INDICE
RACCOLTA SISTEMATICA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
Comparto Regioni ed Autonomie locali Personale non dirigente
Dicembre 2014
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 8
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto 8
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI 10
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 10
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente 11
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo 13
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale 14
Relazioni sindacali delle unioni di comuni 17
Relazioni sindacali – Sistema di classificazione 17
CAPO II I SOGGETTI SINDACALI 19
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro 19
Composizione delle delegazioni 19
CAPO III DIRITTTI E PREROGATIVE SINDACALI 20
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali 21
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale 22
CAPO IV PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA’ 23
Comitato per le pari opportunità 23
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing 23
Interpretazione autentica dei contratti collettivi 23
TITOLO III SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE 25
CAPO I OBIETTIVI E CLASSIFICAZIONE 25
Il sistema di classificazione del personale 25
Norme di inquadramento economico 27
Progressione economica all’interno della categoria 27
Finanziamento delle progressioni orizzontali 28
Integrazione delle posizioni economiche 29
Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all’interno della categoria 29
Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali
................................................................................................................ 30
Area delle posizioni organizzative 30
Valorizzazione delle alte professionalità 31
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative 32
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 33
Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative 34
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche 34
Posizioni organizzative apicali 35
Personale incaricato di posizioni organizzative 35
ALLEGATO A (CCNL 31.3.1999) DECLARATORIE 36
Sviluppo delle attività formative 40
Conferma di discipline precedenti 41
CAPO II DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
.................................................................................................................. 42
Gestione delle risorse umane 42
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione 44
CAPO III DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE 45
Prestazioni assistenziali e previdenziali 46
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero 47
CAPO IV PERSONALE DELLE SCUOLE 47
Personale docente delle scuole materne 47
Personale educativo degli asili nido 49
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali 51
Xxxxxxx addetti al sostegno operanti nelle scuole statali 52
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti locali 53
Disposizione per il personale della scuola 53
Indennità per il personale educativo e docente scolastico 54
Personale docente dei centri di formazione professionale 54
TITOLO IV IL RAPPORTO DI LAVORO 55
CAPO I COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 55
Il contratto individuale di lavoro 55
Ricostituzione del rapporto di lavoro 57
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali 61
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale 62
Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo 65
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza 66
CAPO IV DICIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO 67
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito 68
Inquadramento retributivo del personale trasferito 68
Disciplina contrattuale nella fase transitoria 69
CAPO V INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 70
Compensi per ferie non godute 72
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio 77
TABELLA "A" allegata al CCNL 13.5.1996 ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI 78
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche 82
Congedi per eventi e cause particolari 86
Aspettativa per motivi personali 86
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio 87
Altre aspettative previste da disposizioni di legge 87
Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario 90
CAPO VI FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO 90
Disciplina sperimentale del telelavoro 91
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo 93
Contratto di formazione e lavoro 93
Rapporto di lavoro a tempo parziale 96
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 99
Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale 100
Contratto a termine 101
CAPO VII ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 104
Cause di cessazione del rapporto di lavoro 104
Obblighi delle parti 105
Termini di preavviso 105
CAPO VIII DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 107
Obblighi del dipendente 107
Sanzioni e procedure disciplinari 109
Codice disciplinare 110
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 115
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 117
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 117
CAPO IX CODICI DI CONDOTTA 119
Obblighi del dipendente 119
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni 120
D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 62 120
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 120
Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 131
Codice tipo Codice di condotta da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
.............................................................................................................. 131
TITOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO 135
CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE 135
Trattamento tabellare 135
Stipendi tabellari 135
Effetti dei nuovi stipendi 137
Tredicesima mensilità 141
Nozione di retribuzione 142
Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico 143
Struttura della busta paga 144
CAPO II RISORSE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE 145
Lavoro straordinario 145
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali 146
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale 146
Straordinario per calamità naturali 147
Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 148
Integrazione risorse dell'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 150
Disciplina delle “risorse decentrate” 151
Incrementi delle risorse decentrate 152
Istituzione e disciplina della indennità di comparto 156
Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 157
Compensi per produttività 160
Norma per gli enti provvisti di Avvocatura 161
CAPO III INDENNITA’ E DISPOSIZIONI PARTICOLARI 161
Indennità 161
Indennità del personale dell’area di vigilanza 163
Norma transitoria - Disposizioni per il personale delle categorie A e B 163
Indennità maneggio valori 164
Indennità di rischio 164
Incarico di vice-segretario 165
Personale distaccato alle associazioni degli enti 166
Trattenute per scioperi brevi 166
Bilinguismo 166
Xxxxx notificatori 167
Personale addetto alle case da gioco 167
Personale dipendente dal comune di Campione d’Italia 167
Disposizioni per il personale dell’Agenzia nazionale per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali 168
Conferma discipline precedenti 168
CAPO IV TRASFERTA E TRASFERIMENTO 169
Trattamento di trasferta 169
Trattamento di trasferimento 171
CAPO V TRATTAMENTI DI PREVIDENZA, ASSISTENZA ED ASSICURATIVI 172
Copertura assicurativa 172
Patrocinio legale 173
Previdenza complementare 174
Trattamento di fine rapporto di lavoro 174
Attività sociali, culturali e ricreative 175
Patronato sindacale e tutela del personale in distacco sindacale 175
Mensa 176
Buono pasto 177
Disposizioni in materia di buoni pasto 177
Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni – Autonomie locali, stipulato in data 19.9.2002 178
Il presente documento si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica.
Esso è stato redatto attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte all’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione.
A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell’ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo, che non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza.
Nel testo sono state omesse le clausole contrattuali:
• progressivamente disapplicate nel succedersi dei rinnovi contrattuali;
• aventi natura programmatica o carattere di transitorietà;
• di prima applicazione o finali;
• che hanno esaurito i propri effetti, essendo legate ad un preciso arco temporale di riferimento per il loro contenuto o anche per espressa decisione delle parti negoziali (ad esempio, quelle concernenti gli incrementi periodici delle risorse destinate alla contrattazione integrativa);
• non più efficaci per effetto di sopravvenute disposizioni legislative. Si segnala, comunque, che:
• la omissione di un intero articolo del CCNL, relativo ad un determinato istituto, non assume il significato di abrogazione dello stesso, ma più semplicemente che la disciplina da esso prevista non è più attuale ed applicabile;
• ove all’interno di un articolo del CCNL vi siano solo alcuni commi non più applicabili, questi sono segnalati con “omissis”;
• in relazione ad alcuni istituti complessi o delicati, per completezza informativa, è ricostruita anche la sequenza storica delle clausole contrattuali nel tempo intervenute.
La riproduzione della presente raccolta è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito.
CONTRATTI COLLETTIVI COLLAZIONATI: CCNL - quadriennio normativo 1994 – 1997 e biennio economico 1994 – 1995 - sottoscritto il 6.7.1995; CCNL - integrativo del CCNL del 6.7.1995 - sottoscritto il 13.5.1996; CCNL - biennio economico 1996-1997 - sottoscritto il 16.7.1996; CCNL - quadriennio normativo – Revisione del sistema di classificazione professionale - sottoscritto il 31.3.1999; CCNL - quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 – 1999 - sottoscritto il 1.4.1999; CCNL - successivo a quello dell’1.4.1999 - sottoscritto il 14.9.2000; CCNL - biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 5.10.2001; CCNL - quadriennio normativo 2002 – 2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 22.1.2004; CCNL - biennio economico 2004-2005 - sottoscritto il 9.5.2006; CCNL - quadriennio normativo 2006 – 2009 e biennio economico 2006- 2007- sottoscritto il 11.4.2008; CCNL - biennio economico 2008-2009 - sottoscritto il 31.7.2009. Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie locali stipulato in data 19.9.2002.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
(art. 1 CCNL 31.7.2009)
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale - esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell’11 giugno 2007, di seguito denominati ”Enti”, in servizio alla data dell’1.1.2008 o assunto successivamente.
2. Al personale delle IPAB, ancorché interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.
3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l’ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.
4. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
5. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicità da parte dell’ARAN.
6. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 3.
7. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come X.Xxx.n.165 del 2001.
8. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
2 omissis.
3 omissis.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001.
1 I commi 1, 2 e 3 sono stati disapplicati dall’art. 1 del CCNL 31.7.2009
2 Comma disapplicato per effetto delle nuove previsioni in materia dell’Accordo Quadro per la riforma degli assetti contrattuali del 22.1.2009 e della specifica intesa per l’applicazione dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti ai comparti del settore pubblico del 30.4.2009 nonché di quelle del D.Lgs. n. 150/2009: “Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette”. Attualmente l’istituto trova la sua regolamentazione nell’art.2, comma 35, della legge n.203/2008. Successivamente, in materia, sono intervenute le disposizioni dell’art. 1, lett. d), del DPR n. 122/2013 emanato in attuazione dell’art. 16, comma 1, del D. L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 111/2011 nonché quelle dell’art. 1, comma 452, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 secondo le quali per gli anni 2015- 2017 l’indennità di vacanza contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013.
3 Comma disapplicato, x. xxxx x. 0: “Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l’ARAN stipula apposito accordo, ai sensi degli artt. 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.165/2001. Gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale, erogati sulla base dello specifico accordo di cui al presente articolo, sono successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale”.
4 Comma disapplicato, v. nota n. 2: “Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di
rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993”.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 65; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art. 13 del CCNL del 6.7.19956;
d) concertazione ed informazione.
5 CCNL 6.7.1995, come modificati dagli artt. 4 e 5 CCNL 22.1.2004: Cfr. Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi; Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale, pag.13 e pag.14.
6 Disciplina modificata e sostituita da quella dell’art. 9 CCNL 22.1.2004; Cfr. Interpretazione autentica dei contratti collettivi, pag.23.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente
7
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all’art. 158 nel rispetto della disciplina, stabilita dall’art.179.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell’art. 1510, per le finalità previste dall’art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 1711;
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all’art.17, comma 2, lett. a)12;
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell’art. 17, comma 2, lettere e), f), g)13;
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi i lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
7 La determinazione delle materie oggetto di contrattazione integrativa, operata dalla contrattazione collettiva nazionale, deve in ogni caso tenere conto delle previsioni degli artt. 40, comma 1, e 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 54 e 34 del D.Lgs n. 150/2009, nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
8 CCNL 1.4.1999; Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 148.
9 CCNL 1.4.1999; Cfr. Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 157.
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall’art. 28 del DPR
19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 12514;
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell’art. 15, comma 1, lettera k);
i) le modalità e le verifiche per l’attuazione della riduzione d’orario di cui all’art.2215;
m) criteri generali per le politiche dell’orario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall’art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.199917.
4. Xxxxx restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art.3, comma 118, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d), e), f) ed m).
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 5, e dall’art.1619. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate20.
14 La legge n. 125/1991 è stata abrogata dall'art. 57, X.Xxx. 11 aprile 2006, n. 198, ad eccezione dell'articolo 11. Il riferimento deve essere inteso pertanto ai contenuti del suddetto D.Lgs. n. 198/2006. In materia si ricordano anche le previsioni contenute nell’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001 nonché la Direttiva emanata congiuntamente dal Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro delle Pari Opportunità in data 4 marzo 2011. V. anche nota n. 53.
15 CCNL 1.4.1999; Cfr. Riduzione di orario, pag. 59.
17 Cfr. Relazioni sindacali - Sistema di classificazione, pag.17.
18 CCNL 1.4.1999; Cfr. Obiettivi e strumenti, pag. 10.
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo
21
(art. 5 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art.4 CCNL 22.1.2004)
1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 222, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 28623. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
22 CCNL 1.4.1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 19.
23 L’art.2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286 è stato parzialmente abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 29, X.Xxx. 30 giugno 2011, n. 123. Tuttavia la dizione “servizi di controllo interno” deve tuttora intendersi riferita alle strutture degli enti cui sono affidate le funzioni del controllo di gestione, in attuazione dei principi, di cui al Titolo II del D.Lgs.n.150/2009, come autonomamente recepiti negli ordinamenti degli enti.
