DIREZIONE GARE APPALTI E PARTECIPATE
Servizio
DIREZIONE GARE APPALTI E PARTECIPATE
Prot. n. 46802 del 09/02/2023
Firenze, 09/02/2023
Servizio amministrativo opere e lavori pubblici Spett.le Impresa concorrente
OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120), svolta con modalità telematica, per l’affidamento dell’Accordo Quadro “PON METRO - REACT EU - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5)”, Operazione Codice locale progetto FI_6.1.4d, Codice locale progetto: FI_6.1.4d3, Codice opera 210266, CUP H19J21005530001, CIG 9604815015.
A seguito dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura, mediante estrazione dall’Elenco degli Operatori Economici del Comune di Firenze, ed in esecuzione della determinazione a contrarre della Direzione Ambiente n. DD/2023/00330 del 19/01/2023, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l’affidamento dell’Accordo Quadro in oggetto.
L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito “il Codice”) e dell’art. 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
I criteri di valutazione, i subcriteri - e relativi pesi -, le modalità di calcolo e di attribuzione del punteggio sono indicati nell’elaborato “ Allegato A – Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”, costituente parte integrante della documentazione di gara.
Articolo 1. MODALITÀ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
Il presente appalto è disciplinato, oltre che dalla presente lettera d’invito, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n.38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)” e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Progetto.
L’appalto si svolge in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - accessibile all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
Lettera di invito
Autorità Urbana di Firenze 1
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020
Per partecipare alla presente procedura i soggetti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Lo svolgimento in modalità telematica dell’appalto comporta che taluni documenti, per essere inseriti dai concorrenti nel sistema, debbano essere a firmati digitalmente.
Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
Articolo 2. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto l’esecuzione del seguente Accordo Quadro:
Descrizione dell’appalto | “PON METRO - REACT EU - Forestazione Urbana e Patrimonio Arboreo - Incremento del patrimonio arboreo in città in viali, strade, parcheggi, aree urbane (Q3, Q4, Q5)”, Codice locale progetto: FI_6.1.4d, Codice opera 210266 |
CIG | 9604815015 |
CUP | H19J21005530001 |
CUI | L01307110484202100223 |
Responsabile Unico del Procedimento | Xxx. Xxxxxx Xxxxx |
Gli elaborati relativi all’Accordo Quadro sono stati approvati con la delibera di Giunta n. DG/2022/650 del 13/12/2022 e da successiva determinazione dirigenziale della Direzione Ambiente n. DD/2022/09870 del 16/12/2022.
Lettera di invito
2 Autorità Urbana di Firenze
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020
Le attività di verifica e validazione saranno eseguite dal Responsabile Unico del Procedimento al momento dell’approvazione dei progetti esecutivi applicativi dell’Accordo quadro, così come specificato nella determinazione dirigenziale n. DD/2022/00330 del 19/01/2023.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta a € 823.357,48 (IVA esclusa), di cui € 31.156,83 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’appalto in oggetto si riferisce ad un Accordo quadro, i cui lavori verranno specificati in contratti applicativi, che avranno forma di specifici “contratti attuativi”, come indicato negli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d’Appalto. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’appalto, che - come previsto nell’art. 2 del CSA - è meramente presuntivo. Anche l’importo relativo alla sicurezza, stimato sulla base di appalti analoghi, è, quindi, da intendersi come meramente indicativo ed in nessuna maniera vincolante per la Stazione appaltante, in quanto il reale ammontare di tali costi sarà definito in occasione della redazione di ogni singolo contratto applicativo.
L’importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, soggetto a ribasso, ammonta a € 792.200,65, di cui, indicativamente, il 20,40% per costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice.
Come indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto (C.S.A.), parte I, la categoria prevalente
include anche lavorazioni riconducibili alla categoria OG10 “Impianti per la trasformazione alta-
1
Cfr. successivo articolo 11 della presente lettera di invito.
Lettera di invito
Autorità Urbana di Firenze
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020
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Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:
Lavorazioni | Catego rie DPR 207/20 10 | Classi fica | Qualificazi one obbligator ia (SI/NO) | Importo (€) | % su importo totale lavori | Prevalente o scorporabile | % massima di subappalto consentita1 |
“Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari” | OG3 | III | SI | € 658.685,98 | 80% | Prevalente | 50% della categoria |
“Verde e arredo urbano” | OS24 | I | SI | € 164.671,50 | 20 % | Scorporabile | 100% della categoria |
media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione” (per un importo indicativo pari a € 74.102,17); dette lavorazioni non sono scorporabili ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.P.R. 207/2010 in quanto di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e ad € 150.000,00.
È ammesso il subappalto, con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo nella misura massima del 50% dell’importo della prevalente e della totalità della categoria scorporabile.2
In ciascun contratto attuativo sarà sempre presente sia la categoria OG3, come prevalente, che la categoria OS24 come scorporabile totalmente subappaltabile; pertanto nel singolo contratto attuativo la categoria OS24 non potrà superare il 50% dell’importo dello stesso.
