Contratto di Assicurazione
CON LE 5 AREE DI GARANZIA LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA!
GLOBALE
PER LE PERsONE E I BENI
Modello 7099 - Ed. 01.07.2014
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Fascicolo Informativo – Contraflo di Assicurazione Globale per le persone e i beni
Nota informativa Pagina
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE | 2 | di 6 |
1. Informazioni generali | 2 | di 6 |
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa | 2 | di 6 |
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO | 2 | di 6 |
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni | 2 | di 6 |
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio | 3 | di 6 |
5. Aggravamento e diminuzione del rischio | 3 | di 6 |
6. Premio | 3 | di 6 |
7. Diritto di recesso | 4 | di 6 |
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto | 4 | di 6 |
9. Legislazione applicabile | 4 | di 6 |
10. Regime fiscale | 4 | di 6 |
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 4 di 6 | ||
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo | 4 | di 6 |
12. Reclami | 4 | di 6 |
13. Perizia contrattuale e arbitrato | 4 | di 6 |
Glossario | 5 | di 6 |
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Condizioni di Assicurazione Pagina
• Sezione Incendio | 2 | di 11 |
• Sezione Furto e Rapina | 4 | di 11 |
• Sezione Responsabilità Civile | 5 | di 11 |
• Sezione Sinistri | 6 | di 11 |
• Condizioni Generali di Assicurazione | 8 | di 11 |
• Norme di legge richiamate in polizza | 10 | di 11 |
Informativa privacy | 2 | di 3 |
Fascicolo Informativo – Contraflo di Assicurazione Globale per le persone e i beni
NOTA INFORMATIVA
1 di 6
Fascicolo Informativo – Contraflo di Assicurazione Globale per le persone e i beni
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contraflo di assicurazione contro i danni “Globale per le persone e i beni” (Regola- mento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota Informativa è redafla secondo lo sche- ma predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggeflo alla preventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sofloscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampa- te su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Im- presa di assicurazione contenute nella presente Nota In- formativa si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/ Aggiornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario assicu- rativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A, in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamen- to di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051-5077111, Telefax: 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indi- xxxxx di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con
2 di 6 NOTA INFORMATIVA
D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento or- dinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicu- razione presso l’IVASS al n. 1.00006
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36 con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale del- le riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla ge- stione dei rami danni è pari a 1,52.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, è prorogato per un anno e così successi- vamente. Si rinvia all’articolo 6 delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità ed esclusioni specificate nelle condizioni di assicurazione sono le seguenti:
a) INCENDIO: la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate , causati da incendio, fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di satel- liti o corpi orbitanti, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, esplosione, implosione, scoppio; nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 1.1 e se- guenti della Sezione Incendio delle Condizioni di assicu- razione, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
b) FURTO E RAPINA: la Compagnia indennizza i danni mate- riali e diretti alle cose assicurate, dovuti da furto e rapina secondo quanto indicato all’art. 2.1 della Sezione Furto e Rapina delle Condizioni di assicurazione, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
c) RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto que- sti sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai ri- schi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Si rinvia agli articoli 3.1 e seguenti della Sezione Respon- sabilità Civile delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limita- zioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai
seguenti articoli delle Condizioni di assicurazione: 1.2 Sezione Incendio; 2.2 Sezione Furto e rapina; 3.2 Sezione Responsabi- lità Civile. Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono prestate con spe- cifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di fran- chigie, scoperti e massimali mediante esemplificazioni nu- meriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno: € 1.500,00
Franchigia: € 250,00
Risarcimento: € 1.500,00 - € 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno: € 200,00
Franchigia: € 250,00
Nessun risarcimento è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno: € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Risarcimento: € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno: € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Risarcimento: € 3.000,00 - € 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non in- dennizzabile).
Meccanismo di funzionamento del massimale:
Somma assicurata: € 50.000,00 Danno: € 60.000,00
Risarcimento: € 50.000,00 detratti eventuali scoperti o franchigie.
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corri- spondere al valore delle cose assicurate; se la somma as- sicurata risulta inferiore, l’indennizzo pagato dalla Compa- gnia sarà parziale.
