Convenzione
Convenzione
relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci1
Conclusa il 20 maggio 1987
Approvata dall’Assemblea federale l’8 ottobre 19872
Strumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 28 ottobre 1987 Entrata in vigore il 1° gennaio 1988
La Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione Svizzera (qui di seguito denominati «Paesi dell’AELS») e la Comunità Economica Europea (qui di seguito denominata «Comunità»),
considerando gli accordi di libero scambio tra la Comunità e ciascun Paese dell’AELS,
considerando la dichiarazione comune sulla creazione di uno spazio economico euro- peo, adottata dai ministri dei Paesi dell’AELS e dagli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee il 9 aprile 1984 a Lussemburgo, in parti- colare per quanto riguarda la semplificazione delle formalità alle frontiere e delle re- gole sull’origine,
considerando che, nel quadro delle iniziative di potenziamento del mercato interno, la Comunità ha deciso di introdurre, con effetto dal 1° gennaio 1988, un documento am- ministrativo unico da usarsi negli scambi intracomunitari,
considerando che è inoltre opportuno semplificare le formalità degli scambi di merci tra la Comunità e i Paesi dell’AELS, nonché tra questi stessi Paesi, in particolare ìn- troducendo un documento amministrativo unico,
considerando che nessuna disposizione della presente Convenzione può interpretarsi nel senso che dispensi le Parti contraenti dagli obblighi che ad esse incombono ai sensi di altri accordi internazionali,
hanno deciso di concludere la seguente Convenzione:
RU 1988 301; FF 1987 II 1218
1 La Conv. concerneva originariamente le seguenti Parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d’Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d’Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera.
Il 1° gen. 1995, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alle Comunità europee e da tale data non sono più Parti contraenti auto- nome della Convenzione.
2 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF dell’8 ott. 1987 (RU 1988 300).
Disposizioni generali
Art. 13
1. La presente Convenzione stabilisce talune misure volte a semplificare le formalità negli scambi di merci tra le Parti contraenti, principalmente con l’introduzione di un documento amministrativo unico (in appresso denominato «documento unico») da utilizzare per qualsiasi regime all’esportazione e all’importazione nonché per un re- gime di transito comune (in appresso denominato «transito») applicabile agli scambi tra le Parti contraenti, indipendentemente dal tipo e dall’origine delle merci.
2. Ai fini della presente Convenzione, con il termine «Paese terzo» s’intende qualsiasi Paese che non sia Parte contraente della presente Convenzione.
3. A decorrere dalla data in cui, a norma dell’articolo 11bis, un Paese aderisce alla Convenzione come nuova Parte contraente, tutti i riferimenti ai Paesi AELS contenuti nella presente Convenzione si applicano mutatis mutandis a questo Paese, unicamente ai fini della convenzione stessa.
Art. 2
Quando delle merci formano oggetto di scambi tra Parti contraenti, le formalità rela- tive a detti scambi sono espletate mediante un documento unico, rilasciato in base ad una dichiarazione stabilita su un formulario, i cui modelli figurano nell’allegato I della presente Convenzione. A seconda dei casi, il documento unico vale come dichiara- zione o documento di esportazione, di transito o d’importazione.
Art. 3
Una Parte contraente può richiedere, oltre al documento unico, altri documenti ammi- nistrativi soltanto quando questi sono:
– esplicitamente richiesti per l’applicazione di norme vigenti in una Parte con- traente, per cui il documento unico non sarebbe di per sé sufficiente;
– previsti da convenzioni internazionali alle quali aderisca la Parte contraente;
– richiesti agli operatori per farli beneficiare, dietro loro richiesta, di un vantag- gio o di una agevolazione particolare.
Art. 4
1. La presente Convenzione non impedisce alle Parti contraenti di applicare proce- dure semplificate, fondate o no sull’impiego dell’informatica, per consentire agli ope- ratori l’ulteriore snellimento delle formalità.
2. In particolare, le procedure semplificate possono consistere nel dispensare gli ope- ratori dal presentare all’ufficio doganale le merci in questione e la relativa dichiarazione, oppure nel consentire loro di redigere una dichiarazione incompleta. In
3 Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
tali casi, una dichiarazione che, con l’accordo delle autorità competenti, può essere una dichiarazione globale periodica, dovrà essere presentata successivamente, nei ter- mini fissati da tali autorità.
Nei casi previsti al paragrafo 1, gli operatori possono essere autorizzati a utilizzare documenti commerciali in sostituzione del documento unico.
Quando, nell’espletamento delle formalità riguardanti le procedure d’esportazione e di importazione, si utilizzi il documento unico, gli interessati possono allegarvi, su autorizzazione delle autorità competenti, le distinte commerciali contenenti la desi- gnazione delle merci, invece dei fogli aggiuntivi del documento unico.
3. La presente Convenzione non osta alla facoltà delle Parti contraenti di:
– dispensare dal documento unico per le spedizioni postali di lettere e pacchi;
– dispensare dalle dichiarazioni scritte;
– concludere tra di loro convenzioni o accordi ai fini di una maggiore semplifi- cazione delle formalità relative alla totalità o a parte dei loro interscambi;
– consentire l’uso di distinte di carico per l’espletamento delle formalità di tran- sito relativo a spedizioni che comportano più tipi di merci, invece dei fogli aggiuntivi del documento unico;
– consentire la stesura di dichiarazioni, eventualmente su carta vergine, con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni fissate dalle autorità com- petenti;
– consentire alle autorità competenti di esigere che i dati necessari all’espleta- mento delle formalità in questione siano introdotti nel loro sistema informa- tizzato di trattamento delle dichiarazioni, eventualmente senza esigere una di- chiarazione scritta;
– permettere alle autorità competenti, in caso di ricorso ad un sistema informa- tizzato di trattamento delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione di esportazione, importazione o transito sia costituita o dal documento unico edito da detto sistema o, qualora tale documento non sia edito, dalla compu- terizzazione dei dati;
– applicare ogni agevolazione adottata mediante decisione del comitato con- giunto previsto dall’articolo 11 paragrafo 3.
Formalità
Art. 5
1. Le disposizioni relative all’espletamento, mediante il documento unico, delle for- malità richieste per l’esportazione, il transito e l’importazione di merci sono stabilite nell’allegato Il della presente Convenzione.
2. I codici da impiegare nei moduli riprodotti nell’allegato I figurano nell’allegato III della presente Convenzione.
Art. 6
1. La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali delle Parti con- traenti, ammessa dalle autorità competenti del Paese in cui vengono espletate le for- malità d’esportazione o di transito. Le autorità doganali del Paese di destinazione o di transito possono eventualmente richiedere al dichiarante o al suo rappresentante in tale Paese una traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lin- gue ufficiali del Paese stesso.
2. In deroga al paragrafo 1, la dichiarazione verrà compilata in una delle lingue uffi- ciali del Paese d’importazione in tutti i casi in cui la dichiarazione sia compilata in tale Paese su esemplari del formulario di dichiarazione diversi da quelli presentati alle autorità doganali del Paese d’esportazione o di partenza.
Art. 7
1. Per ogni fase di un’operazione di scambio di merci tra le Parti contraenti, il dichia- rante o il suo rappresentante possono utilizzare gli esemplari di dichiarazione neces- sari all’espletamento delle formalità relative alla singola fase in questione, cui pos- sono essere uniti, se del caso, gli esemplari necessari all’espletamento delle formalità relative ad una delle fasi successive dell’operazione stessa.
2. Il beneficio delle disposizioni previste dal paragrafo 1 non è subordinato ad alcuna condizione particolare stabilita dalle autorità competenti.
3. Tuttavia, fatte salve le disposizioni specifiche concernenti il traffico di collettame, le autorità di cui sopra possono prevedere che le formalità relative alle operazioni di esportazione e di transito siano espletate su di un unico formulario, mediante gli esem- plari corrispondenti a dette formalità.
Art. 8
Nei casi contemplati all’articolo 7, le autorità competenti accertano, nella misura del possibile, la concordanza delle indicazioni riportate sugli esemplari di dichiarazione compilati durante le varie fasi delle operazioni in questione.
Assistenza amministrativa
Art. 9
1. Per garantire il corretto funzionamento degli scambi commerciali tra le Parti con- traenti e per facilitare l’accertamento di eventuali irregolarità o infrazioni, le autorità doganali dei Paesi interessati, su richiesta oppure d’ufficio, quando ritengano di farlo nell’interesse di un’altra Parte contraente, si comunicheranno tutte le informazioni disponibili (comprese le constatazioni e gli accertamenti amministrativi) che atten- gano alla corretta attuazione della presente Convenzione.
2. L’assistenza può essere sospesa o rifiutata, totalmente o parzialmente, se il Paese al quale viene richiesta ritiene che essa possa pregiudicare la propria sicurezza, il pro- prio ordine pubblico o altri interessi fondamentali oppure possa costituire violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
3. Se l’assistenza è sospesa o rifiutata, la decisione e i relativi motivi devono senza indugio essere notificati al Paese richiedente.
