ACCORDO INTEGRATIVO
Funzione politiche del personale
E RELAZIONI SINDACALI
ACCORDO INTEGRATIVO
IN MERITO ALLA NUOVA METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E LORO VALORIZZAZIONE
E DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI RISULTATO
Area dirigenza medica e sanitaria non medica
Le parti qui convenute sottoscrivono condividono e approvano le seguenti modalità di assegnazione degli incarichi dirigenziali e relativi criteri di valorizzazione delle posizioni secondo quanto già convenuto in data 30 aprile che di seguito integralmente si riporta in corsivo:
1. Graduazione degli incarichi: A1 struttura complessa con funzioni di coordinamento- A2 struttura complessa – B1 struttura semplice a valenza dipartimentale – B2 struttura semplice - C1 Incarichi prof di alta specializzazione – C2 incarichi professionali > 5 anni – C3 Incarichi professionali < 5 cinque anni.
Agli incarichi suddetti sarà attribuito una quota punti uguale per categoria graduata,(euro 460 a valore punto) con salvaguardia ad personam dei punti in godimento qualora più elevati.
2. Alla Direzione Generale si riserva un punto per ogni dirigente in servizio alla data del 1.1.2004 da distribuire in relazione alla strategicità temporanea della struttura in coerenza con il POFA e i Piani strategici aziendali.
Una quota potrà essere inoltre riservata anche per attribuire punteggi in relazione a funzioni aggiuntive che devono avere comunque carattere anch’esse di temporaneità.
Si tratta in ogni caso di quote revocabili al venir meno delle condizioni per le quali sono state conferite.
- A1 | Struttura complessa | con funz. di coord. | 72 punti |
- A2 | Struttura complessa | 58 punti | |
- B1 | Strutture semplici a valenza dipartimentale | 45 punti | |
- B2 | STRUTTURA SEMPLICE | 32 PUNTI | |
- C1 | Incarichi prof. di alta specializzazione | 25 punti | |
- C2 | INCARICHI PROFESSIONALI NON ALTA SPECIALIZZAZIONE > 5 ANNI | 15 PUNTI | |
- C3 | INCARICHI PROFESSIONALI < 5 ANNI | 10 PUNTI |
2. Alla Direzione Generale si riserva un punto per ogni medico presenta in azienda da distribuire in relazione alla strategicità della struttura in coerenza con il POFA e i Piani strategici aziendali, fino ad un tetto massimo pari a 15 punti ad personam.
Tali punti verranno attribuiti temporaneamente e comunque sono legati alla strategicità della struttura e non attribuiti alla persona.
3. Eventuali attribuzioni di incarichi aggiuntivi, previo confronto con le OOSS , potranno essere riconosciuti con quote ulteriori di punti, nel limite della disponibilità del fondo e comunque con carattere temporaneo e non definitivo.
A consuntivo annuale le quote non utilizzate saranno ridistribuite proporzionalmente ai punteggi già assegnati.
Il presente accordo decentrato si intende a valere dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2006, salvo quanto eventualmente previsto dai nuovi contratti di lavoro.
LCS a Desenzano in data 19 luglio 2004
La Delegazione Trattante aziendale La Delegazione Trattante sindacale:
Dir amm. . Dir San | Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx | Politi CIMO ASMD |
Resp Del az.le | Xxxxxxx Xxxxx | Xxxxxxx Xxxxxxxx XXXX |
Serv. Personale | Xxxxxxx Xxxxxxx |
Estensore: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx referente relazioni sindacali aziendali
Funzione politiche del personale
E RELAZIONI SINDACALI
ACCORDO
IN MERITO ALLA NUOVA METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E LORO VALORIZZAZIONE
E DISTRIBUZIONE DEL FONDO DI RISULTATO
Area dirigenza amministrativa e tecnica
Le parti qui convenute sottoscrivono condividono e approvano le seguenti modalità di assegnazione degli incarichi dirigenziali e relativi criteri di valorizzazione delle posizioni:
1. Graduazione degli incarichi: A1 struttura complessa con funzioni di coordinamento- A2 struttura complessa – B1 struttura semplice - C1 Incarichi prof di alta specializzazione –
Agli incarichi suddetti sarà attribuito una quota punti uguale per categoria graduata, così come da tabella allegata, con salvaguardia ad personam di quanto previsto dall’ art. 40 comma 8 CCNL del 6 febbraio 2000.