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
(art. 6 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art. 5 CCNL 22.1.2004)
1. Per gli enti, territorialmente contigui, con un numero di dipendenti in servizio non superiore a 30 unità, la contrattazione collettiva decentrata integrativa può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l’iniziativa può essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.
2. I protocolli devono precisare:
a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente CCNL, nonché forme di rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente;
c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilità degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall’art. 525;
d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.
3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) le modalità di formulazione degli atti di indirizzo;
b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;
c) le modalità organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;
d) le modalità di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.
4. La disciplina del presente articolo può essere attivata dalle Camere di commercio contigue indipendentemente dal numero dei dipendenti in servizio.
26
1. L’ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art. 10, comma 227, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l’organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l’informazione deve essere preventiva.
4. Nei casi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 626/9429 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/9330.
27 CCNL 1.4.1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag.19.
29 Il riferimento attualmente deve essere inteso agli artt.47 e 50 del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81.
31
(art. 8 CCNL 1.4.1999, come sostituito dall’art.6 CCNL 22.1.2004)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’art. 10, comma 232, ricevuta l’informazione, ai sensi dell’art.733, può attivare, entro i successivi 10 giorni, la concertazione mediante richiesta scritta. In caso di urgenza, il termine è fissato in cinque giorni. Decorso il termine stabilito, l’ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La procedura di concertazione, nelle materie ad essa riservate non può essere sostituita da altri modelli di relazioni sindacali.
2. La concertazione si effettua per le materie previste dall’art.16, comma 2, del CCNL del 31.3.199934 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell’orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
c) criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e di personale;
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna35.
3. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.
5. La parte datoriale è rappresentata al tavolo di concertazione dal soggetto o dai soggetti, espressamente designati dall’organo di governo degli enti, individuati secondo i rispettivi ordinamenti.
31 La determinazione delle materie oggetto di concertazione operata dalla contrattazione collettiva nazionale deve in ogni caso tenere conto delle previsioni dell’art.5, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dall’art. 34 del D.Lgs.n.150/2009 nonché delle indicazioni contenute nelle circolari esplicative n. 7/2010, n. 1/2011 e n. 7/2011 predisposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Successivamente, la disciplina dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001, è stata ulteriormente modificata dalle disposizioni dell’art. 2, commi 17 e 19, del D. L.n. 95/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135.
32 CCNL 1.4.1999; Cfr. Composizione delle delegazioni, pag. 19.
33 CCNL 1.4.1999; Cfr. Informazione, pag.15.
34 Cfr. Relazioni sindacali – Sistema di classificazione, pag.17
Relazioni sindacali delle unioni di comuni
1. Le relazioni sindacali delle unioni di comuni sono disciplinate dal titolo secondo del CCNL dell’1.4.1999 con riferimento a tutti i modelli relazionali indicati nell’art. 3, comma 2, dello stesso CCNL36. Sino alla elezione della RSU di ciascuna unione, secondo la vigente disciplina, la delegazione sindacale trattante è composta dai delegati delle RSU degli enti aderenti e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
Relazioni sindacali – Sistema di classificazione
37
(art. 16 CCNL 31.3.1999)
1. …… omissis38, le parti convengono che, allo stato, le materie di contrattazione decentrata di cui all’art. 5, comma 3, del CCNL del 6.7.199539, sono integrate dalle seguenti:
● completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 5, comma 240;
● modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all’art. 14.
2. …….omissis41, le parti convengono che le procedure di concertazione tra gli enti e le rappresentanze sindacali devono comunque riguardare la definizione dei criteri generali per la disciplina delle seguenti materie42:
a) svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche43;
b) valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni;
36 Cfr. Obiettivi e strumenti, pag.10.
37 Si tratta delle relazioni sindacali concernenti il sistema di classificazione.
38 Indicazioni non richiamate perché di carattere transitorio.
39 Il riferimento attualmente deve essere inteso all’art. 4 CCNL 1.4.1999; Cfr. Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente, pag. 11.
40 CCNL 31.3.1999; Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag. 27.
41 Indicazioni non richiamate perché di carattere transitorio.
c) conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica;
d) metodologia permanente di valutazione di cui all’art. 6;
e) individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alla categoria di cui all’art. 5;
f) individuazione dei nuovi profili di cui all’art. 3, comma 6;
g) attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all’art. 14, comma 2.
……. xxxxxxx00.
Monitoraggio e verifiche
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, l’ANCI, l’UPI, l’UNIONCAMERE, l’UNCEM, le IPAB e le organizzazioni sindacali possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull’andamento della contrattazione e delle controversie individuali.
1. L’ANCI, l’UPI e l’UNIONCAMERE, attraverso le proprie articolazioni territoriali, e le Regioni assumono l’iniziativa per l’avvio, a livello regionale, di forme di monitoraggio
del lavoro precario presso gli enti del Comparto e di successivo confronto e verifica con le XX.XX. al fine di valutare, sotto il profilo delle diverse implicazioni normativo – contrattuali, le problematiche connesse a tale fenomeno ed ai processi di stabilizzazione, anche con riferimento alla scadenza dei contratti a termine. Tale confronto deve concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di definitiva sottoscrizione del presente CCNL.
2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere attivati anche specifici confronti a livello locale
I SOGGETTI SINDACALI
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.) elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall’art. 10, comma 2, dell’accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall’art.10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall’art. 10, comma 1, del medesimo accordo.
Composizione delle delegazioni
(art. 10 CCNL 1.4.1999)
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 646, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
● dalle R.S.U;
● dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell’assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.).
DIRITTTI E PREROGATIVE SINDACALI
Contributi sindacali
(art. 12 bis CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 2 CCNL 13.5.1996)
1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa all'amministrazione a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
3. Il dipendente può revocare in qualsiasi momento la delega rilasciata ai sensi del comma 1 inoltrando la relativa comunicazione all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni sindacali interessate secondo modalità concordate con l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla segretezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.
Diritto di assemblea
1. I dipendenti degli enti hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Per tutte le altre modalità di esercizio del diritto di assemblea trova applicazione la specifica disciplina contenuta nell’art.2 dell’Accordo collettivo quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7.8.1998.
Disciplina a livello territoriale dei permessi sindacali
(art. 23 CCNL 5.10.2001)
2. Il monte ore dei permessi disponibili ai sensi del comma 1, viene utilizzato dai dipendenti dei Comuni che siano dirigenti delle organizzazioni sindacali territoriali rappresentative nel comparto delle Regioni e delle Autonomie locali nei limiti delle quote spettanti a ciascuna di esse nel rispetto del criterio di proporzionalità del livello di rappresentatività in ambito regionale.
3. All'accertamento del livello di rappresentatività provvede l’ANCI regionale nel rispetto degli stessi criteri definiti dall’art. 43 del D.Lgs. n. 165 del 2001 per il livello nazionale, acquisendo le relative informazioni dai Comuni interessati.
4. Le organizzazioni sindacali di comparto comunicano all’ANCI regionale i nominativi dei dirigenti che fruiscono dei permessi di cui al comma 2, la relativa durata e il Comune di appartenenza degli stessi dirigenti.
5. L’ANCI regionale trasferisce a ciascuno degli enti interessati l'importo corrispondente alla quota dei permessi fruiti dai rispettivi dipendenti in qualità di dirigenti sindacali, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 1.
6. I permessi previsti dal presente articolo non possono essere cumulati per la fruizione di distacchi sindacali.
Trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale
(art. 47 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 39 CCNL 22.1.2004)
1. Ai dipendenti che usufruiscono dei distacchi di cui all’art. 5 del CCNL quadro del 7.8.1998, compete la retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. c)48, ivi comprese le quote della tredicesima mensilità, nonché la indennità di comparto disciplinata dall’art. 33.
2. Il periodo di distacco o aspettativa sindacale è considerato utile come anzianità di servizio ai fini della progressione ….. omissis49 e di quella orizzontale economica. In sede di contrattazione decentrata integrativa detto personale dovrà essere considerato ai fini dell’art. 17, comma 2, lett. a) del CCNL dell’1.4.199950 e successive modificazioni e integrazioni nonché nella valutazione utile alla progressione economica orizzontale.
3. Al personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.1999, oltre al trattamento indicato nel comma 1, compete la retribuzione di posizione corrispondente all’incarico attribuito al momento del distacco sindacale o altra di pari valenza in caso di successiva rideterminazione dei relativi valori.
la indennità di cui all’art.17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999 eventualmente in godimento53.
PREVENZIONE DELLA CONFLITTUALITA’
Comitato per le pari opportunità
Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing
(art. 8 del CCNL del 22.1.2004) Omissis55
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(art. 9 CCNL 22.1.2004)
1. In attuazione dell’art. 49 del D.Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.
3. L’ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.
54 La disciplina contrattuale relativa al Comitato per le Pari Opportunità deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
55 La disciplina contrattuale relativa al Comitato Paritetico sul fenomeno del mobbing deve ritenersi disapplicata per effetto dell’introduzione da parte dell’art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
4. L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L’eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 5 e
6 del CCNL dell’1.4.199956, sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del contratto decentrato.
6 omissis57.
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato ai principi di correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed orientato alla prevenzione dei conflitti. Entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione decentrata le parti, qualora non vengano interrotte le trattative, non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Durante il periodo in cui si svolge la concertazione le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto della stessa.
56 Il riferimento deve essere inteso al testo delle clausole contrattuali risultanti dalle modifiche apportate dagli artt. 4 e 5, CCNL 22.11.2004; Cfr. Tempi e procedure per la stipulazione del contratto decentrato integrativo, pag. 13 e Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale, pag. 14.
SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE
OBIETTIVI E CLASSIFICAZIONE
Obiettivi
1. Il presente contratto58 persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Le parti, conseguentemente, riconoscono la necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti.
3. Alle finalità previste nel comma 2 sono correlati adeguati ed organici interventi formativi sulla base di programmi pluriennali, formulati e finanziati dagli enti.
Il sistema di classificazione del personale
1. Il sistema di classificazione è articolato in quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C e D. Per il personale della categoria D è prevista la istituzione di una area delle posizioni organizzative, secondo la disciplina degli artt. 8 e ss.
2. Ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 199859, tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell’oggetto del contratto di lavoro.
3. L’assegnazione temporanea di mansioni proprie della categoria immediatamente superiore costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo. Essa, fino a
58 CCNL 31.3.1999; il riferimento deve essere ora inteso al presente CAPO.
59 Il riferimento deve essere inteso all’art.52 del D.Lgs.n.165/2001.
4. Le categorie sono individuate mediante le declaratorie riportate nell’allegato A, che descrivono l’insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse.
5. I profili descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria. Nell’allegato A sono riportati, a titolo esemplificativo, alcuni profili relativi a ciascuna categoria.
6. Gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A.
7. Nell’allegato A sono altresì indicati, per le categorie B e D, i criteri per la individuazione e collocazione, nelle posizioni economiche interne delle stesse categorie, del trattamento tabellare iniziale di particolari profili professionali ai fini di cui all’art. 1361.
Trattamento economico
1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B.62 Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all’art. 3, comma 763, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3.
2. La progressione economica all’interno della categoria secondo la disciplina dell’art.
564 si sviluppa, partendo dal trattamento tabellare iniziale individuato nel comma 1, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B65.
61 CCNL 31.3.1999; Cfr. Trattamento economico, pag.26.
63 CCNL 31.3.1999; Cfr. Il sistema di classificazione del personale, pag.25.
64 CCNL 31.3.1999; Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag.27.
Norme di inquadramento economico
2 omissis66.