Si precisa, inoltre che:
- la Stazione Appaltante potrà affidare all’Aggiudicatario nello stesso momento più Contratti Attuativi che dovranno essere condotti in maniera simultanea . Si specifica che per il presente accordo quadro sarà possibile stipulare un numero di contratti attuativi contemporanei pari a 2;
- per ciascun Contratto Attuativo e per tutta la sua durata, al fine di ottenere il corretto adempimento delle prestazioni previste, l’Aggiudicatario dovrà disporre di risorse umane, mezzi e attrezzature per eseguire l’accordo quadro, suddivisi per squadre operative. Il numero minimo di squadre richieste per singolo contratto attuativo è pari a una, salvo quanto offerto in sede di gara (criterio di valutazione A.1.1), come specificato all’art. 5.3 del C.S.A. parte I;
- la sottoscrizione da parte dell’appaltatore del contratto attuativo dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dall’invio dello stesso da parte della Stazione Appaltante;
- la consegna dei lavori dovrà risultare da apposito verbale e dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla stipula del relativo contratto attuativo; a partire dalla data di consegna potrà essere dato inizio all’esecuzione dell’intervento oggetto del contratto attuativo;
- l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere in via d’urgenza alla sottoscrizione dei contratti attuativi ed alla consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro;
- l'Accordo quadro è soggetto a premi e penali di cui all’art. 29 del C.S.A. parte I, anche relative agli aspetti inerenti all'offerta presentata dall'appaltatore.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 1, lett. e) del Codice, nonché dall’articolo 12 del Capitolato speciale di appalto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, durante l'esecuzione dell'appalto, modifiche contrattuali non sostanziali e quindi tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti, così come previsto dall'art. 106, comma 4 del D. Lgs 50/2016. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento dell'importo contrattuale per un importo massimo del 50% del singolo contratto attuativo.
2 Come indicato nella DD/2023/00330 del 19/01/2023 ad integrazione dell’art. 47 del C.S.A. parte I.
Lettera di invito
4 Autorità Urbana di Firenze
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020
Come previsto dall’art. 48 del Capitolato speciale di appalto, ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b) del D.L. 27 gennaio 2022, si farà luogo alla revisione dei prezzi valutando - in deroga all’art. 106, comma 1, lett. a) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016 - le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, che risultino superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo del medesimo articolo 29. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all’80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 29 stessa. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. La compensazione non sarà soggetta al ribasso d'asta e sarà al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.
Il luogo di esecuzione dei lavori è Firenze, presso viali, strade, parcheggi, aree urbane appartenenti ai Quartieri 3, 4 e 5 del Comune di Firenze.
L’Accordo quadro avrà durata massima presunta di 8 (otto) mesi, decorrenti dalla stipula del contratto, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo dell’Accordo Quadro.
Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale dell’Accordo Quadro come sopraindicato. Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo; in ogni caso, le lavorazioni non potranno protrarsi oltre 31 Ottobre 2023 (come previsto agli artt. 13, comma 12, 16 e 28 del C.S.A.).
La durata del periodo concesso per l’esecuzione dei lavori sarà definita nel singolo contratto applicativo e decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.
Articolo 3. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
L’intervento è finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU, fondi PON METRO- REACT EU (PON Città Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 – Ripresa verde, digitale e resiliente REACT EU FESR
– OS 6.1 Transizione verde e digitale delle città metropolitane – Azione 6.1.4 – Operazione Codice locale progetto FI_6.1.4d “Forestazione urbana e patrimonio arboreo–finanziato nell’ambito della risposta dell’Unione alla pandemia COVID-19” – Interventi codici locali progetto:FI_6.1.4d3), come da codice opera n. 210266 (trattasi di numero di riferimento attribuito all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice).
Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) e dell’art. 59, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.
Trattandosi di Accordo Quadro, all’aggiudicatario verrà corrisposta l’anticipazione del prezzo alle condizioni e con le modalità indicate dall’art. 35, comma 18, del Codice, e dall’art. 27 del
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Autorità Urbana di Firenze 5
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020
Capitolato speciale d’appalto, ai sensi del quale l’importo dell’anticipazione del prezzo verrà calcolato di volta in volta sul corrispettivo delle prestazioni relative ai singoli contratti attuativi.
In corso d’opera, per ogni singolo contratto attuativo i pagamenti avverranno in due rate, di cui la prima al raggiungimento del 50% dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell’osservanza di tutte le norme e prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 10% dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale, come previsto dall’art. 27, comma 4 del Capitolato Speciale D’Appalto, parte I.
Il pagamento3 del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto avverrà ai sensi dell’art. 113
bis del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede, tra l’altro, che:
- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento - e comunque non oltre 7 giorni dall’adozione - e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall’emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall’esito positivo del collaudo.
