CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO/SCHEMA CONTRATTUALE
CIG 728871236B
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO/SCHEMA CONTRATTUALE
Servizio per il trattamento fitosanitario sulle e lungo le linee ferroviarie FER, relative pertinenze
ed eventuali prestazioni accessorie
In Ferrara, nella sede legale di Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l. in xxx Xxxxxxxx x. 0, con la presente scrittura privata, avente tra le parti forza dl legge a norma dell'art. 1372 c.c.,
tra
la Società FERROVIE XXXXXX XXXXXXX s.r.l., in seguito indicata per brevità FER, con sede legale in Ferrara, via Zandonai n. 4, codice fiscale e partita I.V.A. 02080471200, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede di FER;
e
l'impresa con sede legale in in via , codice fiscale e partita
I.V.A. in seguito indicata per brevità IMPRESA, rappresentata nel presente atto dal Sig.
nato a il , in qualità di legale rappresentante, come risulta dalla documentazione allegata.
PREMESSO CHE:
• con Determina del Direttore Generale di FER n° 69/2017 del 16/11/2017 è stato, fra l’altro, autorizzato l'avvio delle procedure finalizzate alla individuazione del contraente per la stipula del presente contratto;
• Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx Srl ha pertanto esperito procedura aperta CIG 728871236B, di cui al Bando di Gara pubblicato sul profilo del committente FER alla pagina “Bandi e Gare”;
• a seguito di espletamento della procedura aperta di cui sopra, è risultata aggiudicataria l'impresa
con sede legale in in via , codice fiscale e partita I.V.A.
, come da Determina di aggiudicazione del Direttore Generale di FER n° l'impresa
con sede legale in in via , codice fiscale e partita I.V.A.
del l'impresa con sede legale in in via , codice fiscale e partita I.V.A. ;
• l'IMPRESA ha prodotto le garanzie e coperture assicurative richieste nei termini e con le modalità previste della normativa vigente in materia;
1) l'IMPRESA è in possesso dei requisiti previsti della normativa vigente in merito ai contratti pubblici.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. GENERALITA’ E PREMESSE
Le premesse in narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione tecnica, e relativi collegati e tutti gli altri documenti e/o elaborati posti da FER a base gara, così come migliorati
dall’aggiudicatario in sede d’offerta, che viene allegata al presente e qui interamente richiamata (All. 1
– Offerta tecnica e All. 2 – offerta Economica).
Il presente contratto viene sottoscritto in conformità a quanto contenuto nelle “Condizioni Generali di Contratto di Appalto di forniture e servizi nei settori speciali di FER - FERROVIE XXXXXX XXXXXXX SRL” adottate con DET. DG 002/16 del 07/01/2016 e che l’Appaltatore, in fase di partecipazione alla procedura, ha dichiarato di conoscere ed accettare di seguito più semplicemente “Condizioni Generali di Contratto” ovvero “CGC”; Tutti i suddetti documenti e/o elaborati, sebbene non allegati materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e l'IMPRESA dichiara di ben conoscerli ed accettarli senza obiezione o riserva alcuna.
Sono, inoltre, parte integrante del presente contratto la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni ad esse allegate presentate dall'IMPRESA in sede di procedura di scelta del contraente e successiva aggiudicazione del contratto.
Di seguito si assumono, per brevità, le definizioni seguenti:
"D.Lgs 50/16": Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
"Regolamento": Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 0 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 0000, x. 000.
XXX: “Capitolato Speciale d'appalto” come da documenti di gara.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
FER affida all'IMPRESA, che accetta senza eccezione alcuna, il servizio denominato «Servizio per il trattamento fitosanitario sulle e lungo le linee ferroviarie FER, relative pertinenze ed eventuali prestazioni accessorie» secondo le specifiche di cui al presente contratto.
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di servizi a basso impatto ambientale per il contenimento della flora infestante o il controllo delle avversità fitopatologiche in ambito ferroviario -linee ferroviarie e le pertinenze- in gestione a FER. Il presente capitolato viene redatto sulla base dei CAM emanati con il Decreto Ministero dell’Ambiente del 15 febbraio 2017 n° 55.
Questo servizio manutentivo dovrà essere svolto sull’intera rete ferroviaria FER:
• Bologna <-> Portomaggiore;
• Casalecchio <-> Vignola;
• Ferrara <-> Codigoro;
• Codigoro <-> Pomposa;
• Parma <-> Suzzara;
• Suzzara <-> Ferrara;
• Sassuolo <-> Reggio Xxxxxx;
• Reggio Emilia <-> Guastalla;
• Reggio Xxxxxx <-> San Xxxxxxx (Campus Universitario Reggio E.);
• Reggio Xxxxxx <-> Ciano d’Enza;
• Modena <-> Sassuolo;
• Dogato <-> Portomaggiore.
Il servizio deve essere eseguite a perfetta regola d'arte con le date stabilite nel presente atto, nonché nella documentazione e/o elaborati tecnici ed amministrativi già prodotti da FER s.r.l. in merito al servizio di cui trattasi e già acquisiti formalmente dall'IMPRESA.
Si devono intendere compresi nell'offerta presentata ogni spesa per ogni fornitura, ogni consumo, nonché la prestazione del personale tecnico e della mano d'opera, il trattamento normativo e retributivo dei dipendenti dell'IMPRESA previsto dai contratti di lavoro, disoccupazione involontaria a qualsiasi spesa derivante dalle vigenti leggi e regolamenti, l'eventuale acquisto o noleggio delle attrezzature e dei materiali occorrenti, la loro manutenzione, riparazione, trasporto e custodia, e qualsiasi altra spesa per dare completamente ultimato a perfetta regola d'arte l'oggetto del presente contratto.
È affidata all'IMPRESA, e rappresenta onere a suo carico già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto" ogni altra documentazione funzionale all’espletamento del servizio, così come eventuali rilievi di cantiere che si rendessero necessari.
Quanto sopra anche con particolare riferimento alle condizioni di percorribilità della viabilità di accesso al cantiere, ed a tutti gli oneri relativi al rispetto puntuale delle prescrizioni e delle disposizioni impartite dagli Enti o soggetti privati proprietari delle strade.
Inoltre e specificatamente si intendono a completo carico dell'impresa, e già compreso nell'importo di cui al successivo art. "importo del contratto":
- L'onere per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nell’esecuzione del servizio siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere esistenti, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'IMPRESA e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
- L'onere per adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l'igiene sul lavoro ed a ridurre i disturbi anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.
- L'onere per l'espletamento di tutte le procedure necessarie presso gli Enti competenti (ASL, Comune, Provincia, VVF ...) per il rilascio di autorizzazioni e garanzie in particolare per quanto riguarda le pratiche di autorizzazione all'eventuale lavoro notturno;
- Gli oneri relativi alla pulizia quotidiana degli ambienti di lavoro o comunque adibiti ad uso del personale, alla pulizia ed al ripristino delle aree di cantiere che dovranno essere riconsegnate nello stato quo ante;
- L'onere per il recupero e la custodia in luogo adeguato di tutto il materiale risultante a seguito dell’espletamento del servizio;
- Quanto indicato nel CSA e nella documentazione di gara.
Sono altresì a carico dell'IMPRESA le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio e l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in base alla normativa vigente.
All'appalto, per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto, si applica quanto previsto dal Capitolato Generale, dal D.Lgs 50/16 e dal Regolamento.
3. IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo contrattuale è pari all’importo massimo di € ( /00), per l’intera durata del servizio (quattro anni, oltre eventuale rinnovo di quattro anni) come di seguito dettagliato:
• euro quale quota a misura;
• euro quale quota a corpo, determinato sulla base del ribasso percentuale offerto del
%.
In particolare, per ciascuna annualità, gli importi previsti sono:
a) IMPORTI CONTABILIZZATI A CORPO – Tariffa RFI “OM” EDIZIONE 2017, AVVERTENZA N° 7 E N°9
- Diserbo Chimico – Trattamento unico annuale €
- Diserbo Meccanico – Due trattamenti semestrali €
b) IMPORTI CONTABILIZZATI A MISURA– Tariffa RFI “OM” EDIZIONE 2017, AVVERTENZA N° 89
- Deforestazione e Potature – Trattamento annuale……………………………………………………… € 23.754,50 Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA.
Si precisa che, in fase di esecuzione contrattuale, qualsiasi variante apportata al capitolato si intenderà da eseguire agli stessi prezzi stabiliti dalle tariffe RFI “OM” EDIZIONE 2017.
Laddove vengano emesse nuove tariffe RFI durante l’esecuzione del contratto, i nuovi prezzi saranno applicati, al netto del ribasso offerto al presente contratto, previa richiesta da parte dell’aggiudicatario di adeguamento dei prezzi. I prezzi non saranno assoggettati a indicizzazioni derivanti da variazioni dei mercati delle materie prime di riferimento.
L'importo della sicurezza da D.U.V.R.I. è pari a 0 EURO.
Viene, inoltre, previsto il reimpiego del ribasso d’asta per i servizi complementari ovvero per estendere ulteriormente la durata contrattuale; pertanto, ai sensi dell’art. 63 comma 3 D.Lgs. 50/2016, qualora, in corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessari servizi consistenti in ripetizioni di servizi oggetto della presente procedura, FER si riserva la facoltà di utilizzare le risorse economiche liberate con lo sconto proposto dall’operatore, per acquistare dall’aggiudicatario della presente procedura tali servizi, a prezzi e condizioni invariate (fermo restando l’importo massimo previsto a base della presente procedura).
4. DURATA DEL CONTRATTO
L'appalto prevede l'esecuzione di suddetti servizi per quattro annualità, con facoltà per FER, qualora sussistano ragioni di convenienza ed interesse, di esercitare opzione di rinnovo, entro venti giorni dalla scadenza contrattuale, mediante comunicazione scritta, una sola volta e alle medesime condizioni contrattuali, per ulteriori quattro anni. Con le stesse modalità si procedere per l’esercizio della facoltà del reimpiego del ribasso d’asta.
5. DESCRIZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Le attività sotto elencate, che saranno computate e contrattualizzate “A CORPO E MISURA”, sono funzionali al controllo vegetazionale lungo le linee ferroviarie e alle sue pertinenze, come di seguito specificato.
- Trattamenti di Diserbo Chimico – Trattamento unico annuale primaverile (computato a corpo);
- Trattamenti di Diserbo Meccanico – Due Trattamenti Semestrali (computato a corpo);
- Interventi di Deforestazione e Potature - Trattamento unico annuale (computato a misura);
I prodotti diserbanti da utilizzare, devono essere tra quelli specificatamente autorizzati “PER USI FERROVIARI”, come meglio specificati nel seguito.
Tutti i fitofarmaci utilizzati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti, emesse dal Ministero della Salute.
In particolare, l’aggiudicatario dovrà utilizzare ESCLUSIVAMENTE prodotti fitosanitari che recano in etichetta l’indicazione di impiego sulle e lungo le linee ferroviarie (in etichetta possono figurare anche le diciture «sedi ferroviarie» o «strade ferrate» o altre affini) o l’indicazione più generica di utilizzo in «aree ed opere civili».
Il Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ha previsto, ai sensi del regolamento (CE) n° 1272/2008, l’esclusione dei prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate per la cancerogenesi, la mutagenesi e la tossicità riproduttiva in categoria 1° e 1B e dei prodotti fitosanitari che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53, R50/53 o le indicazioni di pericolo H400,HJ410, H413.
Si deve, inoltre, escludere l’utilizzo di insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura.
Tutti gli interventi eseguiti dall’impresa aggiudicatrice dovranno essere preventivamente autorizzati dal DEC. Interventi non autorizzati o richiesti da terzi non saranno, in alcun caso, contabilizzati.
Per tutto quanto non espressamente riportati in questa sede, si fa riferimento alle esclusioni dei prodotti individuati al punto 4.1.3.1 del Decreto 15 febbraio 2017 n° 55, nonché alle condizioni di esecuzioni di cui al punto 4.1.4 e alle modalità di distribuzione di cui al punto 4.1.4.2 dello stesso decreto.
5.1 DISERBO CHIMICO ANNUALE DELLE LINEE E DEI PIAZZALI FERROVIARI
Prestazione “A CORPO”, consistente nella fornitura e spargimento e/o irrorazione di formulati chimici atti a provocare l’eliminazione delle erbe, delle vegetazioni arbustive e delle loro propaggini vegetative, infestanti le linee ferroviarie e le relative pertinenze (es. xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx degli armadi batterie e casse di manovra dei P.L. lungo linea, ecc.) come di seguito specificate.
In particolare, il servizio avverrà mediante l’utilizzo di un treno diserbatore e comprenderà l’attività di taglio di arbusti, estirpazione di rovi e sfalcio di erba a raso dai piazzali e dalle scarpate ferroviarie e delle attività di carico, trasporto, scarico presso le stazioni ecologiche e le idonee strutture di discarica e smaltimento.
L’attività di trattamento è stimata per 355.000 m di lunghezza linea (raddoppi inclusi). L’ESECUTORE dovrà, ogni volta che risulti possibile, utilizzare prodotti a basso impatto ambientale.
Il trattamento di diserbo chimico, per ciascun annualità, consiste in un unico trattamento annuale primaverile, da effettuarsi nel periodo compreso tra i mesi da Aprile a Luglio.
Tutti i trattamenti da eseguire, devono garantire anche all'eliminazione di specie notoriamente presenti lungo le linee ferroviarie, la cui presenza causa problematiche alle normali attività di manutenzione, sebbene il loro sviluppo e la loro crescita possa avvenire in periodi diversi dal momento dell'irrorazione (es. equisetum, canneto, ecc.). Per questo motivo il trattamento dovrà essere eseguito nel periodo favorevole all’eliminazione delle suddette specie di più difficile soppressione.
L’irrorazione dovrà essere eseguita applicando tutte le precauzioni del caso, per evitare l’aspersione in aree non di pertinenza ferroviaria e/o la contaminazione delle acque; si prescrive quindi l’utilizzo di strumentazione dotata di schermatura e l’uso di ugelli “antideriva”, tenendo però presente al fine del trattamento che l’impiego di tale strumentazione può creare problemi di efficacia quando si impiegano prodotti per contatto che richiedono una elevata copertura (>50 impatti/cm2).
Qualora il trattamento sia giudicato non soddisfacente in funzione dei risultati ottenuti, il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), in accordo con la Direzione dell’Esercizio Ferroviario, potrà ordinare l’effettuazione di ulteriori cicli di trattamento specifici e mirati, al fine di una più radicale eliminazione delle suddette specie.
La buona riuscita del servizio, infatti, è fondamentale per evitare le seguenti problematiche ed i danni dovuti alla presenza di vegetazioni erbacee e arbustive infestanti sia la massicciata, sia le zone in prossimità del binario e compromettenti le ordinarie attività manutentive degli impianti:
• limitata visibilità
• innesco incendi (soprattutto zone meridionali)
• ostacolo a ispezioni e manutenzioni
• rischio interferenza con automatismi (ad es. scambi, dispositivi di comando e controllo, ecc.) alterazione struttura massicciata
• sensazione trascuratezza o abbandono impianti.
Il trattamento chimico sarà destinato alle linee ferroviarie con caratteristiche di semplice binario, esteso su una fascia di larghezza pari a circa 8,435 m e comunque fino a 3,50 m dalla più vicina rotaia su ambo i lati della linea.
5.2 DISERBO MECCANICO - SEMESTRALE
Prestazione “A CORPO”, consistente nel taglio di arbusti, estirpazione di rovi e sfalcio di erba a raso dai piazzali e dalle scarpate ferroviarie; il servizio è comprensivo delle attività di carico, trasporto, scarico presso le stazioni ecologiche e le idonee strutture di discarica e smaltimento.
Indicativamente, tali lavorazioni saranno riconducibili alle seguenti tipologie:
• sfalci e tagli di erba e di cespugli arbustivi ed estirpazioni di rovi;
• taglio alberi di vario diametro alla base;
• potatura alberi.
Il taglio e la potatura di alberi potrà essere effettuata ricorrendo anche alla tecnica del Tree Climbing.
5.3 DEFORESTAZIONE E POTATURE – TRATTAMENTO ANNUALE
Prestazione “A MISURA”, consistente, indicativamente, in tali lavorazioni:
- Potatura della chioma e dei rami principali, per ogni 5 cm o frazione di diametro del ramo misurato alla base.
- Abbattimento di alberi di diametro del fusto misurato al piede inferiore a 15 cm.
- Abbattimento di alberi di diametro del fusto misurato al piede superiore a 15 cm e fino a 30 cm.
L'abbattimento di alberi di diametro del fusto misurato al piede superiore a 30 cm sarà compensato in economia, sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'abbattimento medesimo ed in base ai costi della manodopera e dei noleggi dei mezzi occorrenti.
Il servizio comprende, altresì, i noli ausiliari, nell'eventualità per l'abbattimento di alberi di diametro del fusto misurato al piede superiore a 30 cm sarà compensato in economia, sulla base dell'effettivo tempo impiegato nell'abbattimento medesimo ed in base ai costi della manodopera e dei noleggi dei mezzi occorrenti.
6. COMPUTAZIONE DELLE OPERE E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO
Con riferimento al Computo Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, le opere nel progetto sono state computate applicando alle quantità previste le voci di:
- TARIFFA RFI "OM" EDIZIONE 2017- XXXXXXXXXX Xx 0 x Xx 0
- XXXXXXX XXX "OM" EDIZIONE 2017 - AVVERTENZA N° 89
7. SERVIZIO DI DISERBO CHIMICO
7.1 PRESCRIZIONI GENERALI
L’esecutore dovrà provvedere ad effettuare preliminarmente un'attenta ricognizione con agenti FER lungo le linee e nei piazzali oggetto delle attività del presente contratto.
Detta ricognizione avrà lo scopo per l’esecutore di analizzare nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività in funzione delle reali esigenze di esercizio ferroviario e delle particolari condizioni locali, quali eventuali interferenze dovute alla coesistenza di altri cantieri e alla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese, senza che l’esecutore abbia titolo per richiedere, per tali motivi, alcun ulteriore compenso.
Inoltre, nel corso della ricognizione l’esecutore accerterà la presenza esatta delle specie infestanti da debellare e stabilirà definitivamente i prodotti che intenderà impiegare, fermo restando l'inderogabile rispondenza di detti prodotti ai requisiti prescritti nel presente documento.
Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte nel particolare rispetto delle seguenti disposizioni:
a) le superfici da trattare dovranno essere esclusivamente quelle dei siti e piazzali ferroviari così come ordinato, per ciascuna linea ferroviaria, facendo la massima attenzione a non interessare superfici limitrofe. Tutti gli accorgimenti ed eventuali schermature, volte ad evitare che le operazioni interessino zone non comprese nelle prestazioni, saranno a totale carico dell’esecutore il quale rimarrà, sempre e in ogni caso, responsabile dei danni causati per qualsiasi ragione da tale sconfinamento, lasciando indenne FER da qualsiasi pretesa, molestia e responsabilità che al riguardo venisse mossa;
b) in prossimità dei passaggi a livello, pubblici e privati, l’esecutore dovrà, in particolare, provvedere ad irrorare tutt’attorno alle casse di manovra ed agli armadi apparecchiature quando presenti, nonché le superfici laterali all’attraversamento stradale e la stessa banchina stradale (fin oltre 2 metri dal normale punto di chiusura delle barriere sulla sede stradale) in modo da garantire le condizioni di perfetta visibilità della sede ferroviaria da ambo i lati al conducente dell’automobile ferma alle barriere chiuse del passaggio a livello o all’utente del passaggio a livello privato;
c) la vegetazione dovrà essere perfettamente controllata e l’esecutore si obbliga senza richiesta di compensi ad eseguire per ciascun ciclo di trattamento il numero d’interventi che si rendessero necessari;
d) tutti i prodotti impiegati dovranno essere stoccati, conservati, chiusi e sigillati in idonei recipienti non disperdenti che dovranno, a loro volta, essere stoccati e conservati ad esclusiva cura e responsabilità dell’esecutore;
e) i recipienti vuoti, o comunque non più utilizzati, dovranno essere consegnati dall’esecutore ad apposite ditte di smaltimento autorizzate evitando, per qualsiasi ragione, che rimanenze di prodotto o recipienti od altro rimangano depositati ed incustoditi, anche provvisoriamente e per breve tempo, all’interno delle zone ed ambienti di pertinenza ferroviaria;
f) il servizio dovrà essere effettuato evitando qualsiasi forma di interferenza con la circolazione ferroviaria; pertanto il servizio dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente gli intervalli d’orario utili nella circolazione dei treni, anche durante le ore notturne e nelle giornate festive;
g) le prestazioni che dovessero inevitabilmente essere eseguite su binari in esercizio o nelle immediate vicinanze, sia in linea che nei piazzali, dovranno essere effettuate adottando particolari cautele al fine di assicurarsi che le attività vengano effettuate in assenza di persone terze non direttamente coinvolte nell’esecuzione del contratto e, comunque, in modo da impedire qualunque possibilità di danneggiamento a terzi;
h) l’esecutore è, dunque, tenuto a prendere visione ed adeguarsi alle norme contenute nei Fascicoli Linea e nel vigente Orario di circolazione ferroviaria. Si precisa che nessun riconoscimento di alcun tipo spetterà all’esecutore a causa di eventuali modifiche che dovessero essere apposte agli Fascicoli Linea e/o all’Orario di circolazione ferroviaria, nonché di eventuali ritardi dei treni, o per l'effettuazione di treni straordinari che interferissero con l’esecuzione del servizio di diserbo;
i) il diserbo delle linee ferroviarie e dei piazzali nonché il taglio/sfalcio dell’erba ed arbusti dovrà essere eseguito utilizzando le apparecchiature indicate al successivo capitolo 2.2.4;
j) le cisterne, sia dei carri del convoglio diserbatore che dei mezzi strada/rotaia utilizzati, dovranno essere dotate di dispositivo di misura del prodotto in esse contenuto;
k) tutte le operazioni di carico e scarico delle cisterne dovranno essere eseguite esclusivamente su binari di scalo non elettrificati;
l) nel caso ciò non fosse possibile dovrà essere preventivamente richiesta a cura dell’esecutore la disalimentazione della linea di contatto di tali binari. A tal fine l’esecutore dovrà segnalare i nominativi dei propri dipendenti incaricati alla firma del modulo di tolta tensione;
m) la circolazione sulla linea ferroviaria dei mezzi dell’esecutore è tuttavia subordinata alla preventiva autorizzazione da parte di FER, ed è comunque subordinata alla scorta da parte di personale di FER stessa, in ossequio al regolamento di circolazione treni e di scorta xxxxxxxx.
In merito al personale dell’esecutore da adibire al servizio valgono le disposizioni di cui al successivo punto 7.
L’esecutore dovrà provvedere a propria esclusiva cura, spese e responsabilità:
n) allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti durante l'esecuzione del contratto, compresi quelli speciali e pericolosi;
o) all’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l’inizio e l’esecuzione del servizio, in base a norme di legge e regolamentari, da richiedere agli organi di vigilanza competenti;
p) alla effettuazione, nel pieno rispetto dei tempi e metodi stabiliti dalle normative vigenti al riguardo, delle comunicazioni al Servizio di Igiene Pubblica, alle A.U.S.L., agli enti locali e ad ogni altro soggetto competente.
7.2 PRODOTTI DA IMPIEGARE
L’esecutore è tenuto ad impiegare prodotti chimici per il diserbo specificatamente autorizzati “PER USI FERROVIARI”, autorizzati dal Ministero della Salute; a tal fine deve risultare specificatamente che i prodotti possono essere utilizzati in aree, superfici o contesti tipicamente ferroviarie.
I prodotti dovranno essere non pericolosi ai sensi delle vigenti norme di legge e dovranno presentare i requisiti per garantire l’azione di diserbamento di tutte le specie vegetali infestanti presenti nelle superfici delle linee ferroviarie e relative pertinenze.
Dovranno altresì garantire la non pericolosità per le specie animali presenti nei vari territori.
Dovranno pure garantire qualsiasi esclusione di inquinamento delle acque, sia superficiali che freatiche, così come dovranno garantire l’assenza di fenomeni di corrosione o di altri effetti dannosi su materiali ferrosi.
Dovranno poi presentare:
1) assenza di conducibilità elettrica;
2) assenza assoluta di infiammabilità e di effetto comburente sia per la vegetazione trattata che per i materiali venuti a contatto con la miscela diserbante (nel caso di prodotto da diluire in acqua l’assenza di infiammabilità dovrà essere riferita anche alla miscela pronta all’uso);
3) assenza di rischi di natura tossicologica per chi frequenta le zone interessate dall’irrorazione dei formulati chimici e per eventuali prodotti agricoli limitrofi.
L’esecutore non potrà utilizzare prodotti contenenti atrazina, a norma dell’Ordinanza Ministeriale del 25/06/86 pubblicata sulla G.U. n. 146/86 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ogni prodotto che intende usare, l’esecutore è tenuto a fornire qualsiasi tipo di informazione, tenuto conto che il medesimo esecutore è l’unico responsabile, sia dal punto di vista penale che civile, se in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza risultassero non conformità rispetto
a quanto prevede la legge per le attività di diserbamento delle aree e superfici classificate ferroviarie. In ogni caso, ciascun prodotto dovrà essere provvisto di documentazione attestante:
- la denominazione commerciale;
- la composizione chimica (principi attivi, conformulanti, additivi, ecc.);
- il decreto di registrazione presso il Ministero della Salute in corso di validità alla data di esecuzione del servizio, in originale o copia autentica. Il decreto di registrazione dovrà essere completo di etichetta conforme alle disposizioni legislative vigenti;
- la scheda di sicurezza dalla quale si deve evincere il numero dei giorni (non superiore a 5 – cinque-) successivi al trattamento, trascorsi i quali la sede ferroviaria deve risultare perfettamente idonea per essere percorsa a piedi dal personale ferroviario in assenza di rischi (in mancanza dovrà essere presentata dichiarazione dall’aggiudicatario).
