Contract
Schema di contratto contenente le norme e le condizioni per l’affidamento del servizio di verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, di cui all'art. 26 del D. Lgs. n° 50/2016, relativo ai “Lavori di Messa a norma antincendio – Distribuzione Elettrica del P.O. San Xxxxxxx di Cagliari”. CUP C22C18000060001 ‐ CIG 7794766C61
Premessa
Il presente atto ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra l’Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx, di seguito solo Azienda o Amministrazione, e l’Appaltatore per l’espletamento del servizio di cui in premessa, al fine di accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 1. Conferimento incarico
1. L’Azienda conferisce all’Appaltatore sulla base dell’offerta presentata, facente parte integrante e sostanziale del presente disciplinare (allegati……), il servizio di verifica in itinere della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai “Lavori di Messa a norma antincendio – Distribuzione Elettrica del P.O. San Xxxxxxx di Cagliari”.
Articolo 2. Dettaglio delle prestazioni professionali
1. Nell’ambito dell’incarico l’Appaltatore dovrà svolgere la propria attività in conformità al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 207/10 in quanto applicabile. La verifica è diretta ad accertare, in particolare, gli aspetti enumerati all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario in itinere sulla totalità dei documenti progettuali con riferimento a tutte le opere che compongono l’intervento e non “a campione”. La verifica è finalizzata ad accertare la rispondenza della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute negli elaborati progettuali nonché la loro conformità alla normativa vigente. L’Appaltatore dovrà, inoltre, verificare la rispondenza
degli elaborati progettuali alle prescrizioni contrattuali contenute all’interno del disciplinare d’incarico dei progettisti.
2. La verifica, sulla base dei criteri indicati nell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dovrà accertare in particolare:
a) la completezza della progettazione e la rispondenza all’art. 23 del codice;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere
con riferimento a tutte le opere che compongono l’intervento e non “a campione”.
3. Nel dettaglio la verifica dovrà essere condotta secondo i criteri generali di:
a) affidabilità, intesa come:
− verifica dell’applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto;
− verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;
b) completezza ed adeguatezza, intese come:
− verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
− verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare;
− verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;
− verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
− verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame;
− verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, intese come:
− verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione;
− verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
− verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
d) compatibilità, intesa come:
− la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente;
− la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:
▪ inserimento ambientale;
▪ impatto ambientale;
▪ funzionalità e fruibilità;
▪ stabilità delle strutture;
▪ topografia e fotogrammetria;
▪ sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici;
▪ igiene, salute e benessere delle persone;
▪ superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
▪ sicurezza antincendio;
▪ inquinamento;
▪ durabilità e manutenibilità;
▪ coerenza dei tempi e dei costi;
▪ sicurezza ed organizzazione del cantiere.
Articolo 3. Documentazione da esaminare
1. L’Appaltatore dovrà esaminare e valutare tutta la documentazione progettuale prodotta dai progettisti incaricati, vale a dire la specifica documentazione per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, necessaria secondo le leggi e le norme di buona tecnica vigenti e prevista dal disciplinare d’incarico dei progettisti.
2. Si specifica che il progetto è finanziato con risorse statali.
3. La verifica dovrà inoltre riguardare il rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti in sede di approvazione del progetto mediante Conferenza di Servizi o altra tipologia di autorizzazione, comunque denominata.
Articolo 4. Modalità di verifica della documentazione
Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati l’Appaltatore dovrà:
a) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente;
b) per le relazioni di calcolo:
1) verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame;
2) verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello
di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;
3) verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;
4) verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa;
5) verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;
c) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:
1) le specifiche esplicitate dal committente;
2) le norme cogenti;
3) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale;
4) le regole di progettazione;
d) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
e) per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, verificare che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
f) per la documentazione di stima economica, verificare che:
1) i computi metrici analitici siano coerenti con la quantità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
2) siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari e la coerenza e la correttezza della relativa valutazione economica;
3) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
4) gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
5) i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;
6) le misure delle opere computate siano corrette e che le stesse siano bidirezionalmente e univocamente identificabili all’interno degli elaborati progettuali;
7) i totali calcolati siano corretti;
8) il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie generali e specializzate;
g) per il piano di sicurezza e di coordinamento verificare che sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre, che siano stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
h) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. 207/2010;
i) accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione.
Il presente elenco si intende indicativo e non esaustivo, in quanto si riferisce alle sole attività di verifica minime, necessarie per le diverse tipologie di documenti progettuali, da integrarsi a seguito dell’analisi della progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, anche in relazione al grado di approfondimento della progettazione e alla tipologia di affidamento prevista.
Articolo 5. Modalità di espletamento del servizio
1. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito nei termini, con le modalità e i contenuti previsti e indicati nel presente disciplinare d’incarico.
2. Le verifiche devono essere effettuate sul progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e contestualmente allo sviluppo dello stesso; il Responsabile del Procedimento (RUP) pianifica l’attività di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione, degli adempimenti di approvazione, autorizzazione ed affidamento.
