PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC)
Tra
EWIVA S.R.L., società con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00/0 XXX 00000, capitale sociale Euro 1.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx n. 16223171006, di seguito più brevemente denominata “EW” o “Comodatario”
– da una parte –
E
Comune di XXXXXXXXX con sede legale in xxx XXXXXXXXXXXX, xxxxxx xxxxxxx x X.XXX XXXXXXXXXXXXX - rappresentato dal Sindaco, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale (di seguito, il “Comune”) – dall’altra parte –
di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.
PREMESSO CHE
• Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.
• Le Parti riconoscono che lo sviluppo della mobilità elettrica costituisce uno strumento essenziale per la riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e presenta, altresì, elevate potenzialità di applicazione, tra l’altro, nell’ambito del trasporto privato e pubblico, nonché della logistica.
• EWIVA è una joint venture paritetica tra Enel X Way S.r.l., la business line del Gruppo Enel dedicata alle soluzioni energetiche avanzate, e Volkswagen Group, produttore di auto leader di mercato, che opera nel settore della mobilità elettrica, tramite l’installazione, messa in esercizio e gestione, in qualità di operatore (“Charging Point Operator” o “CPO”), di punti di ricarica ad alta potenza (“High Power Charging” o “HPC”).
• EW considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di favorirne la crescita nel medio termine.
• EW partecipa al progetto CEUC, Action “Central European Ultra Charging”, action No.2017- EU-TM-0065-W, un’iniziativa promossa e cofinanziata dalla Commissione Europea, che prevede l’installazione di stazioni di ricarica per vetture elettriche ultraveloce HPC – High Power Charging (di seguito HPC), con una potenza variabile tra 150kW e 350kW in Austria, Bulgaria, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.
• Le Parti concordano che l’area ubicata nel Comune in via XXXXXX, distinta al catasto Foglio no.YYY mappale no.YYY adibito a Area di Parcheggio e mappale n. YYY adibito a verde pubblico (di seguito, l’“Area”) risulta tecnicamente e funzionalmente idonea per la realizzazione di no.1 (una) stazione di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici, come raffigurato nella planimetria di progetto allegata al presente protocollo d'intesa
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse e gli allegati al presente Protocollo di Intesa (di seguito, il “Protocollo”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale, avendone il medesimo valore. Per allegati si intendono:
- Allegato 1: planimetria catastale
- Allegato 2 Planimetrie del Sito HPC (stato attuale e di progetto);
- Allegato 3: Scheda Tecnica degli elementi hardware della Stazione HPC.
2. OGGETTO
Con il presente Protocollo d’Intesa (di seguito, il “Protocollo”), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di n. 1 (una) stazione di ricarica per veicoli elettrici (la “Stazione HPC"), in via YYYYYYYYYYYYY, nel sito indicato nella planimetria di cui all’Allegato 2
(il “Sito HPC”) secondo le caratteristiche tecniche indicate nella Scheda Tecnica di cui all’Allegato 3.
3. IMPEGNI DI EW
EW si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società, alle seguenti attività:
a) progettare la Stazione HPC, ivi inclusi gli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici durante l’erogazione del servizio di ricarica;
b) richiedere le autorizzazioni necessarie ai fini dell’installazione della Stazione HPC;
c) provvedere, a propria cura e spese, all’ installazione della Stazione HPC, che resta di proprietà di EW;
d) provvedere al collegamento della Stazione HPC con la rete elettrica in media tensione;
e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento del Sito HPC;
f) manutenere la Stazione HPC al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo;
g) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
h) provvedere a tutte le attività di collaudo della Stazione HPC;
i) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla realizzazione della Stazione HPC;
j) rimuovere la Stazione HPC le cabine di consegna e trasformazione e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune adeguatamente giustificata da imposizione di legge o per disposizioni della Pubblica Autorità;
4. IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
a) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi), le porzioni di suolo necessarie per la realizzazione, la gestione e la manutenzione della Stazione
HPC, per la durata del presente Protocollo, e mantenerne l’idoneità all’utilizzo della Stazione HPC.
b) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e gestione della Stazione HPC a cura, spese e responsabilità di EW medesima, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;
c) garantire che il Sito HPC sia accessibile al pubblico 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno;
d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 (“Codice della strada”).
5. IMPEGNI DELLE PARTI
Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all’art. 2.
6. DURATA
Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di anni 15 fatto salvo quanto previsto all’art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.
