Accordo
Traduzione1
Accordo
concernente l’accettazione di prescrizioni tecniche uniformi
0.741.411
per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni
per il riconoscimento reciproco di omologazioni, rilasciate sulla base di tali prescrizioni2
Conchiuso a Ginevra il 20 marzo 1958 Emendato il 10 novembre 1967
Approvato dall’Assemblea federale il 15 marzo 19733
Istrumento d’adesione depositato dalla Svizzera il 29 giugno 1973 Entrato in vigore per la Svizzera il 28 agosto 1973
Emendamenti adottati il 18 agosto 1994 Entrata in vigore il 16 ottobre 1995
(Stato 19 giugno 2017)
Preambolo
Le Parti contraenti,
dopo aver deciso di modificare l’Accordo concernente l’accettazione di condizioni uniformi d’omologazione e il riconoscimento reciproco dell’omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 19584;
desiderose di definire prescrizioni tecniche uniformi sufficienti per certi veicoli a ruote, per certi equipaggiamenti e per certi pezzi al fine di essere utilizzati nel loro Paese;
desiderose di fare adottare dette prescrizioni nel loro Paese, ogni volta che sarà possibile;
desiderose di facilitare l’uso nel loro Paese di veicoli, equipaggiamenti e pezzi similmente omologati conformemente a dette prescrizioni dalle autorità competenti di un’altra Parte contraente, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
1. Le Parti contraenti stabiliscono, mediante un Comitato d’amministrazione com- posto da tutte le Parti contraenti conformemente al regolamento interno riprodotto nell’appendice 1, e sulla base delle disposizioni dei paragrafi e degli articoli seguen-
RU 1996 2158
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Titolo precedente: Acc. del 20 mar. 1958 concernente l’accettazione di condizioni
uniformi d’omologazione e il riconoscimento reciproco dell’omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a motore.
3 RU 1973 1465
4 RU 1973 1468; FF 1972 II 205
ti, regolamenti concernenti i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che posso- no essere installati o usati in veicoli a ruote. All’occorrenza, le prescrizioni tecniche comportano varianti e, nella misura del possibile, sono imperniate sulle prestazioni e prevedono metodi di prova. Condizioni concernenti la concessione di omologazioni di tipo e il loro riconoscimento reciproco sono previsti ad uso delle Parti contraenti che hanno deciso di applicare regolamenti mediante il sistema di omologazione di tipo.
Ai sensi del presente Accordo,
La dicitura «veicoli a ruote, equipaggiamenti e pezzi» comprende ogni veicolo a ruote, equipaggiamento e pezzo le cui caratteristiche siano in relazione con la sicu- rezza del traffico, la protezione dell’ambiente e il risparmio energetico;
La dicitura «omologazione di tipo rispetto a un regolamento» designa la procedura amministrativa con la quale le autorità competenti di una Parte contraente dichiara- no, dopo aver effettuato le verifiche richieste, che un veicolo, un equipaggiamento o un pezzo presentato dal costruttore è conforme alle prescrizioni del regolamento in questione. Il costruttore certifica in seguito che ogni veicolo, equipaggiamento o pezzo che immette sul mercato è stato fabbricato in modo identico al prodotto omo- logato.
Per l’applicazione dei regolamenti si possono prevedere numerose procedure ammi- nistrative alternative all’omologazione di tipo. La sola procedura amministrativa conosciuta e applicata in alcuni Stati membri della Commissione economica per l’Europa è quella dell’aut o certificazione, con la quale il costruttore certifica, senza alcun controllo amministrativo preliminare, che ogni prodotto che immette sul mercato è conforme al regolamento in questione; le autorità amministrative compe- tenti possono verificare, mediante campionatura, che i prodotti autocertificati siano conformi al regolamento in questione.
2. Il Comitato d’amministrazione è composto da tutte le Parti contraenti, confor- memente al regolamento interno riprodotto nell’appendice 1. Dopo aver stabilito un regolamento, conformemente alla procedura indicata nell’appendice 1, il Comitato d’amministrazione ne comunica il testo al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, qui di seguito «Segretario generale». Il Segretariato generale notifica poi, al più presto, detto regolamento alle Parti contraenti.
Il regolamento non è considerato accettato qualora, durante il periodo di sei mesi dopo la data di notifica da parte del Segretario generale, più di un terzo delle Parti contraenti abbia, al momento della notifica, informato il Segretario generale del proprio disaccordo.
Il regolamento precisa:
(a) i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi in questione;
(b) le prescrizioni tecniche che, all’occorrenza, comportano varianti;
(c) i metodi di prova previsti allo scopo di dimostrare che le prestazioni soddi- sfano le prescrizioni;
(d) le condizioni alla base della concessione dell’omologazione di tipo e il loro riconoscimento reciproco, ivi comprese, se è il caso, le marche di omologa- zione e le condizioni che mirano ad assicurare la conformità della produzione;
(e) la data o le date di entrata in vigore del regolamento.
Il regolamento può, se occorre, menzionare i laboratori accreditati dalle autorità competenti, dove devono essere effettuati gli esperimenti di omologazione degli equipaggiamenti e dei pezzi di veicoli a ruote.
3. Dopo l’adozione di un regolamento, il Segretario generale notifica al più presto tutte le Parti contraenti e indica quali hanno opposto obiezione; per queste ultime detto regolamento non entrerà in vigore.
4. Il regolamento adottato entra in vigore con validità per tutte le Parti che non hanno notificato il loro disaccordo, alla data o alle date che sono state stabilite, come regolamento allegato al presente Accordo.
