Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
Appendice al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 5/02/2008 e successive modificazioni.
Deliberazione X.X. X. 000/0000 Xxxxxxxxxxxxx X.X. X. 532/2012 deliberazione G.C. N. 383/2013
Aggiornamento ottobre 2013
Regolamento per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa
(ai sensi dell'art.3 comma 56 , della l. n. 244 del 2007 e successive modificazioni)
art. 1 - ambito di regolamentazione
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della l. n. 244 del 2007 e successive modificazioni, il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.
art. 2 - presupposti per l'affidamento
Il ricorso agli incarichi di cui all'art.1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- deve essere stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura esistente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- l'incarico deve fare riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nei programmi approvati dal Consiglio Comunale;
- nel contratto devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- l'importo del compenso deve trovare adeguata copertura negli appositi capitoli del bilancio dell'Ente, attribuiti ai dirigenti con il Peg.
- nel caso di dipendenti pubblici, deve essere accertata la sussistenza della relativa autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza dell'incaricato
art.3 – esclusioni
Non è ammesso il ricorso ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie, salvo che ciò non sia espressamente consentito per legge (es. L.150/2000)
art. 4 - requisiti per l'incarico
Gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso
di stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per attività che siano svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, e per i servizi di orientamento, purchè gli incaricati siano in possesso di una adeguata esperienza nel settore.
Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti degli incaricati.
art.5 modalità di scelta dell'incaricato
La scelta dell'incaricato, in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, deve essere adeguatamente motivata e può avvenire:
− tramite procedura comparativa di curricula, pubblicizzata con apposito avviso per almeno 15 giorni sul sito web del Comune, e predeterminando nell'avviso stesso i criteri di valutazione
− oppure previa selezione pubblica, anche con colloquio o altra modalità di valutazione attitudinale
Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano le procedure per l'affidamento dell'incarico.
Non vi è obbligo di procedure comparative:
a) per la scelta dei componenti degli organismi di controllo interno
b) per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto “intuitu personae” che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili.
art.5 bis codice di comportamento
All'incaricato, all'atto di conferimento dell'incarico, deve essere consegnato il Codice di comportamento, facendo sottoscrivere la ricevuta dell'avvenuta consegna.
art.6 - contratti tipo per gli incarichi di xx.xx.xx.
Gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui al presente titolo sono assegnati tramite il contratto-tipo di cui al fac-simili all.1
art. 7 - limite annuo di spesa
Il limite massimo annuo della spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento è indicato negli appositi capitoli del bilancio dell'Ente.
art.8 - pubblicità degli incarichi
Tutti i provvedimenti di affidamento degli incarichi, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune, al fine di poter legittimamente procedere alla liquidazione del corrispettivo.
Specificamente, i contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.
Allegato 1
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
e il sig./dott………, nato a …..il….., e ivi residente in via……, codice fiscale…., di seguito denominato collaboratore
1. Conferimento dell'incarico
Il committente conferisce al collaboratore, che accetta, l’incarico per lo svolgimento dei servizi e delle attività aventi ad oggetto le seguenti prestazioni professionali …………………
……………………………
I tempi e le modalità delle prestazioni sono concordemente stabiliti in base alle necessità e alle esigenze organizzative, ferme restando l’assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l’autonomia di esecuzione della prestazione da parte del collaboratore.
2. Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli art. 2222-2229 e seguenti del codice civile e dell’art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni professionali e/o di natura intellettuale rese in regime di parasubordinazione. Dette prestazioni sono quindi escluse dal campo applicativo
i.v.a. ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR n. 633 del 1972.
Il collaboratore sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, a condizione che ciò non determini una situazione di conflitto di interesse rispetto all'incarico oggetto del presente contratto.
Il collaboratore è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento vigente presso il Comune di Modena, il contenuto del quale si intende richiamato ad ogni fine.
A tale proposito il collaboratore è tra l’altro tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto relativamente a fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e/o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o trasmesse a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività o assumere comportamenti che possano creare danno all’immagine e pregiudizio al Comune di Modena.
I sopra citati obblighi – compresi quelli previsti dal Codice di comportamento, da intendere in questa sede integralmente richiamati – rivestono per il committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del codice civile.
3. Durata dell’incarico
Il presente incarico decorre dal…. e cesserà il …
In presenza di circostanze sopravvenute il committente comunicherà l’intenzione di rinnovare il rapporto di collaborazione almeno 30 giorni prima della scadenza del presente contratto.
L’eventuale rinnovo del contratto di collaborazione dovrà risultare da nuovo atto sottoscritto dalle parti. E’ esclusa ogni rinnovazione automatica, anche tacita.
4. Organizzazione
Il committente metterà a disposizione del collaboratore l’organizzazione e la strumentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico e garantirà il coordinamento con gli altri dipendenti, collaboratori e strutture collegate, previo accordo – che potrà essere consensualmente rivisto durante il rapporto, anche in relazione a sopraggiunte esigenze di autonoma formazione da parte del collaboratore – con il collaboratore stesso.
Per realizzare un migliore coordinamento tra le prestazioni rese dal collaboratore con le attività del committente, si individua come sede di attività……..
Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche, che saranno oggetto di valutazione, sullo stato di avanzamento dell’incarico o delle sue eventuali fasi.
Nel caso di eventi sopravvenuti ed imprevisti, le parti restano libere di prevedere, tramite atto scritto, l’affidamento di incarichi ulteriori o differenti rispetto a quanto previsto al punto 1, rimodulando il compenso.