Articolo 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA
I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx.
In merito a tali documenti si veda il successivo articolo 14 della presente lettera di xxxxxx.
Articolo 5. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
L’Amministrazione invia le comunicazioni di cui agli artt. 76 e 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta4 (o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri). Il concorrente è pertanto tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata; in assenza di tale comunicazione l’Amministrazione non è responsabile per l’avvenuta mancanza di comunicazione.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara diverse dalle comunicazioni di cui al punto precedente, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la
3 Così come stabilito all’art. 27 del Capitolato speciale d’Appalto.
4 Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
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6 Autorità Urbana di Firenze
Autorità di Gestione del PON Città Metropolitane 2014-2020
pubblicazione delle stesse nell'area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.
Anche eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di “dettaglio della gara”.
L’operatore economico è pertanto tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata e le e-mail da questo indicate.
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Articolo 6. CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente gara, entro e non oltre il giorno 15/02/2023. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né a quelle formulate successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite entro il 16/02/2023 e pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.
Articolo 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all’articolo 9.
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio
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sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.
Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019).
In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l’impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
Articolo 8. REGISTRAZIONE AL SERVIZIO “FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO - FVOE”
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Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all’apposito link sul Portale ANAC (Home / Accedi ai servizi / Fascicolo virtuale dell’operatore economico - FVOE), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda, nonché acquisire il “PASSOE”, cioè il documento necessario per la verifica online, tramite il portale ANAC, dei requisiti per la partecipazione dell’Operatore economico alle procedure di affidamento.
Articolo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE
A.1 Motivi di esclusione
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova ritenuti adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall’ANAC in conformità a quanto previsto dall’art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”), in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successivamente alla loro approvazione.
A.2 Altri motivi di esclusione
Trattandosi di procedura afferente gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dall’Unione europea - Next Generation EU, con fondi PON METRO- REACT EU, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, sono esclusi dalla procedura di gara, con segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto previsto dalla delibera A.n.a.c. n. 122 del 16 marzo 20225
(comma 2) gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non producono copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con
5 Reperibile sul portale ANAC, al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxx-000-xxx-00-xxxxx- 2022.
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attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
(comma 3 e comma 6) gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNRR o del PNC in quanto, occupando un numero pari o superiore a quindici dipendenti ed inferiore a 50, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte;
(comma 3 bis) gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
(comma 4) gli operatori economici che non assumano l’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali6:
- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminile.
Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:
- la dichiarazione deve essere sempre resa (anche se all’atto della presentazione dell’offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);
- la mancanza della dichiarazione, l’omessa indicazione della percentuale, o l’indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara, non essendo sanabili con l’attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo art. 15.
Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07.12.2021, pubblicato in G.U. n. 309 del 30.12.2021, evidenziando che al complessivo conseguimento delle suddette percentuali potrà concorrere anche il subappaltatore.
B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
Ai sensi degli artt. 84, comma 1, 216, comma 14, del Codice, nonché degli articoli 60, 61 e 92 del
D.P.R. 207/2010 e del D.L. 47/2014 (convertito in L. 80/2014), per la partecipazione alla presente procedura è richiesto che gli operatori economici concorrenti, a pena di esclusione, siano in
6 Come da determina a contrarre DD/2023/00330 del 19/01/2023 ed in conformità alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.
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possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche, adeguate ai lavori da assumere:
- attestazione SOA nella categoria OG3, classifica III o superiore;
- attestazione SOA nella categoria OS24, classifica I o superiore.
Precisazioni con riferimento alla categoria scorporabile OS24:
I lavori di cui alla categoria scorporabile OS24 sono a qualificazione obbligatoria7 e sono subappaltabili per intero ad imprese in possesso della relativa qualificazione; pertanto, se l’operatore economico invitato non fosse in possesso, con riferimento a dette lavorazioni, dell’attestazione SOA nella categoria OS24, esso dovrà necessariamente subappaltare tali lavorazioni ad Impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per la suddetta categoria scorporabile (subappalto obbligatorio o qualificante) o, in alternativa, costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, o, sempre in alternativa, ricorrere all’avvalimento.
In caso di ricorso al subappalto qualificante il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione nel “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”8 (oppure mediante apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa), nella quale si obbliga a subappaltare le categorie scorporabili per le quali non è qualificato.
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, del D.P.R. 207/20109, i concorrenti devono, altresì, essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da sogget t i accreditati (nell’ipotesi in cui l’attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l’attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all’“Elenco delle Imprese qualificate”).
Precisazione con riferimento alla validità dell’attestazione SOA
Nell’ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l’impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata attivata nei termini di legge (cfr.
