COMUNE DI RIMINI
COMUNE DI RIMINI
REGOLAMENTO COMUNALE
PARTE A) CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
PARTE B) CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2021
PARTE A) CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 5
ART. 1 - Oggetto del regolamento 5
ART. 2 – Classificazione del Comune 5
ART. 3 - Presupposto del Canone 5
ART. 6 – Dichiarazione da parte del soggetto passivo 6
ART. 7 – Versamento del Canone 6
ART. 9 - Riscossione coattiva 8
ART. 10 - Funzionario responsabile 8
ART. 12 – Trattamento dei dati personali 8
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I MESSAGGI PUBBLICITARI E LE PUBBLICHE AFFISSIONI 9
ART. 13 – Mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione di cui al successivo art. 23 9
ART. 15 - Mezzi pubblicitari soggetti a richiesta di servizio di cui al successivo art. 34 10
ART. 16 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari 11
ART. 17 - Collocazione dei mezzi pubblicitari in centro abitato 11
ART. 18 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato 11
ART. 19 - Comunicazioni pubblicitarie vietate 11
ART. 20 - Determinazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari 11
ART. 21 - Riduzioni per le diffusioni di messaggi pubblicitari 13
ART. 22 – Esenzioni dal Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari 13
ART. 23 - Autorizzazione per la diffusione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente art. 13 14
ART. 24 - Rinnovo – Subentro –Cessazione - Variazione messaggio 15
ART. 25 – Obblighi per il titolare dell’autorizzazione 16
ART. 26 – Decadenza dell’autorizzazione 16
ART. 27– Revoca dell’autorizzazione 17
ART.28 - Il Piano generale degli impianti pubblicitari 17
ART. 29 - Dichiarazione per mezzi pubblicitari delle particolari fattispecie di cui al precedente art. 14 17
ART. 30 – Tipologia degli impianti pubblicitari 18
ART. 31 – Gestione del servizio 18
Art. 32 - Impianti per affissioni dirette 18
ART. 34 – Richiesta del servizio 19
ART. 35 – Tariffe e maggiorazioni 19
ART. 36 – Riduzione del Canone delle affissioni 19
ART. 37 – Esenzioni dal Canone delle affissioni 20
ART. 38 – Modalità per il servizio affissioni 20
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI 22
Art. 39 - Modalità per le autorizzazioni/concessioni di occupazione 22
Art. 40 - Occupazioni abusive - Rimozioni 22
Art. 41 - Occupazioni d'urgenza 22
Art. 42 -Domanda di occupazione 23
Art. 43 - Attivazione del procedimento amministrativo 23
Art. 45 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo 24
Art. 46 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - suo contenuto 24
Art. 47 - Obblighi del concessionario 25
Art. 48 - Decadenza della concessione/autorizzazione 25
Art. 49 - Procedure per la decadenza della concessione/autorizzazione 25
Art. 50 - Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione. Rinuncia 26
Art. 51 - Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale 26
Art. 52 - Rinnovo o proroga 27
Art. 53 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici 27
Art. 54 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico 27
Art. 55- Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali 27
Art. 56 - Oggetto del Canone 29
Art. 57 - Inapplicabilità del Canone 29
Art. 59 - Classificazione del territorio comunale 31
Art. 60 - Durata delle occupazioni 31
Art. 61 – Criteri di determinazione del Canone 31
Art. 62- Occupazioni Temporanee Occasionali effettuate al fine di promuovere e pubblicizzare
prodotti e/o servizi di natura commerciale 31
Art. 63 – Riduzioni tariffarie 31
Art. 64 - Occupazioni con passi carrabili 32
Art. 65 - Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti 32
Art. 66 - Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico 32
Art. 67 - Occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive 33
Art. 68 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture 33
Art. 69 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi 33
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI – NORME TRANSITORIE E FINALI 34
ART. 71– Sanzioni, indennità e penalità 34
ART. 73 - Norme transitorie e finali 35
PARTE B) CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
ART. 1 – Disposizioni generali 37
ART. 2 - Presupposto del Canone 37
ART. 4 - Rilascio delle concessioni e autorizzazioni. 37
ART. 5 – Occupazioni abusive 38
ART. 6 - Durata delle occupazioni 38
ART. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa 38
ART. 8 – Criteri di determinazione del Canone 38
ART. 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici 39
ART. 10 - Agevolazioni ed esenzioni 39
ART. 11 - Versamento del Canone 39
ART. 12 – Accertamento e riscossione coattiva 40
ART. 14 - Sanzioni 41
ART. 15 – Contenzioso 41
ART. 16 – Trattamento dei dati personali 41
ART. 17 - Disposizioni finali 41
PARTE A)
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
(Il presente titolo disciplina quanto concerne le disposizioni generali riguardanti il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria)
ART. 1 - Oggetto del regolamento
1) Il presente regolamento, PARTE A), adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplina il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dalla Legge n. 160/2019 ai commi da 816 a 836 e ss.mm.ii., denominato «Canone», che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il Canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 285/92, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2) Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 258/1992.
3) Il Canone è comunque comprensivo di qualunque Canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
4) Il Canone è disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono da esso sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
5) L’applicazione del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1 commi da 837 a 847 della L. 160/2019 e disciplinata nella PARTE B), esclude l’applicazione del presente Canone.
6) Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge o dallo Statuto del Comune.
ART. 2 – Classificazione del Comune
1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento, PARTE A), ove riferite alla classificazione anagrafica dell’ente, considerano la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.
ART. 3 - Presupposto del Canone
1) Il presupposto del Canone è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il Canone si intende dovuto anche per l’occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, aventi lo scopo di promuovere e diffondere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l’immagine del
soggetto pubblicizzato.
2) L'applicazione del Canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lett. b)del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del Canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
ART. 4 - Soggetti passivi
1) Il Canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione o dal dichiarante delle fattispecie particolari ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2) Nel caso di contitolari di concessione o autorizzazione, il versamento del Canone deve essere effettuato in base al principio generale della solidarietà passiva tra condebitori così come previsto dall’articolo 1292 c.c. e salvo il diritto di regresso.
3) L’amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell’art. 1180 c.c., al versamento del Canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento sono indirizzate all’amministratore ai sensi dell’art. 1131 c.c.
ART. 5 – Le tariffe
1) La graduazione della tariffa è effettuata in base alla classificazione della strade e a coefficienti riferiti al valore economico della concessione o dell’autorizzazione in relazione all’attività svolta. L’approvazione delle tariffe e dei coefficienti di cui sopra è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.
2) Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare.
ART. 6 – Dichiarazione da parte del soggetto passivo
1) La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2) Per le procedure di concessione, rilascio, richieste, ecc. relative alle diverse tipologie per le quali è dovuto il Canone, si rimanda al successivo TITOLO III.
3) Per le particolari fattispecie di esposizioni pubblicitarie di cui al successivo art. 14 la presentazione della dichiarazione va effettuata su modello predisposto dall'ufficio competente.
ART. 7 – Versamento del Canone
1) Il versamento del Canone è effettuato direttamente all’ente contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo2-bis del D.L.193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo eventuali ulteriori modalità di pagamento che potranno essere consentite dal legislatore.
2) Il versamento del Canone va effettuato con arrotondamento all’Euro per difetto, se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, e per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
3) Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato alla dimostrazione di avvenuto pagamento;
4) Il versamento del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) il Canone a carattere permanente è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma;
b) il versamento del Canone annuo per le annualità successive a quella del rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della dichiarazione, deve essere corrisposto in un’unica soluzione entro il 31/3 di ogni anno. Qualora l’importo sia superiore a 1.500,00 Euro è consentito, previa richiesta del contribuente, il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/03, il 31/05, il 31/07 e il 30/09;
c) il Canone a carattere temporaneo è dovuto in un’unica soluzione all’atto del rilascio dell’autorizzazione e comunque prima dell’inizio della diffusione del messaggio pubblicitario.
