Raccolta della giurisprudenza
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata) 13 dicembre 2018 *
«Aiuti di Stato – Contratto di servizi aeroportuali e di marketing – Accordo concluso dalla camera di commercio e industria di Pau-Béarn con la Transavia – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Nozione di aiuto di Stato – Imputabilità allo Stato – Camera di commercio e industria – Vantaggio – Criterio dell’investitore privato – Recupero –
Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali – Diritto di accesso al fascicolo – Diritto di essere ascoltato»
Nella causa T-591/15,
Transavia Airlines CV, con sede in Schiphol (Paesi Bassi), rappresentata da X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxx, avvocati,
contro
Commissione europea, rappresentata da X. Xxxxx e X. Xxx, in qualità di agenti,
ricorrente,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione (EU) 2015/1227 della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.22614 (C 53/07) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, di Airport Marketing Services e di Transavia (GU 2015, L 201, pag. 109)
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto da X. Xxxxxxxx, presidente, X. Xxxxxxxxxx, X. Xxxxxxxxx (relatore), X. Xxxxx e
X. Xxxxxxxx-Xxxxx, giudici, cancelliere: X. Xxxxxx, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2017, ha pronunciato la seguente
* Lingua processuale: il neerlandese.
IT
ECLI:EU:T:2018:946 1
Fatti
Misure in questione
1 La ricorrente, la Transavia Airlines CV, è una compagnia aerea cosiddetta low cost, con sede nei Paesi Bassi che effettua a partire da tre aeroporti di tale paese voli charter e di linea regolari verso oltre 100 destinazioni in Europa e Nord Africa.
2 L’aeroporto di Pau-Pyrénées (in prosieguo: l’«aeroporto di Pau») è situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici in Francia. Esso è gestito dalla camera di commercio e industria (CCI) di Pau-Béarn (in prosieguo: la «CCIPB»). Il 1o gennaio 2007, la proprietà dell’aeroporto di Pau è stata trasferita dalla Repubblica francese ad un gruppo di enti locali, il sindacato misto dell’aeroporto di Pau Pyrénées, di cui sono membri il consiglio regionale della Nuova Aquitania, il Consiglio dipartimentale dei Pirenei atlantici, la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées e oltre una decina di comunità di comuni. Diventando proprietario dell’aeroporto di Pau, detto sindacato misto si è sostituito allo Stato in quanto autorità concedente e ha ripreso il contratto di concessione concluso con la CCIPB, la quale è quindi rimasta il gestore dell’aeroporto dopo il trasferimento di proprietà a detto sindacato misto.
3 Il 23 gennaio 2006 la CCIPB ha stipulato un contratto con la ricorrente (in prosieguo il: «contratto del 2006»), con cui quest’ultima si è impegnata ad assicurare una linea aerea di almeno 156 voli tra l’aeroporto di Pau e quello di Schiphol, che serve la città di Amsterdam (Paesi Bassi), su una base annuale, ripartiti su almeno tre giorni settimanali. Per l’uso dell’infrastruttura dell’aeroporto di Pau la ricorrente era tenuta a versare una remunerazione. Tale contratto è stato stipulato per un periodo di tre anni a decorrere dal 26 aprile 2006, data di avviamento della linea aerea interessata, e poteva essere rinnovato per un periodo supplementare di due anni.
4 Inoltre, il contratto del 2006 conteneva l’impegno da parte della ricorrente di fornire servizi di marketing che consistevano segnatamente in pubblicità sul proprio sito Internet, in cambio del versamento da parte della CCIPB di un importo di EUR 250 000 per i due primi anni sulla base di 156 voli in partenza per anno. Qualora tale minimo di voli non fosse stato raggiunto, l’importo doveva essere adeguato in proporzione. Per il terzo anno, il pagamento era fissato a EUR 12,50 per passeggero in partenza, con un massimale annuo di EUR 250 000. Inoltre, era previsto che, in caso di rinnovo del contratto del 2006, la ricorrente ricevesse, per il quarto e il quinto anno, importi determinati per passeggero in partenza.
5 Il contratto del 2006 ha dato luogo a versamenti per un totale da EUR 700 000 a EUR 900 000 da parte della CCIPB alla ricorrente a titolo dei servizi di marketing prestati da quest’ultima tra il 26 aprile 2006 e il 29 ottobre 2009. Il contratto del 2006 è stato rinnovato tacitamente il 26 aprile 2009. Tuttavia, la ricorrente ha deciso di risolvere il contratto del 2006 in ragione dei risultati deludenti del collegamento aereo.