EW si impegna a riconsegnare il Sito HPC nello stato in cui è stato consegnato dal Comune, salvo il normale deperimento d’uso dovuto alla vetustà. A tal fine EW si impegna a rimuovere a propria cura e spese la Stazione HPC e le cabine di consegna e trasformazione e a ripristinare lo stato originario del Sito HPC entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del Contratto.
Le Parti si riservano sin d’ora la facoltà, con comunicazione da inviare entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del Contratto, di rinnovare il Contratto per un periodo di tempo che verrà concordato tra le parti.
7. COSTI
Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.
8. ESCLUSIVITÀ
Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo con terze parti o altri enti pubblici.
9. COMUNICAZIONE
Entrambe le Parti non faranno alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all’esistenza, contenuto, esecuzione del presente Protocollo né userà marchi o loghi dell’altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell’altra Parte.
10. PUBBLICITÀ
Le Parti concordano che i segni distintivi apponibili sulla Stazione HPC, e comunque all’interno del Sito HPC, saranno decisi esclusivamente da EW. Il Comune prende atto ed accetta che non potrà apporre nessun marchio, logo, segno distintivo o qualsiasi altra forma di comunicazione analoga che riguardi il Comune o comunque diversa da quanto deciso da EW.
Rimangono comunque a carico di EW il pagamento di tasse, diritti o oneri eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali per l’apposizione, sulla Stazione HPC, di segni distintivi e di pubblicità specificamente autorizzata.
11. DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Il Comune prende atto e accetta che EW è il solo e unico titolare e/o licenziatario del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma proprietaria di gestione da remoto, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l’esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo.
Pertanto, ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell’esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all’altra.
Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.
12. RISERVATEZZA
Il presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all’esecuzione del presente Contratto o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Contratto, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni disponibili al pubblico.
Gli obblighi di cui al presente accordo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti: (i) di cui le Parti siano legittimamente in possesso, senza obblighi di riservatezza, già prima della data di sottoscrizione del presente accordo; (ii) il cui contenuto sia o divenga di pubblico dominio; (iii) il cui contenuto siano inderogabilmente obbligati a rivelare ai sensi di norme applicabili alle parti o di provvedimenti applicabili alle parti di competenti autorità giurisdizionali o amministrative.
Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:
- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto;
- continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Contratto;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.
Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:
- informare di ciò l’altra parte, per iscritto, appena legalmente possibile;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.
Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti anche nell’anno successivo alla scadenza del presente Contratto.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del presente Accordo per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione dello stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di finalizzazione del presente Accordo e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata dell’Accordo e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali, per quanto di competenza di ciascuna.
Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Accordo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente Accordo; a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.
I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Accordo per le medesime finalità.
Fermo restando quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l’altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdettivi che dovessero essere comminati e/o imposti da Pubbliche Autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall’inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.
Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.
14. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, VARIE
Il presente Protocollo sara` disciplinato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti, che non possa essere risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, e` devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Qualsiasi modifica o deroga al presente Protocollo dovra` essere apportata per iscritto dalle Parti.
15. DIVIETO DI CESSIONE
A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere in tutto o in parte a terzi il presente Protocollo, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte. È fatta salvo il diritto di EW, al quale il Comune acconsente sin d’ora, a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di EW in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d’azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa EW.
16. RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
17. REGISTRAZIONE
Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con
D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di EW.
18. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dal presente Protocollo dovrà essere inviato per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta, se consegnata a mano, con rapporto di trasmissione, se inviata tramite trasmissione fax, o con ricevuta di ricevimento, se inviata tramite raccomandata, o tramite PEC agli indirizzi indicati dalle Parti:
Per EW:
Sig.
Tel. +39.
e.mail:
pec: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx Per il Comune:
Sig.
Tel. +39.
e.mail:
Numero di telefono:
Le comunicazioni potranno anche essere effettuate con qualsiasi altra modalità consentita dalla legge, con efficacia dal momento dell’effettiva ricezione. Ciascuna Parte potrà modificare
l’indirizzo al quale le comunicazioni, eventuali richieste, eventuali domande dovranno essere consegnate o inviate, dando comunicazione di ciò all’altra Parte per iscritto.
19. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231
In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell’US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Xxxxxxx Xxx 0000, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall’offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un’omissione.
Con riguardo all’esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall’accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.
L’inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l’altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell’inadempimento.
EW dichiara inoltre che, e in osservanza del decimo principio del Global Compact, intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, EW proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da EW e si obbliga a non
ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di XX e/o a beneficio dei suoi dipendenti.
20. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.
Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti. Roma,
EWIVA S.R.L. Comune di