In particolare , sulla base del POFA approvato dalla Regione Lombardia, saranno attributi i seguenti punteggi per ciascuna delle posizioni già definite.
AREA AMMINISTRATIVA
- A1 STRUTTURA COMPLESSA con funz. di coord. 72 punti Direzione di Presidio
Segreteria Operativa
- A2 Struttura complessa
Affari Legali Assicurativi e del contenzioso 58 punti Direzione Amministrativa di Presidio
Servizio Gestione Approvvigionamenti
Servizio gestione e controllo processo ambulatoriale Servizio Economico Finanziario
Servizio Gestione e Amministrazione del Personale
- B1 Strutture semplici
Non Individuate
- C1 Incarichi prof. di alta specializzazione 28 punti
AREA TECNICA
- A1 | Non individuata | |
- A2 | Struttura complessa Servizio Tecnico Patrimoniale | 58 punti |
- B1 | Struttura semplice Ingegneria Clinica | 36 punti |
- C1 | Incarichi prof.di alta specializzazione | 28 punti |
2. Alla Direzione Generale si riservano per l’Area Amministrativa 25 punti da distribuire in relazione alla strategicità della struttura in coerenza con il POFA e i Piani strategici aziendali. Si concorda di suddividere ed attribuire i suddetti punti secondo la tabella allegata.
Tali punti si intendono attribuiti temporaneamente e comunque sono legati alla strategicità della struttura e non attribuiti alla persona.
3. Eventuali attribuzioni di incarichi aggiuntivi, previo confronto con le OOSS , potranno essere riconosciuti con quote ulteriori di punti, nel limite della disponibilità del fondo e comunque con carattere temporaneo e non definitivo.
Alla Direzione Generale si riserva la possibilità, in caso di non attribuzione formale dell’incarico di struttura complessa Servizio Tecnico Patrimoniale, di attribuire temporaneamente al dirigente incaricato una quota economica aggiuntiva risultante dal fondo non utilizzato.
A consuntivo annuale le quote non utilizzate saranno ridistribuite proporzionalmente ai punteggi già assegnati.
FONDO DI RISULTATO
In ragione di una ampia disponibilità del Fondo le parti concordano su di una rivalutazione dell’acconto mensile di risultato da 300 a 400 euro, estendendo tale beneficio anche al personale dell’area tecnica ed ai titolari di posizione organizzativa che ricoprono incarichi di responsabilità su strutture complesse.
Il presente accordo decentrato si intende a valere dal 1° gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2006, salvo quanto eventualmente previsto dai nuovi contratti di lavoro.
LCS a Desenzano in data 20 maggio 2004.
La Delegazione Trattante aziendale La Delegazione Trattante sindacale:
DIR SAN f.f. | Xxxxx Xxxxxxx | SI DIR SSAN CISL FSP | Corsetti Tira |
Resp Del az.le | Xxxxxxx Xxxxx | ||
Serv. Personale | Xxxxxxx Xxxxxxx |
Estensore: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx referente relazioni sindacali aziendali
Funzione politiche del personale
E RELAZIONI SINDACALI
ACCORDO
IN MERITO ALLA NUOVA METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E LORO VALORIZZAZIONE
Area dirigenza medica e sanitaria non medica
Le parti qui convenute sottoscrivono condividono e approvano le seguenti modalità di assegnazione degli incarichi dirigenziali e relativi criteri di valorizzazione delle posizioni:
1. Graduazione degli incarichi: A1 struttura complessa con funzioni di coordinamento- A2 struttura complessa – B1 struttura semplice a valenza dipartimentale – B2 struttura semplice - C1 Incarichi prof di alta specializzazione – C2 incarichi professionali > 5 anni – C3 Incarichi professionali < 5 cinque anni.
Agli incarichi suddetti sarà attribuito una quota punti uguale per categoria graduata, con salvaguardia ad personam dei punti in godimento qualora più elevati.
