Assicurazione caso morte a vita intera
Assicurazione caso morte a vita intera
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.
Prodotto Mediolanum New Generation Contratto Unit linked (Ramo Assicurativo III)
Data di aggiornamento 6 dicembre 2019. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, 00000, Xxxxxxxx - Xxxxxx 3; tel. 02/90491, xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all’attività assicurativa con Decreto del Ministro per l’Industria, per il Commercio e per l’Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell’impresa è di 581.916.688 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 374.196.688 euro.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx). L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 527.883 migliaia di euro, l’importo del requisito patrimoniale minimo è di 167.914 migliaia di euro, l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 741.397 migliaia di euro e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’impresa è 140,45%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Quali sono le prestazioni? |
Mediolanum New Generation (di seguito anche il "prodotto" o il "contratto") è un contratto assicurativo sulla vita di tipo Unit Linked a vita intera e si caratterizza come un "prodotto di investimento assicurativo" che intende soddisfare esigenze di investimento del risparmio, attraverso l'investimento nei fondi interni costituiti da Mediolanum Vita S.p.A., offrendo, altresì una copertura per il caso di morte dell'Assicurato. Di seguito sono indicate le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID: a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti nei fondi interni detenuti dall’impresa di assicurazione (unit-linked) I premi versati dal Contraente/Assicurato, al netto dei costi di caricamento e delle spese di emissione, vengono investiti nei Fondi Interni previsti dal “Ciclo di Vita” definito dal Contraente stesso in base alla dimensione del Piano. In particolare, Mediolanum New Generation offre al Contraente/Assicurato 4 differenti “Cicli di Vita”, dipendenti dalla Durata del Piano, che prevedono specifiche allocazioni temporali dell’investimento nei Fondi Interni abbinabili al prodotto, in base alla durata del Piano. Il “Ciclo di Vita” prevede che la ripartizione dell’investimento tra i Fondi Interni venga modificata gradualmente nel tempo con l’obiettivo di diminuire il rischio finanziario con l’avvicinarsi della scadenza del piano dei premi. Tale modifica viene realizzata automaticamente da Mediolanum Vita liquidando, parzialmente o |
totalmente, le quote di uno o più Fondi Interni riferite allo specifico contratto e reinvestendo il controvalore dell’operazione nelle quote di uno o più altri Fondi Interni, secondo allocazioni specificate.
I Fondi Interni a cui può essere collegato il contratto sono denominati Step Azionario, Step Obbligazionario e Obbligazionario Breve Termine Bis. Il prodotto prevede il riconoscimento del “Bonus a Scadenza”(riconosciuto alla scadenza del Piano di versamenti prescelto) e del “Bonus di Maturità”, qualora si verifichino le condizioni contrattualmente previste.
b) prestazioni in caso di decesso
Il capitale liquidabile al Beneficiario designato o agli aventi diritto sarà pari:
- al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto, se alla data di sottoscrizione del Contraente/Assicurato ha un’età non superiore ai 75 anni,
- ovvero al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto, se alla data di sottoscrizione del Contraente/Assicurato ha un’età superiore ai 75 anni.
Tale controvalore è calcolato in base al valore delle quote dei Fondi Interni del giorno di ricezione della denuncia di sinistro presso la sede di Mediolanum Vita. La Compagnia viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della denuncia di sinistro. In presenza di riscatti parziali il valore del cumulo dei premi lordi versati è ridotto, ai fini del calcolo di cui sopra, in percentuale in base all’incidenza dell’importo del riscatto parziale rispetto al controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto.
Il Contraente/Assicurato, in ogni caso, ha la possibilità:
- di riscattare parzialmente o totalmente il contratto, senza alcuna penalità, secondo quanto descritto nella Sezione " Sono previsti riscatti o riduzioni?" del presente documento;
- di effettuare versamenti aggiuntivi a valere sul contratto.