5) Il versamento del Canone per le occupazioni è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) Occupazioni permanenti:
- nell'ipotesi di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior importo del Canone, il pagamento dovrà essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell’inizio previsto per l’occupazione;
- per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del Canone va effettuato in unica soluzione entro la scadenza del 31/03;
- per importi superiori ad € 400,00 è, tuttavia, ammessa la possibilità del versamento rateale secondo le seguenti modalità:
• per le occupazioni sorte in corso d’anno, in un numero di massimo 4 rate di eguale importo da corrispondere la prima all'atto del ritiro della concessione, comunque, prima dell’inizio previsto per l’occupazione, e le altre, a seconda della data di inizio dell’occupazione stessa, entro il 31/05, il 31/07 e il 30/09;
• per le occupazioni riferite alle annualità successive, in un numero di 4 rate scadenti la prima entro il 31/03, la seconda entro il 31/05, la terza entro il 31/07 e la quarta entro il 30/09;
• per le occupazioni scadenti in corso d’anno, in un numero di massimo 4 rate di eguale importo da corrispondere, la prima entro il 31/03, la seconda entro il 31/05, la terza entro il 31/07 e la quarta entro il 30/09 a seconda della durata della concessione nell’anno.
b) Occupazioni temporanee:
- il pagamento del Canone va effettuato in unica soluzione anticipatamente all’atto di ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell’inizio previsto per l’occupazione;
- è ammessa, tuttavia, la possibilità di pagamento rateale per importi superiori a 400,00 Euro in n. 2 rate di eguale importo da corrispondere: la prima in via anticipata rispetto al ritiro della concessione e, comunque, prima dell’inizio previsto per l’occupazione e la seconda entro il giorno in cui termina l'occupazione stessa;
- in ogni caso, qualora la data di scadenza prevista per il pagamento dell'intero, o di una rata, cada in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
6) I suddetti termini di versamento possono essere sospesi o differiti con delibera di Giunta comunale in caso di motivata necessità e/o urgenza.
ART. 8 – Rimborsi
1) I soggetti obbligati al pagamento del Canone, possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso previsto dal regolamento generale delle entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
3) Non si procederà al rimborso di somme, al netto degli interessi maturati, pari od inferiori a 10,00 Euro.
ART. 9 - Riscossione coattiva
1) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale, di cui al RD 639/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 ess.mm.ii..
2) Si applicano le procedure di cui all'art. 15 bis e ss.mm.ii. del vigente Regolamento generale sulle Entrate.
ART. 10 - Funzionario responsabile
1) In caso di gestione diretta, la Giunta Comunale designa uno o più Funzionari responsabili a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del Canone; tale Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2) Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell’ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3) Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.
ART. 11 – Contenzioso
1) Le controversie concernenti l’applicazione del Canone restano riservate all’autorità giudiziaria competente.
ART. 12 – Trattamento dei dati personali
1) I dati acquisiti al fine dell’applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI I MESSAGGI PUBBLICITARI E LE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Il presente titolo disciplina quanto concerne i mezzi pubblicitari e le procedure riferite alle fattispecie in oggetto)
CAPO I –MEZZI PUBBLICITARI E DETERMINAZIONE DEL CANONE
ART. 13 – Mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione di cui al successivo art. 23
1) Sono soggetti ad autorizzazione i mezzi di effettuazione pubblicitaria definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie.
a) Si definisce “insegna d'esercizio” la scritta, il simbolo o similari, relativi al nome dell’esercente, la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell’esercizio e la sua attività prevalente, l’indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria, che per luce indiretta. Per “pertinenze” si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. Per le loro caratteristiche e collocazioni sono denominate:
- insegna frontale,se in aderenza al fabbricato;
- insegna a bandiera, se in aggetto da una costruzione;
- insegna su palina, se posta su supporto proprio;
- insegna a totem, se sviluppata da terra;
- insegna su tetto;
- insegna su pensilina o parte strutturale aggettante.
b) Si definisce “pre-insegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, supportata da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede di un'attività. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
c) Si definisce “cartello” il manufatto bidimensionale, supportato da struttura di sostegno, utilizzabile in entrambe le facciate. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
d) Si definisce “striscione, locandina, stendardo”, l'elemento bidimensionale, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso solo per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche su materiale rigido. L'esposizione di tali mezzi pubblicitari è ammessa, esclusivamente, in occasione della manifestazione o spettacolo cui si riferisce, oltreché durante la settimana precedente e nelle 24 ore successive allo stesso.
e) Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
f) Si definisce “impianto pubblicitario di servizio”, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
g) Si definisce “impianto di pubblicità e propaganda” qualunque altro manufatto, finalizzato alla pubblicità o propaganda, diverso da quelli individuati nei precedenti commi. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
ART. 14 – Mezzi pubblicitari di particolari fattispecie soggetti a dichiarazione di cui al successivo art. 29
1) Sono soggetti a dichiarazione i mezzi di effettuazione pubblicitaria definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
a) Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari e “camion vela”:
- sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada DPR 495/1992;
- per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela e i veicoli omologati come auto pubblicitarie, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità.
b) Pubblicità realizzata su carrelli supermercati:
- la pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, possono considerarsi un’unica inserzione, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
c) Locandine senza supporto:
- le locandine pubblicitarie senza supporto, collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi, ancorché visibili dall'esterno.
d) Striscioni e gonfaloni:
- striscioni e gonfaloni, recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica, ammessi nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
e) Altre fattispecie:
- le forme pubblicitarie realizzate tramite pubblicità su autoveicoli ex art. 57 DPR 495/92 e tutte le altre esposizioni non rientranti nella disciplina di cui all’art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).
ART. 15 - Mezzi pubblicitari soggetti a richiesta di servizio di cui al successivo art. 34
1) E’ soggetto a specifica richiesta da parte dell’interessato il servizio delle pubbliche affissioni svolto in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
a) Manifesto:
l'elemento pubblicitario privo di rigidezza, prevalentemente realizzato in materiale cartaceo, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. E' collocabile, esclusivamente, negli spazi pubblici a ciò preordinati.
ART. 16 – Dimensioni dei mezzi pubblicitari
1) Salvo quanto previsto dall’art.4 del Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda, il limite massimo consentito per ogni singola attività è di mq. 60.
2) Tale limite è derogabile esclusivamente per gli edifici destinati a funzioni direzionali, commerciali, industriali, per gli impianti sportivi e per le strutture ricettive al fine di garantire un criterio di unitarietà e un corretto inserimento dei mezzi pubblicitari. In tal caso è necessario la presentazione, di un progetto speciale unitario, seguendo le disposizioni previste dall'art. 23 del presente regolamento.
ART. 17 - Collocazione dei mezzi pubblicitari in centro abitato
1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari all’interno del centro abitato è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto al vigente Regola- mento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e al vigente piano generale degli impianti.
ART. 18 - Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato
1) Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’art. 51 del DPR 495/1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della stra- da).
2) Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 48 del DPR 495/1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
ART. 19 - Comunicazioni pubblicitarie vietate
1) In tutto il territorio comunale è vietata l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e altri mezzi pubblicitari di ogni tipo, nonché qualsiasi forma di pubblicità (anche fonica), il cui mes- saggio non rispetti le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commer- ciale.
2) L'inosservanza di tali divieti comporta la revoca, il diniego o la rimozione all'installazione di mezzi pubblicitari o alla diffusione del messaggio.
3) Le autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno essere adeguate alle disposizione su citate in occasione del loro rinnovo o subentro.
4) Può essere istituita una commissione per i casi di pubblicità controversa, deputata alla valu- tazione degli stessi e all’adozione della procedura conseguente.
ART. 20 - Determinazione del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
1) Limitatamente alla diffusione di messaggi pubblicitari, le località del territorio del Comune di Rimini sono suddivise in due categorie: categoria speciale e categoria normale. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nell'allegato "A". Appartiene alla categoria normale la restante parte del territorio comunale non compresa nella categoria speciale.
2) Per la diffusione di messaggi di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), il Canone è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui e' circoscritto il
mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. In particolare:
a) per i mezzi pubblicitari polifacciali il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
b) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il Canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
c) i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
3) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo pubblicitario, non specificato al punto successivo, che abbiano durata superiore a mesi tre, si applica la tariffa annuale.
4) Si applica la tariffa giornaliera per le seguenti tipologie pubblicitarie:
a) striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
b) aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa la pubblicità eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
c) palloni frenati;
d) apparecchi amplificatori e simili,
e) distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari o tramite punto fisso. In tal caso,il Canone è commisurato per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione.
5) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il Canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.
6) Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 cmq.
7) Il Canone è commisurato alla diffusione di messaggi pubblicitari espressa in mq.; le superfici inferiori ad 1 mq. si arrotondano per eccesso al mq. e le frazioni di esso, oltre al primo, si arrotondano a mezzo mq.
8) Le diffusioni di messaggi pubblicitari annuali sono soggette al pagamento del Canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione autonoma. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del Canone, viene determinato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
9) Per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono previste le seguenti maggiorazioni:
a) alla categoria speciale, come definita dal precedente comma 1), è applicata la maggiorazione del 150%;
b) per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, in relazione ai rilevanti flussi turistici si applica la maggiorazione del 50%;
c) qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa e' maggiorata del 100%;
d) la pubblicità di cui ai commi precedenti, in base alla dimensione del mezzo, è maggiorata:
- per le superfici superiori a mq. 1,00 fino a mq. 5,00, del 50%;
- per le superfici superiori a mq. 5,00 e fino mq. 8,50 di un ulteriore 50%;
- per le superfici superiore a mq. 8,50, di un ulteriore 100%.