2. Alla Direzione Generale si riserva un punto per ogni dirigente in servizio alla data del 1.1.2004 da distribuire in relazione alla strategicità temporanea della struttura in coerenza con il POFA e i Piani strategici aziendali.
Una quota potrà essere inoltre riservata anche per attribuire punteggi in relazione a funzioni aggiuntive che devono avere comunque carattere anch’esse di temporaneità.
Si tratta in ogni caso di quote revocabili al venir meno delle condizioni per le quali sono state conferite.
Nel resoconto agli atti sono in ogni caso evidenziate nel dettaglio le posizioni assunte dalle singole OOSS xxxxxxxx.xx presente accordo.
LCS a Desenzano in data 30 aprile 2004.
La Delegazione Trattante aziendale La Delegazione Trattante sindacale:
DIR SAN f.f. Xxxxx Xxxxxxx
DIR AMM Xxxxxxxx Xxxxxxx CIMO ASMD Politi
RESP DEL AZ.LE Xxxxxxx Xxxxx CIMO Xxxxxxx Xxxxxxxx
SERV. PERSONALE Xxxxxxx Xxxxxxx FM Fogazzi
CGIL Xxxxxxxx
SNABI Pesenti
Estensore: Dr. Xxxxxxxx Xxxxxx referente relazioni sindacali aziendali
ERRATA CORRIGE
ACCORDO
IN MERITO ALLA NUOVA METODOLOGIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E LORO VALORIZZAZIONE
Area dirigenza medica e sanitaria non medica
L’art.1 si intende riscritto come segue con la correzione di seguito evidenziata.
1. Graduazione degli incarichi: A1 struttura complessa con funzioni di coordinamento- A2 struttura complessa – B1 struttura semplice a valenza dipartimentale – B2 struttura semplice - C1 Incarichi prof di alta specializzazione – C2 incarichi professionali > 5 anni – C3 Incarichi professionali < 5 cinque anni.
Agli incarichi suddetti sarà attribuita una quota punti uguale per categoria graduata, con salvaguardia ad personam della valorizzazione economica già acquisita.
La Delegazione Trattante aziendale La Delegazione Trattante sindacale:
DIR SAN f.f. | Xxxxx Xxxxxxx | ||
Dir Amm | Xxxxxxxx Xxxxxxx | CIMO ASMD | Politi |
Resp Del az.le | Xxxxxxx Xxxxx | CIMO | Xxxxxxx Xxxxxxxx |
Serv. Personale | Xxxxxxx Xxxxxxx | FM | Fogazzi |
Cgil | Xxxxxxxx | ||
Xxxxx | Xxxxxxx |
REGOLAMENTO
XXXXXXXXX DIRIGENZIALI
INDICE
ART. 1 | DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE ASSUNZIONI DEI DIRIGENTI |
ART. 2 | CONTENUTO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE |
ART. 3 | CRITERI E MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI |
ART. 4 | AFFIDAMENTO E REVOCA DELL’INCARICO DIRIGENZIALE |
ART. 5 | DURATA |
ART. 6 | RESPONSABILITA’ |
ART. 7 | VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI |
ART. 8 | ORGANISMI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE (RINVIO) |
ART. 9 | VACANZA DEL DIRIGENTE INCARICATO |
ART. 10 | PIANO DI LAVORO E RELAZIONE ANNUALE |
ART. 11 | TIPOLOGIA SINGOLI CONTRATTI – TIPO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE (RINVIO) |
ART. 12 | NORMA DI RINVIO |
ART. 1
DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE ASSUNZIONI DEI DIRIGENTI
Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali fermo restando che per la disciplina dell’assunzione si rinvia alla normativa vigente in materia.
ART. 2
CONTENUTO DELLA FUNZIONE DIRIGENZIALE
Contenuto della Funzione Dirigenziale
Ai dirigenti compete il dovere di esercizio dei poteri e delle attribuzioni relativi agli incarichi conferiti dall’Azienda Ospedaliera, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dai CCNL in vigore.
In relazione all’articolazione degli incarichi dell’Azienda Ospedaliera i dirigenti sono titolari delle responsabilità di cui al successivo art. 6.