Indennizzo = ammontare del danno x somma assicurata: va- lore delle cose assicurate
NOTA INFORMATIVA 3 di 6
Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto: € 100.000,00 Valore del contenuto: € 150.000,00
Danno: € 90.000,00
Indennizzo: € 60.000,00
Si rimanda agli articoli A.6 “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno” e A.7 “Assicurazione parziale” della Sezione Sinistri per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni false o reticenti del
Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero com- portare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1 “Di- chiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Con- dizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli articoli 4 “Aggravamento del rischio” e 5 “Diminuzione del rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplificativa due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.
1° esempio per la garanzia incendio
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che nell’Abitazione assicurata le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto del tetto sono in materiali incombustibili. A seguito dell’ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali con materiali combustibili. Se il Contraente non comunica alla Compagnia questo aggravamento di rischio, in caso di sini- stro la Compagnia ridurrà l’indennizzo in proporzione all’au- mento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse conosciuto tale aggravamento.
2° esempio per la garanzia furto
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali contenenti le cose assicurate sono adibiti a sua abitazione saltuaria. In seguito però il Contra- ente decide di trasferire la propria dimora abituale nell’abi- tazione assicurata e lo comunica alla Compagnia.
La Compagnia procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazio- ne, ad una riduzione del premio data l’avvenuta diminuzione del rischio.
6. Premio
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/Intermediario assicura- tivo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Compagnia, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
La Compagnia può concedere il pagamento frazionato del premio annuale in rate semestrali, trimestrali o quadrime- strali anticipate, senza oneri aggiuntivi.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli articoli 2 “Paga- mento del premio e decorrenza delle garanzie” e 11 “Frazio-
namento del premio” delle Condizioni generali di assicura- zione.
7. Diriflo di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo gior- no dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, ciascuna del- le parti può recedere dall’assicurazione dandone preventi- va comunicazione scritta all’altra parte. Il recesso deve es- sere comunicato all’altra parte con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di efficacia del recesso Si rinvia all’articolo C.1 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
8. Prescrizione e decadenza dei dirifli derivanti dal con- traflo
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono
in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice Civile). Per le assicurazioni di Responsabilità civile, il termine de- corre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risar- cimento del danno all’Assicurato o ha promosso contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
9. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
10. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna del- le quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicura- zioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) incendio, furto e responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizionale antiracket).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
4 di 6 NOTA INFORMATIVA
Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/ intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Compagnia la data, ora, luogo dell’even- to, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssi- mativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devo- no essere anticipati con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave (articoli A.1 e B.1 Obblighi in caso di sinistro della SEZIONE SINISTRI). Si rinvia alla sezione Sinistri delle Condizioni di assicura- zione per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accerta- mento e liquidazione del danno.
12. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società, indirizzandoli a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Reclami e Assistenza Clienti - Via della Unione Europea, 3/B – 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) - Fax: 00.0000.0000 - Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massi- mo di 45 giorni potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, telefono 00 000000.
I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventua- le recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si la- menta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventua- le riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Le informazioni utili per la presentazione dei re- clami sono riportate sui siti internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricor- rere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un Contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il re- clamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
- all’IIVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di set- tore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comu- nicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competen- te dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx. xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della proce- dura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. Nel caso in cui il Cliente e la Società concordino di assog- gettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, l’Orga- no incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legislazione prescelta e l’IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l’Autorità competente pre- vista dalla legislazione prescelta ed il Cliente stesso.
13. Perizia contrafluale e arbitrato
Il contratto prevede che, per le garanzie Incendio e Furto/ Rapina, la Compagnia e il Contraente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’ac- certamento del danno ad un collegio di periti.
Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Compa- gnia e del Contraente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
GLOSSARIO
Fascicolo Informativo – Contraflo di Assicurazione Globale per le persone e i beni
Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribui- scono convenzionalmente questi significati:
Deflni+ioni comuni a tuCe łe 3e+ioni
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile
• Assicurato: la persona nel cui interesse è stipulata l’assi- curazione.
• Assicurazione: il contratto di assicurazione.
• Afli di terrorismo: si considera atto di terrorismo qualsi- asi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi or- ganizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizza- re uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Compagnia/Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Consumatore: la persona fisica che agisce con scopi estra- nei all’attività imprenditoriale o professionale eventual- mente svolta (ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo).
• Contraente: la persona che stipula l’assicurazione.
• Fascicolo informativo: l’insieme della documentazione in- formativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: Nota informativa compresiva del Glossario, Condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Franchigia: parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
• Indennizzo: la somma liquidata dalla Compagnia in caso di sinistro.
