Contract
Riqualificazione area ex Grosoli. Approvazione schema di accordo pubblico privato ai sensi dell’art.6 Legge Regionale 11/2004 e dell’art. 11 Legge 241/1990
OGGETTO:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
-‐ ai sensi dell’art. 3, comma quarto, della legge regionale n. 11/2004 la pianificazione territoriale si articola nel PAT/PATI e P.I. (Piano degli interventi);
-‐ l’art. 6 della medesima legge regionale n. 11/2004 prevede la possibilità per i Comuni, nei limiti delle proprie competenze, di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, così da determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale dei redigendi atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
-‐ il richiamato art. 6 prevede, altresì, che detto accordo costituisca parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede, una volta recepito dal Comune con la delibera di adozione di quest’ultimo, e che sia, di conseguenza, sottoposto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione relative allo strumento di pianificazione stesso;
-‐ il PATI del Comune di Cadoneghe – Vigodarzere è divenuto efficace a seguito della deliberazione di Giunta Provinciale n. 194 del 29.09.2011, di ratifica del parere della C.d.S.;
-‐ il predetto PATI, all’articolo 13 delle sue NTA, espressamente prevede la possibilità per il Comune di stipulare, per l’attuazione delle previsioni urbanistiche recate dal Piano degli Interventi, accordi con soggetti privati, qualora gli interventi di nuova urbanizzazione, ristrutturazione e/o riqualificazione urbanistica da costoro preventivamente proposti assumano un rilevante interesse pubblico;
-‐ in data 16.12.2011 la Società Alì Immobiliare srl, la ditta Xx.Xx.xxx, la ditta Belvedere spa, la ditta Costruzioni Xxxxx Xxxxxxxxx spa e il sig.Xxxxxxxxx Xxxxx, hanno presentato una preliminare proposta di intervento specificamente inerente l’area “ex Grosoli”, inquadrata in ogni caso nel più vasto ambito oggetto di Programma Complesso così come indicato del PATI della Città Metropolitana e nel PATI del Comune di Cadoneghe – Vigodarzere, proposta successivamente integrata in data 13.03.2012 e il 15.06.2012, che prevedeva l’abbattimento degli esistenti fabbricati ora dismessi nonché la riqualificazione dell’intera area, con la creazione di nuovi spazi da destinare alla collettività, di nuove edificazioni con destinazione commerciale, residenziale e direzionale;
-‐ con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 09.05.2012 e connessa nota del 30.05.2012 è stato, rispettivamente, riconosciuto e comunicato il rilevante interesse pubblico della proposta di cui al punto che precede e, con essa, dell’intervento di riqualificazione dell’area “ex Grosoli”.
-‐ con Delibera di Consiglio Comunale di Cadoneghe n. 47 del 05.11.2012, esecutiva, è stata approvata la prima variante al Piano degli Interventi, la quale, anche sulla base degli obiettivi e dei contenuti dell’anzidetta proposta di riqualificazione, ha ricompreso l’area “ex Grosoli” e quelle contermini e funzionalmente correlate a questa -‐ già individuate dal PATI quali aree di riqualificazione – riconversione oggetto, appunto, di Programma Complesso -‐ nel c.d. “Schema Direttore n. 2”, prefigurante lo sviluppo generale della zona, anche se non immediato, ai sensi dell’art. 63 delle NTO. del PATI, da attuarsi, in ciascuna delle tre specifiche “Schede Norma” in cui esso è articolato, per il tramite della sottoscrizione di un preventivo accordo pubblico privato e dell’approvazione di Piano di Recupero di cui alla L. n. 457/1978, con ciò perorando il perseguimento degli interessi pubblici emarginati al punto che precede;
-‐ che in data 22 marzo 2013, prot. n. 7208, come integrata in data 16.9.2013 prot.n 20206 ed in data 23.9.2013 prot. 20766, la Società Alì spa, ha presentato una proposta di accordo inerente uno stralcio della Scheda Norma n. 1 dello Schema Direttore n. 2;
Richiamate le “Linee guida per l’attuazione degli accordi tra i soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art.6 della L.R.. 23.4.2004 n.11” approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.40 del 28 settembre 2011 finalizzate a disciplinare la valutazione delle proposte di accordo pubblico-‐privato che risultano più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico-‐ambientale definiti dal PATI, secondo i principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa; in base alle suddette Linee guida le proposte di accordo:
• devono essere compatibili con la disciplina del Piano di Assetto del Territorio, con la Valutazione Ambientale Strategica ad esso allegata e con il Piano degli interventi;
• devono essere compatibili con i vincoli e le prescrizioni di tutela e protezione del paesaggio, dell’assetto idrogeologico, dei beni culturali e delle infrastrutture previsti da provvedimenti o Piani sovraordinati alla pianificazione comunale;
• devono fare riferimento ad una estensione territoriale adeguata ad una corretta progettazione urbanistica, da valutarsi in rapporto ai contenuti della proposta avanzata;
• non devono compromettere le successive elaborazioni urbanistico-‐progettuali;
• devono caratterizzarsi per un alto livello di sostenibilità energetica, ecologica e ambientale, contribuendo allo sviluppo della struttura urbana, delle dotazioni infrastrutturali a rete, del sistema del verde pubblico e privato e degli spazi aperti, delle condizioni di permeabilità dei suoli urbani.