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 165/01, a ciascun dirigente dell’Azienda Ospedaliera possono essere conferiti:
- incarichi di direzione di struttura (complessa, semplice a valenza dipartimentale, semplice);
- incarichi di natura professionale per funzioni di controllo, ispettive, di consulenza, studio e ricerca;
- altri incarichi specifici previsti dal P.O.F.A. dell’Azienda Ospedaliera.
Per l’attribuzione degli incarichi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 52 del CCNL della dirigenza medica e di cui al comma 4 dell’art. 54 del CCNL della dirigenza sanitaria, tecnica professionale ed amministrativa sottoscritti il 5/12/96, così come modificati dai successivi rispettivi CCNL sottoscritti in data 8/6/2000.
ART. 3
CRITERI E MODALITA’ PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI
Criteri e Modalità per il Conferimento degli Incarichi Dirigenziali
Il Direttore Generale, al momento di procedere alle nomine, tiene conto, con riferimento all’incarico da attribuire e sulla base di quanto previsto in particolare dal vigente P.O.F.A. dei seguenti elementi:
- della “mission” e delle responsabilità;
- dei programmi da realizzare e degli obiettivi fissati;
- della tipicità e della complessità del sistema relazionale proprio della posizione da ricoprire.
In relazione agli elementi di cui al precedente comma, il dirigente competente propone al Direttore Generale la persona più idonea allo svolgimento dell’incarico, tramite i criteri di seguito elencati:
- professionalità ed esperienza, già acquisita dai dirigenti in servizio, con riferimento alla posizione organizzativa precedentemente ricoperta e al livello di provenienza precedentemente all’unificazione della qualifica dirigenziale;
- capacità professionali ed attitudini adeguate all’incarico da svolgere;
- risultati conseguiti nelle attività direzionali-organizzative e/o professionali precedentemente espletate;
- attività formative e di studio compiute attinenti all’incarico da svolgere;
- attività didattica eventualmente svolta presso Istituti e Scuole universitarie ovvero Istituti e Scuole di formazione;
- produzione scientifica attinente al contenuto professionale dell’incarico da svolgere, ovvero riguardante l’attività gestionale, manageriale e l’organizzazione aziendale;
- eventuali comportamenti disciplinarmente rilevanti accertati. Nell’ambito delle valutazioni operate ai fini del conferimento degli incarichi sulle specifiche posizioni, il dirigente competente tiene conto delle segnalazioni e volontà espresse dai dirigenti assegnati alla struttura aziendale presso la quale opera.
Qualora la valutazione non abbia consentito di individuare, alla stregua dei criteri di cui al precedente comma 2, un dirigente idoneo a svolgere l’incarico da attribuire, il dirigente competente si rivolgerà alla Direzione generale per le conseguenti necessarie determinazioni.
ART. 4
AFFIDAMENTO E REVOCA DELL’INCARICO DIRIGENZIALE
A DIRIGENZA MEDICA E SANITARIA
Affidamento
Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti con le procedure previste dal D.P.R. 484/97 e dall’art. 17 bis D.Lgs. n.502/92 e successive modificazioni per quanto attiene i dipartimenti.
L’incarico di Direzione delle articolazioni interne delle UU.OO. ovvero delle strutture semplici all’interno della struttura complessa sarà affidato su proposta scritta e motivata del Responsabile di U.O. (per la struttura semplice a valenza dipartimentale dal Direttore Sanitario Aziendale) il quale dovrà attenersi ai seguenti criteri:
a) il Dirigente proposto deve avere almeno 5 anni di esperienza professionale nella disciplina (art. 28 comma 3 CCNL 1998/2001);
b) privilegiare i dirigenti già titolari di posizioni organizzative ex. art.116 D.P.R. 384/90 (art. 52 comma 4 CCNL 1994/97);
c) tenere nel debito conto il livello di provenienza precedente alla unificazione della qualifica dirigenziale (art. 52 comma 4 CCNL 1994/97);
d) in relazione alla tipologia di incarico a cui proporre il dirigente va tenuto conto della professionalità (anche in termini di titoli scientifici; accademici e di studio) e dell’esperienza acquisita dal dirigente stesso sia presso l’Azienda che nel S.S.N. e presso istituti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale (art. 28 comma 6 CCNL 1998/2001).
