CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
LOTTO N. 1
CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE
VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO
La presente polizza è stipulata tra
INPDAP | |
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica | |
Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, 00 | |
00000 XXXX (XX) | |
C.F./P. IVA 97095380586 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 30/11/2010 |
Alle ore 24.00 del : | 30/11/2013 |
DEFINIZIONI
Art. 1 - Definizioni
Assicurazione : | il contratto di assicurazione |
Polizza : | il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente : | il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato : | A titolo esemplificativo e non limitativo - la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate: ▪ Consorzi e società cui il Contraente partecipa, enti aziende ed agenzie costituite dal Contraente. Tuttavia, nel caso in cui l'Ente Contraente non detenga la quota di maggioranza, l'assicurazione opera a favore di questi soggetti per l'attività di ordinaria gestione degli stessi limitatamente alla quota di partecipazione dell'Assicurato e con esclusione di qualunque responsabilità di tipo solidale; ▪ i rappresentanti legali degli assicurati nonché le persone chiamate a sostituirli e facenti parte degli organi societari, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale, i dirigenti e i dipendenti tutti per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni; ▪ tutti i soggetti compresi i medici, il personale sanitario, il personale comandato o distaccato da altre società, i lavoratori parasubordinati, da rapporto interinale, i partecipanti ai corsi di formazione, gli insegnanti, gli istitutori, gli ospiti, geometri, ingegneri, architetti, consulenti, fornitori, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto del Contraente; ▪ i dipendenti dell'assicurato durante le missioni anche all'estero, purché per un periodo non superiore a tre mesi, anche al di fuori dell'esercizio delle proprie mansioni; ▪ gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente |
Società : | l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Broker : | la Aon S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio : | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro : | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo : | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Massimale per sinistro | la massima esposizione della Società per sinistro. |
Appaltatore/Subappaltatore | La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente polizza si intendono |
equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore: ▪ il prestatore di un contratto d'opera come definito all'art. 2222 C.C.; ▪ il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo. | |
Committente | Il soggetto che affida a Terzi lo studio e/o realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali : | ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Prestatori di lavoro: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in polizza, incluse: a) quelle distaccate anche temporaneamente presso altre aziende anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso l'Ente Contraente; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente; c) i corsisti, i borsisti, i tirocinanti e gli stagisti; d) collaboratori e lavoratori a contratto, soggetti impiegati in lavori socialmente utili, lavoratori temporanei, lavoratori occasionali e le persone che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro. |
Retribuzione annua lorda: (ai fini del conteggio del premio) | Tutto ciò che i Prestatori di lavoro ricevono dal Contraente a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa Iva) pagati dal Contraente a soggetti Terzi, regolarmente abilitati a norma di legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori. |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DELL’ATTIVITA’
L'Inpdap, Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, costituisce il polo previdenziale per i pubblici dipendenti, e gestisce i trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine rapporto), creditizi (prestiti e mutui) e sociali dei dipendenti iscritti all'Istituto (Case Albergo per anziani, convitti, centri vacanze, assegni e borse di studio per i giovani) degli iscritti all'Istituto.
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Amministrazione Contraente nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, ovunque e comunque svolti e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, norme o atti amministrativi o attribuite, consentite, delegate all'Ente Contraente o comunque svolte di fatto, incluse attività e servizi che in futuro possano essere esplicati.
L'Inpdap ha la gestione diretta del patrimonio immobiliare di proprietà sia ad uso abitativo che ad uso non abitativo, cura le attività di dismissione e la cosiddetta “Cartolarizzazione” dei proventi derivanti dalla vendita degli immobili.
Il patrimonio immobiliare di proprietà dell'Inpdap è suddiviso in due categorie:
▪ Immobili Strumentali e locati alla Pubblica Amministrazione
▪ Immobili a reddito locati ai Privati
Gli immobili, sia quelli di proprietà o comproprietà del Contraente (anche se in uso o in possesso di terzi) che di proprietà di terzi sia in gestione, locazione, comodato, detenzione, possesso, uso custodia e deposito – sono ubicati nell'ambito della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano ed utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dalla Contraente o da Terzi.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori e/o subappaltatori (in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo di committente), esercitate per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future e vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:
▪ norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile;
▪ indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale, estera o internazionale.
L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio “per conto”, “in concessione”, “in appalto” o in qualsiasi forma di tutte le attività sopramenzionate.
