VALORE AUTO AUTOVETTURE
Luglio 2020
[ Valore Auto ]
Polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile
per la Circolazione dei Veicoli a motore e altri Rischi Autovetture
Tale prodotto è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni Intermediari per contratti semplici e chiari
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. è parte del Gruppo Talanx
VALORE AUTO AUTOVETTURE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
INDICE
SEZIONE 1 - DEFINIZIONI 3
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 9
2.1 - Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio 9
2.2 - Durata dell’Assicurazione 9
2.3 - Prosecuzione dell’Assicurazione 9
2.4 - Cessazione dell’Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero
o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato 9
2.5 - Risoluzione dell’Assicurazione per Furto o Appropriazione indebita del Veicolo 10
2.6 - Sospensione in corso di Polizza 10
2.7 - Modifiche dell’Assicurazione 11
2.8 - Dichiarazioni sui Rischi assicurati 11
2.9 - Aggravamento del Rischio 11
2.10 - Diminuzione del Rischio 11
2.11 - Oneri fiscali 11
2.12 - Rinvio alle norme di legge 11
2.13 - Risoluzione consensuale della Polizza prima della scadenza annuale 11
2.14 - Recesso da Xxxxxxx concluse a distanza 11
2.15 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause) 12
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE 13
3.1 - Oggetto dell’Assicurazione 13
3.2 - Soggetti esclusi dall’Assicurazione 13
3.3 - Esclusioni e Rivalsa 13
3.4 - Estensione territoriale 14
3.5 - Carta Verde 14
3.6 - Periodi di osservazione della sinistrosità 14
3.7 - Sostituzione del Certificato di assicurazione 14
3.8 - Attestazione dello stato del Rischio 14
3.9 - Condizioni aggiuntive 14
3.10 - Condizioni particolari di Assicurazione 16
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI 21
4.1 - Oggetto dell’Assicurazione 21
4.2 - Audiofonovisivi 23
4.3 - Determinazione del Valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi socio-politici e naturali,
Kasko Totale e Collisione 23
4.4 - Esclusioni 23
4.5 - Estensione territoriale 24
4.6 -Adeguamento del Valore assicurato e del Premio 24
4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie 25
4.8 - Condizioni particolari di Assicurazione 26
SEZIONE 5 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE 28
5.1 - Oggetto dell’Assicurazione 28
5.2 - Estensioni dell’Assicurazione 28
5.3 - Esclusioni 28
5.4 - Garanzie prestate 28
SEZIONE 6 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA 30
Premessa 30
L.A. - Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Light 30
V.A. - Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Vip 31
T.A. - Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Top 34
Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni servizio Assistenza auto: Light, Vip, Top 35
SEZIONE 7 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE 36
Premessa 36
7.1 - Oggetto dell’Assicurazione 36
7.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’Assicurazione 36
7.3 - Assicurati 36
7.4 - Esclusioni 37
7.5 - Estensione territoriale 37
7.6 - Prestazioni garantite - Tutela legale della Circolazione Light 37
7.7 - Prestazioni garantite - Tutela legale della Circolazione Plus 37
SEZIONE 8 - NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 39
8.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni 39
8.2 - Norme valide per la “Sezione 3 - Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile per la Circolazione
dei Veicoli a motore” 39
8.3 - Norme valide per la “Sezione 4 - Norme che regolano l’Assicurazione per i Rischi diversi” 40
8.4 - Norme valide per la “Sezione 5 - Norme che regolano l’Assicurazione per gli Infortuni del Conducente” 42
8.5 - Norme valide per la “Sezione 6 - Norme che regolano l’Assicurazione per il Servizio Assistenza” 44
8.6 - Norme valide per la “Sezione 7 - Norme che regolano l’Assicurazione per la Tutela legale” 45
Documento aggiornato al 1° luglio 2020
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, valido ai fini dell’interpretazione della Polizza ed agli effetti delle garanzie prestate:
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite direttamente dalla casa costruttrice e costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino.
Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al Veicolo non rientranti nel novero degli Accessori di serie.
Aggravamento del Rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del Rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del Premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del Premio o recedere dalla Polizza.
Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato, come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.
Animali selvatici: animali che nascono e vivono liberamente senza l’intervento dell’uomo.
Anno assicurativo: periodo di copertura della Polizza che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il Premio, e si conclude alle ore 24,00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di Assicurazione. Nel caso in cui intervengano una o più sospensioni in corso di Polizza che diano luogo alla proroga della scadenza annuale, la scadenza del periodo di Assicurazione, che determina la durata dell’Anno assicurativo, coinciderà con la scadenza della Polizza ricalcolata tenendo conto della proroga della scadenza annuale.
Antifurto satellitare: sistema che, salvo casi di Forza maggiore, allerta, in caso di Furto o tentato Furto, un’apposita centrale operativa con la quale esiste regolare contratto di abbonamento di telesorveglianza. Tale centrale segnala il Furto o il tentativo di Furto ad apposita struttura e/o al sottoscrittore del contratto di telesorveglianza individuando tramite tecnologia GPS l’esatta posizione del Veicolo.
Allagamento: presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici. Non si considera Allagamento la presenza di acqua causata da esondazioni, tracimazione e fuoriuscita di fiumi, canali, laghi e bacini d’acqua dai loro usuali argini o invasi.
Allegato (di Polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente all’emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per effettuare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante della Polizza.
Alluvione, Inondazione: fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini naturali o artificiali, anche se provocata da Terremoto, Franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti posti nelle vicinanze.
Appendice (di Polizza): atto contrattuale rilasciato posteriormente all’emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari della Polizza o per effettuare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante della Polizza.
Appropriazione indebita (Reato art. 646 c.p.): si ha qualora taluno, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.
Aree aeroportuali: aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Assicurato: soggetto (persona fisica o giuridica) il cui interesse è protetto dall’Assicurazione. Per la garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione (contratto): il contratto di Assicurazione, così come definito dall’art. 1882 del Codice Civile.
Assicurazione della responsabilità civile: Polizza di Assicurazione a tutela del patrimonio dell'assicurato contro il Rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno cagionato dal fatto colposo dell'assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'Assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del Massimale previsto.
Attestazione dello stato del Rischio: documento emesso dalla Società a fronte di una Polizza per la Responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore, che indica il numero dei Sinistri pagati e le classi di merito (della Società e C.U.) a cui deve essere assegnato l’assicurato per l’anno successivo.
Atto vandalico: gesto rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Audiofonovisivi: apparecchi radio, lettori di compact disc, lettori dvd, lettori mp3, mangianastri, televisori, registratori, ricetrasmittenti, navigatori satellitari, stabilmente fissati al Veicolo, la cui sottrazione possa verificarsi solo con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio. Non sono compresi fra gli apparecchi Audiofonovisivi impianti diversi da quelli sopra indicati e sono comunque esclusi i telefoni cellulari.
Banca dati degli attestati di Rischio: la banca dati elettronica, prevista dalla Legge e dai Regolamenti IVASS che le imprese di assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni ed i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio R.C. Auto. All’atto della stipulazione di una Polizza R.C. Auto le imprese di assicurazione acquisiscono direttamente l’Attestazione dello stato del Rischio, per via telematica, attraverso l’accesso alla Banca
dati degli attestati di Rischio.
Beneficiario: soggetto che in base alla Polizza riceve le prestazioni dell’assicuratore.
Bonus / Malus: termine indicante una forma di personalizzazione della Tariffa R.C. Auto attuata assegnando le Assicurazioni ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel "Periodo di osservazione". In assenza di Sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di Xxxxxxxx si sale di una/due o più classi e si è perciò penalizzati con il Malus.
Carta Verde: documento che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria di Responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore ai danni provocati dalla Circolazione del Veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per la Circolazione dei Veicoli nei Paesi dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, in quanto la Polizza di Responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore, già di per sé, ha efficacia territoriale corrispondente all’intero territorio dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo.
Centrale Operativa (per veicoli dotati di antifurto satellitare): centro di ricezione telematica dei segnali di controllo e di allarme dei veicoli.
Certificato (di assicurazione): documento che riporta gli estremi della Polizza di Assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: fornisce la prova dell'esistenza della Polizza.
Circolazione: movimento, fermata e sosta del Veicolo in aree pubbliche od a queste equiparate. Classe di merito HDI: classe di merito Bonus / Malus della Società assegnata alla Polizza.
Classe di merito C.U (Conversione Universale): classe di merito Bonus / Malus di riferimento per tutte le imprese di assicurazione stabilita dai Regolamenti emanati dall’IVASS, riportata nell’Attestazione dello stato del Rischio.
Codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.
Condizioni aggiuntive: clausole che, se richiamate espressamente, estendono l’Assicurazione ai Rischi non compresi in quella obbligatoria. Condizioni particolari: clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del Rischio e sulla determinazione del Premio. Conducente: persona fisica che pone in Circolazione il Veicolo.
Contraente: soggetto, persona fisica o giuridica che stipula la Polizza di Assicurazione.
Degrado / Deprezzamento: diminuzione di valore del Veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul Veicolo in conseguenza del Sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il Valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del Veicolo al momento del Sinistro (vedi Usura).
Demolizione: messa fuori uso del Veicolo mediante rottamazione. Distruzione: danni al Veicolo tali da ridurlo a Relitto.
Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. Effrazione: Scasso o rottura degli accessi o chiusure del Veicolo.
Esclusioni (di garanzia): fattispecie, specificamente richiamate nella Polizza, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione territoriale (per le garanzie Assistenza): l'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito e della Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle non siano barrate.
Estero (per le garanzie Assistenza): per Estero si intendono gli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, del Regno Unito e della Svizzera. L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle non siano barrate.
Franchigia: importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di Sinistro l’assicurato tiene a proprio carico per ogni singolo Sinistro e per il quale la Società non riconosce l’Indennizzo. Più in particolare, per la garanzia R.C. Auto, la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente
Franchigia per Invalidità permanente (per l’Assicurazione per gli Infortuni del Conducente): misura espressa in percentuale di Invalidità permanente non indennizzabile.
Fuoristrada (Circolazione): Circolazione del Veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di Veicoli ovvero guida su
terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
Furto: Reato, previsto dall’art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza: Furto commesso con particolare agilità, sveltezza, astuzia ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la vigile attenzione dell'uomo medio.
Guasto (anche per le garanzie Assistenza): danno subito dal Veicolo per Usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Guasto meccanico: danno subito da uno o più componenti del Veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento. Immatricolazione: iscrizione del Veicolo ad un pubblico registro di qualsiasi stato.
Inabilità: mancanza temporanea delle capacità e dei requisiti necessari per svolgere la propria attività lavorativa. Lo stato e la durata dell’Inabilità devono essere attestati da valida certificazione medica ed accertati dalla Società a mezzo di una visita medico–legale
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi ed autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come Incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza imprudenza, inosservanza di norma o regolamenti ordini o discipline (43 cp), connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Incidente (per le garanzie Assistenza): Sinistro dovuto a Caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norma o regolamenti, connesso con la Circolazione stradale, che provochi danni al Veicolo danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
Indennizzo / Indennità: la somma o prestazione dovuta dalla Società al proprio assicurato in caso di Sinistro liquidabile in termini di Polizza.
Infortunio: evento connesso alla Circolazione del Veicolo dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (Inabilità temporanea, Invalidità permanete) o la morte.
Intermediario: persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.
Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell’uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al Ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.
I.U.R. (Codice Identificativo Univoco di Rischio): il codice determinato dall’abbinamento tra il Proprietario, o altro avente diritto ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Regolamento IVASS n. 9/2015, e ciascun Veicolo di sua proprietà o detenuto a titolo di usufrutto, locazione finanziaria e patto di riservato dominio che identifica univocamente ciascuna unità di Rischio. Lo I.U.R. consente di gestire, nell’ambito della Banca dati degli attestati di Rischio, i movimenti di aggiornamento dell’Attestazione dello stato del Rischio anche qualora il Rischio sia in carico ad altra impresa.
Leasing: contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche Xxxxxxx, con la possibilità, per il Locatario in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.
Legge: il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Locatario: la persona fisica o società che acquisisce, tramite il contratto di Leasing, l’utilizzo di un bene.
Malus: nell’ambito della forma tariffaria Bonus / Malus, si ha, conformemente alle vigenti disposizioni di Legge, quando:
per i Sinistri con Responsabilità principale, la Compagnia abbia effettuato, nel Periodo di osservazione, pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a Sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.
per i Sinistri con Responsabilità paritaria, si verifichi nel Periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%; tale valore sarà considerato come limite di aggregazione per la determinazione del numero dei Sinistri da “osservare” al fine dell’applicazione del Malus.
Massimale: l'obbligazione massima della Società per ogni Sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o dei danni a Cose od animali.
Minimo (di Scoperto): qualora la garanzia venga prestata con l’applicazione dello Scoperto, tale è da intendersi l’importo minimo che rimarrà a carico dell’assicurato.
M.C.T.C.: la Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.
Perdita totale: la perdita si considera totale quando il Veicolo, a seguito di Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di Incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del Veicolo superano l’80% del valore dello stesso al momento del Sinistro.
Periodo di osservazione: Sinistri con Responsabilità principale: il 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio; i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. Sinistri con Responsabilità paritaria: il Periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come riportate nel “quinquennio” dell’Attestazione dello stato del Rischio.
Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di Assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il Premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del Veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le condizioni di assicurazione.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società come corrispettivo della prestazione assicurativa. Premio netto o imponibile: Premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per legge.
Prestazione (per le garanzie Assistenza): l’assistenza da erogarsi in natura ossia l'aiuto che, in caso di Xxxxxxxx, viene fornito all'Assicurato nel momento del bisogno, da parte della Società, tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance.
Xxxxx Xxxxxxx assoluto: forma di Assicurazione in base alla quale l’Indennizzo viene corrisposto sino a concorrenza della Somma assicurata, senza applicazione della Regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del Sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
Proprietario: intestatario al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) del Veicolo indicato sulla Carta di Circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, o colui, per i Veicoli non registrati al P.R.A., che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del Veicolo. Ai fini della Polizza, al Proprietario è equiparato il Locatario in caso di contratto di Leasing, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio.
Quattroruote: la pubblicazione mensile della Editoriale Domus e sito internet xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Tale pubblicazione riporta i prezzi di listino delle autovetture nuove e le quotazioni di quelle usate, basate su indagini di mercato comprensive degli Accessori di serie.
Quietanza di Premio: ricevuta di avvenuto pagamento del Premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l’incasso, la data e l’ora dello stesso.
Quietanza di danno: documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una Transazione, il documento succitato assume la forma di atto di Transazione e quietanza.
Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un Veicolo ad una determinata data.
Rapina: Reato, previsto dall’articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.
R.C.A. (Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e natanti): responsabilità posta a carico del Conducente e del Proprietario di un Veicolo a motore (o di un natante) che cagioni un danno a cose o persone; la Legge stabilisce che tutti i Veicoli a motore (ed i natanti a motore) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro Circolazione; con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.
Reato: fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi e nesso causale, il cui compimento, da parte di un soggetto dà luogo all’applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
Regresso: vedi Rivalsa.
Relitto: Veicolo danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino superano complessivamente l’80% del Valore commerciale dello stesso al momento del Sinistro.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale la Società, in caso di Sinistro, riduce proporzionalmente l’Indennizzo quando il valore delle Cose assicurate dichiarato in Polizza risulti inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, come previsto all’art. 1907 del Codice Civile.
Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di Xxxxxxxx, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri Veicoli coinvolti.
Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di Xxxxxxxx ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due Veicoli coinvolti.
Responsabilità principale: la Responsabilità principale ricorre: nel caso in cui un Sinistro coinvolga due Veicoli, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti; nel caso di più di due Veicoli coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento (obbligo di): compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo,
in virtù della normativa applicabile. Nella responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.
Risarcimento diretto: procedura, introdotta e disciplinata dal D.Lgs. n. 209/05 e dal relativo D.P.R. n. 254/06 e successive eventuali modifiche, nell’ambito dell’Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per la Circolazione dei Veicoli a motore, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all’impresa che assicura il Veicolo utilizzato per ottenere il Risarcimento dei danni subiti. Tale procedura è applicabile alle condizioni e secondo le modalità previste dalla Legge.
Rischio: probabilità che si verifichi un Sinistro.
Risoluzione: scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Rivalsa (azione di): termine generico che sta ad indicare tanto la Surrogazione dell'assicuratore, che ha pagato l’Indennità, nei diritti dell'assicurato verso i Terzi responsabili, quanto il Regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e / o Contraente per recuperare importi pagati a Terzi danneggiati, nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria R.C. Auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.
Scasso: rottura, Effrazione, manomissione.
Scoperto: parte percentuale del danno – con eventuale limite Minimo espresso in valore assoluto – che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalla Polizza.
Scheda di Polizza: documento che disciplina la copertura assicurativa dove sono riportati gli elementi essenziali della Polizza quali i dati anagrafici, le Cose assicurate, le garanzie prestate, la durata ed i Premi dovuti e che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale. Può essere corredata da uno o più Allegati.
Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.
Settore tariffario (dei Veicoli a motore): in base alla tipologia e alla descrizione riportata sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione si intendono convenzionalmente quali Settori tariffari: 1° settore quello delle autovetture, 2°settore: quello degli autotassametri (taxi), 3° settore: quello degli autobus, 4° settore: quello di autocarri e motocarri, 5° settore: quello dei ciclomotori e motoveicoli, 6° settore: quello dei carrelli e macchine operatrici, 7° settore: quello delle macchine agricole.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Sinistro o Caso assicurativo (per la Sezione Tutela legale): verificarsi dell’evento dannoso, la controversia per la garanzia di Tutela legale, per il quale è prestata la garanzia.
Sinistro (per le garanzie Assistenza): Guasto, Incidente, Xxxxx tentato/parziale/consumato, Xxxxxx o infortunio che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta delle Prestazioni da parte dell’assicurato.
Società: l’impresa assicuratrice ossia HDI Assicurazioni S.p.A.
Società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale: ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, via del Commercio, 9 – 37135 Verona.
Società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza: Europ Assistance Italia S.p.A. - X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Spese di giustizia: spese relative al processo penale o giudizio civile a carico della parte indicata dall’Autorità giudiziaria.
Struttura Organizzativa (per le garanzie Assistenza): la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Società, le Prestazioni previste in Polizza.
Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili. Tariffa: la Tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione della Polizza o del suo rinnovo.
Terzi: persone fisiche o giuridiche estranee al contratto di assicurazione.
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La Transazione deve essere provata per iscritto.
Tutela Legale: l’Assicurazione di Tutela legale ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati. Unico Caso assicurativo (per le garanzie di Tutela legale): il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Usura: deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell’uso prolungato; l’Usura si individua tramite il
confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all’occorrenza attribuita ad un perito.
Valore a nuovo: prezzo di acquisto del Veicolo compresi accessori ed Optional risultanti dalle relative fatture di acquisto, comprensive dell’I.V.A. nei casi in cui all’assicurato non sia consentita la detrazione a norma di legge e maggiorato dell’eventuale contributo/incentivo statale all’acquisto indicato in fattura.
Valore Assicurato: valore dichiarato dal Contraente in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione della Polizza.
Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il Veicolo ad una certa data. È il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino Quotazione usato “Valore Assicurato” per le autovetture e fuoristrada e dall'Eurotax “Giallo” per tutti gli altri Veicoli nonché per le autovetture e fuoristrada non presenti nel listino Quattroruote.
Valore intero: forma di Assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati. Quando, al momento del Sinistro, venga accertato un valore superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applicato il disposto dell’Art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
Veicolo: il Veicolo assicurato a motore, o il rimorchio, descritto nella Scheda di Polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.
