ASP CITTA’ DI BOLOGNA
Allegato A1
ASP CITTA’ DI BOLOGNA
Settore Patrimonio
Oggetto dell’intervento:
Appalto di lavori a ridotto impatto ambientale "Restauro e recupero funzionale edificio 'Santa Marta' sito in Xxxxxx xxxxxxxx x. 00 Xxxxxxx, mediante realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti"
PROGETTO Tipologia delle opere:
OG2 OS4 OS28 OS30
Responsabile del procedimento:
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I
ASP Città di Bologna Sede legale: Xxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx - Sede Amministrativa : Xxxxx Xxxx 00, 00000 Xxxxxxx
C.F. e P.IVA 03337111201 - T +39 051.6201311 - xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx / xxx.xxxxxxxxxx.xx
INDICE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I
Titolo I – Parte generale Art. 1 – Premessa
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Conoscenza delle norme di appalto - sopralluogo ed accettazione Art. 4 – Osservanza delle disposizioni legislative vigenti
Art. 5 – Recapito - comunicazioni ed intimazioni Titolo II – Disposizioni amministrative
Art. 6 – Affidamento dei lavori
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto Art. 8 – Garanzie e coperture assicurative (rinvio) Art. 9 – Stipulazione del contratto
Art. 10 – Subappalto
Art. 11 – Misure per la tutela e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Art. 12 – Spese
Art. 13 – Consegna - inizio - tempo utile per dare ultimati i lavori - proroghe - penali per i ritardi (rinvio) Art. 14 – Programma dei lavori - svolgimento dei lavori - sospensioni - ripresa dei lavori - riserve
Art. 15 – Varianti - nuovi prezzi Art. 16 – Revisione dei prezzi
Art. 17 – Tracciabilità flussi finanziari - anticipazione - pagamenti in acconto - conto finale - pagamento del saldo Art. 18 – Ritardo nel pagamento degli acconti e della rata di saldo
Art. 19 – Manutenzione delle opere eseguite - collaudo/regolare esecuzione - avvisi ad opponendum - presa in consegna anticipata
Art. 20 – Danni per causa di forza maggiore Art. 21 – Cessione del contratto
Art. 22 – Recesso - risoluzione del contratto Art. 23 – Controlli - contestazioni - controversie
Art. 24 – Disposizioni diverse e particolari - responsabilità e obblighi particolari dell’appaltatore Titolo III – Condizioni specifiche del lavoro da appaltare
Art. 25 – Oggetto dell’appalto Art. 26 – Descrizione dei lavori Art. 27 – Superfici
Art. 28 – Cantierabilità e interazione fra cantiere e ambiente esterno
Art. 29 – Ammontare dell’appalto - riepilogo dei lavori - costo della sicurezza Art. 30 – Elenco lavorazioni che compongono l’appalto
Art. 31 – Tempo utile per l’esecuzione dei lavori Art. 32 – Polizze assicurative
Art. 33 – Rata di acconto - fatturazione Art. 34 – Penali
Art. 35 – Premio di accelerazione
Art. 36 – Collaudo tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione Art. 37 – Aliquote spese generali ed utile dell’appaltatore
Art. 38 – Elenco degli elaborati allegati Titolo IV – Prezzi
Art. 39 – Premessa
Art. 40 – Criteri modalità selezione offerte Appendice alla Parte I
Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto
TITOLO I - PARTE GENERALE
Art. 1 - PREMESSA
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.) dell’ASP Città di Bologna è redatto in conformità al d.lgs. 18/4/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e relativi Decreti Ministeriali applicativi, con le sole integrazioni ritenute necessarie per rendere il contratto d'appalto più aderente alle concrete esigenze funzionali di ASP Città di Bologna, che dell'opera è la Stazione Appaltante.
Il presente Capitolato Speciale d'Appalto è composto da articoli suddivisi in Parti, Titoli, Capitoli e Sezioni così come segue: PARTE I
TITOLO I PARTE GENERALE
TITOLO II DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
TITOLO III CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE TITOLO IV PREZZI
APPENDICE IL DIRETTORE DEI LAVORI: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI DIREZIONE E CONTROLLO TECNICO, CONTABILE E AMMINISTRATIVO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
PARTE II
TITOLO I PARTE GENERALE
TITOLO II PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI
CAPO I OPERE EDILI
Sezione 1 MATERIALI Sezione 2 OPERE COMPIUTE
CAPO II OPERE DI RESTAURO
CAPO III IMPIANTI MECCANICI
CAPO IV OPERE ELETTRICHE
Art. 2 - DEFINIZIONI
Nel presente Capitolato Speciale d'Appalto viene indicato col nome di "Appaltatore" l'impresa alla quale sia stato aggiudicato l'appalto; col nome di "Amministrazione" la ASP Città di Bologna; con "D.L." l'ufficio della Direzione dei Lavori incaricato dalla Stazione Appaltante.
Art. 3 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO – SOPRALLUOGO ED ACCETTAZIONE
L'appaltatore è tenuto alla conoscenza di tutte le norme vigenti, così come indicato anche nel relativo bando, nonché degli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto. Al fine della redazione dell’offerta e della adeguata conoscenza dei luoghi e del contesto di esecuzione dell’appalto, l'appaltatore deve inoltre recarsi - sopralluogo obbligatorio ai sensi dell’art. 79, comma 2 d.lgs. 50/2016 - sul luogo di esecuzione dei lavori per prendere diretta e personale conoscenza dello stato dei luoghi e delle strutture, dei vincoli esistenti, della natura del suolo e sottosuolo, delle condizioni locali, della viabilità di accesso, al fine di verificare le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione indicati e previsti in sede progettuale, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sulle modalità e sui tempi di esecuzione dei lavori e di giudicare i lavori stessi realizzabili nei termini di cui all’offerta presentata, gli elaborati progettuali completi, in ordine a tutti gli aspetti delle caratteristiche costruttive e tipologiche richieste nonché pienamente adeguati al processo di cantierizzazione immediata dei lavori, nonché, i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. L'appaltatore deve, infine, effettuare una verifica della
disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. Tutto quanto sopra - ai fini di espressa e integrale accettazione dei documenti (progettuali, tecnici ed amministrativi) e degli atti di gara dovrà risultare da apposita dichiarazione - che seguirà il sopralluogo effettuato - e che deve essere fornita in sede di offerta secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Art. 4 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI
L'impresa è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'indizione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto:
a) dal d.lgs. 18/4/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici" (precisazione: per la materia oggetto del presente appalto si applica espressamente il titolo VI, capo III – Appalti nel settore dei beni culturali);
b) dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche e integrazioni, per quanto vigente;
c) dal Decreto Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 22/08/2017 n. 154 recante "Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. 22.01.2004, n. 42" (G.U. serie generale n. 252 del 27.10.2017);
d) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato;
e) da tutte le norme in materia di prevenzione mafìosa di cui al d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii;
f) da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro (fra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; D.P.R. 302/56; D.P.R. 303/56 art. 64; L. 123/07 e successive modifiche; d.lgs. 17/2010; art. 2087 del Codice Civile; d.lgs. 106/09);
g) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori;
h) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie, con particolare riferimento alla Legge 12 marzo 1999 n. 68 sul lavoro dei disabili;
i) dalle leggi e dai patti sindacali;
j) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e conservazione del suolo pubblico;
k) dal Regolamento Urbanistico Edilizio, dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Regolamento per Interventi nel Sottosuolo e dagli altri vigenti Regolamenti del Comune di Bologna;
l) dal DM 37 del 22/01/2008 in materia di impianti;
m) da quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche;
n) dal DM 11/10/2017 "Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".
L'Appaltatore è, inoltre, tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
E' altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Art. 5 - RECAPITO – COMUNICAZIONI ED INTIMAZIONI
L'Appaltatore deve essere sempre in comunicazione diretta con la Direzione Lavori; a tal effetto, deve stabilire un recapito telefonico mobile presso il quale l'appaltatore sia sempre reperibile e indicare un indirizzo e-mail ordinario oltre all’indirizzo di posta elettronica certificata.
Tutte le comunicazioni, assegnazioni di termini e intimazioni relative all'appalto possono essere fatte o direttamente in cantiere o alla sede dell'appaltatore nelle forme indicate (pec, raccomandata).
Le notifìche degli atti giudiziari si eseguono nelle forme di legge.
TITOLO II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 6 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI
L'affidamento dei lavori oggetto del presente appalto avverrà nel rispetto della legislazione vigente, di quanto espressamente indicato nel disciplinare di gara specifico e nel presente capitolato.
Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Sono parte integrante del contratto di appalto ed in esso richiamati:
▪ il Capitolato Speciale d'Appalto;
▪ l'Elenco dei Prezzi Unitari a base di gara e/o i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore;
▪ l’offerta tecnica dell’Appaltatore;
▪ gli Elaborati Progettuali, fra cui quelli grafici, il cui elenco è riportato al Titolo III del presente Capitolato;
▪ la documentazione fotografica dello stato di fatto;
▪ il Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione; fanno parte integrante del PSC, il fascicolo tecnico comprensivo del manuale di manutenzione, i disegni dell'area di cantiere, il computo del costo della sicurezza; completano il PSC le eventuali proposte integrative presentate dall'Appaltatore, nei casi e secondo le tipologie di cantiere previste dagli artt. 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81/2008, oltre al Piano Operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore di cui ai medesimi articoli;
▪ il DUVRI (Documento unico valutazione rischi e interferenza) nei casi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008;
▪ il cronoprogramma dei lavori;
▪ le garanzie richieste.
In relazione a:
- elaborati progettuali ed
- offerta tecnica dell’aggiudicatario si precisa quanto segue.
Tutte le eventuali proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché successivamente alla stipula del contratto integrate nel progetto esecutivo a base d’asta in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato negli elaborati in materia di sicurezza e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Il concorrente, successivamente alla stipula del contratto e prima del verbale di consegna dei lavori, dovrà produrre il "progetto esecutivo cantierabile integrato con l’offerta migliorativa", che dovrà integrare le migliorie offerte e accettate dalla S.A. nel progetto esecutivo a base di gara. Tali elaborati saranno accettati e confermati dal Responsabile Unico del Procedimento.
E’ vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri lavori estranei al presente appalto di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Appaltatore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.
Art. 8 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE (rinvio)
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.
a) Garanzia provvisoria
La garanzia provvisoria necessaria per la partecipazione alla gara d'appalto è regolata nel disciplinare di gara.
b) Garanzia definitiva
La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La disciplina di cui al d.m. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.2. (o 1.2.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione).
In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione provvisoria sarà, pertanto, tenuto dalla stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l’intero, in nome e per conto di tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della stazione appaltante.
Il testo della fideiussione bancaria o assicurativa deve contenere espressamente, tra l’altro:
- la specifica indicazione che trattasi di "garanzia autonoma";
- la clausola della sua "operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante senza alcun particolare onere probatorio a carico della stazione appaltante";
- deve prevedere espressamente "la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile";
- "la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1945 c.c.".
La fideiussione e/o la polizza fideiussoria (garanzia definitiva), a tutela dell’interesse qualificato della stazione appaltante, dovrà essere resa con firma legalizzata ai sensi degli artt. 1, lett. l) e 30 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il possesso dei necessari poteri di firma.
Non si darà corso alla stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria se la fideiussione bancaria o assicurativa non sarà pienamente conforme a quanto indicato nei commi che precedono. In tal caso l’aggiudicazione verrà revocata e si procederà allo scorrimento della graduatoria e alla assegnazione dell’appalto alla impresa che sarà in grado di produrre la garanzia fideiussoria come richiesta. La mancata costituzione della garanzia definitiva nei termini di cui sopra determina, altresì, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
Con la partecipazione alla gara di appalto le imprese accettano espressamente e incondizionatamente tutte le prescrizioni in ordine alla forma e al contenuto contrattuale della garanzia definitiva quale condizione necessaria ed indispensabile per accedere alla stipula contrattuale.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del d.lgs. 50/2016, così come richiamato dal citato decreto art. 103 c. 1 ultimo periodo.
c) Garanzia adempimenti previdenziali - assistenziali - assicurativi dei dipendenti
Ai sensi dell’art. 30, c. 5-bis del d.lgs. 50/2016, su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell’adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità.
In caso di inadempienza, l'Amministrazione procederà nei confronti dell'appaltatore secondo quanto disposto dall'art. 30 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.
d) Garanzia pagamento rata di saldo
Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell'art. 103 c. 6 del d.lgs. 50/2016, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del certificato medesimo.
e) Polizza assicurativa CAR (Construction all risks)
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori .
Il contenuto contrattuale della polizza CAR e i massimali sono quelli indicati all'art. 32 lett. a) del presente Capitolato.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
e.1) Periodo di garanzia
La polizza assicurativa CAR deve tenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (garanzia di manutenzione).
L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.
f) Polizza indennitaria decennale
L’Appaltatore è, altresì, tenuto a stipulare una polizza "Indennitaria decennale" comprensiva di RCT, specifica per l’opera eseguita, con primaria compagnia ed a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera e di quelli derivanti da gravi difetti costruttivi. Il contenuto contrattuale della polizza e i massimali sono quelli indicati all'art. 32 lett. b) del presente Capitolato.
Art. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 32 del d.lgs. 50/2016.
La firma del contratto d'appalto dovrà avvenire, decorso l'eventuale termine dilatorio qualora previsto in applicazione dell'art. 32 commi 9 e 10 del d.lgs. 50/2016, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'efficacia della aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 8 del d.lgs. 50/2016.
Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate negli atti di gara, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ove presentata.
Per la stipulazione del contratto è necessario che l'impresa aggiudicataria produca la seguente documentazione, in tutto o in parte, secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa:
a) Composizione societaria, qualora la natura giuridica dell'aggiudicatario lo richieda, ai sensi del D.P.C.M. 187/91;
b) Piani di sicurezza con le precisazioni di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
c) Xxxxxxxx e coperture assicurative di cui all'art. 8 del presente Capitolato;
d) Ricevute attestanti l’avvenuto versamento delle spese connesse alla stipulazione del contratto, qualora dovute (bollo, registrazione, diritti di segreteria, rimborso spese pubblicazione bando).
