CIG: 7675734812 CPV: 85320000-8
Allegato alla determinazione
Conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico finalizzato allo svolgimento di attivita’ di progettazione, sviluppo e gestione di azioni volte alla promozione e monitoraggio di progetti e servizi alla persona.
Capitolato Speciale d’appalto
CIG: 7675734812
CPV: 85320000-8
Indice
Art. 4Durata e ammontare del servizio 3
Art. 5Anticipo dell’esecuzione del servizio 4
Art. 6Caratteristiche del servizio 4
Art. 10Obblighi generali dell’aggiudicatario in materia di sicurezza sul lavoro 7
Art. 11Obblighi dell’aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 7
Art. 13Divieto di cessione del contratto, cessione del credito 7
Art. 14Rapporti con la Stazione Appaltante 8
Art. 15Controlli del servizio e penalità 8
Art. 17Corrispettivo e condizioni di pagamento 9
Art. 19Risoluzione del contratto 11
Art. 20Recesso unilaterale della Stazione Appaltante 12
Art. 21Cause ostative all’esecuzione del contratto e sospensione dell’appalto per volontà della Stazione Appaltante
Art. 22Vertenze e foro competente 13
Art. 23Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto 13
Art. 25Accettazione espressa di clausole contrattuali 13
PREMESSA
La presente procedura viene svolta nell’interesse del Comune di Guspini, quale Stazione Appaltante del presente appalto, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici finalizzato allo svolgimento di “attività di progettazione, sviluppo e gestione di azioni volte alla promozione e monitoraggio di progetti e servizi alla persona” entro i limiti delle condizioni fissate negli atti di gara.
Art. 1 Stazione appaltante
Amministrazione comunale di Guspini con sede in xxx Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (XX) – Tel. 00000000 Fax 000000000 sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Art. 2 Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’Accordo Quadro riguarda “attività di progettazione, sviluppo e gestione di azioni volte alla promozione e monitoraggio di progetti e servizi alla persona” a favore di cittadini di Guspini e dei sette Comuni facenti parte del Distretto socio sanitario di Guspini.
L’Accordo Quadro ha quindi la finalità di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati all’aggiudicatario durante il periodo di durata del medesimo Accordo.
Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. l’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario sulla base delle quali procederà a stipulare specifici appalti relativi ad interventi connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate.
ART. 3 DESTINATARI
I destinatari degli interventi sono tutti i cittadini indicati dall’art. 4 della L.R. 23/2005 che versano in condizioni, anche temporanee, di fragilità sociale, lavorative e formativa e di inclusione sociale in generale, siano essi minori, adulti, anziani o nuclei familiari in situazioni di particolare difficoltà.
L’accesso agli interventi viene valutato e autorizzato dagli Assistenti Sociali del Servizio Sociale Professionale Comunale (di seguito SSPC) e dagli altri eventualmente coinvolti e sarà rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile che necessitano di specifici progetti di inclusione lavorativa e/o formativa.
Art. 4 Durata e ammontare del servizio
L’Accordo Quadro ha una durata di 48 mesi. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo appalto specifico.
L’Accordo Quadro può risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell’esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo.
Il valore stimato per l’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del quantitativo presunto degli appalti specifici che presumibilmente verranno aggiudicati nei 48 mesi in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è quello indicato nel Bando di gara non comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun appalto specifico affidato.
La Stazione Appaltante non si impegna a garantire un numero minimo di operazioni da eseguire, né un importo minimo da corrispondere.
Si precisa che il valore presunto dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Stazione Appaltante nell’arco temporale della durata del medesimo, calcolato sulla base delle esigenze e dei finanziamenti dei servizi e delle attività, attuali e futuri, oggetto del presente Accordo Quadro, e deve pertanto intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire per l’aggiudicatario motivo di rivalsa e/o opposizione alcuna.
Il costo orario del personale indicato nel Bando di gara si intende omnicomprensivo.
Il corrispettivo è liquidato sulla base delle prestazioni effettivamente rese in base a quanto stabilito nel presente Capitolato e in fase di affidamento di ogni singolo appalto specifico e secondo quanto meglio indicato anche nel Bando di gara.
Qualora, per motivate cause impreviste ed imprevedibili, una delle parti si trovi in condizione di interrompere anticipatamente il rapporto, il recesso dovrà essere comunicato alla controparte a mezzo PEC almeno tre mesi prima della data di cessazione del rapporto.