Veicolo (per le garanzie Assistenza): autovettura ad uso privato, autoveicolo per trasporto di cose e/o persone, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta, che non superi il peso complessivo a pieno carico di 3.500 chilogrammi e di altezza non superiore a metri 2,80 regolarmente assicurato con Polizza della Società.
Vendita a distanza: la Polizza stipulata tra la Società ed un Contraente nell’ambito di un sistema di Vendita a distanza che, per tale Polizza, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione della Polizza, compresa la conclusione della Polizza stessa.
Vincolo: le somme assicurate possono essere vincolate a favore di Xxxxx. Il Vincolo diventa efficace solo con annotazione sulla Polizza o su Appendice.
SEZIONE 2
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1 – Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 - o dall’ora espressamente indicata sulla Scheda di Polizza - del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La copertura per la Carta Verde opera in ogni caso dalle ore 24 del giorno indicato sulla Scheda di Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza, autorizzato a rilasciare quietanza di pagamento e, per la garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione il Certificato di Assicurazione e l’eventuale Carta Verde, oppure alla Società.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze.
L’eventuale frazionamento del Premio non esonera il Contraente dal pagamento dell’intero Premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico ed indivisibile.
2.2 – Durata dell’Assicurazione
L’Assicurazione scade alle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza.
La Polizza, ai sensi dell’art. 170-bis della Legge è stipulata senza tacito rinnovo e, quindi, la Polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta, ma continua a produrre i propri effetti fino alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza. Tale ulteriore periodo di copertura cessa comunque nel momento in cui venga stipulata, per lo stesso Xxxxxxx, una nuova Polizza con altra compagnia.
2.3 – Prosecuzione dell’Assicurazione
Fermo quanto previsto al precedente art. “2.2 – Durata dell’Assicurazione”, prima della scadenza della Polizza, la Società può formulare una proposta di xxxxxxx/rinnovo comunicando al Contraente l’importo del Premio da versare ovvero i riferimenti dell’Intermediario da contattare. L’accettazione del Contraente può avvenire senza formalità, mediante pagamento del Premio entro il 15° giorno successivo alla data di scadenza della Polizza. In tal caso, il rapporto assicurativo prosegue senza soluzione di continuità per una ulteriore annualità.
Le parti, alla scadenza contrattuale e prima che sia pagato il Premio, hanno comunque il diritto di richiedere la sottoscrizione di una nuova Polizza.
2.4 – Cessazione dell’Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato
In caso di cessazione del Rischio per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato, il Contraente o l’Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società o all’Intermediario cui è assegnata la Polizza.
Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:
qualora sia presente la garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione: il Certificato di Assicurazione e l’eventuale Carta Verde relativi al Veicolo per cui è cessato il Rischio;
in caso di vendita o conto vendita del Veicolo: atto di vendita o attestazione, rilasciata da un operatore professionale del settore, di consegna in conto vendita;
in caso di cessazione della Circolazione o esportazione definitiva all’estero del Veicolo: attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di Circolazione o del Documento Unico di Circolazione e della targa di Immatricolazione;
in caso di Demolizione del Veicolo: copia del Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato. Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni:
a) Sostituzione con altro Veicolo La Società provvederà:
se il Veicolo da assicurare è della stessa tipologia del precedente (stesso Settore tariffario): a trasferire, mediante sostituzione della Polizza, le coperture assicurative su altro Veicolo che sia dello stesso Proprietario (o Locatario) del Veicolo per cui è cessato il Rischio, previo conguaglio del Premio, sulla base della Tariffa in vigore sulla Polizza sostituita per la garanzia di responsabilità civile per la Circolazione ed in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie.
La sostituzione con altro Veicolo può essere effettuata purché il Proprietario o il Locatario, in caso di contratto di Leasing, del Veicolo per il quale è cessato il Rischio e del Veicolo da assicurare coincidano.
È fatta eccezione, e quindi il Proprietario o Locatario del Veicolo, possono essere diversi, nei seguenti casi:
- il Proprietario del Veicolo da assicurare ed il Proprietario del Veicolo per cui è cessato il Rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del Veicolo per cui è cessato il Rischio;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è la persona fisica corrispondente, se il Veicolo per cui è cessato il Rischio è una ditta individuale e viceversa;
- il Proprietario del Veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del Veicolo per cui è cessato il Rischio e viceversa.
La Società all’atto della sostituzione, se è presente la garanzia di responsabilità civile per la Circolazione, consegna al Contraente il Certificato di Assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
se il Veicolo da assicurare non è della stessa tipologia del precedente (diverso Settore tariffario): ad annullare la Polizza in corso, con restituzione del Premio pagato e non goduto, ed a stipulare una nuova Polizza per il Veicolo da assicurare.
In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, se l’incarico non va a buon fine e l’Assicurato rientra in possesso del Veicolo per quest’ultimo deve essere comunque stipulata una nuova Polizza.
b) Risoluzione della Polizza
In assenza di Assicurazione di altro Veicolo, la Società restituisce al Contraente il Premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del
contributo al Servizio Sanitario Nazionale, calcolato dalla data dell’effettiva vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione ovvero, se successiva, dalla data della comunicazione alla Società della vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della Circolazione, fermo restando l’obbligo di restituire alla Società il Certificato di Assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Per le Polizze di durata inferiore all’anno (Polizze temporanee), la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione della Polizza.
In caso di consegna del Veicolo in conto vendita, se l’incarico non va a buon fine e l’Assicurato rientra in possesso del Veicolo per quest’ultimo deve essere stipulata una nuova Polizza.
c) Cessione della Polizza (valido solo nel caso di trasferimento di proprietà)
In caso di vendita del Veicolo, se il Contraente (cedente) cede all’acquirente (cessionario) anche la Polizza di Assicurazione, deve esserne data immediata comunicazione alla Società, fornendo tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell’Appendice di cessione . Il cedente resta tenuto al pagamento dei Premi fino al momento della comunicazione del trasferimento alla Società. La Polizza ceduta non può essere sospesa, è valida fino alla sua naturale scadenza e la Società non rilascerà l’Attestazione dello stato del Rischio. Per l’Assicurazione dello stesso Xxxxxxx, il cessionario dovrà stipulare una nuova Polizza. Sono ammesse variazioni di Rischio unicamente nel caso di reimmatricolazione del Veicolo assicurato ed ogni altra variazione comporta la stipulazione di una nuova Polizza.
2.5 – Risoluzione dell’Assicurazione per Furto o Appropriazione indebita del Veicolo
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, il Contraente o l’Assicurato deve darne notizia alla Società fornendo, all’Intermediario cui è assegnata la Polizza, copia della denuncia all’Autorità competente e restituendo, se in suo possesso, il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde.
L’Assicurazione è risolta a partire dal giorno successivo alla denuncia all’Autorità competente.
La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate successive alla data del Furto e rimborsa l’eventuale Premio non usufruito della garanzia di responsabilità civile per la Circolazione, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale. La Società, inoltre, rimborsa anche l’eventuale Premio non usufruito, al netto delle imposte, delle altre eventuali garanzie presenti in Polizza, con l’esclusione del Premio relativo alle garanzie Incendio e Furto.
Il rimborso dell’eventuale Premio non usufruito avviene dal giorno successivo alla data della denuncia se quest’ultima viene comunicata alla Società immediatamente oppure, se questa viene comunicata successivamente, il rimborso avviene dalla data di comunicazione della denuncia, fermo restando l’obbligo di consegna di copia della denuncia stessa. Per le Polizze di durata inferiore all’anno (Polizze temporanee) la Società non procede al rimborso della maggiorazione di Premio richiesta al momento della stipulazione della Polizza.
Se il Veicolo viene ritrovato e l’Assicurato ne rientra in possesso deve essere comunque stipulata una nuova Polizza.
2.6 – Sospensione in corso di Polizza
La sospensione della Polizza è consentita solo in presenza della garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione ed opera per tutte le garanzie presenti in Polizza.
La sospensione è ammessa fino a due volte per Anno assicurativo e per la durata massima di dodici mesi ciascuna. Trascorsi 12 mesi dalla data della sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della Polizza, quest’ultima si estingue ed il Premio non goduto resta acquisito alla Società.
La sospensione non è consentita il giorno della scadenza della copertura, nei casi di Furto del Veicolo, di Polizze di durata inferiore all’anno, di Polizze cedute all’acquirente del Veicolo venduto (Cessione di Polizza) e di Polizze amministrate a libro matricola.
a) Sospensione della Polizza
Se il Contraente intende sospendere la Polizza è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il Certificato di Assicurazione e l’eventuale Carta Verde all’Intermediario cui è assegnata la Polizza. La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza del periodo di Assicurazione in corso. All’atto della sospensione la Società rilascia un’Appendice, che riporta le condizioni relative alla sospensione stessa, e che deve essere sottoscritta dal Contraente.
Al momento della sospensione, il periodo di Assicurazione in corso con Premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 2 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 2 mesi, il Premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 2 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di Premio, ancorché di frazionamento relative al periodo di sospensione utilizzato.
b) Riattivazione della Polizza
La Società all’atto della riattivazione determina il Premio dovuto dal Contraente:
in base alla Tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della stipula della Polizza sospesa, se la sospensione ha avuto durata inferiore a due mesi;
in base alla Tariffa ed alle condizioni in vigore al momento della riattivazione, se la sospensione ha avuto durata pari o superiore a due mesi;
rilasciando, mediante sostituzione di Xxxxxxx, un nuovo Certificato di Assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
La riattivazione è possibile sia sullo stesso Xxxxxxx che su un altro Veicolo dello stesso Proprietario (o Locatario) del Veicolo per cui è cessato il Rischio purché, in quest’ultimo caso, il precedente Veicolo sia stato alienato, consegnato in conto vendita, demolito, esportato definitivamente o abbia cessato la Circolazione.
La riattivazione con altro Xxxxxxx può essere effettuata anche se il Proprietario o Locatario del Veicolo sono diversi nei seguenti casi:
il Proprietario del Veicolo da assicurare ed il Proprietario del Veicolo per cui è cessato il Rischio sono coniugati o uniti civilmente o conviventi di fatto;
il Proprietario del Veicolo da assicurare è uno dei precedenti comproprietari del Veicolo per cui è cessato il Rischio;
il Proprietario del Veicolo da assicurare è la persona fisica corrispondente, se il Veicolo per cui è cessato il Rischio è una ditta individuale e viceversa;
il Proprietario del Veicolo da assicurare è, nel caso di società di persone, un socio illimitatamente responsabile della società proprietaria del Veicolo per cui è cessato il Rischio e viceversa.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a due mesi la riattivazione della Polizza viene effettuata lasciando invariata la scadenza della Polizza sospesa ed il Periodo di osservazione non subisce interruzioni.
Il Premio pagato e non goduto, relativo al periodo della sospensione rimane acquisito alla Società; quest’ultima rimborsa invece l’eventuale integrazione corrisposta al momento della sospensione.
Nel caso il periodo di sospensione abbia avuto durata pari a o superiore a due mesi, la data di scadenza della Polizza nonché le date in cui sono dovute eventuali rate residue, vengono prorogate per un periodo pari a quello della sospensione ed il Periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione.
Sul Premio relativo al tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza della Polizza si imputa, a favore del Contraente, il Premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
c) Risoluzione della Polizza per vendita, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della Circolazione
Nel caso alla sospensione segua la vendita, la consegna in conto vendita, la Demolizione, l’esportazione definitiva o la cessazione della Circolazione, ed il Contraente non intenda riattivare la Polizza su altro Veicolo, si procede come previsto all’art. “2.4 – Cessazione dell’Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato”, lettera b), ferma la documentazione prevista alla parte generale di detto articolo.
La Società restituisce al Contraente l’eventuale Premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, a far data dal giorno successivo a quello della sospensione.
2.7 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.
2.8 – Dichiarazioni sui Rischi assicurati
Il Contraente deve dare alla Società tutte le informazioni che questa richiede per valutare il Rischio. La Società presta l’Assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente Polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Relativamente alla garanzia di Responsabilità civile per la Circolazione, qualora nei suddetti casi sia applicabile l’art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
2.9 – Aggravamento del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni Aggravamento del Rischio (come ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo).
Gli Aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
2.10 – Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio (come ad esempio la variazione di residenza del Contraente e/o del Proprietario o del Locatario in caso di Leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del Veicolo), la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato, ai sensi dell’Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
2.11 – Oneri fiscali
Sono sempre a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione della Polizza.
2.12 – Rinvio alle norme di legge
La presente Polizza è regolata dalla legge italiana, che disciplina tutto quanto qui non espressamente previsto.
2.13 – Risoluzione consensuale della Polizza prima della scadenza annuale
A condizione che la Polizza non sia vincolata a Terzi e non siano stati denunciati Sinistri, entro 30 giorni dalla data di effetto della Polizza o del rinnovo annuale della stessa, il Contraente, in accordo con la Società, può chiedere la Risoluzione della Polizza prima della scadenza annuale e la Società restituisce al Contraente il Premio non usufruito, con esclusione delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, dalla data della richiesta. Il Contraente deve comunicare alla Società la sua volontà di risolvere la Polizza, dichiarando in forma scritta l’assenza di Sinistri e facendosi carico di eventuali richieste di Xxxxx.
Nel caso si sia verificato un Sinistro, la Risoluzione della Polizza non è applicabile e, nel caso di dichiarazione non veritiera, la Società eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti del Contraente. Contestualmente alla Risoluzione della Polizza il Contraente deve restituire alla Società la Scheda di Polizza e, se presente la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione, il Certificato di Assicurazione e l’eventuale Carta Verde.
Qualora la comunicazione dell’intenzione di risolvere la Polizza e la contestuale consegna della Scheda di Polizza e, del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde non avvenga presso la sede dell’Intermediario che ha in gestione la Polizza, ma avvenga tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, faranno fede le date dei timbri postali.
2.14 – Recesso da Xxxxxxx concluse a distanza
In caso di Xxxxxxx a distanza il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza ovvero, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale (Scheda di Polizza, Certificato di Assicurazione, eventuale Carta Verde). In tal caso, la Società rimborsa la quota di Premio – al netto dell’imposta – per il periodo di Assicurazione non goduto.
In conformità all’art. 67 duodecies par. 5, lettera c) del Codice del Consumo, il diritto di recesso non potrà essere esercitato laddove sia stato denunciato un Sinistro oggetto di copertura.
Il Contraente, per esercitare il diritto, deve inviare alla Società, entro il termine previsto, la comunicazione di ripensamento a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HDI Assicurazioni S.p.A., piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx, oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo a xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.
Il Contraente deve inoltre restituire alla Società i documenti assicurativi in originale.
2.15 - Misure restrittive (Sanction Limitation and Exclusion Clause)
La presente assicurazione non sarà operante e l’Assicuratore non sarà tenuto a prestare copertura né sarà obbligato a pagare alcun risarcimento, indennizzo od a riconoscere alcun beneficio o servizio previsto nella presente Polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale risarcimento, indennizzo od il riconoscimento di tale beneficio o servizio espongano l’Assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da:
a) risoluzioni delle Nazioni Unite;
b) provvedimenti relativi a sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o degli U.S.A.;
c) qualsiasi altra norma o provvedimento nazionale o internazionale in materia di embargo internazionale e sanzioni economiche e commerciali.
SEZIONE 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
3.1 – Oggetto dell’Assicurazione (Quello che assicuriamo)
La Società assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i Massimali concordati indicati nella Scheda di Polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di Risarcimento di danni involontariamente causati a Terzi dalla Circolazione del Veicolo assicurato indicato nella Scheda di Polizza in aree pubbliche od a queste equiparate. L'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Il Massimale complessivo è pari alla somma del Massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla Scheda di Polizza. I Massimali sono utilizzati, anzitutto, per il Risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni alle cose) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l’altro Massimale, in tutto o in parte non impegnato. La garanzia è prestata nella forma e secondo le modalità precisate nelle “Condizioni particolari” eventualmente richiamate nella Scheda di Polizza.
Estensioni gratuite alla garanzia di Responsabilità civile della Circolazione La Società assicura, inoltre, i danni involontariamente cagionati a Terzi:
1) derivanti dalla Circolazione dei Veicoli in aree private non equiparate a quelle di uso pubblico, con esclusione delle Aree aeroportuali, autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive;
2) dai trasportati a bordo del Veicolo durante la Circolazione, con esclusione dei danni al Veicolo stesso;
3) derivanti all’Assicurato da fatto illecito di minori (figli e non) non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi (art. 2048 del Codice Civile, 1° comma), durante Circolazione del Veicolo, purché avvenuta ad insaputa dell’Assicurato;
4) derivanti dalla Circolazione di eventuali rimorchi o carrelli appendice quando sono agganciati al Veicolo assicurato (motrice) costituendo con esso un unico Veicolo;
5) derivanti dal gancio di traino del Veicolo assicurato;
6) derivanti dalle operazioni di carico e scarico quando il Veicolo si trova in Circolazione ai sensi di Legge, esclusi in ogni caso i danni alle cose trasportate od in consegna ed i danni alle persone trasportate sul Veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni;
7) derivanti dall’eventuale perdita di accessori (quali ad esempio portabiciclette, bagagliere, ecc.) stabilmente installati sul Veicolo e non indicati sulla carta di circolazione o sul Documento Unico di Circolazione, purché gli stessi siano regolarmente omologati e montati nel rispetto delle schede tecniche e delle case costruttrici del Veicolo e dell’accessorio.
Sono inoltre compresi:
8) i danni provocati alle parti interne del Veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di Circolazione fino al posto di soccorso medico,
fino alla concorrenza di Euro 500,00 per evento;
9) la responsabilità civile dell’istruttore nel caso di Xxxxxxx adibiti a scuola guida; sono considerati Xxxxx l’esaminatore, l’allievo Conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l’effettuazione dell’esame e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo Conducente.
Le estensioni di garanzia sopra indicate e le “Condizioni aggiuntive”, in quanto siano espressamente richiamate, sono prestate in base agli stessi Massimali di responsabilità civile indicati sulla Scheda di Polizza i quali sono destinati, anzitutto, ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i Rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria.
3.2 – Soggetti esclusi dall’Assicurazione
L’Assicurazione, ai sensi dell’articolo 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente responsabile del Sinistro del Veicolo assicurato; in questo caso, inoltre, l’assicurazione non copre i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:
1) il Proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il Locatario in caso di contratti di Leasing;
2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi, naturali o adottivi del Conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provveda al loro mantenimento;
3) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).
3.3 – Esclusioni e Rivalsa (Quello che non assicuriamo)
La Società eserciterà diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi nei seguenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art. 144 della Legge in materia di inopponibilità al danneggiato di eventuali eccezioni contrattuali.
Salvo quanto previsto dalle Condizioni aggiuntive “RVB - Rinuncia al diritto di Rivalsa – Garanzia base” e “RVE - Rinuncia al diritto di Rivalsa – Garanzia estesa” se richiamate nella Scheda di Polizza, l’Assicurazione non è operante e la Società eserciterà il diritto di Rivalsa:
a) se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente perché la patente non è mai stata conseguita o è stata ritirata o è scaduta. Nel caso di patente scaduta o in attesa di rilascio della stessa (avendo superato l’esame teorico e pratico) la Società rinuncia al diritto di Rivalsa se la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro o dell’eventuale guarigione clinica. Inoltre la Società rinuncia alla Rivalsa anche quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso o di un caso fortuito o forza maggiore;
b) se la Circolazione non è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
c) nel caso di Xxxxxxx guidato da persona in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del “Codice della Strada” e successive modificazioni;
d) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
e) nel caso di Xxxxxxx con targa in prova, se la Circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
f) nel caso di Xxxxxxx dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
g) nel caso di Xxxxxxx che, al momento del Sinistro, risulta essere stato dichiarato non idoneo alla Circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore;
h) nel caso di Xxxxxxx che, al momento del Sinistro, risulti essere stato modificato volontariamente, relativamente alla potenza del motore e/o alla velocità (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mappatura centraline, aumento della cilindrata, ecc.), modificandone i livelli di sicurezza;
i) per i danni causati dalla partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
l) per i danni causati all’interno delle Aree aeroportuali;
m) per i danni causati all’interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive, qualunque ne sia la causa.