4. Se le autorità doganali di un Paese chiedono un tipo di assistenza che a loro volta non potrebbero fornire devono porre in rilievo tale impossibilità nella loro richiesta. Le autorità doganali interpellate hanno la facoltà di accogliere o respingere la richie- sta.
5. Le informazioni ottenute in conformità del paragrafo 1 saranno utilizzate unica- mente per gli scopi della presente Convenzione e ad esse verrà riconosciuta dal Paese ricevente la stessa protezione di cui beneficiano le informazioni dello stesso tipo a norma delle leggi di detto Paese. Tali informazioni possono essere utilizzate per altri scopi soltanto con il consenso scritto dell’autorità doganale che le fornisce e sono sottoposte alle restrizioni stabilite da tale autorità.
Comitato congiunto
Art. 10
1. È istituito un comitato congiunto nel quale sono rappresentate le Parti contraenti della presente Convenzione.
2. Il comitato congiunto delibera di comune accordo.
3. Il comitato congiunto si riunisce in caso di necessità e almeno una volta all’anno. Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
4. Il comitato congiunto stabilisce il proprio regolamento interno, che conterrà, tra l’altro, disposizioni riguardanti l’organizzazione delle riunioni nonché la nomina e la durata in carica del presidente.
5. Il comitato congiunto può decidere di istituire qualsiasi sottocomitato o gruppo di lavoro che possa assisterlo nell’assolvimento delle proprie funzioni.
Art. 11
1. Compito del comitato congiunto è di gestire la presente Convenzione e di garan- tirne la corretta applicazione. A tal fine, esso deve regolarmente essere informato dalle Parti contraenti sulle esperienze nell’applicazione della Convenzione, formulare rac- comandazioni e prendere decisioni nei casi di cui al paragrafo 3.
2. In particolare, il comitato congiunto raccomanda:
a) modifiche della presente Convenzione;
b) ogni altra misura utile all’applicazione della stessa.
3. Il Comitato congiunto adotta, mediante decisione, le eventuali modifiche agli alle- gati della presente Convenzione, le agevolazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ul- timo trattino e l’invito a Paesi terzi, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, ad aderire alla presente Convenzione secondo la procedura di cui all’articolo 11bis. Ad eccezione delle decisioni relative all’invito a dei Paesi terzi, le Parti contraenti applicano tali decisioni conformemente alle rispettive legislazioni.4
4. Se il rappresentante di una Parte contraente nel comitato congiunto accetta una decisione con riserva dell’osservanza delle proprie norme costituzionali, la decisione entra in vigore, qualora non precisi la data, il primo giorno del secondo mese succes- sivo alla notifica dello scioglimento della riserva.
5. La decisione del comitato congiunto di cui al paragrafo 3, che invita un Paese terzo ad aderire alla presente Convenzione, è trasmessa al Segretariato generale del Consi- glio delle Comunità europee, che la comunica al Paese terzo interessato unitamente al testo della Convenzione in vigore a quella data.5
6. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 5, il Paese terzo in questione può essere rappresentato da osservatori nel Comitato congiunto, nei sottocomitati o nei gruppi di lavoro.6
Adesione dei Paesi terzi7
Art. 11bis 8
1. Qualsiasi Paese terzo a cui, previa decisione del Comitato congiunto, il depositario della Convenzione rivolga un invito in tal senso può diventare Parte contraente della Convenzione.
2. Il Paese terzo invitato diventa Parte contraente della presente Convenzione depo- sitando uno strumento di adesione presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Allo strumento è acclusa una traduzione della Convenzione nella(e) lingua(e) ufficiale(i) del Paese terzo che aderisce.
3. L’adesione ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
4. Il depositario notifica a tutte le Parti contraenti la data di deposito dello strumento di adesione e la data in cui entra in vigore l’adesione.
4 Nuovo testo giusta l’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
5 Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
6 Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
7 Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1°
lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
8 Introdotto dall’Acc. del 25 set. 1995, approvato dall’AF il 22 mar. 1995 e in vigore dal 1° lug. 1994 (RU 1996 1049 1960 1048; FF 1995 II 1).
5. Le raccomandazioni e decisioni di cui all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, adottate dal Comitato congiunto tra la data di cui al paragrafo 1 di tale articolo e la data di entrata in vigore di un’adesione, vengono comunicate anche al Paese terzo invitato tramite il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee.
L’accettazione di questi atti viene dichiarata nello strumento di adesione o in uno stru- mento a parte, depositato presso il Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee entro sei mesi dalla comunicazione. Qualora la dichiarazione non venga pre- sentata entro questo termine, l’adesione viene considerata non valida.
Disposizioni finali
Art. 12
Ciascuna Parte contraente adotta le misure atte a garantire che le disposizioni della presente Convenzione vengano effettivamente e armoniosamente applicate, tenendo presente la necessità di ridurre per quanto possibile formalità imposte negli scambi e l’esigenza di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti alle difficoltà che insor- gono nell’applicazione delle suddette disposizioni.
Art. 13
Le Parti contraenti si tengono reciprocamente informate delle disposizioni che esse adottano per l’attuazione della presente Convenzione.
Art. 14
Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
Art. 15
1. La presente Convenzione si applica, da un lato, ai territori ai quali è applicabile il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in conformità delle disposizioni di detto trattato, e, dall’altro, ai territori dei Paesi dell’AELS.
2. La presente Convenzione si applica anche al Principato del Liechtenstein, finché esso rimanga vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doga- nale9.
Art. 16
Ogni Parte contraente può recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto di dodici mesi comunicato al depositario, di cui all’articolo 17, il quale prov- vede a informarne tutte le Parti contraenti.
9 RS 0.631.112.514
Art. 17
1. La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 1988, sempreché le Parti contraenti abbiano depositato, entro il 1° novembre 1987, i rispettivi atti di ratifica presso il segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee, che agisce in qualità di depositario.
2. Se la presente Convenzione non è posta in vigore al 1° gennaio 1988, essa entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito dell’ultimo atto di ratifica.
3. Il depositario notifica alle Parti contraenti la data del deposito dell’atto di ratifica di ciascuna Parte contraente e la data di entrata in vigore della convenzione.
Art. 18
La presente Convenzione, redatta in esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, islandese, italiana, norvegese, olandese, portoghese, spa- gnola, svedese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee che ne rimette copia certificata conforme a ciascuna Parte contraente.
Fatto a Interlaken, il 20 maggio dell’anno millenovecentottantasette.
(Seguono le firme)
Modelli di formulari citati nell’articolo 2 della convenzione
Il presente allegato contiene:11
Appendice 1: modello di formulario del documento unico di cui all’allegato II arti- colo 1 paragrafo 1 lettera a);
Appendice 2: modello di formulario del documento unico di cui all’allegato II arti- colo 1 paragrafo 1 lettera b);
Appendice 3: modello di foglio aggiuntivo di cui all’allegato II articolo 1 paragrafo 2 lettera a);
Appendice 4: modello di foglio aggiuntivo di cui all’allegato II articolo 1 paragrafo 2 lettera b).
10 Aggiornato dalla Dec. 1/2006 del Comitato congiunto del 25 ott. 2006,in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2007 (RU 2007 4115).
11 Questi moduli non sono pubblicati nella RU. Possono essere ottenuti presso la Direzione generale delle dogane, sezione Materiale e stampati, Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx/xxxx/00000/xxxxx.xxxx?xxxxxxx
Stampa, compilazione ed uso del documento unico
Stampa del documento unico
Art. 1
(1) Fatta salva la possibilità di uso frazionato prevista dall’appendice 3 del presente allegato, i formulari del documento unico consistono di otto esemplari, sotto forma di:
a) un fascicolo di xxxx xxxxx consecutivi, conforme al modello figurante nell’ap- pendice 1 dell’allegato I, oppure
b) in particolare quando la stampa avviene mediante un sistema computerizzato di elaborazione delle dichiarazioni, due fascicoli di quattro fogli consecutivi, in conformità del modello figurante nell’appendice 2 dell’allegato I.
(2) Il documento unico può essere completato, ove occorra, da fogli aggiuntivi sotto forma di:
a) un fascicolo di xxxx xxxxx consecutivi, conforme al modello figurante nell’ap- pendice 4 dell’allegato I;
b) due fascicoli di quattro fogli consecutivi, in conformità del modello figurante nell’appendice 4 dell’allegato 7.
(3) In deroga al paragrafo 2, le parti contraenti hanno la facoltà di non autorizzare l’uso di formulari aggiuntivi qualora sia usato un sistema informatizzato per la stampa e l’elaborazione di tali dichiarazioni.
(4) Gli utenti potranno utilizzare formulari prestampati, comprendenti soltanto gli esemplari del modello di cui all’allegato I richiesti per completare le loro dichiara- zioni.
(5) Nell’angolo superiore sinistro del formulario, le parti contraenti possono stampare un contrassegno d’identificazione della parte contraente interessata. Quando tali do- cumenti sono presentati in un altro Paese contraente, tale contrassegno non osta all’ac- cettazione della dichiarazione.