Ad avvenuta stipulazione, l'Amministrazione provvederà alla registrazione dell'atto presso la competente Agenzia delle Entrate di Bologna, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.
Sarà altresì soggetto a registrazione qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto;
pertanto l'Appaltatore si obbliga a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.
Art. 10 - SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e da quanto previsto negli atti di gara e nel presente capitolato.
L'affidamento in subappalto potrà avvenire, previa autorizzazione dell'Amministrazione conseguente ad apposita istanza presentata dall'appaltatore, con riferimento alle lavorazioni elencate al Titolo III, art. 30 Tabella A, ed è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta la terna dei subappaltatori e le lavorazioni che intende subappaltare nel rispetto dei limiti (30% dell'importo complessivo del contratto) di cui al comma 2 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo articolo, in presenza di opere riconducibili alle categorie “superspecializzate” (cd. "SIOS") di cui all’art. 89 co. 11 per le quali il limite del 30% è da intendersi riferito all’importo delle opere stesse, se singolarmente superiori di importo al 10% dell’appalto;
- che non sussista in capo al/ai subappaltatore/i alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del citato d.lgs. 50/2016 e che il/i medesimo/i risulti/no qualificato/i per l'esecuzione dei lavori oggetto del relativo subappalto ai sensi dell'art. 84 del d.lgs. 50/2016 ovvero ai sensi dell'art. 90 del DPR 207/2010.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'Appaltatore che affida opere in subappalto senza avere richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni, sarà punito con l'arresto e l'ammenda ai sensi dell'art. 21 della legge 646/82 e successive modificazioni. Le stesse pene si applicano al subappaltatore. E' data altresì espressamente all'Amministrazione appaltante la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
L'Appaltatore ha l'obbligo di praticare per i lavori e le opere affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi, prestazionali e di sicurezza previsti nel contratto di appalto.
L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Le disposizioni per il subappalto (comprese le verifiche e i controlli di carattere amministrativo) si applicano a qualsiasi contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di mano d'opera.
Costituiscono comunque subappalto le forniture che richiedono la prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L'appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate ai lavori, dovrà essere inserito, come disposto dall'art. 3 comma 2 della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla stessa legge.
L'Appaltatore, nel caso di ricorso al subappalto, ha l'obbligo, ai sensi del comma 15 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, di riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
L'Appaltatore, per quanto eseguito in relazione al presente articolo, è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'Appaltatore è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi del comma 8 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di cui al comma 13, lett. a) e c) dello stesso art. 105 d.lgs. 50/2016.
Art. 11 - MISURE PER LA TUTELA E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili sono disciplinate dal Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008. I cantieri soggetti a tale norma sono definiti dall’art. 89 del citato decreto e tutti i soggetti definiti da tale normativa sono tenuti a rispettare e adempiere ai rispettivi obblighi in essa richiamati.
Entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e, comunque ed in ogni caso, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore deve redigere e consegnare all'Amministrazione:
- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione;
- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come Piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione.
Il Piano di sicurezza e coordinamento predisposto dall'Amministrazione, oltre che il Piano operativo di sicurezza predisposto dall'Appaltatore, formano parte integrante del contratto di appalto e sono in esso richiamati.
Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affìdataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al Coordinatore per l'esecuzione.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. Le violazioni ai Piani di sicurezza determinano l’applicazione delle penali contrattuali.
Le gravi e/o ripetute violazioni ai Piani di sicurezza sopra richiamati da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Gli oneri relativi alla sicurezza, evidenziati nel disciplinare di gara, non sono soggetti a ribasso; il relativo importo verrà pagato ad ogni stato d'avanzamento in proporzione percentuale all'avanzamento dei lavori, esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento.
Art. 12 – SPESE
L’Appaltatore accetta espressamente e senza riserva alcuna di farsi carico delle spese di seguito elencate, pienamente conosciute, valutate e ponderate al momento della presentazione dell’offerta.
12.1 Sono a carico dell’Appaltatore:
• Le spese di pubblicità di gara qualora previste dal disciplinare.
• Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, licenze e concessioni, comprese quelle di xxxxx e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso.
• Gli eventuali diritti di segreteria a norma della legge 8/6/62 n. 604 artt. 40-42 e successive modificazioni. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
• Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio o regolare esecuzione.
• Le spese per i collaudi degli impianti e ogni attività necessaria per il rilascio dei certificati di conformità.
• Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui agli artt. 8 e 32 del presente capitolato.
• Le spese per l'applicazione del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
• Tutti gli oneri per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico- amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali prove di carico, prove sulle strutture, carotaggi, saggi,
accertamenti, prove di riscontro, ripristini, materiali d'uso, manodopera, mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti e comunque tutte le prove ed analisi ritenute idonee per stabilire l'idoneità dei materiali e di componenti. La necessità e l’utilità di tali prove ed analisi andranno adeguamente motivate da parte della D.L.
• Le spese per gli eventuali sezionamenti degli impianti di pubblica illuminazione, delle linee TPER, delle linee aeree in genere quando i lavori interferiscono con queste e/o che si rendessero necessari.
• Il rimborso delle spese eventualmente sostenute dal gestore del contratto energia per gli impianti termici, nel caso questi debba effettuare interventi necessari per la messa in funzione degli impianti, in sostituzione dell'Appaltatore.
• Il pagamento del bollettino, qualora necessiti, per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e del bollettino per l'ottenimento del parere relativo all'agibilità da parte dell'AUSL.
• La corresponsione, qualora necessiti, del compenso dovuto all'Ente preposto per le verifiche di legge sull'impianto di messa a terra e scariche atmosferiche.
• Il pagamento all' ISPESL del bollettino per l'omologazione degli impianti termici, a norma del D.P.R. del 01/12/1975, per potenzialità superiori a 35 KW.
• Gli oneri legati ad eventuali attivazioni promiscue dei servizi (acqua, energia elettrica, gas) ritenuti necessari dalla Direzione Lavori onde consentire il collaudo degli impianti.
• Le spese, se necessario, per l'accatastamento dell'opera oggetto dell'intervento, comprendenti tutte le procedure inerenti l'introduzione al catasto terreni quando necessario (rilievo topografico, elaborazioni e stesura pratiche occorrenti, ecc.) ed al catasto urbano (stesura pratiche, procedura Docfa, ecc.) e relativa presentazione ed approvazione. Il tipo mappale deve essere predisposto con anticipo rispetto alla ultimazione dei lavori, non appena sia definita in pianta, la sagoma dell'edifìcio e il perimetro costituente il lotto edificato; l'accatastamento deve avvenire comunque entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui i fabbricati sono divenuti "abitabili o servibili all'uso". Ad accatastamento avvenuto, la consegna all'Amministrazione dei modelli relativi completi degli elaborati grafici (su supporto cartaceo e informatico) e delle visure aggiornate, previa fornitura della situazione catastale in possesso dell'Amministrazione.
• Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti in cantiere, secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e s.m. e dal "Regolamento per la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali inerti generati da attività di demolizione e costruzione" Delibera Consiglio Comunale di Bologna
P.G. n. 64676/2009 e successive modifiche.
• Le spese per la derattizzazione, prima dell'apertura del cantiere (con successivo controllo in corso d'opera), di aree esterne, scantinati, fognature, edifìci oggetto d'intervento; la derattizzazione deve essere condotta da ditte specializzate sulla base di un piano di derattizzazione.
• Le spese per la bonifica di locali oggetto d'intervento e invasi da piccioni, mediante la pulizia del guano e la disinfestazione contro zecche e acari; la bonifica deve essere svolta da ditte specializzate.
• Le spese per fornire il personale occupato nel cantiere edile (qualora il datore di lavoro abbia più di 10 dipendenti) di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 36-bis della L. 4/08/2006 n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"). L'obbligo di esporre la tessera di riconoscimento grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere.
• Le spese relative a quant’altro previsto dall'art. 24 del presente capitolato.
• Le spese, anche non espressamente rubricate ai punti che precedono, che ineriscono alla gestione dei lavori, alla esecuzione dell’appalto da parte dell’appaltatore e che non sono espressamente previste a carico dell’Amministrazione.
12.2 Sono a carico dell'Amministrazione:
• L'onere fiscale conseguente all'applicazione dell’I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) sul tipo di opere oggetto dell'appalto.
• Eventuali spese e tasse per occupazione del suolo pubblico.
• Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificatamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione lavori o dall'organo di collaudo, per il rilascio del certificato di collaudo statico, quando necessario, e del collaudo tecnico-amministrativo/certificato di regolare esecuzione quali i controlli di
accettazione dei materiali da costruzione.
Art. 13 – CONSEGNA - INIZIO -TEMPO UTILE PER DARE ULTIMATI I LAVORI - PROROGHE - PENALI PER I RITARDI (rinvio)
La consegna dei lavori viene effettuata, previa comunicazione all'Appaltatore, nel giorno e nel luogo a tal fine stabilito, comunque entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto.
Della consegna viene steso verbale in doppia copia ed in contraddittorio con l'Appaltatore, firmato da quest'ultimo e dalla D.L.; dalla data del verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la D.L. potrà fissare una nuova data, rimanendo la decorrenza del termine contrattuale quella della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto di far valere ogni ragione o compenso per i danni subiti.
Nel caso in cui l'Amministrazione, per motivi di urgenza, e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del d.lgs. 50/2016 reputi necessario procedere alla consegna dei lavori appena immediatamente dopo l'aggiudicazione e quindi prima della stipula del regolare contratto, la D.L. provvederà alla stesura di un "Verbale di consegna dei lavori sotto le riserve di legge", previa consegna all'Amministrazione da parte dell'Appaltatore della polizza assicurativa CAR di cui agli artt. 8 e 32 del presente capitolato, del Piano Operativo di Sicurezza, fatte salve le verifiche sulla documentazione antimafia, senza che l'impresa possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere. Prima della consegna dei lavori dovrà, inoltre, essere acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore.
In casi particolari, la consegna dei lavori potrà avvenire con successivi verbali di consegna parziale e l'Appaltatore potrà iniziare i lavori per le sole parti già consegnate, senza che tale circostanza risulti motivo di iscrizione di riserve; la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. L'Appaltatore è tenuto, in questo caso, a redigere un programma di esecuzione dei lavori relativo alle aree o immobili disponibili.
Qualora, per fatto non imputabile all'appaltatore, vi sia un ritardo nella consegna dei lavori, dovuto a cause di forza maggiore, superiore a 90 (novanta) giorni decorrenti dalla stipulazione del contratto, l'Amministrazione riconoscerà allo stesso, che avrà altresì la facoltà di recedere dal contratto, un indennizzo commisurato al mancato guadagno proporzionato al tempo intercorso e alle spese sostenute e dimostrabili conseguenti all'aggiudicazione. Per la determinazione dell’indennizzo si farà riferimento - sino a nuova normativa sul punto - alle disposizioni di cui all’abrogato art. 157 del d.p.r. 207/2010 che qui, per la finalità indicata, si intende espressamente richiamato e trascritto.
Il tempo utile per ultimare i lavori oggetto dell'appalto, indicato specificatamente al Titolo III, si intende valutato in giorni naturali successivi, continui e decorrenti dalla data di consegna.
Il tempo utile contrattuale comprende le fasi di installazione di cantiere e di ogni altro impianto accessorio come pure lo smantellamento del cantiere stesso, lo sgombero a fine lavori e la pulizia delle aree esterne e dei locali, come evidenziato nel cronoprogramma e nel PSC cui si rinvia.
E' altresì contemplato nel tempo utile, il tempo necessario a fornire quanto indicato nelle singole lavorazioni di elenco prezzi e di competenza dell'Appaltatore, come ad esempio le certificazioni, le omologazioni, le prove funzionali, di laboratorio, le prove di carico e i collaudi statici ed impiantistici, le dichiarazioni di conformità e di corretta posa in opera, i disegni di as built, la domanda e il pagamento dei bollettini all'ISPESL, e tutto quanto di volta in volta previsto nell'appalto nel rispetto delle leggi in vigore anche se non espressamente indicate.
La ultimazione dei lavori di appalto è subordinata, pertanto, alla completa realizzazione a perfetta regola d’arte delle opere nei termini convenuti e in conformità alle previsioni contrattuali.
La redazione del relativo certificato di ultimazione avviene a seguito dell'accertamento in contraddittorio di tutto quanto sopra da parte della Direzione Lavori secondo quanto disposto dal punto 4 dell’Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Di conseguenza non sono giustificate richieste di prolungamento del tempo utile per il completamento di documentazioni
attinenti le lavorazioni compensate nei prezzi unitari o contemplate fra gli oneri dell'appaltatore.
Con la dizione "giorni consecutivi" si intende che nel termine sono inclusi i prefestivi e i festivi e non sarà tenuto conto di qualsiasi ritardo nell’inizio dei lavori od interruzione nella esecuzione degli stessi che dovesse eventualmente verificarsi, a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per le sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori.
L'ultimazione dei lavori deve risultare da apposito certificato redatto dalla D.L. e sottoscritto dalle parti dopo le opportune verifiche secondo quanto disposto dal punto 4.3. dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità suppletiva e/o revisione dei prezzi qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Qualora si verifichino circostanze speciali, dovute a cause non imputabili all'Appaltatore, è facoltà dell'Amministrazione concedere proroghe al termine utile per l'ultimazione dei lavori, in seguito a richiesta scritta e motivata dell'impresa, come ammesso dall’art. 107 comma 5 del d.lgs. 50/2016.
Il termine contrattuale si prolunga invece di diritto nei casi di sospensione dei lavori ordinata dalla D.L. o dal Responsabile del procedimento in seguito al verificarsi di speciali circostanze (avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte; situazioni che determinano, per fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016, ecc).
