Contratto di Assicurazione multirischi per il professionista.
Professioni tecniche
Contratto di Assicurazione multirischi per il professionista.
Glossario e
Condizioni di Assicurazione
Il presente fascicolo riporta tra le Condizioni di Assicurazione esclusivamente le condizioni relative alle garanzie richieste dal Contraente.
Glossario e Condizioni di Assicurazione | ||
Professioni tecniche | ||
I n d i c e | ||
Glossario | pag. | 1 di 6 |
Glossario giuridico | pag. | 5 di 6 |
Condizioni Generali di Assicurazione | pag. | 1 di 50 |
Condizioni generali | pag. | 1 di 50 |
Sezione Incendio | pag. | 6 di 50 |
Sezione Furto | pag. | 13 di 50 |
In caso di sinistro - Incendio/Furto | pag. | 18 di 50 |
Sezione Responsabilità civile | pag. | 22 di 50 |
Norme Comuni - valide per la Responsabilità Civile dello Studio o ufficio e la Responsabilità Civile professionale | pag. | 35 di 50 |
Sezione Tutela legale | pag. | 39 di 50 |
Sezione Assistenza | pag. | 45 di 50 |
Adeguamento del Premio per la Responsabilità Civile Professionale | pag. | 49 di 50 |
Adeguamento del Premio per l’Assicurazione di tutela legale | pag. | 50 di 50 |
Modulo Denuncia Sinistro | pag. | 1 di 2 |
Modulo Denuncia Sinistro “Tutela legale” | pag. | 1 di 1 |
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Glossario
Nel presente fascicolo informativo, i termini scritti con la lettera iniziale maiuscola ed in corsivo assumono il significato di seguito definito:
Agente inquinante: qualsiasi sostanza solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o proprietà termica, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, polvere, fuliggine, esalazioni, sostanze acide o alcaline, sostanze chimiche e rifiuti. Per “rifiuti” si intendono anche i materiali da riciclare, ricondizionare o recuperare.
Annualità di Polizza: si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).
Assicurato: la persona, fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione.
Attività assicurata:
l’attività esercitata professionalmente dall’Assicurato a favore di Xxxxx e a titolo oneroso, comprese le prestazioni professionali occasionalmente fornite a titolo gratuito e compresa l’attività dei Prestatori di lavoro.
Circostanza: qualsiasi incidente, evento, avvenimento, fatto, questione, atto, omissione o corrispondenza dal quale si può ragionevolmente prevedere che possa derivare una Richiesta di risarcimento.
Compagnia: è la società Assicuratrice, ovvero “Zurich Insurance plc”, Rappresentanza Generale per l’Italia.
Committente: il soggetto privato e/o pubblico che richiede la prestazione professionale o di servizi.
Comportamento Colposo: qualsiasi comportamento reale o asserito dal Terzo, attivo od omissivo, istantaneo o continuato, posto in essere dagli Assicurati con colpa lieve o grave in violazione dei canoni di prudenza, perizia e/o diligenza, non intenzionalmente – oppure anche intenzionalmente se commesso da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere ai sensi di legge - in relazione all’Attività assicurata indicata nella scheda di Xxxxxxx.
Comportamento illecito continuativo: comportamento illecito colposo che non si esaurisca in una azione istantanea e che sia stato reiterato o protratto nel tempo.
Consegna dell’opera: qualora si verifichi anche una sola delle circostanze che seguono:
a. il rilascio del Certificato di collaudo provvisorio (PAC: Provisional Acceptance Certificate);
b. la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
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c. l’Uso Secondo Destinazione, anche parziale o temporaneo, dell’opera.
Contraente: il soggetto che stipula l’Assicurazione nell’interesse proprio e/o di altre persone, come indicato nella scheda di Polizza.
Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Costi di difesa: onorari legali e/o spese ragionevolmente sostenute dall’Assicurato, con il consenso scritto della Compagnia, o dalla Compagnia per conto dell’Assicurato per le indagini, la mediazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010, la difesa, le perizie, le transazioni e gli appelli connessi a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di un Assicurato. Restano escluse le retribuzioni o i compensi corrisposti in relazione a dette attività dal Contraente o dall’Assicurato ai propri Prestatori di lavoro, amministratori, dirigenti e sindaci a qualsiasi titolo impegnati in relazione ad una Richiesta di risarcimento.
Danno: qualsiasi importo che un Assicurato sia tenuto a corrispondere a Xxxxx, quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un Assicurato, o a seguito di transazioni negoziate dalla Compagnia con il consenso dell’Assicurato o del Contraente.
Danno alla Persona: morte o lesioni personali.
Danno materiale: il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, compresi la distruzione, il deterioramento, l’alterazione, la perdita, il danneggiamento totale o parziale e la perdita d’uso dello stesso.
Dirigente apicale: il soggetto preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale, o di una branca o di un settore autonomo di essa, che abbia ampia autonomia decisionale e di spesa e non sia sottoposto a vincoli di subordinazione gerarchica nei confronti di altri dirigenti.
Documenti e Beni: si intendono tutti i Documenti e i Beni di qualsivoglia natura, con esclusione degli strumenti negoziabili, che appartengono all’Assicurato o per i quali l’Assicurato è legalmente responsabile in quanto custoditi dall’Assicurato stesso o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati nell’esercizio dell’Attività assicurata.
Enti assicurati: l’Associazione professionale o società tra professionisti Contraente, le filiali o rappresentanze italiane della stessa, le Società del Gruppo indicate sulla scheda di Polizza, gli enti che diventano Assicurati ai sensi dell’art. 12 - Fusione o trasformazione del Contraente / Assicurato - Fuoriuscita di un Assicurato dal Gruppo) e le Società del gruppo neo-costituite e neo-acquisite di cui all’art. 13.
Fatturato:
volume di affari riferito all’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) precedente alla data di effetto dell’Assicurazione, conteggiato al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali obbligatori.
Franchigia: l’importo prestabilito, in cifra fissa o in percentuale sulla somma assicurata, che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico.
Grave difetto: l’alterazione di una parte o della totalità dell’opera:
• che incide sulla stabilità dell’opera, intesa come struttura e funzionalità della stessa, determinando pericolo di Rovina totale; e/o,
• che rende l’opera inidonea all’uso, inteso come funzionalità e rispondenza della stessa agli scopi per cui fu progettata e costruita.
Inquinamento: i danni ambientali conseguenti alla contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di Agenti inquinanti, incluse le spese sostenute e le azioni intraprese dall’Assicurato, su base volontaria o imposte da leggi, regolamenti e Autorità, per monitorare, ripulire,
rimuovere, contenere, trattare, disintossicare o neutralizzare le conseguenze del suddetto danno ambientale.
Massimale: il limite massimo di risarcimento a carico della Compagnia, per ciascun Sinistro e/o Periodo di Assicurazione, come indicato sulla scheda di Polizza.
Il Massimale per Sinistro rappresenta l’esposizione massima della Compagnia:
• per Ciascun Sinistro
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• per più Sinistri originati dal medesimo comportamento colposo (Sinistro in Serie)
Il Massimale Aggregato (ove diverso dal Massimale per Sinistro) rappresenta l’esposizione massima della Compagnia per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate a tutti gli Assicurati nel corso del Periodo di Assicurazione e nel periodo di Estensione in caso di cessazione dell’attività (ove applicabile), per tutti i Sinistri e per tutti gli Assicurati.
Perdita Patrimoniale: pregiudizio economico non derivante da Danni alla Persona e/o Danni materiali.
Periodo di Assicurazione: ciascun periodo compreso fra la Data di inizio e la Data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione, come indicato sulla scheda di Polizza.
Polizza: il documento che prova l’Assicurazione, comprensivo della scheda di Polizza e del Frontespizio di Polizza.
Polizza Sostituente: si intende la Polizza che, nel corso dell’annualità assicurativa, viene emessa in sostituzione di altra polizza (Polizza Sostituita).
Polizza Sostituita: si intende la Polizza che, nel corso dell’annualità assicurativa, viene sostituita da altra polizza (Polizza Sostituente).
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l’Assicurazione
Prestatore di Lavoro: qualsiasi persona che, indipendentemente dalla tipologia del contratto di impiego, durante il Periodo di Assicurazione svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del Contraente, con o senza retribuzione, incluso colui per il quale l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’INAIL (o analogo istituto pubblico di assicurazione) ricade, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente. Si intendono compresi nella presente definizione anche i collaboratori parasubordinati, i praticanti e i collaboratori del Contraente in conformità alle norme che regolamentano la professione.
Non rientrano in questa definizione, a prescindere dal rapporto esistente con il Contraente:
- il Contraente, il titolare, l’amministratore del Contraente e gli altri Soci e/o associati;
- i consulenti che non:
(i) sono inquadrabili come lavoratori somministrati da agenzie di lavoro temporaneo;
(ii) hanno contratti che ricadono in tipologie contrattuali a orario ridotto, modulato o flessibile, quali i lavoratori intermittenti, lavoratori a chiamata, lavoratori ripartiti, lavoratori part-time;
(iii) hanno contratti di apprendistato e contratti di inserimento;
(iv) sono inquadrabili come collaboratori a progetto, o occasionali; o
(v) sono comunque qualificabili come lavoratori atipici secondo quanto previsto in Italia dalla Legge 14 febbraio 2003 n° 30 e successive modificazioni, o da analoghi testi normativi di altri Stati che siano applicabili ai Prestatori di lavoro;
- i subappaltatori e i prestatori di lavoro di imprese terze, anche se soggetti al potere direttivo e al coordinamento del Contraente.
Professionista assicurato: l’Assicurato persona fisica - socio o associato - che esercita l’Attività assicurata per la quale è richiesta un’abilitazione professionale e/o l’iscrizione ad un albo professionale in favore dell’Ente Assicurato. Il termine include anche gli amministratori ed i Dirigenti apicali degli Enti assicurati.
Questionario: ogni informazione, dichiarazione, materiale informativo o questionario compilato e sottoscritto, con eventuale materiale allegato, forniti alla Compagnia dal Contraente, anche in nome e per conto degli Assicurati.
Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell’impresa di assicurazione, ad esempio il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato.
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Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Richiesta di risarcimento: per Richiesta di risarcimento si intende:
a. la richiesta scritta, con la quale viene richiesto ad uno o più Assicurati il risarcimento di Xxxxx imputabili ad essi in conseguenza di un proprio Comportamento colposo; o,
b. ogni procedimento civile volto ad ottenere il risarcimento per i Xxxxx derivanti da un Comportamento colposo dell’Assicurato; o,
c. ricevimento di un avviso di un procedimento penale ove l’Assicurato assuma la veste processuale di indagato in conseguenza di un proprio Comportamento colposo; o,
d. qualunque indagine o procedimento amministrativo avviato nei confronti degli Assicurati, nonché qualunque notifica o procedimento similare nei confronti degli Assicurati e relativi a propri Comportamenti colposi.
Richieste di risarcimento collegate: richieste di risarcimento in qualsiasi modo riconducibili direttamente o indirettamente:
a. al medesimo Comportamento colposo o a più Comportamenti colposi collegati o posti in essere in modo continuato; o
b. ad una pluralità di Comportamenti colposi che derivano dallo o sono stati commessi in relazione allo stesso fatto o insieme di fatti.
Se denunciate entro tre mesi dalla data della prima Richiesta di Risarcimento, le Richieste di risarcimento collegate saranno considerate come un’unica Richiesta di risarcimento ed ad esse su applicherà un’unica Franchigia.
In tal caso, la data della prima Richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le Richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi.
Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia per i Danni causati a Terzi dall’Assicurato.
Rovina parziale: distacco di singoli elementi stabilmente incorporati all’opera, anche se le strutture essenziali di essa non risultino definitivamente compromesse.
Rovina totale: la disintegrazione delle strutture essenziali di un’opera in modo che la forza di coesione tra i singoli elementi venga superata e vinta dalla forza di gravità.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro e l’entità dei Danni che possono derivarne.
Spese per il ripristino della reputazione: qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall’Assicurato, con il previo consenso scritto della Compagnia, per servizi di pubbliche relazioni volti a mitigare i Danni causati alla reputazione dell’Assicurato dal fatto che una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Xxxxxxx sia stata resa pubblica o divulgata, attraverso articoli negativi, sui media, o altre fonti di informazione o altra documentazione accessibile al pubblico.
Spese per la perdita di una persona chiave: qualsiasi ragionevole costo o spesa per servizi di pubbliche relazioni e/o servizi di ricerca del personale sostenuti dall’Assicurato, con il preventivo consenso scritto (il quale non può essere irragionevolmente ritardato o negato) della Compagnia, al fine di gestire la pubblica comunicazione e limitare l’interruzione o il turbamento dell’attività dell’Assicurato direttamente causati dall’invalidità permanente o dalla morte, verificatisi durante il Periodo di Assicurazione, di ogni socio, del presidente, dell’amministratore delegato o del Dirigente apicale dell’Ente assicurato
Sinistro in serie: al termine Sinistro in serie si attribuisce il medesimo significato di Richieste di risarcimento collegate.
Terzi: sono considerati Terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, inclusi i Committenti, con esclusione di:
a. le persone fisiche e giuridiche la cui responsabilità è coperta dall’Assicurazione;
b. il legale rappresentante, il socio, l’amministratore dell’Ente Assicurato e le persone che si trovino con essi nei rapporti di coniuge, genitore, figlio nonché di qualsiasi altro parente od affine convivente;
c. le società di cui l’Assicurato sia azionista di maggioranza o controllante ai sensi del Codice civile;
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d. il Prestatore di Lavoro dell’Ente Assicurato, per i Xxxxx alla persona o per malattia verificatesi in relazione alla o in occasione della sua prestazione di lavoro.
Uso secondo destinazione: l’utilizzo industriale prolungato dell’opera a fini produttivi, durante la fase di start-up o di avviamento (commissioning), tale che contrattualmente tale uso possa essere considerato equivalente a tutti gli effetti all’accettazione dell’opera a seguito di un collaudo provvisorio, purché sia stato dato consenso formale da parte dell’Assicurato a tale utilizzo.
Glossario giuridico
(Assicurazione di tutela legale)
Arbitrato: è una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia.
Assistenza/ Fase stragiudiziale: è l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l’arbitrato, la conciliazione paritetica.
Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda.
Danno extracontrattuale: è il danno ingiusto derivante da un fatto illecito, doloso o colposo, altrui. Esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione. Più esattamente si definisce:
- delitto colposo quando viene commesso con un atteggiamento psicologico di colpa ossia quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
- delitto preterintenzionale quando l’evento di danno o di pericolo, che consegue all’azione od omissione dell’agente, è più grave di quello previsto e voluto;
- delitto doloso quando viene commesso con un atteggiamento psicologico di dolo ossia quando l’evento di danno o di pericolo è dall’agente previsto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Il delitto è punito con la multa o la reclusione o l’ergastolo.
