono oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di
18IT01
attribuirLe un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
Alcune informazioni aggiuntive possono esserLe fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito.
I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:
CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Ufficio Relazioni con il Pubblico: Xxx X. Xxxxxx 0-0, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx. Sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxxx.xxx;
TIPO DI SISTEMA: positivo e negativo;
PARTECIPANTI: Banche, Intermediari Finanziari, soggetti privati che nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale concedono dilazioni di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi;
TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI: tempi indicati nel codice di deontologia, vedere tabella sotto riportata;
USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING: sì;
ALTRO: CRIF S.p.A. aderisce ad un circuito internazionale di sistemi di informazioni creditizie operanti in vari paesi europei ed extraeuropei e, pertanto, i Dati trattati potranno essere comunicati (sussistendo tutti i presupposti di legge) ad altre società, anche estere, che operano - nel rispetto della legislazione del loro paese come autonomi gestori dei suddetti sistemi di informazioni creditizie e quindi perseguono le medesime finalità di trattamento del sistema gestito da CRIF
S.p.A. (elenco sistemi esteri convenzionati disponibili al sito xxx.xxxx.xxx).
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai Dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società (Domorental S.r.l, xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx), oppure al gestore dei sistemi di informazioni creditizie, ai recapiti sopra indicati. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei Dati inesatti od incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (art. 7 del Codice Privacy; art. 8 del codice deontologico).
Tempi di conservazione dei Dati nei sistemi di informazioni creditizie:
- richieste di finanziamento: 6 mesi, qualora l’istruttoria lo richieda, o 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa;
- morosità di due rate o di due mesi poi sanate: 12 mesi dalla regolarizzazione;
- ritardi superiori sanati anche su transazione: 24 mesi dalla regolarizzazione;
- eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non sanati: 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento (in caso di successivi accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso);
- rapporti che si sono svolti positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi): 36 mesi in presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date.
DOMORENTAL S.R.L.
Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 0 00000 Xxxxxx
Telefono: x00 0000000000
CCIAA: MI 2115388 • Partita IVA: 09817990964
Capitale sociale EUR 30.000,00 i.v. Amministratore: Xxxxxxx Xxxxxxxx
xxxx@xxxxxxxxxx.xx • xxxx://xxxxxxxxxx.xx
Proposta di Contratto di Locazione di beni mobili
Locazione operativa n. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx
Conduttore Ragione sociale completa ed indirizzo: Cod. Fisc./P.IVA: No. iscrizione C.C.I.A.A.: | Locatore Ragione sociale completa ed indirizzo DOMORENTAL S.R.L. Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx (XX) Xxxxxx Cod. Fisc./P.IVA: 00000000000 |
Telefono: Fax: E_mail ordinaria: E-mail pec: | Cognome e nome firmatario: |
Area di attività: Data costituzione: | Data di nascita: Nazionalità: |
Sede legale indirizzo: | Qualifica societaria: |
Sede operativa indirizzo: | codice fiscale: |
Materiale:
Luogo di installazione del materiale:
mesi
durata contratto nr.canoni periodicità
€
€
€
spese mensili xxx.xx Canone anticipato deposito cauzionale canone periodico mensile anticipato
Durata e decorrenza: La durata della locazione è pari al numero di mesi sopra indicati decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla prima consegna del Materiale ai sensi di quanto previsto nell’Art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.
corrispettivo: Il corrispettivo della locazione - pari alla somma dei canoni mensili, come dettagliato sopra - è suddiviso in canoni mensili da corrispondere mensilmente in via anticipata il primo giorno di ogni mese a partire dal mese successivo alla prima consegna dei beni.
Oneri di prelocazione: non sono previsti
Verbale di consegna dei beni mobili
(allegato al contratto n. XXXXXX xxx XXXXXXXX)
data
Giorno del ricevimento, come da art. 3 delle condizioni generali del contratto di
locazione
CONFERMA DI CONSEGNA, VERIFICA E ACCETTAZIONE DEI BENI – DICHIARAZIONI DEL CONDUTTORE
Con riferimento alla presente Proposta di Contratto di Locazione Operativa:
A) il Conduttore, nella figura del suo legale rappresentante o della persona all’uopo delegata, dichiara:
1. di aver ricevuto e preso in consegna dal Fornitore il Materiale sopra indicato, di proprietà del Locatore e specificato nel documento di trasporto, in
esecuzione ed a conclusione e perfezionamento del predetto contratto di locazione;
2. di aver trovato i beni idonei e conformi a quanto richiesto;
3. di avere collaudato il Materiale oggetto della locazione, di non aver riscontrato alcun vizio / difetto e di averne constatato il perfetto funzionamento e di ritenerlo idoneo ad essere utilizzato all'interno dei luoghi di lavoro;
4. di aver ricevuto il manuale di istruzioni per l’uso redatto in italiano ed una copia dichiarata conforme della certificazione antinfortunistica;
5. di avere verificato che il Materiale è in buone condizioni e risulta
perfettamente funzionante;
6. che il Materiale risulta essere stato interamente consegnato;
7. che il Materiale è conforme a quanto pattuito con il Fornitore e richiesto al Locatore;
8. che non sono stati riscontrati vizi o difetti o mancanze di qualità del Materiale rispetto a quanto richiesto al Locatore;
9. di essere consapevole che ogni eventuale modifica o deroga ai termini di consegna dovrà essere sottoscritta e approvata da Domorental;
10. di prendere atto che dalla data di consegna del Materiale, oggetto della proposta di contratto, decorrono durata e effetti della locazione operativa come
disciplinata dalle condizioni particolari e generali di contratto;
11. di avere ricevuto, letto e sottoscritto il verbale di consegna, installazione e collaudo alla data sotto riportata.
Il Conduttore si dichiara edotto e consapevole che:
a) DOMORENTAL non garantisce la qualità dei Beni né risponde di eventuali difetti, vizi o difformità;
b) il rivenditore non è autorizzato a rappresentare DOMORENTAL o ad accettare disposizioni che si discostano dal testo del contratto;
c) dalla data di consegna dei Beni decorrono durata e effetti della locazione operativa come disciplinata dalle Condizioni Particolari e Generali di Contratto già approvate e sottoscritte;
d) che la conferma di consegna determina il pagamento del prezzo di acquisto dei Beni da parte di DOMORENTAL SRL. Il Conduttore è responsabile nei confronti di SRL, pena il risarcimento dei danni, delle dichiarazioni rese con la sottoscrizione del presente verbale.
Nome e qualifica del firmatario
Conduttore (Timbro e firma per esteso leggibile)
Luogo Data
B) Il Fornitore attesta che il Materiale consegnato:
1. è stato installato e collaudato alla presenza del conduttore o suoi incaricati;
2. è conforme alla normativa vigente, non esclusa la normativa antinfortunistica e antinquinamento;
3. è provvisto:
- della marcatura CE;
- della dichiarazione di conformità CE del fabbricante;
- del certificato di omologazione;
- del manuale di istruzioni per l’uso redatto in italiano
Fornitore (Timbro e firma obbligatori)
Invio