3. Al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.
Progressione economica all’interno della categoria
(art. 5 CCNL 31.3.1999)
1. All’interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell’art. 1367.
2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall’art. 14, comma 368 e nel rispetto dei seguenti criteri:
a) per i passaggi nell’ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l’esperienza acquisita;
c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all’impegno e alla qualità della prestazione individuale;
d) per i passaggi all’ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all’interno della categoria D, secondo la disciplina dell’art. 12, comma
67 CCNL 31.3.1999; Cfr. Sistema di classificazione, Trattamento economico, pag.26.
3, previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del:
▫ diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l’utenza;
▫ grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità;
▫ iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell’organizzazione del lavoro.
Finanziamento delle progressioni orizzontali
1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all’art. 5 del CCNL del 31.3.199969, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall’art. 31, comma 270.
2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell’art. 31, comma 271, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.
4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.
5 omissis72.
69 Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag.27.
70 CCNL 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag.151.
71 CCNL 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag.151.
Integrazione delle posizioni economiche
1. Con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l’anno 2004, il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 31.3.1999, è integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato nella tabella C allegata al presente CCNL73.
2 I criteri di riferimento da utilizzare per le selezioni sono quelli già indicati nell’art. 5, comma 2, lett. a)74, per la posizione economica A 5 e nella lett. d) per le posizioni B7, C5 e D6 .
3. Anche per il finanziamento degli oneri conseguenti alle progressioni economiche di nuova istituzione, si conferma il vincolo di utilizzazione delle risorse di cui all’art. 31 comma 275.
Integrazione della disciplina della progressione economica orizzontale all’interno della categoria
1. Ai fini della progressione economica orizzontale, secondo la disciplina dell’art.5 del CCNL del 31.3.199976, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
2. La disciplina del comma 1 trova applicazione per le procedure selettive per la realizzazione della progressione economica orizzontale che sono formalmente avviate successivamente alla definitiva sottoscrizione del presente CCNL77.
74 CCNL 31.3.1999; Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag.27.
75 CCNL 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag.151.
76 Cfr. Progressione economica all’interno della categoria, pag.27.
Partecipazione del personale comandato o distaccato alle progressioni orizzontali
78
1. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni ….. omissis79 per le progressioni orizzontali ….. omissis80 previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazione e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.
2. Le parti concordano nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale “distaccato” a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse dell’ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’ente medesimo.
Area delle posizioni organizzative
81
(art. 8 CCNL 31.3.1999)
1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
D.P.R. n. 70/2013, che ha abrogato il comma 1-ter del citato articolo 52 del D.Lgs.n.165/2001 V. nota n. 43.
80 Per il mancato richiamo dell’indicazione “che per le progressioni verticali”, v. nota 78.
Rilevano anche le indicazioni contenute nella circolare esplicativa n. 11/2010 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le quali la specifica incompatibilità prevista dall’art. 53, comma 1-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (impossibilità di conferire incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito cariche in partiti politici ed organizzazioni sindacali) trova applicazione anche in ordine al conferimento di incarichi di posizioni organizzative.
c) lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, …… omissis82, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto d’un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all’art. 9.
Valorizzazione delle alte professionalità
1. Gli enti valorizzano le alte professionalità del personale della categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell’ambito della disciplina dell’art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.199983 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL84.
2. Gli incarichi del comma 1 sono conferiti dai soggetti competenti secondo gli ordinamenti vigenti:
a) Ipotesi comma 1, lett. b) dell’art. 8 citato: per valorizzare specialisti portatori di competenze elevate e innovative, acquisite, anche nell’ente, attraverso la maturazione di esperienze di lavoro in enti pubblici e in enti e aziende private, nel mondo della ricerca o universitario rilevabili dal curriculum professionale e con preparazione culturale correlata a titoli accademici (lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti) anche, per alcune delle suddette alte professionalità, da individuare da parte dei singoli enti, con abilitazioni o iscrizioni ad albi;
b) Ipotesi comma 1, lett. c) dell’art. 8 citato: per riconoscere e motivare l’assunzione di particolari responsabilità nel campo della ricerca, della analisi e della valutazione propositiva di problematiche complesse di rilevante interesse per il conseguimento del programma di governo dell’ente.
3. Gli enti adottano atti organizzativi di diritto comune, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali vigente:
a) per la preventiva disciplina dei criteri e delle condizioni per la individuazione delle competenze e responsabilità di cui al precedente comma 2, lett. a) e b) e per il relativo affidamento;
83 Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30.
84 Cfr. Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, pag. 32; Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag.33; Disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 34.
b)per la individuazione dei criteri utili per la quantificazione dei valori della retribuzione di posizione e di risultato;
c) per la definizione dei criteri e delle procedure destinate alla valutazione dei risultati e degli obiettivi, nell’ambito del vigente sistema di controllo interno.
4. L’importo della retribuzione di posizione relativa agli incarichi di cui ai commi 1 e 2 varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la retribuzione di risultato connessa ai predetti incarichi può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. La retribuzione di risultato può essere corrisposta previa valutazione dei soggetti competenti sulla base dei risultati certificati dal servizio di controllo interno o dal nucleo di valutazione, secondo l’ordinamento vigente.
5. Le risorse previste dall’art. 32, comma 785, integrano quelle già disponibili negli enti per la retribuzione di posizione e di risultato e sono espressamente destinate alla remunerazione degli incarichi disciplinati dal presente articolo.
Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative
1. Gli incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità.
2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.
3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi.
4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all’art. 10, comma 386. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da
85 CCNL 22.1.2004; Incrementi delle risorse decentrate, pag. 152.
86 CCNL 31.3.1999; Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33.
persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico di cui al comma 3.
5. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 1087 da parte del dipendente titolare. In tal caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.
6 omissis88.
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato
1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 889 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998 - 2001.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.00090 ad un massimo di L. 25.000.00091 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate
3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.
4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.
87 CCNL 31.3.1999; Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33.
a) attuazione dei principi di razionalizzazione previsti dal D.Lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, dagli artt. 3, 4, 7, 9 e dal titolo II, capo II;
b) ridefinizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente;
c) istituzione e attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione”.
89 CCNL del 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag.30.
Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative
(art. 20 CCNL 1.4.1999, come integrato dall’art.35 CCNL 14.9.2000)
1. La disciplina dell’art. 18 della legge 109/199492 e dell’art. 69, comma 2, del DPR 268/198793, trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di una delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 31.3.1999.
2. Nelle IPAB che risultino privi di posizioni di categoria D, la disciplina degli artt. 8, 9 e 1094 si applica ai dipendenti classificati nella categoria C. In tal caso il valore economico della retribuzione di posizione può variare da un minimo di 6.000.00095 ad un massimo di 15.000.00096 comunque nei limiti delle risorse del fondo previsto dall’art. 17, comma 2 lett. c)97.
3. L’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. b), primo periodo98, continua a trovare applicazione, dalla data di conferimento dell’incarico, nei confronti del personale dell’area di vigilanza incaricato di una delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative, di cui agli artt.8-11 del CCNL del 31.3.199999.
Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche
1.I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998100 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss.101 esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.
93 Ora il riferimento deve essere inteso all’art 27 del CCNL 14.9.2000; x. xxxx x. 000.
94 CCNL 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30; Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, pag. 32; Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33.
98 CCNL 6.7.1995; Cfr. Indennità, pag. 161.
99 Cfr. Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30; Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, pag. 32; Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33; Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 34.
100 ora art. 109, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000.
101 CCNL 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30.
2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10102.
3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss.103 ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000104 ad un massimo di L. 15.000.000105 annui lordi per tredici mensilità.
4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss.106, in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.
Posizioni organizzative apicali
1. Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31.3.1999107.
Personale incaricato di posizioni organizzative
(art. 8 CCNL 5.10.2001)
1. Le risorse previste dall’art. 4, comma 3108, sono destinate anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999109.
102 CCNL 31.3.1999; Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33.
103 CCNL 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30.
106 CCNL 31.3.1999; Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30.
107 Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30.
108 CCNL 5.10.2001; Cfr. Integrazione delle risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999, pag. 150.
109 Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33.
2. In materia di conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, è confermata in via esclusiva la disciplina dell’art. 11, del CCNL del 31.3.1999110, in particolare per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell’art.109, comma 2, del T.u.e.l. n. 267/2000.
1. Le risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 32, comma 40, del D.L. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall’art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999111, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, relativi all’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.
ALLEGATO A (CCNL 31.3.1999) DECLARATORIE
CATEGORIA A
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
●Conoscenze di tipo operativo generale (la cui base teorica si sviluppa con la scuola dell’obbligo) acquisibile attraverso esperienza diretta sulla mansione;
● Contenuti di tipo ausiliario rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
●Problematiche lavorative di tipo semplice;
●Relazioni organizzative di tipo prevalentemente interno basate su interazione tra pochi soggetti;
Esemplificazione dei profili:
●lavoratore che provvede al trasporto di persone, alla movimentazione di merci, ivi compresa la consegna - ritiro della documentazione amministrativa. Provvede, inoltre, alla ordinaria manutenzione dell’automezzo segnalando eventuali interventi di natura complessa.
110 Cfr. Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 34.
111 Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33.
●lavoratore che provvede ad attività prevalentemente esecutive o di carattere tecnico manuali, comportanti anche gravosità o disagio ovvero uso e manutenzione ordinaria di strumenti ed arnesi di lavoro.
Appartengono alla categoria, ad esempio, i seguenti profili: custode, bidello.
CATEGORIA B
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
●Buone conoscenze specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola dell’obbligo generalmente accompagnato da corsi di formazione specialistici) ed un grado di esperienza discreto;
●Contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi;
●Discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale.
●Relazioni con gli utenti di natura diretta.
Esemplificazione dei profili:
●lavoratore che nel campo amministrativo provvede alla redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari ed all’organizzazione di viaggi e riunioni.
●lavoratore che provvede alla esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l’installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente. Coordina dal punto di vista operativo altro personale addetto all’impianto.
●lavoratore che esegue interventi di tipo risolutivo sull’intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: lavoratore addetto alla cucina, addetto all’archivio, operatori CED, conduttore di macchine complesse (scuolabus, macchine operatrici che richiedono specifiche abilitazioni o patenti), operaio professionale, operatore socio assistenziale.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla V qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica B3.
CATEGORIA C
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
●Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
●Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
●Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
●lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
●lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l’elaborazione e l’analisi dei dati.
Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.
CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :
●Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
●Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
●Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
●Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre
istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
●lavoratore che espleta attività di ricerca, studio ed elaborazione di dati in funzione della programmazione economico finanziaria e della predisposizione degli atti per l’elaborazione dei diversi documenti contabili e finanziari.
●lavoratore che espleta compiti di alto contenuto specialistico professionale in attività di ricerca, acquisizione, elaborazione e illustrazione di dati e norme tecniche al fine della predisposizione di progetti inerenti la realizzazione e/o manutenzione di edifici, impianti, sistemi di prevenzione, ecc.
●lavoratore che espleta attività progettazione e gestione del sistema informativo, delle reti informatiche e delle banche dati dell’ente, di assistenza e consulenza specialistica agli utenti di applicazioni informatiche.
●lavoratore che espleta attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca con riferimento al settore di competenza.
Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di : farmacista, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio assistenziali, culturali e dell’area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale, segretario economo delle istituzioni scolastiche delle Province.
Ai sensi dell’art. 3(PAG. 25), comma 7, per i profili professionali che, secondo la disciplina del DPR 347/83 come integrato dal DPR 333/90, potevano essere ascritti alla VIII qualifica funzionale, il trattamento tabellare iniziale è fissato nella posizione economica D3.
Mansioni superiori
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall’art. 56, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n. 29/93112 per la parte demandata alla contrattazione.
