Contract
CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA SANITARIA PSICHIATRICA ACCREDITATA A TRATTAMENTO SOCIO RIABILITATIVO (RSR) “CASA X. XXXXXXXX” DI IMOLA – PERIODO 1.5.2013 – 4.8.2015
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra
- L’AZIENDA USL DI IMOLA (più brevemente nel prosieguo Azienda USL), con sede in Xxxxx Xxxxxxxx 0, Codice Fiscale n. 90000900374, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx, in attuazione della Deliberazione n. 92 del 12.7.2013,
e
- LA Coop. Soc. Tragitti, (più brevemente nel prosieguo Coop. Tragitti), con sede a Xxxxx Xxx Xxxxxxxx 00/x, Codice Fiscale/P. IVA n. 02128900400, in persona del legale rappresentante, sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx nata a Bolsena il 24.08.1965
P R E M E S S O
- che il Piano Attuativo per la Salute Mentale per gli anni 2009 – 2011, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 313 del 23.3.2009 esplica le politiche attuative per la salute mentale nel cui ambito sono contenuti gli indirizzi e le linee di sviluppo dell’organizzazione dei livelli residenziali e semiresidenziali della psichiatria adulti;
- che tali indirizzi prevedono la gestione delle residenze psichiatriche del segmento sanitario attraverso i Dipartimenti di Salute Mentale delle Ausl o tramite privati accreditati, richiamando a tal fine i riferimenti normativi di autorizzazione e accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 327/2004 e prevedendo, pertanto, il superamento delle forme di gestione miste pubblico-privato;
- che il documento di programmazione del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola relativamente ai fabbisogni dei nuovi accreditamenti residenziali e semi-residenziali dell’area della Salute Mentale, in atti prot. 38445 del 4.10.2010, prevede il superamento di tali forme miste di gestione per le strutture sanitarie socio-riabilitative di proprietà dell’Azienda USL di Imola tra cui, in particolare, la struttura denominata “Casa X. Xxxxxxxx” sita ad Xxxxx, xx Xxx Xxxxxxxxx x. 0, già autorizzata al funzionamento con atto n. 27 del Comune di Imola 27/08/2009 Prot. X. 00000;
- che la Direzione Generale dell’Azienda USL ha approvato il documento di programmazione elaborato dal Dipartimento di Salute Mentale ed ha comunicato alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx con nota prot. n. 39336 dell’8.10.2010 il proprio fabbisogno residenziale e semiresidenziale sanitario
relativo a tale area dando atto altresì delle trasformazioni gestionali che ritiene opportuno realizzare in vista del nuovo percorso di accreditamento istituzionale attivato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
-che la Coop. Tragitti ha realizzato la progettazione degli interventi ed ha svolto efficacemente, per diversi anni, le attività riabilitative e di gestione ordinaria della struttura residenziale in oggetto, sia pure in forma integrata con l’Azienda USL di Imola, in virtù di un contratto di appalto di servizi decorrente dal 2003;
- che con deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 167 del 28.10.2010, si è approvato il Progetto di Gestione della Residenza Sanitaria Psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo (RSR) “Casa X. Xxxxxxxx” sita in Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx 0, da parte della Coop. Soc. Tragitti di Forlì, nella fase transitoria di avvio del percorso regionale di accreditamento istituzionale relativamente all’area della salute mentale, e il relativo contratto per la gestione, per il periodo 1.11.2010 al 31.10.2011, successivamente prorogato, alle medesime condizioni, nella fase transitoria del percorso di accreditamento istituzionale, per il periodo 1.11.2011-30.4.2013, con le deliberazioni n. 141 del 17.11.2011 e n. 163 del 22.11.2012;
- che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 9907 del 5.8.2011, si è concesso l’accreditamento in via temporanea alla citata Residenza Sanitaria Psichiatrica, dando mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale di effettuare entro quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento;
- che con determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 5531 del 20.5.2013, si è preso atto dell’esito positivo della verifica effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale e si concesso l’accreditamento alla struttura medesima, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali, a far data dall’adozione della citata determinazione n. 9907 del 5.8.2011, con validità quadriennale;
- che con deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 624 del 21 maggio 2013, di programmazione regionale, in materia di accreditamento delle strutture sanitarie, per il biennio 2013-2014, si esplicita che, nelle more dell’adozione di specifico atto regionale di complessiva rimodulazione del fabbisogno di posti letto residenziali pubblici e privati accreditatati nel settore della salute mentale, dipendenze patologiche e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, non si prevede la possibilità di accettare nuove domande di accreditamento da parte di nuove strutture residenziali e territoriali, ad esclusione dei procedimenti già avviati;
Ciò premesso
tra le parti si conviene quanto segue
1) OGGETTO DELL’ACCORDO
Il presente contratto ha per oggetto la gestione complessiva della residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio riabilitativo denominata “Casa X. Xxxxxxxx” sita a Imola in Xxx Xxxxxxxxx x. 0, autorizzata al funzionamento con atto n. 27 del Comune di Imola 27/08/2009 Prot. N. 42743 e accreditata, ai sensi delle determinazioni regionali n. 9907 del 5.8.2011 e n. 5531 del 20.5.2013, richiamate in premessa, per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali.