Art. 5 Anticipo dell’esecuzione del servizio
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a seguito dell’adozione dell’atto relativo alla conferma dell’aggiudicazione, di richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto; in tal caso, l’aggiudicatario sarà tenuto a dare esecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente Capitolato e dalla propria offerta.
Art. 6 Caratteristiche del servizio
Le prestazioni richieste con il presente appalto sono le seguenti:
• promozione e monitoraggio di servizi e progetti;
• collaborare, nell’ottica del lavoro di rete, a promuovere nella comunità le opportunità su servizi e progetti esistenti;
• promuovere incontri di formazione/aggiornamento e confronto tra professionisti e istituzioni, su tematiche sociali.
Le attività, le modalità organizzative, la metodologia del Servizio, il raccordo e i rapporti con la Stazione Appaltante e gli Enti Istituzionali eventualmente coinvolti, sono disciplinati oltre che dal presente Capitolato anche dal Progetto che la Ditta aggiudicataria presenterà in sede di gara e si impegnerà a rispettare.
L’aggiudicatario dovrà inoltre:
➢ rendersi disponibile a modificare la programmazione e l’organizzazione delle attività progettuali qualora la Stazione Appaltante lo ritenesse necessario ed indispensabile per il buon andamento del Servizio e il raggiungimento degli obiettivi;
➢ organizzare l’esecuzione del servizio a sua cura e spese, fornendo i Professionisti necessari e l’organizzazione tecnica, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione. In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’impresa affidataria sarà tenuta a darne comunicazione al comune in via preventiva e tempestiva. Nel caso lo sciopero si protragga oltre le 48 ore continuative, l’aggiudicatario è tenuto ad assicurare gli interventi già programmati e organizzati.
➢ limitare i fenomeni di turnover, allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con i destinatari delle attività e garantire la non interruzione degli stessi. La
sostituzione del personale potrà avvenire esclusivamente per giustificati motivi da comunicarsi alla Stazione Appaltante contestualmente al nominativo e curriculum del sostituto. A questo proposito l’aggiudicatario, previo benestare della Stazione Appaltante, dovrà sostituire il personale assente entro le 48 ore, indicando per iscritto, anche via fax, la data di decorrenza dell’assenza, le generalità del sostituto e la decorrenza della sostituzione. Qualora la Stazione Appaltante verifichi che i motivi addotti non possano giustificare l’assenza diffiderà l’aggiudicatario e applicherà le sanzioni di cui al presente Capitolato e in casi estremi si riserva di revocare il contratto
➢ trasmettere con periodicità semestrale, a cura del referente, una dettagliata relazione, concernente l’andamento della gestione Servizio con indicazione dei risultati conseguiti e delle problematiche emerse e con la rendicontazione statistica del numero di persone che hanno avuto in carico al Servizio nel periodo di riferimento; la relazione dovrà essere allegata alla prima fattura utile successiva al trimestre pena la sospensione della liquidazione;
➢ a curare e depositare presso la propria sede operativa (osservando tutte le precauzioni a tutela della privacy) tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa ai Servizi aggiudicati. Tale documentazione potrà essere visionata dalla Stazione Appaltante in qualsiasi momento questa lo riterrà opportuno. Tutta la documentazione con i fascicoli personali degli cittadini in carico dovrà essere inventariata e consegnata al Responsabile Unico del Procedimento a conclusione dei Servizio.
È a carico dell’aggiudicatario tutto il materiale di consumo, che risulti necessario per l’espletamento dei servizi.
Il personale dovrà rispettare gli obblighi imposti dal Regolamento recante il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16.04.2013 n.
62. In caso di mancato rispetto di tali obblighi si provvederà alla risoluzione del contratto.
Art. 7 Revisione dei prezzi
Il corrispettivo derivante dall’offerta di aggiudicazione rimarrà invariato per tutta la durata del contratto, senza che l’aggiudicatario abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.
Art. 8 Responsabilità
La responsabilità della gestione del servizio è a carico dell’aggiudicatario che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti della Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario esonera la Stazione Appaltante da qualunque pretesa che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l’eventuale lite.
Nessun onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
L’aggiudicatario sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza fossero arrecati alle persone o alle cose, sia della Stazione Appaltante sia di terzi, durante il periodo contrattuale, intendendosi pertanto esonerata da qualsiasi conseguenza, diretta o indiretta, da ciò derivante.
