TRIBUNALE DI LIVORNO VIA DE LARDEREL 88 - 57123 LIVORNO CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO (ex art. 36, comma 2, lett. b, d. lgs. 50/2016) DEL
TRIBUNALE DI LIVORNO
XXX XX XXXXXXXX 00 - 00000 XXXXXXX
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
(ex art. 36, comma 2, lett. b, d. lgs. 50/2016)
DEL
servizio straordinario di smaltimento, disinfestazione, disinfezione, spolveratura e sostituzione dei faldoni presenti nel locale archivio di Xxx xxx Xxxxx xx Xxx Xxxxxx, c.d. “Macelli”
Cig: 8313676677
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TRA TRIBUNALE DI LIVORNO |
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in persona del Presidente dott. Xxxxxxx Xxxxxxx
con sede in Xxxxxxx xxx Xx Xxxxxxxx 00 (codice fiscale: 80007220496), di seguito anche Stazione appaltante
E
__________________________
in persona del legale rappresentante pro tempore
con sede in __________________________ (codice fiscale e P. IVA: ________), di seguito anche appaltatrice o aggiudicataria
PREMESSA
Con determina del 21.11.2019 n. 0000000.XX, il Direttore generale della Direzione delle risorse materiali e delle Tecnologie ha disposto l’indizione di una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,3 per la fornitura del servizio indicato in oggetto.
E’ stata avviata con nota del xxxx del xxxxxx la procedura di affidamento diretto, a norma dell’art. 36, comma 2, lettera b), d. lgs. 50/2016, all’esito della quale è stata dichiarata aggiudicataria la xxxxxx (con provvedimento del Presidente del Tribunale del xxxx).
E’ stato accertato il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 d. gs. 50/16 da parte della impresa aggiudicatrice.
Tanto premesso, le parti come sopra rappresentate e domiciliate, di pieno e comune accordo, con la presente scrittura privata
CONVENGONO E STIPULANO
quanto segue.
Art. 1 – OGGETTO e DURATA
1.1 Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio straordinario di smaltimento, disinfestazione, disinfezione, spolveratura e sostituzione dei faldoni presenti nel locale archivio di Via Due Macelli
Art. 2 – CORRISPETTIVO
Il corrispettivo è complessivamente pari a € xxxxxx IVA esclusa.
Art. 3 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si articola nelle seguenti attività:
a) preventiva bonifica del capannone da parassiti e insetti vari (disinfestazione ambientale) ed una pulizia di massima per rendere agibile il sito e pronto per l’allestimento del cantiere;
b) uso di prodotti ecologici e che non danneggino il materiale cartaceo;
c) prima pulizia con rimozione di guano, carcasse di animali e immondizia varia;
d) rimozione di polvere da scaffalature e da faldoni con utilizzo di aspiratori dotati di spazzole non catalizzatrici di polvere;
e) trattamento a norma di legge di tutti i rifiuti;
f) selezione e trattamento dei faldoni;
g) pulizia, disinfestazione e sanificazione della pavimentazione, per evitare il trasferimento di batteri e parassiti durante le fasi successive;
h) allestimenti degli ambienti chiusi, idonei ad ospitare gli operatori che dovranno eseguire le operazioni di disinfestazione da parassiti di tutti i faldoni;
i) portare la temperatura ambiente a valori compresi tra 48°C e 65°C per il periodo necessario a portare alla morte tutti gli stadi di sviluppo degli infestanti;
l) fumigazione dell’ambiente con prodotti disinfestanti (piretro naturale o piretroidi di sintesi) nebulizzati con apparecchiatura ad elevata micronizzazione e in ambiente trasparente che consenta il controllo a vista dell’intera operazione (in aggiunta o in alternativa all’attività di cui alla lettera i) che precede);
m) sostituzione dei faldoni deteriorati con faldoni nuovi e copiatura su questi ultimi delle indicazioni contenute nei faldoni sostituiti;
n) pulitura, disinfestazione e sanificazione di tutto l’interno dei locali di xxx xxx Xxxxx Xxx Xxxxxx (ex “Macelli”)
o) messa a disposizione di tutti i macchinari e apparecchiature necessari (autocarri, gruppo elettrogeno, serbatoio per acqua, aspiratori, ozonizzatori, termonebbiogeni.
Il trasporto dei faldoni sanificati e recuperati nei locali di via Boccherini e la sistemazione negli scaffali, secondo le indicazioni del personale del Tribunale addetto alla tenuta dell’archivio, saranno effettuati dalla società incaricata del facchinaggio.
Art. 4 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
4.1 L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività indicate con la massima diligenza e professionalità.
4.2 L’impresa appaltatrice garantisce la piena applicazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alla normativa vigente.
4.3 L’impresa appaltatrice si obbliga, per tutta la durata dell’appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
4.4 Il soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali provvedendo tra l’altro alla designazione degli incaricati del trattamento.
4.5 L’impresa appaltatrice è tenuta all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Il Tribunale di Livorno e, prima di procedere alla stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di predisporre i controlli per verificare il rispetto di tali norme.
Art. 5 - RECESSO
5.1 La Stazione appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, a norma dell’art 109 d. lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012.
5.2 L’Appaltatrice può esercitare il diritto di recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 CC).
Art. 6 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
6.1 E’ fatto divieto all’appaltatrice di subappaltare, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto.
6.2 È altresì vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso.