Fermo restando l’applicazione da parte dell’Azienda del I° comma art. 2 septies della L.. n. 138/2004 là ove si precisa che “la non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la direzione di strutture semplici e complesse”, la stessa procederà al conferimento degli incarichi predetti preferibilmente ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo ed a orario pieno.
L’affidamento di incarichi non comportanti direzione di struttura e caratterizzati dalla preminenza dell’aspetto professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, consegue a proposta scritta e motivata del responsabile di
U.O. che tenga conto degli elementi previsti dalla precedente lettera (art. 28 comma 6 CCNL 1998/2001).
L’affidamento di incarichi che richiedono competenze professionale o specialistica funzionale di base avviene su proposta scritta e motivata del responsabili di U.O.; di norma detti incarichi sono conferibili ai dirigenti con meno di 5 anni di attività (art. 27 comma 1 punto d) CCNL 1998/2001. Decorsi i cinque anni relativi all’incarico di natura professionale di base e, previa valutazione positiva, ai dirigenti interessati viene conferito l’incarico superiore di natura professionale-specializzazione fermo restando la possibilità di conferire incarichi di natura professionale-alta specializzazione.
Le proposte di affidamento di incarico del responsabile di U.O. saranno trasmesse alla Direzione Sanitaria Aziendale che verificherà la congruità delle stesse ai presenti criteri sottoscrivendole; se necessario, il Direttore Sanitario Aziendale ritrasmetterà le proposte al responsabile segnalando le eventuali incongruenze con i presenti criteri e/o particolari determinazioni della Direzione Strategica e richiedendone l’adeguamento.
Il conferimento degli incarichi sarà effettuato con atto del Direttore Generale (art. 28 comma 2 e 4 CCNL 1998/2001).
Revoca
La revoca dell’incarico consegue al verificarsi di due distinte e diverse condizioni:
a) valutazione negativa;
b) necessità organizzative e produttive dell’Azienda.
a) La revoca dell’incarico conseguente a valutazione negativa è disciplinata dagli articoli 28, 29 e 34 del CCNL 1998/2001 e prevede le seguenti fattispecie:
1) Dirigenti di struttura complessa: verifica di fine incarico negativa;
2) Dirigenti di struttura complessa e semplice (ivi compreso le articolazioni interne ex art. 56 comma 1, fascia B CCNL 1994/1997): verifica annuale negativa del Nucleo di Valutazione relativamente ai risultati di gestione;
3) Dirigenti con incarico professionale (art. 27 comma 1 punto c CCNL 1998/2001): verifica triennale negativa da parte del Collegio Tecnico;
4) Dirigenti con incarico professionale di base (art. 27 comma 1 punto d CCNL 1998/2001): la valutazione negativa del Collegio Tecnico al termine dei primi cinque anni di servizio non comporta la revoca dell’incarico ma produce la non conferibilità di incarichi ex art. 27 comma 1 punto b e c CCNL 1998/2001 ed il non accesso alla fascia economica superiore dell’indennità di esclusività e, nel caso di dirigenti assunti dopo il 5/12/1996 il mancato ottenimento dell’equiparazione della retribuzione minima di posizione contrattuale ai sensi dell’art. 3 C.C.N.L. 8/6/2000 II biennio economico.
La revoca dell’incarico per valutazione negativa è disposta dal Direttore Generale con atto motivato, sentito il Dirigente responsabile di struttura di più alto livello.