Le maggiorazioni, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa ordinaria, mentre le riduzioni non sono cumulabili.
10) La misura complessiva del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari annuali, è determinata dalla tariffa standard di cui all’art. 1, comma 826, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni dettate dal presente regolamento, moltiplicata per i mq.
11) Le diffusioni pubblicitarie a carattere temporaneo, sono soggette al pagamento del Canone in base alla tariffa standard di cui all’art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori deliberati, oltre alle maggiorazioni e riduzioni dettate dal presente regolamento, moltiplicata per i mq. e per i relativi giorni di diffusione.
12) Ai fini della determinazione del Canone per il servizio di affissioni si rimanda al successivo art. 35.
ART. 21 - Riduzioni per le diffusioni di messaggi pubblicitari
1) Ai fini della determinazione del Canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari si applica la riduzione alla metà:
a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
d) per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con enti pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune, a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati.
ART. 22 – Esenzioni dal Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
1) Sono esenti dal Canone:
a) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
b) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
c) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
d) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
- fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
- fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
f) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
g) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
h) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
i) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
CAPO II – PROCEDURE
ART. 23 - Autorizzazione per la diffusione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente art. 13
1) La collocazione dei mezzi pubblicitari ed i relativi impianti lungo le strade o in vista di esse, installate in luoghi privati e in luoghi aperti al pubblico, fatta eccezione per gli impianti di pro- prietà comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni dell'art. 23 del D. Lgs. 285/1992, (Codice della Strada), che attribuisce la competenza per l'autorizzazione all'ente pro- prietario della strada e per l'interno dei centri abitati ai comuni, previo nulla osta tecnico dell'en- te proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. Sono centri abitati le aree indivi- duate, ai sensi degli artt. 3 e 4 del medesimo decreto, con atto di delibera G.C. 149 del 28/04/2009 e ss.mm.ii..
2) Il rilascio del titolo autorizzatorio all’installazione dei mezzi pubblicitari è dovuto anche qua- lora i medesimi non sono soggetti al pagamento del Canone.
3) La suddetta autorizzazione al posizionamento, ovvero alla modifica di cartelli, insegne d'e- sercizio ed altri mezzi pubblicitari, è rilasciata con le modalità indicate dall'art. 53 del D.P.R. 495/1992, previo pagamento di un corrispettivo definito annualmente dalla Giunta Comunale, ai sensi del comma 7 del citato articolo. La suddetta autorizzazione ha validità triennale ed è rinnovabile.
4) L'ufficio comunale competente al rilascio o al rinnovo dell'atto di autorizzazione riceve la re- lativa istanza e ne avvia il procedimento istruttorio.
5) Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, comunica al richiedente l’esito favorevole dell'istruttoria e la determinazione del Canone, se dovuto. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del Canone nella misura e nei tempi in- dicati e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà, quindi, procedere all'emanazio- ne del provvedimento autorizzatorio.
6) Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato, la richiesta di autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari verrà archiviata e l'eventuale installazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7) Le domande di autorizzazione per il posizionamento di cartelli, insegne d’esercizio ed altri mezzi pubblicitari con testi in lingua diversa dall’italiano devono includere apposita dichiara- zione contenente la traduzione letterale in italiano del messaggio contenuto; questa traduzione deve essere inserita nel cartello, insegne d’esercizio ed altri mezzi pubblicitari accanto alla scritta in lingua straniera. Non sono soggette ad obbligo di traduzione le scritte relative a voca- boli entrati in uso corrente nella lingua italiana e come tali recepite nei più autorevoli dizionari di italiano.
8) Le domande di autorizzazione devono essere presentate in conformità a quanto previsto dalla modulistica e producendo la documentazione indicata dall’ufficio competente all’espletamento delle procedure in materia.
9) L’autorizzazione sarà concessa o negata entro 30 giorni, prolungati a 45 in caso necessitino i pareri di altri uffici comunali, dall’arrivo delle domande all’ufficio competente, che ha il compi- to di esaminarle secondo uno stretto ordine cronologico di protocollazione. Nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a produrre documentazione ulteriore o integra- tiva, i termini perentori di cui sopra, sono sospesi sino allo scadere del periodo assegnato, fissa- to in 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta. I termini sono, altresì, sospesi qualora si renda necessario acquisire il parere di uffici esterni all’Amministrazione Comunale; in tal caso l’autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 15 giorni dal ricevimento di detti pare- ri.
10) Le domande presentate che non siano state completate dei documenti richiesti saranno ar- chiviate.
11) Dalla data del rilascio dell’autorizzazione decorrono 120 giorni per la realizzazione dell’opera. Decorso tale termine il provvedimento di autorizzazione si intende decaduto;
12) Costituisce pregiudiziale causa al rilascio o rinnovo dell’autorizzazione l’esistenza di moro- sità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l’esposizione pub- blicitaria. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntual- mente al versamento delle rate concordate.
ART. 24 - Rinnovo – Subentro –Cessazione - Variazione messaggio
1) Il rinnovo delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a richiesta contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche. In tal casi, il ri- lascio della nuova autorizzazione comporta il pagamento della metà dei diritti di istruttoria. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza naturale e dovrà provenire dal medesimo soggetto intestatario dell’atto. Qualora la richiesta di rinnovo non venga presentata, il provvedimento di autorizzazione si intende decaduto.
2) Il subentro delle autorizzazioni, laddove non risultino modifiche dell'impianto pubblicitario, è soggetto a comunicazione contenente l'autocertificazione circa l'assenza di modifiche.
3) Il subentro è subordinato alla regolarità del pagamento del Canone relativo all’esposizione dei mezzi pubblicitari oggetto di autorizzazione.
4) La cessazione anticipata dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari deve es- sere comunicata per atto scritto; tale disdetta libera dal pagamento del Canone relativamente al periodo seguente alla comunicazione, ma non genera alcun diritto al rimborso di quanto versato rispetto alla quota annuale già pagata.
5) Qualora il soggetto titolare dell’autorizzazione intenda variare il messaggio pubblicitario ri- portato su un’insegna, un cartello o altro mezzo pubblicitario, deve farne richiesta in carta sem-
plice all’ufficio competente, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Per variazione si inten- de la mera sostituzione del messaggio senza alcuna variazione della struttura di supporto e di sostegno.
ART. 25 – Obblighi per il titolare dell’autorizzazione
1) E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
a) comunicare per iscritto all'ufficio l'avvenuta installazione dei mezzi pubblicitari;
b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio, degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall’ente competente, ai sensi dell’art. 405, 1 comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 al momento del rilascio dell’autorizzazione od anche successivamente per intervenute e modificate esigenze;
d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussi- stenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte dell’ente competente al rilascio;
e) fissare saldamente una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- numero dell’autorizzazione;
-progressione chilometrica del punto di installazione;
-data di scadenza.
f) la targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell’autorizzazione e ogni qualvolta inter- venga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
2) L’autorizzazione non esonera il titolare dall’obbligo di attenersi strettamente sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.
3) L’autorizzazione deve essere esibita a ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati co- munali.
4) Il titolare dell’autorizzazione, ai fini della validità della stessa, e' tenuto a versare il Canone alle scadenze previste a pena di decadenza della medesima.
5) Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell’installazione del mezzo pubblicitario; in caso di inadempienza prov- vederà l’Autorità Comunale con rivalsa delle spese a carico dell’inadempiente.
6) Il titolare dell’autorizzazione deve, entro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione, provvedere alla realizzazione dell’opera; decorso tale termine il provvedimento di autorizzazione si intende decaduto.
ART. 26 – Decadenza dell’autorizzazione
1) Costituiscono cause di decadenza dell’autorizzazione:
a) la cessazione o il trasferimento dell’attività;
b) l’annullamento o la revoca, l’inesistenza o l’irregolarità dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività;
c) la non rispondenza del messaggio pubblicitario alle attività cui esso inerisce;
d) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l’autorizzazione;
e) la mancata realizzazione dell’opera entro 120 giorni dal rilascio dell’autorizzazione;
f) il mancato pagamento del Canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente.
ART. 27– Revoca dell’autorizzazione
1) L'Amministrazione può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse e/o tutela della sicurezza stradale, per modifiche all’assetto viario o per modifiche al quadro normativo comunale; l’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento o non rinnovata, con con- seguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.