Diritto civile: è il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti e vige il principio per cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell’interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare le spese legali proprie e di controparte, nel processo penale l’imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa. Se assolto, non dovrà pagare quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) di cui si farà carico lo Stato.
Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
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Xxxxxxxxxx (xxx Xxxxxxxx): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.
Più specificamente, l’insorgenza è:
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato;
- nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l’evento dannoso;
- nell’ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Procedimento penale: procedimento con il quale viene accertata la violazione di una legge penale. La persona indagata viene formalmente a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico mediante la notifica di un’Informazione di garanzia.
Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pene previste dalla legge.
Sanzione amministrativa: Misura punitiva che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. E’ quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici.
Spese di giustizia: sono le spese del processo che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza: sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate alle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali: sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere tra loro.
Valore della lite: il valore del contendere.
Vertenza contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una o da entrambe le parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.
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Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Condizioni Generali di Assicurazione
Di seguito sono riportate solo le condizioni generali relative alle garanzie richieste dal contraente
Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell’Assicurato/Contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 “Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave”, 1893 “Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave e 1894 “Assicurazione in nome o per conto di terzi” del Codice Civile.
Articolo 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga le rate di Premio successive, l’Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile “Mancato pagamento del premio”. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere pagati alla Compagnia o all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.
Il contratto prevede periodicità annuale di pagamento del Premio con possibilità per il Contraente di frazionamento:
• semestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 2% del Premio
• trimestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del Premio
• quadrimestrale, con applicazione di un interesse di frazionamento pari al 4% del Premio
In caso di durata temporanea della Polizza (ossia di durata inferiore a un anno solare) il pagamento del Premio avviene con un’unica soluzione anticipata.
Articolo 3 - Modifiche dell’Assicurazione
Tutte le modifiche alla presente Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Articolo 4 - Recesso in caso di Sinistro
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Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, la Compagnia o il Contraente possono recedere con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dalla presente Polizza con preavviso di 30 giorni. Solo in caso di esercizio del recesso da parte della Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, è previsto il rimborso al Contraente della parte di Premio relativa al Periodo di Assicurazione pagato e non goduto, al netto dell’imposta.
Articolo 5 - Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile “Aggravamento del rischio” la Compagnia ha il diritto di accordare l’Assicurazione a differenti condizioni di assunzione del Rischio o recedere dal contratto nei termini descritti dallo stesso art.1898.
Ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile, gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Articolo 6 - Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio successivo alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile “Diminuzione del rischio” e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Articolo 7 - Periodo di Assicurazione
L’assicurazione ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le Parti.
Articolo 8 - Adeguamento del Premio della garanzia Responsabilità Civile Professionale
Polizza che riporti sulla scheda di Polizza l’indicazione “Facoltà di rinnovo”
La Compagnia si riserva la facoltà di proporre il rinnovo eventualmente formulando condizioni contrattuali diverse e/o variazioni di premio rispetto a quelle applicate al contratto in essere.
Il Contraente che intenda rinnovare la copertura dovrà, prima della scadenza della polizza, comunicare all’Intermediario assicurativo per iscritto il Fatturato consuntivo dell’ultimo anno solare e, in caso di Studio Associato, le eventuali variazioni intervenute nel numero di soci e associati che compongono lo studio.
La comunicazione del fatturato consuntivo e dell’eventuale variazione del numero dei soci è dovuta anche in assenza di variazioni rispetto all’anno solare precedente.
Sulla base di tali informazioni gli eventuali termini di rinnovo saranno resi disponibili presso l’Intermediario Assicurativo al quale è assegnato il contratto.
Il Contraente, dopo aver preso visione delle condizioni di rinnovo, può accettarle e finalizzare il rinnovo attraverso il pagamento del Premio che potrà avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data in cui sono state resi disponibili i termini di rinnovo.
Qualora il Contraente non accetti le eventuali nuove condizioni e, pertanto, decida di non rinnovare la copertura con la Compagnia, il contratto si intenderà risolto dalle ore 24.00 del giorno della scadenza dello stesso.
La mancata comunicazione dei dati di fatturato e del numero dei soci e associati che compongono lo studio sarà considerata come espressione della volontà del Contraente di non rinnovare la polizza.
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Articolo 9 - Adeguamento del Premio della garanzia Tutela Legale
Il Premio relativo alla garanzia Tutale Legale, qualora acquistata, è soggetto ad adeguamento nel caso di polizza senza tacito rinnovo che riporti sulla scheda di Polizza l’indicazione “Facoltà di rinnovo, della proposta di rinnovo formulata dalla Compagnia.
Articolo 10 - Clausola risolutiva espressa
Qualora il Contraente non adempia i propri obblighi di:
(i) comunicazione dei dati di Fatturato; o
(ii) pagamento dell’importo di regolazione del Premio nei termini prescritti dalla appendice di regolazione;
La Compagnia avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa) inviando una comunicazione in tal senso al Contraente. La risoluzione avrà effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione da parte del Contraente.
In caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento è effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva.
In relazione agli obblighi di cui al presente articolo, la Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).
Articolo 11 - Fusione o trasformazione del Contraente / Assicurato - Fuoriuscita di un Assicurato dal Gruppo
Nel caso di fusione del Contraente / Ente Assicurato con uno o più Enti, l’Assicurazione continua con l’Ente incorporante o con quello che risulta dalla fusione.
Le società collegate, controllate o affiliate dell’Ente incorporante o risultante dalla fusione non assumono la qualifica di Assicurato ai sensi della presente Polizza.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, l’Assicurazione continua con l’Ente nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Il Contraente / Ente Assicurato deve, entro 30 giorni da quando si sono verificate, comunicare per iscritto alla Compagnia le variazioni sopraindicate, la quale, nei 30 giorni successivi, ha facoltà di recedere dall’Assicurazione dandone comunicazione con un preavviso di ulteriori 30 giorni.
Nel caso in cui, a seguito di acquisizione, un Ente Assicurato cessi di far parte del Gruppo, il Contraente e/o il suddetto Ente Assicurato deve informare la Compagnia e comunicare al nuovo soggetto controllante l’esistenza dell’Assicurazione, fermo l’obbligo del pagamento del Premio per il Periodo di assicurazione in corso. In tal caso, venendo meno la condizione di assicurabilità dell’Ente Assicurato, l’Assicurazione cessa al termine dei trenta giorni dalla comunicazione della fuoriuscita dell’Ente Assicurato dal Gruppo, salvo che nel medesimo termine il nuovo soggetto controllante dichiari di voler subentrare nella Polizza limitatamente alla posizione dell’Ente Assicurato; resta salva in tale ultimo caso la facoltà per la Compagnia, nei 30 giorni successivi alla dichiarazione di subentro del nuovo controllante, di recedere dall’Assicurazione relativa all’Ente Assicurato fuoriuscito dal Gruppo, con preavviso di quindici giorni.
Articolo 12 - Nuove acquisizioni
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Al di fuori dei casi espressi in “Fusione o trasformazione del Contraente/ Assicurato-Fuoriuscita di un Assicurato dal Gruppo”, nel caso in cui l’Ente Assicurato, durante il Periodo di assicurazione della presente Polizza, acquisisca il controllo o costituisca nuove Società ove detenga la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nell’assemblea ovvero abbia il controllo della gestione o comunque ne detenga il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, che:
(i) siano domiciliate in Italia; e
(ii) svolgano la medesima attività preventivamente notificata alla Compagnia e oggetto dell’Attività Assicurata; e
(iii)abbiano un Fatturato totale, come risultante dall’ultimo bilancio disponibile (per le società acquisite) o da una stima presuntiva (per le società neocostituite), non superiore in aggregato al 10% del Fatturato dell’Ente Assicurato che effettua l’acquisizione o la nuova costituzione; e
(iv)non abbia alcun Fatturato derivante dagli Stati Uniti d’America o dal Canada;
le stesse nuove Società si intenderanno comprese tra le Società del gruppo e pertanto nel novero degli Assicurati, con effetto a far data dalla data di acquisizione o creazione, senza alcun Premio aggiuntivo, al momento della sottoscrizione della Polizza.
Qualora esistano già delle coperture assicurative per le suddette società, la presente Polizza opererà in Differenza di Condizioni e/o in Differenza di Limiti.
Qualora la suddetta nuova società costituita o acquisita non soddisfi le condizioni (i), (ii), (iii) o (iv), l’Ente Assicurato potrà richiedere l’inclusione di tale nuova Società controllata nella presente Polizza, fatto salvo il diritto della Compagnia di modificarne i termini e le condizioni di Polizza nel caso in cui decida di accogliere tale richiesta.
Articolo 13 - Controlli e verifiche
La Compagnia ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l’Assicurato é tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria in relazione alle garanzie prestate con la presente Polizza.
Il Contraente é inoltre tenuto a fornire alla Compagnia, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni in suo possesso riguardanti le Polizze stipulate per la copertura assicurativa dei lavori eventualmente appaltati dall’Assicurato, nel rispetto delle disposizioni di legge.
Articolo 14 - Clausola “non contributiva”
La presente Polizza opera solo per le parti di Xxxxx non risarcibili in base ad ogni altra Polizza stipulata in relazione alla medesima opera e/o attività svolta, quali CAR, EAR, RC Generale, Garanzia di Fornitura, ALOP, o simili.
Articolo 15 - Estensione territoriale
La copertura assicurativa vale per qualsiasi Richiesta di risarcimento promossa contro l’Assicurato, ad eccezione dei seguenti casi:
a) qualora la procedura giudiziaria si svolga negli Stati Uniti o in Canada oppure qualora si svolga innanzi a giurisdizione diversa da Stati Uniti e Canada, ma per l’esecuzione di una sentenza o di un dispositivo di condanna emesso negli Stati Uniti o in Canada; oppure
b) qualora la responsabilità civile derivi dall’Attività assicurata esercitata negli Stati Uniti o in Canada.
Articolo 16 - Cambio del fornitore dei servizi nell’ambito della garanzia “Tutela legale” e/o “Assistenza”
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La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia “Tutela legale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all’art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell’area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di premio pattuite con il Contraente.
Articolo 17 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al premio dell’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Articolo 18 - Foro competente
Foro competente a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l’Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto. Qualora l’Assicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell’Assicurato.
Articolo 19 - Altre Assicurazioni
Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia della stipulazione di altre coperture assicurative per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di Xxxxxxxx, qualora il singolo Assicurato o il Contraente abbia già in corso altra Polizza di responsabilità civile professionale, la presente Xxxxxxx opera a primo rischio per tutte le garanzie non previste dalla prima Polizza e a secondo rischio per tutte le garanzie prestate dalla prima Polizza.
Nel caso di operatività della presente Polizza a secondo rischio, qualora il massimale dell’altra Polizza, intero o ridotto per effetto della liquidazione di altri sinistri, sia superiore all’ammontare della Franchigia indicata nella scheda di Polizza, quest’ultima non troverà applicazione. In caso contrario, la franchigia applicabile sulla base della presente Polizza sarà determinata dalla differenza tra l’importo della Franchigia indicato nella scheda di Polizza e il massimale, intero o ridotto, dell’altra Polizza. Nel caso di operatività della presente Polizza a primo rischio per effetto del totale esaurimento del massimale dell’altra Polizza, si applicherà la Franchigia indicata nella scheda di Polizza.
Nel caso in cui il medesimo Sinistro risulti coperto sia dalla presente Polizza della responsabilità professionale che da un’altra Polizza emessa dal gruppo Zurich per la copertura di uno specifico progetto (Polizza progetto), incluso le coperture per le quali la normativa vigente prevede la stipulazione di una Polizza dedicata ai sensi dell’articolo 111 - Decreto legislativo n. 163 del 2006 - e dell’articolo 57 - D.P.R. 207/2010 -, e successive modifiche ed integrazioni, ove l’ammontare di detto Sinistro sia superiore ai Massimali prestati dalla Polizza progetto, la presente Polizza liquiderà la parte di Sinistro compresa nella differenza tra il Massimale per Sinistro indicato nell’art. 14 della presente Polizza e quelli, siano essi interi o ridotti, prestati nella Polizza progetto.
In caso di raggruppamento e/o associazione temporanea d’impresa e/o joint-venture coperte ai sensi dell’art. “Oggetto dell’assicurazione” lettera (i), paragrafo “Responsabilità Civile Professionale” alla sezione “Responsabilità Civile” , qualora esistano polizze stipulate da dette entità per le medesime garanzie previste dalla presente Xxxxxxx, la presente Assicurazione opera a secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre polizze e sino a concorrenza dei Massimali di Polizza garantiti dalla presente Polizza.
In caso risultino operanti per il medesimo rischio altre coperture assicurative stipulate con altri assicuratori dai consulenti rientranti nel novero degli Assicurati, la presente Assicurazione opererà a secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre polizze e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla presente Polizza.
Articolo 20 - Rinvio alle norme di legge
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Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Sezione Incendio
Oggetto dell’Assicurazione
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato e/o al Contenuto dello Studio professionale indicato in Polizza, in conseguenza degli “Eventi coperti”.
Fabbricato
Per Fabbricato si intende:
- locali di proprietà o in locazione all’Assicurato, costituenti l’intero Fabbricato o una sua porzione, esclusa l’area, comprese opere di fondazione o interrate nonché la quota delle parti di Fabbricato costituente proprietà comune;
- impianti: elettrici, telefonici, video-citofonici, televisivi, idrici, igienici, di riscaldamento (anche autonomo), di condizionamento d’aria e di trasporto; ogni altro impianto od installazione (comprese insegne) considerati fissi per natura e destinazione;
- recinzioni fisse e cancelli anche automatici; dipendenze, cantine, soffitte, box anche se in corpi separati
purché non situati in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza;
- affreschi e statue non aventi valore artistico.
Contenuto
Per “Contenuto” si intende:
- Strumenti professionali, Attrezzatura, mobilio ed arredamento in genere per lo Studio e tutto ciò che è relativo all’attività che ivi si svolge, anche se di proprietà di terzi (comprese le insegne e gli impianti di allarme anche se all’aperto nell’area di pertinenza dello Studio), compresi:
- addizioni e migliorie apportate dal locatario anche se rientranti nella voce “Fabbricato”;
- valori (denaro, titoli di credito e carte valori inerenti l’attività) sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 2.500,00 euro;
- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti;
- quadri ed oggetti d’arte di valore singolo non superiore a 5.000,00 euro. Sono comunque esclusi veicoli a motore, natanti e loro parti.