L’aggiudicatario si impegna, qualora non abbia già provveduto, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare:
• una polizza assicurativa a beneficio della Stazione Appaltante e dei terzi per l’intera durata del contratto, a copertura del rischio per responsabilità civile verso terzi con un massimale adeguato alla tipologia dell’attività che dovrà eseguire;
• una polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale adeguato alla tipologia dell’attività che dovrà eseguire.
Dette polizze devono prevedere la rinunzia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti della Stazione Appaltante, con particolare riferimento alla copertura dei rischi anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi in deroga a quanto previsto dall’art. 1902
c.c. e di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
L’aggiudicatario terrà inoltre indenne la Stazione Appaltante ed il destinatario da ogni sanzione pecuniaria irrogata dagli organi ispettivi o da altri espressamente autorizzati derivanti da errori di qualsiasi natura, all’aggiudicatario stesso.
Art. 9 Obblighi generali
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori/liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l’appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti
C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
Gli obblighi di cui al periodo precedente vincolano l’aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del Servizio, la Stazione Appaltante può richiedere all’aggiudicatario ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti che la Stazione Appaltante si riserva di effettuare in ordine all’adempimento, da parte dell’aggiudicatario, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell’esecuzione del contratto.
La Stazione Appaltante può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente alla regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità.
L’aggiudicatario, a proprio carico, dovrà dotare il personale del corredo eventualmente necessario e più idoneo all’espletamento del servizio e ogni altro materiale necessario.
L’aggiudicatario è tenuto, nel rispetto della L. 626/94 e D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, ad informare tutto il personale delle misure di sicurezza da adottare per lo svolgimento del Servizio.
L’aggiudicatario risponde per i danni alle persone e alle cose che potrebbero derivare a causa del servizio e/o per colpa dei suoi operatori e si obbliga a stipulare idonea assicurazione, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi controversia che al riguardo venisse mossa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante.
L’aggiudicatario, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato si obbliga a stipulare a favore degli assistiti e utenti, idonee assicurazioni al fine di coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l’esercizio delle prestazioni oggetto del contratto.
Art. 10 Obblighi generali dell’aggiudicatario in materia di sicurezza sul lavoro
L’aggiudicatario è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione e formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.
L’aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D. Lgs. n. 81/2008).
Nel caso in cui le attività per l’esecuzione del presente appalto debbano svolgersi all’interno dei luoghi di lavoro della Stazione Appaltante, l’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato) per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
Art. 11 Obblighi dell’aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In mancanza della comunicazione prevista dal citato art. 3 Legge 136/2010, non saranno effettuati i pagamenti richiesti sino all’assolvimento dell’obbligo di comunicazione e nulla potrà essere richiesto alla Stazione Appaltante per il ritardato pagamento. La violazione di tale obbligo costituirà motivo di risoluzione del presente contratto.
ART. 12 SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta la percentuale del servizio, non superiore al 30% dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro, che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 c. 4 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. In mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.
La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una micro-impresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario;
c) su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.
Art. 13 Divieto di cessione del contratto, cessione del credito
Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art. 106 c. 1 lett. d)
n. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 c. 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’aggiudicatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al contratto al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché anticipare i pagamenti all’aggiudicatario medesimo, riportando il CIG.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente punto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il contratto relativo al presente appalto si intende risolto di diritto.
Art. 14 Rapporti con la Stazione Appaltante
L’aggiudicatario avrà quale referente diretto il Responsabile del Procedimento e/o il Responsabile del Settore socio assistenziale nonché il Direttore dell’esecuzione del Servizio, i quali controlleranno direttamente o attraverso propri incaricati il corretto svolgimento del Servizio contestando eventuali inadempienze.
Per la regolare esecuzione l’aggiudicatario, prima dell’inizio dello svolgimento del servizio, deve nominare un Referente, Coordinatore responsabile del servizio, sempre rintracciabile attraverso la rete di telefonia fissa, mobile e a mezzo e-mail e PEC, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l’attività del personale addetto al servizio e al fine di attivare ogni supporto di tipo informativo e consulenziale, sia sotto il profilo tecnico che amministrativo/contabile.
La Stazione Appaltante si rivolgerà direttamente a tale Referente e si intenderanno validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge all’aggiudicatario.
Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, l’aggiudicatario dovrà darne tempestivamente notizia alla Stazione Appaltante, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
La metodologia di lavoro dovrà essere improntata in un’ottica di integrazione e di lavoro di rete. Le attività progettuali dovranno prevedere un alto livello di integrazione fra l’aggiudicataria e la Stazione Appaltante; per detto motivo l’aggiudicataria dovrà proporre una modalità di gestione che renda efficiente la collaborazione.