ART.28 - Il Piano generale degli impianti pubblicitari
1) Ai sensi del comma 821, della L. 160/2019, per quanto non innovato con il presente regola- mento, si richiama e si conferma il Piano generale degli impianti adottato con delibera del Con- siglio Comunale n. 153 del 01/12/2005 e ss.mm.ii..
ART. 29 - Dichiarazione per mezzi pubblicitari delle particolari fattispecie di cui al precedente art. 14
1) Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel precedente art. 21 è stabilita la presentazione dell'apposita dichiarazione, di cui alla lettera e) del comma 821, dell’art. 1, della Legge 160/2019, su modello predisposto dall'ufficio competente.
2) Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del Canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale addetto alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
3) Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo.
4) Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d’ingresso, relativamente all’attività svolta all’interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del Canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l’anno.
5) Per i cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq., non sono soggetti alla presentazione della dichiarazione. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a mezzo un mq. è prevista la presentazione della dichiarazione e il contestuale versamento del Canone; qualora, invece, siano di superficie superiore a mezzo mq. fino ad un mq. è necessaria la preventiva autorizzazione all’installazione.
6) Per la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli
impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) è prevista la dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del Canone, ove non esente.
CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI
ART. 30 – Tipologia degli impianti pubblicitari
1) Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli così definiti nell'art. 47, comma 7, del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni definiti dall’art. 12 del Piano generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari approvato con deliberazione di C.C. n. 153 del 01.12.2005 e ss.mm.ii..
2) La tipologia e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da collocare nel territorio comunale e le modalità per l'installazione sono disciplinate dal Piano generale degli impianti di affissione ed altri mezzi pubblicitari e dal Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico.
ART. 31 – Gestione del servizio
1) Il Canone di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche, nonché con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l’ordine ed il decoro urbano, e precisamente:
a) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione di comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica;
b) il servizio gestisce, altresì, le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'ambito dell'esercizio di attività economiche.
Art. 32 - Impianti per affissioni dirette
1) Nel rispetto del Piano generale degli impianti, il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica procedura di gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti per l'affissione di manifesti esimili.
2) La concessione e' disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo Canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto: modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.
ART. 33 – Superfici
1) La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni e' destinata per il trenta per cento (30%) alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il settanta per cento (70%) alle affissioni di natura commerciale.
2) La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il cinquanta per cento (50%) della superficie degli
impianti pubblici di cui al comma 1, come stabilito dal Piano generale degli Impianti.
ART. 34 – Richiesta del servizio
1) Per l'effettuazione del servizio, il Canone è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto; il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.
2) Per ottenere il servizio gli interessati devono presentare, all'ufficio comunale competente, apposita richiesta scritta, con l'indicazione dei dati del committente (nome e cognome o ragione sociale, domicilio fiscale, codice fiscale), del numero e formato dei manifesti, titolo del manifesto, data di inizio, e comprovare di avere effettuato il pagamento del relativo Canone prima o contestualmente alla consegna dei manifesti da affiggere. L'accettazione della richiesta e' subordinata alla verifica della disponibilità degli spazi.
3) Le commissioni di manifesti formato cm. 70x100, cm. 100x140, cm. 140x200 e cm. 200x140 non possono contenere richieste di affissione che superino la durata di giorni 10. In tutti i casi, l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per oltre tre volte consecutive sulle stesse plance.
4) I manifesti formato cm. 600X300 vengono affissi con decorrenza dal giorno 1 fino al giorno 15 e dal giorno 16 fino a fine mese, per ogni mese. Se il giorno 1 o il giorno 16 sono festivi la data di inizio affissione viene spostata al primo giorno non festivo, ferma restando la data di fine esposizione precedentemente indicata. In tutti i casi, l'affissione per lo stesso tipo di manifesto non può essere ripetuta per più di due volte consecutive sulle stesse plance.
5) I manifesti con misura difforme da cm. 70X100 o multiplo di esso non vengono accettati per la pubblica affissione ad eccezione dei manifesti funebri per i quali è consentito il formato cm. 70X50 od altri formati da concordarsi con l’Amministrazione, che provvederà a formalizzare l’accordo con apposito atto.
ART. 35 – Tariffe e maggiorazioni
1) Il Canone per il servizio di affissione è maggiorato del 50% in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da n. 8 a n. 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre n. 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100%.
2) Il Canone è maggiorato del 100% qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti tra quelli indicati nell’allegato “A”.
3) La tariffa applicabile all’affissione di manifesti è determinata in base a quella giornaliera di cui all’art. 1, comma 827, della Legge 160/2019, come risultante dai coefficienti deliberati, oltre alle maggiorazioni e/o riduzioni dettate dal presente regolamento
ART. 36 – Riduzione del Canone delle affissioni
1) La riduzione del Canone sulle servizio pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione.
b) i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
c) i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive,
filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
d) i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) gli annunci mortuari.
ART. 37 – Esenzioni dal Canone delle affissioni
1) L'esenzione dal Canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:
a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
b) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
f) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
ART. 38 – Modalità per il servizio affissioni
1) Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento del relativo Canone. Le richieste ricevute per corrispondenza o via mail verranno considerate pervenute successivamente a quelle presentate direttamente allo sportello nel medesimo giorno. I manifesti devono essere consegnati all'ufficio competente, nell'orario di apertura al pubblico, a cura del committente almeno tre giorni lavorativi prima della data prenotata per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata, fermo restando invece la data di fine esposizione prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del Canone dovuto.
2) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione al committente.
3) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
4) Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
5) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
6) Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
7) Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e,qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i
relativi spazi.
8) Ai fini della determinazione dei diritti di affissione non vengono considerate all'interno del manifesto le superfici inferiori a 300 cmq complessivi, relative a eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale.
9) Nel caso di spettacoli o manifestazioni il cui incasso venga devoluto totalmente in beneficenza, le relative affissioni vengono considerate senza contenuto commerciale sempre che sul manifesto di ciò sia fatta chiara menzione.
10) Il Funzionario responsabile, con propria disposizione, stabilisce i quantitativi massimi distinti per formato che possono essere richiesti in ogni commissione.
11) Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni. La richiesta di apposizione di una striscia contestualmente all'affissione di un manifesto è assoggettata al pagamento del diritto pari alla tariffa prevista per i primi 10 giorni, senza applicazione delle maggiorazioni eventualmente previste.
12) Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'ufficio comunale entro le ore 10.
13) Il Comune può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli spazi a ciò destinati, gli annunci funebri, previa sottoscrizione di apposita convenzione nella quale devono essere indicate le modalità, i termini ed il Canone per le affissioni.
14) Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al all’ufficio competente non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza di ogni pretesa circa le modalità stesse.
15) I manifesti costituiti da più di 4 fogli devono essere accompagnati da uno schema di composizione con riferimenti numerici progressivi da sinistra a destra e dall'alto in basso dei singoli pezzi che lo compongono.
16) I manifesti dovranno essere esclusivamente di materiale cartaceo e comunque di tipologia che necessiti delle normali tecniche operative di affissione, con l'esclusione dell'utilizzo di colle speciali a particolare tenuta.
17) Il servizio festivo o in orario notturno viene garantito esclusivamente per i manifesti di natura istituzionale con carattere di effettiva urgenza.
18) Per motivate e comprovate esigenze di servizio dovute a pubbliche esigenze non programmabili o prevedibili, possono essere limitati sia i quantitativi di manifesti che i periodi di durata delle affissioni.
19) Le affissioni su impianti bifacciali vengono effettuate su entrambi i lati per lo stesso numero e tipo di manifesti.
20) I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale, così come le eccedenze di qualsiasi natura, se non ritirati dal committente entro 20 giorni dalla consegna vengono distrutti senza ulteriore avviso.
TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI
CAPO I – DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
Art. 39 - Modalità per le autorizzazioni/concessioni di occupazione
1) Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, comporti o meno la costruzione di manufatti, e' soggetta a preventiva concessione/autorizzazione rilasciata dal Servizio competente su domanda dell'interessato.
Art. 40 - Occupazioni abusive - Rimozioni
1) Le occupazioni effettuate senza concessione/autorizzazione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza aver presentato domanda di rinnovo o proroga della concessione/autorizzazione entro i termini di cui al successivo art. 52 ovvero dalla revoca o dall'estinzione del provvedimento medesimo.
2) Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nelle ipotesi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, previa contestazione delle relative infrazioni, l'amministrazione comunale dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo o dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, decorso il quale, si provvede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative nonché di quelle di custodia.
3) Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente e agli artt. 60 e 71 del presente regolamento, nei casi in cui sia ammissibile la regolarizzazione dell’occupazione abusiva, dal momento che ad esempio era già stata autorizzata in precedenza, l’occupante potrà presentare apposita domanda con l’impegno di corrispondere il Canone a decorrere dal giorno successivo di rilevazione dell’occupazione in essere.
4) Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
Art. 41 - Occupazioni d'urgenza
1) Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
2) La richiesta dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal successivo art. 42 entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.
3) Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma o PEC.
4) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione, si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo Regolamento di esecuzione e d'attuazione.
Art. 42 -Domanda di occupazione
1) Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, in via permanente o temporanea, spazi ed aree pubbliche di cui al precedente art. 3 deve farne apposita domanda al Servizio competente redatta in carta legale.
In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è' quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.
2) La domanda deve contenere:
a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale, nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
b) nel caso di soggetto diverso da quello di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
c) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare, a mezzo di planimetrie in scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento; stralci di cartografie ufficiali (volo, PRG, ecc. ...) ed eventuali fotografie del sito;
d) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso; per le occupazioni temporanee le domande devono essere vincolate nella richiesta a non più di tre periodi per anno di almeno 30 giorni ciascuno;
e) l'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché a costituire adeguato deposito cauzionale che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione e alla necessità di tutela del patrimonio comunale.
3) Nei casi di occupazione con manufatti, nella domanda devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici; comunque, il richiedente e' tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4) Chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico deve necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui si attesti di essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti (TARI), se ed in quanto dovuta in relazione all’attività in funzione della quale è richiesta l’occupazione.
5) La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell’originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.
Art. 43 - Attivazione del procedimento amministrativo
1) Con la presentazione della domanda ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
Art. 44 – Istruttoria
1) Il responsabile del procedimento a cui e' stata assegnata la domanda provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2) Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi relativi all'individuazione dell'occupazione e della sua entità o di quelli relativi al richiedente, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della stessa, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
3) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4) Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla agli uffici competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.
5) I pareri richiesti devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso il termine suddetto, il silenzio dell'ufficio verrà interpretato quale assenso all'occupazione.
Art. 45 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo
1) Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
2) In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'amministrazione ravvisi nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività e con le disposizioni previste dal Codice della Strada, comunicherà, nel termine di cui sopra, i motivi del diniego o del parziale accoglimento della domanda, indicando l'autorità a cui eventualmente ricorrere, nonché i termini per la proposizione dell'impugnazione.
3) I provvedimenti di concessione/autorizzazione o di diniego sono emessi dal dirigente a cui, al termine dell'istruttoria, il responsabile del procedimento avrà trasmesso gli atti.
4) In caso di assenza per malattia, o altro impedimento del dirigente, autorizzato alla sottoscrizione dei provvedimenti e' lo stesso responsabile del procedimento.
Art. 46 - Rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione - suo contenuto
1) Il provvedimento di concessione/autorizzazione e' rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia di occupazione.
2) In esso sono indicate:
a) la misura esatta dello spazio concesso, individuata con allegata planimetria;
b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa é destinata;
c) le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione o l'autorizzazione.
3) Al provvedimento di concessione é allegata la nota di determinazione analitica del Canone che dovrà far parte integrante del provvedimento stesso.
4) La concessione/autorizzazione viene sempre accordata:
a) a termine, per la durata massima di anni 29;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
Art. 47 - Obblighi del concessionario
1) Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale:
a) al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per le rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'amministrazione comunale con addebito delle spese;
b) il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari;
c) il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;
d) il concessionario avrà l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l’occupazione;
e) è' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
f) qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è' tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
2) Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è' fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Art. 48 - Decadenza della concessione/autorizzazione
1) Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:
a) le reiterate violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti;
c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione per 10 giorni consecutivi dall'avvenuto accertamento senza comunicazione di giustificato motivo, allorché la medesima porzione risulti oggetto di richiesta avanzata successivamente da terzo interessato;
d) il mancato o parziale pagamento del Canone per l’occupazione del suolo pubblico, nonché della tassa rifiuti (TARI), se ed in quanto dovuta dal concessionario, in relazione all’attività in funzione della quale è accordata l’occupazione.
Art. 49 - Procedure per la decadenza della concessione/autorizzazione
1) Qualora si verifichino le cause di decadenza previste alle lettere a), b) e c) del precedente art. 48, l’ufficio competente procederà ad avviare il procedimento amministrativo nei confronti del soggetto interessato assegnando un termine di giorni 60 (sessanta) per la presentazione di eventuali osservazioni e memorie; nell’ipotesi in cui non pervengano memorie ed osservazioni o le stesse non siano ritenute meritevoli di accoglimento, l’ufficio
provvederà ad emettere il provvedimento definitivo di decadenza.
2) Nelle ipotesi di mancato o parziale versamento del Canone o della tassa rifiuti TARI, se ed in quanto dovuta dal concessionario, in relazione all’attività in funzione della quale è accordata l’occupazione, gli uffici incaricati della riscossione provvederanno alla notifica di appositi avvisi di accertamento con invito ad adempiere nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli stessi; nei medesimi avvisi sarà espressamente previsto che il mancato o parziale versamento del Canone o della TARI, costituirà causa di decadenza dalla concessione e/o autorizzazione di suolo pubblico.
3) Qualora gli interessati non provvedano nel termine di cui sopra al pagamento, l’ufficio competente per il rilascio della concessione/autorizzazione di occupazione del suolo pubblico, provvederà con apposito avviso di avvio del procedimento ad assegnare un ulteriore periodo di 60 (sessanta) giorni per adempiere, al decorso infruttuoso dei quali provvederà ad emanare il provvedimento definitivo di decadenza. Resta in ogni caso impregiudicata l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4) Nell’ipotesi in cui l’interessato presenti istanza di rateazione del debito e la stessa risulti accoglibile il procedimento di decadenza di cui sopra verrà sospeso fino al termine di rateazione del debito. Il mancato pagamento anche di una sola rata della dilazione accordata comporterà la decadenza della concessione/autorizzazione.
Art. 50 - Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione. Rinuncia
1) La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico può essere revocata, modificata o sospesa per comprovati motivi di pubblico interesse con preavviso di giorni 60 mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione o PEC, salvo improrogabili motivi di urgenza.
2) La revoca, la modifica e la sospensione non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.
3) Il concessionario può rinunciare volontariamente all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione.
4) In tutte le ipotesi di cui sopra se l'occupazione non è' ancora iniziata, si procede alla restituzione del Canone eventualmente versato o versato in eccedenza; se l'occupazione risulta invece in corso:
a) per le occupazioni temporanee si procede al rimborso del Canone eventualmente corrisposto limitatamente al solo periodo di mancata occupazione o per l'eventuale eccedenza;
b) per le occupazioni permanenti si procede al rimborso del Canone eventualmente corrisposto in ragione di dodicesimi; si terrà conto soltanto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.
Art. 51 - Rilascio concessione/autorizzazione per subentro nell'attività principale
1) Le concessioni e le autorizzazioni per occupazioni temporanee e permanenti di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è' consentita la cessione ad altri.
2) Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è' stata concessa l'occupazione, il subentrante è' obbligato ad attivare non oltre 15 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con
l'indicazione degli elementi di cui all'art. 42, nonché gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
3) Xxx permangono le medesime condizioni la nuova autorizzazione/concessione verrà rilasciata senza produzione di ulteriore documentazione.
Art. 52 - Rinnovo o proroga
1) I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2) Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 42 del regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza e comunque non oltre la data di validità della concessione in essere.
3) Il rinnovo avrà in ogni caso decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della concessione precedente.
4) il mancato o il parziale pagamento del Canone per l’occupazione del suolo pubblico nonché della tassa rifiuti (TARI), se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all’attività in funzione della quale è accordata l’occupazione, costituiscono motivo di diniego al rinnovo.
Art. 53 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici
1) Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è' consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2) Le aree per le quali è' consentito ovvero è' vietato l'esercizio dei mestieri girovaghi sono disciplinate dal regolamento di P.M.
3) Coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante, tuttavia, non devono richiedere il permesso di occupazione per le eventuali soste effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate.
4) L'autorizzazione/concessione e' richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici o girovaghi quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.
Art. 54 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico
1) Per la collocazione, anche se in via provvisoria, di fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali, gli uffici competenti dettano le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, nonché il tracciato da seguire, le quote e l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.
2) Per la collocazione di tende, insegne ed arredi similari, l'autorizzazione comunale e' rilasciata in conformità allo speciale Regolamento che disciplina la materia.