La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell’esecuzione dell'appalto.
Per le penali contrattuali si applica l’art. 34 del presente capitolato.
Art. 14 – PROGRAMMA DEI LAVORI - SVOLGIMENTO DEI LAVORI - SOSPENSIONI - RIPRESA DEI LAVORI - RISERVE
L'Appaltatore, tenuto conto della pianificazione delle lavorazioni nei principali aspetti di sequenza logica e temporale effettuata dal progettista dell'opera in fase di progetto esecutivo, e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 11 del presente capitolato, dovrà presentare all'Amministrazione un programma esecutivo dettagliato per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Altresì è tenuto a considerare all'interno del programma delle lavorazioni il tempo necessario per la consegna delle certificazioni di legge qualora la tipologia di lavorazione lo richieda come già previsto all'interno del Cronoprogramma facente parte integrante del Contratto.
Tale programma, a cui l'Appaltatore si intende vincolato, dovrà essere sottoposto alla D.L. entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione dell'appalto e comunque prima della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata degli stessi, effettuata sotto le riserve di legge.
L'Appaltatore deve fornire con continuità la necessaria attrezzatura e la mano d'opera occorrenti per l'esecuzione dei propri lavori e per l'assistenza muraria agli eventuali lavori scorporati, quale che sia il ritmo e l'andamento dei lavori stessi.
Nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro, qualora la D.L. ravvisi la necessità che i lavori siano eseguiti in condizioni eccezionali (prolungamento del normale orario di lavoro, lavoro notturno, prefestivo e festivo, ecc.), impartirà un ordine scritto all'Appaltatore che sarà tenuto a uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere. Ove consentito dagli accordi sindacali, l'Appaltatore potrà eseguire i lavori oltre il normale orario giornaliero, di notte e nei giorni festivi e prefestivi, dandone preventiva comunicazione alla D.L. che, qualora esistano motivati impedimenti, potrà comunque vietarne lo svolgimento; in tale caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo oltre i prezzi contrattuali. Come ammesso dall'art. 107 del d.lgs. 50/2016, la D.L. si riserva facoltà di sospendere, in qualsiasi momento, in tutto o in
parte, i lavori in corso di esecuzione qualora sussistano speciali circostanze che impediscano temporaneamente la loro esecuzione o la loro realizzazione a regola d'arte; tali circostanze sono riconducibili a cause di forza maggiore, particolari e/o eccezionali (avverse) condizioni meteorologiche o similari, quali impreviste difficoltà di esecuzione che richiedano lo studio di variazioni o di nuovi accorgimenti tecnici, nonché la redazione di varianti in corso d'opera. Il Responsabile del procedimento può, a suo insindacabile giudizio, sospendere i lavori per esigenze di pubblico interesse o necessità ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso di sospensione per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza e pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti in contratto.
Per ogni sospensione la D.L. dovrà motivarne le ragioni e l'imputabilità in un apposito verbale indicante lo stato di avanzamento dei lavori al momento della sospensione, compilato in presenza dell'Appaltatore e da questo sottoscritto. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale di sospensione.
Per le sospensioni per pubblico interesse o necessità, purché inferiori ad un quarto della durata prevista per l'esecuzione dei lavori o comunque a 6 (sei) mesi complessivi, l'Appaltatore non può avanzare eccezione alcuna o richieste di particolari compensi non previsti dal presente capitolato.
Per tutta la durata della sospensione l'impresa è tenuta alla custodia del cantiere; l'organizzazione di mezzi e personale deve essere inoltre mantenuta integra al fine di consentire la ripresa dei lavori appena cessate le cause.
Durante la sospensione la D.L. o suoi incaricati potranno accedere in qualsiasi momento al cantiere previa semplice comunicazione all’appaltatore che dovrà assicurare - con tutti i mezzi e le disponibilità - l’immediato accesso anche nel caso in cui non siano presenti maestranze o proprio personale presso il cantiere.
Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107, comma 4 del Codice, si applicano le disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo.
Appena cessate le cause della sospensione, la D.L. redigerà un apposito verbale di ripresa dei lavori, firmato dall'Appaltatore ed indicante il nuovo termine contrattuale. L'Appaltatore potrà iscrivere le proprie osservazioni o contestazioni nel verbale. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposti per cause diverse da quelle previste nel presente articolo e, se e per quanto occorrer possa, dall’art. 107, commi 1, 2 e 4 del d.lgs. 50/2016, il danno da sospensione non consentita è quantificato - sino alla entrata in vigore di nuova normativa sul punto - secondo i criteri di cui all’abrogato art. 160, comma 2, del DPR n. 207/2010 che qui, per la finalità indicata, si intende espressamente richiamato.
Relativamente a sospensioni e ripresa dei lavori, per quanto non indicato in quest’articolo, si fa riferimento a quanto riportato all'art. 107 del d.lgs. 50/2016 nonché al punto 7.4 dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato d'Appalto.
L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L., senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva iscritta negli atti contabili.
Le eventuali riserve, a pena di decadenza, dovranno essere formulate ed iscritte negli atti secondo quanto disposto al punto
7.3.2 dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato d'Appalto.
Art. 15 – VARIANTI - NUOVI PREZZI
Si applica l’art. 149 del d.lgs. 50/2016 (appalti nel settore dei beni culturali).
Per quanto non diversamente disposto dall’art. 149 di cui sopra, la stazione appaltante può disporre varianti in corso d'opera qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016
Per le circostanze impreviste o imprevedibili di cui all'art. 106 c. 1 lett c), il Direttore Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione secondo quanto previsto al punto 7.3.1 dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato d'Appalto. L'Amministrazione, durante l'esecuzione dell'appalto, può ordinare all'Appaltatore una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto; l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, fatta salva la formazione di nuovi prezzi qualora si rendano necessarie categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, secondo quanto previsto al punto 7.3.1 dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato d'Appalto.
L'Amministrazione potrà ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto, nel limite di un quinto dell’importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo d'indennizzo.
Nessuna variazione o addizione arbitraria al progetto approvato potrà essere quindi introdotta autonomamente dall'Appaltatore, pena il mancato pagamento dei lavori non autorizzati ed il ripristino, a carico dello stesso Appaltatore, dei lavori e delle opere alla situazione originaria, secondo le disposizioni della D.L.
Nei casi di aumento o diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione.
Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo d’indennizzo.
Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.
Nei casi di eccedenza dei limiti sopra riportati, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo (addendum) al contratto principale.
Il Rup deve darne comunicazione all’impresa affidataria che, nel termine di 10 (dieci) giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l’impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
Per quanto non espressamente riportato nel presente articolo e nella disciplina speciale di cui all’art. 149 si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.
In conseguenza di eventuali varianti o dell'applicazione di soluzioni esecutive diverse da quelle originali, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche necessarie durante il ciclo di vita utile dell'opera e rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità realizzative dell'opera, gli elaborati del progetto sono aggiornati e consegnati all'Amministrazione, a cura dell'Appaltatore e con l'approvazione della D.L.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; quando sia necessario eseguire lavorazioni non previste dal contratto o impiegare materiali non previsti negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, i nuovi prezzi, secondo quanto disposto dal punto 7.3.1.6 dell'Appendice inerente "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato Speciale d’Appalto, si valutano desumendoli dallo stesso elenco prezzi contrattuale, oppure ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili comprese nel
contratto, oppure, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli parzialmente o totalmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore ed approvati secondo quanto disposto dal punto
7.3.1.6 dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, l'Amministrazione può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità dei lavori; ove l'Appaltatore non iscriva riserva i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
Art. 16 - REVISIONE DEI PREZZI
L’Amministrazione non procederà ad alcuna revisione dei prezzi.
Potranno essere valutate esclusivamente le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento sulla base dei prezziari di cui all’art. 23 c. 7 del citato d.lgs. 50/2016, solo per l’eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà della percentuale eccedente.
Non si applica l’art. 1664, comma 1 c.c.
Art. 17 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI – ANTICIPAZIONE – PAGAMENTI IN ACCONTO – CONTO FINALE – PAGAMENTO DEL SALDO
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e xx.xx. e ¡¡., l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara C.I.G. e, ove obbligatorio, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003, del codice unico di progetto CUP.
Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al R.U.P. entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.
L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 136/2010 al subappaltatore e/o subcontraente, pertanto - qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi - procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura - ufficio territoriale del Governo di Bologna.
L’appalto non prevede alcuna forma di anticipazione del prezzo contrattuale (art. 5 d.l. n. 79/1997).
Nel corso dell'esecuzione dei lavori ed in base ai documenti contabili, l’Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto per i lavori regolarmente eseguiti come previsto al Titolo III art. 33 del presente capitolato.
Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, come indicato all'art. 8, lett. c) del presente capitolato. Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi compresa la cassa edile non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità.
In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne hanno fatto richiesta nelle
forme di legge, anche deducendone l'importo dalle ritenute di cui sopra (vedi art. 8).
In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali, nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (inadempimento contrattuale), l'Amministrazione, fermo restando la possibilità di valersi della garanzia definitiva come previsto dall'art. 103 c. 2 del d.lgs. 50/2016, e di valutare se procedere alla risoluzione del contratto, procederà in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. 50/2016 art. 30 c. 5 e c. 6. Analoga procedura verrà attivata nei confronti dell'impresa appaltatrice qualora venga accertata un'inadempienza da parte della ditta subappaltatrice, in forza dei principi secondo cui l'Appaltatore deve farsi carico dell'osservanza, da parte del subappaltatore, di quanto previsto dal capitolato (vedi art. 8).
Le opere di cui alle singole voci di elenco dei prezzi, siano esse ad es. opere edili od impiantistiche, sono ammesse al pagamento negli stati di avanzamento dei lavori qualora accettate dalla D.L. e ultimate a regola d'arte.
Fanno parte integrante del prezzo, tutte le documentazioni necessarie nel rispetto delle clausole contrattuali e delle leggi vigenti, anche se non espressamente indicate (certificazioni); ciascuna singola lavorazione di cui all'elenco descrittivo dei prezzi unitari, è da ritenersi ultimata quando corredata di tutto quanto necessario per dare l'opera compiuta a regola d'arte, di cui fa parte integrante anche il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come pure il rispetto delle clausole contenute nei contratti collettivi di lavoro subordinato (si veda art. 33).
Per quanto riguarda il tempo utile e l'accertamento dell’ultimazione dei lavori si rinvia al dettaglio di cui all'art. 13 del presente capitolato.
Redatto il certificato di ultimazione dei lavori e compilato il conto finale, con le stesse modalità previste per gli stati di avanzamento dei lavori, viene rilasciato l'ultimo acconto, tenuto conto del ribasso e delle ritenute stabilite.
Il conto finale sarà accompagnato da una relazione della D.L. riguardo all'esecuzione dei lavori stessi, con allegata la documentazione prevista dal punto 9.2 dell’Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Responsabile del procedimento invita l'Appaltatore a prendere cognizione ed a sottoscrivere il conto finale entro 30 (trenta) giorni dall'invito.
L'Appaltatore, all'atto della sottoscrizione del conto finale, non potrà iscrivere domande per oggetto od importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori; egli dovrà, inoltre, confermare le riserve già iscritte fino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti, ai sensi del d.lgs. 50/2016, la transazione di cui all'art. 208 o l'accordo bonario di cui all'art. 205.
Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il conto finale entro il termine sopra indicato o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende da lui definitivamente accettato.
L'emissione dei certificati di pagamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti avverranno, ferme restando le verifiche previste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, nonché dal punto 9.2 del dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le seguenti modalità:
- emissione, a cura del RUP, dei certificati di pagamento relativi agli acconti: entro 7 (sette) giorni dal rilascio dello Stato Avanzamento Lavori;
- emissione, a cura del RUP, del certificato di pagamento relativo al saldo non oltre il 60° giorno dall'emissione del certificato di collaudo ovvero del certificato di verifica di conformità;
- emissione, a cura della Stazione Appaltante, del mandato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
Il pagamento della rata di saldo avverrà previa costituzione di una garanzia, come indicato all'art. 8 del presente capitolato, d’importo pari alla stessa rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo/verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi ai
sensi dell’art. 103 c. 6 del d.lgs. 50/2016 (vedi art. 8).
Art. 18 - RITARDO NEL PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO
Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro i termini previsti dall'art 17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell’emissione del certificato di pagamento superi i 30 (trenta) giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito dall'articolo 17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 30 (trenta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 17 del presente Capitolato per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i 30 (trenta) giorni dal termine stesso.
Art. 19 - MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE – COLLAUDO/REGOLARE ESECUZIONE – AVVISI AD OPPONENDUM – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA
Dalla data di ultimazione e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, l'Appaltatore deve mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro.
Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla D.L., trascuri la manutenzione, l'Amministrazione ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie; l'importo delle spese viene trattenuto sulla somma costituente il residuo credito dell'Appaltatore e, in difetto, sulla cauzione definitiva.
Durante il periodo di garanzia, e cioè fino a collaudo avvenuto, l'Appaltatore è considerato l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Amministrazione che a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.
Il collaudo finale/verifica di conformità deve avere luogo, secondo quanto previsto dall'art. 102 c. 3 del d.lgs. 50/2016, non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo, redatto dal collaudatore e contenente gli elementi di cui all’art. 229 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione dello stesso certificato. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.
Il certificato di collaudo viene trasmesso all'Appaltatore per la sua accettazione; l'Appaltatore dovrà firmarlo entro il termine di 20 (venti) giorni. Decorso inutilmente tale termine le risultanze del collaudo provvisorio si intendono accettate.
