1. PREMESSA 5
ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO
ALLEGATO 5 CAPITOLATO TECNICO
SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E
S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000
3. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 9
3.2 DURATA DELLA CONVENZIONE, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E DEGLI ATTI AGGIUNTIVI 10
4. MODALITA’ DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE 15
4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA AL SERVIZIO 18
4.2 RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA 19
4.3 PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ 20
4.4 VALUTAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ 22
4.5 ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA 23
4.5.1 ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA 23
4.9 ORDINI DI ATTIVITÀ EXTRA CANONE 30
5.1 SERVIZI DI GESTIONE E COORDINAMENTO 31
5.1.1 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 31
5.1.2 ASSISTENZA NELLE RELAZIONI 32
5.1.4 COORDINAMENTO CENTRALE 34
5.2.1 DUE DILIGENCE PER LA SICUREZZA (DDS) 35
5.2.2 PIANO DELLE COMPETENZE E DELLE RESPONSABILITA’ (PCR) 41
5.2.3 SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEI COMPITI (SAC) 46
5.2.4 PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (PPI) 50
5.2.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) 56
5.2.6 SISTEMA PREMIANTE INAIL (SPI) 65
5.3.1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR) 68
5.3.2 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) 96
5.3.3 PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO (PMA) 101
5.3.4 PIANI DI PREVENZIONE ED EMERGENZA (PPE) 107
5.3.5 SERVIZIO DI PREVENZIONE (SDP) 117
5.4 SERVIZI ALLE PERSONE 127
5.4.1 PIANO DI FORMAZIONE INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO (PFIA) 127
5.4.2 CORSI DI FORMAZIONE (CDF) 136
5.4.3 PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA (PSS) 142
6. VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL LIVELLO DI SERVIZIO 158
6.1 LIVELLO DI SERVIZIO 159
6.1.1 INDICATORE DI PUNTUALITA’ (IP) 160
6.1.2 INDICATORE DI SODDISFAZIONE DEL SUPERVISORE 161
6.1.3 INDICATORE DI SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI 162
7. PENALI 165
7.1 PENALI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 165
7.2 ALTRE PENALI 166
8. MONITORAGGIO DELLA CONVENZIONE 168
8.1 VERIFICHE ISPETTIVE 168
9. REPORTISTICA 169
9.1 REPORTISTICA AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI 170
9.1.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA SEMESTRALE 170
9.1.2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA FINALE 170
9.2 REPORTISTICA CONSIP 170
9.2.1 FLUSSI DATAMART E REPORT SPECIFICI 170
9.2.2 RELAZIONI SEMESTRALI SULL’ANDAMENTO DELLA CONVENZIONE 170
9.2.3 RELAZIONE FINALE 172
10. PAGAMENTI 172
10.1 MODALITA’ DI PAGAMENTO 172
10.2 ATTIVITÀ UNA TANTUM 173
10.3 ATTIVITÀ A CANONE 174
10.4 ATTIVITÀ EXTRA CANONE 174
11. DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E AMMINISTRATIVE 174
11.1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DI RIFERIMENTO 174
11.2 DOCUMENTI CONTRATTUALI 175
11.3 ONERI ED OBBLIGHI DEL FORNITORE 175
11.3.1 SEDI OPERATIVE 176
11.3.2 ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE 176
11.4 ESECUZIONE DEI SERVIZI 177
APPENDICI AL CAPITOLATO:
Appendice 1: Modello di Richiesta Preliminare di Fornitura Appendice 2: Modello di Ordinativo Principale di Fornitura
Appendice 3: Modello di Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura Appendice 4: Modello di Verbale di Consegna
Appendice 5: Modello Ordine di attività Extra Canone Appendice 6: Flussi Datamart
Appendice 7: Schema Verifiche Ispettive Appendice 8: Schema penali
Appendice 9: Protocolli Formativi e Sessioni di addestramento
1. PREMESSA
Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, l’affidamento dei servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione, da stipularsi ai sensi dell’art. 26 della Legge 488/99 e dell’art. 58 legge n. 388/2000 e s.m.i.
Il modello normativo sopra citato prevede che:
▪ CONSIP S.p.A., in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze, esperisca una gara europea, ex art. 26 della Legge 488/99 e s.m.i., per individuare le migliori condizioni contrattuali;
▪ il Fornitore (ovverosia, l’Impresa o il Consorzio di Imprese o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario di uno o più lotti in cui é suddivisa la gara) stipuli la Convenzione con CONSIP S.p.A. e si obblighi a prestare i servizi in favore delle Amministrazioni Contraenti;
▪ la singola Amministrazione interessata aderisca alla Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi Principali di Fornitura.
2. DEFINIZIONI
TERMINI | DEFINIZIONI |
Addetto al servizio di prevenzione e protezione | Art. 2 comma 1 lettera g) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. |
Amministrazioni | La Pubblica Amministrazione che manifesta la propria intenzione di utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; tale intenzione è manifestata mediante l’emissione di una Richiesta Preliminare di Fornitura tesa ad ottenere la predisposizione da parte del Fornitore del Piano Dettagliato delle Attività. |
Amministrazioni Contraenti | La Pubblica Amministrazione che utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico mediante l’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura. |
Fornitore | L’impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico. |
Attività a canone | Attività periodiche che si svolgeranno per tutta la durata del contratto (es. Piano di Sorveglianza Sanitaria, Piano delle Competenze e Responsabilità, Piano Pluriennale degli Investimenti, |
La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel Capitolato Tecnico e le relative definizioni.
ecc.). Il corrispettivo economico da corrispondere per tali attività verrà determinato con i prezzi contenuti nell’allegato 9 al Disciplinare di gara al netto dei ribassi offerti. | |
Attività extra canone | Attività non comprese nelle attività remunerate con un Canone e diverse dalle Attività una tantum (es. visite mediche, esami strumentali necessari alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, ecc.). Tali attività, ad eccezione di quelle inserite nell’Ordinativo Principale di Fornitura, saranno gestite mediante ordini di Attività extra canone e quindi saranno eseguite previa autorizzazione del Supervisore. Il corrispettivo economico da corrispondere per tali attività verrà determinato con i prezzi contenuti nell’allegato 9 al Disciplinare di gara al netto dei ribassi offerti. |
Attività una tantum | Attività non periodiche diverse dalle Attività extra canone (es. DUVRI, SGSL, Due Diligence per la Sicurezza, ecc.). Il corrispettivo economico da corrispondere per tali attività verrà determinato con i prezzi contenuti nell’allegato 9 al Disciplinare di gara al netto dei ribassi offerti. |
Atto Aggiuntivo all'Ordinativo Principale di Fornitura | Documento con il quale le Amministrazioni Contraenti integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura integrando/modificando le condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Dettagliato delle Attività e/o nel Verbale di Consegna. |
Canone | Corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività a Canone e che verrà determinato con i prezzi contenuti nell’allegato 9 al Disciplinare di gara al netto dei ribassi offerti in sede di Gara dal Fornitore, e di quanto specificato nel Piano Dettagliato delle Attività. |
Consip | La Consip S.p.A. rappresenta l’organismo societario al quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato la conclusione, per conto del Ministero medesimo, delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime. |
Corrispettivo Una Tantum | Corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività Una Tantum e che verrà determinato con i prezzi contenuti nell’allegato 9 al Disciplinare di gara al netto dei ribassi offerti. |
Corrispettivo extra canone | Corrispettivo economico con cui sono compensate le Attività Extra Canone e che verrà determinato con i prezzi contenuti nell’allegato 9 al Disciplinare di gara al netto dei ribassi offerti. |
Datore di Lavoro | Art. 2 comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. |
Edificio | Struttura dotata di autonomia tecnico funzionale. Per edificio si intende anche un complesso costituito da un insieme di edifici |
collegati o meno fisicamente tra di loro ma caratterizzati dalla presenza di parti comuni che ne determinano la sostanziale unitarietà, dotato di autonomia tecnico funzionale | |
Fornitore | L'Impresa o il Consorzio di Imprese o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggiudicatario di uno o più lotti in cui é suddivisa la gara, che stipula la Convenzione con CONSIP S.p.A. e si obbliga a prestare, in favore delle Amministrazioni Richiedenti, le attività conseguenti alle singole Richieste Preliminari di Fornitura, nonché, in favore delle Amministrazioni Contraenti, i Servizi conseguenti ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura. |
Gestore del Servizio | La persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile - nei confronti della singola Amministrazione Contraente - della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste nell’Ordinativo Principale di Fornitura, negli eventuali Atti Aggiuntivi e negli Ordini di attività extra canone. Tale figura è descritta al paragrafo 4.1. |
Lavoratore | Lavoratore subordinato che presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui. |
Medico Competente | Art. 2 comma 1 lettera h) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. |
Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) | Documento, corrispondente al modello di cui all’Appendice 2 del presente Capitolato Tecnico, con il quale le Amministrazioni Contraenti, attraverso le modalità descritte al successivo Capitolo 4, ordinano i Servizi, in conformità alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali di cui rispettivamente all’Offerta Economica ed all’Offerta Tecnica. |
Ordine di Attività extra canone | Documento con il quale l’Amministrazione Contraente richiede/autorizza una specifica attività straordinaria la cui esecuzione è remunerata con un corrispettivo extra-canone (rif. Appendice 5 al Capitolato Tecnico). |
Piano Dettagliato delle Attività (PDA) | Documento redatto dal Fornitore a seguito del sopralluogo, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei servizi. Il PDA, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati. Una volta approvato dall’Amministrazione Richiedente, tale documento sarà parte integrante dell’Ordinativo Principale di Fornitura. |
Plafond | Importo addizionale, rispetto all’Importo Massimo della presente Convenzione, il cui utilizzo è disciplinato al Paragrafo 3.3. |
Programma Operativo | Programma semestrale, su base giornaliera, con schedulazione, anche in forma grafica delle attività, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento (rif. par. 4.6). |
Responsabile del Servizio | La persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile della Convenzione in oggetto nei confronti della Consip S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti. |
Al Responsabile del Servizio è delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle attività descritte al paragrafo 4.1. | |
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | Art. 2 comma 1 lettera i) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. |
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | Art. 2 comma 1 lettera f) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. |
Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) | Documento che le singole Amministrazioni Richiedenti inviano al fornitore ai fini della predisposizione da parte di quest’ultimo del Piano Dettagliato della Attività, necessario ai fini dell’eventuale emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura è contenuto nell’Appendice 1 del presente Capitolato Tecnico. |
Superficie lorda complessiva | La Superficie lorda complessiva dell’edificio o del complesso funzionale oggetto del contratto è costituita dalla somma delle superfici lorde dei diversi livelli utilizzabili, che possono articolarsi in: - piani, totalmente o parzialmente, interrati che siano praticabili ed utilizzati dall’Amministrazione anche per funzioni semplici quali ad esempio depositi, magazzini, vani tecnici, archivi. Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i piani di fondazione (ispezioni delle fondazioni), le intercapedini orizzontali e verticali, anche se ispezionabili, ed ogni altro “vano morto” non utilizzabile senza interventi di modifica della condizione; - piani fuori terra ai diversi livelli (piano terra e piani in elevazione); - soppalchi o livelli interpiano compresi tra i piani fuori terra; - piano sottotetto comprendente gli spazi utilizzabili per la funzione principale ed accessoria propria dell’edificio e dotati dei requisiti di usabilità/agibilità. Non rientrano nel computo le terrazze non calpestabili, le chiostrine e gli spazi aperti nonché gli elementi decorativi esterni (pilastri, lesene, cornici, etc.) aggettanti dalle facciate dell’edificio. Non rientrano nella superficie da includere nei compensi contrattuali a canone i sottotetti o i soppalchi non utilizzati anche se ispezionabili. |
Supervisore | Rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti fra l’Amministrazione Contraente e il Fornitore per la gestione dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Al Supervisore verrà demandato il compito di monitoraggio e controllo della corretta e puntuale esecuzione del contratto e diventerà l’interfaccia ed il rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore. |
Unità Ordinanti | Persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitate ad effettuare, previa registrazione sul sito delle Convenzioni, le Richieste Preliminari di Fornitura, gli Ordinativi Principali di Fornitura e gli Atti Aggiuntivi |
Unità produttiva | Struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. |
Verbale di Consegna | Documento da allegarsi all’Ordinativo Principale di Fornitura con il quale il Fornitore prende formalmente in carico l’esecuzione dei servizi richiesti con il menzionato Ordinativo. |
3. CARATTERISTICHE DELL’APPALTO
3.1 OGGETTO
L'appalto ha per oggetto la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo gli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
I servizi oggetto dell’appalto sono indicati singolarmente nell’elenco seguente con evidenza della macrocategoria di appartenenza e successivamente descritti in dettaglio.
In particolare il fornitore svolge i seguenti servizi:
1 Servizi di Gestione e Coordinamento
▪ Segreteria organizzativa
▪ Assistenza nelle relazioni
▪ Sistema Informativo
▪ Coordinamento Centrale
2 Servizi Organizzativi
▪ Due Diligence per la Sicurezza (DDS)
▪ Piano Competenze e Responsabilità (PCR)
▪ Supporto nell’Attuazione dei Compiti (SAC)
▪ Piano Pluriennale degli Investimenti (PPI)
▪ Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
▪ Sistema Premiante Inail (SPI)
3 Servizi Tecnici
▪ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
▪ Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)
▪ Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)
▪ Piani di Prevenzione ed Emergenza (PPE)
▪ Servizio di Prevenzione (SdP)
4 Servizi alle Persone
▪ Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA)
▪ Corsi di Formazione (CdF)
▪ Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS)
I servizi saranno ordinati attraverso Ordinativi Principali di Fornitura, Atti Aggiuntivi all’OPF e Ordini di Attività extra canone.
I Servizi di Gestione e Coordinamento, ad eccezione del servizio di Coordinamento Centrale, saranno automaticamente attivati con l’affidamento di uno o più dei servizi compresi tra i Servizi Organizzativi, Tecnici e alle Persone.
Il costo dei Servizi di Gestione e Coordinamento, ad eccezione del servizio di Coordinamento Centrale, si intende compreso nel costo dei servizi attivati.
I Servizi Tecnici, i Servizi Organizzativi ed i Servizi alle Persone saranno remunerati in base ai prezzi indicati nell’allegato 9 al disciplinare di Gara al netto del ribasso offerto in sede di offerta.
In base alla modalità di remunerazione le attività possono essere classificate in:
▪ Attività a canone;
▪ Attività extra canone;
▪ Attività una tantum.
Fermo restando l’obiettivo di conseguire maggiori risparmi attraverso l’integrazione dei servizi, la convenzione assicura alle Amministrazioni Contraenti le condizioni di massima flessibilità di acquisto.
La convenzione prevede infatti servizi completamente indipendenti tra loro e singolarmente acquistabili dalle Amministrazioni, al fine di assicurare una maggiore personalizzazione rispetto alle proprie esigenze sia tecniche che economiche.
Le Amministrazioni potranno aderire alla convenzione attraverso Ordinativi Principali di Fornitura personalizzati, selezionando i servizi e le attività desiderate e, ove specificato, scegliendo tra le varie modalità di erogazione dei servizi stessi, in particolare nei casi di servizi già attivi, già in corso di esecuzione, o comunque già affidati ad altro esecutore.
3.2 DURATA DELLA CONVENZIONE, DEI CONTRATTI ATTUATIVI E DEGLI ATTI AGGIUNTIVI
La Convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi entro i quali potranno essere emessi Ordinativi Principali di Fornitura, e potrà essere prorogata una sola volta per la durata massima di ulteriori 12 (dodici) mesi, su richiesta di Consip.
I singoli contratti attuativi, stipulati mediante Ordinativi Principali di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni, avranno durata di 3 (tre) anni nell'osservanza di quanto disposto nello Schema di Convenzione. Eventuali Atti aggiuntivi avranno durata fino al termine di scadenza previsto per l’Ordinativo Principale di Fornitura.
Ciascuna Convenzione si intende comunque conclusa, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati complessivamente emessi Ordinativi Principali di Fornitura e/o Atti Aggiuntivi per un importo pari alla somma dell’importo massimo previsto per il Lotto di riferimento, dell’importo del relativo plafond e dell’importo del relativo incremento fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985, fatto salvo, comunque, il ricorso al plafond di altri Lotti aggiudicati al medesimo Fornitore, laddove ricorrano le condizioni previste al successivo paragrafo 3.3.
In riferimento a ciascuna Convenzione, nel caso in cui alla decorrenza del termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della sua sottoscrizione l’importo, eventualmente incrementato (anche con riferimento al plafond del Lotto di riferimento), non sia stato ancora esaurito, la Convenzione stessa può essere prorogata, fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, sempre su richiesta scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore con raccomandata a.r., anticipata a mezzo telefax, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
La scadenza degli eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di attività extra canone, in ogni caso, non può essere superiore al termine di scadenza previsto per l’Ordinativo Principale di Fornitura.
Una volta scaduta/esaurita la Convenzione, non possono essere emessi Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
3.3 LOTTI E QUANTITATIVI
La gara è suddivisa in 6 (sei) lotti geografici così come di seguito riportati e l’Aggiudicatario di ciascun Lotto si obbliga ad accettare Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti fino a concorrenza dell’importo massimo, IVA esclusa, previsto per ciascun singolo Lotto e segnatamente:
- Lotto 1: Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria fino al raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro 17.000.000,00 (diciassettemilioni);
- Lotto 2: Regioni Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Xxxxxx Xxxxxxx fino al raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro 15.500.000,00 (quindicimilionicinquecentomila);
- Lotto 3: Regioni Sardegna, Toscana, Umbria e Marche fino al raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro 17.500.000,00 (diciassettemilionicinquecentomila);
- Lotto 4: Regioni Lazio e Abruzzo fino al raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro 18.500.000,00 (diciottomilionicinquentomila);
- Lotto 5: Regioni Campania, Molise e Puglia fino al raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro 16.500.000,00 (sedicimilionicinquecentomila);
- Lotto 6: Regioni Basilicata, Calabria e Sicilia fino al raggiungimento dell'Importo Massimo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni).
L’importo massimo previsto per ciascun Lotto può essere incrementato del valore economico del relativo plafond.
La somma dell’importo massimo del Lotto e del relativo plafond del Lotto medesimo, costituisce l’importo massimo complessivo del Lotto stesso.
Più precisamente, in riferimento a ciascun singolo Lotto, nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, eventualmente prorogato, il valore complessivo degli Ordinativi Principali di Fornitura e degli Atti Aggiuntivi raggiunga l’importo massimo indicato per il Lotto di riferimento (ovverosia, venga completamente eroso detto importo massimo), il Fornitore ha l’obbligo di prestare, alle medesime condizioni della Convenzione, i servizi oggetto della stessa fino a concorrenza del valore del plafond aggiuntivo del Lotto di riferimento, come di seguito indicato:
- Lotto 1: Euro 1.700.000,00 (unmilionesettecentomila/00);
- Lotto 2: Euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila/00);
- Lotto 3: Euro 1.750.000,00 (unmilionesettecentocinquantamila/00;
- Lotto 4: Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00);
- Lotto 5: Euro 1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00);
- Lotto 6: Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00).
Sempre con riferimento a ciascun Lotto, nel caso in cui prima della decorrenza del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito tanto l’importo massimo, quanto il plafond di cui sopra, la Consip S.p.A. si riserva di richiedere, ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare, alle medesime condizioni della Convenzione, un incremento del solo importo massimo indicato per ciascun Lotto (escluso, quindi, il valore del plafond), fino a concorrenza del limite di cui all’art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.
Nel caso di aggiudicazione di due o più lotti al medesimo Fornitore, quest’ultimo, in caso di esaurimento dell’importo massimo, del plafond e degli incrementi di cui all’art.27, comma 3, DM 28 ottobre 1985 di un lotto o più lotti, ha la facoltà di utilizzare il plafond di uno o più degli altri lotti di cui è aggiudicatario (di seguito Lotti Cedenti) al fine di soddisfare le ulteriori richieste di adesione (OPF e Atti Aggiuntivi) pervenute sui lotti esauriti (di seguito Lotti Beneficiari), ma soltanto al verificarsi di uno dei seguenti tre casi:
Caso 1:
decorsi almeno 270 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione del “Lotto cedente” e solo laddove siano verificate, su tale lotto, tutte le seguenti condizioni:
a) il valore economico degli Ordinativi Principali di Fornitura (OPF) e degli eventuali Atti Aggiuntivi (AAOPF) complessivamente emessi sul “Lotto cedente” sia cumulativamente inferiore al 50% dell’importo massimo del medesimo “Lotto cedente”;
b) il valore economico degli Ordinativi Principali di Fornitura (OPF), degli eventuali Atti Aggiuntivi (AAOPF) e dei Piani Dettagliati delle Attività (PDA) complessivamente emessi sul “Lotto cedente” sia cumulativamente inferiore al 90% dell’importo massimo del medesimo “Lotto cedente”.
Caso 2:
decorsi almeno 360 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione del “Lotto cedente” e solo laddove siano verificate, su tale lotto, tutte le seguenti condizioni:
a) il valore economico degli Ordinativi Principali di Fornitura (OPF) e degli eventuali Atti Aggiuntivi (AAOPF) complessivamente emessi sul “Lotto cedente” sia cumulativamente inferiore al 65% dell’importo massimo del medesimo “Lotto cedente”;
b) il valore economico degli Ordinativi Principali di Fornitura (OPF), degli eventuali Atti Aggiuntivi (AAOPF) e dei Piani Dettagliati delle Attività (PDA) complessivamente emessi sul “Lotto cedente” sia cumulativamente inferiore al 115% dell’importo massimo del medesimo “Lotto cedente”.
Caso 3:
decorsi almeno 450 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione del “Lotto cedente” e solo laddove siano verificate, su tale lotto, tutte le seguenti condizioni:
a) il valore economico degli Ordinativi Principali di Fornitura (OPF) e degli eventuali Atti Aggiuntivi (AAOPF) complessivamente emessi sul “Lotto cedente” sia cumulativamente inferiore all’80% dell’importo massimo del medesimo “Lotto cedente”;
b) il valore economico degli Ordinativi Principali di Fornitura (OPF), degli eventuali Atti Aggiuntivi (AAOPF) e dei Piani Dettagliati delle Attività (PDA) complessivamente emessi sul “Lotto cedente” sia cumulativamente inferiore al 140% dell’importo massimo del medesimo “Lotto cedente”.
Nel caso in cui uno o più dei tre suddetti casi si presenti contemporaneamente per due o tre “Lotti cedenti” aggiudicati al medesimo Fornitore, il Fornitore aggiudicatario può avvalersi del plafond dei “Lotti cedenti” a partire dal Lotto per il quale il rapporto tra il valore economico degli Ordinativi Principali di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi complessivamente emessi e l’importo massimo risulti inferiore e, solo dopo l’esaurimento del plafond di tale Xxxxx, eventualmente accedere al plafond dei restanti “Lotti cedenti”, seguendo la medesima regola.
L’accesso al plafond di uno o più degli altri Lotti aggiudicati al medesimo Fornitore deve essere preventivamente comunicato, con raccomandata a.r. anticipata a mezzo telefax, a Consip S.p.A.
ESEMPIO 1
Il Fornitore risulta aggiudicatario del Lotto 5 (di importo massimo di Euro 16.500.000,00) e del Lotto 6 (di importo massimo di Euro 15.000.000,00).
Al verificarsi del Caso 1 si ha che:
1. relativamente al Lotto 6, “Lotto beneficiario”, è stato consumato l’intero importo massimo (Euro 16.500.000,00), l’intero plafond (Euro 1.650.000,00) nonché l’incremento di due quinti dell’importo massimo;
2. relativamente al Lotto 5, ”Lotto cedente”, il rapporto tra il valore economico degli OPF e degli AAOPF complessivamente emessi (Euro 7.425.000,00) e l’importo massimo (Euro 16.500.000,00) è pari al 45%;
3. e sempre relativamente al Lotto 5, “Lotto cedente”, il rapporto tra la somma del valore economico degli OPF, degli AAOPF e dei PDA complessivamente emessi (Euro 14.025.000,00) e l’importo massimo è pari all’85%.
Pertanto, decorsi almeno 270 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione del Lotto 5, il Fornitore aggiudicatario potrà utilizzare il plafond del Lotto 5 per soddisfare le richieste di adesione delle Amministrazioni (OPF e AAOPF) relative alla Convenzione del Lotto 6.
ESEMPIO 2
Il Fornitore risulta aggiudicatario del Lotto 1 (di importo massimo di Euro 17.000.000,00), del Lotto 3 (di importo massimo di Euro 17.500.000,00) e del Lotto 5 (di importo massimo di Euro 16.500.000,00).