In particolare:
L’inosservanza delle direttive impartite, lo scarso impegno profuso nel perseguimento degli obiettivi aziendali, i risultati negativi imputabili alla personale responsabilità del dirigente, tenuto conto della loro gravità, possono determinare, previa contestazione e contraddittorio nel quale
devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia, gli effetti sottoriportati:
• per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa o semplice:
- la revoca dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli ricompresi nell’art. 27, comma 1, lett. a), b) o c) CCNL 08/06/2000, di valore economico inferiore a quello in atto. Ai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa la revoca del relativo incarico comporta l’attribuzione dell’indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore;
- in caso di accertamento di responsabilità particolarmente grave e reiterata, la revoca dell’incarico conferito ai sensi dell’art. 27 lettera a) e conferimento di uno degli incarichi ricompresi nello stesso art. 27, comma 1, lett. c) di valore economico inferiore a quello revocato;
• per i dirigenti cui siano stati conferiti solo gli incarichi previsti dall’art. 27, comma 1, lett. c) CCNL 08/06/2000:
- la revoca dell’incarico e l’affidamento di altro tra quelli previsti dall’art. 27, comma 1, lett. c), CCNL 08/06/2000 di valore economico inferiore, ai sensi CCNL 2/7/1997.
Nei casi di cui al comma precedente è fatta salva la componente fissa della retribuzione di posizione.
Nei casi di particolare gravità l’accertamento di responsabilità particolarmente gravi e reiterate da parte del dirigente costituisce giusta causa di recesso dell’Azienda ai sensi degli artt. 2118 e 2119 C.C.
In presenza di valutazione negativa – annuale, triennale ed al termine dell’incarico – definita in base ad elementi di particolare gravità, anche estranei alla prestazione lavorativa, resta ferma la facoltà di recesso dell’azienda previa attuazione delle procedure previste dall’art. 23 dei
rispettivi CCNL 08.06.2000 e dall’art. 36 CCNL 05/12/1996 per la dirigenza medica e art. 35 per la dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa.
b) In caso di revoca di natura “oggettiva” dell’incarico, connessa a necessità organizzative e produttive, al dirigente interessato verrà conferita una tipologia di incarico di pari funzione e graduazione ove possibile; ove non si verificasse la possibilità gestionale/organizzativa di conferire la stessa tipologia di incarico verrà conferito altro incarico anche di graduazione inferiore ferme le garanzie economiche contrattualmente previste.
La revoca dell’incarico per motivi oggettivi è disposta dal Direttore Generale con atto che deve motivare le ragioni alla base della riorganizzazione che portano alla rimozione del dirigente dal suo incarico.
B DIRIGENZA AMMINISTRATIVA, TECNICA E PROFESSIONALE
Per la dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale valgono, per quanto compatibili, i criteri di affidamento e revoca degli incarichi previsti per la dirigenza Medica e Sanitaria, ferme ed inderogabili le previsioni del
C.C.N.L. 8/6/2000 Area Professionale, Tecnica e Amministrativa, con la precisazione che l’organizzazione amministrativa si evidenzia attraverso:
- Dipartimenti
- Presidi
- Strutture
ART. 5
DURATA
Gli incarichi di struttura complessa (ex art. 29 – 3° comma – CCNL dirigenza medica e corrispondente art. 29 – 3° comma – CCNL dirigenza PTA) hanno durata da 5 a 7 anni con facoltà di rinnovo secondo le previsioni contrattuali.
L’incarico di direzione di struttura semplice a valenza dipartimentale e di struttura semplice ha durata da 3 a 5 anni eventualmente rinnovabile.
Gli incarichi di natura professionale sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata da 3 a 5 anni con facoltà di rinnovo.
Ogni altra questione connessa alla durata dell’incarico è disciplinata dalle vigenti normative e dai CCNL di pertinenza, a cui si fa espresso rinvio e riferimento, nonché da quanto previsto dal presente regolamento.
ART. 6
RESPONSABILITA’
Ai dirigenti compete il dovere di esercizio dei poteri e delle attribuzioni relative conferiti dalla direzione, in forma diretta e principale, ovvero in forma indiretta e subordinata. In relazione all’articolazione degli stessi incarichi, i dirigenti sono responsabili:
- della direzione complessiva della struttura cui sono preposti e degli atti ed attività loro delegati;
- della gestione e della direzione del personale assegnato;
- del raggiungimento delle finalità dell’incarico assegnato;
- della qualità dei processi affidati;
- del perseguimento della “mission” della struttura o della funzione ricoperta;
- degli atti e delle attività di loro diretta competenza ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 165/01 e successive modiche;
- dei poteri di spesa e di controllo, dei costi dei servizi, del rispetto dei vincoli di bilancio ed in generale della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività gestionale e/o tecnico- scientifica connessa con l’incarico ricoperto.