5. Depositando lo strumento d’adesione, ogni nuova Parte contraente può dichiarare di non ritenersi vincolata da certi regolamenti, in quel momento allegati all’Accordo, oppure di non ritenersi vincolata da nessuno di essi. Se, in quel momento, la proce- dura prevista dai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo è in corso per un progetto di regolamento o un regolamento adottato, il Segretario generale comunica detto pro- getto alla nuova Parte contraente e il progetto entrerà in vigore come regolamento, per rispetto a questa nuova Parte contraente, soltanto alle condizioni previste dal paragrafo 4 del presente articolo. Il Segretario generale comunica a tutte le Parti contraenti la data di questa entrata in vigore. Egli comunica pure le dichiarazioni fatte ai sensi del presente paragrafo dalle Parti contraenti in merito alla non applica- zione di certi regolamenti.
6. Ogni Parte contraente che applica un determinato regolamento può, in ogni momento, con preavviso di un anno, notificare al Segretario generale che la sua amministrazione cessa di applicare detto regolamento. Questa notificazione sarà comunicata dal Segretario generale alle altre Parti contraenti.
Una volta accordate, le omologazioni restano in vigore fino al momento della loro revoca.
Se una Parte contraente cessa di rilasciare omologazioni a titolo di un regolamento, ha i seguenti obblighi:
mantenere adeguate condizioni per il controllo della fabbricazione di prodotti per i quali ha accordato omologazioni di tipo fino a quel momento;
prendere i necessari provvedimenti enunciati nell’articolo 4 quando una Parte con- traente che continua ad applicare il regolamento la avvisa di una non conformità;
continuare a notificare alle autorità competenti delle altre Parti contraenti la revoca di omologazioni come indicato nell’articolo 5;
continuare ad accordare estensioni per quel che riguarda le omologazioni già esisten- ti.
7. Tutte le Parti contraenti che non applicano un determinato regolamento possono in ogni momento notificare al Segretario generale che esse intendono, da ora in poi, applicarlo; il regolamento entra in vigore, nei loro riguardi, il sessantesimo giorno dopo l’avvenuta notificazione. Il Segretario generale notifica a tutte le Parti con- traenti ogni entrata in vigore di un regolamento, per una nuova Parte, che avviene in applicazione del presente paragrafo.
8. Nella continuazione del presente Accordo si chiameranno Parti contraenti che applicano un regolamento le Parti contraenti rispetto alle quali il regolamento in questione è in vigore.
Art. 2
Ogni Parte contraente che, nell’applicazione dei regolamenti, utilizza soprattutto il sistema d’omologazione di tipo, rilascia le marche di omologazione descritte in qualsiasi regolamento per quel che riguarda i tipi di veicoli a ruote, gli equipaggia- menti e i pezzi previsti in questo regolamento, a condizione di disporre delle compe- tenze tecniche richieste e di essere soddisfatta delle disposizioni miranti ad assicura- re la conformità della produzione al tipo omologato, così come definite dall’ap- pendice 2. Ogni Parte contraente che applica un regolamento mediante il sistema d’omologazione di tipo, rifiuta le marche di omologazione di tipo e di omologazione previste in detto regolamento, se le condizioni sopraccitate non sono adempite.
Art. 3
I veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi per i quali omologazioni di tipo sono state rilasciate da una Parte contraente, in conformità dell’articolo 2 del presente Accordo, e fabbricati sul territorio sia di una Parte contraente che applica il regola- mento in questione, sia di un altro Paese, designato dalla Parte contraente che ha proceduto all’omologazione dei tipi di veicoli a ruote, di equipaggiamenti o di pezzi in questione, sono considerati conformi alla legislazione di tutte le Parti contraenti che applicano detto regolamento.
Art. 4
Se le autorità competenti di una Parte contraente che applica un regolamento me- diante il sistema di omologazione di tipo constatano che alcuni veicoli a ruote, equipaggiamenti o pezzi portanti le marche di omologazione rilasciate in virtù di questo regolamento da una delle Parti contraenti non sono conformi al tipo omologa- to, esse ne informano le autorità competenti della Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione. Questa Parte contraente prende allora i provvedimenti necessari per ristabilire la conformità della fabbricazione rispetto al tipi omologati e informa le altre Parti contraenti che applicano il regolamento mediante il sistema di omologa- zione di tipo in merito ai provvedimenti presi a tale scopo, provvedimenti che, secondo l’entità del caso, possono comportare la revoca dell’omologazione.
Qualora la sicurezza della circolazione stradale o l’ambiente dovessero essere com- promessi, la Parte contraente che ha rilasciato l’omologazione, dopo essere stata informata della non conformità del/i tipo/i omologato/i, avvisa tutte le altre Parti
contraenti della situazione. Queste ultime possono proibire la vendita e l’uso sul foro territorio dei veicoli a ruote, degli equipaggiamenti o dei pezzi in questione.
Art. 5
Le autorità competenti di ogni Parte contraente che applica un regolamento mediante il sistema di omologazione di tipo inviano ogni mese alle autorità competenti delle altre Parti contraenti una lista delle omologazioni di veicoli a ruote, di equipaggia- menti o di pezzi che hanno rifiutato di rilasciare o hanno revocato durante il mese in questione; inoltre, quando ricevono una domanda proveniente dall’autorità compe- tente di un’altra Parte contraente che applica un regolamento conforme al sistema di omologazione di tipo, inviano immediatamente a detta autorità un esemplare di tutti i documenti d’informazione pertinenti sui quali hanno basato la loro decisione di rilascio, di diniego o di revoca dell’omologazione concernente un veicolo a ruote, un equipaggiamento o un pezzo in relazione a detto regolamento.
Art. 6
1. Gli Stati membri della Commissione economica per l’Europa, gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 dello statuto di detta commissione, e le organizzazioni di integrazione economica regionale create da Stati membri della Commissione economica per l’Europa, alle quali i loro Stati membri hanno conferito competenze nei settori toccati dal presente Accordo, segna- tamente per prendere decisioni aventi valore vincolante per questi Stati, possono divenire Parti contraenti del presente Accordo.
