COMUNE DI BUTERA
COMUNE DI BUTERA
LIBERO CONSORZIO DI CALTANISSETTA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. del .
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 1 - Oggetto del regolamento
1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’ dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 817 a 836, denominato «canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3) Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4) Il canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5) L’applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l’applicazione del presente canone.
ART. 2 – Classificazione del Comune
1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento ove riferite alla classificazione anagrafica dell’ente considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31/12/2020 pari a 4.422 abitanti.
ART. 3 - Presupposto del canone
1) Il presupposto del canone è:
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
ART. 4 - Soggetti passivi
1) Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
ART. 5 – Le tariffe
1) La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all’anno sono computate per intero.
ART. 6 - Riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari
1) Ai fini della determinazione del canone dovuto, sono previste le seguenti riduzioni:
a) 50% eccedenti i 300 metri quadrati;
b) 50% in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, è prevista l'esenzione dal canone.
c) 50% con spettacoli viaggianti;
d) 30% per l'esercizio dell'attività edilizia.
ART. 7 – Esenzioni dal canone
1) Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
n) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
o) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
ART. 8 – Modalità di dichiarazione
1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2) Per le occupazioni di cui all’articolo 19 del presente regolamento, il soggetto titolare di concessione è obbligato a presentare dichiarazione in cui deve indicare il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti entro il 31 gennaio.
ART. 9 – Versamento del canone
1) Il versamento del canone è effettuato, direttamente all’ente, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225/2016 e xx.xx. ii.
2) Per i soggetti titolari di concessione per le occupazioni previste dall’articolo 19, il canone è da versarsi annualmente entro il 30 aprile.
ART. 10 – Rimborsi
1) I contribuenti possono richiedere all’ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento.
2) Non si procederà al rimborso di somme pari od inferiori a dieci euro, al netto degli interessi maturati.
3) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al saggio legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
ART. 11 - Riscossione coattiva
1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i.
2) Si applicano le procedure del Regolamento generale sulle Entrate del Comune approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, e del regolamento della riscossione coattiva approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36, entrambi del 18/09/2020.
ART. 12 - Funzionario responsabile
1) Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell’attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dall’affidatario e vigila sull’osservanza della relativa convenzione d’affidamento.
2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell’ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
ART. 13 – Contenzioso
1) Le controversie concernenti l’applicazione del canone restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria.
ART. 14 – Trattamento dei dati personali
1) I dati acquisiti al fine dell’applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI
CAPO I – LE OCCUPAZIONI
ART. 15 – Suddivisione delle occupazioni secondo tipologie e finalità
1) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico riguardano:
a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo
b) chioschi, edicole, distributori di carburante e simili infissi di carattere stabile
c) tagli strada, manomissioni del suolo pubblico
d) occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile
e) passi e accessi carrabili
f) ponteggi, steccati e simili
g) cartelli pubblicitari e simili
h) aree per spettacoli viaggianti
i) occupazioni di bar, ristoranti, esercizi pubblici
j) occupazioni aree per finalità culturali, sportive, ricreative, politiche, sindacali, religiose ecc.
k) tende, tendoni ecc.
l) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019.
ART. 16 – Suddivisione del territorio in zone
1) Il territorio del Comune è suddiviso in tre zone definite Centro, Periferia e Zona extraurbane, in cui ricadono strade, aree e spazi pubblici, come definite dall’allegato A al presente regolamento.
2) Per le occupazioni ricadenti nella zona n. 1, la tariffa applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella zona n. 2 si applicano le tariffe di canone nella misura del 50% e nella zona 3 si applicano le tariffe di canone nella misura del 50%.
3) Nel caso in cui l’occupazione insista su spazi pubblici di diverse zone, si applica la tariffa corrispondente alla maggior frazione occupata.
ART. 17 - Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili
1) Per le occupazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.
2) La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3) Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
ART. 18 – Tariffa per le occupazioni sottosuolo
1) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa di cui all’articolo 5, comma 2) lettera b) è ridotta a un quarto.
2) Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa
di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
ART. 19 - Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità
1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione di Giunta.
2) L'ammontare del canone dovuto all’Ente non può essere inferiore a euro 800.
3) Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete.
4) Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze.
5) Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
6) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La tariffa prevista dal comma 831 della L. n. 160/2019 è modificabile dagli enti.
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 20 – Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni
1) I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
a) MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
b) MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI
2) Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:
a) INSEGNE DI ESERCIZIO: si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall’alto verso il basso
- o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
b) PREINSEGNE: si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall’articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le diposizioni di cui all’articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
c) CARTELLI PUBBLICITARI: si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall’alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall’articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
d) STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI: si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall’alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall’alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all’articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
e) SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI: si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall’articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992,
n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all’interno del centro abitato, i divieti di cui all’articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all’articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
f) IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE: gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All’interno del centro abitato, se l’impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 30 secondi. All’esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall’articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
g) PUBBLICITÀ SUI VEICOLI: la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall’articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
h) IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO: si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall’alto verso il basso - o non luminoso.
i) PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO
j) La pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall’articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
k) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro il centro abitato è ammessa l’installazione di n. 2 insegna / di mezzi pubblicitari per una superficie massima di due mq
l) IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA: si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall’alto verso il basso - o non luminoso.