Il dirigente al quale è conferito un incarico di direzione di struttura complessa è responsabile della gestione e dei risultati di attività che gli competono, nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti allo stesso affidati con riferimento agli obiettivi di rendimento fissati dal Direttore Generale e del rispetto del relativo budget dal momento dell’eventuale assegnazione.
Nell’esercizio dei poteri, delle attribuzioni e delle relative responsabilità i dirigenti hanno altresì l’obbligo di lealtà e di fedeltà agli interessi dell’Azienda Ospedaliera, di informazione, formazione e supervisione del personale addetto, della primaria attenzione agli aspetti di soddisfazione dei clienti esterni ed interni.
ART. 7
VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI
La valutazione dell’attività del dirigente è periodica e complessiva, secondo quanto previsto dai CCNL della dirigenza.
La prima effettuata dal Nucleo di Valutazione con cadenza annuale, è finalizzata alla verifica periodica dei risultati ottenuti alla luce anche del piano di lavoro e della relazione dell’attività svolta, redatti rispettivamente, all’inizio ed al termine di ogni esercizio dal dirigente.
La verifica va effettuata con riferimento anche alle risorse utilizzate ed ai costi eventualmente sostenuti.
In caso di mancato conseguimento dei risultati attesi o di parziale realizzazione degli obiettivi fissati vanno, altresì, individuate le cause, l’imputabilità o meno delle stesse alla responsabilità del dirigente nonché le irregolarità eventualmente accertate nel processo gestionale.
La verifica complessiva effettuata dal Collegio Tecnico di cui agli artt. 31 dei rispettivi CCNL, riguarda l’intera durata di espletamento dell’incarico direzionale, tiene conto dell’esito delle verifiche periodiche precedentemente esperite ed è essenzialmente preordinata al rinnovo o meno dell’incarico di interesse o all’affidamento al dirigente di altro incarico.
In caso di valutazione non positiva, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della stessa, il Nucleo di Valutazione e il Collegio Tecnico, ciascuno per la rispettiva competenza, sono tenuti ad acquisire in contraddittorio le valutazioni del dirigente interessato.
Al termine della valutazione il Nucleo di Valutazione e il Collegio Tecnico riferiscono al Direttore Generale con relazione scritta alla quale vanno allegate le dichiarazioni eventualmente rese in contraddittorio dai dirigenti interessati.
L’esito delle valutazioni periodiche e complessive, è riportato nel fascicolo personale dei dirigenti interessati.
Di tale esito i soggetti competenti alle nomine ai sensi dell’art. 3 tengono conto nelle decisioni di affidamento degli incarichi nonché di rinnovo degli stessi.
ART. 8
ORGANISMI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE (RINVIO)
Ad integrazione di quanto previsto dal precedente art. 7 si fa espresso rinvio e riferimento, oltre che alle relative previsioni dei CCNL di pertinenza, alle vigenti disposizioni relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione Aziendale e del Collegio Tecnico Aziendale.
In particolare per gli effetti della valutazione negativa si fa riferimento al precedente art. 4 là ove disciplina la revoca dell’incarico.
ART. 9
VACANZA DEL DIRIGENTE INCARICATO
Il dirigente preposto alla direzione di dipartimento, in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento, è sostituito da altro dirigente di struttura complessa preventivamente individuato, con cadenza annuale, dal responsabile del dipartimento stesso.
Tale delega è valida altresì per la presidenza dei Xxxxxxx Xxxxxxx qualora il Direttore di Dipartimento coincida con il valutatore di 1^ istanza.
Il dirigente preposto alla direzione di struttura complessa, in caso di assenza per ferie o malattia o altro impedimento, è sostituito da altro dirigente della medesima struttura complessa, con rapporto di lavoro esclusivo, indicato all’inizio di ciascun anno dal responsabile della struttura complessa che, a tal fine si avvale dei seguenti criteri:
a) il dirigente deve essere titolare di un incarico di struttura semplice, ovvero di alta specializzazione con riferimento, ove previsto, alla disciplina di appartenenza;
b) valutazione comparata dei curricula dei dirigenti interessati che, limitatamente alle strutture per le quali ai sensi della vigente normativa concorsuale l’accesso è riservato a più categorie professionali, riguarda tutti gli addetti.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso di strutture semplici che non siano articolazione interna di strutture complesse ed in cui il massimo livello dirigenziale sia rappresentato dall’incarico di struttura semplice.