2. In applicazione di quanto previsto dall’art.3, comma 3, del CCNL del 31.3.1999113, il conferimento delle mansioni superiori avviene nei seguenti casi :
112 Ora art. 52, commi 2, 3, e 4, del D.Lgs. n. 165/2001.
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante,
……. omissis114;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, anche attraverso rotazione tra più dipendenti, è disposto dal dirigente o, per gli enti privi di dirigenza, dal responsabile del servizio, nell’ambito delle risorse espressamente assegnate per tale finalità secondo la programmazione dei fabbisogni ed è comunicato per iscritto al dipendente incaricato.
4. I criteri generali per il conferimento delle mansioni superiori sono definiti dagli enti previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999115.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Al dipendente di categoria C, assegnato a mansioni superiori della categoria D, possono essere conferite, ricorrendone le condizioni e nel rispetto dei criteri predefiniti dagli enti, gli incarichi di cui agli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999, con diritto alla percezione dei relativi compensi.
Sviluppo delle attività formative
1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra l’altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che
113 Cfr. Il sistema di classificazione del personale, pag. 25.
116 Ora art. 52 del D.Lgs.n.165/2001.
costituisce una leva strategica per l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L’accrescimento e l’aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l’autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l’ottimizzazione delle risorse dell’Unione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità a quanto previsto dal Protocollo d’intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno all’1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo per le medesime finalità.
4. Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell’art. 6 possono associarsi per realizzare iniziative formative di comune interesse.
Conferma di discipline precedenti
1 omissis118.
2. E’ confermata, anche per il quadriennio 2002-2005, la disciplina dell’art. 23 del CCNL dell’1.4.1999119, relativo allo sviluppo delle attività formative, ivi compreso
117 Ora art. 34, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001.
119 Cfr. Sviluppo delle attività formative, pag. 40.
l’impegno degli enti per un finanziamento annuale delle relative attività con risorse finanziarie non inferiori all’1% della spesa del personale.
DISPOSIZIONI PER LE UNIONI DI COMUNI E I SERVIZI IN CONVENZIONE
Gestione delle risorse umane
1. Le unioni gestiscono direttamente il rapporto di lavoro del proprio personale assunto, anche per mobilità, con rapporto a tempo indeterminato o determinato (a tempo pieno o parziale) nel rispetto della disciplina del presente contratto nonché di quella definita in sede di contrattazione decentrata integrativa per gli aspetti a quest’ultima demandati.
2. Gli atti di gestione del personale degli enti locali temporaneamente assegnato all’unione, a tempo pieno o a tempo parziale, sono adottati dall’ente titolare del rapporto di lavoro per tutti gli istituti giuridici ed economici, ivi comprese le progressioni economiche orizzontali e le progressioni verticali, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza forniti dall’unione. Per gli aspetti attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall’unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall’unione.
3. Per le finalità di gestione indicate nei commi precedenti l’unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli artt. 14 e 15 del CCNL dell’1.4.1999120 e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 31 e 32 del presente contratto121.
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:
a) relativamente al personale assunto direttamente, anche per mobilità, in sede di prima applicazione, sulla base di un valore medio pro capite ricavato dai valori vigenti presso gli enti che hanno costituito l’unione per la quota di risorse aventi carattere di stabilità e di continuità; successivamente le stesse risorse potranno essere implementate secondo la disciplina contrattuale vigente nel tempo per tutti
gli enti del comparto; la quota delle eventuali risorse variabili e non stabili viene determinata di volta in volta secondo le regole contrattuali vigenti per tutti gli enti del comparto;
b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione dagli enti aderenti, mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali) dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati e alla durata temporale della stessa assegnazione; l’entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell’ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali.
5. Al fine di favorire la utilizzazione temporanea anche parziale del personale degli enti da parte dell’unione, la contrattazione decentrata della stessa unione può disciplinare, con oneri a carico delle risorse disponibili ai sensi del comma 3:
a) la attribuzione di un particolare compenso incentivante, di importo lordo variabile, in base alla categoria di appartenenza e alle mansioni affidate, non superiore a € 25, su base mensile, strettamente correlato alle effettive prestazioni lavorative;
b) a corresponsione della indennità per particolari responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell’1.4.1999122 che si può cumulare con il compenso eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza.
6. Le unioni di comuni possono individuare le posizioni organizzative e conferire i relativi incarichi secondo la disciplina degli artt. 8, 9, 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999123; al personale incaricato di una posizione organizzativa dell’unione la retribuzione di posizione e di risultato è correlata alla rilevanza delle funzioni attribuite e alla durata della prestazione lavorativa; il relativo valore si cumula con quello eventualmente percepito ad analogo titolo presso l’ente di provenienza, ugualmente rideterminato in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa; l’importo complessivo a titolo di retribuzione di posizione, su base annua per tredici mensilità, può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000; la complessiva retribuzione di risultato, connessa ai predetti incarichi, può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della complessiva retribuzione di posizione attribuita. Per il finanziamento delle eventuali posizioni organizzative delle unioni prive di personale con qualifica dirigenziale trova applicazione la disciplina dell’art. 11 del CCNL del 31.3.1999.
7. La utilizzazione del lavoratore sia da parte dell’ente titolare del rapporto di lavoro sia da parte dell’unione, fermo rimanendo il vincolo complessivo dell’orario di lavoro
123 Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30; Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative, pag. 32; Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33; Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 34.
settimanale, non si configura come un rapporto di lavoro a tempo parziale secondo la disciplina degli articoli 4, 5 e 6 del CCNL del 14.9.2000124.
Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione
1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL125 per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione126.
2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall’ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell’ente di utilizzazione.
3. La contrattazione decentrata dell’ente che utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999127 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l’art. 31128.
4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l’ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.
5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000. Per la eventuale retribuzione di risultato l’importo può
124 Cfr. Rapporto di lavoro a tempo parziale, pag.96; Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag.99; Trattamento economico - normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, pag.100. 125 CCNL 22.1.2004.
126 Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag 151
128 CCNL del 22.1.2004; Cfr. Disciplina delle “risorse decentrate”, pag. 151.
variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.3.1999129.
6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell’art.41 del CCNL del 14.9.2000130 131.
7. La disciplina dei commi 3, 4, 5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell’ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6.
DISPOSIZIONI PER L’AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE
La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all’aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.
Le parti, nel condividere l’urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:
●la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
●il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
●il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
●I ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni.
Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l’esigenza che i modelli
129 Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33; Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche, pag. 34.
130 Cfr. Trattamento di trasferta, pag. 169.
132 Ndr. Titolo III Capo III del CCNL del 22.1.2004.
organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.
Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale
Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo interno, sottolineando la diretta dipendenza funzionale del responsabile del corpo o del servizio dal capo dell’amministrazione.
Formazione e sviluppo professionale
Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all’art. 4 del CCNL del 31.3.1999133, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.
Copertura assicurativa
Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l’attività prestata dal “vigile urbano” addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall’art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1965, in virtù del principio generale secondo cui “a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela”, si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.
Prestazioni assistenziali e previdenziali
1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall’art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono gestite dagli organismi di cui all’art. 55 del CCNL del 14.9.2000134 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall’art. 11, della legge n. 300 del 1970.
134 Cfr. Attività sociali, culturali e ricreative, pag. 175.
Permessi per l’espletamento di funzioni di pubblico ministero
1. Il personale della polizia locale cui siano affidate funzioni di pubblico ministero presso il tribunale ordinario per delega del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett.a) del D. Lgs. n. 274 del 28.8.2000, ha diritto alla fruizione di permessi retribuiti per il tempo necessario all’espletamento dell’ incarico affidato.
CAPO IV PERSONALE DELLE SCUOLE
Personale docente delle scuole materne
(art. 30 CCNL 14.9.2000)
1. L’attività didattica (rapporto diretto insegnante - bambini) è di trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura delle scuole.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane di fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 7, un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2 sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze delle peculiari caratteristiche organizzative del servizio, possono rideterminare l’orario dell’attività didattica, per periodi predefiniti, in misura non inferiore a 25 ore settimanali, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999135. Tale soluzione è praticabile solo a condizione che:
a) sia stata certificata, dagli organi di controllo interno, l’assenza di oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, tenuto conto anche degli effetti derivanti dall’applicazione del comma 3;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5. Nel caso previsto dal comma 4, per il periodo in cui l’attività didattica è ridotta, al personale interessato viene proporzionalmente ridotta l’indennità di tempo potenziato
135 Cfr. Concertazione, pag.16; X. xxxx x. 00.
di cui all’art. 37, comma 2, del CCNL del 6.7.1995136. I conseguenti risparmi confluiscono nelle risorse di cui all’art. 15 del CCNL del 1.4.1999137, sono utilizzati per le finalità previste dall’art. 17 dello stesso CCNL138 e tornano ad essere disponibili, per il ripristino della predetta indennità, in caso di ritorno all’orario di cui al comma 1.
6. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale delle attività integrative anche in misura ridotta rispetto a quello derivante dall’applicazione del comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999139. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
7. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento, fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione140, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche ed aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999141; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL142.
8. …omissis143. Al personale insegnante delle scuole materne è conservata l’indennità professionale annua lorda di L.900.000144, di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995145 nonché quella di tempo potenziato di cui all’art.37, comma 2, salvo quanto previsto dal comma 5.
137 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 148.
139 Cfr. Concertazione, pag.16; X. xxxx x. 00.
140 Cfr. Concertazione, pag.16; X. xxxx x. 00.
9. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999146, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio, ivi compreso il numero dei bambini per ciascuna sezione che, di norma, è di 25 ed il numero degli insegnanti titolari per sezione, prevedendo l’assegnazione di personale docente d’appoggio in presenza di minori disabili.
10.Nei casi di vacanza d’organico, di assenza degli insegnanti titolari per motivi di: salute maternità o per altre legittime cause, gli enti garantiscono attraverso l’istituto della supplenza o della sostituzione le condizioni standard del servizio ed il rapporto educatore bambino. Il personale che superi o che abbia superato le selezioni di accesso al posto di insegnate è idoneo a svolgere la funzione docente.
11. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione nell’ambito della disciplina dell’art.7, comma 3, del presente CCNL147.
Personale educativo degli asili nido
0.Xx prestazione di lavoro del personale educativo degli asili nido destinata al rapporto diretto educatore - bambini è fissata in trenta ore settimanali. Il predetto orario è articolato in modo da coprire l’intero arco di apertura degli asili.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività, di cui al comma 5, un monte orario non superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario annuale dell’attività integrativa, anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore annue, previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL148 dell’1.4.1999. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
146 Cfr. Informazione, pag. 15.
147 CCNL 14.9.2000; Cfr. Contratto a termine, pag. 101.
148 Cfr. Concertazione, pag.16; X. xxxx x. 00.
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività;
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento fermo restando il limite definito nei commi precedenti. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione149, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività dei nidi che per altre attività d’aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999150; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del citato CCNL151.
6 omissis152.
7. Al personale educativo degli asili nido è confermata l’indennità professionale di
L.900.000 annue lorde153, prevista dall’art. 37, co.1, lett. c) del CCNL del 6.7.1995. Allo stesso personale compete altresì, a decorrere dal 31.12.1999, un’ indennità di
L.120.000 mensili lorde154, per 10 mesi di anno scolastico155. Al relativo onere si fa fronte utilizzando le risorse indicate nell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999156. Tale ultima indennità costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999157 definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio, il rapporto medio educatore bambini, di norma non superiore ad 1 a 6, fatta salva diversa disciplina, dettata da normativa regionale, o le ipotesi di riduzione di tale rapporto, in presenza di minori disabili, con la previsione di personale educativo d’appoggio.
9. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di
151 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 148.
156 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 148.
157 Cfr. Informazione, pag. 15.
assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art.7, comma 3, del presente CCNL158.