Si procederà al collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 215 del D.P.R. 207/2010. Il collaudatore, in corso d'opera, oltre ad eseguire le visite programmate, dovrà in ogni caso fissare visite di collaudo durante le fasi di lavorazione degli scavi, delle fondazioni e di tutte quelle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale e nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
Le visite di collaudo vengono sempre effettuate con la presenza obbligatoria della D.L. ed in contraddittorio con l’Appaltatore o con un suo rappresentante regolarmente autorizzato. Le date delle visite di collaudo, fissate dal Collaudatore, vengono comunicate a tutte le parti interessate a cura del Responsabile del procedimento. Nel caso in cui l’Appaltatore, seppur invitato, non intervenga alla visita di collaudo, questa avviene alla presenza di due testimoni estranei alla Stazione appaltante e la relativa spesa verrà posta a carico dell'Appaltatore.
Durante le operazioni di collaudo l'Appaltatore deve prestarsi ad eseguire, a propria cura e spese e mettendo a disposizione la mano d'opera ed i mezzi necessari, tutti gli accertamenti, le prove, i saggi, i riscontri ed i conseguenti ripristini che il collaudatore o la D.L. ritengano necessari per verificare la qualità e la consistenza dei materiali impiegati, per accertare in genere la buona esecuzione dei lavori e la loro rispondenza alle prescrizioni di contratto, nonché per controllare le misure e qualità dei lavori riportati nei documenti contabili. Nel caso in cui l'Appaltatore non si presti a quanto richiesto, il collaudatore o la D.L. dispongono che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.
Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, fermo restando il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia degli obblighi contrattuali.
Redatto il certificato di ultimazione dei lavori l'Amministrazione provvede alla pubblicazione, qualora necessiti, degli avvisi ad opponendum per permettere a coloro che vantano crediti verso l'Appaltatore, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, di presentare entro un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.
Gli atti di opposizione per i crediti suddetti vengono comunicati dall'Amministrazione all'Appaltatore che non può pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione, se non dimostra di aver tacitato ogni pretesa, producendo espressa dichiarazione di chi ha presentato opposizione.
Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera realizzata, ovvero parte di essa, prima del collaudo provvisorio o regolare esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata se sono rispettate le condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano insorgere al riguardo, oltre che sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.
Art. 20 - DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici, incendio, atti di vandalismo, ecc.), l'Appaltatore ne dovrà fare immediata denuncia alla propria compagnia assicurativa sulla polizza CAR informando la
D.L. in forma scritta entro 5 (cinque) giorni dal manifestarsi dell'evento; la D.L. redigerà in proprio - a fini interni della stazione appaltante - un verbale di accertamento dei danni tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele.
L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia possibile accertare i fatti che hanno causato i danni.
Art. 21 - CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del d.lgs. 50/2016 l'Appaltatore può cedere il credito vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/1991.
La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione. L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
Art. 22 - RECESSO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come stabilito dall'art. 109 commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016.
L'esercizio del diritto di recesso avverrà attraverso formale comunicazione all'Appaltatore, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del d.lgs. 50/2016.
L'Amministrazione ha, inoltre, il diritto di risolvere il contratto nei casi previsti dal presente capitolato, per gravi inadempimenti, gravi irregolarità e gravi ritardi nell'esecuzione dei lavori ed altresì, espressamente, nei seguenti casi:
- Presenza sul lavoro in cantiere di persone non autorizzate;
- Mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro nel cantiere;
- Subappalto non autorizzato;
- Abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore;
- Quando la somma delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale;
- Reiterata inosservanza delle ingiunzioni impartite dalla DL.
In ogni caso l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ma è tenuto al risarcimento di tutti i danni e pregiudizi, nessuno escluso, causati all'Amministrazione.
Art. 23 - CONTROLLI – CONTESTAZIONI – CONTROVERSIE
Alla stazione appaltante, al RUP, al D.L. e/o loro delegati sono riservati poteri di verifica, controllo, ispezione, sopralluogo con obbligo di referto sulla corretta e puntuale esecuzione dell’appalto da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. A questo fine l’accesso al cantiere da parte dell’appaltatore dovrà essere sempre garantito in ogni momento
- senza alcun preavviso - anche nei casi di sospensione dei lavori. Il ritardo e/o l’impedimento all’accesso al cantiere costituisce grave inadempimento contrattuale.
In caso di contestazioni, relativamente ad aspetti tecnici che possono influire nell'esecuzione dei lavori, fatte salve le ipotesi di risoluzione contrattuale e conformemente a quanto indicato al punto 7.3.2 dell'Appendice "Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto" del presente Capitolato Speciale d’Appalto, il Responsabile del procedimento convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del procedimento è comunicata all'Appaltatore, che ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di formulare riserva.
Se le contestazioni riguardano fatti, la D.L. redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi alla D.L. nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
In funzione di quanto disposto dall'art. 205 c. 1 del d.lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata della D.L., del Collaudatore se già nominato, procede ai sensi del comma 5 del citato art. 205.
Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto il Foro competente è quello di Bologna.
Art. 24 - DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI – RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni e pregiudizi causati alle persone e/o alle cose (beni immobili e mobili, anche registrati) e/o agli animali derivanti dallo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto.
L’appaltatore assume, pertanto, espressamente a proprio carico il rischio completo ed incondizionato dell’esecuzione dell’appalto, qualunque ne sia l’entità e la causa, ed è responsabile dei danni e dei pregiudizi che possono subire persone e cose/animali per fatti od attività connessi con l’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale d’appalto.
Nel corso dei lavori, per l'esecuzione e garanzia degli stessi, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare, fra l'altro, alle particolari disposizioni di seguito riportate.
Si intendono, pertanto, di esclusiva competenza e spesa dell'Appaltatore i seguenti oneri, di cui è stato tenuto conto nella formulazione sia dell'elenco prezzi che dell'offerta presentata:
A) Organizzazione di cantiere
1) L'installazione del cantiere e della relativa attrezzatura, la recinzione del cantiere, la predisposizione e il mantenimento in efficienza degli accessi al cantiere dalle strade pubbliche, la custodia e buona conservazione delle opere fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compresi i materiali esistenti o trasportati nel frattempo in cantiere forniti dall'Appaltatore o di proprietà dell'Amministrazione o di altre ditte aggiudicatarie di altri lavori inerenti all'opera ma esclusi dal presente appalto;
2) Il costante mantenimento del cantiere in condizioni di decoro (recinzioni, accessi, ponteggi, cartellonistica, segnaletica, ordine e pulizia all'interno e nelle immediate vicinanze per evitare che diventi luogo di degrado), dalla consegna fino alla restituzione all'Amministrazione a lavori finiti;
3) La direzione del cantiere, svolta dal titolare dell'impresa o da altra persona idonea e qualificata, in possesso di diploma o di laurea di tipo tecnico, incaricata dal titolare stesso ed accettata dalla D.L. Il Direttore del cantiere, che dovrà garantire un'assidua e costante presenza in cantiere, assume la responsabilità della conduzione, della gestione tecnica e dell'organizzazione del cantiere, degli approvvigionamenti e degli ordini di materiali e forniture afferenti alle lavorazioni appaltate, nonché dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, delle vigenti disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni impartite dalla D.L. in corso d'opera. Tutte le comunicazioni che l'Amministrazione trasmetterà al Direttore del cantiere si intendono come portate a conoscenza dell'Impresa. Il nominativo del Direttore del cantiere deve essere notificato per iscritto alla D.L. prima della consegna dei lavori, con l'indicazione della qualifica professionale, e si intende accettato a meno di espressa comunicazione di non gradimento (gli orari di presenza del Direttore del cantiere e/o loro variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente all’Amministrazione che potrà anche richiedere una presenza quotidiana in una determinata fascia oraria). Eventuali sostituzioni del Direttore del cantiere devono essere tempestivamente notificate alla D.L., restando inteso che non è ammesso alcun periodo di vacanza nella direzione del cantiere. In caso di gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione può esigere la immediata sostituzione del Direttore di cantiere, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore;
4) Le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose, durante l'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per l'eventuale ripristino di opere o per il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi conseguenti a tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti;
5) L'approvvigionamento dell'acqua, dell'energia elettrica, dei combustibili e dei carburanti, l'installazione dei ponteggi, l'utilizzo dei mezzi d'opera e di quant’altro occorrente per l'esecuzione dei lavori di propria competenza o per l'assistenza ad eventuali opere scorporate per le quali tali oneri siano contrattualmente previsti;
6) L'allontanamento dal cantiere, fino alla località indicata, dei materiali di risulta dalle demolizioni e scavi. I residui derivanti dalle demolizioni dovranno essere avviati a cura e spese dell'appaltatore, agli appositi impianti per il loro recupero, secondo le "Direttive e specifiche tecniche di attuazione" a corredo dell'Accordo di programma per il recupero dei residui da costruzione e demolizione nella Provincia di Bologna, di cui all'art. 4 del presente capitolato e secondo le specifiche indicazioni della D.L. Sono esclusi dall'avvio agli impianti di riciclaggio i rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del d.lgs. 152/2006, che dovranno essere conferiti alle discariche o ai centri di stoccaggio autorizzati;
7) Lo sgombero, in tutti i locali ed aree esterne oggetto di intervento e/o passaggio per l'attività di cantiere, di
suppellettili, masserizie, calcinacci e quant'altro da destinare a pubblica discarica, compresi gli oneri per il facchinaggio, carico, trasporto, scarico, deposito e smaltimento in discarica;
8) L'impiego di tecnici ed operai nonché la fornitura di strumenti e quant'altro si renda necessario per eseguire tutte le operazioni di tracciamento, verifica, misurazione e rilievo occorrenti, dalla consegna dei lavori fino alla data del collaudo provvisorio/regolare esecuzione, compreso l'onere della conservazione di eventuali segnali di riferimento di interesse;
9) La verifica, in caso di intervento sugli impianti di pubblica illuminazione, dello stato di solidità e di resistenza meccanica degli occhioli, delle funi, dei morsetti di ogni singola tesata;
10) L'esecuzione di tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne che si rendessero necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ed in presenza di traffico;
11) L'esecuzione delle opere provvisionali necessarie per garantire la continuità di passaggio e di scolo, per il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto ciò che interessa proprietà e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d'arte di quanto alterato o rimosso, non appena possibile, compatibilmente con la buona esecuzione dei lavori;
12) Lo smaltimento delle acque di qualsiasi provenienza ed entità che dovessero incontrarsi negli scavi in genere;
13) Gli oneri derivanti all'impresa per le particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, sondaggi, campionature, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori che si rendessero necessari per la presenza nel sottosuolo di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.), oltre alle particolari condizioni in cui si dovrà operare all’interno dei locali con presenza di attività e utenti;
14) La demolizione, il rifacimento o la modifica, ad esclusivo giudizio della D.L., di quelle lavorazioni eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente, o comunque giudicate inaccettabili dalla D.L. per errori o variazioni arbitrarie dell'impresa;
15) L’impresa si impegna a realizzare qualsiasi lavorazione (di dettaglio e non) al fine di dare completa l’opera così come individuata negli elaborati grafici facenti parte del progetto esecutivo in considerazione dello stato dei luoghi rilevato durante il sopralluogo effettuato in fase di gara e della puntuale documentazione fotografica attestante lo stato stesso dei locali, documento facente parte del progetto esecutivo;
16) La fornitura e l'esposizione nel cantiere di apposito cartello delle dimensioni di m.3,00x2,00 del tipo unificato previsto dal Ministero dei LL.PP. e della tipologia standard in uso presso il Comune, recante le indicazioni circa l'opera in costruzione, oltre che i nominativi dei vari responsabili, su indicazione dalla D.L. In situazioni particolari e su richiesta della D.L., l'eventuale acquisto ed esposizione di un ulteriore cartello delle dimensioni minime di m. 3,00x2,00 rappresentante l'opera finita.
In caso di lavori su strade comunali, dovranno essere inoltre apposti gli appositi cartelli del tipo approvato con la Determinazione Dirigenziale Comunale P.G. n. 205689/2003. Il modello approvato dal Comune dovrà essere stampato in formato A3 verticale, ossia 297x420 mm, con stampante a colori o comunque su fondo giallo, e dovrà essere applicato con le seguenti modalità: dovrà essere apposto un cartello per ognuna delle testate del cantiere e inoltre almeno un cartello ogni 20 m. lungo il lato longitudinale del cantiere stesso. In alternativa al modello predisposto da ASP Città di Bologna, per cantieri di durata superiore a 7 (sette) giorni, potrà essere utilizzato il modello di cui all'art. 30 del D.P.R. 495/92 (fig. 11.382).
I cartelli di cui sopra potranno essere apposti solo in seguito all'ottenimento dell'atto autorizzativo all'effettuazione dei lavori su strada comunale;
17) L'eventuale fornitura ed esposizione in cantiere o nelle vicinanze dello stesso di cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con la D.L.) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento dei lavori e limitarne quindi il disagio. Non si esclude la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica della D.L.;
18) L'eventuale fornitura e posa in opera nelle vicinanze del cantiere di bacheche conformi per modello a quello adottato dall'ASP Città di Bologna, in numero e collocazione a scelta della D.L. Il contenuto grafico ed i testi da inserire nelle bacheche, illustranti il progetto in corso di realizzazione, dovranno essere concordati con la D.L.;
19) La pulizia quotidiana dei locali in corso d'opera e quella definitiva a fine lavori, anche se ciò si rende necessario per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte. Tale definitiva pulizia, comprendente anche l'allontanamento di tutte le attrezzature di cantiere, deve avvenire, salvo contraria indicazione contrattuale, entro 15 (quindici) giorni
dall'ultimazione dei lavori. La pulizia definitiva si intende non come semplice lavoro grossolano di rimozione e sgombero, ma come lavoro eseguito da personale specializzato; conseguentemente le pulizie devono essere estese a tutte le opere finite ed eseguite con l'ausilio dei mezzi necessari (sgrassanti, lucidanti, smacchianti, solventi ecc.), anche a completamento di eventuali pulizie eseguite da altre ditte esecutrici di lavori scorporati;
20) La conservazione delle piante entro il perimetro del cantiere e gli eventuali ripristini a fine lavori di manti erbosi o di piante danneggiate nel corso dei lavori stessi;
21) La consegna all'Amministrazione ad ultimazione lavori di alcuni quantitativi di materiali di finitura (indicati per quantità e qualità dalla D.L.) che, per le loro particolari caratteristiche di colore, dimensioni, ecc., possano in futuro non essere più reperibili sul mercato per effetto di variazioni di produzione;
22) La derattizzazione dell'area di cantiere, di scantinati, edifici e fognature oggetto d'intervento e la bonifica di locali oggetto dei lavori e invasi da piccioni, tramite sgombero del guano e disinfestazione contro zecche e acari. Tali operazioni dovranno essere svolte da ditte specializzate.