7 L’art. 12, comma 2, lett. b) della L. 80/2014 prevede che le lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria non possano essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, ma sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
8 Il concorrente, al punto 11) del suddetto modello, dovrà indicare la categoria oggetto del subappalto qualificante (OS24).
9 “Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II”.
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rispettivamente artt. 76, comma 5 e 77, comma 1 del D.P.R. 207/201010), la procedura per il rinnovo o la verifica triennale della SOA. La relativa documentazione dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce “Documentazione amministrativa aggiuntiva”.
In tali fattispecie l’efficacia dell’eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, all’esito positivo del rinnovo/verifica.
Articolo 10. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83 del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al medesimo raggruppamento. L’avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali. L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti generali, nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rendere la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (tale dichiarazione è contenuta nel Modello 2 della documentazione di gara).
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nel quale, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, sono specificati, a pena di nullità, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. In tali casi si procederà con l’esclusione:
10 L’art. 76, comma 5 del DPR 207/2010, in tema di rinnovo quinquennale dell’attestazione SOA, stabilisce che “Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione”; per quanto riguarda la verifica triennale di mantenimento, l’art. 77, comma 1 del citato DPR prevede che “ In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo”.
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- di tutti i concorrenti che si avvalgono della medesima impresa ausiliaria;
- del concorrente che si avvale dei requisiti di un’impresa ausiliaria che partecipa alla procedura;
- del concorrente che sia anche impresa ausiliaria di altro concorrente. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Articolo 11. SUBAPPALTO
Trattandosi di Accordo Quadro, il subappalto sarà di volta in volta consentito con riferimento a ciascun singolo contratto attuativo.
Ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, del Codice (nella formulazione vigente, introdotta dall’art. 49, comma 2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla L. 108/ 2021), il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nella misura massima del 50% dell’importo della categoria prevalente e del 100% di quella scorporabile.11
In ciascun contratto attuativo sarà sempre presente sia la categoria OG3, come prevalente, che la categoria OS24 come scorporabile totalmente subappaltabile; pertanto nel singolo contratto attuativo la categoria OS24 non potrà superare il 50% dell’importo dello stesso.
Il presente appalto prevede, come scorporabile, la categoria OS24, che è categoria a qualificazione obbligatoria; pertanto, qualora il concorrente NON possieda la qualificazione nella suddetta categoria scorporabile e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato, o ricorrere all’avvalimento, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti nei casi previsti dall’ art. 105, comma 13 del Codice.
Nel rispetto della normativa antiriciclaggio, l’appaltatore dovrà fornire i dati relativi al titolare effettivo del subappaltatore al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto.
11 Vedi precedente nota 2.
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Al presente appalto, di importo inferiore a un milione di euro, le disposizioni dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze (insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze) e la Prefettura di Firenze si applicano limitatamente ai subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00 ovvero, indipendentemente dal valore, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 1, commi 53 e 54, della legge 6/9/2012, n. 19; il mancato rispetto del suddetto protocollo costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 3, dell’art. 83-bis del d.lgs. 159/2011.
Articolo 12. GARANZIA PROVVISORIA
Non è richiesta, la garanzia provvisoria di cui all’art 93 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del decreto legge 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).
Articolo 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, 95, comma 2, del Codice, e 1, comma 3, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76), secondo i criteri di valutazione e relativi punteggi di cui all’elaborato “Allegato A – Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”, parte integrante della documentazione di gara; in detto elaborato vengono illustrati i criteri e i relativi punteggi, nonché le modalità di calcolo in base ai quali verrà effettuata la valutazione delle offerte.
A precisazione di quanto previsto nel citato elaborato “Allegato A – Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”:
- per ciascun subcriterio di valutazione dell’offerta tecnica ivi indicato, dovrà essere resa apposita dichiarazione all’interno dell’unico “Modulo OT - Offerta Tecnica”, allegando copia conforme delle certificazioni di cui ai subcriteri A.2.1 e A.4.1;
- all'interno della tabella dei criteri di valutazione relativa al subcriterio A.1.1 (“Numero di squadre a disposizione per ciascun contratto attuativo”) è stato riportato il punteggio massimo pari a 20 nel caso di offerta di tre o più squadre per contratto attuativo, anziché il corretto punteggio massimo pari a 25, come indicato nella tabella riepilogativa dei punteggi attribuiti ai vari subcriteri.
Sia il “Modulo OT - Offerta Tecnica” che le suddette certificazioni dovranno essere inseriti nella Piattaforma START esclusivamente nella documentazione dell’Offerta Tecnica.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 20 (venti) sul punteggio tecnico complessivo ottenuto dal concorrente. Il concorrente che consegua un punteggio inferiore alla suddetta soglia sarà escluso dalla gara.
Articolo 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA
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L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.
Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
L’offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20/02/2023, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Entro lo stesso termine sopraindicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9 firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) OFFERTA TECNICA, di cui al successivo articolo 18 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;
C) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo articolo 19 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
La “documentazione amministrativa” richiesta per l’ammissione alla gara, deve essere separata
dall’Offerta Economica e dall’Offerta Tecnica.