Al fine di verificare che i prodotti chimici effettivamente impiegati nel servizio risultino rispondenti ai requisiti di cui sopra, FER si riserva in ogni tempo la facoltà di eseguire, a spese dell’esecutore, prelievi sul materiale già pronto per l’uso e su cui effettuare analisi intese a determinarne tipologia, concentrazione e idoneità.
Secondo quanto indicato dal Decreto 15 febbraio 2017 n° 55, è preferibile l’esclusione dell’uso di prodotti fitosanitari contenenti:
- Sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al regolamento (UE) n° 2015/408 ed aventi classificazione ed etichettatura di pericolo diverse da quelle già individuate come nocive;
- Interferenti endocrini identificati sulla base dei criteri di cui all’Allegato II, sez. 3.6.5 del regolamento (CE) n° 1107/2009 e non inseriti nell’elenco delle sostanze attive candidate alla sostituzione di cui al regolamento di cui sopra;
- Che recano in etichetta le frasi di rischio R50, R53 o le indicazioni di pericolo H400, H413 (da sole o in combinazione).
7.3 ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL SERVIZIO DI DISERBO CHIMICO
L’esecutore è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto di affidamento utilizzando le attrezzature e macchinari di seguiti indicati; dette attrezzature e macchinari devono essere costruiti appositamente per lo scopo a cui sono destinate, complete e pronte per l’uso, senza parti postume o realizzate in tempi diversi o
facenti parte di altre attrezzature e ricomposte. Inoltre le attrezzature e macchinari da utilizzare per l’effettuazione del servizio in argomento devono essere perfettamente funzionanti e rispondere perfettamente ai requisiti di seguito riportati.
Per quanto riguarda il servizio di diserbo chimico sulle linee ferroviarie di FER, le attrezzature e macchinari da utilizzarsi sono riconducibili alle seguenti due categorie:
a) treno diserbatore circolante su binario, costituito da un mezzo di trazione autotrainante, bidirezionale, costruito appositamente per il servizio di diserbo e provvisto a bordo della completezza delle apparecchiature di comando e controllo del servizio da effettuare, compresa eventuale cisterna nella quale realizzarsi la miscela di prodotti diserbanti e acqua nella giusta concentrazione, da cui il prelievo per l’irrorazione alla giusta pressione sulla superficie da trattare. Il mezzo di trazione, dotato di idonee prestazioni in funzione delle caratteristiche plano-altimetriche delle linee FER, deve essere in grado di trainare in sicurezza, se necessari allo scopo, carri cisterna contenenti la riserva di prodotto (i carri cisterna, di adeguata capacità e muniti di dispositivi di misura del volume di liquido in essi contenuto, potranno essere adibiti singolarmente al contenimento di acqua o di prodotto diserbante o di miscela diserbante già preparata per l’irrorazione);
b) autocarrello del tipo strada-rotaia, costruito appositamente per il servizio di diserbo e provvisto a bordo della completezza delle apparecchiature di comando e controllo del servizio da effettuare, compresa la cisterna nella quale realizzarsi la miscela di prodotti diserbanti e acqua nella giusta concentrazione, da cui il prelievo per l’irrorazione alla giusta pressione sulla superficie da trattare. L’autocarrello del tipo strada- rotaia, se utilizzato lungo linea ferroviaria, dovrà possedere una portata idonea a sopportare il peso del volume della miscela contenuto nella cisterna, tale da assicurare una irrorazione costante e continua della superficie da trattare per diversi chilometri senza ricarica. Tale mezzo potrà essere impiegato, in particolare, per la circolazione su gomma per il diserbo dei piazzali, degli scali e delle aree stradali dei P.L., attraverso l’impiego eventuale di lancia per l’irrorazione della miscela.
Vale la seguente avvertenza per il trattamento chimico diserbante lungo le linee ferroviarie:
Per il servizio di diserbo chimico lungo le linee ferroviarie l’esecutore dovrà impiegare treni diserbatori autotrainanti bidirezionali. Solo nel caso non fosse possibile effettuare i trattamenti di diserbo con i treni diserbatori a causa di condizioni meteorologiche avverse o per mancate concessioni o riduzioni delle interruzioni programmate necessarie alla circolazione di detti treni diserbatori, al fine di consentire il rispetto dei programmi di lavoro FER potrà autorizzare l’impiego di autocarrelli del tipo strada-rotaia.
I treni diserbatori e i mezzi strada-rotaia allestiti per il diserbo dovranno:
a. utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli antideriva e basse pressioni;
b. essere dotati di dispositivi di irrorazione orientabili, garantire una perfetta distribuzione del prodotto ed una portata costante atta ad assicurare l’irrorazione nella quantità occorrente per il trattamento chimico sulla linea ed oltre il sentiero;
c. essere dotati di appositi rubinetti di arresto, atti ad interrompere immediatamente il flusso della miscela o a limitare l’aspersione solo ad una fascia (laterale o centrale);
d. essere dotati di un idoneo impianto di illuminazione per consentire l’esecuzione del trattamento in ore notturne;
e. essere costruiti per consentire al personale addetto all’aspersione della miscela diserbante una vista completa sia frontale sia laterale della linea e contemporaneamente degli ugelli irroratori;
f. essere eventualmente dotati di videocamera per la registrazione degli interventi in corso di esecuzione;
g. i treni diserbatori dovranno altresì essere dotati di un sistema computerizzato che consenta di registrare e stampare per ogni tratta di lavoro ed in tempo reale:
o progressiva chilometrica;
o velocità del treno in fase di trattamento;
o quantità di prodotto irrorata;
o quantità di miscela irrorata per ciascun chilometro di percorso;
o ora e data del percorso;
o temperatura e umidità atmosferica;
o direzione e intensità del vento;
o tipo di prodotto utilizzato e concentrazione;
h) i mezzi strada-rotaia allestiti per il diserbo dovranno altresì essere dotati di un sistema di registrazione delle operazioni eseguite, in particolare:
o il controllo elettronico dei volumi di miscela irrorata;
o il controllo elettronico dei volumi di prodotto irrorato;
o la progressiva chilometrica;
o ora e data del percorso;
o condizioni meteo/vento;
o tipo di prodotto utilizzato.
Copia dei filmati delle registrazione degli interventi di cui al punto f) dovrà essere consegnata a FER su supporto DVD.
I parametri di cui ai punti f), g) e h) dovranno essere stampati su apposito tabulato cartaceo e consegnati a FER unitamente ad idoneo supporto informatico contenente i dati in formato database o similare, compatibili con i programmi di Microsoft Office. Detti mezzi dovranno essere muniti del relativo libretto di circolazione o carta di circolazione rilasciato/a da RFI in corso di validità.
Per la determinazione della quantità da contabilizzare, dalla lunghezza delle tratte di linea trattate (progressive chilometriche inizio-fine) sono state detratte le lunghezze delle gallerie e dei ponti/sottovia/viadotti maggiori o uguali a 3,00 m.
Vale la seguente avvertenza sull’essiccamento della vegetazione infestante:
Essiccamento della vegetazione infestante - Il trattamento dovrà prevedere l’essiccamento della vegetazione infestante erbacea e arbustiva nell’area trattata nella misura non inferiore al 90% (novanta per cento).
Il servizio di diserbo lungo le linee ferroviarie (a singolo binario), da effettuarsi mediante l’utilizzo del “treno diserbatore”, (o del autocarrello del tipo strada-rotaia se autorizzato da FER) dovrà interessare una fascia di larghezza pari a circa 8,435 m misurati in asse di ogni binario (di corsa e di circolazione delle
stazioni), e comunque non inferiore a 3,50 m dalla più vicina rotaia su ambo i lati del binario e in ogni modo dovrà essere contenuta assolutamente nei limiti della proprietà ferroviaria.
Vale la seguente avvertenza per il trattamento chimico diserbante di piazzali, scarpate, banchine, piani caricatori, binari di scali ferroviari o comunque di superfici di terreno:
Per il diserbo chimico di piazzali, scarpate, banchine, piani caricatori, binari di scali ferroviari o comunque di superfici di terreno, dovranno essere impiegati mezzi strada-rotaia allestiti per il diserbo e attrezzature a spalla di ausilio e, nel caso fosse possibile, treni diserbatori.
Vale la seguente avvertenza sull’essiccamento della vegetazione infestante:
Essiccamento della vegetazione infestante - Il trattamento dovrà prevedere l’essiccamento della vegetazione infestante erbacea e arbustiva nell’area trattata nella misura non inferiore al 90% (novanta per cento).
Il trattamento di diserbo negli ambiti ferroviari diversi dai binari di linea e delle stazioni, quali piazzali e scali ferroviari, eseguito con mezzi strada-rotaia e attrezzature manuali (quando non sia possibile effettuarlo con le apparecchiature in dotazione ai treni diserbatori) dovrà interessare l’intera area ferroviaria ma dovrà essere strettamente contenuto nei limiti della proprietà ferroviaria.
Il trattamento di diserbo in prossimità dei passaggi a livello pubblici e privati eseguito con mezzi strada- rotaia e attrezzature manuali (quando non sia possibile effettuarlo con le apparecchiature in dotazione ai treni diserbatori) dovrà ottemperare necessariamente quanto previsto alla lettera b) del precedente punto 4.1.
Avvertenza comune per il treno diserbatore e per l’autocarrello del tipo strada-rotaia:
il treno diserbatore e l’autocarrello strada-rotaia dovranno essere dotati di ruote ferroviarie di idoneo diametro e larghezza tali da garantire l’occupazione dei circuiti di binario ed il regolare funzionamento delle apparecchiature di blocco conta assi. In caso contrario saranno da FER dichiarati inidonei e dovranno essere allontanati dal cantiere senza che l’esecutore possa sollevare obiezioni al riguardo.
8. SERVIZIO DI SFALCIO/TAGLIO ERBA, ARBUSTI E CESPUGLI ED ESTIRPAZIONI DI ROVI
8.1 ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LE ATTIVITA’ (MANUALE E MECCANICA) DI SFALCIO/TAGLIO ERBA, ARBUSTI E CESPUGLI ED ESTIRPAZIONI DI ROVI
L’esecutore è tenuto, in particolare, ad avere la proprietà e/o la piena disponibilità certificata delle attrezzature di seguito indicate. Le attrezzature devono essere costruite appositamente per lo scopo a cui sono destinate, complete, e pronte per l’uso. Devono essere perfettamente funzionanti e rispondenti ai requisiti di seguito riportati.
Per quanto riguarda le attività di sfalcio/taglio erba, arbusti e cespugli ed estirpazione di rovi sulle linee ferroviarie di FER, le attrezzature necessarie sono riconducibili alle seguenti due categorie:
a) mezzo strada-rotaia, dotato di braccio snodato di adeguata lunghezza e provvisto di attrezzatura idonea per caratteristiche, dimensioni, potenza, capacità di taglio e trinciatura di erba, arbusti e cespugli, nonché per l’estirpazione di rovi presenti lungo le linee.;
b) attrezzature portatili idonee per i tagli meccanici manuali delle zone non raggiungibili con le attrezzature in dotazione ai mezzi di cui al precedente punto a).
Resta inteso che i mezzi strada-rotaia e le attrezzature manuali di taglio devono essere perfettamente ottemperanti le norme antinfortunistiche di sicurezza; l’esecutore risulta, pertanto, l’unico responsabile dei mezzi e delle suddette attrezzature, ne risponde personalmente e libera FER da ogni responsabilità. Tutto il personale dell’esecutore dovrà essere informato e formato dal medesimo sui rischi connessi alle suddette attività e dovrà operare solo se in possesso di validi e idonei DPI.
8.2 TAGLIO DI ARBUSTI, ESTIRPAZIONE DI ROVI E SFALCIO DI ERBA
A raso dai piazzali e dalle scarpate ferroviarie compreso il trasporto del materiale tagliato, che resterà di proprietà dell'Imprenditore, fuori della sede ferroviaria.
Per l’esecuzione delle suddette lavorazioni, trova applicazione quanto esplicitato nella Tariffa dei prezzi “OM” di RFI per la manutenzione ordinaria delle opere civili - edizione 2017 .
8.3 ABBATTIMENTO O POTATURA DI ALBERI
Posti anche su pareti o pendici prospicienti la sede ferroviaria, secondo le prescrizioni delle Ferrovie, con tutte le precauzioni e mezzi necessari per evitare danni all'esercizio ferroviario o a terzi, compreso l'allontanamento dalla sede ferroviaria delle materie di risulta, che resteranno di proprietà dell'Imprenditore. L’abbattimento di alberi di diametro del fusto misurato al piede superiore a 30 cm sarà compensato in economia, sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’abbattimento medesimo ed in base ai costi della manodopera e dei noleggi dei mezzi occorrenti. –
Per l’esecuzione delle suddette lavorazioni, trova applicazione quanto esplicitato nella Tariffa dei prezzi “OM” di RFI per la manutenzione ordinaria delle opere civili - edizione 2017.
9. REQUISITI MINIMI INDEROGABILI DEI ROTABILI CIRCOLANTI SUI BINARI DELLE LINEE FER
Ciascun rotabile circolante sui binari delle linee FER dovrà possedere i requisiti già indicati nei precedenti punti 4.3 e 5.1, da cui risultano i seguenti requisiti minimi inderogabili:
a) essere munito di libretto di circolazione ferroviario in corso di validità (rilasciato da RFI) e di regolare contrassegno di circolazione;
c) essere in regola rispetto a tutte le prescrizioni e norme di cui al libretto di circolazione stesso;
d) essere in regola con le necessarie revisioni annuali e generali per le quali sarà tassativa la registrazione sul libretto di circolazione, oltre alle registrazioni di eventuali verifiche di personale ispettivo;
e) essere condotto da personale istruito e formato sia sulla conduzione ed utilizzo del mezzo, sia sulla presenza dei rischi specifici durante la conduzione;
f) essere dotato di dispositivi di irrorazione orientabili e provvisti di apposita schermatura atta a limitare “l’effetto deriva” determinato dall’avanzamento del convoglio, ed altresì garantire una perfetta ed omogenea distribuzione del prodotto ed una portata costante atta ad assicurare l’irrorazione nella quantità
occorrente, con il convoglio in assetto di funzionamento. FER ammetterà l’avanzamento in fase di irrorazione della miscela fino alla velocità massima di 30 km/h;
g) il personale addetto al comando ed al controllo dei dispositivi atti all’aspersione della miscela diserbante dovrà avere una visuale completa e totale sia frontale che laterale della linea e delle superfici sottoposte a trattamento (per questo il mezzo dovrà essere dotato di ampie e idonee vetrature), ed un controllo visivo diretto e completo degli ugelli irroratori, che dovranno essere manipolati in modo da poterne adeguare le caratteristiche in funzione della sezione ferroviaria in fase di irrorazione;
h) appositi rubinetti d’arresto dovranno interrompere immediatamente il flusso della miscela o ridurre l’aspersione solo ad una fascia (laterale o centrale) qualora ve ne fosse la necessità in dipendenza dello stato dei luoghi e delle cose;
i) un idoneo impianto d’illuminazione dovrà consentire l’esecuzione ottimale del trattamento in ore notturne.
Le macchine non in regola con i suddetti requisiti non potranno essere impiegate nel servizio e, se presenti in cantiere, dovranno essere immediatamente allontanate a cura e spese dell’esecutore.
Tutte le macchine ed i mezzi d’opera impiegati nei lavori dovranno essere elencati nella documentazione contrattuale inerente la sicurezza, con l’espressa annotazione che rispondano alle norme relative ad eventuali omologazioni da rilasciare dagli Organismi di controllo a ciò preposti, oltre alla ottemperanza di tutti i requisiti di legge.
10. PERSONALE DA ADIBIRE AL SERVIZIO
L’esecutore dovrà disporre, in numero sufficiente per garantire la tempestività e continuità del servizio, di personale tecnicamente preparato per l’esecuzione del servizio ed abilitato alla manipolazione e all’utilizzo dei prodotti diserbanti. Detto personale dovrà possedere specifica conoscenza ed istruzione in merito alle misure di prevenzione e protezione dagli effetti dannosi per la salute dovuti all’utilizzo, manipolazione e contatto con tali prodotti.
Inoltre, detto personale sarà tenuto, a semplice richiesta da parte del personale preposto ai controlli, a dimostrare tempestivamente il possesso di idonea certificazione e documentazione di abilitazione rilasciata tramite dichiarazione dell’aggiudicatario o, se necessaria, dall’autorità preposta, ovvero da idoneo organismo certificatore per l’utilizzo e la manipolazione dei prodotti diserbanti.
L’esecutore dovrà disporre del seguente personale istruito e formato, i cui nominativi dovranno essere comunicati a FER:
- almeno tre persone abilitate alla conduzione dei veicoli indicati ai precedenti punti 4.3 e 5.1;
- almeno un Direttore Tecnico con comprovata esperienza nel settore del diserbo ferroviario ed a conoscenza delle norme di base ferroviarie, sempre presente sul cantiere;
- un agronomo regolarmente iscritto all’albo degli Agronomi o dei Periti, presente sul cantiere almeno due giorni alla settimana per verificare la regolarità e la qualità del lavoro;
- almeno due operatori in possesso dei requisiti necessari all’acquisto e all’impiego di prodotti diserbanti di che trattasi.