Nel caso che l’assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente di struttura complessa, la continuità delle relative funzioni è assicurata da altro dirigente, come sopra individuato, per un periodo non superiore a mesi sei, prorogabile fino a dodici, termine entro il quale l’Azienda conferisce l’incarico con le procedure concorsuali di cui alla vigente normativa ed al presente regolamento.
Nei casi in cui l’assenza dei dirigenti di cui sopra sia dovuta alla fruizione di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di direttore generale o amministrativo, ovvero per mandato elettorale ai sensi dell’art.
68 del D.Lgs. 165/2001 o per distacco sindacale, l’azienda applica la vigente normativa concorsuale sopra indicata e provvede con l’assunzione di altro dirigente con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato, per la durata dell’aspettativa concessa, nel rispetto delle procedure anzidette.
Le sostituzioni previste dal presente articolo non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza dei quattro ruoli. Al dirigente incaricato della sostituzione, ai sensi del presente articolo, non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.
Qualora si protragga continuativamente oltre tale periodo, anche se ripetuta nello stesso anno e/o per periodi frazionati, al dirigente compete una indennità mensile di EUR 535,05 per le sostituzioni di dirigente di struttura complessa e di EUR 267,52 per le sostituzioni di dirigente di struttura semplice, alla cui corresponsione si provvede o con le risorse del fondo dell’art. 50 o di quello dell’art. 52 per tutta la durata della sostituzione.
Nel caso di impossibilità a fare ricorso alle sostituzioni di cui sopra gli incarichi possono essere affidati temporaneamente ad altro dirigente con corrispondente incarico.
ART. 10
PIANO DI LAVORO E RELAZIONE ANNUALE
All’inizio di ogni anno, il dirigente cui è stato conferito l’incarico di direzione di struttura complessa è tenuto a presentare al Direttore Generale, in relazione agli obiettivi generali dallo stesso indicati di norma con cadenza annuale ed in corrispondenza dell’approvazione del Bilancio, ed in applicazione delle conseguenti direttive emanate per l’azione amministrativa e la gestione:
▪ un dettagliato piano di lavoro con specificati gli obiettivi gestionali che l’unità operativa si impegna a conseguire nel corso dell'anno, la loro compatibilità con gli obiettivi generali del Direttore Generale, le risorse umane e strumentali di cui dispone, le iniziative che intende avviare per il raggiungimento di obiettivi particolari dell’U.O. nel contesto dei programmi e degli obiettivi generali dell’Azienda;
▪ una sintetica relazione sull’attività svolta nell’anno precedente con la specificazione, in particolare, dei risultati ottenuti, delle risorse utilizzate, dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi, dei rapporto con l’utenza, della collaborazione fornita ad altre UU.OO. o da queste ricevuta, delle determinazioni assunte nel corso dell’anno di riferimento in sede di gestione del personale addetto ai fini dell’ottimale organizzazione dell’U.O. cui è preposto per la realizzazione dei programmi e dei progetti affidati dalla direzione aziendale ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001.
ART. 11
TIPOLOGIA SINGOLI CONTRATTI – TIPO DI AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE (RINVIO)
Per la formalizzazione dei contratti-tipo di affidamento di incarico dirigenziali si rinvia a quanto stabilito dall’art. 27 C.C.N.L. Dirigenza Medica ed alle formalizzazioni, per tipologia di contratto, nel rispetto del presente regolamento, stabilite dall’A.O..
ART. 12
NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme disciplinanti la materia trattata contenute nel D.Lgs. n. 29/93 e successive modificazioni, nel D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, nei Contratti Collettivi di Lavoro, e nelle altre fonti normative vigenti nel tempo nonché eventualmente agli atti assunte da questa Direzione Generale ed applicabili alla materia qui disciplinata.