Art. 55- Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di attività commerciali
1) Tutte le occupazioni di suolo pubblico con vetrine, carrelli espositori, banchi, tavoli e sedie, pedane o altre attrezzature di servizio sono autorizzate in stretta osservanza delle disposizioni
riguardanti la circolazione stradale, l'igiene annonaria, il rispetto del verde, dell'arredo urbano, la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico monumentale e, comunque, nel rispetto del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114, titoli I e X e della relativa normativa regionale.
2) Le occupazioni devono effettuarsi in modo da non creare pericolo per i passanti, da lasciare libero l'ingresso nei negozi, case, cortili e da permettere il passaggio pedonale sui marciapiedi.
3) In particolare per le tipologie sotto elencate vanno osservate le prescrizioni di seguito riportate:
a) NEGOZI E BOTTEGHE
- L'esposizione delle merci potrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati e non oltre il fronte dei fabbricati medesimi.
- La merce dovrà essere posta in appositi contenitori e non dovrà essere appesa agli alberi, ai pali della luce, della segnaletica, o appesa alle tende.
- L'altezza dei carrelli non potrà superare il limite di m. 1,50.
- Potrà essere messa in mostra solo la merce per la quale esiste regolare licenza con divieto di vendita diretta all'esterno del negozio.
b) BAR, RISTORANTI ED IN GENERE PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
- L'occupazione con tavoli e sedie potrà essere effettuata, compatibilmente con le norme del Codice della strada, anche sul lato del marciapiede adiacente la carreggiata salvaguardando i pedoni, siano essi seduti ai tavoli o in transito, dal traffico veicolare con protezioni quali dissuasori di sosta, fioriere, siepi di sempre-verde, nuove strutture di arredo, ecc., poste a margine del marciapiede in rilievo.
- Nell'ipotesi di occupazione sul lato stradale del marciapiede, l'estensione in lunghezza dell'occupazione potrà estendersi oltre il fronte dell'esercizio a condizione che il medesimo spazio non sia richiesto dall'eventuale attività commerciale (pubblici esercizi, negozi, botteghe, ecc.) frontista.
- E' in ogni caso fatta salva la priorità del diritto di occupazione da parte del frontista.
c) SALE GIOCHI
- L'occupazione dovrà avvenire soltanto sul lato del marciapiede adiacente i fabbricati esponendo giochi che non arrechino disturbo per rumorosità.
d) CHIOSCHI EDICOLE
L'occupazione con espositori o carrelli porta-riviste dovrà avvenire esclusivamente in adiacenza alla porzione di suolo pubblico occupata dal chiosco.
Gli espositori non dovranno superare in altezza ml. 1.
e) NOLEGGIO CICLI E TANDEM
- La porzione di superficie da adibire ad esposizione dei mezzi, nonché l'ubicazione e la distribuzione di tale occupazione, saranno valutate in riferimento alle singole situazioni e, comunque, nel rispetto delle esigenze di viabilità e di traffico della zona.
4) In ogni caso su tutti i marciapiedi dovrà essere garantito un passaggio pedonale minimo della profondità di almeno ml. 2, fatta salva, ovviamente, la facoltà dell'amministrazione comunale di prescrivere in zone particolari del territorio comunale l'osservanza di profondità superiori.
5) Tutte le occupazioni di cui sopra sono condizionate al rispetto della distanza dagli incroci stradali così come prevista dal Codice della Strada.
6) Nelle zone nelle quali siano istituite isole pedonali ed in zone del territorio comunale di particolare pregio o valenza turistico-culturale le concessioni saranno rilasciate con riferimento
ad appositi criteri, individuati dall'Amministrazione comunale, anche in deroga a quelli ordinari, ma sempre nel rispetto della legislazione vigente.
7) Qualora gli esercenti intendano proteggere le occupazioni con ombrelloni o copertura di altra foggia aventi analogo carattere precario, potranno farlo a condizione che l'altezza minima di questi dal suolo non sia inferiore a ml. 2, al fine di evitare danni ai pedoni che transitano sul marciapiede; in ogni caso le coperture non dovranno mai compromettere la visibilità.
8) L' Amministrazione comunale, sentite le Associazioni di categoria, si riserva la facoltà, per motivi di estetica e decoro ambientale, di determinare sia le caratteristiche che il colore degli ombrelloni e simili.
9) Deroghe alle presenti disposizioni per casi che presentano situazioni particolari, potranno essere esaminate e definite su parere conforme della Giunta comunale.
Capo II - DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE
Art. 56 - Oggetto del Canone
1) Sono soggette al Canone di concessione/autorizzazione come determinato dagli articoli del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'amministrazione comunale.
Art. 57 - Inapplicabilità del Canone
1) Il Canone non si applica alle occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.
2) Non si applica altresì alle seguenti tipologie di occupazioni:
a) alle occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D. Lgs. 460/97;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative culturali, turistiche, promozionali, sportive, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero svolte da soggetti non in esercizio di attività economica e di durata non superiore a 24 ore. L'esenzione non si applica ai soggetti che all'interno della manifestazione svolgono attività economica;
g) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie é esente quando avvenga nel rispetto della normativa vigente;
h) occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di infissi, pareti e coperti di durata non superiore a 6 ore;
i) occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
j) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
k) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
l) occupazioni temporanee di suolo pubblico con cantieri o con materiali di scavo e attrezzature varie in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità effettuate da imprese appaltanti in nome e per conto del comune;
m) occupazioni con fioriere e simili collocate per abbellimento ed ornamento delle pubbliche vie con esclusione di fini utilitaristici e/o commerciali. L'esenzione opera non per casi singoli ma esclusivamente nella ipotesi in cui la domanda di occupazione provenga da un comitato di zona;
n) manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.;
o) occupazioni con tende parasole o simili senza appoggi permanenti o strutture fisse sul suolo o soprassuolo pubblico;
p) occupazioni permanenti o temporanee con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
q) occupazioni effettuate con passi carrabili che consentono ai portatori di handicap motorio l’accesso esclusivamente all’immobile di residenza e limitatamente ad un accesso per ogni unità immobiliare;
r) occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
s) occupazioni di suolo pubblico realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti;
t) occupazioni di suolo e sottosuolo realizzate con condutture relative ad impianti per asservimento centralizzato semaforico;
u) occupazioni effettuate con fioriere o con mezzi pubblicitari che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato;
v) superfici utilizzate per strutture precarie volte al superamento di barriere architettoniche che non siano di intralcio alla circolazione;
w) occupazioni - con cantieri, con depositi per cantieri o con mezzi e materiali di scavo - di aree verdi, strade interne di scorrimento, porticati e ballatoi sopraelevati, gravati dalla servitù di pubblico passaggio per interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione a fabbricati compresi nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare la cui sistemazione é posta a carico degli acquirenti o dei concessionari;
x) occupazioni per l'esecuzione di opere o lavori di pubblica utilità realizzati e finanziati direttamente da privati previa autorizzazione dei Servizi competenti.
Art. 58 - Soggetto passivo
1) Il Canone di cui al presente regolamento è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dai verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico.
2) Nell'ipotesi di una pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.
3) In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.
Art. 59 - Classificazione del territorio comunale
1) La tariffa di base per la determinazione del Canone di concessione/autorizzazione è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2) A tale scopo il territorio comunale e' classificato in n. 3 categorie secondo l'elenco allegato “B” che è parte integrante del presente regolamento.
Art. 60 - Durata delle occupazioni
1) Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni.
3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno.
4) Le occupazioni abusive realizzate con manufatti ed impianti di carattere stabile sono considerate permanenti. Le occupazioni abusive di carattere temporaneo si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale.
Art. 61 – Criteri di determinazione del Canone
1) Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, il Canone relativo ai periodi di durata inferiore all’anno viene determinato in misura pari ai giorni di effettiva occupazione.
2) Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate al metro quadrato o lineare superiore.
Art. 62- Occupazioni Temporanee Occasionali effettuate al fine di promuovere e pubblicizzare prodotti e/o servizi di natura commerciale
1) In deroga agli ordinari criteri di determinazione del Canone e a prescindere dalle misure di tariffa stabilite in via ordinaria, per le occupazioni temporanee di carattere occasionale effettuate al fine di promuovere e pubblicizzare prodotti e/o servizi di natura commerciale, é determinato dalla Giunta comunale un apposito Canone giornaliero.
Art. 63 – Riduzioni tariffarie
1) La tariffa per le occupazioni sia temporanee che permanenti del soprassuolo pubblico è ridotta del 50%.