3.4 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell’Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo al momento del sinistro, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia. L’Assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultino barrate sulla Carta Verde stessa.
3.5 – Carta Verde
La Società rilascia il certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde), su semplice richiesta dell’Assicurato, senza sovrappremio. L’Assicurazione non vale per gli Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, siano barrate.
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del Premio o delle rate di Premio successive. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di Assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo. Resta fermo quanto disposto al precedente art. “3.3 - Esclusioni e Rivalsa”.
3.6 – Periodi di osservazione della sinistrosità
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio;
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
3.7 – Sostituzione del Certificato di Assicurazione
La Società rilascia, su richiesta del Contraente, un duplicato del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde nel caso in cui essi siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti. La Società, nel caso di deterioramento, vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo l’eventuale conguaglio di Premio. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione il Contraente deve fornire alla Società la denuncia del fatto alla competente autorità, oppure una dichiarazione (autocertificazione) circa l’evento accaduto.
3.8 – Attestazione dello stato del Rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale della Polizza la Società mette a disposizione, almeno trenta giorni prima della scadenza della Polizza, l’Attestazione dello stato del Rischio. L’Attestazione dello stato del Rischio contiene le informazioni previste dalle normative vigenti.
La Società inoltre mette a disposizione:
l’Attestazione dello stato del Rischio relativa all’annualità in corso – se il Periodo di osservazione risulta concluso – in caso di cessazione del Rischio per Furto del Veicolo, vendita, consegna in conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero, cessazione definitiva della Circolazione.
un duplicato dell’Attestazione dello stato del Rischio relativo agli ultimi cinque anni di Polizza – anche in corso di Polizza – entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, purché siano stati conclusi i rispettivi Periodi di osservazione.
La Società non rilascia l’Attestazione dello stato del Rischio nel caso di:
sospensione di garanzia nel corso della Polizza, senza che sia avvenuta la riattivazione della stessa;
Polizze che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno (temporanee);
Polizze che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio;
Polizze con durata superiore ad un anno (rateo più anno), alla scadenza del rateo;
Xxxxxxx annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, se non ancora concluso il Periodo di osservazione;
Cessione della Polizza per Alienazione del Veicolo assicurato.
3.9 –Condizioni aggiuntive (valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)
RVB – Rinuncia al diritto di Rivalsa – Garanzia base
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione, la Società, a parziale deroga dell’art. “3.3 - Esclusioni e Rivalsa”, rinuncia al diritto di Rivalsa:
1) nel caso in cui il Veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2) nel caso di danni subiti da Xxxxx trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione.
La Società inoltre:
3) nel caso in cui il Veicolo sia guidato da persona in stato di Xxxxxxxx ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 o 186- bis del “Codice della strada” e successive modificazioni, applicherà la Rivalsa fino alla concorrenza di Euro 1.000,00;
4) nel caso in cui il Veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del “Codice della strada” e successive modificazioni, applicherà la Rivalsa fino alla concorrenza di Euro 3.000,00.
Le deroghe riportate nella presente Condizione particolare non sono operanti, e quindi la Società eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il Veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un Conducente nelle condizioni di cui sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).
RVE – Rinuncia al diritto di Rivalsa – Garanzia estesa
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione, la Società, a parziale deroga dell’art. “3.3 - Esclusioni e Rivalsa”, rinuncia al diritto di Rivalsa:
1) nel caso in cui il Veicolo sia guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
2) nel caso di danni subiti da Xxxxx trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
3) nel caso in cui il Veicolo sia guidato da persona in stato di Xxxxxxxx ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 186 o 186- bis del “Codice della strada” e successive modificazioni;
4) nel caso in cui il Veicolo sia guidato da persona sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell’art. 187 del “Codice della strada” e successive modificazioni.
Le deroghe riportate nella presente Condizione particolare non sono operanti e quindi la Società eserciterà il diritto di Rivalsa nei confronti di chi di ragione, qualora risulti che il Veicolo sia stato affidato consapevolmente ad un Conducente nelle condizioni di cui ai sopra riportati punti 1), 2), 3) e 4).
BP – Bonus Protetto
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione, fermo restando quanto pattuito nella Condizione particolare “F – Bonus / Malus Autovetture” ai fini dell’evoluzione della Classe di merito HDI, la Società non terrà conto del primo Sinistro, avvenuto durante il periodo di validità della presente garanzia Bonus Protetto, con Responsabilità principale per il quale la Società ha effettuato un pagamento che farebbe scattare il Malus. In presenza di soli Sinistri con Responsabilità paritaria, la Società non terrà conto di quello che, in seguito al cumulo delle relative responsabilità, determinerebbe il primo scatto di Malus. La Classe di merito C.U. verrà invece regolarmente evoluta secondo quanto previsto dalla tabella riportata al paragrafo “3 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole evolutive della classe di merito” della Condizione particolare “F – Bonus / Malus Autovetture”. A seguito di quanto sopra previsto, la tabella denominata “Tabella delle regole evolutive HDI” riportata al paragrafo “3 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole evolutive della classe di merito” della Condizione particolare “F – Bonus / Malus Autovetture”, è sostituita dalla seguente.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE HDI Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati | ||||||
Classe di merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Sinistri | 3 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri |
1L | 1L | 1L | 1I | 1E | 1B | 2A |
1I | 1L | 1L | 1H | 1D | 1A | 2 |
1H | 1I | 1I | 1G | 1C | 1 | 3 |
1G | 1H | 1H | 1F | 1B | 2A | 4 |
1F | 1G | 1G | 1E | 1A | 2 | 5 |
1E | 1F | 1F | 1D | 1 | 3 | 6 |
1D | 1E | 1E | 1C | 2A | 4 | 7 |
1C | 1D | 1D | 1B | 2 | 5 | 8 |
1B | 1C | 1C | 1A | 3 | 6 | 9 |
1A | 1B | 1B | 1 | 4 | 7 | 10 |
1 | 1A | 1A | 2A | 5 | 8 | 11 |
2A | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 2A | 2A | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
La presente Condizione particolare è prevista per le sole autovetture ad uso privato.
GE – Guida esperta (guida limitata a conducenti di età uguale o superiore a 26 anni)
La presente Xxxxxxx è stipulata nella forma a “Guida Esperta”. Le garanzie di Responsabilità Civile per la Circolazione e Kasko totale (art. 4.1.7), se prestata, sono operative solo nei casi in cui alla guida del Veicolo vi sia un qualsiasi Conducente di età non inferiore a 26 anni compiuti.
Per la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione, nel caso in cui al momento del Sinistro, alla guida del Veicolo vi sia un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti, fermo il Risarcimento dei Terzi danneggiati, la Società eserciterà diritto di Rivalsa, ai sensi dell’art. 144 della Legge, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi, fino ad un massimo di Euro 3.000,00 per Sinistro. La Società non eserciterà il diritto di Rivalsa:
nel caso in cui l’utilizzo del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza al momento del Sinistro sia dovuto a stato di necessità adeguatamente documentato;
nel caso in cui il Veicolo sia guidato, per ragioni di servizio, da un addetto, preposto alla riparazione del Veicolo stesso;
nel caso in cui l’Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di Xxxxx penalmente rilevante e sia stata fatta denuncia all’autorità giudiziaria.
Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido, per ciascun Sinistro, a rimborsare alla Società l’importo del Risarcimento rientrante nel limite della Franchigia. Il Contraente e/o l’Assicurato ha inoltre l’obbligo di indicare nella denuncia di Sinistro i dati anagrafici del Conducente. La Società conserva comunque il diritto di gestire il Sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della Franchigia.
Per la garanzia Kasko totale (art. 4.1.7), se prestata, nel caso in cui, al momento del Sinistro, alla guida del Veicolo vi sia un Conducente di età inferiore a 26 anni compiuti, il Minimo indicato nella Scheda di Polizza, se inferiore, è elevato a Euro 2.500,00 e la Società liquiderà l’Indennizzo tenendo conto di tale Minimo. Rimane fermo lo Scoperto indicato nella Scheda di Polizza.
3.10 – Condizioni particolari di Assicurazione (valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza) E – Franchigia fissa ed assoluta
La garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione è stipulata nella forma con Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro nell’ammontare precisato nella Scheda di Polizza. Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del Risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia. La Società conserva il diritto alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze previsto dall’art. “8.2.3. Gestione delle vertenze” anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della Franchigia. É fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della Franchigia indicata nella Scheda di Polizza.
F – Bonus/Malus Autovetture
La garanzia di Responsabilità Civile della Circolazione è prestata nella forma “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni (“Bonus”) od aumenti (“Malus”) della classe di merito rispettivamente in assenza od in presenza di Sinistri pagati nei “Periodi di osservazione della sinistrosità” e che si articola in 29 Classi di merito HDI di appartenenza, corrispondenti ciascuna a livelli di Premio decrescenti o crescenti, determinati in base ai coefficienti indicati nella seguente tabella.
Classi di merito | 1L | 1I | 1H | 1G | 1F | 1E | 1D | 1C | 1B | 1A |
Coefficienti di determinazione del Premio | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,43 |
Classi di merito | 1 | 2A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Coefficienti di determinazione del Premio | 0,46 | 0,48 | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 |
Classi di merito | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | == |
Coefficienti di determinazione del Premio | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,90 | 1,20 | 1,50 | 1,80 | == |
Inoltre, è prevista, al fine di favorire la confrontabilità dei Rischi tra le diverse imprese, un’articolazione in base alla classe di merito di Conversione Universale (C.U.) che si suddivide in 18 classi di merito e che non ha influenza sul Premio.
1 – Stipulazione della Polizza: assegnazione della Classe di merito C.U. e dello I.U.R.
Per la stipulazione della Polizza il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione ed il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione del Veicolo da assicurare. In mancanza di tali documenti la Polizza è assegnata alla Classe di merito C.U. 18.
a) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale: la Polizza è assegnata allo stesso I.U.R. ed alla stessa Classe di merito C.U. di assegnazione risultanti dall’Attestazione dello stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
b) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale che non ha circolato dalla data di scadenza del precedente contratto: la Polizza è assegnata alla stessa Classe di merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall’Attestazione dello stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata Circolazione, è assegnata alla Classe di merito C.U. 14.
c) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto di durata annuale, venduto, rubato, demolito, esportato definitivamente all’estero o che ha cessato la Circolazione: la Polizza è assegnata alla stessa Classe di merito C.U. ed allo stesso I.U.R. risultanti dall’Attestazione dello stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il precedente Veicolo a condizione che il precedente contratto non sia scaduto da più di cinque anni e il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il Veicolo alienato non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto e che l’Attestazione dello stato del Rischio non sia già stata utilizzata per l’Assicurazione di altro Veicolo in sostituzione del precedente. Se la precedente annualità è scaduta da più di 5 anni la Polizza, in presenza della dichiarazione di mancata Circolazione, è assegnata alla Classe di merito C.U. 14. Quanto sopra indicato è applicabile anche se:
il Veicolo alienato era oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest’ultimo caso, se l’utilizzatore del Veicolo era registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia, da almeno dodici mesi;
il nuovo Veicolo da assicurare è oggetto di un contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine e, in quest’ultimo caso, se l’utilizzatore del Veicolo è registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
Se il precedente contratto non aveva maturato un’Attestazione dello stato del Rischio, alla Polizza si applica la Classe di merito C.U. in corso al momento dell’Alienazione.
d) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto temporaneo: la Polizza è assegnata alla stessa Classe di merito C.U. riportata nel contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire in copia (fatto salvo il diritto della Società di richiedere la documentazione in originale per particolari esigenze istruttorie), a condizione che il precedente contratto temporaneo non sia scaduto da più di cinque anni. Se il Veicolo non ha circolato dopo la scadenza del contratto temporaneo, il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che il Veicolo non ha circolato e non è stato assicurato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto . Se il precedente contratto temporaneo è scaduto da più di 5 anni, in presenza della dichiarazione di mancata Circolazione, la Polizza è assegnata alla Classe di merito C.U. 14.
e) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa con contratto annullato prima della scadenza annuale: se la Risoluzione del contratto prima della scadenza annuale è avvenuta consensualmente o, per i contratti conclusi a distanza, a seguito dell’esercizio del diritto di recesso, la Polizza è assegnata alla Classe di merito C.U. ed allo I.U.R. determinati in base alla dichiarazione, rilasciata dal precedente assicuratore, di avvenuta Risoluzione anticipata del rapporto. Il Contraente deve inoltre esibire il precedente contratto.
f) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa il cui contratto di Assicurazione sia stato ceduto all’acquirente: la Polizza è assegnata alla Classe di merito C.U. 14, salvo quanto previsto dall’art. 134, comma 4-bis della Legge, se tale norma era applicabile al momento dell’acquisto del Veicolo per il quale è stato ceduto il contratto di Assicurazione. Il Contraente deve esibire l’Appendice di Cessione del contratto (o altro documento equivalente) in mancanza della quale la Polizza è assegnata alla Classe di merito C.U. 18.
g) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa all’estero: si determina la Classe di merito C.U. secondo le regole riportate nella “Tabella delle regole evolutive C.U.”, di cui al successivo paragrafo “3 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole evolutive della classe di merito”, considerando la Classe di merito C.U. 14 quale classe di ingresso, sulla base di una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero attestante la durata del periodo di Assicurazione e gli eventuali Sinistri verificatisi in detto periodo. Alla Polizza è assegnato un nuovo I.U.R.
Se il Proprietario del Veicolo ha un’Attestazione dello stato del rischio italiana ancora in corso di validità (scaduta da non più di cinque anni), si considera, quale Classe di merito C.U. di ingresso, quella riportata nell’Attestazione dello stato del rischio italiana e si assegna al Rischio lo stesso
I.U.R. dell’Attestazione dello stato del Rischio italiana.
Se il Veicolo non ha circolato successivamente alla scadenza del precedente contratto, si applica quanto indicato alla precedente lettera b).
h) Xxxxxxx assicurato precedentemente con altra impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o posta in Liquidazione coatta amministrativa: la Polizza, in mancanza dell’Attestazione sullo stato del Rischio nella banca dati, è assegnata alla Classe di merito C.U. ed allo
I.U.R. risultanti da una dichiarazione sostitutiva dell’Attestazione sullo stato del Rischio rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del Contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si procede come previsto dalla successiva lettera l).
i) Xxxxxxx precedentemente assicurato con altra impresa oggetto di contratto di Leasing o di noleggio a lungo termine ed acquisito in proprietà dall’utilizzatore: la Polizza è assegnata alla Classe di merito C.U. ed allo I.U.R. risultanti dall’Attestazione dello stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore per lo stesso Xxxxxxx, ove acquisito in proprietà ovvero per altro Veicolo di proprietà dell’utilizzatore purché, quest’ultimo, sia registrato quale intestatario temporaneo del Veicolo da almeno dodici mesi, secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.
l) Veicolo precedentemente assicurato con altra impresa con Attestazione dello stato del Rischio non presente nella Banca dati degli attestati di Rischio: nel caso l’ultima Attestazione dello stato del Rischio non risulti presente nella Banca dati degli attestati di Rischio, la Società acquisisce telematicamente l’ultima Attestazione dello stato del Rischio disponibile e richiede al Contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che permetta di ricostruire la posizione assicurativa – compresi gli eventuali Sinistri
– e procede ad una corretta assegnazione della Classe di merito C.U. In caso di Xxxxxxxx avvenuti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Società non riesca ad acquisire tempestivamente l’informazione, la Polizza viene emessa sulla base della classe di merito risultante dall’ultima Attestazione dello stato del Rischio presente nella Banca dati. In caso di completa assenza di un’Attestazione dello stato del Rischio utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l’Attestazione dello stato del Rischio, la Società richiede al Contraente la dichiarazione per l’intero quinquennio precedente; in questo caso la Società può acquisire, ai soli fini probatori e di verifica, eventuali Attestazioni dello stato del Rischio cartacei e/o precedenti contratti di Assicurazione a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Polizza è assegnata alla Classe di merito C.U. 18. Una volta assunta la Polizza la Società verifica la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione della Polizza.
m) Xxxxxxx assicurato per la prima volta dopo l’Immatricolazione o la voltura al P.R.A.: in caso di acquisto di Veicolo nuovo o usato la Polizza è assegnata alla Classe di merito C.U. 14 ed al Rischio è attribuito un nuovo I.U.R.
n) Acquisto di un ulteriore Veicolo anche di diversa tipologia (ai sensi dell’art. 134, comma 4 bis della Legge) : nel caso il Proprietario di un Veicolo già assicurato con Polizza regolarmente in corso, acquista un ulteriore Veicolo (regolarmente iscritto al P.R.A.) anche di diversa tipologia, la nuova Polizza è assegnata alla medesima Classe di merito C.U. maturata sul Veicolo già assicurato e risultante dall’ultima Attestazione dello stato del Rischio conseguita. Alla Polizza si assegna un nuovo I.U.R. Questo diritto sussiste solo se i due Veicoli sono proprietà della medesima persona fisica o di un componente del suo nucleo familiare purché stabilmente convivente. Questa norma si applica solo in caso di nuova Polizza.
o) Rinnovo di un contratto già stipulato con altra impresa (ai sensi dell’art. 134, comma 4 bis della Legge) : nel caso di stipulazione di una Polizza relativa ad un veicolo già assicurato con altra impresa, purché in assenza di sinistri con Responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni, il Proprietario del Veicolo da assicurare può usufruire della Classe di merito C.U. maturata per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, di Sua proprietà o di un componente del Suo nucleo familiare purché stabilmente convivente. La Polizza è assegnata allo stesso I.U.R. e mantiene la stessa sinistrosità pregressa risultanti dall’Attestazione dello stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
2 – Stipulazione della Polizza: assegnazione della Classe di merito HDI
La tabella sottostante riporta le regole di corrispondenza tra la Classe di merito C.U. e la Classe di merito HDI.
La Classe di merito HDI viene attribuita in base alla Classe di merito C.U. ed al numero dei Sinistri riportati sulla sinistrosità pregressa (compreso l’anno corrente) dell’Attestazione dello stato del Rischio rilasciata dal precedente assicuratore.
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSI DI MERITO C.U. E HDI | ||||||
CLASSE DI MERITO C.U. | CLASSE DI MERITO HDI | |||||
SEZIONE A | SEZIONE B | |||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 o più Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistro | 2 o più Sinistri | |
1 (provenienza 1) | 1D | 1B | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 (provenienza 2) | 1 | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE CLASSI DI MERITO C.U. E HDI | ||||||
CLASSE DI MERITO C.U. | CLASSE DI MERITO HDI | |||||
SEZIONE A | SEZIONE B | |||||
0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 o più Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistro | 2 o più Sinistri | |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
La “SEZIONE A” della “Tabella di corrispondenza tra le Classi di merito C.U. e HDI” si applica se il Proprietario / intestatario al P.R.A. o Locatario (in caso di Leasing) è una persona fisica di età superiore o uguale a 32 anni.
