ACCORDO DI SEGRETEZZA
ACCORDO DI SEGRETEZZA
|
Versione 04.03.2011
Le informazioni riguardo all’Associazione Green Building Council Italia, nel seguito indicata anche come GBC-ITALIA, sono reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxx.xxx. La Sede si trova in Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx (XX) - Tel. 0000 000000. Recapito e- mail: xxxx@xxxxxxxxx.xxx.
Premesso che,
la Società/Ente/Associazione qui di seguito denominata “la Parte”, in qualità di socio dell’Associazione Green Building Council Italia, con sede legale in Rovereto, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx.0 (xx fini del presente Accordo denominata GBC-ITALIA), è impegnata ad essere parte attiva delle attività dell’Associazione stessa, con particolare riferimento alla collaborazione per lo sviluppo, pianificazione, aggiornamento o promozione dei protocolli per la certificazione qualitativa ambientale
degli edifici promossi dall’associazione stessa, principalmente sulla base del sistema LEED (Leadership in Energy and Environmental Design rating system) sviluppato da USGBC (United States Green Building Council), attuale detentore delle proprietà intellettuali e commerciali del corrispondente marchio registrato (LEED®), e che ai fini del presente Accordo, i seguenti termini hanno i seguenti significati:
I. Attività: tutto ciò che ha a che fare direttamente o indirettamente con la realizzazione, stesura, modifica o aggiornamento dei protocolli di GBC-ITALIA per la certificazione degli edifici, come precedentemente esposto;
a) Informazioni Riservate: si intende ogni informazione verbale o scritta (in testo, immagini, disegni, appunti) fornita da GBC-ITALIA alla Parte in relazione alle Attività che quest’ultima svolgerà o di cui la
Parte possa venire a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle Attività. Resta pertanto inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate quelle informazioni che:
b) siano rese pubbliche ufficialmente per decisione del GBC-ITALIA
nell’ambito delle Attività, con intesa degli organi preposti al controllo delle informazioni, ovvero i presidenti dell’Associazione e dei responsabili degli organi deputati alle Attività in seno all’Associazione in accordo tra di loro (Presidente GBC-ITALIA, Presidente del CStd o del CTS);siano o diventino generalmente disponibili al pubblico per cause diverse dalla comunicazione avvenuta nell’ambito della presente intesa;
c) fossero già conosciute o disponibili per una Parte su base comunque non riservata prima della loro comunicazione da parte dell’altra Parte, ovvero:
d) diventino disponibili a una Parte su base comunque non riservata per effetto della comunicazione da parte di una fonte diversa dall’altra Parte.
II. Rappresentanti: ogni persona che partecipi in modo diretto o mandatario al Socio di cui la Parte è rappresentante delegato (amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o subcontraenti) o all’Associazione GBC-ITALIA (Presidente, Vicepresidente , Consiglio di Indirizzo, Comitato Esecutivo, Presidente CStd, Presidente CTS);
III. Know-how: si intende le informazioni elencate nell’art. 6 bis del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127, come modificato con il D.Lgs 19 marzo 1996, n. 198.
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,
la Parte si impegna formalmente a mantenere il segreto sulle Informazioni Riservate relative alle Attività,
ovvero a mantenere riservati tutti i documenti o atti o informazioni riguardanti la realizzazione dei protocolli di certificazione ambientale qualitativo degli edifici sviluppati, pianificati, aggiornati o promossi da GBC Italia secondo la disciplina del presente documento.
Responsabilità degli obblighi di riservatezza. La Parte si impegna a fare in modo che le Informazioni Riservate siano mantenute riservate dai suoi Rappresentanti, non siano comunicate ad alcuno, in nessun modo, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto di GBC- ITALIA nelle modalità indicate in precedenza, non siano utilizzate dalla Parte e dai suoi Rappresentanti per scopi diversi dallo svolgimento delle Attività, Inoltre, la Parte sarà responsabile per la violazione degli obblighi del presente accordo da parte dei suoi Rappresentanti.
L’obbligo di mantenere la riservatezza delle Informazioni Riservate deve essere adempiuto con lo standard di diligenza professionale necessario per mantenere il livello di riservatezza richiesto dal presente accordo.
Trasferimenti di informazioni riservate. La Parte si impegna a trasmettere le Informazioni Riservate soltanto a quelle persone tra i Rappresentanti che debbano conoscerle ai fini di svolgere le Attività. Resta inteso che qualsiasi trasferimento di Informazioni Riservate a favore di GBC-ITALIA o dei suoi Rappresentanti non potrà essere in
nessun modo considerato come attributivo di diritti d’uso o licenze sulle medesime.
Richiesta di restituzione delle informazioni riservate. Nel caso di richiesta di restituzione dei materiali relativi alle Informazioni Riservate da parte di GBC-ITALIA, o nel caso di formalizzazione della risoluzione dell’associatività con GBC-ITALIA, sia per effetto dell’uscita della Parte dall’Associazione GBC-ITALIA, sia per non rinnovo dell’impegno associativo, sia nel caso di radiazione o esclusione o decadenza della sottoscrizione della Parte dall’Associazione, nel
termine di 10 (dieci) giorni, a partire dall’atto formale (richiesta di restituzione delle Informazioni Riservate o scioglimento degli obblighi associativi), la Parte è tenuta a restituire tutti gli esemplari contenenti le Informazioni Riservate di cui sia venuta in possesso e a distruggere tutti i documenti, appunti, analisi, studi o altri preparati sulla base delle predette Informazioni Riservate.
Durata e scioglimento degli obblighi di riservatezza. Gli obblighi di riservatezza e non utilizzo delle Informazioni Riservate di cui sopra manterranno efficacia per un periodo di 10 (dieci) anni successivo al completamento delle Attività, anche in caso di formalizzazione della risoluzione dell’associatività con GBC-ITALIA, come nei termini descritti in precedenza, fermo restando il fatto che GBC-ITALIA nell’ambito delle Attività, con intesa degli organi preposti al controllo delle informazioni, ovvero i presidenti dell’Associazione e dei responsabili degli organi deputati alle Attività in seno all’Associazione in accordo tra di loro (Presidente GBC-ITALIA, Vicepresidente, Consiglio di Indirizzo, Comitato Esecutivo, Presidente CStd, Presidente CTS) ha piena facoltà di divulgare le Informazioni Riservate o comunque cederle per gli scopi dell’Associazione stessa, sciogliendo in tal caso in modo definitivo l’obbligo di riservatezza di cui si tratta.
Diritti di proprietà intellettuale ed industriale. In alcun modo il presente accordo costituisce titolo, anche parziale, su diritti, interessi, per l’uso e/o la brevettazione di qualsiasi parte delle informazioni riservate trasmesse a GBC-ITALIA o ai suoi Rappresentanti, anche se essa per qualsiasi motivo dovesse diventare di dominio pubblico. La Parte e GBC-ITALIA mantengono tutti i diritti, espliciti ed impliciti, sulle informazioni fornite in base al presente accordo. In ogni caso, la Parte conserva comunque l’esclusiva proprietà e libertà d’impiego del know- how che detengono alla data di stipula del presente accordo e che utilizzano per lo svolgimento delle Attività, e resta comunque libera di impiegare qualunque know-how che acquisiranno indipendentemente dallo svolgimento delle Attività.
Modifiche. Qualsiasi modifica del presente accordo sarà formalizzata per iscritto da GBC-ITALIA e i suoi Rappresentati e firmata dai
rappresentanti autorizzati dalla Parte. In particolare, i diritti e gli obblighi di cui al presente accordo non possono essere ceduti e/o trasferiti a terzi senza il preventivo consenso scritto di GBC-ITALIA. Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordato per iscritto, ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti della Parte.
Durata. Il presente accordo si intende valido ed efficace fino al completamento delle Attività. Restano comunque ferme le disposizioni riguardanti il trasferimento di Informazioni Riservate a favore di GBC- ITALIA o dei suoi Rappresentanti.
Recesso. La Parte potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno tre mesi che dovrà essere notificato all’Associazione GBC Italia con lettera raccomandata.
Aggiornamenti. La Parte si impegna a mantenersi aggiornato sul presente documento, sottoscrivendo le versioni future entro un mese dal ricevimento dello stesso o dell’avviso di aggiornamento dello stesso all’interno del sito web di GBC-ITALIA, ad eccezione del caso in cui presentasse opposizioni dal punto di vista formale e legale. In tale ipotesi la Parte si impegna a comunicare le corrispondenti osservazioni entro due settimane dal ricevimento del documento o dell’avviso di disponibilità del documento alla segreteria di GBC-
ITALIA. Nel caso di reiterato rifiuto della sottoscrizione
dell’aggiornamento del documento, il rapporto tra la Parte e GBC- ITALIA verrà rescisso, e la Parte dovrà restituire tutto il materiale relativo alle informazioni riservate come nei termini indicati in precedenza.
segnalare eventuali deficienze formali e legali.
Foro competente. Le parti convengono che qualunque controversia relativa al presente accordo verrà deferita al Giudice Ordinario competente per valore del Foro di Trento, da intendersi Foro esclusivo eletto dalle Parti, con esclusione di qualsivoglia altro Foro.
NOTA: A seguito dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 1995 (TRIPs), che ha determinato l'introduzione nella legge italiana sui brevetti dell'art. 6-bis, la tutela del segreto è stata esplicitamente inserita nella tematica della concorrenza sleale. Costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi, l'acquisizione o l'utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali o commerciali segrete, nonché di dati relativi a prove, o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche. Affinché il patrimonio conoscitivo aziendale sia suscettibile di tutela ex art. 6 bis l.inv., comunque, è necessario che le informazioni de quibus: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete. Questo è per l’appunto il caso di GBC-ITALIA e delle Attività descritte nel presente documento.