Art. 15 Controlli del servizio e penalità
L’aggiudicatario sarà responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento del servizio oggetto del presente appalto.
In caso di non puntuale rispetto del presente Capitolato e delle ulteriori definizioni esplicitate in sede contrattuale, la Stazione Appaltante contesterà formalmente, tramite PEC tali inadempienze con l’invito all’aggiudicataria a provvedere sollecitamente a fornire le dovute controdeduzioni nel tempo massimo di 10 giorni dal ricevimento. Qualora queste ultime non fossero ritenute esaustive o non presentate entro il termine sopracitato, la Stazione Appaltante potrà comminare specifiche penali ai sensi dell’art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per i ritardi nell’esecuzione del servizio, come di seguito indicato:
➢ Ritardo nell’avvio del servizio: l’1 ‰ (uno per mille) sull’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo nel caso in cui l’aggiudicatario non dovesse provvedere nei termini prescritti. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
➢ Mancata disponibilità degli Operatori proposti in sede di RdI quando questi siano ancora in organico nella Ditta; in caso si sua sostituzione l'Operatore dovrà possedere le medesime referenze richieste nell'avviso di RdI, in caso contrario si applicherà l’1 ‰ (uno per mille) sull’importo contrattuale per ogni giorno di assenza dalla data di richiesta formale di attivazione dell'intervento professionale. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c. Non si applica detta penale nel caso in cui l'Operatore si sia licenziato dalla Ditta.
Per le inadempienze di altro tipo, l’ammontare della sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e all’entità del danno, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 4.000,00 e in particolare per esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto e/o che non possiede i requisiti stabiliti nell’Avviso di Manifestazione di Interesse: € 3.000,00 per ogni persona non in regola. Nel caso tale infrazione venga reiterata, la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
L’importo delle penali applicate sarà comunicato tramite PEC all’aggiudicataria e trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale. (con conseguente obbligo dell’aggiudicatario di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante al reintegro del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.
Complessivamente non potranno essere comunque applicate penali superiori al 10 (dieci) per cento dell’importo netto contrattuale.
La Stazione Appaltante si riserva comunque, indipendentemente di qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’aggiudicatario inadempiente e incameramento della cauzione, salvo risarcimento dei maggiori danni nei seguenti casi:
• in caso siano state applicate sanzioni per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale;
• quando la percentuale di invii in ritardo sia superiore al 20% del totale calcolato per ogni mese solare di servizio;
• nel caso siano state applicate 5 o più sanzioni per ritardo nelle operazioni di ritiro o consegna della corrispondenza.
L’applicazione delle penali predette, non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Stazione Appaltante, comprese richieste di risarcimento di eventuali danni materiali e morali.
Art. 16 Esecuzione in danno
L’applicazione delle penali non pregiudica per nulla il diritto che si riserva la stazione appaltante di procedere all’esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato o di parte di essi, d’ufficio ed a tutto carico della ditta aggiudicataria, quando questa, per il rifiuto di dare esecuzione ad ordine, per negligenza o per inosservanza dalla condizioni ed agli obblighi contrattuali, ritardasse l’esecuzione delle operazioni o le conducesse in maniera imperfetta. Continue inadempienze e/o ritardi nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali porteranno all’applicazione dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Risoluzione).
Art. 17 Corrispettivo e condizioni di pagamento
L’aggiudicataria si impegna ad applicare il ribasso unico percentuale offerto in gara sul costo orario del personale così come indicato nel Bando di gara
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario, così come determinato in sede di aggiudicazione e dovuto per le prestazioni effettivamente svolte e rendicontate, s’intende comprensivo di tutte le spese, oneri e obblighi previsti nel presente Capitolato e negli altri atti di gara.
Mensilmente la Stazione Appaltante, a seguito della verifica del servizio prestato, procede all’emissione di certificato pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate effettuando, ai sensi dell’art. 30 c. 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una ritenuta pari allo 0,5% (0,5 percento) dell’importo netto progressivo. Le ritenute così effettuate possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Nel certificato di pagamento saranno indicate le eventuali penalità in cui l’aggiudicatario fosse incorso.
Ricevuto il certificato, l’aggiudicatario provvederà ad emettere regolare fattura elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI).
Il pagamento delle prestazioni di servizio rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dalla Stazione Appaltante entro trenta (30) giorni dal ricevimento, da parte dell’Ufficio Protocollo, di regolare fattura.
Ai sensi del D.M. 23.01.2015, in applicazione del sistema dello Split payment, sulle fatture emesse la ditta aggiudicataria dovrà indicare: “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972”. Ai fini della fatturazione elettronica i riferimenti sono i seguenti:
• Denominazione Ente: Comune di Guspini;
• Codice Univoco ufficio: O5T306
• Nome Ufficio: Settore Socio Assistenziale;
• Codice fiscale: 00493110928;
Nella fattura inviata, redatta secondo le normative vigenti, dovranno inoltre essere indicate tutte le voci relative ai servizi prestati, e il CIG.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’appaltatore la stessa verrà respinta con gli strumenti messi a disposizione dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica (SDI) e il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, a seguito della verifica di cui al precedente periodo, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice Civile.
La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte della Stazione Appaltante, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore (acquisizione del DURC).
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Lo stesso dicasi per ritardati pagamenti causati dal mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati previsti dall’art. 3 della legge
n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), la Stazione Appaltante procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
In relazione a quanto previsto dal precedente periodo, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui sopra.
Art. 18 Patto di Integrità
All’atto della partecipazione alla gara, l’aggiudicatario dovrà sottoscrivere una specifica dichiarazione denominata “Patto d’integrità”, quale strumento idoneo a sancire il comune
impegno tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici partecipanti alla procedura al fine di assicurare la legalità, la trasparenza e la correttezza sia nel corso di essa che in sede di esecuzione del contratto, garantendo la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentatici di infiltrazione mafiosa, nonché la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.
Art. 19 Risoluzione del contratto
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:
a) cessione del contratto da parte del fornitore del servizio, in tal caso la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva. Nel caso di cessione della ditta/impresa la prosecuzione del rapporto di servizio con la nuova ditta/impresa sarà a discrezione della Stazione Appaltante;
b) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, salva l’applicazione delle previste penali e l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivante dal nuovo affidamento quantificanti anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente dal medesimo;
c) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % dell’importo contrattuale la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, salvo l’ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
d) cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
f) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del fornitore del servizio, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
h) perdita, da parte dell’aggiudicatario dei requisiti per l’esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
i) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dall’aggiudicatario che non garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010, la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva;
j) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa;
Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi come tassativo ed esaustivo. Il recesso sarà comunicato alla ditta a mezzo PEC con 30 di giorni preavviso.
Qualora la ditta aggiudicataria intendesse recedere dal contratto, una volta stipulato, per giustificati motivi, dovrà darne preavviso all’Amministrazione Comunale, che su di essi si pronuncerà, almeno un mese dalla richiesta; in tal caso la cauzione definitiva verrà incamerata dalla Stazione Appaltante.
In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa dell’aggiudicatario, la Stazione Appaltante ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 110 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. All’aggiudicatario sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale dell’aggiudicatario il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e la Stazione Appaltante è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi di cui sopra la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.
Art. 20 Recesso unilaterale della Stazione Appaltante
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse e per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione Appaltante.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo.
Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’aggiudicatario un’indennità corrispondente a quanto segue:
• prestazioni già eseguite dall’aggiudicatario al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Stazione Appaltante ;
• spese documentate sostenute dall’aggiudicatario.
Art. 21 Cause ostative all’esecuzione del contratto e sospensione dell’appalto per volontà della Stazione Appaltante – recesso dell’appaltatore
Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione Appaltante, la stessa può sospendere l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
Decorso un periodo di tre (3) mesi è facoltà dell’aggiudicatario recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
La Stazione Appaltante, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di tre (3) mesi senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
La Stazione Appaltante provvede a comunicare per iscritto all’aggiudicatario la sospensione dell’esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.
Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa imputabile alla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’aggiudicatario ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove l’istanza dell’aggiudicatario non sia accolta e si proceda tardivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto, lo stesso aggiudicatario ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
La facoltà della Stazione Appaltante di non accogliere l’istanza di recesso dell’aggiudicatario non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal precedente periodo, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque tre mesi complessivi.
Art. 22 Vertenze e foro competente
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente a tutti gli effetti giuridici e amministrativi è quello di Cagliari.
Art. 23 Trattamento dei dati personali nell’esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all’esecuzione del contratto
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 l’aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
La Stazione Appaltante e l’aggiudicatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
Art. 24 Clausola di rinvio
Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente Capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
Art. 25 Accettazione espressa di clausole contrattuali
Agli effetti di cui all’articolo 1341, 2° comma del Codice Civile, la Ditta aggiudicataria dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.