Per il calcolo del numero di voti ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono membri della Commissione economica per l’Europa.
2. Gli Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite autorizzati a partecipa- re a certi lavori della Commissione economica per l’Europa, in applicazione del paragrafo 11 degli statuti di detta Commissione, e le organizzazioni di integrazione economica regionale alle quali detti Stati, che ne sono Stati membri, hanno conferito competenze nei settori toccati dal presente Accordo, segnatamente per prendere decisioni vincolanti nei loro confronti, possono divenire Parti contraenti del presente Accordo.
Per il calcolo del numero di voti ai fini dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 12, paragrafo 2, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. L’adesione all’Accordo emendato di nuove Parti contraenti che non sono Parti dell’Accordo del 1958 avviene depositando uno strumento presso il Segretario generale, dopo l’entrata in vigore dell’Accordo emendato.
Art. 7
1. L’Accordo emendato entrerà in vigore nove mesi dopo la data della sua trasmis- sione a tutte le Parti contraenti dell’Accordo del 1958 da parte del Segretario genera- le.
2. L’Accordo emendato non entrerà in vigore se un’obiezione qualunque delle Parti contraenti dell’Accordo del 1958 viene espressa nel termine di sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale l’ha loro trasmesso.
3. Per ogni nuova Parte contraente che vi aderisce, l’Accordo emendato entra in vigore il sessantesimo giorno che segue la deposizione dello strumento d’adesione.
Art. 8
1. Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo notificandolo al Segre- tario generale.
2. La denuncia avrà effetto dodici mesi dopo la data alla quale il Segretario generale ne avrà ricevuto notificazione.
Art. 9
1. Ogni Parte contraente ai termini dell’articolo 6 del presente Accordo, al momento della sua adesione, o più tardi, può dichiarare, notificandolo al Segretario generale, che il presente Accordo è applicabile a tutti i territori o a parte di essi che detto Paese rappresenta su piano internazionale. L’Accordo è allora applicabile al territo- rio o ai territori menzionati nella notificazione, sessanta giorni a datare dall’avvenuta notificazione da parte del Segretario generale.
2. Ogni nuova Parte contraente ai termini dell’articolo 6 del presente Accordo che ha, conformemente all’articolo 6 del presente Accordo, fatto una dichiarazione nel senso di rendere il presente Accordo applicabile a un territorio che esso rappresenta su piano internazionale, può denunciare l’Accordo, conformemente all’articolo 8, per quel che concerne detto territorio.
Art. 10
1. Le controversie tra due o più Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono possibilmente composte in via di nego- ziato tra le Parti in lite.
2. Le controversie che non sono state composte in via di negoziato sono sottomesse ad arbitrato qualora una delle Parti contraenti in lite, lo richieda; dette controversie sono di conseguenza sottoposte a uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in lite. Se, entro tre mesi a datare dalla domanda di arbitrato, le Parti in lite non si sono accordate sulla scelta dell’arbitro o degli arbitri, l’una delle Parti può chiede- re al Segretario generale di designare un arbitro unico al quale le controversie saran- no sottoposte per decisione.
3. La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo è impegnativa per le Parti in lite.
Art. 11
1. Ogni Parte contraente, al momento dell’adesione al presente Accordo, può dichiarare ch’essa non si considera vincolata dall’articolo 10 di detto documento. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate dall’articolo 10 per rispetto alle Parti contraenti che avranno formulato una tale riserva.
2. Ogni Parte contraente che ha formulato una riserva, conformemente al para- grafo 1 del presente articolo può, in ogni tempo, ritirare detta riserva mediante noti- ficazione trasmessa al Segretario generale.
3. Altre riserve al presente Accordo o ai regolamenti che vi sono acclusi non sono ammesse; tuttavia ogni Parte contraente ha la possibilità, in conformità dell’xxxx- xxxx 0, xx xxxxxxxxxx xx’essa non intende applicare certuni dei regolamenti oppure che non intende applicarne alcuno.
Art. 12
La procedura sugli emendamenti che concernono i regolamenti annessi al presente Accordo è regolata dalle disposizioni seguenti:
1. Gli emendamenti ai regolamenti sono decisi dal Comitato d’amministrazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 1 e alla proce- dura indicata nell’appendice 1. Un emendamento può permettere, all’occor- renza, di mantenere prescrizioni esistenti a titolo di variante. Le Parti con- traenti precisano quali varianti applicheranno. Le Parti contraenti che applicano la/le variante/i nel quadro di un regolamento non sono tenute ad accettare le omologazioni in virtù di una/di variante/i anteriore/i dello stesso regolamento. Le Parti contraenti che applicano solo gli emendamenti più re- centi non sono tenute ad accettare le omologazioni in virtù d’emendamenti anteriori o di regolamenti non modificati. Tutte le parti contraenti che appli- xxxx un regolamento sono tenute ad accettare le omologazioni accordate se- condo l’emendamento più recente anche nel caso in cui applicassero uno so- lo degli emendamenti anteriori a questo regolamento. Dopo essere stato deciso, ogni emendamento o regolamento è trasmesso dal Comitato d’ammi- nistrazione al Segretario generale. Questi notifica al più presto l’emenda- mento in questione alle Parti contraenti che applicano il regolamento.