Tale gestione deve essere assicurata nel pieno rispetto dei requisiti generali e specifici previsti per le residenze sanitarie psichiatriche a trattamento socio riabilitativo dalla deliberazione n. 327/2004 e successive integrazioni e modificazioni e in ottemperanza al Progetto di Gestione complessiva della struttura elaborato dalla Coop. Tragitti medesima, approvato con la Deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 167 del 28.10.2010.
2) CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA
La Residenza Sanitaria Psichiatrica “Casa X. Xxxxxxxx” a trattamento socio riabilitativo (RSR), ai sensi della DGR 327/2004, prevede assistenza sanitaria di almeno 6 ore, con degenza massima di norma non superiore ad un anno, prorogabile su riformulazione del progetto terapeutico per non oltre 3 anni. E’ rivolta a persone con psicopatologia grave e con disabilità relazionale e ambientale elevata, per le quali si rendono necessarie opportunità di assistenza specializzata in riabilitazione e risocializzazione con l’obiettivo di dimissioni assistite in ambito familiare, territoriale o socio- assistenziale.
Per quanto attiene ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi si fa riferimento a quanto definito nella già citata Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 327/2004.
La Coop. Tragitti dal 1.5.2013 è conduttore della struttura di proprietà dell’Azienda USL di Imola, in virtù di apposito contratto di locazione approvato con determinazione n. TI/63 del 16.5.2013.
3) FUNZIONI E RESPONSABILITA’ IN CAPO ALLA COOP. TRAGITTI
La Coop. Tragitti si impegna a gestire complessivamente la struttura garantendo le caratteristiche ed i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal precedente Art. 2.
Alla Coop. Tragitti compete la responsabilità sanitaria sulla struttura e garantisce l’elaborazione del Progetto di struttura e la sua gestione; ha la responsabilità specifica di tutte le attività cliniche, garantite attraverso un insieme, variamente composto caso per caso, da visite, colloqui, etc; garantisce la progettazione e l’attuazione, previa approvazione da parte del DSM dell’Azienda USL di Imola, dei singoli progetti terapeutico-riabilitativi individuali.
Le attività previste in capo alla Coop. Tragitti, nell’ambito della gestione complessiva della struttura ed in coerenza con un modello organizzativo domestico-familiare, sono, in particolare, le seguenti:
- attività di direzione della struttura, attività clinico-sanitaria ed infermieristica;
- attività educative/riabilitative;
- attività di conduzione domestica (pulizie ambientali, preparazioni pasti, lavaggio biancheria personale e cura del guardaroba degli utenti),
- attività di assistenza di base integrata ad interventi riabilitativi individuali e di gruppo;
- attività di inserimento sociale e lavorativo attraverso la fruizione delle infrastrutture ricreative, culturali, sportive e produttive del territorio,
- gestione del denaro degli utenti in accordo con gli uffici competenti dell’Azienda USL di Imola;
- fruizione dei servizi connessi alla medicina di base, accompagnamento alle visite specialistiche o agli esami strumentali;
Per la gestione complessiva della struttura e per lo svolgimento delle attività così come definite nel Progetto di Gestione, allegato alla deliberazione dell’Azienda USL di Imola n. 167 del 28.10.2010, a cui si rimanda, la Coop. Tragitti dovrà mettere a disposizione della struttura tutti i necessari fattori produttivi.
La gestione oggetto del presente contratto sarà espletata nel pieno rispetto dei parametri assistenziali previsti dalla normativa vigente ed in osservanza del Progetto di Gestione complessivo.