3. L’Appaltatore, nella prestazione del servizio, dovrà collaborare con il RUP, al quale spetta il coordinamento per l’effettuazione del controllo di adeguatezza e completezza della progettazione, nel rispetto del quadro complessivo delle esigenze e degli obiettivi dell’Azienda.
4. Non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del presente disciplinare d’incarico, l’Appaltatore, previo accordo con il RUP, dovrà presentare una “Pianificazione delle attività di verifica”, con riferimento all’oggetto del presente servizio, che deve indicare le azioni generali di controllo, le azioni dettagliate di controllo, le tempistiche di emissione dei documenti di controllo ed il tipo di documenti da emettere (il tutto elaborato in un cronoprogramma delle attività).
5. L’Appaltatore dovrà partecipare alle riunioni periodiche con i progettisti che il RUP convocherà presso la propria sede con cadenza minima quindicinale e comunque ogni qualvolta il RUP ne riscontri la necessità.
6. La struttura preposta dall’Appaltatore e di supporto al RUP per l’attività di verifica dovrà essere dimensionata correttamente al fine di garantire il rispetto delle tempistiche di approvazione del progetto.
L’Appaltatore, nello svolgimento delle attività ispettive, dovrà operare con il personale qualificato indicato in sede di presentazione di offerta. In particolare tali soggetti devono partecipare alle riunioni con i progettisti.
7. L’Appaltatore dovrà emettere un verbale al termine di ciascun incontro di cui a precedente comma 5; tale verbale, oltre a contenere quanto emerso nel corso dell’incontro, dovrà dare atto dello stato di avanzamento della verifica e delle eventuali criticità. Il documento dovrà essere trasmesso a mezzo PEC al RUP e ai progettisti entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’incontro.
Articolo 6. Rapporti intermedi e finali
1. Prima dell’emissione del rapporto finale di verifica potranno essere emessi rapporti intermedi che individuino le difformità nel progetto, le attività e le migliorie da condursi da parte dei progettisti per il superamento di tali non conformità. Qualora i progettisti provvedano a recepire nel progetto le osservazioni contenute all’interno del rapporto, l’Appaltatore dovrà procedere alla rivalutazione del progetto e all’emissione di un nuovo rapporto intermedio.
2. I rapporti intermedi potranno essere emessi, in accordo con il RUP:
− sulla base di una tempistica concordata;
− al termine della verifica degli elaborati riferiti a ambiti di specifiche categorie di opere (edili, strutturali, impiantistiche…);
− al termine della verifica di tipologie omogenee di elaborati progettuali (grafici, relazioni, computi…).
La cadenza di emissione dei rapporti intermedi risulterà all’interno della “Pianificazione delle attività di verifica”.
L’Appaltatore dovrà analizzare le risultanze dei rapporti in contraddittorio con RUP e Progettisti.
3. Al termine della verifica l’Appaltatore dovrà redigere un “Rapporto finale” nel quale saranno riportate le risultanze delle verifiche effettuate.
Il rapporto finale non deve riportare pareri sospensivi e/o condizionati.
4. Il rapporto finale relativo alla progettazione esecutiva riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Articolo 7. Tempistiche per l’esecuzione del servizio
1. Le attività si articoleranno in tre Fasi e dovranno svolgersi come indicato di seguito:
FASE A – Verifica del Progetto Preliminare
La verifica del Progetto Preliminare dovrà essere conclusa entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica del Progetto Preliminare, da parte del RUP.
FASE B – Verifica del Progetto Definitivo
La verifica del Progetto Definitivo dovrà essere conclusa entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto
preposto alla verifica del Progetto Definitivo, da parte del RUP.
FASE C – Verifica del Progetto Esecutivo
La verifica del Progetto Esecutivo dovrà essere conclusa entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di formale consegna al soggetto preposto alla verifica del Progetto Esecutivo, da parte del RUP.
2. I rapporti finali dovranno essere consegnati in tre copie cartacee sottoscritte in originale e su supporto informatico, al RUP entro e non oltre:
− 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna da parte del RUP all’Appaltatore del progetto completo.
3. I termini contrattuali potranno essere sospesi con provvedimento del RUP secondo le previsioni dell’art. 107 del D. Lgs. 50/16.
Articolo 8. Recesso dal disciplinare d’incarico e obblighi dell’affidatario
1. Qualora si renda necessario per esigenze dell’Azienda recedere dal disciplinare d’incarico, spetterà all’Appaltatore unicamente il compenso dovuto per la quota di servizio effettivamente prestata.
2. L’Appaltatore è tenuto a mantenere la continuità del servizio, sostituendo il personale specialistico, in caso di assenza prolungata, con altro di pari competenza professionale.
3. L’Appaltatore è responsabile del rispetto degli obblighi professionali del personale impiegato.
4. L’Appaltatore assume l’obbligo di non fornire dati e informazioni che possano essere lesivi dell’immagine dell’Azienda.