Il Contraente/Assicurato può consultare sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx il Regolamento di gestione dei fondi interni che compongono le linee d’investimento.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | La polizza copre esclusivamente il rischio di decesso dell’assicurato, pertanto sono escluse tutte le coperture relative ai rami danni nonché quella relativa alla sopravvivenza in quanto il contratto è a vita intera. |
Ci sono limiti di copertura? |
L’efficacia del contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 dell'ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia. Il decesso del Contraente/Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: in caso di decesso dell’Assicurato, coincidente con il Contraente, o riscatto, devono essere forniti alla Compagnia i documenti necessari per verificare il diritto alla prestazione e per l’identificazione del beneficiario. In caso di decesso dell’Assicurato, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del beneficiario il certificato di morte dell’assicurato nonché i documenti necessari individuati dalla Compagnia per l’identificazione degli aventi diritto. In caso di riscatto parziale o totale, ai fini della liquidazione è necessario inviare da parte del Contraente/Assicurato specifica richiesta scritta alla Compagnia, con indicazione delle modalità di pagamento e, in presenza di designazione irrevocabile del Beneficiario, del consenso scritto da parte di quest’ultimo. La Compagnia in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere l’ulteriore documentazione che dovesse occorrere. |
Prescrizione: il termine di prescrizione per l’esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, è di dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie. | |
Erogazione della prestazione: Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà il pagamento del capitale entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla Compagnia, quest’ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Il Contraente/Assicurato non è tenuto a fornire informazioni che possano incidere sulla valutazione del rischio da assicurare. Il decesso dell’Assicurato, coincidente il Contraente, è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione del Contraente/Assicurato stesso. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I premi versati dal Contraente/Assicurato vengono investiti, mediante Piano di Premi Programmati, in una tra le Linee di Investimento denominate “New Generation - Piano di 132 Premi Unitari”, “New Generation - Piano di 156 Premi Unitari”, “New Generation - Piano di 192 Premi Unitari”, “New Generation - Piano di 228 Premi Unitari”, che il Contraente/Assicurato definisce al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. L’importo del Premio Unitario e l’importo dei Premi Successivi Programmati deve essere almeno pari a 100 euro. Per attivare il Piano dei Premi Programmati il Contraente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del contratto deve indicare la “dimensione” del Piano, intesa come numero totale dei Premi Unitari che intende versare, scegliendo tra 132, 156, 192 o 228, definendo la Durata del Piano (10 anni, 12 anni, 15 anni o 18 anni) e versare un Premio Iniziale di importo almeno pari a 1.200 euro (12 Premi Unitari). Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della polizza l’importo del Premio Unitario fissato dal Contraente/Assicurato viene rivalutato sulla base dell’incremento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità “indice ISTAT”, aumentato di tre punti percentuali. L’incremento dell’indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell’anno precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. Il valore del Premio Unitario così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva. Qualora la suddetta differenza dovesse risultare negativa il Premio non subirà alcuna variazione. Nel caso in cui il Contraente/Assicurato intenda revocare tale rivalutazione o riattivarla dovrà inviare apposita richiesta alla Compagnia, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa. E’ prevista inoltre la possibilità per il Contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio scegliendo tra mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale. Su ogni premio versato, la Compagnia preleverà un diritto fisso pari a 2,65 euro in caso di frazionamento mensile, 3,97 euro in caso di frazionamento bimestrale, 6,62 euro in caso di frazionamento trimestrale, 9,27 euro in caso di frazionamento semestrale e 13,34 euro in caso di frazionamento annuale. I costi riportati considerano una base anno ISTAT riferita al 2018. In particolare tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT) aumentato di 3 punti percentuali. Vi è inoltre la possibilità di versare in ogni momento Premi Aggiuntivi il cui importo deve essere almeno pari a 100 euro fino al completamento del Piano e almeno pari a 500 euro per i premi successivi al completamento del Piano. I Contraenti titolari di un conto corrente presso Banca Mediolanum hanno la facoltà di versare i Premi Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e banca telefonica) nell'ambito del servizio di "banca diretta" da essa offerto, così come regolato nel contratto di conto corrente. I Premi possono essere versati tramite: Assegno Bancario o Bonifico dal c/c di Banca Mediolanum. I Premi Programmati possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario su conto corrente. |
I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato. | |
Rimborso | Il Contraente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio esercitando il diritto di recesso. Qualora il diritto di recesso venga esercitato decorso il termine di 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il Premio versato al netto dei diritti fissi. |