2. Un emendamento a un regolamento è adottato se, nel termine di sei mesi dal- la data di notificazione da parte del Segretario generale, più di un terzo delle Parti contraenti che applicano il regolamento alla data della notificazione non ha notificato al Segretario generale il suo disaccordo sull’emendamento. Se al termine di questo periodo più di un terzo delle Parti contraenti che applicano il regolamento non ha notificato al Segretario generale il suo disaccordo, questi dichiara al più presto che l’emendamento è adottato e impegnativo per le Parti contraenti che applicano il regolamento e che non hanno contestato l’emendamento. Se un regolamento è oggetto di un emen- damento e se almeno un quinto delle Parti contraenti che ne applica la ver-
xxxxx non emendata dichiara in seguito che desidera continuare ad applicarla, questa versione non emendata è considerata come una variante della versio- ne emendata ed è incorporata formalmente a questo titolo nel regolamento, con effetto alla data d’adozione dell’emendamento o della sua entrata in vigore. In questo caso gli obblighi delle Parti contraenti che applicano il regolamento sono gli stessi di quelli enunciati al paragrafo 1.
3. Nel caso in cui un Paese è divenuto Parte contraente dì questo Accordo tra la notificazione dell’emendamento a un regolamento trasmesso al Segretario generale e l’entrata in vigore dell’emendamento stesso, il regolamento in questione può avere validità, rispetto a questa Parte contraente, soltanto due mesi dopo che detta Parte abbia accettato formalmente l’emendamento o che un termine di sei mesi sia trascorso dalla comunicazione del progetto d’emendamento inviatale dal Segretario generale.
Art. 13
La procedura concernente gli emendamenti del testo dell’Accordo stesso e delle sue appendici è regolata dalle disposizioni seguenti:
1. Ogni Parte contraente può proporre uno o più emendamenti al presente Accordo e alle sue appendici. Il testo di ogni progetto di emendamento con- cernente l’Accordo e le sue appendici sarà trasmesso al Segretario generale, che lo comunica a tutte le Parti contraenti e lo mette a conoscenza degli altri Stati entranti in linea di conto ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1.
2. Ogni progetto d’emendamento, trasmesso in conformità del paragrafo 1 del presente articolo, è considerato accettato qualora nessuna delle Parti con- traenti formuli obiezioni entro un termine di sei mesi dalla data alla quale il Segretario generale ha trasmesso il progetto d’emendamento.
3. Il Segretario generale trasmette, al più presto, a tutte le Parti contraenti una notificazione per comunicare loro se un’obiezione è stata formulata contro il progetto di emendamento. Se una tale obiezione è stata formulata, l’emendamento è considerato non accettato e senza effetto. Non essendovi obiezioni, invece, l’emendamento entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza del termine di sei mesi previsto dal paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 14
Oltre alle notificazioni previste negli articoli 1, 12 e 13 del presente Accordo, il Segretario generale notifica alle Parti contraenti:
(a) le adesioni in virtù dell’articolo 6;
(b) le date alle quali il presente Accordo deve entrare in vigore in conformità dell’articolo 7;
(c) le denunce in virtù dell’articolo 8;
(d) le notificazioni ricevute in conformità dell’articolo 9;
(e) le dichiarazioni e le notificazioni ricevute in conformità dei paragrafi 1 e dell’articolo 11;
(f) l’entrata in vigore di ogni emendamento in conformità dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 12;
(g) l’entrata in vigore di ogni emendamento in conformità del paragrafo 3 dell’articolo 13.
Art. 15
1. Se alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, le procedure previste ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 1 dell’Accordo non modificato sono in corso ai fini di adottare un nuovo regolamento, il nuovo regolamento entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 di detto articolo.
2. Se alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, le procedure previste dal paragrafo 1 dell’articolo 12 dell’Accordo non modificato sono in corso ai fini dell’adozione di un emendamento a un regolamento, l’emendamento entrerà in vigore conformemente alle disposizioni di detto articolo.
3. Se tutte le Parti dell’Accordo ne convengono, ogni regolamento adottato in virtù dell’Accordo non modificato può essere considerato come un regolamento adottato conformemente alle disposizioni di cui sopra.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Ginevra, il 20 marzo 1958 in un solo esemplare, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Appendice 1
Composizione e regolamento interno del Comitato di amministrazione
Art. 1
Il Comitato di amministrazione è composto da tutte le Parti dell’Accordo emendato.
Art. 2
Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa fornisce al Comi- tato servizi di segretariato.
Art. 3
Il Comitato elegge ogni anno, durante la sua prima seduta, un presidente e un vice- presidente.
Art. 4
Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite riunisce il Comitato sotto gli auspici della Commissione economica per l’Europa ogni volta che occorre stabilire un nuovo regolamento o apportare un emendamento a un regolamento.
Art. 5
I progetti che mirano all’adozione di nuovi regolamenti sono messi ai voti. Ogni Paese che prende parte all’Accordo dispone di un voto. Il quorum necessario per prendere decisioni è costituito dalla metà almeno delle Parti contraenti. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni d’integrazione economica regionale, in quanto Parti contraenti dell’Accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un’organizzazione d’integrazione economica regionale può espri- mere i voti degli Stati sovrani che ne sono membri. Per essere adottato, ogni nuovo progetto di regolamento deve raccogliere i due terzi dei voti dei membri presenti e votanti.
Art. 6
I progetti che mirano ad apportare emendamenti sono messi ai voti. Ogni Paese Parte dell’Accordo che applica il regolamento dispone di un voto. Il quorum necessario per prendere decisioni è costituito dalla metà almeno delle Parti contraenti che applicano il regolamento. Per il calcolo del quorum, le organizzazioni d’integrazione economica regionale, in quanto Parti contraenti dell’Accordo, dispongono di tanti voti quanti sono i loro Stati membri. Il rappresentante di un’organizzazione d’inte- grazione economica regionale può esprimere i voti degli Stati sovrani che applicano
il regolamento in questione. Per essere adottato, ogni progetto di emendamento al regolamento deve raccogliere i due terzi dei voti dei membri presenti e votanti.