La “SEZIONE B” della “Tabella di corrispondenza tra le Classi di merito C.U. e HDI” si applica nel caso:
il Proprietario / intestatario al P.R.A. o Locatario (in caso di Leasing), sia una persona fisica, di età inferiore a 32 anni;
il Proprietario / intestatario al P.R.A. o Locatario (in caso di Leasing) sia una società;
l’Attestazione dello stato del Rischio presenti, nella tabella della sinistrosità pregressa, i valori N.A.;
la Polizza cui l’Attestazione dello stato del Rischio si riferisce, sia scaduta da oltre un anno.
Se la Polizza è stipulata ai sensi dell’art. 134, comma 4 bis della Legge:
nel caso l’Attestazione dello stato del Rischio utilizzata per l’assunzione della Polizza sia stata emessa da altra impresa, si applica la “Sezione B” della “Tabella di corrispondenza tra le Classi di merito C.U. ed HDI”;
nel caso l’Attestazione dello stato del Rischio utilizzata per l’assunzione della Polizza sia stata emessa dalla Società, si attribuisce alla Polizza la Classe di merito HDI maturata indicata sull’Attestazione dello stato del Rischio.
3 – Scadenza e rinnovo della Polizza: regole evolutive della classe di merito
In occasione di ogni scadenza annuale la Polizza è assegnata alle Classi di merito HDI e C.U. riportate nelle tabelle delle regole evolutive sotto riportate. L’eventuale penalizzazione (aumento della classe di merito), avverrà in base ai Sinistri pagati, anche parzialmente, nel Periodo di osservazione o nel corso di Periodi di osservazione precedenti, anche se il Sinistro è stato pagato da altra impresa e non è stato a suo tempo registrato sull’Attestazione dello stato del Rischio emessa da tale impresa.
Per lo scatto di Xxxxx sono presi in considerazione i Sinistri per i quali sia stata accertata la Responsabilità principale dell’assicurato.
I Sinistri pagati con Responsabilità paritaria dell’assicurato inferiore o uguale al 50% non comporteranno la penalizzazione, tuttavia verranno annotati nell’Attestazione dello stato del Rischio con l’indicazione della percentuale di responsabilità. Nel caso ci fossero ulteriori Sinistri con Responsabilità paritaria verranno sommate le diverse percentuali e, raggiunta la soglia del 51% nell’arco dell’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, si procederà all’applicazione del Malus. Ai fini dell’applicazione delle regole evolutive due o più Sinistri, pagati con Responsabilità paritaria, che abbiano dato luogo ad una percentuale di responsabilità pari ad almeno il 51%, si considerano un solo Sinistro.
In assenza di Sinistri o di pagamenti per Sinistri con Responsabilità minoritaria la Polizza è considerata immune da Sinistri.
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE HDI Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati | |||||
Classe di merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri |
1L | 1L | 1I | 1E | 1B | 2A |
1I | 1L | 1H | 1D | 1A | 2 |
1H | 1I | 1G | 1C | 1 | 3 |
1G | 1H | 1F | 1B | 2A | 4 |
1F | 1G | 1E | 1A | 2 | 5 |
1E | 1F | 1D | 1 | 3 | 6 |
1D | 1E | 1C | 2A | 4 | 7 |
1C | 1D | 1B | 2 | 5 | 8 |
1B | 1C | 1A | 3 | 6 | 9 |
1A | 1B | 1 | 4 | 7 | 10 |
1 | 1A | 2A | 5 | 8 | 11 |
2A | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 2A | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TABELLA DELLE REGOLE EVOLUTIVE C.U. Classe di collocazione in base ai Sinistri osservati | |||||
Classe di merito | 0 Sinistri | 1 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Al rinnovo della Polizza per il Veicolo assicurato, purché in assenza di sinistri con Responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni, è possibile usufruire della Classe di merito C.U. maturata (e della corrispondente Classe di merito HDI) per altro Veicolo, anche di diversa tipologia, dello stesso proprietario o di proprietà o di un componente del Suo nucleo familiare, purché stabilmente convivente (ai sensi dell’art. 134, comma 4 bis della Legge). La polizza mantiene lo stesso I.U.R. e la stessa sinistrosità pregressa risultanti dall’Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx.
0 – Facoltà di rimborso dei Sinistri pagati
Alla scadenza del periodo assicurativo nel quale è stato pagato il Sinistro e indipendentemente dall’eventuale rinnovo, il Contraente ha facoltà di evitare l’evoluzione in Malus rimborsando gli importi pagati per tutti o per parte dei Sinistri che hanno dato luogo a tale evoluzione, sempre che siano stati pagati a titolo definitivo. Per i Sinistri pagati in regime di Risarcimento diretto, ai sensi degli artt. 149 e 150 della Legge, la richiesta di informazioni e, successivamente, di eventuale rimborso deve essere inoltrata alla “Stanza di compensazione” presso CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Via Yser, 14 – 00198 Roma, tel. 00.00.000.000, fax 00.00.000.000/547, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, sito internet xxx.xxxxxx.xx. Per i Sinistri pagati nell’ambito della procedura ordinaria, ai sensi dell’art. 148 della Legge, per conoscere l’importo del Sinistro ci si dovrà rivolgere direttamente alla Società. In seguito al rimborso la Società provvede all’assegnazione della Polizza alla nuova classe di merito e mette a disposizione una nuova Attestazione dello stato del Rischio.
5 – Sostituzione del Veicolo assicurato con la Società
a) Sostituzione del Veicolo con altro appartenete allo stesso Settore tariffario: in questo caso, effettuando la sostituzione della Polizza, è tenuta ferma la scadenza annuale, non si interrompe il Periodo di osservazione in corso e sono mantenute le Classi di merito HDI e C.U.
b) Sostituzione del Veicolo con altro appartenete a Settore tariffario diverso: in questo caso si procede all’annullamento della Polizza in corso con restituzione del Premio pagato e non goduto e sul Veicolo da assicurare si stipula una nuova Polizza. Il Rischio non mantiene la classe di merito
C.U. maturata e verrà assegnato un nuovo I.U.R.
Resta fermo quanto previsto dall’art. “2.4 - Cessazione dell’Assicurazione per trasferimento di proprietà, conto vendita, Demolizione, esportazione definitiva all’estero o cessazione della Circolazione del Veicolo assicurato”, lettera a), della “Sezione 2 – Norme che regolano l’Assicurazione in generale”.
6 – Regole particolari di mantenimento ed assegnazione della Classe di merito C.U. e dello I.U.R.
a) Mutamento della titolarità del Veicolo da una pluralità di Proprietari ad uno o più di essi : in caso di mutamento della titolarità di un Veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di Proprietari ad uno soltanto di essi o a più di essi, a questo/i ultimo/i sono attribuite lo I.U.R., la classe di
C.U. e la sinistrosità pregressa maturate su tale Xxxxxxx, anche quando lo stesso Xxxxxxx venga sostituito da altro Xxxxxxx. Lo I.U.R., la Classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa verranno infine assegnati al primo dei comproprietari che diventa Proprietario unico del Veicolo. Se nessuno degli ex comproprietari diviene Proprietario del Veicolo, la Classe di merito C.U. è attribuita, in caso di acquisto di nuovo Veicolo, a tutti gli ex comproprietari mentre lo I.U.R. e la sinistrosità pregressa vengono assegnati al primo degli ex comproprietari che acquista ed assicura un nuovo Veicolo.
Gli altri soggetti ex comproprietari del Veicolo possono conservare la Classe di merito C.U. maturata, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., sul Veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o stipula di una nuova Polizza.
b) Trasferimento di proprietà del Veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto : In questo caso all’acquirente sono attribuite lo I.U.R., la Classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo alienato. In questo caso l’acquirente deve fornire alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa il suo legame con il venditore.
Il cedente può conservare la sola Classe di merito C.U. maturata sul Veicolo alienato, con esclusione quindi della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per altro Veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di una nuova Polizza.
c) Xxxxxxx consegnato in conto vendita od oggetto di Furto e successivamente rientrato in possesso del Proprietario: nel caso di Xxxxxxx consegnato in conto vendita che risulti invenduto e rientri in possesso del Proprietario oppure nel caso di Veicolo oggetto di Furto e successivamente ritrovato, qualora lo I.U.R., la Classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo consegnato in conto vendita o oggetto di Furto siano già state trasferite su altro Veicolo del Proprietario, alla nuova Polizza, per il Veicolo rientrato nella disponibilità del Proprietario, è attribuita la Classe di merito C.U. precedente alla perdita di possesso e viene assegnato un nuovo I.U.R.
d) Xxxxxxx intestato a portatore di handicap: nel caso di Xxxxxxx intestato a portatore di handicap, coloro che hanno abitualmente condotto il Veicolo, purché siano registrati come utilizzatori temporanei di detto Xxxxxxx ai sensi dell’art. 247 bis, comma 2 del D.P.R. 495/2012 da almeno 12 mesi,
possono utilizzare la Classe di merito C.U. maturata sul Veicolo, con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R., per i nuovi Veicoli acquistati.
e) Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di successione mortis causa: in caso di trasferimento della proprietà del Veicolo a seguito di eredità, lo I.U.R. la Classe di merito C.U. maturata e la sinistrosità pregressa di detto Xxxxxxx sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del Xxxxxxx stesso a titolo ereditario. In questo caso deve essere fornita alla Società una dichiarazione (autocertificazione) circa lo stato di convivenza con il de cuius.
Nel caso l’erede o un suo familiare convivente sia già Proprietario di altro Xxxxxxx assicurato, il Veicolo acquisito in eredità può usufruire della stessa Classe di merito C.U. del Veicolo già di proprietà con esclusione della sinistrosità pregressa e dello I.U.R. che rimangono quelli del Veicolo ereditato. In questo caso la Società, a richiesta del Contraente, assegna a tale Veicolo la Classe di merito C.U. del Veicolo già di proprietà.
f) Trasferimento di proprietà del Veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa: in caso di trasferimento di proprietà dalla ditta individuale alla persona fisica o dalla società di persone al socio illimitatamente responsabile – e viceversa – l’acquirente ha diritto a mantenere lo I.U.R., la Classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate sul Veicolo acquisito in proprietà.
g) Trasferimento di proprietà del Veicolo a seguito di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda: in caso di trasformazione, fusione, scissione societaria o cessione di ramo di azienda che comporti anche il trasferimento di proprietà del Veicolo, la persona giuridica che ne acquisisce la proprietà può mantenere per detto Veicolo lo I.U.R., la Classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.
h) Mutamento della classificazione del Veicolo: in caso di mutamento della classificazione del Veicolo (di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 285/1992 Codice della Strada), il Veicolo mantiene lo I.U.R., la Classe di merito C.U. e la sinistrosità pregressa maturate.
P – Condizioni di personalizzazione tariffaria
Per la garanzia di responsabilità civile per la Circolazione il Premio è determinato in base ai dati riportati sulla Scheda di Polizza con riferimento al Veicolo, al suo utilizzo, ed ai dati del Proprietario (Locatario nel caso dei contratti di Leasing) di quest’ultimo, nonché ai dati contenuti nell’Attestazione dello stato del Rischio. Qualunque variazione dei dati di cui sopra, intervenuta in corso di Polizza, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Società e comporterà la ridefinizione del Premio mediante sostituzione della Polizza.
Q – Veicoli azionati elettricamente
La garanzia di responsabilità civile per la Circolazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che il Veicolo è azionato con alimentazione esclusivamente elettrica.
VS – Veicoli di interesse storico
1) La Società prende atto della dichiarazione del Contraente che il Veicolo d’epoca o di interesse storico, così come definito dall’art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, descritto nella Scheda di Polizza è adibito ad uso proprio / privato ed è iscritto in uno dei seguenti registri:
Automotoclub Storico Italiano (ASI);
Storico Lancia;
Italiano Fiat;
Italiano Alfa Romeo;
Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C.
L’Assicurazione è operante sempre che il Veicolo descritto nella Scheda di Polizza:
sia iscritto ad uno dei registri sopra indicati;
sia condotto, dal Contraente, dall’intestatario al P.R.A. o da altro Conducente specificatamente autorizzato ed espressamente indicato nell’Allegato SV, nessuno di età inferiore a 21 anni.
2) Ad integrazione di quanto previsto dagli artt. “3.3 - Esclusioni e Rivalsa” e “4.4 - Esclusioni”, l’Assicurazione non è operante:
se il Veicolo è utilizzato nell’esercizio dell’attività professionale o comunque per finalità incompatibili con la definizione di Veicolo storico;
se la Circolazione avviene senza l’autorizzazione o senza i requisiti previsti dai comma 3 e 4 dell’art. 60 del D.Lgs. 30 aprile 1992 e successive modificazioni.
La Società, nel caso della garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore, eserciterà il diritto di Rivalsa, spettantele ai sensi dell’art. 144 della Legge, per le somme che abbia dovuto pagare a Terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nel caso al momento del Sinistro:
alla guida del Veicolo assicurato vi sia un Conducente non espressamente autorizzato ai sensi della presente Condizione particolare;
il Veicolo assicurato non sia effettivamente iscritto ad uno dei precedenti registri.
Per la garanzia Infortuni del Conducente, se prestata, nel caso in cui alla guida del Veicolo vi sia un Conducente non autorizzato ai sensi della presente Condizione particolare, nessun Indennizzo sarà dovuto dalla Società.
SEZIONE 4
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER I RISCHI DIVERSI
4.1 – Oggetto dell’Assicurazione (Quello che assicuriamo)
L’Assicurazione è prestata, entro le somme assicurate, i Massimali, gli Scoperti e Minimi e le Franchigie indicati nella Scheda di Polizza o nelle presenti condizioni di assicurazione, per il Veicolo ivi descritto e per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla Scheda di Polizza, fermo quanto previsto al successivo art. “4.4 - Esclusioni”.
L’Assicurazione vale anche per gli Accessori di serie e non di serie e gli Optional, il valore dei quali deve essere compreso nella somma assicurata, stabilmente installati sul Veicolo, con esclusione degli Audiofonovisivi salvo quanto previsto dall’art. “4.2 - Audiofonovisivi”.
A) DANNI AL VEICOLO
4.1.1. Incendio
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di Incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di Terzi, dell’azione del fulmine, Esplosione o di Scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
4.1.2. Furto e Rapina totale
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati in conseguenza di sottrazione integrale a seguito di Furto o Rapina del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza. In caso di ritrovamento del Veicolo, sono compresi i danni subiti dal Veicolo in conseguenza della Circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina.
Qualora emerga che il Sinistro è avvenuto a seguito di Furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con lo Scoperto indicato all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
La Società, inoltre, in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo terrà a suo carico, fino al massimo indicato all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il Veicolo oggetto di Furto; il rimborso verrà erogato anche in caso di successivo ritrovamento del Veicolo prima della liquidazione dell’Indennizzo.
4.1.3. Furto e Rapina totale e parziale
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati dal Furto totale o dalla Rapina del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, o di parte di esso. Sono compresi i danni da Xxxxx e Xxxxxx arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina del Veicolo o parti di esso e quelli subiti dal Veicolo in conseguenza della Circolazione abusiva successiva al Furto o alla Rapina.
Qualora emerga che il Sinistro è avvenuto a seguito di Furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) con destrezza o all’interno dell’abitazione di chiunque ne detenga legittimamente il possesso, la Società liquiderà il danno con lo Scoperto indicato all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
L’Assicurazione è estesa ai danni da Effrazione causati al Veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del Furto o della Rapina, consumati o tentati, di cose non assicurate che si trovano all’interno del Veicolo, fino alla concorrenza dell’importo indicato all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”.
La Società, inoltre, in caso di Furto o Rapina totale del Veicolo terrà a suo carico, fino al massimo indicato all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”, le spese necessarie per la procura irrevocabile a vendere o demolire il Veicolo oggetto di Furto; il rimborso verrà erogato anche in caso di successivo ritrovamento del Veicolo prima della liquidazione dell’Indennizzo.
4.1.4. Eventi socio-politici
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
4.1.5. Eventi naturali
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati, subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
4.1.6. Rottura cristalli
La Società indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, a fronte di adeguata documentazione fiscale, per la riparazione o sostituzione (ove quest’ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo descritto nella Scheda di Polizza a seguito di rottura o danneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.
L’Assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, per Sinistro e per Anno assicurativo.
La somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza si intende interamente operante qualora l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società. In caso contrario, la somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, dell’importo indicato all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”.
4.1.7. Kasko totale (Completa)
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo, con persone od animali, caduta di oggetti e materiali, urto contro ostacoli fissi e mobili, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la Circolazione in aree pubbliche o private.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
4.1.8. Collisione (Kasko limitata)
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo a motore identificato, munito di targa propria, o ciclomotore dovuto alla Circolazione. Premesso che il Premio della presente garanzia è correlato a quello previsto per la garanzia R.C. Auto, lo stesso verrà automaticamente adeguato, in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla prima. La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
4.1.9. Collisione con limite di Indennizzo
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di collisione con altro Veicolo a motore identificato, munito di targa propria o ciclomotore, dovuto alla Circolazione.
Premesso che il Premio della presente garanzia è correlato a quello previsto per la garanzia R.C. Auto, lo stesso verrà automaticamente adeguato, in occasione di ogni scadenza annuale successiva alla prima.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
4.1.10. Collisione con Animali selvatici
La Società indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza in conseguenza di collisione con animali selvatici. La garanzia è valida per collisione avvenuta su strade asfaltate aperte al pubblico situate nel territorio della Repubblica Italiana.
L’Assicurazione è operante a condizione che avvenga l’intervento di una Pubblica Autorità che accerti l’effettiva collisione con l’animale selvatico. La garanzia è prestata entro la somma assicurata indicata nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
4.1.11. Pacchetto A “Garanzie integrative”
La Società, fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicate all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”, rimborsa l’Assicurato:
a) Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione – in caso di Furto non seguito dal ritrovamento del Veicolo garantito nella Scheda di Polizza, di un importo pari:
alla quota della tassa di proprietà non usufruita, escluse le imposte straordinarie e tutte le soprattasse comprese quelle per motori diesel e alimentati GPL, qualora la regione di residenza del Proprietario non ne preveda il rimborso;
alle spese sostenute e documentate per l’Immatricolazione di un nuovo Veicolo.
b) Perdita delle chiavi – delle spese documentate sostenute a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless).
Sono compresi gli esborsi sostenuti per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all’apertura delle portiere.
c) Spese di custodia e di parcheggio – delle spese documentate sostenute per il parcheggio o la custodia del Veicolo disposti dall’Autorità in caso di Furto totale o Rapina.
La garanzia è prestata dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione della circostanza all’Assicurato.
d) Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale – delle spese sostenute e documentate per acquisire la documentazione richiesta per la liquidazione del Furto e per la stipula della procura a vendere.
e) Spese di dissequestro – delle spese legali necessarie al dissequestro del Veicolo assicurato nella Scheda di Polizza, disposto dall’Autorità Giudiziaria a seguito di Incidente stradale.