[omissis]
1 Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
Procedimento e conclusioni delle parti
23 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 ottobre 2015 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
24 Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale l’11 aprile 2016 la ricorrente ha introdotto una domanda di misure di organizzazione del procedimento, con cui ha chiesto alla Commissione di produrre taluni documenti.
25 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni entro il termine impartito.
26 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 88 del suo regolamento di procedura, ha invitato la Commissione e la ricorrente a rispondere a taluni quesiti e ha chiesto alla Commissione di produrre taluni documenti.
27 Con decisione del 21 giugno 2017 il Tribunale ha deciso di rinviare la causa dinanzi alla Sesta Sezione ampliata.
28 Le parti hanno svolto le loro difese orali durante l’udienza del 26 ottobre 2017.
29 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare l’articolo 1, paragrafo 3, e, nella parte in cui la riguardano, gli articoli da 3 a 5 della decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
30 La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
31 La ricorrente fa valere sei motivi a sostegno del suo ricorso, vertenti, in primo luogo, sulla violazione del principio di buona amministrazione riconosciuto dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e dei diritti della difesa, in secondo luogo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha imputato erroneamente alla Repubblica francese l’aiuto constatato, in terzo luogo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e su una motivazione insufficiente in quanto la Commissione ha applicato erroneamente il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato concludendo che il contratto del 2006 procurava un vantaggio economico, in quarto luogo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente considerato che il vantaggio presunto fosse selettivo, in quinto luogo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e su un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione non ha esaminato se il vantaggio presunto avesse effettivamente conseguenze negative per la concorrenza e, in sesto luogo, sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, nonché su un errore manifesto di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel determinare l’importo dell’aiuto da restituire.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione riconosciuto dall’articolo 41 della Carta e dei diritti della difesa
32 La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione riconosciuto dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettere a) e b), della Carta non avendole dato la possibilità di far conoscere utilmente il proprio punto di vista prima di adottare la decisione impugnata e negandole l’accesso al suo fascicolo amministrativo. La Commissione avrebbe pertanto arrecato pregiudizio ai diritti della difesa della ricorrente. Tali errori di procedura giustificherebbero l’annullamento parziale della decisione impugnata.
[omissis]
46 A tal proposito, occorre sottolineare che la ricorrente è una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, per cui essa ha il diritto a che l’indagine della Commissione relativa al contratto del 2006 venga condotta in maniera imparziale ed equa ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta, e ciò tanto più che la constatazione dell’aiuto di Stato alla luce del contratto del 2006 può comportare per essa conseguenze finanziarie in termini di recupero di importi ricevuti.
47 Tuttavia, la tesi della ricorrente non può essere accolta quando essa considera che l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta le accorda il diritto a che la Commissione le intimi personalmente di presentare le sue osservazioni o di far conoscere il suo punto di vista in altro modo prima dell’adozione della decisione impugnata e il diritto di avere accesso al fascicolo amministrativo della Commissione in materia di aiuti di Stato.
48 Se, infatti, il diritto a una buona amministrazione previsto dall’articolo 41, paragrafo 1, della Carta riflette l’obbligo di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi della causa, l’articolo 41, paragrafo 2, della Carta elenca, dal suo canto, una serie di diritti che devono essere rispettati dall’amministrazione dell’Unione, compresi i diritti della difesa, che includono il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo.
[omissis]
51 A tal proposito, in primo luogo, occorre constatare che la ricorrente essendo parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, non può far valere una violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta sulla base del rilievo che la Commissione non abbia sollecitato personalmente le sue osservazioni quanto alla procedura d’esame dell’aiuto. Infatti, la concessione del diritto a essere contattati individualmente dalla Commissione, quale rivendicato dalla ricorrente, equivarrebbe a modificare il ruolo di fonte d’informazione che gli interessati svolgono, essenzialmente, nella procedura di controllo degli aiuti di Stato. Deve quindi essere respinto l’argomento della ricorrente secondo cui l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta verrebbe privato di senso se un’impresa fosse tenuta a verificare ogni giorno nella Gazzetta ufficiale se siano state avviate indagini o adottate decisioni nei suoi confronti.
52 Inoltre, la circostanza che l’indagine della Commissione verteva specificamente sul contratto del 2006, del quale la ricorrente era parte, per cui la Commissione non avrebbe incontrato alcuna difficoltà a identificare la ricorrente tra tutte le potenziali parti interessate, non era idonea ad obbligare la Commissione a sollecitare individualmente la ricorrente.
53 Infatti, va osservato che gli «interessati» di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE sono non solo l’impresa, o le imprese, favorita da un aiuto, ma anche le persone, imprese o associazioni i cui interessi sono eventualmente pregiudicati dalla concessione dell’aiuto, segnatamente le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali. Secondo la giurisprudenza, si tratta, in altri termini, di
un insieme indistinto di destinatari, e la pubblicazione di una comunicazione nella Gazzetta ufficiale appare un mezzo adeguato per informare tutti gli interessati (sentenza del 14 novembre 1984, Intermills/Commissione, C-323/82, EU:C:1984:345, punto 17).
54 Di conseguenza, la Commissione poteva limitarsi a pubblicare nella Gazzetta ufficiale la comunicazione relativa all’avvio della procedura concernente il contratto del 2006 senza violare il principio di buona amministrazione previsto all’articolo 41 della Carta. A tal proposito, la Commissione si è premurata di invitare le autorità francesi, nella decisione di estensione, a trasmettere immediatamente una copia di detta decisione ai potenziali beneficiari dell’aiuto.
[omissis]
Sul terzo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e su una motivazione insufficiente in quanto il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato è stato applicato in maniera erronea
[omissis]
Sulla prima parte, vertente sulla circostanza che la Commissione non ha sufficientemente motivato la sua scelta di applicare l’analisi di redditività incrementale al posto dell’analisi comparativa
[omissis]
157 In quinto luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha fondato la sua scelta dell’analisi di redditività incrementale sugli orientamenti del 2014. Orbene, tali orientamenti non erano ancora entrati in vigore al momento della conclusione del contratto del 2006, e non erano dunque applicabili per valutare il contratto del 2006 dal punto di vista del criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato. La loro applicazione sarebbe inconciliabile con il principio di certezza del diritto. Gli orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 dicembre 2005 (GU 2005, C 312, pag. 1; in prosieguo: gli «orientamenti del 2005»), che erano applicabili all’epoca, non contenevano alcuna indicazione sull’applicazione di tale criterio. Gli orientamenti applicabili alla controversia, pertanto, non consentivano di determinare un metodo di valutazione.
158 A tal proposito, occorre constatare che, ai termini del punto 171 degli orientamenti del 2014, i medesimi si applicano a partire dal 4 aprile 2014 e sostituiscono gli orientamenti del 1994 sull’aviazione, intitolati «Applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell’articolo 61 dell’accordo SEE agli aiuti di Stato nel settore dell’aviazione» pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 10 dicembre 1994 (GU 1994, C 350, pag. 5) nonché gli orientamenti del 2005 a decorrere da tale data.
159 Tuttavia, con una comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 15 aprile 2014 (v. punto 11 supra), tenuto conto dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2014, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle misure nei confronti delle quali essa aveva avviato il procedimento formale di indagine, compresa quella concernente l’aeroporto di Pau. La Commissione spiega ai punti da 54 a 66 degli orientamenti del 2014 le ragioni per cui ritiene che l’analisi di redditività incrementale costituisca il criterio più pertinente ai fini della valutazione degli accordi conclusi tra gli aeroporti e le compagnie aeree.
160 Di conseguenza, anche se il contratto del 2006 tra la ricorrente e la CCIPB è stato concluso prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2014, è giocoforza constatare che la Commissione ha spiegato le ragioni per cui considerava che l’analisi di redditività incrementale dovesse in linea di principio essere preferita all’analisi comparativa e ha, inoltre, posto le parti interessate, compresa la ricorrente, in grado di far conoscere il loro punto di vista a tal riguardo.
161 Inoltre, la scelta del metodo adeguato, tra l’analisi comparativa o l’analisi di redditività incrementale, per applicare il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato rientra nella nozione obiettiva dell’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Spetta pertanto alla Commissione, nell’ambito del suo obbligo di effettuare un’analisi completa di tutti gli elementi pertinenti dell’accordo interessato e del suo contesto, per verificare se l’impresa beneficiaria abbia percepito un vantaggio che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (vedi punto 122 supra), scegliere il metodo più adeguato tenuto conto delle circostanze della fattispecie ai fini dell’applicazione di detto criterio, posto che gli orientamenti del 2014 costituiscono a tal proposito un elemento di contesto alla luce del quale la decisione impugnata è stata adottata.
162 Pertanto, il fatto che la Commissione si sia riferita agli orientamenti del 2014 al fine di scegliere il metodo adeguato per applicare il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato non può essere censurato, anche se il contratto del 2006 è stato concluso prima dell’entrata in vigore degli orientamenti del 2014.
163 Pertanto, l’argomento della ricorrente vertente sugli orientamenti del 2014 deve essere respinto.
164 Da quanto precede risulta che la prima parte del terzo motivo deve essere respinta.
Sulla seconda parte, vertente su un inadempimento della Commissione al proprio obbligo di diligenza e d’imparzialità, errori manifesti di valutazione e motivazione insufficiente della decisione impugnata quanto all’analisi di redditività incrementale
165 La ricorrente fa valere che, realizzando l’analisi di redditività incrementale, la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di diligenza e imparzialità e ha commesso errori manifesti di valutazione. La Commissione non avrebbe inoltre sufficientemente motivato le proprie conclusioni.
166 In particolare, la ricorrente fa valere quattro censure, vertenti, in primo luogo, sul fatto che la Commissione si è comportata in maniera negligente non contattando l’esperto contabile che aveva controllato il piano economico-finanziario, in secondo luogo, sul fatto che la Commissione ha considerato un orizzonte temporale troppo breve, in terzo luogo, sulla circostanza che la Commissione erroneamente non ha tenuto conto dei motivi della CCIPB alla base della conclusione del contratto del 2006 e, in quarto luogo, sulla circostanza che la Commissione non ha indicato chiaramente i ricavi e i vantaggi che essa aveva preso in considerazione.
167 Dato che la quarta censura verte su un difetto di motivazione, occorre esaminarla prima delle altre tre censure, dopodiché saranno esaminate la prima, la terza e la seconda censura.
[omissis]
– Sulla presa in considerazione di un orizzonte temporale troppo breve
210 La ricorrente fa valere che la Commissione ha preso in considerazione un orizzonte temporale troppo breve nell’applicazione del criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Affermando che un siffatto investitore, trovatosi al posto della CCIPB, non avrebbe contato sulla proroga del
contratto del 2006 al di là della durata iniziale di tre anni, essa non avrebbe tenuto conto di diverse circostanze particolari della realtà economica in cui operano la ricorrente e gli aeroporti quando si impegnano in una collaborazione.
211 A tal proposito, in primo luogo, la ricorrente fa valere che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione il ciclo di vita medio dei suoi collegamenti aerei. La panoramica di tali collegamenti assicurati dal 2005 dimostrerebbe che la sua collaborazione con gli aeroporti di destinazione aveva una durata generalmente superiore ai tre anni e che una durata di sei anni non era eccezionale. La CCIPB poteva dunque ragionevolmente presumere sin dalla conclusione del contratto del 2006 che la collaborazione con la ricorrente sarebbe proseguita oltre la prima scadenza e anche oltre l’orizzonte temporale preso in considerazione per il piano economico-finanziario.
212 In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione abbia trascurato la circostanza che, per definizione, essa si auspica collaborazioni a più lungo termine. Un investitore operante in un’economia di mercato si assumerebbe rischi calcolati per ampliare la propria impresa. Per la ricorrente, l’apertura di un nuovo collegamento aereo rappresentava un investimento che poteva apportare profitti solo a lungo termine. Perdite di avviamento di un nuovo collegamento sarebbero frequenti nel settore dell’aviazione.
213 Il contratto iniziale che la ricorrente stipulava con un aeroporto prevedeva l’avviamento di un nuovo collegamento aereo che doveva procurare alle due parti vantaggi a lungo termine. Una durata del contratto limitata inizialmente a tre anni non contrasterebbe con l’intenzione delle parti di collaborare a lungo termine. Gli investitori non concluderebbero contratti a prescindere dal loro contesto reale il quale include il modello commerciale e l’esperienza delle parti del contratto. Il contratto del 2006 prevedeva espressamente la possibilità di una proroga. La prospettiva a lungo termine in cui si poneva la ricorrente emergeva anche dalle intenzioni espresse durante le trattative contrattuali tra le parti. Inoltre, la proroga iniziale da parte della ricorrente del contratto del 2006 nonostante il disavanzo del collegamento aereo dimostrerebbe che essa si adoperava in ogni modo per mantenere la collaborazione con la CCIPB al di là della prima scadenza del contratto.