Sconti | Il contratto prevede gli sconti e le agevolazioni di seguito descritti. Le commissioni di sottoscrizione non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai soggetti partecipanti al patto parasociale inerente alla controllante Banca Mediolanum S.p.A.. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado. Inoltre, la Compagnia potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le commissioni e le spese di sottoscrizione fino al 100% delle stesse. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 dell’ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento). In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia. Mediolanum New Generation ha una durata coincidente con la vita del Contraente/Assicurato e si estingue nei seguenti casi: - al momento del decesso del Contraente/Assicurato; - all’atto della richiesta del riscatto totale da parte del Contraente/Assicurato; - in caso di azzeramento del numero di quote attribuite al contratto anche derivante dal pagamento dell’imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali. In tale ultima ipotesi, qualora il controvalore delle quote attribuite al contratto risultasse pari o inferiore all’importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il Contratto. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione e consegna al Soggetto Distributore del Modulo di Proposta; pertanto non è prevista la possibilità di revoca della proposta ed il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso. |
Recesso | In conformità a quanto previsto dall’Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. Qualora il diritto di recesso venga esercitato per iscritto al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede del Soggetto Distributore o alla Compagnia entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta, periodo durante il quale l’efficacia del contratto è sospesa, la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo. Qualora il contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, il premio versato al netto dei diritti fissi. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l’importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote riferito al giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento del premio. |
Risoluzione | Non è prevista la facoltà del Contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. La Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il contratto in caso di azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote dei Fondi Interni abbinati al contratto, anche derivante dal pagamento dell’imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali. |
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Valori di riscatto e riduzione | Il Contraente/Assicurato può richiedere in qualsiasi momento il riscatto totale o parziale del Contratto, quest’ultimo a condizione che (i) l’importo non sia inferiore a 500 euro, (ii) il controvalore complessivo delle quote residue sia almeno pari a 2.500 euro. L’esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente/Assicurato invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A.. Il valore di riscatto totale/parziale è calcolato in base al valore delle quote dei fondi interni del giorno di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A.. La Compagnia viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di risoluzione del contratto. Nell’ipotesi di interruzione del piano dei versamenti, il capitale liquidabile in caso decesso dell’assicurato sarà determinato in funzione dei premi effettivamente versati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto. É prevista la facoltà per il contraente di riprendere in qualsiasi momento il versamento dei Premi. L’esercizio del diritto di riscatto totale comporta l’estinzione del contratto, senza facoltà per il contraente di riattivarlo. L’efficacia dell’operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione. Poiché il valore delle quote dei Fondi Interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. |
Richiesta di informazioni | Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via X. Xxxxxx – Palazzo Meucci - Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxx.xx. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è destinato a clienti che non richiedono una garanzia del capitale, con una conoscenza o esperienza media in materia di investimenti ed una tolleranza al rischio coerente con quanto indicato nella sezione “Indicatore di rischio” del KID. In generale, il prodotto è destinato a clienti che intendono soddisfare le finalità di seguito indicate: (i) investimento del risparmio: è finalizzato alla creazione di un capitale nel medio lungo periodo da destinare al Beneficiario designato che dovrà avere un’età inferiore ai 18 anni al momento della sottoscrizione del contratto, attraverso l'investimento in Fondi interni che compongono le Linee di investimento predefinite (Ciclo di Vita), e prevede il riconoscimento periodico, secondo condizioni e misure prefissate, di un "Bonus a Scadenza" e di un’eventuale “Bonus di Maturità” in base alla votazione di maturità conseguita dal beneficiario designato; (ii) copertura assicurativa che prevede, il riconoscimento al Beneficiario designato dal Contraente/Assicurato, di un capitale in caso di decesso del Contraente/Assicurato. Il Contraente/Assicurato non potrà avere, al momento della sottoscrizione del contratto, un'età superiore ad 80 anni. Mediolanum Vita S.p.A., a fronte di specifica richiesta del Contraente/Assicurato, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute del Contraente/Assicurato. |
Quali costi devo sostenere? |
Per l’informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del Contraente/Assicurato. - tabella sui costi per riscatto Non sono previsti costi di riscatto. - tabella sui costi per l’erogazione della rendita Il contratto non prevede rendita. - costi per l’esercizio delle opzioni |
Nel caso fossero istituite nuove linee di investimento/fondi interni, per ogni istruzione di modifica della composizione dell’investimento del capitale maturato, con l’eccezione della prima istruzione impartita dal contraente ogni anno, Mediolanum Vita S.p.A. applicherà un diritto fisso di 71,48 euro (ISTAT base anno 2018) a titolo di rimborso spese; tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.
- costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili riferite all'ultimo esercizio della Compagnia, è pari al 39,02%.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? |
Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale né di rendimento minimo garantito. Poiché il valore delle quote dei Fondi Interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. In particolare con la sottoscrizione di Mediolanum New Generation, il contraente/assicurato si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito indicati: Rischio di prezzo. È il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), derivante dalla variazione del loro valore di mercato (prezzo), il quale risente sia delle aspettative sull’andamento economico espresso dalla Società Emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistemico). Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un’emissione di titoli di debito. Rischio di controparte. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla eventualità che in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine ed altri strumenti, la controparte (l’Ente Negoziatore dello/gli strumento/i derivato/i e, se presente, il soggetto che fornisce la garanzia), conseguentemente ad un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non adempia agli obblighi derivanti dalla negoziazione di tale/i strumento/i. Rischio di interesse. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa. Rischio di liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. Rischio di cambio. È il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base a una variazione sfavorevole dei tassi di cambio. Altri fattori di rischio. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento. Imposta sui premi: I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell’art.11 dell’allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216. Tassazione delle somme assicurate: Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa è il seguente: Prestazione in forma capitale I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 138 del 13 agosto 2011 e dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, la Compagnia applicherà sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% mentre sui proventi maturati successivamente nella misura del 26%. Tali proventi saranno rispettivamente computati nella misura del 62,5% e del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi. Restituzione in forma capitale per il caso di decesso del contraente/assicurato Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso del contraente/assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del “rischio demografico” (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall’imposta sulle successioni. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell’esercizio della propria attività d’impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l’eventuale differenza tra il capitale liquidato e l’ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta. |
Imposta di bollo L’art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni periodiche e alle operazioni di riscatto. Dal 2014 l'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto (parziale o totale) del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo. Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi. Al riguardo l’Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo del tipo “modello XXX 0” per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l’istituzione finanziaria non procederà all’apertura di alcun rapporto. Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l’applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense (“withholdable payments”) da esse ricevuti. Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all’Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi (“specified U.S. persons”), da entità non finanziarie passive (“passive NFFEs”) con titolari effettivi investitori statunitensi, ,nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA (“non- partecipating FFIs”). L’Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS). La predetta segnalazione riguarderà sia l’ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate. Normativa Common Reporting Standards (CRS) Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall’OCSE con l’obiettivo di rafforzare le misure contro l’evasione fiscale internazionale. Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall’Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall’Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015. La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti finanziario- assicurativi. Il Contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all’intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale. La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l’Intermediario finanziario provveda a segnalare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle “passive NFE” con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall’Italia. Successivamente l’Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l’Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS. La predetta segnalazione riguarderà sia l’ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall’Italia che aderiscono allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di |
presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate. |
AVVERTENZA
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
AVVERTENZA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.