3) Il numero massimo di impianti autorizzabili al medesimo soggetto, per ciascuna tipologia non può essere superiore a tre.
4) Quanto agli impianti per le affissioni di cui al comma 1 lettera b), da utilizzarsi per comunicazioni con finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, il quantitativo unitario di esposizione è fissato in mq 2 per ogni mille abitanti talché, risultando la popolazione residente nel territorio comunale pari a n. 4422 abitanti, la superficie complessiva risulta definita in (8,844) nove mq.
5) La quantità degli impianti per i messaggi pubblicitari e per le affissioni compatibili con le esigenze di salvaguardia dell'arredo urbano e del mantenimento all'uso esclusivo dei cittadini degli spazi pubblici sarà determinata ogni due anni da un'apposita indagine effettuata dall'ufficio tecnico comunale, salvo l'esistente alla data di approvazione del presente Regolamento, da considerarsi quantitativo minimo a tutti gli effetti.
ART. 21 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari e divieti
1) Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2) Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall’articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento luminoso.
3) I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.
4) Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall’articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
6) È vietato il posizionamento nel centro storico di qualsiasi tipologia di impianto pubblicitario ad eccezione delle insegne d’esercizio.
ART. 22 - Collocazione dei mezzi pubblicitari all’interno del centro abitato
1) Si intende per centro abitato il territorio ricadente all’interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell’istanza.
2) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all’interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime, che si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
3) Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
4) Sono previste le seguenti deroghe:
a) Le norme di cui al comma 2 e quella di cui al comma 3 lettera c) dell’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 non si applicano per le insegne di esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli e poste in aderenza ai fabbricati esistenti oppure poste ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1 del Nuovo codice della strada.
b) Le distanze indicate al comma 2, ad eccezione di quella relativa alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati oppure posti ad una distanza non inferiore a tre metri dal limite della carreggiata.
5) I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, se installati all’interno dei centri abitati non devono superare la superficie di 1 mq. Per superficie totale si intende l’area del massimo ingombro dei caratteri alfanumerici compresi simboli e marchi; nel caso di cassonetti luminosi deve essere considerata l’area del cassonetto stesso. In caso di cartelli bifacciali, la superficie deve intendersi per singola faccia del cartello e non quale somma totale delle due facce espositive.
ART. 23 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato
1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall’articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
ART. 24 - Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
1) Per la diffusione di messaggi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.
2) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
3) In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
4) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
CAPO I – LE OCCUPAZIONI
ART. 25 - Domanda di concessione
1) Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al Comune, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
2) L’Ufficio SUAP/UTC è competente al rilascio della concessione.
3) In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l’occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall’interessato, contestualmente all’occupazione, la regolare procedura per il rilascio della concessione. La mancata comunicazione o l’inesistenza delle condizioni che hanno determinato l’occupazione d’urgenza danno luogo all’applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.
ART. 26- Procedimento di rilascio della concessione
1) Una volta ricevuta l’istanza di occupazione, il responsabile del servizio competente al rilascio, dovrà richiedere immediatamente il parere al Comando di Polizia locale, che dovrà esprimersi entro 5 giorni feriali dalla richiesta. Nel caso di autorizzazione rilasciata dalla Polizia locale, il parere è contenuto nella concessione stessa o nel diniego.
2) Qualora non venga trasmesso alcun parere entro il termine suddetto, lo stesso si intende positivamente espresso.
3) Il responsabile del servizio competente al rilascio, salvo l’eccezione di cui all’art. 27, dovrà emettere la concessione indicando le eventuali prescrizioni o il diniego motivato entro i seguenti termini:
a) 20 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata annuale o superiore;
b) 10 giorni dalla domanda per le occupazioni di durata inferiore all’anno.
ART. 27 - Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio
1) Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.
2) Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.
ART. 28 - Obblighi del concessionario
1) Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
2) È fatto obbligo al concessionario di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.
3) Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.
ART. 29 - Mestieri girovaghi e artisti di strada
1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2) Per ottenere la concessione per l’esercizio di spettacolo viaggiante si deve inoltrare la relativa domanda, secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
3) Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale nella misura di 50 per mq fino a un massimo di € 500,00 e comunicato dall’Ufficio competente come indicato nell’articolo 25, a garanzia della copertura di danni, di eventuali contributi, spese, eventuali sanzioni previste dai regolamenti comunali e canoni dovuti per l’occupazione dell’area e dell’impegno di liberare la stessa entro il termine previsto dalla concessione.
4) Il versamento della cauzione deve essere effettuato entro 2 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 e comunque prima dell’inizio dell’occupazione, secondo le seguenti modalità:
a) Versamento sul conto di tesoreria, bollettino postale, PAGOPA.
5) Il mancato versamento nel termine sopra indicato comporta l’archiviazione dell’istanza.
6) In caso di più richieste di occupazione per periodi anche parzialmente concomitanti, il diritto di precedenza sarà concesso secondo il criterio cronologico della data di presentazione al protocollo generale del Comune dell’istanza completa di tutti i dati e gli allegati previsti oltre che del versamento della cauzione.
ART. 30 - Occupazioni per esposizione di merci fiori e piante ornamentali
1) L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita su suolo pubblico è soggetta a concessione comunale.
2) Non sono soggette a concessione le occupazioni occasionali con fiori o piante ornamentali poste all'esterno degli esercizi pubblici e/o commerciali, quando siano inferiori alla giornata, purché non intralcino la circolazione pedonale e stradale.
ART. 31 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
1) Per collocare anche in xxx xxxxxxxxxxx xxxx telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2) L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
3) Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
4) È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.
ART. 32 - Autorizzazione ai lavori
1) Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell’occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.
ART. 33 - Occupazioni con ponti, scale ecc.
1) Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2) Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l’autorizzazione è sostituita dall’ordinanza stessa.
ART. 34 - Occupazione con tende e tendoni
1) Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2) Per motivi di estetica e decoro l’Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
ART. 35 – Durata e rinnovo della concessione
1) La concessione di occupazione di suolo pubblico è rilasciata per una durata di due anni.
2) Coloro che hanno ottenuto la concessione dell'occupazione, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
3) Tale richiesta di xxxxxxx deve essere redatta con la stessa modalità prevista per il rilascio.
4) La domanda di xxxxxxx deve essere comunque prodotta almeno 60 giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria.
ART. 36 - Decadenza della concessione
1) Sono cause di decadenza della concessione:
a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei due giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera.
2) La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.
3) Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell’occupazione. In caso di inottemperanza, l’ente provvederà d’ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente secondo quanto previsto dall’articolo 48.
ART. 37 - Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni
1) Il funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l’occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2) Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 07/08/1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3) Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4) Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
ART. 38 - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
1) Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell’Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2) Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.
ART. 39 - Rinuncia all’occupazione
1) Il concessionario può rinunciare all’occupazione con apposita comunicazione diretta all’Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2) Se l’occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato.
3) Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
4) Se l’occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.
CAPO II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
ART. 40 - Domanda e documentazione
1) Per l’installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell’autorizzazione dei mezzi pubblicitari l’interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
ART. 41 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
1) Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, completa di tutta la documentazione prevista, l’ufficio competente comunica l’avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.
2) Le domande incomplete verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione.
3) L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro, che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di rilascio.
4) L'autorizzazione ha validità per un periodo di due anni, qualora non intervenga in proposito disdetta da parte dell'interessato ovvero provvedimento di revoca o di decadenza.
ART. 42 – Obblighi per il titolare dell’autorizzazione
1) Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.
2) Il titolare dell’autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all’articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
3) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
ART. 43 – Decadenza dell’autorizzazione
1) L'autorizzazione decade quando:
a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
b) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell’autorizzazione;
c) non venga ritirata entro 120 giorni dalla data di rilascio;
d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell’autorizzazione.
ART. 44 – Revoca dell’autorizzazione
1) L'Amministrazione potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.
2) Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.
3) Xxxxxx all'interessato provvedere a rimuovere il mezzo pubblicitario entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4) La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5) Xxx l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all’articolo 48.
ART. 45 - Variazione del messaggio pubblicitario
1) La variazione del messaggio pubblicitario esposto, purché non comporti variazione della struttura e/o delle dimensioni del mezzo pubblicitario, non è soggetta ad autorizzazione ma a semplice comunicazione.
ART. 46 - Rinnovo dell’autorizzazione
1) È possibile rinnovare l’autorizzazione presentando, prima della scadenza, domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale, finché le caratteristiche del mezzo pubblicitario non entrino in contrasto con la normativa vigente in materia.
ART. 47 – Pubbliche affissioni
CAPO III – Le pubbliche affissioni
1) Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
2) Per l’affissione degli avvisi/comunicazioni l’interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale.
3) Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.
4) La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
5) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
6) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7) Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
8) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
9) Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI
ART. 48 - Sanzioni e penalità
1) Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
2) In caso di violazioni diverse dal punto 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’ammontare del canone;
3) Restano ferme le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4) L’ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
5) Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
6) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del canone o dell’indennità e dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
ART. 49 - Norme transitorie
TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE
1) Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D. Lgs. n. 507/1993.
2) Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3) Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.
4) La gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
5) Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e seguenti e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.
6) I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza. L’adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell’autorizzazione/concessione.
ART. 50 - Norme finali
1) Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di Tosap, di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, e di canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
2) È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.
ART. 51 - Entrata in vigore
1) Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.