Eventi coperti
• Incendio;
• xxxxxxx, con esclusione dei danni ad apparecchi elettrici ed elettronici;
• Scoppio, Esplosione ed Implosione (esclusi quelli derivanti da ordigni esplosivi);
• azione di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero negli impianti, motori, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici del Fabbricato e/o contenuto
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(esclusi gli Strumenti professionali), sino alla concorrenza di 2.500,00 euro per ogni anno assicurativo, con esclusione:
- dei danni da manomissione, usura, corrosione, logorio, mancata o difettosa manutenzione;
- dei primi 100,00 euro per Sinistro;
• caduta di aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate,
esclusi gli ordigni esplosivi;
• onda sonica;
• rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei congegni;
• urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato;
• fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto accidentale degli impianti termici esistenti nel fabbricato, oppure sviluppatisi da eventi garantiti in Polizza che abbiano colpito anche Cose diverse da quelle assicurate;
• acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di Tubazioni, installate nel fabbricato indicato in Polizza, con esclusione:
- dei danni causati da gelo, traboccamenti, rigurgito, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- dei primi 150,00 euro per Sinistro;
• guasti causati allo scopo di impedire o limitare i danni provocati dagli eventi assicurati.
Altri eventi coperti
(se non espressamente esclusi):
• atti vandalici e dolosi, verificatisi anche in occasione di scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di terrorismo e sabotaggio, occupazione attuata da persone che partecipano agli atti suindicati (se superiori a 5 giorni, vengono indennizzati solo i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio).
Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque indennizzabili i fatti causati da:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato;
- qualsiasi altro parente od affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.
Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di serrate o nel corso di confisca, requisizione, sequestro o qualsiasi altro spossessamento per ordine di qualsiasi autorità;
- da Furto e Rapina, atti vandalici e dolosi a scopo di Furto, tentato Furto e/o Rapina;
- relativi ai primi 250,00 euro per Sinistro.
Per i danni ad insegne, vetri e cristalli, non viene applicata alcuna Franchigia e l’Indennizzo viene riconosciuto fino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;
• sovraccarico di neve con un limite di 25.000,00 euro per ogni anno assicurativo, ed applicazione di una Franchigia del 10% con il minimo di 500,00 euro per ogni Sinistro;
• uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e Cose da essi trasportate, compresi i danni da bagnamento da essi direttamente provocati all’interno dei locali ed al loro contenuto, avvenuti contestualmente all’evento atmosferico stesso.
Con esclusione:
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- dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- dei danni ai collettori solari, tende e relativi sostegni, Cose mobili all’aperto, Tettoie, serre e quanto in esse riposto, alle antenne e simili installazioni esterne;
- dei danni provocati da accumulo esterno di acqua;
- dei danni provocati dall’acqua agli enti assicurati posti in locali interrati e seminterrati collocati ad altezza inferiore a 12 centimetri dal suolo;
- dei primi 250,00 euro per Sinistro.
In nessun caso la Compagnia pagherà, per singolo Sinistro, più del 70% della somma assicurata;
• acqua penetrata nel fabbricato per intasamento di grondaie e pluviali causato esclusivamente da neve o grandine.
Ambito territoriale
L’Assicurazione prestata con la presente Polizza è operante per i danni accaduti esclusivamente nel Territorio italiano.
Rischio locativo
Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice civile, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione da Incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo, fermo quanto previsto dall’articolo 1907 del Codice civile.
Ricorso terzi e/o locatari
La Compagnia risponde, sino alla concorrenza del massimale convenuto e senza l’applicazione dell’articolo 1907 del Codice civile, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a versare per capitali, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle Cose di terzi e/o locatari da Sinistro indennizzabile nei termini degli “Eventi coperti” del presente capitolo.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’Assicurazione non comprende i danni:
- a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, o in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati “terzi”:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.
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Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice civile.
Rottura lastre
È assicurato l’Indennizzo per le rotture di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del fabbricato e/o delle parti di fabbricato di uso comune.
Sono esclusi i danni:
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;
- dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- provocati da atti vandalici e dolosi ad opera di terzi (salvo quanto previsto alla voce “Altri eventi coperti”);
- da Furto e tentato Furto.
La suddetta garanzia si deve intendere operante solo se viene assicurata la partita “Rischio locativo” o la partita “Fabbricato”. Questa garanzia viene prestata nella forma a “Primo Rischio assoluto” sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per Sinistro.
Spese di demolizione e sgombero
Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza. Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500,00 euro, il rimborso delle spese documentate verrà riconosciuto comunque sino a concorrenza di 250,00 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto.
Spese di ricerca e ripristino
Qualora sia assicurato il Fabbricato in caso di rottura che abbia provocato la fuoriuscita di acqua condotta dalle relative Tubazioni, si rimborsano le spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura stessa nonché per il ripristino delle parti di fabbricato danneggiate.
Sono escluse le spese relative alla ricerca e riparazione di:
- Tubazioni interrate e quelle relative agli impianti di irrigazione esterne al fabbricato;
- pannelli radianti.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 1.500,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Indennità aggiuntiva
All’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato”, “Rischio locativo e Contenuto” con il massimo di 10.000,00 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” della sezione “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”, per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate:
- mancato godimento dei locali o perdita del canone di affitto;
- onorari a periti e/o consulenti;
- oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento);
- rimozione e ricollocamento del contenuto;
- altri obblighi contrattualmente dell’Assicurato.
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Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione
La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia indennizzabile a termini di Polizza, dei danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/ riparazione presso terzi nel Territorio italiano oppure nella propria abitazione (Dimora abituale), anche se il Fabbricato sia costruito e coperto con materiali combustibili.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Garanzia Aggiuntiva
(valida solo se richiamata nella scheda di Xxxxxxx e se indica la somma da assicurare)
Elettronica- Rischio statico e impiego mobile
(forma a valore totale)
È assicurato l’Indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati dagli “Eventi coperti” sotto riportati agli Strumenti professionali posti nei locali dello Studio indicato in Polizza (Rischio statico) e, sino a concorrenza del 30% della somma assicurata, anche all’esterno dei locali ed entro i confini del territorio dei Paesi europei durante lo svolgimento dell’attività (impiego mobile) o presso la propria abitazione.
• Eventi coperti:
- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei dipendenti;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.
• Supporti di dati - Maggiori costi
In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 10%, della somma assicurata, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente.
Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.
• Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.)
Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata.
Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.
• Franchigia
- Rischio statico:
Rimangono a carico dell’Assicurato i primi 250,00 euro per Sinistro.
- Impiego mobile:
Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di 250,00 euro.
• Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- da eventi previsti dai capitoli “Incendio” e “Furto”;
- derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi;
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- per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- per mancata o inadeguata manutenzione;
- a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce;
- di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati.
Anticipo indennizzi
La Compagnia anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché:
- l’Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di Polizza;
- l’Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal Sinistro;
- l’Assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, che i danni non siano stati causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato stesso;
- non ricorrano le condizioni previste dalla voce “Esagerazione dolosa del danno” di cui alla sezione “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto;
- il presumibile Indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 50.000,00 euro;
- non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno.
Buona fede
Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comportano decadenza del diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e il Contraente/Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.
Dolo e colpa grave
I danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati:
- da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- da colpa grave delle persone di cui il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
- da dolo dei dipendenti del Contraente e/o dell’Assicurato.
Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surrogazione previsto dall’articolo 1916 del Codice civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le società controllate, consociate e collegate purché l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso verso il responsabile medesimo.
Forma di garanzia
Le partite relative a “Fabbricato, Contenuto e Xxxxxxx locativo” possono essere assicurate nella forma a “Valore totale” o a “Primo Rischio assoluto” come evidenziato nella scheda di Polizza.
Valore a nuovo
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L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”. Per “Valore a nuovo” si intende:
- per il Fabbricato o il Rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
- per il “Contenuto”, il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove, uguali o, in mancanza, con Cose equivalenti per uso e qualità.
Delimitazioni
Caratteristiche del Fabbricato
Le garanzie sono operative a condizione che il Fabbricato:
- sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in materiali incombustibili, anche con solai e strutture portanti del Tetto combustibili.
Nelle pareti esterne e nella copertura del Tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 20% delle rispettive superfici; sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili;
- sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali e nel rimanente terzo non vi sia presenza di depositi di Infiammabili, discoteche, night e simili;
- relativamente al sovraccarico di neve la garanzia è operativa a condizione che il Fabbricato sia conforme alle vigenti norme relative al suddetto evento (Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 12 febbraio 1982 – Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26 febbraio 1982 e successive modifiche - nonché eventuali disposizioni locali).
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
- da fatti di guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- da trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
- causati da gelo, colpo d’ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana (salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” del capitolo “Oggetto dell’Assicurazione”, cedimenti del terreno, valanghe e slavine;
- indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce “Indennità aggiuntiva” del capitolo “Oggetto dell’Assicurazione”;
- di smarrimento, Furto o Rapina delle Cose assicurate, avvenute in occasione degli “Eventi coperti”.
È fatto salvo quanto previsto alla “Garanzia Aggiuntiva” “Elettronica”.
Leasing
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Limitatamente al “Contenuto” le garanzie non sono operative per gli enti detenuti in leasing, se non diversamente convenuto.
Sezione Furto
Oggetto dell’Assicurazione
È assicurato l’Indennizzo per la perdita del contenuto posto nei locali dello Studio professionale indicato in Polizza in conseguenza degli “Eventi coperti”.
Contenuto
Strumenti professionali, Attrezzatura, mobilio ed arredamento in genere per lo Studio e tutto quanto pertinente all’attività che vi si svolge, anche se di proprietà di terzi, compresi:
- impianti di protezione e di allarme, contenitori di sicurezza (escluso il loro contenuto);
- tappeti, arazzi, quadri, sculture, oggetti d’arte in genere e di antiquariato, soprammobili in argento, avorio, pietre pregiate (esclusi i preziosi), con un limite di Indennizzo per singolo oggetto di 5.000,00 euro;
- valori inerenti l’attività (denaro, carte valori, titoli di credito in genere) sino a concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro;
- effetti personali dell’Assicurato e dei suoi dipendenti (esclusi i preziosi e i valori).
Valori
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere inerenti all’attività, preziosi lavorati o greggi, raccolte e collezioni e qualsiasi tagliando rappresentativo di un valore (es. ticket, schede telefoniche, buoni benzina, ecc.).
L’Assicurazione è operante a condizione che l’autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sotto indicati, abbia violato i contenitori ove i Xxxxxx sono riposti mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili.
Eventi coperti:
• Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura, o commesso con uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche di cui all’articolo “Mezzi di chiusura”, ovvero praticando un’apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
• Furto commesso in modo clandestino, purché l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
• Furto commesso con scalata cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
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• Rapina avvenuta nei locali quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Relativamente ai “Valori” la garanzia è operante ovunque siano riposti nello Studio professionale indicato in Polizza e con l’applicazione di una Franchigia del 10% per ogni Sinistro che rimane a carico dell’Assicurato stesso, senza che questi possa farla assicurare da altri, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo.
I Valori di proprietà dei dipendenti e Valori ed effetti personali di proprietà dei clienti, fornitori e visitatori, sono compresi in garanzia fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Contenuto” con il massimo di 1.000,00 euro per Sinistro e senza applicazione di alcuna Franchigia;
• guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Xxxxx, tentato Furto, Xxxxxx:
- al Contenuto, sino alla concorrenza della somma assicurata;
- ai locali ed ai relativi serramenti, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto senza applicazione dell’eventuale Franchigia e fermo restando quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” di cui al capitolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto.
Sono inoltre compresi sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall’intervento delle forze dell’ordine in seguito a Xxxxx, tentato Furto, Rapina;
• Furto commesso dagli addetti ai lavori di pulizia in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, alla condizione che l’Assicurato denunci l’infedeltà del collaboratore all’Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia vistata dall’Autorità alla Compagnia. Ciò a parziale deroga delle “Esclusioni” più avanti riportate. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per Sinistro;
• Furto commesso:
- quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le ore 24), le vetrine fisse e le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette dal solo vetro fisso;
- attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti allo Studio professionale;
• Furto commesso dai dipendenti fuori dalle ore di lavoro, purché:
- l’autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;
- il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle in cui il dipendente adempie alle sue mansioni all’interno dei locali stessi;
• Furto, Xxxxxx e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, diplomi, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni, atti, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l’Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il contenuto;
• Furto con destrezza, commesso cioè con speciale abilità eludendo l’attenzione del derubato, di tutto quanto pertinente all’attività, compresi valori ed effetti personali di proprietà dell’Assicurato, dei suoi dipendenti, clienti, fornitori o visitatori, avvenuto all’interno dei locali dello Studio professionale, durante le ore di apertura al pubblico. La garanzia è valida purché l’evento sia constatato nella stessa giornata e denunciato entro le 24 ore successive.
Questa garanzia è prestata sino alla concorrenza di 1.000,00 euro per ogni Sinistro;
• le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti gli enti assicurati, purché le chiavi siano state sottratte all’Assicurato a seguito di Sinistro Indennizzabile a termini di Polizza, con il limite massimo di 250 euro per singolo Sinistro.
Ambito territoriale
L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio italiano.
Strumenti professionali ed attrezzature presso terzi e/o la propria abitazione
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La Compagnia risponde, purché il Sinistro sia Indennizzabile a termini di Polizza, dei danni agli strumenti professionali ed attrezzature posti in deposito/lavorazione/riparazione presso terzi nel Territorio italiano oppure nella propria abitazione (Dimora abituale), purché il Fabbricato sia protetto come da caratteristiche evidenziate alla voce “Mezzi di chiusura”.
La presente garanzia è valida sino alla concorrenza di 5.000,00 euro per anno assicurativo e con deduzione dei primi 150,00 euro per Sinistro.
Indennità aggiuntiva
La Compagnia riconosce all’Assicurato una somma forfettaria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato a termini di Polizza, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” della sezione “In caso di Sinistro - Incendio/Furto”, per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:
- onorari del perito scelto all’Assicurato in base a quanto previsto alla voce “Procedura per la valutazione del danno” del capitolo “In caso di Sinistro” Incendio/Furto;
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato.
Forma di Assicurazione
L’Assicurazione viene prestata nella forma a “Primo Rischio assoluto”, cioè senza l’applicazione della regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice civile.
Valore a nuovo
L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”.
Per “Valore a nuovo” si intende il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate (escluse quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità) con altre nuove, uguali oppure equivalenti per uso e qualità.