• IVASS: Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denom- nazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che ini- zia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: il documento che prova l’assicurazione, si compo- ne del presente Fascicolo informativo nonché della Sche- da di polizza.
• Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia
a corrispettivo dell’assicurazione.
• Primo rischio assoluto: forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla con- correnza della somma assicurata, senza applicazione del- la regola proporzionale.
• Regola proporzionale: se l’assicurazione copre solo una parte del valore che le cose assicurate avevano al momen- to del sinistro, la Compagnia risponde dei danni in propor- zione alla parte suddetta (art. 1907 del Codice Civile).
• Rischio: la probabilità del verificarsi del sinistro.
• Scoperto: percentuale del danno indennizzabile che rima- ne a carico dell’Assicurato.
• Sinistro: verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre- stata l’assicurazione
In caso di non coincidenza è prevista l’ap-
• Valore intero: forma di assicurazione piena, che si ha quando il valore della cosa assicurata coincide con la som- ma assicurata.
plicazione della regola proporzionale.
Deflni+ioni speciflche dełła 3e+ione Incendio
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
• Bang sonico: onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velo- cità subsonica.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
• Fabbricato: l’intera costruzione edile compresi fissi, infis- si ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazio- ne e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti od installazioni considerati immobili per na- tura o per destinazione, affreschi e statue non aventi va- lore artistico. Sono compresi parquets, tappezzerie e mo- quettes facenti parte della proprietà del fabbricato. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fab- bricato in condominio, essa copre anche le relative quote delle parti del fabbricato costituenti proprietà comune. I fabbricati sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:
° Prima Classe: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili;
nei soli fabbricati a più piani è tollerata l’armatura del tetto in legno. A questi effetti, è considerato piano anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;
° Seconda Classe: fabbricato con strutture portanti verti- cali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incom-
bustibili; solai od armatura del tetto comunque costruiti;
NOTA INFORMATIVA 5 di 6
° Terza Classe: fabbricato con strutture portanti verticali
in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti;
° Quarta Classe: fabbricato comunque costruito.
• Implosione: repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
• Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non è considerato incendio la semplice bru- ciatura senza sviluppo di fiamma.
• Incombustibili: le sostanze che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica, secondo le risultanze del Centro Studi Espe- rienze del Ministero dell’Interno.
• Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
• Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
• Teflo: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, de- stinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Deflni+ioni speciflche dełła 3e+ione Furto e Rapina
Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
• Abitazione secondaria: altra residenza ove l’Assicurato non dimora abitualmente.
• Contenuto abitazione secondaria: l’assicurazione è pre- stata, nella forma “a primo rischio assoluto” e qualunque sia la durata della disabitazione, a copertura del mobilio, arredamento ed elettrodomestici di normale dotazione dell’abitazione, il tutto posto nei locali dell’abitazione se-
condaria indicata in polizza e nelle relative dipendenze. Restano esclusi dall’assicurazione: pellicce, quadri e oggetti d’arte in genere; apparecchi cine- foto-ottici, audiovisivi, radio, HI-FI; computers; denaro e titoli di credito in genere; velocipedi, veicoli a motore di qualsiasi genere e le cose non di proprietà dell’Assicurato e/o dei suoi familiari.
• Lastre antisfondamento: lastre costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, il tutto avente uno spes- sore non inferiore a 6 mm; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico (policarbonato).
• Rapina: sottrazione o consegna di cose, mediante violen- za o minaccia alla persona.
• Scasso: forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicu- rate, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro. È considerato scasso il forzamento di tapparelle o serrande purché sia- no chiuse con xxxxxxxxx o altri congegni idonei a bloccarne l’apertura.
Deflni+ioni speciflche dełła 3e+ione Responsabiłità Civiłe Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato:
• Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali.
• Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.): responsabilità derivante da infortunio sof- ferto dagli addetti al servizio del fabbricato in rap- porto di dipendenza ed assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124.
• Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.): Responsabilità derivante da un fatto che involontariamente cagiona ad altri un danno ingiusto ed obbliga colui che lo ha compiuto a risarcire il danno.
Unipoł3ai Assicura+ioni 3.p.A. è responsabiłe dełła veridicità e dełła compłete++a dei dati e dełłe noti+ie contenuti nełła presente Nota informativa.