Procedure di controllo della conformità di produzione
Appendice 2
1. Valutazione iniziale
1.1. L’autorità di omologazione di una Parte contraente deve verificare – prima di rilasciare un’omologazione di tipo – se esistono disposizioni e procedure soddisfacenti per assicurare un controllo efficace, che consenta a veicoli, equipaggiamenti o pezzi in corso di produzione la conformità al tipo omolo- gato.
1.2. Occorre che l’autorità che rilascia l’omologazione di tipo sia soddisfatta, verificandolo, del modo in cui si adempie al paragrafo 1.1, ma la verifica può anche essere effettuata, a nome e su domanda dell’autorità che rilascia l’omologazione di tipo, dall’autorità di omologazione di un’altra Parte con- traente. In questo caso, quest’ultima autorità di omologazione rilascia una dichiarazione di conformità, indicando le zone e le unità di produzione che ha visitato per quel che riguarda il/i prodotto/i oggetto di una richiesta dì omologazione di tipo.
1.3. L’autorità di omologazione deve parimenti accettare la registrazione del fabbricante secondo la norma ISO-9002 (che garantisce il/i prodotto/i da omologare) o di una norma di omologazione equivalente, che adempia alle prescrizioni del paragrafo 1.1. Il fabbricante deve fornire le informazioni re- lative alla registrazione e impegnarsi a informare l’autorità d’omologazione di ogni modifica che abbia un’incidenza sulla validità o sull’oggetto della registrazione.
1.4. Appena ricevuta una richiesta proveniente dall’autorità di un’altra Parte contraente, l’autorità di omologazione trasmette la dichiarazione di confor- mità prevista nell’ultima frase del paragrafo 1.2., o indica che non è in grado di fornire tale dichiarazione.
2. Conformità della produzione
2.1. Ogni veicolo, equipaggiamento o pezzo, omologato in virtù del presente Accordo o di un regolamento distinto, deve essere fabbricato conformemente al tipo omologato e deve soddisfare le prescrizioni del presente allegato e di ogni regolamento distinto.
2.2. L’autorità di omologazione di una Parte contraente che rilascia un’omo- logazione di tipo deve assicurarsi che esistano disposizioni adeguate e pro- grammi di ispezione documentati, da convenire con il fabbricante per ogni omologazione, affinché siano effettuati a intervalli prescritti le prove o i con- trolli connessi necessari per verificare se la produzione resta conforme al ti- po omologato, ivi comprese, se occorre, le prove prescritte nel regolamento distinto.
2.3. Il detentore dell’omologazione è segnatamente tenuto a:
2.3.1. Garantire efficaci procedure di controllo della conformità dei prodotti (vei- coli, equipaggiamenti o pezzi) durante l’omologazione di tipo.
2.3.2. Avere accesso per ogni tipo omologato all’equipaggiamento necessario al controllo della conformità.
2.3.3. Garantire che i dati concernenti i risultati delle prove siano registrati e che i documenti annessi siano tenuti a disposizione durante un periodo prestabilito in accordo con l’autorità di omologazione. Questo periodo non dovrà supera- re i dieci anni.
2.3.4. Analizzare i risultati di ogni tipo di prova, al fine di controllare e di assicura- re la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenendo conto delle variazioni inerenti a una produzione industriale.
2.3.5. Fare in modo che per ogni tipo dì prodotto siano effettuati almeno i controlli prescritti nella presente appendice e le prove previste nei regolamenti distinti applicabili.
2.3.6. Fare in modo che ogni prelievo di campioni o di provini che metta in evi- denza la non conformità per il tipo di prova in questione sia seguito da una nuova campionatura e da una nuova prova. Saranno prese tutte le disposi- zioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispon- dente.
2.4. L’autorità che ha rilasciato l’omologazione di tipo può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati ad ogni unità di produzione. La frequenza normale di queste verifiche deve essere compatibi- le con le (eventuali) disposizioni accettate in conformità dei paragrafi 1.2. e
1.3. del presente allegato e deve essere di natura tale da assicurare che i con- trolli pertinenti siano esaminati nel corso di un periodo compatibile con il clima di fiducia creato dall’autorità di omologazione.
2.4.1. Durante ogni ispezione i registri di prova e i registri di produzione devono essere messi a disposizione dell’ispettore.
2.4.2. Qualora la natura della prova vi si presti, l’ispettore può prelevare a caso dei campioni che saranno messi alla prova nel laboratorio del fabbricante (o presso il servizio tecnico eventualmente previsto nel regolamento allegato al presente Accordo). Il numero minimo di campioni può venire determinato in funzione dei risultati dei controlli effettuati dal fabbricante stesso.
2.4.3. Qualora il livello di controllo non si riveli soddisfacente o appaia necessario verificare la validità delle prove effettuate ai sensi del paragrafo 2.4.2., l’ispettore deve prelevare dei campioni, che sono inviati al servizio tecnico affinché effettui le prove di omologazione di tipo.
2.4.4. L’autorità di omologazione può effettuare ogni controllo o prova prescritti nella presente appendice o nel regolamento allegato al presente Accordo.
2.4.5. Qualora i risultati ottenuti nel corso di un’ispezione non siano ritenuti soddis- facenti, l’autorità di omologazione garantisce che siano prese tutte le dispo- sizioni necessarie per ristabilire al più presto la conformità di produzione.