5. L’Appaltatore si impegna altresì a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie o delle informazioni di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio in oggetto. In particolare, le notizie e le informazioni non dovranno essere comunicate o divulgate a terzi, né potranno essere utilizzate dall’Appaltatore o da parte dei suoi collaboratori
per fini diversi da quelli dell’esecuzione degli obblighi derivanti dall’affidamento.
Articolo 9. Proprietà dei documenti – Subappalto ‐ Cessione del contratto Tutto il materiale e i prodotti originali, conservati su qualsiasi supporto, derivanti dall’esecuzione dell’incarico in oggetto restano di esclusiva proprietà dell’Azienda.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 31, c. 8, del D. Lgs. 50/16, non è ammesso il subappalto. È altresì vietata la cessione del contratto.
Articolo 10. Risoluzione del contratto
L’Azienda si riserva di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., salvo il risarcimento del maggior danno, nei seguenti casi: a) per gravi o ripetute violazioni degli obblighi assunti dall’Appaltatore; b) in caso di cessione totale o parziale del disciplinare d’incarico o di subappalto totale o parziale delle prestazioni; c) per sospensione ingiustificata della prestazione.
L’Azienda si riserva altresì di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso di cui al successivo art. 11, comma 2.
Il contratto è risolto di diritto nel caso di cui al successivo art. 12, comma 3.
Articolo 11. Corrispettivo per il servizio
1. Il corrispettivo per i servizi di ingegneria oggetto del presente contratto ammonta in via presuntiva complessivamente a Euro
, derivante dal ribasso del
% sull’importo a base d’asta, giusta l’offerta richiamata nella premessa, come risulta dallo schema di calcolo degli onorari allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
2. All’importo suddetto si sommano i contributi previdenziali e fiscali nelle misure determinate dalla legge.
3. Il corrispettivo sarà liquidato successivamente all’approvazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo.
4. La liquidazione di ogni importo avverrà a presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dal suo ricevimento, previa verifica dell’assolvimento degli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
5. I pagamenti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o ricevuta bancaria elettronica (XX.XX.) che devono riportare il relativo codice identificativo gara (CIG) e il relativo codice unico di progetto (CUP). Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3. comma 1, della L. 136/2010, i pagamenti relativi al presente contratto saranno accreditati sui conti correnti bancari dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva, come risulta dalle dichiarazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari rese dagli operatori economici costituendi il raggruppamento e acquisite agli atti dell’A.O. Brotzu. Gli avvisi dell’avvenuta emissione dei suddetti titoli saranno recapitati al Contraente.
6. A tal fine, il codice univoco ufficio destinatario da indicare nella
fattura elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, vigente nei confronti delle amministrazioni pubbliche dal 31/03/2015, è: FIEFE2 (Codice Univoco Ufficio IPA ‐ che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento <Codice Destinatario> del tracciato della fattura elettronica).
7. Nella fattura deve essere specificato, altresì, il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo Gara (CIG).
8. In particolare saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari per l’espletamento delle prestazioni connesse all’incarico, ivi comprese le polizze assicurative per le responsabilità derivanti dalle attività da svolgere.
9. Non è prevista l’anticipazione.
Articolo 12. Penali
1. In caso di ritardo nell’emissione del rapporto finale, per cause imputabili all’affidatario, si applicherà una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo da trattenersi direttamente dal compenso spettante. Le penali si applicano ai termini di consegna dei rapporti finali per ciascun livello di progettazione.
2. L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto quando l’ammontare delle penali raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto dell’Azienda di richiedere la risoluzione per inadempimento del disciplinare d’incarico, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
Articolo 13. Assicurazione
L’Appaltatore ha prodotto la polizza di responsabilità civile e professionale di cui alle Linee Guida Anac n. 1/2018 in riferimento all’attività svolta con un massimale pari a € 1.000.000,00 ‐ Polizza n. stipulata con la
compagnia
.
con validità fino al
Articolo 14 – Risoluzione delle controversie
1. In caso di controversie in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente disciplinare d’incarico che non si fossero potute definire in via amministrativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. È escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 15 – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante ed alla prefettura‐ufficio territoriale del Governo della provincia
di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria
Articolo 16. ‐ Spese contrattuali
Il contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 co2 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri ripartiti tra le Parti.
Le spese di bollo sono a carico dell’Appaltatore.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna ed a norma di legge.
Articolo 17 ‐ Disposizione di rinvio
1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16‐ter del D. Lgs. n. 165/2001, il Contraente dichiara di non aver conferito e si impegna a non conferire incarichi professionali o a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex‐dipendenti pubblici che abbiano cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali.
2. Il Contraente si impegna, pena la risoluzione del contratto, a osservare e
a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, di cui al Codice di Comportamento dei
Dipendenti AOB, disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’A.O. Brotzu.
3. Per quanto non espressamente previsto dalle norme e condizioni, di cui
sopra, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile per le parti applicabili, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dal D.P.R,
n. 207 e s.m.i. per quanto applicabile.
Per l’Azienda Ospedaliera G Brotzu Per l’Appaltatore
Per l’Azienda Ospedaliera G Brotzu Per l’Appaltatore