2) La tariffa per le occupazioni permanenti del sottosuolo pubblico è ridotta ad un quarto.
3) La tariffa per le occupazioni temporanee del sottosuolo pubblico è ridotta del 50%.
4) La tariffa per le occupazioni sia temporanee che permanenti effettuate con passi carrabili è ridotta del 50%
Art. 64 - Occupazioni con passi carrabili
1) Ai fini dell’applicazione del Canone sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2) Sono considerati, altresì, passi carrabili gli accessi a raso che, in quanto provvisti di apposito cartello segnaletico atto a vietare la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi, sottraggono una porzione di suolo pubblico all’uso comune.
3) La superficie da assoggettare al Canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso per la profondità di un metro lineare convenzionale.
4) Non si procede, inoltre, all’applicazione del Canone per i passi carrabili di accesso ai fondi rustici e alle costruzioni rurali diverse da quella destinata ad uso abitativo; nell’ipotesi in cui più passi carrabili diano accesso sia al fondo sia al fabbricato rurale ad uso abitativo, si procede all’applicazione del Canone per il passo carrabile di ampiezza maggiore, esentando dal pagamento tutti gli altri.
5) Il pagamento del Canone deve essere effettuato, in forma unitaria indipendentemente dal numero dei beneficiari, dal titolare del cartello segnaletico di divieto di sosta o dal proprietario dell’immobile a cui il passo carrabile consente l’accesso; il pagamento del canone, in deroga a quanto stabilito nel precedente art. 7, punto 5, lettera a), deve essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno.
Art. 65 - Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti
1) Per le occupazioni del suolo pubblico con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del Canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione o da verbali di P.M. o da relazioni di sopralluogo o accertamento.
2) Ai fini della determinazione del Canone, dalla porzione di cui sopra va detratta la parte occupata con serbatoi per la quali il Canone sarà applicato secondo le modalità di cui all’ultimo punto del presente articolo.
3) Le eventuali superfici libere da attrezzature tuttavia saranno calcolate in ragione del 10%.
4) Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto e va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa standard ridotta a un quarto è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa una tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Art. 66 - Occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico
1) Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.
2) Nell'ipotesi di copertura con tettoie o simili di spazi già occupati, se risulta identica la natura (temporanea o permanente) dell'occupazione del soprassuolo rispetto a quella del suolo, si procede all'applicazione del Canone di concessione esclusivamente sulle eventuali sporgenze; nell'ipotesi che l'occupazione dell'area sottostante abbia natura diversa da quella sovrastante, si procede all'applicazione del Canone separatamente per ciascuna fattispecie con applicazione di una riduzione commisurata all’importo dovuto per l'occupazione soprastante relativamente al periodo e allo spazio di contestuale occupazione sottostante.
Art. 67 - Occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive
1) Per le occupazioni poste in essere per attività dello spettacolo viaggiante, per attività politiche, culturali e sportive, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
Art. 68 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo con cavi e condutture
1) Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi e condutture sono calcolate, ai fini della determinazione del Canone, sono calcolate in base alla lunghezza in metri lineari.
Art. 69 - Occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il Canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria di Euro 1,00 come prevista dal tariffario approvato dalla Giunta comunale.
2) In ogni caso l’ammontare del Canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore ad Euro 800,00.
3) Il Canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete.
4) Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno.
5) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
6) Il versamento del Canone è effettuato in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 70 - Agevolazioni
1) Ai fini della determinazione del Canone, per le occupazioni sia temporanee che permanenti di aree destinate a parcheggio, giardino, agiamento scoperto e deposito, concesse nell’esercizio
di attività commerciali, le superfici sono calcolate in ragione del 15% per le aree in prima categoria, in ragione del 10% per le aree in seconda categoria e in ragione del 7% per le aree in terza categoria. In ogni caso, alle superfici eccedenti i 500 mq. si applica un’ulteriore riduzione pari ad 1/5 .
2) Per le aree di cui al comma precedente, concesse a titolo residenziale o comunque per finalità non commerciali, le superfici sono calcolate in ragione del 23% per le aree in prima categoria, in ragione del 16% per le aree in seconda categoria e in ragione del 11% per le aree in terza categoria. In ogni caso, alle superfici eccedenti i 500 mq. si applica un’ulteriore riduzione pari ad un 1/5.
3) Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, diverse da quelle di cui ai commi precedenti, sono calcolate in ragione del 10%.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI – NORME TRANSITORIE E FINALI
(Il presente titolo disciplina gli aspetti sanzionatori del nuovo Canone e norme di chiusura)
ART. 71– Sanzioni, indennità e penalità
1) Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 15%; è data possibilità al soggetto passivo di ravvedersi tramite l’auto-applicazione, al momento del versamento, della sanzione pari al 10% dell’importo del Canone dovuto, qualora la violazione non sia già stata constatata e, comunque, non abbiano avuto inizio ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
2) Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50%.
3) Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per quella difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, nonché per le occupazioni abusive ovvero per quelle difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 2, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
5) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
6) L’ente procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo Canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale
7) L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all’esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
8) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con provvedimento dell'organo
accertatore, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, del Canone o dell’indennità, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni accessorie ed interessi; nel medesimo provvedimento deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione stabilita nel provvedimento stesso.
9) La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del Canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del Canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.
ART. 72– Autotutela
1) L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del DPR 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2) Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell’entrata.
ART. 73 - Norme transitorie e finali
1) Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816, dell'art. 1, L. 160/2019, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono confermate con il semplice pagamento del Canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa, se non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. Per quelle in contrasto o non rinnovate tempestivamente, purché regolarmente autorizzate/concesse, potranno essere mantenute in opera fino al relativo nuovo titolo autorizzatorio o altra data comunicata dall'ufficio competente.
2) Il Canone relativo alle pre-insegne è dovuto, fino alla scadenza del relativo contratto, dal soggetto al quale, alla data del 31/12/2020 risulta affidato in concessione il servizio di gestione delle stesse. Le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti, tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del Canone.
3) Nelle more di attivazione del sistema gestionale del Canone disciplinato dal presente regolamento, i versamenti riferiti alle autorizzazioni ed alle concessioni richieste dal 01/01/2021 potranno essere eseguiti successivamente al rilascio, entro la data indicata dall'ufficio competente nell'invito al pagamento.
4) In sede di prima applicazione, il termine per il versamento del Canone relativo all'anno 2021 e' il 30/4/2021. Qualora l'importo del Canone annuo riferito alla diffusione di messaggi pubblicitari sia superiore a € 1.500 o l’importo del Canone per le occupazioni permanenti sia superiore ad € 400, quindi suddivisibili in rate, secondo le modalità previste al precedente art. 7, la prima rata dovrà essere versata al 30/04/2021.
5) In via del tutto eccezionale ed esclusivamente per l’anno 2021, qualora la permanenza dell’emergenza sanitaria da COVID - 19 rendesse necessario adottare misure di sostegno a
favore delle imprese al fine di contenerne le conseguenze negative di carattere economico e finanziario, è consentito alla Giunta comunale, in via di urgenza, stabilire ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni del Canone; il relativo provvedimento dovrà essere successivamente ratificato dal Consiglio comunale.
6) Dal 01/01/2021, i regolamenti comunali disciplinanti i prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'art. 1, L. 160/2019, rimangono in vigore per la definizione delle posizioni precedenti in relazione ai procedimenti di liquidazione, accertamento e riscossione.
7) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia. E' disapplicata ogni altra disposizione, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del presente Regolamento.
8) Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 e conferma, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel precedente “Regolamento di istituzione e di disciplina provvisoria del Canone unico e del Canone di concessione mercatale, ai sensi della L. 160/2019”.
CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE
ART. 1 – Disposizioni generali
1) Il presente titolo disciplina i criteri di applicazione del Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2) Ai fini dell’applicazione del Canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3) Il Canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il Canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
ART. 2 - Presupposto del Canone
1) Il Canone è dovuto per l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
ART. 3 - Soggetto passivo
1) Il Canone è dovuto al Comune dal titolare del provvedimento di concessione di posteggio o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dal provvedimento di concessione medesimo o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupa- ta.
2) Nell’ipotesi di affitto della concessione di posteggio, il proprietario dell’azienda è coobbliga- to in solido al pagamento del Canone.
3) Per le occupazioni permanenti o che si svolgono per tutto l’arco temporale dell’anno, nell’ipotesi di subentro nella concessione di posteggio oltre il termine del 31 gennaio, il canone per l’annualità di riferimento,fermo restando gli obblighi di natura privatistica sussistenti tra le parti, dovrà essere corrisposto per intero dal concessionario dante causa; per le occupazioni temporanee e/o stagionali, nell’ipotesi di subentro oltre il termine del 31 marzo, il canone - co- me sopra indicato - dovrà essere corrisposto per intero dal concessionario dante causa.
ART. 4 - Rilascio delle concessioni e autorizzazioni.
1) Per il rilascio dei titoli abilitativi all’esercizio del commercio su area pubblica si rinvia al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche e al quadro normati- vo e regolamentare vigente in materia.
ART. 5 – Occupazioni abusive
1) Le occupazioni effettuate senza concessione/autorizzazione sono considerate abusive.
2) Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
a) difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza rinnovo o proroga della concessio- ne/autorizzazione.
3) Alle occupazioni abusive sia permanenti che temporanee si applica un'indennità pari al Ca- none maggiorato del 50%.
ART. 6 - Durata delle occupazioni
1) Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui du- rata non è' inferiore all'anno.
3) Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno.
4) Le occupazioni abusive realizzate con manufatti ed impianti di carattere stabile sono conside- rate permanenti. Le occupazioni abusive di carattere temporaneo si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pub- blico ufficiale.
ART. 7 - Criteri per la determinazione della tariffa
1) La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il ca- none, è quella indicata nell’art. 1, commi 841 e 842 della Legge 160/2019.
La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla base degli elementi di seguito indicati:
a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
b) entità dell'occupazione, espressa in mq. con arrotondamento delle frazioni all'unità superio- re;
c) durata dell'occupazione;
d) valore economico dell’area in relazione all’attività esercitata, al sacrificio imposto alla col- lettività per la sottrazione dell’area stessa all’uso pubblico con previsione di coefficienti mol- tiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell’occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2) I coefficienti di cui sopra e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si in- tendono prorogate di anno in anno.
ART. 8 – Criteri di determinazione del Canone
1) Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie.
2) Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza setti- manale o giornaliera è applicata una riduzione del 30% sul Canone complessivamente determi- nato, ai sensi del periodo precedente.
3) Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d’anno, il Canone relativo ai periodi di durata inferiore all’anno viene determinato in misura pari ai giorni di effettiva occupazione.
4) Per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le frazioni inferiori al metro quadrato so- no arrotondate al metro quadrato superiore.
ART. 9 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
1) Ai fini dell'applicazione del Canone, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza.
2) La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall’allegato "B"del presente Regolamento.
ART. 10 - Agevolazioni ed esenzioni
1) Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.
2) Ai fini della determinazione del Canone sulle aree mercatali scoperte, il numero delle giorna- te oggetto di occupazione è' ridotto nella seguente misura percentuale:
a) fino a 120 giornate riduzione del 4%
b) oltre 120 giornate riduzione del 2%.
3) Il Canone non è dovuto per il commercio ambulante itinerante limitatamente alle soste occa- sionali effettuate lungo il percorso di vendita e non preventivamente individuate ed autorizzate.
ART. 11 - Versamento del Canone
1) Il versamento del Canone è effettuato secondo le seguenti modalità:
a) Occupazioni permanenti
- nell'ipotesi di nuova concessione o di rilascio di concessione con variazione della consistenza dell'occupazione tale da determinare un maggior importo del Canone, il pagamento dovrà essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell’inizio previsto per l’occupazione;
- per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del Canone va effettuato in unica soluzione entro la scadenza del 31/03;
- per importi superiori ad € 400,00 è, tuttavia, ammessa la possibilità del versamento rateale secondo le seguenti modalità:
• per le occupazioni sorte in corso d’anno, in un numero di massimo 4 rate di eguale importo da corrispondere la prima all'atto del ritiro della concessione, comunque, prima dell’inizio previsto per l’occupazione, e le altre, a seconda della data di inizio dell’occupazione stessa, entro il 31/05, il 31/07 e il 30/09;
• per le occupazioni riferite alle annualità successive, in un numero di 4 rate scadenti la prima entro il 31/03, la seconda entro il 31/05, la terza entro il 31/07 e la quarta entro il 30/09;
• per le occupazioni scadenti in corso d’anno, in un numero di massimo 4 rate di eguale importo da corrispondere, la prima entro il 31/03, la seconda entro il 31/05, la terza entro il 31/07 e la quarta entro il 30/09 a seconda della durata della concessione nell’anno.
b) Occupazioni temporanee
- il pagamento del Canone va effettuato in unica soluzione anticipatamente all’atto di ritiro della concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Il versamento dovrà, comunque, essere effettuato prima dell’inizio previsto per l’occupazione.
Per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale (che si ripetono automaticamente poiché effettuate in alcuni giorni fissi della settimana il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 marzo relativamente alle occupazioni che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno ed entro la data di inizio dell’occupazione per le concessioni relative ai posteggi di carattere stagionale di durata inferiore all’anno;
- per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale (che si ripetono automaticamente, poiché effettuate in alcuni giorni fissi della settimana, il pagamento dovrà essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31/03 relativamente alle occupazioni che si svolgono per tutto l'arco temporale dell'anno ed entro la data di inizio dell’occupazione per le concessioni relative ai posteggi di carattere stagionale di durata inferiore all’anno;
- è ammessa, tuttavia, la possibilità di pagamento rateale per importi superiori a quelli indicati nella lettera a) del presente articolo con le seguenti modalità:
• per le occupazioni sorte in xxxxx x'xxxx, xx x. 0 rate di eguale importo da corrispondere la prima in via anticipata rispetto al ritiro della concessione, comunque, prima dell’inizio previsto per l’occupazione e la seconda entro il giorno in cui termina l'occupazione stessa;
• per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno, in n. 4 rate d'eguale importo aventi le medesime scadenze previ- ste per quelle permanenti relativamente alle annualità successive alla prima;
• per le occupazioni derivanti da concessioni di posteggio pluriennale aventi carattere sta- gionale di durata inferiore all’anno, in n. 2 rate di uguale importo da corrispondere la prima entro la data di inizio occupazione e la seconda entro il giorno di scadenza dell’occupazione stessa.
2) In ogni caso, qualora la data di scadenza prevista per il pagamento dell'intero o di una rata cada in un giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
3) I suddetti termini di versamento possono essere sospesi o differiti con delibera di Giunta comunale in caso di motivata necessità e/o urgenza.
ART. 12 – Accertamento e riscossione coattiva
1) Il Comune provvede, nell'ambito della propria attività di verifica ed accertamento, al recupe- ro dei canoni non versati alle scadenze previste e all’applicazione delle indennità per le occupa- zioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi della Legge 160/2019.
2) La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al DPR 602/1973 o ingiunzione fiscale, di cui al RD 639/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all’art. 1, comma 792 della Legge 160/2019 ess.mm.ii..
3) Si applicano le procedure di cu all'art. 15 bis e ss.mm.ii. del vigente Regolamento generale sulle Entrate.
ART. 13 – Rimborsi
1) Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione comunale, le somme o le maggiori somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui é stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2) Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi al tasso previsto dal regolamento generale delle entrate, calcolati con maturazione giorno per giorno, dalla data dell’eseguito versamento ovvero dalla data in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
3) Non si procederà al rimborso di somme, al netto degli interessi maturati, pari od inferiori a 10,00 Euro.
ART. 14 - Sanzioni
1) Sulle somme omesse o parzialmente versate si applica la sanzione del 30% del canone, mentre per le somme tardivamente versate si applica la sanzione del 15%; è data possibilità al soggetto passivo di ravvedersi tramite l’auto-applicazione, al momento del versamento, della sanzione pari al 10% dell’importo del Canone dovuto, qualora la violazione non sia già stata constatata e, comunque, non abbiano avuto inizio ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento.
2) Per le occupazioni abusive ovvero per quelle difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa del 100% dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al precedente art. 5, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
3) Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con l’osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4) Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
ART. 15 – Contenzioso
1) Le controversie concernenti l’applicazione del Canone restano riservate all’autorità giudizia- ria competente.
ART. 16 – Trattamento dei dati personali
1) I dati acquisiti al fine dell’applicazione del Canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.
ART. 17 - Disposizioni finali
1) Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e re- golamenti vigenti.
2) E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompati- bile con quelle del presente Regolamento.
3) In via del tutto eccezionale ed esclusivamente per l’anno 2021, qualora la permanenza dell’emergenza sanitaria da COVID - 19 rendesse necessario adottare misure di sostegno a favore delle imprese al fine di contenerne le conseguenze negative di carattere economico e finanziario, è consentito alla Giunta comunale, in via di urgenza, stabilire ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni del Canone; il relativo provvedimento dovrà essere successivamente ratificato dal Consiglio comunale.