L'assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio — Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenza dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto al risarcimento, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente / Assicurato è esentato da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art. 2 - Altre assicurazioni
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio
Nel caso in cui l'Ente Contraente non detenga la quota di maggioranza, in consorzi, società, enti, aziende ed agenzie, la garanzia opera in eccesso ad eventuali polizze stipulate dai singoli soggetti, mentre in assenza di dette polizze, il risarcimento sarà corrisposto con una franchigia di Euro 258.000,00
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3 — Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Codice Civile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura che altrimenti avrà effetto dalla ore 24.00 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o al Broker alla quale è assegnata la polizza.
La Società Assicuratrice inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società Assicuratrice.
Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che, conferisce tale ordine alla Ragioneria dell'Ente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società a mezzo raccomandata o telex o telefax.
Art. 4 — Durata e proroga dell’assicurazione
Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 30.11.2010 e scadenza alle ore 24.00 del 30.11.2013 e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 30.11.2010 al 30.11.2011 e successivamente verrà corrisposto in rate annuali.
Si conviene che il Contraente ad ogni scadenza annuale ha comunque facoltà di rescindere dal contratto, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da inviarsi a mezzo lettera raccomandata.
Si conviene altresì che il Contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza contrattuale, potrà richiedere alla Società il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per una durata massima pari a quella originaria – ex art. 29 c. 1 D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura pari a 6/12 del premio dell'assicurazione e costituirà premio minimo comunque dovuto alla Società. Per l'eventuale conguaglio, ai sensi della presente clausola, si intende richiamato l'art. 5 “Regolazione del premio” che segue. Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente comma vale il termine di rispetto previsto all'art. 3 – Pagamento del premio.
Art. 5— Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro — Denuncia del sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Società tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza od il Broker entro 30 giorni lavorativi da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne venga a conoscenza (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.)
Art. 7 - Recesso a seguito di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Contraente e la Società hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni.
In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge.
Art. 8- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 9 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società si obbliga a fornire al Contraente nel corso di ogni annualità assicurativa, con cadenza semestrale ed entro 30 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• numero del sinistro della Società;
• data di accadimento;
• tipologia del danno (RCT o RCO) e breve descrizione del danno;
• controparte;
• stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
• importo liquidato e data della liquidazione;
• importo riservato;
• per i sinistri respinti o senza seguito, le motivazioni scritte.
Il mancato rispetto da parte della Società anche di uno solo degli obblighi sopraindicati comporta inadempienza contrattuale.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate o in date successive alla scadenza contrattuale del 30.11.2013.
Art. 10 - Oneri fiscali
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.
Art. 11 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 12 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 13 - Coassicurazione e delega
Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell' art. 1911 C.C.
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Art. 14 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi dell'at. 109 del D.Lgs. 209/2005.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, La Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso e viceversa.
La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato.
Ai sensi della normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. In applicazione del 1° comma del predetto art. 118, resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento dei premi dell'Assicurato al Broker.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all'atto della rimessa dei premi alla Società l'aliquota provvigionale del 12% (dodici percento) sui premi imponibili della presente polizza.
Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l'eventuale periodo assicurativo residuo. Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE
Art. 16 — LIMITI DI INDENNIZZO
L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitali, interessi e spese) fino a concorrenza delle seguenti somme:
R.C.T. - Responsabilità Civile verso Terzi
Euro | 17.500.000,00= | per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone |
decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano | ||
sofferto danni a cose di loro proprietà ma con il limite di: | ||
Euro | 17.500.000,00= | per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni |
personali e di: | ||
Euro | 17.500.000,00= | per danni a cose, anche se appartenenti a più persone |
R.C.O. - Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro
Euro | 17.500.000,00= | per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, |
ma con il limite di: | ||
Euro | 2.600.000,00= | per prestatore di lavoro. |
Art. 17 — Corresponsabilità degli Assicurati
Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.
Art. 18 - Oggetto dell'assicurazione.
a) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, nei limiti dei massimali stabiliti in polizza, di tutto quanto questa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali o di fatto svolte dall'Ente Contraente.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:
• per fatto derivante da colpa grave o dolo delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
• per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222 e dall'INAIL.
b) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro:
I. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti;
II. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto I. che precede;
III. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni eccedenti o non rientranti nella disciplina del D.P.R. n. 1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto I. per morte e per lesioni personali.
La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965
n. 1124 e D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38.
L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.
Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS, o da Enti similari, ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222. ed ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 19 - Estensione territoriale
L'assicurazione è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art. 20 - Qualifica di Terzo
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione dei prestatori di lavoro di cui al punto b) dell'art. 18), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi:
▪ qualora subiscano il danno non in occasione di lavoro e/o servizio;
▪ in caso di danni a cose di loro proprietà.