4.1.12. Pacchetto B “Garanzie complementari Danni”
La Società, fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicate all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”, indennizza l’Assicurato:
a) Altri danni da Esplosione e Xxxxxxx – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo garantito in Polizza per:
esplosione o Scoppio di cose trasportate o di impianti installati sul Veicolo in relazione all’uso dello stesso, purché il trasporto o l’installazione siano effettuati in conformità alle disposizioni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
esplosione o Scoppio verificatosi all’esterno del Veicolo.
b) Danni ai bagagli trasportati – dei danni ai bagagli trasportati di proprietà dell'Assicurato o delle persone trasportate a seguito di uno degli eventi indennizzabili ai sensi dell'art. “4.1.1. Incendio” o ai sensi della precedente garanzia “Altri danni da Esplosione o Scoppio”.
c) Ripristino del box di proprietà – delle spese relative al ripristino del locale di proprietà dell'Assicurato adibito ad autorimessa in conseguenza di Incendio o Scoppio provocati dal carburante contenuto nel serbatoio o nell’impianto di alimentazione del Veicolo.
d) Eventi socio-politici con limite di Indennizzo – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Polizza, in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio, con esclusione degli Atti vandalici e dolosi e comunque di ogni danno da Incendio.
e) Eventi naturali con limite di Indennizzo – dei danni materiali e diretti, subiti dal Veicolo descritto nella Scheda di Xxxxxxx, a causa di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
4.1.13. Pacchetto C “Garanzie complementari Circolazione”
La Società, fino alla concorrenza degli importi e con le Franchigie indicate all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”, indennizza l’Assicurato:
a) Collisione con Xxxxxxx non assicurati – dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di collisione con altro Veicolo identificato con targa e non coperto da Assicurazione per la Responsabilità Civile derivante da Circolazione. L’Indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell’art. 2054 del Codice Civile.
b) Dispositivi di sicurezza – delle spese sostenute per la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di: air-bag, pretensionamento delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio, se danneggiati a seguito di un Sinistro da Circolazione o in conseguenza del tentativo di evitarlo.
c) Impianto antifurto – delle spese sostenute per il ripristino dell’impianto antifurto danneggiato a seguito di Incidente da Circolazione.
B) ALTRI DANNI
4.1.14. Ricorso Terzi da Incendio e da inquinamento
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a Terzi a seguito di Incendio, Esplosione o Scoppio del Veicolo assicurato quando il Veicolo non si trova in Circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla Circolazione stradale).
La garanzia è prestata entro il Massimale indicato nella scheda di polizza per sinistro e per anno assicurativo.
La Società, inoltre estende la garanzia, nel limite indicato all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”, ai danni causati a Terzi a seguito di fuoriuscita, dal Veicolo assicurato, dei fluidi necessari al suo funzionamento, quando il Veicolo non si trova in Circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla Circolazione stradale).
4.2 – Audiofonovisivi (operante soltanto se espressamente richiamata nella Scheda di Polizza)
Se è prestata la garanzia Furto (artt. 4.1.2 o 4.1.3), l’Assicurazione è estesa al Furto degli apparecchi Audiofonovisivi, purché stabilmente installati sul Veicolo, a condizione che siano richiamati nella Scheda di Polizza e che il relativo valore sia compreso nella somma assicurata della garanzia Furto. In caso di danno la Società determina l’Indennizzo tenendo conto del Degrado d’uso e con l’applicazione della Regola proporzionale, di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
La presente garanzia è prestata entro il limite, lo Scoperto ed il Minimo indicati all’art. “4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie”.
Se è prestato il solo Furto totale (art. 4.1.2), la presente garanzia è operante solo nel caso di Furto totale del Veicolo. Sono pertanto esclusi i danni al Veicolo ed agli Audiofonovisivi, nel caso di Xxxxx e/o tentato Furto dei soli apparecchi Audiofonovisivi.
4.3 – Determinazione del Valore assicurato per le garanzie Incendio, Furto e Rapina, Eventi socio-politici e naturali, Kasko Totale e Collisione
Le garanzie Incendio (art. 4.1.1), Furto e Rapina (artt. 4.1.2 e 4.1.3), Eventi socio-politici (art. 4.1.4), Eventi naturali (art. 4.1.5), Kasko Totale (art. 4.1.7) e Collisione (art. 4.1.8) sono prestate a Valore intero e per i valori dichiarati dal Contraente, riportati sulla Scheda di Polizza o nella quietanza, qualora sia operante la procedura di adeguamento automatico di cui al successivo art. “4.6 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio”.
I Valori assicurati dichiarati devono comprendere, oltre al valore del Veicolo, anche il valore degli Accessori non di serie, degli Optional e degli Audiofonovisivi, tutti stabilmente installati sullo stesso e risultanti dalla fattura di acquisto o da altro documento equivalente. La somma assicurata deve corrispondere alla Quotazione del Veicolo assicurato indicata sulla pubblicazione Quattroruote / xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (Editrice Domus) con riferimento al mese in cui si stipula o si rinnova l’Assicurazione; qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o, se anche questa non riporta la Quotazione, il valore del Veicolo sarà determinato in base al Valore di mercato al momento in cui si stipula o si rinnova l’Assicurazione. Nel caso il Veicolo non abbia superato i 12 mesi dalla prima Immatricolazione la somma assicurata deve corrispondere al Valore a nuovo.
4.4 – Esclusioni (Quello che non assicuriamo)
4.4.1. Esclusioni generali relative a tutte le garanzie
L’Assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, requisizioni, invasioni, insurrezioni;
b) verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche e terremoti;
c) verificatisi in occasione di Esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
d) cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave dell’Assicurato, del Contraente, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contrante o dell’Assicurato, delle persone del cui fatto essi rispondano a norma di legge, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
e) qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, cagionati o agevolati da partecipazione ad attività delittuose, dolo o colpa grave del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell’amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera d);
f) verificatisi durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
g) arrecati al Veicolo allo scopo di perpetrare il Furto o la Rapina di qualsiasi oggetto non garantito dalla presente Polizza, salvo quanto previsto al punto 4.1.3;
h) verificatisi all’interno di autodromi e piste destinate a gare e competizioni sportive qualunque ne sia la causa.
4.4.2. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Incendio (art. 4.1.1)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni causati da:
a) semplici bruciature verificatesi in assenza di Incendio (ad esempio: fenomeno elettrico, danni da calore ecc.);
b) Incendio derivante da collisione con altro Veicolo, con persone od animali;
c) Incendio derivante da caduta di oggetti e materiali, uscita di strada ed in genere da urto contro ostacoli fissi e mobili o contro oggetti di qualsiasi tipo.
4.4.3. Esclusioni specifiche relative alle garanzie Furto e Rapina (art. 4.1.2 e 4.1.3)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni:
a) per la garanzia Furto e Rapina totale (art. 4.1.2), arrecati al Veicolo nel tentativo di commettere il Furto e la Rapina;
b) derivanti da Appropriazione indebita del Veicolo;
c) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
d) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine
e caduta di ghiaccio o neve.
4.4.4. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi socio-politici (art. 4.1.4)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da Incendio;
b) qualora sulla parte danneggiata del Veicolo risultino danni preesistenti, da qualunque causa originati;
c) derivanti dalla Circolazione di altri Veicoli che abbiano urtato il Veicolo identificato nella Scheda di Polizza o riconducibili alla garanzia kasko.
4.4.5. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Eventi naturali (art. 4.1.5)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da Incendio;
b) derivanti da allagamento causato da insufficiente deflusso dell’acqua piovana, conseguente a normali precipitazioni atmosferiche, dovuto a scarsa o mancata manutenzione dei sistemi di scarico;
c) causati da cose trasportate dal vento e da caduta di alberi quando non siano conseguenti agli eventi indicati nella garanzia.
4.4.6. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Rottura cristalli (art. 4.1.6)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni:
a) derivanti da rigature, segnature, screpolature e simili;
b) causati ad altre parti del Veicolo dalla rottura dei cristalli;
c) conseguenti ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli stessi;
d) conseguenti a collisione con altri Xxxxxxx;
e) agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed ai gruppi ottici.
4.4.7. Esclusioni specifiche relative alle garanzie Kasko e Collisione (artt. 4.1.7, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni al Veicolo:
a) se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa vigente, intendendosi per tale non solo il mancato conseguimento dell’abilitazione alla guida ma anche i casi in cui la patente ha perso la sua validità o efficacia segnatamente nei casi di sospensione e di revoca per qualunque motivo, salvo il caso di patente idonea ma scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, avendo superato l’esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro o quando il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso o di un Caso fortuito;
b) se il Conducente si trova, in occasione del Sinistro in stato di Ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione, in via definitiva, ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del “Codice della Strada” e successive modificazioni;
c) a seguito di Circolazione abusiva successiva al Furto o Rapina;
d) cagionati da cose o animali trasportati sul Veicolo nonché da operazioni di carico e scarico o di errato stivaggio;
e) subiti a causa di traino attivo e passivo, di xxxxxxx a spinta o a mano;
f) subiti a causa di Circolazione Fuoristrada intendendosi per tale la Circolazione su strade non asfaltate e non aperte al normale traffico di Veicoli o su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza;
g) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
h) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve;
i) per la garanzia Collisione con Animali selvatici (art. 4.1.10), causati da animali da allevamento ancorché allo stato brado;
l) subiti dalle ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di Polizza.
4.4.8. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto A “Garanzie integrative” (art. 4.1.11)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
b) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
4.4.9. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto B “Garanzie complementari danni” (art. 4.1.12)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in conseguenza di Atti vandalici e dolosi in genere;
b) subiti da xxxxxxxx e preziosi, raccolte e collezioni, denaro, titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio.
4.4.10. Esclusioni specifiche relative alla garanzia Pacchetto C “Garanzie complementari Circolazione” (art. 4.1.13)
Oltre a quanto previsto all’art. 4.4.1, l’Assicurazione non copre i danni:
a) verificatisi in occasione di Sinistri non dovuti alla Circolazione;
b) verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, Atti vandalici e dolosi in genere, terrorismo e sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di uragani, tempeste, trombe d’aria, grandine, inondazioni, alluvioni, frane e smottamenti del terreno, valanghe, slavine e caduta di ghiaccio o neve.
4.4.11 Esclusioni relative alla garanzia Ricorso Terzi da Incendio e da inquinamento (art. 4.1.14)
L’Assicurazione non copre i danni:
a) subiti dal Conducente, dal Proprietario, dall’usufruttuario, dall’acquirente con patto di riservato dominio, e dal Locatario (in caso di Leasing) del Veicolo assicurato;
b) subiti dal coniuge non legalmente separato, dal convivente more uxorio, dagli ascendenti legittimi o naturali dei soggetti di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti ed affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provveda al loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una società, subiti dai soci a responsabilità illimitata, dagli amministratori e dalle persone che si trovano con questi in uno dei
rapporti indicati alla lettera b);
d) subiti dai dipendenti in occasione di lavoro o di servizio;
e) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
f) da inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia.
4.5 – Estensione territoriale
L’Assicurazione vale in tutti i paesi per i quali sia operante la garanzia di Responsabilità Civile per la Circolazione.
Nel caso non sia presente la garanzia di Responsabilità Civile della Circolazione l’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati che siano membri dell’Unione Europea ovvero aderenti allo Spazio Economico Europeo al momento del sinistro, nonché per il territorio di Andorra, della Bosnia ed Erzegovina, del Montenegro, del Principato di Monaco, del Regno Unito, della Svizzera e della Serbia.
4.6 – Adeguamento del Valore assicurato e del Premio
In occasione di ciascuna eventuale proroga annuale concordata della Polizza il valore del Veicolo assicurato, sempreché sia stato indicato nella Scheda di Polizza il codice di identificazione del Veicolo stesso desunto dalla banca dati dei Codici Quattroruote, sarà adeguato automaticamente in base al valore riportato sulla pubblicazione specializzata Quattroruote, nell’edizione più aggiornata disponibile al momento della definizione del Premio di rinnovo (quietanzamento). Il relativo Premio sarà, di conseguenza, adeguato al nuovo valore – salvo il rispetto dei Premi minimi di Tariffa per ogni garanzia – secondo quanto previsto all’art. “2.3 – Prosecuzione dell’Assicurazione”.
In tutti i casi in cui non possa essere effettuato l’adeguamento automatico, la Società si impegna sempre, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del Veicolo assicurato al Valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
Il Contraente è comunque tenuto a verificare l’avvenuto adeguamento e a segnalare eventuali anomalie.
4.7 - Limiti di Xxxxxxxxxx, Scoperti, Minimi e Franchigie
Fermo quanto previsto all’Art. “8.3.6. Limiti di Indennizzo” della Sezione “8 - Norme che regolano i Sinistri”, le garanzie sono prestate, in caso di Sinistro, con i limiti di Indennizzo, gli Scoperti, i Minimi e le Franchigie indicati nella Scheda di Polizza e nella tabella seguente.
GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO | SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE | |
Furto e Rapina totale (art. 4.1.2.) | Furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo con destrezza o all’interno dell’abitazione | == | Scoperto 20%, salvo il maggior Scoperto previsto nella Scheda di Polizza per la garanzia Furto e Rapina totale |
Spese per la procura irrevocabile a vendere o demolire il Veicolo | € 150,00 per Sinistro | == | |
Furto e Rapina totale e parziale (art. 4.1.3.) | Furto delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo con destrezza o all’interno dell’abitazione | == | Scoperto 20%, salvo il maggior Scoperto previsto nella Scheda di Polizza per la garanzia Furto e Rapina totale e parziale |
Danni al Veicolo causati da Furto o tentato Furto di cose non assicurate | € 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Spese per la procura irrevocabile a vendere o demolire il Veicolo | € 150,00 per Sinistro | == | |
Rottura cristalli (art. 4.1.6.) | La somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza si intende ridotta di € 150,00 in caso di sostituzione del cristallo danneggiato al di fuori della rete di riparatori od officine convenzionate con la Società. | == | |
Pacchetto A “Garanzie integrative” (art. 4.1.11.) | Garanzia tasse di proprietà e spese di Immatricolazione | € 800,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == |
Perdita delle chiavi | € 300,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Spese di custodia e parcheggio | € 200,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Spese per l’acquisizione di documenti per la liquidazione del Furto totale | € 300,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Spese di dissequestro | € 300,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Pacchetto B “Garanzie complementari Danni” (art. 4.1.12.) | Altri danni da Esplosione e Scoppio | € 15.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == |
Danni ai bagagli trasportati | € 250,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Ripristino box di proprietà | € 1.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Eventi socio - politici con limite di Indennizzo | € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Eventi naturali con limite di Indennizzo | € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | Franchigia € 500,00 per Sinistro |
GARANZIE | LIMITI DI INDENNIZZO | SCOPERTI, MINIMI O FRANCHIGIE | |
Pacchetto C “Garanzie complementari Circolazione” (art. 4.1.13.) | Collisione con Veicoli non assicurati | € 5.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == |
Dispositivi di sicurezza | € 1.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Impianto antifurto | € 1.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | == | |
Ricorso Terzi da Incendio e inquinamento (art. 4.1.14.) | Danni a Xxxxx casati da fuoriuscita dal Veicolo dei fluidi necessari al suo funzionamento | € 50.000,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | |
Audiofonovisivi (art. 4.2) | 10% del valore del Veicolo al momento del Sinistro con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo | Scoperto 10%, Minimo € 250,00 |
4.8 – Condizioni particolari di Assicurazione (valide solo se richiamate nella Scheda di Polizza)
AS – Antifurto satellitare
Per la garanzie Furto e Rapina (artt. 4.1.2 e 4.1.3), l'Assicurazione è prestata in base alla dichiarazione del Contraente che:
il Veicolo assicurato circolerà solo previa installazione ed attivazione del Sistema di Antifurto satellitare indicato sulla Scheda di Polizza;
l'installazione del Sistema di Antifurto satellitare è stata eseguita ed è certificata da un installatore autorizzato dalla casa produttrice del Sistema e dalla Centrale Operativa;
il Sistema di Antifurto satellitare sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata della presente Polizza.
Il Contraente è tenuto, al momento della sottoscrizione dell’Assicurazione, a consegnare alla Società il certificato di collaudo sottoscritto dalla Centrale Operativa e dall’installatore.
Qualora risulti che al momento del Sinistro:
il sistema di Antifurto satellitare non sia stato inserito oppure il sistema di attivazione / disattivazione del sistema di Antifurto satellitare sia stato dimenticato all’interno del Veicolo;
non siano stati effettuati la regolare manutenzione, gli interventi di riparazione o assistenza dell’Antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall’installatore autorizzato dalla casa costruttrice;
il Proprietario / Assicurato, il Conducente, o il custode del Veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di Antifurto satellitare;
il Proprietario / Assicurato o il Contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell’Ordine e l’Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;
non sia stato effettuato il rinnovo del contratto telefonico relativo alla scheda GSM montata sull’Antifurto satellitare oppure nel caso di scheda prepagata non vi sia credito sufficiente o non sia stato effettuato il rinnovo annuale;
non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all’Assicurato, per sosta permanente del Veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il Veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;
l’Assicurato non abbia effettuato immediata denuncia di furto alla Centrale operativa ed all’Autorità, oltre che alla Società;
in ogni caso in cui il sistema di Antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente attivo ed in funzione per colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
la Società in deroga a quanto previsto all'art. “8.3.4. Scoperti e Franchigie" della Sezione 8, corrisponderà all'Assicurato il 75% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, rimanendo il 25% a carico dello stesso Assicurato.
Inoltre, nel caso, al momento del Sinistro, risulti che:
il sistema di Antifurto satellitare dichiarato nella Scheda di Polizza non sia installato;
il sistema di Antifurto satellitare installato e dichiarato nella Scheda di Polizza, non sia mai stato attivato;
sia stata data Disdetta al contratto di abbonamento ai servizi di Antifurto satellitare senza averne dato comunicazione alla Società;
il Sistema di Antifurto satellitare dichiarato nella Scheda di Polizza non sia attivo per mancato pagamento del canone alla Centrale operativa;
in ogni caso in cui il sistema di Antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente attivo ed in funzione per dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del Veicolo assicurato;
in deroga a quanto previsto all'art. “8.3.4. Scoperti e Franchigie " della Sezione 8, la Società corrisponderà all'Assicurato il 60% dell'importo da liquidare a termini di Polizza, rimanendo il 40% a carico dello stesso Assicurato.
In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve presentare l'attestazione, rilasciata dalla Casa produttrice del Sistema, relativamente allo stato del terminale del satellitare al momento del Sinistro. Inoltre, in caso di Furto totale del Veicolo assicurato, è necessario consegnare alla Società, insieme alle chiavi o ai congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) anche i telecomandi per l’inserimento / disinserimento dell’impianto di Antifurto satellitare.
SA – Stima accettata (valida esclusivamente per i Veicoli di interesse storico)
Per le garanzie Incendio (art. 4.1.1), Furto e Rapina (artt. 4.1.2 e 4.1.3), Eventi socio-politici e naturali (artt. 4.1.4 e 4.1.5), Kasko totale (art. 4.1.7) e Collisione (art. 4.1.8), la somma assicurata, dichiarata dal Contraente e riportata sulla Scheda di Polizza, risulta corrispondente all’attribuzione di valore redatta da un fiduciario della Società o da questa riconosciuto, quale risulta in specifico Allegato alla Polizza. Alla Polizza non viene applicata la Regola
proporzionale (art. 1907 del Codice Civile). Qualora il Contraente voglia modificare il Valore assicurato oppure cambi Veicolo è necessaria una nuova perizia da produrre a proprie spese.
VA – Condizione di Vincolo per Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento anticipato del Premio in unica soluzione
La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Scheda di Polizza. La Società si obbliga per la durata della Polizza, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
b) non pagare, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio- politici e naturali, l’Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultima l’Indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
La Polizza non è soggetta a Tacita proroga.
VB - Condizione di Vincolo per Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio. Pagamento del Premio per un periodo inferiore a quello del contratto di vendita rateale
La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Scheda di Polizza.
La Società si obbliga per tutta la durata della Polizza, indipendente dalle risultanze al Pubblico Registro Automobilistico, a:
a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto durante la vigenza della Polizza, con esclusione quindi dell’eventuale mancato rinnovo alla scadenza della Polizza;
c) non pagare in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio- politici e naturali, l’Indennizzo che fosse liquidato a termini di Polizza senza il consenso scritto della vincolataria e si obbliga altresì, fino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, a versare a quest’ultima l’Indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fin d’ora autorizzata dal Contraente.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. “2.2 - Durata dell’Assicurazione” la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.
VC – Condizione di Vincolo per Veicoli concessi in Leasing. Pagamento anticipato del Premio in unica soluzione
La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Scheda di Polizza.
Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in Leasing al Locatario fino alla scadenza del Vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con la presente Xxxxxxx, se non con il consenso della vincolataria.
Resta inteso che, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del Veicolo assicurato, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell’art.1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di Proprietaria di detto Xxxxxxx e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
La Polizza non è soggetta a Tacita proroga.
VD – Condizione di Vincolo per Veicoli concessi in Leasing. Pagamento del Premio per un periodo inferiore a quello del contratto di Leasing
La Polizza si intende vincolata nei termini e nei confronti della società vincolataria indicata nella Scheda di Polizza.
Premesso che il Veicolo assicurato, di proprietà della vincolataria ed immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico a suo nome, è stato concesso in Leasing al Locatario fino alla scadenza del Vincolo, la Società si impegna nei confronti della vincolataria a:
a) non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con la presente Polizza, se non con il consenso della vincolataria;
b) comunicare alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del Premio di Assicurazione scaduto durante la vigenza della Polizza, con esclusione quindi dell’eventuale mancato rinnovo alla scadenza della Polizza.
Resta inteso che, in caso di Sinistro Incendio, Furto o Rapina, Kasko, Collisione, Eventi socio-politici e naturali, del Veicolo assicurato, l’Indennizzo da liquidarsi ai sensi di Polizza verrà, a norma dell’art. 1891, secondo comma del Codice Civile, corrisposto alla vincolataria, nella sua qualità di Proprietaria di detto Xxxxxxx e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.
Resta inteso che, in base a quanto previsto dall’art. “2.2 - Durata dell’Assicurazione” la Polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da parte della Società. Per cui gli obblighi della Società nei confronti della vincolataria si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della Polizza.
VSD – Veicoli di interesse storico – Determinazione dell’ammontare del danno
Per le garanzie Incendio (art. 4.1.1), Furto e Rapina (artt. 4.1.2 e 4.1.3), Eventi socio-politici e naturali (artt. 4.1.4 e 4.1.5), Kasko totale (art. 4.1.7) e Collisione (art. 4.1.8), nel caso il Veicolo assicurato sia di d’epoca o di interesse storico, così come definito dalla Condizione particolare “VS – Veicoli di interesse storico”, l’articolo “8.3.2. Determinazione dell’ammontare del danno” viene modificato e sostituito con il seguente letterale tenore:
Per la determinazione dell’ammontare del danno valgono i seguenti criteri:
a) In caso di danno parziale l’importo indennizzabile si determina in base al costo delle riparazioni e/o sostituzioni senza applicazione del Degrado sulle parti sostituite e con il limite:
del 70% della somma assicurata in caso di validità della condizione SA “Stima Accettata”;
del 70% del Valore commerciale del Veicolo indicato sull’ultima pubblicazione di “Ruote Classiche” (Editoriale Domus) disponibile al momento del Sinistro, nel limite della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza con applicazione della Regola proporzionale, in caso di non validità della Condizione particolare “SA - Stima Accettata”; qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato, il valore dello stesso verrà determinato in base al Valore commerciale al momento del Sinistro.
b) In caso di danno totale l’importo indennizzabile si determina in base:
alla somma assicurata, in caso di validità della condizione “SA - Stima Accettata”.
al Valore commerciale del Veicolo indicato sull’ultima pubblicazione di “Ruote Classiche” disponibile al momento del Sinistro, in caso di non validità della condizione “SA - Stima Accettata”; qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato, il valore dello stesso verrà determinato in base al Valore commerciale al momento del Sinistro.
SEZIONE 5
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
5.1 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società indennizza, entro i limiti stabiliti nella Scheda di Polizza, gli Infortuni che il Conducente del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza, purché la Circolazione avvenga con il consenso del Proprietario, dovesse subire in relazione alla Circolazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda. La copertura è operante anche quando il Veicolo è guidato da persona con patente scaduta (od in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l’esame teorico e pratico) e la validità della stessa venga confermata entro sei mesi dalla data del Sinistro, come pure se il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso, e comunque quando il Conducente non abbia alcuna responsabilità nel verificarsi del Sinistro.
5.2 – Estensioni dell’Assicurazione
Durante la guida sono compresi in garanzia anche: l’annegamento, gli Infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza, gli Infortuni derivanti da imperizia, negligenza o imprudenza anche gravi, gli Infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi prenda parte attiva. Sono infine compresi, purché dovuti a causa di Terzi, anche gli Infortuni avvenuti nell’accedere alle parti esterne del Veicolo per il rifornimento del carburante, il controllo dei livelli e simili operazioni e quelli nello svolgimento di attività di emergenza a seguito di Incidente o di Guasto al Veicolo, compresa la ricerca di soccorsi lungo la strada.
5.3 - Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione gli Infortuni derivanti:
a) dalla guida del Veicolo se il Conducente non è abilitato alla guida ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto all’art “5.1 - Oggetto dell’Assicurazione” in merito a Veicolo guidato da persona con patente scaduta (o in attesa di rilascio della stessa, o del certificato di idoneità alla guida, avendo superato l’esame teorico e pratico);
b) dalla partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché ad allenamenti e prove libere ovunque essi avvengano;
c) da atti e delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
d) da guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche;
e) da trasmutazione dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizioni e radiazioni ionizzanti;
f) da uso di psicofarmaci, alcolici, stupefacenti e allucinogeni.
Sono altresì escluse le conseguenze di interventi chirurgici, di accertamenti e cure mediche non resi necessari da Infortunio e gli infarti.
5.4 - Garanzie prestate
Le coperture sono prestate per le seguenti garanzie che siano espressamente indicate sulla Scheda di Polizza, fermo quanto previsto al precedente “5.3
- Esclusioni”.
5.4.1. Morte
a) Morte
La garanzia copre gli Infortuni che abbiano come conseguenza la morte del Conducente del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza.
La garanzia è prestata anche se la morte del Conducente si verifica entro due anni dal giorno dell’Infortunio. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per Invalidità permanente. Nel caso sia già stato pagato l’Indennizzo a titolo di Invalidità permanente, la Società liquida agli eredi la somma assicurata per il caso di morte detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di Invalidità permanente.
b) Morte presunta
La garanzia morte è operante anche nel caso il corpo del Conducente non venga ritrovato. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’Indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’Indennizzo spettante ai sensi di Polizza per altri casi eventualmente assicurati.
c) Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx in caso di morte e presenza di figli minori o invalidi civili
Qualora nel medesimo Sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre, l’Indennizzo spettante ai figli conviventi, minori o riconosciuti invalidi civili con percentuale pari o superiore al 50%, viene raddoppiato con il limite dell’importo complessivo di Euro 100.000,00, somma che verrà divisa in parti uguali in presenza di più figli minori.
5.4.2. Invalidità permanente
La garanzia copre gli Infortuni che abbiano come conseguenza l’Invalidità permanente del Conducente del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza. L’Invalidità permanente è accertata secondo i criteri indicati all’art. “8.4.5. Norme relative alla garanzia Invalidità Permanente”, lettera a), della Sezione “8 - Norme che regolano i Sinistri” e la garanzia è prestata anche se l’Invalidità permanente del Conducente si verifica entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
La Società riconosce l’Indennizzo purché l’invalidità permanente accertata sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. Nulla quindi è dovuto per le invalidità permanenti inferiori al 3%.
Nel caso in cui l’Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale, la Società liquida l’Indennizzo senza deduzione di alcuna Franchigia. Qualora l’Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma assicurata viene corrisposta per intero.
5.4.3. Rimborso spese di cura (valida solo se richiamata nella Scheda di Xxxxxxx)
La Società rimborsa, sino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di Polizza a tale titolo, per ogni Sinistro e per Anno assicurativo, le spese sostenute dall’Assicurato, entro un anno dall’Infortunio, rese necessarie a seguito di Infortunio indennizzabile a termini di Polizza ancorché in Franchigia, ma comunque non risarcite da altra garanzia o Polizza, per:
a) gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento; i diritti di sala operatoria e il materiale di intervento;
b) le rette di degenza in Istituto di cura;
c) il trasporto in ambulanza all’Istituto di cura o all’ambulatorio;
d) le cure mediche in genere e le visite specialistiche, nonché gli accertamenti radiografici e radioscopici, gli esami e le analisi in genere ed i relativi ticket;
e) le terapie fisiche, i medicinali, le cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura;
f) l’acquisto e il noleggio di apparecchi protesici e terapeutici, se l’Infortunio abbia comportato perdite anatomiche o funzionali, entro il limite del 30% della somma assicurata per le spese di cura.
Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso. Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’invalidità accertata non sia in Franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00.
SEZIONE 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER IL SERVIZIO ASSISTENZA
Premessa
Le Prestazioni di seguito specificate sono fornite dalla Società tramite la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 000 000 000 e 02 5828 6671, come meglio precisato nell’art. “8.5.1. Denuncia del Sinistro” della “Sezione 8. Norme che regolano i Sinistri”.
Sono considerati Assicurati per la garanzia Assistenza: il Conducente del Veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso, nonché, per le Prestazioni previste ai punti X.X.0, X.X.0, X.X.0, X.X.0, V.A.10, V.A.11, V.A.12, V.A.13, V.A.14, T.A.3 e T.A.4, le persone trasportate a bordo del Veicolo stesso.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO LIGHT
L.A – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Light
Con il Servizio Assistenza Auto Light sono garantite le Prestazioni di seguito specificate:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
L.A.1 – Soccorso stradale - Traino
Qualora, in conseguenza di Incidente, Guasto, Incendio, Xxxxx tentato o parziale, Xxxxxx tentata o in seguito al ritrovamento dopo il Furto o la Rapina, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all' Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, oppure al luogo indicato dall’Assicurato, purché entro un raggio di 25 Km, inteso come percorso stradale, dal luogo in cui si è verificato l’evento. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150,00 per Sinistro.
La garanzia è operante anche in caso di foratura di uno o più pneumatici, mancanza di carburante e smarrimento chiavi.
Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a loro equiparate (percorsi Fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del Veicolo. La presente garanzia non è operante qualora il Veicolo assicurato superi l’altezza di m. 2,90.
L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage
Qualora a seguito di Guasto, il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l’entità, il tipo di Guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.
La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico, mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.
Qualora durante l’intervento, l’Officina Mobile riscontrasse l’impossibilità di riparare il Veicolo, l’Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente Prestazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150,00 per Sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
L.A.3 – Recupero del Veicolo fuori strada
Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa pro- curerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 150,00 per Sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la Circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi Fuoristrada).
L.A.4 – Assistenza telefonica
Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali. Qualora l’Assicurato necessiti di informazioni relative a:
cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
Codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
traghetti, formalità per viaggi all’Estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;
potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste. La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall’ Assicurato a un proprio legale. La presente Prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre Prestazioni di Assistenza.
L.A.5 – Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI
Qualora l’Assicurato necessiti di supporto a seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24. La presente Prestazione è erogata a titolo gratuito e in via accessoria e marginale rispetto alle altre Prestazioni di Assistenza.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO VIP
V.A. – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Vip
Con il Servizio Assistenza Auto Vip sono garantite le Prestazioni erogate con il Servizio Assistenza Auto Light con le seguenti modifiche:
Prestazione L.A.1 - Soccorso stradale - Traino: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Prestazione L.A.2 - Soccorso stradale - Officina Mobile in Italia - Depannage: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Prestazione L.A.3 - Recupero del Veicolo fuori strada: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Le restanti Prestazioni non subiscono variazioni.
Con il Servizio Assistenza Auto Vip sono inoltre garantite le seguenti Prestazioni:
Prestazione operante senza franchigia chilometrica
V.A.1 – Auto in sostituzione in Italia
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un’autovettura di 1200 cc. di cilindrata, con percorrenza illimitata, per un massimo di:
sette giorni consecutivi in caso di Guasto, danno parziale per: Incidente, Incendio, Rapina, Furto;
trenta giorni consecutivi in caso di Perdita totale per: Incendio, Rapina, Furto.
In caso di Furto o Rapina la Struttura Organizzativa potrà chiedere, e l’Assicurato sarà tenuto a fornirla, copia della Denuncia presentata all’Autorità Pubblica.
La Società terrà a proprio carico le relative spese.
Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le Assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.
Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.
Per il pagamento del deposito cauzionale è necessaria una carta di credito. La Prestazione non è operante per:
immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere.
V.A.2 – Demolizione del Veicolo in Italia
Qualora l’Assicurato, a seguito di Sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.82, art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30.04.92. art. 103; D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997, art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva Demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell’Assicurato, organizzerà il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua Demolizione. Qualora il recupero richieda l’intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento. L’Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:
libretto di circolazione (originale);
foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l’Assicurato deve produrre l’originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)
codice fiscale (fotocopia);
documento di riconoscimento valido dell’intestatario al PRA (fotocopia carta d’identità o equivalente);
documento di riconoscimento valido dell’incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dall’intestatario al P.R.A. (fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la Demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla Prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la Demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l’Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e “copia produttore” a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell’Assicurato la documentazione relativa all’avvenuta cancellazione al
P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei Veicoli considerati a tutti gli effetti “rifiuti solidi a raccolta differenziata”.
La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero con carro attrezzi, alla Demolizione e alla cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.
Gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell’Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.
V.A.3 – Consulenza medica
Qualora a seguito di Infortunio o malattia l’Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
V.A.4 – Invio di un’autoambulanza in Italia
Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al Ricovero di primo soccorso, trovandosi sul territorio Italiano necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 200 Km di percorso complessivo (andata/ritorno) per Sinistro.
V.A.5 – Richiesta di documenti in caso di Furto totale del Veicolo
Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l’Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:
estratto cronologico generale di possesso;
perdita di possesso;
potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del Veicolo.
In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all’Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, l’originale della denuncia rilasciata all’Assicurato dall’Autorità competente e ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza .
La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.
Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza dell’Assicurato
V.A.6 – Spese d’albergo
Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).
V.A.7 – Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio
Qualora il Veicolo in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all’Estero per 5 giorni, oppure in caso di Furto o Rapina del Veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure:
un Veicolo ad uso privato senza autista di 1200 c.c., nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore.
Restano in questo caso a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le Franchigie relative alle Assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del Veicolo (Assicurato e trasportati).
V.A.8 – Autista a disposizione
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il Veicolo a seguito di Infortunio causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il Veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario piùbreve. La Società terrà a proprio carico il costo dell'autista. Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).
V.A.9 – Viaggio per il recupero del Veicolo
Qualora, il Veicolo, in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, Rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’Estero per 5 giorni oppure in caso di Furto o Rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.
V.A.10 – Accompagnamento minori
Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché anch'essi Assicurati (intendendosi con ciò trasportati a bordo del Veicolo assicurato), si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad Infortunio causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare. L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.
V.A.11 – Viaggio di un familiare
Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente occorso al Veicolo assicurato, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un Istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni , la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro.
V.A.12 – Rientro sanitario
Qualora a seguito di Infortunio conseguente all’Incidente occorso al Veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:
aereo sanitario;
aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od
infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.
Non danno luogo alla Prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La Prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
V.A.13 – Rientro con un familiare
Qualora, in caso di “Rientro sanitario” dell’Assicurato in base alle condizioni della Prestazione di cui al precedente punto V.A.12, i medici della Struttura Organizzativa non ritengano necessaria l’assistenza sanitaria durante il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il “Rientro sanitario” un familiare dell’Assicurato, presente sul posto.
La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 260,00 per Sinistro.
La Società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell’Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest’ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.
V.A.14 – Rientro salma
Qualora, a seguito di Incidente occorso al Veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 5.000,00 ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se tale Prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la Prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.
Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica all’Estero
V.A.15 – Invio pezzi di ricambio
Qualora, in conseguenza di Sinistro avvenuto all’Estero, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento ed alla Circolazione del Veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di Veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.
V.A.16 – Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale
Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Xxxxx tentato o parziale, Rapina tentata, il Veicolo resti immobilizzato all’Estero e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, escludendo dal conteggio dei giorni di fermo il tempo necessario al reperimento dei pezzi di ricambio, oppure in caso di Furto o Rapina, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'Estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.
Qualora il Valore commerciale del Veicolo, come da Quotazione riportata su Quattroruote, risultasse, dopo il Sinistro, inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo di Euro 400,00. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
V.A.17 – Interprete a disposizione
Qualora l'Assicurato necessiti di un interprete, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato medesimo in seguito ad Incidente occorso al Veicolo assicurato oppure, in caso di Infortunio dell’Assicurato occorso comunque a causa di un Incidente coinvolgente il Veicolo coperto dall’Assicurazione, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare suddetto interprete, tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per Sinistro.
V.A.18 – Anticipo spese legali
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l’onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 2.000,00 per Sinistro.
V.A.19 – Anticipo delle cauzioni penale e civile
In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell’Assicurato in conseguenza di Incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l’Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall’Autorità, fino ad un massimo di Euro 5.200,00 per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.
V.A.20 – Anticipi di denaro
Qualora l'Assicurato trovandosi all’Estero debba sostenere, a causa di un Sinistro occorso al Veicolo assicurato delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di Euro 500,00 per Sinistro. Qualora l'ammontare delle fatture superasse l'importo di Euro 500,00 la Prestazione diventerà operante nel momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione ritenute da essa adeguate. L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa non potrà mai comunque superare la somma di Euro 1.000,00.
V.A.21 – Trasmissione messaggi urgenti
Qualora l’Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell’Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.
SERVIZIO ASSISTENZA AUTO TOP
T.A – Oggetto delle Prestazioni - Servizio Assistenza auto Top
Con il Servizio Assistenza Auto Top sono garantite le Prestazioni erogate con il Servizio Assistenza Auto Light e Servizio Assistenza Auto Vip con le seguenti modifiche:
Prestazione L.A.1 – Soccorso stradale – Traino: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Prestazione L.A.2 – Soccorso stradale – Officina Mobile in Italia – Depannage: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Prestazione L.A.3 – Recupero del Veicolo fuori strada: la Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 300,00 per Sinistro.
Prestazione V.A.4 – Invio di autoambulanza in Italia: la Società terrà a proprio carico la spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso;
Prestazione V.A.6 – Spese d’albergo: la Società terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 600,00 per Sinistro.
Le restanti Prestazioni non subiscono variazioni.
Con il Servizio Assistenza Auto Top sono inoltre garantite le seguenti Prestazioni:
Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica
T.A.1 – Auto in sostituzione per la mobilità (Prestazione erogata solo in Italia)
Qualora in conseguenza di Guasto, Incidente, Incendio, Furto parziale o Rapina tentata, venga erogata la Prestazione “L.A.1 – Soccorso stradale – Traino”, oppure a seguito di Rapina o Furto totale del Veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato, 24 ore su 24, un’autovettura in sostituzione, adibita ad uso privato, senza autista, a chilometraggio illimitato, 1.200 c.c. di cilindrata, per un massimo di 3 giorni consecutivi anche se non richiesta contestualmente al fermo del Veicolo.
Inoltre tale autovettura, se richiesta al momento del fermo del Veicolo, potrà essere fornita, compatibilmente con le disponibilità del centro di noleggio convenzionato, anche presso il luogo di fermo del Veicolo, o, qualora le condizioni non lo consentano, presso il luogo di destinazione del soccorso stradale. Qualora non vi fosse disponibilità locale, la Società terrà a proprio carico gli eventuali costi per il trasporto in taxi presso la stazione convenzionata più vicina o il pernottamento dell’Assicurato presso una struttura alberghiera.
Entro il termine dei 3 giorni di cui sopra, verrà certificato il tempo di riparazione in base ai tempari ufficiali della casa costruttrice ed il noleggio potrà essere prolungato secondo le modalità e fino al raggiungimento dei Massimali previsti dalla Prestazione “V.A.1 – Auto in sostituzione in Italia”.