Ed. 01/07/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
L’Amministratore Delegato
(Xxxxx Xxxxxx)
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
6 di 6 NOTA INFORMATIVA
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
Fascicolo Informativo – Contraflo di Assicurazione Globale per le persone e i beni
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo – Contraflo di Assicurazione Globale per le persone e i beni
Sezione INCENDIO
1. GARANZIA BASE
Rischi assicurati/Rischi esclusi
1.1 Rischi assicurati
La Compagnia, nei limiti e alle condizioni di polizza, inden- nizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
• incendio;
• fulmine, fumo, urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate;
• esplosione, implosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi. La Compagnia indennizza altresì:
• i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autori- tà allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e traspor- tare alla più vicina discarica i residui del sinistro sino alla
concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza.
1.2 Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da tumulti po- polari, da scioperi, da sommosse, da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, da occupazione militare, da invasione, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provo- cate dall’accelerazione artificiale di particelle atomi- che, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inonda- zioni;
e) causati da smarrimento o da furto delle cose assicura- te, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è pre- stata l’assicurazione;
f) causati alla macchina od all’impianto nel quale si sia ve- rificato uno scoppio se l’evento è determinato da usu- ra, corrosione o difetti di materiale;
g) da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualun- que causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
h) causati a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, xxxxxx, sta- tue, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi, de- naro, titoli di credito, carte valori e cose aventi valore artistico od affettivo;
i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
2 di 11 Sezione INCENDIO
l) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
1.3 Fabbricati in corso di costruzione
Qualora si assicuri un fabbricato in xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivesti- mento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:
a) vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
b) non vi sia presenza di materiale espanso in quantitati- vo superiore ai 10 m (dieci metricubi);
c) non vengano effettuate operazioni di saldatura in pre- senza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
d) non sia consentito di fumare.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza
13. Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 1.2 lettera c) La Compagnia ri- sponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è presta- ta la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato.
16. Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzional- mente il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’a- rea; le parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto valore a nuovo alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separa- tamente:
a) l’ammontare del danno secondo il disposto dell’art.
A.6 della sezione SINISTRI e della rispettiva inden- nità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui ad a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
2) agli effetti dell’art. A.7 della sezione SINISTRI il supple- mento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento mede- simo;
zionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicu- rata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene propor-
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d’indennità, si terrà conto della somma complessivamente assicura- ta dalle assicurazioni stesse;
agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nes- sun caso potrà comunque essere indennizzato, per cia- scun fabbricato, importo superiore al doppio del rela- tivo valore determinato in base alle stime di cui all’art.
A.6 della sezione SINISTRI;
4)
purché ciò avvenga,
5) il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostru- zione od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l’assicuratore,
Sezione INCENDIO 3 di 11
salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi
dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del ver- bale definitivo di xxxxxxx.
75. Deroga alla proporzionale
A parziale deroga dell’articolo A.7 della sezione SINISTRI, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente sezione INCENDIO, non verrà applicata la regola propor- zionale qualora nel computo dei valori reali, considerati separatamente partita per partita, questi risultassero su- periori alla somma assicurata a ciascuna rispettiva partita fino alla concorrenza del 10%, salvo diversa percentuale prevista nella parte dattiloscritta della polizza. Qualora il suddetto computo risultasse eccedente la tolleranza per- centualmente indicata, il disposto dell’art. A.7 della sezione SINISTRI verrebbe applicato solo sull’eccedenza.
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Sezione FURTO E RAPINA
2. GARANZIA BASE
Rischi assicurati/Rischi esclusi
2.1 Rischi assicurati
La Compagnia, fino alla concorrenza della somma assicura- ta e nella forma “a primo rischio assoluto”, indennizza l’Assi- curato da danni materiali e diretti a lui derivati da:
a) Furto
to si sia introdotto nei locali che le contengono e indica-
ti nella Scheda di polizza:
a condizione che l’autore del fur-
delle cose assicurate,
• a seguito di scasso dei sistemi di chiusura, sfonda- mento delle pareti, del tetto, di soffitti, di pavimenti di superfici di lastre antisfondamento;
Esclusivamente durante le fasi di restauro o manuten-
• mediante l’impiego di attrezzi o di particolare agilità personale qualora le aperture si trovino ad oltre quat- tro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessi- bili per via ordinaria.
lo scoperto del 20%, col minimo non indennizzabile di €
300,00;
la garanzia è prestata con
zione del fabbricato o di parte di esso, l’assicurazione è estesa al furto commesso mediante l’uso di ponteggi o impalcature. In questo caso
ordinaria. La garanzia è prestata esclusivamen- te tra le 8 e le 20, con l’applicazione di uno sco- perto del 20% con il minimo non indennizzabile di
€ 300,00.