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
7.1 La Stazione appaltante può chiedere la risoluzione del contratto, nei casi e con le modalità previsti dall’art. 108 d. lgs. 50/2016 nonchè nei seguenti casi:
dolo o grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
subappalto o cessione del contratto;
perdita dei requisiti richiesti per la prestazione del servizio;
ingiustificata sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore.
7.2 In caso di risoluzione del contratto imputabile all’appaltatrice, la Stazione appaltante avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale per l’inadempimento salvo, in ogni caso, il risarcimento dell’ulteriore danno.
7.3 Misura delle penali
In ogni caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore e quindi anche indipendentemente dalla risoluzione del contratto, la penale da applicare ai sensi dell’art. 113-bis d. lgs. 50/2016 è calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Art. 8 – NOTIFICHE E COMUNICAZIONI
8.1 Le notifiche di decisioni o le comunicazioni della Stazione appaltante sono effettuati a mezzo PEC all’indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Possono, in alternativa, essere effettuate anche direttamente, mediante consegna all’aggiudicataria, che deve rilasciare ricevuta datata e firmata.
8.2 La ricevuta di consegna della PEC e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede ad ogni effetto della avvenuta notifica ed alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.
Art. 9 - ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE
Il Tribunale di Livorno non è tenuto a corrispondere trattamenti retributivi ai dipendenti dell’appaltatrice, non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale.
Art. 10 – RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
Tutte le informazioni e i documenti ai quali ha accesso l’affidatario nello svolgimento delle attività richieste sono coperti dall’obbligo di riservatezza e dal segreto professionale.
Danni a persone o cose e copertura assicurativa
L’impresa è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto del Tribunale di Livorno che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione.
A tal fine l’impresa, prima della stipula del contratto è obbligata a presentare idonea ed adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (CAR) e polizza assicurativa di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente appalto.
In alternativa alla stipulazione delle polizze come sopra riportato, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di polizze già attivate, aventi le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto di questo Tribunale.
Il soggetto aggiudicatario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.
Art.11 Accertamento danni
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto alla presenza del supervisore del servizio.
A tale scopo il responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa il giorno e l’ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di presenziare.
Qualora l’impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto il responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’impresa.
Art. 11 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
11.1 La fatturazione avverrà dopo l’esecuzione della fornitura e dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
11.2 Il pagamento del corrispettivo del servizio verrà effettuato entro i termini di legge dalla data di ricezione della relativa fattura elettronica dal Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell’Economia e Finanze. La liquidazione delle fatture sarà effettuata a cura del Responsabile del Procedimento previa verifica della conformità della stessa a quanto richiesto.
11.3 Ogni fattura dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione del Codice Univoco di Ufficio del Tribunale di Livorno: E9JCK1.
11.4 In base alle nuove disposizioni con cui è stato introdotto il meccanismo del cosiddetto “split payment” dovrà essere apposta su ogni fattura l’annotazione “scissione dei pagamenti”.
11.5 L’Amministrazione effettuerà il pagamento, previa verifica della regolarità contributiva da accertarsi tramite DURC in corso di validità, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge Regionale Toscana n. 38 – art. 17 - anno 2007 (norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
11.5 Il pagamento avverrà previo espletamento degli accertamenti di cui all’art. 48-bis dpr. 602/1973 e previa approvazione da parte della Conferenza permanente.
Art. 12 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3, comma 7, L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.)
12.1 Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all’appalto in oggetto, l’impresa appaltatrice assume su di sé l’obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A. dedicati, anche non in via esclusiva.
12.2 Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall’art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (es. Xx.Xx. - Determinazione 8 del 18/11/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture).
12.3 L’appaltatrice comunicherà alla Stazione appaltante ogni variazione relativa al predetto conto o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
Art. 13 - GARANZIA DEFINITIVA
13.1 A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all’art. 103 Dlgs n° 50/2016 nella misura del 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate.
13.2 Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita all’impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte della Stazione appaltante che ha usufruito del servizio.
Art. 13 – FORMA SCRITTA E DUVRI
13.1 A norma dell’art. 32, comma 14, d. lgs. 50/2016, considerato che il procedimento consiste in un affidamento diretto disciplinato dall’art. 36, comma 2, lett. b), d. lgs. 50/2016, il presente contratto è concluso “mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”.
13.2 Si allega al presente contratto il DUVRI.
Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA
A norma dell’art. 103, comma 1, d. lgs. 50/2016, si allega al presente contratto la documentazione comprovante il rilascio della garanzia definitiva, dell’importo pari a € _________ (10% dell’importo contrattuale) e che l’appaltatore ha scelto di costituire sotto forma di
cauzione, mediante versamento in data ____________ alla sezione di tesoreria provinciale;
Quando la garanzia è depositata sotto forma di cauzione , essa va versata secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del 6 novembre 2018, n. 27, sul seguente Iban: XX00X0000000000000000000000, indicando il Codice Univoco di Ufficio del Tribunale di Livorno: E9JCK1, il CIG e il numero identificativo della gara.
oppure di fideiussione rilasciata da __________________-__ in data __________.
Art. 15 – FORO COMPETENTE
Il Foro territorialmente competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia da attribuire alla giurisdizione ordinaria sarà esclusivamente quello di Livorno.
Art. 16 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia, tra cui il codice civile e il d. lgs. 50/2016.
Il Presidente del Tribunale ____________________________
dott. Xxxxxxx Xxxxxxx ______________________________