Considerato il rilevante interesse pubblico della proposta e con essa, dell’intervento di riqualificazione dell’area “ex Xxxxxxx”, che si sostanzia:
a) nel recupero funzionale dell’area, mediante la demolizione dei corpi di fabbrica ivi esistenti, già adibiti allo svolgimento di attività produttive e ora completamente dismessi, la bonifica integrale del sito e la costruzione al posto dei fabbricati demoliti di un moderno complesso integrato, con superfici commerciali, residenziali e direzionali;
b) nella realizzazione, a totale cura e spese del proponente, di spazi attrezzati per la collettività, tra i quali un’area a verde di considerevole dimensioni e una nuova piazza da utilizzare anche come sede del mercato comunale;
c) nella realizzazione, a cura e spese del proponente, di un bacino di laminazione, in grado di aumentare la sicurezza idraulica della zona e di prevenire i fenomeni di allagamento occorsi, anche di recente, in caso di precipitazioni piovose particolarmente abbondanti;
d) nel conferimento al Comune di un Beneficio Pubblico pari al 50% del plusvalore complessivo determinato dalla possibilità di trasformazione della suddetta area, da impiegarsi per l’esecuzione delle opere pubbliche incluse nella programmazione comunale;
Richiamate le modalità attuative dettate dal Piano degli Interventi per lo Schema Direttore 2 nonché prescrizioni progettuali della Scheda Norma 1 ed i parametri urbanistici fissati per l’area in esami sotto riportati;
Destinazioni | S.D.2 -‐ S.N. 1 (mq / mc) |
Commerciale | 18.000 mq |
Direzionale | 12.200 mq |
Residenziale | 49.800 mc / 16.600 mq |
TOTALE | 46.800 mq |
Altezza massima degli edifici | 20.00 ml |
Numero massimo dei piani fuori terra | 6 |
Distanza massima dai confini di proprietà | 5 m o ½ h |
Distanza minima tra edifici | 10 m |
Preso atto che la proposta di accordo formulata dal Promotore propone la realizzazione per stralci dell’intervento della Scheda norma al fine di rendere più agevole l’attuazione degli interventi, in considerazione dell’attuale assetto proprietario;
Ritenuta ammissibile la proposta di suddivisione del Piano per stralci come previsto dall’articolo 67 delle NTO del PI, fermo restando che gli stessi dovranno essere congruenti al disegno complessivo del PUA che dovrà essere elaborato dal Proponente e fatto proprio dall’Amministrazione e valutato, in relazioni ai contenuti ed alla rilevanza del PUA, di individuare lo stesso quale Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica;
Ritenuto in relazione alle prescrizioni progettuali, alle modalità attuative dettate dal PI, nonché ai contenuti dell’accordo e nel rispetto dell’articolo 66 delle NTO vigenti (che dispone che limitatamente ai PUA di iniziativa pubblica, le modifiche che comportino una variazione massima del quindici per cento degli indici stereometrici di zona o delle previsioni della scheda norma non costituiscono variante al PI) di fissare al fine dell’elaborazione definitiva del PUA dell’intera scheda norma i seguenti parametri urbanistici relativamente alle destinazioni degli edifici:
destinazione | SLP mq da Scheda Norma | SLP mq da Scheda Norma + 15% | SLP mq da Scheda Norma – 15% | SLP mq Stralcio 1 (oggetto del presente accordo) | SLP mq Stralcio 2 | Totale PUA |
Commerciale | 18.000 | 20.700 | 15.300 | 13.901 | 2.132 | 16.033 |
Direzionale | 12.200 | 14.030 | 10.370 | 7.499 | 4.264 | 11.763 |
Residenziale | 16.600 | 19.090 | 14.110 | 14.743 | 4.264 | 19.007 |
totale SLP | 46.800 | 53.820 | 39.780 | 36.143 | 10.660 | 46.803 |
Evidenziato che, al fine di valutare la congruità del valore economico del beneficio offerto all’Amministrazione per lo Stralcio S1, la proposta è stata sottoposta a verifica di congruità, effettuata dallo studio associato “Territorio e Mercati” con sede a Bologna in xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 esperto in materia di estimo, come risulta dalle relazioni agli atti del Comune prot. n. 17.267 del 31/7/2013, le cui risultanze sono state assunte quale definitivo valore del Beneficio stesso accettato dal Promotore, allegato sub B dell’accordo;
Preso atto che a seguito delle verifiche economiche sopra citate e del principio perequativo fissato nel Documento del Sindaco, secondo il quale può ritenersi soddisfatta la componente economica dell’interesse pubblico quando il vantaggio per l’Amministrazione sia di norma il 50% dell’incremento del valore complessivo dei beni oggetto della variazione, la proposta come integrata dagli esiti della relazione estimativa sopra citata può considerarsi congrua;
Vista la proposta di accordo composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del competente ufficio comunale – settore SST:
▪ Bozza dell’Accordo Pubblico privato prot. 20.766 del 23.9.2013
▪ Fascicolo Descrittivo prot. 20.206 del 16.9.2013
Ritenuta la stessa per quanto sopra esposto di rilevante interesse pubblico e di notevole rilievo per la comunità in quanto volta:
• a risolvere annose e delicate questioni di igiene, sicurezza, incolumità ed ordine pubblico, derivanti, da un lato, dall’abusivo utilizzo dei corpi di fabbrica dell’area “ex Grosoli” oggi dismessi e versanti in stato di abbandono, dall’altro, dall’abbandono di rifiuti e dell’asportazione di materiali di costruzione, che può aver comportato l’indebolimento delle strutture portanti degli edifici, con conseguente grave pericolo per chi dovesse accedere all’area attraverso i varchi nelle recinzioni esistenti;
• ad avviare la completa riqualificazione dell’area un tempo adibita all’esercizio di industria, ora completamente abbandonata, che risulta inserita in un ambito urbanistico prettamente residenziale, consentendo, quindi, l’uniformazione agli usi di zona dei corpi di fabbrica di progetto e, più in generale, un coerente e armonico sviluppo urbanistico del territorio comunale e consentendo, altresì, di ricavare nuovi spazi per la collettività altrimenti non ottenibili e, in particolare, di vedere realizzati, a totale cura e spese dei proponenti, una area a verde di considerevole dimensioni, tale da poter essere considerata un polmone verde per l’intera frazione di Castagnara, e, altresì, una nuova piazza in cui possa insediarsi il mercato comunale, che oggi si svolge in spazi angusti e inadeguati, tali da rendere necessarie misure restrittive della circolazione del traffico nel territorio comunale nella giornata di sabato;
Visto l’articolo 6 della L.R.11/2004;
Visto l’art. 11 della L.241/1990 xx.xx., con particolare riferimento al comma 4 bis dello stesso, che recita come segue: “A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento”;
Atteso che la preliminare decisione relativa all’accordo in oggetto – che è finalizzato alla determinazione di alcuni contenuti di un piano urbanistico attuativo (in specifico di un piano di recupero di iniziativa pubblica)
-‐ rientra nell’ambito di competenza di questa Giunta comunale;
VISTI:
- il decreto sindacale n. 54 del 30.05.2013 di nomina del Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 24.06.2013 con cui e stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013;
- la delibera di Giunta n. 62 del 31.07.2013 del PEG 2013;
- l’art. 48 del D. Lgs. n.° 267/2000;
SI PROPONE
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della legge regionale n. 11 del 2004 e dell’art. 11 della legge n. 241 del 1990, lo schema di accordo pubblico privato composto dalla Bozza dell’Accordo
Pubblico privato prot. 20.766 del 23.9.2013 e dal Fascicolo Descrittivo prot. 20.206 del 16.9.2013 -‐ depositati agli atti del competente ufficio comunale – Servizio Sviluppo Territoriale e pubblicati nella apposita sottosezione della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune -‐ ritenendone i contenuti, per le motivazioni espresse in precedenza, pienamente rispondenti al perseguimento degli interessi pubblici cui il Comune è preposto;
3) fissare la polizza di cui al terzo punto del primo comma dell’Articolo 17 dell’accordo in € 130.000 (3.087 mq X 40€/mq) dando atto che l’importo delle ulteriori garanzie del medesimo articolo fanno riferimento, come indicato nell’accordo stesso l’una all’ammontare del beneficio pubblico pari a €
3.287.286 e l’altra all’ammontare presunto delle demolizioni come indicato nel prospetto di calcolo del Beneficio Pubblico, allegato su b dell’accordo,pari a €.3.389.794 ;
4) di dare comunque atto, in merito al Fascicolo Descrittivo che:
- i valori di stima riportati nella tavola “Proprietà PUA” sono indicativi e non sono stati presi a riferimento per la determinazione del Beneficio Pubblico e per la ripartizione delle volumetrie;
- le indicazioni delle quantità degli standard individuate nella tavola “Ipotesi di dimensionamento standard PUA 1” sono indicative e saranno puntualmente verificate e definite in sede di PUA;
- le destinazioni riportate nello “Schema funzionale PUA 1” e le soluzioni compositive delle “Viste del modello” sono indicative e saranno puntualmente definite nel PUA, nel rispetto della pianificazione dettata dal PI e dalle norme correlate;
5) di autorizzare il Responsabile del Servizio Sviluppo del Territorio a sottoscrivere, nelle forme prescritte, lo stesso accordo;
5) di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile.
========================================================================== PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica, parere favorevole.
Cadoneghe,
IL RESPONSABILE SERVIZI SVILUPPO TERRITORIALE
Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxx
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile:
□ si esprime parere favorevole.
□ si esprime parere contrario, per le motivazioni di cui in allegato.
□ si attesta che il parere non è dovuto, in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-‐finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Cadoneghe,
Il Responsabile dei Servizi Economico-‐Finanziari Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx