CONTRATTO DI SUBFORNITURA
CONTRATTO DI SUBFORNITURA
DI SERVIZI DI SELEZIONE ROTTAME DI VETRO MEDIANTE CERNITA MANUALE E/O MECCANICA
BOZZA
Nello schema di contratto vengono evidenziate in rosso le parti che potrebbero essere oggetto di ridefinizione a fronte dell’esito della contrattazione dell’Allegato Tecnico COREVE
Sommario
Articolo 1 – Premesse ed Allegati 3
Articolo 2 - Oggetto del contratto 3
Articolo 3 - Organizzazione del Personale. Subfornitura 3
Articolo 4 – Approntamento, pulizia e custodia del cantiere 4
Articolo 6 - Durata del Contratto e sua estinzione 6
Articolo 9 - Dichiarazioni del Subfornitore. Salute e sicurezza presso gli impianti 6
Articolo 11 – Modifiche del Contratto 7
Articolo 12 – Forza Maggiore 7
Articolo 13 – Risoluzione delle controversie 8
Articolo 14 - Anti-Corruption Clauses 8
Articolo 15 – Clausola risolutiva espressa 8
Articolo 16 - Disposizioni conclusive 9
CONTRATTO DI SUBFORNITURA
DI SERVIZI DI SELEZIONE MATERIALI MEDIANTE CERNITA MANUALE E/O MECCANICA
TRA
Eco–Ricicli Veritas s.r.l., con sede in Venezia, via della Geologia “Area 43 ettari”, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo, Codice Fiscale e Partita IVA 03643900230, REA n. VE–336658, in persona del Direttore Generale Xxxxx XXXXXXX, nato a Gorizia il 27 aprile 1979, in forza dei poteri allo stesso attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2020 e domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominata anche, per brevità, “ERV”) o “Committente”
E
………..,
da ora in avanti per brevità “XXXXXXX” o “Subfornitore”.
Singolarmente la “Parte” e congiuntamente le “Parti”
a) ERV è una società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Veritas S.p.A. e svolge principalmente attività di raccolta, anche differenziata, commercializzazione, cernita, lavorazione, selezione e trasformazione di rottami in materiale vetroso, cascami di vetro, di metalli (ferrosi e non ferrosi), di carta da macero, di plastica e di altri materiali di recupero o comunque riciclabili derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e speciali assimilati, il tutto in proprie e/o per conto di terzi;
b) ERV partecipa all’iniziativa di VERITAS S.p.A. e del Comune di Venezia per la realizzazione di un progetto di sviluppo delle attività e degli impianti del settore del riciclo, in particolare anche della filiera del recupero della carta da macero, denominato ECODISTRETTO MARGHERA, nell’ambito del quale si prevede l’insediamento di nuovi impianti per il riciclo, riuso e/o recupero della materia riciclabile e dei rifiuti;
c) ERV è proprietaria di un impianto di recupero rifiuti differenziati urbani sito in via della Geologia “Area 43 ettari” a Malcontenta – Marghera (VE), autorizzato dalla Provincia di Venezia con determina 578/2015 prot. n. 17931/2015 del 27/02/2015;
d) Subfornitore è una società avente come oggetto sociale l’attività di consulenza tecnica, progettazione, costruzione, commercializzazione di impianti di valorizzazione di sottoprodotti e rifiuti, nonché la prestazione di servizi di supporto post vendita, manutenzione e/o gestione degli impianti stessi;
e) ERV presenta la necessità di procedere alla raffinazione della qualità del rottame di vetro in output dalle proprie linee di selezione e cernita principali (da ora in avanti linee VPL1 e VPL2) su una linea di selezione secondaria (da ora in avanti LINEA VETRO) al fine di adeguare i parametri qualitativi del medesimo rottame di vetro a quelli richiesti dal mercato del recupero e del riciclo;
f) La Committente, al fine di perseguire gli obiettivi sopra descritti attraverso una sensibile innovazione tecnologica e di processo dell’attuale sistema di raffinazione del rottame di vetro, ha esperito in data 08 maggio 2020 la Manifestazione di Interesse n. 01/2020;
g) La Committente, a seguito della valutazione delle Offerte pervenute in risposta alla Manifestazione di Interesse, ha individuato il Subfornitore quale business associate per le attività di progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di trattamento e raffinazione di rottame di vetro, comprese le attività di cernita manuale correlate e conseguenti;
h) Il Subfornitore, in adempimento alla disposizione di cui all’art. 2 comma 5 lett. a) della l. 192/1998, opererà la cernita dei materiali secondo le direttive e le specifiche tecniche di output di prodotto appositamente indicate dalla Committente.
Tutto quanto richiamato e premesso, tra le Parti come sopra indicate Si conviene quanto segue:
Articolo 1 – Premesse ed Allegati
1. Le definizioni, le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.
2. Il presente Xxxxxxxxx ha lo scopo di predeterminare le regole generali che le Parti osserveranno nei propri futuri reciproci rapporti.
Articolo 2 - Oggetto del contratto.
1. Il presente Contratto ha per oggetto l’affidamento da parte di ERV a Subfornitore della progettazione, realizzazione e successiva gestione di un impianto di trattamento e raffinazione di rottame di vetro (di seguito per brevità l’Impianto), comprese le attività di cernita manuale correlate e conseguenti.
2. In particolare Subfornitore si impegna a:
a. realizzare l’Impianto rispettando il lay-out ed i relativi schemi tecnici presentati in sede di Offerta e successivamente modificati ed integrati come da richiesta della Committente, costituenti Allegato A
– Lay-out e schemi tecnici al presente Contratto;
b. realizzare l’Impianto entro i termini previsti dal cronoprogramma presentato in sede di Offerta e costituente Allegato B – Cronoprogramma al presente Contratto;
c. ad eseguire, con tutte le risorse necessarie e con gestione a proprio rischio, tutte le operazioni di selezione e cernita dei materiali forniti da ERV, secondo le modalità operative indicate in sede di Offerta e costituenti Allegato C - Work Flow del processo di selezione e trattamento.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che le modalità operative di selezione indicate nell’Allegato C – Work Flow del processo di selezione e trattamento sono pienamente rispondenti alle modalità indicate dalla Committente nella Manifestazione di Interesse ed alle correlate specifiche qualitative di output predeterminate dalla Committente stessa.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono comprese e dunque sono a totale cura ed onere del Subfornitore le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’Impianto, mentre rimane inteso che sono a completa cura e a carico di ERV tutti gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, così come tutti gli oneri relativi all’allacciamento elettrico dal quadro macchina alla rete generale dell’Impianto (anche laddove realizzati dal Subfornitore), le dotazioni di sicurezza antincendio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: impianti, dotazioni, estintori), nonché eventuali pratiche per integrazioni all’autorizzazione all’esercizio in essere.
5. ERV procederà alla consegna dei flussi di rottame di vetro (da ora in avanti Rottame di Vetro) per l’esecuzione delle lavorazioni da parte del Subfornitore con le modalità definite e avvalendosi dei processi tecnologici innovativi proposti nell’ Allegato C - Work Flow del processo di selezione e trattamento e nelle qualità indicate in sede di Manifestazione di Interesse e costituenti Allegato D – Rottame di Vetro Conferibile e Requisiti Qualitativi di Output al presente Contratto.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che:
a. è impegno di ERV consegnare una quantità annua di rottame di vetro, distribuita uniformemente nell’arco delle 52 settimane, pari ad almeno xxxxxxx (xxxxxxx) tonnellate;
b. è impegno di Subfornitore selezionare e trattare una quantità annua massima di Rottame di Vetro, distribuita uniformemente nell’arco delle 52 settimane, pari a 80.000 (ottantamila) tonnellate.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per gli effetti del disposto del comma 2 dell’articolo 2 della l. 192/98, i materiali forniti dalla Committente saranno accettati tacitamente dal Subfornitore con l’avvio delle lavorazioni.
8. La Committente cede e vende al Subfornitore, che compra ed acquista nello stato in cui si trovano e rinunciando sin d’ora ad eccepire qualsivoglia eccezione e/o contestazione sullo stato di usura e manutenzione, i macchinari generici e specifici meglio indicati all’Allegato I –Macchinari Generici e Specifici oggetto di cessione.
9. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’impianto costituente la LINEA VETRO rimane sempre di libero accesso per ERV e comunque sempre in sua piena disponibilità. Rimane inteso dunque che eventuali fermi impianto programmati, soste manutentive, variazioni di lay out, ovvero del ciclo produttivo dovranno sempre essere concordate tra Subfornitore e Committente, con necessità di esplicita autorizzazione da parte di quest’ultima.
Articolo 3 - Organizzazione del Personale. Subfornitura
1. Il Subfornitore svolge il servizio a proprio rischio, secondo il regime del contratto di appalto ed è perciò tenuto ad organizzare il proprio Personale in modo tale che la prestazione dovuta venga svolta con celerità, diligenza ed esattezza, nel rispetto degli standard tecnici richiesti dal presente Contratto e meglio indicati nell’Allegato C e, in ogni caso, nel rispetto delle buone prassi tecniche di settore.
2. Il Subfornitore è tenuto:
a. ad impiegare esclusivamente Personale regolarmente residente in Italia, fisicamente e tecnicamente idoneo alle mansioni di adibizione, debitamente assunto – in regime di rapporto di lavoro subordinato
– alle proprie dipendenze. L’eventuale impiego di Personale ingaggiato in base a titoli diversi da quello del rapporto di lavoro subordinato (es.: lavoro somministrato, collaborazione a progetto, lavoro autonomo, e simili) deve essere preventivamente autorizzato dalla Committente, alla quale la relativa domanda va inoltrata in tutti i casi prima dell’ingresso in cantiere dell’interessato, indicando con precisione il regime di impiego. In difetto di autorizzazione il Subfornitore non può impiegare l’interessato, il cui ingresso in cantiere è vietato;
b. a fornire, contestualmente all’avvio delle attività di selezione, una lista completa del Personale impiegato, con indicazione di:
i. Cognome e nome;
ii. Mansione alla quale saranno adibiti i lavoratori nel servizio, evidenziando il/i lavoratore/i con l’eventuale mansione di caposquadra;
iii. Qualifiche ed abilitazioni;
iv. Tipologia del rapporto di lavoro;
v. Numero di matricola o di protocollo telematico dell’avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego (UNILAV);
vi. data della comunicazione al Centro per l’impiego.
Tale lista verrà prodotto in conformità al modello di cui all’Allegato E - Modello DRP;
c. a mantenere costantemente aggiornata la documentazione di cui sub lettera (b), mediante tempestive integrazioni o espunzioni;
d. ad allontanare immediatamente dal cantiere il Personale che, in base ad una motivata segnalazione della Committente, non risulti gradito, oppure difetti di uno dei requisiti di cui alla precedente lettera
(a) o si trovi comunque, per qualsiasi ragione, in uno stato di incompatibilità ambientale rispetto al contesto;
e. ad osservare nel rapporto di lavoro subordinato con il proprio Personale le disposizioni vigenti in materia lavoristica, fiscale, previdenziale ed assicurativa e comunque a retribuire il Personale medesimo secondo le vigenti disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
f. ad accendere ed a mantenere in vita, per tutta la durata del presente Contratto, idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile operai e terzi (RCO, RCT), con un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione,00) per singolo sinistro e costituente Allegato F – Polizza Assicurativa al presente Contratto;
x. xx esibire alla Committente la dichiarazione di regolarità contributiva (DURC) rilasciata dal competente ufficio, prima dell’inizio del servizio e ad ogni scadenza di validità del medesimo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che il Subfornitore non potrà in nessun caso servirsi di ulteriori subfornitori per l’esecuzione dei servizi previsti nel presente Contratto.
Articolo 4 – Approntamento, pulizia e custodia del cantiere
1. Il Subfornitore è tenuto a svolgere, sotto la propria direzione, tutte le attività di approntamento iniziale e di pulizia dell’Impianto e della relativa area di pertinenza.
2. Ove il servizio si esegua in assenza di incaricati della Committente, il Subfornitore è considerato, a tutti gli effetti, custode dell’intera area di impianto ERV. Egli è pertanto tenuto:
a. a tenere chiusi gli ingressi e comunque ad evitare l’entrata di soggetti non facenti parte della sua organizzazione o comunque non autorizzati dalla Committente;
b. ad utilizzare i beni della Committente con la diligenza del buon padre di famiglia;
c. a segnalare prontamente per via telefonica alla Committente o, in difetto, all’Autorità di pubblica sicurezza qualsiasi anomalia riscontrata sul cantiere (presenza di sospetti, principio di incendio, etc.);
d. a dotare il Personale impiegato di un telefono portatile il cui numero di utenza sia noto alla Committente;
e. a riconsegnare l’area di impianto ERV agli incaricati della Committente al termine del servizio.
3. Rimane inteso tra le Parti che è sempre consentito l’accesso in cantiere da parte della Committente al fine di verificare lo stato di manutenzione della LINEA VETRO ovvero le modalità di gestione della medesima. E’ altresì consentito alla Committente l’accesso nella LINEA VETRO al fine di effettuare interventi manutentivi urgenti a fini preventivi ovvero necessari ed improcrastinabili allo scopo di preservare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ovvero la salvaguardia del proprio patrimonio aziendale.
Articolo 5 - Corrispettivo
1. ERV riconosce al Subfornitore per le attività di selezione e trattamento di cui al precedente comma 2 dell’Articolo 2 un corrispettivo pari a €uro XXX,XXX (XXXXXX/XX) per tonnellata lavorata.
2. Laddove il Subfornitore in sede di realizzazione della nuova LINEA VETRO effettuasse degli investimenti in misura superiore o inferiore rispetto al valore indicato di presentazione di Offerta, il corrispettivo di cui sopra verrà riproporzionato sulla base del rapporto:
Δ Investimento x 20% Volume minimo fatturabile
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i conferimenti in input all’Impianto, al fine della quantificazione del corrispettivo di cui al precedente comma 1, saranno oggetto di puntuale pesatura con le modalità previste nell’Allegato C - Work Flow del processo di selezione e trattamento. Le Parti si danno altresì atto che saranno oggetto di pesatura anche l’eventuale Rottame di Vetro immesso direttamente nella LINEA VETRO.
4. Il corrispettivo verrà determinato con cadenza trimestrale posticipata ed entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre. Rimane fermo il diritto del Subfornitore ad una fatturazione minima garantita per almeno xxxxxxxx tonnellate per anno.
5. Il Subfornitore emetterà fattura di acconto per i servizi di cui al precedente comma 2 dell’Articolo 2, in ragione di mese, a ERV per un importo di €uro XXXXXXX (XXXXXXXXXXX/00) oltre IVA di legge.
6. Il corrispettivo è pagato entro 90 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Salva preventiva autorizzazione scritta della Committente, il Subfornitore non può cedere i crediti derivanti dalla esecuzione dei servizi, fatta eccezione per necessità di smobilizzo presso Istituti di Credito.
7. Entro la giornata di mercoledì di ogni settimana, in riferimento alla settimana precedente, la Committente fornirà al Subfornitore un report consuntivo di produzione con indicazione delle tonnellate conferite per la lavorazione. Il Subfornitore, entro la giornata del venerdì, dovrà sollevare eventuali eccezioni in relazione ai dati predetti. Per l’emissione della fattura consuntiva trimestrale, le Parti si danno reciprocamente atto che faranno fede le scritture ambientali di lavorazione effettuate da parte della Committente.
8. Le fatture dovranno essere regolarmente intestate alla Committente e dovranno riportare esattamente il riferimento al numero d’ordine emesso dalla stessa. La fatturazione dovrà essere inviata in formato elettronico (codice univoco della Committente W7YVJK9).
9. Non sono ammesse al pagamento, e verranno pertanto respinte all’emittente:
a. le fatture prive delle indicazioni previste al precedente comma 7;
b. le fatture non conformi all’ordine di acquisto;
c. le fatture relative a servizi non accettati o accettati con riserva (e, in questo caso, limitatamente al valore della riserva), quando il motivo che ha determinato la riserva non è stato eliminato;
10. Le prestazioni del presente Contratto sono soggette ad Iva di Legge. La Committente è soggetta al Regime Iva della Scissione dei pagamenti “Split Payment”.
11. Il Subfornitore riconosce ad ERV per l’acquisto dei Macchinari Generici e Specifici di cui all’Allegato I il corrispettivo di euro 2.775.000,00 (duemilionisettecentocinquantacinquemila/00). Tale corrispettivo dovrà
essere liquidato ad ERV dal Subfornitore in numero 40 rate trimestrali anticipate, con primo versamento al primo giorno del mese successivo a quello di avvio definitivo della LINEA VETRO.
Articolo 6 - Durata del Contratto e sua estinzione
1. Il presente contratto ha effetto dal giorno della sua sottoscrizione al 31 dicembre del decimo anno successivo alla stessa data di sottoscrizione.
Articolo 7 – Penali
1. Le Parti concordato la facoltà della Committente di porre a carico del Subfornitore per mancato rispetto delle tempistiche di realizzazione e messa in funzione dell’impianto dichiarate in sede di Manifestazione di Interesse e riportate all’Allegato B le seguenti penali, anche cumulativamente tra loro:
a. Ritardo conclusione lavori e avvio fase di collaudo: 1.500 euro per ogni giorno di ritardo;
b. Xxxxxxx avvio esercizio definitivo delle attività di selezione e trattamento: 2.500 euro per ogni giorno di ritardo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, laddove i ritardi di avvio definitivo delle attività di selezione e trattamento dovessero essere superiori ai 30 giorni naturali rispetto al termine indicato all’Allegato B, è facoltà della Committente risolvere il presente Contratto e procedere all’acquisto della LINEA VETRO dal Subfornitore corrispondendo allo stesso un importo pari al 70% (settanta per cento) del valore complessivo dell’investimento effettuato dal Subfornitore stesso.
3. Le Parti concordano la facoltà della Committente di porre a carico del Subfornitore per mancato raggiungimento degli obiettivi qualitativi del rottame di vetro in output dalla LINEA VETRO una penale pari al minor corrispettivo realizzato, ovvero al maggior costo sostenuto, dalla Committente stessa rispetto al valore che avrebbe ottenuto con la cessione del rottame di vetro alle qualità concordate.
4. Le Parti concordano la facoltà della Committente di porre a carico del Subfornitore per mancato raggiungimento degli obiettivi quantitativi di lavorazione della LINEA VETRO le seguenti penali, anche cumulativamente tra loro:
a. Per il mancato trattamento, per cause imputabili al Subfornitore, di un volume di materiale su base annuale pari a 80.000 tonnellate: costo di selezione per tonnellata stabilito al precedente articolo 5 moltiplicato per il volume di materiale non trattato rispetto alle 80.000 tonnellate annue;
b. Per i fermi impianto non programmati e concordati: 500 euro per ogni ora, o sua frazione, superiore alla dodicesima di fermo impianto;
c. Per il mancato trattamento, per cause imputabili al Subfornitore, di un volume di materiale su base mensile pari a 4.750 tonnellate: 150 euro per ogni tonnellata o sua frazione, disponibile e non trattata, inferiore a limite in precedenza definito;
d. Per il mancato trattamento, per cause imputabili al Subfornitore, di un volume di materiale su base settimanale pari a 1.000 tonnellate: 150 euro per ogni tonnellata o sua frazione, disponibile e non trattata, inferiore a limite in precedenza definito.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto e si dichiarano pienamente edotte che non sono previste penali a carico della Committente in quanto ogni presumibile inadempimento o mancanza gestionale di quest’ultima trovano la loro copertura economica nel minimo fatturabile di cui al precedente comma 4 dell’Articolo 5.
Articolo 8 - Garanzia
1. Il Subfornitore è tenuto alla garanzia per vizi e difetti prevista nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile.
Articolo 9 - Dichiarazioni del Subfornitore. Salute e sicurezza presso gli impianti
1. Il Subfornitore dichiara e garantisce, anche ai sensi dell’art.47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000, n. 445):
a. di essere imprenditore regolarmente iscritto alla CCIAA competente per territorio e di esercitare la propria attività nel rispetto delle norme civili, penali, amministrative e tributarie che la regolano; di possedere tutti i requisiti tecnico professionali necessari allo svolgimento dei servizi dedotti in
contratto e di disporre, sia in proprio che attraverso il proprio Personale, delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta e simili;
b. di avere adempiuto e di obbligarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni relative alla prevenzione ed alla tutela della salute sul luogo di lavoro e quindi, fra l’altro, di avere predisposto ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere nominato il medico competente, se ne ricorrono i presupposti di legge; di avere fornito ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale; di avere adempiuto agli obblighi formativi, informativi ed organizzativi previsti dalla disposizione di cui all’art. 18 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere munito il proprio Personale della tessera di riconoscimento dotata dei requisiti previ-sti dalla legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere visitato, anteriormente alla conclusione del presente Contratto, l’area e gli impianti nei quali sarà chiamato ad operare il Subfornitore, e di avere reciprocamente scambiato le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti in tali ambiti.
3. In attuazione di quanto disposto all’art.26, comma 3 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, la Committente ha elaborato un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), ove sono indicate le misure atte ad escludere o a ridurre al minimo tali rischi. Tale documento costituisce Allegato G - D.U.V.R.I. al presente Contratto.
4. Il Subfornitore dichiara di avere indicato espressamente in sede di Offerta i costi inerenti alla sicurezza. Tali costi sono stati parametrati in base all’unità di misura utilizzata per la tariffazione e comprendono anche una quota dei costi generali sostenuti dall’impresa per la formazione e l’informazione. Il calcolo dei costi è stato effettuato avuto riguardo alla descrizione delle prestazioni contrattuali contenuta nei singoli modelli di Commessa di Lavorazione. Ove all’atto della redazione del verbale di coordinamento di cui al precedente comma 4, emerga la necessità, collegata alle particolarità concrete del servizio richiesto, di integrare e/o modificare l’entità dei costi inerenti alla sicurezza, di questo è fatto specifica menzione nel verbale medesimo.
Articolo 10 – Cessioni
1. Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti in essa contenuti non possono essere dalle medesime ceduti o delegati, fatta eccezione per quanto previsto al comma 5 dell’Articolo 5.
Articolo 11 – Modifiche del Contratto
1. Sono consentite modifiche al presente Contratto e/o ai relativi Allegati solo per accordo scritto tra le Parti.
2. Le Parti si dichiarano che sono nulli i patti attraverso cui un Parte approfitti della propria forza economica per imporre all’altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e obblighi. L’abusività del comportamento di una Parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità dell’altra Parte di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
3. Le eventuali proposte di modifica delle lavorazioni da eseguire e meglio indicate nell’Allegato B devono contenere l’indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative di quanto riportato nel presente Contratto o negli Allegati.