L’inserimento di element i concernent i il prezzo in document i non contenut i nell’offerta economica costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto dal concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.
Si precisa che:
- per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l’imposta di bollo (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, “Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare”);
- essendo i documenti firmati digitalmente , non deve essere allegato alcun documento di identità;
- le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
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A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante
la forma di partecipazione, i dat i generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
- l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.
La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di xxxxxx, dovrà:
Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
Generare il documento “domanda di partecipazione” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
Scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
Firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
Inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di invio della presente lettera di invito le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che12:
12Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 6 novembre 2013, n. 24.
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in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi;
in presenza di socio unico persona giuridica o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, in presenza di socio di maggioranza persona giuridica (che detiene una quota non inferiore al 50%), devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale socio persona giuridica;
in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche.
Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.
L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page.
OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.
Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;
- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisit i di qualificazione;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.
In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrent i già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:
- copia (in formato elettronico) dell’atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura
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privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13, del d.lgs. n. 50/2016.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) o lettera c) del D.Lgs. 50/2016, esso deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio [consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del D.Lgs. 50/2016];
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.
A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2) 13
Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, sull’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti nella presente lettera di invito, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE, e attraverso il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”, messi a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.
Il concorrente dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 “ Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)”.
Sia il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), sia il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”, nonché i restanti moduli inseriti sul sistema a cura dei concorrenti, devono essere debitamente compilati, e dovranno essere firmati digitalmente (formato PDF firmato digitalmente) dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore e, una volta firmati digitalmente, caricati dal concorrente sul sistema START. Nell’ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l’ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà
13Il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere le dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE, di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 4 e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter). I concorrenti, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello 1. Le imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici e le cooptate dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata”. Si precisa che l’utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.
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sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.
Il DGUE e il modulo denominato “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE: deve essere presentato un DGUE e un modulo “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ (con esclusione per i concorrenti con SOA della compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV^) e VI.
Mediante il modulo “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE – concorrente” ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l’altro, rendere dichiarazione attestante: a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE14. L’inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE
- concorrente”. Le consorziate indicate come esecutrici dovranno compilare, oltre al modulo “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata”, il proprio DGUE limitatamente alle Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^. L’inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell’apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati15;
14N.B.: la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera e) dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato in sede di domanda di partecipazione.
15N.B. Qualora un consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 del Codice (consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile) partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario, l’inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.
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- nel caso di cooptazione: il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente” nel quale dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l’impresa cooptata – che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata”, il proprio DGUE (limitatamente alle Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^), dichiarando di possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al 20% dell’importo complessivo dell’appalto ed in ogni caso non superiore all’importo delle qualificazioni possedute, in conformità all’art. 92 co. 5 del DPR 207/10. L’inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il concorrente e modello 2 per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.
SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA
Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del Codice e quindi:
a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio e direttore tecnico;
c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si specifica che16: in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi; in presenza di socio unico persona giuridica, o, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, di socio di maggioranza persona giuridica, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di tale persona giuridica; in caso di due soli soci, persone giuridiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati tutti i soggetti che ricoprono le cariche di cui al comma 3 del citato art. 80 del Codice nell'ambito di ciascuna di tali persone giuridiche).
Le predette dichiarazioni devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 comma
3 del Codice, come sopra specificati, cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di
16Cfr. precedente nota n. 12.
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amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ai membri degli organi di direzione o di vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e ai direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica “per quanto a propria conoscenza”.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 1 del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, comma 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80 comma 2 (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 80, comma 3 del Codice.
A.3) MODELLO “COMUNICAZIONE DATI IDENTIFICATIVI DEI TITOLARI EFFETTIVI” del concorrente e MODELLO “DICHIARAZIONE SULL’ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE
EFFETTIVO”, debitamente sottoscritti.
Si precisa che, ai sensi della normativa antiriciclaggio, tutti gli operatori economici, fatta eccezione per le imprese individuali, hanno un titolare effettivo, che deve pertanto essere identificato e comunicato.
Ogni titolare effettivo indicato, dovrà rendere specifica dichiarazione in ordine all’assenza di conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura del concorrente. Detta dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello “DICHIARAZIONE SULL’ASSENZA DEL CONFLITTO DI INTERESSI DEL TITOLARE EFFETTIVO” messo a disposizione da questa stazione appaltante.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) la comunicazione e le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere presentate da tutti gli operatori economici che fanno parte del Raggruppamento.
CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E DICHIARAZIONI SULL’ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
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Ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.Lgs. n.125 del 2019, vi sono tre criteri alternativi per l'individuazione del titolare effettivo:
1. criterio dell’assetto proprietario: il titolare/i effettivo/i è individuata nella persona o nelle persone che detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;
2. criterio del controllo: sulla base di questo criterio il titolare effettivo è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all’interno del panorama degli shareholders.
3. criterio residuale: se non sono stati individuabili titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest’ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.
A.4) DOCUMENTO “PASSOE” relativo al concorrente, debitamente sottoscritto.
Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il PASSOE dovrà contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, il GEIE, nonché delle eventuali imprese ausiliarie, ed essere firmato digitalmente da tutte le Imprese indicate nell’elenco. Il PASSOE sarà inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dovranno essere inserite nel PASSOE del concorrente anche le imprese consorziate esecutrici, con relativa firma digitale.
Nel caso di cooptazione dovrà essere inserita nel PASSOE del concorrente cooptante anche l’impresa cooptata, con relativa firma digitale. Ai fini della creazione del PASSOE, si evidenzia che lo stesso dovrà essere generato con il ruolo di “mandataria in RTI” per il concorrente e con il ruolo di “mandante del RTI” per l’impresa cooptata, come da chiarimenti sito ANAC (alla sezione “N- Creazione Pass Operatore Economici”, FAQ N.15).
Trattandosi di strumento necessario per l’espletamento dei controlli, qualora il PASSOE non fosse prodotto, o quello presentato non fosse conforme, sarà attivata nei confronti del concorrente la procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo articolo 15, con assegnazione di un termine, a pena di esclusione, per la produzione o l’integrazione del PASSOE.
A.5) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti ) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
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A.6) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti17 o GEIE già costituiti:
a) ATTO COSTITUTIVO e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
b) DICHIARAZIONE in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.
A.7) (per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) COPIA DELL’ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata, copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l’obbligo di redazione del rapporto:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
A.8) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL’ART. 89, COMMA 1, DEL CODICE
Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. impresa ausiliaria, deve indicare nel DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.
Il partecipante deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016), in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Tale contratto contiene, a pena di nullità:
- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
17N.B.: quanto indicato nel punto A.6 è richiesto solo nell’ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 e non nelle diverse ipotesi di consorzio di cui alla lettera b) e c) del citato art. 45, comma 2.
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- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:
- come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). N.B. La conformità all’originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.
L’impresa ausiliaria, indicata dall’operatore economico, deve:
- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando un apposito modulo, denominato “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata”, disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l’amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.
Il DGUE, il modulo “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata esecutrice/ausiliaria/cooptata”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell’impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.
A.9) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC di cui al successivo articolo 16.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L’OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere
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un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica, alla domanda di partecipazione.
La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Articolo 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del “DGUE”, dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE e dei restanti modelli, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
In generale si evidenzia che:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché l’irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se il citato documento è preesistente e comprovabile con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l’omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte18;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare,
18Paragrafo 3 delle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.
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in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 9 della presente lettera di invito19.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 5 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Articolo 16. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC20
I concorrenti dovranno effettuare, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 80,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, “Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022”, pubblicata al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxx-000-xxx-00-xxxxxxxx-000000.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. All’esito del soccorso istruttorio, in caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
Articolo 17. VINCOLATIVITA’ DELL’OFFERTA E OFFERTE INAMMISSIBILI
19Cfr. Bando tipo ANAC n. 1 – 2021 approvato con delibera Delibera numero 332 del 20 luglio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 181 del 4 agosto 2022).
20L’art. 1, comma 67 legge 266/2005, stabilisce l'obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori econo-
mici quale condizione di ammissibilità dell'offerta nell'ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.
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L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta stessa.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara ai sensi dell’art. 59, comma 3, e comma 4 del Codice.
Articolo 18. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA
Il concorrente deve inserire su Start, nell’apposito spazio per l’offerta tecnica, il “Modulo OT - Offerta Tecnica”, debitamente compilato, contenente le proprie dichiarazioni di offerta in merito a tutti i criteri di valutazione indicati nell’elaborato “Allegato A – Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”, cui si rinvia integralmente.
L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).
In particolare, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da
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costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Come indicato all’articolo 14 la mancata separazione dell’Offerta Tecnica dall’Offerta Economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo all’interno dell’Offerta Tecnica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente.
Ai fini dell’inserimento sulla Piattaforma dell’Offerta Tecnica, sempre nell’ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l’Offerente deve:
a) produrre sulla Piattaforma la documentazione costituente l’Offerta tecnica in file formato PDF/A;
b) deve sottoscrivere con firma digitale;
c) caricare sulla Piattaforma con il comando «carica documento».
Circa le modalità di inserimento si rinvia alle note contenute nel precedente articolo 14.
In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, l’offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che integra automaticamente la documentazione posta a base di gara incluso il Capitolato Speciale d’appalto e che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.
DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITÀ AGLI ATTI
Ai fini dell’applicazione dell’art. 53 del Codice, il concorrente ha l’obbligo di evidenziare eventuali parti dell’offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all’eventuale accesso agli atti del procedimento); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell’offerta. In mancanza dell’indicazione puntuale delle parti costituenti segreto tecnico o commerciale, come pure in mancanza della relativa motivazione, l’offerta sarà da intendere come interamente accessibile.
Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006 xx.xx.. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi del citato art. 53 del Codice, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.
Articolo 19. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l’indicazione di numero tre decimali, sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 792.200,65, il soggetto concorrente dovrà:
- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on-line;
- Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
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- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica”.
L’offerta economica, quindi, dovrà contenere a pena di esclusione:
1) il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre, IVA esclusa;
2) il ribasso percentuale offerto da applicare sull’importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
3) i costi aziendali dell’offerente stimati concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
4) i costi della manodopera dell’offerente, in cifre, relativi al personale stimato nell’esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento.
Si precisa che:
- quanto agli oneri aziendali della sicurezza, che essi si identificano nei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti ex lege dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell’offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli a pena di esclusione, all’interno della propria offerta economica, nell’appositi “ form online”. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti all’impresa, ai sensi del comma 5 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;
- quanto ai costi della manodopera indicati dall’offerente, che essi non dovranno essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice. La stazione appaltante procederà, prima dell'aggiudicazione, a verificare il rispetto di quanto sopra rispetto al concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera siano inferiori a quanto previsto all'art. 97 comma 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all’offerente, tramite pec, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni. Xxx fosse confermato che i costi della manodopera dell’offerente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 comma 16 del Codice, la stazione appaltante escluderà l’offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di
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rete o da consorzio non ancora costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Al ribasso percentuale offerto sarà attribuito il punteggio calcolato secondo il metodo indicato nell’ultimo paragrafo (“OFFERTA ECONOMICA”), del documento “Allegato A- Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”.
Articolo 20. SEDUTE DI GARA
La prima seduta della presente gara avrà luogo il giorno 21/02/2023, alle ore 14:30, salvo impedimenti, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica START e si svolgerà mediante videoconferenza (a mezzo Microsoft Teams).
Ciascun offerente sarà invitato a partecipare, previo invito alla e.mail di profilazione risultante dalla Piattaforma di Start.
Qualora il concorrente destinatario dell'invito ritenesse di indicare, in via sostitutiva o aggiuntiva, altro soggetto, dovrà comunicare il nominativo da invitare e la sua e.mail nell'Area "Comunicazioni" di START, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 21/02/2023; in tale ultimo caso l'invito sarà inoltrato alla e.mail indicata in tale comunicazione.
Nel corso della seduta, come esplicitato nel successivo articolo 21, sarà fra l’altro verificata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, ed il provvedimento che all’esito di tale verifica dispone le ammissioni/esclusioni, ai sensi del comma 2 bis, dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà comunicato via pec a tutti i partecipanti e pubblicato sul profilo del committente.
Le successive sedute di gara saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso tramite il sistema telematico nell'area “Comunicazioni” di START, nonché sul profilo del committente.
Articolo 21. SVOLGIMENTO DELLA GARA
Nella prima seduta, il soggetto deputato, ai sensi dell’art. 37 del regolamento comunale generale per l’attività contrattuale, all’espletamento della gara, procederà ad accedere all’area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema. In particolare, il suddetto soggetto, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procederà a:
a) verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
b) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e
c), del Codice (consorzi di cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere il consorzio e il consorziato;
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c) verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
d) verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, procedendo all’esclusione dalla gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
e) effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, di cui al comma 12 dell’art. 80 del Codice, all’ANAC, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
f) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 15;
g) redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;
h) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità per consentire l’accesso dell’offerta tecnica alla commissione giudicatrice: l’offerta tecnica resterà segreta, chiusa e bloccata a Sistema fino alla seduta pubblica successiva all’adozione del provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti. Il Presidente della Commissione Giudicatrice è abilitato ad accedere con specifiche credenziali all’area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
I provvedimenti di ammissione e di esclusione saranno comunicati mediante pec ai concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis, del Codice. Le informazioni agli offerenti di cui all’art. 76 comma 5 del Codice saranno comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.
Articolo 22. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12, del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).
La Stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
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dell’art. 29, comma 1 del Codice.
Articolo 23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Dopo l’adozione del provvedimento che dispone le ammissioni e le esclusioni ai sensi dell’art. 76 del Codice, viene convocata la seduta pubblica per l’apertura delle offerte tecniche.
Le sedute di gara relative all’apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite dalla Commissione giudicatrice e sono verbalizzate.
La Commissione giudicatrice procede tramite il sistema telematico:
- a sbloccare ed aprire le offerte tecniche, verificandone la regolarità formale e la consistenza;
- all’esame e valutazione delle offerte tecniche;
- all’eventuale esclusione delle offerte tecniche irregolari dalla valutazione, con conseguente comunicazione alla Stazione appaltante per l’adozione del provvedimento di esclusione.
La Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica, all’apertura delle Buste dell’offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti.
La Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice, tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell’offerta tecnica, alla valutazione degli elementi tecnici ed all’assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al documento “Allegato A- Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”.
La Commissione giudicatrice, al termine dell’esame delle offerte tecniche, procede all’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta tecnica, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi secondo quanto indicato nel documento “Allegato A- Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in apposita seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura delle offerte economiche, verificandone la regolarità formale.
La Commissione Giudicatrice approva sul sistema telematico, a seguito dell’esito della valutazione dell’offerta economica, la documentazione economica, al fine di permettere al sistema, in modo automatico, di attribuire i punteggi totali e formulare la classifica della gara. A seguito di ciò la Commissione Giudicatrice dà lettura della graduatoria provvisoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà secondo quanto previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827 del 1924.
La Commissione Giudicatrice:
- se la migliore offerta non è anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice, formula la proposta di aggiudicazione;
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- se la migliore offerta è anomala, trasmette l’offerta alla Stazione Appaltante che procederà secondo quanto indicato al successivo articolo 24.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione Appaltante - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76 co. 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella Documentazione Tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59 co. 3, del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59 co. 4 del Codice.
Articolo 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97 co. 3 del Codice (offerte che presentano i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla gara, sempre che il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del procedimento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del Codice.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il Responsabile Unico del procedimento richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. Il Responsabile Unico del procedimento per la verifica di cui all’art. 97 co. 5, lettera d) del Codice richiede al concorrente le spiegazioni relative al costo della manodopera indicato nell’offerta economica, non modificabile, che dovranno contenere almeno l’indicazione, in relazione ad ogni singola prestazione, le risorse impiegate, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento contrattuale, il tempo impiegato di ciascuna risorsa, il costo complessivo del lavoro per ogni singola prestazione evidenziando l’importo relativo alla retribuzione complessiva e quello relativo agli oneri previdenziali ed assistenziali (compreso T.F.R. ed altro).
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il Responsabile Unico del procedimento, con il supporto eventuale della Commissione Giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
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La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59 co. 3 lett. c) e 97 commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo.
Articolo 25. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, ai sensi degli artt. 32, comma 5, del Codice, aggiudica l’appalto. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida. L’Amministrazione si riserva ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta presentata risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Una volta disposta l’aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. Unitamente alla comunicazione di aggiudicazione saranno trasmessi tutti i verbali di gara, mentre sul profilo del committente sarà pubblicato solo l’elenco dei verbali, conformemente alla delibera ANAC n. 1310/2016.
L’esito della gara sarà disponibile, successivamente all’aggiudicazione, all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxx/00000
Articolo 26. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell’operatore economico.
I controlli verranno effettuati sul concorrente e, in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett.
b) e c) del Codice, sull’impresa consorziata indicata come esecutrice, sull’eventuale cooptata, nonché sull’impresa ausiliaria, anche nei casi di cui all’art. 110 commi 4 e 6 del Codice.
Ai fini della comprova del rispetto delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 (c.d. clausola di pantouflage), al miglior offerente sarà richiesto di produrre l’elenco dei dipendenti e consulenti nei tre anni antecedenti alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC.
La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, nei suoi confronti alle verifiche nei termini sopra indicati.
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Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Articolo 27. CONTROLLI ANTIMAFIA
La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui all’art. 3 del D.L 76/2020 (cd. D.L. semplificazioni).
Il controllo antimafia verrà eseguito tramite Banca Dati Nazionale Antimafia, fatta salva la consul- tazione della c.d. White List, ai sensi dell’art. 52 bis L. 190/2012, dell’art. 3 bis del DPR 18/04/2013, come aggiornato dal d.p.c.m. 24/11/2016, e dell’art.3 DL 76/2020.
A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tenta- tivi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Articolo 28. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo i casi previsti al medesimo articolo, comma 10, lettera a).
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. La stipula dovrà aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, purché comunque giustificato dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita inoltre, prima o contestualmente alla
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sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Art. 29. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta , non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentante sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6 del citato DL 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108 e di cui all’art. 29 del Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.
Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68 , e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L’operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
La mancata produzione della relazione comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 47, comma 6 del citato D.L. 77/2021,e di cui all’art. 29 del Capitolato, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alla prestazione dello stesso.
Articolo 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
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Ai sensi dell’art. 209 comma 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d’appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 00, tel. 000 000000, nei termini indicati dall’art. 120 del citato X.Xxx. 104/2010.
Articolo 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali ( General Data Protection Regulation - GDPR) nell’ambito della presente gara.
L’informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.
Articolo 32. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n. 241/1990 e successive modificazioni.
La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXX
Comune di Firenze 09.02.2023
11:29:12
GMT+00:00
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