Art. 2
(1) I formulari sono stampati su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di al- meno 40 grammi al metro quadro. L’opacità di questa carta deve essere tale che le indicazioni che figurano su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni sull’altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni e sgualciture. La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia,
12 Aggiornato dagli art. 1 delle Dec. n. 1/89 della Commissione mista del 3 mag. 1989 (RU 1989 1265), n. 1/2000 del Comitato congiunto CE-EFTA del 20 dic. 2000 (RU 2018 1193) e n. 1/2006 del Comitato congiunto del 25 ott. 2006, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 2007 (RU 2007 4115).
per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito (1, 4 e 5), le caselle n. 1 (esclusa la sottocasella centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per
quanto riguarda la prima sottocasella posta a sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno fondo verde. I caratteri dei formulari sono stampati in verde.
(1bis) I vari esemplari dei formulari sono contraddistinti da un margine colorato, rea- lizzato come segue:
a) sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici 1 e 3 dell’allegato 1:
– gli esemplari 1, 2, 3 e 5 recano sul bordo destro un margine continuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu;
– gli esemplari 4, 6, 7 e 8 recano sul bordo destro un margine discontinuo, rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;
b) sui formulari conformi ai modelli di cui alle appendici 2 e 4 dell’allegato I, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 recano sul bordo destro un margine continuo e, a destra di questo, un margine discontinuo, rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.
La larghezza di detti margini è di circa 3 mm. Il margine discontinuo è costituito da una successione di quadrati di 3 millimetri di lato, distanziati l’uno dall’altro di 3 millimetri.
(2) L’appendice 1 specifica quali sono gli esemplari sui quali devono risultare a ri- calco i dati figuranti nei formulari. Nell’appendice 2 è specificato in quali esemplari devono risultare a ricalco i dati figuranti nei fogli aggiuntivi.
(3) Il formato dei formulari è di 210 per 297 millimetri, con una tolleranza massima di 5 millimetri in meno e di 8 millimetri in più nel senso della lunghezza.
(4) Le parti contraenti possono esigere che i formulari rechino anche il nome e l’in- dirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l’identificazione.
Compilazione del documento unico
Art. 3
(1) I formulari sono compilati conformemente alle istruzioni date nell’appendice 3.
(2) Quando le formalità sono espletate mediante sistemi informatizzati pubblici o pri- vati, le autorità competenti autorizzano gli interessati che ne facciano richiesta a so- stituire la firma manoscritta con un procedimento tecnico di identificazione che, ove occorra, può fondarsi sull’uso di codici e ha le stesse conseguenze giuridiche della firma manoscritta. Tale agevolazione è concessa solo qualora siano soddisfatte le con- dizioni tecniche e amministrative fissate dalle autorità competenti.
(3) Qualora per l’espletamento delle formalità ci si avvalga di sistemi informatizzati pubblici o privati che permettano anche la stampa automatica delle dichiarazioni, le autorità competenti possono disporre che le dichiarazioni stesse siano direttamente autenticate da tali sistemi, anziché procedere all’apposizione manuale o meccanica del timbro dell’ufficio doganale e della firma del funzionario competente.
Uso del documento unico
Art. 4
Le disposizioni relative all’uso del documento unico figurano nell’appendice 3.
Art. 5
(1) Quando per l’espletamento delle formalità di esportazione, transito e/o importa- zione venga utilizzato il fascicolo del documento unico in fasi successive, ogni per- sona che intervenga nell’operazione è tenuta a rispondere soltanto dei dati relativi alla procedura da esso richiesta in veste di dichiarante, di obbligato principale o di rappre- sentante di uno di questi.
(2) Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’interessato, quando faccia uso di un documento unico rilasciato in una fase anteriore dell’operazione in corso, è tenuto, prima di presentare la dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l’esattezza dei dati citati, la loro rispondenza alle merci alle quali si riferiscono ed alla procedura richiesta e, se necessario, è tenuto a completarli.
(3) Nei casi previsti al paragrafo 2, l’interessato deve immediatamente informare l’amministrazione doganale qualora constati divergenze fra le merci di cui si tratta e i dati indicati dal documento.
Art. 6
(1) Per l’esportazione di merci dal territorio di una parte contraente sono richiesti gli esemplari 1, 2 e 3, conformi ai modelli riportati nell’appendice 1 dell’allegato 1, op- pure gli esemplari 1/6, 2/7 e 3/8 conformi ai modelli riportati nell’appendice 2 dell’al- legato I.
(2) Ai fini del transito, devono essere utilizzati gli esemplari n. 1, 4 e 5 conformi al modello figurante nell’appendice 1 dell’allegato I o gli esemplari n. 1/6 e 4/5 (due volte) conformi al modello figurante nell’appendice 2 dell’allegato I.
(3) Per l’importazione di merci nel territorio di una parte contraente, sono richiesti gli esemplari 6, 7 e 8, conformi ai modelli contenuti nell’appendice 1 dell’allegato I, oppure gli esemplari 1/6, 2/7 e 3/8, conformi ai modelli contenuti nell’appendice 2 dell’allegato I.
Deposito della dichiarazione
Art. 7
(1) Le dichiarazioni devono essere corredate, nei limiti stabiliti dall’articolo 3 della convenzione, dei documenti necessari affinché le merci alle quali si riferiscono siano vincolate al regime richiesto.
(2) La presentazione presso l’ufficio doganale della dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell’interessato di dichiarare le
relative merci per il regime richiesto e, fatta salva l’eventuale applicazione di dispo- sizioni repressive, impegna la responsabilità del richiedente, conformemente alle di- sposizioni in vigore nelle parti contraenti, per quanto riguarda:
– l’esattezza delle indicazioni riportata nella dichiarazione,
– l’autenticità dei documenti allegati e
– l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.
Art. 8
Nei casi in cui si richiedano esemplari supplementari del documento unico o della dichiarazione, gli interessati possono avvalersi a tal fine e per quanto necessario di fogli aggiuntivi o di fotocopie del documento o della dichiarazione di cui si tratta. Le autorità competenti accettano tali esemplari supplementari al pari dei documenti ori- ginali, purché li ritengano di qualità e leggibilità soddisfacenti.
Indicazione degli esemplari dei formulari di cui alle appendici 1 e 3 dell’allegato I nei quali i dati annotati devono risultare a ricalco
(a partire dall’esemplare n. 1)
I. Caselle per gli operatori
Numero della casella | Numero degli esemplari | Numero della casella | Numero degli esemplari |
1 | da 1 a 8 | 29 | da 1 a 3 |
salvo la sottocasella centrale: | 30 | da 1 a 3 | |
da 1 a 3 | 31 | da 1 a 8 | |
2 | da 1 a 5* | 32 | da 1 a 8 |
3 | da 1 a 8 | 33 | La sottocasella |
4 | da 1 a 8 | a sinistra: | |
5 | da 1 a 8 | da 1 a 8 | |
6 | da 1 a 8 | Altre | |
sottocaselle: | |||
7 | da 1 a 3 | da 1 a 3 | |
8 | da 1 a 5* | 34a | da 1 a 3 |
9 | da 1 a 3 | 34b | da 1 a 3 |
10 | da 1 a 3 | 35 | da 1 a 8 |
11 | da 1 a 3 | 36 | |
12 | 37 | da 1 a 3 | |
13 | da 1 a 3 | 38 | da 1 a 8 |
14 | da 1 a 4 | 39 | da 1 a 3 |
15 | da 1 a 8 | 40 | da 1 a 5* |
15a | da 1 a 3 | 41 | da 1 a 3 |
15b | da 1 a 3 | 42 | |
16 | 1, 2, 3, 6, 7 e 8 | 43 | |
17 | da 1 a 8 | 44 | da 1 a 5* |
17a | da 1 a 3 | 45 | |
17b | da 1 a 3 | 46 | da 1 a 3 |
18 | da 1 a 5* | 47 | da 1 a 3 |
19 | da 1 a 5* | 48 | da 1 a 3 |
20 | da 1 a 3 | 49 | da 1 a 3 |
21 | da 1 a 5* | 50 | da 1 a 8 |
22 | da 1 a 3 | 51 | da 1 a 8 |
23 | da 1 a 3 | 52 | da 1 a 8 |
24 | da 1 a 3 | 53 | da 1 a 8 |
25 | da 1 a 5* | 54 | da 1 a 4 |
26 | da 1 a 3 | 55 | – |
27 | da 1 a 5* | 56 | – |
28 | da 1 a 3 |
II. Caselle riservate all’amministrazione
Numero della casella | Numero degli esemplari | Numero della casella | Numero degli esemplari |
A | da 1 a 4** | F | – |
B | da 1 a 3 | G | – |
C | da 1 a 8** | H | – |
D | da 1 a 4 | I | – |
E | – | J | – |
* Gli interessati non possono essere obbligati in nessun caso a completare tali caselle sugli esemplari n. 5 e n. 7 quando si tratti di operazioni di transito. | |||