Si conferma pertanto che, a titolo esemplificativo, sono considerati terzi a tutti gli effetti anche:
▪ Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci;
▪ gli appartenenti ad altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
▪ gli Amministratori, Sindaci e Dipendenti di aziende autonome, agenzie, consorzi e società formate o possedute dall'Assicurato o nelle quali l'assicurato partecipa;
▪ i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
▪ i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
▪ il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
▪ le persone non dipendenti dell'Assicurato che, a qualsiasi titolo, svolgano attività per conto dell'Assicurato;
▪ il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
▪ i rappresentanti dell'Ente, quando essi sono utenti dei servizi dello stesso Ente contraente.
▪ i portieri non facenti parte del personale dell'Ente ed i loro familiari o i loro sostituiti;
▪ i dipendenti di società od Enti distaccati o comandati presso il Contraente;
▪ i dipendenti della Contraente distaccati o comandati presso altre società od Enti.
Art. 21 - Rischi esclusi dall’assicurazione
I - L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) i danni da furto, salvo quanto previsto all'art. 9 delle Condizioni Particolari;
b) Imputabili ai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano
verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) i danni di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. 11 delle Condizioni Particolari;
e) conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti in polizza.
II - Esclusioni valide anche nei confronti della garanzia R.C.O.:
f) danni derivanti da amianto ed asbesto;
g) danni da onde e campi elettromagnetici;
h) danni derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono l'impiego di tali materiali;
i) danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
Art. 22 - Regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società – per il tramite del Broker - i dati necessari , cioè l'indicazione delle:
➢ Retribuzioni lorde di competenza del periodo interessato corrisposte ai Prestatori di lavoro.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 (sessanta) giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Qualora detta regolazione abbia un valore negativo per la Società, la somma corrispondente sarà rimborsata alla Contraente al netto delle imposte.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società deve fissargli un ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, liquiderà gli eventuali sinistri relativi all'annualità da regolare, nella stessa proporzione esistente tra il premio versato in via anticipata e l'intero premio dovuto (anticipo più conguaglio).
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Art. 23 - Obblighi in caso di sinistro R.C.O.
Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i Prestatori di lavoro, il Contraente/Assicurato è obbligato a denunciare alla Società eventuali sinistri solo ed esclusivamente:
▪ in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
▪ in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n.1124;
▪ in caso di decesso del prestatore di lavoro.
Art. 24 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato / Contraente, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che
spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
Si conviene tuttavia che la designazione di tecnici o legali, ove occorra, sarà effettuata di comune accordo fra la Società e il Contraente.
La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.
Art. 25 - Dichiarazioni inesatte del Contraente
Viene convenuto che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne derivi.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 - COMMITTENZA
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.
Con riferimento alla responsabilità di committenza ex art. 2049 C.C., di cui al precedente comma, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato, salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e per i danni cagionati con l'uso di biciclette. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario.
Art. 2 - ATTIVITA’ COMPLEMENTARI
La garanzia prestata con la presente polizza comprende, a titolo indicativo e non limitativo, la Responsabilità Civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato per i rischi derivanti da:
a) manifestazioni - dall'organizzazione, patrocinio, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose, sagre, feste, fiere, mostre, gite, convegni, congressi, concorsi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio di stands. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture per manifestazioni organizzate da terzi; comprende altresì i danni derivanti dalla conduzione di locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi i danni cagionati ai locali stessi nei limiti di quanto successivamente previsto.