B) Rapporti con la stazione appaltante
1) Predisporre, per i componenti l'ufficio di Direzione Lavori, un idoneo locale arredato ad uso ufficio e dotato delle necessarie attrezzature, secondo le indicazioni della stessa D.L., e mettere a loro disposizione i dispositivi di protezione personale necessari per le visite al cantiere (casco, stivali/scarpe antinfortunistiche, guanti, ecc.);
2) In presenza di impianti, la consegna all'Amministrazione della dichiarazione di conformità dell'impianto dopo il collaudo dello stesso;
3) La fornitura tramite PEC di fotografìe a colori, in formato jpeg dei lavori in corso, per ogni sito di intervento, come da richiesta della D.L. ovvero ad inizio lavori, ad ogni stato di avanzamento e ad ultimazione dei lavori, nonché per le lavorazioni di particolare complessità e/o non più ispezionabili dopo la loro esecuzione;
4) Qualora l'Amministrazione abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato prima dell'emissione del certificato di collaudo, la stessa può procedere secondo quanto disposto dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010 e xx.xx. ii.;
5) L'esposizione giornaliera in cantiere dell'elenco dei propri dipendenti nonché di quelli delle eventuali ditte subappaltatrici che operano nel cantiere, con la precisazione degli estremi delle relative autorizzazioni, nonché la comunicazione periodica alla D.L. ed al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di ogni informazione relativa all'impiego della mano d'opera in cantiere. L'impresa appaltatrice come le imprese esecutrici (anche con noli a caldo), hanno l'obbligo di tenere in cantiere copia del libro matricola e del registro delle presenze, vidimati e aggiornati, riferiti al cantiere in oggetto;
6) L'appaltatore ha l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinchè la Stazione
Appaltante possa svolgere le funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi e/o ritardi e/o impediamenti all’esercizio delle attività di controllo e di accesso al cantiere costituiscono gravi violazioni degli obblighi contrattuali. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a controlli anche senza preavviso. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa è obbligata a trasmettere al Responsabile unico del procedimento che riveste, altresì, il ruolo di Responsabile dei lavori, l'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda appaltatrice al fine del controllo del "lavoro nero" e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi. L'impresa sarà chiamata a rispondere direttamente delle eventuali violazioni dei suddetti obblighi secondo le sanzioni e le penali previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.
Il personale occupato nel cantiere edile sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, come previsto dall'art.36-bis della L. n. 248/2006. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere. I datori di lavoro con meno di 10 (dieci) dipendenti possono assolvere all'obbligo suddetto mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;
7) La comunicazione all'Amministrazione a quale Cassa Edile siano iscritti eventuali lavoratori "trasfertisti" impegnati nel
cantiere;
8) La fornitura all'Amministrazione di tutte le tavole progettuali aggiornate as built complete delle destinazioni d'uso dei locali e del sovraccarico accidentale dei solai ecc., ciò con riferimento anche agli impianti;
9) L'immediata notifica alla D.L. del rinvenimento di ruderi od oggetti di valore o di interesse archeologico, storico, artistico o scientifico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché la loro conservazione fino a quando, in merito, non si sarà pronunciata la competente autorità. Fatti salvi i diritti dello Stato, appartiene infatti all'Amministrazione la proprietà di tali oggetti. L'Appaltatore, che non può demolire o comunque alterare i reperti, deve consegnare tali oggetti all'Amministrazione ed avrà diritto al rimborso delle spese incontrate per la loro conservazione e per il loro recupero. Anche l'eventuale rinvenimento di resti umani deve essere immediatamente notificato alla D.L.;
10) La comunicazione immediata alla D.L. del ritrovamento nel sottosuolo di materiale inerte riutilizzabile in altri cantieri
(ghiaia, sabbia, ecc.), la cui proprietà rimane dell'Amministrazione e che verrà eventualmente stoccato in area indicata dalla D.L.;
11) L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere a terzi, anche a titolo oneroso, porzioni di spazi adibiti a recinzione
del cantiere o posti sulle facciate esterne dei ponteggi metallici montati per l'esecuzione delle opere, al fine dell'installazione di impianti pubblicitari. Tali impianti non dovranno pregiudicare la sicurezza del cantiere né portare ad oneri aggiuntivi per l'impresa;
12) La consegna da parte dell'installatore della dichiarazione di conformità - equivalente ai sensi del D.P.R. n. 462/2001 all'omologazione dell'impianto - degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché la comunicazione degli altri dati necessari per la trasmissione all'ISPESL e all'Azienda USL della dichiarazione di conformità medesima;
13) La presentazione all'ISPESL della pratica per l'omologazione di apparecchi ed impianti a pressione, oneri inclusi, di potenzialità superiore a 35 KW, previo accordo con il Direttore dei Lavori. Ai sensi del D.M. 01.12.1975, relativamente agli impianti a pressione, è la Ditta Installatrice giuridicamente responsabile dell'ottenimento dell'omologazione; pertanto, qualora l'Installatore non coincida con l'Appaltatore, quest'ultimo, in qualità di titolare del contratto, resta garante nei riguardi della Stazione Appaltante;
14) In caso di installazione di ascensori, montacarichi di portata non inferiore a 25 Kg. e piattaforme elevatrici per disabili,
la consegna all'Amministrazione della dichiarazione CE dell'installatore di conformità di cui all'art. 6-ter del D.P.R. n. 162/99, necessaria per la comunicazione di installazione e per l'assegnazione del numero di matricola da parte del Comune, e ogni altro onere necessario per consentire l'utilizzo dell'impianto;
15) La consegna all'Amministrazione di tutte le documentazioni, certificazioni, conformità previste per legge e capitolato in materia di prevenzione incendi, compresa la compilazione, a firma di Tecnico abilitato ove richiesta, dei moduli e certificazioni richieste dal Comando dei V.V.F. necessari per l'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
16) La consegna all'Amministrazione di tutto quanto previsto per legge e capitolato, per l'ottenimento del Certificato di Agibilità, ivi compresa la dichiarazione attestante l'esecuzione delle opere strutturali e degli impianti conformemente al progetto approvato ed ai requisiti in esso contenuti;
17) La trasmissione all'Amministrazione di ogni altra certificazione necessaria per la conformità edilizia dell'opera realizzata;
18) Consegna alla D.L. di campionatura dei materiali con ampio anticipo sulla posa;
19) Consegna alla D.L. delle schede tecniche dei materiali utilizzati in cantiere e autocertificazione di corretta posa.
C) Rapporto con altre Ditte esecutrici
L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
- Il ricevimento in cantiere, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito, l'accatastamento ed il successivo trasporto a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia di materiali relativi ad opere escluse dal presente appalto ed eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione, per le quali l'assistenza alla posa in opera sia posta a carico dell'Appaltatore e compensata con prezzi appositamente stabiliti. I danni che, per cause dipendenti dalla negligenza dell'Appaltatore, siano stati apportati ai materiali di cui sopra, devono essere risarciti a carico esclusivo dell'Appaltatore stesso;
- Garantire il libero accesso ed il passaggio nel cantiere alle persone dipendenti di qualunque altra ditta a cui siano stati
affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, nonché l'uso dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento occorrenti per l'esecuzione delle altre opere, quando tali oneri sono posti a carico dell'Appaltatore e compensati con prezzi appositamente stabiliti.
D) Rapporti con le maestranze
L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:
1) L'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi (compresi i contratti integrativi locali), delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e sulle assunzioni obbligatorie; la responsabilità, nei confronti dell'Amministrazione, dell'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il subappalto non sia stato autorizzato, fatti salvi gli altri diritti dell'Amministrazione;
2) L'effettuazione, quando necessario, dei lavori oltre il normale orario giornaliero, di eventuali più turni di lavoro o di lavoro notturno, prefestivo e festivo, compatibilmente con le vigenti disposizioni sindacali di categoria e nel rispetto delle norme relative alla disciplina del lavoro;
3) L'applicazione del contratto e degli accordi di cui sopra anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, nel caso l'Appaltatore sia una cooperativa, anche nei rapporti con i soci. Resta inteso che i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Di tutti i suddetti oneri e obblighi speciali, oltre a quanto stabilito nell'art. 12 del presente capitolato, é stato tenuto debito conto nella determinazione dei prezzi dell'annesso "Elenco prezzi" del Titolo IV, e pertanto l'Appaltatore non potrà avanzare al riguardo eccezioni, riserve o domande per alcun compenso che non sia previsto dal presente capitolato.
TITOLO III - CONDIZIONI SPECIFICHE DEL LAVORO DA APPALTARE
Art. 25 - OGGETTO DELL'APPALTO
Secondo le condizioni e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, in conformità agli elaborati progettuali ad esso allegati, l'appalto ha per oggetto l’esecuzione di:
Interventi per la realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti nell'edificio sito in Bologna, Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00 denominato "Santa Marta", in particolare:
• lavorazioni edili generali;
• restauro di materiali lapidei, porte e finestre;
• impianto idro-termo-sanitario, riscaldamento e raffrescamento;
• impianto elettrico e speciali;
• impianti elevatori;
• interventi strutturali di consolidamento.
Art. 26 - DESCRIZIONE DEI LAVORI
L'intervento prevede la realizzazione di appartamenti per anziani autosufficienti nell'edificio sito in Bologna, Xxxxxx Xxxxxxxx
x. 00 xxxxxxxxxx "XXXXX XXXXX" (xx veda la relazione tecnica del progetto esecutivo).
Per lavori di impiantistica riconducibili al DM n. 37 del 22/01/2008, l'impresa che eseguirà i lavori dovrà essere in possesso della relativa abilitazione, ai sensi dello stesso decreto.
Art. 27 - SUPERFICI (vedi le tavole di progetto esecutivo)
Art. 28 - CANTIERABILITA' E INTERAZIONE FRA CANTIERE E AMBIENTE ESTERNO
Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, l'Appaltatore dichiara di avere visitato i luoghi interessati dai lavori, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisionali necessarie, delle condizioni di viabilità e di accesso, degli impianti da installare sia per la conduzione dei lavori che nel rispetto delle norme di sicurezza.
I lavori verranno realizzati all'interno dell'area di cantiere, opportunamente recintata.
Art. 29 - AMMONTARE DELL'APPALTO – RIEPILOGO DEI LAVORI – COSTO DELLA SICUREZZA Art. 29.A - AMMONTARE DELL'APPALTO
Le cifre dei prospetti che seguono, relative agli importi dei lavori a corpo, possono variare per effetto di variazione delle rispettive quantità, fermo restando l'importo contrattuale, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e comunque nel rispetto della normativa.
In nessun caso eventuali integrazioni e migliorie relative al Piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 11 del presente capitolato, proposte dall'impresa ed accettate dal Coordinatore per l'esecuzione, potranno giustificare modifiche od adeguamenti dei prezzi pattuiti.
L'importo complessivo dell'appalto risulta dai prospetti riassuntivi riportati di seguito ed ammonta a:
€ 5.211.306,25 (cinquemilioniduecentoundicimilatrecentosei/25)
Le lavorazioni di cui al riepilogo dell'ammontare dell'appalto sono quelle omogenee ai fini delle varianti di cui all'art. 43 comma 8 del D.P.R. 207/2010.
Art. 29.B - RIEPILOGO DEI LAVORI
RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE | lmporto dei lavori a base di gara € | Incidenza % |
1-LAVORI A MISURA (Indicare la categoria di cui all’ All. “A” al DPR 207/2010 e la descrizione relativa) | 0,00 | zero |
Sommano lavori a misura | 0,00 | zero |
2-LAVORI A CORPO (Indicare la categoria di cui all’ All. “A” al DPR 207/2010 e la descrizione relativa) OG2 OS4 OS28 OS30 | 2.738.352,30 223.501,54 1.076.059,80 919.355,50 | 52,55 4,29 20,65 17,64 |
Sommano lavori a corpo | 4.957.269,14 | 95,13 |
Sommano lavorazioni omogenee a misura e a corpo (1+2) (soggette a ribasso d’asta) | 4.957.269,14 | 95,13 |
3-LAVORI IN ECONOMIA (soggetti a ribasso d’asta) | 0,00 | zero |
4-COSTO DELLA SICUREZZA SPECIFICO DI CUI AL PSC (non soggetto a ribasso d’asta) | 254.037,11 | 4,87 |
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI IN APPALTO (1+2+3+4) | 5.211.306,25 | 100 |
Suddiviso in:
LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) (soggetti a ribasso d’asta) | 4.957.269,14 | 95,13 |
COSTO DELLA SICUREZZA SPECIFICO DI CUI AL PSC (4) (non soggetto a ribasso d’asta) | 254.037,11 | 4,87 |
Lavori in economia - Da contabilizzare in base all’offerta dell’Appaltatore ed in relazione al criterio di aggiudicazione, fino alla concorrenza dell’importo massimo dell’importo dei lavori in economia.
Art. 29.C - DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLA SICUREZZA DI CUI AL RIEPILOGO DEI LAVORI
Per "costo della sicurezza" specifico si intende la sommatoria dei costi previsti nel computo metrico della sicurezza, allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al contratto.