** Il Paese di esportazione può stabilire se tali dati debbano figurare o non sugli esemplari ci- tati. |
Indicazione degli esemplari dei formulari di cui alle appendici 2 e 4 dell’allegato I nei quali i dati annotati
devono risultare a ricalco
(a partire dall’esemplare n. 1)
I. Caselle per gli operatori
Numero della casella | Numero degli esemplari | Numero della casella | Numero degli esemplari |
1 | da 1 a 4 | 29 | da 1 a 3 |
salvo la sottocasella centrale: | 30 | da 1 a 3 | |
da 1 a 3 | 31 | da 1 a 4 | |
2 | da 1 a 4 | 32 | da 1 a 4 |
3 | da 1 a 8 | 33 | La sottocasella |
4 | da 1 a 4 | a sinistra: | |
5 | da 1 a 4 | da 1 a 4 | |
6 | da 1 a 4 | Altre | |
sottocaselle: | |||
7 | da 1 a 3 | da 1 a 3 | |
8 | da 1 a 4 | 34a | da 1 a 3 |
9 | da 1 a 3 | 34b | da 1 a 3 |
10 | da 1 a 3 | 35 | da 1 a 4 |
11 | da 1 a 3 | 36 | da 1 a 3 |
12 | da 1 a 3 | 37 | da 1 a 3 |
13 | da 1 a 3 | 38 | da 1 a 4 |
14 | da 1 a 4 | 39 | da 1 a 3 |
15 | da 1 a 4 | 40 | da 1 a 4 |
15a | da 1 a 3 | 41 | da 1 a 3 |
15b | da 1 a 3 | 42 | da 1 a 3 |
16 | da 1 a 3 | 43 | da 1 a 3 |
17 | da 1 a 4 | 44 | da 1 a 4 |
17a | da 1 a 3 | 45 | da 1 a 3 |
17b | da 1 a 3 | 46 | da 1 a 3 |
18 | da 1 a 4 | 47 | da 1 a 3 |
19 | da 1 a 4 | 48 | da 1 a 3 |
20 | da 1 a 3 | 49 | da 1 a 3 |
21 | da 1 a 4 | 50 | da 1 a 4 |
22 | da 1 a 3 | 51 | da 1 a 4 |
23 | da 1 a 3 | 52 | da 1 a 4 |
24 | da 1 a 3 | 53 | da 1 a 4 |
25 | da 1 a 4 | 54 | da 1 a 4 |
26 | da 1 a 3 | 55 | – |
27 | da 1 a 4 | 56 | – |
28 | da 1 a 3 |
II. Caselle riservate all’amministrazione
Numero della casella | Numero degli esemplari | Numero della casella | Numero degli esemplari |
A | da 1 a 4* | F | – |
B | da 1 a 3 | G | – |
C | da 1 a 4 | H | – |
D/J | da 1 a 4 | I | – |
E/J | – | ||
* Il Paese di esportazione può stabilire se tali dati debbano figurare o non sugli esemplari ci- tati. |
Istruzioni per l’uso dei formulari del documento unico
Titolo 1
A. Presentazione generale
Vi sono vari modi di usare i formulari; tali possibilità possono essere distinte in due categorie
– uso completo, o
– uso frazionato.
I. Uso completo
Si tratta dei casi in cui l’interessato ricorre, nel momento in cui espleta le formalità di esportazione, al formulario che comprende gli esemplari occorrenti per le formalità di esportazione e di transito nonché per quelle da espletare nel Paese di destinazione.
Il formulario usato a tal fine è costituito da otto esemplari:
– esemplare n. 1, che viene trattenuto dalle autorità del Paese di esportazione (formalità di esportazione e di transito);
– esemplare n. 2, usato per le statistiche del Paese di esportazione;
– esemplare n. 3, che è restituito all’esportatore dopo essere stato timbrato dall’ufficio doganale;
– esemplare n. 4, per le operazioni di transito, che deve essere conservato dall’ufficio di destinazione;
– esemplare n. 5, da rinviare nelle operazioni di transito;
– esemplare n. 6, che deve essere trattenuto dalle autorità dello Stato membro di destinazione (per le formalità di importazione);
– l’esemplare n. 7, che sarà utilizzato per la statistica del paese di destinazione (formalità d’importazione);
– esemplare n. 8, che ritorna al destinatario dopo essere stato timbrato dall’uffi- cio doganale.
(Gli esemplari n. 2 e n. 7 possono essere destinati ad altri scopi amministrativi, se- condo le esigenze delle parti contraenti).
Pertanto, il formulario è costituito da un fascicolo di otto esemplari, i cui primi tre si riferiscono alle formalità da espletare nel Paese di esportazione mentre i restanti cin- que riguardano le formalità da espletare nel Paese di destinazione.
Ogni fascicolo di otto esemplari è concepito in modo che, quando le caselle devono contenere una informazione identica nei Paesi interessati, tale informazione viene an- notata direttamente dall’esportatore o dall’obbligato principale sull’esemplare n. 1 e, grazie al trattamento chimico della carta, risulta su tutti gli esemplari. Quando invece, per motivi vari (per esempio, tutela del segreto commerciale, contenuto dell’informa-
zione diverso secondo che si tratti del Paese di esportazione o di quello di destina- zione) l’informazione non deve essere trasmessa da uno Stato all’altro, la desensibi- lizzazione della carta a ricalco limita la copia agli esemplari destinati al Paese di espor- tazione.
Qualora occorra usare la stessa casella per contenuti diversi nel Paese di destinazione, si dovrà ricorrere alla carta carbone per riprodurre questi nuovi dati sugli esemplari dal numero 6 al numero 8.
Tuttavia, soprattutto qualora si ricorra ad un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni, è possibile, anziché ricorrere al succitato fascicolo di otto esem- plari, utilizzare due fascicoli di quattro esemplari aventi ciascuno una doppia fun- zione: 1/6, 2/7, 3/8, 415; il primo fascicolo corrisponde, per quanto riguarda i dati da riportarvi, agli esemplari dal numero 1 al numero 4, mentre il secondo fascicolo cor- risponde agli esemplari dal numero 5 al numero 8. In tale ipotesi, per ogni fascicolo deve essere evidenziata la numerazione degli esemplari utilizzati, cancellando, a mar- gine di ogni esemplare, la numerazione che riguarda quelli non utilizzati.
Ogni fascicolo di quattro esemplari così presentato è concepito in modo che le infor- mazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino trascritte grazie al trattamento chi- mico della carta.
2. Uso frazionato
Si tratta dei casi in cui l’interessato non voglia usare il fascicolo completo descritto al precedente punto I. Egli può quindi ricorrere, in ogni fase (esportazione, transito o importazione) dell’operazione di scambio di merci fra parti contraenti, agli esemplari di dichiarazione occorrenti all’espletamento delle formalità riguardanti una singola fase. Inoltre, egli può, se lo desidera, allegare a tali esemplari quelli necessari all’espletamento delle formalità relative alla fase o alle fasi successive dell’opera- zione.
L’uso frazionato consente pertanto varie combinazioni, ed i numeri degli esemplari sono identici a quelli già citati nel precedente punto l.
A titolo di esempio, sono possibili le seguenti combinazioni:
– sola esportazione: esemplari numeri 1, 2 e 3;
– esportazione + transito: esemplari n. 1, 2, 3, 4 e 5;
– esportazione + importazione: esemplari numeri 1, 2, 3, 6, 7 e 8;
– solo transito: esemplari n. 1, 4 e 5;
– transito + importazione: esemplari numeri 1, 4, 5, 6, 7 e 8;
– sola importazione: esemplari numeri 6, 7 e 8.
Oltre ai casi presentati, esistono circostanze in cui è necessario attestare a destinazione il carattere comunitario delle merci in questione senza che si sia fatto ricorso alla pro- cedura di transito. In casi del genere, si dovrà ricorrere all’esemplare previsto a tal fine (esemplare n. 4), separatamente, oppure unitamente ad uno dei fascicoli prece- dentemente descritti. Qualora, ai sensi della regolamentazione comunitaria, il docu- mento che giustifica il carattere comunitario delle merci debba essere redatto in tre
esemplari, è necessario presentare esemplari supplementari o fotocopie dell’esem- plare numero 4.
B. Informazioni richieste
I formulari in questione contengono tutti i dati che possono essere richiesti dalle Parti contraenti. Alcune caselle devono essere compilate obbligatoriamente, mentre altre lo saranno soltanto su richiesta dello Stato in cui sono espletate le formalità. In proposito, occorre osservare strettamente la parte di queste istruzioni che riguarda l’uso delle varie caselle.
Comunque, fatta salva l’applicazione delle procedure semplificate, i rispettivi elenchi completi delle caselle che possono essere completate in ogni fase di un’operazione di scambio tra le parti contraenti, comprese quelle richieste soltanto in caso di applica- zione di regolamentazioni specifiche, sono i seguenti:
– formalità di esportazione: caselle nn. 1 (prima e seconda sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 54;
– formalità di transito: caselle nn. 1 (terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 15a, 17, 17a, 18, 19, 21, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33 (prima sottocasella), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56;
– formalità di importazione: caselle numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 54;
– per il documento che attesta il carattere comunitario delle merci (T 2 L): ca- selle numeri 1 (eccettuata la seconda sottocasella), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44, 54.
