Contract
Contratto di appalto per l’affidamento del Servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk delle apparecchiature elettromedicali di produzione Philips Healthcare in dotazione presso la Fondazione PTV
TRA
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA, di seguito “FONDAZIONE”, codice fiscale 97503840585, partita IVA 10110821005, con sede in Roma, Viale Oxford 81, in persona del Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Canino (VT) il 03/07/1960, autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitogli con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 01/07/2014 che interviene in esecuzione della Deliberazione D.G. n. 306 del 18 maggio 2015;
E
PHILIPS S.P.A. di seguito denominata per brevità “Philips”, con sede in Milano, via X. Xxxxxxxxxx 5, Codice Fiscale – Partita IVA e Registro Imprese Milano n. 00856750153, nella persona del Consigliere di Amministrazione ed Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Mariano Comense (CO) il 24/04/1953 autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri derivanti dalla carica sociale come risulta da Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Milano;
Premesso
- che con Deliberazione D.G. n. 306 del 18/05/2015, l’Amministrazione ha disposto in favore della Philips l’affidamento in regime di esclusiva per il periodo dall’1/01/2015 al 31/12/2017 del Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica full-risk per le apparecchiature elettromedicali di produzione Philips Healthcare in dotazione presso il Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Imaging Molecolare, Radioterapia e Radiologia Interventistica - indicate in dettaglio nell’Elenco Apparecchiature, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1) - verso un canone annuale di € 750.000,00 (Euro settecentocinquantamila/00) + IVA, per un
importo complessivo triennale pari ad € 2.250.000,00 (Euro duemilioniduecentocinquantamila/00) oltre IVA;
- che si è proceduto alla richiesta della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. in relazione alla Philips;
- che, essendo decorso il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, l’Amministrazione procede alla stipula del presente atto in pendenza del rilascio delle informazioni prefettizie. Qualora venissero accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella suddetta Philips, l’Amministrazione revoca l’affidamento e recede dal presente atto;
- che si è proceduto ad accertare il possesso da parte della Philips dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese precedentemente alla stipula del presente contratto;
- che la Philips, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni contrattuali, ha costituito cauzione definitiva di € 112.500,00 (euro centododicimilacinquecento/00), pari ad un decimo del suindicato importo totale complessivo, ridotto del 50% ai sensi dell’art. 40, comma 7, art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/06, mediante polizza fideiussoria assicurativa n. 741809, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a.
Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2 - Oggetto dell’Appalto
L’Amministrazione, come sopra rappresentata, affida alla Philips, che accetta, l’appalto relativo al Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle apparecchiature di marchio Philips come dettagliatamente riportate nell’Elenco Apparecchiature, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1), nel quale sono esplicitati gli importi contrattuali (canoni annui e triennali) analitici relativi alle singole apparecchiature ed agli aggiornamenti previsti. La Philips si obbliga ad eseguire l’appalto oggetto del presente contratto in conformità a quanto riportato nei seguenti articoli 5 e 6. La Philips si impegna inoltre ad eseguire il Servizio oggetto del presente contratto in favore della Fondazione PTV ovvero di altro eventuale soggetto giuridico che dovesse, in vigenza del contratto, subentrare nei rapporti giuridici facenti capo alla stessa.
Articolo 3 - Durata del Contratto
Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre) e decorrenza dall’1/01/2015 sino al 31/12/2017. Il termine naturale di scadenza fissato dal presente articolo potrà essere prorogato nelle more dell’espletamento di un nuovo procedimento di gara. In tal caso la Philips sarà obbligata a continuare il servizio alle medesime condizioni economiche e contrattuali.
Articolo 4 - Direttore dell’esecuzione del contratto e Referente per la Società L’Amministrazione nomina il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, Titolare del programma aziendale non clinico Servizio di Ingegneria Medica, Direttore dell’esecuzione del contratto, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2, e 313, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
La Philips individua il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Operation Manager - Distretto Centro, quale Referente dell’appalto, con capacità di rappresentare la Philips agli effetti dell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali. In caso di assenza del Referente del contratto, la Philips deve comunicare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto il nominativo ed il recapito di un sostituto.
La Philips ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell’esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 5 - Caratteristiche e Descrizione del Servizio
La Philips espleterà il Servizio con impiego di mezzi e risorse proprie, avvalendosi di personale specializzato e debitamente formato, con le modalità di seguito riportate:
Manutenzione Correttiva in numero illimitato per il mantenimento in efficienza delle apparecchiature, di tutte le parti di ricambio necessarie, inclusi Tubi Radiogeni, Monoblocchi, Detector, Rivelatori, Intensificatiri d’Immagine, Bobine, Magneti, Gas Criogeni, Sonde. Per le apparecchiature Ecotomografi con tipologia di contratto “Silver Limited” si intende compresa la sostituzione di massimo 1 sonda per apparecchiatura all’anno, eventuali eccedenze saranno regolate a parte.
In occorrenza del verificarsi di un guasto su una qualsiasi delle apparecchiature oggetto del presente contratto di manutenzione, il personale preposto alla supervisione dell’appalto, appositamente incaricato dall’Amministrazione, inoltrerà via e-mail o fax, ad un indirizzo mail / numero sempre attivo messo a disposizione da Philips, una richiesta di intervento.
L’accesso del personale tecnico di Philips al sito di installazione dell’apparecchiatura guasta dovrà avvenire entro e non oltre 8 ore lavorative dall’inoltro del fax/mail (sono da considerarsi lavorative le ore dalle 8 alle 16 dei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle 8 alle 12 del sabato).
La risoluzione definitiva del guasto, consistente nel ripristino della piena funzionalità dell’apparecchiatura e comprensiva dell’installazione di eventuali parti di ricambio, dovrà avvenire entro e non oltre 24 ore lavorative decorrenti dall’inoltro del fax/mail; per la verifica dell’orario esatto del ripristino, farà fede il rapporto di lavoro redatto dal personale tecnico di
Philips, recante la firma del referente individuato dall’Amministrazione per lo specifico reparto nel quale si è verificato il guasto.
Tale rapporto di lavoro, che dovrà essere inoltrato da Philips all’Amministrazione a mezzo fax o mail entro e non oltre 8 ore dall’orario di firma dello stesso da parte del referente del reparto, dovrà esplicitare l’avvenuta verifica, da parte del referente dell’Amministrazione, dell’effettiva piena funzionalità dell’apparecchiatura riparata.
Ogni sforamento dell’orario sopra definito per la risoluzione del guasto contribuirà al computo delle ore di fermo macchina per l’apparecchiatura guasta; 8 ore lavorative di fermo macchina equivalgono ad un giorno lavorativo di fermo macchina.
Nell’arco di ciascun anno di contratto, per ciascuna macchina, sono ammessi non più di 10 giorni lavorativi di fermo macchina (15 per i due angiografi e per i due tomografi a risonanza magnetica), computati conteggiando anche i fermi macchina dovuti alle manutenzioni “programmate” e/o “proattive”, che dovranno essere notificati all’Amministrazione a mezzo fax
/ mail entro e non oltre la stessa giornata di effettuazione dell’intervento.
I termini sopra indicati, in particolare relativamente ai tempi di risoluzione del guasto ed al numero massimo di giorni di fermo macchina per ciascuna macchina e per ciascun anno contrattuale, devono intendersi perentori e non potranno subire deroghe o modifiche neanche per cause indipendenti da Philips; fanno eccezione:
- le cause di forza maggiore quali scioperi, sommosse, guerre, etc…;
- il caso di impossibilità di accesso all’apparecchiatura da parte del tecnico di Philips che sia causata dall’Amministrazione, il cui verificarsi dovrà essere provato a carico di Philips;
- il caso in cui un tomografo a risonanza magnetica sia fermo esclusivamente perché Philips debba effettuare il refilling dell’elio a seguito di quench, nella cui evenienza sono riconosciuti 15 giorni di sospensione del computo delle penali.
Al di fuori delle eccezioni sopra elencate, al superamento dei termini sopra indicati, verranno applicate penali secondo quanto meglio precisato nell’art. 9 del presente contratto.
Philips ha facoltà di risolvere temporaneamente il guasto sostituendo l’apparecchiatura guasta con un’apparecchiatura sostitutiva di prestazioni identiche o superiori, ove il livello delle prestazioni deve essere accertato dal referente individuato dall’Amministrazione per il reparto di installazione della macchina guasta; in tal caso, il tempo di risoluzione del guasto viene sospeso dall’istante di consegna dell’apparecchiatura sostitutiva fino a quello di riconsegna dell’apparecchiatura originaria riparata, e comunque per un massimo di 14 giorni lavorativi, trascorsi i quali il conteggio del tempo di risoluzione si riavvia indipendentemente dalla presenza dell’apparecchiatura sostitutiva; le decorrenze temporali di tali eventi saranno registrate mediante invio di comunicazioni tra le parti a mezzo fax.
Manutenzione Programmata sulla base delle esigenze tecniche di ciascuna apparecchiatura secondo i protocolli di manutenzione indicati dalla Fabbrica, incluse verifiche e misure di sicurezza elettrica, al fine di garantire uso efficiente e sicuro dei dispositivi oggetto del contratto. Il piano delle attività aggiornato secondo le suddette indicazioni verrà comunicato in prossimità dell’inizio del nuovo anno di calendario per una puntuale pianificazione dei fermi macchina.
Manutenzione Proattiva ovvero l’esecuzione proattiva di tutte le azioni tecniche quali modifiche, miglioramenti software ed hardware, definite dalla Fabbrica (denominate FCO) atte a mantenere il Dispositivo Medico al massimo delle condizioni di sicurezza d’uso.
Manutenzione Remota tramite il servizio Remote Service Network (RSN) che effettua il servizio di supporto ed analisi tecnica sia telefonicamente che tramite connessione dati con personale altamente specializzato e qualificato di Philips, finalizzato a rendere più efficace il servizio ed a minimizzare i tempi di fermo delle apparecchiature.
Aggiornamenti tecnologici (PTU Philips Technology Update) per alcune apparecchiature che necessitano di un aggiornamento tecnologico per evitarne l’obsolescenza e che sono
particolarmente critiche per lo svolgimento delle attività di Diagnostica per Immagini, le apparecchiature oggetto di aggiornamento ed i contenuti sono descritti nell’Allegato PTU (Allegato n. 2), parte integrante e sostanziale del presente atto.
Messa a disposizione, per tutta la durata del contratto, di 2 apparecchiature per la sostituzione temporanea dei due portatili BV vicini all’obsolescenza (oltre 10 anni) nel caso di difficoltà/ritardi nelle attività di ripristino del funzionamento, più precisamente per i BV300/9 ed il BV Lybra 9, verranno messe a disposizione 2 apparecchiature di nuova generazione modello Endura o superiori, che resteranno continuativamente immagazzinate presso la sede dell’Amministrazione, a completa disponibilità del personale dell’Amministrazione, per poter essere utilizzate tempestivamente in caso di malfunzionamento; per tali apparecchiature, ed esclusivamente per esse, non vengono stabiliti limiti massimi temporali di utilizzo come apparecchiature sostitutive.
Il Servizio non comprende eventuali modifiche richieste dall’Amministrazione, danneggiamenti dolosi delle apparecchiature, uso di materiali non conformi alle istruzioni fornite dalla Fabbrica o dichiarati incompatibili dalla Philips, nonché causati da irregolare funzionamento degli impianti asserviti alle apparecchiature (elettrici, idraulici, di condizionamento ecc.).
Articolo 6 - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali
La Philips si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni, le modalità, i termini e le condizioni contenute nel contratto e negli allegati.
E’ facoltà dell’Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche, nessuna esclusa, sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, ed a questo effetto la Philips si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.
Nel caso in cui l’Amministrazione, nel corso dell’appalto, dismetta un’apparecchiatura inclusa nell’elenco allegato al presente contratto, in quanto obsoleta (ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione) o sostituita da una di nuova acquisizione, l’importo contrattuale relativo a tale apparecchiatura sarà defalcato dall’importo contrattuale a decorrere dalla data di dismissione dell’apparecchiatura. Philips, in tal caso, accetta espressamente tale modifica contrattuale, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/10.
Articolo 7 - Corrispettivi e Pagamento
A fronte dei servizi erogati secondo le modalità previste nel presente contratto, l’Amministrazione corrisponderà a Philips i seguenti importi annui al netto di IVA:
Anno 2015 importo € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00); Anno 2016 importo € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00); Anno 2017 importo € 750.000,00 (euro settecentocinquantamila/00).
La Philips si impegna a mantenere il prezzo complessivo di cui al precedente comma fisso ed invariato per tutta la durata dell’affidamento, salvo eventuali variazioni in applicazione di quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini del presente articolo le parti si obbligano al rispetto delle disposizioni normative che dovessero intervenire in materia di stabilità finanziaria e contenimento/riduzione della spesa pubblica.
Sui pagamenti sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Amministrazione a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti. Faranno carico alla Philips, intendendosi integralmente ricompresi nei corrispettivi di cui sopra, tutti gli oneri economici e le spese necessari all’adempimento delle attività oggetto del contratto.
La Philips assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
n. 136/2010 e s.m.i., indicando in ogni operazione registrata il codice identificativo di gara (CIG): 6268307293. L’inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima Xxxxx, fatta comunque salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della stessa.
Ai fini del presente articolo trova applicazione il Regolamento approvato con Decreto del Commissario ad Acta n. U00308 del 03/07/2015 recante la “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, dei Policlinici Universitari Pubblici, degli IRCCS Pubblici e dell’Azienda Ares 118”, da intendersi parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato.
Articolo 8 - Responsabilità della Società
La Philips è l’unica responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del Servizio, inoltre si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
Articolo 9 - Penali
Ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2015 e s.m.i. la Philips è soggetta a penali per ritardato, inesatto e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali.
La Philips si obbliga ad eseguire il Servizio nelle modalità indicate nel presente contratto e negli allegati, senza alcuna interruzione o rinvio.
L’Amministrazione si riserva l’applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente contratto in misura variabile secondo quanto di seguito prescritto:
- per ciascun giorno di fermo macchina ulteriore rispetto alle 24 ore lavorative ammesse per la risoluzione del singolo guasto: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale triennale relativo all’apparecchiatura guasta, al netto di IVA;
- per ciascun giorno lavorativo di fermo macchina ulteriore rispetto ai 10 giorni lavorativi (15 per i due angiografi ed i due tomografi a risonanza magnetica) ammessi globalmente per ciascuna macchina in ciascun anno contrattuale: penale pecuniaria in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’importo contrattuale triennale relativo all’apparecchiatura guasta, al netto di IVA;
Le due penali sopra descritte potranno cumularsi nel caso in cui si verifichino entrambi gli eventi che le hanno determinate.
L’importo complessivo delle penali accumulate da Philips nei confronti dell’Amministrazione non potrà essere superiore al 10% dello stesso importo contrattuale. Al raggiungimento di tale limite, l’Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall’art. 298 c. 2 del D.P.R. 207/10.
L’Amministrazione applicherà le penali direttamente, tramite addebito sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore della Philips, ovvero ancora utilizzando la cauzione definitiva che in tal caso dovrà sempre essere reintegrata.
La Philips, entro giorni 15 dal ricevimento delle contestazioni scritte dell’Amministrazione, ha facoltà di esprimere per iscritto le proprie ragioni. L’Amministrazione ha facoltà di controdedurre ma, in mancanza, il silenzio mai potrà essere considerato quale accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo a mezzo di formale atto scritto. La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera il nessun caso Philips dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.
Il verificarsi, in un anno contrattuale, di un fermo macchina su una singola apparecchiatura superiore a 20 giorni lavorativi, deve considerarsi inadempienza contrattuale grave ai sensi dell’art 136 del D. Lgs. 163/06, fatti salvi i cui contenuti, in caso di persistente inadempimento, è riconosciuta all’Amministrazione la facoltà, previa comunicazione a Philips, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando a Philips i relativi costi sostenuti. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto.
Articolo 10 - Obblighi di Riservatezza
La Philips ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui sia venuta comunque a conoscenza in esecuzione del presente contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qulsiasi
forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del presente contratto.
L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Philips è tenuta all’osservanza della normativa del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di tutela dei dati personali.
Articolo 11 - Spese Contrattuali e di Registrazione
Il presente atto viene redatto in duplice copia in uso bollo ed è soggetto a registrazione a tassa fissa.Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di bollo, di registrazione del presente contratto, nonchè di rogito, sono a carico della Philips.
Articolo 12 - Adempimenti in Materia di Sicurezza e Tutela della Salute dei Lavoratori L’Amministrazione ha fornito un documento contenente informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, nonché il “Documento di coordinamento delle misure di radioprotezione” di cui all’art. 65 comma 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 per ciò che concerne l’obbligo di informazione sui rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. La Philips dovrà osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed uniformarsi al DUVRI, elaborato dall’Amministrazione preliminarmente alla stipula del presente contratto, con riferimento all’attuazione del processo di cooperazione tra la Philips e l’Amministrazione nella predisposizione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull'attività lavorativa oggetto d'appalto, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 3)
Articolo 13 - Foro Competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente alla sottoscrizione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 14 – Clausola anti pantouflage
Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la Philips, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a soggetti il cui rapporto di lavoro presso pubbliche amministrazioni sia cessato da meno di tre anni rispetto alla stipulazione di tali contratti o al conferimento degli incarichi ed abbia comportato lo svolgimento, negli ultimi tre anni di servizio, di poteri autoritativi o negoziali nei confronti della Philips medesima.
Articolo 15 - Rinvio
Per quanto non contemplato nel presente contratto ed a completamento del medesimo, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e alla legislazione vigente in materia di appalti.
Data: 25/11/2015
Per: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata Per: Philips S.p.a. Il Direttore Generale L’Amministratore Delegato Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
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