Dal costo della sicurezza specifico sono esclusi i costi generali della salute e sicurezza (Dpi, formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc.) in quanto oneri obbligatori per il datore di lavoro nell'ambito applicativo del d.lgs. 81/2008, dipendenti da scelte e valutazione proprie dell'impresa, ricompresi nella quota afferente le spese generali di ogni prezzo.
L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di adempiere alle procedure pianificate dalla committenza nel PSC, il cui costo è riferito alle dotazioni non strumentali alla realizzazione delle opere.
Il costo della sicurezza verrà liquidato nei singoli stati d'avanzamento, unitamente all'ammontare dei lavori a misura, a corpo e in economia, in proporzione a quanto effettivamente eseguito.
Art. 30 - ELENCO LAVORAZIONI CHE COMPONGONO L’APPALTO
Si elencano di seguito le opere necessarie per l'esecuzione dell'appalto di cui trattasi, riconducibili alle sotto elencate categorie di cui all'All. "A" del D.P.R. 207/2010.
Relativamente alle opere oggetto di eventuale subappalto, si precisa che, ai sensi dell'art. 105, co. 2 del d.lgs. 50/2016, la quota massima subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto, fermo restando quanto prescritto dal comma 5 del medesimo art. 105, in presenza di opere riconducibili alle categorie "superspecializzate" (cd. "SIOS") di cui all'art. 89, co. 11 del d.lgs. 50/2016 ciascuna di importo superiore al 10% dell'importo dell'appalto.
Ai sensi dell’art. 105 c. 5 del d.lgs. 50/2016, il subappalto delle opere riconducibili alla categoria OS30 non può superare il 30% dell'importo delle opere stesse e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016, n. 248, il predetto limite non è computato ai fini del raggiungimento del limite del 30% dell’importo complessivo dei lavori di cui all'art. 105, c. 2 del d.lgs. 50/2016.
Tabella A
Categoria (prevalente/ scorporabile) | Categoria prevista a qualificazione obbligatoria (SI/NO) | % max subappaltabile | Categoria "SIOS" > del 10% importo appalto (SI/NO) | Descrizione della lavorazione | Importo max sub- appaltabile (€) |
OG2 (prevalente) | SI | 30% dell’importo complessivo del contratto (art. 105, c. 2 d.lgs. 50/16) | NO | Restauro manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali | 1.563.391,88 |
OS4 (scorporabile) | SI | 30% dell’importo complessivo del contratto (art. 105, c. 2 d.lgs. 50/16) | NO | Impianti elettromeccanici trasportatori | 1.563.391,88 - quota di subappalto già utilizzata per la categoria prevalente |
OS28 (scorporabile) | SI | 30% dell’importo complessivo del contratto (art. 105, c. 2 d.lgs. 50/16) | NO | Impianti termici e di condizionamento | 1.563.391,88 - quota di subappalto già utilizzata per la categoria prevalente |
OS30 (scorporabile super-specialisti ca) | SI | 30% dell’importo delle opere stesse (art. 105, c. 5 d.lgs. 50/16 e DM 248/2016) | SI | Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi | 289.940,47 Tale quota, qualora utilizzata dall’appaltatore, si aggiunge alla % max di subappalto pari al 30% dell’importo massimo contrattuale |
Art. 31 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori (art. 13 del presente capitolato) viene stabilito in giorni 540 (cinquecentoquaranta)
naturali, consecutivi e decorrenti dalla data di consegna.
Art. 32 - POLIZZE ASSICURATIVE
Fermo restando quanto previsto dall’art. 24 in termini di responsabilità, l’appaltatore è tenuto alla stipulazione e alla consegna all’Amministrazione delle seguenti coperture assicurative:
a) Polizza CAR
L'Appaltatore è obbligato a stipulare una copertura assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa di danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente appalto, dovrà essere stipulata, con i seguenti capitali/massimali minimi:
Opere ed impianti permanenti e temporanei: € 4.957.269,14
(indicare l’importo netto a base di gara a cui andrà poi detratto in sede contrattuale il ribasso offerto)
Opere ed impianti preesistenti: € 3.500.000,00
Costi di demolizione e sgombero: € 3.500.000,00 Responsabilità civile verso terzi comprendente RC Incrociata:
massimale per sinistro € 3.500.000,00
1. La polizza C.A.R. considera assicurati oltre alla stazione appaltante, l’appaltatore, i subappaltatori e, in genere, tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’opera.
Con riferimento alla sezione RCT (sezione B) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" (e, dunque, terzi) si intendono compresi i dipendenti della stazione appaltante, i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d’opera.
2. La polizza C.A.R. non prevede tra le esclusioni (la garanzia assicurativa deve, pertanto, essere espressamente prevista, integrata e/o estesa a):
colpa grave, danni da errori di progettazione, eventi naturali, danni da forza maggiore, azioni di terzi (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, urto di veicoli), maggiori costi per lavoro straordinario notturno, festivo, trasporto a grande velocità, responsabilità civile incrociata, danni da cedimento del terreno, vibrazione, franamento, danni a cavi e/o condutture sotterranee.
Non sono ammessi franchigie/scoperti a carico dell’appaltatore superiori a € 10.000,00 (diecimila) per ciascuna garanzia prestata determinabili sia in misura percentuale sull’indennizzo/risarcimento sia come importo minimo/massimo della franchigia/scoperto indicata in polizza (e/o nella scheda di polizza).
Non sono ammessi limiti di risarcimento/indennizzo o sottolimiti inferiori all’80% rispetto al valore dell’appalto.
3. La polizza deve prevedere, per entrambe le sezioni (A – danni alle opere; B – RCT), la possibilità per il committente Asp Città di Bologna (stazione appaltante) di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi.
4. La polizza deve recare espressamente a favore della Stazione Appaltante la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi, né alcun particolare onere probatorio.
La Polizza Assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese Subappaltatrici e sub-fornitrici e da tutti coloro che partecipano alla realizzazione dell’opera. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con le caratteristiche di cui sopra.
La polizza CAR dovrà essere preventivamente accettata dall’Amministrazione ed esibita al momento della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori.
La copertura assicurativa dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
L'Appaltatore dovrà altresì dimostrare (fornendone copia all'Amministrazione e garantendone il mantenimento nel tempo, nonché informando su qualsiasi recesso o disdetta relativa alla polizza) di avere acceso copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a 3.500.000,00 euro per sinistro e 1.750.000,00 euro per persona.
Garanzia delle opere
1. Per tutte le opere oggetto del presente Appalto, la Polizza Assicurativa CAR dovrà contenere la Garanzia di manutenzione che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse e degli impianti, nonché da danni a terzi di cui alla sezione B dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell’Appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del Contratto di Appalto o assunti in sede di offerta.
2. La durata del periodo di Garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del Collaudo provvisorio.
3. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi, né di alcun particolare onere probatorio.
b) Polizza Indennitaria Decennale
L’Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza "Indennitaria decennale" comprensiva di RCT, specifica per l’opera eseguita, con primaria compagnia ed a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera e di quelli derivanti da gravi difetti costruttivi, per i seguenti capitali/massimali:
Danni alle cose:
Indennizzo pari a: euro 5.000.000,00 COSTO RICOSTRUZIONE A NUOVO (esclusa area)
Danni da responsabilità:
Responsabilità civile verso terzi RCT: euro 4.000.000,00
1. Il testo della copertura assicurativa dovrà essere conforme allo schema tipo di polizza 2.4. di cui al D.M 12 aprile 2004, n. 123.
2. E’ noto che il D.M. di cui sopra è stato abrogato: tuttavia, in assenza di diversa e/o più aggiornata regolamentazione la stazione appaltante intende riferirsi a questo schema tipo di polizza in relazione al contenuto della copertura assicurativa richiesta. I riferimenti pertanto devono intendersi espressamente riferiti allo schema tipo indicato.
Salvo quanto previsto al successivo punto 4 la polizza dovrà espressamente prevedere, in deroga allo schema tipo 2.4., le garanzie e le prescrizioni come sotto indicate.
3. L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima della consegna dei lavori, l’impegno sottoscritto da un assicuratore per il rilascio della polizza indennitaria decennale e per responsabilità civile con allegata bozza di scheda tecnica 2.4. sottoscritta contenente obbligatoriamente (con addendum o altra forma espressa) le precisazioni di garanzia indicate al punto che segue. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale conformemente a quanto richiesto: in sua assenza non verrà liquidata la rata di saldo.
4. In relazione alla necessità di adottare i contenuti generali di riferimento dello schema tipo indicato la polizza indennitaria dovrà – obbligatoriamente – prevedere le seguenti varianti al testo di cui sopra:
a. la data di decorrenza della polizza decennale postuma deve avere inizio con la contestuale data di cessazione di efficacia della polizza CAR;
b. non si applica la premessa dell’art. 13 (norme comuni alle sezione A e B) (la copertura si intende espressamente rilasciata e applicabile per le opere oggetto del presente contratto);
c. sezione A:
i. la definizione della "Partita 1 – Opere" dovrà essere la seguente:
"l’indennizzo dei danni materiali e diretti causata da uno dei seguenti eventi, purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo:
- rovina totale o parziale dell’opera;
- gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata e/o che ne compromettano la funzione, funzionalità, utilizzo, godimento";
ii. la "Partita 2" dovrà prevedere come comprese le spese per la ricerca della parte difettosa dell’opera che ha cagionato il danno;
d. a parziale deroga dell’art. 20, in caso di fallimento, scioglimento dell’a.t.i. e/o del consorzio, risoluzione del contratto o di mancato pagamento del premio da parte del contraente anche in seguito a diffida, la stazione appaltante
- salvo ed impregiudicato ogni diritto di ritenuta e ogni azione e diritto di rivalsa sull’appaltatore - può sostituirsi al contraente nel pagamento del premio al fine di mantenere efficace la garanzia. L’assicuratore è, pertanto, espressamente impegnato ad avvertire la stazione appaltante del mancato pagamento da parte dell’appaltatore;
e. a parziale deroga dell’art. 22, comma 3, la polizza deve prevedere la facoltà per la stazione appaltante di chiedere direttamente il reintegro delle somme assicurate. In caso di mancato pagamento del premio di reintegro da parte del contraente lo stesso può essere effettuato dalla stazione appaltante a valersi sulle somme a ritenuta e salva ogni azione di rivalsa;
f. il foro competente dovrà essere esclusivamente quello della stazione appaltante.
La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione della polizza indennitaria decennale, se prevista, completa di responsabilità civile verso terzi, come sopra riportato.
Art. 33 - RATA DI ACCONTO – FATTURAZIONE
L'importo minimo di ogni rata di acconto, al netto del ribasso, viene stabilito in euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
Il pagamento della rata di acconto verrà effettuato unicamente a fronte di lavori contabilizzati eseguiti correttamente e a regola d’arte. Le opere - di qualunque tipologia - di cui alle singole voci di prezzo saranno, pertanto, ammesse al pagamento negli stati di avanzamento lavori solo qualora espressamente accettate dalla D.L. In ogni caso ciascuna singola lavorazione è da ritenersi utilmente e correttamente ultimata qualora corredata - anche formalmente e tecnicamente - di quanto richiesto e necessario per riconoscere le lavorazioni e/o parte dell’opera come compiute a regola d’arte (compreso il rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, cosi come il rispetto delle clausole contenute nei CCNL di lavoro).
Le lavorazioni soggette a certificazione, conformità e omologazione di legge, disegni as-built, anche se non espressamente richiamate nella descrizione delle voci di elenco prezzi, sono liquidate sulla base dell'art. 17 del presente capitolato e delle prescrizioni sugli impianti tecnologici e sulle opere edili di cui alla "Parte II" del presente Capitolato.
Ai fini della fatturazione elettronica - contestualmente all'emissione del certificato di pagamento o del certificato di regolare esecuzione/collaudo - il Responsabile del procedimento comunicherà all'Appaltatore i seguenti dati da inserire in fattura:
- Codice IPA
- CIG
- CUP (se previsto)
- Codice Intervento (se previsto)
- Impegno (se necessario)
- Codice beneficiario (se previsto)
Le fatture, intestate ad ASP Città di Bologna, dovranno necessariamente contenere:
- l'indicazione del numero di conto corrente bancario (istituto, agenzia, codice IBAN) o postale e dedicato come meglio esplicitato nell'art. 17 del presente capitolato;
- gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 comma 1 del d.lgs. 267/2000, che verrà comunicata a
cura dell'Amministrazione.
Art. 34 - PENALI
Penale per ritardo
La penalità tassativa per ogni giorno di ritardo (Art. 13 del presente capitolato) rispetto al termine effettivo contrattuale di ultimazione finale dei lavori viene stabilita in:
Euro 2.500,00 (duemilacinquecento euro) - 0,5 per mille dell’importo lavori
A presunta giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal Cronoprogramma, l’Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
Ogni penale irrogata dal Responsabile del Procedimento sarà annotata dal Direttore dei Lavori nel registro di contabilità e trattenuta direttamente dagli eventuali importi da corrispondere.
Gli importi delle penali possono essere escussi anche mediante trattenuta sulla cauzione definitiva che dovrà essere corrispondentemente reintegrata in ragione della diminuzione subita.
Le penali sono inserite nel conto finale a debito dell'Appaltatore. L’eventuale penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata (saldo).
Penale per inadempienza
Nel caso in cui l’appaltatore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, nulla escluso o eccettuato, compreso ogni offerta presentata in sede di gara che rappresenta vincolo negoziale a tutti gli effetti, il Direttore dei Lavori assegna un termine allo stesso appaltatore che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, per compiere i lavori in ritardo indicando le prescrizioni obbligatorie per la conformazione. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione via pec o fax. Scaduto il termine assegnato il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore o, in sua mancanza con l’assistenza di due testimoni, gli effetti della intimazione impartita e ne compila processo verbale da inviare al Responsabile del Procedimento. Qualora l’inadempimento permanga la stazione appaltante può procedere d’ufficio alla applicazione di una penale da euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00) a seconda della gravità dell’inadempimento, a discrezione della D.L. oppure, in alternativa, alla esecuzione in danno dell’appaltatore nel limite di importo non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) anche avvalendosi della cauzione definitiva.