Il personale dell’esecutore dovrà tenere un comportamento corretto sia verso il personale FER, sia verso estranei al servizio; dovrà attenersi alle disposizioni eventualmente impartite da FER.
L’esecutore ha l’obbligo di comunicare i nominativi, i dati anagrafici ed identificativi dei propri dipendenti addetti al servizio.
FER provvederà ad allontanare il personale dell’esecutore reo di un comportamento non gradito ad insindacabile giudizio della stessa FER, senza che l’esecutore possa sollevare obiezioni al riguardo.
11. OBBLIGHI PARTICOLARI IN PRESENZA DI CONDUTTURE ELETTRICHE
Nell’esecuzione del servizio l’esecutore è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le istruzioni e norme di sicurezza per l’esercizio delle linee elettriche emanate da FER, delle quali l’esecutore deve aver preso esatta e perfetta conoscenza.
Sulle linee elettrificate è fatto divieto di utilizzare qualsiasi attrezzatura che permetta di avvicinarsi (anche durante le operazioni di aspersione del diserbante nei piazzali o il taglio o la potatura di alberi) alla linea di contatto a distanza inferiore a quella prevista dal DPR 469/79 (m 1,00).
In particolare, qualora l’esecutore debba operare con personale od attrezzature in prossimità di condutture elettriche o, comunque, di installazioni elettriche sotto tensione, l’esecutore medesimo dovrà richiedere a FER di procedere obbligatoriamente e preliminarmente alla disalimentazione per tolta tensione delle condutture di contatto dei binari e degli impianti ferroviari. L’esecutore dovrà, pertanto, operare secondo le modalità stabilite dalle predette istruzioni per i servizi di vigilanza e di protezione cantieri e dalle istruzioni e norme di sicurezza per l’esercizio delle linee elettriche.
In qualsiasi circostanza esista un possibile rischio di non ottemperanza della distanza di sicurezza sopra indicata o di contatto con conduttore o impianto o dispositivo in tensione, l’esecutore dovrà ordinare al dipendente personale di sospendere le attività; dovrà richiedere a FER la disalimentazione della linea elettrica o dell’impianto o dispositivo elettrico anche funzionante a bassa tensione e successivamente, solo con modulo di tolta tensione in suo possesso consegnatogli dal personale FER, potrà riprendere le attività. Qualora per l’esecuzione di particolari interventi sia necessario procedere preventivamente alla tolta tensione di condutture elettriche di contatto degli impianti di trazione ferroviaria o di linee elettriche in genere e non siano previste in contratto le durate di lavorabilità (interruzioni programmate, intervalli liberi da treni), le durate stesse saranno stabilite da FER in rapporto alle esigenze di esecuzione del servizio e dell’esercizio ferroviario.
Nessun maggior compenso spetterà all’aggiudicatario per i relativi connessi oneri.
Le prestazioni degli agenti ferroviari preposti alla tolta tensione ed allo scambio dei moduli relativi saranno a carico di FER.
12. VERBALI DI AVVIO E TEMPISTICA DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Relativamente a ciascun ciclo di trattamento di diserbo chimico sarà sottoscritto apposito Verbale di Avvio entro massimo 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta di sottoscrizione da parte di FER.
Il tempo massimo utile per l’esecuzione di ciascun ciclo di trattamento di tutte le linee ferroviarie e relative aree pertinenziali è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del relativo Verbale di Avvio.
In detto termine sono compresi anche i tempi occorrenti per l’organizzazione operativa dell’esecutore, per ottenere le autorizzazioni necessarie alla esecuzione del servizio ed ogni altro adempimento preparatorio necessario prima dell’effettivo inizio delle prestazioni.
Il suddetto termine è pertanto improrogabile, in quanto nella sua determinazione si è già tenuto conto, nella misura delle normali previsioni, dell’incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
Il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione di ciascun ciclo di trattamento sarà oggetto di applicazione di penale, ai sensi di quanto riportato nello Schema di Contratto.
Qualora casi fortuiti o di forza maggiore o, comunque, non imputabili all’esecutore turbino o facciano sospendere la normale attività, i termini fissati per l’ultimazione del servizio potranno essere prorogati, a richiesta dell’esecutore, solo nella misura che il Responsabile del Procedimento, a suo insindacabile giudizio, riterrà giustificata dagli eventi stessi.
In tal caso non spetterà comunque all’esecutore alcun diritto per compensi o indennizzi.
Ove successivamente alla consegna, circostanze speciali, cause imprevedibili o di forza maggiore e/o ragioni di pubblico interesse impediscano parzialmente o totalmente il regolare svolgimento del servizio, il Responsabile del Procedimento può ordinare a suo insindacabile giudizio la sospensione parziale o totale del servizio, e procede in contraddittorio con l’esecutore alla sottoscrizione di apposito verbale di sospensione, in cui vengono indicate le cause che hanno determinato l’interruzione.
In caso di sospensione parziale dell’effettuazione del servizio l’esecutore è tenuto a proseguire le altre parti di servizio eseguibili.
Qualunque contestazione dell’esecutore deve essere iscritta, a pena di decadenza, nel verbale di sospensione. In caso di sospensione non spetterà comunque all’esecutore alcun diritto per compensi o indennizzi aggiuntivi, ma la durata delle sospensioni non sarà conteggiata nel termine sopra stabilito per l’ultimazione del servizio.
Per ciascun ordine di prestazioni accessorie a misura sarà sottoscritto apposito Verbale di Avvio entro massimo 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta di sottoscrizione da parte di FER. In suddetto Xxxxxxx sarà stabilito il termine massimo utile per l’esecuzione della prestazione ordinata, fermo restando che il mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione delle prestazioni sarà oggetto di applicazione di penale, ai sensi di quanto riportato nello Schema di Contratto.
13. VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Quando l’esecutore avrà terminato l’esecuzione relativa a ciascun Verbale di Avvio ne darà comunicazione scritta a FER chiedendo l’effettuazione di sopralluogo per la verifica della qualità del servizio svolto; FER effettuerà detto sopralluogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In occasione di detto sopralluogo sarà verificato il servizio svolto in ordine di qualità e quantità.
Nel caso si rendessero necessari, a giudizio insindacabile di FER, ulteriori interventi nelle aree già trattate atti ad eliminare eventuali residue vegetazioni ovvero a perfezionare il servizio svolto, questi saranno eseguiti a cura e spese dell’esecutore entro tempi che saranno concordati con FER, senza diritto a richiedere ulteriori compensi di sorta.
Accertato il buon esito del servizio prestato sarà rilasciata specifica Attestazione provvisoria di regolare esecuzione attestante esplicitamente i relativi crediti maturati dall’esecutore e conseguente l’autorizzazione a fatturare, in mancanza della quale qualsiasi eventuale fattura emessa dall’esecutore sarà respinta.
Suddette Attestazioni provvisorie diverranno definitive alla scadenza del periodo di garanzia previsto al successivo capitolo , qualora non siano insorte significative necessità di ulteriori interventi.
14. PERIODO DI GARANZIA
Dalla data della Attestazione provvisoria di regolare esecuzione di cui al precedente capitolo , decorrerà un periodo di garanzia della durata di 4 (quattro) mesi.
Durante detto periodo FER potrà pretendere ulteriori interventi nel caso si manifestino fenomeni di ripresa della vegetazione, e l’esecutore dovrà procedere agli interventi richiesti senza diritto ad ulteriori compensi. In caso di eventuali necessità di ulteriori interventi particolarmente significativi durante il periodo di garanzia, il termine del periodo di garanzia potrà essere prorogato, fino ad un massimo di ulteriori quattro mesi, ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento.
15. INTERVENTI ECCEZIONALI URGENTI
Laddove l’aggiudicatario si sia impegnato a fornire il servizio eccezionale in argomento1, in caso di intervento urgente non programmato (es. interruzione della circolazione ferroviaria a causa della caduta di alberi sulla linea ferroviaria), il DEC (o suoi delegati) provvederà immediatamente, anche telefonicamente o via mail, a contattare l’impresa, affinché questa intervenga nelle successive 24 ore (salvo diversamente offerto dall’aggiudicatario in sede di gara) a ripristinare la stato quo ante.
L’importo minimo per il singolo intervento a chiamata sarà pari o superiore a € 500.
Non verrà riconosciuto alcun costo di chiamata, che è da intendersi ricompreso nelle voci prezzo a base di gara.
Per ciascuna ora indivisibile oltre la ventiquattresima, il mancato intervento da parte dell’aggiudicatario comporterà l’applicazione di una penale pari € 100, fermo restando il risarcimento dell’ulteriore danno.
16. PRESIDI FERROVIARI LOGISTICI
Laddove l’aggiudicatario si sia impegnato a fornire il servizio “Presidio Logistico”2, l’Impresa dovrà attivare un numero di presidi logistici corrispondente a quello per cui si era impegnata in sede di gara.
Ciascun presidio logico dovrà essere opportunamente attrezzato, ubicato anche su un’area consegnata da FER e composto da:
1 A tal proposito, si rinvia al criterio n° 4 della tabella SVO.
2 A tal proposito, si rinvia al criterio n° 5 della tabella SVO.
• N° 1 base logica idonea a ricoverare i mezzi (ferroviari e non) e tutti gli attrezzi e i materiali che potrebbero essere utilizzati nei cantieri contemporaneamente attivi;
• N° 1 nucleo abitativo per servizi di cantiere prefabbricato monoblocco ad uso ufficio;
• N° 1 abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico prefabbricato monoblocco ad uso spogliatoio;
• N° 1 box in lamiera ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi. Resta inteso che l’Impresa potrà utilizzare, in alternativa a quanto testé delineato, immobili di sua proprietà o nella sua disponibilità esclusiva, ubicati nell’ambito territoriale della rete FER.
L’impresa dovrà valutare la necessità di mettere a disposizione più presidi, opportunamente dislocati sul territorio in modo da coprirne l’estensione in maniera congrua.
17. PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA
E' obbligo dell’esecutore adottare, nell'esecuzione del contratto, tutte le misure atte a garantire l'incolumità del personale comunque interessato, nonché di rispettare e far rispettare tutte le norme di sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008.
Rimane pertanto stabilito che l’esecutore assumerà ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni sul lavoro, intendendosi esclusa da tale responsabilità la FER.
L’esecutore assumerà inoltre la piena responsabilità per danni a persone e/o a cose di FER o di terzi per fatto dell’esecutore o suoi dipendenti, tenendo perciò sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa, molestia e responsabilità che al riguardo venisse mossa.
L’esecutore è tenuto a ben conoscere e ad attenersi a tutte le disposizioni, prescrizioni e norme di sorta contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI), inclusi i relativi collegati.
Nei trattamenti di diserbo chimico l’esecutore è il solo responsabile a qualsiasi titolo, ne risponderà personalmente e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:
- adottare tutte le precauzioni ed accorgimenti tecnici idonei ad evitare che possano essere offese o molestate le persone, compreso il personale FER eventualmente presente sulle aree per attività manutentive od altro, i cittadini residenti nelle zone urbanizzate prossime ai luoghi di irrorazione e lungo linea, nonché gli animali comprese le api;
- interrompere l’irrorazione oltre che in punti singolari quali travate metalliche, attraversamenti stradali su passaggi a livello, anche in caso di incrocio di treni nonché di precipitazioni atmosferiche e di vento;
- adottare tutte le misure necessarie atte ad impedire la diffusione di polveri di prodotto durante le fasi di preparazione delle miscele nonché la diffusione di vapori, di nebulizzati o polveri durante la fase di irrorazione;
- eseguire una dettagliata ricognizione, verbalizzandone i risultati, dei terreni e delle colture limitrofe interessate dalle prestazioni, nonché di ogni altra situazione esistente in prossimità della sede ferroviaria (canali irrigui, sorgenti, pozzi, corsi d’acqua,…) per scongiurare danni od inquinamenti di alcun genere.
18. SUBAPPALTO
II subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni fissate dalle leggi, con particolare riferimento all’art.
105 del D.Lgs. 50/2016 e dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici nonché secondo quanto previsto nel disciplinare di cui la presente procedura e la relativa dichiarazione d’intento dell’affidatario.
FER non provvederà al pagamento diretto degli eventuali subappaltatori e/o cottimisti ed è pertanto fatto obbligo all'Impresa di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dell'Impresa corrisposti al subappaltatore entro venti giorni della data di ciascun pagamento effettuato.
19. PAGAMENTI FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti avverranno semestralmente, previa recezione della fattura relativa alle prestazioni accertate dalla Verifica di conformità, accertata dal Direttore esecuzione contratto (DEC) nominata da FER, ovvero entro massimi 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni del semestre.
I pagamenti avverranno ad esito positivo delle verifiche riguardanti:
• DURC (ivi compresi i subappaltatori);
• Inadempimenti xx xxx. 00-xxx X.X.X. x. 000/00;
• Regolare pagamento dei dipendenti (dedicati all’appalto) dell’appaltatore e dei subappaltatori. Tale regolare pagamento dovrà essere attestato da dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della società controfirmata dal collegio dei revisori se presente ovvero dal soggetto che si occupa della tenuta delle paghe, anche come professionista esterno iscritto ad un albo o registro;
• Eventuali fatture quietanziate inerenti ai subappaltatori.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può a propria scelta pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero può bloccare i pagamenti fino alla regolarizzazione retributiva.
20. CAUZIONE DEFINITIVA
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/16, è costituita mediante allegata sulla base di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui
l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto.
Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile.
Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia.
La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del periodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
21. POLIZZA ASSICURATIVA
Polizza assicurativa “RC professionale” (con importo della somma assicurata pari all’importo posto a base di gara) è stata stipulata dall’IMPRESA mediante con un massimale almeno pari a 500.000,00 euro.
22. PENALI
Premesso che l’applicazione di penali non esclude il diritto di FER a pretendere il risarcimento dell’eventuale maggior danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni alle norme contrattuali, qualora l’Impresa aggiudicataria non ottemperasse agli obblighi assunti, con riferimento alla puntualità, alla qualità e alla perfetta esecuzione delle lavorazioni (obblighi tutti che dovranno essere conformi all’offerta e al capitolato della prestazione), FER applicherà una penale giornaliera pari a 5% del valore della riparazione, fermo restando il limite massimo del 10 % dell’importo contrattuale.
Risoluzione del contratto: FER potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicatrice, nei seguenti casi:
a) Frode e malafede a danno della Stazione Appaltante;
b) Verificarsi da parte dell’impresa appaltatrice in un trimestre di 5 inadempienze o gravi negligenze contrattuali o inadempienze normative (retributive ed assicurative verso il personale dipendente);
c) Sospensione ingiustificata del servizio, anche per una sola volta;
d) Situazione di fallimento, liquidazione cessione attività, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell’aggiudicatario;
e) Cessione del contratto a terzi, subappalto non preventivamente autorizzato da FER.
23. MONITORAGGIO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI
In ottemperanza all’art. 3 Reg. UE 1078/2012 ognuna delle parti è responsabile del monitoraggio della propria parte di sistema.
A tal fine l’AGGIUDICATARIO si impegna ad applicare il processo di monitoraggio illustrato nell’appendice
del suddetto Regolamento, per la propria parte di sistema e per quella relativa ai propri appaltatori, attraverso apposite clausole contrattuali.
In ottemperanza all’art. 4 del citato Regolamento l’AGGIUDICATARIO si impegna a trasmettere almeno con cadenza annuale le informazioni derivanti dall’applicazione del processo di monitoraggio stabilito dal Regolamento al fine di consentire a FER di adottare tutte le necessarie azioni correttive dirette a garantire il raggiungimento delle prestazioni di sicurezza del sistema ferroviario.
24. ATTREZZATURE E MACCHINARI
Tutti i macchinari, l’attrezzatura e quanto altro occorrente alla buona esecuzione del servizio sarà fornito dall’Impresa.
L’Impresa stessa dovrà provvedere, ad esclusiva sua cura e spese, alla manutenzione, alle riparazioni, al trasporto, alla custodia dei propri macchinari ed attrezzi ed alla fornitura di quanto altro fosse necessario per il loro impiego.
L’Impresa si impegna ad utilizzare macchinari, attrezzature e prodotti che siano conformi alle vigenti disposizioni di legge.
25. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D’APPALTO
L’eventuale cessione del corrispettivo del presente appalto non è ammessa ai sensi dell’art. 8 delle CGC.
26. ONERI
Si intendono a completo carico dell’Impresa, e già compreso nell’importo del Contratto:
• L’onere per l’adozione di tutti i provvedimenti necessari, affinché, nel periodo di espletamento del servizio, i beni di proprietà FER, anche nel caso in cui venga disposta la sospensione delle lavorazioni, siano custoditi in modo tale da evitare deterioramenti di qualsiasi genere, restando inteso che saranno ad esclusivo carico dell’Impresa e non considerati come voluti a cause di forza maggiore i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.
• L’onere per adottare tutte le misure necessarie (abbattimento polveri, attenuazione rumori, evacuazione gas nocivi, etc.) a garantire l’igiene sul lavoro e a ridurre i disturbi, anche nei riguardi degli insediamenti abitativi e delle installazioni circostanti.