L’Assicurato riconsegnerà l’autovettura in sostituzione presso la stazione di noleggio convenzionata; qualora fosse necessario, la Società terrà a proprio carico i costi del trasporto in taxi per il ritiro del Veicolo riparato.
Qualora la riparazione del Veicolo avvenga prima del periodo previsto, l’Assicurato dovrà riconsegnare l’autovettura in sostituzione nelle modalità sopra descritte.
Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicurato dovrà fornire alla società di autonoleggio:
patente di guida in originale e valida;
carta di credito a titolo di cauzione.
Restano sempre a carico dell’Assicurato:
le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.) relativi all’autovettura in sostituzione;
le spese per le Assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative Franchigie relative all’autovettura in sostituzione;
le cauzioni richieste dalle società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall’Assicurato;
l’eventuale eccedenza di giorni, rispetto a quanto autorizzato, che dovrà comunque essere accordata dalla Struttura Organizzativa.
La Prestazione non è operante per:
immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.
T.A.2 – Consulenza medica specialistica
Qualora l’Assicurato, in seguito ad Infortunio, causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, necessiti di valutare lo stato di salute per decidere quale sia la Prestazione più opportuna da effettuare in suo favore, potrà contattare, direttamente o attraverso il medico che lo ha in cura sul posto, i medici specialisti della Struttura Organizzativa. Tali medici specialisti possono essere: Ortopedico, Neurologo, Chirurgo Generale, Odontoiatra, Cardiologo, Geriatra. L’Assicurato deve comunicare il motivo della sua richiesta, il nome dell’eventuale medico curante ed il suo recapito telefonico.
T.A.3 – Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, causato da Incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, sia colpito da lesioni che vengono ritenute non curabili nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera della Regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvede:
ad individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l’Istituto di cura italiano o Estero ritenuto più attrezzato per il trattamento specifico delle lesioni dell’Assicurato;
ad organizzare, a spese della Società, il trasporto dell’Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni, fermo restando che la Struttura Organizzativa utilizza l’aereo sanitario solo nel caso in cui il Sinistro avvenga in paesi europei, mentre il trasferimento da paesi extraeuropei ove si è verificato il Sinistro viene effettuato esclusivamente su aerei di linea:
- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, e occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza;
ad assistere l’Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.
Non danno luogo alla Prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l’unità ospedaliera della Regione di residenza dell’Assicurato, nonché le terapie riabilitative.
T.A.4 – Rientro dal centro ospedaliero attrezzato
Quando l’Assicurato, in conseguenza della Prestazione “T.A.3 – Trasferimento in uncentro ospedaliero attrezzato” delle presenti norme, venga dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvede al suo rientro alla destinazione indicata dall’Assicurato, in Italia, con il mezzo di trasporto, tra quelli indicati al predetto articolo, che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell’Assicurato. Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l’assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa. L’Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l’ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.
DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE
LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZA AUTO: LIGHT, VIP, TOP
Ferme restando le Esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti delimitazioni ed obblighi dell’Assicurato per tutti i Servizi Assistenza Auto Light, Vip, Top.
a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.
b) Tutte le Prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della Polizza, fatta eccezione per le “Assistenze telefoniche”.
c) La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all’Estero nel corso dell’anno di validità della Polizza è di 60 giorni.
d) Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il Veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della Polizza e già conosciute dall’Assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Società non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
f) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da Caso fortuito e/o causa di Forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’assistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.
h) Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del Sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del Sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai Massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole Prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato ed a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m) A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti Prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia di assicurazione che ha erogato la Prestazione.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le “Norme che regolano l’Assicurazione in generale”, in quanto compatibili.
SEZIONE 7
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE
Premessa
La gestione dei Sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Viale del Commercio
n. 59 – 00000 Xxxxxx (XX), in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
telefono centralino: x00.000.0000000
mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
fax per invio nuove denunce di Sinistro: x00.000.00.00.000
mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: x00.000.00.00.000.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE TUTELA LEGALE
7.1 – Oggetto dell’Assicurazione
Avvalendosi di ARAG per la gestione dei Sinistri, la Società, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale convenuto indicato nella Scheda di Polizza, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Tali oneri sono:
le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;
le Indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale Indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite ed in relazione all’ambito di operatività della presente Polizza: Risarcimento del danno derivante dalla Circolazione di Veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di Transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. “8.6.4. Gestione del Caso assicurativo”, comma 4;
le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. “8.6.4. Gestione del Caso assicurativo” comma 5;
le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
le Spese di giustizia;
il Contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie assicurate dalla Polizza;
le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.
Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.
È garantito l’intervento di un unico legale ai sensi dell’art. “8.6.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale”, comma 3, per ogni grado di giudizio.
7.2 - Delimitazioni dell’oggetto dell’Assicurazione
L’Assicurato è tenuto a:
regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del Caso assicurativo;
ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
La Società e/o ARAG non si assume il pagamento di:
multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l’Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
7.3 – Assicurati
Le garanzie previste all’art. “7.1 – Oggetto dell’Assicurazione” vengono prestate:
al Proprietario;
al Locatario in base ad un contratto di noleggio / Leasing;
al Conducente autorizzato;
ai trasportati;
per i Casi assicurativi connessi al Veicolo indicato nella Scheda di Polizza.
In caso di sostituzione del Veicolo indicato nella Scheda di Polizza, ferma la validità e la continuazione della Polizza, le garanzie vengono trasferite al nuovo Veicolo. Il Contraente deve comunicare tempestivamente i dati del nuovo Veicolo anche per l’eventuale adeguamento del Premio.
In riferimento a quanto prescritto agli artt. “7.6 – Prestazioni garantite – Tutela legale della Circolazione – Light”, lettera b) e “7.7 – Prestazioni garantite – Tutela legale della Circolazione – Plus”, lettera b), le garanzie valgono altresì in favore del Contraente – Assicurato come persona fisica, del coniuge e dei figli minori e conviventi solo se risultanti dal certificato di stato di famiglia.
7.4 – Esclusioni
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale ed amministrativa;
b) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
d) per fatti dolosi delle persone assicurate;
e) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
f) se il Conducente non è abilitato alla guida del Veicolo oppure se il Veicolo è usato in difformità da Immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile da Circolazione, salvo che l’Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del Veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005 e successive modificazioni;
g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l’omissione di fermata e assistenza;
h) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall’A.C.I.;
i) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
l) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l’Assicurato viene perseguito in sede penale;
m) se la richiesta di Risarcimento danni di cui all’art. “7.7 – Prestazioni garantite – Tutela legale della Circolazione – Plus”, lettera d), avviene prima dell’offerta di Risarcimento comunicata da parte della propria Compagnia R.C. Auto ai sensi dell’art. 8 del DPR. 254/2006;
n) se il Conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l’influenza dell’alcool;
o) per le vertenze con la Società;
p) per i casi di adesione a class action.
7.5 – Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’Assicurazione R.C. Auto cui si riferisce.
TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE – LIGHT
7.6 – Prestazioni garantite – Tutela legale della Circolazione Light
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
a) sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx.
In caso di Incidente tra Xxxxxxx l’operatività viene garantita per recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx per i casi in cui opera la “Procedura di Risarcimento” di cui all’art.148 della Legge. La copertura opera, quindi, per i Sinistri che non vengono gestiti con la procedura di Risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 della Legge.
La presente prestazione opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.4
– Esclusioni”, lettera g).
b) sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di Xxxxxxx non soggetti all’Assicurazione obbligatoria o come trasportato di Veicoli a motore, di proprietà di Terzi, privati o pubblici;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.4 – Esclusioni”, lettera g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE – PLUS
7.7 – Prestazioni garantite – Tutela legale della Circolazione Plus
Le garanzie valgono per le seguenti prestazioni:
a) sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx.
In caso di Incidente tra Xxxxxxx l’operatività viene garantita per recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di Xxxxx per i casi in cui opera la “Procedura di Risarcimento” di cui all’art.148 della Legge.
La copertura opera quindi per i Sinistri che non vengono gestiti con la procedura di Risarcimento diretto disciplinata dall’art. 149 della Legge;
b) sostenere l’esercizio di pretese al Risarcimento danni a persone e/o cose derivanti da incidenti stradali nei quali il Contraente – Assicurato è rimasto coinvolto come pedone, ciclista, alla guida di Xxxxxxx non soggetti all’Assicurazione obbligatoria o come trasportato di Veicoli a motore, di proprietà di Terzi, privati o pubblici;
c) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad Incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx.
Nel caso in cui al Conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, la difesa penale viene garantita con il Massimale di Euro 50.000,00 (cinquantamila) per Caso assicurativo e senza limite annuo.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.4 – Esclusioni”, lettera g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
d) il recupero dei danni a persone o a cose per fatti illeciti di Xxxxx nei casi in cui opera la “Procedura di Risarcimento Diretto” disciplinata all’art. 149 e segg. della Legge, esclusivamente dopo l’offerta di Risarcimento o la negazione di offerta di Risarcimento comunicata dalla Società ai sensi
dell’art. 8 del D.P.R. n. 254/2006 “Regolamento recante disciplina del Risarcimento diretto dei danni derivanti dalla Circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 Codice delle assicurazioni private”, ivi compresa l’eventuale successiva fase giudiziale. Rimangono, quindi, escluse le eventuali spese legali sostenute dall’Assicurato nella fase compresa tra la presentazione della richiesta di Risarcimento del danno e la prima offerta comunicata dalla Società;
e) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all’art.141 della Legge ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di Risarcimento deve essere promossa nei confronti dell’Impresa di assicurazione del Veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro;
Quanto previsto alle lettere a), d), e) opera anche nei casi di contestazione per guida sotto l’effetto di alcool a parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.4 – Esclusioni”, lettera g).
f) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il Veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a Euro 150,00.
In caso di sostituzione del Veicolo sono garantite le controversie relative all’acquisto di un nuovo Veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del Veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in Polizza del Veicolo.
A parziale deroga dell’art. “7.5 – Estensione Territoriale” la presente garanzia opera per i casi che devono essere trattati in Italia, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. La prestazione non opera nel caso di controversie contrattuali con la Società;
g) l’assistenza nei procedimenti di dissequestro del Veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad Incidente stradale.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.4 – Esclusioni” lettera g), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all’Assicurato venga contestata la guida in stato di Ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;
h) l’assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad Incidente stradale verificatosi all’estero;
i) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca, della patente di guida irrogate in seguito ad Incidente stradale e connesse allo stesso, e proporre il ricorso al Prefetto o l’opposizione avanti il giudice Ordinario di primo Xxxxx avverso altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un Incidente stradale.
La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione e/o del ricorso. L’Assicurato deve far pervenire alla Società il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell’art. “7.4 – Esclusioni”, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. “7.4 – Esclusioni”, lettera g), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di Ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.
Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l’Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
l) gli arbitrati per la decisione delle controversie assicurate dalla Polizza. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato;
m) l’anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente al Massimale previsto nella Scheda di Polizza, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad Incidente stradale verificatosi all’Estero; l’anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione.
In deroga all’art. “8.6.1. Insorgenza del Caso assicurativo”, le garanzie di cui alle lettere g), h), i), m), operano per i Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza.
SEZIONE 8
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
8.1 - Modalità ed obblighi per la denuncia dei Sinistri validi per tutte le sezioni
I Sinistri, fermi i necessari adempimenti sotto descritti per le singole garanzie, devono essere denunciati alla Società entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne abbia avuta conoscenza (art. 1913 Codice Civile).
Nella denuncia devono essere indicati il luogo, la data, l’ora e le modalità dell’evento, l’entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. È comunque di comune interesse che la denuncia venga presentata tempestivamente.
La denuncia di Xxxxxxxx è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità.
La denuncia di Xxxxxxxx può essere presentata:
a mezzo telefono al numero verde | 000 00 00 00 |
a mezzo fax al numero verde: | 800 60 61 61 |
a mezzo posta indirizzata a: | HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx |
a mezzo posta elettronica indirizzata a: | |
a mezzo posta elettronica certificata, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a: | |
rivolgendosi al proprio Intermediario | |
Per le richieste di intervento relative alla sezione Assistenza direttamente alla Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. al numero verde 800.542.002, oppure nei modi previsti dall’articolo “8.5.1. Denuncia del Sinistro” | |
Per la Sezione Tutela legale i Sinistri possono essere denunciati alla Società, direttamente ad Arag SE a mezzo fax al numero 000.00.00.000 o posta elettronica indirizzata a: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure nei modi previsti dall’articolo “8.6 - Norme valide per la sezione Tutela legale” | |
Per informazioni sui Sinistri ci si può rivolgere al numero: 800 23 31 20 oppure al proprio Intermediario. |
8.2 - Norme valide per la “Sezione 3 - Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile per la Circolazione dei Veicoli a motore”
8.2.1. Denuncia del Sinistro
La denuncia di Xxxxxxxx è obbligatoria e deve essere sempre effettuata sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità.
La denuncia di Xxxxxxxx, ai sensi dell’art. 143 della Legge, può essere redatta anche sul “CAI – Xxxxxx di constatazione amichevole di Incidente” (cosiddetto “Modulo Blu”) e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso. La denuncia di Xxxxxxxx deve essere accompagnata da una richiesta di Xxxxxxxxxxxx.
La richiesta di Risarcimento deve contenere:
i dati anagrafici del Conducente (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale), che si trovava alla guida del Veicolo assicurato con la Società al momento del Sinistro;
i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) del Proprietario del Veicolo assicurato con la Società;
la targa del Veicolo assicurato con la Società;
le targhe di tutti gli altri Veicoli coinvolti e la denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
I dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) dei conducenti degli altri Veicoli coinvolti;
i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) di eventuali soggetti danneggiati, nonché l’entità delle lesioni subite;
la descrizione delle circostanze e delle modalità del Sinistro;
i dati anagrafici (Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza e Codice Fiscale) di eventuali testimoni;
l’indicazione di eventuali Autorità (Polizia, Carabinieri, ecc.) intervenute.
Ricevuta con la richiesta di Risarcimento la suddetta documentazione, la Società valuterà la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di Indennizzo diretto (art. 149 della Legge) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all’Assicurato, solo nell’ipotesi in cui l’Assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del Sinistro, i danni subiti secondo i criteri di Legge.
Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di Risarcimento diretto, la Società provvederà ad informarne l’Assicurato entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di Risarcimento.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al Sinistro. In caso non venga presentata la denuncia di Xxxxxxxx o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, la Società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell’Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.
8.2.2. Risarcimento del danno da Circolazione
In caso di Xxxxxxxx, il Risarcimento del danno viene effettuato secondo quanto di seguito indicato.
a) Procedura di Risarcimento diretto
La procedura del Risarcimento diretto è applicabile, ai sensi dell’art. 149 della Legge, nel caso:
l’Incidente sia avvenuto in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx;
x xxxxx coinvolti due soli Veicoli a motore entrambi immatricolati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx ed assicurati con compagnie che aderiscano al Risarcimento diretto;
eventuali danni al Conducente siano di lieve entità (fino a nove punti di Invalidità permanente);
l’Assicurato ritenga che la responsabilità sia totalmente o parzialmente a carico dell’altro Conducente coinvolto.
Qualora sia applicabile la procedura di Risarcimento diretto la Società provvede, per conto dell’impresa che assicura il responsabile, a risarcire direttamente al proprio Assicurato i danni subiti.
b) Procedura di Risarcimento del terzo trasportato
Nel caso di danni subiti dai passeggeri (escluso il Conducente) del Veicolo assicurato con la Società, ai sensi dell’art. 141 della Legge, salvo l’ipotesi di Sinistro cagionato da Caso fortuito ed a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei Veicoli coinvolti, i danni subiti dai Terzi trasportati sono risarciti dalla Società entro il Massimale minimo di Legge. L’eventuale maggior danno deve essere richiesto (e risarcito) all’impresa che assicura il responsabile civile;
c) Procedura di Risarcimento ordinaria
Nel caso non siano applicabili le procedure sopra indicate il Risarcimento del danno deve essere effettuato dall’impresa che assicura il responsabile civile.
In ogni caso l’offerta di Risarcimento, oppure il diniego della stessa, deve essere effettuato entro:
30 giorni dalla denuncia per i danni al Veicolo ed alle cose, se il “CAI – Xxxxxx di constatazione amichevole di Incidente” è compilato in ogni sua parte ed è stato firmato da entrambi i conducenti;
60 giorni dalla denuncia per i danni al Veicolo ed alle cose, in caso di richiesta di Xxxxxxxxxxxx firmata solo dal danneggiato;
90 giorni dalla denuncia nell’ipotesi di lesioni personali se sono stati presentati alla Società i documenti necessari per la valutazione del danno.
8.2.3. Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha facoltà altresì di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale, sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penali.
L’Assicurato è tenuto, se richiesto dalla Società o da leggi o procedure, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio che le possa derivare dalla mancata comparizione del medesimo.
8.3 - Norme valide per la “Sezione 4 - Norme che regolano l’Assicurazione per i Rischi diversi”
A) DANNI AL VEICOLO
8.3.1. Denuncia del Sinistro
Nel caso di Xxxxxxxx che interessi le garanzie per i danni al Veicolo, l’Assicurato deve, nella richiesta di Xxxxxxxxxx, indicare la data, il luogo, l’ora e le modalità del fatto, nonché l’entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni.
Le notizie e i documenti relativi al Sinistro devono essere trasmessi alla Società tempestivamente. L’Assicurato, in ogni caso deve:
indicare ove sia ubicato il Veicolo e come poterlo raggiungere;
indicare l’eventuale intervento dell’Autorità;
qualora l’evento abbia valenza penale, (ad esempio Furto o Rapina, Incendio doloso, Atti vandalici, ecc.), presentare tempestivamente denuncia all’Autorità competente e fornirne copia autentica alla Società; qualora l’evento sia avvenuto all’estero la denuncia deve essere presentata sia all’autorità straniera che a quella Italiana;
in caso di danno totale o furto o rapina, rilasciare alla Società la procura irrevocabile a vendere o a demolire il Veicolo a favore di HDI Assicurazioni S.p.A.;
per i danni relativi agli Accessori non di serie ed Optional fornire alla Società la fattura di acquisto o documento equivalente;
precisare gli eventuali danni subiti da altri Veicoli, le cose danneggiate e le generalità dei loro Proprietari.
In aggiunta a quanto sopra previsto, in caso di Furto o Rapina totali l’Assicurato deve inoltre:
fornire, se non asportata con il Veicolo, l‘originale della carta di circolazione o del Documento Unico di Circolazione;
fornire l’originale del certificato di proprietà con l’annotazione della perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. o, se rilasciato, il codice di accesso personalizzato che consenta la visione del Certificato di Proprietà digitale;
fornire l’originale dell’estratto cronologico generale del P.R.A.;
fornire, se non asportate con il Veicolo, tutte le copie delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless);
autorizzare la Società ad inviare le chiavi e/o i congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di avvio del Veicolo (cd. chiavi elettroniche o congegni keyless) alla casa costruttrice e ad acquisire da quest’ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
nel caso sul veicolo sia presente un Antifurto satellitare, autorizzare la Società ad inviare i telecomandi per l’inserimento / disinserimento dell’impianto alla casa costruttrice e/o alla Centrale operativa e ad acquisire da quest’ultima gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna e la lista dei duplicati richiesti e prodotti;
informare la Società non appena abbia notizia del ritrovamento del Veicolo rubato o di parti di esso, inviando il verbale di ritrovamento;
fornire una dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo.