C. Modalità di uso del formulario
Ogniqualvolta si ricorra ad un fascicolo che comprende almeno un esemplare utiliz- zabile in un Paese diverso da quello in cui esso è stato inizialmente redatto, occorre compilare i formulari con la macchina da scrivere o mediante procedimento mecca- nografico o simile. Per facilitare la compilazione a macchina è necessario introdurre il formulario in modo tale che la prima lettera del dato da scrivere nella caselle n. 2 venga apposta nella piccola casella di posizionamento che figura nell’angolo supe- riore sinistro.
Qualora tutti gli esemplari facenti parte del fascicolo siano destinati ad essere usati nel medesimo Paese, essi possono essere anche compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello, scritte con inchiostro a condizione che tale facoltà sia previ- sta in questo Stato. Lo stesso vale per le informazioni che potrebbero apparire sugli esemplari utilizzati nel regime del transito.
I formulari non possono recare alcuna raschiatura, cancellatura, aggiunta o interlinea. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate, ed aggiungendovi eventualmente quelle desiderate. Qualsiasi modifica in tal modo effet- tuata deve essere siglata dalla persona che l’ha apportata ed espressamente convalidata dalle autorità competenti le quali, se del caso, possono esigere la presentazione di una nuova dichiarazione.
Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riprodu- zione invece di essere compilati con i sistemi sopraccitati. Possono inoltre essere editi e compilati con un procedimento tecnico di riproduzione a conizione che le disposi- zioni relative ai modelli, alla carta, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, alla proibizione di raschiature e aggiunte, modifiche o interlinee o al- tre, siano strettamente osservate.
Devono essere riempite, se richieste, unicamente le caselle recanti un numero d’or- dine. Le altre, indicate con una lettere maiuscola, sono riservate esclusivamente all’uso interno delle amministrazioni.
Gli esemplari destinati ad essere custoditi presso l’ufficio di esportazione e/o di par- tenza devono recare la firma originale degli interessati. La firma dell’obbligato prin- cipale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutto quanto riguarda l’operazione di transito quale risulta dall’applicazione delle re- lative disposizioni, comprese quelle descritte nella precedente sezione B.
Gli esemplari destinati ad essere custoditi presso l’ufficio di destinazione devono re- care la firma originale degli interessati. Si ricorda che, per le formalità d’esportazione e d’importazione, la firma dell’interessato lo impegna, conformemente alle normative vigenti nelle parti contraenti, per quanto riguarda:
– l’esattezza degli elementi citati nella dichiarazione e che riguardano le forma- lità di cui è responsabile,
– l’autenticità dei documenti allegati, e
– l’osservanza di tutti gli obblighi inerenti all’assegnazione delle merci in que- stione al regime designato.
Per quanto riguarda le formalità di transito e d’importazione, si richiama l’attenzione sull’interesse, per ogni operatore, di verificare il contenuto della propria dichiara- zione. In particolare, ogni differenza constatata dall’interessato tra le merci che egli deve dichiarare e i dati figuranti eventualmente sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest’ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, oc- corre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.
Fatta eccezione per quanto previsto al titolo III, qualora una casella non venga usata, essa deve restare priva di indicazioni o segni.
Titolo II
Informazioni concernenti le varie caselle
I. Formalità da espletare nel Paese di esportazione
Casella numero 1: Dichiarazione
Nella prima suddivisione indicare il codice citato nell’allegato III.
L’indicazione del tipo di dichiarazione (seconda sottocasella) è facoltativa per le parti contraenti.
In caso di transito, occorre riportare il simbolo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xx xxxxx).
Xxxxxxx xxxxxx 0: Esportatore
L’uso di questa casella è facoltativo per la parti contraenti. Indicare il cognome e nome e la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della persona o della società interes- sata. Per quanto riguarda il numero d’identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).
In caso di trasporto di collettame, le parti contraenti possono prevedere che la men- zione «Vari» sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione l’elenco de- gli speditori.
Per quanto riguarda il transito, l’uso di questa casella è facoltativo per le parti con- traenti.
Casella numero 3: Formulari
Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli di formulari e di fogli aggiuntivi utilizzati (per esempio, qualora si presentino un formulario e due fogli aggiuntivi, indicare sul formulario 1/3, sul primo foglio aggiuntivo 2/3 e sul se- condo foglio aggiuntivo 3/3).
Qualora sulla dichiarazione venga dichiarato un articolo soltanto (per esempio quando viene compilata una sola casella «Designazione delle merci»), non indicare nulla in questa casella numero 3, ma indicare soltanto la cifra 1 nella casella numero 5.
Qualora, in luogo di un fascicolo di otto esemplari vengano utilizzati due fascicoli di quattro esemplari, questi ultimi sono ritenuti costituire un solo fascicolo.
Casella numero 4: Distinte di carico
Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale autorizzati dall’autorità competente. Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto concerne le formalità di esportazione.
Casella numero 5: Articoli
Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall’interessato in tutti i formulari e fogli aggiuntivi (o distinte di carico o elenchi di indole commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle «Designazione delle merci» da riem- pire.
Casella numero 6: Totale dei colli
Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli compo- nenti la spedizione di cui trattasi.
Casella numero 7: Numero di riferimento
Trattandosi del riferimento assegnato dall’interessato alla spedizione di cui trattasi, è facoltativo indicarlo.
Casella numero 8: Destinatario
Indicare il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della o delle persone a cui le merci devono essere consegnate.
Casella facoltativa per le parti contraenti quando trattasi di formalità all’esportazione, ma obbligatoria quando trattasi di transito. Tuttavia, in caso di transito, le parti con- traenti possono consentire che tale casella non venga compilata quando il destinatario non risieda sul territorio di una parte contraente. A questo stadio non è obbligatorio indicare il numero d’identificazione.
Casella numero 9: Responsabile finanziario
Casella facoltativa per le parti contraenti (persona responsabile del trasferimento o rimpatrio della valuta relativa all’operazione considerata).
Casella numero 10: Paese di prima destinazione
Casella facoltativa per le parti contraenti, da usarsi secondo le esigenze delle stesse.
Casella numero 11: Paese di transazione
Casella facoltativa per le parti contraenti, da usarsi secondo le esigenze delle stesse.
Casella numero 13: Politica agricola comune (PAC)
Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni relative all’applicazione della politica agricola).
Casella numero 14: Dichiarante o rappresentante dell’esportatore
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome e nome e la ragione sociale nonché l’indirizzo completo della persona o della società interes- sata conformemente alle norme in vigore. In caso d’identità tra il dichiarante e l’espor- tatore, menzionare «Esportatore». Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).
Casella numero 15: Paese d’esportazione
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti per quanto riguarda le for- malità d’esportazione ma obbligatoria ai fini del transito.
Indicare il nome del Paese dal quale sono esportate le merci. Nella casella n. 15a, indicare il codice di tale Paese.
La casella n. 15b è facoltativa per le parti contraenti (indicare la regione da cui sono esportate le merci).
La casella n. 15b non deve essere utilizzata ai fini della procedura di transito
Casella numero 16: Paese d’origine
Casella facoltativa per le parti contraenti. Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione «Vari».
Casella numero 17: Paese di destinazione
Indicare il nome del Paese interessato. Nella casella n. 17a, indicare il codice corri- spondente a tale Paese. In questa fase degli scambi, la casella n. 17b deve restare vuota.
La casella n. 17b non deve essere utilizzata ai fini della procedura di transito.
Casella numero 18: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza
Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto riguarda le formalità di esporta- zione, obbligatoria però qualora si applichi il regime di transito. Indicare l’identità, per esempio il numero o i numeri d’immatricolazione del mezzo o dei mezzi di tra- sporto (camion, nave, vagone, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al momento della presentazione dall’ufficio doganale nel quale sono espletate le formalità di esportazione o di transito, nonché la nazionalità di tale mezzo di tra- sporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso, qualora i mezzi di tra- sporto siano più di uno), conformemente ai codici all’uopo previsti. (Per esempio, qualora la motrice o il rimorchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice).
Per spedizioni a mezzo posta o installazioni fisse non indicare nulla che riguardi nu- mero d’immatricolazione e nazionalità.
In caso di trasporto ferroviario, non indicare la nazionalità.
Negli altri casi, la nazionalità è dato facoltativo per le parti contraenti.
Casella numero 19: Contenitori (Ctr)
Indicare conformemente ai codici all’uopo previsti nell’allegato III la situazione pre- supposta al passaggio della frontiera dello Stato di esportazione, come conosciuta al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione o di transito.
Per quanto concerne il transito, casella facoltativa per le parti contraenti.
Casella numero 20: Condizioni di consegna
Casella facoltativa per le parti contraenti (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).
Casella numero 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti per quanto riguarda l’iden- tità.
Casella d’uso obbligatorio per quanto concerne la nazionalità.
Tuttavia, in caso d’invii tramite posta, trasporto ferroviario o installazioni fisse, non indicare nulla circa il numero d’immatricolazione e la nazionalità.
Indicare il tipo (camion, nave, vagone, aereo), seguito dall’identità, precisando ad esempio il numero d’immatricolazione oppure il nome del mezzo di trasporto attivo (motrice) del quale si presuppone l’utilizzo al momento del passaggio della frontiera del Paese d’esportazione, poi la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo che risulta conosciuto al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione e di transito, conformemente al codice all’uopo previsto.
Si precisa che nel caso di trasporto combinato, o quando vi sono più mezzi di tra- sporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che assicura la movimentazione del tutto (esempio: se si tratta di automezzo su battello marino, il mezzo di trasporto attivo è il battello marino; tra trattore e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è il trattore).
Casella numero 22: Moneta di fatturazione ed importo totale fatturato
Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni contigue concernenti la mo- neta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice all’uopo pre- visto, nonché l’importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate).
Casella numero 23: Tasso di cambio
Casella facoltativa per le parti contraenti (tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato di cui trattasi).
Casella numero 24: Natura della transazione
Casella facoltativa per le parti contraenti (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).
Casella numero 25: Modo di trasporto fino alla frontiera
Indicare, conformemente al codice previsto nell’allegato III, il modo di trasporto cor- rispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci lascino il territorio della parte contraente di esportazione.
Per quanto concerne il transito, l’uso di questa casella è facoltativo per le parti con- traenti.
Casella numero 26: Modo di trasporto interno
Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione, conformemente al codice pre- visto nell’allegato III, della natura del modo di trasporto impiegato all’interno dello Stato interessato).
Casella numero 27: Luogo di xxxxxx
Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il luogo di carico delle merci come è conosciuto al momento dell’espletamento delle formalità di esportazione o di tran- sito, se del caso sotto forma di codice, quando ciò sia previsto, sul mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse devono passare la frontiera dello Stato d’esportazione.
Casella numero 28: Dati finanziari e bancari
Casella facoltativa per le parti contraenti (trasferimento di valute relativo all’opera- zione in questione; elementi relativi alle formalità e modalità finanziarie nonché rife- rimenti bancari).
Casella numero 29: Ufficio d’uscita
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicazione dell’ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lasceranno il territorio della parte contraente interessata).
Casella numero 30: Localizzazione delle merci
Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).
Casella numero 31: Colli e designazione delle merci, marchi e numeri – Numeri contenitori – Quantità e natura
Indicare marchi, numeri, quantità e natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione op- pure la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso; indicare in ogni caso la denominazione commerciale abituale delle merci; per quanto concerne le formalità all’esportazione, questa denominazione deve comprendere gli enunciati necessari all’identificazione delle merci; quando deve essere compilata la casella 33 «Codice delle merci», tale denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. In questa casella vanno iscritte anche le indicazioni ri- chieste da eventuali normative specifiche (accise 1 ecc.). Se vengono impiegati con- tenitori, in questa casella vanno indicati anche i rispettivi marchi d’identificazione.
Se nella casella numero 16 (Paese d’origine) l’interessato ha indicato «Vari», le parti contraenti possono prevedere che sia menzionato, senza tuttavia che si tratti di un obbligo, il nome del Paese d’origine delle merci di cui trattasi.
Casella numero 32: Numero dell’articolo
Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari utilizzati secondo quanto precisato alla casella numero 5.
Qualora la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra 1 deve figurare, in questo caso, nella casella numero 5.
Casella numero 33: Codice delle merci
Indicare il numero di codice corrispondente all’articolo dichiarato.
Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l’uso obbliga- torio.
Casella numero 34: Codice del Paese d’origine
Facoltativo per le parti contraenti
– casella numero 34a (indicazione del codice corrispondente al Paese menzionato nella casella numero 16. Qualora nella casella numero 16 venga apposta la men- zione «Vari», indicare il codice corrispondente al Paese d’origine dell’articolo in questione);
– casella numero 34b (indicazione della regione di produzione delle merci in que- stione).
Casella numero 35: Massa lorda
Casella facoltativa per le parti contraenti per quanto concerne le formalità di esporta- zione ma obbligatoria ai fini del transito. Indicare la massa lorda, espressa in chilo- grammi, delle merci descritte nella casella numero 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci con i relativi imballaggi, esclusi i contenitori ed altre attrezzature per il trasporto.
Casella numero 37: Regime
Indicare il regime per il quale le merci sono dichiarate all’esportazione, conforme- mente ai codici all’uopo previsti.
Casella numero 38: Massa netta
Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella numero 31. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
Per quanto concerne il transito, tale dato è facoltativo per le parti contraenti.
Casella numero 39: Contingenti
Casella facoltativa per le parti contraenti (applicazione della normativa sui contin- genti).
Casella numero 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente
Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimenti ai documenti riguardanti il re- gime amministrativo che ha preceduto l’esportazione in un altro Stato).
Per quanto riguarda il transito e la giustificazione del carattere comunitario delle merci, questo dato è facoltativo per le parti contraenti, tranne quando la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987 ne prevede l’uso obbliga- torio.
Casella numero 41: Unità supplementari
Da riempire all’occorrenza, conformemente alla nomenclatura delle merci. Indicare, per l’articolo corrispondente, la quantità espressa nell’unità prevista nella nomencla- tura delle merci.
Casella numero 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazioni
Dare le informazioni richieste a norma delle regolamentazioni specifiche applicabili nel Paese di esportazione e citare i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione (ivi compresi, se del caso, i numeri di serie degli esemplari di controllo
T numero 5; numero di licenza o permesso d’esportazione; dati riguardanti la regola- mentazione veterinaria e fitosanitaria; numero della distinta di carico, ecc.). Nella sot- tocasella «codice menzioni speciali (MS)» indicare, ove occorra, il numero di codice corrispondente alle menzioni speciali che possono essere richieste ai fini del regime di transito. Tale sottocasella dovrà essere utilizzata solo quando entrerà in applica- zione un sistema di appuramento delle operazioni di transito con procedura informa- tizzata.
Casella numero 46: Valore statistico
Indicare l’importo, nella valuta prevista dalle parti contraenti, del valore statistico, conformemente alle norme in vigore.
Casella numero 47: Calcolo delle imposizioni
Le parti contraenti possono esigere che i seguenti dati risultino su ogni riga, ricor- rendo, se del caso, al codice all’uopo previsto:
– tipo di tributo (dazi d’esportazione),
– base imponibile,
– aliquota del tributo applicabile,
– importo dei tributi dovuti,
– modo di pagamento prescelto (MP).
Casella numero 48: Dilazione di pagamento
Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimento alla specifica autorizzazione).
Casella numero 49: Identificazione del deposito
Casella facoltativa per le parti contraenti.
Casella numero 50: Obbligato principale oppure rappresentante autorizzato; luogo, data e firma
Indicare il cognome e il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo dell’obbli- gato principale nonché, se del caso, il numero di identificazione attribuito dalle auto- xxxx competenti. Indicare, se del caso, il cognome e il nome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l’obbligato principale.
Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull’esemplare desti- nato ad essere conservato dall’ufficio di partenza. Qualora l’interessato sia una per- sona giuridica, il firmatario deve far seguire alla firma il cognome, il nome e la sua qualifica.
In caso di esportazione, il dichiarante o il rappresentante del medesimo può indicare il nome e l’indirizzo di un intermediario stabilito nella circoscrizione dell’ufficio di uscita, cui può essere restituito l’esemplare n. 3 vistato dall’xxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxx x. 00: Uffici di passaggio previsti (e Paesi)
Menzionare l’ufficio di entrata previsto in ogni parte contraente di cui si prevede di attraversare il territorio e, allorché il trasporto deve attraversare un territorio diverso
da quello delle parti contraenti, l’ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascerà il territorio delle parti contraenti. Gli uffici di passaggio figurano negli elenchi degli
«uffici doganali competenti per le operazioni di transito». Indicare inoltre il Paese mediante i codici all’uopo previsti.
Casella numero 52: Garanzia
Dare le idonee informazioni in merito al tipo di garanzia utilizzata per l’operazione considerata.
Casella numero 53: Ufficio di destinazione (e Paese)
Indicare l’ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per porre termine all’ope- razione di transito. Gli uffici di destinazione figurano nell’elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito.
Indicare in seguito il codice del Paese in questione.
Casella numero 54: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante
Fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in materia di ricorso all’informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome deve figurare sull’esemplare destinato ad essere custodito dall’ufficio di spedizione. Qualora l’interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far se- guire alla firma il cognome, il nome e la sua qualifica, se richiesti dalle parti con- traenti.
II. Formalità durante il percorso
Tra il momento in cui le merci lasciano l’ufficio d’esportazione e/o di partenza, e quello in cui arrivano all’ufficio di destinazione, può accadere che si renda necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari del documento unico che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano le operazioni di trasporto e devono essere annotate sul documento del trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci si trovano direttamente caricate, man mano che ciò si rende necessario. Queste menzioni possono essere annotate a mano, in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere completati ad inchiostro ed in lettere a stampatello.