Delimitazioni
Mezzi di chiusura
La garanzia è operante a condizione che:
• le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l’esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura;
• i mezzi posti a chiusura ed a protezione (quali porte, tapparelle, serramenti in genere, e quant’altro di inerente) delle aperture dell’ufficio o Studio professionale siano almeno quelli usualmente installati negli uffici o studi professionali privati. Nel caso le aperture dello Studio professionale siano poste a meno di 4 metri di altezza dal suolo o superfici praticabili e lo Studio medesimo rimanga incustodito, il Furto avvenuto con introduzione del ladro mediante la rottura del solo vetro o cristallo (entrambi non antisfondamento) è comunque egualmente indennizzabile con la decurtazione del 25% (Franchigia a carico dell’Assicurato).
Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
a) a Cose all’aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in luoghi diversi da quelli indicati in Polizza;
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b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, contaminazioni radioattive, trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
c) agevolati dal Contraente e/o dall’Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
- persone che con il Contraente e/o l’Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- persone del fatto delle quali il Contraente e/o l’Assicurato deve rispondere a termini di legge;
- incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- persone legate al Contraente e/o all’Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell’articolo 649 del Codice penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell’Assicurato, se questi è una società.
È fatto salvo quanto previsto alla voce “Eventi coperti” relativamente al Furto commesso dai dipendenti;
d) causati alle Cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi, provocati dall’autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;
e) Furto avvenuto nei locali rimasti incustoditi continuativamente per più di 8 giorni per i “Valori”, e per più di 45 giorni per il “Contenuto”.
Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.
Riduzione - Reintegro della somma assicurata
Qualora in caso di Sinistro l’ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata, la somma assicurata stessa ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell’Assicurato e previa adesione della Compagnia, può essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente Premio dovuto.
Garanzia Aggiuntiva Portavalori e Strumenti professionali
(valida solo se espressamente richiamata in Polizza ed indicata la somma assicurata)
Sono assicurati i “Valori” e gli “Strumenti professionali” contro:
• il Furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
• il Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto abbia indosso od a portata di mano gli enti assicurati;
• il Furto strappando di mano o di dosso gli enti assicurati (Scippo);
• la Rapina;
• commessi sulla persona dell’Assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga mentre, nello svolgimento della loro attività professionale, detengano gli enti assicurati e avvenuti:
- all’esterno dei locali dello Studio professionale;
- entro i confini del territorio dei Paesi europei.
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Tale garanzia è prestata con una Franchigia del 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni Sinistro che rimane a carico dell’Assicurato stesso, senza che questi possa farlo assicurare da altri, pena la decadenza del diritto all’Indennizzo. Relativamente al trasporto dei “valori” sono condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia che la persona che effettua il trasporto abbia i seguenti requisiti: età superiore ai 18 anni e inferiore ai 70 anni; nessuna minorazione fisica (anche temporanea) che la renda inadatta all’effettuazione del trasporto dei valori assicurati. L’inesistenza di uno di tali requisiti comporta la perdita del diritto all’Indennizzo.
Condizioni Particolari
(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)
Impianto d’allarme
(installato da ditte registrate presso l’Istituto per il marchio di qualità – I.M.Q.)
Il Contraente/Assicurato dichiara e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto:
- che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antifurto a norma del Comitato elettrotecnico italiano - CEI, munito di registratore di funzione (di controllo) ed installato da ditta registrata presso l’I.M.Q.;
- che si impegna a mantenere in perfetta efficienza l’impianto di allarme e ad attivarlo ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- che ha stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice registrata presso l’I.M.Q., che prevede ispezioni almeno semestrali e rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- che farà effettuare esclusivamente alla ditta cui è affidata la manutenzione tutte le operazioni, sostituzioni e modifiche, e prenderà tutti i provvedimenti che si rendessero necessari, in caso di guasto, per ripristinare l’efficienza dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente anche in modo parziale o non attivato, la Compagnia corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto d’allarme non avesse le caratteristiche dichiarate (norme CEI o IMQ) detta Franchigia si intende aumentata al 30%.
In caso di applicabilità di più Franchigie le percentuali delle medesime vengono unificate nella misura del 30%.
Impianto d’allarme
(di diverso tipo)
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini dell’efficacia del contratto, che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti dall’impianto automatico di allarme antifurto.
L’Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.
Qualora in caso di Sinistro risultasse che l’impianto di allarme fosse inefficiente - anche in modo parziale - o non attivato, la Compagnia corrisponderà l’80% dell’importo liquidabile a termini di Polizza, restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’Indennizzo, farlo assicurare da altri.
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In caso di applicabilità di più Franchigie le percentuali delle medesime vengono unificate nella misura del 30%.
In Caso di Sinistro - Incendio/Furto
Obblighi
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per limitare o ridurre il danno (articolo 1914 del Codice civile “Obbligo di salvataggio”);
b) denunciare il fatto all’autorità giudiziaria - specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia alla Compagnia entro i 3 giorni successivi;
c) trasmettere alla Compagnia nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso nonché, a richiesta, di disporre in analogia per le Cose illese.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Assicurazioni presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di Sinistro il Contraente o l‘Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Compagnia, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti
b) tra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.
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Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al
momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli “Obblighi” previsti dalla presente.
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” della presente sezione;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso si opti per la procedura di valutazione del danno prevista nella lett. b) all’articolo “Procedura per la valutazione del danno” i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita o sezione di Polizza, secondo i seguenti criteri:
Fabbricato Si stima:
a) la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo solo il valore dell’area;
b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
Mobilio - Arredamento - Attrezzatura Si stima:
a) il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi o equivalenti per rendimento economico;
b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli Oneri fiscali deducibili.
Supplemento di indennità
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Si determina il supplemento che aggiunto all’ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per “Fabbricato” “Mobilio - Arredamento Attrezzatura” dà l’ammontare del danno calcolato in base al “Valore a nuovo”. Esclusivamente per la forma a “Valore totale” tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “Valore a nuovo” risulti:
1. superiore od uguale, viene riconosciuto integralmente;
2. inferiore, ma superiore al valore al “momento del Sinistro” (articolo 1907 del Codice civile), viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “Somma assicurata” meno “Valore al momento del Sinistro” e la differenza “Valore a nuovo” meno “Valore al momento del Sinistro;
3. uguale o inferiore al “Valore al momento del Sinistro”, non viene riconosciuto.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
- in caso di rimpiazzo, entro 30 giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
- in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall’Assicurato e purché l’inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all’Assicurato) entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx.
La ricostruzione del fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.
Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l’Assicurazione copre solo le relative spese.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Assicurazione parziale - Tolleranza
(valida esclusivamente per la forma a “Valore totale”)
Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la rispettiva somma assicurata, l’Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale è risultata l’eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.
Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale.
Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale viene applicata per la sola eccedenza.
Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’Indennizzo.
Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta o collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
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Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando
esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’Indennizzo liquidato nei termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo è eseguito dalla Compagnia entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, salvo che sia stata fatta opposizione, o della sentenza passata in giudicato.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamento viene effettuato qualora, dalla procedura stessa, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’articolo “Esclusioni”.
Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice civile “Obbligo di salvataggio”, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Trasloco delle Cose assicurate
In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 4 delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, l’Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’articolo 1898 del Codice civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia, inoltre fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di trasferimento l’Assicurazione resta operante anche nei confronti della vecchia ubicazione.
Recupero delle Cose asportate
Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.
Le Cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.
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Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il Valore del recupero spetta all’Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta; il resto spetta alla Compagnia.
Sezione Responsabilità civile
Responsabilità Civile della conduzione dello Studio o ufficio
Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, ivi compresi i clienti, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione alla conduzione dello Studio o ufficio ove si svolge l’attività, nonché da attività complementari ad esso connesse quali, a titolo esemplificativo:
• proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni;
• circolazione ed uso dei velocipedi;
• uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
• servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e detenzione di cani. L’Assicurazione vale anche per:
- la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall’INPS e dall’INAIL ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Altri rischi coperti
La copertura assicurativa vale anche per:
• il Rischio derivante dalla proprietà e/o dalla conduzione dei fabbricati e terreni nei quali si svolge l’attività, compresi gli impianti interni ed esterni (insegne, tendoni, vetrine, apparecchi di illuminazione, impianti di prevenzione e simili) nonché ascensori e montacarichi. L’Assicurazione comprende i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive (esclusi quelli provocati da radiazioni ed inquinamento elettromagnetico), dagli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, strade private e recinzioni in genere (esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai due metri), nonché cancelli anche automatici. La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o condutture, e quelli prodotti da rigurgito di fogne, con esclusione dei primi 100,00 Euro per Sinistro. L’Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. La presente garanzia opererà a secondo Xxxxxxx, e cioè per l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra Assicurazione, qualora detta estensione sia coperta anche da altra Assicurazione;
• il Rischio derivante dall’esistenza di uno spazio privato che costituisca dipendenza e/o pertinenza esclusiva dello Studio o ufficio, compresi i danni arrecati ai veicoli di terzi e/o dei dipendenti, ferma restando l’applicazione di una Franchigia assoluta di 100,00 Euro per ogni veicolo.
Restano esclusi i danni da Xxxxx, quelli conseguenti a mancato uso dei veicoli nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi;
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• i danni derivanti da fatto di persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio dello Studio o ufficio;
i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, nel limite di un terzo del Massimale indicato in Polizza e con il massimo indicato sulla scheda di Polizza per Sinistro e per anno assicurativo. Resta a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni Sinistro con il minimo di 500,00 euro.
Massimale di garanzia e Franchigia
Le garanzie vengono prestate entro il limite del massimale indicato sulla scheda di Polizza per ogni Sinistro e per anno assicurativo qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a Cose o animali di loro proprietà.
In ogni caso, la garanzia si intende prestata con l’Applicazione della Franchigia indicata sulla scheda di Polizza alla sezione Responsabilità Civile.
Qualifica di terzi
Sono considerati “Terzi”, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali):
• i dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno in conseguenza di lavoro o di servizio, svolto anche al di fuori dei locali dello Studio, purché il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia;
• i consulenti collaboratori non dipendenti dell’Assicurato che subiscano il danno, anche se in conseguenza della loro partecipazione all’attività assicurata, per fatto comunque non imputabile ad essi.
Responsabilità Civile Professionale
Oggetto dell’Assicurazione
Chi assicuriamo
E’ riconosciuta la qualifica di Assicurato allo Studio professionale associato, ovvero alla Società fra professionisti ove ammessa secondo la legge italiana, indicato quale Contraente e, limitatamente alle Attività assicurate prestate per conto del Contraente, a qualsiasi socio, associato, amministratore, Dirigente apicale (ciascuno dei precedenti appartenente alla categoria dei Professionisti assicurati) e Prestatore di lavoro passato, presente o futuro, che faccia parte o abbia fatto parte del Contraente, purché, per le Attività assicurate per cui ciò è necessario, sia regolarmente iscritto all’Albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svolta l’Attività assicurata e non sia sospeso dallo stesso.
Limitatamente alle attività professionali in copertura, la presente Assicurazione s’intende operante per gli incarichi conferiti all’Assicurato, quando sia abilitato a operare nella Repubblica di San Marino. Tutti i riferimenti presenti in Polizza a leggi e normative italiane che regolano la professione assicurata si intendono sostituiti con i riferimenti alle corrispondenti leggi e normative vigenti che regolano la medesima professione nella Repubblica di San Marino.
Sono considerati Assicurati anche i seguenti soggetti, sempreché tale qualifica non sia in contrasto con la normativa locale applicabile in materia assicurativa:
(i) le filiali o rappresentanze italiane del Contraente e le Società del Gruppo con sede in Italia, purché indicate sulla scheda di Polizza;
(ii) le Società del gruppo neo-costituite o neo-acquisite, conformemente a quanto disposto dall’articolo 13 “Nuove acquisizioni”, anche se non indicate sulla scheda di Polizza al momento della sottoscrizione della Polizza;
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(iii) i soci, gli associati, gli amministratori, i Dirigenti Apicali, (Professionisti assicurati) e i Prestatori di lavoro delle società di cui ai due punti precedenti, limitatamente alle attività svolte per le società di cui al punto (ii) che precede purché, per le Attività assicurate per cui ciò è necessario, siano regolarmente iscritti all’Albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svolta l’Attività assicurata e non siano sospesi dallo stesso.
Salvo quanto previsto al punto che segue, la presente Assicurazione s’intende automaticamente estesa alla quota di responsabilità a carico dell’Ente Assicurato derivante dalle Attività assicurate rese nell’ambito di consorzi, raggruppamenti di imprese, associazioni temporanee di imprese e simili forme associative. In caso di condanna solidale con gli altri membri dei predetti enti, la presente copertura opererà nei limiti della quota di responsabilità dell’Assicurato e la Compagnia non sarà tenuta ad anticipare l’intera somma dovuta al Terzo a titolo di risarcimento.
Sono considerati Assicurati anche le seguenti persone fisiche e giuridiche, sempreché tale qualifica non sia in contrasto con la normativa vigente:
(iv) i consorzi, i raggruppamenti di imprese, le associazioni temporanee di imprese e simili forme associative di cui l’Ente Assicurato risulti mandatario o a cui partecipi con una quota di maggioranza, nonché i rispettivi soci, associati, amministratori, Dirigenti apicali e Prestatori di lavoro;
(v) qualsiasi persona fisica che agisca come consulente dell’Ente Assicurato e di cui l’Ente Assicurato sia legalmente obbligato a rispondere, esclusivamente quando: a) sia vincolato da un contratto sottoscritto con l’Ente Assicurato; e b) operi sotto la direzione e diretta supervisione dell’Assicurato purché, per le Attività assicurate per cui ciò è necessario, sia regolarmente iscritto all’Albo professionale ove previsto dalla legge del luogo dove viene svolta l’Attività assicurata e non sia sospeso dallo stesso;
ma soltanto quando svolgono le Attività assicurate in dette qualità, ed in relazione ai Comportamenti colposi da essi posti in essere nel Periodo di assicurazione o successivamente alla Data di retroattività.
La presente Assicurazione offre copertura agli Assicurati soltanto in relazione allo svolgimento delle Attività assicurate, ed in relazione ai comportamenti da essi posti in essere nel Periodo di assicurazione o successivamente alla Data di retroattività.
Il Contraente e gli altri Enti Assicurati sono esonerati dall’obbligo di comunicare alla Compagnia in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, associati, amministratori o Dirigenti apicali e Prestatori di lavoro, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del loro ingresso o dal conferimento dell’incarico da parte dell’Ente assicurato.
Cosa assicuriamo
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento, per i seguenti Xxxxx conseguenti a un Comportamento colposo posto in essere durante l’esecuzione dell’Attività di Progettazione e Direzioni Lavori nonché di tutte le attività consentite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione per:
1. Danni alla Persona
Danni alla Persona causati a Terzi, ivi compresi Committenti, clienti, fornitori, subappaltatori e loro dipendenti, derivanti o meno dalle opere oggetto dell’Attività assicurata;
2. Danni materiali alle cose diverse dall’opera
Danni materiali alle cose diverse dall’opera oggetto dell’Attività assicurata, derivanti o meno dalle opere oggetto dell’Attività assicurata;
3. Danni materiali all’opera
Danni materiali all’opera, progettata e/o diretta dall’Assicurato, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Gravi difetti.