In caso di danno parziale (ad esempio: Furto con asportazione di parti del Veicolo o sostituzione/riparazione di parti danneggiate a seguito di Atti vandalici), l’Assicurato deve inoltre documentare con fatture o ricevute fiscali le eventuali riparazioni di prima necessità nonché, a richiesta della Società, produrre la fattura d’acquisto dei pezzi di ricambio o l’eventuale ricevuta dei pezzi usati recuperati presso un centro di rottamazione Veicoli.
In caso di:
Furto dell’audiofonovisivo si deve documentare con fatture o ricevute fiscali l’acquisto dell’apparecchio (nel caso non sia un accessorio di serie);
danno causato da eventi naturali l’Assicurato deve fornire alla Società idonea documentazione comprovante l’evento (ad esempio certificazione dell’Ufficio Meteorologico del Comune dove è avvenuto l’evento, articoli di giornale, ecc.).
rottura cristalli l’Assicurato deve inoltre fornire documentazione fiscale attestante l’avvenuta sostituzione o riparazione, salvo il caso si sia recato presso un centro convenzionato con la Società.
8.3.2. Determinazione dell’ammontare del danno
a) Perdita totale del Veicolo
Per Perdita totale si intende quando il Veicolo, in seguito a Furto o Rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, in seguito ad eventi che diano luogo a danni materiali, le spese per la riparazione del Veicolo superino l’80% del valore dello stesso al momento del Sinistro, purché l’Assicurato abbia provveduto a mettere il Relitto a disposizione della Società; in tutti gli altri casi il danno si intende parziale. Il valore di quanto recuperato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà detratto dall’Indennizzo stesso. In caso di Sinistro che causi la Perdita totale del Veicolo la Società, nel limite della somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza, determina l’Indennizzo in base alle quotazioni indicate sulla pubblicazione Quattroruote / xxx.xxxxxxxxxxxx.xx (Editrice Domus) con riferimento al mese di accadimento dell’evento, maggiorate del Valore commerciale degli eventuali Accessori non di serie e degli Optional stabilmente installati. Qualora detta pubblicazione non riporti la Quotazione del Veicolo assicurato si farà riferimento, in primo luogo al valore riportato sulla pubblicazione Eurotax Giallo o, se anche questa non riporta la Quotazione, il valore del Veicolo sarà determinato in base al Valore di mercato al momento del Sinistro.
b) Danno parziale
Si considera economicamente riparabile il danno le cui spese di riparazione sommate all’importo realizzabile dal Relitto non superino l’80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro, comprensivo del valore degli Accessori non di serie e degli Optional stabilmente installati.
Le parti del Veicolo, compresi gli Accessori di serie, gli Accessori non di serie e gli Optional stabilmente installati, non riparabili o sottratte e perciò sostituite con parti nuove, saranno liquidate tenendo conto del Degrado d’uso.
A parziale deroga di quanto sopra indicato, se al momento del Sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima Immatricolazione del Veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del Degrado dovuto a vetustà o ad Usura salvo che per parti del motore e dell’apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, Accessori non di serie e Optional.
c) Perdita totale e danno parziale
Sia per il caso di Perdita totale, che per quello di danno parziale:
in ogni caso la Società ha facoltà di chiedere all’Assicurato la documentazione relativa agli Accessori non di serie ed agli Optional stabilmente installati per i quali viene richiesto l’Indennizzo;
l’Indennizzo non potrà comunque essere superiore al prezzo d’acquisto del Veicolo così come risultante dalla fattura di acquisto o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.;
a parziale deroga di quanto sopra indicato, nel caso di Xxxxxxx ripristinato successivamente all’acquisto la liquidazione avverrà sulla base del Valore commerciale solo previa consegna o esibizione delle fatture comprovanti l’avvenuta riparazione ed il relativo acquisto dei pezzi di ricambio;
nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A. ove l’Assicurato la tenga a suo carico ed a condizione che l’importo di tale imposta sia compreso nel Valore assicurato.
8.3.3. Valore a nuovo in caso di Xxxxxxx totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina
A parziale deroga dell’art. “8.3.2. Determinazione dell’ammontare del danno”, in caso di Perdita totale dell’autovettura, la determinazione dell’ammontare del danno viene effettuata con riferimento al prezzo di acquisto dell’autovettura, purché ricorrano le seguenti condizioni:
che la Perdita totale si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima Immatricolazione;
che la somma assicurata sia pari al prezzo di acquisto dell’autovettura risultante dalle relative fatture o dal valore di acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.
Resta fermo quanto previsto all’art. “8.3.2. Determinazione dell’ammontare del danno”, lettera c).
8.3.4. Scoperti e Franchigie
Dal danno determinato ai sensi degli artt. “8.3.2. Determinazione dell’ammontare del danno” e “8.3.3. Valore a nuovo in caso di Xxxxxxx totale a seguito di Incendio, Furto e Rapina” si deducono gli eventuali Scoperti e/o Franchigie precisati nella Scheda di Polizza o nelle presenti condizioni di Assicurazione.
8.3.5. Regola proporzionale
Per le garanzie prestate a Valore intero, se al momento del Sinistro il Valore commerciale del Veicolo assicurato risulta superiore a quello dichiarato nella Scheda di Polizza o, per le autovetture, sulla quietanza, qualora sia operante la procedura di adeguamento automatico di cui all’art. “4.6 - Adeguamento del Valore assicurato e del Premio”, la Società risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore indicato sulla Scheda di Polizza o sulla quietanza e quello commerciale.
8.3.6. Limiti di Indennizzo
L’Indennizzo non può essere mai superiore alla somma assicurata o al valore d’acquisto indicato nell’estratto cronologico rilasciato dal P.R.A. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al Veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia salvo quanto previsto dall’art. “4.1.11. Pacchetto A Garanzie Integrative”, lettera c), e i danni da Deprezzamento e da mancato godimento o uso o altri pregiudizi anche fiscali.
8.3.7. Diritto di Surrogazione
I diritti e le azioni che l’Assicurato o i sui aventi diritto possono avere verso i Terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, alla Società fino a concorrenza degli importi pagati.
8.3.8. Procedimento per la determinazione dell’ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti
L’ammontare del danno è determinato previo accordo tra la Società e l’Assicurato.
In caso di disaccordo tra le parti, la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla
nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti, sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro e procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.
I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali; è fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
8.3.9. Riparazioni o sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate - Relitti
L’Assicurato non deve provvedere ad alcuna riparazione, a meno di quelle necessarie per portare il Veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina o per consentirne la regolare Circolazione, prima che siano trascorsi 10 giorni dal momento di presentazione della denuncia di Sinistro, salvo espresso consenso della Società.
La Società, invece di pagare l’Indennizzo, ha facoltà di far eseguire a regola d’arte, direttamente in officina di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del Veicolo danneggiato, oppure di sostituirlo con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, oppure acquistare quanto residua del Veicolo dopo il Sinistro in base al valore così come determinato dall’art. “8.3.2. Determinazione dell’ammontare del danno”.
Resta inteso che il Veicolo e i residui dello stesso rimangono di proprietà dell’’Assicurato, ferma restando la facoltà della Società di esercitare la facoltà di acquistare quanto residua del Veicolo ai sensi del paragrafo precedente oppure di avvalersi della procura irrevocabile a vendere di cui all’articolo “8.3.1. Denuncia del sinistro”.
8.3.10. Recupero del Veicolo oggetto di Furto o di Rapina
In caso di Furto, Rapina o Appropriazione indebita del Veicolo, l’Assicurato è tenuto a informare la Società tempestivamente del ritrovamento del Veicolo o di sue parti.
Se il recupero avviene prima del pagamento dell’Indennizzo, il danno sarà nuovamente determinato e liquidato in base a quanto previsto in Polizza. Se il ritrovamento del Veicolo avviene dopo il pagamento dell’Indennizzo e lo stesso venga riconsegnato alla Società, il Proprietario può chiedere alla Società stessa di non dare esecuzione alla procura irrevocabile a vendere e di rientrarne in possesso, rimborsando alla Società l’importo già liquidato ; nel caso sia prevista in Polizza la copertura per il danno parziale, l’importo da rimborsare alla Società sarà al netto degli eventuali danni accertati sul Veicolo. Qualora la Società venisse a conoscenza che il Contraente o l’Assicurato avesse avuto notizia del ritrovamento del Veicolo prima della liquidazione del danno, la stessa avrà diritto alla restituzione di tutte le somme pagate.
8.3.11. Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito nella valuta corrente, entro 10 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e sempre che, in caso di Furto o Rapina totale, siano trascorsi 30 giorni dall’evento. Resta fermo quanto previsto dall’art. 2742 del Codice Civile, qualora il Veicolo sia soggetto a privilegio, pegno, ipoteca a favore di Xxxxx.
B) ALTRI DANNI
8.3.12. Ricorso Terzi da Incendio e da inquinamento
a) Denuncia del Sinistro
Il Sinistro deve essere denunciato anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di Risarcimento da parte del danneggiato e, in ogni caso, devono tempestivamente essere trasmesse alla Società le eventuali richieste di Risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione. L’Assicurato o il Contraente devono:
informare immediatamente la Società delle procedure civili e penali promosse contro l’Assicurato, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato;
astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
b) Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivante alla stessa dalla mancata comparizione del medesimo.
8.4 - Norme valide per la “Sezione 5 - Norme che regolano l’Assicurazione per gli Infortuni del Conducente”
8.4.1. Denuncia del Sinistro
In caso di Xxxxxxxx che interessi la garanzia Infortuni del Conducente, il Contraente o l’Assicurato o gli aventi diritto devono indicare la data, il luogo, l’ora la causa e le modalità del fatto, nonché l’entità del danno, il nome ed il domicilio di eventuali testimoni. Inoltre la denuncia deve essere corredata del certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari, devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L’Assicurato è inoltre tenuto a sottoporsi agli accertamenti, alle visite, e controlli medici disposti dalla Società ed a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura.
8.4.2. Pagamento dell’Indennizzo
La Società formula un’offerta o nega l’indennizzo entro 10 giorni dal ricevimento della perizia o, in assenza di incarico peritale, dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta per la gestione del Sinistro.
8.4.3. Criteri di indennizzabilità
La Società liquida l’Indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto i peggioramenti di tali condizioni causati dall’Infortunio sono conseguenze indirette e, quindi, non indennizzabili. Nel caso di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’Indennità per Invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell’Infortunio, come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza tener conto delle condizioni preesistenti.
8.4.4. Norme relative alla garanzia Morte
a) Criteri di Indennizzo per Morte
Se l’Infortunio ha come conseguenza la morte del Conducente e questa si verifichi entro due anni dal giorno dell’Infortunio, la Società, previa ricezione del certificato di morte, liquida agli eredi la somma assicurata per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di Invalidità permanente.
La Società, in base alle circostanze dell’Infortunio ed in base agli elementi in suo possesso, può richiedere anche la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, certificato di stato di famiglia, certificato autoptico.
b) Criteri di Indennizzo per Morte presunta
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dai vigenti articoli del Codice Civile. Qualora risulti che l’Assicurato sia vivo dopo che la Società ha pagato l’Indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’Indennizzo spettante ai sensi di Polizza per altri casi eventualmente assicurati.
8.4.5. Norme relative alla garanzia Invalidità Permanente
a) Criteri di valutazione per Invalidità permanente
La valutazione dell’Invalidità permanente da Infortunio è effettuata secondo le percentuali riportate nella tabella seguente.
ARTI O ORGANI | Percentuale in caso di perdita totale, anatomica o funzionale |
Un arto superiore | 70 |
Una mano o un avambraccio | 60 |
Un pollice | 18 |
Un indice | 14 |
Un medio | 8 |
Un anulare | 8 |
Un mignolo | 12 |
La falange ungueale del pollice | 9 |
Una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito |
Un piede | 40 |
Ambedue i piedi | 100 |
Un alluce | 5 |
Un altro dito del piede | 3 |
La falange ungueale dell’alluce | 2,5 |
Una falange di altro dito del piede | 1 |
Un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60 |
Un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50 |
Un occhio | 25 |
Ambedue gli occhi | 100 |
Un rene | 20 |
La milza | 10 |
Sordità completa di un orecchio | 10 |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40 |
Perdita totale della voce | 30 |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del collo | 2 |
L’Invalidità permanente viene valutata secondo i criteri che seguono:
se la lesione comporta una minorazione anziché la perdita totale anatomica o funzionale, le percentuali indicate nella tabella vengono ridotte in proporzione alla funzione perduta;
la perdita, totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di Invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali riconosciute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%;
nel caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con il criterio della somma aritmetica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso;
in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali indicate in tabella saranno diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
per le valutazioni delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente, tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
nei casi non previsti dalla precedente tabella l’Indennizzo è stabilito con riferimento alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato.
Nell’ipotesi di decesso dell’Assicurato per cause indipendenti dal Sinistro, il relativo Indennizzo è trasmissibile agli eredi. Qualora il danneggiato non sia stato sottoposto all’accertamento medico legale della Società, la valutazione del danno verrà effettuata sulla base della documentazione disponibile.
b) Criteri di Indennizzo per Invalidità permanente
L’Indennizzo per Invalidità permanente da Infortunio viene corrisposto in misura pari a un centesimo della somma assicurata per ogni punto di invalidità accertata secondo i criteri indicati alla precedente lettera a).
La Società riconosce l’Indennizzo purché l’invalidità permanente accertata sia superiore al 3% e solo per la parte eccedente. Nulla quindi è dovuto per le invalidità permanenti inferiori al 3%.
Nel caso in cui l’Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 30% del totale, la Società liquida l’Indennizzo senza deduzione di alcuna Franchigia.
Qualora l’Invalidità permanente sia di grado pari o superiore al 50% la somma assicurata viene corrisposta per intero.
c) Anticipo dell’Indennizzo per Invalidità permanente
A richiesta dell’Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di Invalidità permanente superiore al 30%, ha facoltà di anticipare 1/3 (un terzo) del presunto grado di invalidità, con il massimo di Euro 6.000,00. Nel caso in cui la somma assicurata sia superiore a Euro 60.000,00, il massimo viene elevato al 10% della somma assicurata.
8.4.6. Norme relative alla xxxxxxxx Xxxxxxxx spese di cura - Criteri di Xxxxxxxxxx
Il rimborso viene effettuato dalla Società a cure terminate, previa presentazione da parte dell’Assicurato dei documenti giustificativi.
Se l’Assicurato ha usufruito di assistenza sanitaria sociale o integrativa privata, la garanzia è operante per la parte di spesa rimasta a carico dell’Assicurato stesso.
Qualora le prestazioni sanitarie siano state tutte completamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale e l’invalidità accertata non sia in Franchigia verrà riconosciuta una diaria alternativa di Euro 30,00 per i giorni di convalescenza indicati nel certificato di pronto soccorso, fino ad un massimo di Euro 500,00 per Sinistro e per Anno assicurativo.
8.4.7. Controversie
In caso di divergenze sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni e/o del Ricovero o sul grado di Invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dagli articoli precedenti, le Parti possono demandare per iscritto la decisione ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte e il terzo in comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici; il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’Indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. È naturalmente fatto salvo il ricorso all’autorità Giudiziaria.
8.4.8. Rinuncia alla Surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di Surrogazione verso i Terzi responsabili dell’Infortunio, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, solo nella misura in cui questa azione possa ridurre i relativi risarcimenti.
8.5 - Norme valide per la “Sezione 6 - Norme che regolano l’Assicurazione per il Servizio Assistenza”
Premessa
La Società valendosi della struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. fornisce le Prestazioni elencate nella Sezione Assistenza, previa attivazione della Struttura Organizzativa con le modalità previste.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società organizzatrice ed erogatrice delle Prestazioni di Assistenza, lasciando invariate le Prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza
8.5.1. Denuncia del Sinistro
In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovunque si trovi ed in qualsiasi momento deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità: in tal caso l’Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24:
| per telefono al numero verde: | 800.542.002 |
| dall’estero per telefono al numero: | x00.00.00.00.00.00 |
| per telegramma indirizzato a: | Europ Assistance Italia S.p.A. |
Xxxxxx Xxxxxx, 0 | ||
00000 Xxxxxx |
L’Assicurato In ogni caso dovrà comunicare con precisione:
Il tipo di assistenza di cui si necessita;
Cognome e Nome;
Numero di Polizza e/o targa;
Indirizzo del luogo in cui si trova;
Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
Inoltre nel caso sia prestato il Servizio Assistenza:
AUTO LIGHT, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HBAS”;
AUTO VIP, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HMED”;
AUTO TOP, l’Assicurato dovrà inoltre indicare la sigla “HTOP”.
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese. L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
L’inadempimento di tali obblighi può comportare la decadenza dal diritto alle Prestazioni di Assistenza, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
8.6 - Norme valide per la “Sezione 7 - Norme che regolano l’Assicurazione per la Tutela legale”
Premessa
La gestione dei Sinistri Tutela legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, Viale del Commercio
n. 59 – 00000 Xxxxxx (XX), in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti:
telefono centralino: x00.000.0000000
mail per invio nuove denunce di Sinistro: xxxxxxx@XXXX.xx
fax per invio nuove denunce di Sinistro: x00.000.00.00.000
mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: xxxxxxxx@XXXX.xx
fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: x00.000.00.00.000.
Previa comunicazione al Contraente, anche mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale o nell’area clienti dello stesso, la Società si riserva di variare in qualsiasi momento la società di gestione e liquidazione dei Sinistri di Tutela legale, lasciando invariate le prestazioni garantite e le condizioni contrattuali concordate con il Contraente al momento della sottoscrizione della Polizza.
8.6.1. Insorgenza del Caso assicurativo
Ai fini della presente Xxxxxxx, per insorgenza del Caso assicurativo si intende:
per l’esercizio di pretese al Risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al Risarcimento;
per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di Polizza.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del Caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i Casi assicurativi che siano insorti:
durante il periodo di validità della Polizza, se si tratta di esercizio di pretese al Risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
trascorsi 90 giorni (tre mesi) dalla decorrenza della Polizza, in tutte le restanti ipotesi.
Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la Polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con la presente Polizza. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del Sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di Tutela legale.
La garanzia si estende ai Casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza e che siano denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini del successivo art. “8.6.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale”, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. Qualora la presente Xxxxxxx sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei Sinistri insorti durante la vigenza della Polizza precedente decorre dalla cessazione della presente Polizza anziché dalla cessazione della Polizza precedente.
Si considerano a tutti gli effetti Unico Caso assicurativo:
vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
8.6.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale
1) L’Assicurato deve tempestivamente denunciare per iscritto alla Società o ad ARAG qualsiasi Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
2) In ogni caso deve fare pervenire alla Società o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
3) L’Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale, cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del Caso assicurativo.
4) Se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società od ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
5) L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con ARAG.
6) ARAG al momento della denuncia di un Sinistro avvenuto all’estero chiederà all’Assicurato di scegliere in via alternativa e definitiva se:
farsi tutelare direttamente da ARAG all’estero per la fase stragiudiziale ed eventualmente anche nella fase giudiziale;
farsi tutelare in via stragiudiziale (IV Direttiva) da un avvocato italiano che, se necessario e previa autorizzazione di ARAG, gestirà la fase giudiziale avanti al giudice italiano.
In quest’ultimo caso, qualora nel corso del giudizio venisse rilevato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, la copertura verrà a decadere e le spese legali dell’intero giudizio resteranno a carico dell’Assicurato.
8.6.3. Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
informare tempestivamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
8.6.4. Gestione del Caso assicurativo
1) Ricevuta la denuncia del Caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.
2) Ove ciò non riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “8.6.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei Casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
8.6.5. Recupero di somme
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti od anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o extragiudizialmente.
HDI Assicurazioni S.p.A.
Piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx Tel. x00 00 000 000
Fax x00 00 0000 0000
xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Mod. A3060 – Ed. 07/2020