Tali menzioni riguardano soltanto le seguenti caselle (exemplari n. 4 e 5):
– Trasbordi: riempire la casella numero 55 Casella numero 55 (Trasbordi):
Casella che serve conformemente alle disposizioni della convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito.
– Altri incidenti di percorso: riempire la casella n. 56 Casella numero 56 (altri incidenti durante il trasporto):
La casella deve essere completata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito.
Inoltre, qualora le merci siano state caricate su semirimorchio, e durante il trasporto venga cambiata solo la motrice (senza che ci siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero di immatricolazione e la nazionalità del nuovo veicolo trattore. In tal caso, il visto delle autorità com- petenti non è necessario.
III. Formalità da espletare nel Paese di destinazione
Casella numero 1: Dichiarazione
Indicare i codici all’uopo previsti nell’allegato III.
Per quanto concerne il tipo di dichiarazione (seconda suddivisione) casella facoltativa per le parti contraenti.
La sottocasella a destra (terza) non deve essere utilizzata ai fini della formalità d’im- portazione.
Casella numero 2: Esportatore
Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completo dell’esportatore o del venditore delle merci.
Casella numero 3: Formulari
Indicare il numero d’ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli di formulari e di fogli aggiuntivi utilizzati (per esempio, qualora si presentino un formulario e due fogli aggiuntivi, indicare sul formulario 1/3, sul primo foglio aggiuntivo 2/3 e sul se- condo foglio aggiuntivo 3/3).
Qualora la dichiarazione riguardi un solo articolo (per esempio nel caso in cui viene compilata una sola casella «designazione delle merci», non indicare nulla in questa casella numero 3 ma indicare soltanto la cifra 1 nella casella numero 5.
Casella numero 4: Distinte di carico
Casella facoltativa per le parti contraenti.
Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di indole commerciale che siano autorizzati dall’autorità compe- tente.
Casella numero 5: Articoli
Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall’interessato in tutti i formulari e fogli aggiuntivi (o distinte di carico ed elenchi di natura commerciale) usati. Il numero degli articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da riempire.
Casella numero 6: Totale colli
Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il numero totale dei colli compo- nenti la spedizione di cui trattasi.
Casella numero 7: Numero di riferimento
Trattandosi del riferimento assegnato dall’interessato alla spedizione di cui trattasi, è facoltativo indicarlo.
Casella numero 8: Destinatario
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome, il nome o la ragione sociale e l’indirizzo completo delle medesime. In caso di collettame di pertinenza di vari destinatari, le parti contraenti possono prevedere che la menzione
«Vari» sia indicata in questa casella; l’elenco dei destinatari deve essere allegato alla dichiarazione. Per quanto riguarda il numero di identificazione, le istruzioni potranno essere completate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’inte- ressato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).
Casella numero 9: Responsabile finanziario
Casella facoltativa per le parti contraenti (persona responsabile del trasferimento o rimpatrio della valuta relativo all’operazione considerata).
Casella numero 10: Paese di ultima provenienza
Casella facoltativa per le parti contraenti, da usare secondo le loro esigenze.
Casella numero 11: Paese di transazione / produzione
Casella facoltativa per le parti contraenti, da usare secondo le loro esigenze.
Casella numero 12: Elementi del valore
Facoltativi per le parti contraenti (dati necessari alla determinazione del valore ai fini doganali, statistici o fiscali).
Casella numero 13: Politica agricola comune (PAC)
Facoltativa per le parti contraenti (dati relativi all’applicazione della politica agricola).
Casella numero 14: Dichiarante o rappresentante del destinatario
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti. Indicare il cognome, il nome o la ragione sociale nonché l’indirizzo completo dell’interessato conforme- mente alle norme in vigore. In caso di identità tra il dichiarante e il destinatario, men- zionare «destinatario».
Per quanto riguarda il numero d’identificazione, le istruzioni potranno essere comple- tate dalle parti contraenti (numero d’identificazione attribuito all’interessato dalle au- torità competenti per motivi fiscali, statistici o altri).
Casella numero 15: Paese di esportazione
Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare il nome del Paese dal quale le merci sono esportate. Nella casella numero 15a indicare il codice che si riferisce a detto Paese.
La casella numero 15b non deve essere riempita.
Casella numero 16: Paese d’origine
Dato facoltativo per le parti contraenti. Qualora la dichiarazione comporti numerosi articoli di diversa origine, la casella in questione deve recare la menzione «Vari».
Casella numero 17: Paese di destinazione
Dato facoltativo per le parti contraenti. Indicare il nome del Paese considerato. Nella casella numero 17a, indicare il codice che si riferisce a detto Paese.
Nella casella numero 17b, indicare la xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx 00: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all’arrivo
Casella facoltativa per le parti contraenti. Indicare l’identità, per esempio il numero o numeri d’immatricolazione o il nome del mezzo o dei mezzi di trasporto (camion, nave, vagone, aereo) sul quale o sui quali le merci sono direttamente caricate al mo- mento della loro presentazione all’ufficio doganale ove sono espletate le formalità d’importazione, nonché la nazionalità di tale mezzo di trasporto (oppure quella del mezzo di propulsione del complesso qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), conformemente ai codici all’uopo previsti. Per esempio, qualora la motrice ed il ri- morchio abbiano targa diversa, indicare il numero di targa della motrice e quello del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice.
In caso di invii tramite posta o installazioni fisse, non indicare nulla per quanto con- cerne il numero di immatricolazione e la nazionalità.
In caso di trasporto ferroviario non indicare la nazionalità.
Casella numero 19: Contenitori (Ctr)
Fornire le informazioni occorrenti conformemente ai codici previsti nell’allegato III.
Casella numero 20: Condizioni di consegna
Casella facoltativa per le parti contraenti (dato da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).
Casella numero 21: Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera
Casella ad uso facoltativo per le parti contraenti per quanto concerne l’identità. Ca- sella ad uso obbligatorio per quanto concerne la nazionalità.
Tuttavia, in caso d’invii tramite posta, trasporto ferroviario o installazioni fisse, non indicare nulla circa il numero di immatricolazione e la nazionalità.
Indicare il tipo (per esempio, camion, nave, vagone, aereo) seguito dall’identità, per esempio indicando il numero d’immatricolazione del mezzo di trasporto attivo (mo- trice) utilizzato per attraversare la frontiera del Paese di destinazione oppure il nome e la nazionalità di tale mezzo di trasporto attivo, conformemente al codice all’uopo previsto.
Si precisa che nel caso di trasporto combinato, come pure quando vi è più di un mezzo di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che determina il movimento dell’in- sieme dei mezzi di trasporto (per esempio, per un camion imbarcato su nave, il mezzo
di trasporto attivo è la nave; per trattore e rimorchio il mezzo di trasporto attivo è il trattore).
Casella numero 22: Moneta di fatturazione ed importo totale fattura
Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni contigue concernenti la mo- neta in cui è redatto il contratto commerciale, conformemente al codice all’uopo pre- visto, nonché l’importo fatturato globale di tutte le merci dichiarate).
Casella numero 23: Tasso di cambio
Casella facoltativa per le parti contraenti (tasso in vigore di cambio della moneta di fatturazione nella moneta del Paese di cui trattasi).
Casella numero 24: Natura della transazione
Casella facoltativa per le parti contraenti (dati da cui risultano determinate clausole del contratto commerciale).
Casella numero 25: Modo di trasporto alla frontiera
Indicare, conformemente ai codici all’uopo previsti nell’allegato III, il modo di tra- sporto che corrisponde al mezzo di trasporto attivo con il quale le merci sono entrate nel territorio della parte contraente di destinazione.
Casella numero 26: Modo di trasporto interno
Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione conformemente ai codici all’uopo previsti nell’allegato III, del modo di trasporto impiegato all’interno del Paese interessato).
Casella numero 27: Luogo di scarico
Casella ad uso facoltativo per le parti contraenti. Indicare il luogo di scarico delle merci, eventualmente sotto forma di codice ove ciò sia previsto, dal mezzo di trasporto attivo mediante il quale esse hanno xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx 00: Dati finanziari e bancari
Casella facoltativa per le parti contraenti (trasferimento di valore relativo all’opera- zione in questione – elementi relativi alle formalità e modalità finanziarie nonché ri- ferimenti bancari).
Casella numero 29: Ufficio d’entrata
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicazione dell’ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio della parte contraente interessata).
Casella numero 30: Localizzazione delle merci
Casella facoltativa per le parti contraenti (indicazione del luogo esatto in cui le merci possono essere esaminate).
Casella numero 31: Colli e designazione delle merci, marchi e numeri – Numero contenitori – Quantità e natura
Indicare marchi, numeri, quantità e natura dei colli, oppure, nel caso particolare di merci non imballate, indicare il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o la menzione «Alla rinfusa», secondo il caso, nonché in entrambi i casi, i riferimenti ne- cessari all’identificazione di dette merci. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse, espressa in termini sufficiente- mente precisi che ne permettano l’identificazione e la classificazione. In questa casella devono risultare anche informazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifi- che (quali IVA, accise). In caso di impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi di identificazione dei medesimi.
