CIG CUC
Indice
Capitolato Speciale di Appalto Descrittivo e Prestazionale
Gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione per la gestione dell’impianto sportivo di Bocca Di Stella Campi Da Tennis Seano
CIG CUC
Articolo 1 Oggetto della Concessione Articolo 2 Finalita’ dell’affidamento
Articolo 3 Attivita’ oggetto della concessione Articolo 4 Durata
Articolo 5 Requisiti di partecipazione alla selezione
Articolo 6 Criteri di aggiudicazione e modalita’ di aggiudicazione Articolo 7 Valore stimato della concessione
Articolo 8 Canone dovuto dal concessionario Articolo 9 Stipula del contratto
Articolo 10 Documenti facenti parte integrante del contratto Articolo 11 Spese contrattuali
Articolo 12 Cauzione definitiva Articolo 13 Garanzia assicurativa Articolo 14 Sub-affidamento
Articolo 15 Relazione attivita’, bilancio preventivo e consuntivo e quaderno delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
Articolo 16 Gestione beni
Articolo 17 Obblighi del concessionario
Articolo 18 Manutenzione a carico del concessionario Articolo 19 Tariffe
Articolo 20 Altri obblighi nei confronti dell’amministrazione comunale Articolo 21 Esigenze straordinarie dell’amministrazione comunale Articolo 22 Migliorie
Articolo 23 Pubblicità – Introiti Articolo 24 Vigilanza e controlli
Articolo 25 Sanzioni per inadempimenti Articolo 26 Cessazione, revoca, risoluzione Articolo 27 Personale del concessionario Articolo 28 Controversie giudiziarie Articolo 29 Trattamento dati personali Articolo 30 Rinvio
Allegati
Allegato 1 – Testimoniale di stato dei luoghi e planimetrie
Allegato 2 – Piano di manutenzione ordinaria a carico del concessionario
Articolo 1 – Oggetto della concessione
Il presente Schema di contratto-Capitolato Speciale ha per oggetto l’affidamento della concessione della gestione dell’impianto sportivo comunale Campi da Tennis - Bocca di Stella sito in via Bocca di Stella n. 3 Seano – Carmignano ( PO) comprensivo di tutte le relative aree verdi circostanti e di tutte le strutture e gli spazi idonei ad accogliere attività di natura imprenditoriale anche non inerenti strettamente l’aspetto sportivo del servizio.
I campi da tennis, i servizi e locali attrezzati sono da intendersi ad uso pubblico.
Il concessionario svilupperà attività finalizzate a favorire la pratica del tennis, attività ludico-sportive e con finalità sociali e provvederà alla custodia ed alla manutenzione ordinaria dell’ impianto sopra indicato.
Il concessionario assume in gestione l’ impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento del verbale di consegna.
Le caratteristiche dei beni costituenti l’ impianto sono più analiticamente descritte nel
Testimoniale di stato e relative planimetrie allegati al presente atto (Allegati “1” e “2”).
La concessione dovrà essere esercitata in conformità alle prescrizioni contenute nel presente capitolato nonché al progetto di gestione presentato in sede di gara.
L’impianto sportivo è costituito da :
- 1 campo da tennis/calcetto in erba sintetica (campo 1) ;
- 1 campo da tennis/ calcetto in erba sintetica (campo 2) ;
- 1 campo da beach volley in sabbia (campo 3) ;
- 1 campo da tennis coperto in cemento (campo 4);
- 2 spogliatoi con relativi servizi;
- locale centrale termica
- locale segreteria
- locale polifunzionale per una superficie coperta di mq. 250,60, suddiviso in diversi ambienti come meglio rappresentato nella planimetria allegata.
- locale polivalente di mq. 13,10
- area verde con giochi per bambini.
- percorsi ed aree di pertinenza e di servizio dell’impianto
La gestione dell’impianto sportivo oggetto della presente concessione è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico locale e per nessuna ragione potrà essere sospesa o abbandonata.
Articolo 2 - Finalita’ dell’affidamento
L’ impianto sportivo oggetto della concessione è destinato allo svolgimento di attività sportive ricreative e agonistiche per le discipline sportive compatibili con le strutture, oltre che ad attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.
Il concessionario dovrà gestirlo secondo quanto previsto nel Capitolato speciale e nel progetto presentato in sede di offerta, con la finalità di renderlo un luogo di aggregazione ed integrazione per la cittadinanza attraverso attività sportive ricreative e sociali pensate per tutti e con una attenzione particolare a progetti per giovani, scuole, disabili e anziani.
L’utilizzo dell’ impianto dovrà essere opportunamente incentivato, anche promuovendo iniziative finalizzate alla diffusione dell’attività motoria tra la cittadinanza tutta e progetti specifici volti all’integrazione di categorie deboli anche attraverso la creazione di appositi percorsi d’inserimento socio-lavorativo.
La gestione dovrà essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere all’integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura sportiva, del rispetto per l’ambiente e per la cosa pubblica.
Articolo 3 – Attività oggetto della concessione
Il Concessionario dovrà provvedere ad organizzare e svolgere tutte le attività necessarie a garantire al pubblico in proprio e con la collaborazione eventuale di altre associazioni sportive le seguenti prestazioni primarie minime da realizzarsi anche attraverso l’affitto orario dei campi con fruizione degli spogliatoi con relativi servizi:
a) gioco libero del tennis;
b) corsi di avviamento al gioco del tennis;
c) pratica sportiva dilettantistica del tennis;
d) pratica sportiva agonistica del tennis;
e) altre attività ludico-sportive consentite negli impianti sportivi.
Le attività minime previste per l’esercizio della concessione, finalizzate a garantire le prestazioni di cui sopra, sono le seguenti:
a) organizzazione e gestione dell’utilizzo dell’impianto da parte dell’utenza secondo criteri che garantiscano a tutte le persone, società sportive ed associazioni la parità di fruizione dei campi , degli spogliatoi e degli altri spazi che compongono l’impianto
b) apertura, chiusura e presidio degli impianti secondo il massimo orario possibile;
c) assistenza e informazione agli utenti relativamente ai servizi;
d) interventi di pulizia dell’aerea esterna di pertinenza degli impianti;
e) interventi di manutenzione ordinaria
f) interventi di pulizia delle strutture a disposizione
Il Concessionario dovrà applicare le tariffe e gestire il servizio secondo quanto proposto in sede di gara. Le tariffe non potranno comunque essere superiori a quelle stabilite con proprio atto dalla amministrazione comunale. Le suddette tariffe dovranno essere esposte al pubblico.
Le prestazioni dovranno essere erogate direttamente dal concessionario con proprio personale o, nei casi consentiti dalla legge, con il ricorso a contratti d’opera, d’appalto o alle prestazioni di volontari, nel rispetto delle norme vigenti.
Il Concessionario potrà installare distributori automatici di bevande ed alimenti e o predisporre un servizio di ristoro, da realizzarsi all’interno dei locali indicati nell’allegata planimetria come locali polivalenti.
L’acquisto degli arredi è a carico del Concessionario.
Il Concessionario risponderà del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al soggetto gestore, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.
Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione.
Sono a carico del soggetto gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
Sono a carico del soggetto gestore tutti i lavori necessari per adibire la struttura a servizio ristoro, che dovranno essere eseguiti secondo le vigenti normative e dei quali dovranno essere rilasciati le necessarie certificazioni per i diversi impianti.
Il comune per tale locale dispone di un impianto elettrico minimo certificato, su tale impianto il concessionario installerà il proprio impianto necessario per l’attività, che dovrà essere certificato secondo le vigenti normative. Tale progetto dovrà riguardare anche la parte del gas per la cucina.
Di tale documentazione una copia dovrà essere consegnata al Comune.
Sono a carico del Concessionario anche le operazioni e le relative spese di separazione della utenza acqua attualmente posta su un unico contatore insieme al campo sportivo.
Per tale operazione il Concessionario dovrà presentare il proprio piano al Comune con il quale sarà concordata la soluzione meno onerosa per separare le due utenze, senza nessuna spesa a carico del Comune.
Nelle manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune, il Concessionario è tenuto all’apertura del punto ristoro eventualmente allestito. Ogni onere ed ogni provento è di competenza del concessionario.
Il concessionario non potrà sub-concedere in gestione il servizio di ristoro e rimarrà l’unico responsabile di fronte al Comune dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
Le aree ristoro potranno funzionare esclusivamente durante l’orario di apertura dell’impianto sportivo.
E’ fatto divieto di installare in tutto l’impianto “slot machines” o qualunque apparecchiatura che consenta il gioco d’azzardo.
Qualora il concessionario ritenga la separazione tra l’area in concessione ed il confinante impianto sportivo Campo da calcio di Seano non sufficientemente adeguata potrà provvedere a proprie spese e previo accordo con il comune.
Nel rispetto della destinazione d’uso degli impianti ed in coerenza con le finalità del servizio affidato, il concessionario potrà organizzare e svolgere all’interno degli impianti in dotazione attività commerciali purché non impediscano l’erogazione delle prestazioni primarie e contribuiscano a migliorare l’equilibrio economico-finanziario della gestione.
Rimane in capo al concessionario ogni “rischio operativo”, “rischio di domanda” e “rischio di disponibilità” per la gestione dell’ impianto sportivo oggetto del presente capitolato e di tutte le strutture annesse compreso l’eventuale servizio di “ristoro”.
Il concessionario dovrà volturare a sue spese tutte le utenze.
E’ a carico del concessionario la TARI applicata a norma del vigente regolamento.
Articolo 4 – Durata
La durata della concessione è stabilita in 5 (cinque) anni, dal 01.07.2019 al 30.06.2024. Decorso tale termine l’affidamento potrà essere prorogato di ulteriori 3 anni in relazione al tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario.
Alla cessazione del contratto, per qualsiasi motivo, il concessionario è tenuto a consegnare entro 15 giorni l’ impianto in dotazione in condizioni di ordinaria manutenzione e funzionamento, salvo il normale degrado, contestualmente saranno trasferiti al Comune di Carmignano , senza nessun onere a carico dello stesso, tutte le opere realizzate dal Concessionario nell’ambito della presente Convenzione oggetto di proposta formulata in sede di gara o realizzate successivamente, previa autorizzazione del Concedente, quale miglioria.
La permanenza entro tale termine sarà considerata occupazione senza titolo e comporterà le penali di cui all’art. 25.
Le operazioni di consegna dei beni, sia iniziali che alla cessazione del contratto, sono effettuate a cura del Comune in contraddittorio con il concessionario.
Al termine della concessione, il concessionario è tenuto a consegnare al Comune il registro delle manutenzioni ordinarie, nonché le certificazioni, le autorizzazioni ed i nulla osta conseguiti per la gestione degli impianti.
Il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 12 prima di 180 giorni dalla data di scadenza della stessa, previa verifica da parte dei Tecnici Comunali di eventuali inadempimenti e/o pendenze.
Articolo 5 Requisiti di partecipazione alla selezione
Possono partecipare alla gara:
1.1) Società/Associazioni Sportive affiliate alle Federazioni Sportive e/o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI; Federazioni Sportive; Enti di Promozione Sportiva; associazioni che operano nel settore dello sport e tempo libero.
1.2) Operatori economici, in forma singola o associata, secondo quanto indicato all’art. 45 del Codice dei contratti.
1.3) Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice dei contratti.
1.4) Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice dei contratti, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. I soggetti ammessi alla gara potranno presentare l’offerta secondo il termine e le modalità indicati nel presente Disciplinare ed allegando la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto dal presente Disciplinare.
E’ fatto obbligo ai partecipanti di procedere ad un sopralluogo preventivo;
Non sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti proprietari o gestori di impianti di tennis diversi da quello di cui al presente atto alla data di pubblicazione del presente bando.
Articolo 6 – Criteri di aggiudicazione e modalità di aggiudicazione
L’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60, 95 co. 2 e 164 e seguenti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. sulla base dei seguenti parametri:
A) Offerta qualitativa: massimo 80 punti;
B) prezzo: massimo 20 punti, da attribuirsi in base al rialzo fatto sul canone di concessione minimo proposto stabilito in € 1.000,00 mensili;
Articolo 7 – Valore stimato della concessione
Il valore della concessione, come derivante dal quadro economico finanziario predisposto dall’amministrazione sulla base degli ultimi bilanci del gestore uscente e disponibile tra i documenti di gara quale allegato alla Relazione Generale tecnico-illustrativa ed economica del servizio , ammonta ad un totale annuo pari ad € 156.000,00 per un totale di
€ 780.000,00 per l’intero periodo di affidamento previsto (5 anni); derivanti derivanti da:
- gestione istituzionale consistente in: ricavi per attività campi; attività soci; pubblicità e sponsor; introiti vari;
I costi stimati presunti derivanti dal quadro economico finanziario di cui sopra - ammontano ad un totale annuo di € 120.600,00 per un totale di € 603.000,00 per l’intero periodo di affidamento previsto (5 anni) e derivanti da : gestione ordinaria dele strutture; spese per utenze; rimorsi istruttori; quote di affiliazione e quote associative; imposte e tasse; spese varie.
Resta a carico del gestore, su cui ricade ogni rischio al riguardo, il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario tramite le potenzialità della struttura nel suo complesso.
Articolo 8 – Canone dovuto dal concessionario
Il Concessionario è tenuto a versare nei confronti del Comune concedente un canone annuo pari all’importo stabilito in sede di gara.
Tale canone dovrà essere versato al Comune di Carmignano mediante bonifico bancario in rate mensili entro il giorno 10 del mese di riferimento con le modalità che saranno indicate dall’Amministrazione comunale.
Il canone offerto in sede di gara si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a totale rischio e pericolo del concessionario ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che il concessionario stesso non abbia tenuto presente in sede di gara.
Trascorso il primo anno contrattuale, il canone sarà soggetto ad automatica revisione annuale da parte dell’Amministrazione Comunale, sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).
Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze.
Articolo 9 Stipula del contratto
Il concessionario è tenuto a stipulare apposito contratto di affidamento in forma pubblica xxx.xx nei termini e con le modalità comunicate dall’ufficio competente.
Ove il rappresentante del concessionario non sottoscriva il contratto nel termine concordato senza fornire valida giustificazione il Comune dichiara la decadenza dell’aggiudicazione;
nell’ipotesi di cui al comma precedente ove il mancato espletamento del servizio arrechi grave danno al comune o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza del concessionario al momento dell’individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto dell’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
Articolo 10 Documenti facenti parte integrante del contratto
Formano parte integrante del contratto (ancorché non materialmente allegati allo stesso): il presente capitolato con i relativi allegati;
l’offerta tecnica per la gestione dell’attività; l’offerta economica;
Articolo 11 Spese contrattuali
Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti e simili nonché le denunce fiscali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di Concessione, sono a carico esclusivo del concessionario. Il contratto sarà rogato dal segretario comunale dell’Ente.
Articolo 12– Cauzione definitiva
Il Concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura del 10 % prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base del valore stimato per tutta la durata della concessione.
La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del Codice.
La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
- rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a
rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.
- impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.
- L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di R.T.I.:
- Se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- Se solo alcuni dei soggetti sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Si procederà al recupero delle penalità di cui all’art. 25 mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.
Articolo 13– Garanzia assicurativa
Il Concessionario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio sollevando l'Amministrazione comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.
E' infatti a carico del Concessionario l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette a servizio e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sullo stesso Concessionario e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.
Il Concessionario dovrà stipulare idonee polizze, aventi per oggetto, l'oggetto stesso della convenzione, per le tipologie ed i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)
R.C.T. per sinistro € 5.000.000,00
R.C.T. per persona € 2.000.000,00
R.C.T. per danni a cose o animali € 1.000.000,00
polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)
R.C.O. per sinistro € 3.000.000,00
R.C.O. per persona € 2.000.000,00
polizza all risk per danni agli immobili € 1.000.000,00
Le polizze dovranno prevedere la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture o agli edifici ricevuti in concessione, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni.
Dovranno essere estese anche alle attività connesse ai servizi aggiuntivi eventualmente avviati.
Dovranno avere una durata pari alla durata stessa della concessione.
Le polizze dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme all’Amministrazione Comunale prima dell'esecuzione della concessione del servizio, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte. Le quietanze di rinnovo dovranno essere poste in visione in originale o copia conforme, all’Amministrazione Comunale, entro 15 giorni dalla scadenza della copertura in corso, debitamente perfezionate, datate e sottoscritte.
Il Concessionario risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia delle polizze.
Il Concessionario ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.
Articolo 14 Sub-affidamento
Non è consentita alcuna forma di Sub-affidamento totale o parziale della gestione dell’impianto in oggetto pena la risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese eventualmente sostenute dal comune.
Articolo 15 – Relazione attività, bilancio preventivo e consuntivo e quaderno delle manutenzioni ordinarie e straordinarie
Il Concessionario si impegna a presentare all’Amministrazione comunale, entro il 31 luglio di ogni anno:
1) una relazione descrittiva sulle attività svolte e sullo stato di conservazione dei beni assegnati;
2) il budget preventivo di gestione per l’anno in corso ed il bilancio consuntivo di gestione dell’anno precedente; qualora il Concessionario sia esentato dalla redazione dei documenti contabili obbligatori dovrà presentare il rendiconto delle entrate e delle spese annuali sostenute sottoscritto dal Legale rappresentante del Concessionario ed approvato dall’Organismo di vertice dello stesso. Il Concessionario è comunque obbligato a presentare ogni giustificativo richiesto dal Concedente in merito all’andamento economico-finanziario della gestione.
3) un programma dettagliato di utilizzo degli impianti assegnati riferito alla stagione sportiva dell’anno successivo.
4) Quaderno delle manutenzioni: un registro degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati da aggiornare regolarmente.
Articolo 16– Gestione beni
Spetta al Concessionario assicurare a proprie spese la sostituzione di attrezzature e complementi d'arredo, non più utilizzabili.
Alla scadenza dell'affidamento il concessionario dovrà riconsegnare al Comune tali beni ed attrezzature in pari quantità e caratteristiche rispetto al verbale di consegna dell’impianto.
L’acquisto di arredi in genere e attrezzature sportive per l’esercizio dell’attività è a carico del Concessionario.
Articolo 17- Obblighi Del Concessionario
Per tutta la durata della concessione, fatto salvo quanto previsto all’art. 3, penultimo capoverso, in ordine al trasferimento di ogni rischio operativo, in capo al Concessionario, in via esemplificativa e non esaustiva lo stesso è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:
a) assicurare custodia, vigilanza, pulizia, manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo compresa l’ area verde di pertinenza;
b) provvedere all’acquisto del materiale di consumo necessario per la conduzione e per la manutenzione dell’impianto;
c) fornitura di energia elettrica, energia termica, idrica, telefono con intestazione e proprio carico dei relativi contratti;
d) versamento di tributi a qualsiasi titolo dovuti, pertinenti alla gestione;
e) impiegare nella prestazione dei servizi personale tecnicamente qualificato e in possesso dei requisiti di legge;
f) applicare al personale i contratti collettivi della categoria di appartenenza oltreché provvedere agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla legge;
g) assicurarsi che il personale mantenga in ogni momento nei confronti degli utenti un comportamento corretto;
h) rispondere di eventuali danni cagionati a terzi, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative;
i) adempiere agli obblighi previsti per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
j) garantire la costante informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di accesso alle prestazioni di servizio pubblico, tramite opportuni mezzi d’informazione;
k) garantire l’utilizzo all’utenza pubblica di tutti i servizi e locali attrezzati;
l) dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per le attività che si svolgeranno all’interno degli impianti.
Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione del contratto o alla scadenza naturale del medesimo, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadranno automaticamente e si intenderanno acquisite direttamente dal Comune, che ne potrà disporre liberamente, senza che il concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica;
m) assicurare il rigoroso rispetto delle norme di legge;
n) dotarsi del materiale di pronto soccorso previsto dalla normativa vigente;
o) dotare gli impianti, in base alla normativa vigente, di defibrillatore ed occuparsi della manutenzione, della formazione e dell’uso dello stesso (Decreto del 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” e s.m.i. e D.P.G.R. 38/r/2016 Regola m e n t o di attuazione della legge regionale 9 ottobre 000 0 , x. 00 (Disposizioni per la diffusione dei defibrillatori semiautomat ic i esterni nell'ambit o della pratica fisica e sportiva).);
p) effettuare gli interventi di disinfestazione e derattizzazione;
q) provvedere alla pulizia e sanificazione (comprese le spese di personale e l'acquisto di materiali di consumo) degli edifici, impianti e degli spazi di pertinenza;
r) effettuare il controllo periodico degli estintori presenti negli impianti, come da normativa vigente;
s) individuare il personale addetto antincendio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente
t) rispettare la normativa in merito alla redazione e gestione del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano di Sicurezza ed Evacuazione, da predisporsi a cura del Concessionario, nonché garantire la presenza di adeguato numero di addetti antincendio, specificatamente formati, in occasione di tutte le manifestazioni con presenza di pubblico, nel numero indicato dal suddetto piano di emergenza ed evacuazione;
u) individuare un Responsabile della Sicurezza dell’Impianto Sportivo (Direttore dell’impianto). - Tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune di Carmignano ed alle autorità competenti;
v) comunicare al Comune i nominativi dei tecnici abilitati (elettricisti, idraulici, ecc..) che saranno incaricati dell’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria;
z) provvedere all’omologazione dei campi adibiti alla pratica sportiva specifica e specializzata secondo le direttive emanate dalla Federazione competente con spese a proprio carico;
y) provvedere all’apertura e chiusura dell’impianto garantendo un minimo di 10 ore giornaliere di apertura dell’impianto;
Articolo 18 - Manutenzione a carico del Concessionario
Il concessionario è tenuto a provvedere alle operazioni periodiche o occasionali di conduzione, controllo, e manutenzione ordinaria degli impianti sportivi.
Resta in ogni caso in capo al concessionario l’obbligo di adempiere alle prestazioni di manutenzione ordinaria come indicato nei Piani di manutenzione (Allegato alla presente ) e nel Programma di manutenzione ordinaria presentato in sede di gara.
Il concessionario è tenuto a custodire ed a tenere costantemente aggiornati i manuali d’uso, i registri di manutenzione degli impianti ed il Quaderno delle manutenzioni ordinaria e straordinaria.
Articolo 19 – Tariffe
Il concessionario dovrà rispettare le tariffe massime di riferimento deliberate con atto della Giunta Comunale che al momento risultano le seguenti (Delibera n. 4 del 19 gennaio 2017):
Tennis
●campo scoperto estate e inverno Soci € 6,50 Non soci € 10,50
●campo coperto estate Soci € 7,50 Non soci € 12,50
●campo coperto inverno Soci € 10,50 Non soci € 15.50
Campo calcetto Seano
Società con sede nel comune
●allenamento e/o partita tariffa di un’ora € 30 tariffa due ore consecutive € 50
Società con sede fuori del comune
● partita tariffa di un’ora € 60
tariffa per dieci partite (pagamento anticipato e calendario fissato) € 100
Si precisa che nelle tariffe sopra indicate si intende compreso l’accesso ai locali spogliatoio, docce e servizi, con facoltà per il concessionario di prevedere un corrispettivo a gettone per l’acqua sanitaria delle docce e/o per asciugacapelli (se installati – a cura del concessionario)
Articolo 20 – Altri obblighi nei confronti dell’amministrazione comunale
Il concessionario si impegna a:
a) consentire per non più di 10 (dieci) giorni complessivi in ciascun anno solare, l'utilizzo gratuito di ciascun impianto da parte dell'Amministrazione Comunale concedente, per tenervi qualsiasi pubblica manifestazione organizzata direttamente dall'Amministrazione o in collaborazione con un soggetto terzo, il tutto in armonia con le esigenze e gli impegni del concessionario e con preavviso di dieci giorni;
b) fornire la necessaria assistenza gratuita al Comune nelle occasioni di sua diretta utilizzazione degli impianti;
c) redigere entro 120 giorni dall’avvio della gestione una carta dei servizi per l’utilizzo degli impianti sportivi dati in concessione che dovrà essere approvata dall’Amministrazione comunale;
Articolo 21 – Esigenze straordinarie dell’amministrazione comunale
L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità dell’impianto previo accordo con il concessionari per massimo 7 giorni per ogni anno per quelle esigenze di carattere straordinario che potranno verificarsi nel corso della concessione.
Articolo 22 – Migliorie
Il Concessionario è tenuto a realizzare le migliorie presentate in sede di offerta secondo il relativo cronoprogramma.
Tutte le attrezzature e gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria migliorativa apportati nell’ambito del Progetto di gestione diventeranno, a conclusione della concessione degli impianti sportivi, di proprietà del Comune di Carmignano e il Concessionario non potrà in alcun modo pretenderne la restituzione o il rimborso; alla scadenza nulla pertanto è dovuto al concessionario per gli investimenti realizzati.
Nessuna nuova opera o modifica degli impianti potrà essere realizzata da parte del Concessionario nel periodo di durata della presente, senza il benestare scritto del Comune di Carmignano.
Restano in capo al Concessionario tutti gli oneri per la redazione dei progetti necessari per la realizzazione delle migliorie proposte in sede di gara, progetti da redigersi da parte di tecnici abilitati e conformemente alla normativa sui lavori pubblici.
Si dà atto che in merito all’eventuale richiesta di fidejussione da parte del concessionario, a garanzia dei finanziamenti, l’Amministrazione comunale non rilascerà alcuna fidejussione.
Articolo 23 - Pubblicità – introiti
Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all’interno degli impianti osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Potrà essere autorizzata anche pubblicità esterna.
Sono a carico del Concessionario gli oneri delle imposte sulla pubblicità.
Articolo 24 - Vigilanza e controlli
Il Comune si riserva di esercitare il proprio potere di vigilanza sul servizio fornito dal Concessionario al fine di verificare il buon adempimento di tutti gli obblighi previsti.
Il Concessionario consentirà al Comune di effettuare tutte le verifiche idonee ad accertare la qualità del servizio fornito. Tali verifiche potranno essere effettuate senza preavviso e potranno riguardare sia richieste di informazioni rivolte direttamente anche al personale addetto al servizio sia la produzione di documentazione a carico del Concessionario.
Il Comune eserciterà il proprio potere di vigilanza tramite propri incaricati.
Il Concessionario s'impegna a fornire la più ampia collaborazione per facilitare le ispezioni, le verifiche, l'acquisizione dei dati ed il rispetto del processo di monitoraggio.
Per l'effettuazione delle suddette verifiche, il Concessionario s'impegna a concedere il libero accesso agli impianti sportivi.
Articolo 25 - Sanzioni per inadempimenti
Il Concessionario, nell’esecuzione del servizio avrà l’obbligo di seguire le disposizioni di legge ed i Regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni della presente convenzione. In caso di mancata esecuzione degli obblighi a carico del Concessionario, l’Amministrazione Comunale applicherà le seguenti penalità:
1. Per mancato rispetto del Piano di Manutenzione ordinaria: Euro 500,00.
2. Per mancato rispetto del “Programma della manutenzione annuale ordinaria” migliorativo, presentato in sede di offerta: Euro 500,00.
3. Per mancato rispetto del “Programma della Migliorie”, presentato in sede di offerta: Euro 500,00
4. Ritardo nel pagamento del canone dovuto: si applica quanto previsto dal regolamento comunale in materia di entrate.
Per la violazione di uno degli ulteriori obblighi previsti dal presente contratto, quale ad esempio la regolare apertura degli impianti e il regolare svolgimento delle attività il Comune potrà applicare una penale proporzionata alla gravità della violazione, compresa tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 3.000,00.
L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa dell'Amministrazione Comunale nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.
Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a cause di forza maggiore dimostrate.
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l’assegnazione di un termine di giorni 10 (dieci) lavorativi per eseguire le prestazioni o fornire le giustificazioni/controdeduzioni.
Si procederà al recupero della penalità mediante escussione della garanzia definitiva che dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni.
Articolo 26 – Cessazione, revoca, risoluzione
In caso di ripetuti o gravi inadempimenti, così valutati dall’Amministrazione comunale, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto all’art. 176 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro).
Articolo 27 - Personale del concessionario
Il personale impiegato dal Concessionario dovrà essere idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti.
L’elenco del personale impiegato nel servizio in Concessione dovrà essere comunicato al Comune prima dell'avvio dell'attività.
La struttura organica dovrà comunque comprendere almeno:
un responsabile operativo /direttivo dell’impianto;
un responsabile della sicurezza ( che potrà coincidere con il responsabile operativo
/direttivo dell’impianto)
un responsabile delle pulizie e della manutenzione ordinaria;
un numero idoneo di istruttori necessario e sufficiente allo svolgimento dell’attività proposte con titoli di abilitazione rilasciati dalla federazione specifica per la/le discipline praticate e/o diploma in scienze motorie o equipollenti;
I nominativi ed i curricula dei suddetti operatori dovranno obbligatoriamente essere allegati all’offerta.
Per il personale eventualmente impiegato a titolo di volontariato, il Concessionario si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale stesso durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo
Norme in materia di lavoro
Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con il Concessionario e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l’Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico del Concessionario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
Il Concessionario è tenuto all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’amministrazione si riserva il diritto di controllare i fogli paga degli operatori impiegati nel servizio, al fine di verificare il rispetto del diritto del singolo di percepire la giusta retribuzione così come sancito dall’articolo 36 della costituzione;
L’amministrazione si riserva altresì di controllare che i contratti stipulati con i singoli siano relativi alle mansioni effettivamente svolte dagli stessi
Norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
Il Concessionario è tenuto all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione e degli infortuni sul lavoro D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Il Concessionario si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
Tutte le attrezzature impiegate dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza.
Il Concessionario deve:
_ nominare il Responsabile incaricato del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro :il cui nominativo dovrà essere, tempestivamente, comunicato al Comune;
_ predisporre il piano di valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro ed attuarne i contenuti, come l’affissione di una planimetria di orientamento, di tabelle di istruzioni, ecc…;
_ tenere costantemente aggiornato e disponibile il registro dei controlli periodici;
_ predisporre il piano di evacuazione;
_ sottoscrivere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) qualora necessario;
_ provvedere, in attuazione dell’art 6 del D.M. 10 Marzo 1998, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’Attuazione delle misure di Prevenzione Incendi e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 Legge 609/96. I nominativi delle persone designate e copia dell’attestato dovranno essere comunicate al Comune con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di successivi cambiamenti.
Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e di quelli da essa eventualmente gestiti, tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Articolo 28 – Controversie Giudiziarie
Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione Comunale ed il prestatore del servizio in Concessione in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del presente appalto, il prestatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto entro 60 giorni dalla contestazione inviata per iscritto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria competente.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competenti il foro di Prato.
Articolo 29 – Trattamento dati personali
Per le attività oggetto del servizio, il concessionario assume la qualifica di incaricato del trattamento dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/6676 e del decreto attuativo D.Lgs n. 101/2018
In tale qualifica il concessionario potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento della concessione, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.
Articolo 30 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal Codice dei Contratti e s.m.i., dai Regolamenti comunali e quant’altro a norma di legge applicabile.
Allegati
Allegato 1 – Testimoniale di stato e planimetrie
Allegato 2 – Piano di manutenzione ordinaria carico del concessionario