AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
Prot. n. 62 del 03/02/2015
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELL’ART.
177 (GIA’ ART. 174) DELL’”ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA IN MATERIA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA”.
Il giorno 03/02/2015 alle ore 14,30 nella sede dell’ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0, Xxxxx, il Presidente dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Xxxx XXXXXX ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:
FP/CGIL – Xxxxxxx Xxxxxxx
CISL/FP – Xxxxxxx XXXXX
SAVT/FP – Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX - Xxxxx XXXXXXX
UIL/FPL – Xxxxxxx XXXXXXXX
XXX XxXXXX – Xxxxxxxxx XXXX
CONAPO – Xxxxxx XXXXX XXXXX
preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell’art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 23/01/2015 n. 70 concernente l’autorizzazione, al Presidente dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto
SOTTOSCRIVONO
l’allegato testo di accordo concernente la modificazione dell’art. 177 (già art. 174) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta in materia di fruizione del servizio mensa”.
Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 23/01/2015 n. 70 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.
Il Presidente
dell’Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali (Xxxx XXXXXX)
FP/CGIL Xxxxxxx XXXXXXX |
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CISL /FP Xxxxxxx XXXXX |
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SAVT/FP Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX |
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Xxxxx XXXXXXX |
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UIL/FPL Xxxxxxx XXXXXXXX |
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CSA SiVDER Pierpaolo GAIA |
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XXXXXX Xxxxxx XXXXX MAGRO |
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ACCORDO CONCERNENTE LA MODIFICAZIONE DELL’ART. 177 (GIA’ ART. 174) DELL’”ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA IN MATERIA DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA”.
Art. 1
(Modificazione dell’art. 177 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”.)
1. L’art. 177 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così modificato con l’introduzione dei seguenti commi 4bis e 4ter:
“4bis. Il personale che presta la propria attività lavorativa in strutture articolate su turni di lavoro tali da comportare la consumazione del pasto in orari particolari e disagiati in relazione all’erogazione dei relativi servizi è autorizzato all’utilizzazione del buono pasto durante l’orario di lavoro ed alla consumazione del pasto stesso sul luogo di lavoro; il tempo relativo è valido a tutti gli effetti, anche per il completamento dell’orario di lavoro.
4ter. La contrattazione di settore individua le strutture che possono fruire della previsione di cui al comma 4bis.”.