Se nella casella numero 16 (Paese d’origine), l’interessato ha indicato «Vari», le parti contraenti possono prevedere che sia menzionato il nome del Paese d’origine delle merci in questione.
Casella numero 32: Numero dell’articolo
Indicare il numero d’ordine dell’articolo in questione rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari usati secondo quanto precisato alla casella numero 5.
Qualora la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, le parti contraenti possono prevedere che non sia indicato nulla in questa casella, tenuto conto che la cifra 1 deve figurare, in questo caso, nella casella numero 5.
Casella numero 33: codice delle merci
Indicare il numero di codice corrispondente all’articolo in oggetto. Nella seconda e nelle successive suddivisioni, le parti contraenti possono prevedere l’uso di una no- menclatura specifica.
Casella numero 34: Codice del Paese d’origine
Casella facoltativa per le parti contraenti (indicare nella casella n. 34a il codice corri- spondente al Paese di origine eventualmente menzionato nella casella n. 16). Qualora nella casella n. 16 sia stata apposta la menzione «Vari», indicare il codice corrispon- dente al Paese di origine dell’articolo in questione (la casella n. 34b non deve essere compilata).
Casella numero 35: Massa lorda
Dato facoltativo per le parti contraenti (indicare la massa lorda espressa in chilo- grammi delle merci descritte nella casella numero 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, esclusi i contenitori ed altre attrezzature di trasporto).
Casella numero 36: Preferenze
Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimento ad aliquote daziarie preferen- ziali eventualmente applicabili).
Casella numero 37: Regime
Indicare il regime per il quale sono dichiarate le merci a destinazione, conformemente ai codici all’uopo previsti.
Casella numero 38: Massa netta
Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci dichiarate nella casella numero 31. Tale massa corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.
Casella numero 39: Contingenti
Casella facoltativa per le parti contraenti (all’occorrenza, per l’applicazione della re- golamentazione sui contingenti).
Casella numero 40: Dichiarazione sommaria/documento precedente
Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimenti alla dichiarazione sommaria eventualmente usata nel Paese di destinazione o ai documenti riguardanti l’eventuale regime amministrativo precedente).
Casella numero 41: Unità supplementari
Da riempire all’occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare, per l’articolo corrispondente, la quantità espressa nell’unità prevista nella nomenclatura delle merci).
Casella numero 42: Prezzo dell’articolo
L’uso di questa casella è facoltativo per le parti contraenti (indicare la quota dell’im- porto eventualmente indicato nella casella n. 22, che costituisce il prezzo di tale arti- colo).
Casella numero 43: Metodo di valutazione
Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni necessarie alla determinazione del valore a fini doganali, statistici o fiscali).
Casella numero 44: Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazione
Indicare tanto le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventual- mente applicabili nel Paese di destinazione quanto i riferimenti ai documenti presen- tati a sostegno della dichiarazione (numeri di serie degli esemplari di controllo T n. 5; numero della licenza o della licenza d’importazione; riferimenti alla regolamentazione veterinaria o fitosanitaria; numero della distinta di carico). La sottocasella «codice menzioni speciali (MS)» non deve essere riempita.
Casella numero 45: Aggiustamento
Casella facoltativa per le parti contraenti (informazioni necessarie alla determinazione del valore a fini doganali, statistici o fiscali).
Casella numero 46: Valore statistico
Indicare l’importo del valore statistico conformemente alle norme in vigore, nella va- luta prevista dal Paese di destinazione.
Casella numero 47: Calcolo dei tributi
Le parti contraenti possono esigere che i seguenti dati risultino su ogni riga, ricor- rendo, se del caso, ai codici all’uopo previsti:
– tipo di tributo (dazi l’Importazione),
– base imponibile.
– aliquota del tributo applicabile,
– importo dei tributi dovuti,
– modo di pagamento prescelto (MP).
Casella numero 48: Dilazione di pagamento
Casella facoltativa per le parti contraenti (riferimento alla specifica autorizzazione).
Casella numero 49: Identificazione del deposito
Casella facoltativa per le parti contraenti.
Casella numero 50: Luogo e data, firma, cognome e nome del dichiarante o del suo rappresentante
Fatte salve le disposizioni specifiche da adottare in materia di ricorso all’informatica, l’originale della firma manoscritta della persona interessata seguita dal suo nome e cognome deve figurare sull’esemplare destinato ad essere custodito dall’ufficio di de- stinazione. Qualora l’interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far se- guire alla sua firma il cognome e il nome e la sua qualifica, se richiesti dalle parti contraenti.
Titolo III
Note relative ai fogli aggiuntivi
A. I fogli aggiuntivi devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione comprenda numerosi articoli (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati congiuntamente al formulario.
B. Le note di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai fogli aggiuntivi. Tuttavia:
– la casella numero 2/8 è facoltativa per le parti contraenti e deve recare
soltanto il nome e l’eventuale numero di identificazione della persona interessata;
– a parte «riepilogo» della casella numero 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari utilizzati. Essa deve dunque essere compilata soltanto nell’ultimo foglio aggiuntivo allegato ad un formula- rio di documento unico per mettere in evidenza da una parte il totale per tipo d’importazione e d’altra parte il totale generale (TG) dei tributi do- vuti.
C. In caso di ricorso ai fogli aggiuntivi, le caselle «designazione delle merci» non utilizzate devono essere annullate in modo da impedire qualsiasi ulteriore im- piego.
Codici da utilizzare per la compilazione del documento unico
Casella numero 1: Dichiarazione
Prima suddivisione:
La sigla EU deve essere usata nei seguenti casi:
– dichiarazione d’esportazione in un’altra parte contraente;
– dichiarazione d’importazione da un’altra parte contraente.
Terza suddivisione:
Questa suddivisione deve essere compilata soltanto nel caso di utilizzazione del for- mulario ai fini del regime di transito.
Casella numero 19: Contenitori
I codici adottati sono i seguenti:
0: merci non trasportate in contenitori; 1: merci trasportate in contenitori.
Casella numero 25: Modo di trasporto alla frontiera
La lista dei codici adottati è qui di seguito riportata:
Codice dei modi di trasporto, posta ed altre spedizioni
A. Codice di una cifra (obbligatorio)
B. Codice di due cifre (la seconda è facoltativa per le parti contraenti)
A | B | Denominazione |
1 | 10 | Trasporto marittimo |
12 | Carro ferroviario trasportato su nave marittima | |
16 | Autoveicolo trasportato su nave marittima | |
17 | Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave marittima | |
18 | Chiatta trasportata su nave marittima | |
2 | 20 | Trasporto per ferrovia |
23 | Autoveicolo trasportato per ferrovia | |
3 | 30 | Trasporto su strada |
4 | 40 | Trasporto aereo |
5 | 50 | Spedizioni postali |
7 | 70 | Installazioni fisse di trasporto |
8 | 80 | Trasporto per via navigabile interna |
13 Aggiornato dall’art. 1 della Dec. n. 1/2000 del Comitato congiunto CE-EFTA del
20 dic. 2000, in vigore dal 20 dic. 2000, applicabile dal 1° lug. 2001 (RU 2018 1193).
A | B | Denominazione |
9 | 90 | Propulsione propria |
Casella numero 26: Modo di trasporto interno Sono applicabili i codici adottati per la casella 25. Casella numero 33: Codice delle merci
Prima suddivisione
Nella Comunità, indicare le otto cifre della nomenclatura combinata. Nei paesi dell’EFTA, indicare, nella parte sinistra di questa suddivisione, le sei cifre del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.
Per quanto riguarda il transito e qualora lo preveda la convenzione relativa a un regime comune di transito del 20 maggio 1987, indicare il codice composto da almeno sei cifre del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.
Altre suddivisioni
Da completare conformemente ad eventuali altri codici specifici delle parti contraenti (da riportare iniziando immediatamente dopo la prima suddivisione).
Campo d’applicazione il 15 settembre 202214
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) | Entrata in vigore | ||
Islanda a | 28 ottobre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
Macedonia del Nord | 28 maggio | 2015 A | 1° luglio | 2015 |
Norvegia a | 31 luglio | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
Regno Unito | 30 gennaio | 2019 A | 1° gennaio | 2021 |
Serbia | 9 dicembre | 2015 A | 1° febbraio | 0000 |
Xxxxxxxx a | 28 ottobre | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
Turchia | 25 ottobre | 2012 A | 1° dicembre | 2012 |
Ucraina* | 31 agosto | 2022 A | 1° ottobre | 2022 |
Unione europea (UE) | 15 giugno | 1987 | 1° gennaio | 1988 |
* Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo in inglese può essere consultato sul sito Internet del Consiglio dell’Unione europea: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx- xxxx.xx/xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx/?xxx0000000&XxxXxx- guage=en oppure essere richiesto alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione dei trattati internazionali, 0000 Xxxxx. a Membro dell’AELS. |