5. Compenso
A fronte del presente incarico, il committente si impegna a corrispondere al collaboratore il compenso lordo di euro….., al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative nella misura prevista dalla normativa vigente a carico del collaboratore stesso.
Tale compenso tiene conto anche dei maggiori oneri eventualmente sostenuti dal collaboratore per l’espletamento dell’incarico, come consensualmente convenuto ai sensi del punto 4.
La corresponsione avverrà con acconti mensili di pari importo che saranno messi in pagamento entro il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è stata prestata la
collaborazione.
Il ritardato pagamento del corrispettivo entro i 5 giorni successivi rispetto ai termini sopra indicati farà decorrere gli interessi moratori a carico del committente nella misura dell’interesse legale.
Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una collaborazione coordinata e continuativa di cui alle vigenti norme fiscali e i relativi compensi sono pertanto assoggettati alle relative discipline di legge.
Da parte del collaboratore potranno avvenire sospensioni del rapporto per esigenze personali, che non pregiudichino la realizzazione dell’incarico e lo svolgimento dell'attività e siano concordate con il committente, senza decurtazione del compenso pattuito.
6. Eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione
Ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia, infortunio e maternità, il rapporto di collaborazione resterà sospeso, con conseguente e pari proroga del termine, senza diritto ad alcuna maggiorazione del corrispettivo:
− in caso di maternità, per un massimo di sei mesi compresi tra i tre mesi precedenti il parto e i 5 mesi successivi allo stesso. E’ considerata sospensione giustificata della prestazione anche l’astensione anticipata della maternità dovuta ad eventi che mettano a rischio la gravidanza;
− in caso di infortunio, fino ad un massimo di sessanta giorni continuativi;
− in caso di malattia di durata superiore a sette giorni continuativi, fino a un massimo di sessanta giorni continuativi.
In caso di superamento dei predetti termini temporali, il committente potrà risolvere il rapporto, senza preavviso.
Non si tiene conto dei periodi di impossibilità della prestazione, dovuti a malattia od infortunio, fino a quindici giorni complessivi in ragione d’anno.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, il committente potrà risolvere il rapporto, senza preavviso nel caso in cui i singoli periodi di impossibilità della prestazione dovuta a malattia o ad infortunio, cumulativamente considerati, superino gli ottanta giorni in ragione d’anno.
I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di durata inferiore o superiore. Con l’espressione “giorni” si intendono le giornate di calendario, anche non lavorative.
Nulla è dovuto dal committente al collaboratore per i periodi di impossibilità della prestazione.
Il collaboratore dovrà comunicare tempestivamente al committente l’impossibilità di eseguire la prestazione. Il committente potrà richiedere la documentazione sanitaria in relazione al presente articolo.
7. Formazione
Il collaboratore potrà partecipare ai percorsi formativi e di aggiornamento normalmente attivati dal committente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, ogniqualvolta il committente ritenga che tale formazione sia funzionale alle attività da svolgere.
8. Risoluzione del contratto
Il contratto individuale si risolve nei seguenti casi:
− per scadenza del termine concordato
− per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico
− per recesso da parte del committente
− per recesso da parte del collaboratore
− per risoluzione di diritto, ai sensi della precedente clausola n. 2 in caso di violazione degli obblighi ivi previsti, compresi quelli risultanti dal Codice di comportamento.
In caso di recesso del committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate.
Nel caso il cui il committente si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale così come previsto all’art. 2227 del codice civile, il recesso dovrà essere comunicato con preavviso di almeno trenta giorni – tramite lettera raccomandata A/R – tenendo indenne il collaboratore delle spese e del lavoro eseguito e corrispondendo al medesimo, a seguito del mancato guadagno, un’indennità pari al 30% dei compensi residui previsti dal contratto. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.
Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni. Il periodo di preavviso non si applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.
In caso di recesso del collaboratore senza preavviso il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso, tranne nei casi in cui tale recesso sia stato tra le parti concordato con atto scritto.
9. Obblighi del committente
Il committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare il collaboratore all’Inail, come da normativa vigente.
Il committente provvederà ad inserire il collaboratore tra i beneficiari della copertura assicurativa dell’Ente per responsabilità civile verso terzi, o ad attivare idonea copertura assicurativa a fronte di ipotesi di responsabilità civile del collaboratore, in relazione ad eventi collegati all’esecuzione del presente contratto.
Il committente corrisponderà al collaboratore un importo aggiuntivo di … euro, quale concorso
per la spesa per la stipula, da parte del medesimo, di una polizza assicurativa o mutualistica a carattere risarcitorio in caso di assenza per malattia con interruzione della corresponsione del compenso; l’importo verrà liquidato dietro dimostrazione della avvenuta stipula.
Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal committente, saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione secondo le prassi del Comune di Modena.
10. Diritti sindacali
Il committente riconosce al collaboratore l'esercizio dei diritti sindacali, e in particolare la possibilità di partecipazione alle assemblee dei xx.xx.xx., sulle materie di loro interesse, indette dalle xx.xx. firmatarie dell'intesa provinciale del 23.12.2003, la possibilità di eleggere una propria rappresentanza diretta e l'adesione alle xx.xx. tramite delega per la riscossione delle quote di iscrizione sindacale, firmata dal collaboratore.
11. Ambiente di lavoro
Il committente si impegna a rispettare tutte le norme sul diritto di informazione previsto dal D.Lgs. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad adottare tutte le misure necessarie a garanzia e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
12. Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Modena.
Il committente Il collaboratore
………………. …………………..
Il sottoscritto autorizza, ai sensi della vigente normativa, il Comune di Modena all’utilizzo dei propri dati personali per fini istituzionali.
Il collaboratore