Personale docente delle scuole gestite dagli enti locali
1. Per il personale insegnante addetto alle istituzioni scolastiche gestite dagli enti locali l’attività oraria settimanale di ciascun docente con gli alunni non deve superare le 24 ore nelle scuole elementari e le 18 ore in quelle medie. Le settimane di attività nell’anno, sempre in rapporto diretto degli insegnanti con gli alunni e gli studenti, devono coprire l’intero calendario scolastico. Per il personale docente che opera all’interno degli istituti di riabilitazione e pena l’orario è fissato in 15 ore settimanali e 3 ore di supplenza.
2. Alle attività integrative è destinato, con esclusione delle settimane destinate alla fruizione delle ferie e del periodo di attività di cui al comma 5 un monte orario che comunque non sia superiore a 20 ore mensili.
3. Ai fini del comma 2, sono considerate integrative le attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione ed aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie.
4. Gli enti, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative e delle peculiari caratteristiche del servizio, possono determinare l’orario dell’attività integrativa annuale anche in misura ridotta rispetto al tetto massimo definito dal comma 2, e comunque in misura non inferiore a 120 ore previo espletamento della procedura di concertazione di cui all’art. 8 del CCNL dell’1.4.1999159. Tale soluzione è praticabile a condizione che:
a) i servizi di controllo interno certifichino che siano realizzati risparmi in misura almeno corrispondente ai maggiori oneri aggiuntivi;
b) sia, in ogni caso, assicurata e certificata la salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio offerto alla collettività.
5. Il calendario scolastico, che non può in ogni caso superare le 42 settimane, sulla base della normativa ministeriale, prevede l’interruzione per Natale e Pasqua, le cui modalità attuative sono definite in sede di concertazione. In tali periodi e negli altri di chiusura delle scuole il personale è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmata dall’ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico,
158 CCNL 14.9.2000; Cfr. Contratto a termine, pag. 101.
159 Cfr. Concertazione, pag. 16. V. nota n. 31.
possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione160, per un periodo non superiore a quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art. 17, co.1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999161; gli incentivi economici di tali attività sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art. 15 del citato CCNL.
6 omissis162.
7. Al personale docente delle scuole elementari e secondarie di cui al comma 1 è confermata l’indennità annua lorda di L.900.000163, di cui all’art. 37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995164.
8. Ciascun ente, previa informazione, ai sensi dell’art. 7 del CCNL dell’1.4.1999165, definisce le condizioni e le modalità ottimali per l’erogazione del servizio.
9. Nei casi di vacanza d’organico o di assenza, a qualsiasi titolo ed anche di breve durata, del personale educativo, gli enti garantiscono le condizioni standard del servizio assicurando la sostituzione dello stesso. A tal fine disciplinano le modalità di assunzione del personale necessario nell’ambito della disciplina dell’art. 7, comma 3, presente CCNL166.
Xxxxxxx addetti al sostegno operanti nelle scuole statali
1. Il calendario del personale docente comunale, utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap, è lo stesso di quello osservato dagli altri docenti operanti nella stessa istituzione scolastica dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.
2. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni portatori di handicap non deve essere superare le 24 ore settimanali; il monte ore delle attività integrative non deve essere superiore alle 20 ore mensili.
3. Attività ulteriori, rispetto a quelle definite nel calendario scolastico, possono essere previste a livello di ente, in sede di concertazione167, per un periodo non superiore a
160 Cfr. Concertazione, pag. 16; X. xxxx x. 00.
165 Cfr. Informazione, pag. 15.
166 CCNL del 14.9.2000; Cfr. Contratto a termine, pag. 101.
167 Cfr. Concertazione. V. nota n. 31.
quattro settimane, da utilizzarsi sia per le attività delle scuole che per altre attività didattiche e di aggiornamento professionale, di verifica dei risultati e del piano di lavoro, nell’ambito dei progetti di cui all’art.17, comma 1, lett. a) del CCNL dell’1.4.1999168; gli incentivi economici sono definiti in sede di contrattazione integrativa decentrata utilizzando le risorse di cui all’art.15 del CCNL dell’1.4.1999169.
4 omissis170.
5. Al personale docente è conservata l’indennità professionale annua lorda di L.900.000171 di cui all’art.37, comma 1, lett. d) del CCNL del 6.7.1995172.
Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti locali
(art. 33 CCNL 14.9.2000)
1. L’orario di lavoro di rapporto diretto con gli studenti ed alunni del personale docente ed educativo utilizzato in attività di sostegno a soggetti portatori di handicap è identico a quello osservato, nell’istituzione scolastica o educativa presso la quale prestano servizio, dal restante personale educativo e docente.
Disposizione per il personale della scuola
1. La disciplina degli articoli 32-bis e 33 del CCNL del 14.9.2000173 addetti si applica anche nei confronti del personale dipendente dagli enti locali addetto, presso scuole statali o comunali, ad attività scolastiche integrative o di doposcuola.
169 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 148.
173 Cfr. Docenti addetti al sostegno operanti nelle scuole statali, pag. 52; Docenti ed educatori addetti al sostegno operanti nelle istituzioni scolastiche gestite dagli Enti Locali, pag. 53.
Indennità per il personale educativo e docente scolastico
1. Con decorrenza dal 2001, l’indennità prevista dall’art.37, comma 1, lett. c) e d) del CCNL del 6.7.1995174 è incrementata di L 660.000 annue lorde175; ai relativi maggiori oneri si fa fronte con le risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999176, ed in particolare con gli incrementi derivanti dalla applicazione della disciplina dell’art.4 del CCNL177.
Personale docente dei centri di formazione professionale
(art. 34 CCNL 14.9.2000)
1. Fermo restando l’orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione.
2. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formativa realizzati nei suddetti centri, anche alla luce delle previsioni del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del 22.12.1998, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all’entità dell’attività didattica, entro il tetto massimo di
L.900.000 annue lorde178.
176 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 148.
177 CCNL 5.10.2001; Cfr. Integrazione risorse dell’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999. pag. 150
IL RAPPORTO DI LAVORO
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) qualifica179 di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
d) mansioni corrispondenti alla qualifica180 di assunzione;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di destinazione dell'attività lavorativa;
g) termine finale nel contratto di lavoro a tempo determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di cui al comma 1 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui all'art. 15, comma 6181.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall' art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993182. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Per il rapporto a tempo parziale si applica, a richiesta del dipendente, l'art. 15, comma 8183.
6. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
7 omissis184.
Periodo di prova
(art. 14 bis del CCNL 6.7.1995, introdotto dall’art. 3 CCNL 13.5.1996, come modificato dall’art.
20 CCNL 14.9.2000)
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
- due mesi per le qualifiche185 fino alla quarta186;
- sei mesi per le restanti qualifiche187..
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nella medesima qualifica e profilo professionale presso altra amministrazione pubblica.
2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge …… omissis188. In caso di malattia il dipendente ha
182 Il riferimento deve essere ora inteso all’art.53 del D.Lgs.n.165/2001.
183 Il riferimento ora deve essere inteso all’art. 4, commi 7-10, CCNL 14.9.2000; Cfr. Rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 96.
185 Ndr. Categorie e profili; x. xxxx x. 000.
diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 22 del CCNL sottoscritto il 6 luglio 1995189.
4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.
5. Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 3. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve essere motivato.
6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
8. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
9. Durante il periodo di prova, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo.
La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un ente di diverso comparto il cui CCNL preveda analoga disciplina.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione rivestita, secondo il sistema di classificazione applicato nell’ente, al momento delle dimissioni.
188 Periodo non richiamato perché di carattere transitorio: “o dai regolamenti vigenti ai sensi dell' art. 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993”.
189 Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag. 77.
2. La stessa facoltà di cui al comma 1 è data al dipendente, senza i limiti temporali di cui al medesimo comma 1, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all’accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea.
2 bis. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione economica rivestita al momento della interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativo e non riassorbibile.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente.
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è articolato, previo esame con le Organizzazioni Sindacali, ai sensi delle fonti normative vigenti.
2. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico; l'articolazione dell'orario, è determinata previo esame191 con le Organizzazioni Sindacali, dai dirigenti responsabili, nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142192 al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti, avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.
3. Per le finalità di cui al comma precedente, l'orario di lavoro viene determinato sulla base dei seguenti criteri:
-ottimizzazione delle risorse umane
-miglioramento della qualità delle prestazioni
-ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell'utenza
-miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni
192 Ora art.50, comma 7, del D.Lgs.n.267/2000.
-rispetto dei carichi di lavoro.
4. La distribuzione dell'orario di lavoro è improntata a criteri di flessibilità, utilizzando diversi sistemi di articolazione dell'orario di lavoro che possono anche coesistere, secondo le seguenti specificazioni:
a) orario flessibile, che consiste nel consentire di posticipare l'orario di inizio o di anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà, limitando al nucleo centrale dell'orario la contemporanea presenza in servizio di tutto il personale addetto alla medesima struttura;
b) orario plurisettimanale, che consiste nella programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali o annuali con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali nel rispetto del monte ore complessivo in relazione al periodo di riferimento;
d) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione flessibile dell'organizzazione del lavoro e dei servizi, in funzione di una organica distribuzione dei carichi di lavoro;
5. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti è accertata mediante controlli di tipo automatico.
Riduzione di orario
1. Al personale adibito a regimi di orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) e c)195, del CCNL del 6.7.1995, finalizzati al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività istituzionali ed in particolare all’ampliamento dei servizi all’utenza, è applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto collettivo decentrato integrativo, una riduzione di orario fino a raggiungere le 35 ore medie settimanali. I maggiori oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo devono essere
193 Il riferimento deve essere inteso ora all’art.22 CCNL 14.9.2000; Cfr. Turnazioni, pag.63.
fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario, oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
3. La articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro secondo quanto previsto dal CCNL del 6.7.1995 è determinata dagli enti previo espletamento delle procedure di contrattazione di cui all’art.4197.
4. Le parti si impegnano a riesaminare la disciplina del presente articolo alla luce di eventuali modifiche legislative riguardanti la materia.
Lavoro straordinario
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999198.
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.
3. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all’attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell’organico - il limite massimo individuale di cui all’art. 14, comma 4 del CCNL dell’1.4.1999199 può essere elevato in sede di contrattazione decentrata integrativa, fermo restando il limite delle risorse previste dallo stesso art. 14200.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, ……. omissis201, è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata
198 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 145.
199 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 145.
200 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 145.
convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)202 incrementata del rateo della 13^mensilità.
5. La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.
7. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
8 omissis203.
Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali
(art. 39 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art.16 CCNL 5.10.2001)
1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 14 del CCNL dell’1.4.1999204.
2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell’area delle posizioni organizzative di cui all’art. 8 e ss. del CCNL del 31.3.1999205. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all’art. 10 dello stesso CCNL206 e, comunque, in aggiunta al relativo compenso, prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all’art. 14, comma 5 del CCNL dell’1.4.1999207.
3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle
204 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 145.
205 Cfr. Area delle posizioni organizzative, pag. 30.
206 CCNL 31.3.1999; Cfr. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, pag. 33.
207 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 145.
previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto208. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.
Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
1.…… omissis209.
2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell’art.6 del CCNL del 14.9.2000210 dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all’art. 52, comma 2, lett. d)211, nelle seguenti misure:
a) 15 %, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;
b) 20 %, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) 25 % nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.
3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art.6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000212, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.
4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all’art.6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000213, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova
applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell’art.38 del CCNL del 14.9.2000214.
Banca delle ore
1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L’utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell’andamento della Banca delle ore ed all’assunzione di iniziative tese ad attuarne l’utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l’utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.
Turnazioni
(art. 22 CCNL 14.9.2000)
1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.
214 Cfr. Lavoro straordinario, pag. 60.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente.
3. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
4. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
5. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
6. L’indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte, in ogni caso, con le risorse previste dall’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999218.
Reperibilità
(art. 23 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 5.10.2001)
1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di L.20.000219 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 15 del
218 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag. 148.
CCNL dell’1.4.1999220. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.
3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
4. L’indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l’orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
5. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell’art.38, comma 7221 o dell’art.38- bis222, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
(art. 24 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001)
1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)223, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
220 Cfr. Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, pag.148.
221 CCNL 14.9.2000; Cfr. Lavoro straordinario, pag. 60.
222 CCNL 14.9.2000; Cfr. Banca delle ore, pag. 63.
3. L’attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo è dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b)224,nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo - notturno la maggiorazione dovuta è del 30%.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
225
(art. 25 CCNL 14.9.2000)
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 35, comma 6, del D.lgs.n.29/1993226, conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altri enti del comparto e di evitare il collocamento in disponibilità del personale che non sia possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione, l’ente interessato comunica a tutti gli enti del comparto aventi sede in ambito provinciale o anche interprovinciale l’elenco del personale in eccedenza distinto per categoria e profilo professionale richiedendo la loro disponibilità al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale. Analoga richiesta viene rivolta anche agli altri enti o amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs.n.29/1993227, aventi sempre sede
227 Il riferimento è al D.Lgs.n.165/2001.
in ambito regionale, al fine di verificare ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti.
2. Gli enti destinatari della richiesta di cui al comma 1, qualora interessati, comunicano, entro il termine di 30 giorni, l’entità dei posti, corrispondenti per categoria e profilo, vacanti nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l’assenso al passaggio diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori dichiarati in eccedenza che possono indicare le relative preferenze e chiederne le conseguenti assegnazioni, anche con la specificazione delle eventuali priorità; l’ente dispone i trasferimenti nei quindici giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra più aspiranti allo stesso posto, si forma una graduatoria sulla base di criteri definiti dagli enti che tengano conto dei seguenti elementi:
- situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di componenti;
- maggiore anzianità lavorativa presso la pubblica amministrazione;
- situazione personale del lavoratore portatore di handicap in gravi condizioni psico- fisiche;
- particolari condizioni di salute del lavoratore e dei familiari.
5. Gli enti datori di lavoro attivano nei confronti del personale messo in disponibilità le iniziative di formazione e riqualificazione utili per favorirne la ricollocazione, nell’ambito dei piani formativi finanziati dagli enti. Allo stesso personale sono riconosciute le forme di incentivazione di cui all’art. 17, comma 7, del CCNL dell’1.4.1999228.
DICIPLINA DELL'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE TRASFERITO
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo II229 disciplina i criteri di inquadramento ed il trattamento economico da applicare nei confronti del personale del comparto dei Ministeri, nonché del personale dell'ANAS, in occasione di processi di mobilità, già attuati o da attuare, a
229 Il riferimento deve essere ora inteso al presente “CAPO IV”.
seguito di trasferimento e di deleghe di funzioni e competenze statali al sistema delle autonomie locali ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 7 della legge n. 59/97 e successivi decreti attuativi .
Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito
1. Il personale del comparto dei Ministeri di cui all’art. 26230, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, è inquadrato nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione del comparto Regioni- Autonomie locali, previsti dall’allegato A del CCNL del 31.3.1999, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione di cui all’art.5 del DPCM del 14.12.2000 n.446. Sono comunque fatti salvi gli effetti derivanti dagli inquadramenti già operati dagli enti del comparto con decorrenza anticipata rispetto a quella stabilita.
2. Con decorrenza dalla data di inquadramento di cui al comma 1, al personale del comparto dei Ministeri trasferito presso gli enti del comparto, si applicano esclusivamente le disposizioni sul trattamento normativo ed economico previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.
3. Per il biennio economico 2000-2001, al suddetto personale competono i soli incrementi tabellari del trattamento economico derivanti dal CCNL del comparto Ministeri relativi a tale periodo contrattuale.
4. l personale dell'ANAS è inquadrato, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione con le relative risorse finanziarie, nelle categorie e nei profili del vigente sistema di classificazione, secondo le indicazioni contenute nella tabella di equiparazione allegata al DPCM 22.12.2000, n. 448.
Inquadramento retributivo del personale trasferito
(art. 28 CCNL 5.10.2001)
1. Il rapporto di lavoro del personale trasferito, in applicazione delle disposizioni del presente contratto, continua senza interruzioni, con l’ente di destinazione.
2. Al lavoratore trasferito è riconosciuta integralmente l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione o l'ente di provenienza, che è utile agli effetti di tutti gli
istituti del CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali, relativi alla disciplina del rapporto di lavoro, che ad essa facciano espresso riferimento.
3. Al fine della determinazione del trattamento economico complessivo da attribuire al personale trasferito dallo Stato e della specificazione delle diverse voci retributive che lo compongono, gli enti prendono in considerazione i seguenti elementi fissi e continuativi: stipendio tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, l’importo delle posizioni di sviluppo economico conseguite secondo le previsioni del vigente sistema di classificazione del personale, retribuzione individuale di anzianità (RIA), indennità di amministrazione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, relativamente al personale trasferito dall'ANAS, gli enti prendono in considerazione gli elementi fissi e continuativi previsti per il personale delle aree dall’art. 4 del DPCM 22.12.2000, n. 448.
5. Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo del trattamento fisso e continuativo di cui ai commi 3 e 4, in godimento presso l’amministrazione o l'ente di provenienza, sia superiore a quello derivante dal nuovo inquadramento, ai sensi dell’art. 27231 presso l’ente di destinazione, l’eventuale differenza viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
6. Il personale delle ex carriere direttive dei ruoli ad esaurimento trasferito, in applicazione del presente contratto, presso enti del comparto Regioni-Autonomie Locali è inquadrato nella categoria D, posizione economica D5; la quota residua del trattamento economico fisso e continuativo in godimento viene conservata a titolo di retribuzione individuale di anzianità.
7. Gli enti possono stabilire, in sede di contrattazione decentrata integrativa, la collocazione del personale trasferito in una posizione di sviluppo economico superiore, nell’ambito della medesima categoria di inquadramento, rispetto a quella derivante dall’applicazione dell’art. 27232, sino a concorrenza del valore annuo corrispondente alla ex indennità di amministrazione in godimento omissis233.
Disciplina contrattuale nella fase transitoria
1. Fermo restando, con decorrenza dalla data di inquadramento, la applicazione al personale trasferito della disciplina generale prevista dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel comparto Regioni-Autonomie locali e nel rispetto del principio della
231 CCNL 5.10.2001; Cfr. Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito, pag. 68.
232 CCNL 5.10.2001; Cfr. Nuovo inquadramento professionale del personale trasferito, pag. 68.
continuità del rapporto di lavoro, nella fase di transizione, le parti convengono che la disciplina degli istituti di seguito individuati debba avvenire sulla base dei criteri di gestione per gli stessi stabiliti:
a) ferie: i dipendenti conservano tutti i diritti loro spettanti in materia di ferie maturate e non fruite presso l’amministrazione di appartenenza nell’anno in cui si è operato il trasferimento; da quest’ultima data trova applicazione l’art.18 del CCNL del 6.7.1995234 e il dipendente può fruire delle ferie non fruite, previa autorizzazione del dirigente in relazione alle esigenze di servizio, entro il primo semestre dell’anno successivo;
b) malattia: i periodi di assenza per malattia fruiti sino al momento del trasferimento sono comunicati agli enti di destinazione e sono computati secondo la disciplina dell’art.21 del CCNL del 6.7.1995235;
c) aspettative: i periodi di aspettativa per motivi di famiglia e personali, di congedi per la formazione, di congedi dei genitori, di congedi per eventi e cause particolari già fruiti dal dipendente sono ugualmente comunicati all’ente di destinazione ai fini dell’applicazione della disciplina di tali istituti contenuta negli artt.11, 13, 14, 16, 17 e 18 del CCNL del 14.9.2000236.
d) rapporto a tempo parziale: i lavoratori trasferiti con rapporto di lavoro a tempo parziale conservano tale tipologia di contratto anche in condizione di eventuale soprannumero rispetto alla percentuale stabilita nell’art.4, comma 2, del CCNL successivo del 14.9.2000237; a tal fine il lavoratore, all’atto del trasferimento, presenta specifica domanda per la conferma del rapporto a tempo parziale, in deroga ad ogni termine temporale.
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Ferie
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità
235 Cfr. Assenze per malattia, pag. 75.
236 Cfr. Aspettativa per motivi personali, pag. 86; Altre aspettative previste da disposizioni di legge, pag. 87; Cumulo di aspettative, pag. 88; Congedi per la formazione, pag. 85; Congedi dei genitori, pag. 83; Congedi per eventi e cause particolari, pag. 86.
237 Cfr. Rapporto di lavoro a tempo parziale, pag. 96.
previste per prestazioni di lavoro straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall' articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo assunti nella pubblica amministrazione dopo la stipulazione del presente contratto hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti nel comma 2.
5. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 2 e 3 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 19239 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 16. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.
10 Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno
- 30 settembre.
11. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di
239 CCNL 6.7.1995; Cfr. Permessi retribuiti, pag. 73.
missione240 per la durata del medesimo viaggio; il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie non goduto.
00.Xx caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
00.Xx caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione deve essere stata posta in grado di accertarle con tempestiva informazione.
15. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre il termine di cui ai commi 12 e 13.
242
1 omissis.
242 La disciplina “1. Il compenso sostitutivo delle ferie non fruite, secondo la vigente disciplina contrattuale, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all’art.52, comma 2, lett. c) del CCNL del 14.9.2000242; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art.52.” non è richiamata in quanto la sua ulteriore applicabilità deve essere verificata alla luce delle previsioni contenute nell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n.135/2012 ; x. xxxx x. 000.
Nozione di retribuzione
3 omissis245.
4 omissis246.
5. Nell’ipotesi di mancata fruizione delle quattro giornate di riposo di cui all’art.18, comma 6 del CCNL del 6.7.1995247, il trattamento economico è lo stesso previsto per i giorni di ferie.
6 omissis248.
Permessi retribuiti
(art. 19 CCNL 6.7.1995)
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;
2. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari documentati, compresa la nascita di figli.
3. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
243 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 142. 244 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 142. 245 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 142. 246 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 142. 247 Cfr. Ferie, pag. 70.
248 Cfr. Nozione di retribuzione, pag. 142.
5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. I permessi di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
9. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.
10. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
11 omissis251.
Permessi brevi
1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro su valutazione del dirigente preposto all'unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al dirigente di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e, comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità, valutati dal dirigente.
3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal dirigente; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.
249 Comma disapplicato e sostituito dall’art.17 CCNL 14.9.2000; Cfr. Congedi dei genitori, pag. 83.
250 Comma disapplicato e sostituito dall’art.17 CCNL 14.9.2000; Cfr. Congedi dei genitori, pag. 83.
Assenze per malattia
(art. 21 CCNL 6.7.1995, come modificato dall’art. 10 CCNL 14.9.2000 e dall’art. 13 CCNL
5.10.2001 )
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'amministrazione procede, su richiesta del dipendente, all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite della unità sanitaria locale competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dal 1° e 2°comma , nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a proficuo lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l’ente, compatibilmente con la sua struttura organizzativa e con le disponibilità organiche, può utilizzarlo in mansioni equivalenti a quelle del profilo rivestito, nell’ambito della stessa categoria oppure, ove ciò non sia possibile e con il consenso dell’interessato, anche in mansioni proprie di profilo professionale ascritto a categoria inferiore. In tal caso trova applicazione l’art. 4, comma 4, della legge n.68/1999252.
4bis. Ove non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 4, oppure nel caso che il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’ente può procedere alla risoluzione del rapporto, corrispondendo al dipendente l’indennità sostitutiva del preavviso.
5. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
7. Il trattamento economico253 spettante al dipendente che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
8. L'assenza per malattia deve essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza, salvo comprovato impedimento.
9 omissis255.
10 omissis256.
11. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
14. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 7, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
15 omissis259.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio260
(art. 22 CCNL 6.7.1995, come integrato dall’art. 10 bis CCNL 14.9.2000)
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art. 21, commi 1 e 2261. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all' art. 21, comma 7, lettera a)262, comprensiva del trattamento accessorio come determinato nella tabella n. 1 allegata al presente contratto.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 4 dell'art. 21263. Nel caso in cui l'amministrazione decida di non
D.Lgs.n.165/2001. Per le modalità del controllo rilevano le previsioni dell’art.55 – septies, comma 5, del D.Lgs.n.165/2001.
261 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag.75.
262 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag.75.
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al dipendente non spetta alcuna retribuzione.
4. Nel caso di lavoratori che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia collegata a causa di servizio eventuali disabilità trova applicazione l’art.1, comma 7, della legge n.68/1999.
TABELLA "A" allegata al CCNL 13.5.1996 ASSENZE PER MALATTIA - ESEMPI PRATICI
1. Applicazione dell' art. 21, comma 1 .
1.1. Si supponga che un dipendente, dopo il 6 luglio 1995, si assenti per malattia secondo il seguente schema:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi - ultimo episodio morboso).
Per stabilire se e quando sarà superato il cosiddetto "periodo di comporto" è necessario:
- sommare le assenze intervenute nei tre anni precedenti la nuova malattia;
- sommare a tali assenze quelle dell'ultimo episodio morboso.
Applicando tali regole si ha:
- totale assenze effettuate dal 19 luglio 1995 al 19 luglio 1998: dodici mesi
- ultimo episodio morboso: sette mesi
- totale: diciannove mesi
Al 20 gennaio 1999 il dipendente avrà totalizzato 18 mesi di assenza. Dal 21 gennaio 1999 egli avrà quindi superato il periodo massimo consentito di assenza retribuita (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).
1.2. Si supponga ora che il Dirigente si assenti secondo il seguente schema:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi);
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi);
- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi);
- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese - ultimo episodio morboso).
Applicando le regole illustrate nel punto 1.1. si può verificare che il dipendente ha ancora diritto alla conservazione del posto con retribuzione per un periodo di undici mesi (salva la possibilità di fruire di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di diciotto mesi).
Infatti:
- totale assenze effettuate dal 19 dicembre 1996 al 19 dicembre 1999: sei mesi
- ultimo episodio morboso: un mese
- totale: sette mesi
Al 20 giugno 1998 il dipendente completa, ma non supera, il periodo consentito; successivamente egli non effettua assenze fino al 20 dicembre 1999, con la conseguenza che al fine del computo dei tre anni si dovrà andare a ritroso fino al 19 dicembre 1996, senza tener conto delle assenze precedenti tale ultima data. Al 20 gennaio 1999 egli avrà totalizzato solo sette mesi di assenza.
2. Applicazione dell' art. 21, comma 7 - Trattamento economico.
2.1. Per stabilire il tipo di trattamento economico da applicare al caso concreto è innanzitutto necessario stabilire, secondo le regole illustrate nel punto 1, quante assenze sono state effettuate negli ultimi tre anni e sommare a queste ultime quelle del nuovo episodio morboso. Fatto questo si tratta di applicare meccanicamente quanto stabilito nel comma 7, dell'art. 21 e, fino alla scadenza del contratto, nel comma 15 dello stesso articolo. Per stare agli esempi fatti nel punto 1, il dipendente avrà diritto al seguente trattamento economico:
Caso illustrato nel punto 1.1.:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi) - Intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;
- dal 20 luglio 1998 al 20 febbraio 1999 (sette mesi) - 50% della retribuzione fino
al 20 gennaio 1999.
Dal 21 gennaio 1999 l'assenza non è retribuita (questo a prescindere dall'eventuale richiesta fatta ai sensi del comma 2, dell'art. 21).
Caso illustrato nel punto 1.2.:
- dal 10 settembre 1995 al 10 novembre 1995 (due mesi) - Intera retribuzione;
- dal 15 gennaio 1996 al 15 novembre 1996 (dieci mesi) - Intera retribuzione fino al 15 agosto 1996; 90% della retribuzione fino al 15 novembre 1996;
- dal 20 dicembre 1997 al 20 giugno 1998 (sei mesi) - 50% della retribuzione;
- dal 20 dicembre 1999 al 20 gennaio 2000 (un mese) - 100% della retribuzione.
4. Assenze per malattia nel rapporto a tempo determinato
4.1. Periodo di conservazione del posto.
Coincide con la durata del contratto, ma non può in nessun caso essere superiore a quello stabilito per il personale a tempo indeterminato dall'art. 21, commi 1 e 2. Il rapporto di lavoro, inoltre, cessa comunque allo scadere del termine fissato nel contratto.
Un dipendente assunto a tempo determinato per sei mesi, ad esempio, avrà diritto, al massimo, alla conservazione del posto per sei mesi. Se però egli si ammala, dopo quattro mesi dall'inizio del rapporto avrà diritto alla conservazione del posto solo per i restanti due mesi.
4.2. Trattamento economico delle assenze.
4.2.1. Determinazione del periodo massimo retribuibile e relativo trattamento - Regola generale.
Si deve verificare, in base alla previsione dell' art. 5 della legge n. 638/1983, richiamato nel testo dell' art. 16 del CCNL, qual'è il periodo lavorato nei dodici mesi precedenti l'insorgenza della malattia. Tale periodo è quello massimo retribuibile.
Se il dipendente si ammala il 15 dicembre 1996, ad esempio, bisogna verificare per quanti giorni ha lavorato dal 15 dicembre 1995 fino al 14 dicembre 1996. Vanno dunque computati anche i periodi di lavoro relativi al rapporto in corso. Tale operazione va ripetuta in occasione di ogni nuovo evento morboso. Il periodo massimo retribuibile varia quindi nel corso del rapporto.
Ai fini della quantificazione del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto a tempo indeterminato in virtù della quale: nove mesi su diciotto (e cioè la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti per intero, tre
Il nuovo regime si applica solo alle assenze iniziate dopo la data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995) o a quelle che, pur iniziate in precedenza, proseguano dopo tale data. In tale ultima ipotesi, il nuovo regime si applicherà solo alla parte di assenza che prosegue dopo la data di stipulazione del contratto. Le assenze effettuate in precedenza sono quindi azzerate; delle stesse non si dovrà mai tener conto, né ai fini della determinazione del periodo di conservazione del posto, né ai fini della determinazione del trattamento economico. é quindi di tutta evidenza che il nuovo sistema potrà funzionare a pieno solo dopo tre anni dalla data di stipulazione del contratto (6 luglio 1995).
mesi su diciotto (e cioè un sesto) sono retribuiti al 90% e sei mesi su diciotto (e cioè due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83).
Si consideri il seguente esempio: dipendente che nei dodici mesi precedenti la nuova malattia ha lavorato per sei mesi e si assenti per centoventi giorni;
- il periodo massimo retribuibile sarà di sei mesi; di questi sei mesi (centottanta giorni), novanta giorni (la metà) potranno essere retribuiti al 100%; trenta giorni (un sesto) al 90%; sessanta giorni (due sesti) al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83).
L'assenza di centoventi giorni del dipendente sarà dunque retribuita al 100% per i primi novanta giorni, mentre i restanti trenta giorni saranno retribuiti al 90%.
Se l'assenza fosse stata di centonovanta giorni (dieci giorni in più del massimo retribuibile) sarebbe stata retribuita nel modo seguente:
- novanta giorni al 100%;
- trenta giorni al 90%;
- sessanta giorni al 50% (o ai due terzi per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/83);
- dieci giorni senza retribuzione. Quando l'assenza supera il periodo massimo retribuibile essa non può, infatti, essere retribuita.
Si ricordi inoltre che nessun trattamento economico di malattia può essere corrisposto dopo la scadenza del contratto a termine.
N.B. - Negli esempi fatti si è ipotizzato, per comodità espositiva, che il dipendente effettui un'unica assenza di lunga durata, ma naturalmente, per stabilire quale sia, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, il trattamento economico spettante per l'ultimo episodio morboso, si dovranno sommare all'ultima assenza anche tutte quelle precedentemente intervenute (in costanza di rapporto).
4.2.2. Periodo massimo retribuibile inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese.
Nel caso che il dipendente abbia lavorato, nei dodici mesi precedenti l'ultimo episodio morboso, per un periodo inferiore a quattro mesi ma superiore a un mese (v. punto successivo), la proporzione sopra illustrata deve essere corretta, perché il CCNL prevede che, nell'ambito del periodo massimo retribuibile, due mesi sono retribuiti al 100% (si noti che la metà di quattro mesi è esattamente sessanta giorni).
Chi ha lavorato solo tre mesi, ad esempio, avrà diritto ad un periodo massimo retribuibile di novanta giorni di cui sessanta giorni da retribuire al 100%, dieci giorni da retribuire al 90% e venti giorni da retribuire al 50%.
In quest'ultimo caso, infatti, se si applicasse la proporzione illustrata nel punto 4.2.1. avremmo:
- quarantacinque giorni (la metà del massimo) da retribuire al 100%;
- quindici giorni (un sesto) da retribuire al 90%;
- trenta giorni (due sesti) da retribuire al 50% (o ai 2/3 per chi applicava il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983).
Invece, poiché è stato incrementato di 1/3 il periodo retribuibile al 100% per passare dai "normali" quarantacinque giorni, risultanti dall'applicazione della solita proporzione, ai sessanta previsti dalla norma, occorre ridurre proporzionalmente di un terzo i periodi retribuibili al 90 e al 50%.
Quindi:
- sessanta giorni (quarantacinque giorni + 1/3) al 100%;
- dieci giorni (quindici giorni - 1/3) al 90%;
- venti giorni (trenta giorni - 1/3) al 50%.
In un caso del genere, se il lavoratore si assenta per venti giorni sarà retribuito al 100% per tutta la durata dell'assenza; se si assenta per settanta giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta giorni e al 90% per i successivi dieci giorni; se si assenta per centoventi giorni sarà retribuito al 100% per i primi sessanta giorni, al 90% per i successivi dieci e al 50% per ulteriori venti giorni, mentre per gli altri trenta giorni non sarà retribuito.
4.2.3. Periodo massimo retribuibile garantito.
Nel caso che il dipendente, nei dodici mesi precedenti la malattia, abbia lavorato per un periodo inferiore al mese, ha diritto comunque ad un periodo massimo retribuibile di almeno trenta giorni, perché così prevede espressamente l' art. 5 della legge n. 638 del 1983. Nell'ambito di tale periodo le assenze sono sempre retribuite per intero.
In un caso del genere, se il dipendente si ammala per quaranta giorni, poiché ha diritto alla retribuzione solo per trenta giorni, i primi trenta giorni di assenza sono pagati al 100%, gli ulteriori dieci giorni sono senza retribuzione.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
(art. 21 CCNL 14.9.2000)
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 21, comma 7, del CCNL del 6.7.1995266; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa per motivi di famiglia per l’intera durata del progetto medesimo. Del relativo periodo non si tiene conto ai fini dell’art. 14 del presente contratto267. La stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per loro volontà alle previste terapie, l’ente dispone, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso l’ente nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000268.
2 omissis269.
266 Cfr. Assenze per malattia, pag.75.
267 CCNL 14.9.2000; Cfr. Cumulo di aspettative, pag.88.
268 Il riferimenti devono essere intesi al D.Lgs.n.151/2001.
3. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971270, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977271, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971272, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971273, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971274, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 1204/1971275 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
11 omissis276.