4. Il Subfornitore potrà rifiutare varianti e modifiche che gli vengano richieste senza adeguato preavviso o che comunque comportino in concreto un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l’esecuzione della prestazione.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni del comma precedente troveranno applicazione anche quando la variazione richiesta dalla Committente riguarda le specifiche tecniche del prodotto in output.
Articolo 12 – Hardship Clause
1. Ciascuna Parte è tenuta ad adempiere ai propri obblighi contrattuali anche se le circostanze rendono l’esecuzione più onerosa di quanto avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del presente Contratto.
2. Fatto salvo il comma 1 del presente Articolo, se una Parte dimostra che l’adempimento dei suoi obblighi contrattuali è divenuto eccessivamente oneroso a causa di un evento fuori dal suo controllo e che non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del presente Xxxxxxxxx e che non avrebbe
ragionevolmente potuto evitare o superare, Le Parti medesime si obbligano, entro 30 giorni dalla invocazione da parte di una delle stesse della presente clausola, a negoziare nuove condizioni contrattuali che prendano ragionevolmente in considerazione gli effetti dell’evento denunciato.
3. Nei casi in cui trova applicazione il comma 2 del presente Articolo, ma non sono state accettate le disposizioni contrattuali alternative che, come previsto nel comma precedente, prendono ragionevolmente in considerazione gli effetti dell’evento denunciato, la Parte che abbia invocato il presente Articolo ha il diritto di risolvere il Contratto sulla scorta delle previsioni di cui al successivo Articolo 16.
4. Le Parti si dichiarano pienamente edotte che i corrispettivi di cui all’Articolo 5 sono collegati, tra gli altri, ai parametri qualitativi dell’output indicati nell’Allegato D - a loro volta correlati ai parametri qualitativi dell’Allegato Tecnico COREVE – e all’importo del nuovo investimento effettuato dal Subfornitore.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dell’applicazione del presente Articolo, rientrano tra gli eventi non ragionevolmente prevedibili:
a. le eventuali modifiche all’Accordo Quadro ANCI-CONAI e dei correlati Allegati Tecnici che dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del presente Contratto;
b. l’esistenza stessa del Sistema CONAI;
c. l’elaborazione, e le successive eventuali variazioni, del sistema tariffario dei rifiuti da parte di ARERA.
Articolo 13 – Forza Maggiore
1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per perdite, danni o ritardi causati da scioperi, agitazioni sindacali, caso fortuito, adeguamento a disposizioni di legge, ordini o regolamenti governativi, elementi naturali o eventi imprevedibili e straordinari, forza maggiore o qualsiasi altra causa al di fuori del proprio ragionevole controllo, suscettibili di determinare un’alterazione del quadro economico nazionale ed internazionale.
2. La Parte che intenda invocare la causa di forza maggiore dovrà darne prontamente notizia all’altra, individuando con la maggior precisione possibile gli estremi dell’evento invocato, le conseguenze allo stesso collegate e la sua prevedibile durata.
3. Qualora uno di tali eventi o circostanze di forza maggiore renda impossibile o estremamente difficoltoso l’adempimento di una delle principali obbligazioni di cui al presente contratto, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.
Articolo 14 – Risoluzione delle controversie
1. A norma dell’articolo 10 della l. 192/98 tutte le controversie nascenti dal presente Contratto verranno deferite alla CCIAA di XXXXXXX e risolte secondo il Regolamento da questa adottato.
2. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie del presente Contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della CCIAA di XXXXXX.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della CCIAA e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del Codice di Procedura Civile.
4. Il lodo dovrà essere risolto entro 30 giorni dalla data del verbale di mancata conciliazione.
Articolo 15 - Anti-Corruption Clauses
1. Il Subfornitore ripete le dichiarazioni rilasciate e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità costituente Allegato H – Patto di Integrità al presente Contratto.
2. Il Subfornitore si dichiara pienamente edotto che gli impegni previsti nell’Allegato H – Patto di integrità
avranno validità per l’intero periodo di validità del presente Contratto.