Campo d’applicazione il 20 ottobre 20165
Stati partecipanti Ratifica
Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)
Entrata in vigore
Firmato senza riserva di ratificazione (F) | ||||
Albania | 6 settembre | 2011 A | 5 novembre | 2011 |
Australia* | 25 febbraio | 2000 A | 25 aprile | 0000 |
Xxxxxxx* | 12 marzo | 1971 A | 11 maggio | 1971 |
Azerbaigian | 15 aprile | 2002 A | 14 giugno | 2002 |
Belarus | 3 maggio | 1995 A | 2 luglio | 0000 |
Xxxxxx* | 7 luglio | 1959 A | 5 settembre | 1959 |
Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 1992 |
Bulgaria* | 22 novembre | 1999 A | 21 gennaio | 2000 |
Ceca, Repubblica | 2 giugno | 1993 S | 1° gennaio | 1993 |
Xxxxx (Sud)* | 1° novembre | 2004 A | 31 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 17 marzo | 1994 S | 8 ottobre | 1991 |
Danimarca* | 21 ottobre | 1976 A | 20 dicembre | 1976 |
Egitto | 5 dicembre | 2012 A | 3 febbraio | 2013 |
Estonia* | 2 marzo | 1995 A | 1° maggio | 1995 |
Finlandia | 19 luglio | 1976 A | 17 settembre | 1976 |
Francia | 26 giugno | 0000 X | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 26 marzo | 2015 A | 25 maggio | 2015 |
Germania* | 29 novembre | 1965 | 28 gennaio | 1966 |
Giappone* | 25 settembre | 1998 A | 24 novembre | 1998 |
Grecia | 6 ottobre | 1992 A | 5 dicembre | 1992 |
Italia* | 25 febbraio | 1963 | 26 aprile | 1963 |
Kazakistan | 9 novembre | 2010 A | 8 gennaio | 2011 |
Lettonia* | 19 novembre | 1998 A | 18 gennaio | 1999 |
Lituania | 28 gennaio | 2002 A | 29 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 13 ottobre | 1971 A | 12 dicembre | 0000 |
Xxxxxxxxx | 1° aprile | 1998 S | 17 novembre | 1991 |
Malaysia* | 3 febbraio | 2006 A | 4 aprile | 0000 |
Xxxxxxxx | 21 settembre | 2016 A | 20 novembre | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Norvegia | 3 febbraio | 1975 A | 4 aprile | 1975 |
Nuova Zelanda* | 27 novembre | 2001 A | 26 gennaio | 2002 |
Paesi Bassi | 30 giugno | 1960 | 29 agosto | 1960 |
5 RU 1973 1468, 1977 767, 1980 673, 1987 1185, 1996 2170, 2005 1235, 2007 4401, 2010
4213, 2011 891, 2014 891 e 2016 3693.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxx.xxxxx.xx > Politica estera > Diritto internazionale pubblico > Trattati internazionali).
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Adesione (A) | ||||
Dichiarazione di | ||||
successione (S) | ||||
Firmato senza riserva | ||||
di ratificazione (F) | ||||
Polonia* | 12 gennaio | 1979 A | 13 marzo | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 29 gennaio | 1980 A | 29 marzo | 1980 |
Regno Unito | 15 gennaio | 1963 A | 16 marzo | 1963 |
Romania* | 23 dicembre | 1976 A | 21 febbraio | 1977 |
Russia* | 19 dicembre | 1986 A | 17 febbraio | 1987 |
San Marino | 27 novembre | 2015 A | 26 gennaio | 2016 |
Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
Slovacchia | 28 maggio | 1993 S | 1° gennaio | 0000 |
Xxxxxxxx | 3 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
Spagna* | 11 agosto | 1961 A | 10 ottobre | 1961 |
Sudafrica* | 18 aprile | 2001 A | 17 giugno | 2001 |
Svezia | 21 aprile | 1959 A | 20 giugno | 0000 |
Xxxxxxxx | 29 giugno | 1973 A | 28 agosto | 1973 |
Thailandia* | 2 marzo | 2006 A | 1° maggio | 2006 |
Tunisia | 2 novembre | 2007 A | 1° gennaio | 2008 |
Turchia* | 29 dicembre | 1995 A | 27 febbraio | 1996 |
Ucraina* | 1° maggio | 2000 A | 30 giugno | 2000 |
Ungheria* | 3 maggio | 1960 | 2 luglio | 1960 |
Unione europea* | 23 gennaio | 1998 A | 24 marzo | 1998 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e in inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxxx://xxxxxxxx.xx.xxx/ oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubbli- co (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
Regolamento n. 1 allegato all’accordo
Regolamenti6
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari per veicoli a motore con lampadine a incandescenza della categoria R2 a luce anabbagliante asimmetrica e/o luce di profondità
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 3 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi catarifrangenti per veicoli a motore e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 4 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per illuminare la targa posteriore dei veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli) e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 5 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari «Sealed Beam» per veicoli a motore a luce anabbagliante asimmetrica europea e/o luce di profondità o entrambe le luci
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
6 Il testo dei reg. e dei loro campi d’applicazione non sono pubblicati nella RU. Possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx00/xx00xxxx.xxxx, (reg.) xxx.xxxxx.xxx/xxxxx/xxxx/xx00/xx00xxx/xx00xxx/xx00xxxxxxxx.xxxx, (campi)
o richiesti all’Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, 0000 Xxxxx.
(RU 2005 3765, 2011 891, 2014 2611, 2015 2435, 2016 3693 e 2017 3793).