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di
preavviso di cui al comma 2, l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art.5, comma 3, della legge n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 21277, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art.22 del CCNL del 6.7.1995278.
Congedi per eventi e cause particolari
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art.4 della legge n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell’art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995279; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL del 6.7.1995280.
Aspettativa per motivi personali
(art. 11 CCNL 14.09.2000)
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio da fruirsi al massimo in due periodi.
2. I periodi di aspettativa di cui al comma 1 non vengono presi in considerazione ai fini della disciplina contrattuale per il calcolo del periodo di comporto del dipendente.
277 CCNL 6.7.1995; Cfr. Assenze per malattia, pag.75.
278 Cfr. Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, pag.77.
279 Cfr. Permessi retribuiti, pag.73.
280 Cfr. Permessi retribuiti, pag.73.
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n. 476281 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398282 sono collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
(art. 13 CCNL 14.9.2000)
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il collocamento in aspettativa senza assegni qualora l’ente non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3. L’aspettativa concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa.
281 Il riferimento è alla legge 30 novembre 1989, n. 398, nel testo risultante dalle modifiche recate dal decreto 30 aprile 1999, n. 224 e dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Cumulo di aspettative
2. L’ente, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il dipendente a riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il dipendente, per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3. Il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2.
Diritto allo studio
(art. 15 CCNL 14.9.2000)
1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi - in aggiunta alle attività formative programmate dall’amministrazione - permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno e nel limite massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna amministrazione all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore.
2. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
3. Il personale interessato ai corsi ha diritto all’assegnazione a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale.
283 Il riferimento deve essere inteso al D.Lgs.n.151/2001.
4. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, per la concessione dei permessi si rispetta il seguente ordine di priorità:
a) dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari e abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l’ultimo e successivamente quelli che, nell’ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).
5. Nell’ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 4, la precedenza è accordata, nell’ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
6. Qualora a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nei commi 4 e 5 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l’ordine decrescente di età.
7. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell’inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l’attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.
8. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma 2 il dipendente può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi per esami previsti dall’art. 19, comma 1, primo alinea del CCNL del 6.7.1995284.
Servizio militare
1. La chiamata alle armi per adempiere gli obblighi di leva o il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate, nonché l'arruolamento volontario allo scopo di anticipare il servizio militare obbligatorio, determinano la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, ed il dipendente ha titolo alla conservazione del posto per tutto il periodo del servizio militare di leva, senza diritto alla retribuzione.
284 Cfr. Permessi retribuiti, pag.73.
2. I dipendenti obiettori di coscienza che prestano il servizio sostitutivo civile hanno diritto, anche in periodo di prova, alla conservazione del posto di lavoro per tutta la durata del servizio, senza retribuzione.
3. Entro quindici giorni dal congedo o dall'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il dipendente deve porsi a disposizione dell'ente per riprendere servizio. Superato tale termine il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità di preavviso nei confronti del dipendente, salvo i casi di comprovato impedimento.
4. Il periodo di servizio militare produce sul rapporto di lavoro tutti gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
5. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo, che viene computato ai fini dell’anzianità di servizio. Al predetto personale gli enti corrispondono l'eventuale differenza tra il trattamento economico erogato dall’Amministrazione militare e quello fondamentale in godimento presso l’ente di appartenenza.
Assenze per l’esercizio delle funzioni di giudice onorario o di vice procuratore onorario
(art. 20 CCNL 22.1.2004)
1. Il dipendente autorizzato dall’ente di appartenenza a svolgere le funzioni di giudice onorario o di vice-procuratore onorario, ai sensi delle vigenti disposizioni (D.M. 7.7.1999) salvo che non ricorrano particolari e gravi ragioni organizzative, ha diritto di assentarsi dal lavoro per il tempo necessario all’espletamento del suo incarico.
2. I periodi di assenza di cui al comma 1 non sono retribuiti e non sono utili ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio e degli altri istituti contrattuali. Gli stessi periodi non sono sottoposti alla disciplina del cumulo di aspettative, di cui all’art. 14 del CCNL del 14.9.2000285, e possono essere fruiti anche in via cumulativa con le ferie, con la malattia e con tutte le forme di congedo e di permesso previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
FLESSIBILITA’ DEL RAPPORTO DI LAVORO
In relazione alla nuova disciplina delle forme flessibili di rapporto di lavoro introdotte dal presente contratto286, le parti sottolineano la particolare e significativa rilevanza di tali strumenti di gestione delle risorse umane che, nonostante il loro carattere di
285 Cfr. Cumulo di aspettative, pag.88.
sperimentalità, offrono agli enti ampi margini di gestione diretta dei servizi, permettendo altresì il superamento del ricorso alle collaborazioni continuate e coordinate nell’espletamento delle attività istituzionali.
Disciplina sperimentale del telelavoro
1. Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l’ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell’ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
2. Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro287 con i soggetti sindacali di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall’art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane.
3. I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell’art. 4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
4. Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
5. L’orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell’arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all’attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un’ora ciascuno fissati nell’ambito dell’orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
6. Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall’utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell’ente.
7. La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell’ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l’abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell’ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l’entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
8. Gli enti, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL .
9. La verifica delle condizioni di lavoro e dell’idoneità dell’ambiente di lavoro avviene all’inizio dell’attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l’interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell’art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994288, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
10 La contrattazione decentrata integrativa definisce l’eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell’ambito delle finalità indicate nell’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999289.
11 E’ garantito al lavoratore l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
12. I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall’ordinamento vigente.
13. E’ istituito, presso l’ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni
288 Il riferimento deve essere ora inteso all’art.28 del D.Lgs.n.81/2008.
sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l’utilizzo dell’istituto e gli eventuali problemi.
Contratto di fornitura di lavoro temporaneo
Contratto di formazione e lavoro
1. Nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 39, comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, gli enti possono stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e all’art. 16 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
2. Non possono stipulare contratti di formazione e lavoro gli enti che abbiano proceduto a dichiarazioni di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale nei dodici mesi precedenti la richiesta, salvo che l’assunzione avvenga per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza.
3. Le selezioni dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avvengono nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenze e preferenze, utilizzando procedure semplificate.
4. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
a) per l’acquisizione di professionalità elevate;
b) per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
5. Le esigenze organizzative che giustificano l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono contestualmente essere utilizzate per altre tipologie di assunzione a tempo determinato.
6. Ai fini del comma 4, in relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate elevate le professionalità inserite nella categoria D. Il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l’acquisizione di professionalità ricomprese nella categoria A.
7. Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, ai sensi delle lettere a) e
b) del comma 4, viene corrisposto il trattamento tabellare corrispondente al profilo di assunzione (B1, B3, C1, D1 e D3).
8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell’ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a
130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell’art.4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica. Per il l’area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità. Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all’art. 23, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999291.
9. Le eventuali ore aggiuntive devolute alla formazione rispetto a quelle previste dall’art. 16, comma 5 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 non sono retribuite.
10. Il contratto di formazione e lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui all’art. 14 del CCNL del 6.7.1995292, e deve contenere l’indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso. In particolare la durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. a) e in misura non superiore a dodici mesi, nel caso previsto dal comma 4, lett. b). Copia del contratto di formazione e lavoro deve essere consegnata al lavoratore.
11. Il trattamento economico spettante ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro è costituito dal trattamento tabellare iniziale, dall’indennità integrativa speciale293, dalla tredicesima mensilità, dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute. La contrattazione decentrata può disciplinare l’attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi previsti dall’art.17 del
291 Cfr. Sviluppo delle attività formative, pag. 40.
292 Cfr. Contratto individuale di lavoro, pag.55.
CCNL dell’1.4.1999294, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.
12. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
- la durata del periodo di prova è pari ad un mese di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi del comma 4, lett. b); lo stesso periodo è elevato a due mesi per i contratti previsti dal comma 4, lett. a);
- nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.
14. Il contratto di formazione lavoro si risolve automaticamente alla scadenza prefissata e non può essere prorogato o rinnovato. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
- malattia
- gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum296.
- servizio militare di leva e richiamo alle armi
- infortunio sul lavoro
15. Prima della scadenza del termine stabilito nel comma 10 il contratto di formazione e lavoro può essere risolto esclusivamente per giusta causa.
16. Al termine del rapporto l’amministrazione è tenuta ad attestare l’attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. Copia dell’attestato è rilasciata al lavoratore.
17. Il rapporto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 3, comma 11, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Gli enti disciplinano, previa concertazione ai sensi dell’art.8 del CCNL dell’1.4.1999297 , il procedimento ed i criteri per l’accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire, assicurando la partecipazione alle selezioni anche ai lavoratori di cui al comma 14.
18. Nel caso in cui il rapporto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio.
19. Non è consentita la stipula di contratti di formazione lavoro da parte degli enti che non confermano almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
(art. 4 CCNL 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 CCNL 22.1.2004)
1. Gli enti possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:
a) assunzione, nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti. Il lavoratore titolare delle stesse può ottenere la trasformazione del suo rapporto in rapporto a tempo parziale solo a seguito di espressa rinuncia all’incarico conferitogli. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
2.bis I comuni privi di dirigenza, in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente, individuano, se necessario ed anche in via temporanea, le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno. Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione.
3. Gli enti, previa analisi delle proprie esigenze organizzative e nell’ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, previa informazione seguita da incontro298, individuano i posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale nel rispetto dei criteri definiti nel precedente comma 2 e nell’art. 5, comma 1, del
presente CCNL299. Gli stessi posti vengono prioritariamente coperti sulla base delle richieste presentate dal personale in servizio di pari categoria e profilo e, per la parte che residua, mediante assunzione secondo le procedure selettive previste dai regolamenti degli enti.
6. Nel caso di cui al comma 4 continua a trovare applicazione l’art. 1, comma 59, della
L. 662/96, l’art. 39, comma 27 della L. n. 449/97 in materia di individuazione ed utilizzazione dei risparmi di spesa e l’art.15, comma 1, lett. e) del CCNL dell’1.04.1999302.
7. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità, possono svolgere un’altra attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l’iscrizione ad albi professionali.
8. Gli enti, ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi, sono tenuti ad individuare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali non
Il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi dell’art.12-bis del D.Lgs.n.61/2000, sussiste per i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Conseguentemente, la determinazione della PA di trasformazione del rapporto deve essere adottata deve essere adottata nel termine di 60 giorni dalla domanda del lavoratore.
Tali lavoratori hanno anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno.
301 Tale clausola deve ritenersi superata dalle previsioni dell’art.73 della legge n.133/2008.
sono comunque consentite ai dipendenti di cui al comma precedente, con le procedure previste dall’art.1, comma 58 bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, dandone informazione ai soggetti di cui all’art.10, comma 2, del CCNL dell’1.4.1999.
9. Nel caso di verificata sussistenza di un conflitto303 di interessi tra l’attività esterna del dipendente - sia subordinata che autonoma – e la specifica attività di servizio, l’ente nega la trasformazione del rapporto a tempo parziale nei casi di cui ai commi 7 e 8.
11. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell’art.4 del CCNL dell’1.4.1999, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10 % massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4, le domande sono presentate senza limiti temporali.
a) ai dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
b) ai familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70% o persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie o anziani non autosufficienti;
c) ai genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
13. La costituzione del rapporto a tempo parziale o la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico.
14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero
303 In tal senso, v. art.73 della legge n.133/2008.
304 In tal senso, v. art.73 della legge n.133/2008.
a) lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
b) lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità, ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge n.104/1992, con riconoscimento di una invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c) lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
d) lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.
E’ stata abrogata la precedente regolamentazione in materia contenuta nell’art.1, comma 64, della legge n.662/1996.