• mediante rottura di vetri, cristalli e lastre non an- tisfondamento, situati a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via
nei locali stessi.
2.2 Rischi esclusi
Sono esclusi i danni:
a) determinati o agevolati da dolo o colpa grave dell’As- sicurato, delle persone con lui conviventi, delle perso- ne da lui incaricate della sorveglianza dei locali o delle cose assicurate;
b) causati da incendio, esplosione e scoppio provocati dall’autore del furto o della rapina;
c) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati;
d) verificatisi in occasione di sommosse, guerra, insurre- zione, occupazione militare, invasione, tumulti popola- ri;
e) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radia- zioni provocate dall’accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
f) danni indiretti quali profitti sperati, danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi non ri- guardanti la materialtà delle cose assicurate.
Operante solo se espressamente richiamata nella Scheda di polizza
CONDIZIONE PARTICOLARE
b) Rapina
4 di 11 Sezione FURTO E RAPINA
alla concorrenza di € 1.500,00 e con l’applicazione di una franchigia per sinistro di € 150,00.
avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia ven- gano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi
719. Afli vandalici e guasti cagionati dai ladri ai locali che contengono le cose assicurate ed ai relativi fissi ed in- fissi o furto degli stessi nel commettere il furto o la rapina o nel tentativo di commetterli. La garanzia è prestata fino
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Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE
3. GARANZIA BASE
Rischi assicurati/Rischi esclusi
3.1 Rischi assicurati
Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente respon- sabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spe- se) quale civilmente responsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie pro- fessionali) da loro sofferti. L’assicurazione è efficace alla
condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge.
3.2 Rischi esclusi
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qual- siasi altra persona con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il lega- le rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a) del presente articolo;
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenzanon occasionale con l’Assicurato, subiscano il danno in oc- casione di lavoro o di servizio.
Sono esclusi i danni:
a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazio- ne di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE 5 di 11
b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti
che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
c) alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si ese- guono i lavori;
d) da furto;
e) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicu- rato o da lui detenute;
f) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
g) derivanti da interruzioni, sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
h) verificatisi in connessione con trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi ra- dioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fab- bricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
l) conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua, o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfrutta- mento;
m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi im- pianti fissi.
3.3 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la Compagnia non risarcirà somme superiori complessivamente all’importo del massi- male R.C.T./R.C.O. indicato Scheda di polizza.
3.4 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi europei.
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Sezione SINISTRI
A. NORME DEI SETTORI INCENDIO, FURTO E RAPINA
A.1 Obblighi in caso di sinistro
In primo luogo, in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicura- to deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
b) fare denuncia agli organi di polizia o all’Autorità Giudi- ziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsa- bilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardino la sezione FURTO e RAPINA;
c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza ave- re diritto ad indennità per tale titolo;
d) darne avviso alla Compagnia entro 3 (tre) giorni (imme- diatamente per telegramma o fax o e-mail in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l’avviso, però lo stato delle cose, prima dell’i- spezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato che nella misura stretta- mente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione per qualsiasi motivo non avvenisse entro otto giorni dall’avviso del sinistro, il Contraente o l’Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
e) fornire alla Compagnia entro i 5 giorni successivi:
• l’elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose di- strutte o danneggiate;
• la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
• l’indicazione di eventuali altre assicurazioni riguar- danti medesimi rischi e copia delle relative polizze;
f) denunciare inoltre tempestivamente la distruzione o sottrazione di titoli di credito, purché garantiti, anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.
Successivamente, a richiesta tanto della Compagnia che
dei Periti, il Contraente o l’Assicurato deve:
g) mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore delle cose assicu- rate, nonché dell’avvenimento e dell’entità del danno; presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall’Autorità pubblica in relazione al sinistro.