Al verificarsi del Caso 1 si ha che:
1.a. relativamente al Lotto 1, “Lotto beneficiario”, è stato consumato l’intero importo massimo (Euro 17.000.000,00), l’intero plafond (Euro 1.700.000,00) nonché l’incremento di due quinti dell’importo massimo;
2.a. relativamente al Lotto 3, “Lotto cedente 1”, il rapporto tra il valore economico cumulativo degli OPF e degli AAOPF complessivamente emessi (Euro 5.600.000,00) e l’importo massimo (Euro 17.500.000,00) è pari al 32%;
3.a. e sempre relativamente al Lotto 3, “Lotto cedente 1”, il rapporto tra la somma del valore economico degli OPF, degli AAOPF e dei PDA complessivamente emessi (Euro 10.500.000,00) e l’importo massimo è pari al 60%;
2.b. relativamente al Lotto 5, “Lotto cedente 2”, il rapporto tra il valore economico cumulativo degli OPF e degli AAOPF complessivamente emessi (Euro 5.775.000,00) e l’importo massimo (Euro 16.500.000,00) è pari al 35%;
3.b. e, sempre relativamente al Lotto 5, “Lotto cedente 2” il rapporto tra la somma del valore economico degli OPF, degli AAOPF e dei PDA complessivamente emessi (Euro 11.550.000,00) e l’importo massimo è pari al 70%.
Pertanto, decorsi almeno 270 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione del Lotto 3 e 5, il Fornitore, al fine di soddisfare le richieste di adesione delle Amministrazioni (OPF e AAOPF) relative alla Convenzione del Lotto 1, potrà utilizzare sia il plafond del Lotto 5, sia il plafond del Lotto 7.
Atteso tuttavia che il rapporto tra il valore economico degli OPF e degli AAOPF complessivamente emessi e l’importo massimo per il Lotto 3 (32%) risulta essere inferiore al rapporto tra il valore economico degli OPF e degli AAOPF complessivamente emessi e l’importo massimo per il Lotto 5 (35%), il Fornitore aggiudicatario dovrà necessariamente utilizzare prima il plafond del Lotto 3 e, una volta esaurito detto plafond, ove ve ne sia ancora la necessità, utilizzare quello del Lotto 5.
Gli importi massimi indicati, ed i relativi plafond riferiti a ciascun Lotto, non sono in alcun modo vincolanti né per la Consip S.p.A. né per le Amministrazioni Contraenti che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di Ordinativi Principali di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detti importi.
Gli effettivi importi da fornire pertanto saranno determinati fino alla concorrenza dei predetti importi massimi, eventualmente incrementati, e dei relativi plafond riferiti a ciascun singolo Lotto, in base agli Ordinativi Principali di Fornitura e agli Atti Aggiuntivi deliberati dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione.
L’importo del singolo Ordinativo Principale di Fornitura è definito in base alla somma dei seguenti importi parziali:
- importo a canone dei servizi;
- importo extra-canone;
- importo una tantum.
L’utilizzazione della Convenzione relativa a ciascun Lotto da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato al successivo paragrafo 4 “Modalità di adesione alla convenzione”.
4. MODALITA’ DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE
L’Amministrazione per aderire alla Convenzione ed attivare il servizio dovrà seguire il seguente iter procedurale:
• effettuare l’apposita Registrazione sul Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ( Sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx)
• emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura attenendosi a quanto prescritto all’interno del paragrafo 4.2;
• valutare il Piano Dettagliato delle Attività consegnato dal Fornitore;
• emettere l’Ordinativo Principale di Fornitura;
• formalizzare il Verbale di Consegna e il Programma Operativo.
Il Fornitore, una volta ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura dovrà:
• verificare la correttezza ed il rispetto dei requisiti;
• comunicare la validità formale ed il rispetto dei requisiti (e comunque prestare il supporto necessario per la corretta formalizzazione) e concordare la data per il sopralluogo;
• effettuare il sopralluogo preliminare;
• elaborare e trasmettere all’Amministrazione il Piano Dettagliato delle Attività (PdA);
• recepire nel Piano Dettagliato delle Attività (PdA) le eventuali evidenze dell’Amministrazione;
• formalizzare il Verbale di Consegna ed il Programma Operativo.
Nel seguito viene descritto il processo di attivazione dei servizi oggetto della Convenzione ed il contenuto di ognuno dei documenti sopra riportati.
FORNITORE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
Registrazione alla Sezione delle Convenzioni
ASSUNTORE
Registrazione alla Sezione delle Convenzioni
FORNAITSSUONRTEORE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
PPrereddisisppoossizioizionnee RRiicchhiieeststaa PPrerellimimininaarere ddii FFoorrnnitituurraa
NoNottiiffiiccaa ddii nnoonn vvaaliliddiittàà
Predisposizione Richiesta Preliminare di Fornitura
Notifica di non validità
RPF Non Valida
Verifica requisiti RPF entro 7 gg
VVeerifrificicaa rereqquuisisititii RRPPFF eennttrroo 77 gggg
RPF Valida
NoNottiiffiiccaa didi vvaalliididittàà ee ccoonntatattttoo ccoonn PPAA ppeerr ssoopprraalllluuoogogo
Esecuzione sopralluogo
(entro 15 gg dalla data dell’RPF valida)
Notifica di validità e contatto con PA per sopralluogo
Esecuzione sopralluogo
(entro 15 gg dalla data dell’RPF valida)
DeDeffininizioizionnee PPiiananoo DDeetttatagglliiaattoo dedellllee AAtttitivviittàà ((eenntrtroo 4455 gggg dadallllaa ddatataa dedellll’’RRPFPF vvalaliiddaa))
Definizione Piano Dettagliato delle Attività (entro 45 gg dalla data dell’RPF valida)
Verifica PDA (entro 30 gg dalla ricezione)
Verifica PDA (entro 30 gg dalla ricezione)
mancata approvazione / deduzioni
RReevvisisioionnee PDPDII (e(ennttrroo 2200gggg dadall rriicceevviimemennttoo ddeelllele dededuduzziioonnii))
Revisione PDI (entro 20gg dal ricevimento delle deduzioni)
Approvazione PDA
FFoormrmaallizzaizzaziozionnee PDPDAA
Firma / emissione Ordinativo Principale di Fornitura
Sottoscrizione Verbale di Consegna
(entro 7 gg dalla formalizzazione dell’OPF)
CoConnsseeggnnaa dedell PPrroogrgraammamma OOppeerarattivivoo ((coconntteessttuuaallee aall VVeerrbaballee didi CCoonnsseegngnaa))
Formalizzazione PDA
Consegna del Programma Operativo (contestuale al Verbale di Consegna)
Sottoscrizione Verbale di Consegna
(entro 7 gg dalla formalizzazione dell’OPF)
Firma / emissione Ordinativo Principale di Fornitura
Erogazione
dei Servizi (entro 7 gg dall’emissione dell’OPF)
Erogazione
dei Servizi (entro 7 gg dall’emissione dell’OPF)
Figura 1 - Processo di attivazione dei servizi oggetto della Convenzione
4.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEDICATA AL SERVIZIO
La struttura organizzativa dovrà essere costituita dalle seguenti figure/funzioni minime dedicate alla gestione della Convenzione e dei Servizi.
Da parte del Fornitore:
• il Responsabile del Servizio: la persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile della Convenzione in oggetto nei confronti della Consip
S.p.A. e di tutte le Amministrazioni Contraenti.
Tale figura dovrà essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale.
Al Responsabile del servizio è delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle seguenti attività:
- monitoraggio e previsione del livello di adesione e di erosione del massimale del Lotto di riferimento;
- programmazione, organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nella Convenzione e nel singolo Ordinativo Principale di Fornitura;
- gestione dei rapporti con gli Organismi di Ispezione incaricati da Consip per il monitoraggio della Convenzione;
- gestione dei servizi relativamente al raggiungimento degli obiettivi e all’applicazione delle eventuali penali;
- processo di fatturazione;
- adempimento degli obblighi contrattuali in materia di dati, informazioni e reportistica nei confronti di Xxxxxx e delle Amministrazioni Contraenti per quanto di competenza;
- altre funzioni dichiarate in Offerta Tecnica e/o indicate nel PDA.
• il Gestore del Servizio: la persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della singola Amministrazione Contraente della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste nell’Ordinativo Principale di Fornitura, negli eventuali Atti Aggiuntivi e negli Ordini di attività extra canone.
Tale figura è dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione dei Servizi, alla quale è delegata la funzione di:
- gestione e controllo di tutti i Servizi Operativi e i Servizi Gestionali afferenti l’Ordinativo Principale di Fornitura ed eventuali Atti Aggiuntivi;
- emissione delle fatture;
- raccolta e gestione delle informazioni e della reportistica, necessaria al monitoraggio delle performance conseguite;
- gestione di richieste, segnalazioni e problematiche sollevate dalle Amministrazioni Contraenti;
- supporto tecnico all’attività degli Organismi di Ispezione incaricati da Consip per il monitoraggio della Convenzione;
- altre funzioni dichiarate in Offerta Tecnica e/o indicate nel PDA;
Da parte dell’Amministrazione Contraente:
• Il Supervisore, nominato dall'Amministrazione Contraente, è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i Servizi afferenti l’Ordinativo Principale di Fornitura e pertanto interfaccia unica e rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore. Al Supervisore, oltre all’approvazione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, del relativo Piano Dettagliato delle Attività e degli Ordini di attività extra canone, verrà demandato il compito di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione dei servizi, verificando il raggiungimento degli standard qualitativi richiesti tramite il sistema di indicatori previsti al Capitolo 6 del presente Capitolato. Il Supervisore, altresì, autorizza il pagamento delle fatture relative alle attività ordinarie, integrative e straordinarie.
4.2 RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA
La Richiesta Preliminare di Fornitura è il documento con cui l’Amministrazione formalizza il proprio interesse alla fruizione dei servizi previsti in Convenzione. La richiesta deve essere formalizzata secondo il fac-simile allegato al presente Capitolato (Appendice 1). La compilazione dei campi previsti nei succitati moduli è da ritenersi obbligatoria pena la non validità della richiesta ed il conseguente diritto del Fornitore di non dar seguito alla stessa.
Pur non costituendo obbligo alcuno per l’Amministrazione Contraente ad attivare il servizio mediante Ordinativo Principale di Fornitura, la Richiesta Preliminare di Fornitura vincola:
l’Amministrazione a:
▪ ad individuare il Supervisore che supporti il Fornitore nella fase di sopralluogo ai luoghi di lavoro;
▪ mettere a disposizione del Fornitore, al momento del sopralluogo, tutta la documentazione tecnica in proprio possesso per la stesura del Piano Dettagliato delle Attività, compresi i documenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
▪ analizzare il Piano Dettagliato delle Attività e formalizzarne le deduzioni; il Fornitore a:
▪ eseguire un sopralluogo presso il richiedente per individuare le reali esigenze dell’Amministrazione relativamente alla gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro;
▪ redigere del Piano Dettagliato delle Attività.
Il Fornitore, ricevuta la Richiesta Preliminare di Fornitura, deve controllare la validità della stessa in base a quanto definito nel presente paragrafo. Entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento della richiesta, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare in forma scritta, a mezzo telefax (o posta elettronica certificata laddove indicata nella richiesta), all’Amministrazione Contraente (nella persona indicata dalla stessa) la validità o meno della Richiesta Preliminare di Fornitura, concordando, in caso positivo, una data per il sopralluogo congiunto con il Supervisore, da effettuarsi entro 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dalla data di emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura, salvo diversi accordi tra le parti.
Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, relativamente alla notifica di validità della Richiesta Preliminare di Fornitura e all’esecuzione del sopralluogo, determina l’applicazione da parte di Consip S.p.A. delle relative penali previste nel paragrafo par. 7.2.
4.3 PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ
A seguito del sopralluogo effettuato, il Fornitore darà seguito alla progettazione e preventivazione del servizio redigendo, secondo il modello indicato dallo stesso Fornitore nell’Offerta tecnica, una prima versione del Piano Dettagliato delle Attività, che dovrà essere valutata dall’Amministrazione.
Il Fornitore ha l'obbligo di presentare il Piano Dettagliato delle Attività, entro 45 giorni solari dalla data di ricevimento della Richiesta Preliminare di Fornitura valida, pena l’applicazione della penale di cui al par. 7.2 .
Il Piano Dettagliato delle Attività è un elaborato documentale che formalizza la “configurazione dei servizi” da attivare proposti dal Fornitore in funzione delle esigenze rilevate e delle specifiche richieste dell’Amministrazione Richiedente. Il Piano Dettagliato delle Attività ha l’obiettivo di fornire all’Amministrazione le necessarie informazioni per valutarne il contenuto dei servizi offerti, in termini di: pianificazione delle attività, modalità operative e gestionali e corrispettivi economici dei servizi.
Il Piano sarà articolato in sezioni che devono riportare, in maniera chiara e dettagliata, le tipologie di informazioni di seguito indicate.
Sezione 1: Introduzione
In tale sezione del Piano Dettagliato delle Attività il Fornitore dovrà riportare i dati e le informazioni che consentano di:
- identificare l’Amministrazione Richiedente in riferimento alla Richiesta Preliminare di Fornitura ricevuta;
- indicare la versione del documento (prima redazione o versioni successive) e il riferimento del documento di cui il Piano Dettagliato delle Attività costituisce l’allegato (Ordinativo Principale di Fornitura, Atto Aggiuntivo all’OPF);
- identificare l’Unità Produttiva: il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentono di identificare gli Edifici/Complessi oggetto dei servizi dell’Unità Produttiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali (destinazione d’uso dell’edificio e delle sue parti), etc.;
- elenco per ciascun Edificio dei lavoratori con relative mansioni;
- calendario lavorativo, con indicazione per ciascun Edificio dei giorni e degli orari di apertura nonché periodi dell’anno in cui è prevista la chiusura completa;
- altro.
I dati e le informazioni indicati dovranno essere riportati per ciascuno Edificio dell’Unità Produttiva.
Sezione 2: Valutazione documentazione esistente
Il Fornitore a seguito dei sopralluoghi e delle interviste con il Supervisore, dovrà valutare ed elencare, dandone evidenza in questa sezione, tutta la documentazione in possesso dell’Amministrazione relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come meglio specificato nei paragrafi relativi ai singoli servizi, indicando per ciascun documento il grado di revisione ritenuto necessario.
Tale valutazione è finalizzata ad evidenziare all’Amministrazione eventuali carenze rispetto al dettato normativo.
Sezione 3: Servizi richiesti
In tale sezione del Piano Dettagliato delle Attività, il Fornitore dovrà indicare i servizi ritenuti necessari per una gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con indicazione dell’eventuale accesso dell’Amministrazione Contraente ai pacchetti di servizi.
I servizi da attivare dovranno essere riportati per ciascuno Edificio dell’Unità Produttiva.
A. Attività Una Tantum
In questa sezione dovranno essere dettagliate le modalità di esecuzione di tutte le attività remunerate con un Corrispettivo una tantum quali ad es. la redazione della relazione finale di Due Diligence, l’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, la redazione del DUVRI, ecc. con indicazione della relativa valorizzazione economica in base ai prezzi al netto dei ribassi offerti e dei tempi di esecuzione delle stesse.
B. Attività a Canone
In questa sezione dovranno essere dettagliate le modalità di esecuzione di tutte le attività remunerate con un Canone annuale la cui esecuzione avviene con una periodicità stabilita quali ad es. la redazione ed aggiornamento del PCR, del PMA, del PFIA, del PPI, ecc. con indicazione della relativa valorizzazione economica in base ai prezzi al netto dei ribassi offerti. Tali attività dovranno essere erogate per tutta la durata del contratto.
C. Attività Extra Canone
In questa sezione dovranno essere dettagliate le modalità di esecuzione di tutte le attività non rientranti nelle Attività a canone sopra indicate, quali ad es. visite mediche con indicazione della relativa valorizzazione in base ai prezzi al netto dei ribassi offerti e dei tempi di esecuzione delle stesse.
Sezione 4: Gestione degli Indicatori di Prestazione
Questa sezione dovrà contenere le informazioni di base necessarie per la gestione ed il controllo del livello di servizio e degli indicatori, di cui al cap. 6. In questa sezione dovranno ad esempio essere riportati, per tutti i servizi richiesti, gli elementi per la valutazione degli indicatori di puntualità e di soddisfazione.
Sezione 5: Altro
Questa sezione potrà essere utilizzata per riportare informazioni relative ad altre situazioni di particolare interesse per l’erogazione dei servizi.
4.4 VALUTAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITÀ
L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato delle Attività, potrà, entro il termine di 30 giorni solari:
• approvarlo, senza richiedere modifiche;
• ovvero far pervenire, a mezzo del Supervisore, le proprie deduzioni al Fornitore, a mezzo fax o e-mail, il quale dovrà redigere una nuova versione che tenga conto delle predette osservazioni entro i successivi 20 giorni solari, pena l’applicazione della penale di cui al par. 7.2. In tal caso la nuova versione del Piano Dettagliato delle Attività avrà validità pari a 30 giorni solari dalla data di consegna da parte del Fornitore.
Il Piano Dettagliato delle Attività dovrà essere condiviso dal Datore di Xxxxxx e/o il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), dal Supervisore e, per le attribuzioni di loro competenza, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Qualora l’Amministrazione non formalizzi l’accettazione o le proprie deduzioni, nei limiti temporali sopra indicati, il Piano Dettagliato delle Attività e la relativa Richiesta Preliminare di Fornitura perderanno la propria validità; ciò significa la formale rinuncia da parte dell’Amministrazione all’acquisizione dei servizi di cui alla Richiesta Preliminare di Fornitura.
Sarà compito del Supervisore verificare sia che le richieste e le esigenze dell’Amministrazione siano state correttamente recepite ed esplicitate nel Piano, sia che le attività proposte dal Fornitore corrispondano ad effettive necessità dell’Amministrazione. La verifica dovrà essere sia di tipo tecnico che economico.
Le Attività extra canone indicate nel Piano Dettagliato delle Attività, qualora indicate già nell’Ordinativo Principale di Fornitura, non necessitano di Ordini di Attività extra canone.
A seguito dell’approvazione del Piano Dettagliato delle Attività, potrà essere emesso l’Ordinativo Principale di Fornitura.
Il Piano Dettagliato delle Attività approvato, redatto in duplice copia e firmato per accettazione dal Fornitore e dall’Amministrazione Contraente, deve essere allegato all’Ordinativo Principale di Fornitura.
4.5 ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA
Dopo aver valutato ed approvato il Piano Dettagliato delle Attività, l’Amministrazione potrà emettere l’Ordinativo Principale di Fornitura che costituisce il documento con il quale l’Amministrazione aderisce alla Convenzione.
All’Ordinativo Principale di Fornitura, emesso a sistema secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali e lo Schema di Convenzione, andrà integrato con l’invio del modulo di cui al fac-simile Appendice 2 al presente Capitolato debitamente compilato.
I servizi costituenti l’Ordinativo Principale di Fornitura, anche se ad erogazione posticipata, avranno un’unica scadenza che rimane fissata, al termine dei 3 (tre) anni, dall’attivazione del primo servizio ordinato.
All’Ordinativo sarà allegato inoltre il Piano Dettagliato delle Attività (par. 4.3) contenente il dettaglio delle Attività una tantum, a canone ed extra canone ordinate dall’Amministrazione Contraente.
Il Fornitore dovrà iniziare ad erogare i servizi di cui all’Ordinativo Principale di Fornitura entro e non oltre 7 giorni solari dall’emissione dell’Ordinativo stesso, ovvero nel maggior termine concordato con l’Amministrazione contraente, e comunque contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna (par. 4.6). Il ritardo nell’attivazione dei servizi, per cause imputabili al Fornitore, determina l’applicazione della penale di cui al par. 7.2.
Qualunque variazione all’Ordinativo Principale di Fornitura dovrà sempre essere ratificata mediante un Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura, sulla base del fac-simile allegato al presente Capitolato (Appendice 3).
4.5.1 ATTO AGGIUNTIVO ALL’ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA
L’Ordinativo Principale di Fornitura dovrà essere aggiornato/integrato/modificato sia per variazioni inerenti le Attività a canone sia per Attività extra canone sia per Attività
una tantum tramite Atto Aggiuntivo, in base al fac-simile riportato in allegato (rif. Appendice 3).
Qualunque sia il motivo dell’aggiornamento e il documento aggiornato, l’aggiornamento stesso deve essere formalizzato nel documento “Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura” (rif. fac-simile Appendice 3), che diventa parte integrante dell’Ordinativo Principale di Fornitura stesso.
L’emissione di uno o più Atti Aggiuntivi non comporta variazioni della scadenza del contratto di fornitura che rimane fissata al termine dei 3 anni dall’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura.
Pertanto tutti i servizi, attivati con Atti Aggiuntivi anche in tempi diversi, dovranno avere un’unica scadenza, coincidente con la data di scadenza del contratto di fornitura.
Gli Atti Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura potranno essere emessi solo durante il periodo di efficacia della Convenzione, mentre eventuali Atti Aggiuntivi che non comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo di Fornitura potranno essere emessi, anche dopo la scadenza/esaurimento della Convenzione, purché entro i limiti di durata del contratto di fornitura.
L’Atto Aggiuntivo all’Ordinativo Principale di Fornitura implica la necessità di aggiornamento anche del Piano Dettagliato delle Attività che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso ad integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.
4.6 VERBALE DI CONSEGNA
Il Verbale di Consegna rappresenta il documento con il quale il Fornitore inizia formalmente l'esecuzione dei servizi richiesti per l’effettiva durata dei contratti.
Il Verbale deve essere redatto in duplice copia, in contraddittorio tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta di entrambe le parti. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di attivazione dei servizi, cosi come previsto nel paragrafo 4.5 del presente Capitolato.
Il Verbale di Consegna costituisce di fatto uno strumento operativo, a supporto della gestione dell’Appalto, che potrà essere aggiornato in caso di eventuali variazioni che potrebbero intervenire durante tutta la durata del contratto.
Il Verbale di Consegna, dovrà essere redatto sulla base del modello allegato al presente Capitolato (Appendice 4) e conterrà le seguenti sezioni:
- Sezione 1: attestazione della presa in consegna della documentazione esistente;
- Sezione 2: organizzazione del Fornitore;
- Sezione 3: subappalto;
- Sezione 4: altro.
Si riporta di seguito una breve descrizione delle sezioni del Verbale di Consegna.
SEZIONE 1: Attestazione della presa in consegna della documentazione esistente
L’attestazione della presa in consegna è la sezione del Verbale di Consegna che contiene il dettaglio dei documenti presi in carico dal Fornitore. In particolare dovrà essere elencata tutta la documentazione in possesso dell’Amministrazione relativa agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che viene consegnata al Fornitore.
SEZIONE 2: Organizzazione del Fornitore
Tale sezione dovrà riportare l’organigramma nominativo relativo alla struttura predisposta dal Fornitore per la gestione operativa dei Servizi (personale delegato allo svolgimento delle attività) erogati nell’ambito dell’Ordinativo Principale di Fornitura. Devono essere riportati in particolare, per ciascun servizio, i nominativi degli esecutivi e dei tecnici che eseguiranno le attività. In tale sezione verranno anche riportati i nominativi del personale dell’Amministrazione Contraente abilitato alle informazioni del Sistema Informativo.
SEZIONE 3: Subappalto
In tale sezione il Fornitore, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia rispettato, in sede di gara, le prescrizioni previste dal Disciplinare di Gara, dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare per lo specifico Ordinativo Principale di Fornitura, i nominativi delle società a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi e l’attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e specificate nella Convenzione.
L’autorizzazione al subappalto verrà richiesta dal Fornitore alla Consip S.p.A. prima della redazione del Verbale di Consegna, che, invece, conterrà soltanto i servizi ed i nominativi dei subappaltatori autorizzati.
SEZIONE 4: Altro
Questa sezione potrà essere utilizzata per riportare informazioni relative ad altre situazioni di particolare interesse o di dettaglio per l’erogazione dei singoli servizi secondo quanto riportato nel presente Capitolato.
Qualunque variazione al Verbale di Consegna, anche riguardante una singola sezione dello stesso, dovrà sempre essere ratificata mediante un successivo Verbale di Consegna controfirmato dalle parti.
4.7 PROGRAMMA OPERATIVO
Il Programma Operativo delle Attività consiste nella schedulazione, con relativa rappresentazione grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento con indicazione dei termini di consegna della documentazione prevista nel presente Capitolato tecnico, relativamente ai singoli servizi attivati.
Il Programma Operativo sarà composto da un elaborato con le seguenti caratteristiche:
▪ Pianificazione semestrale: il programma dovrà contenere la pianificazione delle attività relativa a sei mesi, il mese in corso ed i cinque mesi successivi rispetto alla data di consegna dello stesso;
▪ Dettaglio giornaliero: il programma dovrà riportare i singoli giorni del semestre con indicazione puntuale del calendario previsto per lo svolgimento delle attività sia di natura continuativa sia di natura non continuativa (quali ad esempio corsi di formazione, visite mediche, prove di evacuazione ecc.) e i termini di consegna della documentazione prevista inerente i servizi attivati;
Il programma andrà aggiornato trimestralmente e consegnato al Supervisore entro il primo giorno di ogni trimestre, pena l’applicazione della penale di cui al par. 7.2. Il Supervisore potrà richiedere aggiornamenti più frequenti quando lo riterrà opportuno; il programma si intende approvato dal Supervisore con il criterio del silenzio assenso trascorsi 5 giorni lavorativi dalla ricezione.
Qualora nel Programma Operativo si prevedano tempistiche differenti per l’esecuzione delle attività e/o un maggior termine per la consegna della documentazione inerente i servizi attivati rispetto a quelli stabiliti nel presente Capitolato Tecnico, il Programma stesso dovrà essere comunque controfirmato per accettazione dal Supervisore, non trovando in tali casi applicazione il criterio del silenzio assenso.
Il primo Programma Operativo dovrà essere consegnato contestualmente alla firma del Verbale di Consegna ovvero all’inizio dell’erogazione dei servizi.
Il Fornitore organizzerà le attività in accordo con il Supervisore per ciò che riguarda i tempi e gli orari in modo da non intralciare il regolare funzionamento dell’attività lavorativa svolta nell’Unità produttiva.
Il controllo dell’effettiva esecuzione delle attività schedulate nel Programma Operativo dovrà risultare dallo stesso documento, mediante l’evidenziazione di eventuali scostamenti rispetto alla programmazione prevista.
4.8 PACCHETTI DI SERVIZI
Per favorire il conseguimento di risparmi derivanti da una reale gestione integrata della sicurezza, l’Amministrazione Contraente potrà beneficiare di sconti che saranno proposti dal Fornitore in fase di gara e si applicheranno qualora l’Amministrazione Contraente ordini più servizi appartenenti alla seguente lista:
▪ Piano delle Competenze e Responsabilità (PCR)
▪ Supporto nell’Attuazione dei Compiti (SAC)
▪ Piano Pluriennale degli Investimenti (PPI)
▪ Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
▪ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
▪ Piano delle Misure di Adeguamento (PMA)
▪ Piani di Prevenzione ed Emergenza (PPE)
▪ Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA)
Pacchetto n.1 | Pacchetto n.2 |
Da 3 o 4 servizi | 5 o più servizi |
Nel caso in cui un’Amministrazione ordini un numero di servizi presenti nella lista sopraindicata tali da ricadere nel primo o nel secondo pacchetto, acquisterà tali servizi ad un prezzo derivante dal ribasso offerto dal Fornitore sul prezzo posto a base d’asta per i servizi acquistati nei pacchetti Inferiore rispetto ai prezzi degli stessi servizi acquistati singolarmente.
Lo sconto verrà applicato a tutte le attività ordinate per ciascun servizio.
Ai fini del diritto ad usufruire dello sconto sui pacchetti, si sottolinea che per i servizi che prevedono attività principali e attività secondarie, la cui attivazione è subordinata all’attivazione delle attività principali, il servizio dovrà ritenersi ordinato anche se l’Amministrazione avrà attivato soltanto l’attività principale. In particolare sempre ai fini del diritto allo sconto sui pacchetti, si specifica che:
▪ il servizio Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dovrà ritenersi attivato solo se l’Amministrazione attiverà l’attività di Censimento fonti di rischio Redazione/Revisione DVR e Aggiornamento DVR;
▪ il servizio Piani di Prevenzione ed Emergenza (PPE) dovrà ritenersi attivato solo se l’Amministrazione attiverà tutte le attività previste nel servizio.
Qualora l’Amministrazione acquisisca il diritto a beneficiare del ribasso offerto per il pacchetto n.2, non sarà tenuto in considerazione il ribasso offerto per il pacchetto n.1.
Si precisa che lo sconto offerto sui pacchetti di servizi verrà applicato qualora il numero minimo di servizi previsto per i singoli pacchetti sia richiesto all’interno del medesimo Ordinativo Principale di Fornitura e che lo sconto sui pacchetti verrà applicato sui soli servizi appartenenti alla lista sopra indicata e non ai restanti servizi eventualmente presenti nell’Ordinativo.
Non beneficeranno, invece, di tale sconto, i prezzi dei servizi attivati tramite Atto Aggiuntivo.
Nel caso in cui nell’arco della durata contrattuale vengano meno le condizioni che avevano determinato la possibilità di applicare i prezzi scontati previsti dai pacchetti, la P.A. perderà il diritto di usufruire di detti sconti.
I diversi ribassi presentati in offerta economica applicati ai prezzi posti a base d’asta porteranno alla creazione di un listino che contiene tre elenchi prezzi alternativi (prezzi per i servizi acquistati singolarmente, prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto n.1 e prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto n.2).
La tabella seguente rappresenta un esempio di come si presenterà il listino. Per i servizi non acquistabili nei pacchetti, nel listino in corrispondenza delle colonne dei pacchetti, è riportato l’acronimo “n.a.” che sta per “non applicabile”.
Stralcio esemplificativo del listino prezzi:
DDS | DUE DILIGENCE PER LA SICUREZZA | prezzi per i servizi acquistati singolarmente | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 1 | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 2 | |
Codice | Voce | ||||
DDS1 | Due Diligence per la Sicurezza | fino a 5 Edifici | € XXX | n.a. | n.a. |
DDS2 | Due Diligence per la Sicurezza | per ogni Edificio da 6 fino a 20 | € XXX | n.a. | n.a. |
DDS3 | Due Diligence per la Sicurezza | per ogni Edificio oltre 20 | € XXX | n.a. | n.a. |
PCR | PIANO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA’ | prezzi per i servizi acquistati singolarmente | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 1 | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 2 | |
Codice | Voce | ||||
PCRF | Piano delle Competenze e Responsabilità | Forfait base (fino a 20 lavoratori) | € XXX | € YYY | € ZZZ |
PCR1 | Piano delle Competenze e Responsabilità | per ogni unità da 21 a 50 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
PCR2 | Piano delle Competenze e Responsabilità | per ogni unità da 51 a 500 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
PCR3 | Piano delle Competenze e Responsabilità | per ogni unità da 501 a 1000 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
PCR4 | Piano delle Competenze e Responsabilità | per ogni unità oltre i 1000 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SAC | SUPPORTO NELL’ATTUAZIONE DEI COMPITI | prezzi per i servizi acquistati singolarmente | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 1 | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 2 | |
Codice | Voce | ||||
SACF | Supporto all’attuazione dei compiti | Forfait base (fino a 20 lavoratori) | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SAC1 | Supporto all’attuazione dei compiti | per ogni unità da 21 a 50 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SAC2 | Supporto all’attuazione dei compiti | per ogni unità da 51 a 500 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SAC3 | Supporto all’attuazione dei compiti | per ogni unità da 501 a 1000 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SAC4 | Supporto all’attuazione dei compiti | per ogni unità oltre i 1000 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
PPI | PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI | servizi acquis tati singol | per i servizi acquistat i nel pacchett | per i servizi acquistat i nel pacchett |
Codice | Voce | ||||
PPI1 | Piano Pluriennale degli Investimenti | fino a 2.000 metri quadrati | € XXX | € YYY | € ZZZ |
PPI2 | Piano Pluriennale degli Investimenti | da 2.001 a 10.000 metri quadrati | € XXX | € YYY | € ZZZ |
PPI3 | Piano Pluriennale degli Investimenti | da 10.001 a 50.000 metri quadrati | € XXX | € YYY | € ZZZ |
PPI4 | Piano Pluriennale degli Investimenti | oltre i 50.000 metri quadrati | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SGSL | SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | prezzi per i servizi acquistati singolarmente | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 1 | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 2 | |
Codice | Voce | ||||
RSGSLF | Realizzazione del SGSL | Forfait base (fino a 20 lavoratori) | € XXX | € YYY | € ZZZ |
RSGSL1 | Realizzazione del SGSL | per ogni unità da 21 a 50 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
RSGSL2 | Realizzazione del SGSL | per ogni unità da 51 a 500 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
RSGSL3 | Realizzazione del SGSL | per ogni unità da 501 a 1000 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
RSGSL4 | Realizzazione del SGSL | per ogni unità oltre i 1000 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SGSLF | Supporto al mantenimento del SGSL | Forfait base (fino a 20 lavoratori) | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SGSL1 | Supporto al mantenimento del SGSL | per ogni unità da 21 a 50 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SGSL2 | Supporto al mantenimento del SGSL | per ogni unità da 51 a 500 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SGSL3 | Supporto al mantenimento del SGSL | per ogni unità da 501 a 1000 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
SGSL4 | Supporto al mantenimento del SGSL | per ogni unità oltre i 1000 lavoratori | € XXX | € YYY | € ZZZ |
DUVRI | GESTIONE DEI SERVIZI DI TERZI | prezzi per i servizi acquistati singolarmente | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 1 | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 2 | |
Codice | Voce | ||||
DUVRI01 | Redazione DUVRI | singolo contratto – importo annuo contratto fino a 250.000,00 euro (I1) | € XXX | n.a. | n.a. |
DUVRI02 | Redazione DUVRI | singolo contratto – importo annuo contratto oltre i 250.000,00 euro (I2) | € XXX | n.a. | n.a. |
DVR | DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI | prezzi per i servizi acquistati singolarmente | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 1 | prezzi per i servizi acquistati nel pacchetto 2 | |
Codice | Voce |
DVRUF | Valutazione dei rischi | Forfait base (fino a 20 lavoratori) addetti ad attività d'ufficio | € XXX | € YYY | € ZZZ |
DVRU1 | Valutazione dei rischi | per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività d'ufficio | € XXX | € YYY | € ZZZ |
DVRU2 | Valutazione dei rischi | per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività d'ufficio | € XXX | € YYY | € ZZZ |
DVRU3 | Valutazione dei rischi | per ogni unità da 501 a 1000 lavoratori addetti ad attività d'ufficio | € XXX | € YYY | € ZZZ |
DVRU4 | Valutazione dei rischi | per ogni unità oltre i 1000 lavoratori addetti ad attività d'ufficio | € XXX | € YYY | € ZZZ |
DVRNUF | Valutazione dei rischi | Forfait base (fino a 20 lavoratori) addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio | € XXX | € YYY | € ZZZ |
DVRNU1 | Valutazione dei rischi | per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio | € XXX | € YYY | € ZZZ |
DVRNU2 | Valutazione dei rischi | per ogni unità da 51 a 500 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a quelle d'ufficio | € XXX | € YYY | € ZZZ |
4.9 ORDINI DI ATTIVITÀ EXTRA CANONE
Le Attività extra canone, qualora non già indicate nell’Ordinativo Principale di Fornitura, potranno essere ordinate attraverso un Ordine di Attività Extra Canone. Il documento sarà predisposto dal Fornitore e dovrà essere firmato dal Supervisore.
L’Ordine di Attività extra canone sarà relativo esclusivamente alle Attività extra canone e dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla identificazione dell’attività, alla loro pianificazione/programmazione, alla definizione del corrispettivo complessivo e dovrà essere redatto sulla base del fac-simile allegato al presente Capitolato (Appendice 5).
Gli Ordini di Attività extra canone verranno allegati alla fatturazione e consentiranno a fine periodo la fatturazione delle prestazioni non previste nel Canone e quindi come tali liquidate a misura secondo i prezzi oggetto di ribasso in sede di offerta.
Gli Ordini di Attività extra canone, poiché comportano un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura, potranno essere emessi solo durante il periodo di efficacia della Convenzione e le prestazioni oggetto degli ordini dovranno essere effettuate entro data di scadenza del contratto di fornitura.
5. SERVIZI
5.1 SERVIZI DI GESTIONE E COORDINAMENTO
I servizi di Gestione e Coordinamento di seguito descritti, sono da intendersi relativi ai soli servizi effettivamente attivati con l’Ordinativo Principale di Fornitura e/o Atti aggiuntivi.
I Servizi di Gestione e Coordinamento, ad eccezione del servizio di Coordinamento Centrale, saranno automaticamente attivati con l’affidamento di uno o più dei servizi compresi tra i Servizi Organizzativi, Tecnici e alle Persone.
Il costo dei servizi di Gestione e Coordinamento, ad eccezione del “Servizio di Coordinamento Centrale”, è compreso nel costo di attivazione dei servizi ordinati.
I servizi di gestione e coordinamento prevedono:
▪ Segreteria organizzativa
▪ Assistenza alle relazioni
▪ Sistema Informativo
▪ Coordinamento Centrale
5.1.1 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti una segreteria dedicata a:
▪ gestire gli adempimenti e il flusso delle documentazioni previste nei servizi;
▪ produrre, conservare e rendere disponibili su richiesta tutti i documenti contrattuali;
▪ fornire le opportune comunicazioni e convocazioni ai lavoratori per le attività previste dai servizi (corsi di formazione, visite mediche, ecc.);
▪ gestire le seguenti tipologie di chiamata telefonica:
- richieste di chiarimento sui servizi oggetto del presente Capitolato, modalità di attivazione;
- richieste di sopralluogo su segnalazione rischio.
Il Fornitore, per consentire l’accesso a tale servizio, metterà a disposizione dell’Amministrazione Contraente un numero verde.
La segreteria organizzativa sarà a disposizione dell’Amministrazione Contraente tutti i giorni dell’anno esclusi Sabato, Domenica e festivi, dalle ore 9:00 alle 18:00 e dovrà essere resa attiva contestualmente all’attivazione dei servizi ordinati, pena l’applicazione della penale prevista al par. 7.2.
Al di fuori di tale orario si attiverà una segreteria telefonica e rimarranno attive le code fax, mail.
5.1.2 ASSISTENZA NELLE RELAZIONI
In relazione alla molteplicità degli enti istituzionalmente deputati al controllo sul territorio in materia di igiene e sicurezza del lavoro (A.S.L., VV.F., Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., A.R.P.A.), nonché ai rispettivi campi di competenza, l’Amministrazione Contraente avrà la facoltà di richiedere al Fornitore, senza che questo comporti alcun onere per l’Amministrazione stessa, la fornitura di assistenza e/o consulenza da parte di personale qualificato per la gestione dei rapporti con detti Enti.
Tale attività di supporto tecnico-legale prevede:
▪ assistenza nelle comunicazioni che dovranno, ex lege, intercorrere tra Datore di Lavoro e organi di vigilanza;
▪ assistenza durante le visite ispettive degli organi di vigilanza;
▪ assistenza nel contraddittorio in caso di prescrizioni;
▪ assistenza per la predisposizione della nota difensiva in caso il Pubblico Ministero avvii il procedimento di indagine per mancato adempimento alle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza.
Inoltre, il Fornitore dovrà fornire tutta l’assistenza e la consulenza, effettuata da personale competente, necessaria per la gestione dei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e con le rappresentanze sindacali in merito alle problematiche di sicurezza, igiene, medicina del lavoro ed ambiente.
Tale assistenza riguarderà gli aspetti relativi ai soli servizi attivati.
5.1.3 SISTEMA INFORMATIVO
L’obiettivo principale del Sistema Informativo è quello di costituire lo strumento informatico principale di Gestione e Coordinamento del Sistema dei Servizi, sia da parte dell’Amministrazione Contraente che del Fornitore.
Il Sistema Informativo dovrà essere perfettamente operativo entro 7 giorni dalla data di attivazione dei servizi. Pertanto entro tale termine il Fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione Contraente, a mezzo fax o e-mail, i dati necessari all’accesso al sistema. In caso di mancata attivazione del presente servizio nei tempi richiesti verranno applicate le penali di cui al par. 7.2.
Le esigenze che il Fornitore dovrà garantire in fase di selezione e/o di configurazione del Sistema Informativo possono essere così riassunte:
▪ favorire al massimo un progressivo perfezionamento della collaborazione tra il Fornitore e l’Amministrazione Contraente;
▪ minimizzare l’impatto delle attività operative sullo svolgimento delle attività lavorative dell’Amministrazione Contraente;
▪ migliorare progressivamente la qualità dei servizi forniti, in termini di raggiungimento degli obiettivi fissati (fornendo opportuni strumenti di supporto alla definizione delle politiche e delle strategie di esecuzione dei Servizi);
▪ garantire, tramite appositi strumenti di gestione, il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi.
Tale sistema dovrà essere, a cura del Fornitore:
▪ progettato o selezionato tra i prodotti disponibili sul mercato;
▪ realizzato o acquisito;
▪ configurato e personalizzato in base ai servizi attivati;
▪ reso accessibile all’Amministrazione Contraente per tutto il periodo di vigenza del contratto relativamente alle principali funzionalità di navigazione, accesso dati, interrogazione, visualizzazione, stampa, esportazione dati, etc…. unitamente alla cessione delle licenze minime del software necessarie alla gestione ed analisi dei dati al termine dello stesso, a seguito di esplicita richiesta dell’Amministrazione Contraente;
▪ gestito e costantemente implementato ed aggiornato (per tutta la durata del contratto, a partire dalla data di attivazione del Sistema Informativo stesso).
Il Fornitore dovrà prestare tutto il supporto e l’assistenza necessaria per il corretto uso del sistema al personale nominato dall’Amministrazione Contraente e abilitato in base ai livelli autorizzativi concordati con l’Amministrazione stessa.
Il Sistema Informativo proposto dovrà soddisfare almeno le specifiche illustrate nel presente paragrafo e comunque, dovrà garantire l’obiettivo fondamentale di costruire lo strumento principale di Gestione e Coordinamento del Sistema di Servizi previsti dalla Convenzione.
Durante tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà provvedere alla risoluzione di ogni eventuale problema sia d’uso che di modularità del Sistema Informativo intervenendo entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.
Caratteristiche e funzionalità del Sistema Informativo
Per le caratteristiche generali (requisiti), i criteri di strutturazione (anagrafici e archivi, procedure e funzioni) le modalità di aggiornamento e le schede informative relative alle classi tecnologiche gestite dal Sistema Informativo, il Fornitore può fare riferimento alla UNI 10951.
Il Sistema Informativo dovrà essere basato su un connubio hardware / software tale da adeguarsi, con la massima flessibilità, alle necessità delle varie tipologie di utilizzatori, basandosi su moduli di lavoro ampiamente diffusi e conosciuti in modo da consentire un immediato utilizzo ed uno sfruttamento ottimale. Le caratteristiche del Sistema Informativo proposto dovranno consentire un approccio immediato, evitando la necessità di lunghi processi di apprendimento da parte del personale addetto.
In particolare il Sistema Informativo dovrà fornire funzionalità di controllo e di supporto e dovrà essere contemporaneamente gestito aggiornando sistematicamente il relativo DataBase. In quest’ultimo saranno inserite tutte le informazioni, relative ai servizi forniti, che dovranno essere gestite in tutte le attività operative svolte nell’erogazione delle attività.
Il Sistema Informativo proposto dovrà avere una struttura modulare in cui si avrà la possibilità di aggiungere applicazioni, in periodi successivi, tra loro perfettamente integrabili ed attivabili.
Tra le principali macro-funzionalità da prevedere, a titolo indicativo e non esaustivo:
▪ collegamento on line: tra Amministrazione Contraente e Fornitore dovrà essere possibile una costante interrelazione per la gestione operativa delle attività e costante accesso alle informazioni. Dovrà essere disponibile anche un supporto on-line;
▪ navigazione e accesso a dati e documenti: in funzione del livello autorizzativo di accesso consentito agli utenti abilitati, un dato/documento potrà essere accessibile in lettura e scrittura, in sola lettura o potrà essere nascosto ai livelli d’accesso più bassi. Il sistema per l’accesso alle informazioni e le relative funzionalità di analisi e controllo in relazione ai diversi livelli autorizzativi, dovrà essere semplice ed intuitivo, in modo da richiedere brevi periodi di apprendimento, anche da parte di personale non informatico;
▪ interrogazione, visualizzazione, stampa ed esportazione dei dati di interesse: deve essere possibile effettuare ricerche ed impostare apposite query sui dati. Le query impostate devono essere anche memorizzate per un successivo riutilizzo. In funzione dei dati estratti il sistema deve consentire anche la generazione di opportuni report direttamente stampabili o eventualmente estraibili su supporto informatico, nei formati standard di comune utilizzo;
▪ gestione documentale: in particolare il sistema deve garantire la disponibilità di specifiche funzionalità per la gestione informatizzata di tutti i documenti utili e inerenti allo svolgimento delle attività;
▪ gestione servizi: il Sistema Informativo dovrà consentire la gestione della Convenzione con particolare riferimento all’aggiornamento dei principali documenti previsti. In particolare il Sistema dovrà gestire la programmazione in termini di: calendario d’esecuzione, mezzi, risorse, tempo e costi necessari alla corretta esecuzione.
5.1.4 COORDINAMENTO CENTRALE
Il presente servizio è destinato alle Amministrazioni Centrali dello Stato che emettono Ordinativi Principali di Fornitura anche per le sedi periferiche ricadenti in lotti diversi da quello ove è ubicata la sede centrale. Qualora tali Amministrazioni avessero l’esigenza di gestire a livello centrale i vari OPF, attivando il servizio, possono
richiedere al Fornitore del lotto ove ricade la sede centrale, il coordinamento delle attività svolte dagli altri Assuntori dei lotti ove ricadono le sedi periferiche.
Qualora il lotto ove è ubicata la sede centrale ed i lotti periferici siano stati aggiudicati allo stesso fornitore il Coordinamento costituirà una attività che dovrà essere comunque erogata senza ulteriori oneri per la P.A.
Il servizio di coordinamento centrale oltre a prevedere un’unica interfaccia tra Amministrazione Centrale e i vari Assuntori, garantisce l’uniformità di tutta la documentazione prevista per la gestione delle attività (dalla formalizzazione dei documenti di attivazione - OPF, Verbale di Consegna, ecc. - alla formalizzazione dei Piani delle Misure di Adeguamento, degli Stati di avanzamento e di qualsiasi altro documento di gestione che l’Amministrazione Contraente ritenga utile uniformare).
Resta inteso che l’attività prestata dai Fornitori con l’attivazione del servizio si limita al coordinamento delle attività svolte, mentre resteranno in capo ai singoli Fornitori aggiudicatari dei diversi Lotti tutte le attività connesse all’erogazione dei singoli servizi.
5.1.4.1 Modalità di remunerazione
Il servizio di Coordinamento Centrale verrà remunerato con i seguenti corrispettivi:
▪ al Fornitore del lotto ove ricade la sede centrale sarà corrisposto un importo pari allo 0,75% della somma degli importi di tutti gli OPF emessi da fornitori diversi che dovrà coordinare;
▪ al Fornitore/i dei lotti ove ricadono le sedi periferiche (se sarà coordinato dal fornitore della sede centrale) sarà corrisposto un importo pari allo 0,75% della somma degli importi degli OPF emessi per lo specifico lotto.
Quindi nel caso in cui i lotti periferici siano in parte gestiti dallo stesso fornitore del lotto centrale ed in parte da altri fornitori, sarà corrisposto al fornitore che coordinerà gli ordinativi il solo corrispettivo relativo agli ordinativi gestiti da fornitori diversi.
Il corrispettivo relativo al Coordinamento Centrale sarà corrisposto trimestralmente e calcolato in relazione all’importo complessivo dei servizi erogati nel trimestre di riferimento.
5.2 SERVIZI ORGANIZZATIVI
5.2.1 DUE DILIGENCE PER LA SICUREZZA (DDS)
5.2.1.1 Obiettivi del servizio
Il servizio di Due Diligence per la Sicurezza (DDS) ha l’obiettivo di fornire all’Amministrazione Contraente il quadro dettagliato e approfondito dello stato di
adempimento rispetto ai disposti normativi in materia di salute e sicurezza per i lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il servizio si concretizza nella Relazione Finale di Due Diligence che dovrà essere predisposta dal Fornitore e presentata al Datore di Lavoro dell’Amministrazione Contraente al fine di assicurare un quadro esaustivo delle condizioni di salute e sicurezza e di poter quindi valutare la necessità di eventuali interventi di adeguamento.
5.2.1.2 Modalità di erogazione
L’attivazione del servizio prevede che il Fornitore fornisca al Datore di Lavoro le necessarie attività di consulenza finalizzate a verificare il rispetto formale e sostanziale delle condizioni previste dalla normativa per la salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il servizio verrà retribuito con un Corrispettivo una tantum.
5.2.1.3 Attività e specifiche tecniche
Al fine di ricostruire il quadro complessivo delle condizioni di salute e sicurezza il Fornitore sarà chiamato a valutare tutti gli aspetti relativi all’attività lavorativa dell’Amministrazione Contraente: organizzativi, tecnici e gestionali.
A tal fine il Fornitore sarà chiamato a svolgere:
▪ Audit Organizzativo;
▪ Audit Tecnico;
▪ Audit Gestionale (o di Sistema).
A) Audit Organizzativo
Tale attività prevede l’acquisizione e l’analisi di dati, informazioni e relative documentazioni giuridicamente probanti, per una corretta individuazione e definizione di ruoli e procedure necessarie alla gestione di tutte le attività per il corretto funzionamento dell’Amministrazione Contraente.
L’attività si realizza attraverso le seguenti fasi:
▪ Analisi funzionale: attraverso la raccolta di dati ed informazioni, saranno identificati i funzionigrammi, l’organigramma centrale e quelli periferici, gli strumenti e i regolamenti di raccordo funzionale, i criteri di determinazione della struttura gerarchica tecnico funzionale e della struttura gerarchica logistico amministrativa; sarà, inoltre, individuata la legislazione amministrativa di riferimento;
▪ Analisi amministrativa: attraverso la raccolta di dati ed informazioni, saranno definiti i riferimenti normativi ed amministrativi alla base dei contratti collettivi di lavoro, degli obiettivi di qualità dell’amministrazione, delle politiche di
trasparenza amministrativa, del livello di informatizzazione, della qualità dei servizi, dei meccanismi e degli strumenti di promozione e comunicazione, dei principi di responsabilità sociale di impresa;
▪ Analisi economica e finanziaria: attraverso la raccolta di dati ed informazioni, saranno definiti i riferimenti normativi ed amministrativi che stabiliscono e regolano i meccanismi, gli strumenti, le tempistiche di bilancio dell’Amministrazione Contraente, con particolare riferimento alle economie necessarie alla pianificazione e programmazione delle attività di gestione degli adempimenti di igiene e sicurezza sul lavoro;
▪ Analisi organizzazione aziendale della prevenzione: attraverso la raccolta di dati ed informazioni, saranno identificati e verificati:
- il livello/grado di tutela delle responsabilità dei vertici apicali (capacità esimente);
- la capacità di ingenerare e sostenere meccanismi virtuosi economico/reddituali positivi;
- il livello di evidenza certificativa attraverso l’adozione/adesione a norme tecniche e organizzative di riferimento (ISO, OHSAS, UNI INAIL), anche volontarie.
B) Audit Tecnico
Tale attività prevede l’acquisizione di dati e informazioni, attraverso sopralluoghi e/o incontri con i referenti dell’Amministrazione Contraente nonché consultazione della documentazione probante, finalizzati ad individuare lo stato di adempimento dell’Amministrazione stessa rispetto alla normativa “tecnica” di sicurezza e l’esatta definizione dei ruoli e delle procedure per la corretta gestione di tutte le attività previste per il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’attività si realizza attraverso le seguenti fasi:
▪ B1) Analisi del sistema organizzativo ed operativo della prevenzione: attraverso la raccolta di dati ed informazioni, si procederà a verificare la rispondenza del sistema certificativo e documentale aziendale, allo stato dell’arte delle aree operative e dell’organizzazione del lavoro.
Laddove pertinente, l’audit nella sede della Direzione Centrale sarà incentrato, in particolar modo, sulla mappatura, analisi e valutazione del sistema manageriale del sistema di prevenzione e protezione dai rischi, con particolare riguardo alla capacità di coordinamento, indirizzo e controllo tra sistema centrale e periferico, per l’armonizzazione e la corretta gestione del sistema prevenzionistico complessivo.
Gli audit condotti sugli edifici e complessi delle singole unità produttive periferiche, saranno svolti con l’intento di valutare i livelli di conformità ed omogeneità alla linee di indirizzo e coordinamento del servizio centrale;
riguarderanno anche la capacità della “periferia” di seguire le dinamiche di cambiamento generate dallo sviluppo e modifica dei cicli operativi ed organizzativi dell’Amministrazione Contraente. In particolare, dovrà essere presa in considerazione:
- la conformità del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) ai disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la conformità del sistema documentale;
- il grado di attuazione delle misure di prevenzione;
- l’andamento infortunistico generale;
- gli strumenti di prevenzione adottati;
- la periodicità di azione del SPP;
- gli strumenti formativi e di addestramento;
- gli strumenti della sorveglianza sanitaria;
- gli strumenti di gestione delle emergenze;
- gli strumenti di comunicazione ed informazione.
▪ B2) Sopralluoghi tecnici di verifica: saranno svolti sopralluoghi tecnici finalizzati a verificare, attraverso esame visivo, lo stato di adeguamento di impianti e strutture dell’Amministrazione Contraente, oggetto dell’audit.
C) Audit Gestionale (o di Sistema)
Tale attività prevede l’acquisizione e l’analisi di dati, informazioni e relative documentazioni giuridicamente probanti, finalizzati ad una esatta individuazione e definizione di ruoli e procedure necessarie per una corretta gestione di tutte le attività da porre in atto per il rispetto di idonei livelli di tutela. L’attività si realizza attraverso le seguenti fasi:
▪ Analisi del sistema tecnico amministrativo di riferimento: attraverso la raccolta di dati ed informazioni, saranno definiti i riferimenti normativi ed amministrativi che stabiliscono e regolano i meccanismi, gli strumenti, le tempistiche di raccordo funzionale/gerarchico tra Amministrazione Contraente e Funzione/Amministrazione Pubblica superiore per ordine gerarchico, al fine di verificare l’esatta ripartizione delle competenze e responsabilità nonché delle dotazioni economiche e finanziarie. Ciò allo scopo di giungere alla definizione di strumenti per la tutela giudiziale, per l’attuazione degli investimenti e dei programmi di gestione/adeguamento in materia di igiene e sicurezza;
▪ Analisi del coordinamento con altre Amministrazioni: attraverso la raccolta di dati ed informazioni, saranno definiti i riferimenti normativi ed amministrativi che stabiliscono e regolano i meccanismi, gli strumenti, le tempistiche di raccordo
funzionale/gerarchico tra Amministrazione Contraente e altre Amministrazioni Pubbliche paritarie per livello gerarchico, per la promozione di forme di coordinamento, per la ripartizione di responsabilità, per la definizione di economie e competenze relativamente alle necessità e alle dotazioni economiche e finanziarie, per l’attuazione degli investimenti e dei programmi di gestione/adeguamento in materia di igiene e sicurezza;
▪ Analisi del coordinamento del sistema di forniture di beni e servizi: attraverso la raccolta di dati ed informazioni, saranno definiti i riferimenti normativi ed amministrativi che stabiliscono e regolano i meccanismi, gli strumenti, le tempistiche di raccordo funzionale/gerarchico dell’Amministrazione Contraente con il sistema di forniture di beni e servizi per la promozione di forme di coordinamento, la ripartizione di responsabilità, la definizione di economie e competenze relativamente alle necessità e dotazioni economiche e finanziarie e la definizione di strumenti di tutela giudiziale, per l’attuazione dei programmi di gestione/adeguamento/manutenzione in materia di igiene e sicurezza.
RELAZIONE FINALE DI DUE DILIGENCE
A conclusione delle attività di cui ai precedenti punti, sarà predisposta e presentata al Datore di Lavoro dell’Amministrazione Contraente, una relazione conclusiva e di analisi, schematicamente composta dai seguenti capitoli:
▪ stato dell’arte dell’organizzazione in esame rispetto alle macro aree considerate e indicazione di eventuali interventi migliorativi per aumentare il livello di sinergia e di successo delle politiche prevenzionistiche;
▪ stato dell’arte dell’organizzazione in esame rispetto ai livelli di sicurezza e salute realizzati, sia come strumenti manageriali per l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo a livello centrale, sia come strumenti di adeguamento/miglioramento dei livelli di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, in ogni Unità produttiva/Edificio di competenza;
▪ proposta di un piano incrementale su base pluriennale, predisposto nei limiti delle disposizioni e delle prassi tecnico/amministrative ed economico/finanziarie dell’Amministrazione Contraente, relativo all’adozione consequenziale e sinergica di prodotti/attività prevenzionistici volti al miglioramento del sistema di prevenzione aziendale, all’aumento della capacità esimente e di tutela dei vertici aziendali e dei lavoratori e massimizzazione degli investimenti resi per l’adeguamento delle strutture dell’organizzazione e dei mezzi produttivi utilizzati;
▪ condivisione degli indicatori di valutazione/misura e determinazione dei benefici economici diretti/indiretti conseguibili e direttamente rapportabili all’adozione/implementazione del programma di attività proposte (analisi costi/benefici).
5.2.1.4 Modalità di remunerazione
Il servizio di Due Diligence per la Sicurezza (DDS) verrà remunerato con un Corrispettivo una tantum determinato applicando i prezzi unitari al netto del ribasso offerto.
I prezzi a base d’asta sono elencati nel listino contenuto nell’allegato 9 al disciplinare di gara.
I prezzi unitari relativi al servizio DDS si intendono comprensivi di tutti gli eventuali sopralluoghi/incontri effettuati, si riferiscono al numero di Edifici e sono suddivisi in 3 fasce:
1°fascia): fino a 5 Edifici
2°fascia): per ogni Edificio da 6 fino a 20 3°fascia): per ogni Edificio oltre 20
I prezzi unitari suddetti si applicano nel seguente modo: per i primi 5 Edifici si applica il prezzo unitario della 1° fascia (PDDS1), per gli ulteriori eventuali Edifici eccedenti i 5 fino a 20 si applica il prezzo unitario della 2° fascia (PDDS2), per gli ulteriori eventuali Edifici eccedenti i 20 si applica il prezzo unitario della 3°fascia (PDDS3).
Pertanto il Corrispettivo una tantum relativo alla DDS (CDDS) sarà determinato mediante la seguente formula:
3
CDDS = ∑ Ni × PDDSi
i=1
dove:
CDDS = Corrispettivo una tantum dovuto per l’esecuzione del servizio di Due Diligence per la Sicurezza;
Ni = numero di Edifici appartenenti alla i-esima fascia (i = 1…3);
PDDSi = prezzo unitario (Euro/Edificio) per l’esecuzione del servizio di Due Diligence per la Sicurezza corrispondente alla i-esima fascia (i=1…3).
ESEMPIO
Un’Amministrazione che ha 22 Edifici ordina il servizio di Due Diligence per la Sicurezza. La formula per la determinazione del Corrispettivo una tantum è la seguente:
CDDS = 5xPDDS1+ 15xPDDS2+ 2xPDDS3
dove
PDDS1= Prezzo unitario (Euro/edificio) corrispondente alla prima fascia; PDDS2= Prezzo unitario (Euro/edificio) corrispondente alla seconda fascia; PDDS3= Prezzo unitario (Euro/edificio) corrispondente alla terza fascia.
5.2.1.5 Termini di esecuzione e consegna
La consegna della relazione finale di DDS, al termine delle attività svolte, dovrà avvenire per ciascun Edificio, entro il termine di 45 giorni solari dalla data di attivazione del servizio per il singolo Edificio pena l’applicazione delle penali di cui al par. 7.2.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Amministrazione contraente sul frontespizio del documento consegnato.
L’attività, comunque, prenderà avvio entro 7 giorni solari dalla data dell’Ordinativo Principale di Fornitura, salvo diverse indicazioni dell’Amministrazione Contraente (secondo quanto indicato al paragrafo 4.5 del presente Capitolato).
5.2.2 PIANO DELLE COMPETENZE E DELLE RESPONSABILITA’ (PCR)
5.2.2.1 Obiettivi del servizio
Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ha ribadito il pieno rispetto della “filosofia” delle direttive comunitarie in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, rafforzando il concetto di programmazione della sicurezza in azienda da realizzarsi tramite la partecipazione di tutti i soggetti delle comunità di lavoro, attraverso un vero e proprio sistema organizzato per la gestione della sicurezza.
Presupposto per la definizione di un sistema organizzato per la gestione della sicurezza è la delegabilità di almeno una parte degli adempimenti relativi alla sicurezza. A tal proposito, l’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. introduce la definizione legale della delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro, recependo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo. L’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. introduce invece l’insieme di obblighi esclusivi e non delegabili del Datore di Lavoro ossia:
▪ la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
▪ la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).
Le disposizioni successive degli art. 18 e 19 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. identificano rispettivamente gli obblighi delegabili al dirigente e i compiti del preposto (la cui definizione è contemplata nell’art. 2).
Da quanto sopra discende la considerazione che, in assenza di un adeguato sistema di attribuzione di competenze e di responsabilità, tutti gli obblighi e le pesanti responsabilità in materia di igiene e sicurezza ricadono inevitabilmente sul Datore di Lavoro.
Nello specifico, la delega di funzioni da parte del Datore di Xxxxxx ad altri (dirigenti e preposti), per l’attuazione delle norme in materia di igiene e sicurezza, diviene particolarmente consigliabile:
▪ nel caso di organizzazioni complesse, in cui il controllo sull’effettiva e corretta applicazione di tali norme sfugge alle reali possibilità dello stesso;
▪ in tutti i casi in cui l’azione di gestione e controllo richiede una preparazione tecnica e una formazione specifica, che il Datore di Lavoro non necessariamente é tenuto ad avere.
La delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro dovrà possedere i seguenti requisiti:
▪ deve risultare da atto scritto recante data certa;
▪ il delegato deve possedere i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
▪ deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
▪ deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
▪ deve essere accettata dal delegato per iscritto.
La delega deve essere adeguatamente e tempestivamente pubblicizzata ma in ogni caso non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al Datore di Lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Il soggetto delegato, infine, può a sua volta, previa intesa con il Datore di Xxxxxx, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mantenendo comunque l’obbligo di vigilanza sul delegato in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite.
Pertanto, nell’ambito del servizio in oggetto, dovrà essere predisposto a cura del Fornitore un idoneo Piano delle Competenze e Responsabilità, con l’obiettivo di realizzare, soprattutto in strutture complesse ed articolate, un modello organizzativo:
▪ caratterizzato da aree di competenze chiare e definite;
▪ finalizzato ad usufruire dei sistemi premianti previsti in attuazione del D.M. 12.12.2000 e s.m.i.;
▪ in grado di coniugare nel contempo le esigenze funzionali proprie della struttura con le inderogabili esigenze dettate dalla necessità di avere un corretto approccio con le problematiche della sicurezza.
5.2.2.2 Modalità di erogazione
L’attivazione del servizio PCR comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:
▪ Redazione/Revisione del PCR
▪ Aggiornamento del PCR
Il prospetto seguente sintetizza le attività ed criteri di remunerazione previsti per il servizio.
Attività | Modalità di remunerazione |
- Redazione/Revisione PCR - Aggiornamento PCR | - Canone annuale |
5.2.2.3 Attività e specifiche tecniche
Il PCR costituisce il documento finalizzato a dare efficacia all’azione di tutela richiesta dalla legge al Datore di Lavoro, mediante l’individuazione di tutti i soggetti competenti e pertanto responsabili, relativamente all’attivazione, gestione e controllo di attività o processi rilevanti, che abbiano cioè coinvolgimento diretto o, comunque, un impatto significativo con le problematiche relative all’igiene ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
5.2.2.3.1 Redazione (o revisione) del PCR
L’attività di Redazione del Piano delle Competenze e Responsabilità impegna il Fornitore a svolgere, per l’Unità produttiva di riferimento, tutte le attività necessarie a redigere il PCR tenendo conto dei contenuti minimi di seguito descritti:
▪ illustrazione della struttura organizzativa e funzionale dell’Amministrazione, attraverso a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. organigramma aziendale;
2. funzionigramma della sicurezza esistente;
▪ definizione e rappresentazione dei compiti specifici espletati da ciascuna funzione dell’organigramma;
▪ definizione di un funzionigramma della sicurezza, con individuazione delle competenze e relative responsabilità;
▪ individuazione dei soggetti preposti all’attuazione delle diverse fasi dei processi di sicurezza di pertinenza;
▪ definizione di uno schema di regolamento interno della sicurezza applicato al funzionigramma della sicurezza e delle relative procedure organizzative;
▪ illustrazione dei flussi informativi aziendali con identificazione dei canali di comunicazione e delle modalità di condivisione con le singole unità operative dei processi di sicurezza attivati e dei relativi strumenti di gestione (regolamento, procedure organizzative);
▪ avvenuta formalizzazione, con atto ufficiale dell’Amministrazione, delle deleghe e relativa documentazione, in ottemperanza all’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
▪ attuazione di metodi di monitoraggio e controllo della rispondenza del funzionigramma della sicurezza al sistema organizzativo dell’Amministrazione.
5.2.2.3.2 Aggiornamento del PCR
L’attività di aggiornamento consisterà in una ricognizione trimestrale finalizzata alla verifica dell’attualità del PCR.
A tal fine verrà effettuato, con cadenza trimestrale, un audit interno nel corso del quale il Fornitore dovrà:
▪ incontrare il RSPP per recepire eventuali nuove indicazioni da inserire nel PCR;
▪ incontrare le figure indicate nel PCR al fine di verificare l’attualità delle misure di competenza di ciascuno;
▪ verificare con il Datore di Lavoro e/o il RSPP, nonché con i vari responsabili di funzione, l’attualità delle attribuzioni e delle scadenze e/o altre indicazioni contenute nel piano;
▪ registrare le variazioni di organico e/o funzionali che possano richiedere un aggiornamento del PCR;
▪ laddove necessario, aggiornare tutta la relativa documentazione prodotta o esistente.
A prescindere dalla cadenza temporale sopra indicata, qualora dovessero intervenire variazioni che richiedessero l’immediato aggiornamento del PCR, anche su esplicita segnalazione/richiesta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore sarà comunque tenuto ad apportare i necessari aggiornamenti, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per l’Amministrazione stessa.
5.2.2.4 Modalità di remunerazione
Il servizio PCR verrà remunerato con un Canone annuale (CPCR) determinato applicando i prezzi unitari al netto del ribasso offerto.
I prezzi relativi al servizio PCR si intendono comprensivi di tutti gli eventuali sopralluoghi/incontri effettuati, si riferiscono al Lavoratore e sono suddivisi in cinque fasce di popolazione crescente:
Prezzo Base): Forfait (fino ai primi 20 Lavoratori) 1° fascia): per ogni Lavoratore da 21 a 50
2° fascia): per ogni Lavoratore da 51 a 500
3° fascia): per ogni Lavoratore da 500 a 1000
4° fascia): per ogni Lavoratore oltre i 1000
I prezzi suddetti si applicano nel seguente modo: per i primi 20 Lavoratori si applica il prezzo base a forfait (PPCRF) a prescindere dal numero di lavoratori, per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 20, da 21 fino a 50, si applica il prezzo unitario relativo alla 1° fascia (PPCR1), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 50, da 51 fino a 500, si applica il prezzo unitario relativo alla 2° fascia (PPCR2), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 500, da 501 fino a 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 3° fascia (PPCR3), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 4° fascia (PPCR4)
Pertanto il Canone annuale relativo al servizio PCR (CPCR) sarà determinato mediante la seguente formula:
4
CPCR = PPCRF + ∑ Ni × PPCRi
i=1
dove:
CPCR = Canone annuale dovuto per l’esecuzione del servizio Piano delle Competenze e Responsabilità
PPCRF = prezzo base a forfait (Euro/anno) per l’esecuzione del servizio Piano delle Competenze e Responsabilità corrispondente ai primi 20 lavoratori dell’Unità Produttiva
Ni = numero di Lavoratori della Unità produttiva eccedenti i 20, appartenente alla i- esima fascia di popolazione (i = 1…4)
PPCRi = prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) per l’esecuzione del servizio Piano delle Competenze e Responsabilità corrispondente alla i-esima fascia (i=1…4)
ESEMPIO 1
Un’Amministrazione che ha 12 Lavoratori ordina il servizio PCR, la formula per la determinazione del Canone annuale è la seguente:
CPCR = PPCRF
dove
PPCRF= Prezzo Base a forfait (Euro)
ESEMPIO 2
Un’Amministrazione che ha 70 Lavoratori ordina il servizio PCR. La formula per la determinazione del Canone annuale è la seguente:
CPCR = PPCRF+ 30xPPCR1+ 20xPPCR2
dove
PPCRF = Prezzo Base a forfait (Euro);
PPCR1 = Prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) corrispondente alla prima fascia; PPCR2=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) corrispondente alla seconda fascia.
5.2.2.5 Tempi di esecuzione e consegna
L’elaborazione del PCR, con incluse tutte le attività previste tra cui l’effettuazione di eventuali sopralluoghi/incontri con l’Amministrazione Contraente e la presentazione del Piano al Datore di Lavoro per l’illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l’applicazione della relativa penale, una durata superiore a 60 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio.
Le attività di aggiornamento del PCR (esistente o redatto ex novo) dovranno essere svolte dal Fornitore a partire:
▪ dai termini di consegna del PCR (redatto ex novo);
▪ dalla data di attivazione del servizio (individuata secondo quanto indicato al paragrafo 4.5 del presente Capitolato) nel caso in cui non sia necessaria la redazione ex novo del piano stesso.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Amministrazione contraente sul frontespizio del documento consegnato.
5.2.3 SUPPORTO ALL’ATTUAZIONE DEI COMPITI (SAC)
5.2.3.1 Obiettivi del servizio
Il Servizio di Supporto all’Attuazione dei Compiti (SAC) ha come obiettivo quello di affiancare le Amministrazioni nell’attuazione dei compiti e delle misure necessarie ad assicurare la sicurezza, la salute e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
In particolare il supporto che l’Amministrazione potrà ricevere dal Fornitore sarà finalizzato a verificare e facilitare l’effettiva implementazione di modelli organizzativi, il rispetto delle procedure definite, la corretta esecuzione delle istruzioni operative da parte delle figure responsabili in materia di sicurezza, e l’attuazione delle misure di prevenzione ed adeguamento pianificate.
In tal modo il Datore di Lavoro è anche dotato di un valido strumento di evidenza amministrativa, atto a dimostrare di aver posto in atto un adeguato processo di vigilanza e controllo sui propri delegati.
5.2.3.2 Modalità di erogazione
Per poter attivare il servizio l’Amministrazione deve aver implementato una cascata di deleghe rispondente ai requisiti normativi previsti o aver acquistato il Servizio PCR.
Il servizio verrà retribuito con un Canone annuo.
5.2.3.3 Attività e specifiche tecniche
Vengono di seguito descritte le attività minime che il Fornitore dovrà svolgere per l’esecuzione del servizio:
1) Analisi organizzativa
L’attività prevede l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie al Fornitore per comprendere compiti e responsabilità in materia di prevenzione, sicurezza e tutela dei lavoratori. Il Fornitore potrà reperire tali informazioni attraverso l’analisi dei documenti forniti dall’Amministrazione (qualora il Fornitore stesso non abbia fornito il servizio PCR) e attraverso incontri con il Datore di Lavoro e i soggetti direttamente responsabili dell’attuazione dei compiti delegati.
In particolare il Fornitore dovrà avere un quadro chiaro della struttura organizzativa, dei compiti delegati, delle modalità di delega, delle modalità di attribuzione delle risorse economiche, delle procedure implementate e delle istruzioni impartite.
Laddove esistente, sarà acquisito il Piano di Competenze e Responsabilità.
L’esito della fase dovrà consentire al Fornitore l’esatta individuazione delle figure direttamente responsabili dell’attuazione dei compiti e la corretta individuazione dei compiti attribuiti.
2) Analisi processi comunicativi:
L’attività prevede l’acquisizione di informazioni relative ai processi e ai flussi di comunicazione da e verso i vertici responsabili (top-down e bottom–up) interni all’Amministrazione. In particolare dovranno essere rilevati:
▪ modalità e periodicità e strumenti di diffusione e verifica delle informazioni e delle comunicazioni;
▪ modalità di gestione delle richieste, a partire dal ricevimento fino all’evasione delle stesse e livello di integrazione con i procedimenti ordinari;
▪ figure interessate nel processo di comunicazione e relativi compiti;
▪ metodi di monitoraggio e controllo previsti e indicatori di processo.
All’esito dell’analisi delle informazioni acquisite, il Fornitore dovrà redigere una Relazione Finale con indicazioni di miglioramenti, finalizzati ad ottimizzare ovvero perfezionare le procedure e le metodologie di comunicazione adottate nonché la modulistica e gli strumenti impiegati, in relazione al quadro normativo regolamentare vigente e di riferimento.
3) Attuazione dei compiti
Una volta acquisite le necessarie informazioni e condivise con l’Amministrazione le eventuali azioni correttive suggerite, il Fornitore avrà il compito di:
▪ predisporre un programma delle comunicazioni da scambiare, anche ad integrazione dei sistemi in uso all’Amministrazione, tra le varie figure interessate, in attuazione dei compiti per la sicurezza e la salute dei lavoratori (includendo
anche i compiti in materia di acquisti e appalti, in materia di gestione dei fornitori, in materia di responsabilità amministrativa quando pertinenti, …) o attuare i programmi predisposti tramite la gestione diretta del processo comunicativo attraverso gli strumenti esistenti o forniti all’Amministrazione (invii formali delle comunicazioni, ricezione comunicazione e risposte, …) predisponendo e gestendo uno scadenziario delle comunicazioni;
▪ predisporre un programma di verifica e controllo sull’attuazione dei compiti con la relativa modulistica di supporto e gli strumenti operativi necessari al controllo: incontri, sopralluoghi non programmati, verifiche documentali e quanto altro necessario al corretto espletamento dell’attività.
Il Fornitore potrà gestire direttamente l’intero programma di verifiche e controlli anche con l’ausilio degli strumenti eventualmente implementati e dovrà in particolare monitorare l’impatto del sistema procedurale sull’organizzazione dell’Amministrazione Contraente;
▪ fornire Report trimestrali al Datore di Lavoro sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti e procedere periodicamente al riesame del sistema implementato suggerendo eventuali azioni correttive da apportare che dovranno essere formalizzate in un Piano di azioni correttive e di miglioramento.
5.2.3.4 Modalità di remunerazione
Il servizio SAC verrà remunerato con un Canone annuale (CSAC) determinato applicando i prezzi unitari di cui all’allegato 9 al disciplinare di gara al netto del ribasso offerto.
I prezzi relativi al servizio SAC si intendono comprensivi di tutti gli eventuali sopralluoghi/incontri effettuati, si riferiscono al Lavoratore senza distinzione di mansione e sono suddivisi in cinque fasce di popolazione :
Prezzo Base): Forfait (fino ai primi 20 Lavoratori) 1° fascia): per ogni Lavoratore da 21 a 50
2° fascia): per ogni Lavoratore da 51 a 500
3° fascia): per ogni Lavoratore da 500 a 1000 4° fascia): per ogni Lavoratore oltre i 1000
I prezzi unitari suddetti si applicano nel seguente modo: per i primi 20 Lavoratori si applica il prezzo base a forfait (PSACF) a prescindere dal numero di lavoratori, per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 20 fino a 50 si applica il prezzo unitario relativo alla 1° fascia (PSAC1), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 50 fino a 500 si applica il prezzo unitario relativo alla 2° fascia (PSAC2), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 500 fino a 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 3° fascia (PSAC3), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 4° fascia (PSAC4).
Pertanto il Canone annuale relativo al servizio SAC (CSAC) sarà determinato mediante la seguente formula:
4
CSAC = PSACF + ∑ Ni × PSACi
i=1
dove:
CSAC = Canone annuale dovuto per l’esecuzione del servizio Supporto all’Attuazione dei Compiti
PSACF = prezzo base a forfait (Euro/anno) per l’esecuzione del servizio Supporto all’Attuazione dei Compiti corrispondente ai primi 20 lavoratori dell’Unità Produttiva
Ni = numero di Lavoratori della Unità produttiva eccedenti i 20 appartenenti alla i- esima fascia di popolazione (i = 1…4)
PSACi = prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) per l’esecuzione del servizio Supporto all’Attuazione dei Compiti corrispondente alla i-esima fascia (i = 1…4).
ESEMPIO 1
Un’Amministrazione che ha 15 Lavoratori ordina il servizio SAC, la formula per la determinazione del Canone annuale è la seguente:
CSAC = PSACF
dove
PSACF= Prezzo Base a forfait (Euro/anno)
ESEMPIO 2
Un’Amministrazione che ha 657 Lavoratori ordina il servizio SAC, la formula per la determinazione del Canone annuale è la seguente:
CPCR = PSACF + 30xPSAC1+ 450xPSAC2 +107xPSAC3
dove
PSACF=Prezzo Base a forfait (Euro/anno)
PSAC1=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) corrispondente alla prima fascia PSAC2=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) corrispondente alla seconda fascia. PSAC3=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) corrispondente alla terza fascia.
5.2.3.5 Tempi di esecuzione e consegna
L’attività di SAC non ha una programmazione prestabilita ma dipende dalle esigenze della singola Amministrazione Contraente. La stessa, pertanto, sarà svolta secondo la programmazione condivisa dal Fornitore con il Supervisore.
L’attività, comunque, prenderà avvio entro 7 giorni solari dalla data dell’Ordinativo Principale di Fornitura, salvo diverse indicazioni dell’Amministrazione Contraente (secondo quanto indicato al paragrafo 4.5 del presente Capitolato).
5.2.4 PIANO PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (PPI)
5.2.4.1 Obiettivi del servizio
Il Servizio PPI – Piano Pluriennale degli Investimenti ha come obiettivo quello di assicurare all’Amministrazione uno strumento concreto di pianificazione degli investimenti che dovranno essere realizzati, su base pluriennale, per l’adeguamento alle vigenti normative di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Nell’ambito del piano sarà, inoltre, indicata dal Fornitore l’esistenza di possibili ulteriori fonti di finanziamento per la realizzazione degli interventi (fondi nazionali, regionali, europei, ecc.) nonché le modalità di accesso alle stesse.
Il servizio consiste pertanto nelle attività di redazione ed aggiornamento del suddetto Piano Pluriennale nel rispetto delle esigenze specifiche dell’Amministrazione Contraente rilevate e proposte nel Piano Dettagliato delle Attività.
5.2.4.2 Modalità di erogazione
L’attivazione del servizio PPI comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:
▪ Redazione del PPI
▪ Aggiornamento del PPI
Il prospetto seguente sintetizza le attività ed criteri di remunerazione previsti per il servizio.
Attività | Modalità di remunerazione |
- Redazione PPI - Aggiornamento PPI | - Canone annuale |
5.2.4.3 Attività e specifiche tecniche
Il Fornitore è tenuto a svolgere, per l’insieme degli Edifici di riferimento, le attività di redazione e di aggiornamento del PPI.
Per l’attività di redazione del Piano il Fornitore dovrà procedere secondo le seguenti fasi:
1) Acquisizione dati
Tale attività prevede l’acquisizione delle informazioni e dei dati, relativi all’insieme dei luoghi di lavoro interessati, attraverso l’analisi documentale e gli incontri con i referenti dell’Amministrazione. Il Fornitore in particolare dovrà individuare e concordare con l’Amministrazione:
▪ modalità di rilevazione, quantificazione e rappresentazione degli interventi di adeguamento (da PMA o altro documento in possesso dell’Amministrazione), per singolo luogo di lavoro;
▪ priorità di realizzazione degli interventi (da DVR o da PMA), per ciascun intervento di ciascun luogo di lavoro;
▪ figure responsabili della realizzazione, dell’attuazione e del controllo degli interventi (da PCR, DVR, PMA o da regolamento organizzativo);
▪ criteri di stima e determinazione economica del singolo intervento e fabbisogni totali;
▪ risorse disponibili nell’esercizio corrente o in esercizi successivi, sui singoli capitoli di bilancio interessati.
2) Analisi dei dati
Tale attività prevede, a seguito di una approfondita analisi dei dati acquisiti, le seguenti azioni:
▪ in caso di assenza di dati rilevati da precedenti realizzazioni di PMA, sviluppati secondo le caratteristiche descritte nello specifico paragrafo, riordino ed omogeneizzazione dei dati relativi agli interventi rilevati e loro rappresentazione in funzione delle voci di bilancio utilizzate dagli enti e delle categorie merceologiche dei fornitori per quello specifico intervento;
▪ riclassificazione degli interventi sopra descritti, per priorità (temporale e di rischio);
▪ aggregazione degli interventi classificati come indicato nei punti precedenti e conseguente valorizzazione degli stessi, anche in funzione di possibili fattori di razionalizzazione dei costi e del raggiungimento di benefici economici e organizzativi dell’Amministrazione Contraente;
▪ formulazione di una prima ipotesi di pianificazione temporale degli interventi su base pluriennale, con evidenza della valorizzazione dei reali fabbisogni per l’esercizio in corso;
▪ confronto tra i fabbisogni rilevati e le reali disponibilità dell’Amministrazione Contraente e conseguente valutazione della possibilità di posticipare l’esecuzione degli interventi non realizzabili, con evidenza dei rischi per la mancata realizzazione;
▪ indicazione di azioni alternative, di tipo organizzativo o di costo inferiore, alla realizzazione degli interventi procrastinati seppur con priorità alta, adatte a
garantire il raggiungimento e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza per i lavoratori e di tutela per i responsabili;
▪ identificazione degli atti e delle procedure organizzative e amministrative che l’Amministrazione Contraente deve svolgere per l’attuazione del Piano;
▪ identificazione di opportuni “indicatori” per fornire alle figure responsabili, una visualizzazione immediata della “qualità” delle azioni programmate nel Piano: responsabilità individuate e rischio residuo;
▪ definizione delle azioni di verifica periodica del sistema e di rilevazione dei benefici, di varia natura (economica, organizzativa e di tutela), conseguiti o conseguibili;
▪ predisposizione di una dettagliata relazione, da sottoporre ai referenti dell’Amministrazione Contraente, al fine condividere il percorso di definizione del Piano e giungere alla decisione delle azioni da intraprendere.
3) Condivisione dei dati
La fase immediatamente successiva consiste nel presentare ed illustrare la relazione predisposta, al fine di condividere con l’Amministrazione Contraente:
▪ la proposta di pianificazione degli interventi su base pluriennale, secondo i criteri precedentemente illustrati;
▪ la proposta di programmazione degli interventi per priorità, su base annuale;
▪ la possibilità e/o le modalità di accesso ad eventuali ulteriori fonti di finanziamento per interventi non procrastinabili;
▪ l’identificazione dei criteri decisionali di riferimento preposti alla concreta attuazione del Piano;
▪ eventuali ulteriori azioni correttive da porre in atto per la tutela dei lavoratori e del Datore di Lavoro.
4) Definizione del budget degli investimenti
Sulla base delle modifiche apportate al piano a seguito della condivisione dei risultati, il Fornitore dovrà procedere a fornire all’Amministrazione il necessario supporto per la definizione del budget annuale o dei programmi pluriennali, attraverso:
▪ la corretta quantificazione delle uscite;
▪ l’esatta allocazione delle risorse;
▪ l’individuazione dei destinatari della gestione delle risorse;
▪ l’indicazione delle possibili fonti di finanziamento alternative individuate (fondi europei, nazionali, regionali, etc.), con specifica degli interventi interessati dalle stesse, stima dell’entità dei fondi eventualmente ottenibili, indicazione degli uffici interni all’Amministrazione, interessati o coinvolti nella richiesta di accesso ai fondi;
▪ il quadro degli atti amministrativi necessari per la compiuta attuazione del Piano;
▪ l’evidenza dei benefici conseguibili.
5) Supporto nella costruzione del conto economico di impegno
Sulla base dei dati riportati nel Piano è possibile fornire all’Amministrazione il necessario supporto per costruire il conto economico preventivo per l’insieme degli interventi.
Nella redazione del Piano Pluriennale degli Investimenti il Fornitore dovrà tener conto dei seguenti contenuti minimi:
▪ la pianificazione degli interventi su base pluriennale, relativi all’intero patrimonio immobiliare di interesse dell’Amministrazione. Gli interventi devono essere aggregati per categorie merceologiche standardizzate e rappresentati per priorità, secondo i criteri di pericolosità e rischio del Documento di Valutazione dei Rischi e del Piano delle Misure di Adeguamento, se previsto;
▪ la conseguente programmazione degli interventi aggregati, per priorità, su base annuale anche in funzione della fattibilità tecnico organizzativa;
▪ l’evidenza della possibilità e/o delle modalità di accesso ad eventuali ulteriori fonti di finanziamento, per interventi non procrastinabili;
▪ l’esigenza di eventuali ulteriori azioni correttive da porre in atto per la tutela dei lavoratori e del Datore di Xxxxxx, comprese le azioni di risanamento oggetto di prescrizione da parte degli organi di controllo;
▪ l’indicazione di azioni di tipo organizzativo o di costo inferiore, a carattere temporaneo, rispetto ad interventi con priorità alta ma non realizzabili nell’ambito della programmazione annuale, adatte a garantire il raggiungimento e il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza per i lavoratori;
▪ le informazioni necessarie per la definizione del budget annuale o dei programmi pluriennali, quali:
- quantificazione delle uscite;
- allocazione delle risorse;
- destinatari della gestione delle risorse;
- programma temporale di attuazione;
- obiettivi prefissati rispetto agli interventi da realizzare;
- dati necessari per costruire il conto economico preventivo per l’insieme degli interventi.
Ovviamente il PPI avrà una formulazione ed una rappresentazione differente, in funzione della tipologia di Amministrazione Contraente con le relative peculiarità organizzative e normative.
Per l’attività di aggiornamento il Fornitore dovrà svolgere una ricognizione semestrale finalizzata alla verifica dell’attuazione del PPI e di eventuali esigenze di revisione. A tal fine verranno effettuate, con cadenza semestrale per semestri alternativi, le seguenti attività:
Primo semestre
▪ Verifica del budget, attraverso incontri e riunioni con le figure responsabili e analisi documentale, finalizzate a:
- l’analisi degli scostamenti tra risorse disponibili e risorse utilizzate;
- la verifica degli obiettivi raggiunti;
- l’indicazione delle azioni correttive da porre in atto per gli scostamenti individuati.
Secondo semestre
▪ Aggiornamento del Piano per gli esercizi successivi, sulla base delle informazioni acquisite e rilevate nel corso di incontri con i referenti indicati, attraverso:
- l’aggiornamento della pianificazione degli interventi su base pluriennale;
- la programmazione degli interventi per priorità, su base annuale, per l’anno in corso e sulla base degli eventuali scostamenti dell’anno precedente;
- la possibilità e/o le modalità di accesso ad eventuali ulteriori fonti di finanziamento per interventi non procrastinabili;
- eventuali ulteriori azioni da porre in essere per armonizzare il complesso delle disposizioni amministrative e organizzative dell’Amministrazione;
- eventuali ulteriori azioni correttive da porre in atto per la tutela dei lavoratori e del Datore di Xxxxxx.
A prescindere dalla cadenza temporale sopra indicata, qualora dovessero intervenire variazioni che richiedessero l’immediato aggiornamento del PPI, anche su esplicita segnalazione/richiesta dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore sarà comunque tenuto ad apportare i necessari aggiornamenti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione stessa.
5.2.4.4 Modalità di remunerazione
Il servizio PPI verrà remunerato con un Canone annuale (CPPI) determinato applicando i prezzi di cui all’allegato 9 al disciplinare di gara al netto del ribasso offerto.
I prezzi unitari relativi al servizio PPI si intendono comprensivi di tutti gli eventuali sopralluoghi/incontri effettuati, si riferiscono ai mq del singolo Edificio e sono suddivisi in due fasce di superficie:
1°fascia): fino a 2.000 mq 2°fascia): da 2.001 a 10.000 mq
3°fascia): da 10.001 a 50.000 mq 4°fascia): oltre 50.000 mq
I prezzi unitari suddetti si applicano alla Superficie lorda complessiva del singolo Edificio nel seguente modo: i primi 2.000 mq sono remunerati al prezzo unitario relativo alla 1° fascia (PPPI1), gli ulteriori eventuali mq eccedenti i 2.000 mq fino ai
10.000 mq sono remunerati al prezzo unitario relativo alla 2°fascia (PPPI2), gli ulteriori eventuali mq eccedenti i 10.000 mq fino ai 50.000 mq sono remunerati al prezzo unitario relativo alla 3°fascia (PPPI3) e gli ulteriori eventuali mq eccedenti i 50.000 mq sono remunerati al prezzo unitario relativo alla 4°fascia (PPPI4).
Pertanto il Canone annuale relativo al servizio PPI (CPPI) sarà determinato mediante la seguente formula:
n
CPPI = ∑(S1 j × PPPI1 + S2 j × PPPI 2 + S3 j × PPPI 3 + S4 j × PPPI 4 )
j =1
dove:
CPPI = Canone annuale dovuto per l’esecuzione del servizio PPI n = numero di Edifici dell’Amministrazione Contraente
S1j = Superficie lorda dell’Edificio j-esimo appartenente alla prima fascia S2j = Superficie lorda dell’Edificio j-esimo appartenente alla seconda fascia S3j = Superficie lorda dell’Edificio j-esimo appartenente alla terza fascia S4j = Superficie lorda dell’Edificio j-esimo appartenente alla quarta fascia
PPPI1 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione del servizio PPI corrispondente alla prima fascia (fino a 2.000 mq)
PPPI2 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione del servizio PPI corrispondente alla seconda fascia (per ogni mq da 2.001 a 10.000)
PPPI3 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione del servizio PPI corrispondente alla terza fascia (per ogni mq da 10.001 a 50.000)
PPPI4 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione del servizio PPI corrispondente alla quarta fascia (per ogni mq eccedente i 50.000)
ESEMPIO
Un’Amministrazione che ha 3 Edifici, 2 di 55.000 mq ed 1 di 1500 mq, ordina il servizio PPI. La formula per la determinazione del Canone annuale è la seguente:
CPPI = (2.000xPPPI1+ 8.000xPPPI2 +40.000xPPPI3+5.000xPPPI4) + (2.000xPPPI1 +8.000xPPPI2 + 40.000xPPPI3 +5.000xPPPI4) + (1.500xPPPI1)
dove
PPPI1=Prezzo unitario (Euro/mq anno) corrispondente alla prima fascia PPPI2=Prezzo unitario (Euro/mq anno) corrispondente alla seconda fascia. PPPI3=Prezzo unitario (Euro/mq anno) corrispondente alla terza fascia.
PPPI4=Prezzo unitario (Euro/mq anno) corrispondente alla terza fascia.
5.2.4.5 Termini di esecuzione e consegna
La consegna del Piano Pluriennale degli Investimenti, con incluse tutte le attività previste compresa la presentazione al Datore di Lavoro e al Supervisore, non può avere una durata superiore a 60 giorni solari dall’avvio delle attività pena l’applicazione della penale di cui al par. 7.2.
L’attivazione del servizio, in ogni caso, è prevista entro 7 giorni solari dalla data di emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura, a meno di specifiche richieste dell’Amministrazione Contraente (secondo quanto indicato al paragrafo 4.5 del presente Capitolato).
Le attività di aggiornamento del PPI dovranno essere svolte dal Fornitore a partire dalla data di consegna del PPI.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Amministrazione contraente sul frontespizio del documento consegnato.
5.2.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
5.2.5.1 Obiettivi del servizio
L’obiettivo di tale servizio è quello di fornire alle Amministrazioni Contraenti il necessario supporto per l’implementazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL), secondo le Linee Guida UNI INAIL ovvero British Standard OHSAS 18001:2007.
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. rappresenta, in più parti, l’opportunità di organizzare il sistema di prevenzione secondo la logica dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro il cui scopo è quello di favorire il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro, un efficace sistema di controllo e monitoraggio, la capacità di adeguamento all’evoluzione di leggi, regolamenti e norme tecniche, il miglioramento dei risultati complessivi dell’organizzazione e il miglioramento culturale in materia di sicurezza sul lavoro dell’intera organizzazione.
5.2.5.2 Modalità di erogazione
Il servizio prevede le seguenti attività:
▪ Realizzazione del SGSL
▪ Accompagnamento alla certificazione
▪ Supporto al mantenimento del SGSL
L’Amministrazione Contraente che ordinerà la realizzazione del SGSL potrà scegliere se ordinare anche le attività di Accompagnamento alla certificazione e Supporto al mantenimento del SGSL ma viceversa se interessata solo ad una di queste ultime due attività o ad entrambe dovrà richiedere obbligatoriamente l’attività di Realizzazione del SGSL.
Inoltre, per poter attivare il servizio, l’Amministrazione deve aver implementato una cascata di deleghe rispondente ai requisiti normativi previsti oppure aver acquistato il PCR.
Il prospetto seguente sintetizza le attività ed i criteri di remunerazione previsti per il servizio.
Attività | Modalità di remunerazione |
▪ Realizzazione SGSL | ▪ Corrispettivo una tantum |
▪ Accompagnamento alla certificazione | ▪ Corrispettivo una tantum |
▪ Supporto al mantenimento del SGSL | ▪ Canone annuo |
5.2.5.3 Attività e specifiche tecniche
Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio SGSL con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle. In particolare i paragrafi seguenti riguardano:
▪ Realizzazione del SGSL
Supporto al mantenimento e accompagnamento alla certificazione del SGSL
5.2.5.3.1 Realizzazione del SGSL
La realizzazione del SGSL prevede l’esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività:
▪ Analisi Iniziale
▪ Progettazione ed Implementazione del Sistema
A) Analisi Iniziale
L’analisi iniziale è un esame dello stato dell’Amministrazione Contraente sia dal punto di vista dell’organizzazione generale che della gestione della sicurezza.
Attraverso un’accurata analisi documentale, la compilazioni di check list, valutazioni ed incontri con il Datore di Lavoro o soggetti da questi indicati, il Fornitore dovrà:
▪ acquisire informazioni sulla struttura organizzativa dell’Amministrazione (organigramma; funzionigramma; mansionario; declaratoria delle mansioni; strutture dirigenziali, funzionali e operative; etc.), le procedure lavorative utilizzate, le metodologie operative applicate, il codice disciplinare presente, i processi di comunicazione, etc.;
▪ acquisire informazioni sull’organizzazione della sicurezza all’interno dell’Amministrazione (compiti e responsabilità, deleghe, procedure implementate ed istruzioni impartite, ecc.);
▪ acquisire tutti i documenti che possono comprovare l’applicazione della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori (documento di valutazione dei rischi, piano di sorveglianza sanitaria, piano di formazione, piano delle misure di adeguamento, certificazioni obbligatorie e volontarie, ecc.);
▪ valutare i dati relativi agli incidenti con o senza infortunio e situazioni di emergenza avvenuti nel passato.
Al termine dell’attività di analisi, il Fornitore dovrà elaborare un documento Relazione iniziale SGSL in cui dovrà descrivere in maniera completa ed organica il sistema di prevenzione della sicurezza adottato dall’Amministrazione, dovrà indicare i processi su cui potrebbe essere maggiormente consigliabile intervenire e dovrà programmare le attività da eseguire per l’implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro.
B) Progettazione ed implementazione SGSL
La progettazione e l’implementazione del SGSL prevede l’esecuzione da parte del Fornitore di tutte le attività contemplate dalla norma per sviluppare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro conforme alle Linee Guida UNI INAIL ovvero British Standard OHSAS 18001:2007, l’Amministrazione Contraente sceglierà le norme a cui adeguarsi.
Di seguito vengono descritte le attività principali previste per lo sviluppo di un SGSL:
▪ definizione della politica per la sicurezza, che dovrà contenere la visione generale ed i principi d’azione dell’organizzazione in materia di sicurezza, essere adeguata all’organizzazione ed ai suoi rischi e dovrà contenere almeno tutti gli impegni previsti dalla norma;
▪ individuazione degli obiettivi da raggiungere, che dovranno essere congruenti con gli impegni generali assunti nella politica e possibilmente misurabili;
▪ elaborazione di piani e programmi, che dovranno condurre alla realizzazione degli obiettivi individuati, definendo priorità, tempi e risorse necessarie. La
pianificazione dovrà riguardare innanzitutto l’identificazione continua dei pericoli e la valutazione e controllo dei rischi nonché l’identificazione e l’adeguamento di prescrizioni di legge ed altri requisiti di sicurezza;
▪ definizione della struttura ed organizzazione del sistema, in cui si procederà
- all’individuazione di compiti e responsabilità, per cui dovrà essere condotta una specifica attività di armonizzazione e riallineamento tra lo schema organizzativo del sistema di prevenzione già adottato dall’Amministrazione Contraente o in via di sviluppo, lo schema funzionale tecnico amministrativo relativo all’ordinamento dell’Amministrazione e la matrice delle responsabilità connessa all’implementazione del SGSL;
- alla definizione ed attuazione di uno specifico piano di formazione/addestramento ed informazione, che sarà destinato a tutti gli attori del Sistema di Gestione, prevedendo in particolare: una specifica sessione formativa per le funzioni deputate dal Datore di Lavoro alla responsabilità, verifica e controllo all’interno del SGSL (rappresentante della direzione, auditor interni, ecc.); un piano formativo ed informativo a tutte le funzioni apicali dell’organizzazione circa la modalità di gestione e attuazione del SGSL; un piano d’informazione generale circa le linee guida generali del SGS esteso a tutti i livelli dell’Amministrazione Contraente;
- alla definizione delle modalità di comunicazione e coinvolgimento del personale, che dovranno incentivare la partecipazione del personale ai temi della Sicurezza sui luoghi di Lavoro e che tra l’altro dovranno prevedere l’organizzazione di riunioni periodiche su aspetti generali e specifici del SGSL;
- alla preparazione di piani e procedure per la gestione delle emergenze, che dovranno identificare le potenziali situazioni d’emergenza e rispondere a tali eventi, prevedendo o riducendo le conseguenze associate;
▪ progettazione del sistema di monitoraggio e di verifiche, che dovrà prevedere
- misurazioni e monitoraggio delle prestazioni di SGSL, che avranno lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi, che le attività si svolgano come pianificato, che le misure di prevenzione e protezione si mantengono idonee;
- audit del sistema, che saranno finalizzati a stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, se è correttamente applicato, mantenuto attivo e consente di raggiungere gli obiettivi prefissati; gli audit dovranno essere svolti da persone competenti, o rese tali da adeguata formazione e/o addestramento;
- analisi degli infortuni, incidenti, non conformità, che sarà finalizzato alla ricerca e la rimozione delle cause e alla successiva individuazione delle azioni correttive e preventive da applicare per ottenere un miglioramento continuo del sistema;
▪ sviluppo di un sistema disciplinare, che dovrà essere idoneo a sanzionare adeguatamente il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Pur non essendo presente nella norma è indispensabile per un SGSL che abbia efficacia esimente per il D.Lgs. 231/01;
▪ riesame del sistema, che sarà finalizzato alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza del sistema stesso nel conseguimento della politica e degli obiettivi fissati. L’alta direzione a seguito della valutazione del sistema, definirà eventualmente nuovi obiettivi di miglioramento e di mantenimento del SGSL, e se necessario, modificherà la politica della sicurezza o altri elementi del SGSL nell’ottica del miglioramento continuo.
Nell’espletamento delle attività di progettazione ed implementazione del SGSL, il Fornitore produrrà un sistema documentale semplice ed aggiornato che conterrà almeno i seguenti documenti: manuale del sistema, in cui verrà descritta la politica della sicurezza e l’architettura del sistema (impegni, organizzazione e responsabilità, modalità di applicazione dei criteri delle norme cogenti o volontarie del SGSL, ecc.); procedure organizzative ed operative; istruzioni di lavoro; registrazioni, evidenze documentali dell’applicazione del sistema; leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche, regolamenti ed accordi aziendali; schemi organizzativi; tutta la restante documentazione necessaria a supportare l’implementazione del sistema.
5.2.5.3.2 Supporto al mantenimento e accompagnamento alla certificazione del SGSL
Il supporto al mantenimento del sistema prevede l’esecuzione da parte del Fornitore di tutte le attività necessarie alla verifica dell’attualità del SGSL e al mantenimento della certificazione (laddove l’Amministrazione si sia certificata). A tal fine il Fornitore effettuerà, con cadenza trimestrale, un audit interno nel corso del quale dovrà:
▪ incontrare, se necessario e secondo una programmazione condivisa con il Datore di Lavoro, le figure indicate nel SGSL al fine di verificare l’attualità di quanto previsto dal sistema;
▪ verificare la corretta attuazione del SGSL nonché l’attualità delle procedure, dei processi e delle attribuzioni;
▪ aggiornare, se necessario, il SGSL con tutta la documentazione correlata, sulla base di intervenute modifiche:
- nell’organizzazione del lavoro;
- nelle dotazioni di risorse umane, economiche e strumentali;
- nell’organigramma e funzionigramma;
- nei processi aziendali;
- nelle norme di riferimento;
- in tutto quanto possa influire sul SGSL;
▪ eseguire le attività di formazione, informazione e addestramento sul SGSL, eventualmente aggiornandole in funzione dell’aggiornamento del SGSL;
▪ eseguire le attività di controllo, secondo le modalità e le periodicità stabilite nel progetto presentato.
Si specifica inoltre che, come indicato nella Lettera Circolare dell'11 luglio 2011 della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro avente ad oggetto chiarimenti sul Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008, tali processi rappresentano un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione (intesa come posizione organizzativa eventualmente soprastante il Datore di Lavoro) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali.
Nell’ambito dell’accompagnamento alla certificazione del sistema il fornitore supporterà l’Amministrazione per l’ottenimento della certificazione eseguendo almeno le seguenti attività:
▪ Supporto alla scelta dell’organismo di certificazione;
▪ Audit ante certificazione;
▪ Assistenza durante la visita ispettiva finale.
Attraverso la certificazione “L’atto mediante il quale la terza parte indipendente dichiara che con ragionevole attendibilità un prodotto, processo o servizio è conforme ad una specifica norma o ad altro documento normativo” (UNI CEI 70001), l’Amministrazione dimostra con l’esame della documentazione fornita e per mezzo di una verifica ispettiva, la rispondenza di quanto descritto sul Manuale della Sicurezza alle effettive procedure di lavoro e di gestione.
La certificazione avviene da parte di uno degli Enti di Certificazione, accreditati da ACCREDIA, che continuerà ad effettuare attività di sorveglianza attraverso verifiche ispettive di controllo con cadenza annuale. La certificazione è pertanto una garanzia del costante impegno profuso dall’Amministrazione per il raggiungimento degli obiettivi di qualità e la ricerca della reciproca soddisfazione nei rapporti con clienti e fornitori.
5.2.5.4 Modalità di remunerazione
5.2.5.4.1 Modalità di remunerazione della Realizzazione del SGSL
L’attività di Realizzazione del SGSL verrà remunerata con un Corrispettivo Una Tantum (CRSGSL) determinato applicando i prezzi di cui al listino contenuto nell’allegato 9 al disciplinare di gara al netto del ribasso offerto.
I prezzi unitari relativi all’attività di Realizzazione del SGSL si intendono comprensivi di tutti gli eventuali sopralluoghi/incontri effettuati, si riferiscono al Lavoratore e sono suddivisi per fasce di popolazione:
Prezzo Base): Forfait (fino ai primi 20 Lavoratori) 1° fascia): per ogni Lavoratore da 21 a 50
2° fascia): per ogni Lavoratore da 51 a 500
3° fascia): per ogni Lavoratore da 500 a 1000 4° fascia): per ogni Lavoratore oltre i 1000
I prezzi unitari suddetti si applicano nel seguente modo: per i primi 20 Lavoratori si applica il prezzo base a forfait (PRSGSLF) a prescindere dal numero di lavoratori, per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 20 fino a 50 si applica il prezzo unitario relativo alla 1° fascia (PRSGSL1), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 50 fino a 500 si applica il prezzo unitario relativo alla 2° fascia (PRSGSL2), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 500 fino a 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 3° fascia (PRSGSL3), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 4° fascia (PRSGSL4)
Per la determinazione del corrispettivo sarà, inoltre, applicato un fattore correttivo del prezzo determinato in funzione del numero di Edifici in cui sono dislocati i Lavoratori dell’Unità produttiva interessata dal servizio, nel modo seguente:
▪ fino a 5 Edifici fc = 1,00
▪ da 6 a 20 Edifici fc = 1,30
▪ oltre 20 Edifici fc = 1,50
Pertanto il Corrispettivo una tantum relativo alla Realizzazione del SGSL (CRSGSL) sarà determinato mediante la seguente formula:
4
CRSGSL = fc x (PRSGSLF + ∑ Ni × PRSGSLi )
i=1
dove:
CRSGSL = Corrispettivo una tantum dovuto per l’esecuzione dell’attività di Realizzazione del Sistema di Gestione della Sicurezza
fc = fattore correttivo individuato in funzione del numero di Edifici dell’Amministrazione Contraente
PRSGSLF = prezzo base a forfait (Euro) per l’esecuzione del servizio Realizzazione del SGSL corrispondente ai primi 20 lavoratori dell’Unità Produttiva
Ni = numero di Lavoratori della Unità produttiva eccedenti i 20 appartenenti alla i- esima fascia di popolazione (i = 1…4)
PRSGSLi = prezzo unitario (Euro/Lavoratore) per l’esecuzione dell’attività di Realizzazione del SGSL corrispondente alla i-esima fascia (i=1…4)
ESEMPIO
Un’ Amministrazione che ha 7 Edifici e 70 Lavoratori ordina l’attività di Realizzazione del SGSL, la formula per la determinazione del Corrispettivo una tantum è la seguente:
CRSGSL = 1,30 x (PRSGSLF + 30xPRSGSL1+ 20xPRSGSL2)
dove
PRSGSLF=Prezzo Base a forfait (Euro)
PRSGSL1=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore) corrispondente alla prima fascia PRSGSL2=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore) corrispondente alla seconda fascia
L’attività di Accompagnamento alla certificazione sarà remunerata con un Corrispettivo Una Tantum (CASGSL) determinato applicando la percentuale di seguito indicata al corrispettivo per la Realizzazione dell’SGSL :
CASGSL = 30% x CRSGSL
e dove:
CASGSL = Corrispettivo una tantum dovuto per l’esecuzione dell’attività di accompagnamento alla certificazione
CRSGSL = Corrispettivo una tantum dovuto per l’esecuzione dell’attività Realizzazione del SGSL
Si precisa che il corrispettivo una tantum relativo all’attività di Accompagnamento alla certificazione è stabilito in percentuale fissa rispetto al corrispettivo una tantum relativo alla Realizzazione del SGSL e pertanto non sarà soggetta a ribasso in fase di gara.
L’attività di Supporto al mantenimento del SGSL verrà remunerata con un Canone annuale (CSGSL) determinato applicando i prezzi unitari annui al netto del ribasso offerto.
I prezzi unitari relativi all’attività di Supporto al mantenimento e accompagnamento alla certificazione del SGSL si intendono comprensivi di tutti gli eventuali sopralluoghi/incontri effettuati, si riferiscono al Lavoratore e sono suddivisi per fasce di popolazione:
Prezzo Base): Forfait (fino ai primi 20 Lavoratori) 1° fascia): per ogni Lavoratore da 21 a 50
2° fascia): per ogni Lavoratore da 51 a 500
3° fascia): per ogni Lavoratore da 500 a 1000 4° fascia): per ogni Lavoratore oltre i 1000
I prezzi unitari suddetti si applicano nel seguente modo: per i primi 20 Lavoratori si applica il prezzo base a forfait (PSGSLF) a prescindere dal numero di lavoratori, per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 20, da 21 fino a 50 si applica il prezzo unitario relativo alla 1° fascia (PSGSL1), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 50 fino a 500 si applica il prezzo unitario relativo alla 2° fascia (PSGSL2), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 500 fino a 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 3° fascia (PSGSL3), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 4° fascia (PSGSL4).
Per la determinazione del Canone annuale sarà, inoltre, applicato un fattore correttivo del prezzo determinato in funzione del numero di Edifici in cui sono dislocati i Lavoratori dell’Unità produttiva interessata dal servizio, nel modo seguente:
▪ fino a 5 Edifici fc = 1,00
▪ da 6 a 20 Edifici fc = 1,30
▪ oltre 20 Edifici fc = 1,50
Pertanto il Canone annuale relativo al Supporto al mantenimento del SGSL (CSGSL) sarà determinato mediante la seguente formula:
4
CSGSL = fc x (PSGSLF + ∑ Ni × PSGSLi )
i=1
dove:
CSGSL = Canone annuale dovuto per l’esecuzione dell’attività di Supporto al mantenimento e accompagnamento alla certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza
fc = fattore correttivo individuato in funzione del numero di Edifici dell’Amministrazione Contraente
PSGSLF = prezzo base a forfait (Euro/anno) per l’esecuzione dell’attività di Supporto al mantenimento e accompagnamento alla certificazione del SGSL corrispondente ai primi 20 lavoratori dell’Unità Produttiva
Ni = numero di Lavoratori della Unità produttiva eccedenti i 20 appartenenti alla i- esima fascia di popolazione (i = 1…4)
PSGSLi = prezzo unitario (Euro/Lavoratore/anno) per l’esecuzione dell’attività di Supporto al mantenimento del SGSL corrispondente alla i-esima fascia (i=1…4)
ESEMPIO
Un’ Amministrazione che ha 7 Edifici e 70 Lavoratori ordina l’attività di Realizzazione del SGSL, la formula per la determinazione del Canone annuale è la seguente:
CSGSL = 1,30 x (PSGSLF + 30xPSGSL1+ 20xPSGSL2)
dove
PSGSLF=Prezzo Base a forfait (Euro/anno)
PSGSL1=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore/anno) corrispondente alla prima fascia PSGSL2=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore) corrispondente alla seconda fascia
5.2.5.5 Termini di esecuzione e consegna
L’esecuzione dell’Analisi iniziale compresa la redazione del documento “Relazione Iniziale SGSL” contenente i risultati dell’analisi condotta, con incluse tutte le attività previste tra cui l’effettuazione di eventuali sopralluoghi/incontri con l’Amministrazione Contraente e la presentazione della documentazione al Datore di Lavoro, per l’illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l’applicazione della penale di cui al par. 7.2, una durata superiore a 60 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio (individuata secondo quanto indicato al paragrafo 4.5 del presente Capitolato).
L’esecuzione dell’attività di Progettazione ed Implementazione compresa la redazione dell’intero sistema documentale, con incluse tutte le attività previste tra cui l’effettuazione di eventuali sopralluoghi/incontri con l’Amministrazione Contraente e la presentazione della documentazione al Datore di Lavoro, per l’illustrazione dei contenuti non potrà avere, pena l’applicazione della penale di cui al par. 7.2, una durata superiore a 6 mesi, a partire dalla data di attivazione del servizio (individuata secondo quanto indicato al paragrafo 4.5 del presente Capitolato).
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Amministrazione contraente sul frontespizio del documento consegnato.
5.2.6 SISTEMA PREMIANTE INAIL (SPI)
5.2.6.1 Obiettivi del servizio
Il servizio “Sistema premiante INAIL” è un servizio di consulenza ed assistenza finalizzato alla riduzione dei costi assicurativi obbligatori INAIL, in virtù dei disposti normativi di cui agli artt.19-24 del D.M. 12.12.2000 e L. 144/99.
Il servizio prevede in linea generale:
▪ l’individuazione degli elementi migliorativi in ambito di prevenzione e sicurezza, finalizzati all’innesco dei meccanismi premianti previsti dalla vigente normativa di settore e assistenza nelle procedure previste per l’attivazione del sistema premiante;
▪ la verifica e l’analisi della congruità delle posizioni prevenzionistiche e assicurative e conseguente individuazione di interventi migliorativi;
▪ verifica ed analisi dei processi di gestione degli infortuni e conseguente individuazione di interventi migliorativi.
5.2.6.2 Modalità di erogazione
L’attivazione del servizio prevede che il Fornitore fornisca al Datore di Lavoro delle Amministrazioni Contraenti la necessaria consulenza per verificare l’esistenza delle condizioni per la riduzione dei costi assicurativi obbligatori.
Il servizio verrà retribuito con un Corrispettivo una tantum che sarà proporzionato rispetto al risultato effettivamente raggiunto in termini di risparmi.
5.2.6.3 Attività e specifiche tecniche
Il servizio prevede l’esecuzione di tutte quelle attività che sono finalizzate al possibile ottenimento dei risparmi. In particolare:
1) Risparmi per prevenzione:
▪ individuazione degli elementi migliorativi in ambito di prevenzione e sicurezza, finalizzati all’innesco dei meccanismi premianti previsti dalla vigente normativa di settore;
▪ assistenza nelle procedure amministrative previste per l’attivazione del sistema premiante;
▪ stima dei risparmi conseguibili;
▪ indicazione di eventuali ulteriori benefici ottenibili;
2) Risparmi per razionalizzazione:
▪ verifica e analisi della congruità delle posizioni prevenzionistiche e assicurative;
▪ individuazione e presentazione di interventi migliorativi;
▪ riorganizzazione delle posizioni secondo le indicazioni ricevute;
▪ assistenza nelle procedure amministrative previste per l’attivazione del sistema;
▪ stima dei risparmi conseguibili;
▪ indicazione di eventuali ulteriori benefici raggiungibili;
3) Risparmi per recupero, attraverso:
▪ la verifica ed analisi dei processi di gestione degli infortuni;
▪ l’individuazione di interventi migliorativi;
▪ l’implementazione delle corrette procedure di gestione;
▪ la stima del risparmio conseguibile;
▪ l’indicazione di eventuali ulteriori benefici ottenibili.
Propedeutico all’avvio delle attività è la presentazione e condivisione di un progetto preliminare da parte del Fornitore, in cui siano presentate:
▪ le fasi caratterizzanti l’attività in fase di implementazione;
▪ i benefici conseguibili;
▪ le modalità di calcolo dei risparmi conseguibili;
▪ i tempi di conseguimento dei risparmi;
▪ eventuali ulteriori benefici conseguibili.
5.2.6.4 Modalità di remunerazione
Il servizio Sistema Premiante INAIL verrà remunerato con un Corrispettivo Una Tantum determinato come percentuale del risparmio realmente conseguito sulle spese assicurative obbligatorie INAIL, parametrato su ciascun anno di attività.
Pertanto, il corrispettivo per il servizio è pari a:
CSPI = 50% x R
in cui:
CSPI = Corrispettivo una tantum dovuto per il servizio SPI
R = risparmio annuo conseguito per l’esecuzione dell’attività nel suo complesso 50%=percentuale posta a base d’asta
In sede di offerta economica la percentuale del 50% per il calcolo del corrispettivo sarà soggetta a ribasso da parte del Fornitore.
5.2.6.5 Termini di esecuzione e consegna
La durata e le scadenze del servizio Sistema Premiante INAIL sono stabilite dalle vigenti normative in materia. Pertanto, il servizio sarà erogato nei tempi condivisi tra Fornitore e Amministrazione Contraente nell’ambito della programmazione semestrale.
5.3 SERVIZI TECNICI
5.3.1 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)
5.3.1.1 Obiettivi del servizio
Il Servizio DVR ha come principale obiettivo quello di consentire all’Amministrazione Contraente la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione.
A tal fine il servizio si sostanzia nelle attività di redazione (o revisione) e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta infatti per il Datore di Lavoro lo strumento base per governare i rischi dei lavoratori: in particolare è il documento finalizzato ad individuare le misure di prevenzione e protezione e a definire il programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.
5.3.1.2 Modalità di erogazione
Il Servizio DVR prevede le seguenti attività:
A) la Gestione del DVR che comprende il Censimento delle fonti di rischio, la Redazione (o revisione) del DVR, l’aggiornamento del DVR;
B) l’esecuzione degli Esami Strumentali;
C) l’esecuzione dei Sopralluoghi Straordinari;
D) la Gestione dei Registri di Controllo.
In relazione alle proprie specifiche esigenze l’Amministrazione Contraente potrà attivare il servizio DVR, acquistando congiuntamente le attività “A) - Gestione del DVR” e “B) - ”Esami Strumentali” o soltanto quella di proprio interesse.
L’Amministrazione potrà inoltre richiedere, solo se attivate le attività principali A) e/o
B) anche le attività secondarie e “D) – Sopralluoghi Straordinari”.
L’Amministrazione potrà inoltre richiedere, solo se attivate l’attività principale A) anche l’attività secondaria “E) – Gestione dei Registri di Controllo”.
Il prospetto seguente sintetizza le attività ed criteri di remunerazione previsti per le diverse attività del servizio:
Attività | Modalità di remunerazione |
Attività | Modalità di remunerazione |
- Censimento fonti di rischio - Redazione / Revisione DVR - Aggiornamento DVR | - Canone annuale |
- Esami strumentali | - Corrispettivo Extra Canone |
- Sopralluoghi straordinari | - Corrispettivo Extra Canone |
- Gestione Registri di Controllo | - Canone annuale |
5.3.1.3 Attività e specifiche tecniche
Di seguito sono descritte tutte le attività previste per il servizio DVR con indicazione delle specifiche tecniche e delle modalità con cui il Fornitore sarà tenuto a svolgerle. In particolare i paragrafi seguenti riguardano:
▪ Censimento delle fonti di rischio
▪ Redazione/ Revisione del DVR
▪ Aggiornamento del DVR
▪ Esami strumentali
▪ Sopralluoghi straordinari
▪ Gestione dei Registri di Controllo
5.3.1.3.1 Censimento delle fonti di rischio
L’attività di censimento delle fonti di rischio consiste in una ricognizione di tutti i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare in tutti gli Edifici dell’Unità produttiva indicati nel Verbale di Consegna ed in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L’attività dovrà essere svolta eseguendo tutti i sopralluoghi necessari.
In particolare il Fornitore sarà chiamato a:
▪ organizzare gli incontri con i referenti degli Edifici dell’Unità produttiva oggetto della valutazione, per acquisire tutti i dati e le informazioni tecniche e organizzative necessarie all’individuazione dei rischi nonché alla verifica delle certificazioni presenti;
▪ effettuare uno o più sopralluoghi, anche in collaborazione con il Medico Competente, secondo la programmazione condivisa, presso tutti i luoghi di lavoro dell’Unità produttiva, indicati nel Piano Dettagliato delle Attività, per individuare tutte le fonti di rischio presenti per i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione già adottate.
La ricognizione delle fonti di rischio dovrà essere effettuata tenendo conto sia degli aspetti strutturali ed impiantistici, sia delle metodologie e dell’organizzazione del lavoro. A tal fine dovranno essere adeguatamente considerate ad esempio:
▪ l’organizzazione delle attività e in particolare i tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro e/o la contemporanea presenza di diverse lavorazioni;
▪ la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione;
▪ le modalità operative seguite per la conduzione delle lavorazioni (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero delle operazioni (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
▪ la presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi;
▪ le specifiche tipologie contrattuali attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
▪ la presenza di fornitori di lavori e/o di servizi.
La ricognizione dovrà prevedere una indagine “a vista” dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate e/o presenti.
All’esito dei sopralluoghi per ogni Edificio dovrà essere redatta una apposita Relazione Tecnica relativa ai luoghi di lavoro esistenti, con l’indicazione delle inadempienze e/o non conformità riscontrate che, in relazione ai rischi associati, dovranno essere classificate secondo le linee guida elaborate dall’ex ISPESL (ora INAIL).
Qualora dalla ricognizione svolta sui luoghi di lavoro emerga la necessità dell’effettuazioni di esami strumentali necessari quali specifiche misurazioni e/o indagini ambientali gli stessi dovranno essere acquistati separatamente.
La tabella seguente riporta per ciascuna delle categorie di rischio (ex ISPESL) una classificazione dei rischi in tipologie omogenee: tale classificazione dovrà essere considerata nella redazione della Relazione Tecnica, indicando in particolare anche la presenza di profili mansionistici per cui è necessaria la valutazione del rischio da alcolemia e tossicodipendenze (comprese nella categoria rischi per la sicurezza nel prospetto seguente):
Categoria di rischio (ex ISPESL) | Tipologie omogenee |
Rischi per la Sicurezza (o di tipo infortunistico) | Strutturali |
Elettrici | |
Meccanici | |
Esplosione/incendio | |
Sostanze pericolose | |
Alcolemia e tossicodipendenze | |
Rischi per la Salute (o di tipo igienico–ambientale) | Esposizione ad agenti fisici |
Esposizione ad agenti chimici |
Categoria di rischio (ex ISPESL) | Tipologie omogenee |
Esposizione ad agenti biologici | |
Rischi Trasversali (o di tipo organizzativo) | Organizzazione del lavoro |
Fattori psicologici | |
Fattori ergonomici |
Di seguito per ciascuna categoria di rischio saranno descritte le attività specifiche relative alle singole tipologie omogenee di rischio.
Rischi per la sicurezza
Rischi strutturali: dovrà essere verificata, anche in relazione alla destinazione d’uso dei locali, la rispondenza delle caratteristiche fisiche e dimensionali alle normative giuridiche e tecniche applicabili; dovrà altresì essere verificato lo stato di conservazione e di manutenzione dei manufatti che incidono sulle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro (pareti, solai, scale, finestre, infissi, ecc.). In particolare dovranno essere segnalati ambienti eccessivamente affollati rispetto alla superficie e/o cubatura del locale, eventuali carenze nello stato di conservazione di infissi, pavimentazioni, pareti, scale, corrimano, parapetti. Analogamente dovrà essere verificata, in generale, la stabilità di armadi, scaffalature e mobilio.
Per la rispondenza alle norme sui portatori di handicap deve essere verificato l'accesso all'edificio, la mobilità interna sia verticale che orizzontale, l'idoneità degli ascensori e delle uscite di emergenza, l’idoneità dei servizi igienici, l'eventuale presenza di ostacoli e le caratteristiche del posto di lavoro a loro dedicato.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi elettrici: dovrà essere eseguita la verifica delle condizioni di sicurezza sia relativamente agli impianti elettrici (contatti diretti ed indiretti), identificandone le caratteristiche principali e verificando anche le condizioni generali di manutenzione, sia relativamente all’utilizzo di macchine ed attrezzature elettriche. Dovrà inoltre essere verificato che siano state effettuate le misurazioni periodiche della messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e che le stesse rispettino i limiti di legge.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi meccanici: in ogni ambiente di lavoro devono essere verificate le condizioni di sicurezza relativamente all’uso di macchine, attrezzature ed impianti, fornendo in
particolare le necessarie indicazioni relativamente alle protezioni di organi pericolosi, al livello di istruzione/addestramento necessario per il personale, ai requisiti di manutenzione necessari.
In particolare dovrà essere verificata la presenza del libretto di istruzioni per macchine complesse, la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza, eventuali attestati di conformità e/o marchio CE, l’effettuazione di regolare manutenzione.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi incendio/esplosione: dovranno essere verificate le possibili cause d’innesco d’incendio e, in relazione alle caratteristiche peculiari dei luoghi di lavoro esaminati, dovranno essere analizzate sia le condizioni di sicurezza attiva (impianti di rilevazione automatici di incendio, impianti di segnalazione ed allarme, impianti di spegnimento automatici, ecc.), sia le condizioni di sicurezza passiva (adeguata compartimentazione di locali, stato di conservazione delle compartimentazioni esistenti, uso di materiali idonei con adeguato grado di reazione al fuoco, sistema delle vie d’esodo, cartellonistica, ecc.). Particolare cura dovrà essere posta alla verifica, al deposito, manipolazione, utilizzo, smaltimento di materiali combustibili e/o prodotti infiammabili.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi sostanze pericolose: dovrà essere effettuato un censimento delle sostanze pericolose utilizzate o presenti all’interno dei luoghi di lavoro, verificando la presenza delle relative schede di sicurezza, modalità di manipolazione, d’uso, di conservazione, stoccaggio, smaltimento.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi alcolemia e tossicodipendenze: dovrà essere effettuato la rilevazione dei profili mansionistici indicati dalla normativa vigente in materia, per le quali deve essere effettuata la valutazione del rischio da alcolemia e tossicodipendenze. Per le mansioni individuate, dovranno essere indicate le modalità operative che devono essere seguite, per procedere alla valutazione del rischio. In caso di rilevazione di profili mansionistici a rischio, dovrà essere avvertito il Medico Competente.
Rischi per la salute
Dovranno essere individuate le fonti di rischio per la salute dei lavoratori (rischi igienico-ambientali) classificate secondo le categorie di seguito elencate.
Agenti fisici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla presenza di agenti fisici ed in particolare:
▪ Microclima: dovrà essere effettuata una indagine microclimatica degli ambienti di lavoro per la verifica del PMV (Predicted Mean Value), valore medio della sensazione soggettiva di comfort o di discomfort, e del PPD predizione quantitativa in percentuale del numero delle persone insoddisfatte in un certo ambiente attraverso misurazioni di temperatura, umidità, velocità media dell'aria.
▪ Illuminazione: dovrà essere effettuato un esame della corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro, sia qualitativo che quantitativo in funzione dei seguenti parametri: l'assenza di abbaglianti, il colore della luce, la distribuzione delle ombre, la migliore resa dei colori e l’ottimizzazione dei contrasti.
▪ Inquinanti fisici aereodispersi presenti negli ambienti di lavoro mirati alla determinazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei seguenti inquinanti: fibre di lana di vetro, di roccia, di amianto, polveri (con individuazione di eventuali frazioni respirabili), particolato.
▪ Rumore:dovrà essere determinata l'esposizione al rumore negli ambienti con particolare riguardo a quelli maggiormente a rischio (centralini, officine, centri stampa, etc.). Dovranno essere fornite le indicazioni per il controllo e la bonifica.
▪ Vibrazioni meccaniche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l’accertamento dell’esistenza del rischio da vibrazioni meccaniche, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
▪ Radiazioni ottiche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l’accertamento dell’esistenza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
▪ Campi elettromagnetici: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l’accertamento dell’esistenza del rischio da esposizione a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, procedendo se necessario alle misurazioni degli stessi.
▪ Radiazioni Ionizzanti - Radon: dovrà essere effettuato l’accertamento dell’esistenza del rischio da esposizione alla radioattività naturale, con particolare riferimento al radon, per i locali interrati o seminterrati, procedendo alle misurazioni della stessa.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Agenti chimici: dovrà essere effettuata un’indagine per verificare la presenza di fonti di rischio chimico con possibilità di rilascio nell’ambiente di sostanze inquinanti quali, ad esempio:
▪ formaldeide
▪ ossido di carbonio
▪ ozono (lampade, fotocopiatrici)
▪ monomeri isocianici
▪ toner acrilati
▪ V.O.C.(composti organici volatili)
▪ piombo
▪ fumo passivo
▪ altro.
Per la valutazione se necessario, si dovrà procedere alla misurazione degli inquinanti.
Nell’ambito della valutazione degli agenti chimici si dovrà procedere, inoltre, alla valutazione del rischio di esposizione ad:
▪ agenti cancerogeni e/o mutageni
▪ atmosfere esplosive.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Agenti biologici: l’indagine sarà finalizzata alla verifica della possibilità di inquinamento aerodisperso e/o di superficie da parte di agenti biologici (batteri, funghi, acari, ecc.) inquinamento microbiologico (batteri, funghi, acari). Più specificatamente dovranno essere individuate:
▪ carica batterica totale a 37°C
▪ carica batterica totale a 20°C
▪ carica fungina totale
▪ legionella
▪ acari
▪ altro.
Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Rischi trasversali
Dovranno essere rilevate tutte le fonti di rischio, per la sicurezza o per la salute, derivanti da una non adeguata organizzazione del lavoro e non univocamente riconducibili alle categorie precedenti quali: movimentazione manuale dei carichi, procedure di sicurezza e di coordinamento, scelta/uso/gestione dei dispositivi di protezione individuale, stress lavoro-correlato, presenza di lavoratori provenienti da altri paesi, ecc. Anche in tal caso la valutazione deve tenere nel giusto conto le differenze di genere, l’età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.
Organizzazione del lavoro: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla organizzazione del lavoro ed in particolare:
▪ Movimentazione manuale dei carichi: dovranno essere effettuate:
- l’individuazione degli operatori interessati;
- l’esame delle procedure di lavoro;
- la verifica dell'idoneità dei mezzi a disposizione per il sollevamento e il trascinamento del carico (inclusi, a titolo esemplificativo. i bambini e i pazienti), delle modalità di stoccaggio dei carichi e della correttezza delle informazioni di formazione ricevute.
▪ Manutenzione degli impianti: dovranno essere fornite indicazioni sullo stato di manutenzione degli impianti, con formulazione di eventuali suggerimenti correttivi per ottimizzare la manutenzione.
▪ Dispositivi di protezione individuale: dovranno essere verificate le procedure di gestione, scelta, distribuzione e controllo sull’uso dei dispositivi di protezione individuale.
▪ Procedure su macchine e utensili: dovranno essere effettuate verifica e controllo dell'idoneità delle attrezzature e delle procedure di utilizzo.
▪ Procedure per far fronte agli incidenti e situazioni di emergenza: dovrà essere effettuato l’esame delle procedure e dei sistemi di allarme e di emergenza.
▪ Lavoro al V.D.T.: dovranno essere esaminate le postazioni dotate di attrezzature munite di videoterminali con riferimento alla ergonomia della postazione (scrivania, tavolo, sedia, videoterminale) ed alla idonea collocazione dello schermo rispetto alle fonti di illuminamento (naturale ed artificiale).
▪ Presenza di ditte esterne: i rischi connessi alle attività svolte da parte di terzi all’interno degli Edifici della Amministrazione Contraente possono essere classificati come rischi trasversali; pertanto, anche ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovranno essere raccolte tutte le informazioni necessarie ad identificare le imprese che svolgono attività all’interno degli Edifici dell’Amministrazione Contraente, compreso il nominativo del Datore di Lavoro e del RSPP e degli eventuali addetti incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso.
Fattori psicologici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori psicologici ed in particolare:
▪ Mobbing: dovranno essere messi in atto strumenti informativi verso i lavoratori per prevenire il fenomeno del mobbing che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono appresso indicati:
- affissione nelle bacheche degli Edifici della Amministrazione Contraente di strumenti che illustrino i vari aspetti del fenomeno;
- affissione nelle bacheche degli Edifici della Amministrazione Contraente di strumenti che illustrino i diritti dei lavoratori a contrasto del fenomeno;
- distribuzione di questionari specifici (ad es: del tipo previsto dalla monografia INAIL: Patologia Psichica da Stress, Mobbing e Costrittività Organizzativa. La Tutela dell’INAIL: Aprile 2005.)
- organizzazione di due ore aggiuntive di assemblea su base annuale, fuori dell’orario di lavoro, per la trattazione del tema.
- In caso di denuncia o sospetta presenza di fenomeni di mobbing dovrà essere avvisato il Medico Competente.
▪ Stress lavoro correlato: dovrà essere effettuata, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente, la valutazione del rischio da stress lavoro correlato secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del 18 novembre 2010.
Fattori ergonomici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori ergonomici ed in particolare:
▪ Verifica dei fattori ergonomici e dell’affollamento dei luoghi di lavoro: dovrà essere effettuato un controllo delle postazioni di lavoro in base ai criteri ergonomici e all'affollamento, verifica della disposizione degli arredi in relazione al numero di persone e alla superficie di ingombro, degli spazi di accesso al posto di lavoro e di quelli di relazione, con indicazione di eventuali situazioni non conformi.
5.3.1.3.2 Redazione o revisione DVR
Il processo operativo che conduce alla redazione o revisione del DVR deve essere articolato, senza esclusione alcuna, secondo le seguenti macrofasi:
▪ identificazione dei fattori di rischio attraverso la verifica di tutti i luoghi di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi e dell’organizzazione, la verifica documentale.
Nella ricognizione dovranno essere valutate anche le attività di servizio (pulizie, manutenzione, controlli ecc.) le cui prestazioni vengono erogate da lavoratori esterni.
Dovranno essere inoltre considerati anche:
- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- i rischi connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri Paesi;
- i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
▪ identificazione dei lavoratori esposti;
▪ stima dell’entità delle esposizioni;
▪ stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
▪ stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
▪ identificazione delle misure attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
▪ definizione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
▪ individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;
▪ identificazione dei ruoli dell’organizzazione aziendale che dovranno provvedere all’attuazione delle misure;
▪ verifica dell’applicabilità di tali misure;
▪ definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate (Piano delle Misure di Miglioramento);
▪ redazione del documento;
▪ definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione.
Nel DVR dovranno essere indicati i criteri utilizzati per la stesura del documento e riportate le linee guida per l’applicazione dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
La struttura del Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:
▪ Sezione identificativa: sezione per identificare l’Amministrazione e nella quale vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili atte ad individuare e definire esattamente l’Unità produttiva cui il DVR si riferisce (ivi incluse eventuali sedi distaccate), sia da un punto di vista fisico (anagrafica, toponomastica, dati caratteristici descrittivi dei luoghi di lavoro, ecc.) che dell’organizzazione del lavoro, del ciclo produttivo e del sistema prevenzionistico permanente realizzato all’interno dell’Amministrazione;
▪ Sezione valutativa: è la vera e propria sezione di valutazione nella quale vengono individuati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall’interrelazione uomo-ambiente di riferimento.
La sezione valutativa, come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 2, deve riportare, quindi, nel dettaglio per ciascun rischio valutato, le misure di prevenzione e protezione attuate, la stima del rischio ed il programma delle misure di miglioramento, con l’indicazione delle relative procedure di attuazione;
▪ Sezione valutazioni rischi particolari: in questa sezione sono inserite le valutazioni dei rischi secondo le disposizione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 3 (secondo le metodologie e le scadenze previste dalla normativa);
▪ Sezione programmazione e controllo interventi: in questa sezione, una volta individuate e indicate le misure di prevenzione e protezione attuate, vengono inseriti i programmi di attuazione delle misure di prevenzione da adottare con le relative figure competenti;
▪ Sezione allegati documentali: in questa sezione sono riportati gli allegati tecnico-documentali significativi ai fini della corretta e completa interpretazione del DVR nonché le linee guida per l’attuazione dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Relativamente alla Sezione valutazione rischi particolari nel prospetto seguente sono elencati i principali rischi e le relative specifiche tecniche con le quali dovrà essere condotta la ricognizione e la valutazione.
Sezione valutazione rischi particolari: criteri di valutazione |
Valutazione rischio incendio Fino all’emanazione dei decreti di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 46 comma 3, la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. Nella valutazione devono, pertanto, essere riportate le seguenti indicazioni: ▪ la data di effettuazione della valutazione; ▪ i pericoli identificati; ▪ i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati; ▪ le conclusioni derivanti dalla valutazione. |
Ciò comporta la necessità di aggiornare la procedura di valutazione dei rischi in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati e in caso di significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti. Rispettando i criteri contenuti nell’allegato I del D.M. 10 marzo 1998 la valutazione deve essere articolata nelle seguenti fasi: ▪ individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio); ▪ individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; ▪ eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; ▪ verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio; ▪ classificazione degli Edifici della Unità produttiva (alto, medio, basso rischio). |
Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato deve essere effettuata secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e, quando presenti, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto dell’art. 28 comma 1-bis. In particolare, nell’ambito della valutazione dovrà essere posta particolare attenzione a: ▪ accertare le situazioni aziendali che potrebbero determinare stress; ▪ individuare e valutare le potenziali fonti di rischio da stress lavoro-correlato; ▪ individuare e analizzare gli indicatori specifici della potenziale presenza del rischio da stress lavoro correlato; ▪ identificare le azioni correttive da porre in atto; ▪ identificare le misure adeguate adottate e da adottare per prevenire i rischi da stress lavoro-correlato. |
Valutazione del rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’ art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Nella stessa devono essere individuati i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate alla commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. |
Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (anche in ambito |
ospedaliero) Nell’ambito delle valutazioni specifiche occorre valutare i rischi legati alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari. In particolare, la valutazione (effettuata avendo come riferimento le norme tecniche ISO 11228) riguarda: ▪ le caratteristiche del carico; ▪ lo sforzo fisico richiesto; ▪ le caratteristiche dell’ambiente di lavoro; ▪ le esigenze connesse all’attività; ▪ i fattori individuali di rischio. Nell’ambito della valutazione devono, inoltre, essere riportati: ▪ l’elenco dei lavoratori esposti a rischio; ▪ le misure tecniche e organizzative adottate; ▪ i dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; ▪ le esigenze di sorveglianza sanitaria e di formazione. |
Valutazione del rischio chimico La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata ai sensi dell’art. 223 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutte quelle attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici. Nella valutazione devono essere valutati i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici, prendendo in considerazione in particolare: ▪ le proprietà pericolose degli agenti; ▪ le informazioni sulla salute e sicurezza riportate sulla scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; ▪ il livello, il modo e la durata dell'esposizione; ▪ le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare; ▪ i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; ▪ gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; ▪ se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. Nella valutazione dei rischi devono essere, inoltre, indicate le misure adottate ai sensi dell'articolo 225, ove applicabile, e dell'articolo 224 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali: ▪ progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; ▪ fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; ▪ riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; |
▪ riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione; ▪ misure igieniche adeguate; ▪ riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; ▪ metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici. La valutazione deve riportare in maniera chiara i risultati della stessa, anche quando il rischio è basso; deve inoltre evidenziare le esigenze di sorveglianza sanitaria; deve, infine, evidenziare le misure da attuare in caso di incidenti o di situazioni di emergenza derivanti dalla presenza di agenti chimici, i dispositivi di soccorso messi a disposizione dei lavoratori e i sistemi di allarme approntati. La valutazione deve essere aggiornata periodicamente e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. Laddove necessario, al fine di perfezionare la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici, deve essere effettuata la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali. |
Valutazione del rischio cancerogeno La valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve essere effettuata ai sensi degli artt. 233 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. Nella valutazione del rischio devono essere presi in particolare considerazione: ▪ le caratteristiche delle lavorazioni, la loro durata e la loro frequenza; ▪ i quantitativi e le caratteristiche di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; ▪ i possibili modi di esposizione (inalazione, assorbimento cutaneo, etc.). Nel documento di valutazione del rischio devono, inoltre, essere riportati: ▪ il numero di lavoratori esposti e il grado di esposizione; ▪ le misure preventive e protettive adottate e i dispositivi di protezione utilizzati, comprese quelle particolari eventualmente suggerite dal Medico Competente; ▪ le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti; ▪ le procedure per i casi di emergenza che possano comportare esposizioni elevate. |
La valutazione, infine, evidenzia le esigenze di sorveglianza sanitaria e di formazione del personale. La valutazione va aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. |
Valutazione del rischio di esposizione ad amianto La valutazione dei rischi da esposizione non deliberata dovuta a presenza di materiali contenenti amianto all’interno dei luoghi di lavoro è contenuta nella sezione valutativa del Documento di Valutazione dei Rischi. La valutazione specifica dei rischi da esposizione ad amianto deve essere effettuata ai sensi degli artt. 246 e seguenti del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività che non rientrano nel campo di applicazione della L. 27/03/1992 n. 257, ovvero tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate. Nella valutazione dei rischi il Datore di Lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare. Il Datore di Lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto. |
Valutazione del rischio da atmosfere esplosive La valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive viene effettuata tenendo conto almeno dei seguenti elementi: ▪ probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; ▪ probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci; ▪ caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; ▪ entità degli effetti prevedibili. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Nell’ambito della valutazione le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere ripartite in zone (Allegato XLIX D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), per le quali si deve evidenziare se applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L e se necessaria la segnalazione nei punti di accesso (a norma dell'allegato LI). All’esito della valutazione deve essere elaborato un documento sulla protezione contro le esplosioni, che deve precisare: |
▪ che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; ▪ che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo; ▪ quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX; ▪ quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L; ▪ che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza; ▪ che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro. Tale documento deve essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. |
Valutazione del rischio biologico La valutazione del rischio biologico deve essere fatta in tutti i casi in cui possa verificarsi un’esposizione, anche non deliberata, agli agenti biologici. Nella valutazione del rischio biologico occorre tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: ▪ della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana (ai sensi dell’Allegato XLVI o, in assenza, effettuata dal Datore di Lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.); ▪ dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; ▪ dei potenziali effetti allergici e tossici; ▪ della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; ▪ delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; ▪ del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati. Il documento di valutazione deve, inoltre, riportare i seguenti dati: ▪ le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici; ▪ il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui al punto precedente; ▪ le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; ▪ i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate; ▪ il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico. |
Il documento, inoltre, deve evidenziare i principi di buona prassi microbiologica e le misure protettive e preventive, tecniche e organizzative, adottate in relazione alle particolarità delle situazioni lavorative. Lo stesso, infine, evidenzia le esigenze di sorveglianza sanitaria e di formazione. La valutazione va aggiornata in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata. |
Valutazione del rischio rumore Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: ▪ il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; ▪ i valori limite di esposizione e i valori di azione; ▪ tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; ▪ per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; ▪ tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; ▪ le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; ▪ l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; ▪ il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale; ▪ le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; ▪ la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione; ▪ la presenza di attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori. Nel documento, inoltre, il Datore di Lavoro individua le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutti i livelli di esposizione valutati ed elabora un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore. La valutazione va aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi quattro anni dall'ultima valutazione effettuata. |
Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti o possono essere esposti durante l’attività lavorativa. Ai fini della valutazione si deve tener conto, in particolare, dei seguenti elementi: ▪ il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; ▪ i valori limite di esposizione e i valori d'azione indicati; ▪ gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; ▪ gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; ▪ le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; ▪ l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; ▪ il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative; ▪ condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; ▪ informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica. Nel documento, inoltre, il Datore di Lavoro individua le misure di prevenzione e protezione necessarie per tutti i livelli di esposizione valutati ed elabora un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione alle vibrazioni. La valutazione va aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi quattro anni dall'ultima valutazione effettuata. |
Valutazione del rischio da radiazioni ottiche Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro valuta i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. In particolare, in occasione della valutazione dei rischi si deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: ▪ il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; ▪ i valori limite di esposizione indicati; |
▪ qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; ▪ qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti; ▪ qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; ▪ l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; ▪ la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; ▪ per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; ▪ sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; ▪ una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; ▪ le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. Nel documento di valutazione dei rischi devono, inoltre, essere precisate le misure adottate per i vari livelli di esposizione. La valutazione va aggiornata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi quattro anni dall'ultima valutazione effettuata. |
Valutazione del rischio da campi elettromagnetici Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il Datore di Lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione riguarda i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto per campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz. Nell'ambito della valutazione del rischio si deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: ▪ il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione; ▪ i valori limite di esposizione e i valori di azione indicati; ▪ tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; ▪ qualsiasi effetto indiretto quale: ▪ interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); |
▪ rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; ▪ innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); ▪ incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; ▪ l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; ▪ la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici; ▪ per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche; ▪ sorgenti multiple di esposizione; ▪ esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. La valutazione del rischio deve anche indicare le misure adottate, le esigenze di sorveglianza sanitaria e di formazione. |
5.3.1.3.3 Aggiornamento del DVR
L’attività di aggiornamento del DVR presuppone, a carico del Fornitore lo svolgimento delle seguenti attività, con cadenza trimestrale e secondo la programmazione condivisa, fermo restando che esse potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita segnalazione/richiesta da parte della Amministrazione Contraente senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per la stessa:
▪ aggiornamento dell’anagrafica;
▪ aggiornamento della sezione valutativa e di tutte le sezioni valutative dedicate del DVR;
▪ aggiornamento degli allegati tecnico-documentali;
▪ monitoraggio delle fonti di rischio, secondo le periodicità stabilite dalla norma o dalla valutazione del rischio;
▪ aggiornamento delle misure di prevenzione attuate.
Aggiornamento dell’anagrafica:
con frequenza trimestrale dovranno essere richiesti dal Fornitore agli uffici competenti dell’Amministrazione Contraente, le informazioni e/o i dati necessari a verificare l’attualità di quanto riportato nel DVR e dovranno essere apportate le necessarie modifiche relativamente a:
▪ nominativo del DL (Datore di Lavoro)
▪ nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
▪ nominativo del/dei RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
▪ nominativo del MC (Medico Competente)
▪ nominativo dell’EQ (Esperto Qualificato)
▪ nominativo del MA (Medico Autorizzato)
▪ numero di lavoratori
▪ addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso
▪ nuove assunzioni
▪ nuove mansioni
▪ variazioni di mansione
▪ nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e relativa collocazione all’interno della sede di lavoro (variazione postazioni di lavoro abituali di tali addetti).
Aggiornamento delle sezioni valutative del DVR:
dovrà essere verificata con frequenza trimestrale l’attualità di quanto riportato nelle sezioni suddette nel DVR e dovrà essere effettuato, secondo la programmazione condivisa con il Supervisore, ogni aggiornamento derivante da eventuale nuova acquisizione, ampliamento o modifica dei luoghi di lavoro, ivi incluse le modifiche da apportare a seguito di interventi attuati nel rispetto del programma di miglioramento (programmazione e controllo degli interventi).
Si precisa che nell’attività di aggiornamento non sono compresi sopralluoghi finalizzati alla ricognizione delle fonti di rischio all’interno dei luoghi di lavoro. Si fa presente che sono viceversa compresi eventuali sopralluoghi che si dovessero rendere necessari per la verifica delle modifiche da apportare e, pertanto, verranno considerati compresi nel Canone poiché relativi alla attività di monitoraggio delle fonti di rischio (cfr. punto corrispondente del presente paragrafo).
Gli eventuali esami strumentali che si dovessero rendere necessari verranno remunerati ai prezzi contenuti nell’allegato 9 al Disciplinare di gara.
Aggiornamento della sezione degli allegati tecnico-documentali:
Con cadenza trimestrale, dovrà essere effettuata la verifica, con segnalazione delle eventuali scadenze, delle seguenti documentazioni/certificazioni:
▪ fonometrie e altre relazioni di indagini ambientali, secondo le scadenze di legge;
▪ verifica dell’impianto di messa a terra;
▪ verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
▪ verifica degli impianti di sollevamento;
▪ Certificato di Prevenzione Incendi;
▪ aggiornamento del Registro dei Controlli ove previsto.
Monitoraggio delle fonti di rischio:
il Fornitore dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, un monitoraggio delle fonti di rischio. Tale attività consiste nella effettuazione di sopralluoghi tecnici, annuali o secondo la periodicità stabilita nella valutazione del rischio o da specifiche norme, finalizzati:
▪ alla verifica del mantenimento dei livelli di igiene e sicurezza prestabiliti;
▪ all’aggiornamento delle fonti censite in relazione alla possibile evoluzione del contesto strutturale, impiantistico, organizzativo.
A seguito di ciascuna ricognizione dovrà essere predisposta una specifica relazione tecnica sulle condizioni di igiene e sicurezza rilevate nei luoghi di lavoro, contenente una valutazione comparativa rispetto a quanto rilevato in precedenza che metta in evidenza anche le misure di prevenzione attuate e le procedure adottate.
I sopralluoghi periodici dovranno essere effettuati presso tutti i luoghi di lavoro degli Edifici della Unità produttiva indicati nel Piano Dettagliato delle Attività e, comunque, secondo le specifiche indicate al par. 5.3.1.3.1 - Censimento delle fonti di rischio del presente Capitolato.
Eventuali esami strumentali che si dovessero rendere necessari verranno remunerati secondo i relativi prezzi contenuti nell’allegato 9 al Disciplinare di gara, ribassati in fase di offerta.
Gli esami strumentali dovranno essere svolti all’interno degli Edifici dell’Unità produttiva indicati nel Verbale di Consegna.
Il servizio DVR include sia gli esami strumentali conseguenti al censimento delle fonti di rischio sia tutti gli esami strumentali resi necessari nel corso della durata contrattuale per aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi o eventualmente richiesti dall’Amministrazione Contraente.
Gli esami strumentali che si rendano necessari per l’attività di Censimento delle fonti di rischio saranno richiesti attraverso l’Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) mentre gli esami strumentali da svolgere durante il contratto saranno richiesti attraverso gli ordini di Attività extra canone.
In ogni caso tutti gli esami strumentali saranno remunerati extra canone in base al ribasso offerto dal Fornitore in sede di offerta sul listino prezzi di riferimento contenuto nell’allegato 9 al Disciplinare di gara.
COD | ESAMI STRUMENTALI |
EX11 | Vibrazioni corpo intero |
EX12 | Vibrazioni mano-braccio |
EX13 | Valutazione campi elettromagnetici a bassa frequenza– misure su apparecchiature o impianti specifici |
EX14 | Valutazione campi elettromagnetici ad alta frequenza– misure su apparecchiature o impianti specifici |
EX15 | Rilevazioni strumentali per radiazioni ottiche artificiali (ROA) |
EX16 | Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) |
EX17 | Misure ergonometriche e dei carichi di lavoro |
Si riporta un elenco di rilievi/indagini strumentali che potranno essere richiesti al Fornitore:
EX18 | Misurazioni di inquinamento elettromagnetico |
EX19 | Polveri totali |
EX20 | Fibre minerali (fibre vetrose, amianto ecc.) |
EX21 | Analisi di campioni massivi di amianto in XXXX |
XX00 | Analisi di campioni massivi di amianto in SEM |
EX23 | Analisi di campioni areodispersi di amianto in MOCF |
EX24 | Analisi di campioni areodispersi di amianto in SEM |
EX25 | Gram-negativi totali (Aerodispersi) |
EX26 | Composti organici volatili (VOC) |
EX27 | Det. qualità gas nell’aria (XXx, NOx, SOx, Ozono) |
EX28 | Acari |
EX29 | Xxxxxxx, muffe, batteri (carica fungina totale) |
EX30 | Legionella |
EX31 | Carica batterica totale a 37 °C/ 20 °C |
EX32 | Prove di carico dei solai |
EX33 | Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – 1 dosimetro |
EX34 | Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 2 a 10 dosimetri |
EX35 | Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – da 11 a 20 dosimetri |
EX36 | Radon – Misurazione di concentrazione mediante collocazione di dosimetri – oltre 20 dosimetri |
Nei relativi prezzi offerti, si considerano sempre ricompresi i materiali di consumo e l’uso delle strumentazioni necessarie.
Per lo svolgimento delle indagini di cui sopra, ove applicabili, dovranno essere seguite le metodologie definite dalle norme tecniche di riferimento, dovranno essere utilizzati tecnici rilevatori aventi adeguata professionalità ed apparecchiature idonee dotate delle previste certificazioni.
Lo svolgimento di tali indagini non dovrà interferire con l’attività dell’Edificio.
Per eventuali indagini non riportate in elenco, ed a queste non omologabili come tipologia e costo, l’Amministrazione avrà la facoltà di contattare direttamente Fornitori Terzi o di incaricare il Fornitore.
All’esito delle rilevazioni strumentali dovranno essere fornite specifiche relazioni tecniche per l’interpretazione dei dati.
5.3.1.3.5 Sopralluoghi straordinari
Tale attività consiste nell’esecuzione, a seguito di specifica richiesta da parte dell’Amministrazione, di sopralluoghi oppure riunioni oppure incontri non programmati,
a seguito di eventi particolari non prevedibili e non riconducibili all’ordinaria attività oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura, programmata dal Fornitore.
5.3.1.3.6 Gestione Registri di Controllo
Tale attività consiste nell’effettuazione vera e propria dei controlli e nella compilazione dei Registri di Controllo.
Le verifiche a vista verranno eseguite direttamente dal Fornitore mentre quelle strumentali con il supporto del fornitore del servizio di manutenzione.
Più specificatamente, la verifica e gli accertamenti dei dispositivi di sicurezza attiva saranno effettuate quadrimestralmente e devono prevedere le seguenti indagini:
▪ impianto di rilevazione antincendio: prove dei rilevatori automatici, delle centrali di controllo e segnalazione, dei dispositivi di allarme, dei comandi di attivazione e degli elementi di connessione;
▪ impianto di evacuazione dei fumi: verifica del funzionamento e dell'efficienza dei sistemi di aspirazione e di aerazione;
▪ impianto di spegnimento automatico e portatile: controllo degli impianti di qualsiasi tipo, verifica della rispondenza degli stessi al tipo di incendio ipotizzabile da spegnere, del numero degli stessi in rapporto alle dimensioni dei locali, l'idoneità del loro posizionamento, la correttezza e/o la presenza della cartellonistica di segnalazione; analisi degli impianti di spegnimento automatico, loro dimensionamento e funzionalità dei componenti;
▪ illuminazione di emergenza: verifica della presenza o meno dell'impianto, della sua funzionalità in rapporto ad una eventuale emergenza.
Più specificatamente, la verifica e gli accertamenti dei sistemi di sicurezza passiva, effettuati con la stessa frequenza, devono prevedere le seguenti indagini:
▪ verifica dell'uso di materiali idonei, della tipologia, ubicazione, reazione e resistenza al fuoco dei materiali di rivestimento di arredo e dell'attrezzatura;
▪ verifica della compartimentazione dei locali in base alla normative antincendio, della loro rispondenza o meno, degli accorgimenti previsti o non per la presenza di apertura su pareti e/o solai;
▪ verifica dell'adozione di adeguate vie d'esodo con giusto dimensionamento e geometria delle vie d'uscita, dei sistemi di sicurezza delle vie, numero e larghezza, delle caratteristiche dell'uscita di piano delle scale, delle porte, dell'analisi tecnica delle porte antincendio e, quindi, della loro rispondenza normativa, degli accorgimenti previsti per le scale a servizio dei piani interrati e dei sistemi di apertura delle porte;
▪ verifica dell'uso di appropriate procedure di emergenza e di adeguata cartellonistica, verifica di tutti i sistemi di identificazione e della segnaletica di emergenza.
5.3.1.4 Modalità di remunerazione
La determinazione del Canone annuale per l’attività di censimento delle fonti di rischio, redazione/revisione ed aggiornamento del DVR (CDVR) avverrà applicando i prezzi unitari di cui all’allegato 9 al disciplinare di gara al netto del ribasso offerto.
I prezzi unitari suddetti s’intendono comprensivi di tutti gli eventuali sopralluoghi/incontri effettuati e sono classificati in due macrocategorie di lavoratori e 5 fasce di popolazione:
Lavoratori addetti ad attività tipiche di ufficio
Prezzo Base): Forfait (fino ai primi 20 Lavoratori) 1° fascia): per ogni Lavoratore da 21 a 50
2° fascia): per ogni Lavoratore da 51 a 500
3° fascia): per ogni Lavoratore da 501 a 1000 4° fascia): per ogni Lavoratore oltre i 1000
Lavoratori addetti ad attività non riconducibili a quelle tipiche di ufficio (es.: addetti alle manutenzioni, personale operante presso cantieri, personale medico e paramedico, tecnici di laboratorio, ecc.)
Prezzo Base): Forfait (fino ai primi 20 Lavoratori) 1° fascia): per ogni Lavoratore da 21 a 50
2° fascia): per ogni Lavoratore da 51 a 500
3° fascia): per ogni Lavoratore da 501 a 1000 4° fascia): per ogni Lavoratore oltre i 1000
I prezzi unitari suddetti si applicano nel seguente modo: per i primi 20 Lavoratori si applica il prezzo base a forfait (PDVRuF) a prescindere dal numero di lavoratori, per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 20, da 21 fino a 50, si applica il prezzo unitario relativo alla 1° fascia (PDVRu1), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 50, da 51 fino a 500 si applica il prezzo unitario relativo alla 2° fascia (PDVRu2), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 500, da 501 fino a 1000, si applica il prezzo unitario relativo alla 3° fascia (PDVRu3), per gli ulteriori eventuali Lavoratori eccedenti i 1000 si applica il prezzo unitario relativo alla 4° fascia (PDVRu4); per i Lavoratori addetti ad attività non di ufficio si applica lo stesso metodo.
Pertanto il Canone annuale CDVR sarà determinato mediante la seguente formula:
4 4
CDVR = (PDVRuF ) + ∑(Nui × PDVRui ) + (PDVRnuF ) ∑(Nnui × PDVRnui )
i=1 i=1
dove:
CDVR = Canone annuale per l’esecuzione del servizio di censimento dei rischi, redazione/revisione e aggiornamento del DVR
PDVRuF = prezzo base a forfait (Euro/anno) per l’esecuzione del servizio di censimento dei rischi, redazione/revisione e aggiornamento del DVR corrispondente ai primi 20 lavoratori addetti ad attività d’ufficio dell’Unità Produttiva
PDVRnuF = prezzo base a forfait (Euro/anno) per l’esecuzione del servizio di censimento dei rischi, redazione/revisione e aggiornamento del DVR corrispondente ai primi 20 lavoratori addetti ad attività non d’ufficio dell’Unità Produttiva
Nui = numero di Lavoratori dell’Unità produttiva addetti ad attività di ufficio appartenente alla i-esima fascia di popolazione (i = 1…4)
Nnui = numero di Lavoratori dell’Unità produttiva addetti ad attività non di ufficio appartenente alla i-esima fascia di popolazione (i = 1…4)
PDVRui = prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) relativo ai Lavoratori addetti ad attività d’ufficio per l’esecuzione del servizio di censimento dei rischi, redazione/revisione e aggiornamento del DVR corrispondente alla i-esima fascia (i=1…4)
PDVRnui = prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) relativo ai Lavoratori addetti ad attività non d’ufficio per l’esecuzione del servizio di censimento dei rischi, redazione/revisione e aggiornamento del DVR corrispondente alla i-esima fascia (i=1…4)
ESEMPIO
Un’Amministrazione che ha 300 Lavoratori, di cui 255 addetti ad attività d’ufficio e 45 addetti ad attività non d’ufficio, ordina il servizio DVR, la formula per la determinazione del Canone annuale per il censimento dei rischi, redazione/revisione e aggiornamento del DVR è la seguente:
CDVR = PDVRuF + 30xPDVRu1+ 205 xPDVRu2+ PDVRnuF +25xPDVRnu1
dove
PDVRuF = prezzo base a forfait (Euro/anno) corrispondente ai primi 20 lavoratori addetti ad attività d’ufficio dell’Unità Produttiva
PDVRu1=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore/anno) per Lavoratori addetti ad attività d’ufficio corrispondente alla prima fascia
PDVRu2=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore/anno) per Lavoratori addetti ad attività d’ufficio corrispondente alla seconda fascia
PDVRnuF = prezzo base a forfait (Euro/anno) per l’esecuzione del servizio di censimento dei rischi, redazione/revisione e aggiornamento del DVR corrispondente ai primi 20 lavoratori addetti ad attività non d’ufficio dell’Unità Produttiva
PDVRnu1=Prezzo unitario (Euro/Lavoratore anno) per Lavoratori non addetti ad attività d’ufficio corrispondente alla prima fascia
5.3.1.4.2 Modalità di remunerazione dell’attività di Esecuzione degli Esami Strumentali
La determinazione del Corrispettivo una Tantum per l’esecuzione degli esami strumentali (CEX ) avverrà applicando i prezzi degli esami al netto del ribasso offerto.
n
CEx = ∑(N j × PExj )
j =1
Dove
Nj = numero di esami strumentali di tipologia j-esima (j =1…n)
PExj = prezzo unitario (Euro/esame) per singola tipologia di esame strumentale
5.3.1.4.3 Modalità di remunerazione dei Sopralluoghi Straordinari
Tale attività sarà gestita attraverso Ordini di Attività extra canone e sarà remunerata extra canone sulla base all’effettivo impegno necessario per i sopralluoghi espresso in giorni/uomo o sue frazioni, con approssimazione massima alla mezza giornata.
Il corrispettivo verrà determinato moltiplicando il numero di giorni/uomo necessari per il prezzo unitario offerto dal Fornitore in sede di offerta sul listino prezzi di riferimento (cfr Allegato 9 – Prezzi dei servizi).
La determinazione del Costo per l’esecuzione dei Sopralluoghi Straordinari (CSS) avverrà applicando il prezzo unitario al netto del ribasso offerto.
Css = N X Pss
Dove
N = numero di giorni uomo calcolati (con approssimazione massima alla mezza giornata) Pss = prezzo unitario (Euro/giorno/uomo)
5.3.1.4.4 Modalità di remunerazione dell’attività di Gestione dei registri di controllo
La determinazione del Canone annuale per la Gestione dei Registri di Controllo (CGRC) avverrà applicando i prezzi unitari al netto del ribasso offerto, si riferiscono alla Superficie lorda complessiva del singolo Edificio e sono differenziati per le seguenti fasce di superficie:
1°fascia): fino a 2.000 mq 2°fascia): da 2.001 a 10.000 mq
3°fascia): da 10.001 a 50.000 mq 4°fascia): oltre 50.000 mq
I prezzi unitari suddetti si applicano nel seguente modo: i primi 2.000 mq sono remunerati al prezzo unitario relativo alla 1° fascia (PGRC1), gli ulteriori eventuali mq eccedenti i 2.000 fino a 5.000 mq sono remunerati al prezzo unitario relativo alla 2°fascia (PGRC2), gli ulteriori eventuali mq eccedenti i 5.000 fino a 10.000 mq sono remunerati al prezzo unitario relativo alla 3°fascia (PGRC3), gli ulteriori eventuali mq eccedenti i 10.000 sono remunerati al prezzo unitario relativo alla 4°fascia (PGRC4)
Pertanto il Canone annuale relativo all’attività Gestione dei Registri di Controllo (CGRC) sarà determinato mediante la seguente formula:
n
CGRC = ∑(S1 j × PGRC1 + S2 j × PGRC 2 + S3 j × PGRC 3 + S4 j × PGRC 4 )
j =1
dove:
CGRG = Canone annuale dovuto per l’esecuzione dell’attività di Gestione dei Registri di Controllo
n = numero di Edifici dell’Amministrazione Contraente
S1j = Superficie lorda dell’Edificio j-esimo appartenente alla prima fascia S2j = Superficie lorda dell’Edificio j-esimo appartenente alla seconda fascia S3j = Superficie lorda dell’Edificio j-esimo appartenente alla terza fascia S4j = Superficie lorda dell’Edificio j-esimo appartenente alla quarta fascia
PGRC1 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione dell’attività Gestione dei registri di controllo corrispondente alla prima fascia
PGRC2 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione dell’attività Gestione dei registri di controllo corrispondente alla seconda fascia
PGRC3 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione dell’attività Gestione dei registri di controllo corrispondente alla terza fascia
PGRC4 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione dell’attività Gestione dei registri di controllo corrispondente alla quarta fascia
ESEMPIO
Un’Amministrazione che ha 2 edifici di 7.000 mq, ordina l’attività Gestione dei Registri di controllo, la formula per la determinazione del Canone annuale è la seguente:
CGRC=(2.000xPGRC1+5.000xPGRC2)+(2.000xPGRC1+5.000xPGRC2)
dove
PGRC1 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione dell’attività Gestione dei registri di controllo corrispondente alla prima fascia
PGRC2 = prezzo unitario (Euro/mq anno) per l’esecuzione dell’attività Gestione dei registri di controllo corrispondente alla seconda fascia
5.3.1.5 Termini di esecuzione e consegna
I tempi per l’esecuzione delle attività previste dal Servizio DVR dovranno essere riportati nel Programma Operativo delle Attività.
In particolare si fa presente che:
▪ l’elaborazione del documento DVR, inclusi i sopralluoghi/verifiche, il censimento delle fonti di rischio, la presentazione e consegna al Datore di Lavoro, al RSPP, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, per l’illustrazione dei contenuti non potrà avere una durata superiore a 50 giorni solari, a partire dalla data di attivazione del servizio (individuata secondo quanto indicato al paragrafo 4.5 del presente Capitolato), pena l’applicazione della penale di cui al par. 7.2.
Si specifica che la data di conclusione delle attività sopra previste coinciderà con la data di consegna della documentazione prevista per il servizio in oggetto, accertata attraverso la firma apposta per ricevuta dall’Amministrazione contraente sul frontespizio del documento consegnato.
5.3.2 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
5.3.2.1 Obiettivi del servizio
Il servizio si pone l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligo del Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture; è unico per ciascun appalto e deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si tratta, pertanto, di un documento nel quale dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l’”interferenza” ovvero il “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
La valutazione non contempla i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
5.3.2.2 Modalità di erogazione
Il servizio comprende l’esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività:
▪ Redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI);
▪ Esecuzione delle attività di Coordinamento.
L’attivazione del servizio DUVRI comporta l’esecuzione da parte del Fornitore dell’attività principale di Redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI). L’Amministrazione potrà inoltre richiedere, solo se attivata l’attività principale anche l’attività secondaria di Coordinamento.
Il prospetto seguente sintetizza le attività ed criteri di remunerazione previsti per il servizio.
Attività | Modalità di remunerazione |
- Redazione del DUVRI (di cui all’art. 26 comma 3) - Aggiornamento del DUVRI (di cui all’art. 26 comma 3) | - Corrispettivo Una Tantum |
- Coordinamento (di cui all’art. 26 commi 1 e 2) | - Corrispettivo Una Tantum |
5.3.2.3 Attività e specifiche tecniche
La redazione del DUVRI prevede, per lo specifico appalto per cui è attivata, lo svolgimento almeno delle seguenti attività da parte del Fornitore:
▪ acquisizione, attraverso incontri con i referenti dell’Amministrazione Contraente, di informazioni relative agli aspetti organizzativi generali (dati identificativi, organizzazione del lavoro, attività svolta, etc.) e in merito all’organizzazione della prevenzione e della sicurezza dell’Amministrazione Contraente;
▪ acquisizione, anche attraverso sopralluoghi, di informazioni e documentazioni relative: alla sede dell’Amministrazione oggetto dell’appalto (stato dei luoghi, attività svolta, planimetrie, DVR, PE, etc.), alle attività oggetto dell’appalto per cui è stato richiesto il servizio;
▪ esecuzione di eventuali incontri con l’impresa appaltatrice, finalizzati all’approfondimento delle informazioni acquisite;
▪ acquisizione degli eventuali DUVRI già redatti;
▪ acquisizione, attraverso la somministrazione di check list all’Amministrazione, di tutte le informazioni circa la natura delle attività/servizi affidate in appalto alle varie imprese, la durata dei contratti, l’entità degli stessi, i lavoratori impiegati, etc.;
▪ identificazione dei fattori di rischio da interferenze (tra l’impresa appaltatrice con le altre imprese, eventualmente presenti, e con i lavoratori dell’Amministrazione) esistenti nei luoghi interessati e dei lavoratori esposti ai rischi rilevati;
▪ identificazione, se ritenuto necessario anche attraverso elaborati planimetrici delle aree di interferenza e della durata delle stesse;
▪ definizione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi da interferenze da adottare, per i lavoratori esposti;
▪ definizione dei costi da interferenza relativi all’attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate;
▪ redazione del DUVRI per lo specifico appalto;
▪ gestione della riunione di coordinamento e cooperazione in cui verrà presentato il XXXXX redatto alle imprese appaltatrici.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Il DUVRI redatto dovrà essere articolato almeno nelle seguenti sezioni principali:
▪ sezione identificativa dell’Amministrazione Contraente quale azienda appaltante: sezione nella quale vengono indicati i soggetti di riferimento dell’Amministrazione committente (es. Datore di Lavoro, Responsabile del Procedimento, RSPP, Medico Competente, ecc.) e vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili relative all’organizzazione interna e logistica dell’Amministrazione rispetto alle tematiche di prevenzione e sicurezza;
▪ sezione identificativa delle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi: sezione nella quale vengono riportate tutte le informazioni disponibili relative alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi (es. riferimenti, numero lavoratori, nominativo Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, ecc.) contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro interessati dall’appalto per cui viene redatto il DUVRI;
▪ sezione misure di sicurezza attuate: sezione nella quale vengono riportate informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
▪ sezione attività oggetto dell’appalto: sezione nella quale vengono descritte le diverse fasi di esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;
▪ sezione valutativa: sezione nella quale vengono identificati i rischi interferenti, per ciascuno dei rischi interferenti individuati viene riportata la loro valutazione descrivendo la metodologia adottata ed infine vengono definite le misure di prevenzione e protezione da attuare, indicando il responsabile per la loro messa in atto e la relativa tempistica di realizzazione;
▪ sezione costi della sicurezza: sezione nella quale vengono quantificati i costi della sicurezza “da interferenze”. La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un
elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato;
Allegati: il DUVRI potrà essere corredato da vari allegati in cui saranno riportate informazioni e documentazioni accessorie, comunque necessarie per una maggiore conoscenza degli appalti, dei luoghi, delle procedure adottate, dei rischi esistenti e delle misure attuate. Tra gli allegati sarà presente necessariamente il verbale di riunione di coordinamento e cooperazione.
5.3.2.3.2 Aggiornamento del DUVRI
L’aggiornamento del DUVRI, redatto o esistente, per uno specifico appalto dovrà essere eseguito dal Fornitore dopo la formalizzazione del contratto, qualora se ne presenti la necessità, su specifica segnalazione da parte dell’Amministrazione Contraente e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito indicate alcune cause tipiche che possono determinare l’aggiornamento del DUVRI:
- variazione del numero delle imprese appaltatrici;
- variazione dei processi lavorativi nelle aree interessate dall’appalto;
- modifiche allo stato dei luoghi nelle aree interessate dall’appalto;
- ecc.
A seguito delle possibili variazioni intercorse, il Fornitore dovrà gestire il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e con i referenti indicati dall’Amministrazione, al fine di agevolare il flusso di informazioni necessarie per riformulare, in funzione dello stato di avanzamento delle attività, la valutazione dei rischi da interferenze e verificare le procedure di sicurezza adottate.
Informato il Datore di Lavoro o le figure da questi indicate sugli esiti delle riunioni e degli incontri svolti e sulle eventuali indicazioni di miglioramento ed adeguamento, il Fornitore provvederà ad apportare le necessarie modifiche al documento, precedentemente descritto, nelle sezioni di competenza.
Il servizio prevede la gestione da parte del Fornitore delle attività di coordinamento di cui al comma 2 dell’art. 26, laddove non ricorresse l’obbligo di redazione del DUVRI ovvero per i contratti inerenti i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni1, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
1 Con riferimento a tale durata si riporta uno stralcio del chiarimento a tale riguardo del Ministero del Lavoro (Risposta al quesito del 28 Aprile 2010): “ Alla luce di quanto sopra si ritiene che i due giorni di cui alla norma in esame siano da computarsi con riferimento ad un arco temporale non necessariamente
continuativo, ma anche complessivo e derivante dal cumulo delle singole prestazioni, anche episodiche,