b) uffici, magazzini - dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, teatri, cinematografi, colonie, convitti, case alberghiere, alberghi, soggiorni anche per anziani, case di riposo, piscine, impianti sportivi e ricreativi - sono inoltre compresi la proprietà e l'uso di palchi mobili e di palloni presso-statici;
c) impianti sportivi - dalla proprietà o gestione di impianti e centri sportivi, campi da gioco e loro attrezzature, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
d) alberi, giardini - dalla proprietà, gestione e manutenzione di alberi, piante, giardini, aiuole e parchi pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso, inclusi i lavori di giardinaggio, potatura e abbattimento di alberi, le attività agricole, botaniche e florovivaistiche; sono altresì compresi i relativi impianti e giochi per bambini non azionati a motore;
e) cartelli pubblicitari, insegne - dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, ovunque installati nel territorio. Qualora la proprietà o la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
f) antenne, cancelli - dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
g) scuole - dall'esercizio di asili e scuole di qualsiasi grado, corsi di istruzione professionali ed artigianali, doposcuola, colonie estive ed invernali, centri ricreativi estivi e invernali, centri di assistenza. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti nell'esercizio dell'attività svolta. Sono considerati terzi gli allievi e gli iscritti; la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio – anche se non dipendenti – di sorveglianza e custodia dei bambini durante le attività ricreative;
h) mense, distributori bevande - dalla proprietà e gestione di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, nell'ambito dell'attività, compresi i danni cagionati dallo smercio di cibi, bevande ed alimenti in genere. Qualora la proprietà o la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità civile derivante al Contraente e/o all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
i) servizio di vigilanza - servizio di vigilanza e sorveglianza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa;
j) servizi socio-sanitari — servizio di infermerie, pronto soccorso, ambulatori e laboratori medici – compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario;
k) servizio antincendio — attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente e/o Assicurato, ove si verifichi l'esistenza del servizio;
l) mezzi di trasporto - dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
m) animali - dalla proprietà ed uso di animali domestici;
n) proprietà ed uso di macchinari – dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o mezzi di trasporto e sollevamento, ancorché semoventi, impiegati in operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti la circolazione degli stessi e, come tali, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
Qualora le attività e i servizi sopra elencati, compresi quelli non espressamente richiamati ma che istituzionalmente competono all'Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente.
Art. 3 - COMMITTENZA LAVORI E SERVIZI
Premesso che l'Assicurato può appaltare e/o subappaltare parte dei lavori, resta stabilito che:
a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori;
b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti, sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico dell'Assicurato stesso.
Art. 4 - R.C. PERSONALE DEI DIPENDENTI
L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, ivi compresi dirigenti, dipendenti, borsisti, personale inserito per socializzazione (portatori di handicap), tirocinanti, lavoratori in affitto (ex D.L. 496/07 – DCPM 9.10.88) collaboratori e dipendenti distaccati di altri Enti o Istituzioni, persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:
a) alle persone considerate “Terzi” (escluso il Contraente stesso) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;
b) agli altri “prestatori di lavoro” limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O.,
tutto ciò entro i limiti del massimale in polizza convenuto per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'assicurato o fra di loro.
Art. 5 — RESPONSABILITA’ CIVILE LEGGE 81/2008
L'assicurazione vale per la responsabilità civile ascrivibile all'Assicurato in qualità di “Datore di Lavoro” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive integrazioni e/o modificazioni, nonché per la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro preposti al controllo e all'osservanza delle norme dettate dal predetto Decreto incluse le squadre antincendio, fatto salvo il diritto di rivalsa nei casi di dolo nei confronti degli stessi. La presente estensione di garanzia vale per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte e lesioni personali. Sono considerati terzi anche i gli altri prestatori di lavoro dell'Assicurato medesimo, limitatamente ai danni da essi subiti per morte e lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale. Il massimale cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 6 - R.C. FABBRICATI (garanzia prestata a II° RISCHIO)
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso e/o conduzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni se in condominio e/o terreni, a qualunque titolo e destinazione (compreso la locazione o il comodato a terzi) siano adibiti, comprese relative aree di pertinenza, impianti esterni come piscine, parchi giochi e simili, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati.
L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radio televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni o cinte in muratura.
L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato, costruzione ristrutturazione ampliamento, soprelevazione, demolizione di fabbricati ed
impianti e di tutti gli immobili di cui alla presente garanzia. Resta inteso che qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Il Contraente è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento ad ogni effetto alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società. La garanzia non comprende:
a) i danni da furto;
b) da incendio a cose di terzi;
c) i danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
Si precisa che la presente garanzia opera a II° rischio, cioè in eccedenza al massimale di Responsabilità Civile pari ad Euro 7.750.000,00 assicurato alla Sezione 4 della polizza “Globale Fabbricati” a tutela del patrimonio immobiliare dell'INPDAP.
Limitatamente ai danni da Incendio, esclusi quelli a cose di terzi, la presente garanzia opera a II rischio, cioè in eccedenza al sottolimite di Euro 3.000.000,00 previsto all'art. 3 lettera d) della Sezione 4 della polizza “Globale Fabbricati”.
Art. 7 - PARCHEGGI E AUTORIMESSE
L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a veicoli in genere di terzi, dipendenti, Amministratori:
a) in sua consegna / custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti, compresi i mezzi di terzi posti sotto sequestro;
b) parcheggiati in appositi spazi nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato.
Art. 8 - DANNI A VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO
La garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, esclusi i danni da mancato uso e i danni subiti dalle cose di terzi sugli stessi trasportate e/o giacenti.
Art. 9 - DANNI A COSE NELL'AMBITO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
La garanzia comprende i danni alle cose di terzi che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.
La garanzia è operante con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% per ogni sinistro.
Art. 10 - COSE DI TERZI A QUALSIASI TITOLO DETENUTE/COSE IN CONSEGNA/CUSTODIA
L'assicurazione vale per:
a) Responsabilità derivante l'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato stesso, previa deduzione di una franchigia di Euro 50,00 e fino a concorrenza di Euro 750.000,00 per ciascun sinistro, è inoltre compresa la responsabilità civile di cui agli artt. 1783 – 1784 – 1785 bis e successive variazioni di cui alla legge 10/06/1978 n. 316 – 1786 C.C., che si intende garantita fino a concorrenza di Euro 5.500,00 per danneggiato, con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro ed anno.
b) Xxxxx dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i visitatori per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose depositate nelle cassettiere, o presso il banco d'ingresso delle sedi, che i visitatori sono tenuti a lasciare prima di attraversare il metal detector o altri impianti di rilevazione magnetica ai fini della sicurezza. La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori. I risarcimenti dovuti sono corrisposti previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00 e massimo risarcimento per danneggiato di Euro 5.500,00, con il massimo di Euro 250.000,00 per sinistro ed anno.
Art. 11 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE
La garanzia si estende ai danni conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, si intendono compresi in garanzia qualora provocati da un fatto improvviso ed accidentale fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00 per sinistro ed anno, con franchigia di Euro 10.000,00 per sinistro.
Art. 12 - MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse asbestosi e silicosi).
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi e verificatisi per la prima volta non antecedentemente al 30 novembre 2007.
Il massimale indicato in polizza per sinistro R.C.O. rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
Ad integrazione di quanto previsto per la R.C.O., la garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
d) a muffe tossiche, funghi o batteri.
3) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato Contraente ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Art. 13 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totali o parziali, mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
La garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00= con massimo indennizzo pari ad Euro 300.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 14 - BUONA FEDE INAIL
Si conviene fra le parti che non costituisce motivo di decadenza la mancata assicurazione presso l'INAIL del personale dell'Assicurato, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge, non determinate da dolo.
Resta inteso che, ove sia stata avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale istituto liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nei limiti dei massimali di quanto dovuto dall'Assicurato.
Quanto sopra è operante anche nei confronti di apprendisti o personale in prova per brevi periodi, anche quando non esista ancora regolare denuncia degli stessi all'INAIL.
Art. 15- ESONERO DENUNCIA POSIZIONI INAIL
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL, fermo
l'obbligo, in sede di regolazione premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate.
Art. 16 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.
Art. 17 — GESTIONE SINISTRI E RECUPERO FRANCHIGIE
A precisazione di quanto previsto all'art. 24 delle “Norme che regolano l'assicurazione in generale”, la Società è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali per tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nell'importo delle franchigie a carico del Contraente/Assicurato stabilite nella presente polizza.
Successivamente al pagamento del sinistro, la Società provvederà ad incassare dal Contraente, con cadenza semestrale, gli importi delle franchigie e/o scoperti anticipati a mezzo di formale richiesta documentatata.
Il Contraente effettuerà il pagamento entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualsiasi motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla richiesta della Società.
Art. 18 — CALCOLO DEL PREMIO
Il premio annuo anticipato, dovuto dal Contraente, viene così calcolato:
Retribuzioni preventive
Tasso finito pro-mille
Premio annuale finito
Euro 310.000.000,00=
(pari al 95% del consuntivo 2009)
M
Euro =
Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio, da effettuarsi a norma dell'art. 22 delle “Norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile”, verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.
Art. 18 — CLAUSOLA DI RACCORDO
La presente polizza si intende vincolata con le polizze Globale Fabbricati, Multirischi, Infortuni, Danni veicoli Dipendenti in missione nn. stipulate dal Contraente con la medesima Società, in quanto oggetto di lotto unico nella procedura di gara.
Pertanto, qualora per una delle suindicate polizze venga esercitato da parte della Società il diritto di recesso ai sensi delle condizioni contrattuali, ciò comporterà la risoluzione automatica e con la medesima data di effetto anche degli altri contratti e in tali casi la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso di ciascuna polizza.
Art. 19 - DISPOSIZIONE FINALE
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