A.2 Recupero delle cose rubate o rapinate
6 di 11 Sezione SINISTRI
Se le cose rubate o rapinate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia avuto notizia. Le cose recupe- rate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Compagnia ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupe- ro spetta all’Assicurato sino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla Compagnia. In ogni caso l’Assicurato ha fa- coltà di conservare le cose recuperate previa restituzione alla Compagnia dell’indennizzo ricevuto. In caso di recupe-
ro prima del risarcimento del danno la Compagnia risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose rubate o rapinate in conseguenza del sinistro.
A.3 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti mo- dalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da que- sta incaricato, con il Contraente o persona da lui xxxx- xxxxx;
altrimenti di comune accordo tra le Parti:
sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo
Perito sono ripartite a metà.
b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggio- ranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e co- adiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina è demandata, su istanza anche di una sola delle Parti, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti
Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
A.4 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze, luogo, tempo, causa e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiara- zioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al mo- mento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. A.1;
d) verificare l’esistenza, la qualità, la quantità ed il valo- re delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro se- condo i criteri di valutazione di cui al seguente art. A.6;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e del- le spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti con- cordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegia- le, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinun- ciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispen- sati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
A.5 Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo viene eseguito dalla Com- pagnia presso la sede dell’Agenzia alla quale è stata asse- gnata la polizza, entro trenta giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e se non sia stata fatta opposizione. Se sull’ammontare dell’indennizzo viene notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge od un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado per qualche motivo di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l’importo dell’indennizzo dovuto presso un Isti- tuto di Credito, a nome dell’Assicurato, con l’annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.
A.6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
a) SEZIONE INCENDIO
Premesso che il valore a nuovo del fabbricato si ot- tiene stimando la spesa necessaria per l’integrale ri- costruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell’area, l’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risul- tato il valore dei residui.
b) SEZIONE FURTO E RAPINA
Per i danni al contenuto, l’ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore delle cose assicurate al momento del sinistro ed il valore di ciò che rimane dopo il sinistro stesso.
A.7 Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna sepa- ratamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Com- pagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
B. NORME DELLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
B.1 Obblighi in caso di sinistro
• una descrizione dettagliata dell’evento;
• l’indicazione di eventuali testimoni e/o Autorità interve- nute;
• l’indicazione delle persone e/o cose danneggiate ed even- tuali richieste formali di danno.
Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta penale a norma della legge infortuni.
B.2 Gestione delle vertenze di danno
La Compagnia assume fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato desi- gnando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a ca- rico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’a- zione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un im-
porto pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
C. NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI
C.1 Recesso in caso di sinistro
Nei sessanta giorni successivi al pagamento o alla conte- stazione dell’indennizzo previsto dalle garanzie prestate in polizza, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicura- zione, dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte, con preavviso di quindici giorni. Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere dal contratto, quest’ultima, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà all’Assicurato la parte di premio re- lativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sul- la valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Sezione SINISTRI 7 di 11
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza fornendo:
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altri- menti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successi- vi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi durante la so- spensione assicurativa.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza oppure alla Compagnia.
Il pagamento del premio può essere effettuato dal Con- traente tramite:
2. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
Nel caso in cui la polizza abbia durata poliennale, la Com- pagnia e il Contraente avranno comunque facoltà di rece- dere senza oneri dal contratto al termine di ogni ricorrenza annuale, mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno trenta giorni prima della scadenza.
7. Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza.
• assegni bancari, postali o circolari intestati all’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
• ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o po- stale, sistemi di pagamento elettronico che abbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua specifica qualità oppure alla Compagnia;
Il pagamento del premio con assegno viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.
È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, il dispo- sto dell’art. 1901 C.C.
• con contante nei limiti previsti dalla normativa vi-gente.
8. Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato o del Con- traente.
9 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
(Operante se richiamato il relativo indice nella Scheda di polizza).
10. Adeguamento automatico
3. Modifiche dell’assicurazione e forma delle comunica- zioni
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere
provate per iscritto. Tutte le comunicazioni alle quali l’As- sicurato, il Contraente e la Compagnia sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata o a mezzo telefax.
4. Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1893 del Codice Civile.
5. Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comuni- cazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di re- cesso.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax spedita almeno trenta giorni prima della scadenza dell’assicurazione, il contratto di durata non inferiore ad un anno è prorogato per un anno e così successivamente.
6. Tacita proroga e periodo di assicurazione
8 di 11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per
Premesso che con:
• “indice” si intende l’indice dei prezzi al consumo per le fa- miglie di operai ed impiegati, pubblicato dall’I.S.T.A.T.;
• “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al mese di Settembre dell’anno precedente la scadenza di ciascuna rata annuale;
• “indice data sinistro” si intende l’indice relativo al mese precedente la data del sinistro;
si conviene quanto segue:
• nel corso della durata contrattuale le somme assicurate ed i relativi premi verranno automaticamente adeguati in proporzione alle variazioni dell’“indice”;
• in caso di sinistro le somme assicurate verranno adeguate in conformità al rapporto tra l’“indice data sinistro” e l’ulti- mo “indice di riferimento annuale”;
• la Compagnia rinuncerà al maggior premio che le compe- terebbe in relazione all’adeguamento automatico delle somme assicurate nel corso dell’anno; di conseguenza il premio verrà adeguato solo a partire da ciascuna scaden- za annuale;
• qualora l’indice venga a superare il 100% di quello inizial- mente stabilito, le parti convengono di non procedere all’adeguamento, ritenendo nulla e senza effetto la pre- sente condizione.
11. Frazionamento del premio
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Compagnia può concedere il pagamento frazionato. In caso di manca- to pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici gior- ni dalla rispettiva scadenza, la Compagnia è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazio-
ne riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà ef- fettuato il pagamento del premio arretrato.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 9 di 11
12. Pafluizione della non rinnovabilità della polizza Quando è pattuita la non rinnovabilità, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.
13. Assicurazioni obbligatorie
La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Testo articoli del Codice Civile e del Codice Penale richia- mati nel contratto
Fascicolo Informativo – Contraflo di Assicurazione Globale per le persone e i beni
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
CODICE CIVILE
Art. 1341 - Condizioni generali di contraflo
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha co- nosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamen- te approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di respon- sabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro Contra- ente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre ecce- zioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contraflo concluso mediante moduli o formu- lari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al mo- dulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del for- mulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1892 - Dichiarazioni inesafle e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, re- lative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime con- dizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesat- tezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Con- traente di voler esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di as- sicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’an- nullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il ter- mine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il con- tratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 - Dichiarazioni inesafle e reticenze senza dolo o colpa grave
10 di 11 NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le di- chiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annul- lamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’As- sicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’ine- sattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la re-
ticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio con- venuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse co- nosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.
Art. 0000 - Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx durante l’assicurazione Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha dirit- to al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua cono- scenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al mo- mento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.
Qualora gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’intervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 - Diminuzione del rischio
Se il Contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contrat- to, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 - Aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’as- sicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse sta- to conosciuto dall’assicuratore al momento della conclu- sione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone co- municazione per iscritto all’Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggra- vamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato ri- chiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assi- curazione in corso al momento in cui è comunicata la dichia- razione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l’assi-
curatore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contrat- to; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1899 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del gior- no della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stes- so. L’assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previ- sto per la stessa copertura dal contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l’Assicurato, tra- scorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle assicu- razioni sulla vita.
Art. 1901 - Mancato pagamento del premio
Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di pre- mio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore venti- quattro del quindicesimo giorno dopo quello della scaden- za. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il con- tratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nei termini di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazio- ne in corso e al rimborso delle spese.
La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
Art. 1907 - Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicu- ratore.
Se l’Assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli as- sicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 11 di 11
Nel caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato può chiedere a ciascun assi- curatore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle in- dennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicu- ratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1914 - Obbligo di salvataggio
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a cari- co dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
L’assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall’Assi- curato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsidera- tamente.
L’intervento dell’assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.
L’assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richie- sto dall’Assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.
Art. 1915 - Inadempimento dell’obbligo di avviso o di sal- vataggio
L’Assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità.
Se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale ob- bligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragio- ne del pregiudizio sofferto.
Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile Xxxx’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’as- sicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione dell’Assicu- rato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indenni- tà dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’Assicu- rato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggia- to contro l’Assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.
Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripar- tiscono tra assicuratore e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’Assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.
Art. 2049 - Responsabilità dei padroni e dei commiflenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arre- cati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’e- sercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
CODICE PENALE
Art. 583 - Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’in- capacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’ar- to inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
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Ed. 01/07/2014
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Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Globale per le persone e i beni
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Fascicolo Informativo – Contratto di Assicurazione Globale per le persone e i beni
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7) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi compre- se le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei even- tualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A, con sede in Bologna, via Larga, 8.
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Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.,
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