Regolamento n. 6 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione degli indicatori di direzione per veicoli a motore e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 7 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione, luci di coda, luci di fermata e luci di ingombro per veicoli a motore (ad eccezione dei motoveicoli) e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 8 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari allo iodio X0, X0, X0, XX0, XX0 e/o H7 a luce anabbagliante asimmetrica e/o luce di profondità per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 10 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la compatibilità elettromagnetica
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 12 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la protezione dei conducente dal dispositivo di guida in caso di urto
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 13 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenata
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 13-H allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione delle autovetture per quanto concerne i freni
Applicato dalla Svizzera dall’11 maggio 1998
Regolamento n. 14 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sull’omologazione dei veicoli concernenti gli attacchi di cinture di sicurezza su automobili
Applicato dalla Svizzera dal 2 luglio 1982
Regolamento n. 16 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sull’omologazione delle cinture di sicurezza e sistemi di appoggio per gli occupanti adulti dei veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 luglio 1982
Regolamento n. 17 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei sedili, loro ancoraggio e dei poggiatesta
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 19 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari fendinebbia per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 20 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari allo iodio (H4) a luce anabbagliante asimmetrica e/o luce di profondità per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 21 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il loro equipaggiamento interno
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 22 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sull’omologazione dei caschi di protezione per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori
Applicato dalla Svizzera dal 2 luglio 1982
Regolamento n. 23 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di retromarcia per veicoli a motore e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 24 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative:
I. all’omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori Diesel) per quanto riguarda l’emissione di materie inquinanti l’aria visibili;
II. all’omologazione dei veicoli a motore concernente l’installazione di un motore ad accensione per compressione (motore Diesel) di tipo omologato;
III. all’omologazione dei veicoli a motore muniti di un motore ad accensione per compressione (motore Diesel) per quanto riguarda l’emissione di materie inquinanti dal motore (motori Diesel);
IV. alla misurazione della potenza dei motori (motori Diesel).
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 25 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei poggiatesta integrati e non integrati nei sedili
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 27 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei triangoli di veicolo fermo
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 28 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione degli avvisatori acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnali acustici
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 29 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione per quanto riguarda la protezione delle persone nella cabina di veicoli commerciali
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 30 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei pneumatici per automobili e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 1° ottobre 1983
Regolamento n. 31 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari «Sealed Beam-unit» (Blocco ottico SBH) a luce anabbagliante asimmetrica e/o luce di profondità per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 32 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore concernente il comportamento della struttura dei veicolo in caso di urto dalla parte posteriore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 33 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore concernente il comportamento della struttura del veicolo in caso di urto frontale
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 37 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle lampadine a incandescenza per i fari omologati dei veicoli a motore e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 38 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari fendinebbia di coda per veicoli a motore e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 44 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini (seggiolini per bambini) a bordo dei veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 49 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori Diesel) e dei veicoli muniti di un motore ad accensione per compressione per quanto riguarda l’emissione di materie inquinanti dal motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 50 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, indicatori di direzione lampeggianti e dei dispositivi per illuminare la targa posteriore dei motoveicoli e veicoli assimilati
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 51 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne il loro livello sonoro
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 54 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per autoveicoli leggeri e i rimorchi da essi trainati
Applicato dalla Svizzera dal 4 ottobre 1988
Regolamento n. 55 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle parti meccaniche per veicoli collegati assieme
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 56 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari per ciclomotori e veicoli assimilati
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 57 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari per motoveicoli e veicoli assimilati
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 58 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione:
I. dei dispositivi per la protezione posteriore;
II. dei veicoli concernente il montaggio di dispositivi per la protezione; posteriore di tipo omologato;
III. dei veicoli concernenti la loro protezione posteriore.
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 65 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci blu e delle luci gialle di pericolo
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 66 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione della solidità meccanica dei veicoli a grande capienza per il trasporto delle persone e della loro superstruttura
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 69 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei pannelli di contrassegno per veicoli lenti (a dipendenza della loro costruzione) e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 70 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei pannelli di contrassegno per veicoli pesanti e lunghi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 72 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari allo iodio (HS1) per luce anabbagliante asimmetrica e luce di profondità per motoveicoli
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 73 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli commerciali, rimorchi e semirimorchi per quanto riguarda la loro protezione laterale
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 76 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari a luce anabbagliante e luce di profondità per ciclomotori
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 77 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posteggio per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 79 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il dispositivo di guida
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 80 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per quanto concerne la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 82 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei fari con lampadina allo iodio (HS2) per ciclomotori
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 83 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’emissione di materie inquinanti dal motore secondo le esigenze di consumo di carburante
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 84 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli muniti di un motore a combustione interna concernente la misurazione del consumo di carburante
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 85 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei motori a combustione interna per la propulsione dei veicoli a motore delle classi M e N per quanto riguarda la misurazione della potenza utile
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 87 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 88 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici retroriflettenti per veicoli a due ruote
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 91 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci d’ingombro laterali per veicoli a motore e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 1996
Regolamento n. 98 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 99 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 12 febbraio 2011
Regolamento n. 100 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale
Applicato dalla Svizzera dal 23 agosto 1996
Regolamento n. 101 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione delle automobili con motore a combustione interna (M1) per quanto concerne la misurazione delle emissioni di diossido di carbonio e del consumo di carburante e dei veicoli delle categorie M1 e N1 equipaggiati di un dispositivo di trazione elettrica per quanto concerne la misura del consumo di energia elettrica e dell’autonomia
Applicato dalla Svizzera dal 1° gennaio 1997
Regolamento n. 102 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione:
I. di un dispositivo d’agganciamento corto (DAC);
II. dei veicoli per quanto concerne l’installazione di un tipo omologato di DAC.
Applicato dalla Svizzera dal 13 dicembre 1996
Regolamento n. 103 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione di catalizzatori di sostituzione per i veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 23 febbraio 1997
Regolamento n. 104 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli pesanti e lunghi e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 15 gennaio 1998
Regolamento n. 105 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione
Applicato dalla Svizzera dal 7 maggio 1998
Regolamento n. 106 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 7 maggio 1998
Regolamento n. 107 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli a due piani adibiti al trasporto di viaggiatori per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione
Applicato dalla Svizzera dal 18 giugno 1998
Regolamento n. 108 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli a motore e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 23 giugno 1998
Regolamento n. 109 allegato all’accordo
Condizioni uniformi per l’omologazione della fabbricazione di pneumatici rigommati per veicoli da lavoro e i loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 23 giugno 1998
Regolamento n. 110 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione di:
I. parti di costruzione speciali per veicoli a motore nel cui sistema di propulsione viene impiegato gas naturale compresso (GNC);
II. veicoli comprendenti l’installazione di parti di costruzione speciali di un tipo omologato per l’impiego di gas naturale compresso (GNC) nel suo sistema di propulsione.