Tutte le attività di gestione della struttura fanno capo al Responsabile sanitario della Struttura all’uopo identificato dalla Coop. Tragitti.
4) RUOLO DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
Il Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola ha la responsabilità complessiva della programmazione, del coordinamento e del governo dei percorsi clinico-assistenziali dei pazienti. Il Dipartimento di Salute Mentale dispone in autonomia, sotto la propria piena responsabilità, l’inserimento nella struttura “Casa X. Xxxxxxxx” degli assistiti (nell’ambito del numero massimo dei
n. 15 posti accreditati) nonché la loro dimissione o l’eventuale trasferimento presso altra struttura. Al Dipartimento di Salute Mentale compete la valutazione circa la coerenza e l’appropriatezza dei progetti terapeutico-riabilitativi rispetto alla programmazione locale. Inoltre al Dipartimento di Salute Mentale competono le attività di valutazione, monitoraggio e verifica degli interventi; per tali aspetti, sarà individuata una apposita equipe nell’ambito del Centro di Salute Mentale.
L’Azienda USL ha la facoltà di effettuare le verifiche ed i controlli di propria pertinenza in qualsiasi momento e, conseguentemente, potrà accedere alla struttura anche senza preavviso.
5) BENI MOBILI
L’Azienda USL assicura altresì alla Coop. Tragitti attraverso separato atto dell’Unità Operativa competente Economato Provveditorato il comodato d’uso dei beni mobili ubicati presso la RSR “Casa X. Xxxxxxxx”.
6) ASSISTENZA FARMACEUTICA
L’erogazione di farmaci di fascia A, prescrivibili esclusivamente su Piano Terapeutico da parte di specialisti psichiatri dipendenti di aziende sanitarie pubbliche, verrà effettuata direttamente presso l’U.O. Centro di Salute Mentale del Dipartimento di Salute Mentale.
Altri medicinali saranno prescritti a cura del Medico di Medicina Generale dei pazienti ospitati. Tali farmaci verranno forniti attraverso le farmacie convenzionate del territorio.
Per quanto riguarda l’eventuale fornitura di altri medicinali di fascia “A” compresi nel Prontuario terapeutico provinciale, nonché nel Prontuario della continuità assistenziale Ospedale-Territorio, questa potrà eventualmente avvenire a cura della Farmacia Ospedaliera dopo opportune valutazioni tecniche di competenza che saranno effettuate di concerto con il responsabile clinico del Centro Aziendale di Salute Mentale.
I farmaci prescritti su ricetta medica o su Piano Terapeutico sono destinati ad un esclusivo utilizzo personale: dovranno, pertanto, essere gestiti separatamente e per rispettivo paziente di destinazione.
Il personale medico della struttura “Casa X. Xxxxxxxx” non potrà prescrivere su ricettario del S.S.N. in quanto professionista non convenzionato.
7) ASSICURAZIONI
La Coop. Tragitti risponde personalmente e pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che dovessero occorrere nell’ambito della struttura “Casa X. Xxxxxxxx”. A tal fine dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi, con massimale minimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni), per singolo evento, che dovrà essere prodotta in copia autentica all’Azienda USL di Imola prima della formale sottoscrizione del presente Contratto.
8) CONTINUITA’ DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio agli utenti, così come programmata, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.
In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dell’Azienda USL che della Coop. Tragitti, quest’ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. La Coop. Tragitti avrà cura di informare tempestivamente l’Azienda USL sulle motivazioni e cause dell’interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.
In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dell’Azienda USL, per esigenze di pubblico interesse, la stessa si impegna a darne congruo preavviso alla Coop. Tragitti per consentire l’opportuna informazione dell’utenza.
Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l’interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.
In materia di scioperi si applica la normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare l’art. 7 lett. g) della L. 146/90.
9) DURATA
Il contratto avrà durata dal 1.5.2013 al 4.8.2015, alla scadenza non potrà intendersi tacitamente rinnovato.
Qualora, entro il periodo di vigenza del presente contratto, siano emanate direttive regionali relativamente alla definizione delle tariffe e standard di assistenza delle residenze psichiatriche sanitarie, le parti si impegnano all’eventuale revisione del contratto stesso.
10) CORRISPETTIVI ECONOMICI
L’Azienda USL di Imola riconosce alla Coop. Tragitti, una retta giornaliera pro capite pari a € 133,10 oltre IVA al 4%. Tale retta resta invariata per tutta la durata del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 9).
In caso di ricovero ospedaliero dell’ospite la retta giornaliera verrà corrisposta alla Coop. Tragitti nella misura del 100%, in quanto gli interventi riabilitativi resi a favore degli ospiti continueranno ad essere mantenuti anche nel corso dell’eventuale ricovero.
In caso di trasferte per gite o vacanze degli ospiti, la retta giornaliera non subirà modificazioni. In caso di rientro temporaneo in famiglia dell’ospite la retta sarà abbattuta nella misura del 15%.
11) FATTURAZIONE - PAGAMENTO - INTERESSI DI MORA
La Coop. Tragitti emetterà fatture mensili posticipate: il relativo pagamento avrà luogo, previa attestazione da parte dell’Azienda USL di avvenuta regolare esecuzione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, a 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi di quanto previsto dalla Legge Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 del 4.2.94, art. 14.
In caso di contestazione e fino a risoluzione della stessa, l'Azienda USL si riserva di trattenere fino ad un massimo del 50% dell'ammontare complessivo delle fatture emesse, senza che la Coop. Tragitti possa pretendere interessi o somma di qualsiasi altro titolo per tali trattenute.
Scaduti i termini di pagamenti senza che sia stato emesso il mandato, al creditore spetteranno, a fronte di specifica richiesta da parte della ditta stessa, gli interessi moratori così articolati:
- dal 31° giorno fino al 180° giorno l’applicazione dell’interesse legale, di cui all’art. 1284 C.C., fissato annualmente con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, maturato alla data di emissione del mandato;
- dal 181° giorno fino alla data di emissione del mandato sono riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto dai Ministri dell’Economia e delle Finanze e delle Infrastrutture e Trasporti,
Gli interessi scaduti non producono interessi in base all’art. 1283 del C.C. (anactocismo).
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Cooperativa sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni dipendenti da tale interruzione causati agli ospiti della struttura ed all’Azienda.
Con riferimento all’art. 3, commi 1 e 8, della L. 13.8.2010 n. 136, la Coop. Tragitti si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità finanziaria.
12) INADEMPIENZE CONTRATTUALI E CONTESTAZIONI
Nel caso in cui l’Azienda USL riscontri inadempienze e/o non conformità rispetto ai contenuti del presente contratto ed, in particolare, ai contenuti del Progetto di Gestione complessiva della struttura posto in allegato al presente contratto quale sua parte integrante, provvederà a contestare formalmente gli addebiti riscontrati, richiedendo l’immediato adeguamento ali obblighi assunti.
In caso di ripetute gravi inadempienze e, precisamente, fino ad un massimo di tre contestazioni, o in caso di mancato riscontro da parte della Cooperativa di addebiti già contestati, l’Azienda USL di Imola, si riserva la facoltà di risolvere ipso jure e de facto il presente contratto mediante apposita formale comunicazione, inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di far valere il proprio diritto al risarcimento degli eventuali relativi danni.
13) GARANZIE E DOCUMENTAZIONI RICHIESTE
A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda USL dovesse eventualmente sostenere per cause imputabili ad inadempimento della Coop. Tragitti, lo stesso dovrà produrre polizza fideiussoria, emessa, da società di assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 348 del 10.06.1982, nella misura di € 70.000,00.
Tale fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda USL.
Resta salvo, per l'Azienda USL, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione non risultasse sufficiente. La Coop. Tragitti s’impegna a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Azienda USL abbia dovuto valersi della stessa, in tutto o in parte.
La Coop. Tragitti dovrà inoltre produrre, prima della sottoscrizione del presente contratto, la dichiarazione sostitutiva di documentazione antimafia, ai sensi del DLgs 159/2011.
14) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza del presente contratto sarà territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
15) REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso; gli oneri derivanti dalla registrazione saranno in capo alla parte che la richiede.
Il presente contratto, redatto in due esemplari, una volta approvato e sottoscritto, è assoggettato all’imposta di bollo ai sensi dell’art.2 del DPR 642/72.
16) NORME TRANSITORIE E FINALI
Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del Codice Civile.
Imola,
AZIENDA USL DI IMOLA Coop. Soc. Tragitti
Il Direttore Generale Il Presidente – Legale rappresentante –
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx