Capitolato per l’Assicurazione
Capitolato per l’Assicurazione
Responsabilità Civile Professionale dell’Organismo di Mediazione della
C.C.I.A.A. di Foggia
SCHEDA DI COPERTURA | |
1. | Società/Assicuratori: La Compagnia /Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s |
2. | Contraente ed Assicurato: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA XXX X. XXXXXXX 0 00000 XXXXXX XX PI \CF 80002570713 |
3. | Periodo di Assicurazione: Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.03.2020 3.2 alle 24.00 ore del 31.03.2023 |
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 500.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 2.000.000,00 |
5. | Franchigia per sinistro: Euro 1.000,00 |
6. | 6. 1 Periodo di efficacia retroattiva: ore 24 del 10.06.2015 data iscrizione ente registro c\o Ministero 6. 2 Periodo di efficacia ultrattività: 3 anni |
7. | Xxxxxxxx Xxxxxx: 7.1 Broker: AON SpA 7.2Corrispondentedei Lloyd’s: ……………………………………………………………………. |
8. | Calcolo del premio annuo : |
Importo (euro) | Tasso Lordo % | Premio Xxxxx Xxxxx €uro | |
Volume d’Affari per attività di Mediazione | € 12.500,00 + IVA | ||
Volume d’Affari per attività di Formazione | € ………. | ||
Totale | € ………. |
DEFINIZIONI
“POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE/FORMAZIONE”
• Per Accesso non autorizzato si intende l’accesso da parte di terzi ad un sistema computerizzato senza averne l’autorizzazione o in violazione dei limiti previsti dall’autorizzazioneconcessa.
• Per Agenti inquinanti si intende a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) qualunque sostanza solida, liquida o gassosa, irritante o contaminante, compreso fumo, vapore, acidi, alcali, sostanze chimiche e non, rifiuti in genere. Per rifiuti si intendono a titolo esemplificativo (ma non esaustivo) anche i materiali da riciclare e ricondizionare.
• Per Assicurato si intende il soggetto nominato quale Assicurato nella Scheda di copertura nonché i singoli Mediatori e Formatori in carica e/o nominati nel corso del periodo di assicurazione, che svolgono l’attività per conto del Contraente, purchè abilitati in base alle normevigenti.
• Per Assicurazione si intende il contratto di assicurazione.
• Per Attività professionale si intende i servizi professionali, compresa la consulenza a terzi, svolti dall’Assicurato in favore di terzi e definiti nella Scheda dicopertura.
• Per Atto illecito si intende qualsiasi reale o presunta infrazione ai propri doveri, qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta, o omissione commessa esclusivamente nello svolgimento, o a causa del mancato svolgimento, dell’attività assicurata. Sono incluse nella definizioneanche:
a) qualsiasi forma di diffamazione o altri atti riferiti alla denigrazione o al danneggiamento della personalità o della reputazione di qualsiasi persona o organizzazione, compresi calunnia, ingiuria, messa in dubbio della proprietà e dei beni altrui, illecite falsità commesse non intenzionalmentedall’Assicurato;
b) qualsiasi forma di invasione, violazione o interferenza del diritto alla riservatezza o alla “privacy”, compresi falsi giudizi, rivelazione pubblica di fatti privati, intrusione illegittima e appropriazione indebita di marchi o simili.
• Per Computer virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.
• Per Contraente si intende il soggetto che stipula l’assicurazione e che versa il premio dovuto alla Società.
• Per Broker si intende Aon spa.
• Per Data di retroattività si intende la data specificata all’Art. 6 della Scheda di polizza.
• Per Franchigia si intende l’ammontare di danno, che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente specificato nella Scheda di copertura.
• Per Indennizzo si intende la somma dovuta dalla Società in caso di richiesta dirisarcimento.
• Per Mediatore si intende la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione come definiti nel DECRETO Ministero della Giustizia 18 ottobre 2010, n. 180 e s.m.i.
• Per Periodo di assicurazione si intende, a parziale deroga dell’art. 1899 del Codice Civile, il periodo di tempo specificato nella Scheda di copertura.
• Per Perdite si intende qualsiasi somma per la quale l’Assicurato sia riconosciuto legalmente responsabile a titolo di risarcimento del danno a seguito di sentenza giudiziale o altra pronuncia definitiva nei confronti dell’Assicurato, o ad accordi extragiudiziali negoziati dalla Società con l'autorizzazione scritta dell’Assicurato, a condizione che tali Perdite non derivino da sanzioni di natura fiscale, multe, ammende, e penali contrattuali in genere direttamente irrogate all’Assicurato, imposte e qualsiasi rischio non assicurabile secondo la legislazione in base alla quale la presente polizza deve essere interpretata. Danni e costi derivanti da sentenze di condanna o da accordi extragiudiziali relativi a più di una richiesta di risarcimento contro l'Assicurato ma riconducibili ad un unico atto illecito verranno considerati alla stregua di un'unica perdita.
Non saranno considerate Perdite, ai fini della presente Xxxxxxx, i corrispettivi che l’Assicurato abbia riscosso dai propri clienti e che l’Assicurato sia tenuto a restituire in conseguenza del totale e/o parziale inadempimento dell’Attività dichiarata in polizza.
• Per Periodo di estensione della garanzia si intende quel periodo di tempo specificato nella Garanzia Aggiuntiva 2.2, decorrente dalla data di scadenza della presente polizza, durante il quale potrà essere notificata per iscritto alla Società qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prima volta contro
l'Assicurato, in seguito a qualsiasi atto illecito commesso prima dell’inizio del periodo di estensione della garanzia e comunque coperto dalla presente polizza.
• Per Premio si intende la somma dovuta dal Contraente alla Società.
• Per Polizza si intende il documento che xxxxxx'assicurazione.
• Per Richiesta di risarcimento si intende:
1) qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell’Assicurato per Perdite per le quali è prestatal’assicurazione;
2) qualsiasi richiesta scritta da parte di persone o organizzazioni secondo la quale, nell’intenzione di dette persone o organizzazioni, uno o più Assicurati vengano ritenuti responsabili per le conseguenze di un qualsiasi atto illecito;
3) qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato, in conseguenza di un atto illecito involontario dell’Assicurato; ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo atto illecito saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.
• Per Sistemi per computer si intende qualunque computer, sistema per l’elaborazione di dati, sistema per l’immagazzinamento e recupero di dati, sistema di comunicazione in genere o parti di, network, microchip, circuiti integrati, protocolli o parti di, qualunque software per computers (incluso software di applicazione), firmware o strumenti similari.
• Per Sinistro si intende il fatto per il quale è prestata l’assicurazione e dal quale può derivare un danno o una perdita patrimoniale per l’Assicurato;
• Per Società si intende : alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s, Rappresentanza Generale perl’Italia.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1.OGGETTODELL’ASSICURAZIONE
Dietro pagamento del Premio, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite cagionate a terzi in conseguenza di un atto illecito nell'esercizio dell’attività di Mediazione nonché di Formazione e simili come descritte nella Scheda di copertura .
L’assicurazione comprende i danni a terzi determinati da azione od omissione colposa o dolosa commessa da persone del cui operato l’Assicurato/Contraente sia legalmente tenuto a rispondere. L’assicurazione è operante per le perdite patrimoniali imputabili a colpa professionale nell’esercizio dell’attività di Formazione in materia di mediazione civile e commerciale, così come disciplinata dal D.lgs 4 marzo 2010, n. 28 e dal D.M. 180 del 18/10/2010.
L’assicurazione è prestata in forma “Claims Made” ed è operante per le sole perdite cagionate posteriormente alla data di retroattività stabilita nella Scheda di copertura a condizione che la conseguente richiesta di risarcimento sia per la prima volta presentata all’Assicurato durante il periodo di assicurazione in corso, e da questi regolarmente denunciata alla Società. Terminato tale periodo cessa ogni effetto dell’assicurazione e nessuna denuncia potrà essere presentata alla Società.
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Le spese relative alla difesa e alla resistenza alle azioni promosse contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per i legali, tecnici o periti che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né della spese di giustizia penale.
1.1 Massimale
Il massimale specificato nella Scheda di copertura costituisce la massima somma risarcibile per tutte le perdite, derivanti da tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli Assicurati in base alla copertura prevista dalla presente polizza. Il massimale per il periodo di estensione della garanzia sarà parte del massimale totale per il periodo di polizza e non in aggiunta ad esso. I costi di difesa sono entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza e sono da intendersi in aggiunta al massimale nella Scheda di copertura..
In caso di più richieste di risarcimento riferite, direttamente od indirettamente, al medesimo atto illecito professionale, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se comunicate sotto la vigenza di altra polizza che abbia rinnovato o sostituito la presente polizza.
Il massimale stabilito per la perdita o il danno cui si riferisce la richiesta di risarcimento resta unico nel caso di corresponsabilità di più Assicurati.
1.2 Franchigia
La Società risponderà delle perdite esclusivamente qualora la richiesta di risarcimento superi l'ammontare della franchigia stabilita nella Scheda di copertura, rimanendo tale ammontare non assicurato a carico dell’Assicurato e ciò con riferimento a tutte le perdite coperte dalla presente polizza.
1.3 Estensione territoriale
La presente polizza terrà indenne l’Assicurato per perdite derivanti da richiesta/e di risarcimento fatte contro l’Assicurato che riguardino:
• qualsiasi violazione di legge o regolamento del territorio indicato nella Scheda di copertura;
• qualsiasi atto illecito professionale che sia soggetto a legge, regolamento, organo giudiziario o Autorità del suindicato territorio;
• qualsiasi attività, operazione o lite nel territorio come precedentemente indicato,
nelle quali l’Assicurato sia a qualsiasi titolo implicato.
1.4 Periodo di assicurazione
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.
Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, e’ in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Ai sensi dell’art. 35 D.Lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a 24 mesi (12+12), compresa l’ulteriore proroga tecnica di 120 giorni, previa adozione di apposito atto.
1.5 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi;
• le persone alle quali, in base alle Definizioni di polizza, compete la qualifica di Assicurato;
• il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
• qualora l’Assicurato sia una persona giuridica, i legali rappresentanti, gli amministratori, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);
1.6 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o la Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, in base agli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1.7 Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art. 1901 Cod. Civ., entro il 60 giorno di ciascun anno.
In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
1.8 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
1.9 Aggravamento del rischio
L’Assicurato o la Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, in base all’art. 1898 del Codice Civile.
1.10 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società é tenuta ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato in base all'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
1.11 Disdetta in caso di Sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo le parti potranno recedere dall'assicurazione. Il recesso esercitato dalla Società ha effetto dopo 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborserà la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
1.12 Casi di cessazione dell’assicurazione
Indipendentemente dal momento in cui gli Assicuratori ne siano informati, l’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato in caso di radiazione o cancellazione dai Registri e/o Elenchi degli Organismi di mediazione e degli Enti di formazione.
1.13 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico della Contraente.
1.14 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede della Contraente della polizza. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Contraente.
1.15 Rinvio e scelta delle norme di legge
Qualsiasi interpretazione relativa alla formulazione, validità ed operatività della presente polizza verrà effettuata secondo le leggi italiane. Qualsiasi azione relativa alla interpretazione della presente polizza verrà effettuata innanzi alla giurisdizione italiana. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza si fa comunque rinvio alla legislazione italiana.
1.16 Diritto di surrogazione
A fronte di qualsiasi pagamento relativo alla presente polizza, la Società si intenderà surrogata, sino al limite del pagamento medesimo, in tutti i diritti di recupero che la Contraente e l’Assicurato vantano nei confronti dei terzi o di responsabili. Nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori dell’Assicurato, inclusi i mediatori e i formatori, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.
La Contraente e l’Assicurato si impegnano sin d'ora a fornire i documenti richiesti, a procedere agli adempimenti necessari e a compiere quant'altro risulti utile per il soddisfacimento di tali diritti, inclusa la predisposizione dei documenti che consentano alla Società di intentare efficacemente causa in nome della Contraente e/o dell’Assicurato.
1.17 Cessione
I cambiamenti, le modifiche o la cessione di un diritto derivante dalla presente polizza non saranno efficaci a meno che non vengano effettuati mediante un'appendice scritta allegata alla polizza, firmata da un dipendente autorizzato della Società.
1.18 Avviso e Autorità
Fatto salvo quanto previsto in qualsiasi articolo della polizza, la Contraente della polizza conviene che agirà per conto di tutti gli Assicurati per quanto riguarda: il pagamento ed il ricevimento della notifica di richieste di risarcimento o di una risoluzione, il pagamento dei premi ed il ricevimento di qualsiasi premio rimborsabile in base a questa polizza, la negoziazione, il ricevimento e l'accettazione di appendici e l'invio ed il ricevimento di qualsiasi comunicazione prevista da questa polizza. L’Assicurato conviene che in questi casi la Contraente della polizza agirà per loro conto.
1.19 Titoli dei paragrafi
I titoli dei paragrafi sono stati inseriti unicamente per convenienza del riferimento e non possono limitare, estendere o in qualunque modo influire sulle disposizioni a cui si riferiscono.
In questa polizza, a meno che il contesto indichi un fatto diverso, il numero singolare comprende anche il plurale e vice versa.
1.20 Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Polizza in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente Assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattualeimpegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118
del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il Broker è autorizzato ad incassare i Premi. La Società pertanto, riconosce che il pagamento dei Premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% (otto per cento) sul Premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
1.21 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..
1.22 Trattamento dei dati
Le parti si impegnano a rispettare la normativa vigente in materia di protezione dei Dati Personali, disposta dal Reg. europeo 2016/679 integrata ed aggiornata conformemente a quanto previsto dal Decreto Legislativo numero 101/2018 e ss.mm.ii, che adegua il Codice Privacy al Regolamento UE 679/2016
– GDPR.
2.GARANZIEAGGIUNTIVE
Nei termini e alle condizioni previste dalla presente Polizza, l’assicurazione è estesa anche alle seguenti Garanzie aggiuntive:
2.1 Dolo dei dipendenti e collaboratori
L’assicurazione vale anche, in deroga a quanto previsto all’articolo 3.4 dei Rischi Esclusi dall’Assicurazione, per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone che, al momento del fatto, erano dipendenti e/o collaboratori dell’Assicurato o delle quali lo stesso debba rispondere.
2.2 Periodo di estensione dellagaranzia
Se alla scadenza della presente polizza la Società dovesse annullare o se si rifiutasse di rinnovare questa polizza per motivi diversi dal mancato pagamento del premio o da violazione degli obblighi contrattuali, l’Assicurato - Contraente avrà il diritto di avvalersi di un periodo di estensione della garanzia di giorni 90 (novanta) dopo la scadenza della presente polizza, senza dovere pagare un premio addizionale. La presente estensione è prestata a condizione che, nel frattempo, l’Assicurato non abbia stipulato con altri Assicuratori, altra polizza per lo stesso rischio.
Questo periodo di estensione della garanzia di 90 giorni sarà parte del periodo di assicurazione e non in aggiunta ad esso.
2.3 Ultrattività
In caso di cessazione dell’attività assicurata da parte del Contraente, per motivo diverso da radiazione o sospensione dal registro degli Organismi o dall’elenco degli Enti di formazione istituito presso il Ministero della Giustizia, la garanzia sarà operante per le richieste di risarcimento, presentate per la prima volta all’Assicurato o ai suoi eredi entro 3 anni dalla cessazione dell’attività, che derivino da atti illeciti posti in essere durante il periodo di validità del contratto.
2.4 Perdita di documenti
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite involontariamente cagionate a terzi in conseguenza della perdita, distruzione e deterioramento, anche se derivanti da incendio o da furto e rapina, di documenti di proprietà dell’Assicurato ovvero tenuti in deposito o in custodia da lui direttamente o da persone del cui operato l’Assicurato sia legalmente tenuto a rispondere .
Ai fini di questa garanzia è compreso il rimborso delle spese necessarie per la sostituzione o il restauro dei documenti andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purchè tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall’Assicurato e dalla Società di comune
accordo.
Per documenti si intende ogni genere di documenti pertinenti all’attività professionale dichiarata, esclusi però: titoli al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati. Limitatamente alla lettera b) sono altresì esclusi: dischi, nastri ed altri supporti di immagazzinamento o archiviazione dati.
Si precisa che nei limiti previsti dalla presente polizza e per responsabilità derivante da richieste di risarcimento e per quanto l’ Assicurato sia o possa essere civilmente responsabile la garanzia prevista è operante anche per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito.
Resta comunque esclusa ogni responsabilità dell’Assicurato per richieste di risarcimento che siano conseguenza naturale dell’uso dei documenti, del loro graduale deterioramento, dell’azione di tarme e vermi in genere sui documenti stessi.
2.5 Codice Privacy
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile di perdite involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) di dati personali di terzi Dlgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i.) semprechè l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa.
La presente garanzia è operante a condizione che l’attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell’attività assicurata, rimanendo escluso il trattamento di dati aventi finalità commerciali.
2.6 Estensione Decreto Legislativo 81/2008 e Regolamento UE 679/2016 e 680/2016 e ss.mm.ii.
La presente polizza, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni perdita causata a terzi, compresi i clienti, in conseguenza degli incarichi assunti ai sensi del D. Lgs. 81 del 09.04.2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e Protezione, Rappresentanti per la sicurezza) ed in materia di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l’esecuzione dei lavori).
L’Assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dell’Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali dall’inosservanza dei dettami Regolamento UE 679/2016 e 680/2016 e ss.mm.ii (DPO o simili) .
Sono escluse tutte le sanzioni, multe e ammende inflitte direttamente all’Assicurato.
2.7 Estensione ad interruzione e sospensione di attività di terzi
La presente polizza, fermi restando tutti i termini e le condizioni generali, si intende estesa alla Responsabilità Civile di cui l’Assicurato può essere ritenuto responsabile per ogni perdita conseguente ad atti illeciti commessi dall’Assicurato e da cui derivino l’interruzione o sospensione, totale o parziale, delle attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi.
Il sottolimite di indennizzo per la presente estensione è di un terzo di quello indicato nel Modulo/Scheda di copertura.
2.8 Inizio e Termine della Garanzia
L’ Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’ Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti ad atti illeciti posti in essere non anteriormente alla data di costituzione dell’Organismo di Mediazione.
3.RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione non vale per:
3.1 Società controllate/collegate
qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all’Assicurato da Società controllate, collegate, partecipate o società aventi una partecipazione finanziaria nella attività dell’Assicurato o da cui l’Assicurato è controllato a meno che tale richiesta di risarcimento sia a sua volta presentata da terzi alle predette società relativamente all’attività professionale svolta dall’Assicurato.
3.2 Lesioni personali e danni a cose
qualsiasi richiesta di risarcimento per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, malattie o malori e per danneggiamenti a cose non direttamente imputabili a un obbligo di natura professionale;
3.3 Rischio contrattuale puro
qualsiasi richiesta di risarcimento riconducibile ad una :
• penalità contrattuale in genere.
• Sanzione multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato.
• Irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l’Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
3.4 Atti dolosi
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto di natura dolosa o fraudolenta, fatta eccezione per quanto previsto dalla Garanzia Aggiuntiva 2.1; in presenza di un provvedimento giudiziale che riconosca l’Assicurato colpevole di uno o più fatti costituenti azione dolosa o fraudolenta, i costi di difesa anticipati dalla Società dovranno essere restituiti dall’Assicurato;
3.5 Pubblicità falsa o fuorviante
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto che costituisca:
una rappresentazione falsa e/o una forma di advertising fuorviante, delle qualità e/o caratteristiche dei prodotti e/o servizi dell’Assicurato stesso;
un atto di concorrenza sleale, una violazione del diritto di concorrenza compreso, ma non limitato a, la violazione delle leggi a protezione del consumatore;
3.6 Insolvenza
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da insolvenza dell’Assicurato;
3.7 Pluralità di Assicurati
qualsiasi richiesta di risarcimento di un Assicurato nei confronti di un altro Assicurato;
3.8 Diritti di brevetto
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da infrazione o violazione o uso non autorizzato di brevetti o appropriazione indebita di segreti commerciali;
3.9 Altre Assicurazioni
Qualsiasi richiesta di risarcimento per la quale l’Assicurato abbia diritto di essere indennizzato da un'altra polizza di assicurazione.
3.10 Inquinamento
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante direttamente o indirettamente da o riferentesi a un reale o presunto o minacciato versamento di agenti inquinanti;
3.11 Computer virus
qualsiasi richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente riferibile a virus nei computer ;
3.12 Accesso non autorizzato
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante all'Assicurato dall’uso non autorizzato di, o dall’accesso non autorizzato ad un sistema per computer
3.13 Atti illeciti preesistenti
qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un atto illecito precedente alla data di retroattività specificata nella Scheda di copertura.
3.14 Richieste di risarcimento per eventi noti preesistenti
qualsiasi richiesta di risarcimento già presentata all’Assicurato prima dell’inizio del periodo di assicurazione e per situazioni o circostanze suscettibili di causare o di avere causato danni a terzi, già note all’Assicurato all’inizio del periodo di assicurazione in corso, ovvero già da lui denunciate al suo precedente Assicuratore.
3.15 Esclusione Giurisdizione USA/Canada:
qualsiasi perdita in relazione a richieste di risarcimento fatte contro l’Assicurato:
• in, o sotto la giurisdizione di: Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada;
• a seguito di delibazione di o per riconfermare una pronuncia giudiziaria ottenuta in qualsiasi tribunale o Corte degli Stati Uniti, Canada, o altri territori che ricadano sotto la giurisdizione di Stati Uniti o Canada.
3.16 Atti di ostilità
i sinistri che si verificano o insorgano in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, usurpazione di potere, occupazione militare, requisizione, sequestro, terrorismo, salvo che l’Assicurato provi che l’evento dannoso non abbia alcun rapporto con tali eventi.
4.OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
4.1 Modalità di comunicazione e notifica di una richiesta di risarcimento
La notifica di una richiesta di risarcimento o di circostanze che possono dar luogo ad una richiesta di risarcimento deve essere trasmessa per iscritto alla Società tramite Aon spa.
L'Assicurato dovrà, come condizione antecedente l’insorgere delle obbligazioni della Società in base alla presente polizza, trasmettere entro il termine massimo di trenta giorni una comunicazione scritta alla Società in cui la informa di qualsiasi richiesta di risarcimento presentata contro l’Assicurato:
• in qualsiasi momento durante il periodo di durata della polizza o durante il periodo di estensione della garanzia;
oppure:
• entro 30 giorni dalla fine del periodo di durata della polizza o del periodo di estensione della garanzia, a condizione che di tale richiesta o tali richieste di risarcimento venga data notizia entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui tale richiesta o tali richieste di risarcimento sono state presentate per la prima volta contro un Assicurato.
Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di estensione della garanzia, viene trasmessa alla Società - conformemente ai termini e le condizioni di questa polizza - una comunicazione scritta in cui lo si informa di una richiesta di risarcimento presentata contro un Assicurato, qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da fatti denunciati nella richiesta di risarcimento precedentemente trasmessa alla Società o denunciante un atto illecito che è lo stesso atto illecito denunciato nella richiesta di risarcimento precedentemente notificata o è correlato ad esso, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata alla Società alla data in cui è stata trasmessa la prima comunicazione.
Se, durante il periodo di durata della polizza o il periodo di estensione della garanzia, l'Assicurato viene a conoscenza di circostanze in base alle quali sia ragionevolmente possibile prevedere che ne derivi una richiesta di risarcimento contro l’Assicurato, e trasmette una comunicazione scritta alla Società informandola delle suddette circostanze e spiegandogli i motivi per cui si prevede che venga presentata una richiesta di risarcimento, con tutti i dettagli relativi alle date ed alle persone coinvolte, qualsiasi richiesta di risarcimento che venga successivamente presentata contro l’Assicurato e notificata alla Società, derivante da tali
circostanze o denunciante un qualsiasi atto illecito che sia lo stesso atto illecito denunciato o implicato da queste circostanze, o sia correlato a tale atto, sarà considerata come presentata contro l'Assicurato e notificata alla Società alla data in cui è stata trasmessa per la prima volta la notifica delle circostanze.
4.2 Modalità di conduzione della difesa
L'Assicurato ha il diritto e il dovere di difendersi contro qualsiasi richiesta di risarcimento e di contestarla. E’ condizione essenziale dell’assicurazione che l'Assicurato non ammetta né si assuma alcuna responsabilità, non stipuli alcun accordo per una composizione extragiudiziale con la controparte, non aderisca ad alcuna richiesta di danni e non si accolli alcun costo di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta della Società. L’approvazione da parte della Società non potrà essere negata senza ragione, purché alla Società sia effettivamente stato concesso di associarsi totalmente nella difesa e nella negoziazione di transazioni relative a qualsiasi richiesta di risarcimento al fine di raggiungere una decisione su basi di ragionevolezza.
4.3 Statistiche sinistri
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, 30/10 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• breve descrizione e data di accadimento dell’evento,
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva
• sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o mail o pec assegnando alla Società non oltre 20 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo con un massimo del 20% (venti) del Premio Xxxxx Xxxxx.
Data Il Contraente