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Fermo quanto indicato al successivo punto 21 “Lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato” della Sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, qualora l’Assicurato svolga, direttamente o per il tramite di imprese di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente, o per il tramite di subappaltatori anche l’attività di realizzazione dell’opera o di parti di essa (costruzione, installazione, montaggio e smontaggio, assemblaggio, posizionamento, revisione, messa in marcia e operazione similari), saranno indennizzabili ai sensi di Polizza solo i Danni materiali all’opera, in conseguenza di sua Rovina, totale e/o parziale, e/o Gravi difetti, che si siano verificati dopo la Consegna dell’opera;
4. Perdite patrimoniali per Mancata Rispondenza dell’Opera all’Uso a cui è destinata
Perdite patrimoniali causate al Committente per Gravi Difetti dell’opera progettata e/o diretta che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata e riscontrati entro un anno dalla data di Ultimazione dei Lavori, intesa come il verificarsi di anche una sola delle circostanze che seguono:
- il rilascio del certificato di collaudo provvisorio;
- la consegna, anche provvisoria, delle opere al Committente o la sottoscrizione del certificato di Ultimazione dei Lavori;
- l’uso, anche parziale o temporaneo, delle opere secondo destinazione.
La garanzia comprende anche i costi sostenuti dal Committente per la demolizione e/o rimozione dell’opera o della parte di essa su cui incide il Grave difetto; si intendono altresì coperti i costi sostenuti dal Committente per il rifacimento/sostituzione/ripristino dell’opera o parte di essa su cui incide il Grave difetto.
Restano comunque esclusi i costi sostenuti per le migliorie e le spese di successiva progettazione.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Xxxxxxx, inteso comunque come prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso, e, in ogni caso, nell’ambito del sottolimite per le Perdite patrimoniali indicato ai punti 5 e 6 che seguono.
5. Perdite patrimoniali conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza
Perdite patrimoniali, causate al Committente o ad altri Terzi, conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza, in relazione al mancato avvio, interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, inteso comunque come prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso
6. Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti
Perdite patrimoniali diverse da quelle indicate ai punti precedenti, ivi comprese le sanzioni, multe e ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato, salvo quanto espressamente escluso nella presente Polizza.
La presente garanzia è prestata nell’ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza, inteso comunque come prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso.
La copertura assicurativa vale anche per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di amministratore di stabili condominiali con esclusione dei danni derivanti da omissioni o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di Polizze di Assicurazione, e da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei Premi di Assicurazione.
Dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge
La presente Polizza copre le Richieste di risarcimento presentate da Xxxxx nei confronti dell’Assicurato che non sia l’autore materiale del fatto, per qualsiasi atto doloso dei Prestatori di Lavoro e, più in generale, di tutti i soggetti, diversi da uno dei Professionisti assicurati, di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge, verificatosi durante l’esecuzione dell’Attività assicurata, fermo restando che:
- l’Assicurato non abbia commesso o agevolato il suddetto atto; e
- la Compagnia si riserva la facoltà di avvalersi del diritto di surrogazione nei diritti dell’Assicurato verso il soggetto autore materiale del fatto.
Violazione dei diritti di proprietà intellettuale
La presente Xxxxxxx copre le Richieste di risarcimento presentate da Terzi nei confronti dell’Assicurato per qualsiasi violazione non intenzionale dei diritti di proprietà intellettuale, salvo quanto escluso al successivo articolo “Brevetto”, di cui alla sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, realizzatasi tramite un Comportamento colposo e verificatasi durante l’esecuzione dell’Attività assicurata, successivamente alla eventuale Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.
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Riservatezza e segretezza
La presente Xxxxxxx copre le Richieste di risarcimento presentate da Terzi nei confronti dell’Assicurato per qualsiasi violazione dell’obbligo di riservatezza e/o segretezza professionale commessa dall’Assicurato o dal Prestatore di lavoro, o da qualsiasi altra persona fisica o giuridica direttamente incaricata dall’Assicurato ed operante per o per conto di quest’ultimo realizzatasi tramite un Comportamento colposo e verificatasi
durante l’esecuzione dell’Attività assicurata, successivamente alla eventuale Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo di Assicurazione. Si intendono compresi anche i Danni cagionati a Terzi dalla inosservanza delle norme previste dalla normativa applicabile.
Ingiuria e diffamazione
La presente Xxxxxxx copre le Richieste di risarcimento presentate da Xxxxx nei confronti dell’Assicurato per ingiuria e diffamazione realizzata tramite un Comportamento colposo e verificatasi durante l’esecuzione dell’Attività assicurata, successivamente alla eventuale Data di retroattività e prima della scadenza del Periodo di Assicurazione.
Rc derivante da appaltatori / subappaltatori / liberi professionisti
L’Assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Terzi da un Comportamento colposo:
(i) di consulenti e liberi professionisti, non rientranti nella definizione di Assicurato ai sensi del punto (v) dell’art. “Chi assicuriamo” che precede;
(ii) di sub-appaltatori e relativi dipendenti;
incaricati dall’Ente Assicurato per l’esecuzione dell’Attività assicurata per conto dello stesso.
La garanzia è operante solo ed esclusivamente a condizione che l’Assicurato non abbia rinunciato a esercitare l’azione di rivalsa nei confronti di tali soggetti.
Perdita di Documenti e Beni
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da qualunque spesa o costo che l’Assicurato stesso abbia ragionevolmente sostenuto durante il Periodo di Assicurazione, previo consenso scritto della Compagnia, per sostituire o ripristinare, ovvero prestare un indennizzo ove essi siano infungibili i Documenti e Beni di Terzi che siano stati affidati all’Assicurato dai clienti nell’ambito dell’Attività assicurata, e che siano stati accidentalmente persi o distrutti durante il Periodo di Assicurazione, ovvero a prestare un indennizzo ove essi siano infungibili. Si intendono compresi anche gli archivi informatici e i dati elettronici o digitalizzati sempreché siano oggetto di un processo di salvataggio (back up) effettuato con frequenza almeno settimanale e presso una ubicazione separata rispetto a quella in cui sono custoditi gli archivi ed i dati stessi.
Tale estensione è prestata a condizione che:
(i) lo smarrimento o il Danno si verifichi mentre i Documenti e Beni sono custoditi dall’Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l’Assicurato li abbia affidati; e,
(ii) i Documenti e Beni smarriti o collocati fuori posto siano stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell’Assicurato o di un suo incaricato; e,
(iii) l’ammontare di qualsiasi Richiesta di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragata da un giustificativo di spesa nonché dall’approvazione della spesa da parte della Compagnia.
Resta inteso che la Compagnia non sarà tenuta per qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarme e parassiti e altre cause che sfuggono al controllo dell’Assicurato.
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Questa estensione di garanzia non si applica agli strumenti negoziabili di qualsiasi natura.
La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 100.000 per ciascun Sinistro e Periodo di assicurazione, prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso, previa applicazione della Franchigia di Euro 2.500,00 per ciascun Sinistro.
Spese di salvataggio
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice civile, la Compagnia rimborserà l’Assicurato i costi sostenuti al fine di prevenire o mitigare le dirette conseguenze di un Comportamento colposo, a condizione che:
(i) la Compagnia sia informata per iscritto, entro 30 giorni dal verificarsi del Comportamento Colposo o dal momento in cui l’Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente rendersi conto del verificarsi di tale Comportamento Colposo, durante il Periodo di Assicurazione o il periodo di Estensione per cessazione di attività (ove applicabili), di tale Comportamento colposo e dei costi delle misure ritenute necessarie al fine di prevenire o mitigarne le conseguenze;
(ii) la Compagnia sia ragionevolmente convinta che detti costi siano necessari per prevenire o ridurre danni di importo superiore traenti origine da una Richiesta di risarcimento;
(iii) l’importo di tali costi sia supportato da fatture o altro equivalente giustificativo e sia stato preventivamente approvato dalla Compagnia;
In aggiunta alle esclusioni previste alla successiva sezione “Esclusioni per la Responsabilità civile professionale”, la copertura assicurativa non opera qualora tali costi includano:
(iv)profitti o perdite di profitto, retribuzioni ordinarie, costi fissi e/o di interruzione di attività dell’Assicurato;
(v) le spese sostenute per azioni intraprese dall’Assicurato, sia su base volontaria che imposte da leggi, regolamenti e Autorità, per monitorare, ripulire, rimuovere, contenere, trattare disintossicare o neutralizzare le conseguenze della presenza, emissione, dispersione, rilascio o fuga di Agenti inquinanti.
La presente estensione di garanzia è prestata con un sottolimite di Euro 100.000 per Sinistro e per Periodo di assicurazione, prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso senza applicazione di alcuna Franchigia.
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione, a condizione che tali Richieste di risarcimento siano conseguenti a Comportamenti colposi posti in essere dall’Assicurato nel Periodo di Assicurazione, ovvero dopo l’eventuale Data di retroattività indicata sulla scheda di Polizza e prima della data di scadenza del Periodo di Assicurazione, purché le stesse si riferiscano a Comportamenti colposi o Circostanze che non siano già stati denunciati in precedenza ad un altro assicuratore e non siano stati noti al Contraente al tempo della stipulazione.
Quanto alle Richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il Periodo di Estensione in caso di cessazione dell’attività (ove applicabile), è necessario che esse siano comunicate alla Compagnia prima della scadenza dei predetti periodi o, al più tardi, entro i tre giorni successivi alla loro scadenza.
La garanzia assicurativa è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’Assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare Richieste di risarcimento nei termini di Polizza.
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MASSIMALE ANNUO IN CASO DI SOSTITUZIONE DI POLIZZA IN CORSO D’ANNO
In caso di sostituzione di Xxxxxxx avvenuta in corso d’anno e tale da modificare la scadenza del Periodo di Assicurazione in corso, salvo diverso accordo scritto tra il Contraente e la Compagnia, il Massimale di Polizza si considererà comunque unico per l’intero Periodo di Assicurazione così modificato.
Estensione in caso di cessazione dell’attività
In caso di cessazione definitiva dell’Attività da parte dell’Assicurato / Contraente, intervenuta durante il Periodo di Assicurazione, l’Assicurato/ Contraente e/o i suoi aventi causa hanno diritto all’estensione della garanzia per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell’Assicurato e da questi denunciate alla Compagnia ai sensi di Polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell’Attività, ma solo a condizione che dette Richieste di Risarcimento si riferiscano a Comportamenti Colposi verificatisi prima della cessazione dell’Attività e durante il periodo oggetto di copertura ai sensi della presente Polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata a fronte del pagamento di un importo pari al 150% dell’ultima annualità di Premio.
Il Massimale per il periodo di Estensione in caso di cessazione dell’attività è parte del Massimale di Polizza previsto per il Periodo di Assicurazione e non in aggiunta ad esso.
Conseguentemente, la garanzia prestata dalla Compagnia nel periodo previsto dalla presente estensione è complessivamente limitata ad un importo pari al Massimale di Polizza, a prescindere dal numero di Richieste di Risarcimento.
Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l’Assicurazione cessa, con effetto immediato, in caso di radiazione o sospensione dall’Albo Professionale.
Esclusioni per la Responsabilità Civile Professionale
Ai sensi della presente Xxxxxxx, la Compagnia non sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento in relazione a qualsiasi Richiesta di risarcimento presentata nei confronti di qualsiasi Assicurato derivante da, fondata su, riconducibile o conseguente a:
1. Danno alla Persona o Danno materiale
Danni alla persona e Xxxxx materiali, se non derivanti da un Comportamento colposo verificatosi durante l’esecuzione dell’Attività assicurata. Sono comunque esclusi i Xxxxx materiali ai beni di proprietà, oggetto di locazione o comunque affidati in custodia o sotto il controllo dell’Assicurato;
2. Xxxxxxx, inadempimento parziale o totale
ritardo di esecuzione, mancata esecuzione o mancato completamento dell’Attività assicurata, tranne nel caso in cui l’esecuzione tardiva o la mancata esecuzione derivi da un Comportamento colposo da parte dell’Assicurato nell’espletamento dell’Attività assicurata.
L’eventuale effettivo o presunto ritardo o la mancata esecuzione non costituiscono di per sé un Comportamento colposo;
3. Responsabilità civile amministratori
attività di amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o altro soggetto munito di potere di rappresentanza dell’Assicurato relativamente alla esecuzione o mancata esecuzione degli incarichi, compiti e/o doveri attinenti la loro rispettiva funzione;
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4. Violazione delle norme di diritto del lavoro / impiego / discriminazione
(i) responsabilità facenti capo all’Ente Assicurato in qualità di datore di lavoro o potenziale datore di lavoro, anche in riferimento ai contratti di collaborazione con liberi professionisti e lavoratori autonomi, incluse tutte le ipotesi di discriminazione e molestia di qualsiasi natura;
(ii) obblighi contrattuali, retributivi e/o contributivi dell’Assicurato previsti da leggi,
regolamenti e/o da coperture obbligatorie previdenziali e/o assicurative (es. INAIL, INPS ecc.) anche relativi a prestazioni in caso d’invalidità e di sostegno in caso di disoccupazione;
5. Danni non compensativi / Perdite patrimoniali non risarcibili
(i) tasse e imposte;
(ii) sanzioni civili non aventi funzione sola risarcitoria, ma al contrario di carattere anche punitivo o esemplare, spese di giustizia penale, multe o sanzioni di qualunque natura (penale, amministrativa, fiscale, ecc.) inflitte all’Assicurato;
(iii)i costi e le spese connessi all’adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di fare o un altro rimedio di natura non pecuniaria;
(iv)il rimborso, la restituzione o la compensazione di onorari, compensi, costi, indennità, prezzi o spese corrisposti o dovuti all’Assicurato;
(v) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente Xxxxxxx o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento;
6. Atti dolosi, disonesti e fraudolenti / violazione di legge
(i) qualsiasi atto doloso, omissione dolosa o condotta disonesta o fraudolenta, inclusa la violazione intenzionale di norme di legge o regolamenti, da parte di qualunque Assicurato. La presente esclusione non si applica nel caso “Dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi di legge”;
(ii) qualsiasi fatto infedele (quale ad esempio la divulgazione di segreti d’ufficio, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione) commesso da persone delle quali o con le quali gli Assicurati debbano rispondere e che determinino perdita, sottrazione, distruzione o deterioramento del denaro depositato o di titoli al portatore;
7. Valutazione dei costi
non corretta quantificazione da parte dell’Assicurato, o di un soggetto incaricato dallo stesso, nella valutazione preventiva dei costi di esecuzione dell’Attività dell’Assicurato, salvo per la parte relativa al computo metrico ed estimativo dei materiali;
8. Stato di insolvenza
stato di insolvenza dell’Assicurato, intesa come mancanza di mezzi economici necessari all’adempimento della propria attività e dei propri obblighi contrattuali;
9. Brevetto
appropriazione indebita, contraffazione o violazione di qualsiasi brevetto;
10. Responsabilità contrattuale
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qualsiasi responsabilità contrattuale, impegno, garanzia, promessa di garanzia, promessa di pagamento, penale contrattuale, clausole cosiddette di: “Liquidated Damages” (c.d. xxxxx xxxxxxxxx) o altro obbligo volontariamente assunto, salvo il caso in cui l’Assicurato sarebbe stato ritenuto responsabile anche in assenza di tale impegno, garanzia o obbligo;
11. Inquinamento
Danni derivanti, direttamente o indirettamente, dall’effettivo o presunto scarico, emissione, deposito, rilascio o fuga di Agenti inquinanti;
12. Guerra/Terrorismo/Amianto/Nucleare/Campi elettromagnetici
(i) qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata) militare o civile, atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica;
(ii) presenza, uso, scoperta, rimozione, rilascio, possibile rilascio, eliminazione o smaltimento di amianto o materiale contenente amianto in qualsiasi forma e quantità;
(iii)radiazioni provocate da fissioni nucleari, fusioni o contaminazioni radioattive; materiale radioattivo, tossico, esplosivo od altro materiale di natura pericolosa, ovvero connessa ad esposizione di componenti nucleari;
(iv) generazione di campi elettromagnetici (EMF. Electromagnetic fields);
13. Guasto meccanico, elettrico, o dei servizi di telecomunicazione
(i) mancato o non corretto funzionamento di software o apparecchiature meccaniche;
(ii) mancato o non corretto funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche qualora dovuto ad interruzione nella fornitura dell’energia elettrica, sovraccarico, calo di tensione x xxxxx out;
(iii)mancato o non corretto funzionamento di qualsiasi sistema di telecomunicazione;
salvo il caso in cui sia direttamente attribuibile all’Assicurato e nell’ambito organizzativo dello stesso Assicurato;
14. Errori di esecuzione
costi di riparazione e/o sostituzione per rimediare a errori di esecuzione in qualsiasi lavoro di costruzione, erezione, fabbricazione, installazione, assemblaggio, montaggio, smontaggio o processo manifatturiero che sia stato svolto da o per conto dell’Assicurato, incluso i materiali, le parti e le attrezzature fornite in relazione ad esso;
15. Responsabilità civile Prodotti
difetto di produzione di qualsiasi prodotto e le relative spese di ritiro o richiamo dal mercato;
16. Comportamento colposo / Procedimento pregresso
(i) un Comportamento colposo commesso antecedentemente all’inizio del Periodo di Assicurazione ovvero all’eventuale Data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;
(ii) qualsiasi indagine, inchiesta, investigazione o altro procedimento disposto dalle Autorità competenti iniziata antecedentemente all’inizio del Periodo di Assicurazione ovvero all’eventuale Data di retroattività indicata nella scheda di Polizza;
(iii)qualsiasi Circostanza connessa, direttamente o indirettamente, agli stessi fatti di cui ai paragrafi precedenti;
17. Richieste di risarcimento / Circostanze pregresse
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(i) presentata prima della data di decorrenza della presente Polizza ovvero già in corso a tale data;
(ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi Circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente Polizza, o di altre Polizze stipulate con la Compagnia per il medesimo rischio e precedentemente in vigore senza soluzione di continuità con la presente Polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una Richiesta di risarcimento;
18. Requisiti professionali
Limitatamente alle attività assicurate per le quali sono richieste specifiche abilitazioni o autorizzazioni, la copertura assicurativa non opera in relazione al Comportamento colposo di un Professionista assicurato che, al momento del fatto:
(i) non sia iscritto all’Albo professionale previsto dalla normativa applicabile nel luogo in cui viene esercitata l’Attività assicurata oppure,
(ii) non sia autorizzato o abilitato dalle Autorità competenti ad esercitare l’attività professionale indicata in Polizza oppure,
(iii)la cui abilitazione, iscrizione o autorizzazione sia stata negata, sospesa, cancellata o revocata dalle Autorità competenti.
In caso di provvedimento di negazione, sospensione, cancellazione o revoca deliberato dalle Autorità competenti, la copertura assicurativa viene automaticamente sospesa in relazione al Professionista assicurato, per la durata prevista dal provvedimento adottato, ed in relazione alle azioni e/o alle omissioni commesse successivamente alla data in cui tale decisione è stata deliberata dalle Autorità competenti senza tenere conto della data di ricevimento della relativa comunicazione da parte dell’Assicurato, limitatamente alle Attività assicurate per le quali queste iscrizioni o autorizzazioni sono richieste.
La copertura assicurativa verrà automaticamente riattivata con effetto dalla data della revoca della suddetta delibera da parte delle Autorità competenti oppure allo scadere del termine di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, fermo restando che l’Assicurazione mantiene la sua efficacia per le Richieste di risarcimento relative a Comportamenti colposi commessi anteriormente all’adozione del predetto provvedimento. Il Professionista assicurato dovrà, a pena di decadenza di detta efficacia, dare avviso alla Compagnia del menzionato provvedimento di sospensione o analogo, fornendone copia.
La Compagnia, ricevuta tale comunicazione da parte del Professionista assicurato, avrà facoltà di:
(i) recedere dalla Polizza in forma parziale ed in relazione alla sola posizione del Professionista Assicurato nei cui confronti è stato emesso il provvedimento suddetto, con un preavviso di 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione oppure,
(ii) mantenere in vigore la Polizza fino alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione, in relazione alle sole Richieste di risarcimento relative a Comportamenti colposi commessi quando l’abilitazione, l’iscrizione o l’autorizzazione è valida ed efficace (non sospesa, revocata, negata).
19. Attività svolta in qualità di dipendente
La copertura assicurativa non opera per l’attività svolta dall’Assicurato in qualità di dipendente o per funzioni tipiche del lavoratore dipendente;
20. Autorizzazioni di legge
La copertura assicurativa non opera se i lavori progettati e/o diretti non hanno ottenuto le necessarie autorizzazioni dagli enti preposti salvo i casi di intervento d’urgenza ove il rilascio della necessaria autorizzazione può essere successivo alla data di inizio dell’intervento;
21. Lavori eseguiti da imprese dell’Assicurato
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La copertura assicurativa non opera se i lavori sono eseguiti da imprese dell’Assicurato o di cui l’Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, azionista di maggioranza, amministratore o dipendente.
La presente esclusione cesserà automaticamente nel caso di coesistenza di Polizza di responsabilità civile a copertura dell’attività dell’impresa di costruzioni sottoscritta con la Compagnia.
La deroga decadrà automaticamente –senza alcun obbligo di comunicazione da parte della
Compagnia - qualora la Polizza di responsabilità civile dell’impresa dovesse cessare per qualunque causa;
22. Violazione di vincoli urbanistici
La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti da inosservanze e violazioni di vincoli urbanistici, prescrizioni edilizie, altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, determinati con colpa grave professionale, tale da determinare un beneficio o vantaggio economico al committente o a terzi;
23. Attività di Responsabile Unico del Procedimento
La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti dallo svolgimento dell’attività di Responsabile Unico del Procedimento;
24. Art. 111 D. Lgs 163/2006
La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti da varianti in corso d’opera ai sensi del Decreto legislativo n.163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; la Compagnia si dichiara comunque disponibile ad accordare all’Assicurato, a condizioni economiche e normative da stabilirsi sulla base della documentazione che verrà fornita su richiesta della Compagnia stessa, Polizza a copertura dei rischi indicati all’Art. 111 del D.Lgs. 163/2006
La presente esclusione non si applica laddove la stazione appaltante non abbia richiesto polizza specifica;
25. Art. 112 D. Lgs 163/2006
La copertura assicurativa non opera per i danni derivanti dall’attività di verifica del progetto, ai sensi dell’art. 112 del Decreto legislativo n.163 del 2006 e successive modifiche e integrazioni; la Compagnia si dichiara comunque disponibile ad accordare all’Assicurato, a condizioni economiche e normative da stabilirsi sulla base della documentazione che verrà fornita su richiesta della Compagnia stessa, Polizza a copertura dei rischi indicati all’Art. 57 del Dpr.
207/2010;
La presente esclusione non si applica laddove la stazione appaltante non abbia richiesto polizza specifica;
26. Embargo / Sanzioni amministrative e commerciali
La Compagnia non presta altresì alcuna copertura assicurativa né riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all’Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di Terzi, qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare dell’Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali;
26. Responsabilità in solido
L’assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell’Assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale;
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27. Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer
L’assicurazione non opera per i danni derivanti dall’attività di Responsabile della Protezione dei Dati – Data Protection Officer.
Garanzie aggiuntive per la Responsabilità Civile Professionale
(la cui operatività è specificata in Polizza)
Attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 81/2008, titolo IV
L’Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i Danni alla Persona cagionati a Terzi in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal Titolo IV e seguenti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche, sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del suddetto Decreto Legislativo n. 81/2008.
La garanzia comprende altresì - nell’ambito del sottolimite indicato sulla scheda di Polizza - i danni patrimoniali conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a:
i. interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, con l’applicazione della Franchigia indicata sulla scheda di Polizza;
ii. sanzioni, multe, ammende. Resta a carico dell’Assicurato una somma pari alla Franchigia per la Responsabilità civile professionale indicata sulla scheda di Polizza.
Attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 624/1996
L’Assicurazione è operante anche per la responsabilità civile dell’Assicurato per i Danni alla persona involontariamente cagionati a Xxxxx in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal Decreto Legislativo n. 624/1996 e successive modifiche.
La garanzia vale sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dal suindicato Decreto Legislativo ed è prestata con un sottolimite pari al 50% del Massimale di Polizza (salvo diversa indicazione sulla scheda di polizza) e con applicazione di uno scoperto pari al 10% con il minimo di EUR 2.500 per Sinistro
La garanzia comprende altresì - nell’ambito del sottolimite indicato - i danni patrimoniali conseguenti a Sinistro indennizzabile ai sensi della suddetta garanzia in relazione a:
i. interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, con l’applicazione della Franchigia indicata sulla scheda di Polizza;
ii. sanzioni, multe, ammende. Resta a carico dell’Assicurato una somma pari alla Franchigia indicata sulla scheda di Polizza
Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 11 “Inquinamento” della sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, l’Assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Terzi da un Comportamento colposo da cui sia derivata una improvvisa o accidentale presenza, emissione, dispersione, rilascio o fuga di Agenti inquinanti diversi da amianto o qualsiasi tipo di materiale nucleare o radioattivo.
Per l’operatività della presente garanzia è necessario che l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita degli Agenti inquinanti così come i conseguenti Xxxxx devono essere fisicamente evidenti all’Assicurato o ai Terzi entro 48 ore dal momento in cui l’emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita degli Agenti inquinanti ha avuto inizio.
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La presente estensione di garanzia è prestata con il sottolimite indicato nella scheda di Polizza , prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso, previa applicazione dello scoperto previsto sempre nella scheda di Polizza.
Responsabilità Civile Professionale – Condizioni particolari
(valide se espressamente richiamate)
Esclusione Mancata Rispondenza dell’Opera all’Uso a cui è destinata
La garanzia prestata ai sensi del punto 4 “Perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza dell’opera all’uso a cui è destinata” dell’art. “Cosa assicuriamo” non si intende operante
Esclusione Direzione lavori
La garanzia non si intende operante in relazione allo svolgimento dell’attività di Direzione Lavori.
Esclusione attività contemplate dal Decreto Legislativo n. 624/1996
La garanzia non si intende operante in relazione allo svolgimento delle attività professionali disciplinate dal Decreto Legislativo n. 624/1996 e successive modifiche.
Responsabilità in solido - estensione
A parziale deroga di quanto indicato all’art 26 “Responsabilità in solido” della sezione “Esclusioni per la responsabilità civile professionale”, in relazione ai rischi e ai danni coperti, l’assicurazione – ancorché nel limite del massimale di Polizza - si estende all’obbligazione gravante in capo all’Assicurato ex art. 1292 c.c. (responsabilità solidale) fatto salvo il diritto di regresso della Compagnia nei confronti dei soggetti individuati quali corresponsabili e/o coobbligati con l’Assicurato.
La presente estensione di garanzia si intende prestata esclusivamente nei confronti di altri professionisti coinvolti nell’attività assicurata e con esclusione delle imprese di costruzione e di altri soggetti a vario titolo coinvolti nell’attività di esecuzione / realizzazione / costruzione / erezione / fabbricazione / installazione / assemblaggio / montaggio / smontaggio / processo manifatturiero o manutenzione delle opere progettate e/o dirette.
Comparizione davanti ad un tribunale
Per qualsiasi titolare, prestatore di lavoro, socio o amministratore assicurato che compaia effettivamente davanti a un tribunale in qualità di testimone ovvero per sostenere un interrogatorio formale in relazione ad una Richiesta di Risarcimento notificata in base alla presente Polizza e oggetto della garanzia, i Costi di Difesa comprenderanno un’indennità giornaliera pari a Eur 250 per ciascun giorno di comparizione obbligatoria.
Alla presente estensione di garanzia non si applicherà alcuna Franchigia. Resta fermo quanto disposto dall’art. 1917 comma 3 del Codice Civile.
Spese per il ripristino della reputazione
La Compagnia rimborserà le Spese per il ripristino della reputazione sostenute dall’Assicurato in conseguenza di una Richiesta di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito di un sottolimite pari a Eur 50.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione, prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso, senza applicazione di alcuna Franchigia.
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Perdita di una persona chiave
La Compagnia rimborserà all’Ente Assicurato le Spese per la perdita di una persona chiave avvenuta durante il Periodo di Assicurazione.
La presente estensione di garanzia è prestata nell’ambito di un sottolimite pari a Eur 50.000,00 per Sinistro e per Periodo di Assicurazione, prestato nell’ambito del Massimale di Polizza e non in aggiunta ad esso, senza applicazione di alcuna Franchigia.