214 In terzo luogo, la ricorrente considera che la Commissione non ha tenuto conto della crisi finanziaria mondiale del 2008 due anni dopo la conclusione del contratto del 2006 e un anno prima del suo eventuale rinnovo. Tale circostanza imprevista sarebbe pertinente per determinare l’orizzonte temporale al momento della conclusione del contratto del 2006, poiché metteva in questione la redditività e la durata del collegamento aereo di cui trattasi. Al momento della conclusione del contratto del 2006 la CCIPB non sarebbe stata tenuta a presumere che la redditività e la durata del collegamento sarebbero state influenzate negativamente dalla crisi finanziaria del 2008.
215 La Commissione chiede il rigetto degli argomenti della ricorrente.
216 A tal proposito, emerge dalla giurisprudenza (v. punto 120 supra) che occorre esaminare se la Commissione abbia potuto correttamente considerare che un investitore operante in un’economia di mercato, trovatosi al posto della CCIPB, avrebbe valutato l’interesse a concludere il contratto del 2006 tenendo conto di un orizzonte temporale limitato alla durata di detto contratto.
217 Il comportamento di un investitore operante in un’economia di mercato è guidato da prospettive di redditività a più lungo termine (sentenza del 21 marzo 1991, Italia/Commissione, C-305/89, EU:C:1991:142, punto 20). Un siffatto investitore che desideri massimizzare i propri profitti è disposto a correre rischi calcolati nella determinazione della remunerazione adeguata che deve attendersi per il proprio investimento.
218 Nella fattispecie, la Commissione ha considerato, nella decisione impugnata, che, valutando l’interesse a concludere il contratto del 2006, un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe scelto come orizzonte temporale per la sua valutazione la durata di detto contratto. Essa ha anche
considerato che un investitore in un’economia di mercato non avrebbe contato su un rinnovo del contratto del 2006 alla sua scadenza alle stesse condizioni o in condizioni diverse, tanto più che le compagnie low cost come la ricorrente erano conosciute per gestire le loro attività in modo molto dinamico, sia in termini di aperture e chiusure dei collegamenti, sia in termini di aumento o riduzione delle frequenze. Essa ne ha dedotto che qualsiasi rinnovo dei contratti era una prospettiva futura distante e troppo incerta perché un investitore operante in un’economia di mercato potesse fondare su di essa decisioni economiche razionali (punti 393 e 394 della decisione impugnata).
219 Parimenti, la Commissione ha considerato al punto 439 della decisione impugnata che l’analisi di redditività incrementale doveva essere riferita al periodo di applicazione del contratto del 2006 quale originariamente previsto e non a un periodo più lungo, a causa del fatto che un investitore ragionevole e prudente operante in un’economia di mercato non poteva contare, al momento della stipula del contratto, sul fatto che quest’ultimo venisse rinnovato alle stesse condizioni o in condizioni diverse.
220 Inoltre, è pacifico che il contratto del 2006 è stato concluso solo per una durata iniziale di tre anni, senza clausola di rinnovo automatico. La ricorrente non precisa, inoltre, la natura delle intenzioni delle parti espresse durante le trattative precontrattuali quanto ad una collaborazione più a lungo termine.
221 In tale contesto, la Commissione poteva correttamente considerare che un investitore operante in un’economia di mercato avrebbe valutato la redditività del contratto del 2006 alla luce dei costi e degli introiti attesi per la sua durata di applicazione, vale a dire tre anni.
222 Inoltre, la Commissione ha potuto considerare, senza commettere un manifesto errore di valutazione, che era molto difficile per un gestore aeroportuale valutare la probabilità che una compagnia aerea desiderasse continuare ad operare un collegamento aereo oltre la durata per la quale si era impegnata nel contratto di servizi aeroportuali, atteso che le compagnie aeree, in particolare quelle low cost, hanno dimostrato di gestire le aperture e le chiusure di collegamenti aerei in modo molto dinamico (v. punti 355 e 394 della decisione impugnata). Ciò premesso, la Commissione ha potuto considerare senza commettere errore che un investitore prudente operante in un’economia di mercato, trovatosi al posto della CCIPB, non avrebbe fatto assegnamento sulla volontà della compagnia aerea di estendere l’utilizzo del collegamento aereo in questione oltre la scadenza del contratto del 2006.
223 È vero che la CCIPB ha adottato un piano economico-finanziario di una durata di sette anni, che copre dunque un periodo che va ben oltre la durata del contratto del 2006. Tuttavia, è significativo che il piano economico-finanziario preparato dalla CCIPB non impegna in alcun modo la ricorrente, che riacquista la propria libertà di non proseguire la gestione del collegamento aereo alla scadenza della durata iniziale del contratto del 2006.
224 Ciò premesso, non si può rimproverare alla Commissione di aver considerato che un investitore prudente operante in un’economia di mercato, trovatosi al posto della CCIPB, non poteva, assumendo rischi calcolati, fare assegnamento al momento della conclusione del contratto del 2006 sul rinnovo del medesimo.
225 Inoltre, gli elementi forniti dalla ricorrente per dimostrare che il ciclo di vita medio dei collegamenti aerei che essa operava andava ben oltre i tre anni non possono essere decisivi. Il comportamento di un investitore operante in un’economia di mercato deve essere valutato ponendo quest’ultimo nella situazione più analoga possibile a quella del gestore dell’aeroporto di Pau. Orbene, come sottolinea la Commissione, la durata iniziale del contratto del 2006 concluso dalla CCIPB con la ricorrente si limitava a tre anni.
226 Infine, quanto all’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione a torto non avrebbe tenuto conto dell’avvenimento imprevisto costituito dalla crisi finanziaria del 2008, occorre ricordare che ai fini dell’applicazione del criterio dell’investitore privato sono unicamente pertinenti gli elementi disponibili e le evoluzioni prevedibili al momento dell’adozione della decisione di procedere all’operazione in questione (sentenze del 5 giugno 2012, Commissione/EDF, C-124/10 P, EU:C:2012:318, punto 105, e del 27 aprile 2017, Germanwings/Commissione, T-375/15, EU:T:2017:289, punto 66).
227 Nella fattispecie, quando la Commissione ha constatato, nella decisione impugnata, che un investitore prudente operante in un’economia di mercato non avrebbe tenuto conto, al momento della conclusione del contratto del 2006, di una proroga del medesimo, lo ha fatto procedendo ad un’analisi ex ante della redditività di un investimento effettuato nel 2006, e non basandosi su elementi successivi imprevedibili.
228 Parimenti, la circostanza che la ricorrente ha effettivamente rinnovato il contratto del 2006 il 26 aprile 2009 non costituisce un elemento pertinente.
229 Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che, ai fini dell’analisi di redditività incrementale, un investitore prudente operante in un’economia di mercato, trovatosi al posto della CCIPB, non avrebbe considerato, al momento della conclusione del contratto del 2006, un orizzonte temporale che andasse oltre il periodo iniziale di applicazione di detto contratto.
[omissis]
Sul quinto motivo vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e su un errore manifesto di valutazione in quanto la Commissione non ha accertato se il contratto del 2006 producesse realmente effetti negativi sulla concorrenza
[omissis]
295 Ne consegue che il quinto motivo dev’essere respinto.
Sul sesto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, e dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e su un errore manifesto di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel determinare l’importo dell’aiuto di Stato
296 La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente assimilato l’atteso vantaggio ai flussi incrementali negativi dell’aeroporto di Pau.
297 A tal proposito, essa fa valere che, se, come nella fattispecie, la Commissione decide di disporre il recupero di un determinato importo, essa deve stabilire, nel modo più preciso possibile, il valore reale dell’aiuto di cui l’impresa ha beneficiato. Fondandosi sulla sentenza del 5 febbraio 2015, Ryanair/Commissione (T-500/12, non pubblicata, EU:T:2015:73), essa ha considerato, in primo luogo, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare in che misura il vantaggio dedotto fosse stato trasferito dalla ricorrente ai suoi passeggeri, in secondo luogo, che la Commissione erroneamente non ha valutato il vantaggio concorrenziale di cui la ricorrente avrebbe realmente beneficiato in ragione delle perdite presunte per l’aeroporto di Pau e, in terzo luogo, che la Commissione non ha spiegato sufficientemente perché il recupero dell’importo di cui trattasi era necessario per ripristinare la situazione precedente, in quanto, da un lato, occorrerebbe imputare su tale importo tutti gli effetti esterni positivi che il contratto del 2006 avrebbe apportato all’aeroporto di Pau e, dall’altro, la ricorrente non dovrebbe rimborsare perdite risultanti da azioni inefficaci dell’aeroporto di Pau.
298 Secondo la ricorrente, il fatto che la determinazione dell’importo da recuperare potrebbe rientrare in un processo complesso non può giustificare che la Commissione non tenga conto dei principi enunciati nella sentenza del 5 febbraio 2015, Ryanair/Commissione (T-500/12, non pubblicata, EU:T:2015:73). Non emergerebbe da tale sentenza che la natura involontaria e il carattere indiretto delle misure fiscali interessate debbano essere considerati condizioni di applicazione di tali principi.
299 La Commissione contesta in toto gli argomenti della ricorrente in quanto infondati.
300 Occorre ricordare che l’obbligo per lo Stato membro interessato di sopprimere, mediante recupero, un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira, secondo una giurisprudenza costante, al ripristino della situazione precedente alla sua erogazione. Siffatto obiettivo è raggiunto quando gli aiuti in parola, eventualmente maggiorati degli interessi di mora, sono stati restituiti dal beneficiario o, in altri termini, dalle imprese che ne hanno tratto effettivo vantaggio. Per effetto di tale restituzione, il beneficiario è infatti privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto è ripristinata (v. sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Xxxxxx e Ryanair Designated Activity, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, punti 89 e 90 e giurisprudenza ivi citata).
301 Va altresì ricordato che nessuna disposizione di diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente, infatti, che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare da sé senza difficoltà eccessive tale importo (v. sentenza del 20 marzo 2014, Rousse Industry/Commissione, C-271/13 P, non pubblicata, EU:C:2014:175, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).
302 Tuttavia, la Commissione, se decide di disporre il recupero di un importo determinato, deve, in conformità dell’obbligo che le incombe di esame diligente e imparziale di un fascicolo nell’ambito dell’articolo 108 TFUE, determinare, nel modo più esatto possibile consentito dalle circostanze di causa, il valore dell’aiuto di cui l’impresa ha beneficiato (sentenza del 30 aprile 2014, Dunamenti Erőmű/Commissione, T-179/09, non pubblicata, EU:T:2014:236, punto 177).
303 Ripristinando la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto, la Commissione è tenuta, da un lato, ad accertare che il vantaggio reale dell’aiuto sia eliminato e quindi a ingiungere il recupero dell’intero aiuto. Essa non può, in segno di clemenza nei confronti del beneficiario, disporre il recupero di un importo inferiore al valore dell’aiuto ricevuto da quest’ultimo. Dall’altro lato, la Commissione non è autorizzata, per sottolineare la sua disapprovazione riguardo alla gravità dell’illecito, a ingiungere il recupero di un importo superiore al valore dell’aiuto ottenuto dal beneficiario (sentenza del 30 aprile 2014, Dunamenti Erőmű/Commissione, T-179/09, non pubblicata, EU:T:2014:236, punto 198).
304 Tale giurisprudenza è applicabile anche quando la Commissione fissa nella sua decisione un importo indicativo dell’aiuto da recuperare.
305 Nella fattispecie, per determinare l’importo dell’aiuto da recuperare, la Commissione ha calcolato, per il contratto del 2006, l’importo dell’aiuto annuale recuperabile, per ciascun anno in cui detto contratto è stato applicato, a partire dalla quota negativa del flusso incrementale prevedibile (entrate meno costi) al momento della conclusione del contratto del 2006, come determinata in virtù dell’analisi di redditività incrementale effettuata. Essa ha precisato che tale importo corrispondeva alle somme che sarebbe stato necessario dedurre ogni anno dall’importo dei servizi di marketing o che sarebbe stato necessario aggiungere ai diritti aeroportuali e ai diritti di assistenza a terra fatturati alla ricorrente per fare in modo che il valore attuale netto del contratto del 2006 fosse positivo, in altre parole conforme al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato (punto 589 della decisione impugnata).
306 Ne consegue che la Commissione si è liberata del suo obbligo di calcolare il valore dell’aiuto di cui la ricorrente ha beneficiato a titolo del contratto del 2006. Infatti, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, emerge dal punto 305 supra che, per fare ciò, essa ha effettuato un’analisi di redditività incrementale e ha paragonato, da un lato, le somme che un investitore operante in un’economia di mercato sarebbe stato pronto a pagare per i servizi di marketing o avrebbe richiesto dalla ricorrente per la fornitura dei suoi servizi aeroportuali e, dall’altro, le somme che la CCIPB ha effettivamente versato o ricevuto.
307 Per determinare invece l’importo dell’aiuto da recuperare, la Commissione non era tenuta a esaminare se, e in quale misura, la ricorrente avesse effettivamente utilizzato il vantaggio economico risultante dagli importi corrispondenti ai flussi incrementali annui negativi che essa aveva ottenuto grazie al contratto del 2006 (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, punto 100).
308 Il recupero di un aiuto illegittimo, infatti, implica la restituzione del vantaggio procurato dal medesimo al suo beneficiario, e non la restituzione dell’eventuale profitto economico realizzato dal medesimo mediante lo sfruttamento di tale vantaggio. Un siffatto profitto può non essere identico al vantaggio che costituisce detto aiuto, o addirittura risultare inesistente, senza che tale circostanza possa giustificare il mancato recupero di tale medesimo aiuto, o il recupero di una somma diversa da quella che costituisce il vantaggio procurato dall’aiuto illegittimo di cui trattasi (sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Xxxxxx e Ryanair Designated Activity, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, punto 92).
309 Di conseguenza, qualsiasi decisione della ricorrente di ripercuotere integralmente o parzialmente il vantaggio ottenuto grazie al contratto del 2006 sui suoi clienti è priva di rilevanza per determinare l’importo dell’aiuto da restituire (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Xxxxxx e Ryanair Designated Activity, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, punto 99).
310 Parimenti, il vantaggio, quale identificato dalla Commissione nella decisione impugnata, non consisteva nel fatto che la ricorrente aveva potuto migliorare la propria posizione concorrenziale sul mercato. Esso consisteva, semplicemente, nel fatto che essa aveva incassato l’importo nominale dei flussi incrementali annui negativi risultante dal contratto del 2006. La questione se essa abbia sfruttato tale vantaggio in un certo modo sul mercato riguarda la valutazione dell’eventuale profitto che ha potuto realizzare attraverso lo sfruttamento del vantaggio conferito e una siffatta valutazione è irrilevante per il recupero dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Xxxxxx e Ryanair Designated Activity, C-164/15 P e C-165/15 P, EU:C:2016:990, punto 102).
311 Infine, dato che la Commissione ha disposto il recupero del vantaggio, di importo pari al flusso incrementale prevedibile, derivante dal contratto del 2006 concluso con la CCIPB, che agiva come un investitore operante in un’economia di mercato, occorre considerare che la decisione impugnata ha solo ripristinato la situazione legale precedente al versamento dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 1999, Belgio/Commissione, C-75/97, EU:C:1999:311, punti da 64 a 66). Infatti, il recupero di detto importo ha eliminato per la ricorrente il vantaggio di cui ha beneficiato sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, che consisteva in condizioni finanziarie che non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato.
312 Tanto il valore delle asserite esternalità positive per l’aeroporto di Pau quanto l’eventuale inefficienza di tale aeroporto sono irrilevanti per la realizzazione dell’obiettivo del ripristino della situazione precedente, il quale viene raggiunto una volta che la ricorrente perde il vantaggio di cui ha beneficiato. Ad abundantiam, il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato, che viene applicato allo scopo di determinare se una misura conferisca un vantaggio, non mira a esigere una efficacia minima nella gestione di un’attività. Infatti, secondo la giurisprudenza, l’applicazione di tale criterio mira a determinare se, in circostanze analoghe, un investitore privato paragonabile sarebbe
stato indotto ad accordare la misura in questione (v. punto 119 supra). A tal proposito, occorre prendere in considerazione la struttura dei costi e degli introiti dell’ente pubblico il cui comportamento viene paragonato a quello di un investitore operante in un’economia di mercato.
313 Emerge dalle considerazioni che precedono che il sesto motivo non può essere accolto e che il ricorso deve pertanto essere respinto in toto.
Sulle spese
314 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Transavia Airlines CV è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Csehi Spineanu-Matei
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2018.
Firme [omissis]