• L’onere per provvedere allo smaltimento dei materiali di risulta in discarica per legge autorizzate a raccoglierli (quali materiali provenienti da demolizioni e scavi) a propria cura e spese ai sensi e nei modi del D.L. n° 22/99.
Sono altresì a carico dell'Impresa le spese e gli adempimenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per l'inizio e l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto, in base alla normativa vigente, nonché quanto previsto nelle CGC.
27. VINCOLI NORMATIVI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA
Nell’espletamento dei Servizi e di ogni altra prestazione dovuta ai sensi del presente Contratto, l’Impresa dichiara di conoscere ed ottemperare a tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni emanate dalle autorità competenti in materia di LL.PP. o che abbiano, comunque, attinenza o siano applicabili nell’esecuzione di lavori e delle provviste oggetto del presente contratto.
L’Impresa assumerà, pertanto, la piena responsabilità per danni a persone e a cose della FER o di terzi per fatto dell’Impresa stessa e dei suoi dipendenti, tenendo, perciò, sollevata ed indenne FER da qualsiasi pretesa e molestia che, al riguardo, venisse mossa.
L’impresa dovrà, dunque, provvedere, per tutta la durata del contratto, alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale, idoneo alle necessità ed agli obblighi assunti.
È altresì obbligo dell’Impresa adottare tutte le misure atte a garantire l’incolumità del personale comunque interessato all’esecuzione dell’oggetto del presente contratto ed adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti.
28. DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO
Si dà atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è , dell’Ufficio .
29. RUOLI E RESPONSABILITÀ
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto presso FER (DEC), o suoi delegati, avrà le seguenti responsabilità principali:
- Controllare continuativamente l’Appalto da un punto di vista amministrativo/contabile;
- Mantenere i contatti tecnico-operativi con il Responsabile del Servizio dell’Appaltatore di cui sotto;
- Richiedere le prestazioni oggetto del presente Contratto;
- Verificare la corretta esecuzione del Servizio, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali.
Il Responsabile del Servizio presso l’Appaltatore (RSA) dovrà coordinare tutte le attività svolte nell’ambito contrattuale con il DEC (o suoi delegati), al fine di garantire la massima efficacia organizzativa dei servizi assumendo, di iniziativa e/o richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la regolarità ed esattezza delle prestazioni.
La nomina di tale responsabile dovrà essere comunicata a FER a seguito della stipulazione del contratto, a mezzo posta certificata; ogni eventuale successiva variazione del RSA dovrà essere comunicata prima dell’effettiva sostituzione.
Unitamente alla nomina del RSA, l’appaltatore dovrà comunicare a FER i relativi numeri di cellulare, fax, e- mail, per consentire al DEC (e suoi delegati) di comunicare con la massima efficacia.
30. TUTELA DEI LAVORATORI
L'eventuale assunzione di mano d'opera dovrà essere effettuata in ossequio alle norme vigenti in materia, ai sensi dell'art. 7 del Capitolato Generale; l'IMPRESA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori.
Alle prestazioni dei lavoratori dipendenti dovranno essere applicate le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti anche se l'IMPRESA non aderisse alle associazioni che hanno stipulato i patti stessi, ai sensi di quanto richiamato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 87 del 10/09/1993.
L'IMPRESA, inoltre, è tenuta agli adempimenti previsti della Legge 68/99 in materia di assunzioni dalle categorie protette.
L'IMPRESA avrà l'onere di comunicare, ai fini del rispetto delle leggi sul lavoro, i nominativi dei propri dipendenti o di dipendenti di terzi che verranno addetti al cantiere.
E' fatto obbligo all'IMPRESA di esibire, su richiesta della Direzione esecuzione contratto o del Responsabile del Procedimento, secondo le rispettive competenze, tutti i libri obbligatori concernenti il rapporto di lavoro dipendente, nonché copia delle polizze di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data non antecedente a 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, l'IMPRESA sarà avvertita per iscritto di eseguire detti pagamenti e, ove non provvedesse, FER potrà farlo d'ufficio con rivalsa a carico dell'IMPRESA stessa, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Generale.
Le gravi o ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
Relativamente alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere, l'IMPRESA è tenuta a depositare prima della consegna dei lavori:
a) piano operativo di sicurezza fisica dei lavoratori (POS);
b) nominativo del responsabile della sicurezza al sensi del D.Igs 81/2008;
c) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
d) nominativo del responsabile della sicurezza nel cantiere;
e) nominativo del capocantiere;
f) la dichiarazione di adempimento degli obblighi relativi al documento di valutazione dei rischi esistenti in ambito aziendale e le misure di prevenzione e di emergenza adottate, di cui al D.Lg.vo 81/2008. L'IMPRESA deve fornire tempestivamente alla Direzione Lavori gli aggiornamenti della documentazione di cui al punto precedente, ogni volta che mutino le condizioni di cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'IMPRESA, previa sua formale costituzione di mora, costituiscono cause di risoluzione del contratto in danno.
31. DANNI DI FORZA MAGGIORE
Tutti i danni per forza maggiore a persone e cose — compresi quelli causati da incidenti sia alle opere sia agli attrezzi, macchinari, impianti di servizio e materiali approvvigionati — saranno convenzionalmente posti a carico dell'IMPRESA.
32. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs 50/16 nonché quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’art. 61 punto 3 delle condizioni generali
di contratto.
Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs 50/16. Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs 50/16,
FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:
-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisione relative alla procedura;
-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di subappalto.
33. CLAUSOLE DI INTEGRITÀ
FER si riserva la facoltà di recedere dal contratto secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. da 108 e 109 del D.Lgs. 50/16.
Qualora si verifichino le condizioni previste all’art. 108 comma 2 del D.Lgs. 50/16, FER potrà stipulare un nuovo contratto di appalto con altri; i maggiori oneri dipendenti dalla nuova stipula sono a carico dell'IMPRESA.
Sono, inoltre, cause di risoluzione per grave inadempienza:
-aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte di FER;
-aver corrisposto o promesso di corrispondere, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro regali o altra utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-ricorrere o aver ricorso a mediazione o altra opera di xxxxx, finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
-la mancata segnalazione al Responsabile della Prevenzione e della Corruzione di FER di qualsiasi tentativo di turbativa, distorsione o irregolarità, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti di FER, avvenute, nelle fasi della procedura o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di chiunque possa influenzare le decisione relative alla procedura;
-la mancata collaborazione con le forze di polizia ovvero l’omessa denuncia di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
L’affidatario si impegna inoltre ad inserire identiche “Clausole di integrità” nei contratti di subappalto ed è consapevole che, in difetto di ciò, FER non concederà autorizzazione di subappalto.
34. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’IMPRESA è tenuta: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
35. DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutta la durata delle prestazioni, l'IMPRESA elegge il proprio domicilio in .
36. CONTROVERSIE
E' esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente per eventuali vertenze giudiziarie è quello di Ferrara.
37. TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PRIVACY
Le parti si autorizzano reciprocamente –ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs- 196/2003- a trattare, anche informaticamente, e a comunicare a terzi i propri dati personali, in relazione agli adempimenti connessi all’esecuzione e cessazione del presente Contratto.
38. SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE
A norma dell'art. 8 del Capitolato Generale e dell'art. 139 del Regolamento, sono a carico dell'IMPRESA tutte le spese di contratto e gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari e di eventuale registrazione, laddove richiesta da una delle parti.
Si conviene che il presente si intende stipulato alla data dell’invio a mezzo posta elettronica certificata degli originali sottoscritti digitalmente da entrambe le parti.
39. VARIANTI CONTRATTUALI
II termine fissato per la formulazione dell’offerta ha consentito all’IMPRESA un attento esame della documentazione di gara che è stata ritenuta sufficiente per consentire l’esatta valutazione di tutte le prescrizioni e relativi oneri connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte delle opere e per la buona organizzazione del cantiere.
L’IMPRESA dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, sia generali sia particolari, che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta, nonché di aver attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole contrattuali, nessuna esclusa.
Ogni variante al presente contratto dovrà essere formulata sotto forma scritta.
Xxxxx sarà dovuto all’IMPRESA qualora la stessa esegua di sua iniziativa lavori non contemplati nel presente contratto e nei suoi allegati.
************************************* Ferrovie Xxxxxx Xxxxxxx s.r.l.
il Direttore Generale X.xx Digitalmente per I'IMPRESA
il Legale Rappresentante X.xx Digitalmente
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. si intendono specificatamente approvati dall'IMPRESA, per averne preso piena e particolareggiata conoscenza, i seguenti articoli del presente Contratto: art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19,
art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32; art. 33; art. 34,
art. 35, art. 36, art. 37, art. 38; art. 39.
per l'IMPRESA
il Legale Rappresentante (X.xx Digitalmente)
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