Norme Comuni
(valide per R.C. dello Studio o ufficio ed R.C. Professionale)
Delimitazioni della Responsabilità civile Esclusioni
Sono esclusi dall’Assicurazione i danni:
i. da Furto;
ii. alle Cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
iii. da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
iv. conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo ad eccezione di quanto previsto alla Garanzia Aggiuntiva Danni da Inquinamento Accidentale, se attivata; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, ad alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
v. accaduti in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
vi. derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
vii. derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
viii. conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
ix. derivanti da amianto o Chrysotile;
x. derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile(TSE);
xi. risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
xii. derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto d’ingegneria genetica o bio-ingegneria.
xiii. riconducibili a stati di ansia, disagio, stress o patimento che non siano conseguenza immediata e diretta di un diritto sancito dalla Costituzione
Cosa fare in caso di sinistro rientrante nell’ambito della garanzia Responsabilità Civile
Obblighi di denuncia dell’Assicurato
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Tutte le notifiche e comunicazioni delle Richieste di Risarcimento presentate per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione o, ove applicabili, durante l’Estensione in caso di cessazione dell’attività, dovranno essere inviate dall’Assicurato alla Compagnia per iscritto e nel termine di 10 giorni dal giorno in cui l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza o gli siano pervenute e, con riferimento alle sole Richieste di risarcimento presentate durante il Periodo di Estensione in caso di cessazione dell’attività (ove applicabili), al più tardi, entro i tre giorni successivi alla scadenza di
detto periodo. In caso di comunicazione mediante servizio postale, la comunicazione dovrà essere fatta tramite raccomandata a.r. e la data dell’invio sarà considerata come data della comunicazione ed il timbro postale sarà la prova dell’avvenuta comunicazione.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati (con l’indicazione di eventuali testimoni), la data e le cause del Sinistro ed ogni altra notizia e documentazione utili per la gestione delle vertenze da parte della Compagnia.
Alla denuncia devono far seguito con urgenza i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, oltre ad una relazione sui fatti.
Richieste di risarcimento collegate
Tutte le Richieste di risarcimento collegate saranno considerate come una sola Richiesta di risarcimento ai fini della presente Polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati o dei richiedenti coinvolti dai fatti che traggono origine dalla stessa causa.
Inoltre, nel caso in cui l’Assicurato dovesse comunicare alla Compagnia una Richiesta di risarcimento:
(i) in qualsiasi modo riconducibile allo stesso Comportamento colposo sul quale si basa una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata o
(ii) in qualsiasi modo riconducibile ad un Comportamento colposo identico o correlato ad un altro Comportamento colposo dal quale è derivata una Richiesta di risarcimento precedentemente comunicata,
la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima Richiesta di risarcimento è stata notificata alla Compagnia.
Circostanze
Il Contraente dovrà notificare alla Compagnia, non appena ragionevolmente possibile durante il Periodo di Assicurazione, qualsiasi Circostanza venuta a conoscenza dell’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione dalla quale si può ragionevolmente prevedere che possa derivare una Richiesta di risarcimento.
Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:
(i) il contestato, supposto o potenziale Comportamento Colposo;
(ii) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale Comportamento Colposo;
(iii) i motivi per cui si prevede che venga presentata una Richiesta di risarcimento;
(iv) l’indicazione di eventuali Danni che potrebbero derivare da tale Comportamento Colposo;
(v) l’identità dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.
La Compagnia si riserva la facoltà di accertare tali Circostanze comunicate dall’Assicurato.
A condizione che le comunicazioni siano avvenute nel pieno rispetto di quanto sopra, qualsiasi successiva Richiesta di risarcimento conseguente a tali Circostanze (e qualsiasi Richiesta di risarcimento collegata) sarà considerata presentata alla data in cui la Circostanza è stata comunicata per la prima volta alla Compagnia.
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Richieste di risarcimento fraudolente
Nel caso in cui un Assicurato comunichi o richieda il risarcimento di qualsiasi Danno in base alla presente Polizza, sapendo che tale comunicazione o Richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta riguardo alla causa o all’ammontare del Danno o ad altri elementi, tali Xxxxx si intenderanno integralmente esclusi dalla copertura assicurativa e la Compagnia avrà il diritto di
scegliere, a sua discrezione, se limitarsi a rigettare il Sinistro o recedere dalla Polizza con effetto immediato. In tale ultimo caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all’indennizzo previsto dalla Polizza per i Danni e tutti i Premi s’intenderanno pienamente acquisiti dalla Compagnia e non rimborsabili.
Gestione della difesa
Gestione delle vertenze di danno
La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e ciò fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell’avvenuta transazione e/o completa tacitazione del danneggiato. I Costi di difesa sostenuti per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, sono a carico della Compagnia entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale di Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda ai sensi dell’art. 1917, comma 3 del Codice Civile Italiano. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale di Polizza, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce i Costi di difesa sostenuti dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o preventivamente autorizzati per iscritto e non risponde di multe, ammende e delle spese di giustizia penale.
Consenso dell’Assicurato
La Compagnia potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento nel modo che ritiene più vantaggioso per l’Assicurato, a condizione che lo stesso vi acconsenta.
Qualora l’Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Compagnia per tutti i Danni riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l’ammontare per il quale la Compagnia avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto alla Compagnia e al netto dell’eventuale Franchigia applicabile.
Consenso della Compagnia
L’Assicurato non dovrà ammettere o assumere alcuna responsabilità, concludere alcun accordo, acconsentire ad alcun giudizio o liquidare o risarcire alcun soggetto in relazione ad una Richiesta di risarcimento coperta dalla presente Xxxxxxx senza il preventivo consenso scritto della Compagnia.
Cooperazione
Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del Codice civile in merito al riparto delle spese, l’Assicurato deve:
(i) fornire alla Compagnia ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nell’esercizio dei diritti di rivalsa o surrogazione;
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(ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire i Xxxxx risarcibili ai sensi della presente Polizza;
(iii) fornire alla Compagnia le informazioni e l’assistenza che questa potrà ragionevolmente richiedere per condurre tutte le indagini riguardo a eventuali Xxxxx o per determinare la responsabilità dell’Assicurato in base alla presente Polizza.
Surrogazione
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Qualora, in seguito ad una Richiesta di Risarcimento, dovesse essere effettuato il pagamento di quanto dovuto dalla Compagnia, la Compagnia si intenderà immediatamente surrogata in tutti i diritti dell’Assicurato. L’Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all’indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento effettuato dalla Compagnia sarà restituito all’Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dalla Compagnia. La Compagnia si impegna a non esercitare il diritto di surrogazione nei confronti di qualsiasi Amministratore o Prestatore di lavoro dell’Assicurato tranne nel caso di una Richiesta di risarcimento che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni di natura dolosa, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del suddetto Amministratore o Prestatore di lavoro.
Sezione Tutela legale
Premessa
In virtù delle opzioni consentite dagli ’artt. 163 e 164 del D.Lgs. 209/2005, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri rientranti nella garanzia Tutela legale a
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/x – 37135 Verona.
Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei sinistri si rinvia all’art. 6 della presente sezione.
Disposizioni che regolano le coperture
Articolo 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in Polizza, il Rischio dell’Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le seguenti spese:
- per l’intervento di un legale;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura, nei limiti del massimale previsto in Polizza:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;
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- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, L’importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo. L’importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
PERSONE ASSICURATE: oltre che a favore del Contraente, le garanzie operano a favore di:
- Per i singoli Professionisti e gli studi associati: i professionisti facenti parte dello Studio, i dipendenti iscritti
nel Libro Unico del Lavoro, i “praticanti“ all’esercizio della professione e i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, svolta per conto del Contraente;
- Per le Società di Persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i “praticanti“ all’esercizio della professione e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, svolta per conto della Società Contraente;
- Per le Società di Capitale: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i “praticanti“ all’esercizio della professione e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, svolta per conto della Società Contraente.
Articolo 2 - Garanzie di Polizza
Sezione difesa penale
Con riferimento all’Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito dell’attività di libero professionista, prevista dall’Ordine Professionale di appartenenza al quale l’Assicurato deve essere regolarmente abilitato e iscritto (La sospensione o radiazione dall’Albo comportano la risoluzione immediata del contratto):
A) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto colposo o per contravvenzione originato da atti commessi o attribuiti. La garanzia è operante anche prima della richiesta di rinvio a giudizio e/o informazione di garanzia;
B) sia sottoposto a Procedimento penale per Delitto doloso, purché le persone assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.
In tali ipotesi, la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la decisione sia passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all’anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio
C) debba presentare Opposizione davanti al Giudice competente contro l’Ordinanza Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale Sanzione amministrativa, quando la somma ingiunta sia pari o superiore a 500,00 euro. Si precisa che la suddetta garanzia non opera per violazioni di norme in materia fiscale/tributaria.
La garanzia, alla lettera C), vale per le spese di difesa conseguenti a procedimenti derivanti da violazioni per l’inosservanza degli obblighi ed adempimenti, dei seguenti Decreti:
Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e successive integrazioni;
Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, e successive integrazioni;
Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e successive integrazioni
Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell’ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale , e successive integrazioni
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Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di “Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l’eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell’esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d’ufficio eventualmente poste a carico dell’Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in Polizza.
A maggior precisazione si intendono comprese in garanzia le attività di Progettista e Coordinatore o Responsabile dei lavori.
Sezione difesa civile
Con riferimento all’Articolo 1 – la garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, nell’ambito della propria attività dichiarata in Polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a Xxxxx illecito di terzi;
b) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l’Assicurato abbia in corso un’assicurazione di Responsabilità Civile idonea a coprire il rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell’art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui, qualora la Polizza di Responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, la presente garanzia opera in primo rischio.
c) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale nascenti da pretese inadempienze contrattuali, per le quali il valore di lite sia superiore a 250,00 euro, relative a:
- contratti con fornitori di beni e/o servizi;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l’attività;
- contratti individuali di lavoro con propri dipendenti e collaboratori regolarmente inquadrati a norma di legge.
Sezione vertenze di forniture o prestazioni
La garanzia viene estesa alle vertenze relative a forniture di beni o Prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato, compreso il recupero di crediti, per le quali il valore di lite sia superiore a 250,00 euro, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx con il limite di due denunce per anno assicurativo.
Tali vertenze potranno riguardare, a parziale deroga di quanto previsto all’articolo 3 “Esclusioni” anche la materia amministrativa esclusivamente per:
- ricorso amministrativo in relazione a partecipazione a bandi di gara indetti da Pubbliche Amministrazioni, a condizione che l’Assicurato sia stato ammesso a partecipare alla gara;
- ricorso amministrativo in relazione all’esecuzione del contratto con una Pubblica Amministrazione.
Per tali ricorsi amministrativi, il massimale per ciascuna denuncia viene limitato a 5.000,00 euro.
Consulenza legale telefonica
Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia offre un servizio di Consulenza telefonica nell’ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 000.00.00.00.
L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio per ottenere:
• consulenza legale;
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
• consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.
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Articolo 3 - Esclusioni
La garanzia è esclusa per:
• danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
• materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, tranne che per i procedimenti penali, i ricorsi/opposizioni alle sanzioni amministrative e inoltre fatto salvo quanto previsto espressamente alla Sezione vertenze di forniture o prestazioni;
• controversie civili e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l’attività, indicati in Polizza;
• operazioni relative all’acquisto o costruzione di beni immobili;
• acquisto di beni mobili registrati;
• operazioni relative all’acquisto e vendita di veicoli in genere;
• controversie civili e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, mezzi nautici ed aerei;
• controversie civili relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva, concorrenza sleale e diritti d’autore;
• controversie civili relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda;
• vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assistenza Previdenziali e Sociali.
Articolo 4 - Estensione territoriale delle garanzie
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx in tutti gli altri casi.
Articolo 5 - Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia
L’assicurazione vale per le vertenze:
1. Promosse per la prima volta contro l’assicurato – sia in ambito civile che penale e amministrativo - nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione a condizione che tali vertenze siano conseguenti a presunte inadempienze poste in essere per la prima volta dall’assicurato non oltre il numero di anni indicati sulla
scheda di Polizza, prima della data di effetto dell’assicurazione. L’assicurazione vale purché tali inadempienze non siano note all’assicurato stesso prima della stipula della Polizza. La garanzia è prestata sulla base delle dichiarazioni rese dall’assicurato, ai sensi degli articoli 1892, 1893 del Codice Civile, di non essere a conoscenza di atti o fatti che possono comportare l’insorgere delle vertenze di cui al presente capoverso.
2. Che l’assicurato intenda promuovere per presunte inadempienze poste in essere per la prima volta da una controparte o un terzo nel periodo di efficacia della Polizza. La garanzia assicurativa riguarda le presunte inadempienze poste in essere:
• dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, per le vertenze relative a Risarcimento di danni extracontrattuali subiti dall’assicurato;
• trascorsi 90 giorni dalla stipula del contratto in caso di inadempienze contrattuali.
Nell’ambito dei casi assicurativi aventi per oggetto procedimenti penali si precisa che la garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).
Inoltre:
Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti:
• in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
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• in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
In caso di vertenza tra più Assicurati la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
Disposizioni che regolano la prestazione del servizio
Articolo 6 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro:
1. in via preferenziale a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
- denuncia telefonica al nr. verde 800 345543;
- denuncia scritta: per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx o per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx.
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
2. subordinatamente, alla Compagnia.
L’Assicurato dovrà far pervenire la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di
€ 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Compagnia o con DAS. I sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, ex art. 2952 C.C..
Articolo 7 - Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 6.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
P.0509.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 50
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni stesse.
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Compagnia, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare – che verranno ratificati da DAS, la quale sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Articolo 8 - Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo – Arbitrato
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.
L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Articolo 9 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Articolo 10 - Cessazione dell’attività - Prosecuzione della garanzia
Nel caso di cessazione volontaria e definitiva dell’attività professionale da parte dell’Ente / Assicurato / Ente Assicurato, o di decesso dell’Assicurato, entro tre mesi dalla data in cui si è verificata la cessazione e entro la prima scadenza di rata dalla data in cui si è verificato il decesso , l’Assicurato o i suoi eredi possono richiedere dietro presentazione della documentazione attestante la cessazione volontaria e definitiva dell’attività o, in caso di decesso, del certificato di morte dell’Assicurato, alla Compagnia – che si riserva la facoltà di accettare – di poter disporre di un Massimale, pari a quello di Polizza, per sinistri che pervengano nei dieci (10) o cinque (5) anni successivi alla data di cessazione del contratto. La garanzia opera, per un massimo di due sinistri solo a condizione che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia della Polizza stessa, con le seguenti modalità:
(i) per cinque (5) anni previo pagamento di un importo pari al 100% di un’intera annualità di Premio;
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(ii) per dieci (10) anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un’intera annualità di Premio.
Sezione Assistenza
Premessa
La Compagnia, per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza, si avvale di MAPFRE ASISTENCIA Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., di seguito Mapfre Asistencia S.A., con sede operativa in Xxxxxx Xxxxxx xx. 00 – xxx 00000, Xxxxxxx (XX) e sede legale in Xxx X. Xxxxxxx xx. 0 – xxx 00000 Xxxxxx
Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde
800-181515
(valido solo in Italia)
oppure +39. 015-2559790 (valido anche all’estero).
Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un telegramma al seguente indirizzo: MAPFRE ASISTENCIA S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx (XX)
un telefax al numero: x00 000-0000000
Dovrà comunicare con precisione:
• Il tipo di assistenza di cui necessita.
• Nome e cognome.
• Numero di Polizza.
• Indirizzo del luogo in cui si trova.
• Il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura organizzativa.
La Struttura organizzativa può richiedere all’Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’intervento deve sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione.
Prestazioni
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Ogni Prestazione, fatta eccezione per quella al punto nr. 8, viene fornita fino a tre (3) volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.
Articolo 1 - Invio di un idraulico per interventi d’emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d’emergenza presso il proprio Studio, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un massimale di 150,00 Euro per Sinistro.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:
1.1 Impianto idraulico
a. allagamento nei locali dell’esercizio provocato da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
b. mancanza d’acqua nei locali dello Studio provocata da una rottura, un’otturazione, un guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico del fabbricato;
c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dello Studio provocato da un’otturazione delle tubature di scarico fisse dell’impianto idraulico del fabbricato.
• Esclusioni
- Sinistri dovuti a guasti di xxxxxxxxx e di tubature mobili;
- Sinistri dovuti a negligenza dell’Assicurato;
- interruzione di fornitura da parte dell’ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;
- tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.
1.2 Impianto di riscaldamento
a. mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di Tubazioni o di valvole, oppure di ostruzione della circolazione dell’acqua dell’impianto di riscaldamento nei locali dell’esercizio;
b. allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell’impianto di riscaldamento.
• Esclusioni
- Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
Articolo 2 - Invio di un elettricista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dello Studio, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un massimale di 150,00 Euro per Sinistro.
• Esclusioni
- Sinistri dovuti a corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell’Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell’ente erogatore;
- Sinistri dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali dell’esercizio a monte del contatore.
Articolo 3 - Invio di un fabbro in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro per interventi d’emergenza presso il proprio Studio, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un massimale di 150,00 Euro per Sinistro.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:
- Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell’esercizio che ne rendano impossibile l’accesso all’Assicurato;
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- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dello Studio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.
Articolo 4 - Invio di un serrandista in caso di emergenza
Qualora l’Assicurato necessiti di un serrandista per interventi d’emergenza presso il proprio Studio, la Struttura organizzativa provvederà all’invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico i costi relativi al diritto di uscita e alla manodopera necessaria al ripristino fino ad un massimale di 150,00 Euro per Sinistro.
La Prestazione è operante per i seguenti casi:
- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l’accesso ai locali dello Studio;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dello Studio, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.
Articolo 5 - Segnalazione di un artigiano per interventi ordinari
Qualora presso lo Studio dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell’impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura organizzativa provvederà all’invio dello stesso. Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, altro).
Articolo 6 - Invio di un sorvegliante
Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall’acqua, Furto o tentato Furto che abbiano colpito lo Studio dell’Assicurato, la sicurezza dello stesso sia compromessa, la Struttura organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dello Studio dell’Assicurato. La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 72 ore ed in ogni caso garantirà le tariffe concordate con l’Istituto di vigilanza. Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l’amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura organizzativa.
Articolo 7 - Segnalazione di un riparatore di sistemi telefonici
Qualora presso lo Studio dell’Assicurato sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione ordinaria del sistema telefonico, la Struttura organizzativa provvederà al suo invio.
Resta a totale carico dell’Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, altro).
La seguente Prestazione sarà fornita dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.
Articolo 8 - Trasloco arredamenti
Qualora a causa di Incendio, Esplosione, Scoppio, Implosione, danni causati dall’acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto lo Studio dell’Assicurato risulti inagibile per un periodo non inferiore a 30 giorni dall’accadimento del Sinistro, e l’Assicurato ne fa richiesta entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data stessa, la Struttura organizzativa provvederà ad organizzare il trasloco del contenuto dello Studio, con esclusione del sabato, domenica e festivi, fino ad un altro fabbricato di proprietà dell’Assicurato in Italia o presso un deposito in Italia.
Se l’Assicurato ha già provveduto a trasportare una parte del contenuto presso altri luoghi, la Struttura organizzativa organizzerà il trasloco soltanto di quanto rimasto nello Studio.
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La Compagnia terrà a proprio carico le spese fino ad un massimale di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno.
Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le Prestazioni della presente Sezione
La copertura non è operante per i Sinistri provocati o dipendenti da:
• guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
• scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato, xxx compreso il suicidio o il tentato suicidio;
• abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
• Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
• le Prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Erogazione delle Prestazioni
Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni relative alla Polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Compagnia non si assume la responsabilità per i danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile
Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del Codice Civile.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni.
Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti Prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa assicuratrice che ha erogato la Prestazione di assistenza.
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Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.
Adeguamento del Premio per la Responsabilità Civile Professionale
Nei casi indicati all’Articolo 8 “Adeguamento del Premio della garanzia Responsabilità Civile Professionale” delle Condizioni Generali di Assicurazione la Compagnia adegua il Premio per ogni Assicurato/Ente assicurato applicando i coefficienti nelle seguenti tabelle.
Per Fatturato
Fatturato dichiarato in € | %incremento | Fatturato dichiarato in € | %incremento |
0 - 25.000 | 90.000 -100.000 | 8,73% | |
25.000 - 30.000 | 14,89% | 100.000 -125.000 | 8,03% |
30.000 - 35.000 | 12,96% | 125.000 - 150.000 | 16,89% |
35.000 - 40.000 | 13,11% | 150.000 - 200.000 | 20,81% |
40.000 - 45.000 | 11,59% | 200.000 - 250.000 | 22,49% |
45.000 - 50.000 | 11,69% | 250.000 - 300.000 | 23,44% |
50.000 - 60.000 | 10,47% | 300.000 - 350.000 | 22,15% |
60.000 - 70.000 | 10,53% | 350.000 - 400.000 | 19,43% |
70.000 - 80.000 | 10,48% | 400.000 - 450.000 | 15,18% |
80.000 - 90.000 | 8,62% | 450.000 - 500.000 | 9,98% |
Per fatturati maggiori a € 500.000 per conoscere l’eventuale adeguamento del premio occorre recarsi dall’Intermediario a cui è appoggiata la polizza.
Per età, nel caso di persona fisica
Età dell’assicurato in anni | %incremento | Età dell’assicurato in anni | %incremento | Età dell’assicurato in anni | %incremento |
18 - 20 | 0,0% | 33 | 5,2% | 43 | 2,9% |
21 | 3,1% | 34 | 4,9% | 44 | 2,8% |
22 - 25 | 0,0% | 35 | 3,5% | 45 | 2,7% |
26 | 1,5% | 36 | 2,3% | 46 | 1,8% |
27 | 0,0% | 37 | 3,3% | 47 | 2,6% |
28 | 1,5% | 38 | 2,2% | 48 | 3,4% |
29 | 0,0% | 39 | 2,1% | 49 | 1,6% |
30 | 2,9% | 40 | 3,1% | 50 - 90 | 0,00% |
31 | 2,8% | 41 | 3,0% | ||
32 | 5,5% | 42 | 1,9% |
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Per numero di soci e associati, nel caso di persona giuridica
Numero soci e professionisti | %incremento | Numero soci e professionisti | %incremento |
01 | 11-20 | 4,5% | |
02-05 | 5,0% | 21-30 | 4,3% |
06-10 | 4,8% | >30 | 4,2% |
Adeguamento del Premio per l’Assicurazione di tutela legale
In occasione di ogni tacito rinnovo, e nei casi indicati all’Articolo 10 “Adeguamento del Premio della garanzia Tutela Legale” delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia adegua il Premio per ogni Assicurato/Ente assicurato applicando i coefficienti nelle seguenti tabelle, fermi i premi minimi.
Per Fatturato
Massimale in € | Coefficiente da moltiplicare all’aumento del fatturato rispetto ad anno precedente |
15.000 | 0,003 |
25.000 | 0,004 |
50.000 | 0,005 |
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Data ultimo aggiornamento: 01 Gennaio 2019
Modulo di denuncia Xxxxxxxx
Gentile cliente,
abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.
La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o xxx xxx, xx suo Intermediario assicurativo entro 10 giorni.
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Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto o di Incendio di sospetta origine dolosa, occorrerà inviare anche la denuncia all’Autorità giudiziaria effettuata entro 48 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto.
Progettisti Modulo di denuncia sinistri
✃
Quando è necessario presentare denuncia di Xxxxxxxx?
• Ogni volta che ricevete una richiesta di Risarcimento da parte di terzi.
Attenzione: dalla data della richiesta di Risarcimento decorre il termine di prescrizione - due anni - del diritto alla prestazione assicurativa -
Art. 2952 Codice Civile.
In caso di richiesta di Xxxxxxxxxxxx occorre quindi che la denuncia alla Compagnia sia:
• tempestiva
• più dettagliata possibile: 🡺 nella descrizione dei fatti 🡺 nella documentazione.
La vostra collaborazione ci consentirà di fornirvi un servizio migliore e una più rapida soluzione.
A - ESTREMI DEL CONTRATTO
INTERMEDIARIO DI
POLIZZA DI RIFERIMENTO N.
B - DESCRIZIONE DEL SINISTRO
IL SOTTOSCRITTO
ISCRITTO ALL’ALBO
DELLA PROVINCIA DI
AL NUMERO
Denuncia un Sinistro avvenuto con le seguenti modalità:
Qual è la contestazione (Sinistro) in oggetto?
Da chi è stata mossa? Quali organismi di controllo sono stati attivati? Quali ulteriori organismi di controllo potranno o dovranno essere attivati?
Qual è l’importo del danno richiesto?
Quali sono le ulteriori spese richieste (interessi passivi, spese legali e di consulenti, indennizzi, etc.)?
Esistono lesioni a persone?
Esistono danni a Cose (specificare se si tratta di beni aventi pregio artistico, culturale o storico)?
Il sottoscritto dichiara di avere
di non avere
altre coperture di Responsabilità Civile Professionale (polizze in corso, polizze scadute
ma con garanzie operative) (se si, quali)
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Esiste procedimento penale?
Oltre alla designazione del tipo di prestazioni fornita si aggiunge una breve descrizione della stessa, con la specificazione dell’importo presunto
della parcella e l’importo delle opere a cui la prestazione fa riferimento.
C2) Prestazione professionale commissionata
C1) Conferimento dell’incarico
Committente dell’incarico e suo legale rappresentante
Estremi dell’incarico (se ente pubblico delibera, se privato specificare come è stato dato l’incarico)
C - DATI DI RIFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE
D - INDICAZIONE DELLE COMPETENZE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA PRESTAZIONE
(Questo paragrafo assume particolare importanza nei casi in cui la prestazione, oggetto di Sinistro, può essere collegata anche in rapporto gerarchico a più figure professionali):
Committente e suo legale rappresentante (già precedentemente indicato)
ASSICURATO CON
Responsabile dei lavori (come definito dal D. Lgs. 494/96)
ASSICURATO CON
Progettista Direttore dei lavori Impresa (e) esecutrice (i) Legale rappresentante della (e) impresa (e) Responsabile di cantiere per conto della (e) impresa (e) Collaudatore (i) Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (D. Lgs. 494/96) Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (D. Lgs. 494/96) Eventuali altri specifici incarichi quali: indagini geologiche, indagini topografiche e catastali (nel caso in cui tali attività possono avere influito sul Sinistro)
Responsabili D. Lgs. 626/94 Eventuali collaboratori esterni, consulenti e relativi incarichi Esistono presso le imprese o presso gli altri professionisti coinvolti polizze assicurative? Esistono altre eventuali Compagnie interessate al Sinistro?
Data del Sinistro
Osservazioni finali
Data di inizio della prestazione Data finale della prestazione Sospensioni e riprese della prestazione
Data di eventuali consegne anche parziali ed accettazione delle opere al momento eseguite
E - PERIODO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE
P.0509.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 60
Data di redazione della denuncia Firma del Contraente
Progettisti
Denuncia Sinistro
“tutela legale”
✃
Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata alla D.A.S e all’Intermediario al quale è assegnata la Polizza.
Spett.le D.A.S.
Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/x
00000 XXXXXX - Fax 045/00.00.000
All’Intermediario di
Fax n.
ASSICURATO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
AVVERSARIO | INDIRIZZO |
TELEFONO FAX E.MAIL |
QUALI RAPPORTI INTERCORRONO TRA VOI E L’AVVERSARIO?
DATA SINISTRO
POLIZZA NUMERO
DATA EFFETTO
DATA SCADENZA
QUIETANZA PAGATA SINO AL
DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI- LUOGHI - DATE - CIRCOSTANZE - ECC.)
TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE - INDIRIZZO - PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)
DOCUMENTI CHE SI ALLEGANO
❑ per le VERTENZE DI LAVORO
- fotocopia Libro Matricola
❑ per i RECUPERI DI CREDITO
- fotocopia delle fatture e/o delle
PRETESE AVVERSARIE (quali richieste o contestazioni sono state avanzate da parte avversaria?)
IMPORTANTE
bolle di consegna
❑ per le VERTENZE CONTRATTUALI
- fotocopia contratto, lettera d’incarico, commissione,
conferma d’ordine, corrispondenza, ecc.
VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)
SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa ricevuta in ordine a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successive modifiche e integrazioni, acconsento/iamo al trattamento dei dati personali sia comuni che sensibili che mi/ci riguardano contenuti nella presente denuncia di Sinistro e relativi allegati. Acconsento/iamo altresì, per le finalità di gestione del Sinistro, alla comunicazione di detti dati ad avvocati, periti, accertatori, agenti, subagenti, brokers, Compagnie di Assicurazione, IVASS, UCI, nonché se necessario per la gestione, al loro trasferimento all’estero. Tale consenso è subordinato al rispetto della vigente normativa.
RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA “GESTIONE DEL SINISTRO”: Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si
riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla D.A.S. per la trattazione della pratica.
P.0509.CGA - ED. 01.2019 - PAG. 61
I sottoscritti dichiarano di aver compilato la presente denuncia conforme al vero e si rendono garanti della sua esattezza
L’ASSICURATO
(quando non sia lo stesso Contraente)
IL CONTRAENTE
li 20
Zurich Insurance plc
Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx Registro del Commercio di Dublino n. 13460
Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari
Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066 C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968
Rappresentante Generale per l’Italia: X. Xxxxxxxxxx
Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx.xx
modello P.0509.CGA - xx. 00.0000