Applicato dalla Svizzera dal 28 dicembre 2000
Regolamento n. 111 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli-cisterna delle classi N e O per quanto concerne la sicurezza al travaso
Applicato dalla Svizzera dal 28 dicembre 2000
Regolamento n. 112 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incandescenza
Applicato dalla Svizzera dal 21 settembre 2001
Regolamento n. 113 allegato all’accordo
Condizioni unitarie per l’omologazione dei fari a luce anabbagliante asimmetrica o dei fari di profondità oppure di entrambi i tipi di fari su veicoli a motore equipaggiati con lampade a incandescenza
Applicato dalla Svizzera dal 21 settembre 2001
Regolamento n. 114 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi concernenti l’approvazione:
I. del modulo airbag per la sostituzione di un sistema airbag;
II. della sostituzione di volante equipaggiato con un airbag di tipo omologato;
III. della sostituzione di un sistema airbag diverso da quello installato sul volante.
Applicato dalla Svizzera dal 1° febbraio 2003
Regolamento n. 115 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di:
I. impianti specifici di trasformazione a GPL (gas di petrolio liquefatti) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l’utilizzo di GPL nel sistema di propulsione;
II. impianti specifici di trasformazione a GNC (gas naturale compresso) destinati ad essere installati su veicoli a motore per consentire l’utilizzo di GNC nel sistema di propulsione.
Applicato dalla Svizzera dal 30 ottobre 2003
Regolamento n. 116 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni tecniche unitarie concernenti la protezione dei veicoli a motore contro un impiego non autorizzato
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 117 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne il rumore di rotolamento e l’aderenza su suolo bagnato
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 118 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie relative al comportamento alla combustione dei materiali usati per l’allestimento interno di talune categorie di veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 119 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei fari di svolta per veicoli a motore
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 120 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni unitarie per l’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante
Applicato dalla Svizzera dal 6 aprile 2005
Regolamento n. 121 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle prescrizioni unitarie relative all’omologazione dei veicoli e concernenti la sistemazione e l’identificazione dei comandi manuali, spie e indicatori
Applicato dalla Svizzera dal 18 gennaio 2006
Regolamento n. 122 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle prescrizioni unitarie relative all’omologazione dei veicoli delle classi M, N e O dotati di dispositivi di riscaldamento
Applicato dalla Svizzera dal 18 gennaio 2006
Regolamento n. 123 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 2007
Regolamento n. 124 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di ruote per autovetture e loro rimorchi
Applicato dalla Svizzera dal 2 febbraio 2007
Regolamento n. 125 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo visivo anteriore del conducente
Applicato dalla Svizzera dal 9 novembre 2007
Regolamento n. 126 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi sulle condizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di separazione installabili per la protezione dei passeggeri da spostamenti di bagagli
Applicato dalla Svizzera dal 9 novembre 2007
Regolamento n. 127 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione dei pedoni
Applicato dalla Svizzera dal 17 novembre 2012
Regolamento n. 128 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di sorgenti luminose LED da utilizzare in unità di illuminazione omologate di veicoli a motore e loro rimor- chi
Applicato dalla Svizzera dal 17 novembre 2012
Regolamento n. 129 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei sistemi di ritenuta per fanciulli ulteriormente sviluppati (ECRS)
Applicato dalla Svizzera dal 9 luglio 2013
Regolamento n. 130 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il sistema d’avviso di deviazione dalla corsia di marcia (LDWS)
Applicato dalla Svizzera dal 9 luglio 2013
Regolamento n. 131 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS)
Applicato dalla Svizzera dal 9 luglio 2013
Regolamento n. 132 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi retrofit di con- trollo delle emissioni (REC) per veicoli utilitari pesanti, trattori agricoli e fore- stali nonché macchine e apparecchi mobili, equipaggiati di motori ad accensio- ne a compressione
Applicato dalla Svizzera dal 17 giugno 2014
Regolamento n. 133 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
Applicato dalla Svizzera dal 17 giugno 2014
Regolamento n. 134 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore e loro componenti per quanto concerne la normativa di sicurezza dei veicoli alimenta- ti a idrogeno
Applicato dalla Svizzera dal 15 giugno 2015
Regolamento n. 135 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne il loro comportamento in caso d’urto laterale contro un palo
Applicato dalla Svizzera dal 15 giugno 2015
Regolamento n. 136 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli della categorie L per quanto concerne le condizioni speciali applicabili al gruppo propulsione elettri- co
Applicato dalla Svizzera dal 20 gennaio 2016
Regolamento n. 137 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale, con messa a fuoco sui sistemi di ritenuta
Applicato dalla Svizzera dal 9 giugno 2016
Regolamento n. 138 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli stradali silenziosi per quanto concerne la loro percepibilità ridotta
Applicato dalla Svizzera dal 5 ottobre 2016
Regolamento n. 139 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne il dispositivo avanzato di frenata d’emergenza
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2017
Regolamento n. 140 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne i sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC)
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2017
Regolamento n. 141 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il loro sistema di controllo della pressione dei pneumatici
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2017
Regolamento n. 142 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne il montaggio dei pneumatici
Applicato dalla Svizzera dal 22 gennaio 2017
Regolamento n. 143 allegato all’accordo
Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di impianti di trasformazione (retrofit) a doppia alimentazione dei motori di veicoli pesanti (HDDF-ERS) da installare su veicoli e motori diesel pesanti
Applicato dalla Svizzera dal 19 giugno 2017