3. Il Subfornitore si dichiara pienamente edotto circa i contenuti del Codice Etico di Eco-Ricicli Veritas s.r.l. e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione vigenti.
Articolo 16 – Clausola risolutiva espressa
1. Il presente Contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. al ricorrere delle seguenti cause:
a) fallimento, liquidazione coatta, ogni caso di concordato (salvo il concordato con continuità aziendale) o apertura del procedimento per la dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato (salvo il concordato con continuità aziendale) del Subfornitore;
b) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’Allegato A della Manifestazione di Interesse;
c) non veridicità delle dichiarazioni e/o inadempimento agli impegni assunti ai sensi del precedente Articolo 15.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che, laddove si verificassero gli eventi di cui alle lettere b) e c) precedenti, sarà facoltà della Committente procedere all’acquisto della LINEA VETRO dal Subfornitore corrispondendo allo stesso un importo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore complessivo dell’investimento residuo non ammortizzato risultante dai registri contabili del Subfornitore stesso ovvero, se minore, al 50% (cinquanta per cento) dell’investimento non ammortizzato ipotizzando un’aliquota di ammortamento pari al 20%.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che è sempre riservata facoltà alla Committente di risolvere il presente Contratto, senza possibilità di pretesa alcuna da parte del Subfornitore, salvo l’impegno della Committente medesima di procedere all’acquisto della LINEA VETRO dal Subfornitore corrispondendo allo stesso un importo pari al valore complessivo dell’investimento residuo non ammortizzato risultante dai registri contabili del Subfornitore stesso ovvero, se minore, all’investimento non ammortizzato ipotizzando un’aliquota di ammortamento pari al 20%, maggiorato del 30%. Laddove il valore residuo non ammortizzato fosse pari a 0, la Committente corrisponderà al Subfornitore un importo pari al 30% dell’investimento iniziale al netto del corrispettivo di cessione di cui al comma 11 dell’Articolo 5.
Articolo 17 - Disposizioni conclusive
1. Il presente Contratto e i rapporti che ne deriveranno sono disciplinati dalle disposizioni dettate nella legge 18 giugno 1998 n. 192, nonché, se compibili, le norme del Codice civile in materia di contratto di appalto.
2. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno oggetto di trattamento nell’archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del contenuto dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recuperabili al seguente link: xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
3. Il Subfornitore si obbliga a mantenere il segreto sui dati tecnici, economici, progettuali e comunque su ogni informazione riguardante la Committente o i suoi clienti, anche se non classificata come confidenziale, della quale venga a conoscenza, anche occasionale, nella esecuzione del presente contratto.
4. Il presente Contratto Quadro, unitamente ai relativi allegati, costituisce la manifestazione integrale e completa di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso fra le Parti.
5. Le Parti riconoscono espressamente che il presente Contratto in ogni sua clausola è stato oggetto di specifica trattativa tra di esse e rappresenta l’equo contemperamento dei reciproci interessi. Pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt.1341 e 1342 c.c.
In Malcontenta - Venezia, gg giugno 2020
PER LA COMMITTENTE
PER IL SUBFORNITORE
Le Parti si danno reciprocamente atto che fanno parte integrante e si dichiarano pienamente edotte del contenuto dei seguenti Allegati:
Allegato A – Lay-out e schemi tecnici Allegato B – Cronoprogramma
Allegato C - Work Flow del processo di selezione e trattamento
Allegato D – Rottame di Vetro Conferibile e Requisiti Qualitativi di Output Allegato E - Modello DRP
Allegato F – Polizza Assicurativa Allegato G - D.U.V.R.I.
Allegato H – Patto di Integrità
Allegato I - Macchinari Generici e Specifici oggetto di cessione
In Malcontenta - Venezia, gg giugno 2020
PER LA COMMITTENTE
PER IL SUBFORNITORE