Rimane salvo ed impregiudicato il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa dei ritardi.
Qualora l'ammontare complessivo delle penali - comunque irrogate - dovesse superare il 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione potrà avviare le procedure per la risoluzione del contratto.
Art. 35 - PREMIO DI ACCELERAZIONE
Per i lavori di cui al presente capitolato non è previsto alcun premio di accelerazione.
Art. 36 - COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO / CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
Si veda il precedente art. 19.
Art. 37 - ALIQUOTE SPESE GENERALI ED UTILE DELL'APPALTATORE
Le aliquote per le spese generali e per l'utile dell'Appaltatore vengono fissate nella seguente misura: Spese generali 15% (quindici per cento)
Utile dell'Appaltatore 10% (dieci per cento)
Art. 38 - ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI
Si riporta di seguito l'elenco degli elaborati progettuali allegati:
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA STATO DI FATTO
N° TAVOLE OGGETTO
N° Tavola | Nome elaborato |
DF 01 | Relazione fotografica – piano interrato |
DF 02 | Relazione fotografica – piano terra |
DF 03 | Relazione fotografica – interpiano |
DF 04 | Relazione fotografica – piano primo |
DF 05 | Relazione fotografica – piano secondo |
ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO
N° TAVOLE OGGETTO
N° Tavola | Nome elaborato |
A1 | Capitolato speciale d’appalto Parte I – disposizioni amministrative, condizioni specifiche del lavoro da appaltare, prezzi. (vedi Allegato 11 al disciplinare di gara) |
A2 | Capitolato speciale d’appalto Parte II – prescrizioni tecniche generali Capo I e II opere edili e di restauro |
B | Elenco prezzi unitari per offerta |
C | Elenco prezzi unitari |
D | Computo metrico indicativo |
E | Computo metrico estimativo |
F | Lista delle lavorazioni e forniture (vedi Allegato 6 al disciplinare di gara) |
AR01 | Relazione tecnica e descrittiva dell’intervento |
AR02 | Progetto esecutivo architettonico piano interrato |
AR02bis | Stralcio piano interrato zona A zona B |
AR03 | Progetto esecutivo architettonico: piano terra |
AR03bis | Stralcio piano terra zona A zona B zona C zona D |
AR04 | Progetto esecutivo architettonico: interpiano |
AR04bis | Stralcio piano interpiano zona A zona B zona C zona D Particolare controsoffitto |
AR05 | Progetto esecutivo architettonico: piano primo |
AR05bis | Stralcio piano primo particolare controsoffittatura |
AR06 | Progetto esecutivo architettonico: piano sottotetto (secondo) |
AR06bis | Stralcio piano sottotetto zona A |
AR07 | Progetto esecutivo - abaco infissi: piano interrato |
AR08 | Progetto esecutivo - abaco infissi: piano terra |
AR09 | Progetto esecutivo - abaco infissi: piano interpiano |
AR10 | Progetto esecutivo - abaco infissi: piano primo |
AR11 | Progetto esecutivo - abaco infissi: piano sottotetto (secondo) |
AR12 | Progetto esecutivo - abaco pavimenti e rivestimenti: piano interrato |
AR13 | Progetto esecutivo - abaco pavimenti e rivestimenti: piano terra |
AR14 | Progetto esecutivo - abaco pavimenti e rivestimenti: piano interpiano |
AR15 | Progetto esecutivo - abaco pavimenti e rivestimenti: piano primo |
AR16 | Progetto esecutivo - abaco pavimenti e rivestimenti: piano sottotetto (secondo) |
AR17 | Progetto esecutivo opere in ferro: elaborati grafici piano interrato, piano terra, interpiano, piano primo, piano sottotetto |
AR18 | Progetto esecutivo - distinta delle opere in ferro |
AR19 | Progetto esecutivo tavola degli interventi Pianta piano interrato |
AR20 | Progetto esecutivo tavola degli interventi Pianta piano terra |
AR21 | Progetto esecutivo tavola degli interventi Pianta interpiano |
AR22 | Progetto esecutivo tavola degli interventi Pianta piano primo |
AR23 | Progetto esecutivo tavola degli interventi Pianta piano sottotetto |
AR24 | Progetto esecutivo tavola verifica superamento barriere architettoniche L. 13/89 |
ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI MECCANICI
N° TAVOLA | OGGETTO |
IM0-A | Relazione tecnica |
IM0-B | Capitolato speciale d’appalto - Parte II prescrizioni tecniche generali - Capo III impianti meccanici |
IM0-C | lista delle lavorazioni e forniture (vedi Allegato 6 al disciplinare di gara) |
IM0-D | Elenco prezzi unitari per offerta |
IM0-E | computo metrico indicativo |
IM0-F | computo metrico estimativo |
IM0-G | Elenco prezzi unitari |
IM0-I | Pratica Legge 10/91 |
IM-01 | Impianto di riscaldamento e raffrescamento estivo Pianta piano interrato |
IM-02 | Impianto di riscaldamento e raffrescamento estivo Pianta piano terra |
IM–03 | Impianto di riscaldamento e raffrescamento estivo Pianta interpiano |
IM-04 | Impianto di riscaldamento e raffrescamento estivo Pianta piano primo |
IM-05 | Impianto di riscaldamento e raffrescamento estivo Pianta piano secondo |
IM-06 | Impianto di riscaldamento e raffrescamento estivo Schema colonne montanti |
IM-07 | Impianto idrico sanitario e del gas metano Pianta piano interrato |
IM-08 | Impianto idrico sanitario/estrazioni servizi Pianta piano terra |
IM-09 | Impianto idrico sanitario/estrazioni servizi |
Pianta interpiano | |
IM-10 | Impianto idrico sanitario/estrazioni servizi Pianta piano primo |
IM-11 | Impianto idrico sanitario/estrazioni servizi Pianta piano secondo |
IM-12 | Impianto idrico sanitario: schema colonne montanti |
IM-13 | Impianto VMC Pianta piano interrato |
IM-14 | Schema CT – pratica Inail |
IM-15 | Pratica CT (adeguamento VVF – DM 12/04/1996) |
IM-16 | Reti antincendio |
IM-17 | Colonne di scarico |
ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
N° TAVOLE OGGETTO
IE0-A | Relazione tecnica |
IE0-B | Capitolato speciale d’appalto – Parte II prescrizioni tecniche generali Capo IV opere elettriche |
IE0-C | Elenco prezzi unitari |
IE0-D | Computo metrico estimativo |
IE0-E | Computo metrico indicativo |
IE0-F | Relazione di calcolo |
IE0-G | Elenco prezzi unitari per offerta |
IE0-H | Lista delle lavorazioni e forniture (vedi Allegato 6 al disciplinare di gara) |
IE01 | Planimetria piano interrato – Condutture principali e disposizione componenti impianti speciali |
IE02 | Planimetria piano interrato – Disposizione componenti impianto elettrico |
IE03 | Planimetria piano terra – Condutture principali e disposizione componenti impianti speciali |
IE04 | Planimetria piano terra – Disposizione componenti impianto elettrico |
IE05 | Planimetria interpiano – Condutture principali e disposizione componenti impianti speciali |
IE06 | Planimetria interpiano – Disposizione componenti impianto elettrico |
IE07 | Planimetria piano primo – Condutture principali e disposizione componenti impianti speciali |
IE08 | Planimetria piano primo – Disposizione componenti impianto elettrico |
IE09 | Planimetria piano secondo – Condutture principali e disposizione componenti impianti speciali |
IE10 | Planimetria piano secondo – Disposizione componenti impianto elettrico |
IE11 | Tipici e particolari d’impianto |
IE12 | Cabina elettrica |
IE13 | Legenda generale |
IE14 | Schemi elettrici |
ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO DI COORDINAMENTO E SICUREZZA
N° TAVOLE OGGETTO
PSC-REL | Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione generale |
PSC–01–02-03 | Piano di sicurezza e coordinamento – Elaborati grafici |
PSC CRONO | Piano di sicurezza e coordinamento – Programma lavori |
FO–REL | Fascicolo dell’opera – Relazione generale |
MO | Quadro incidenza mano d’opera |
ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO OPERE STRUTTURALI
N° TAVOLE OGGETTO
ST01 | Pianta piano terra soppalchi A e B |
ST01A | Dettagli soppalco A |
ST01B | Dettagli soppalco B |
ST02 | Pianta piano terra soppalchi X x X |
XX00X | Dettagli soppalco C |
ST02D | Dettagli soppalco D |
ST03 | Inserimento catene e consolidamento muro di cinta |
ST04 | Collegamento soletta muratura e presidi antiribaltamento elementi secondari |
ST05 | Relazione tecnica illustrativa |
ST06 | Relazione di calcolo stato di progetto |
ST07 | Relazione sui materiali |
ST08 | Relazione di interpretazione delle prove sperimentali e allegati |
ST09 | Relazione di valutazione della sicurezza |
ST010 | Relazione geotecnica |
PM | Piano di manutenzione |
TITOLO IV – PREZZI
Art. 39 - PREMESSA
Agli atti dell’ASP Città di Bologna è depositato il Capitolato Speciale d'Appalto di cui è parte integrante l'elenco dei prezzi unitari (EPU) così come normato all'art. 32 comma 1 del D.P.R. 207/2010 da utilizzare quale riferimento per la formulazione di eventuali nuovi prezzi.
Art. 40 - CRITERI MODALITÀ' SELEZIONE OFFERTE
A) PREZZI OFFERTI DALL’APPALTATORE
L’Appaltatore offre i prezzi unitari inserendoli nella "Lista delle categorie e delle lavorazioni previste per l’esecuzione dell’appalto" fornita dall’Amministrazione e con riferimento all’ "Elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie". I prezzi unitari delle opere compiute a misura o a corpo così offerti, sono da intendersi comprensivi di fornitura dei materiali, di noleggi, di mezzi d'opera, di trasporto, di ponteggi e opere provvisionali, della manodopera e di tutti gli oneri e spese che derivano all'assuntore dei lavori dall'osservanza di tutte le norme e prescrizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Detti prezzi di cui all’offerta sono comprensivi della valutazione dei rischi di cui al d.lgs. 81/2008 e comprendono, pertanto, i costi generali per la salute e sicurezza dei lavoratori, in funzione di autonome scelte organizzative della ditta offerente; comprendono altresì l’aliquota del 15% per spese generali e l’aliquota del 10% per gli utili dell’appaltatore, al netto del costo della sicurezza specifico previsto dal PSC (non soggetto a ribasso).
Il costo della sicurezza, stimato separatamente dall’importo a base di gara, è evidenziato nel riepilogo dei lavori di cui al precedente art. 29 comma B, e il relativo computo metrico viene allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento, cui si rinvia per il dettaglio. Nei casi esclusi dalla predisposizione della stazione appaltante del PSC, l’impresa è tenuta a presentare proprio PSS e POS nei modi già definiti.
Si precisa in merito quanto segue:
a) che i prezzi offerti relativamente ai materiali forniti sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, ripristini od altro per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera, compresa la loro eventuale consegna temporanea presso il magazzino dell’amministrazione che verrà indicato dalla D.L. ed il successivo ritrasporto in cantiere, nonché gli oneri relativi al loro carico e scarico;
b) che i prezzi offerti relativi ai lavori finiti si intendono comprensivi di ogni spesa per materiali, manodopera, attrezzature, mezzi d'opera, opere provvisionali, aggottamenti, indennizzi a terzi, tasse, bonifica da ratti e piccioni degli immobili oggetto d’intervento, ripristini (compreso l’eventuale ripristino delle sistemazioni a verde che si rendesse necessario a fine lavori), pulizie finali, ecc., per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte, nonché per la loro manutenzione fino al collaudo;
c) che il prezzo relativo alle prestazioni di manodopera per i lavori verrà desunto dalle tabelle del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche in vigore al momento dell’erogazione della prestazione, detratto il ribasso d’asta complessivo indicato dall’Appaltatore e risultante in calce alla "lista delle categorie" applicato alle sole quote di spese generali (15%) ed utile dell’impresa (10%);
d) che i prezzi per lavori completi a misura si intendono comprensivi di ogni spesa e onere relativo a certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di corretta posa in opera, disegni di as-built e di tutto quanto necessario nel rispetto delle leggi in vigore, anche se non espressamente indicato;
e) che i prezzi relativi ai materiali ed ai noli per i lavori in economia saranno quelli dell’elenco prezzi di capitolato, ai quali andrà applicata la percentuale di ribasso risultante in calce alla "lista delle categorie" ed indicata dall’Appaltatore;
f) che i materiali ed i componenti, che devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e risultare della migliore qualità, possono essere messi in opera solamente dopo l’accettazione della D.L., accettazione che si intende definitiva solamente dopo la loro posa in opera, restando xxxxx i diritti dell’Amministrazione in sede di collaudo;
g) che per quanto concerne gli articoli che prevedano alternative in merito alle caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature nonché alle modalità di esecuzione dei lavori, le scelte verranno effettuate dalla Direzione dei Lavori.
Ai sensi dell’art. 3 del presente capitolato, anche ai fini di quanto previsto nel presente articolo, l'Appaltatore, riconosce di avere preso piena conoscenza del Capitolato Speciale d’Appalto, del progetto e degli atti di gara, nonché dei luoghi in cui devono essere eseguiti i lavori e di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che hanno determinato l’offerta a prezzi unitari, prezzi che l'Appaltatore stesso, effettuati i propri calcoli, riconosce remunerativi e di sua convenienza.
I lavori, le somministrazioni e tutte le prestazioni oggetto dell'appalto saranno pertanto liquidati esclusivamente in base ai prezzi unitari offerti.
Data (Timbro della Società e firma di un legale rappresentante)
Si dichiara espressamente di conoscere, accettare, senza condizione e/o riserva alcuna, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 c.c., le condizioni di cui ai seguenti articoli del Capitolato Speciale d’Appalto:
Art. 8 Garanzie e coperture assicurative
Art. 10 Subappalto
Art. 12.1 Spese a carico dell’Appaltatore Art. 16 Revisione dei prezzi
Art. 17 Tracciabilità flussi finanziari - Anticipazione - Pagamenti in acconto - Conto finale - Pagamento del saldo Art. 32 Polizze assicurative
Art. 33 Rata di acconto - Fatturazione
Art. 34 Penali
Data (Timbro della Società e firma di un legale rappresentante)
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPENDICE ALLA PARTE I
Il Direttore dei lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto
Indice generale
I - PROFILI GENERALI
1 - Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori 2 - Incompatibilità
3 - Rapporti con altre figure II - FUNZIONI
4 - Gli strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo 5 - Il coordinamento e la supervisione dell’ufficio di direzione lavori 6 - Funzione e compiti nella fase preliminare
7 - Funzioni e compiti in fase di esecuzione 8 - Funzioni e compiti al termine dei lavori 9 - Controllo amministrativo contabile
I. PROFILI GENERALI
1. Nomina del Direttore dei Lavori e costituzione dell’ufficio di direzione lavori 1.1
La stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (Rup), nomina il Direttore dei Lavori individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto (art 24, comma 1, del Codice):
a) personale degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) personale degli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;
c) personale appartenente a organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
d) soggetti di cui all'articolo 46 del Codice.
Il conferimento dell'incarico a un soggetto esterno avviene con le modalità di cui all'art. 31, comma 8 e nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 24, comma 5, del Codice.
1.2.
Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del Codice:
a) la nomina del Direttore dei Lavori deve effettuarsi prima dell'avvio delle procedure di gara;
b) i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto.
In relazione alla complessità dell'intervento il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori" ai sensi dell'art. 101, comma 3, del Codice.
1.3.
Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81), le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui il direttore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti:
a) la stazione appaltante procede alla costituzione dell'Ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d) del Codice;
b) in alternativa, la stazione appaltante affida l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le modalità previste dal citato art. 31, comma 8, del Codice.
2. Incompatibilità 2.1
Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di interesse (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto previsto dall'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
a) al Direttore dei Lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'impresa affìdataria;
b) il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere;
c) le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere previste nei bandi di gara relativi all'affidamento delle attività di direzione dei lavori ai fini dell'assunzione del relativo impegno contrattuale.
2.2
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del Codice l'attività di direzione lavori è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di verifica preventiva della progettazione per il medesimo progetto.
3. Rapporti con altre figure 3.1
L'esecuzione dei contratti è diretta dal Rup che controlla i livelli di qualità delle prestazioni, avvalendosi del Direttore dei Lavori, oltre che di altri soggetti (coordinatore in materia di salute e di sicurezza previsto dal d.lgs. 81/2008, collaudatore/commissione di collaudo).
3.1.1
Il Direttore dei Lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Rup, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto. A tal fine, il Direttore dei Lavori:
a) presenta periodicamente al Rup un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni;
b) propone modifiche nonché varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice;
c) comunica al Rup le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'imprenditore.
3.1.2
Nel caso in cui il Rup impartisca un ordine di servizio che secondo il Direttore dei Lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso Direttore dei Lavori deve comunicare per iscritto al responsabile del procedimento le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il Direttore dei Lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.
3.2
Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal Direttore dei Lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il Direttore dei Lavori.
3.3
Il Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall'art. 101, comma 1 del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell'impresa esecutrice, qualora lo stesso sia necessario ad assicurare la conformità dell'opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 1655 c.c., secondo il quale il contratto d'appalto deve svolgersi con l'organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell'impresa affìdataria.
II. FUNZIONI
4. Gli strumenti per l'esercizio dell’attività di direzione e controllo 4.1
Il Direttore dei Lavori impartisce all'impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Rup e all'impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori.
4.1.1
Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel
tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza. In caso di mancata sottoscrizione da parte dell’impresa l’ordine di servizio comunicato all’impresa e annotato nel giornale dei lavori è comunque perfettamente valido e prescrittivo.
4.1.2
La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Rup, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante PEC. In tal caso, i documenti trasmessi si hanno per conosciuti dall'impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del documento via PEC.
Nel caso in cui il Rup, il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori siano soggetti interni alla medesima stazione appaltante, le comunicazioni avverranno con le modalità stabilite dall'ordinamento della stessa, che devono comunque garantire l'effìcientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche.
4.2
Il Direttore dei Lavori redige:
a) il processo verbale di accertamento di fatti (di rilevanza particolare quelli relativi alla consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori) o di esperimento di prove, da annotare nel giornale dei lavori;
b) le relazioni per il Rup (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell'iscrizione di riserva/e nei documenti contabili da parte dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'art. 205, comma 3 e dell'art. 206 del Codice).
4.3
Il Direttore dei Lavori è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato di ultimazione dei lavori, da inviare al Rup, che ne rilascia copia conforme all'impresa affidataria -e il certificato di regolare esecuzione, che deve essere confermato dal Rup, nei casi in cui la stazione appaltante non abbia conferito l'incarico di collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l'impresa affidataria.
5. Il coordinamento e la supervisione dell’ufficio di direzione lavori 5.1
I direttori operativi e gli ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone l'attività. In particolare, i direttori operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell'art. 101 e gli ispettori di cantiere le funzioni individuate al comma 5 del predetto articolo.
5.2
Il Direttore dei Lavori deve assicurare una presenza adeguata in considerazione dell'entità e della complessità dei compiti che deve svolgere in correlazione alla difficoltà ed entità dei lavori da eseguire e all'eventuale costituzione dell'uffìcio di direzione. La stazione appaltante è tenuta a nominare più ispettori di cantiere affinché essi, mediante turnazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
5.3
Il Direttore dei Lavori e i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, ove nominati, sono tenuti a utilizzare la diligenza richiesta dall'attività esercitata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, codice civile e a osservare il canone di buona fede di cui all'art. 1375 codice civile.
6. Funzioni e compiti nella fase preliminare
6.1 Attestazione stato luoghi 6.1.1
L'avvio della procedura di scelta del contraente presuppone che il Direttore dei Lavori fornisca al Rup l'attestazione sullo stato dei luoghi in merito:
a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di Direttore dei Lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.
6.2 La consegna lavori 6.2.1
Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Xxxxx restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.
6.2.2
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'impresa affidataria e deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di
misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'impresa affidataria, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo
e) la piena ed incondizionata (salvo precisazioni indicate dall’appaltatore) accettazione della consegna dei luoghi e dei lavori per l’immediato inizio degli stessi.
6.2.3
Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d'urgenza nei casi indicati all'art. 32, comma 8, del Codice e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'impresa affidataria deve immediatamente eseguire , comprese le opere provvisionali. Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo preavviso all'impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori , la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al Rup.
6.2.4
Nel caso di subentro di un'impresa affidataria ad un'altra nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'impresa affidataria sostituita nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme alla nuova impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
7. Funzioni e compiti in fase di esecuzione
7.1 Accettazione materiali 7.1.1
Il Direttore dei Lavori provvede ai sensi dell'art. 101, comma 3 del Codice, all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali e i componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato speciale e ai contenuti dell'offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti.
7.1.2
Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'impresa affidataria di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Non rileva l'impiego da parte dell'impresa affidataria e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.
7.1.3
Il Direttore dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'impresa affidataria.
7.1.4
Il Direttore dei Lavori può delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l'accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.
7.2 Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore 7.2.1
Il Direttore dei Lavori:
a) verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'impresa affidataria e del/i subappaltatore/i della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;
b) effettua accessi diretti sul luogo dell'esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, in ordine al rispetto del capitolato speciale, delle prescrizioni di progetto, della documentazione tecnica di gara e sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell'unità organizzativa competente in relazione all'intervento (art 31, comma 12, del Codice);
c) cura la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione,
modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
7.2.2
Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice;
b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente le parti di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) verifica il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 105, comma 14, del Codice;
e) provvede alla segnalazione al Rup dell'inosservanza, da parte dell'impresa affidataria, delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.
7.2.3
Ai sensi dell’art. 146 co. 3 del d.lgs. 50/2016, data la specificità del settore oggetto del presente appalto, non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento.
7.2.4
Il Direttore dei Lavori esegue, tra le altre, le seguenti attività di controllo:
a) ai fini dell'eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attività di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 108 del Codice;
b) in caso di risoluzione contrattuale, cura - su richiesta del Rup - la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
c) verifica che l'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture ai sensi dell'art. 101, comma 4, lett. a) del Codice;
d) determina in contraddittorio con l'impresa affidataria i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui al par. 7.3.1.6 che segue;
e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte al successivo paragrafo 7.5;
f) redige processo verbale alla presenza dell'impresa affidataria dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:
1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
g) dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve presentate dall’appaltatore e trasmette nel termine di 10 (dieci) giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.
7.3 Gestione delle varianti e delle riserve
7.3.1 Modifiche e Varianti contrattuali 7.3.1.1
A i sensi dell'art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione devono
essere autorizzate dal Rup con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante da cui il Rup dipende.
Il Direttore dei Lavori fornisce al Rup l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Con riferimento ai casi indicati dall'art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del Rup della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni
per cui si rende necessaria la variazione.
7.3.1.2
Il Direttore dei Lavori propone al Rup le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 106 del Codice. Il Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
7.3.1.3
In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest'ultimo fornisce all'impresa affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.
7.3.1.4
Nel caso di cui all'art. 106, comma 12, del Codice l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'impresa affidataria è tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'impresa affidataria a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.
7.3.1.5
Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall'art. 106 del Codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il Rup deve darne comunicazione all'impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei 45 (quarantacinque) giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'impresa affidataria le proprie determinazioni. Qualora l'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup, si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'impresa affidataria.
7.3.1.6
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione
di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 7, del Codice, ove esistenti;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria , e approvati dal Rup.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del Rup. Se l'impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
7.3.1.7
Il Direttore dei Lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale,
comunicandole al Rup.
7.3.2 Riserve 7.3.2.1
Il Direttore dei Lavori comunica al Rup eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il Rup comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di presentare e/o iscrivere riserva in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
7.3.2.2
Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei Lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7.3.2.3
Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.
7.3.2.4
Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7.4 Sospensione del rapporto contrattuale 7.4.1
Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato
dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di rilevata difformità rispetto alle previsioni contrattuali, per fornire indicazioni al Rup per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Codice. Nei casi di cui all'art. 108, comma 3 del Codice, il Direttore dei Lavori assegna un termine all'impresa affidataria che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
7.4.2
L'impresa affidataria ha l'obbligo di eseguire i lavori con continuità e senza interruzioni per assicurare un regolare andamento dell'appalto. Nei casi di cui all'art. 107 del Codice il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al Rup entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori. Il Direttore dei Lavori è responsabile di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all'art. 107 del Codice.
7.4.2.1
Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi complessivi, si applica quanto disposto dall'art. 107, comma 2, del Codice.
7.4.2.2
Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle previste nel capitolato e per quelle previste ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice.
7.4.2.3
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori lo comunica al Rup affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal Rup, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'impresa affidataria e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal Rup.
Nel caso in cui l'impresa affidataria ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il Rup non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'impresa affidataria può diffidare il responsabile del procedimento a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'impresa affidataria intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
7.5 Gestione dei sinistri 7.5.1
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al responsabile del procedimento. Restano, in ogni caso, a carico dell'impresa affidataria, indipendentemente dall’operatività delle coperture assicurative:
a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere e/o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati dal sinistro e/o da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
8. Funzioni e compiti al termine dei lavori
8.1
Ai sensi dell'art 101, comma 3, del Codice il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'art. 102, comma 9, lett. b) del Codice.
8.2
Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell'impresa affidataria di intervenuta ultimazione dei lavori - effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'impresa affidataria e rilascia tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.
8.3
In sede di collaudo il Direttore dei Lavori:
a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
9. Controllo amministrativo contabile 9.1
Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.
9.2
Ferme restando le disposizioni contenute nel d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'impresa affidataria contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il Direttore dei Lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del Rup;
b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) promuovere senza ritardo al Rup gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'impresa affidataria e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal Direttore dei Lavori o dai suoi assistenti, se dal medesimo delegati, e
che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:
a) il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:
- l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni,
- il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
- l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori,
- l'elenco delle provviste fornite dall'impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici,
- l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,
- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Rup e del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al Rup,
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. II Direttore dei Lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'impresa affidataria o dal tecnico dell'impresa affidataria che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
c) il registro di contabilità: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore dei Lavori. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite, ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'appaltatore.
Il registro è sottoposto all'impresa affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il Direttore dei Lavori propone al Rup, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico.
d) lo stato di avanzamento lavori (SAL): riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora e a esso è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono già in possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al Rup, che emette il certificato di pagamento entro il termine di 7 (sette) giorni dal rilascio del SAL; il Rup, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa esecutrice, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento che deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni
certificato di pagamento emesso dal Rup è annotato nel registro di contabilità.
e) il conto finale dei lavori: è compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'impresa affidataria. All'atto della firma l'impresa affidataria non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'art. 208 del Codice o l'accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice. Se l'impresa affidataria non firma il conto finale nel termine assegnato - non superiore a 30 (trenta) giorni -, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da essa definitivamente accettato. Firmato dall'impresa affidataria il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il Rup, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'impresa affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.
Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:
1. i verbali di consegna dei lavori;
2. gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
3. le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
4. gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
5. gli ordini di servizio impartiti;
6. la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
7. relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
8. i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
9. gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
10. i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
11. le richieste di proroga e le relative determinazioni del Rup ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice;
12. gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
13. tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
9.3
La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente documento guida e nel Codice dell'Amministrazione Digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal Rup, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento.
Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, nello periodo strettamente necessario all'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.
9.4
Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto
con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.